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BANCA D’ITALIA

PROVVEDIMENTO 18 giugno 2019

Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e
clienti. (19A04374) 

(GU n.156 del 5-7-2019)

 
  Con  il  presente   provvedimento   si   apportano   modifiche   al
provvedimento della Banca d'Italia «Trasparenza  delle  operazioni  e
dei servizi bancari e finanziari.  Correttezza  delle  relazioni  tra
intermediari e clienti». 
  L'intervento da'  attuazione  alla  direttiva  2014/92/UE  (Payment
Account Directive, c.d. PAD) e al capo II-ter, titolo VI,  del  Testo
unico  bancario  in  materia  di  conti  di  pagamento  offerti  a  o
sottoscritti da consumatori. Altre modifiche sono volte ad assicurare
il coordinamento delle nuove previsioni con la normativa vigente. 
  Le modifiche riguardano: la sezione I, paragrafo 2; la sezione  II,
paragrafi 3, 4, 7 e 8.1; la sezione III, paragrafo 4; la sezione  IV,
paragrafo 3; la sezione V, paragrafo 2.2; la  sezione  VI,  paragrafi
4.1, 6 e 7; la sezione VII, paragrafi 6.2 e  6.3;  la  sezione  VIII,
paragrafo 1; gli Allegati 4A, 5A, 6 e 6A. 
  In conformita' con quanto previsto dagli articoli 3 e 8 del proprio
regolamento del 24 marzo 2010 - concernente l'emanazione  degli  atti
di natura normativa o di contenuto generale - la Banca  d'Italia  non
ha svolto un'analisi formalizzata di impatto della  regolamentazione,
in ragione del fatto che  le  modifiche  apportate  sono  di  stretto
adeguamento alla disciplina europea  e  non  comportano  apprezzabili
costi addizionali per i destinatari. 
  Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2020. A partire da  questa
stessa data si applicano  anche  le  modifiche  alla  sezione  VI  in
materia di trasparenza dei  servizi  di  pagamento,  attuative  della
direttiva 2015/2366/UE (Payment Services  Directive  2,  c.d.  PSD2),
apportate con il provvedimento della  Banca  d'Italia  del  19  marzo
2019. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato sul sito  web  della  Banca
d'Italia,  unitamente  al  resoconto  della  consultazione   e   alle
osservazioni pervenute. Il provvedimento  sara'  altresi'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Per comodita'  di  consultazione,  successivamente  all'entrata  in
vigore, si provvedera' anche a una  complessiva  ripubblicazione  sul
sito internet della Banca d'Italia delle disposizioni in  materia  di
«Trasparenza delle operazioni e dei  servizi  bancari  e  finanziari.
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti». 
 
    Roma, 18 giugno 2019 
 
                                                Il Governatore: Visco 

                                                             Allegato 
 
 
    MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI «TRASPARENZA DELLE 
     OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - CORRETTEZZA 
   DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI» DEL 29 LUGLIO 2009. 
 
 
   TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 
 
       CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI 
 
                              SEZIONE I 
 
 
  [Omissis] 
 
  2. Fonti normative 
 
  La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni: 
  - titolo VI del T.U., concernente la trasparenza  delle  condizioni
contrattuali e dei rapporti con i clienti; 
  - articoli 53, comma 1, lettera d), 67, comma 1, lettera  d),  108,
comma 1, del T.U., i quali prevedono  che  la  Banca  d'Italia  emani
disposizioni di carattere generale aventi a oggetto  l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni  delle  banche,  dei
gruppi bancari, degli intermediari finanziari iscritti  nell'albo  di
cui all'articolo 106 del medesimo T.U.; 
  - articolo 114-quinquies 3, comma 1, del T.U.,  il  quale  dichiara
applicabili agli Imel le disposizioni contenute  nel  titolo  VI  del
medesimo T.U., in quanto compatibili; 
  - articolo 114-quinquies 2, comma 2, del T.U., il quale prevede che
la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale  aventi  a
oggetto l'organizzazione amministrativa e  contabile  e  i  controlli
interni degli Imel; 
  - articolo 114-undecies del T.U., il quale estende agli istituti di
pagamento l'applicazione del titolo VI del medesimo T.U.; 
  - articolo 114-quaterdecies, comma 2, del T.U.,  il  quale  prevede
che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi
a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e  i  controlli
interni degli istituti di pagamento; 
  - articolo 128-decies del T.U., il quale dichiara applicabili  agli
agenti in attivita' finanziaria, agli agenti che prestano servizi  di
pagamento per conto di Imel o istituti di pagamento comunitari  e  ai
mediatori creditizi le norme del titolo  VI  del  medesimo  T.U.,  in
quanto compatibili, e attribuisce alla Banca d'Italia la facolta'  di
stabilire ulteriori regole per garantire  trasparenza  e  correttezza
nei rapporti con la clientela; 
  - deliberazione del CICR del  2  agosto  1996,  recante  attuazione
dell'articolo  53,  comma  1,  lett.  d)  del  T.U.  in  materia   di
organizzazione amministrativa e contabile e controlli  interni  delle
banche, come modificata dalla deliberazione del  23  marzo  2004,  n.
692; 
  - deliberazione del CICR  del  9  febbraio  2000,  recante  Credito
fondiario. 
  Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui; 
  - deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante Disciplina della
trasparenza delle condizioni  contrattuali  delle  operazioni  e  dei
servizi bancari e finanziari, come modificata dal  decreto  d'urgenza
del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR  del
3 febbraio 2011, recante Disposizioni sul credito  ai  consumatori  e
modifiche  alla  deliberazione  del  4  marzo  2003  in  materia   di
trasparenza delle condizioni  contrattuali  delle  operazioni  e  dei
servizi bancari e finanziari; 
  - decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e  delle  finanze  -
Presidente del CICR del 3 febbraio  2011,  recante  Disposizioni  sul
credito ai consumatori e modifiche alla  deliberazione  del  4  marzo
2003 in materia di trasparenza delle  condizioni  contrattuali  delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari; 
  - decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e  delle  finanze  -
Presidente del CICR del 30  giugno  2012,  recante  Disciplina  della
remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti  in  attuazione
dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario; 
  - decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e  delle  finanze  -
Presidente del CICR del 29 settembre 2016, recante  Disposizioni  sul
credito immobiliare ai consumatori. 
  Si richiamano, inoltre: 
  - Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 29 aprile 2015  relativo  alle  commissioni  interbancarie  sulle
operazioni di pagamento basate su carta; 
  - Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'8 giugno 2016, sugli indici usati  come  indici  di  riferimento
negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per  misurare
la performance di fondi di investimento  e  recante  modifiche  delle
direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014; 
  - Regolamento delegato  (UE)  2018/32  della  Commissione,  del  28
settembre 2017, che integra la direttiva  2014/92/UE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  con  riguardo  alle  norme  tecniche   di
regolamentazione per la terminologia standardizzata dell'Unione per i
servizi piu' rappresentativi collegati a un conto di pagamento; 
  - Regolamento di esecuzione (UE) 2018/33 della Commissione, del  28
settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche  di  attuazione  con
riguardo al formato di  presentazione  standardizzato  del  riepilogo
delle spese  e  del  suo  simbolo  comune  a  norma  della  direttiva
2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  - Regolamento di esecuzione (UE) 2018/34 della Commissione, del  28
settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche  di  attuazione  con
riguardo al formato di  presentazione  standardizzato  del  documento
informativo sulle spese e  del  suo  simbolo  comune  a  norma  della
direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  - Regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n.  924/2009  per
quanto  riguarda   talune   commissioni   applicate   sui   pagamenti
transfrontalieri  nell'Unione  e  le   commissioni   di   conversione
valutaria; 
  - articolo 128-ter del T.U.; 
  - articolo 144 del T.U., che prevede l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria per l'inosservanza di norme  contenute  nel
titolo VI del T.U.; 
  - articolo 23, comma 4, del T.U.F., secondo cui le disposizioni del
titolo VI, capo I, del T.U.  non  si  applicano  ai  servizi  e  alle
attivita' di investimento, al  collocamento  di  prodotti  finanziari
nonche' alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti
finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo  25-bis  ovvero
della parte IV, titolo II, capo I, del T.U.F.;  in  ogni  caso,  alle
operazioni  di  credito  al  consumo  si  applicano   le   pertinenti
disposizioni del titolo VI del T.U.; 
  - decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e
successive modificazioni, recante Approvazione del testo unico  delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la  cessione  degli
stipendi,  salari  e  pensioni   dei   dipendenti   dalle   Pubbliche
Amministrazioni e,  in  particolare,  l'articolo  6-bis  (Trasparenza
delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti); 
  - decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di commercio
elettronico; 
  - decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  e  successive
modificazioni, recante il Codice del Consumo; 
  - decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  recante  Attuazione
della direttiva 2007/64/CE, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel
mercato  interno,   recante   modifica   delle   direttive   97/7/CE,
2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che  abroga  la   direttiva
97/5/CE; 
  - decreto legislativo 16 aprile 2012,  n.  45,  recante  Attuazione
della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio,  l'esercizio  e  la
vigilanza  prudenziale  dell'attivita'  degli  istituti   di   moneta
elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e  che
abroga la direttiva 2000/46/CE; 
  - decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30,  recante  Attuazione
della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi,  e,
in particolare, l'articolo 3, secondo cui, in tempo utile  prima  che
il contratto sia concluso o  che  il  depositante  sia  vincolato  da
un'offerta, al depositante e' consegnato,  opportunamente  compilato,
il "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di
cui   all'Allegato   I   della   direttiva   2014/49/UE;   l'avvenuta
acquisizione del modulo da parte del  depositante  e'  attestata  per
iscritto o attraverso altro supporto durevole; 
  -  decreto  legge  29  novembre  2008,  n.  185,  (convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), e in  particolare,
l'articolo 2, comma 5, in materia di mutui garantiti da  ipoteca  per
l'acquisto dell'abitazione principale; 
  -  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito   con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare,
l'articolo 36-bis; 
  -  decreto  legge  24  gennaio  2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27  e,  in  particolare,
gli articoli 27, 27-bis e 28; 
  -  decreto  legge  24  marzo   2012,   n.   29,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, e, in  particolare,
l'articolo 1, comma 1-ter; 
  -  decreto  legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito   con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015,  n.  44,  e,  in
particolare,  l'articolo  11-quaterdecies  in  materia  di   prestito
vitalizio ipotecario; 
  - decreto del Ministro dello Sviluppo  Economico  del  22  dicembre
2015, n. 226; 
  - decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2001,  n.  144,
Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta; 
  - deliberazione del CICR  del  29  luglio  2008,  n.  275,  recante
Disciplina  dei   sistemi   di   risoluzione   stragiudiziale   delle
controversie con la clientela  ai  sensi  dell'articolo  128-bis  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   e   successive
modificazioni; 
  - decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio
2015, in materia di trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato; 
  - decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  3  maggio
2018, n. 70, in materia di conto di pagamento con caratteristiche  di
base; 
  - provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012,  recante
Disposizioni  di  vigilanza  in  materia  di  sanzioni  e   procedura
sanzionatoria amministrativa, e successive modifiche e integrazioni; 
  - provvedimento della Banca d'Italia del 21 dicembre 2007,  recante
Disposizioni relative al  trasferimento  alla  Banca  d'Italia  delle
competenze e dei poteri dell'Ufficio italiano dei cambi; 
  - provvedimento della Banca d'Italia del 18  giugno  2009,  recante
Disposizioni  sui  sistemi  di   risoluzione   stragiudiziale   delle
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e  finanziari
e successive modificazioni; 
  - regolamento dell'Isvap del 3  maggio  2012,  n.  40,  recante  la
definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla
vita di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto  legge  24  gennaio
2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
 
