E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 111 del 28 giugno 2012, che ha recepito la direttiva 2009/20/CE (in verità con qualche ritardo, poiché l’art. 9 richiedeva agli Stati membri di conformarsi alla direttiva “anteriormente al 1° gennaio 2012”)
Le assicurazioni dovranno coprire i danni derivanti da:
– morte o lesioni personali , perdita o danni ai beni, compresi opere portuali, bacini e canali navigabili e ausili alla navigazione;
– ritardi nel trasporto marittimo di carico, passeggeri o del loro bagaglio;
– violazione di diritti diversi dai diritti contrattuali, che si verifichino in connessione diretta con l’esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio;
nonché i crediti:
– relativi al recupero, rimozione, demolizione o volti a rendere inoffensiva una nave che sia affondata, naufragata, incagliata o abbandonata, compresa ogni cosa che sia o sia stata a bordo di tale nave;
– relativi alla rimozione, distruzione o volti a rendere inoffensivo il carico di una nave;
– fatti valere da una persona diversa da quella responsabile, relativamente a provvedimenti presi al fine di prevenire o ridurre le conseguenze dannose degli eventi di cui alle lettere da a) ad e) e gli ulteriori danni causati da tali provvedimenti.
Rimangono invece esclusi i danni per inquinamento da idrocarburi, che continuano ad essere regolati dalle disposizioni della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, conclusa a Bruxelles il 29 novembre 1969 (recepita dall’Italia con Legge n. 185 del 6 aprile 1977), la quale, oltre a prevedere la responsabilità del proprietario per ogni danno di inquinamento causato dalla nave, impone un’assicurazione o altra idonea garanzia finanziaria per le navi che trasportino più di 2000 tonnellate di idrocarburi alla rinfusa.
Sono soggette all’obbligo di assicurazione le navi di stazza lorda pari o superiore alle 300 tonnellate, battenti bandiera italiana o estera, che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane, con esclusione delle navi militari, navi da guerra ed altri navi di cui sia proprietario lo Stato.