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CORTE DI CASSAZIONE Sez. SESTA CIVILE, del 08/11/2021, udienza del 24/06/2021, Ordinanza n.32377 

 
Presidente SCODITTI  Relatore GORGONI

 

Daniela Di Paola

 

DIRITTO SCOLASTICO – Risarcimento del danno per omessa vigilanza profili di responsabilità dell’insegnante e dell’istituto scolastico – Danno autocagionato o eterocagionato.

 

Si configura la responsabilità da regolare ricorrendo all’art. 1218 cod.civ. quando l’alunno riporti un danno sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici. In particolare, è stata ribadita la natura contrattuale della responsabilità tanto dell’istituto scolastico quanto dell’insegnante «atteso che, quanto all’istituto, l’instaurazione del vincolo negoziale consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l’allievo sorge in forza di ‘contratto sociale’. Una volta collocato sul piano sistematico l’ambito della responsabilità ascrivibile alla sfera dell’amministrazione scolastica – e dunque ricondotta alla violazione di un dovere di prestazione la ratio della tutela risarcitoria rivendicata dagli originari attori – dev’essere coerentemente ricostruita, nel quadro dei principi della responsabilità contrattuale, la connessa dimensione obbligatoria dell’insieme dei profili di doverosità che discendono – con riguardo, rispettivamente, all’istituto e al singolo insegnante – dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato che prelude all’individuazione dei relativi obblighi di prestazione nei confronti dei familiari (quali contraenti) e dei singoli alunni (quali adiecti solutionis causa)».

La semplice ammissione dell’allievo a scuola determina l‘instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica; a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE,

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 37127-2019 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

CONTRO

INNOCENTI F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERO FOSCARI, 40 presso la DOTT.SSA PAOLA COLAIACOVO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO COLAIACOVO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1506/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 25/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

RILEVATO CHE:

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ricorre per la cassazione della sentenza n. 1506-2019 della Corte d’Appello di L’Aquila, pubblicata il 25 settembre 2019 e notificata in data 1 ottobre 2019, articolando tre motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso F. Innocenti.

F. Innocenti, in data 3 ottobre 2006, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di L’Aquila, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per ottenerne la condanna, previo accertamento della responsabilità dell’amministrazione scolastica, al risarcimento dei danni subiti durante lo svolgimento dell’orario scolastico in data 16 dicembre 1996, in conseguenza di uno spintonamento da parte di un altro alunno che lo faceva cadere a terra ed urtare con la schiena il piedistallo in legno di supporto alla lavagna.

L’attore, all’epoca dei fatti studente frequentante la V elementare a Sulmona, lamentava che il danno si fosse verificato per causa della scarsa vigilanza prestata dall’Istituto didattico, ai sensi dell’art. 2048 cod.civ. e dell’art. 1218 cod.civ., in virtù del vincolo negoziale sussistente tra l’alunno e l’Amministrazione scolastica.

Il Ministero convenuto sollevava in via preliminare eccezione di prescrizione quinquennale del credito risarcitorio, attesa l’eventuale responsabilità dell’amministrazione scolastica ai sensi dell’art. 2048 cod.civ., eccepiva la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum, nel merito, riteneva infondata la domanda perché la responsabilità era da imputare, per culpa in educando, ai genitori dell’alunno che aveva spintonato l’attore, provocandone la caduta.

Il Tribunale, con la sentenza n. 317/2013, accoglieva l’eccezione di prescrizione e dichiarava l’estinzione del diritto risarcitorio. F. Innocenti impugnava la suddetta decisione dianzi alla Corte d’Appello di L’Aquila, lamentando l’erronea qualificazione dell’azione proposta con conseguente erronea determinazione del termine di prescrizione e la mancata considerazione della responsabilità contrattuale.

La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, riformava integralmente la decisione di prime cure e condannava il Ministero appellato al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 314.282,37, al netto degli interessi legali, a favore di F. Innocenti, ritenendo che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, avesse determinato l’instaurazione di un rapporto negoziale, fonte di un obbligo a carico dell’istituto scolastico e dei soggetti che in esso e per esso agiscono di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell’allievo, con applicazione della responsabilità contrattuale e, quindi, del termine di prescrizione ordinario.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 cod.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.

