DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82
Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (21G00098)
(GU n.140 del 14-6-2021)
Vigente al: 15-6-2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Considerato che le vulnerabilita' delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche di soggetti pubblici e privati possono essere sfruttate al fine di provocare il malfunzionamento o l'interruzione, totali o parziali, di funzioni essenziali dello Stato e di servizi essenziali per il mantenimento di attivita' civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, nonche' di servizi di pubblica utilita', con potenziali gravi ripercussioni sui cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni, sino a poter determinare un pregiudizio per la sicurezza nazionale; Considerata la straordinaria necessita' e urgenza, nell'attuale quadro normativo e a fronte della realizzazione in corso di importanti e strategiche infrastrutture tecnologiche, anche in relazione a recenti attacchi alle reti di Paesi europei e di importanti partner internazionali idonei a determinare effetti anche di natura sistemica e che sottolineano ulteriormente come il dominio cibernetico costituisca terreno di confronto con riflessi sulla sicurezza nazionale, di razionalizzare le competenze in materia, di assicurare un piu' efficace coordinamento, di attuare misure tese a rendere il Paese piu' sicuro e resiliente anche nel dominio digitale, di disporre dei piu' idonei strumenti di immediato intervento che consentano di affrontare con la massima efficacia e tempestivita' eventuali situazioni di emergenza che coinvolgano profili di cybersicurezza; Considerata altresi' la necessita' e urgenza di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 29 aprile 2021, che prevede apposite progettualita' nell'ambito della cybersicurezza, in particolare per l'istituzione di un'Agenzia di cybersicurezza nazionale, quale fattore necessario per tutelare la sicurezza dello sviluppo e della crescita dell'economia e dell'industria nazionale, ponendo la cybersicurezza a fondamento della trasformazione digitale; Ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza al fine di ridefinire l'architettura italiana di cybersicurezza, prevedendo anche l'istituzione di un'apposita Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per adeguarla all'evoluzione tecnologica, al contesto di minaccia proveniente dallo spazio cibernetico, nonche' al quadro normativo europeo, e di dover raccordare, altresi', pure a tutela dell'unita' giuridica dell'ordinamento, le disposizioni in materia di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) cybersicurezza, l'insieme delle attivita' necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilita', la confidenzialita' e l'integrita', e garantendone altresi' la resilienza; b) decreto-legge perimetro, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica; c) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione; d) CISR, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124; e) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'articolo 4 della legge n. 124 del 2007; f) AISE, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna di cui all'articolo 6 della legge n. 124 del 2007; g) AISI, l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007; h) COPASIR, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30 della legge n. 124 del 2007; i) strategia nazionale di cybersicurezza, la strategia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo NIS.
Art. 2 Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva: a) l'alta direzione e la responsabilita' generale delle politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico; b) l'adozione della strategia nazionale di cybersicurezza, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) di cui all'articolo 4; c) la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5. 2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lett. a), e dell'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIC, impartisce le direttive per la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del COPASIR circa le nomine di cui al comma 1, lettera c).
Art. 3 Autorita' delegata 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, puo' delegare alla medesima Autorita' di cui all'articolo 3 della legge n. 124 del 2007, ove istituita, le funzioni di cui al presente decreto che non sono ad esso attribuite in via esclusiva. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e' costantemente informato dall'Autorita' delegata sulle modalita' di esercizio delle funzioni delegate ai sensi del presente decreto e, fermo restando il potere di direttiva, puo' in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse. 3. L'Autorita' delegata, in relazione alle funzioni delegate ai sensi del presente decreto, partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.
Art. 4 Comitato interministeriale per la cybersicurezza 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. 2. Il Comitato: a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale; b) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza; c) promuove l'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza, nonche' per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico in materia di cybersicurezza; d) esprime il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed e' composto dall'Autorita' delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 4. Il direttore generale dell'Agenzia svolge le funzioni di segretario del Comitato. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, il direttore generale del DIS, il direttore dell'AISE, il direttore dell'AISI, nonche' altre autorita' civili e militari di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare. 6. Il Comitato svolge altresi' le funzioni gia' attribuite al CISR dal decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge perimetro.
