N. 00135/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Mezzena Postal Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Cristiana Pinamonti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Piazza Mosna, n. 25
contro
– Comune di Pergine Valsugana (Trento), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Lorenzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Trento, via Paradisi, n. 15/5;
– Direzione Servizi ai cittadini e alle imprese – Ufficio edilizia privata del Comune di Pergine Valsugana, non costituita in giudizio
nei confronti di
– Giuseppe Consolini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Monica Carlin e Alessandro Baracetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima di essi in Trento, via S. Maria Maddalena, n. 12;
– Gianluigi Torre e Anna Maria Stefani, rappresentati e difesi dall’avv. Elena Raineri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trento, via Calepina, n. 45;
– Andrea Raineri e Manuela Rizzoli, rappresentati e difesi dall’avv. Elena Raineri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trento, via Calepina, n. 45;
– Postal Ivano S.r.l., non costituita in giudizio
per l’annullamento
quanto al ricorso principale:
1) – della nota del Dirigente della Direzione servizi ai cittadini e alle imprese – Ufficio edilizia privata del Comune di Pergine Valsugana n. 2010-09530, di data 18 marzo 2010, con cui è stato annullato in autotutela il titolo abilitativo derivante dalla D.I.A. presentata da Mezzena Postal Costruzioni S.r.l. in data 28 novembre 2005, prot. n. 20050042370;
2) – della nota del Dirigente della Direzione servizi ai cittadini e alle imprese – Ufficio edilizia privata del Comune di Pergine Valsugana n. 2010-01653, di data 18 gennaio 2010, avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento della D.I.A., contenente per relationem la motivazione dell’annullamento d’ufficio;
3) – di ogni atto, anche infraprocedimentale, ai precedenti connesso, presupposto e consequenziale;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
4) – dell’ingiunzione di riduzione in pristino emessa dal Comune di Pergine Valsugana – Direzione Servizi ai cittadini e alle imprese, Ufficio edilizia privata, prot. n. 2010-17081/LM, di data 18.6.2010, avente ad oggetto “cambio della destinazione d’uso con opere del piano sottotetto su p.ed. 291, p.m. 5, C.C. Ischia, in difformità parziale alla concessione edilizia n. 565/03/C di data 19.11.2003 con successive varianti”;
5) – di ogni altro atto, anche infraprocedimentale, con la precedente connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresa la nota prot. n. 1366 del 23.3.2010 con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
6) – dell’ingiunzione di riduzione in pristino emessa dal Comune di Pergine Valsugana – Direzione Servizi ai cittadini e alle imprese, Ufficio edilizia privata, prot. n. 2010-22773/LM, di data 29.6.2010, avente ad oggetto “cambio della destinazione d’uso con opere del piano sottotetto su p.ed. 291, p.m. 6, C.C. Ischia, in difformità parziale alla concessione edilizia n. 565/03/C di data 19.11.2003 con successive varianti”;
7) – di ogni altro atto, anche infraprocedimentale, con la precedente connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresa la nota prot. n. 1367 del 23.3.2010 con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pergine Valsugana;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giuseppe Consolini; di Gianluigi Torre e Anna Maria Stefani; di Andrea Raineri e Manuela Rizzoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2011 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con concessione di edificare n. 565/2003/C, di data 19.11.2003, il Comune di Pergine Valsugana ha autorizzato la società Mezzena Postal Costruzioni a realizzare un complesso residenziale sulle pp.ff. 597/2 e 596 e sulla p.ed. 291 nel C.C. Ischia.
La costruzione prevedeva due edifici, ciascuno composto da tre corpi, in ognuno dei quali era stata prevista la realizzazione di due appartamenti, uno al piano terra ed uno al primo piano, per un totale di dodici appartamenti. Era stata altresì prevista la realizzazione di un sottotetto ad uso soffitta con altezza pari a 2,30 m. al colmo e, quale media ponderale, inferiore a 2.20 m.
2. La società costruttrice, con una prima concessione in variante datata 5.11.2004, n. 618/2004/A, ha ottenuto l’autorizzazione ad eseguire una serie di lavori fra i quali, ai fini di causa, rileva l’unificazione in un unico appartamento di due unità site al piano terra e al primo piano, con la realizzazione di una scala interna di collegamento; la realizzazione di una scala di accesso alla soffitta nelle sei unità situate al primo piano; la posa in opera di finestre velux nel livello sottotetto e il rialzo del tetto fino a 2,50 m. al colmo ed a 1,00 m. al lato. Gli appartamenti così autorizzati ammontavano a 11.
Con una seconda concessione in variante datata 18.5.2005, il Comune ha autorizzato la posa in opere di tramezze nel sottotetto dell’appartamento situato al primo piano del corpo centrale dell’edificio nord, nonché la realizzazione di un bagno, di una stanza e di un corridoio, così realizzando un totale di 748,70 mq. di superficie utile lorda rispetto ai consentiti 752,46 mq.
3. Con denuncia di inizio attività – variante in corso d’opera, depositata in Comune in data 28.11.2005, la stessa società Mezzena Postal ha comunicato l’esecuzione dei lavori di separazione in due distinte unità dell’appartamento che con la prima concessione in variante era stato unificato, così realizzando un appartamento al piano terra (p.m. 1) ed uno al primo piano (p.m. 4, nel quale era altresì previsto lo spostamento di alcune pareti, la tramezzatura del sottotetto e lo spostamento delle finestre velux), nonché la realizzazione dei lavori di tramezzatura di tutti gli altri cinque sottotetti.
4. Con nota di data 18.1.2010 l’Amministrazione comunale ha comunicato alla Società ricorrente l’avvio del procedimento di annullamento della menzionata denuncia di inizio attività, sul rilievo che era stata realizzata un nuova unità immobiliare. Con provvedimento di data 18.3.2010, più esattamente citato in epigrafe, l’Amministrazione comunale ha quindi annullato il titolo abilitativo asseritamente derivante dalla più volte citata denuncia di inizio attività presentata per lavori soggetti alla disciplina delle varianti in corso d’opera, segnalando al contempo che l’intervento contestato sarebbe stato soggetto a concessione edilizia.