  [Omissis] 
 
 
 
                             SEZIONE II 
 
             PUBBLICITA' E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE 
 
 
  [Omissis] 
 
  3. Fogli informativi 
 
  Gli  intermediari  mettono  a  disposizione  dei   clienti   "fogli
informativi" 
  contenenti  informazioni  sull'intermediario,  sulle  condizioni  e
sulle principali 
  caratteristiche  dell'operazione  o  del   servizio   offerto.   E'
assicurata piena coerenza 
  tra le informazioni riportate nei fogli informativi e  i  contenuti
del contratto. 
  I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati. Salvo
l'utilizzo 
  di tecniche di comunicazione a distanza (cfr. sezione V), essi sono
messi a 
  disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico; a tal fine,
gli intermediari 
  possono avvalersi di apparecchiature tecnologiche. 
     I fogli informativi contengono almeno: 
     - informazioni sull'intermediario (denominazione; iscrizione  in
albi e/o registri; indirizzo della sede legale;  numero  di  telefono
degli uffici ai quali il cliente  si  puo'  rivolgere  per  ulteriori
informazioni e/o per la conclusione del contratto; numero di fax; ove
esistenti, sito internet e indirizzo di posta elettronica); 
     - le caratteristiche e i rischi  tipici  dell'operazione  o  del
servizio; 
  - un elenco  completo  delle  condizioni  economiche  offerte  (che
  comprendono ogni onere economico, comunque denominato, a carico del
  cliente, incluse le spese connesse con le comunicazioni periodiche,
  di   scritturazione   contabile,   di   istruttoria,   le   penali,
  l'indicatore di costo se richiesto, ecc.) (1 ); 
     - le clausole contrattuali che riguardano: il diritto di recesso
  spettante al cliente e all'intermediario (2 ) e i tempi massimi per
  la chiusura del rapporto; i mezzi di tutela stragiudiziale  di  cui
  la clientela puo' avvalersi. 
  Gli intermediari possono redigere un unico foglio  informativo  per
  pubblicizzare,  in  relazione  a  un   determinato   prodotto,   le
  condizioni relative alle diverse linee  del  servizio  offerte  (ad
  esempio, conti correnti aventi diverse caratteristiche). 
 
 
 -------- 
  (1) Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se
 favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli  al  cliente).
 Per ciascuna condizione puo' essere riportato anche un valore  fisso
 ovvero un valore indicato sia nella misura  massima  che  in  quella
 minima. Il foglio informativo,  anche  se  standardizzato  ai  sensi
 delle presenti disposizioni, puo' contenere note  esplicative  sulle
 condizioni al ricorrere delle quali  trova  applicazione  la  misura
 massima o quella minima. 
 
 -------- 
  (2) Per i contratti di credito fondiario diversi da quelli previsti
 dall'articolo 120-ter del T.U., il  foglio  informativo  riporta  il
 compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata secondo  quanto
 previsto dalla delibera del CICR del 9 febbraio 2000. 
 
 
  Per i contratti diversi dal conto corrente offerto  a  consumatori,
  il foglio informativo include anche  le  informazioni  sui  servizi
  accessori se essi sono disciplinati dal presente provvedimento(1) . 
  I tassi di interesse sono riportati su base annuale  e  almeno  con
  riferimento all'anno civile. 
  Qualora un'operazione comporti piu' voci  di  costo  a  carico  del
  cliente, le condizioni economiche sono presentate in  maniera  tale
  che risulti facilmente comprensibile il costo complessivo. 
  L'intermediario conserva copia dei  fogli  informativi  per  cinque
  anni, anche avvalendosi di tecniche che consentono la  riproduzione
  immutata delle informazioni memorizzate. 
  I fogli informativi relativi ai contratti di conto corrente  per  i
  consumatori  sono  redatti  in  conformita'  del  modello  previsto
  nell'Allegato 4A. La Banca d'Italia si riserva di standardizzare il
  contenuto dei fogli informativi relativi ad altri servizi. 
  Per i contratti di conto corrente: 
     - il foglio informativo  riporta  altresi'  eventuali  requisiti
  minimi per l'apertura del conto (ad esempio, il versamento iniziale
  di una somma di denaro,  l'accredito  dello  stipendio,  ecc.),  le
  valute sui versamenti e sui prelievi, i termini  di  disponibilita'
  delle somme accreditate sul conto e degli assegni versati; tutte le
  causali che danno origine a una scritturazione per la quale vengono
  addebitati al cliente oneri economici, specificandone l'importo; 
     - in caso di contratti offerti  ai  consumatori,  le  condizioni
  relative ai servizi accessori (es. carte di pagamento) non comprese
  tra le "Principali condizioni economiche" di  cui  all'Allegato  4A
  sono riportate in uno o piu' fogli informativi separati concernenti
  i soli servizi accessori. In questi casi, gli intermediari  mettono
  a disposizione del cliente - oltre al foglio  informativo  relativo
  al contratto di conto corrente - un fascicolo contenente il  foglio
  informativo o i fogli informativi  di  tutti  i  servizi  accessori
  offerti insieme al conto. 
  Le spese riportate nel foglio informativo di  cui  all'Allegato  4A
  includono, per ciascuna voce di costo, eventuali  oneri  fiscali  e
  spese di scritturazione contabile,  con  evidenza  della  parte  di
  costo  imputata  a  titolo  di  onere  fiscale  o   di   spesa   di
  scritturazione; 
     -  se  nell'intestazione   del   foglio   informativo   di   cui
  all'Allegato 4A, sotto la denominazione del conto, sono riportati i
  profili di utilizzo "giovani", "famiglie con operativita' bassa"  o
  "pensionati con operativita' bassa", il foglio informativo  riporta
  - nella sezione denominata "Che cos'e'  il  conto  corrente"  -  la
  seguente  avvertenza  "Per  i  consumatori  che  effettuano   poche
  operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chieda  o  si
  procuri il relativo foglio informativo". 
 
 
 -------- 
  (1)  Se  il   servizio   accessorio   e'   commercializzato   anche
 individualmente, viene altresi' predisposto  un  foglio  informativo
 concernente il solo servizio accessorio. 
 
 
  Per le operazioni di finanziamento comunque denominate, inoltre,  i
fogli informativi  riportano  l'indicazione  che  il  cliente  potra'
consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto
dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d.  "legge  antiusura")  sul
cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo,  nonche'
sul sito internet, qualora  l'intermediario  se  ne  avvalga  secondo
quanto stabilito dalla sezione V. 
  Per  i  finanziamenti  in  valuta  diversa  dall'euro,  il   foglio
informativo: 
     - riporta, nella sezione su caratteristiche e rischi tipici,  un
richiamo al rischio di cambio dell'operazione; 
     -  contiene,  nella  parte  sulle  condizioni  economiche,   una
simulazione  dell'impatto  sull'ammontare  totale  da  rimborsare   a
scadenza  e,  per  i  finanziamenti  rateali,  sulle  singole   rate,
derivante da: i) un apprezzamento della valuta in cui e' espresso  il
finanziamento pari al 20 per cento; ii) per i finanziamenti di durata
superiore a due  anni,  un  apprezzamento  della  valuta  in  cui  e'
espresso il finanziamento pari al  20  per  cento  e  un  contestuale
aumento del tasso di interesse del 2 per cento dopo  due  anni  dalla
conclusione del contratto. Eventuali ulteriori simulazioni,  relative
a una variazione del  tasso  di  cambio  favorevole  per  il  cliente
(eventualmente combinata con una diminuzione del tasso di interesse),
sono simmetriche e di pari numero rispetto a quelle indicate sub i) e
ii). 
  Per i contratti di leasing  finanziario,  in  luogo  del  tasso  di
interesse e' indicato il tasso  interno  di  attualizzazione  per  il
quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato
(al netto di imposte) e  valore  attuale  dei  canoni  e  del  prezzo
dell'opzione   di   acquisto   finale   (al   netto    di    imposte)
contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi
per servizi accessori  di  natura  non  finanziaria  o  assicurativa,
andra' considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione
del  capitale  investito  per  l'acquisto  del  bene  e  i   relativi
interessi. 
  Nel caso di prodotti composti, gli  intermediari  predispongono  un
unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del prodotto
offerto.  Per  i  prodotti  composti  che  includono  componenti  non
disciplinate dalle presenti disposizioni (ad esempio, perche'  aventi
natura assicurativa), il foglio  informativo  rinvia  agli  eventuali
strumenti di  trasparenza  per  esse  stabiliti  dalle  normative  di
settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta  tutti  i  costi
che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo,  in  relazione  al
prodotto composto. 
 
  4. Offerta fuori sede 
 
  Nel caso di offerta fuori  sede,  anche  se  realizzata  attraverso
  soggetti  terzi,  i  fogli  informativi   riportano,   oltre   alle
  informazioni  sull'intermediario   committente,   i   dati   e   la
  qualifica(1) del soggetto che entra in rapporto con il cliente  (ad
  esempio, dipendente, promotore  finanziario,  agente  in  attivita'
  finanziaria) ed eventuali costi ed oneri  aggiuntivi  derivanti  da
  tali modalita' di offerta. 
  Il soggetto che procede all'offerta deve consegnare al cliente,  in
  tempo utile prima che il contratto sia concluso o  che  il  cliente
  sia vincolato  da  un'offerta,  il  foglio  informativo  e,  se  e'
  prevista, una Guida ai sensi del paragrafo 2, nonche', in  caso  di
  conti di pagamento di cui al paragrafo 4.1.1-bis della sezione  VI,
  il Documento informativo sulle  spese.  In  caso  di  contratto  di
  finanziamento, viene  consegnato  al  cliente  anche  un  documento
  contenente i Tassi Effettivi Globali  Medi  (TEGM)  previsti  dalla
  legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura"). 
  L'intermediario committente acquisisce un'attestazione del  cliente
  circa  l'avvenuta  consegna  e  la  conserva  agli   atti.   Queste
  previsioni non si applicano se il soggetto incaricato  dell'offerta
  e' un intermediario, fermo restando quanto stabilito nel  paragrafo
  3(2) . 
  L'intermediario  committente  fornisce  al  soggetto  che  effettua
  l'offerta fuori sede (anche se si tratta di un altro intermediario)
  i dati e  la  documentazione  necessari  per  l'assolvimento  degli
  obblighi di pubblicita',  in  conformita'  delle  previsioni  della
  presente sezione. 
  L'intermediario committente verifica  che  il  soggetto  incaricato
  dell'offerta rispetti gli obblighi di  trasparenza  previsti  dalla
  presente sezione. In particolare,  se  il  foglio  informativo,  il
  Documento informativo  sulle  spese  e  i  documenti  previsti  dal
  paragrafo 2 sono predisposti dal soggetto incaricato  dell'offerta,
  l'intermediario  committente  ne  accerta   la   conformita'   alle
  disposizioni vigenti  e  l'idoneita'  a  conseguire  pienamente  le
  finalita' della disciplina in materia di trasparenza. 
  L'intermediario che offre i  prodotti  e  i  servizi  di  un  altro
  intermediario, prima di  procedere  all'offerta,  controlla  se  le
  informazioni  ricevute  sono  complete  e   idonee   a   conseguire
  pienamente le finalita' della disciplina in materia di trasparenza. 
  Rimane fermo quanto previsto  dagli  articoli  45  e  seguenti  del
  Codice del Consumo, ove ne ricorrano i presupposti. 
 