Secondo il Ministero, la responsabilità ex art. 1218 cod.civ. è invocabile solo nel caso di danno autocagionato, nel caso, invece, di danno eterocagionato, cioè di danno cagionato all’allievo da altro allievo, il titolo di responsabilità invocabile sarebbe quello fondato sull’art. 2048, comma 2, cod.civ.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte che ritiene indubbia la ricorrenza di una responsabilità da regolare ricorrendo all’art. 1218 cod.civ. quando l’alunno riporti un danno sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici: in particolare, la decisione n. 10516 del 28/04/2017, richiamata dalla sentenza impugnata, ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità tanto dell’istituto scolastico quanto dell’insegnante «atteso che, quanto all’istituto, l’instaurazione del vincolo negoziale consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l’allievo sorge in forza di ‘contatto sociale’.

Una volta collocato sul piano sistematico l’ambito della responsabilità ascrivibile alla sfera dell’amministrazione scolastica – e dunque ricondotta alla violazione di un dovere di prestazione la ratio della tutela risarcitoria rivendicata dagli originari attori – dev’essere coerentemente ricostruita, nel quadro dei principi della responsabilità contrattuale, la connessa dimensione obbligatoria dell’insieme dei profili di doverosità che discendono – con riguardo, rispettivamente, all’istituto e al singolo insegnante – dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato che prelude all’individuazione dei relativi obblighi di prestazione nei confronti dei familiari (quali contraenti) e dei singoli alunni (quali adiecti solutionis causa)».

Non sono meritevoli di accoglimento le argomentazioni del ricorrente che invocano la decisione a sezioni unite n. 9346/2002, perché essa non era volta a determinare se il danno cagionato dall’alunno ad altro alunno fosse da sottoporre o meno alla disciplina aquiliana piuttosto che a quella contrattuale, ma solo se la presunzione di responsabilità di cui al comma 2 dell’art. 2048 cod.civ. fosse applicabile al danno autocagionato. Escludendolo, la Corte non ha affatto negato l’ipotizzabilità di una responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico per i danni che l’allievo cagioni ad altri allievi o a terzi, derivanti dall’inadempimento dell’obbligo di vigilanza gravante sulla scuola, tant’è che precisa e ribadisce che l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell’ambito delle obbligazioni assunte dall’istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, compresa quella di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso.

Ed è principio recepito nella giurisprudenza di legittimità che l’ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica; a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (cfr. Cass. 4/10/2013, n. 22752; Cass. 15/2/2011, n. 3680).

2. Con il secondo motivo la sentenza è impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2947 cod.civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ. Chiarito che la fattispecie in esame avrebbe dovuto essere regolata dall’art. 2048 comma2 cod.civ., il Ministero lamenta che la Corte territoriale abbia applicato il termine di prescrizione ordinario anziché quello quinquennale.

Il motivo è assorbito.

3. Con il terzo ed ultimo motivo il Ministero censura la sentenza della corte territoriale per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2048 cod.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ.

La sentenza avrebbe erroneamente ritenuto non assolto da parte dell’amministrazione scolastica l’onere della prova circa la non evitabilità del fatto. La tesi del Ministero è che, indipendentemente dal titolo di responsabilità, l’amministrazione scolastica avesse dimostrato che, essendosi lo spintonamento verificato durante lo svolgimento della lezione sotto la sorveglianza costante ed ininterrotta dell’insegnante, quest’ultima non avrebbe potuto, data la repentinità ed imprevedibilità del gesto, intervenire efficacemente e tempestivamente allo scopo di evitarlo.

Il motivo non merita accoglimento.

La sentenza impugnata ha ritenuto dimostrato, attraverso l’escussione dei testi, l’inadempimento dell’obbligo di sorveglianza da parte dell’insegnante e della scuola, affermando che non bastava la presenza durante la lezione curriculare dell’insegnante, occorrendo la prova da parte di quest’ultima di avere correttamente, scrupolosamente ed ininterrottamente vigilato sugli allievi. Era risultato che i giovani allievi al momento del fatto non erano ancora tutti seduti, alcuni erano intenti a giocare e che l’insegnante, pur presente in aula, si era distratta per cercare la bidella.

La censura del ricorrente sollecita una diversa ricostruzione dei fatti di causa che non merita accoglimento, perché contrasta con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

6. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezione Terza, della Corte Suprema di Cassazione in data 24/06/2021.