In tema di reati tributari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, disposto in virtù della legge finanziaria n. 244/2007 per i reati tributari di cui al D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è riferibile all’ammontare dell’imposta evasa, in quanto quest’ultima costituisce un risparmio economico correlato alla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo, conseguendo un indubbio vantaggio patrimoniale “direttamente” derivante dalla condotta illecita e, come tale, ormai riconducibile alla nozione di “profitto” del reato (Sez. 3, n. 1199/2012, Rv. 251893, Galiffo; Sez. 3, n. 35807/2010, Rv. 248618, Bellonzi; v., inoltre, Sez. 5, n. 1843 del 10/11/2011, dep. 17/01/2012, Rv. 253480).
Un’impostazione ricostruttiva, questa, che di recente è stata convalidata dalle stesse Sezioni Unite (Sez. Un., n. 18374 del 31/01/2013, dep. 23/04/2013, Rv. 255036), chiamate a pronunciarsi sulla confisca del profitto nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all’art. 11 del D. Lgs n. 74 del 2000.
Nei reati tributari, infatti, il vantaggio patrimoniale, specularmente correlato all’evasione d’imposta, deriva direttamente dalla condotta dell’agente, ed il giudice penale, nel ritenere la sussistenza del reato, contestualmente e inevitabilmente accerta la diretta derivazione del profitto del reato dalla condotta dell’autore.
Soltanto in forza di tale accertamento, dunque, può ritenersi legittima la confisca per equivalente di beni di valore corrispondente all’imposta evasa e si rende possibile, a fini cautelari, l’adozione del provvedimento di sequestro preventivo (Sez. 6, n. 11029 del 14/11/2012, dep. 08/03/2013, Rv. 254722, che in applicazione di tale principio ha escluso che il risparmio d’imposta derivante da una sentenza del giudice tributario oggetto di accordo corruttivo costituisca di per sé profitto del reato, indipendentemente dall’accertamento della fondatezza della pretesa erariale).
13. Anche in relazione ad altre vicende storico-fattuali, per certi versi assimilabili a quella qui esaminata, la Suprema Corte ha fatto coerente applicazione del quadro di principii delineato dalle Sezioni Unite con la su menzionata pronuncia n. 26654 del 27/03/2008.
Con una recente decisione, infatti, questa Corte (Sez. 6, n. 35748 del 17/06/2010, dep. 05/10/2010, P.M. e Impregilo s.p.a.) si è soffermata ad analizzare un’ipotesi di sequestro preventivo funzionale alla confisca prevista dall’art. 19 del D. Lgs. n. 231/01, in relazione al reato presupposto di truffa ai danni dello Stato, in cui i Giudici di merito avevano ritenuto che il profitto del reato era costituito dalle spese sostenute dal Commissariato di Governo, in luogo di un gruppo di imprese appaltatrici, contrattualmente inadempienti riguardo alle obbligazioni derivanti dall’affidamento delle attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in periodo di emergenza.
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