5. Con ricorso notificato in data 13 maggio 2010 la Società ricorrente ha impugnato il menzionato provvedimento deducendo i seguenti motivi:
I – “violazione del combinato disposto degli artt. 21 octies, comma 2, e 21 nonies, comma 1, della legge 7.8.1990, n. 241”. La ricorrente rileva che la realizzazione di due appartamenti in luogo di uno si concretizzerebbe, a detta dell’Amministrazione, in un intervento autorizzabile con un titolo abilitativo diverso (concessione edilizia) rispetto a quello da essa utilizzato (D.I.A.): da ciò assume che il vizio attinente al nomes iuris del titolo abilitativo rivestirebbe carattere meramente formale e quindi non sarebbe annullabile in base al combinato disposto delle norme invocate;
II – “violazione dell’art. 21 nonies della legge 7.8.1990, n. 241; violazione dei principi generali in materia di autotutela amministrativa; eccesso di potere per carenza di motivazione, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità per contrasto con precedenti determinazioni”, in quanto da un lato l’esercizio del potere di autotutela non sarebbe stato adeguatamente motivato e, da altro lato, un annullamento disposto a distanza di cinque anni – definito “irragionevole e sproporzionato” – dovrebbe anche considerare che in capo alla Società interessata sarebbe sorto l’affidamento circa la legittimità del titolo edilizio a suo tempo rilasciato.
La ricorrente ha, altresì, chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati.
6. Nei termini di legge si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.
7. Con ordinanza n. 49, adottata nella camera di consiglio di data 28 maggio 2010, la domanda cautelare è stata respinta.
8. La citata ordinanza è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato il quale, con l’ordinanza n. 3659, adottata nella camera di consiglio del 28 luglio 2010, ha respinto l’appello.
9. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 4-6.10.2010 e depositato in Segreteria del Tribunale il successivo giorno 27, la Società ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di rimessa in pristino (citata al punto 4) in epigrafe), medio tempore emessa dall’Amministrazione comunale per contestare il cambio di destinazione d’uso dei locali situati al piano sottotetto della p.m. 5, deducendo la sua “illegittimità derivata” nonché gli ulteriori, nuovi, motivi in diritto:
III – “eccesso di potere per sviamento, violazione del principio di legalità nonché per carenza ed erroneità della motivazione”, in quanto l’Amministrazione avrebbe annullato la D.I.A. del novembre 2005 per rendere abusive le opere che hanno consentito la fruizione delle soffitte;
IV – “violazione dell’art. 24, commi 3, 5 e 6, del regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 26.11.2004; eccesso di potere per carenza della motivazione, falsa rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, contraddittorietà interna, irragionevolezza e ingiustizia manifesta”, atteso che nelle soffitte sarebbero ricavabili locali, sebbene destinati ad abitazione non permanente, in funzione dei quali potrebbero essere realizzabili gli impianti di riscaldamento, elettrico ed idraulico, oltre che la pavimentazione e l’intonacatura delle pareti; inoltre, la presenza del mobilio sarebbe da addebitarsi ai proprietari che ivi risiedono;
V – “eccesso di potere per carenza, erroneità e perplessità della motivazione; violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 121, comma 1, lett. a) e b), e 128, comma 7, della l.p. 5.9.1991, n. 22; violazione dell’art. 1 della legge 7.8.1990, n. 241, e dei principi generali di pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa”, per l’errata qualificazione degli abusi contestati con l’ordinanza quale atto consequenziale della D.I.A. annullata;
VI – “violazione ed erronea applicazione dell’art. 122, comma 6, lett. a), della l.p. 5.9.1991, n. 22; eccesso di potere per carenza della motivazione”, per l’omessa specificazione della sanzione applicabile in caso di inottemperanza all’ingiunzione di ripristino.
10. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 14-15.10.2010 e depositato in Segreteria del Tribunale il successivo giorno 27, la ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di rimessa in pristino (esattamente citata al punto 6) in epigrafe), medio tempore emessa dall’Amministrazione comunale per contestare il cambio di destinazione d’uso dei locali situati al piano sottotetto della p.m. 6, deducendo anche per detto provvedimento, oltre alla sua “illegittimità derivata”, le nuove censure di cui ai punti da III a VI sopra riportate.
11. A seguito della proposizione dei due ricorsi per motivi aggiunti si è costituito in giudizio, ad adiuvandum, il direttore dei lavori arch. Giuseppe Consolini, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e delle due impugnative per motivi aggiunti.
12. Si sono costituiti i giudizio anche i proprietari della p.m. 5 e della p.m. 6, diversamente destinatari delle due ingiunzioni di ripristino impugnate con i ricorsi per motivi aggiunti, i quali hanno chiesto che sia accolto il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti, con l’eccezione del IV motivo per la parte in cui è stata dedotta la corresponsabilità di essi nella commissione degli abusi, della quale hanno pertanto chiesto la reiezione.
13. In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno presentato memorie illustrative delle rispettive posizioni.
14. Alla pubblica udienza del giorno 21 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1a. Preliminarmente all’esame del merito, deve essere dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum dispiegato in data 4.11.2011 dal progettista arch. Giuseppe Consolini nel ricorso per motivi aggiunti che ha per oggetto l’ordinanza di riduzione in pristino della p.m. 5, trattandosi di un soggetto direttamente destinatario di essa e quindi ex se legittimato a proporre il ricorso in via principale, in quanto portatore di un interesse personale all’impugnazione dell’atto gravato in via principale, immediatamente lesivo della sua posizione giuridica e, come tale, direttamente impugnabile nei prescritti termini di decadenza (cfr., in termini, C.d.S., sez. IV, 24.3.2004, n. 1559 e T.R.G.A. Trento 26.1.2011, n. 17). La recente entrata in vigore nel nuovo codice del processo amministrativo non ha mutato i termini della questione giuridica posto che l’art. 28, comma 2, esclude l’alternatività tra ricorso e intervento in quanto prevede, come requisito dell’intervento volontario, il non essere decaduto dall’esercizio delle relative azioni.
