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DIRITTO URBANISTICO – Direttore dei lavori – Divieto di esecuzione dei lavori in difetto della preventiva autorizzazione – Responsabilità – Reato di omesso deposito del progetto – Disciplina antisismica e configurabilità del reato – Artt. 44, 93, 94 e 95 DPR n. 380/2001.

 

Il direttore dei lavori, è tra i soggetti destinatari del divieto di esecuzione dei lavori in difetto della preventiva autorizzazione in virtù della posizione di controllo a lui affidata su costruzioni potenzialmente lesive della pubblica incolumità (Cass.pen.sez.3, 27.1.2004 n.2640) e risponde anche del reato di omesso deposito del progetto per le costruzioni edificate in zona sismica per non aver controllato il rispetto degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica (cfr. Cass.pen. sez. 3 n.6675 del 20.12.2011). Pertanto, il reato de quo, potendo essere commesso da chiunque vìoli o concorra a violare l’obbligo del deposito del progetto delle opere realizzate in zona sismica, può essere realizzato dal proprietario, dal committente, dal titolare della concessione edilizia e da qualsiasi altro soggetto, che abbia disponibilità dell’immobile o dell’area su cui esso sorge, nonché da coloro, che esplicano attività tecnica ed hanno iniziato la costruzione, senza il doveroso controllo del rispetto degli adempimenti di legge (Cass.pen. sez. 3 n.35387 del 24.5.2007; conf.Cass. Sez. 3, 10.12.1999; Cass. Sez. 3 n.4438 del 10.4.1997).

 

(conferma sentenza del 16.12.2011 del Tribunale di Benevento, sez. di Airola) Pres. Fiale, Est. Amoresano, Ric. Damiano

Vedi: CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 19 Febbraio 2014 Sentenza per esteso e altre massime

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