Art. 5 Agenzia per la cybersicurezza nazionale 1. E' istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, denominata ai fini del presente decreto «Agenzia», con sede in Roma. 2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui al presente decreto. 3. Il direttore generale dell'Agenzia e' nominato tra soggetti appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Gli incarichi del direttore generale e del vice direttore generale hanno la durata massima di quattro anni e sono rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il Direttore generale ed il vicedirettore generale, ove provenienti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Per quanto previsto dal presente decreto, il direttore generale dell'Agenzia e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia. 4. L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dal presente decreto e dalle disposizioni la cui adozione e' prevista dallo stesso. 5. L'Agenzia puo' richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 6. Il COPASIR puo' chiedere l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza.
Art. 6 Organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse disponibili. 2. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati altresi': a) le funzioni del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia; b) la composizione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti; c) l'istituzione di eventuali sedi secondarie. 3. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del COPASIR, sentito il CIC.
Art. 7 Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale 1. L'Agenzia: a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza e, in relazione a tale ruolo, assicura, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre amministrazioni, ferme restando le attribuzioni del Ministro dell'interno in qualita' di autorita' nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni, nonche' per il conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore. Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate restano fermi sia quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge n. 124 del 2007, sia le competenze dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 124 del 2007; b) predispone la strategia nazionale di cybersicurezza; c) svolge ogni necessaria attivita' di supporto al funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, di cui all'articolo 8; d) e' Autorita' nazionale competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalita' di cui al decreto legislativo NIS, a tutela dell'unita' giuridica dell'ordinamento, ed e' competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto; e) e' Autorita' nazionale di certificazione della cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera: 1) accredita, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, le strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi di valutazione della conformita' per i sistemi di rispettiva competenza; 2) delega, ai sensi dell'articolo 56, comma 6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture accreditate di cui al punto 1), al rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica; f) assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza gia' attribuite dalle disposizioni vigenti al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese quelle relative: 1) al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni attribuite al Centro di valutazione e certificazione nazionale ai sensi del decreto-legge perimetro, le attivita' di ispezione e verifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; 2) alla sicurezza e all'integrita' delle comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative; 3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui al decreto legislativo NIS; g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al gruppo di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; h) assume tutte le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le attivita' di ispezione e verifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020; i) assume tutte le funzioni gia' attribuite al DIS dal decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi e supporta il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'articolo 1, comma 19-bis, del decreto-legge perimetro; l) provvede, sulla base delle attivita' di competenza del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, alle attivita' necessarie per l'attuazione e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro; m) assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza gia' attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale dalle disposizioni vigenti e, in particolare, quelle di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' in materia di adozione di linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo. L'Agenzia assume, altresi', i compiti di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gia' attribuiti all'Agenzia per l'Italia digitale; n) sviluppa capacita' nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT Italia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS; o) partecipa alle esercitazioni nazionali e internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese; p) cura e promuove la definizione ed il mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel dominio della cybersicurezza, tenendo anche conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale. A tal fine, l'Agenzia esprime pareri non vincolanti sulle iniziative legislative o regolamentari concernenti la cybersicurezza; q) coordina, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cooperazione internazionale nella materia della cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti organismi, istituzioni, ed enti, nonche' segue nelle competenti sedi istituzionali le tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni. In tali casi, e' comunque assicurato il raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche di cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio dei ministri; r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del sistema dell'universita' e della ricerca nonche' del sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali fini, l'Agenzia puo' promuovere, sviluppare e finanziare specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza; s) stipula accordi bilaterali e multilaterali, anche mediante il coinvolgimento del settore privato e industriale, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale; t) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea e internazionali, anche mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi, ferme restando le competenze del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza; u) svolge attivita' di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia; v) promuove la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; z) per le finalita' di cui al presente articolo, puo' costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato sul territorio nazionale, nonche', previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; aa) e' designata quale Centro nazionale di coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento. 2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio di direzione del Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/887. 