1b. È invece ammissibile la parte dell’intervento dispiegato dall’arch. Consolini nel ricorso per motivi aggiunti che ha per oggetto l’ordinanza di riduzione in pristino della p.m. 6, in quanto, nel caso di specie, il ricordato orientamento della giurisprudenza deve conciliarsi con la incontestata emergenza processuale per cui l’interveniente ha in effetti presentato un’autonoma impugnazione (cfr. ricorso n.r. 241 del 2010) avverso il medesimo provvedimento (cfr., in termini, C.d.S., sez. VI, 6.10.2010, n. 6483).
1c. Deve essere parimenti dichiarato inammissibile l’intervento dispiegato in data 6.12.2010 dai proprietari dell’unità immobiliare identificata come p.m. 5, sig.ri Gianluigi Torre e Anna Maria Stefani, nel ricorso per motivi aggiunti che ha per oggetto l’ordinanza di riduzione in pristino della citata unità, trattandosi di soggetti direttamente destinatari di essa, cointeressati al suo annullamento e dunque legittimati ad azionare necessariamente in via principale l’azione di annullamento che avrebbe dovuto essere esperita entro l’ordinario termine di decadenza.
1d. L’intervento dispiegato in data 22.12.2010 dai proprietari dell’unità immobiliare identificata come p.m. 6, sig.ri Andrea Raineri e Manuela Rizzoli, nel ricorso per motivi aggiunti che ha per oggetto l’ordinanza di riduzione in pristino della citata unità è invece ammissibile, trattandosi di soggetti non direttamente destinatari di essa ed ai quali l’Amministrazione – dopo il contraddittorio procedimentale – ha espressamente “non addebitato alcuna responsabilità circa le violazioni riscontrate …” (cfr., ingiunzione di riduzione in pristino del 29.6.2010). È poi pacifico che essi, ai quali è stato notificato il ricorso per motivi aggiunti, per il solo fatto di essere stati in tal modo evocati hanno acquistato la qualità di parte nel processo, per cui è regolare la loro costituzione in giudizio con semplice memoria, a differenza degli interventori in senso proprio. 2a. Oggetto del contendere del ricorso principale è l’annullamento del titolo abilitativo (tale espressamente qualificato dall’Amministrazione resistente) conseguente alla presentazione di una D.I.A. al Comune di Pergine Valsugana in data 28.11.2005 per i lavori di variante in corso d’opera connessi alla concessione edilizia n. 565/2003/C, del 19.11.2003, e alle due sue successive varianti del 2004 e del 2005, per la costruzione di due edifici residenziali composti da undici appartamenti, cinque situati a piano terra, cinque al primo piano, questi ultimi dotati di soffitta, ed uno occupante sia il piano terra che il primo piano con annessa soffitta.
In particolare, la D.I.A., secondo quanto riportato nel ricorso e per quanto qui di interesse, prevedeva l’esecuzione di lavori di separazione in due distinte unità immobiliari di un appartamento che era stato previsto su due livelli, eliminando la scala di collegamento tra i due piani e così realizzando un appartamento al piano terra (ora p.m. 1) ed uno al primo piano (ora p.m. 4). Con la stessa denuncia erano stati altresì annunciati i lavori di tramezzatura degli spazi situati nei sottotetti delle sei unità immobiliari situate al primo piano e lo spostamento di finestre velux.
Il presupposto in fatto sulla base del quale l’Amministrazione comunale ha adottato l’atto di annullamento della denuncia di inizio attività qui impugnato consiste nella realizzazione di una nuova unità immobiliare: il che, come si legge nel provvedimento del 18 marzo 2010, contrasta con l’art. 86 della legge urbanistica provinciale 5.9.1991, n. 22, che, per tale fattispecie, prevede espressamente la necessità della concessione edilizia.
2b. Con i primi due motivi di ricorso, che in ragione della loro connessione possono essere trattati congiuntamente, la società ricorrente, per un verso, sostiene che l’asserito vizio riguardante il titolo edilizio si concretizzerebbe nel solo nomen juris del titolo abilitativo, il che, per il suo carattere meramente formale, non potrebbe essere oggetto di annullamento d’ufficio in base a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 21 octies e dal comma 1 dell’art. 21 nonies della legge 7.8.1990, n. 241; sotto altro profilo, che in capo alla Società interessata sarebbe sorto l’affidamento circa la legittimità del titolo edilizio a suo tempo rilasciato e che l’esercizio del potere di autotutela non sarebbe stato adeguatamente motivato.
Con la memoria depositata in data 21 marzo 2011 la ricorrente ha precisato la propria tesi difensiva, sostenendo che una volta decorso il termine previsto dalla legge per la verifica dei presupposti della D.I.A. e per l’esercizio del potere inibitorio, l’Amministrazione potrebbe incidere sull’attività edilizia avvalendosi solo dei poteri di autotutela (adeguatamente motivati in ordine all’affidamento ingenerato e al tempo trascorso) e non più con il potere inibitorio.
Infine, afferma che l’annullamento della D.I.A. del novembre 2005 avrebbe determinato l’abusività di numerose altre opere che nulla avevano a che vedere con la ragione esplicita in base alla quale il Comune ha giustificato l’esercizio del potere esercitato.
2c. I motivi sono infondati in punto di diritto per quanto concerne la parte della denuncia di inizio attività con la quale sono state realizzate due distinte unità immobiliari – una a piano terra e una al primo piano con annessa soffitta – in luogo del previsto appartamento duplex con la zona giorno al piano terra e la zona notte al primo piano.
Deve essere innanzitutto premesso che sulla configurazione della D.I.A. esistono due diversi orientamenti giurisprudenziali.