  [Omissis] 
 
 
 -------- 
  (1) Per i soggetti iscritti in albi o elenchi, sono riportati anche
 gli estremi dell'iscrizione. 
 
 -------- 
  (2) L'esenzione dall'obbligo della consegna al cliente  del  foglio
 informativo, del Documento informativo sulle spese e/o  degli  altri
 documenti informativi (es. la Guida pratica) vale solo per i casi in
 cui l'offerta avvenga presso le dipendenze del soggetto incaricato. 
 
 
  7. Documento di sintesi 
 
  Ai contratti e' unito un "documento di  sintesi",  che  riporta  in
  maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal  contratto,  le
  condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo
  allo specifico tipo di operazione o servizio. 
  Il documento di sintesi dei servizi il cui  foglio  informativo  e'
  redatto secondo  i  modelli  allegati  alle  presenti  disposizioni
  riporta le condizioni economiche secondo lo stesso  ordine  seguito
  nel foglio informativo. 
  Il  documento  di   sintesi   costituisce   il   frontespizio   del
  contratto(1) ; ne e' parte integrante in  presenza  di  un  accordo
  delle parti in tal senso. 
  Se l'offerta di un'operazione o di un servizio non e' in alcun modo
  personalizzabile, il foglio informativo e il documento  di  sintesi
  possono coincidere. In questo caso il frontespizio del contratto e'
  costituito dal foglio informativo. 
  Per i contratti di mutuo che sono o  potrebbero  rimanere  a  tasso
  fisso per tutta la durata del contratto, il  documento  di  sintesi
  riporta in calce il piano di ammortamento. 
 
  8. Indicatori di costo 
 
  8.1 Conti di pagamento 
  Il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo sulle spese dei
  conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori  di  cui
  al paragrafo 4.1.1-bis della sezione VI  riportano  un  "Indicatore
  dei  Costi  Complessivi"  (ICC),  calcolato  secondo  le  modalita'
  previste dall'Allegato 5A. 
  I  profili  di  utilizzo  riportati  nell'Allegato  5A  sono  stati
  elaborati tenendo conto dei  risultati  di  un'indagine  statistica
  effettuata nel 2009; sono stati coinvolti  l'Associazione  Bancaria
  Italiana (ABI) e il Consiglio Nazionale  dei  Consumatori  e  degli
  Utenti (CNCU)(2) . 
 
 
 -------- 
  (1) Se il contratto ha la forma dell'atto pubblico, il documento di
 sintesi puo' non costituire il frontespizio,  purche'  sia  comunque
 accluso. 
 
 -------- 
  (2) I  profili  potranno  essere  aggiornati  per  tener  conto  di
 eventuali  esigenze  emerse  dal  loro  uso   concreto,   anche   in
 considerazione dell'evoluzione delle condizioni del mercato e  delle
 modalita' di utilizzo dei conti. 
 
 
  Ai fini del calcolo dell'ICC si distinguono tre tipologie di conti: 
     1) conti con un sistema  di  tariffazione  forfetario  (c.d.  "a
pacchetto"), per i quali i profili di  operativita'  tipo  sono  sei,
individuati sulla  base  di  variabili  socio-demografiche  (giovani;
famiglie con operativita' bassa;  famiglie  con  operativita'  media;
famiglie con operativita' elevata; pensionati con operativita' bassa;
pensionati con operativita' media); 
     2)  conti  con  un  sistema  di  tariffazione  a  consumo  (c.d.
"ordinari"), per i quali  il  profilo  e'  uno  e  fa  riferimento  a
un'operativita'  tipo  particolarmente   bassa,   coerente   con   la
circostanza che questa tipologia di conti e' generalmente destinata a
clienti che intendono utilizzarlo per esigenze molto specifiche, come
tali non riconducibili a nessuno dei  profili  di  operativita'  tipo
individuati per le singole classi socio-demografiche sopra  descritte
(ad esempio, conti usati in via occasionale o discontinua  in  quanto
il cliente e' titolare di un altro conto, conti per l'addebito  delle
rate del mutuo); 
     3) conti c.d. "in convenzione"(1) , per i quali e'  previsto  un
  regime particolare che tiene conto delle loro specificita'. 
  Per i conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori di
  cui al paragrafo 4.1.1-bis della sezione VI gli  intermediari  sono
  tenuti a calcolare e  indicare  l'ICC,  per  ciascuno  dei  diversi
  profili(2) : 
  a) nel Documento informativo sulle spese, secondo  quanto  previsto
  dall'articolo 11 del Regolamento (UE) 2018/34 del 28 settembre 2017
  e dall'Allegato 5A. 
  Per i conti sub 1), se il contratto e' destinato unicamente a uno o
  piu' profili determinati di clientela, il campo relativo ai profili
  ai quali esso non e' destinato puo' essere riempito con la dicitura
  "non adatto";(3) 
  b) nel Riepilogo delle spese di fine anno inviato nell'ambito delle
  comunicazioni periodiche alla  clientela  secondo  quanto  previsto
  nella sezione IV, paragrafo 3.2. Per le tipologie di conti sub 1) e
  2) sono riportati gli ICC pubblicizzati sul  Documento  informativo
  sulle spese dello stesso conto messo a disposizione della clientela
  alla data dell'invio(4) , secondo lo schema indicato  nell'Allegato
  6. 
 
 
 -------- 
  (1) Per  tali  si  intendono  i  conti  indirizzati  a  particolari
 categorie di clienti  (es.  dipendenti  di  enti  pubblici  ed  enti
 privati), le cui condizioni sono negoziate  collettivamente  con  la
 banca. 
 
 -------- 
  (2) Accanto a ciascun profilo  andra'  indicato  tra  parentesi  il
 numero complessivo di operazioni ad esso  associate  secondo  quanto
 previsto dall'Allegato 5A. 
 
 -------- 
  (3) Per i conti sub 1), i profili ai quali il  conto  e'  destinato
 sono chiaramente riportati nell'intestazione del foglio informativo,
 sotto  la  denominazione  del   conto.   Per   i   conti   sub   2),
 nell'intestazione del foglio informativo, sotto la denominazione del
 conto, e' riportata chiaramente  la  seguente  indicazione:  "Questo
 conto e' particolarmente adatto per chi al momento dell'apertura del
 conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni.". 
 
 -------- 
  (4) Se il prodotto non e' piu' commercializzato, il Riepilogo delle
 spese riporta l'ICC calcolato tenendo  conto  delle  modifiche  alle
 condizioni economiche intervenute nei  confronti  della  generalita'
 dei clienti  (senza  considerare  quelle  relative  alle  condizioni
 oggetto  di  negoziazione  individuale  o  praticate   in   base   a
 convenzioni). 
 
 
  Per i conti sub 3 (cd. "in convenzione"), gli intermediari  possono
optare per una delle seguenti alternative: 
  1)  se  le  specifiche   condizioni   economiche   previste   dalla
convenzione sono pubblicizzate con un apposito Documento  informativo
sulle spese, trattare i conti in convenzione come i conti sub 1)  per
ogni aspetto indicato nelle presenti disposizioni (numero dei profili
da calcolare e valorizzare, informazioni  da  fornire  nel  Documento
informativo sulle spese e nel Riepilogo delle spese di fine anno); 
  2) se, invece, le specifiche condizioni economiche  previste  dalla
convenzione vengono negoziate su conti per  i  quali  e'  gia'  stato
predisposto  un  Documento  informativo  sulle  spese   (comprensivo,
quindi, dei relativi ICC), riportare nel  Riepilogo  delle  spese  di
fine anno l'ICC, calcolato per ciascuno dei sei profili previsti  per
i conti sub 1),  relativo  al  conto  offerto  dall'intermediario  ai
consumatori piu' conveniente per ciascuno di tali profili. In  questi
casi, invece dello schema indicato nell'Allegato 6, gli  intermediari
usano lo  schema  indicato  nell'Allegato  6A.  A  questi  fini,  gli
intermediari riportano in modo chiaro, in luogo della frase  indicata
nella sezione IV, paragrafo 3.2, la seguente: 
  «Puo' confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno  con  i
costi orientativi per i clienti tipo riportati nel presente riquadro.
Una differenza significativa puo' voler dire che questo  conto  forse
oggi non e' il piu' adatto alle sue esigenze anche se si tratta di un
conto in convenzione; i motivi possono essere molti.  In  ogni  caso,
puo' andare in banca o su internet per verificare se ci sono  offerte
piu' convenienti per lei.»; 
  Nell'ambito delle procedure organizzative previste dal paragrafo  2
della sezione XI, gli intermediari garantiscono che gli addetti  alla
rete di vendita siano in grado  di  fornire  ai  consumatori  che  ne
facciano richiesta - sia al momento  dell'offerta  sia  in  corso  di
rapporto  -  tutte  le  spiegazioni  necessarie  per  comprendere  il
significato  dell'ICC,  la  portata  dei  profili  e  le   operazioni
associate a ciascuno di essi. Informazioni sul contenuto dei  profili
dovranno essere disponibili anche sul sito internet della banca. 
  Inoltre, gli intermediari, nell'ambito delle procedure di governo e
  controllo sui prodotti (sezione XI, paragrafo 1-bis) tengono  conto
  dei profili indicati nel presente provvedimento(1) . 
 
  [Omissis] 
 
 
 -------- 
  (1) Con riferimento ai  prodotti  ai  quali  non  si  applicano  le
 disposizioni della sezione XI,  paragrafo  1-bis,  gli  intermediari
 tengono conto dei profili  indicati  nel  presente  paragrafo  nello
 svolgere la valutazione sull'opportunita'  di  introdurre  strumenti
 che consentano di verificare la coerenza tra il profilo del  cliente
 e i prodotti allo stesso offerti (sezione XI, paragrafo 2). 
 
