Brevi osservazioni su Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 11/04/2017 n. 9305.
A cura di Giulio La Barbiera
L’eventuale erronea applicazione nei confronti del lavoratore G.A., della disciplina contenuta nell’articolo 7 della Legge 300/70, nonché la conseguente impossibilità, per lo stesso, di farsi assistere da un legale di fiducia in sede di consiglio di disciplina in ambito lavorativo, sono fattori che vanno contestualizzati ed esaminati, alla luce dei motivi addotti, con ricorso per Cassazione (art.360 c.p.c), dalla difesa legale del convenuto (alla quale ha resistito la difesa legale della Società ENEL Servizio Elettrico S.p.a. con controricorso in Cassazione (art. 370 c.p.c) ).
Ai fini della presente disamina, tenendo presenti le risultante a cui sono giunti gli Ermellini, con la sentenza n. º 9305 del 2017, va evidenziato che:
I Giudici del Supremo Consesso ritengono, con valutazioni incensurabili sia sotto il profilo logico che giuridico, che i primi tre motivi di ricorso debbano essere esaminati congiuntamente.
Tale conclusione costituisce, a ben vedere, la dimostrazione matematica del rispetto del principio di immediatezza della contestazione, rispettato pienamente dal Tribunale di Napoli (come confermato anche dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza 12 maggio 2014).
Esemplificando: i fatti posti a fondamento della custodia cautelare che nel settembre 2010 venne emessa a carico del ricorrente erano gli stessi che sei mesi dopo sarebbero stati fatti oggetto della contestazione disciplinare inviata dalla Società datrice al ricorrente.
Ciò implica che l’immediata reazione disciplinare della Società medesima, concretatasi, nei confronti del G.A., nella sospensione cautelare, quale mero strumento di avvio di un autonomo approfondimento della responsabilità del ricorrente risulta “strutturalmente compatibile” con la condotta criminosa contestatagli in sede processuale e si fonda quindi sulla medesima ratio, con evidente realizzazione integrale del diritto di difesa (come cristallizzato all’articolo 24, primo comma, della Carta costituzionale della Repubblica italiana) e dal connesso art. 6, primo comma, primo capoverso, della L. 848/1955 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952” ), anche con riguardo al carattere “equo” del processo.
A conferma di ciò milita, anche, la dottrina dominante secondo cui l’accertamento della giusta causa di licenziamento individuale è un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello eventualmente di carattere penale il cui giudizio è ancora pendente e viene valutato dal Giudice. Esemplificando: “Quando viene impugnato da parte del lavoratore il licenziamento per giusta causa, la valutazione da parte del Giudice della gravità del fatto è del tutto indipendente dall’omologo giudizio che viene svolto in sede penale.
Quindi ad esempio è privo di giusta causa il licenziamento di un lavoratore per aver commesso fatti penalmente rilevanti, se il processo penale si è concluso con l’assoluzione (Trib.Milano 26/01/1982) e non sono fatti idonei ad integrare la giusta causa di licenziamento la pendenza di un procedimento penale per furto di auto avvenuto fuori dall’orario lavorativo e la condanna in primo grado con sentenza non passata in giudicato (Pret.Palermo, 06/11/1980)”.
Non a caso, La Cassazione Civile Sez. Iº , ha statuito, con sentenza 23 giugno 2009, n. 14611, Comotti c. Martinelli ed altro [RV608614] che: “il giudice ha l’obbligo di rendere comprensibile il procedimento logico-intuitivo seguito” e di non porsi in “contrasto con i principi sottesi alla disciplina legislativa”.
Tale orientamento giurisprudenziale, applicato per analogia iuris al caso in esame in quanto preso a prestito dalla regole dettata dalla Corte di Cassazione per le decisioni secondo equità dei giudici di pace, fa decadere, contestualizzato alla vicenda in analisi, la validità di qualunque tesi formulata a sostegno, sia della contraddittorietà della motivazione che dell’omesso esame di un fatto ritenuto decisivo per il giudizio ( v. Cass. civ., sez. IIIº, 24 ottobre 2007, n. 22348, Bongiorno c. Cottone. [RV599791] e Cass. civ., sez. VI, 2 marzo 2012, n. 3370, Agenzia Entrate c. Dsseurope s.r.l. [RV621525]).
Proseguendo ed esaminando il “fulcro” della tematica, va rilevato che risulta validamente motivato, ad opera dei Giudici di Piazza Cavour, anche il quarto motivo di rigetto, in quanto l’assistenza “tecnica” di un avvocato, in sede di consiglio di disciplina in ambito lavorativo, è una scelta rimessa alla valutazione discrezionale del datore di lavoro, laddove l’assistenza medesima può essere fornita egregiamente da un rappresentante sindacale (anche senza audizione del lavoratore).