Secondo uno, il procedimento avviato con la D.I.A. darebbe luogo ad una fattispecie provvedimentale a formazione progressiva e a determinazione implicita (cfr., C.d.S., sez. IV, 25.11.2008, n. 5811) ed al conseguente formarsi del titolo abilitativo – avverso cui possono insorgere i terzi dallo stesso danneggiati – per effetto del decorso del termine fissato dalla legge (art. 91 bis della l.p. n. 22 del 1991), entro cui l’Amministrazione può impedire gli effetti della D.I.A. (cfr., C.d.S., sez. IV, 13.1.2010, n. 72; sez. IV, 29.7.2008, n. 3742; sez. IV, 12.9.2007, n. 4828; sez. VI, 5.4.2007, n. 1550). Secondo tale teoria, pertanto, trattandosi di provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato, il suo autoannullamento d’ufficio, pur non ristretto entro termini di decadenza o prescrizione, deve tuttavia essere opportunamente coordinato con il principio di certezza dei rapporti giuridici e di salvaguardia del legittimo affidamento del privato.
Secondo un’altra costruzione, il procedimento connesso alla D.I.A. presentata dal privato non dà luogo ad un atto implicito di natura provvedimentale, trattandosi, al contrario, di un atto del privato, come tale non immediatamente impugnabile innanzi al T.a.r., con la conseguenza che l’azione a tutela del terzo che si ritenga leso dall’attività svolta sulla base della denuncia non è un’azione di annullamento, ma di accertamento dell’inesistenza dei presupposti della D.I.A. Tale azione (che, sebbene non legalmente tipizzata, troverebbe il suo fondamento nel principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 Cost.) andrebbe proposta nei confronti del soggetto pubblico che ha il compito di vigilare sulla D.I.A. e verso il quale si produrranno poi gli effetti conformativi derivanti dall’eventuale sentenza di accoglimento, da pronunciarsi in contraddittorio con il presentatore, contro interessato processuale.
Di conseguenza, è a questo specifico aspetto di situazioni create ed affidamenti indotti che dovrebbe rivolgersi l’obbligo di motivazione, per il resto essendo sufficiente la constatata violazione delle regole edilizie poste in essere dal denunciante (cfr., C.d.S., sez. IV, 13.5.2010, n. 2919; sez. VI, 15.4.2010, n. 2139; sez. IV, 12.3.2009, n. 1474; sez. VI, 9.2.2009, n. 717, con ampi riferimenti dottrinari e normativi; sez. IV, 19.9.2008, n. 4513; sez. V, 22.2.2007, n. 948).
Questo Tribunale si è attestato sulla seconda tesi ricostruttiva dell’istituto, condividendo l’orientamento giurisprudenziale sopra sintetizzato, che ritiene il terzo leso dall’attività denunciata legittimato all’instaurazione di un giudizio di cognizione: ciò sul presupposto che la denuncia di inizio attività non è formalmente né sostanzialmente un’istanza, ma uno strumento di massima semplificazione, il quale resta sottoposto all’esercizio di un potere amministrativo successivo, finalizzato sia al riscontro della sussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto meramente allegati nella previa denuncia del privato che all’eventuale repressione dell’illecito edilizio (cfr., T.R.G.A. Trento, 14.5.2008, n. 111, ed anche 10.11.2008, n. 286; 7.5.2009, n. 150; 5.10.2009, n. 248; 18.11.2009, n. 281; 17.12.2009, n. 310; 5.2.2010, n. 38; 16.11.2010, n. 219).
2d. Qualunque sia la corretta costruzione teorica da dare all’istituto della D.I.A. – per la quale l’ordinanza n. 14 del 5.1.2011 della IV Sezione del Consiglio di Stato ha chiesto l’intervento chiarificatore ed unificante dell’Adunanza Plenaria dello stesso Consiglio – resta comunque il fatto che a fronte di un procedimento attivato mediante una denuncia di inizio attività del privato i noti orientamenti giurisprudenziali in tema di motivazione degli atti di annullamento dei titoli edilizi debbono essere adattati alla particolarità della fattispecie della D.I.A.
La giurisprudenza, infatti, si è sempre preoccupata di dare effettività alla tutela dell’affidamento ingenerato nel cittadino dopo il rilascio di un titolo abilitativo esplicito e con il successivo trascorrere del tempo in assenza di provvedimenti inibitori dell’attività edilizia formalmente assentita dalla stessa Amministrazione; nonché di assicurare la necessità, per il potere pubblico, di esercitare la propria discrezionalità tecnica nel procedimento di riesame del permesso rilasciato mediante un adeguato iter istruttorio. Ha considerato pertanto abnorme, soprattutto in casi di non particolare complessità dell’istruttoria, il provvedimento di annullamento che fosse intervenuto a distanza di vari anni dal rilascio dell’atto annullato in sede di autotutela (cfr., con riferimento alla concessione edilizia, C.d.S., sez. IV, 21.12.2009, n. 8529).
Se, dunque, l’affidamento del privato si correla ad un’attività amministrativa esplicita al fine di delimitare tempi e contenuti dei successivi atti di autotutela, per una serie di effetti incidenti sull’azione e la responsabilità della Pubblica amministrazione (motivazione dell’autoannullamento, tempestività dell’esercizio del relativo potere, risarcimento del danno, ecc. ) è evidente che quell’affidamento subisce un affievolimento – rispetto agli ordinari canoni del potere repressivo dell’attività edilizia illegittima o illecita – nel caso di dichiarazione di inizio attività che, se incompleta o inesatta rispetto alla fattispecie teorica legislativamente predeterminata, non produce alcun effetto di legittimazione dell’intervento.
Con l’introduzione della D.I.A, infatti, il Legislatore ha sostituito il principio di imperatività con quello dell’autoresponsabilità dell’amministrato, il quale è sì legittimato a procedere in via autonoma, a prescindere dall’emanazione di un provvedimento di formale autorizzazione, ma, al contempo, accollandosi la valutazione, in prima battuta, dell’esistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa per porre in essere l’attività in tal modo liberalizzata.
Secondo la ricordata impostazione la D.I.A., in definitiva, è un atto di un soggetto privato e non di una pubblica amministrazione, che ne è invece destinataria; essa non costituisce, pertanto, esplicazione di una potestà pubblicistica (cfr., C.d.S., sez. VI, n. 717 del 2009, cit.). Da ciò consegue che la fiducia che il privato nutre circa la bontà e la conformità alla legge del proprio operato denunciato con la D.I.A. è meno consistente e tutelabile di quanto non sia l’ordinario affidamento – peraltro già di per sé limitato in materia edilizia, stante la natura vincolata ed obbligatoria dei provvedimenti repressivi degli abusi – connesso all’emanazione di un formale ed espresso provvedimento di autorizzazione, concessione, presa d’atto e, in genere, ampliativo della sfera giuridica del privato.
