La Corte di Cassazione, Settima Sezione Penale con ordinanza n. 32086 del 25.7.2016 (Pres. Grillo – udienza: 24.6.2016) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la condanna dell’imputata alla pena di mesi sette di arresto ed euro 32.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 44, lett. a) e b), d.P.R. 380/2001.
La ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente impone il mantenimento delle medesime volumetria e sagoma (art. 3, comma primo, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001), diversamente dandosi luogo a “nuova costruzione”, assentibile unicamente con permesso a costruire (nella specie mancante) e non anche con denuncia di inizio attività.