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DIRITTO URBANISTICO: Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche.

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/10/2016 (ud. 30/06/2016) Sentenza n.42061 (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza del 1/04/2014 del TRIBUNALE DI MESSINA)

 

DIRITTO URBANISTICO – Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche – Zone a basso indice sismico – Autorizzazione per l’inizio dei lavori da parte del Genio civile – Normativa antisismica – Artt. 36, 44, 83, 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001Giurisprudenza.
Ai fini della configurabilità del reato di cui agli artt. 93 e 95 del D.P.R. n. 380 del 2001, non assume alcun rilievo la circostanza che la zona sede dei lavori fosse, in ipotesi, inclusa tra quelle a basso indice sismico. L’art. 83, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001, che rimanda al decreto interministeriale con il quale vengono definiti i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche, non pone alcuna distinzione in merito alle cd. “categorie” delle zone medesime. Ciò in quanto si tratta di una normativa finalizzata, comunque, a garantire l’esercizio del controllo preventivo da parte della Pubblica amministrazione, e in particolare del Genio Civile, sull’attività edificatoria che si svolge in dette zone, in ragione della particolare situazione determinante un pericolo astratto di pregiudizio per la pubblica incolumità. Sicché il reato deve ritenersi integrato a prescindere dalle menzionate categorizzazioni.
 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/10/2016 (ud. 05/07/2016) Sentenza n.41151 (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza del 31/03/2015 della CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA)

DIRITTO URBANISTICO – Intervento edilizio in zona sismica – Titolo abilitativo – Direzione di professionista abilitato.
In materia urbanistica, anche dopo la entrata in vigore del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 qualsiasi intervento edilizio, ad eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria, ove eseguito in zona sismica, che non sia preceduto dalla previa denuncia al competente ufficio con presentazione di un progetto redatto da tecnico abilitato, o per il quale non sia stato rilasciato il titolo abilitativo, i cui lavori non siano stati svolti sotto la direzione di professionista abilitato (Sez.3, n.48005 del 17/09/2014; Sez.3, n.28514 del 29/05/2007; Sez.3, n.45958 del 26/10/2005).
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Opere realizzate nelle zone sismiche – Adempimento dell’obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti allo sportello unico – Irrilevanza della natura precaria dell’intervento.
Il reato antisismico, inoltre, sussiste nel caso di opere realizzate nelle zone sismiche senza adempimento dell’obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti allo sportello unico (art. 93, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (art. 94 d.P.R. citato), a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture ovvero la natura precaria dell’intervento (Sez.3, n.30224 del 21/06/2011; Sez.3, n.48950 del 04/11/2015).
 
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