In aggiunta a ciò, non si può non osservare che lo stesso Legislatore, ove in ordine alla disciplina generale dell’istituto della D.I.A. ha precisato che è comunque “fatto salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela” (cfr., art. 23, comma 1 bis, della l.p. 30.11.1992, n. 23, e, in termini, art. 19, comma 3, della l. 7.8.1990, n. 241), per la particolare fattispecie della D.I.A. edilizia ha inteso invece ulteriormente precisare che “è fatto salvo l’esercizio dei poteri di vigilanza di cui al titolo X” (cfr., commi 6 e 10 dell’art. 91 bis della l.p. n. 22 del 1991), e che gli imposti controlli successivi alla presentazione delle denunce di inizio attività sono quantificati solo nel minimo (almeno il 20 per cento degli interventi in corso, o realizzati, scelti a campione), così lasciando all’organizzazione amministrativa di ogni Comune la potestà di scegliere modalità e tempi per la verifica, anche sistematica, delle denunce di inizio attività pervenute.
In tale prospettiva, dunque, l’ordinario affidamento che governa i rapporti sociali non è collocato sull’operato dell’Amministrazione bensì in capo al progettista. Non si può non ricordare, a questo proposito, che la “dettagliata relazione” di accompagnamento della D.I.A. per opere a tale istituto soggette, la quale “assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti” (cfr., comma 4 dell’art. 91 bis della l.p. n. 22 del 1991), comporta che l’ordinamento riponga uno specifico affidamento sulla relazione tecnica del progettista e sulla sua veridicità, atteso che quella relazione si sostituisce, in via ordinaria, ai controlli dell’ente territoriale ed offre le garanzie di legalità e correttezza dell’intervento; con il termine <asseverare> il legislatore ha inteso affermare con solennità la particolare rilevanza formale della dichiarazione del tecnico di parte e il suo particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità ed affidabilità del contenuto (cfr., Cass. Pen., sez. III, 16.7.2010, n. 27699).
2e. Applicando i ricordati principi al caso di specie, nel quale con la denuncia di inizio attività in variante del 28.11.2005 è stato aumentato (da 11 a 12) il numero degli appartamenti autorizzati nei due edifici in costruzione, a fronte del chiaro disposto dell’art. 86 della legge urbanistica provinciale, che autorizza la presentazione di una denuncia d’inizio attività per variazioni in corso d’opera di lieve entità al progetto assentito purché non comportino “la modifica del numero delle unità immobiliari”, ritiene il Collegio che non sia configurabile alcuna lesione dell’affidamento asseritamente ingeneratosi in capo alla parte ricorrente, tenuto conto che:
– tra la presentazione della denuncia di inizio attività (28.11.2005) e la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento per la parte in cui è stata riscontrata la realizzazione di una nuova unità immobiliare (18.1.2010) sono intercorsi poco più di quattro anni;
– tale termine, in astratto significativo, assume però una valenza assai ridotta a fronte di un generalizzato e diffuso fenomeno di abusivismi nel comune di Pergine Valsugana concernenti le modificazioni d’uso dei sottotetti – come ben sa questo Tribunale in relazione al cospicuo contenzioso innanzi ad esso radicatosi – che ha messo a dura prova le strutture tecniche di un piccolo comune;
– il predetto impegno degli uffici comunali risulta ulteriormente aggravato dai continui interventi di varianti ai titoli edilizi originariamente rilasciati dall’Amministrazione, richiesti in corso d’opera e posti in essere dai numerosi operatori economici del settore edilizio che hanno costruito nell’ambito comunale;
– per l’annullamento d’ufficio del provvedimento implicito formatosi sulla D.I.A., così come per l’autoannullamento della concessione edilizia o del permesso di costruire, è di norma irrilevante – salvi casi di spazi temporali esagerati – il tempo trascorso dall’attività edilizia posta in essere, in quanto la repressione degli abusi edilizi è un preciso obbligo dell’Amministrazione pubblica la quale, a fronte dell’accertamento della violazione delle norme edilizie, non gode di alcuna discrezionalità al riguardo; pertanto, l’atto di repressione degli abusi non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può giammai legittimare (cfr., C.d.S., sez. IV, 1.102007, n. 5049 e n. 5050; 10.12.2007, n. 6344; 31.8.2010, n. 3955; sez. V, 7.9.2009, n. 5229 e 11.1.2011, n. 79).
2f. Infine, nessun pregio giuridico presenta la denunciata violazione dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, per la quale la presentazione della D.I.A. e non della domanda di concessione sarebbe configurabile come un semplice vizio formale non comportante l’annullamento d’ufficio del titolo; infatti – a tacere d’ogni altra considerazione – la presentazione di una D.I.A. in luogo della richiesta di rilascio della concessione edilizia è tutt’altro che una mera irregolarità formale sanabile e convertibile, trattandosi di specifici atti di parte introduttivi di procedimenti del tutto distinti per effetti, contenuti e presupposti.
3. l primi due motivi dell’atto introduttivo sono, all’opposto, fondati, per quanto concerne la parte della denuncia di inizio attività del 28.11.2005, con la quale sono state realizzate le opere diverse dall’aumento di un’unità immobiliare come descritte in ricorso. Agli atti del processo non è stata depositata la relazione che aveva accompagnato la contestata D.I.A.. Pertanto, ai fini del decidere, si prende atto che sia l’impresa ricorrente che l’Amministrazione intimata sostengono che in essa era fatto riferimento solo allo spostamento delle velux e alla tramezzatura del sottotetto, ma non ad opere di impiantistica e di finitura a fini abitativi dei locali così ricavati.
