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DIRITTO URBANISTICO: Asservimento a scopi edificatori. Effetti della cessione di cubatura.

DIRITTO URBANISTICO,  Permesso di costruire riferito all’asservimento di terreno per scopi edificatori. Effetti definitivi ed irrevocabili della cessione di cubatura dopo il rilascio del provvedimento amministrativo. Giurisprudenza amm. e civ.  Artt. 36, 44, 93,94 e 95 D.P.r. n. 380/2001.
L’istituto del cd. “asservimento di terreno per scopi edificatori” (o cessione di cubatura), consiste in un accordo tra proprietari di aree contigue, aventi la stessa destinazione urbanistica, in forza del quale il proprietario di un’area “cede” una quota di cubatura edificabile sul suo fondo per permettere all’altro di disporre della minima estensione di terreno richiesta per l’edificazione, ovvero di realizzare una volumetria maggiore di quella consentita dalla superficie del fondo di sua proprietà. Gli effetti che ne derivano hanno carattere definitivo ed irrevocabile, integrano una qualità oggettiva dei terreni e producono una minorazione permanente della loro utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario. La giurisprudenza amministrativa e civilistica prevalente è orientata nel senso che la efficacia della volontà del proprietario “cedente” costituisce, all’interno del procedimento amministrativo di rilascio del permesso di costruire, presupposto di tale provvedimento, così che il trasferimento di volumetria si realizza soltanto con il rilascio finale del titolo edilizio (Cons. Stato, Sez. 5, 28/6/2000, n. 3637 e Cass. civ., 12/9/1998, n. 9081). Peraltro, soltanto per effetto del rilascio del provvedimento amministrativo si costituisce il “vincolo di asservimento” che, senza oneri di forma pubblica o di trascrizione, incide definitivamente sulla disciplina urbanistica ed edilizia delle aree interessate, in quanto nel territorio comunale il titolo abilitativo edilizio crea un nuovo lotto di pertinenza urbanistica dell’edificio, che non coincide con i confini di proprietà ed ha una consistenza indipendente rispetto ai successivi interventi nelle aree medesime, derivandone l’impossibilità di assentire e di richiedere ulteriori ed eccedenti realizzazioni di volumi costruttivi sul fondo asservito, per la parte in cui esso è rimasto privo della potenzialità edificatoria già utilizzata dal titolare del fondo in favore del quale ha avuto luogo l’asservimento (Cass. Sez. 3, n. 21177 del 30/4/2009, dep. 20/5/2009, Guardiano).
Corte di Cassazione: (conferma sentenza n. 9844/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 16/06/2009) 
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