3. Il CSIRT italiano di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS e' trasferito presso l'Agenzia e assume la denominazione di: «CSIRT Italia». 4. Il Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e' trasferito presso l'Agenzia. 5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le finalita' di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora con esso, anche in relazione agli incidenti che comportano violazioni di dati personali. L'Agenzia e il Garante possono stipulare appositi protocolli d'intenti che definiscono altresi' le modalita' della loro collaborazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8 Nucleo per la cybersicurezza 1. Presso l'Agenzia e' costituito, in via permanente, il Nucleo per la cybersicurezza, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento. 2. Il Nucleo per la cybersicurezza e' presieduto dal direttore generale dell'Agenzia o dal vice direttore generale da lui designato ed e' composto dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante, rispettivamente, del DIS, dell'AISE, dell'AISI, di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel Comitato di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2007, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per gli aspetti relativi alla trattazione di informazioni classificate il Nucleo e' integrato da un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007. 3. I componenti possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di universita' o di enti e istituti di ricerca, nonche' di operatori privati interessati alla materia della cybersicurezza. 4. Il Nucleo puo' essere convocato in composizione ristretta con la partecipazione dei rappresentanti delle sole amministrazioni e soggetti interessati, anche relativamente ai compiti di gestione delle crisi di cui all'articolo 10.
Art. 9 Compiti del Nucleo per la cybersicurezza 1. Per le finalita' di cui all'articolo 8, il Nucleo per la cybersicurezza svolge i seguenti compiti: a) puo' formulare proposte di iniziative in materia di cybersicurezza del Paese, anche nel quadro del contesto internazionale in materia; b) promuove, sulla base delle direttive di cui all'articolo 2, comma 2, la programmazione e la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati e l'elaborazione delle necessarie procedure di coordinamento interministeriale, in raccordo con le pianificazioni di difesa civile e di protezione civile, anche nel quadro di quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015; c) promuove e coordina lo svolgimento di esercitazioni interministeriali, ovvero la partecipazione nazionale in esercitazioni internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese; d) valuta e promuove, in raccordo con le amministrazioni competenti per specifici profili della cybersicurezza, procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi; e) riceve, per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrita' significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi, dal DIS, dall'AISE e dall'AISI, dalle Forze di polizia e, in particolare, dall'organo del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, dalle strutture del Ministero della difesa, nonche' dalle altre amministrazioni che compongono il Nucleo e dai gruppi di intervento per le emergenze informatiche (Computer Emergency Response Team - CERT) istituiti ai sensi della normativa vigente; f) riceve dal CSIRT Italia le notifiche di incidente ai sensi delle disposizioni vigenti; g) valuta se gli eventi di cui alle lettere e) e f) assumono dimensioni, intensita' o natura tali da non poter essere fronteggiati dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria, ma richiedono l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale, provvedendo in tal caso a informare tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero l'Autorita' delegata, ove istituita, sulla situazione in atto e allo svolgimento delle attivita' di raccordo e coordinamento di cui all'articolo 10, nella composizione ivi prevista.
Art. 10 Gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza 1. Nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri convochi il CISR in materia di gestione delle predette situazioni di crisi, alle sedute del Comitato sono chiamati a partecipare il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il direttore generale dell'Agenzia. 2. Il Nucleo assicura il supporto al CISR e al Presidente del Consiglio dei ministri, nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla gestione di situazioni di crisi ai sensi del comma 1, nonche' per l'esercizio dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi comprese le attivita' istruttorie e le procedure di attivazione necessarie, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro. 3. In situazioni di crisi di natura cibernetica il Nucleo e' integrato, in ragione della necessita', con un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Ministero dell'interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in rappresentanza anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile, autorizzati ad assumere decisioni che impegnano la propria amministrazione. Alle riunioni i componenti possono farsi accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, anche locali, ed enti, anche essi autorizzati ad assumere decisioni, e di altri soggetti pubblici o privati eventualmente interessati. Per la partecipazione non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 4. E' compito del Nucleo, nella composizione per la gestione delle crisi, di cui al comma 3, assicurare che le attivita' di reazione e stabilizzazione di competenza delle diverse amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura cibernetica, vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b). 5. Il Nucleo, per l'espletamento delle proprie funzioni e fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015: a) mantiene costantemente informato il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero l'Autorita' delegata, ove istituita, sulla crisi in atto, predisponendo punti aggiornati di situazione; b) assicura il coordinamento per l'attuazione a livello interministeriale delle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri per il superamento della crisi; c) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi; d) elabora rapporti e fornisce informazioni sulla crisi e li trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati; e) partecipa ai meccanismi europei di gestione delle crisi cibernetiche, assicurando altresi' i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'UE o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.
