Nessun divieto assoluto e generalizzato di duplicazione dei titoli esecutivi

 

Massima Giurisprudenziale

Non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi.

 

Decisione: Ordinanza n. 21768/2019 Cassazione Civile – Sezione 3

Classificazione: Civile

Massima:

Non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi.

La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo in tre limiti derivanti da espliciti princìpi dell’ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell’azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell’esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio; b) il principio dell’interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l’introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto; c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l’abuso del diritto.

Osservazioni.

Il problema si pose, già molti anni fa, nell’ipotesi in cui il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale, invece di iniziare l’esecuzione sulla base di questo, avesse preferito domandare un decreto ingiuntivo, allegando il titolo stragiudiziale quale prova scritta del proprio credito.

La Corte di Cassazione rispose affermativamente, sul presupposto che il decreto ingiuntivo era in grado di offrire al creditore una tutela maggiore e più stabile di quella offerta dal titolo stragiudiziale, ed in particolare l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale; si è quindi ammesso che il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale, e che abbia già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto, non perde l’interesse ad agire in via monitora: ciò sia perché l’ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell’emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l’ipoteca volontaria ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell’accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore.

Quando, invece, è stato negato dalla Corte Suprema l’interesse del creditore a dotarsi di un secondo titolo esecutivo, ciò si è fatto non in ossequio ad un supposto divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in base a princìpi ben diversi:

ora affermando che, consumata l’azione con la formazione di un titolo esecutivo giudiziale, la medesima azione non poteva essere riproposta per conseguirne un secondo;
ora, invece, negando l’interesse ex art. 100 c.p.c. del creditore titolato ad agire per conseguire un secondo titolo esecutivo, quando quest’ultimo nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio avrebbe offerto rispetto al primo, con riferimento all’ipotesi della domanda di condanna specifica proposta dopo che il creditore aveva già ottenuto una condanna generica, provvisoriamente esecutiva
nonché quando ha ritenuto improponibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda di condanna all’adempimento del credito derivante dall’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale, sul presupposto che il relativo decreto di omologazione costituiva di per sé un titolo esecutivo in forza del quale era possibile iscrivere ipoteca giudiziale.

La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel supposto divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell’ordinamento, e cioè:

a) il principio di consumazione dell’azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell’esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell’interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l’introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l’abuso del diritto.

Nella pratica, ad esempio, il creditore che abbia già una cambiale, può in teoria chiedere un decreto ingiuntivo adducendo la cambiale quale prova scritta del credito; il creditore che abbia stipulato un contratto per atto pubblico, può in teoria introdurre un ordinario giudizio di condanna del debitore adducendo quel contratto come prova.

E, ancora, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l’azione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato; non potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta l’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe; non potrà farlo chi, in considerazione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori.

Aspetti che rilevano anche in tema di responsabilità illimitata dei soci nelle società di persone: la Cassazione ha ripetutamente affermato il principio secondo cui «la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile in quanto dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio, salvo il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale».

In altri termini, occorre stabilire se il creditore titolato della società possa avere interesse a dotarsi di un secondo titolo esecutivo, questa volta nei confronti dei soci. Ed a tale quesito va data risposta affermativa: il creditore sociale titolato, anche se può agire in executivis nei confronti del socio illimitatamente responsabile, non può iscrivere ipoteca sui beni del socio avvalendosi del titolo giudiziale ottenuto nei confronti della società.

E il Collegio precisa ulteriormente la questione: «Che il creditore sociale, munito di titolo esecutivo nei confronti della società, non possa, sulla base di quel titolo, iscrivere ipoteca sui beni personali dei soci illimitatamente responsabili, è conclusione che si impone in base alle seguenti considerazioni:

(a) l’art. 2818 c.c. attribuisce alla sentenza la qualità di titolo per iscrivere ipoteca “sui beni del debitore”, e il “debitore” non può che essere la persona che ha partecipato al giudizio che quella sentenza ha concluso; –

(b) se così non fosse, si perverrebbe a conseguenze paradossali in tutti i casi di obbligazioni ‘ garantite da terzi: così, ad esempio, la sentenza pronunciata nei confronti del debitore principale potrebbe essere utilizzata per iscrivere ipoteca sui beni del fideiussore; quella pronunciata nei confronti di un condebitore potrebbe essere utilizzata per iscrivere ipoteca sui beni del coobbligato, e via fantasticando;

(c) nulla rileva, in senso contrario, che il creditore sociale titolato possa agire esecutivamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, dal momento che l’ordinamento ammette in non poche -ipotesi che un certo titolo esecutivo consenta l’esecuzione forzata, ma non l’iscrizione di ipoteca;
(d) i titoli che consentono l’iscrizione dell’ipoteca sono tassativi (artt. 2818-2820);
(e) l’art. 2939, comma 2, c.c., esige che l’iscrizione dell’ipoteca debba indicare “il debitore”, e questi non può che essere la persona a carico della quale fu pronunciata la condanna contenta nel titolo esecutivo».

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 9935/2015
Cass. 23083/2013
Cass. 20106/2009
Cass. 19946/2004
Cass. 18248/2004
Cass. 613/2003
Cass. 6525/1997
Cass. 873/1974
Cass. 1298/1970
Cass. 1467/1969

 

Disposizioni rilevanti.

Codice Civile

Art. 1175 – Comportamento secondo correttezza

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, ….

Art. 1375 – Esecuzione di buona fede

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Codice di procedura civile

DESCRIZIONE

Art. 100 – Interesse ad agire

Per proporre una domanda o per contradire alla stessa è necessario avervi interesse.

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