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DIRITTO SOCIETARIO: valutazione al costo storico degli elementi dell’attivo in base al loro prezzo di acquisto manifestamente inferiore al valore effettivo.

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 10/10/2013 ha sancito il principio che nei casi in cui il prezzo di acquisto o il costo di produzione di taluni elementi dell’attivo sia manifestamente inferiore al loro valore effettivo, il principio del quadro fedele sancito all’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [44, paragrafo 2, lettera g), CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, non consente di derogare al principio della valutazione degli elementi dell’attivo in base al loro prezzo di acquisto o al loro costo di produzione, sancito all’articolo 32 della medesima direttiva, in favore di una valutazione basata sul loro valore effettivo.

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.10^, 10/10/2013, Sentenza C‑336/12

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

3 ottobre 2013 (*)

«Quarta direttiva 78/660/CEE — Articolo 2, paragrafo 3 — Principio del quadro fedele — Articolo 2, paragrafo 5 — Obbligo di deroga — Articolo 32 — Metodo di valutazione in base al costo storico — Prezzo di acquisto manifestamente inferiore al valore effettivo»

Nella causa C‑322/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Belgio) con decisione del 1° giugno 2012, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 2012, nel procedimento

État belge,

contro

GIMLE SA,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da A. Rosas, presidente di sezione, E. Juhász e C. Vajda (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la GIMLE SA, da R. Tournicourt e F. Lettany, avocats;

– per il governo belga, da M. Jacobs e J.‑C. Halleux, in qualità di agenti;

– per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da G. Braun e J. Hottiaux, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio del quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico delle società ai sensi dell’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [44, paragrafo 2, lettera g), CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11; in prosieguo: la «quarta direttiva»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’État belge (in prosieguo: lo «Stato belga» e la GIMLE SA (in prosieguo: la «GIMLE») avente ad oggetto il trattamento, sul piano contabile, dell’acquisto di quote sociali che, un mese dopo, sono state rivendute a un prezzo 3 400 volte superiore a quello di acquisto.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3 L’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della quarta direttiva dispone come segue:

«3. I conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società.

4. Quando l’applicazione della presente direttiva non basta per fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3, si devono fornire informazioni complementari.

5. Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione della presente direttiva contrasta con l’obbligo di cui al paragrafo 3, occorre derogare alla disposizione in questione onde fornire il quadro fedele di cui al paragrafo 3. Tale deroga deve essere menzionata nell’allegato e debitamente motivata con l’indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria nonché sul risultato economico. Gli Stati membri possono precisare i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio».

4 L’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri garantiscono che la valutazione delle voci dei conti annuali si faccia conformemente ai seguenti principi generali:

(…)

c) occorre in ogni caso osservare il principio della prudenza e in particolare:

aa) possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio;

(…)».

5 L’articolo 32 di tale direttiva così dispone:

«La valutazione delle voci dei conti annuali è effettuata secondo gli articoli da 34 a 42, che sono basati sul principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione».

Il diritto belga

6 Ad avviso del giudice del rinvio, gli articoli 3, primo comma, 4 e 16, primo comma, del regio decreto dell’8 ottobre 1976, relativo alla contabilità annuale delle imprese, nella sua versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: il «regio decreto»), costituiscono la trasposizione nel diritto interno degli articoli 2, paragrafi da 3 a 5, della quarta direttiva.

7 Ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del regio decreto, i conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell’impresa.

8 L’articolo 4 del regio decreto prevede che i conti annuali sono redatti in conformità con le disposizioni del medesimo decreto e che, qualora l’applicazione di dette disposizioni non sia sufficiente per uniformarsi a quanto previsto all’articolo 3 del decreto stesso, nell’allegato ai conti annuali devono essere fornite informazioni complementari.

9 In base all’articolo 16, primo comma, del succitato decreto, qualora, eccezionalmente, dall’applicazione delle regole di valutazione di cui al capitolo che contiene detto articolo non derivi il rispetto dell’articolo 3 del decreto, occorrerà derogare alle stesse in applicazione del medesimo articolo.

