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Domanda rinnovo permesso di soggiorno per motivi umanitari. – QUOTIDIANO LEGALE
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Domanda rinnovo permesso di soggiorno per motivi umanitari.

TAR VENETO 25/6/2020

Domanda rinnovo permesso di soggiorno per motivi umanitari – difetto di giurisdizione giudice amministrativo – giurisdizione giudice ordinario – diritti soggettivi.

 

Camilla della Giustina

 

Provvedimento: Sentenza

Sezione: III

Regione: Veneto

Città: Venezia

Data di pubblicazione: 25/6/2020

Numero: 539

Data di udienza: 17/6/2020

Presidente: Farina

Estensore: Falfieri

PREMASSIMA

Domanda rinnovo permesso di soggiorno per motivi umanitari – difetto di giurisdizione giudice amministrativo – giurisdizione giudice ordinario – diritti soggettivi.

MASSIMA

Il ricorso proposto per contestare il diniego di permesso di soggiorno per motivi umanitari e diretto ad ottenere l’accertamento del diritto del ricorrente alla protezione umanitaria sancita dall’art. 32, co. 3, D.Lgs. n. 25/2008 appartiene alla giurisdizione dell’Autorità Giurisdizionale ordinaria. La materia di cui si tratta, infatti, concerne la tutela di diritti soggettivi pieni e, di conseguenza, la giurisdizione non può essere del Giudice Amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità (Cass., S.U., 29/1/19 n. 2441; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 20 gennaio 2020, n. 38). È stato osservato che il diritto alla protezione umanitaria, come il diritto allo status di rifugiato e il diritto costituzionale di asilo, appartengono alla categoria dei diritti soggettivi da ricondurre tra i diritti umani fondamentali. Di conseguenza essi necessitano di un grado di tutela assoluta e non sono degradabili a interessi legittimi (TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 23 dicembre 2019, n. 3064; TAR Sicilia Catania, 16 settembre, n. 2202; TAR Toscana, sez. II, 21 marzo 2019, n. 402; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 1 marzo 2019, n. 209; TAR Piemonte, sez. I, 16 agosto 2017, n. 1019; Consiglio di Stato, sez. III, 23 maggio 2017, n. 2412; Cass S.U. 29 gennaio 2019, n. 2441; Cass. S.U., 19 dicembre 2018, n. 32774; Cass. S.U., 27 novembre 2018, n. 30658).

Sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo, invece, nell’ipotesi in cui venga chiesta la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2020, n. 2921).

TITOLO COMPLETO

TAR Veneto, 25 giugno 2020 (Ud. 17/6/2020), n. 539.

SENTENZA ALLEGATA

Pubblicato il 25/06/2020

N. 00539/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00449/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno – Questura Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);

per l’annullamento

del decreto del Questore di Venezia n.-OMISSIS-Cat. -OMISSIS—OMISSIS- del 23.01.2020 (notif. 19.02.2020) di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno -OMISSIS-.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura Venezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020 il dott. Alessio Falferi e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020 e dell’art. 60 del CPA ;

 

Con ricorso depositato in data 4.6.2020, la ricorrente ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale la Questura di Venezia ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dalla medesima presentata, denegando il rilascio di un permesso per protezione speciale sulla base del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta.

La ricorrente, premessa la giurisdizione del Giudice Amministrativo, ha denunciato i seguenti vizi: “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 8 Cedu, art. 41 Carta di Nizza – art. 97 Cost. – articoli 1, 2, 3, 6, 7, 10bis, 21octies, L. 241/90 – art. 1, co. 8, dl. 113/18 – art. 5, co. 6 e 9, tui – art. 14, co- 1, lett. c, e 2, dpr. 394/99) e eccesso di potere (difetto di istruttoria e motivazione – travisamento di presupposti e ragioni giuridiche – violazione del giusto procedimento e delle garanzie partecipative”.