 
                             SEZIONE III 
 
                              CONTRATTI 
 
 
  [Omissis] 
 
  4. Conto di base 
 
  Ai sensi dell'articolo 126-noviesdecies del  T.U.  le  banche,  gli
  istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento  e  Poste
  Italiane S.p.A. sono tenuti a offrire ai consumatori un  "conto  di
  base"   avente   le   caratteristiche   individuate   dall'articolo
  126-vicies semel del T.U. Nel caso in  cui  gli  intermediari  gia'
  offrano un conto di pagamento che  non  prevede  l'applicazione  di
  costi a carico del consumatore almeno con riguardo ai servizi e  al
  numero  di   operazioni   previsti   dal   decreto   del   Ministro
  dell'economia e delle finanze di cui al paragrafo  successivo(1)  ,
  l'obbligo di offerta del "conto di base" si intende soddisfatto; in
  questo caso, il foglio informativo del  conto  specifica  che  esso
  tiene luogo del "conto di base" ed e' assoggettato alla  disciplina
  del "conto di base" prevista  dal  T.U.  Si  applica  il  paragrafo
  4.1.1-bis della sezione VI in materia di conti di pagamento offerti
  a o sottoscritti da consumatori. 
  Il  "conto  di  base"  include,  a  fronte  di  un  canone  annuale
  onnicomprensivo, un numero  determinato  di  operazioni  e  servizi
  nonche' le relative scritturazioni contabili. In base alla legge: 
  a) il numero e la tipologia di servizi  inclusi  e'  stabilito  dal
  T.U. (articolo 126 - vicies semel e Allegato A del T.U.)  e  da  un
  decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato sentita
  la Banca d'Italia. Sempre con decreto del Ministro dell'Economia  e
  delle Finanze sono individuate le fasce  di  clientela  socialmente
  svantaggiate alle quali il "conto di base" e' offerto senza spese; 
  b) resta ferma la possibilita' di addebitare al cliente  spese  per
  le  operazioni  eccedenti  i  limiti  indicati  dal  decreto  (c.d.
  "operazioni in numero superiore") e per le  operazioni  aggiuntive,
  alle condizioni da questo stabilite. 
  Al "conto di base" si applicano  tutte  le  disposizioni  di  legge
  rilevanti in materia di operazioni e servizi  bancari,  incluso  il
  presente provvedimento. 
  In deroga a quanto previsto dalla sezione II,  paragrafo  8,  l'ICC
  del "conto di base" e' calcolato tenendo conto di tutti i servizi e
  di tutte le operazioni incluse; in deroga all'Allegato 5A, l'ICC e'
  calcolato con riferimento ai soli "profili tipo" di conto  di  base
  previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze  ai
  sensi dell'articolo 126-vicies semel del T.U.  e  con  riguardo  al
  numero di operazioni e ai servizi ivi previsti. 
 
  [Omissis] 
 
 
 -------- 
  (1) Il conto si reputa gratuito quando il relativo  ICC,  calcolato
 in conformita' di quanto previsto per l'ICC del conto  di  base,  e'
 pari a 0 euro. 
 
 
                             SEZIONE IV 
 
                    COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA 
 
 
  [Omissis] 
 
  3. Comunicazioni periodiche alla clientela 
 
  3.1 Disposizioni di carattere generale 
  Nei contratti di durata gli  intermediari  forniscono  ai  clienti,
  alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno,
  una  comunicazione  analitica  che  dia  una  completa   e   chiara
  informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro  aggiornato
  delle condizioni economiche applicate(1) . 
  In mancanza  di  opposizione  scritta  da  parte  del  cliente,  le
  comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni  dal
  ricevimento. 
  La comunicazione periodica e' effettuata mediante invio o  consegna
  di un rendiconto  e  del  documento  di  sintesi  delle  condizioni
  economiche. Le parti possono convenire una diversa periodicita' per
  l'invio o la consegna del rendiconto e del documento di  sintesi(2)
  . 
  Il rendiconto (estratto conto per  i  rapporti  regolati  in  conto
  corrente) indica, anche mediante voci sintetiche di costo, tutte le
  movimentazioni,  le  somme  a   qualsiasi   titolo   addebitate   o
  accreditate,  il  saldo  debitore  o   creditore   e   ogni   altra
  informazione  rilevante  per  la  comprensione  dell'andamento  del
  rapporto. 
  Il  documento  di  sintesi,  datato  e  progressivamente  numerato,
  aggiorna quello unito al contratto (cfr. sezione II, paragrafo 7) e
  riporta le condizioni  economiche  in  vigore(3)  .  Le  condizioni
  modificate rispetto alla comunicazione  precedente  sono  riportate
  con una specifica evidenza grafica (ad  esempio,  attraverso  l'uso
  del grassetto). Il documento di sintesi inviato con  il  rendiconto
  relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta  inoltre
  il  numero  complessivo  delle  variazioni  intervenute  nel  corso
  dell'anno. 
  Le parti possono convenire che le  comunicazioni  periodiche  siano
  omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti  da  oltre
  un anno  e  presentano  un  saldo  creditore  per  il  cliente  non
  superiore a euro 2.500. 
 
 
 -------- 
  (1) In  relazione  alle  garanzie  prestate  e  a  quelle  ricevute
 dall'intermediario,  le  comunicazioni  periodiche   contengono   le
 informazioni rilevanti per lo svolgimento del rapporto  di  garanzia
 (ad esempio, l'ammontare dell'esposizione del debitore principale). 
 
 
 -------- 
  (2) Salvo quanto previsto dal paragrafo 3.2 per i conti correnti di
 clienti al dettaglio, se le parti  hanno  concordato  l'invio  o  la
 consegna, su base inferiore all'anno,  di  documentazione  idonea  a
 soddisfare  le  esigenze  informative  proprie  sia  del  rendiconto
 (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente)  sia  del
 documento di sintesi, non e' necessario l'invio o la consegna di una
 comunicazione relativa all'intero anno. 
 
 
 -------- 
  (3) Qualora al contratto sia stato allegato il  foglio  informativo
 (cfr. sezione II, paragrafo 7),  la  numerazione  del  documento  di
 sintesi comincia a partire dalla prima comunicazione successiva alla
 stipula del contratto. 
 
 
  Se le condizioni economiche in vigore  non  sono  variate  rispetto
alla comunicazione precedente, l'invio o la consegna del documento di
sintesi possono essere omessi a condizione che: 
     - in qualsiasi momento del rapporto il  cliente  possa  ottenere
gratuitamente dall'intermediario copia del documento di  sintesi  con
le condizioni  economiche  in  vigore;  l'invio  o  la  consegna  del
documento  di  sintesi  richiesto   dal   cliente   sono   effettuati
tempestivamente o 
     - il  cliente  che  abbia  scelto  il  regime  di  comunicazioni
telematiche possa accedere al documento  di  sintesi  aggiornato,  in
qualsiasi momento, tramite il sito web dell'intermediario o ottenerne
tempestivamente copia per posta elettronica. 
  Il contratto stabilisce le modalita' di invio  delle  comunicazioni
periodiche alla clientela e indica  i  costi  connessi  alle  diverse
tecniche utilizzate. Le  modalita'  a  disposizione  della  clientela
includono sempre la forma cartacea e quella 
  elettronica; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli. 
  In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto  di  cambiare
la  modalita'  di  comunicazione  utilizzata,  salvo  che  cio'   sia
incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. 
  L'offerta puo'  prevedere  la  sola  forma  elettronica  quando  il
contratto sia concluso con clienti obbligati per legge a  dotarsi  di
un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo  di
posta elettronica. 
  In applicazione dell'articolo 127-bis del T.U.: 
     - le comunicazioni previste ai sensi del  presente  paragrafo  e
  dal paragrafo 3.2 sono gratuite per il  cliente  se  trasmesse  con
  strumenti telematici; 
     - il contratto puo' prevedere a carico del cliente spese per  le
  comunicazioni previste  ai  sensi  del  presente  paragrafo  e  dal
  paragrafo  3.2  effettuate  con   strumenti   diversi   da   quelli
  telematici, per quelle ulteriori o piu' frequenti rispetto a quanto
  previsto dalla presente sezione ovvero  per  quelle  trasmesse  con
  strumenti diversi rispetto a  quanto  previsto  nel  contratto.  In
  questi  casi  le  spese  a  carico  del  cliente  sono  adeguate  e
  proporzionate  ai  costi  sostenuti   dall'intermediario   e   sono
  quantificate in conformita' di quanto stabilito dalla  sezione  XI,
  paragrafo 2(1) . 
  Se il contratto prevede l'impiego dello  strumento  informatico,  i
  termini  per  l'esercizio  del  diritto  di  recesso   o   per   la
  contestazione dell'estratto conto decorrono dalla  ricezione  della
  comunicazione(2) . 
  Le  comunicazioni  periodiche   informano   altresi'   il   cliente
  dell'esistenza di procedure - richieste dalla legge o introdotte in
  via di autoregolamentazione - che favoriscono la "portabilita'" dei
  rapporti presso altro  intermediario  e  fanno  rinvio  alle  Guide
  previste dalla  sezione  II,  paragrafo  2,  ove  previste  per  lo
  specifico rapporto cui la comunicazione si riferisce. 
 
 
 -------- 
  (1)  Con  riguardo  all'applicabilita'  della   Sezione   XI   agli
 intermediari finanziari iscritti all'elenco generale di cui all'art.
 106 o all'elenco speciale di cui all'art. 107  T.U.  anteriori  alla
 riforma del Titolo V del  T.U.  resta  fermo  quanto  previsto  alla
 sezione XI, paragrafo 1, nota 1. 
 
 
 -------- 
  (2) Per ricezione si intende la  possibilita'  per  il  cliente  di
 accedere al contenuto della comunicazione. 
 
 
  3.2 Comunicazioni periodiche inerenti a  particolari  tipologie  di
rapporti 
 
  Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto  conto  e  il
  documento di sintesi  sono  inviati  al  cliente  con  periodicita'
  annuale o, a sua scelta, con periodicita' semestrale, trimestrale o
  mensile. Negli estratti conto sono indicate le modalita' di calcolo
  degli interessi. 
  Se il titolare di un conto corrente e'  un  cliente  al  dettaglio,
  l'estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre
  riporta  il  riepilogo  delle  spese   complessivamente   sostenute
  nell'anno solare per la tenuta del conto corrente e per  i  servizi
  di gestione della liquidita' e di pagamento(1) (2) ;  con  separata
  evidenza sono riportati i costi sostenuti in relazione a  eventuali
  affidamenti e sconfinamenti. In particolare, il riepilogo:  riporta
  il numero delle operazioni effettuate, suddistinte per categoria  e
  comprende l'ammontare complessivo delle spese addebitate  e  quello
  parziale relativo a ciascun servizio. 
  Ai consumatori  titolari  di  un  conto  di  pagamento  di  cui  al
  paragrafo  4.1.1-bis  della  sezione  VI,  gli  intermediari  -  in
  aggiunta all'estratto conto e al documento di sintesi - forniscono,
  gratuitamente e almeno una volta all'anno, un documento  denominato
  "Riepilogo delle spese", redatto  in  conformita'  del  Regolamento
  (UE) 2018/33 del 28 settembre 2017(3) , che riporta un riepilogo di
  tutte le spese sostenute dal consumatore nel periodo di riferimento
  nonche': i) in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento,  il
  tasso  di  interesse  debitore  applicato  allo   sconfinamento   e
  l'importo  totale  degli  interessi  addebitati  nel   periodo   di
  riferimento; ii) il tasso di interesse creditore applicato al conto
  di pagamento  e  l'importo  totale  degli  interessi  maturati  nel
  periodo di riferimento. 
  Se le  spese  si  riferiscono  a  servizi  collegati  al  conto  di
  pagamento   piu'   rappresentativi   a   livello   nazionale,   gli
  intermediari indicano questi servizi  utilizzando  la  terminologia
  standardizzata  impiegata  nell'elenco   pubblicato   dalla   Banca
  d'Italia in attuazione dell'articolo  126-undecies  del  T.U.(4)  .
  Resta fermo quanto previsto dalla Sezione VI, paragrafo 6, e  dalla
  Sezione VII, paragrafo 6.3. 
 
