Abusivismo_edilizio
13 minuti

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – C.d. demolizione d’ufficio – A prescindere dall’individuazione di responsabili – Finalità esclusivamente ripristinatoria dell’originario assetto del territorio – Differenza tra art. 27 e 31 d.P.R. 380/2001 – Acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio del Comune e demolizione ‘in danno’, a spese dei responsabili dell’abuso.

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 04/10/2016 (ud. 07/06/2016) Sentenza n.41498
 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Reati edilizi e diritto comunitario – Ordine di demolizione e diritto “assoluto” alla inviolabilità del domicilio – Disciplina la c.d. demolizione d’ufficio – Giurisprudenza CEDU –Artt. 27, 29, 31, 44,lett. b) e e), d.P.R. 380/2001Art. 181, comma 2, d.lgs. 42/2004.
In tema di reati edilizi, non sussiste alcun diritto “assoluto” alla inviolabilità del domicilio, desumibile dalle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, tale da precludere l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l’ordine giuridico violato (Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016, Contadini, che, in motivazione, ha osservato che dalla giurisprudenza CEDU si ricava, al contrario, l’opposto principio dell’interesse dell’ordinamento all’abbattimento – in luogo della confisca – delle opere incompatibili con le disposizioni urbanistiche). Del resto, la Corte di Strasburgo ha di recente ribadito la legittimità ‘convenzionale’ della demolizione, allorquando, valutandone la compatibilità con il diritto alla abitazione, ha affermato che anche se il suo unico scopo è quello di garantire l’effettiva attuazione delle disposizioni normative che gli edifici non possono essere costruiti senza autorizzazione, la stessa può essere considerata come diretta a ristabilire lo stato di diritto; salvo il rispetto della proporzionalità della misura con la situazione personale dell’interessato, la Corte, richiamando quanto previsto dall’art. 8, § 2, della Convenzione e.d.u., ha ritenuto che, nel contesto in esame, la misura può essere considerata come rientrante nella “prevenzione dei disordini”, e finalizzata a promuovere il “benessere economico del paese” (Corte EDU,Sez. V, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov vs. Bulgaria). Altrettanto importante appare l’affermazione della laddove esclude che l’ordine di demolizione contrasti con l’art. 1 del protocollo n.1 (protezione della proprietà), con la precisazione che l’ordine, emesso dopo un ragionevole lasso di tempo dopo la sua edificazione (per un precedente, cfr. il caso Hamer c. Belgio, deciso il 27 novembre 2007, n. 21861/03), ha l’obiettivo di garantire il ripristino dello “status quo ante”, così ristabilendo l’ordine giuridico violato dal comportamento dell’autore dell’abuso edilizio, e di scoraggiare altri potenziali trasgressori (§ 75).
DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione di un immobile abusivo – Autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso – Obbligo di fare – Tutela del territorio – Esclusione della prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen..
La demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa, che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso. Per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una «pena» nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen..
DIRITTO URBANISTICO – Ordine ‘giudiziale’ di demolizione – Natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio – Revocabilità – Effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) – Irrevocabilità della sentenza – Competenza del P.M. ad eseguire l’ordine di demolizione.
L’ordine ‘giudiziale’ di demolizione è suscettibile di revoca da parte del giudice penale allorquando divenga incompatibile con provvedimenti amministrativi di diverso tenore in tal senso non mutuando il carattere tipico delle sanzioni penali, consistente nella irretrattabilità, ed è impermeabile a tutte le eventuali vicende estintive del reato e/o della pena (ad esso non sono applicabili l’amnistia e l’indulto, cfr. Sez. 3, n. 7228 del 02/12/2010 (dep.2011), D’Avino; resta eseguibile, qualora sia stato impartito con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, anche nel caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., cfr. Sez. 3, n. 18533 del 23/03/2011, Abbate; non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta all’irrevocabilità della sentenza, cfr. Sez. 3, n. 3861 del 18/1/2011, Baldinucci e altri). Si tratta, dunque, della medesima sanzione amministrativa, adottabile parallelamente al procedimento amministrativo, la cui emissione è demandata (anche) al giudice penale all’esito dell’affermazione di responsabilità penale, al fine di garantire un’esigenza di celerità ed effettività del procedimento di esecuzione della demolizione. È pacifica, altresì, la competenza del P.M. ad eseguire l’ordine di demolizione disposto con la sentenza di condanna.
 
DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione – Finalità ripristinatoria dell’assetto del territorio – Diversa natura e finalità delle pene principali – Applicazione analogica della norma sulla prescrizione – Esclusione. 
La diversa natura e finalità delle pene principali, da un lato, e della demolizione, dall’altra, non consentono, infatti, di individuare un elemento di identità tra i due “casi” che consenta un’applicazione analogica della norma sulla prescrizione: è stato già evidenziato che mentre le pene ‘principali’ hanno una natura lato sensu ‘repressiva’, ed una finalità rieducativa (recte, risocializzante), ai sensi dell’art. 27, comma 3, Cost., la demolizione non ha una natura intrinsecamente ‘repressiva’, né persegue finalità risocializzanti, perseguendo invece una finalità ripristinatoria dell’assetto del territorio sulla quale le esigenze individuali legate all’oblio per il decorso del tempo risultano necessariamente soccombenti rispetto alla tutela collettiva di un bene pubblico (Cass. Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela; Sez. 3, Sentenza n. 16537 del 18/02/2003, Filippi).
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione dell’opera abusiva – Natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio – Trasferimenti di proprietà del bene da demolire – Competenza del P.M.
L’ordine di demolizione dell’opera abusiva, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell’erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall’ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili (Cass., Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Curcio). La natura reale della demolizione, dunque, implica che l’esecuzione della sanzione prescinde dalla titolarità del diritto di proprietà, e, di conseguenza ,la stessa competenza del P.M. rimane inalterata, anche in caso di trasferimenti di proprietà del bene da demolire, derivando dalla competenza istituzionale, stabilita in via generale dall’art. 655 cod. proc. pen., che individua l’organo della pubblica accusa come il soggetto incaricato dell’esecuzione dell’ordine di demolizione emanato in sede giurisdizionale (in termini, Sez. 3, n. 9139 del 07/07/2000, Del Duca).
DIRITTO URBANISTICO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – C.d. demolizione d’ufficio – A prescindere dall’individuazione di responsabili – Finalità esclusivamente ripristinatoria dell’originario assetto del territorio – Differenza tra art. 27 e 31 d.P.R. 380/2001 – Acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio del Comune e demolizione ‘in danno’ a spese dei responsabili dell’abuso.
In materia urbanistica, l’art. 27 d.P.R. 380 del 2001 disciplina la c.d. demolizione d’ufficio, disposta dall’organo amministrativo a prescindere da qualsivoglia attività finalizzata all’individuazione di responsabili, sul solo presupposto della presenza sul territorio di un immobile abusivo; una demolizione, dunque, che ha una finalità esclusivamente ripristinatoria dell’originario assetto del territorio. Mentre, l’art. 31 T.U. edil. disciplina l’ingiunzione alla demolizione delle opere abusive, adottata dall’autorità amministrativa nel caso non venga disposta la demolizione d’ufficio; in caso di inottemperanza, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, e, comunque, l’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio del Comune, finalizzata alla demolizione ‘in danno’, a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con specifica deliberazione consiliare non venga dichiarata l’esistenza di prevalenti interessi pubblici, e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Reati edilizi – Opere abusive – Richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione – Istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna – Poteri e verifiche del giudice dell’esecuzione.
In tema di reati edilizi, il giudice dell’esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo).
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Natura amministrativa della demolizione – Potere autonomo e non alternativo al quello dell’autorità amministrativa – Esclusione dell’estinzione della sanzione per il decorso del tempo o per la prescrizione quinquennale – Giurisprudenza.
La giurisprudenza di legittimità ha elaborato una serie di principi che hanno costantemente ribadito la natura amministrativa della demolizione, quale sanzione accessoria oggettivamente amministrativa, sebbene soggettivamente giurisdizionale, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo al quello dell’autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione(Cass., Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013 (dep. 2014), Russo; Sez. 3, n.37906 del 22/5/2012, Mascia; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, Sorrentino; si vedano anche Sez. U., n. 15 del 19/6/1996, RM. in proc. Monter); in tale quadro, coerentemente è stata negata l’estinzione della sanzione per il decorso del tempo, ai sensi dell’art. 173 cod. pen., in quanto tale norma si riferisce alle sole pene principali, e comunque non alle sanzioni amministrative (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela); ed altresì è stata negata l’estinzione per la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative, stabilita dall’art. 28 L. 24 novembre 1981, n. 689, in quanto riguardante le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (“il diritto a riscuotere le somme … si prescrive”), mentre l’ordine di demolizione integra una sanzione ‘ripristinatoria’, che configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio (Sez. 3, Sentenza n. 16537 del 18/02/2003, Filippi).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Casi d’inammissibilità. 
Deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello (o, come nel caso in esame, con le istanze rigettate dall’ordinanza emessa in sede di incidente di esecuzione, oggetto di impugnazione) e motivatamente respinti, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Cass., Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo). Per il giudizio di cassazione è generico anche il motivo che si caratterizza per l’omesso confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, secondo cui “la genericità dell’appello o del ricorso per cassazione va valutata in base a parametri diversi, in conseguenza della differente conformazione strutturale dei due giudizi, e soltanto in relazione al secondo costituisce motivo di inammissibilità per aspecificità la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”).
 
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Forme di “normazione mascherata” e c.d. “sentenze gemelle” – Questione di legittimità costituzionale e diritto CEDU quale parametro interposto di legittimità.
Per impedire forme di “normazione mascherata”, infatti, il nostro sistema costituzionale delle fonti, come interpretato nel diritto vivente della Corte costituzionale, ha chiarito, fin dalle c.d. “sentenze gemelle” (n. 348 e 349 del 2007), che il diritto CEDU non è direttamente applicabile; il giudice comune, infatti, ha la sola alternativa di esperire una interpretazione “convenzionalmente conforme” della norma nazionale, ove percorribile, ovvero proporre una questione di legittimità costituzionale, adoperando il diritto CEDU quale parametro interposto di legittimità, ai sensi dell’art. 117 Cost. (Corte Cost. n. 80 del 2011).
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza  del 29/10/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI) Pres. FIALE, Rel. RICCARDI, Ric. Moscato ed altri

Lascia un commento