DIRITTO URBANISTICO – Unica unità immobiliari – Opera di frazionamento in due unità – Aumento del carico urbanistico – Svolgimento dei lavori – Responsabilità del proprietario e del direttore dei lavori – Falsa attestazione – Conformità dello stato dei luoghi – Fattispecie – Artt. 44/b, 93 e 95 D.P.R. n.380/01 – Art. 481 c.p..
In caso di frazionamento in due unità immobiliari di quella che, originariamente, era unica, si determina una struttura edilizia qualitativamente diversa (a prescindere che si tratti di un intero fabbricato o di un singolo appartamento) con intuibili conseguenze anche in termini di aumento del carico urbanistico potendo, in tal modo, l’immobile frazionato ospitare più nuclei familiari. Di qui, l’evidente interesse e consapevolezza di chi sia proprietario allo svolgimento dei lavori oltre che l’insorgenza, in capo ad esso, di oneri ed, anche dell’applicazione di una procedura più complessa di quella da attuare nel caso si tratti di mera opera interna da ascrivere ad interventi di vera e propria manutenzione straordinaria che non alterino la consistenza fisica delle singole unità abitative. Fattispecie: frazionamento prodromico alla locazione degli immobili dell’unico originario immobile attraverso la creazione di 5 unità immobiliari distinte, senza il permesso di costruire ed in violazione della normativa antisimica. Inoltre, in violazione dell’art. 481 c.p. perché, quale proprietario dell’immobile e tecnico direttore dei lavori, ha attestato falsamente la conformità dello stato dei luoghi.
(annulla ordinanza del Tribunale per il Riesame di Prato del 22.1.13) Pres. Fiale, Est. Mulliri, Ric. Cambi