Parte a fine marzo l’obbligo dei pagamenti elettronici per i professionisti e le imprese per i pagamenti di importo superiore a 30 euro. Fino al 30 giugno 2014 l’obbligo di accettare i pagamenti elettronici varrà solo per le attività commerciali o professionali con un fatturato superiore a 200 mila euro nell’anno precedente.
Il decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 – disposizioni sui pagamenti elettronici – prevede l’accettazione obbligatoria delle carte di debito come modalità di pagamento per l’acquisto di beni, servizi e prestazioni professionali (previsto dal Dl sviluppo 2.0, il Dl 179/2012, articolo 15, comma 4).
Mentre, le modalità di adeguamento per i soggetti con fatturato inferiore a 200 mila euro inizialmente esclusi potranno essere definite attraverso un ulteriore decreto da emanarsi entro novanta giorni e possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli individuati ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto.
“Con questo provvedimento – ha commentato il ministro dello Sviluppo economico Flavio Zanonato – si dà ulteriore attuazione ai programmi dell’Agenda Digitale, favorendo i consumatori nei loro acquisti attraverso una più ampia diffusione della moneta elettronica e garantendo maggiore tracciabilità per le transazioni con imprese e professionisti.
Vale ancora un primo commento interpretativo, effettuato di recente alla norma e alla sua applicazione: A decorrere dal 28 marzo 2014, (60 gg. dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – salvo sorprese) i soggetti che effettuano l’attivita’ di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (art. 15, co. 4, DL 179/12 – “Decreto Sviluppo bis”).
In pratica, anche la nuova formulazione non parlerebbe in modo specifico ai Bancomat o ai POS, ma più genericamente di carte di debito, per cui il POS non sarebbe necessario per queste ultime utilizzabili anche tramite Internet senza la necessità di altri dispositivi intermedi; da questo punto di vista, per soddisfare quanto previsto dalla normativa dovrebbe essere sufficiente essere dotati di una postazione dotata di connessione alla Rete dati.
Unico riferimento specifico ai POS è stato introdotto nell’art. 1 lettera e) del Decreto Interministeriale il quale recita: “terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l’accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie.” Quest’ultimo inciso riapre in modo razionale la possibilità di pagamenti con carta di debito attraverso postazioni dedicate a tale scopo on line. Del resto l’interesse primario della disciplina è la tracciabilità in qualunque modo essa avvenga anche con tecnologie mobili (ad es. smartphone, tablet…) basta che siano agganciati al conto corrente del ricevente.
Note giuridiche: La conseguenza della violazione di un tale “obbligo” (che in realtà è un onere), insomma, è la c.d. mora del creditore, al pari di quanto avviene ai sensi dell’art. 1206 cc per tutte le altre ipotesi in cui il creditore rifiuti pagamenti legittimi (ad es., in contanti sotto la soglia antiriciclaggio, assegni circolari, ecc.). E, ovviamente, la mora del creditore di per sè non estingue certo il credito (quindi il cliente che non riesca a pagare in modo elettronico non è percio stesso liberato dal debito).
Altre conseguenze non ve ne sono. Tant’è vero che, non per niente, il predetto onere è infatti contenuto in una c.d. lex imperfecta, che appunto non prevede una sanzione per il caso di sua inosservanza. E, come detto, non potrebbe essere altrimenti, salvo stravolgere princìpi di diritto fondati su secoli di tradizione giuridica.
Di seguito il testo del decreto:
DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24 GENNAIO 2014 – DISPOSIZIONI SUI PAGAMENTI ELETTRONICI
Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 20.
Il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze
VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;
VISTO l’articolo 15, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha stabilito che “Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4. Con i medesimi decreti può essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili”;
SENTITA la Banca d’Italia che ha espresso il proprio parere con nota n 0019233/14 del 09/01/2014;
CONSIDERATO che l’uso del contante comporta per la collettività rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, nonché costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all’incremento di rischio di essere vittime di reati;
RITENUTO, stante gli effetti e il rilevante numero dei soggetti destinatari delle disposizioni, di dover individuare, secondo criteri di gradualità e sostenibilità, le categorie di operatori nei confronti delle quali trova applicazione il presente decreto;
DECRETA
Art. 1 (Definizioni)
1.Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) carta di debito: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all’accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale;
b) circuito: piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l’utilizzo di una determinata carta di pagamento;
c) consumatore o utente: la persona fisica che ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta
d) esercente: il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all’ accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici
e) terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l’accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella “a banda magnetica” o a “microchip”.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. L’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, lettera d), per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.
2. In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l’obbligo di cui al comma 1 si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, lettera d), per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell’anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro.
Art. 3
(Disposizioni finali ed entrata in vigore)
1. Con successivo decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli individuati ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 può essere disposta l’estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
3. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Roma, 24 gennaio 2014
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
F.to Flavio Zanonato
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
F.to Fabrizio Saccomanni
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