La concessione edilizia (oggi Permesso di costruire), si configura come un provvedimento amministrativo di conformità del progetto alla disciplina urbanistica e edilizia della zona, di natura assolutamente vincolata e non discrezionale, escludendo, quindi, che il rilascio del titolo edificatorio possa essere denegato, in presenza di un intervento perfettamente conforme alle norme urbanistiche edilizie, per la tutela di interessi di natura estetica, stradale, di igiene o di sanità (cfr. Cons. Stato, IV, n. 7263/2005; Cons. Stato,V, n.167/1999; TAR Veneto, II, 12.1.2011, n. 37; TAR Lazio, Roma, II, 10.4.2001, n. 3092).
N. 00481/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01362/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1362 del 1997, proposto da Agrofer S.n.c. di Baratto Melchiade & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Ronfini e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia -Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Volpago del Montello, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 900/1997/3598 del 24.2.1997 con il quale il Sindaco del Comune di Volpago del Montello ha denegato il rilascio di variante in corso d’opera alla concessione edilizia n. 148/1996;
di ogni atto presupposto e connesso e, in particolare, del parere della Commissione Edilizia reso nella seduta del 19.2.1997.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il referendario Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. La società ricorrente è titolare di un insediamento produttivo ubicato in Comune di Volpago del Montello.
B. Con concessione n. 148/1996 l’Amministrazione comunale assentiva la realizzazione di due silos metallici destinati allo stoccaggio di granaglie. Il 18.1.1997 la società ricorrente presentava un’istanza di variante in corso d’opera, essendosi avveduta della necessità di realizzare due manufatti di altezza di 10.20 mt. anziché di 5.05 mt., come originariamente assentito. Peraltro, nell’istanza di variante la società ricorrente precisava che i silos non avrebbero comunque superato il profilo più alto del fabbricato principale, già adibito all’attività produttiva.
C. La variante veniva negata perché “il nuovo manufatto rispetto a quello precedentemente concessionato ha dimensioni quasi doppie cosicché il suo impatto visivo è notevole e tale da superare abbondantemente il profilo del costruito esistente (sky –line), il ché rileva particolarmente in quanto i manufatti sono collocati in zona di rispetto stradale e in prossimità di un incrocio”.
D. L’Agrofer s.n.c. deduce l’illegittimità del diniego impugnato:
1) per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 1 e 4 della legge n. 10/1977, dell’art. 4 del D.L. n. 398/1993, convertito nella legge n. 493/1993, come sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996, degli artt. 76 e ss. della L.R. n. 61/1985, nonché per eccesso di potere per carenza di presupposto e di motivazione in quanto il rilascio della concessione edilizia è atto dovuto laddove il progetto risulti conforme alle prescrizioni di legge e allo strumento urbanistico. Ne discende che il diniego deve recare la specifica indicazione delle prescrizioni urbanistiche con le quali l’intervento si pone in conflitto e che lo stesso non può essere negato per ragioni estetiche;
2) per violazione degli artt. 1 e 4 della legge n. 10/1977, dell’art. 4 del D.L. n. 398/1993, convertito nella legge n. 493/1993, come sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996, degli artt. 76 e ss. della L.R. n. 61/1985, nonché per eccesso di potere per carenza di presupposto e di motivazione giacché il provvedimento impugnato motiva la rilevanza dell’impatto visivo in quanto “i manufatti sono collocati in zona di rispetto stradale e in prossimità di un incrocio”, nonostante il costante orientamento della giurisprudenza sostenga che la tutela della viabilità, dell’ambiente, dell’igiene e dell’incolumità pubblica siano interessi esorbitanti la competenza del Sindaco nell’ambito del procedimento concessorio;
3) per violazione degli artt. 1 e 4 della legge n. 10/1977, dell’art. 4 del D.L. n. 398/1993, convertito nella legge n. 493/1993, come sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996, degli artt. 76 e ss. della L.R. n. 61/1985, nonché per eccesso di potere per carenza di presupposto e di istruttoria e per travisamento dei fatti in quanto i manufatti, secondo la relazione allegata alla richiesta di variante, non superano per altezza il fabbricato principale già esistente;
4) per violazione degli artt. 1 e 4 della legge n. 10/1977, dell’art. 4 del D.L. n. 398/1993, convertito nella legge n. 493/1993, come sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996, degli artt. 76 e ss. della L.R. n. 61/1985, nonché per eccesso di potere per carenza di motivazione, di presupposto e per contraddittorietà con precedenti provvedimenti giacché il sedime dei manufatti, oggetto della variante, è lo stesso di quelli oggetto dell’originaria concessione e, quindi, non può essere ora addotto il problema della tutela della viabilità che non era stato considerato all’atto del rilascio dell’originaria concessione.