In data 9.6.2020, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con memoria difensiva depositata in data 12.6.2020, la difesa erariale, pur insistendo nell’eccezione di difetto di giurisdizione, ha evidenziato l’intervenuto (in data 11.6.2020) annullamento in autotutela del provvedimento gravato, con conseguente (ove ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice adito) improcedibilità del ricorso.

Con memoria depositata in data 12.6.2020, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessazione materia del contendere per intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, producendo, altresì, permesso di soggiorno rilasciato il 12.6.2020 per motivi di lavoro subordinato.

Alla Camera di Consiglio del 17 giugno 2020, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020 e dell’art. 60 del CPA, potendo essere definita con sentenza in forma semplificata.

Il Collegio, preliminarmente (anche rispetto all’esame dell’atto assunto in autotutela dall’Amministrazione resistente che, in tesi, avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere), deve scrutinare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale.

L’eccezione è fondata.

Come già anticipato, con il provvedimento impugnato la Questura, a fronte della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari in possesso alla ricorrente, ha negato, sulla base del parere della Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta, il rinnovo del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale”, a tal fine richiamando l’innovativa disciplina di cui all’art. 1, comma 8, del D.L. n. 113/2018.

Giova ricordare che il comma 8 dell’art. 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 123, dispone che “8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.

Il comma 3 del citato art. 32 del D. Lgs n. 25 del 2008 – recante “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato” – dispone che “3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura “protezione speciale”, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.

Tanto premesso, la giurisprudenza, sia del giudice amministrativo che di quello ordinario, ha ribadito come “il ricorso, proposto avverso un diniego di permesso di soggiorno per motivi umanitari e volto ad ottenere l’accertamento del diritto del ricorrente alla protezione umanitaria residuale ex art. 32, c. 3, D.Lgs. n. 25/2008, appartenga manifestamente alla giurisdizione dell’Autorità Giurisdizionale Ordinaria, in quanto vertente in materia di diritti soggettivi pieni e non alla giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità (v., ex multis, Cass., S.U., 29/1/19 n. 2441)” (TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 20 gennaio 2020, n. 38); in particolare, è stato specificato che “il diritto alla protezione umanitaria ha, alla pari del diritto allo “status” di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell’esercizio di una discrezionalità tecnica” (TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 23 dicembre 2019, n. 3064; id., 16 settembre, n. 2202; TAR Toscana, sez. II, 21 marzo 2019, n. 402; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 1 marzo 2019, n. 209; TAR Piemonte, sez. I, 16 agosto 2017, n. 1019; Consiglio di Stato, sez. III, 23 maggio 2017, n. 2412; cfr. anche CASS S.U. 29 gennaio 2019, n. 2441; is., 19 dicembre 2018, n. 32774; id., 27 novembre 2018, n. 30658).

Ebbene, il Collegio ritiene che anche la controversia di cui si discute, inerente la novella introdotta dal D.L. n. 4 ottobre 2018, n. 113, sopra ricordata, che ha innovato la disciplina relativa alla protezione internazionale, in particolare con riferimento al comma 3 dell’art. 32 del D.Lgs n. 25/2008, introducendo il permesso di soggiorno recante la dicitura “protezione speciale”, sia sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo riconducibile, in base ai medesimi principi sopra esposti, alla giurisdizione del giudice ordinario.

Pare opportuno aggiungere che il caso in esame differisce da quello recentemente deciso dal Consiglio di Stato (sez. III, 8 maggio 2020, n. 2912), il quale ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo in considerazione del fatto che il ricorrente aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, circostanza non sussistente nel caso qui in discussione, nel quale parte ricorrente ha chiesto unicamente il rinnovo del permesso per motivi umanitari.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di causa possono essere compensate tra le parti, stante la mancata pronuncia sul merito della controversia e la relativa (nei termini sopra chiariti) novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Alessio Falferi, Consigliere, Estensore

Paolo Nasini, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Alessio Falferi

Alessandra Farina

IL SEGRETARIO

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