10 L’articolo 20 del regio decreto prevede che, fatta salva l’applicazione degli articoli 16, 27, 27 bis e 34 dello stesso decreto, gli elementi dell’attivo sono valutati in base al loro valore di acquisto e iscritti nello stato patrimoniale per il medesimo valore, al netto degli ammortamenti e delle diminuzioni di valore ad essi relativi, e che per valore di acquisto si deve intendere o il prezzo di acquisto definito all’articolo 21 o il costo di produzione definito all’articolo 22 o il valore di conferimento definito all’articolo 23 di tale decreto.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11 I fatti, quali risultano dalla decisione di rinvio, sono sintetizzabili come segue.

12 La GIMLE, società per azioni di diritto belga, è stata costituita il 26 novembre 1998 dal sig. Sjöwall e dalla sig.ra Larsson, entrambi cittadini svedesi e residenti nel Regno Unito. L’oggetto sociale della GIMLE è, in particolare, l’assunzione e la gestione di partecipazioni in qualunque tipo di società.

13 Il 27 novembre 1998, la GIMLE ha acquistato 50 azioni della TV‑Shop Europe AB, società di diritto svedese, fra i cui fondatori figura anche il sig. Sjöwall, al prezzo complessivo di 5 000 corone svedesi (SEK), ossia di SEK 100 cadauna. Il 4 gennaio 1999, cioè 38 giorni dopo il loro acquisto, la GIMLE ha venduto le suddette azioni alla Electronic Retailing AB, società di diritto svedese, al prezzo di SEK 17 000 000, ossia SEK 340 000 cadauna. In seguito a tale vendita, la GIMLE ha registrato, a livello contabile, una plusvalenza di 74 776 696 franchi belgi (BEF) (EUR 1 853 668), pari alla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto delle suddette azioni.

14 Tuttavia, sul piano fiscale, questo tipo di plusvalenza realizzata in seguito a una vendita di azioni beneficiava in Belgio di un’esenzione, perciò la GIMLE non ha dichiarato la suddetta plusvalenza come reddito imponibile nella sua dichiarazione relativa all’imposta sulle società per l’esercizio d’imposta 2000 (redditi dell’anno 1999).

15 Con avviso di rettifica del 19 novembre 2002, l’amministrazione fiscale ha nondimeno ritenuto che la GIMLE avesse percepito redditi imponibili in ragione della plusvalenza realizzata all’atto dell’acquisto delle azioni oggetto del procedimento principale, ossia in seguito «alla dismissione dell’attività monetaria sostituita dalle azioni il cui valore reale è maggiore del prezzo pagato». In tal modo, la suddetta amministrazione ha presunto che il valore reale delle azioni al momento del loro acquisto, il 27 novembre 1998, corrispondesse non già al loro prezzo di acquisto (SEK 100 per azione), bensì al loro prezzo di rivendita del 4 gennaio 1999 (SEK 340 000 per azione). Di conseguenza, detta amministrazione ha assoggettato la relativa plusvalenza, pari a BEF 74 776 696 (EUR 1 853 668), all’imposta sui redditi.

16 Adito dalla GIMLE con un ricorso proposto avverso la decisione del 18 luglio 2003, con la quale l’amministrazione fiscale aveva respinto il suo reclamo, il tribunal de première instance de Bruxelles ha dichiarato tale ricorso ammissibile e fondato. Per l’effetto, detto giudice ha disposto lo sgravio dell’imposta controversa e ha condannato lo Stato belga a restituire ogni importo indebitamente percepito, oltre agli interessi di mora.

17 L’appello interposto dallo Stato belga contro la sentenza di primo grado dinanzi alla cour d’appel de Bruxelles è stato respinto. Tale giudice non ha rimesso in discussione la validità della valutazione dei fatti compiuta dallo Stato belga, secondo cui il prezzo di acquisto delle azioni oggetto del procedimento principale era manifestamente inferiore al loro valore effettivo, il quale corrispondeva al prezzo di vendita ottenuto 38 giorni più tardi. Tuttavia, detto giudice ha ritenuto che tale valutazione fosse irrilevante posto che, ai sensi degli articoli 3, primo comma, 4 e 16, primo comma, del regio decreto, la GIMLE era obbligata a contabilizzare queste azioni non già al loro valore effettivo, bensì al loro costo storico di acquisto. In particolare, il medesimo giudice ha dichiarato che l’articolo 16 del suddetto decreto impone di escludere il costo storico di acquisto a favore del valore effettivo del bene unicamente in casi detti «eccezionali» e che l’articolo 4, secondo comma, di tale decreto consente a un’impresa di dare un quadro fedele della sua situazione fornendo nell’allegato ai conti annuali talune «informazioni complementari», senza tuttavia derogare alla norma uniforme di valutazione in base al costo storico. Di conseguenza, la cour d’appel de Bruxelles ha confermato la sentenza di primo grado, dichiarando che lo Stato belga aveva tenuto conto a torto della plusvalenza di BEF 74 776 696 ai fini del calcolo dell’imposta dovuta dalla GIMLE.