E. Il Comune di Volpago del Montello, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio.
F. Alla pubblica udienza del 23.2.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
2. Il Collegio ritiene di poter trattare congiuntamente tutte le censure sollevate dalla società ricorrente in considerazione della loro evidente connessione.
2.1. Con le predette censure la società ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione comunale all’istanza di variante in corso d’opera avente a oggetto la diversa altezza dei due silos, già oggetto dell’originaria concessione n. 148/1996, in quanto si fonda su ragioni di carattere eminentemente estetico e non, come prescritto dalla normativa, sul contrasto dell’intervento con le prescrizioni di legge o con lo strumento urbanistico.
3. Ad avviso del Collegio appaiono fondate ed assorbenti la prima, la seconda e la quarta censura nella parte in cui lamentano l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione.
3.1. In effetti, il diniego impugnato è privo di qualsiasi motivazione in ordine alle eventuali incompatibilità urbanistiche derivanti dalle caratteristiche costruttive dei manufatti, limitandosi l’Amministrazione resistente a affermare che «l’impatto visivo è notevole e tale da superare abbondantemente il profilo del costruito esistente (sky – line), il che rileva particolarmente in quanto i manufatti sono collocati in zona di rispetto stradale e in prossimità di un incrocio».
3.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la concessione edilizia, come affermato anche dalla società ricorrente nel primo motivo di gravame, si configura come un provvedimento amministrativo di conformità del progetto alla disciplina urbanistica e edilizia della zona, di natura assolutamente vincolata e non discrezionale, escludendo, quindi, che il rilascio del titolo edificatorio possa essere denegato, in presenza di un intervento perfettamente conforme alle norme urbanistiche edilizie, per la tutela di interessi di natura estetica, stradale, di igiene o di sanità (cfr. Cons. Stato, IV, n. 7263/2005; Cons. Stato,V, n.167/1999; TAR Veneto, II, 12.1.2011, n. 37; TAR Lazio, Roma, II, 10.4.2001, n. 3092).
3.3. Alla luce dei richiamati principi il Collegio ritiene, quindi, la motivazione insufficiente a sorreggere il diniego impugnato.
3.4. Ad avviso del Collegio, in assenza di specifiche e puntuali disposizioni inibitorie di carattere primario o secondario, l’Amministrazione comunale non può negare l’assenso al rilascio del titolo edificatorio basandosi su generiche considerazioni di carattere estetico. Nella specie non risultano in alcun modo indicate le norme urbanistiche del Comune di Volpago del Montello che disciplinino l’estetica dei fabbricati ritenute violate, né risultano esplicitate le ragioni estetiche per le quali le opere in questione non sarebbero adeguate alle caratteristiche dell’edificio e della zona. Motivazione tanto più necessaria allorché si consideri che per le stesse opere era già stata rilasciata da parte della stessa Amministrazione comunale la concessione n. 148/1996 che, inoltre, non faceva alcun cenno all’ubicazione dei silos in fascia di rispetto stradale e alla presenza di un incrocio.
4. Per tali ragioni il ricorso va, quindi, accolto con conseguente annullamento del diniego impugnato.
5. Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Marina Perrelli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Diritto urbanistico – edilizia Codice dell’urbanistica ed edilizia