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DIRITTO URBANISTICO: Pregiudizio dalla edificazione abusiva, nozione di persona offesa e di persona danneggiata.

Imu agricoltura
DIRITTO URBANISTICO – Pregiudizio dalla edificazione abusiva – Natura di reato “monoffensivo” – Nozione di persona offesa e di persona danneggiata – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Parte offesa solo la pubblica amministrazione – DPR n.380/2001 – Art. 655 c.p.p..
 
La nozione di persona offesa non coincide con quella di danneggiato, in quanto la prima costituisce un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre il danneggiato è portatore di interessi connessi alle conseguenze privatistiche dell’illecito penale (a tal proposito la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare l’azione civile nel processo penale). In particolare la persona offesa dal reato deve essere individuata nel soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l’essenza dell’illecito.  Proprio per il ruolo attribuito dal nuovo codice di procedura penale alla persona offesa, è necessario individuare, con precisione e rigore, il soggetto che nella struttura del reato sia il titolare del bene giuridico protetto. Chi assume di avere subito un pregiudizio dalla edificazione abusiva, pacificamente, non è persona offesa dal reato, ma solo danneggiato, in quanto parte offesa è esclusivamente la pubblica amministrazione, che è titolare degli interessi attinenti alla tutela del territorio protetti dalla norma incriminatrice (Cass. sez. 3, 14.1.2009 n. 6229, P.O. in proc. Celentano ed altri; sez. 3, 12.4.2005 n. 26121, Rosato). Il reato posto in essere in violazione della normativa edilizia ed urbanistica è, invero, “monoffensivo”, per cui chi assume di aver subito pregiudizio dall’abusiva edificazione non è la persona offesa dal reato ma persona danneggiata, stante che la parte offesa è solo la pubblica amministrazione in quanto titolare di interessi attinenti al territorio protetti dalla norma incriminatrice. A maggior ragione tali rilievi valgono con riferimento alla normativa antisismica, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Edificazione abusiva – Richiesta di archiviazione – Notifica alla persona offesa – Artt. 127 c.5, 408 cc.2 e 3 e 409 c.6 c.p.p..
A norma dell’art.408 comma 2 c.p.p. la richiesta di archiviazione è notificata, a cura del p.m., alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente/abbia chiesto di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione. La persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (art.408 co.3) e contro il provvedimento di archiviazione può ricorrere per cassazione nei casi di nullità previsti dall’art.127 comma 5 c.p.p. (art.409 comma 6). Il ruolo della persona offesa da reato, è stato potenziato in considerazione dell’essere portatrice di un interesse squisitamente penale finalizzato alla repressione del fatto criminoso a differenza della parte civile titolare di una pretesa civilistica restitutoria e riparatoria. La persona offesa interviene in quella fondamentale attività di controllo, connessa all’obbligatorietà dell’azione penale, con la quale si mira a conseguire risultati di correttezza e linearità nello svolgimento delle indagini e nelle determinazioni consequenziali al loro epilogo. (Cass.pen. sez. 3 n.3010 del 9.7.1996).
(conferma ordinanza dell’11.7.2012 del GIP del Tribunale di Pescara) 

 Contenuto delle altre massime:

DIRITTO URBANISTICO – Normativa antisismica – Sicurezza degli edifici – Interesse pubblico  – Soggetto danneggiato – Artt. 52, 83, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99 e 100 DPR n.380/01.

DIRITTO URBANISTICO – Normativa antisismica – Illiceità della condotta e sussistenza del reato  – Concetto di pubblica incolumità –

DIRITTO URBANISTICO – Sicurezza degli edifici in zone sismiche – Distanza nelle costruzioni – Libera ed indipendente oscillazione degli edifici – Necessità – Legge n.1684/1962 – Artt. 874, 876, 884 cod.civ.  –  Deroghe.

DIRITTO URBANISTICO – Demolizione delle opere – Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali – Deroghe al codice di rito – Compiti dell’ufficio tecnico – Art. 98, 99 e 100 DPR n.380/2001 – Art. 655 c.p.p..

 

Sentenza per esteso: CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 19/02/2014 Sentenza n. su www.ambientediritto.it

 

 

 

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