18 Lo Stato belga ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della cour d’appel de Bruxelles, facendo valere che gli articoli 3, primo comma, 4 e 16, primo comma, del regio decreto non prevedono soltanto l’indicazione di informazioni complementari nell’allegato ai conti annuali, ma impongono di derogare al principio della contabilizzazione degli elementi dell’attivo al prezzo di acquisto allorché, come nel caso oggetto del procedimento principale, il prezzo pagato non corrisponde manifestamente al valore effettivo dei beni in questione, offrendo in tal modo un quadro falsato della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell’impresa.

19 Ritenendo che il ricorso in cassazione dello Stato belga richiedesse un’interpretazione dell’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della quarta direttiva, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 2, paragrafi [da 3 a 5], della quarta direttiva (…) debba essere interpretato nel senso che esso non prevede soltanto l’indicazione di informazioni complementari nell’allegato ai conti annuali ma — allorché il prezzo di acquisto non corrisponde manifestamente al valore effettivo dei beni interessati, offrendo in tal modo un quadro falsato della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico dell’impresa — impone la deroga al principio della contabilizzazione delle voci dell’attivo al prezzo di acquisto e la relativa immediata contabilizzazione al rispettivo valore di rivendita, se quest’ultimo appare come il valore effettivo di tali voci».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni presentate alla Corte

20 Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte la GIMLE, i governi belga e tedesco nonché la Commissione europea. La GIMLE, il governo tedesco e la Commissione ritengono che occorra rispondere negativamente alla questione sottoposta. Solo il governo belga sostiene la tesi contraria.

21 La GIMLE e il governo tedesco sottolineano che il metodo di valutazione prescritto dall’articolo 32 della quarta direttiva si basa sul costo storico degli elementi dell’attivo, rappresentato dal prezzo di acquisto o dal costo di produzione di questi ultimi. Essi aggiungono che tale metodo può essere derogato solo nelle fattispecie elencate in modo tassativo dall’articolo 33 della medesima direttiva.

22 La Commissione, facendo riferimento alle sentenze del 27 giugno 1996, Tomberger (C‑234/94, Racc. pag. I‑3133, punto 17), e del 14 settembre 1999, DE + ES Bauunternehmung (C‑275/97, Racc. pag. I‑5331, punto 26), ricorda che il principio del quadro fedele di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della quarta direttiva costituisce l’obiettivo primordiale di quest’ultima. Tuttavia, gli interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte non sono d’accordo in merito alla portata dell’articolo 2, paragrafo 5, di tale direttiva, che prevede un obbligo di derogare alle disposizioni della suddetta direttiva qualora, in casi eccezionali, la sua applicazione dovesse contrastare con il principio del quadro fedele.

23 La GIMLE, il governo tedesco e la Commissione sostengono che l’acquisizione di un elemento dell’attivo a un prezzo inferiore al suo valore effettivo non potrebbe costituire un «caso eccezionale» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della quarta direttiva, tale da giustificare una deroga al principio della valutazione in base al costo storico sancito dall’articolo 32 di tale direttiva. Al riguardo, la GIMLE sottolinea che la scelta del legislatore dell’Unione in favore del metodo fondato sul costo storico implica che la contabilità delle imprese presenti valori che solo raramente corrispondono al valore effettivo degli elementi dell’attivo. Il governo tedesco aggiunge che siffatto metodo conduce inevitabilmente alla formazione di riserve latenti, talora ingenti, quando il prezzo di acquisto è inferiore al valore effettivo dell’elemento dell’attivo, e che però tali riserve latenti sono conformi al principio della prudenza di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva.