Art. 11 Norme di contabilita' e disposizioni finanziarie 1. Con legge di bilancio e' determinato lo stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia da iscrivere sul capitolo di cui all'articolo 18, comma 1, sulla base della determinazione del fabbisogno annuo operata dal Presidente del Consiglio dei ministri, previamente comunicata al COPASIR. 2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da: a) dotazioni finanziarie e contributi ordinari di cui all'articolo 18 del presente decreto; b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati; c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprieta' industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia; d) altri proventi patrimoniali e di gestione; e) contribuiti dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione; f) proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative; g) ogni altra eventuale entrata. 3. Il regolamento di contabilita' dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilita' generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonche' delle seguenti disposizioni: a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CIC e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi, al COPASIR. 4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme in materia di contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, sono definite le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attivita' dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico e per quelle svolte in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007, ferma restando la disciplina dell'articolo 162 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 12 Personale 1. Con apposito regolamento e' dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia e tenuto conto delle attivita' svolte dalla stessa in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007. Il regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e il relativo trattamento economico e previdenziale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilita' delle funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianita' di servizio maturate a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia. 2. Il regolamento determina, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in particolare: a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia; b) la possibilita' di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalita' concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalita' selettive, per lo svolgimento di attivita' assolutamente necessarie all'operativita' dell'Agenzia o per specifiche progettualita' da portare a termine in un arco di tempo prefissato; c) la possibilita' di avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unita', composto da personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonche' di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la composizione del contingente e il compenso spettante per ciascuna professionalita'; d) la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che e' possibile assumere a tempo determinato; e) la possibilita' di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalita' da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; f) le ipotesi di incompatibilita'; g) le modalita' di progressione di carriera all'interno dell'Agenzia; h) la disciplina e il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente ad eventuali compensi accessori, economici del rapporto di impiego del personale oggetto di negoziazione con le rappresentanze del personale; i) le modalita' applicative delle disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprieta' industriale, ai prodotti dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia; l) i casi di cessazione dal servizio del personale assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata risoluzione dei rapporti a tempo determinato; m) quali delle disposizioni possono essere oggetto di revisione per effetto della negoziazione con le rappresentanze del personale. 3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera b), riguardino professori universitari di ruolo o ricercatori universitari confermati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche per quanto riguarda il collocamento in aspettativa. 4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia e' individuato nella misura complessiva di trecento unita', di cui fino a un massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unita' di personale non dirigenziale. 5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica puo' essere rideterminata nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese per il personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica dell'Agenzia e' data tempestiva e motivata comunicazione al presidente del COPASIR. 6. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente decreto o del regolamento di cui al presente articolo sono nulle, ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42 della legge n. 124 del 2007, il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia e' tenuto, anche dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su cio' di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni. 8. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del COPASIR e sentito il CIC.
Art. 13 Trattamento dei dati personali 1. Il trattamento dei dati personali svolto per finalita' di sicurezza nazionale in applicazione del presente decreto e' effettuato ai sensi dell'articolo 58, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 14 Relazioni annuali 1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dall'Agenzia nell'anno precedente, in materia di cybersicurezza nazionale. 2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al COPASIR una relazione sulle attivita' svolte nell'anno precedente dall'Agenzia in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007, nonche' in relazione agli ambiti di attivita' dell'Agenzia sottoposti al controllo del Comitato ai sensi del presente decreto.
