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DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Ubicazione in zone classificate agricole – Fattispecie: impianto a biogas alimentato per l’80% da prodotti coltivati nei terreni circostanti.
L’art. 12 D.lgs. 387/2003 prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici (nella specie, con l’adozione del Piano Energetico Comunale, il Comune di Capalbio aveva previsto che, sino alla definitiva approvazione del PEC gli impianti per la produzione di energia ulteriori rispetto all’autoconsumo dovesse avvenire nelle zone industriali, ad eccezione di  quelli realizzati come attività connessa a quella agricola: secondo il TAR, è  connessa all’attività agricola la produzione di biogas da parte di un impianto alimentato, per l’80%, da prodotti vegetali coltivati nei terreni circostanti)
Pres. Radesi, Est. De Carlo – M.F.C. e altro (avv.ti Imposimato, Lioi, Sanchini) e Associazione Italia Nostra Onlus e altri (avv.ti  Gagliano e Greco) c. Comune di Capalbio (avv. Antichi) e Provincia di Grosseto (avv.ti Canuti e Sorrenti)

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 6 novembre 2013

 

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