24 Di contro, il governo belga sostiene che la nozione di «casi eccezionali» di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della quarta direttiva include l’ipotesi in cui il prezzo di acquisto di un elemento dell’attivo è, come nel caso oggetto del procedimento principale, manifestamente inferiore al suo valore effettivo, poiché l’utilizzo del prezzo di acquisto darebbe un quadro falsato della situazione finanziaria dell’impresa. Al riguardo, il governo belga richiama, per analogia, il punto 32 della citata sentenza DE + ES Bauunternehmung, dove la Corte avrebbe dichiarato che i «casi eccezionali» di cui all’articolo 31, paragrafo 2, della quarta direttiva sono quelli in cui una valutazione separata non darebbe un quadro il più possibile fedele della reale situazione finanziaria della società interessata.

Giudizio della Corte

25 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, qualora il prezzo di acquisto o il costo di produzione di taluni elementi dell’attivo sia manifestamente inferiore al loro valore effettivo, il principio del quadro fedele sancito all’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della quarta direttiva imponga di derogare al principio della valutazione degli elementi dell’attivo in base al loro prezzo di acquisto o al loro costo di produzione, sancito all’articolo 32 della medesima direttiva, in favore di una valutazione basata sul loro valore effettivo.

26 Dalla decisione di rinvio risulta che il procedimento principale verte sul trattamento, sul piano contabile, dell’acquisto di quote sociali che, un mese dopo, sono state rivendute a un prezzo 3 400 volte superiore a quello di acquisto.

27 Da tale decisione emerge altresì che la controversia oggetto del procedimento principale è sorta in materia fiscale, dato che una contabilizzazione delle azioni al loro valore effettivo al momento del loro acquisto consentirebbe alle autorità belghe di assoggettare a imposta la società interessata in ragione della plusvalenza costituita dalla differenza tra il valore effettivo di tali azioni e il prezzo pagato per il loro acquisto.

28 A tale proposito, la Corte ha già avuto modo di chiarire che la quarta direttiva non ha per oggetto di fissare le condizioni alle quali i conti annuali delle società possono o devono servire come base per la determinazione, da parte delle autorità fiscali degli Stati membri, della base imponibile e dell’importo delle tasse, quali l’imposta sulle società di cui trattasi nel procedimento principale. Per contro, non è affatto escluso che i conti annuali possano essere utilizzati come base di riferimento da parte degli Stati membri a fini fiscali (sentenza del 7 gennaio 2003, BIAO, C‑306/99, Racc. pag. I‑1, punto 70) e nessuna disposizione della quarta direttiva impedisce agli Stati membri di correggere, sul piano fiscale, gli effetti delle norme contabili previste in tale direttiva, al fine di determinare un beneficio fiscale più aderente alla realtà economica.

29 Occorre ricordare che la quarta direttiva mira a garantire il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura e il contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione nonché i metodi di valutazione, al fine di tutelare gli interessi dei soci e dei terzi. A tal fine, in base al considerando 3, essa mira solo a stabilire condizioni minime circa l’estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico (sentenza BIAO, cit., punto 69).

30 La quarta direttiva fonda tale coordinamento del contenuto dei conti annuali sul principio del «quadro fedele», il cui rispetto costituisce il suo obiettivo primordiale (precitate sentenze Tomberger, punto 17; DE + ES Bauunternehmung, punto 26, e BIAO, punto 72). Secondo questo principio, sancito all’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, di tale direttiva, i conti annuali devono offrire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società.

31 L’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della quarta direttiva, che sancisce il principio del quadro fedele, si colloca nella sezione 1 della stessa, intitolata «Disposizioni generali». La sezione 7 di tale direttiva, intitolata «Regole di valutazione», stabilisce le regole di valutazione delle voci dei conti annuali, fra le quali si annoverano i principi generali sanciti all’articolo 31 della suddetta direttiva.

32 La Corte ha già avuto modo di chiarire che l’applicazione del principio del quadro fedele deve ispirarsi, per quanto possibile, ai principi generali contenuti nell’articolo 31 della quarta direttiva, fra i quali riveste una particolare importanza il principio della prudenza sancito dall’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva (sentenza Tomberger, cit., punto 18).

