La Commissione non può negare l’accesso alle memorie degli Stati membri da essa detenute per il solo motivo che si tratta di documenti correlati a un procedimento giurisdizionale. La Corte conferma la sentenza del Tribunale secondo cui la decisione avente ad oggetto una simile domanda di accesso deve essere adottata sulla base del regolamento relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Nel marzo 2011, il sig. Patrick Breyer ha chiesto alla Commissione di concedergli l’accesso, fra l’altro, alle memorie che l’Austria aveva presentato alla Corte di giustizia nell’ambito di un procedimento per inadempimento avviato dalla Commissione contro detto Stato membro in ragione della mancata trasposizione della direttiva sulla conservazione dei dati (1). Tale
procedimento giurisdizionale si era concluso con una sentenza della Corte del 29 luglio 2010 (2). La Commissione ha negato l’accesso a tali memorie, di cui essa detiene copia, con la motivazione
che esse non ricadrebbero nell’ambito di applicazione del regolamento n.1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (3). Il sig. Breyer ha quindi adito il Tribunale dell’Unione europea per chiedere l’annullamento di siffatta decisione di diniego.
Con sentenza del 24 febbraio 2015 (4), il Tribunale ha accolto il ricorso del sig. Breyer annullando la decisione di diniego della Commissione. Il Tribunale ha affermato che la Commissione non può rifiutare in modo automatico l’accesso alle memorie depositate dagli Stati membri nell’ambito di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e di cui essa detiene una copia, con la motivazione che si tratta di documenti giurisdizionali. Secondo il Tribunale, ogni decisione avente ad oggetto una domanda di accesso di questo tipo deve essere adottata sulla base del regolamento n.1049/2001.
In seguito, la Commissione ha esperito un’impugnazione dinanzi alla Corte per chiedere l’annullamento della sentenza del Tribunale e il rigetto definitivo del ricorso del sig. Breyer (5). Con sentenza, la Corte di giustizia respinge l’impugnazione della Commissione e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale.
Anzitutto, la Corte osserva che non è tenuta a definire la questione in merito a se la Commissione debba accordare al sig. Breyer l’accesso alle memorie controverse ma deve unicamente stabilire
se la domanda di accesso del sig. Breyer rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n.1049/2001.
Inoltre, la Corte conferma che tale regolamento è sicuramente applicabile a una domanda come quella formulata dal sig. Breyer.
Infatti, la circostanza che il regolamento n.1049/2001 non sia applicabile alle domande di accesso a documenti indirizzati alla Corte di giustizia dell’Unione europea non significa che i documenti correlati all’attività giurisdizionale di detta istituzione siano sottratti, in via di principio, all’ambito di applicazione di tale regolamento qualora i medesimi si trovino in possesso delle istituzioni dell’Unione elencate in detto regolamento, quali la Commissione.
I legittimi interessi degli Stati membri relativamente a documenti di questo tipo possono essere garantiti sulla base delle eccezioni al principio del diritto di accesso ai documenti previste nel regolamento. In tal senso, il regolamento prevede che le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento, in particolare, quando la sua divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di detto documento.
Siffatta eccezione mira a garantire che il diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni sia esercitato senza arrecare pregiudizio alla tutela dei procedimenti giurisdizionali.
Più i n particolare, tale tutela implica che sia garantita l’osservanza dei principi della parità delle armi e della buona amministrazione della giustizia.
A tal riguardo, la Corte ricorda di aver riconosciuto l’esistenza di una presunzione generale secondo cui la divulgazione delle memorie depositate da un’istituzione nell’ambito di un procedimento giurisdizionale arreca pregiudizio alla tutela del medesimo procedimento ai sensi dell’eccezione sopra menzionata, fino a quando il procedimento stesso sia pendente.
Siffatta presunzione generale di riservatezza si applica anche alle memorie depositate da uno Stato membro nell’ambito di un procedimento giurisdizionale.
La Corte ricorda inoltre che, ai sensi del regolamento, uno Stato membro può chiedere a un’istituzione di non divulgare un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.
Tuttavia, il regolamento non conferisce a tale Stato membro un diritto di veto generale ed incondizionato allo scopo di opporsi in modo discrezionale alla comunicazione di documenti che provengano da tale Stato e che siano detenuti da un’istituzione.
La Corte sottolinea, ancora, che il Trattato di Lisbona, sebbene continui ad escludere la Corte di giustizia dell’Unione europea dal regime di accesso ai documenti delle istituzioni quando essa
esercita funzioni giurisdizionali (6), ha ampliato l’ambito di applicazione del principio di trasparenza nel diritto dell’Unione nel perseguimento dell’obiettivo di un’amministrazione europea trasparente.
Infine, la Corte decide che il sig. Breyer deve sopportare la metà delle spese dal medesimo sostenute nell’ambito della presente impugnazione, malgrado il fatto che la Commissione sia rimasta
totalmente soccombente. Infatti, il sig. Breyer ha pubblicato in Internet talune versioni anonimizzate delle memorie scambiate nell’ambito del presente procedimento d’impugnazione.
Siffatta pubblicazione in Internet, delle memorie relative al presente procedimento, in assenza di autorizzazione, non autorizzata costituisce un uso inappropriato degli atti di causa, idoneo a compromettere la buona amministrazione della giustizia, del quale si deve tenere conto in sede di ripartizione delle spese sostenute nell’ambito del presente procedimento.
IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se es sa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.
Note:
1 Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54).
2 Sentenza della Corte del 29 luglio 2010, Commissione/Austria, (C-189/09).
3 Regolamento (CE) n.1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag.43).
4 Sentenza del 27 febbraio 2015, Breyer/Commission e (T-188/12),v. anche il CS n° 26/15 .
5 Nell’ambito di tale impugnazione, la Commissione è stata sostenuta dalla Spagna e dalla Francia, mentre il sig. Breyer è stato sostenuto, come già nel procedimento dinanzi al Tribunale, dalla Finlandia e dalla Svezia.
6 L’accesso ai documenti di natura amministrativa di tale istituzione è disciplinato dalla decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 dicembre 2012 relativa all’accesso del pubblico ai documenti che la Corte di giustizia dell’Unione europea detiene nell’esercizio delle sue funzioni amministrative (GU 2013, C 38, pag. 2), sostituita da una decisione dell’11 ottobre 2016 (GU 2016, C 445, pag. 3).