Art. 15 Modificazioni al decreto legislativo NIS 1. Al decreto legislativo NIS, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: «strategia nazionale di sicurezza cibernetica» sono sostituite dalle seguenti: «strategia nazionale di cybersicurezza»; b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «delle autorita' nazionali competenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorita' nazionale competente NIS, delle autorita' di settore»; c) all'articolo 3, lettera a), le parole da: «autorita' competente NIS» a: «per settore,» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' nazionale competente NIS, l'autorita' nazionale unica, competente»; d) all'articolo 3, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) autorita' di settore, le autorita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da a) a e)»; e) all'articolo 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. L'elenco degli operatori di servizi essenziali identificati ai sensi del comma 1 e' riesaminato e, se del caso, aggiornato su base regolare, e almeno ogni due anni dopo il 9 maggio 2018, con le seguenti modalita': a) le autorita' di settore, in relazione ai settori di competenza, propongono all'autorita' nazionale competente NIS le variazioni all'elenco degli operatori dei servizi essenziali, secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3; b) le proposte sono valutate dall'autorita' nazionale competente NIS che, con propri provvedimenti, provvede alle variazioni dell'elenco degli operatori dei servizi essenziali, dandone comunicazione, in relazione ai settori di competenza, anche alle autorita' di settore.»; f) all'articolo 6, nella rubrica, le parole: «sicurezza cibernetica» sono sostituite dalle seguenti: «cybersicurezza»; ai commi 1, 2 e 3, le parole: «sicurezza cibernetica» sono sostituite dalla seguente: «cybersicurezza»; al comma 4, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia per la cybersicurezza» e le parole: «sicurezza cibernetica» sono sostituite dalle seguenti: «cybersicurezza»; g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Autorita' nazionale competente e punto di contatto unico). - 1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' designata quale autorita' nazionale competente NIS per i settori e sottosettori di cui all'allegato II e per i servizi di cui all'allegato III. Sono designate quali autorita' di settore: a) il Ministero dello sviluppo economico, per il settore infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonche' per i servizi digitali; b) il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per il settore trasporti, sottosettori aereo, ferroviario, per vie d'acqua e su strada; c) il Ministero dell'economia e delle finanze, per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari, in collaborazione con le autorita' di vigilanza di settore, Banca d'Italia e Consob, secondo modalita' di collaborazione e di scambio di informazioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; d) il Ministero della salute, per l'attivita' di assistenza sanitaria, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, prestata dagli operatori dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo stesso, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorita' sanitarie territorialmente competenti, per le attivita' di assistenza sanitaria prestata dagli operatori autorizzati e accreditati delle Regioni o dalle Province autonome negli ambiti territoriali di rispettiva competenza; e) il Ministero della transizione ecologica per il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio; f) il Ministero della transizione ecologica e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorita' territorialmente competenti, in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile. 2. L'autorita' nazionale competente NIS e' responsabile dell'attuazione del presente decreto con riguardo ai settori di cui all'allegato II e ai servizi di cui all'allegato III e vigila sull'applicazione del presente decreto a livello nazionale, esercitando altresi' le relative potesta' ispettive e sanzionatorie. 3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' designata quale punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. 4. Il punto di contatto unico svolge una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera dell'autorita' nazionale competente NIS con le autorita' competenti degli altri Stati membri, nonche' con il gruppo di cooperazione di cui all'articolo 10 e la rete di CSIRT di cui all'articolo 11. 5. Il punto di contatto unico collabora nel gruppo di cooperazione in modo effettivo, efficiente e sicuro con i rappresentanti designati dagli altri Stati. 6. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in qualita' di autorita' nazionale competente NIS e di punto di contatto unico, consulta, conformemente alla normativa vigente, l'autorita' di contrasto ed il Garante per la protezione dei dati personali e collabora con essi. 7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente alla Commissione europea la designazione del punto di contatto unico e quella dell'autorita' nazionale competente NIS, i relativi compiti e qualsiasi ulteriore modifica. Alle designazioni sono assicurate idonee forme di pubblicita'. 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.300.