 
 -------- 
  (1) Sono riportate, in particolare, le spese relative  ai  seguenti
 servizi:  conto   corrente   (versamenti,   incassi,   prelevamenti,
 scritture, comunicazioni, ecc.), carta di debito, carta di  credito,
 bonifico, affidamento, assegno, domiciliazione utenze, e ogni  altro
 servizio che e' stato commercializzato unitamente al conto corrente,
 nonche'  le  spese  addebitate  al   cliente   per   l'invio   della
 documentazione. 
 
 -------- 
  (2) Per i conti di pagamento di cui al  paragrafo  4.1.1-bis  della
 sezione VI, l'estratto conto relativo al periodo che si conclude  il
 31 dicembre non riporta il riepilogo  delle  spese  complessivamente
 sostenute nell'anno solare, per il quale l'estratto conto fa  rinvio
 al documento denominato "Riepilogo delle spese". 
 
 -------- 
  (3)   Il   documento   e'    disponibile    al    sito    internet:
 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0
 033&from=EN. 
 
 -------- 
  (4) L'elenco dei servizi  collegati  al  conto  di  pagamento  piu'
 rappresentativi a livello nazionale e' disponibile sul sito internet
 della          Banca           d'Italia           al           link:
 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme
 /disposizioni/trasparenza operazioni/PAD elenco italiano.pdf. 
 
 
  Il Riepilogo delle spese relativo al periodo che si conclude il  31
  dicembre riporta  l'ICC  pubblicizzato  nel  Documento  informativo
  sulle spese dello stesso conto di pagamento  messo  a  disposizione
  dei consumatori alla data dell'invio del Riepilogo delle spese(1) ,
  secondo lo schema indicato negli Allegati  6  e  6A;  il  Riepilogo
  delle spese richiama, inoltre, l'attenzione del  consumatore  sulla
  possibilita' di confrontare il totale  delle  spese  sostenute  con
  l'ICC e invita il consumatore a verificare se vi sono servizi  piu'
  adatti alle sue esigenze. A questo fine, gli intermediari riportano
  in modo chiaro la frase seguente nel riquadro "Indicatore dei costi
  complessivi": 
  «Puo' confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno  con  i
  costi  orientativi  per  i  clienti  tipo  riportati  nel  presente
  riquadro. 
  Una differenza significativa puo' voler dire che questo conto forse
  oggi non e' il piu' adatto alle  sue  esigenze;  i  motivi  possono
  essere molti. In ogni caso, puo' andare in banca o su internet  per
  verificare se ci sono offerte piu' convenienti per lei.» 
  Per i libretti di risparmio  al  portatore,  le  banche  mettono  a
  disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il documento di
  sintesi per trenta giorni a decorrere dal  1°  gennaio  di  ciascun
  anno presso la succursale in cui e' intrattenuto  il  rapporto.  Il
  documento di sintesi puo' essere omesso in  assenza  di  variazione
  delle condizioni economiche rispetto alla comunicazione precedente. 
  Per i contratti di credito fondiario, le  comunicazioni  periodiche
  includono le modalita' per l'estinzione anticipata e gli  eventuali
  oneri connessi, riportati attraverso il compenso onnicomprensivo. 
  Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le
  parti possono convenire che la comunicazione sia omessa  quando  il
  valore nominale  dei  titoli  non  supera  10.000  euro  e  non  si
  registrano movimenti da oltre un anno. 
  Entro il medesimo limite di 10.000 euro, le parti possono convenire
  di omettere le  comunicazioni  periodiche,  anche  in  presenza  di
  movimenti, quando le informazioni  richieste  sono  gia'  contenute
  nelle comunicazioni riepilogative  concernenti  altri  rapporti  di
  durata (ad  esempio,  nell'estratto  conto  per  l'accredito  degli
  interessi). 
 
  [Omissis] 
 
 
 -------- 
  (1) Se il conto di  pagamento  non  e'  piu'  commercializzato,  il
 Riepilogo delle spese riporta l'ICC calcolato  tenendo  conto  delle
 modifiche alle condizioni economiche intervenute nei confronti della
 generalita' dei consumatori (senza considerare quelle relative  alle
 condizioni oggetto di negoziazione individuale o praticate in base a
 convenzioni). 
 
 
                              SEZIONE V 
 
                TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 
 
 
  [Omissis] 
 
  2. Informativa precontrattuale e comunicazioni non richieste 
  [Omissis] 
  2.2 Informativa precontrattuale 
  Gli intermediari e gli altri soggetti  incaricati  dell'offerta  di
operazioni e servizi bancari e finanziari che hanno un sito  internet
pubblicano sul sito le Guide e  i  fogli  informativi  relativi  alle
operazioni e ai servizi offerti; per i conti di pagamento di  cui  al
paragrafo 4.1.1-bis della sezione VI, sono  altresi'  pubblicati  sul
sito internet il Documento informativo sulle spese e il glossario  di
cui alla sezione VI, paragrafo 4.1.1-bis. 
  Gli intermediari e gli altri soggetti  incaricati  dell'offerta  di
operazioni e servizi bancari e finanziari che si avvalgono  di  altre
tecniche  di  comunicazione  a   distanza   per   rendere   note   le
caratteristiche dei prodotti offerti mettono a disposizione  i  fogli
informativi relativi alle operazioni e ai servizi offerti nonche'  il
Documento informativo sulle spese e il glossario di cui alla  sezione
VI, paragrafo 4.1.1-bis, mediante la medesima tecnica  impiegata  per
la conclusione  del  contratto,  su  supporto  cartaceo  o  su  altro
supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente in  tempo
utile  prima  che  il  medesimo  sia  vincolato   dal   contratto   o
dall'offerta; se per il servizio offerto e'  prevista  una  Guida  ai
sensi della sezione II, paragrafo  2,  questa  deve  essere  messa  a
disposizione con le medesime modalita'. 
  I fogli informativi e i documenti di sintesi sono  redatti  secondo
  quanto previsto nei paragrafi 3 e 7  della  sezione  II  o,  per  i
  servizi di pagamento, secondo quanto previsto dal paragrafo 4 della
  sezione VI, e sono integrati con l'indicazione dei  costi  e  degli
  oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione  utilizzato,
  dei   recapiti   che   permettono   di    contattare    rapidamente
  l'intermediario  e  di  comunicare  efficacemente  con  lo  stesso,
  nonche', se ne ricorrono le condizioni, con le  altre  informazioni
  previste dagli articoli da 67-quater a  67-octies  del  Codice  del
  Consumo(1) (2)  .  Il  Documento  informativo  sulle  spese  e   il
  glossario  sono  redatti  secondo  quanto  previsto  nel  paragrafo
  4.1.1-bis della sezione VI. 
 
 
 -------- 
  (1) In particolare, gli intermediari rendono nota l'esistenza o  la
 mancanza del diritto del consumatore di recedere dal  contratto  nel
 termine   di   quattordici   giorni,   conformemente    all'articolo
 67-duodecies  del  Codice  del  Consumo.  Se  tale  diritto  esiste,
 forniscono istruzioni pratiche e  informazioni  circa  le  modalita'
 d'esercizio,  le  conseguenze  derivanti  dal  mancato  esercizio  e
 l'importo che il consumatore puo' essere tenuto  a  versare  per  la
 parte del servizio eventualmente  prestata  prima  del  recesso,  ai
 sensi dell'articolo 67-ter decies del Codice del Consumo. 
 
 -------- 
  (2) Si rammenta che, ai sensi dell'articolo  126-quater,  comma  3,
 del T.U., ai servizi di pagamento  non  si  applicano  gli  articoli
 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) e  h),  67-septies,
 comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma  1,  lettera  a),
 del Codice del Consumo. 
 
 
  Per le operazioni di credito immobiliare ai consumatori il presente
paragrafo si applica secondo quanto previsto ai sensi  della  sezione
VI-bis. Per le operazioni di credito ai consumatori si applica quanto
previsto ai sensi della sezione VII. 
  In caso di comunicazioni ai consumatori mediante telefonia  vocale,
ai sensi dell'articolo 67-novies del Codice del  Consumo,  all'inizio
della  conversazione  l'intermediario  o   il   soggetto   incaricato
dell'offerta dichiara in maniera inequivoca la propria identita' e il
fine commerciale della chiamata. Previo consenso del consumatore, gli
devono essere fornite solo informazioni relative a: 
     - identita' della persona in contatto telefonico e suo  rapporto
con l'intermediario; 
     - principali caratteristiche del servizio finanziario; 
     - costo totale del servizio ovvero base di calcolo dello stesso; 
     - esistenza o mancanza del diritto di  recesso  ai  sensi  degli
articoli 67-duodecies e 67-terdecies del Codice del Consumo. 
  Al consumatore e' altresi' comunicato  che  ulteriori  informazioni
sono disponibili su richiesta e ne viene precisata la natura. 
  Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il  testo
contrattuale e' fornito al cliente  in  forma  cartacea  o  su  altro
supporto durevole. 
  Gli obblighi previsti dalla sezione II, paragrafo 6,  si  intendono
assolti con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 67-undecies,
comma 1, del Codice del Consumo. 
  Se il contratto e' concluso su richiesta del cliente  mediante  una
  tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere
  la Guida relativa allo specifico contratto  concluso  e  il  foglio
  informativo e, in caso di conti di pagamento di  cui  al  paragrafo
  4.1.1-bis della sezione VI, il Documento informativo sulle spese  e
  il glossario, l'intermediario mette a disposizione del cliente tali
  strumenti  di  pubblicita'   subito   dopo   la   conclusione   del
  contratto(1) . 
  [Omissis] 
 
 
 -------- 
  (1) Tale previsione non si applica alle  ipotesi  di  operazioni  e
 servizi  effettuati  in  esecuzione  di  previsioni   contenute   in
 contratti precedentemente stipulati. 
 
