Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. 37/0006378/MA003.A003 del 9 aprile 2013, comunica che a partire dal 15 aprile 2013 l’invio telematico delle autocertificazioni relative alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del DURC (v. circ. 10/2009 e 34/2008) potrà essere effettuato direttamente alle caselle di posta elettronica certificata delle DTL competenti; per le aziende plurilocalizzate, l’invio dovrà essere effettuato alla DTL ove è ubicata la sede legale.
Gli indirizzi di posta certificata sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero www.lavoro.gov.it.
Restano ferme le modalità di compilazione e sottoscrizioni del relativo modulo indicate con circ. n.10/2009 nonché le modalità di invio già disciplinate con circolare n. 30/2009 del 1° aprile 2009
Entro quale termine le imprese individuali devono comunicare la propria PEC al Registro Imprese?
Dal 19 dicembre 2012 le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane devono farlo contestualmente alla presentazione della domanda di prima iscrizione.
Le imprese individuali già iscritte nel Registro delle imprese alla data del 19 dicembre 2012, non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare il proprio indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013. Dal 1° luglio 2013, l’Ufficio del Registro delle imprese che riceverà una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non abbia ancora iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione, sospenderà la domanda fino ad integrazione della stessa con l’indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni. In caso di mancata regolarizzazione entro detto termine, la domanda sarà considerata come non presentata.
Le società di nuova costituzione devono farlo contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese.
Per le società già costituite alla data del 29 novembre 2008 e quelle costituitesi successivamente, che non vi abbiano ancora provveduto, l’art. 37 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n.35/2012, ha stabilito che l’Ufficio del registro delle imprese, quando riceve una domanda di iscrizione da parte di una società che non ha ancora comunicato il proprio indirizzo PEC, deve sospendere l’iscrizione per tre mesi, periodo entro il quale la società potrà integrare la domanda stessa con la comunicazione dell’indirizzo PEC; ove ciò non avvenga, trascorso detto periodo, l’iscrizione verrà eseguita, ma ciascun soggetto che in rappresentanza della società era tenuto all’adempimento della PEC, sarà assoggettato al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c..