Il divieto anticipato della pesca del tonno rosso disposto dalla Commissione nel 2008 non può dare diritto ad alcun risarcimento a favore dei pescatori. Secondo la Corte, il ricorso dei pescatori italiani davanti al Tribunale era manifestamente infondato, in quanto essi invocano, a loro vantaggio, un termine di cui i pescatori spagnoli hanno beneficiato illegittimamente. Il sig. Aniello Pappalardo nonché varie società italiane sono proprietari di imbarcazioni autorizzate all’esercizio della pesca del tonno rosso con reti a circuizione.
Per l’anno 2008 sono stati loro assegnati determinati contingenti di pesca.Con un regolamento del 20081, la Commissione ha deciso che la pesca del tonno rosso, in generale autorizzata fino al 30 giugno 2008, era vietata a partire dal 16 giugno 2008 per le tonniere battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell’Italia, di Cipro e di Malta (articolo 1) e a partire dal 23 giugno 2008 per quelle battenti bandiera della Spagna (articolo 2).
Poiché i divieti stabiliti da tale regolamento prendevano effetto a decorrere da date diverse per le tonniere spagnole e per le altre tonniere, la Corte ha dichiarato l’invalidità parziale di tale regolamento, limitata al suo articolo 22. Nel 2013, il sig.Pappalardo e le società interessate hanno proposto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea un ricorso per il risarcimento del danno asseritamente subito, per un importo di oltre 6,5 milioni di euro, sostenendo che il regolamento aveva portato a una discriminazione nei loro confronti.
Nella sentenza impugnata3, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che l’imposizione di due date diverse di divieto della pesca per le tonniere greche, francesi, italiane, cipriote e maltesi, da un lato, e per le tonniere spagnole, dall’altro, non costituisse, di per sé, una violazione manifesta del divieto di discriminazione.
Il regolamento del 2008, infatti, rispondeva all’obiettivo d’interesse generale di evitare un grave rischio per la conservazione e la ricostituzione dello stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo4, e non a quello di tutelare le prerogative connesse all’attività economica di pesca di determinate tonniere rispetto ad altre. Il sig.Pappalardo e le società interessate hanno allora proposto un’impugnazione affinché la Corte annulli la sentenza del Tribunale e accolga la loro domanda di risarcimento del danno. Con la loro impugnazione, essi contestano al Tribunale il fatto di aver commesso un errore di diritto nella sua valutazione del principio dell’autorità di cosa giudicata, poiché il Tribunale aveva in effetti dichiarato, in un’ordinanza precedente5, che non vi era luogo a statuire sul ricorso dell’Italia diretto all’annullamento dell’articolo 1 del regolamento in quanto tale regolamento era stato dichiarato invalido nella sua integralità. Il sig.Pappalardo e le società interessate addebitano altresì al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nell’applicazione del requisito relativo al comportamento illecito della Commissione.
La Corte respinge l’impugnazione rilevando, in primo luogo, che l’autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto effettivamente o necessariamente decisi da una pronuncia giudiziale. Di conseguenza, poiché il Tribunale non ha statuito, nell’ordinanza di non luogo a statuire succitata,sul ricorso dell’Italiadiretto all’annullamento del regolamento del 2008, non gli si può addebitare di aver commesso un errore di diritto avendo, nella sentenza impugnata, valutato la domanda di risarcimento danni dei ricorrenti sul fondamento delle sentenze AJD Tuna e Buono e Giordano6. Inoltre, tale ordinanza non fa sorgere legittime aspettative da parte del sig.Pappalardo e delle società interessate.
In secondo luogo, la Corte sottolinea che il principio di parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può invocare, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri. Pertanto, il fatto che le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola abbiano beneficiato illegittimamente di una settimana ulteriore di pesca non può giustificare un diritto al risarcimento danni a vantaggio delle tonniere greche, francesi, italiane, cipriote e matesi. Poiché l’invalidità inficiante il regolamento, commessa a vantaggio delle tonniere spagnole, non riguardava la situazione del sig.Pappalardo e delle società ricorrenti, costoro non potevano invocare tale invalidità.
IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per esseredecisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.
1 Regolamento (CE)n.530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU2008, L 155, pag.9).2Sentenza della Corte del 17 marzo 2011, AJD Tuna(C-221/09,v. comunicato stampa n. 22/11). La portata di tale sentenza è stata confermata dalla sentenza Buonoea./Commissionee Syndicat des thoniers méditerranéensea./Commissione(cause riunite C-12/13P e C-13/13P, v. comunicato stampa n. 137/14).3Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016, Pappalardo ea./Commissione(T-316/13, v. comunicato stampa n. 46/16).4Sentenze della Corte del 14 ottobre 2014, Giordano/Commissione(C-611/12P), nonché Buono, citata supra.5Ordinanza del 14 febbraio 2012 nella causa Italia/Commissione(T-305/08).
Corte di giustizia dell’Unione europea Sentenza nella causa C-350/16P Salvatore Aniello Pappalardo e altri c. Commissione europea