CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 16 Maggio 2013 (Ud. 2/05/2013) Sentenza n. 21158
DIRITTO DEMANIALE – Occupazione del demanio – Reato ex art. 1161 Cod. Nav. – Configurabilità – Proroga, scadenza e assenza di concessione demaniale.
Il reato previsto all’art. 1161 Cod. Nav. si configura non soltanto attraverso l’occupazione del suolo demaniale in assenza di concessione, ma anche quando l’occupazione, effettuata sulla base di una autorizzazione stagionale, si protragga oltre il termine della stagione balneare, ciò in quanto la natura pluriennale del titolo abilitante esonera il concessionario dalla richiesta annuale, ma non esclude l’obbligo di rimuovere quanto collocato al termine del periodo di utilizzo previsto (Cass. Sez. III n. 19962, 23/5/2007; Sez. III n. 17062, 18/5/2006) nonché quando l’occupazione del demanio si protrae oltre la scadenza della concessione sino al rilascio della nuova, pur già richiesta (Cass. Sez. III n.29910, 26/7/2011; Sez. III n. 16495, 28/4/2010; Sez. III n. 16570, 2/5/2007; Sez. III n. 3535, 24/1/2003; Sez. III n. 2545, 17/3/1997).
DIRITTO DEMANIALE – Tipologie di concessione demaniali – Proroga e termini – Verifica della permanenza dei requisiti – Artt. 15 e 44 lett. c) d.P.R. n.380/01 – Art. 734 cod. pen. – Artt. 146 e 181 d.lgs. n.42/2004 – Art. 54 e 1161 Cod. Nav..
La disposizione richiamata nel d.l. 194/2009, non prevede espressamente la necessità di una richiesta di proroga, ma la necessità di tale requisito si ricava dal tenore generale della disposizione ed è espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa. In effetti, la proroga è applicabile soltanto ad alcune tipologie di concessione, il che impone una verifica da parte dell’amministrazione competente ed, inoltre, il termine fissato dalla legge deve ritenersi come un termine massimo che non preclude la possibilità, per il concessionario, di richiedere ed ottenere che, per sue esigenze, l’efficacia della proroga sia contenuta entro un termine inferiore. Va inoltre considerato, in linea generale, che la proroga, riguardando una concessione valida ed ancora in essere, presuppone la verifica di tale condizione e la permanenza dei requisiti richiesti per il suo rilascio, il che implica, ancora una volta, l’esigenza di una verifica.
DIRITTO URBANISTICO – Esecuzione di opere stagionali – Permesso di costruire – Natura e destinazione delle opere – Opera stagionale e opera precaria – Differenza – Mancata rimozione allo spirare del termine stagionale – Reato di cui all’art. 44 d.P.R. n.380/01.
Il permesso di costruire è senz’altro richiesto per l’esecuzione di opere stagionali, differenziandole da quelle precarie che, per la loro stessa natura e destinazione, non comportano effetti permanenti e definitivi sull’originario assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di un titolo abilitativo. L’opera stagionale, diversamente da quella precaria, non è, infatti, destinata a soddisfare esigenze contingenti ma ricorrenti, sia pure soltanto in determinati periodi dell’anno e, per tale motivo, è soggetta a permesso di costruire (Cass. Sez. III n. 34763, 26/9/2011; Sez. III n. 23645, 13/6/2011; Sez. III n. 22868, 13/6/2007; Sez. III n. 13705, 19/4/2006; Sez. III n. 11880, 12/3/2004). La sua mancata rimozione allo spirare del termine stagionale configura, inoltre, il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 380/01 poiché, in tale ipotesi, la responsabilità discende dal combinato disposto del medesimo articolo 44 e dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., per la mancata ottemperanza all’obbligo di rimozione insito nel provvedimento autorizzatorio temporaneo (Cass. Sez. III n. 23645/2011, cit. Sez. III n. 42190, 29/11/2010; Sez. III n. 29871, 11/9/2006).
Vedi sentenza per esteso e altre massime: CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 16 Maggio 2013 (Ud. 2/05/2013) Sentenza n. 21158