Devesi infatti osservare che sia la comunicazione di avvio del procedimento datata 18 gennaio 2010 che il successivo provvedimento di annullamento qui impugnato sono motivati unicamente in ordine alla riscontrata realizzazione di un nuovo appartamento tramite la ridefinizione di quello autorizzato “tipo duplex sito a piano terra e al primo piano”, creando invece un’unità ridimensionata a piano terra (p.m. 1) ed un’altra, anch’essa riorganizzata, al primo piano con annessa soffitta (p.m. 4). Tuttavia, il provvedimento impugnato annulla “il titolo abilitativo derivante dalla denuncia d’inizio attività presentata in data 28.11.2005” senza tenere in debito conto che con quell’atto era stata altresì comunicata l’esecuzione di altre opere che nulla rilevavano, e rilevano, con il contestato aumento degli appartamenti autorizzati.
In tal senso, si osserva che i denunciati interventi sulle sistemazioni esterne, al piano interrato, la diversa dislocazione di alcune pareti, ed anche la realizzazione di pareti divisorie al livello sottotetto con il contestuale spostamento di alcune finestre velux integrano la fattispecie prevista dall’art. 86, comma 1, della citata l.p. n. 22 del 1991. Trattasi, infatti, di opere che non modificano la destinazione d’uso della costruzione e delle singole unità immobiliari e si presentano anche compatibili – per quanto riguarda la mera tramezzatura del sottotetto – con la prevista, legittima e confermata destinazione di esso a soffitta.
4a. Con i due ricorsi per motivi aggiunti l’Impresa ricorrente ha impugnato due distinte ingiunzioni di rimessa in pristino successivamente emesse dal Comune di Pergine Valsugana e riguardanti altrettante unità abitative situate al primo piano della p.ed. 291, e rispettivamente individuate come p.m. 5 e p.m. 6.
Occorre a questo proposito precisare che la Società Mezzena Postal ha venduto, in data 3.7.2006, ai signori Andrea Raineri e Manuela Rizzoli l’appartamento identificato con la p.m. 6 e, in data 8.6.2007, ai signori Gianluigi Torre e Anna Maria Stefani l’appartamento identificato dalla p.m. 5.
4b. All’esito di altrettanti sopralluoghi eseguiti dal personale del Comune di Pergine Valsugana in data 4.2.2010 è stata riscontrata nei locali ricavati nei sottotetti dei due appartamenti il “cambio della destinazione d’uso con opere” in quanto risultavano in essere:
– per la p.m. 5: “n. 2 camere, n. 1 bagno e n. 1 sala pluriuso; la realizzazione di due nuovi fori finestra nel sottogronda su fronte ovest; la presenza di impianto elettrico completo di punti luce e prese, impianto di riscaldamento con termosifoni e termostato di regolazione, pavimentazione in legno, intonacatura e tinteggiatura a civile, bagno piastrellato a pavimento ed in parete con impianto idrico-sanitario munito di scarichi fognari e porcellane, è inoltre presente mobilio per camere, arredi e suppellettili” (cfr., verbale di sopralluogo con allegata documentazione fotografica, doc. n. 6 in atti dell’Amministrazione);
– per la p.m. 6: “l’articolazione in locali; la presenza di impianto elettrico completo di punti luce e prese, impianto di riscaldamento con termosifoni e termostato di regolazione, pavimentazione in legno, intonacatura e tinteggiatura a civile, bagno piastrellato a pavimento ed in parete con impianto idrico-sanitario munito di scarichi fognari e porcellane, è inoltre presente mobilio per camere, arredi e suppellettili” (cfr., verbale di sopralluogo con allegata documentazione fotografica, doc. n. 2 in atti dell’Amministrazione).
Dall’unitaria considerazione degli elementi essenziali realizzati (gli impianti elettrici, di riscaldamento e sanitari), di quelli secondari di finitura (pavimentazione in legno, intonaco e tinteggiatura) e di quelli di arredo, l’Amministrazione comunale ha dunque contestato alla ricorrente di aver modificato la destinazione d’uso di detti spazi, “non già a soffitta (così come concessionata) ma con funzione abitativa in senso stretto … essendo stati realizzati quegli interventi fondamentali e condizionanti le esigenze della residenzialità”.
5. Con i primi due mezzi dei due ricorsi per motivi aggiunti – i quali, per l’identità delle situazioni, devono essere trattati congiuntamente – parte ricorrente denuncia, da un lato, l’illegittimità derivata dei due provvedimenti ripristinatori, stante il loro carattere consequenziale rispetto all’annullamento della denuncia di inizio attività e, sotto altro, distinto ed autonomo profilo, eccesso di potere per sviamento e per erroneità nella motivazione, atteso che il Comune avrebbe annullato la D.I.A. al fine di rendere abusive le “opere edilizie volte a consentire la fruizione delle soffitte”.
In due motivi devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse stante quanto sopra disposto al punto 3 della presente decisione. La contestata D.I.A. aveva denunciato “la realizzazione di pareti divisorie interne in soffitta e un leggero spostamento delle velux” (cfr., pag. 5 dell’atto introduttivo) e questi semplici interventi non risultano incompatibili con il mantenimento della destinazione accessoria del livello sottotetto. Da ciò l’annullamento parziale in questa sede del provvedimento di annullamento amministrativo del 18 marzo 2010 ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla definizione delle censure derivate, posto che non presentano più alcuna utilità per la Società deducente.
6a. Con il quarto mezzo dei due ricorsi per motivi aggiunti si denunciano ulteriori vizi autonomi, propri delle due ordinanze e, in particolare, la violazione dell’art. 24 del regolamento edilizio comunale che consentirebbe l’utilizzo delle soffitte ricavando in esse locali, destinati ad abitazione non permanente, in funzione dei quali sarebbero stati realizzati gli impianti di riscaldamento, elettrico ed idraulico, oltre che la pavimentazione e l’intonacatura delle pareti.
6b. Il motivo è privo di pregio giuridico.
