di Daniela Di Paola. Dal 10 agosto 2012 i proprietari delle grandi navi dovranno stipulare un’assicurazione obbligatoria sulla “responsabilità armatoriale”, la responsabilità, cioè, derivante dall’esercizio della nave.
E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 111 del 28 giugno 2012, che ha recepito la direttiva 2009/20/CE (in verità con qualche ritardo, poiché l’art. 9 richiedeva agli Stati membri di conformarsi alla direttiva “anteriormente al 1° gennaio 2012”)
Le assicurazioni dovranno coprire i danni derivanti da:
– morte o lesioni personali , perdita o danni ai beni, compresi opere portuali, bacini e canali navigabili e ausili alla navigazione;
– ritardi nel trasporto marittimo di carico, passeggeri o del loro bagaglio;
– violazione di diritti diversi dai diritti contrattuali, che si verifichino in connessione diretta con l’esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio;
nonché i crediti:
– relativi al recupero, rimozione, demolizione o volti a rendere inoffensiva una nave che sia affondata, naufragata, incagliata o abbandonata, compresa ogni cosa che sia o sia stata a bordo di tale nave;
– relativi alla rimozione, distruzione o volti a rendere inoffensivo il carico di una nave;
– fatti valere da una persona diversa da quella responsabile, relativamente a provvedimenti presi al fine di prevenire o ridurre le conseguenze dannose degli eventi di cui alle lettere da a) ad e) e gli ulteriori danni causati da tali provvedimenti.
Rimangono invece esclusi i danni per inquinamento da idrocarburi, che continuano ad essere regolati dalle disposizioni della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, conclusa a Bruxelles il 29 novembre 1969 (recepita dall’Italia con Legge n. 185 del 6 aprile 1977), la quale, oltre a prevedere la responsabilità del proprietario per ogni danno di inquinamento causato dalla nave, impone un’assicurazione o altra idonea garanzia finanziaria per le navi che trasportino più di 2000 tonnellate di idrocarburi alla rinfusa.
Sono soggette all’obbligo di assicurazione le navi di stazza lorda pari o superiore alle 300 tonnellate, battenti bandiera italiana o estera, che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane, con esclusione delle navi militari, navi da guerra ed altri navi di cui sia proprietario lo Stato.
Un commento su “Assicurazione obbligatoria per le navi che transitano in acque territoriali”
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Qualcuno mi può segnalare una compagnia di assicurazione che può emettere polizza secondo il D.L. 111/2012 ? Io sto impazzendo e bussando a tutti ma nessuno risponde . Il Governo fa le Leggi ma dovrebbe obbligare anche le assicurazioni e non solo gli Armatori . Grazie per eventuali segnalazioni . F. B.