 
                             SEZIONE VI 
 
                        SERVIZI DI PAGAMENTO 
 
 
  [Omissis] 
 
  4. Informazione precontrattuale 
 
  4.1 Contratti quadro 
 
  4.1.1 Informazioni 
  Prima della conclusione del contratto gli  intermediari  forniscono
ai clienti almeno le seguenti informazioni: 
  a) informazioni sull'intermediario (denominazione; indirizzo  della
  sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso
  di offerta fuori sede, indirizzo del soggetto che entra in rapporto
  con il cliente; indirizzo, anche  di  posta  elettronica,  o  altro
  recapito  al  quale  il  cliente  puo'  rivolgersi   per   chiedere
  all'intermediario   ulteriori   informazioni;   indicazione   della
  vigilanza ed estremi dell'iscrizione nell'albo(1) ; 
  b)   informazioni   sul   servizio   di    pagamento    (principali
  caratteristiche del servizio; 
  dati o identificativo unico che il cliente deve  fornire  affinche'
  l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente; forma e modalita'
  per prestare e revocare il consenso alla disposizione di un  ordine
  di  pagamento  o  all'esecuzione  di  un'operazione  di  pagamento;
  indicazione del momento in cui l'ordine di pagamento  si  considera
  ricevuto e dell'eventuale momento limite giornaliero oltre il quale
  gli ordini si reputano  pervenuti  nelle  giornate  successive,  ai
  sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
  2010, n. 11; tempo massimo di esecuzione del servizio di pagamento;
  eventuali limiti di spesa applicabili in relazione all'utilizzo  di
  determinati strumenti di pagamento; per gli strumenti di  pagamento
  basati su carta multimarchio  in  co-badging(2)  ,  i  diritti  del
  cliente secondo quanto previsto  dall'articolo  8  del  Regolamento
  (UE) 2015/751). 
 
 
 -------- 
  (1) In caso di intermediario  estero,  vanno  indicati  l'autorita'
 competente  per  l'esercizio   della   vigilanza   e   gli   estremi
 dell'iscrizione nel registro pubblico del prestatore. 
 
 -------- 
  (2) Ai sensi della direttiva  2015/2366/UE,  per  "multimarchio  in
 co-badging"  si  intende  l'inclusione  di  due  o  piu'  marchi  di
 pagamento o applicazioni di pagamento dello stesso  marchio  in  uno
 stesso strumento di pagamento. 
 
 
  c) spese e tassi di interesse e di cambio (un  elenco  completo  di
  tutte le spese, oneri e commissioni a carico del  cliente,  incluse
  le spese connesse alla  modalita'  o  alla  frequenza  con  cui  le
  informazioni sono rese secondo quanto previsto dal paragrafo 8,  e,
  in caso di pluralita' di voci di costo, la chiara distinzione delle
  singole voci; indicazione  dei  tassi  di  interesse  e  di  cambio
  eventualmente applicati oppure, se il contratto fa rinvio  a  tassi
  di interesse e di cambio di riferimento, indicazione del metodo  di
  calcolo dell'interesse  applicato,  della  data  pertinente  e  dei
  parametri  per  determinare  il   tasso;   nei   casi   consentiti,
  l'avvertenza che le modifiche al tasso di interesse o di cambio  di
  riferimento si applicano  senza  preavviso  e  l'indicazione  della
  frequenza e/o delle modalita' con  le  quali  l'intermediario  deve
  comunicare  al  cliente  le  eventuali  variazioni  del  tasso   di
  interesse). 
  d) comunicazioni  (mezzi  di  comunicazione  previsti  per  fornire
  informazioni o avvisi ai sensi  della  presente  disciplina  e  del
  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  ivi  compresi  i
  requisiti tecnici dei dispositivi e i software mediante i quali  il
  cliente puo' effettuare e ricevere le comunicazioni; 
  modalita'  e  frequenza  con  cui  le  informazioni  devono  essere
  fornite; lingua o lingue in cui e' concluso il contratto  quadro  e
  sono effettuate le comunicazioni nel corso  del  rapporto;  diritto
  del cliente di ottenere, in qualsiasi momento del  rapporto,  copia
  del contratto quadro e del documento di sintesi aggiornato); 
  e) misure di  tutela  e  correttive  (descrizione  delle  eventuali
  misure  di  sicurezza  che  il  cliente  e'  tenuto   ad   adottare
  nell'utilizzo degli strumenti di pagamento e  delle  modalita'  per
  comunicare all'intermediario l'avvenuto smarrimento, sottrazione  o
  utilizzo indebito dello strumento di  pagamento  ovvero  l'uso  non
  autorizzato  del  medesimo;   la   procedura   sicura   applicabile
  dall'intermediario per comunicare al cliente i rischi di frode  nei
  pagamenti o di altri abusi; le eventuali condizioni  in  base  alle
  quali  l'intermediario  si  riserva  il  diritto  di  bloccare  uno
  strumento di pagamento in conformita' dell'articolo 6  del  decreto
  legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;  responsabilita'  del  pagatore
  per l'utilizzo non  autorizzato  di  strumenti  di  pagamento,  ivi
  comprese le informazioni  sull'importo  rimborsabile;  modalita'  e
  termini entro i quali il cliente deve comunicare  all'intermediario
  le operazioni  di  pagamento  non  autorizzate  oppure  disposte  o
  eseguite non correttamente; responsabilita' dell'intermediario  per
  le  operazioni  di  pagamento  non  autorizzate,  per  la  mancata,
  inesatta o  tardiva  esecuzione  delle  operazioni  e  per  la  non
  corretta  esecuzione  degli   ordini;   condizioni   per   ottenere
  dall'intermediario il rimborso delle  operazioni  disposte,  previa
  autorizzazione del pagatore, dal beneficiario o per il suo tramite;
  modalita' e  condizioni  per  ottenere  il  rimborso  della  moneta
  elettronica)(1) ; 
 
 
 -------- 
  (1) Quando la moneta elettronica e'  emessa  dalla  Banca  Centrale
 Europea, dalle banche centrali nazionali, dallo Stato  Italiano,  da
 altri Stati comunitari,  dalle  pubbliche  amministrazioni  statali,
 regionali e locali che agiscono in veste di pubblica  autorita',  e'
 fornita solo l'informazione sulle modalita' e sulle  condizioni  per
 ottenere il rimborso della  moneta  elettronica.  L'informazione  e'
 resa prima che il  cliente  sia  vincolato  da  un  contratto  o  da
 un'offerta   ed   e'   inserita   nel    contratto.    L'informativa
 precontrattuale puo'  essere  resa,  invece  che  con  le  modalita'
 previste dal presente paragrafo, con un apposito  documento  redatto
 su supporto cartaceo o altro supporto durevole. 
 
 
  f) modifiche e  recesso  dal  contratto  quadro  (indicazione  che,
qualora il contratto lo preveda, eventuali  modifiche  del  contratto
quadro o del documento di sintesi che ne costituisce il  frontespizio
si ritengono accettate dal cliente in  assenza  di  un  suo  espresso
rifiuto entro il termine previsto per  la  loro  entrata  in  vigore;
durata del contratto; diritto del cliente di recedere  dal  contratto
quadro ed  eventuali  condizioni  e  modalita'  per  l'esercizio  del
recesso ad opera delle parti in conformita' dei paragrafi 5.2  e  5.3
della presente sezione); 
  g) reclami e ricorsi (diritto applicabile al contratto  quadro  e/o
autorita'  giudiziaria  competente  in  relazione  alle  controversie
nascenti da quest'ultimo; diritto del cliente di  presentare  reclami
all'intermediario, di presentare esposti alla  Banca  d'Italia  e  di
promuovere ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario; 
  informazioni  sulle   sanzioni   amministrative   applicabili   per
eventuali violazioni  della  disciplina  in  materia  di  servizi  di
pagamento ai sensi del T.U. e  del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 11). 
  Se  solo   uno   degli   intermediari   coinvolti   nell'esecuzione
dell'operazione di pagamento e' insediato nell'Unione Europea: 
     - tra le informazioni di cui alla lettera b) non  e'  necessario
includere i dati o  l'identificativo  unico;  le  altre  informazioni
relative ai tempi di ricezione  degli  ordini  e  di  esecuzione  del
servizio vanno indicate soltanto ove disponibili; 
     - tra le informazioni di cui alla  lettera  e),  l'intermediario
non e' tenuto a indicare quelle  relative  alla  responsabilita'  del
pagatore o dell'intermediario, quelle concernenti modalita' e termini
entro  i  quali  il  cliente  deve  comunicare  le   operazioni   non
autorizzate o inesatte, quelle relative alle condizioni per  ottenere
il rimborso delle operazioni disposte dal beneficiario o per  il  suo
tramite. 
  Salvo quanto previsto dal sottoparagrafo 4.1.1-bis, per fornire  le
  informazioni indicate  nel  presente  paragrafo,  gli  intermediari
  diversi  da  quelli  che  prestano  unicamente   il   servizio   di
  informazione sui conti(1) : 
  1) mettono a  disposizione  dei  clienti  un  "foglio  informativo"
  contenente  le  sole  informazioni  richieste  dalla  sezione   II,
  paragrafi 1 e 3; 
  2) consegnano al cliente, in tempo utile  prima  della  conclusione
  del contratto, alternativamente(2) : 
  i) un "documento di sintesi" redatto secondo quanto previsto  dalla
  sezione II, paragrafi 1 e 7; le informazioni indicate nel  presente
  paragrafo non richieste ai sensi della  sezione  II,  paragrafo  7,
  sono riportate in un documento allegato al documento di  sintesi(3)
  ; 
  ii) copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, il
  cui frontespizio e' costituito dal  documento  di  sintesi  redatto
  secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafi 1 e 7,  che  in
  questo  caso  costituisce  parte  integrante  del   contratto.   Le
  informazioni indicate nel  presente  paragrafo  non  richieste  nel
  documento di sintesi ai sensi della sezione II, paragrafo  7,  sono
  riportate nel contratto. 
 
 
 -------- 
  (1)  Gli  intermediari  che  prestano  unicamente  il  servizio  di
 informazione sui conti possono fornire le informazioni indicate  nel
 presente paragrafo anche con modalita' diverse da quelle individuate
 nei punti 1) e 2). 
 
 -------- 
  (2)  Con  le  medesime  modalita'  al  cliente  sono   fornite   le
 informazioni previste dal Regolamento (UE) 2015/751. 
 
 -------- 
  (3) Se l'offerta non e' in alcun modo personalizzabile,  il  foglio
 informativo e il documento di sintesi possono coincidere. In  questo
 caso, le informazioni indicate nel presente paragrafo non  richieste
 ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate in calce o in
 un documento allegato al documento di sintesi. 
 