Deve essere innanzitutto premesso che il vigente piano regolatore generale del Comune di Pergine Valsugana, al dichiarato fine di “migliorare la fruizione degli spazi, la progettualità e l’architettura”, prevede che l’altezza dei fabbricati sia determinata in “numero dei piani abitabili” anziché “in metri lineari”. Con la stessa finalità il piano regolatore indica “l’indice di utilizzo” di un fabbricato, ossia la “superficie utile lorda ammissibile (Sul)”, anziché il “volume massimo edificabile”. Ciò dovrebbe consentire, fra altro, una maggiore flessibilità nell’altezza dei fabbricati ed evitare il ricorso ad “artifici particolari per rendere abitabile il sottotetto”: in tal modo, l’ultimo piano abitabile può essere realizzato con un “piano mansardato sotto la copertura” o “con un piano a tutta altezza e soffitta non abitabile” (cfr., relazione illustrativa al P.R.G.).
Sulla base di tali finalità ed in ossequio ai predetti criteri, le norme tecniche di attuazione del P.R.G. stabiliscono che:
– nel computo del numero massimo dei piani di un edificio non viene conteggiato il livello sottotetto ove esso presenti un’altezza media ponderale inferiore a m. 2,20 (cfr., art. 4, comma 5.3, letto in combinato disposto con il comma 7.3 dello stesso art. 4 delle n.t.a.);
– i sottotetti con un’altezza media ponderale misurata sull’intero livello, al netto delle murature perimetrali e dell’orditura secondaria del tetto, inferiore a m. 2,20 sono esclusi dal calcolo della superficie utile lorda dell’edificio (cfr., art. 4, comma 2.5, delle n.t.a.).
A sua volta, il regolamento edilizio comunale dispone, all’art. 1, che per l’applicazione delle norme in esso contenute si assumono le definizioni e i metodi di misurazione contenuti nelle n.t.a. (comma 2) e che le tipologie degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono definite nelle stesse n.t.a. (comma 3). L’art. 24, rubricato “dimensioni minime dei locali e delle aperture”, applicabile a tutte le tipologie di sottotetti esistenti nel territorio comunale, stabilisce (invero con una formulazione non immediatamente intelligibile) le condizioni necessarie, di natura igienico-sanitaria e di abitabilità, per l’utilizzo dei sottotetti, ossia i requisiti in base ai quali i locali situati nei sottotetti possono essere considerati “abitabili”. Specificatamente, i commi 4 e 5 – che devono essere letti nella loro interrelazione per il richiamo ai “sottotetti di cui al punto 4” contenuto nel secondo di essi – stabiliscono che un sottotetto possa essere abitato quando i locali con soffitto inclinato (mansarda) presentano un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,20 m., e che la stessa deve essere misurata sull’intero piano, al netto delle murature perimetrali e dell’orditura secondaria del tetto, e che tale misura va riferita almeno alla superficie minima dei locali di cui al punto 2 (8 mq. per vani abitabili e cucine). In altri termini, una volta verificata la sussistenza dell’altezza media ponderale (uguale o maggiore a 2,20 m.) sull’intera superficie del sottotetto, tale misura costituisce a sua volta parametro di calcolo dell’altezza media ponderale dei locali abitabili, che non potrà essere inferiore a 2,20 m.
Per gli ambienti non destinati ad abitazione permanente, quali “servizi igienici, corridoi e disbrighi”, l’altezza media ponderale non deve essere inferiore a 1,90 m., misurata con analoghe modalità (sull’intero piano, al netto delle murature perimetrali e dell’orditura secondaria del tetto, e riferita almeno alla superficie minima dei servizi igienici e alla larghezza minima dei corridoi e dei disbrighi).
Infine, il comma 6 dell’art. 24 in esame dispone che per gli ambienti dei sottotetti destinati a soffitta, ripostiglio, guardaroba e simili, non è richiesto il rispetto dell’altezza media ponderale minima (pari a 1,90 m.).
In base alle riportate n.t.a., solo i sottotetti con altezza media ponderale uguale o superiore a 2,20 m. costituiscono pertanto un “piano” sfruttabile ad uso abitativo, mentre quelli con un altezza minore concessionati in applicazione della suddetta disciplina non costituiscono né piano né superficie utile lorda. In questi casi, il livello sotto il tetto può essere destinato soltanto a soffitta, ripostiglio, guardaroba, ai sensi del ricordato comma 6 dell’art. 24 del regolamento edilizio comunale.
Dal quadro complessivo delle sopra ricordate norme edilizie locali emerge, in definitiva, che altezza, piano e Sul rappresentano, congiuntamente tra loro e al contempo, presupposti ed indici rivelatori dell’abitabilità e del conseguente carico urbanistico.
6c. Tornando ai fatti di causa, risulta che la concessione di edificare n. 565/2003/C, del 19.11.2003, è stata rilasciata alla ricorrente Società in applicazione della normativa sopra riportata ed ha autorizzato la costruzione dei due edifici composti da due piani fuori terra e con un ulteriore livello sovrastante, destinato a soffitta e di altezza media ponderale inferiore a 2,20 m. che, di conseguenza, non è stato computato né come piano né come Sul. Che l’altezza media ponderale del livello sottotetto sia rimasta inferiore a 2.20 m. anche dopo gli interventi di rialzo della copertura eseguiti con le menzionate varianti in corso d’opera non è contestato fra le parti.
Dalla piana applicazione delle norme edilizie locali sopra riportate alla fattispecie di causa consegue che, essendo l’altezza media ponderale, misurata sull’intera superficie, inferiore a 2,20 m., il livello sottotetto non può essere reso abitabile. Ove ciò avvenisse in fatto, la trasformazione così (indebitamente) realizzata si risolverebbe in un incremento di carico urbanistico e necessiterebbe, in ogni caso, di concessione edilizia.
Che nelle fattispecie in esame si sia in presenza di una modificazione della destinazione d’uso del sottotetto è indubbio, dato che la fruizione dei nuovi locali da destinare ad abitazione deve comunque essere valutata non secondo le intenzioni degli interessati ma in base alla loro destinazione oggettiva (cfr., in termini, C.d.S., sez. V, 12.10.2000, n. 5428). In tal senso, le fotografie allegate ai rapporti tecnici di sopralluogo sono altamente esplicative essendosi riscontrata la presenza non solo di bagni e di guardaroba ma anche di stanze da letto; il tutto, in locali completi di interventi e rifiniture civili che, obiettivamente, erano stati predisposti per una funzione tipologicamente diversa rispetto alla mera soffitta e chiaramente idonea ad una diversa destinazione d’uso.