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 22.»; h) all'articolo 8, comma 1, le parole da: «la Presidenza» a: «la sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia di cybersicurezza nazionale»; i) l'articolo 9, comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Le autorita' di settore collaborano con l'autorita' nazionale competente NIS per l'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto. A tal fine e' istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, un Comitato tecnico di raccordo. Il Comitato e' presieduto dall'autorita' nazionale competente NIS ed e' composto dai rappresentanti delle amministrazioni statali individuate quali autorita' di settore e da rappresentanti delle Regioni e Province autonome in numero non superiore a due, designati dalle Regioni e Province autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'organizzazione del Comitato e' definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata. Per la partecipazione al Comitato tecnico di raccordo non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese.»; l) all'articolo 12, comma 5, le parole da: «e, per conoscenza,» a: «NIS,» sono soppresse; m) all'articolo 14, comma 4, le parole da: «e, per conoscenza,» a: «NIS,» sono soppresse; n) all'articolo 19, comma 1, le parole: «dalle autorita' competenti NIS» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorita' nazionale competente NIS»; o) all'articolo 19, il comma 2 e' abrogato; p) all'articolo 20, comma 1, le parole da: «Le autorita' competenti NIS» a: «sono competenti» sono sostituite da: «L'autorita' nazionale competente NIS e' competente»; q) all'allegato I: 1) al punto 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) il CSIRT Italia conforma i propri servizi e la propria attivita' alle migliori pratiche internazionalmente riconosciute in materia di prevenzione, gestione e risposta rispetto a eventi di natura cibernetica»; 2) al punto 2, lettera c), dopo la parola: «standardizzate» sono inserite le seguenti: «, secondo le migliori pratiche internazionalmente riconosciute,». 2. Nel decreto legislativo NIS: a) ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo; b) ogni riferimento al DIS, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; c) ogni riferimento alle autorita' competenti NIS, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'autorita' nazionale competente NIS, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo; d) all'articolo 5, comma 1, alinea, le parole: «le autorita' competenti NIS» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorita' nazionale competente NIS e le autorita' di settore»; e) agli articoli 6 e 12, le parole: «Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC)».
Art. 16 Altre modificazioni 1. All'articolo 3, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007, dopo le parole: «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e in materia di cybersicurezza». 2. All'articolo 38 della legge n. 124 del 2007, il comma 1-bis e' abrogato. 3. La denominazione: «CSIRT Italia» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «CSIRT Italiano». 4. Nel decreto-legge perimetro le parole: «Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)» e «CISR», ovunque ricorrano, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC)» e «CIC», fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge. 5. Nel decreto-legge perimetro ogni riferimento al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, o al DIS, ovunque ricorra, e' da intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e ogni riferimento al Nucleo per la sicurezza cibernetica e' da intendersi riferito al Nucleo per la cybersicurezza. 6. Nel decreto-legge perimetro: a) ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovunque ricorra, e' da intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; b) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole da: «definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri» a: «decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65» sono sostituite dalle seguenti: «definite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; c) all'articolo 1, comma 8, lettera b), le parole: «all'autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' nazionale competente NIS». 7. Nei provvedimenti di natura regolamentare e amministrativa la cui adozione e' prevista dall'articolo 1 del decreto-legge perimetro, ogni riferimento al CISR e al DIS deve intendersi rispettivamente riferito al CIC e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 8. Nei provvedimenti di natura regolamentare e amministrativa la cui adozione e' prevista dall'articolo 1 del decreto-legge perimetro, ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020. 9. Al decreto-legge perimetro sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 6, lettera a), dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera e' efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attesta l'operativita' del CVCN e comunque dal 30 giugno 2022.»; b) all'articolo 3, il comma 2 e' abrogato; c) a decorrere dalla data in cui diviene efficace l'obbligo di comunicazione disciplinato dalla lettera a), all'articolo 3: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti che intendono procedere all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni, servizi e componenti di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono obbligati ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del CVCN sulla base delle procedure, modalita' e termini previsti dal regolamento di attuazione. Ai fornitori di predetti beni, servizi e componenti si applica l'articolo 1, comma 6, lettera b).»; 2) il comma 3 e' abrogato; 10. A decorrere dalla data in cui diviene efficace l'obbligo di comunicazione disciplinato dal comma 9, lettera a), al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il comma 3-bis dell'articolo 1-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'informativa completa, contenente anche la comunicazione del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), relativa all'esito della valutazione e alle eventuali prescrizioni, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora il contratto sia stato stipulato antecedentemente alla conclusione dei test imposti dal CVCN, il termine di cui al primo periodo decorre dalla comunicazione di esito positivo della valutazione effettuata dal CVCN. Entro trenta giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni al presente comma, nel caso in cui l'impresa notificante abbia iniziato l'esecuzione del contratto o dell'accordo oggetto della notifica prima che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali, ovvero abbia eseguito il contratto o accordo in violazione del decreto di esercizio dei poteri speciali, il Governo puo' ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo valore. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica». 11. All'articolo 135 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente: «h-bis) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;». 12. Alla legge 22 aprile 2021, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti: «e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; b) all'articolo 18, ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 13. All'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «L'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale». 14. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli 16-bis e 16-ter, ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; b) all'articolo 16-ter, comma 1, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»; c) all'articolo 16-ter, comma 2, lettera b), le parole: «, in collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico,» sono soppresse.
Art. 17 Disposizioni transitorie e finali 1. Per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7, l'Agenzia puo' provvedere, oltre che con proprio personale, con l'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 2. Per lo svolgimento delle funzioni relative all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, l'Agenzia provvede con l'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 3. Il personale dell'Agenzia, nello svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7, nonche' delle funzioni relative all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. 4. Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. La trasmissione delle notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, costituisce adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. 5. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalita': a) per assicurare la prima operativita' dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese con le amministrazioni interessate, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto; b) mediante opportune intese con le amministrazioni interessate, per il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, nonche' per il trasferimento dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura classificata, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da parte delle amministrazioni cedenti. 6. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera m), dall'AgID all'Agenzia, i decreti di cui al comma 5 definiscono, altresi', i raccordi tra le due amministrazioni, per le funzioni che restano di competenza di AgID. 7. Al fine di assicurare la prima operativita' dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, identifica e assume gli impegni di spesa che verranno liquidati a cura del DIS, nell'ambito delle risorse destinate all'Agenzia. Entro 90 giorni dall'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, delle spese effettuate ai sensi del presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri ne da' informazione al COPASIR. 8. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia, l'Agenzia si avvale di un nucleo di personale, non superiore al 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale, di unita' appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, al DIS, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorita' indipendenti, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalita' individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il relativo onere resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. 9. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, prevede apposite modalita' selettive per l'inquadramento, nella misura massima del 50 per cento della dotazione organica complessiva, del personale di cui al comma 8 e del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), ove gia' appartenente alla pubblica amministrazione, nel contingente di personale addetto all'Agenzia di cui al medesimo articolo 12, che tengano conto delle mansioni svolte e degli incarichi ricoperti durante il periodo di servizio presso l'Agenzia, nonche' delle competenze possedute e dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per le specifiche posizioni. Gli inquadramenti conseguenti alle procedure selettive di cui al presente comma, relative al personale di cui al comma 8, decorrono allo scadere dei sei mesi o della relativa proroga e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022. 10. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Art. 18 Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027. 2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondete riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Le risorse iscritte sui bilanci delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto a decorrere dall'entrata in servizio dell'Agenzia di cui all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e portate ad incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa. 4. I proventi di cui all'articolo 11, comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al capitolo di cui al comma 1. 5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Art. 19 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 giugno 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Cartabia