di Carlo Rapicavoli
Va posta grande attenzione all’allarme lanciato da molti operatori del settore.
Da molto tempo si attende la regolamentazione nazionale sul recupero dei rifiuti, che superi quella ormai risalente nel tempo e tenga conto sia delle direttive comunitarie sia dell’evoluzione nel settore del riciclo e dell’economia circolare.
L’art. 184-ter del Codice dell’ambiente (D. Lgs. 152/2006) rappresenta un passo fondamentale verso l’economia circolare, fissando il principio secondo il quale un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, contenuti in appositi decreti ministeriali, da adottare nel rispetto di una serie di condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
In attuazione di tale disposizione sono stati emanati pochi regolamenti end of waste tra cui il recente D.M. 15 maggio 2019 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuti dei prodotti assorbenti per la persona, il c.d. Decreto Pannolini).
Per gli altri materiali, per i quali non sono stati emanati criteri end of waste, il successivo comma 3 dispone che, nelle more della loro adozione, continuano ad applicarsi le disposizioni per il recupero semplificato dettate dai decreti del Ministro dell’ambiente emanati in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
Si attendeva una norma che superasse i riferimenti ai regolamenti ormai datati e risalenti al 1998.
Invece la norma contenuta nello Sblocca Cantieri, (art. 1 comma 19) nel riscrivere il comma 3 dell’art. 184-ter D.lgs 152/2006 dispone che nelle more dell’emanazione di criteri end of waste la disciplina transitoria a cui fa riferimento il testo vigente (vale a dire le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente datati 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269) continua ad applicarsi in relazione alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti; in sede di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti, le regioni possono utilizzare, quali criteri end of waste, i parametri indicati nei richiamati decreti ministeriali (D.M. 5 febbraio 1998; D.M. 161/2012; D.M. 269/2005).
In altri termini, le Regioni potranno rilasciare le autorizzazioni ordinarie solo attenendosi alle norme nazionali per il recupero (rifiuti in ingresso, materiali in uscita, processi di recupero, limiti e condizioni gestionali), tranne che per aspetti residuali, come le quantità dell’impianto da autorizzare e soprattutto, non potranno procedere ad autorizzazioni “caso per caso”.
Si prevede infine l’emanazione di linee guida da parte del Ministero dell’ambiente (mediante decreto, non avente natura regolamentare) per garantire l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della norma in esame.
Come è stato rilevato in numerosi recenti interventi delle associazioni di categoria, pubbliche e private, la nuova norma pur chiarendo il contesto relativo alle autorizzazioni rilasciate per gli impianti in linea con il DM 5 febbraio 1998 e simili, rimanda ad un successivo decreto del Ministero dell’Ambiente ogni precisazione per tutte le altre autorizzazioni. Resta il grande problema per il quale, fino al nuovo decreto, rifacendosi a una norma risalente al 1998, non si tiene conto dell’evoluzione tecnologica che il settore dei rifiuti e dell’economia circolare ha conosciuto e si rischia di mettere in difficoltà le iniziative già in esercizio e di bloccare nuovi progetti, ponendo un freno allo sviluppo dell’economia circolare.
Negli ultimi 6 anni sono stati pubblicati solo due: D.M. 28 marzo 2018 n. 69. Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso; DM 15 maggio 2019, n. 62. Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP). Questo ultimo ha avuto un’istruttoria che è durata 5 anni.
Ben 16 decreti ministeriali sono ancora in lavorazione, alcuni da anni L’iter che ciascun decreto segue dall’elaborazione alla pubblicazione è così articolato: Fase 1: Analisi per l’avvio del procedimento e inserimento di un flusso di rifiuti in elenco Fase 2: Attività istruttoria confronto con operatori ed istituti Fase 3: Richiesta di parere formale ad ISPRA Fase 4: Invio della bozza di decreto all’Ufficio legislativo del Ministero dell’Ambiente Fase 5: Invio al Consiglio di Stato Fase 6: Parere del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) presso il Consiglio dei Ministri e notifica alla CE Fase 7: Valutazione Corte dei conti Fase 8: Pubblicazione in GU.
Questo l’elenco dei decreti in istruttoria:
1. Gomma vulcanizzata granulare (proveniente dal riciclo degli pneumatici fuori uso): Fase 5;
2. Pastello di piombo (proveniente dal riciclo delle batterie al piombo e da altri rifiuti contenti piombo): Fase 4;
3. Recupero meccanico di plastiche miste: Fase 4;
4. Rifiuti di gesso: Fase 3;
5. Carta da macero: Fase 3;
6. Rifiuti inerti da spazzamento strade: Fase 3;
7. Rifiuti da costruzione e demolizione (C&D): Fase 2;
8. Pulper (lo scarto delle cartiere): Fase 2;
9. Recupero dei terreni sottoposti a bonifica attraverso la bioremediation e il soil washing: Fase 2;
10. Oli alimentari esausti (l’olio utilizzato per la cottura degli alimenti): Fase 2;
11. Vetro sanitario: Fase 2;
12. Fanghi provenienti dalla frazione organica dei rifiuti urbani per produzione di olii: Fase 2;
13. Vetroresina (proveniente, per esempio, dalla demolizione delle barche e delle pale eoliche): Fase 1;
14. Recupero chimico di plastiche miste: Fase 1;
15. Ceneri da altoforno (derivanti dalla produzione della ghisa): Fase 1; 16. Residui da acciaieria: Fase 1.
La soluzione auspicata dalle imprese è di recepire il prima possibile la direttiva europea del giugno 2018, o tramite un decreto ad hoc o con un emendamento a un decreto legge o, infine, con un emendamento a una legge di conversione di un decreto. La Direttiva consente infatti alle Regioni, in mancanza di decreti nazionali o di regolamenti europei, di autorizzare, caso per caso, l’attività di riciclo. Se non si interviene per le imprese i costi di smaltimento saranno insostenibili, con connessi rischi di gestione illecita o, peggio, di infiltrazioni malavitose nella gestione degli scarti.