6d. Da ciò consegue che non può essere condiviso l’argomentare della ricorrente ove sostiene che, avendo venduto le unità abitative prive di mobilio, la cui presenza è contestata nelle due ingiunzioni, i responsabili dell’intervenuta modificazione della destinazione d’uso sarebbero gli acquirenti degli appartamenti che hanno provveduto ad arredarli e ad utilizzarli per finalità abitative.
Questa parte del motivo è del tutto infondata, in quanto la presenza di mobili e suppellettili è mera conseguenza del già perpetrato abuso, di per sé idoneo, anche senza quegli interventi di semplice arredo mobile, ad integrare la fattispecie astratta della modifica della destinazione d’uso della soffitta.
È infatti pacifico agli atti di causa che, sebbene gli appartamenti siano stati venduti con il sottotetto formalmente destinato a soffitta, tutte le sostanziali e distinte finiture dei relativi locali al civile sono state realizzate dall’impresa costruttrice, l’odierna ricorrente, che ha quindi consegnato agli acquirenti detti locali pronti per essere abitati ed alla quale, in definitiva, deve essere imputata la responsabilità esclusiva dell’abuso.
Con ciò deve essere accolto l’intervento dei proprietari sig.ri Raineri e Rizzoli nella parte in cui ricusano la loro corresponsabilità, affermando di aver acquistato l’appartamento completo in ogni sua parte, comprensivo del piano sottotetto che presentava, al momento della consegna, tutte le caratteristiche per essere immediatamente adibito ad uso residenziale permanente, nonché di non aver effettuato, successivamente all’acquisto, interventi edili nel sottotetto.
Il quarto motivo dei due ricorsi per motivi aggiunti deve essere, per conseguenza, disatteso.
7. Anche il quinto mezzo non merita miglior sorte.
Esso di fonda sul presupposto, errato, che le due ingiunzioni di rimessa in pristino impugnate siano consequenziali all’intervenuto annullamento amministrativo della denuncia di inizio attività. Da ciò si lamenta che non sarebbe stato correttamente qualificato il contestato abuso.
Come più sopra visto, le due ingiunzioni non sono, né potevano essere, consequenziali al provvedimento del 18 marzo 2010 che ha annullato in via amministrativa la denuncia di inizio attività con la quale era stato incrementato di un’unità il numero degli appartamenti della p.ed. 291. D’altro canto, come ha riconosciuto anche la difesa dell’Amministrazione, “nessun cenno a utilizzi residenziali del sottotetto veniva paventato nella variante in corso d’opera” (cfr. pag. 13 della memoria depositata in data 4.3.2011).
Le ingiunzioni di rimessa in pristino prot. n. 2010-17081/LM del 18.6.2010 per la p.m. 5, e prot. n. 2010-22773/LM del 29.6.2010 per la p.m. 6, sebbene una di esse (quella per la p.m. 6) menzioni anche il provvedimento del 18.3.2010, sono per contro direttamente consequenziali ai citati sopralluoghi che hanno accertato che la soffitta è stata invece destinata ad ordinarie funzioni residenziali, così trasformando uno spazio accessorio in una struttura abitativa sovrastante l’appartamento principale, con il quale è collegata e, concretamente, raddoppiando lo spazio abitativo concessionato.
8. Infine, anche l’ultimo motivo introdotto non merita di trovare accoglimento.
Con esso è stato denunciato che le due ingiunzioni impugnate non specificherebbero quale sanzione sarà applicata in caso di non ottemperanza all’ordine di ripristino.
Il Collegio osserva che i provvedimenti impugnati traducono operativamente l’ingiunzione di riduzione in pristino astrattamente prevista dall’art. 122, commi 1 e 2, della citata l.p. n. 22 del 1991 e che sono state dichiaratamente emesse per “opere eseguite in difformità parziale dai titoli abilitativi rilasciati”, in applicazione dell’art. 121, comma 5, lett. a), della stessa legge n. 22.
Trattasi di un provvedimento che, sul piano sostanziale, integra una mera diffida rivolta alla parte privata per renderle noto il perpetrato abuso e che assolve pertanto una funzione principalmente garantista, permettendo all’interessato di esercitare le proprie difese, di eliminare l’abuso (sottraendosi così alle ulteriori sanzioni), o di chiedere, se del caso, il rilascio di un provvedimento in sanatoria. L’ingiunzione de qua non contiene né irroga le sanzioni previste dall’art. 128, per le quali occorre un ulteriore provvedimento solo nel caso di mancata esecuzione dell’ordine di ripristino. Un siffatto provvedimento di repressione di interventi effettuati sine titulo, pacificamente classificato sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina tra gli atti a contenuto vincolato, richiede necessariamente ed esclusivamente la descrizione analitica delle opere, l’attestazione di accertamento dell’assenza di ogni atto autorizzativo, o di ogni altro titolo, per la loro realizzazione, nonché la corretta qualificazione della tipologia di abuso.
In tal senso, i provvedimenti impugnati si presentano completi e sufficienti, posto che riportano i risultati dei sopralluoghi eseguiti (i cui verbali/rapporti tecnici contengono una completa descrizione delle opere eseguite in difformità dai titoli emessi e sono corredati da riproduzioni fotografiche che confermano pacificamente le riportate conclusioni), le norme urbanistiche vigenti, i risultati del contraddittorio procedimentale instaurato con le parti, lo specifico oggetto della contestazione, la qualificazione giuridica dell’abuso.
9. In definitiva, per tutte le suesposte motivazioni, il ricorso deve essere in parte accolto (per quanto sopra motivato al punto 3), in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (per quanto sopra motivato al punto 5) e per la restante parte respinto.
Le peculiarità giuridiche, anche interpretative, della questione dedotta in giudizio induce il Collegio a compensare tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 109 del 2010,
– in parte lo accoglie (per quanto motivato al punto 3 in diritto);
– in parte lo dichiara improcedibile (per quanto motivato al punto 5 in diritto);
– per la restante parte lo respinge.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Diritto urbanistico – edilizia Codice dell’urbanistica ed edilizia