 
  4.1.1-bis  Conti  di  pagamento  offerti  a   o   sottoscritti   da
  consumatori(1) 
  Ai sensi dell'articolo 126-undecies, comma 3, del T.U., nel caso di
  conti di pagamento offerti a o  sottoscritti  da  consumatori,  gli
  intermediari impiegano nei contratti, negli  annunci  pubblicitari,
  nell'informativa precontrattuale, nelle comunicazioni periodiche  e
  in ogni altra informazione e comunicazione resa ai  consumatori  in
  forza del presente  provvedimento  la  terminologia  standardizzata
  europea di  cui  all'elenco  dei  servizi  collegati  al  conto  di
  pagamento piu' rappresentativi a livello nazionale pubblicato dalla
  Banca d'Italia(2) . 
  Fermo restando quanto previsto dal sottoparagrafo 4.1.1,  nel  caso
  di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori,  gli
  intermediari,  ai  sensi  dell'articolo  126-duodecies  del   T.U.,
  mettono  altresi'  a  disposizione  dei  consumatori,  su  supporto
  cartaceo o altro supporto durevole: 
     - un documento denominato "Documento informativo  sulle  spese",
  redatto in conformita' al Regolamento (UE) 2018/34 del 28 settembre
  2017(3) . Il Documento informativo sulle  spese  riporta  tutte  le
  spese che il consumatore e' tenuto a pagare in relazione ai servizi
  collegati al conto di  pagamento  piu'  rappresentativi  a  livello
  nazionale, indicati con la terminologia  standardizzata  europea  e
  inclusi nell'elenco pubblicato dalla Banca d'Italia  in  attuazione
  dell'articolo 126-undecies, comma 1, del T.U. In caso di  conti  di
  pagamento "a  pacchetto",  il  Documento  informativo  sulle  spese
  riporta le spese per l'intero  pacchetto,  i  servizi  inclusi  nel
  pacchetto e la quantita'  delle  relative  operazioni,  nonche'  le
  spese aggiuntive per le operazioni eccedenti; 
     - un glossario, contenente una  spiegazione  chiara  almeno  con
  riferimento ai servizi riportati nel  Documento  informativo  sulle
  spese(4) . 
  Il Documento informativo sulle spese  riporta  un  "Indicatore  dei
  Costi Complessivi" calcolato  secondo  le  modalita'  previste  dal
  paragrafo 8 della Sezione II e dall'Allegato 5A. 
  Il Documento informativo sulle spese e' in ogni caso consegnato  al
  consumatore in tempo utile prima della  conclusione  del  contratto
  relativo  al  conto  di  pagamento.  L'avvenuta  acquisizione   del
  documento da parte del consumatore  e'  attestata  per  iscritto  o
  attraverso altro supporto durevole, che riporta l'indicazione della
  data di avvenuta consegna. 
  Gli intermediari conservano copia dei Documenti  informativi  sulle
  spese per cinque anni, anche avvalendosi di tecniche che consentono
  la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. 
 
 
 -------- 
  (1) Il presente sottoparagrafo si applica  ai  conti  di  pagamento
 offerti a  o  sottoscritti  da  consumatori  che  consentono  almeno
 l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento  di  fondi;
 prelievo di contanti; 
 esecuzione e ricezione di operazioni di  pagamento,  secondo  quanto
 previsto dall'articolo  126-decies  del  T.U.  Esso  quindi  non  si
 applica  ai  conti  di  pagamento  offerti  a  o   sottoscritti   da
 consumatori che non consentono l'esecuzione di tutte  le  operazioni
 sopra  indicate  (es.:  conti  di  pagamento  che  consentono   solo
 l'esecuzione e  ricezione  di  operazioni  di  pagamento;  conti  di
 pagamento che consentono solo il versamento di fondi e/o il prelievo
 di contanti). 
 
 -------- 
  (2) L'elenco dei servizi  collegati  al  conto  di  pagamento  piu'
 rappresentativi a livello nazionale e' disponibile sul sito internet
 della Banca d'Italia al link: 
 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme
 /disposizioni/trasparenza operazioni/PAD elenco italiano.pdf. 
 
 -------- 
  (3) (3) Il documento e' disponibile al sito internet: 
 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0
 034&from=IT. 
 
 -------- 
  (4) L'obbligo di messa a disposizione del  glossario  si  considera
 assolto attraverso il glossario  riportato  nel  foglio  informativo
 relativo al contratto di conto corrente per i  consumatori,  redatto
 in conformita' del modello previsto nell'Allegato 4A. 
 
 
  4.1.2 Tecniche di comunicazione a distanza 
 
  Se, su richiesta del cliente, il contratto e' concluso mediante una
tecnica di comunicazione a distanza che non  consente  di  fornire  i
documenti  previsti  nel  paragrafo  4.1.1   e   nel   sottoparagrafo
4.1.1-bis, l'intermediario li fornisce  al  cliente  subito  dopo  la
conclusione del contratto. 
  Ai servizi  e  alle  operazioni  di  pagamento  disciplinati  dalla
presente  sezione  non  si  applicano  gli   articoli   67-quinquies,
67-sexies, comma 1, lettere a), b) e h), 67-septies, comma 1, lettere
b), c), f) e g), 67-octies, comma  1,  lettera  a),  del  Codice  del
Consumo. 
 
  4.1.3 Singole operazioni di pagamento rientranti  in  un  contratto
quadro 
  In aggiunta alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo  4.1.1
e nel  sottoparagrafo  4.1.1-bis,  per  ogni  singola  operazione  di
pagamento disposta dal pagatore, su richiesta di quest'ultimo e prima
dell'esecuzione     dell'operazione,     l'intermediario     fornisce
informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di  esecuzione  e
sulle spese che il pagatore deve corrispondere; in caso di pluralita'
di voci di costo, va data evidenza separata  alle  singole  voci.  Le
informazioni sono fornite secondo le modalita' previste dal contratto
quadro. 
 
  [Omissis] 
 
  6. Comunicazioni alla clientela 
  In  qualsiasi  momento  del  rapporto  il  cliente  puo'   ottenere
dall'intermediario copia del contratto e  del  documento  di  sintesi
aggiornato con le condizioni economiche in vigore. 
  Per ogni operazione di pagamento eseguita, rientrante o meno in  un
  contratto quadro, l'intermediario  consegna(1)  tempestivamente  al
  pagatore e al beneficiario una ricevuta contenente  rispettivamente
  le seguenti informazioni(2) : 
 
 
 -------- 
  (1) Per  le  operazioni  non  rientranti  in  un  contratto  quadro
 l'intermediario  puo'  limitarsi  a  mettere   a   disposizione   le
 informazioni anziche' consegnarle al cliente. 
 
 -------- 
  (2) La ricevuta e' consegnata o messa a disposizione: 
 a) del pagatore, dopo che l'importo di  una  singola  operazione  di
 pagamento e' stato addebitato sul suo conto o, se  il  pagatore  non
 utilizza un conto  di  pagamento  o  si  tratta  di  operazioni  non
 rientranti in un contratto quadro, dopo il  ricevimento  dell'ordine
 di pagamento; 
 b) del beneficiario, dopo l'esecuzione dell'operazione. 
 
 
  a) per il pagatore, 
  - un riferimento che gli consenta di individuare ogni operazione di
pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario; 
  - l'importo  dell'operazione  di  pagamento  nella  valuta  in  cui
avviene l'addebito sul conto di pagamento del pagatore  o  in  quella
utilizzata per l'ordine di pagamento; 
  - tutte le spese a suo carico relative all'operazione di  pagamento
e, in caso di pluralita' di voci  di  costo,  la  chiara  distinzione
delle  singole  voci  o  gli   interessi   che   il   pagatore   deve
corrispondere; 
  - se del caso, il tasso di  cambio  utilizzato  nell'operazione  di
pagamento dal prestatore di  servizi  di  pagamento  del  pagatore  e
l'importo dell'operazione di pagamento dopo la conversione valutaria; 
  - la data valuta dell'addebito o la data di  ricezione  dell'ordine
di pagamento; 
  b) per il beneficiario, 
  - un riferimento che gli consenta di  individuare  l'operazione  di
  pagamento e il pagatore  e  tutte  le  informazioni  trasmesse  con
  l'operazione di pagamento(1) ; 
  - l'importo  dell'operazione  di  pagamento  nella  valuta  in  cui
  avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario; 
  - tutte le spese a suo carico relative all'operazione di  pagamento
  e, in caso di pluralita' di voci di costo,  la  chiara  distinzione
  delle singole  voci  o  gli  interessi  che  il  beneficiario  deve
  corrispondere; 
  - se del caso, il tasso di cambio utilizzato  per  l'operazione  di
  pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e
  l'importo dell'operazione  di  pagamento  prima  della  conversione
  valutaria; 
  - la data valuta dell'accredito. 
  Per le operazioni rientranti in un contratto  quadro,  quest'ultimo
  prevede il diritto del cliente di richiedere che -  in  alternativa
  alla  ricevuta  -  l'intermediario   fornisca   periodicamente   le
  informazioni sopra  indicate,  rispettivamente  al  pagatore  e  al
  beneficiario,  su  supporto  cartaceo  o  altro  supporto  durevole
  preventivamente concordato. In questo caso l'informativa  periodica
  e' fornita almeno una volta al mese(2) . 
 
 
 -------- 
  (1) Per le operazioni non rientranti in  un  contratto  quadro,  la
 ricevuta consegnata dall'intermediario al beneficiario  contiene  un
 riferimento  che  gli  consenta  di  individuare   l'operazione   di
 pagamento e, ove opportuno, il  pagatore  e  tutte  le  informazioni
 trasmesse con l'operazione di pagamento. 
 
 -------- 
  (2)  Per  agevolare  il  cliente  a  monitorare  nel  continuo   le
 condizioni applicabili al rapporto, l'intermediario  puo'  prevedere
 un'informativa  periodica  piu'  ampia,  che   contenga   anche   le
 informazioni previste ai sensi dei paragrafi 1 e 3 della sezione IV. 
 
 
  Restano fermi gli obblighi previsti dalla  sezione  IV  per  quanto
riguarda la trasmissione alla clientela: 
  a) del documento di sintesi, se i servizi di pagamento  sono  stati
commercializzati  unitamente  al  conto  corrente  (a  meno  che   il
documento di sintesi possa essere omesso secondo quanto previsto  dal
paragrafo 3 della sezione IV); 
  b) dell'estratto conto per le operazioni di pagamento  regolate  in
  conto  corrente,  da  integrare  con  le   ulteriori   informazioni
  richieste dal presente paragrafo(1) ; 
  c) del Riepilogo delle spese per i conti di  pagamento  di  cui  al
  sottoparagrafo 4.1.1-bis, secondo quanto previsto nella sezione IV,
  paragrafo 3.2. 
  In caso di operazioni di pagamento disposte tramite  un  prestatore
  di servizi di disposizione di ordine di pagamento, subito  dopo  la
  disposizione dell'ordine di pagamento l'intermediario che presta il
  servizio di disposizione di  ordine  di  pagamento  consegna(2)  al
  pagatore e, se del caso, al beneficiario una ricevuta contenente le
  seguenti informazioni: 
  - la conferma del buon  esito  della  disposizione  dell'ordine  di
  pagamento indirizzata all'intermediario di  radicamento  del  conto
  del pagatore; 
  - un riferimento che consenta al  pagatore  e  al  beneficiario  di
  individuare  l'operazione  di  pagamento  e,  ove   opportuno,   al
  beneficiario di individuare il pagatore  e  tutte  le  informazioni
  trasmesse con l'operazione di pagamento; 
  - l'importo dell'operazione di pagamento; 
  - tutte le spese dovute al prestatore di servizi di disposizione di
  ordine di pagamento per l'operazione e, in caso  di  pluralita'  di
  voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci. 
 