33 Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della quarta direttiva, che sancisce il principio della prudenza, la contabilizzazione del complesso degli elementi — utili realizzati, oneri, proventi, rischi e perdite — che sono effettivamente imputabili all’esercizio in questione consente di garantire il rispetto del principio del quadro fedele (precitate sentenze Tomberger, punto 22, e BIAO, punto 123). In particolare, il suddetto paragrafo 1, lettera c), punto aa), prevede che possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio.

34 Il principio del quadro fedele deve inoltre essere interpretato alla luce del principio sancito dall’articolo 32 della quarta direttiva, ai sensi del quale la valutazione delle voci dei conti annuali si basa sul prezzo di acquisto o sul costo di produzione degli elementi dell’attivo.

35 Ai sensi di tale disposizione, il quadro fedele che deve risultare dai conti annuali di una società si fonda non già su una valutazione degli attivi basata sul loro valore effettivo, bensì sul loro costo storico.

36 È vero che l’articolo 2, paragrafo 5, della quarta direttiva prevede che qualora, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione di tale direttiva contrasti con l’obbligo di cui al paragrafo 3 di detto articolo 2, occorre derogare alla disposizione in questione onde fornire il quadro fedele di cui al suddetto paragrafo 3.

37 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della suddetta direttiva, è pertanto possibile che, in casi eccezionali, si debba derogare all’articolo 32 della medesima direttiva, il quale impone una valutazione degli elementi dell’attivo sulla base del prezzo di acquisto o del costo di produzione, qualora l’applicazione di tale metodo conducesse all’esito di fornire un quadro falsato della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società.

38 Tuttavia, è necessario costatare che, come evidenziato dalla GIMLE, dal governo tedesco e dalla Commissione, la sottostima di elementi dell’attivo nei conti delle società non può, di per sé, costituire un «caso eccezionale» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della quarta direttiva.

39 Infatti, la possibilità che taluni elementi dell’attivo siano sottostimati nei conti delle società, nell’ipotesi in cui il loro valore di acquisto sia inferiore al loro valore effettivo, costituisce il mero corollario necessario della scelta operata dal legislatore dell’Unione, all’articolo 32 della quarta direttiva, in favore di un metodo di valutazione basato non già sul valore effettivo degli elementi dell’attivo, bensì sul loro costo storico.

40 Inoltre, come sottolinea il governo tedesco, la sottostima, nei conti di una società, di taluni elementi dell’attivo, come delle quote sociali, a causa della loro valutazione sulla base del prezzo di acquisto o del costo di produzione è conforme al principio della prudenza sancito all’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della quarta direttiva. In particolare, la valutazione dei suddetti elementi dell’attivo al loro valore effettivo farebbe apparire nei conti della società una plusvalenza, pari alla differenza fra il valore effettivo e il valore di acquisto di tali elementi dell’attivo, in contrasto con l’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), punto aa), della citata direttiva, ai sensi del quale possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio.

41 Inoltre, la Commissione rileva correttamente che lo Stato belga non aveva adottato, all’epoca delle operazioni negoziali oggetto del procedimento principale, disposizioni opzionali fondate sugli articoli 2, paragrafo 5, o 33 della quarta direttiva. Sempre correttamente, la Commissione sottolinea che una società avente la certezza di realizzare un utile importante in ragione di impegni assunti riguardo alla futura rivendita di un elemento dell’attivo è tenuta a fornire informazioni complementari in proposito, in forza dell’articolo 2, paragrafo 4, di tale direttiva.

42 In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che, qualora il prezzo di acquisto o il costo di produzione di taluni elementi dell’attivo sia manifestamente inferiore al loro valore effettivo, il principio del quadro fedele sancito all’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della quarta direttiva non consente di derogare al principio della valutazione degli elementi dell’attivo in base al loro prezzo di acquisto o al loro costo di produzione, sancito all’articolo 32 della medesima direttiva, in favore di una valutazione basata sul loro valore effettivo.

Sulle spese

43 Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

Qualora il prezzo di acquisto o il costo di produzione di taluni elementi dell’attivo sia manifestamente inferiore al loro valore effettivo, il principio del quadro fedele sancito all’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [44, paragrafo 2, lettera g), CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, non consente di derogare al principio della valutazione degli elementi dell’attivo in base al loro prezzo di acquisto o al loro costo di produzione, sancito all’articolo 32 della medesima direttiva, in favore di una valutazione basata sul loro valore effettivo.

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