Tale procedura è perfettamente legittima, contrariamente a quanto si verifica all’interno di un processo penale (laddove l’assistenza tecnica di un avvocato è essenziale), a nulla rilevando che quest’ultimo s’intersechi, nello svolgersi, con il procedimento lavorativo a carico del ricorrente.
Va, infine, aggiunto, per puri fini di completezza, che con riguardo ai motivi da n. 5 a n. 7 del ricorso in Cassazione, risulta indiscutibilmente priva di censure logico-giuridiche la scelta dei Giudici del Supremo Consesso, di rigettare i medesimi, in quanto, nel caso in esame, le intercettazioni telefoniche sono state utilizzate dal giudice in maniera “strumentale” e non arbitraria rispetto alla finalità della formazione del proprio convincimento, senza che la motivazione finale ne risultasse, in alcun modo, inficiata da incongruenze logiche o giuridiche, tanto più che il giudice ha valutato e deciso sull’oggetto del processo, “entro e non oltre i confini del petitum” (conclusioni valevoli anche nell’ambito del processo penale v. Cass. con sentenza n. 1804 del 2016. (Cass. pen., Sez. V, 13 marzo 2009, n. 14783). Cass. pen., Sez. Un., 17 novembre 2004, n. 45189)“.
Bibliografia:
Licenziamento per Giusta Causa e Procedimento Penale (Sez. Giusta Causa)
Lance Legal Network – LicenziamentoGiustaCausa.it (Sponsored by AXERTA Investigation Consulting).
I codici commentati con la giurisprudenza 2012 –ammesso alla prova scritta per l’esame di avvocato – Francesco Bartolini – Pietro Savarro – Codice Di Procedura Civile Aggiornato con le nuove norme sull’appello (L. sviluppo 7 agosto 2012, n. 134) Trentaduesima Edizione – Civile Procedura Civile Commentati – CELT – Casa Editrice La Tribuna:
art.113 c.p.c.
Par. b) Decisione secondo equità del giudice di pace
b-1) Principi generali
Cassazione Civile Sez. Iº , sentenza 23 giugno 2009, n. 14611, Comotti c. Martinelli ed altro [RV608614] (pag. 517);
art. 360 c.p.c.
Par. h – 3- I) Norme di diritto:nozione e rilevanza.
Cass. civ., sez. IIIº, 24 ottobre 2007, n. 22348, Bongiorno c. Cottone. [RV599791] (pag. 1257);
Par. h-5)Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5)
Cass. civ., sez. VI, 2 marzo 2012, n. 3370, Agenzia Entrate c. Dsseurope s.r.l. [RV621525] (pag. 1269);
Cass. civ., sez. lav., 11 luglio 2011, n. 15156, Beraud S.r.l. c. Targa. [RV618617] (pag. 1269) (pag. 1269).
(Cass. civ., sez. V, 5 febbraio 2011, n. 2805, Agenzia Entrate c. Computer Associates Spa. [RV616733]) (pag. 1269);
(Cass. civ., sez. lav., 18 novembre 2010, n. 23296, Inpgi Ist. Naz. Previdenza Giornalisti c. Rai S.p.a. ed altro Nello stesso senso: Cass. III, 8 novembre 1996, n. 9744; Cass. I, 25 febbraio 1998, n. 2607; Cass. lav., 14 aprile 2000, n. 4891; Cass. I, 18 gennaio 2006, n. 890; Cass. I, 27 gennaio 2006, n. 1756; Cass. III, 21 luglio 2006, n. 16762. [RV615807])
Art. 116 c.p.c.
Par. a) In generale:poteri del giudice
(Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2006, n. 10499. Muollo c. Falanga. [RV591062]) (pag. 530);
Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2006, n. 14972. [RV593037]) (pag. 530);
Par. d) Le presunzioni:
Cass. civ.,sez. III, 21 gennaio 1995, n. 701, Sanitate P. c. Porcelli N. (pag. 538).
Luigi Tramontano – Codici Civile E Penale Annotato Con La Giurisprudenza Per L’esame Di Avvocato 2013 CEDAM
Art. 2679 c.c.
Par. 10 “Prova per presunzioni”
Cass. civ., sez. lav., 10 gennaio 2006, n. 154 (pag. 1685).
Procedura Penale – Intercettazioni: come opera il divieto di utilizzazione nei procedimenti diversi – Cassazione penale, Sezione V, sentenza 18/01/2016 n.º 1804 una Nota di Simone Marani (Avvocato – Provincia: Bologna) Pubblicato il 02/02/2016 su altalex.com