 
 -------- 
  (1) Quando l'estratto conto non include il dettaglio  di  tutte  le
 operazioni di pagamento effettuate (ad es., nel  caso  di  pagamenti
 eseguiti con carta di credito), l'informativa periodica sul servizio
 di pagamento e' resa separatamente dal prestatore  di  quest'ultimo,
 nei casi e secondo le modalita' previste dal presente paragrafo  per
 le operazioni non regolate in conto corrente. 
 
 -------- 
  (2) Per  le  operazioni  non  rientranti  in  un  contratto  quadro
 l'intermediario  puo'  limitarsi  a  mettere   a   disposizione   le
 informazioni anziche' consegnarle al cliente. 
 
 
  7. Deroghe per strumenti di pagamento  di  basso  valore  e  moneta
elettronica 
 
  Gli  intermediari  possono  fornire   ai   clienti   un'informativa
semplificata per gli strumenti di pagamento: 
  a)  che,  in  conformita'  del  contratto  quadro,  consentono   di
effettuare operazioni di pagamento di importo unitario non  superiore
a 30 euro; 
  b) con un limite di spesa di 150 euro; 
  c) anche ricaricabili, che non possono essere avvalorati  in  alcun
momento per un importo superiore a 150 euro. 
  Le soglie sono  raddoppiate  quando  i  prestatori  di  servizi  di
pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati in Italia  e
sono pari a 500 euro per gli strumenti di pagamento prepagati. 
  Nei casi in cui si applica l'informativa semplificata: 
  a) il foglio  informativo  e  il  documento  di  sintesi  riportano
soltanto le informazioni previste nel paragrafo 4.1.1 alle lettere b)
e c) e le disposizioni sulla responsabilita' previste  nella  lettera
e). E' inoltre  riportata  l'indicazione  su  come  il  cliente  puo'
accedere facilmente alle informazioni complete previste dal paragrafo
4.1.1. Resta fermo quanto previsto al sottoparagrafo 4.1.1-bis per  i
conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori; 
  b) il contratto  quadro  puo'  prevedere  che  le  modifiche  delle
condizioni siano comunicate con  modalita'  semplificate  rispetto  a
quelle previste dal paragrafo 5.2. Restano ferme le altre  previsioni
stabilite dallo stesso paragrafo 5.2; 
  c)  per  le  operazioni  rientranti   in   un   contratto   quadro,
quest'ultimo puo'  prevedere  che  -  in  deroga  al  paragrafo  6  -
l'intermediario: 
     i) mette a disposizione del pagatore e del beneficiario soltanto
un riferimento che consenta loro  di  identificare  l'operazione,  il
relativo importo e le spese rispettivamente addebitate e/o, nel  caso
di una pluralita' di operazioni di pagamento della  stessa  specie  a
favore del medesimo beneficiario,  soltanto  il  totale  dell'importo
delle operazioni stesse e delle relative spese; 
     ii) non e' tenuto a fornire le informazioni indicate al punto i)
se lo strumento di pagamento e' utilizzato in modo anonimo o in  caso
di motivata impossibilita' tecnica. In  questi  casi  l'intermediario
deve comunque permettere al  pagatore  di  verificare  l'importo  dei
fondi caricati. 
 
  [Omissis] 
 
 
 
                             SEZIONE VII 
 
                       CREDITO AI CONSUMATORI 
 
 
  [Omissis] 
 
  6. Comunicazioni alla clientela 
 
  [Omissis] 
 
  6.2 Contenuto e modalita' delle comunicazioni 
  Ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, del T.U., nei contratti di
credito  di  durata  il  finanziatore  fornisce   periodicamente   al
consumatore, su supporto cartaceo o su altro supporto  durevole,  una
comunicazione completa  e  chiara  in  merito  allo  svolgimento  del
rapporto. 
  La comunicazione e' effettuata almeno una volta l'anno ed e'  volta
ad  assicurare  che  il  consumatore  abbia  un   quadro   aggiornato
dell'andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante
a questo fine, nonche' tutte le movimentazioni, anche  mediante  voci
sintetiche di costo. 
  Si applicano la sezione IV, paragrafo 3.1, per quanto  riguarda  la
scelta dello strumento impiegato per la comunicazione,  e  l'articolo
127-bis del T.U. 
  Nei contratti di credito a durata determinata il consumatore ha  il
diritto di chiedere e ottenere  gratuitamente  dal  finanziatore,  in
qualsiasi momento del rapporto, la tabella di  ammortamento  prevista
al paragrafo 5.2.1. 
  Per le aperture di credito in conto corrente, ivi  comprese  quelle
disciplinate dal paragrafo 4.2.3, la comunicazione,  sotto  forma  di
estratto conto, indica: il  periodo  al  quale  l'estratto  conto  si
riferisce; gli importi prelevati e la data del prelevamento; il saldo
e la data dell'estratto conto precedente; il nuovo saldo; la  data  e
l'importo dei rimborsi effettuati; il tasso di  interesse  applicato;
le eventuali spese addebitate; l'eventuale importo minimo da  pagare.
Il consumatore e' altresi'  informato  degli  aumenti  del  tasso  di
interesse o delle spese a suo carico,  secondo  quanto  previsto  dal
paragrafo 6.1. Queste informazioni possono essere fornite nell'ambito
dell'informativa  periodica  sul  conto  corrente  e  sul  conto   di
pagamento; in questo caso si applica la sezione IV, paragrafi 1 e 3. 
 
  6.3 Sconfinamenti 
  Ai  sensi  dell'articolo  125-octies   del   T.U.,   in   caso   di
sconfinamento consistente che si protragga  per  oltre  un  mese,  il
finanziatore comunica al consumatore, in forma scritta,  su  supporto
cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato: 
  - lo sconfinamento 
  - l'importo interessato 
  - il tasso di interesse 
  - la commissione di istruttoria veloce. 
  Lo sconfinamento e' consistente quando riguarda un importo  pari  o
superiore a uno dei seguenti: 
  - 300 euro in assenza di apertura di credito; 
  - il 5 per cento dell'importo totale del  credito  previsto  da  un
contratto di apertura di credito, ove esistente. 
  La comunicazione dello sconfinamento e' effettuata entro tre giorni
lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui  lo
sconfinamento e' divenuto consistente; essa non e' necessaria  se  e'
stata effettuata, al superamento di una delle soglie, in  un  momento
antecedente. 
  Restano fermi gli obblighi relativi alle  comunicazioni  periodiche
sul conto corrente e sul conto di pagamento  previsti  dalla  sezione
IV, paragrafi 1 e 3. 
 
  [Omissis] 
 
 
 
                            SEZIONE VIII 
 
                         MEDIATORI CREDITIZI 
 
 
  1. Disposizioni applicabili 
 
  Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione, ai
servizi forniti dal mediatore creditizio  (cfr.  articolo  128-sexies
del  T.U.)  si  applicano  le  seguenti  disposizioni  del   presente
provvedimento: 
     - sezione I; 
     - sezione II, escluso  il  paragrafo  8.  Nei  casi  in  cui  le
disposizioni  concernenti  il  calcolo   dell'indicatore   di   costo
richiedano l'inclusione  del  costo  della  mediazione,  i  mediatori
creditizi  sono  tenuti  a  comunicare  all'intermediario  il   costo
complessivo dell'attivita' di mediazione, in  tempo  utile  affinche'
questi possa includerlo nel calcolo dell'indicatore; 
     - sezione III, esclusi i paragrafi 4, 5 e  6.  Al  contratto  di
mediazione non  si  applicano  le  deroghe  all'obbligo  della  forma
scritta previste dal paragrafo 2; 
     - sezione IV, limitatamente al paragrafo 4; 
     - sezione V; 
     - sezioni VI-bis, VII  e  XI,  secondo  quanto  stabilito  dalla
presente sezione. 
  Quando  il   mediatore   creditizio   utilizza   una   tecnica   di
comunicazione  a  distanza  per  lo  svolgimento  dell'attivita'   di
mediazione, l'invio della documentazione  prescritta  dalla  presente
sezione puo' avvenire per tale via. 
  Quando il mediatore creditizio presenta  al  cliente  operazioni  o
servizi di una banca o di un intermediario con cui ha  stipulato  una
convenzione si applicano gli obblighi prescritti per l'offerta  fuori
sede di tali prodotti (sezione II, paragrafo 4). 
  In assenza di convenzione, il mediatore creditizio che presenta  al
cliente  specifici  prodotti  o  servizi  e'  tenuto  a  consegnargli
contestualmente il foglio informativo relativo ai prodotti o  servizi
offerti e, se prevista, la Guida. Il mediatore acquisisce dal cliente
un'attestazione dell'avvenuta consegna e la conserva agli atti. 
  Gli obblighi di trasparenza sopra previsti si  applicano  anche  al
caso in cui il mediatore creditizio, in conformita' dell'articolo  13
del  decreto  legislativo  141/2010,  e   successive   modificazioni,
effettui la raccolta di richieste di finanziamento  sottoscritte  dai
clienti per il successivo inoltro all'intermediario erogante. 
  Resta  fermo  quanto  previsto  dalla  sezione  VI-bis  per  quanto
riguarda l'offerta di contratti di credito immobiliare ai consumatori
attraverso intermediari del credito, e dalla sezione VII  per  quanto
riguarda l'offerta di contratti di credito ai consumatori  attraverso
intermediari del credito. 
  Quando il mediatore creditizio impiega tecniche di comunicazione  a
distanza per presentare  al  cliente  specifici  prodotti  o  servizi
bancari o finanziari disciplinati dal presente  provvedimento  o  per
effettuare la  raccolta  di  richieste  di  finanziamento,  invia  al
cliente la documentazione  relativa  all'informativa  precontrattuale
relativa ai prodotti o servizi presentati e, se prevista,  la  Guida,
ovvero l'indirizzo web diretto dell'intermediario offerente sul quale
possono essere consultati. 
 
  [Omissis] 
 
 
                                                          Allegato 4A 
 
                 PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO DEL 
                CONTO CORRENTE OFFERTO A CONSUMATORI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                                                          Allegato 5A 
 
  METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE DEI COSTI COMPLESSIVI 
                      PER I CONTI DI PAGAMENTO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 6 
 
     SCHEMA PER L'INDICAZIONE DELL'ICC NEL RIEPILOGO DELLE SPESE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato 6A 
 
SCHEMA PER L'INDICAZIONE DELL'ICC NEL RIEPILOGO DELLE SPESE DEI CONTI 
                          "IN CONVENZIONE" 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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