TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 13 novembre 2013, n. 5087
N. 05087/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01151/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2013, proposto da:
Arch. Maria Elena Palumbo, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento tra professionisti con la Gnosis Architettura Società Cooperativa, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Liccardo, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via De Gasperi n.45;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa domiciliato per legge in Napoli, via Diaz n. 11;
nei confronti di
Vitruvio S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Ferola, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, piazza della Repubblica, n. 2;
per l’annullamento
del verbale di gara del 25/1/2013, con cui la Commissione di gara disponeva l’esclusione del costituendo raggruppamento ricorrente dalla procedura indetta per l’affidamento dell’incarico di “progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori degli arredi delle sale di Palazzo Reale ed allestimento delle Scuderie Borboniche”, nonché l’aggiudicazione in via provvisoria alla Società Vitruvio s.r.l.; della nota di comunicazione n. 1039 del 28/1/2013; della nota prot. n. 2176 del 18/2/2013 (recte: 19/2/2013), concernente l’aggiudicazione definitiva; del provvedimento di aggiudicazione definitiva; della nota prot. n. 590 del 16/1/2013 di rimessione degli atti alla Commissione sulle circostanze rilevate dalla Vitruvio con nota n. 241 del 8/1/2013; del diniego tacito di autotutela sul preavviso di ricorso inviato in data 1/2/2013; degli atti connessi; con declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con la società Vitruvio e con condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni in forma specifica o, in subordine, per equivalente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vitruvio S.r.l. e di Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
Con ricorso notificato il 27/2/2013, l’Arch. Maria Elena Palumbo, capogruppo del costituendo RTP con la società cooperativa Gnosis Architettura, già aggiudicataria provvisoria dell’indagine di mercato mediante selezione dagli elenchi per l’affidamento dell’incarico di “progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori degli arredi delle sale di Palazzo Reale ed allestimento delle Scuderie Borboniche”, indetta ai sensi dell’art. 91, co. 2, del d. lgs. n. 163 del 2006 dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, impugnava gli atti epigrafe concernenti la propria esclusione dalla procedura e l’aggiudicazione in favore della società Vitruvio.
Le parti intimate si costituiva in giudizio resistendo all’impugnativa.
La domanda incidentale di tutela cautelare non è stata trattata essendo abbinata al merito.
DIRITTO
1. L’amministrazione ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione e l’esclusione del RTP ricorrente per due motivi:
– mancanza di una dichiarazione autonoma del Direttore tecnico della Gnosis, ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006;
– mancanza quale progettista di almeno un professionista laureato ed abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 253, co. 5, del d.P.R. n. 207 del 2010.
In proposito la ricorrente deduce che:
– la dichiarazione ai sensi dell’art. 38 sarebbe stata resa dal soggetto interessato nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della Gnosis; non sussisterebbe alcuna omissione documentale, essendo da escludere la necessità di una duplice dichiarazione per una medesima persona che cumula le due cariche; la determinazione sarebbe illogica e contraddittoria, tant’è che la stessa Commissione avrebbe chiesto ed ottenuto chiarimenti e documentazione integrativa in merito;
– l’art. 90, co. 7, del d. lgs. n. 163 del 2006 contemplerebbe che il giovane professionista possa anche essere, ai sensi del co. 5, lett. b) della stessa disposizione, un socio di una società di professionisti e di ingegneria facente parte del raggruppamento, per cui sarebbe sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia presente un professionista abilitato da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali; la Gnosis, facente parte del raggruppamento ricorrente, avrebbe tra i soci l’arch. Maria Santoro, in possesso dei requisiti; la disposizione in questione richiederebbe unicamente la presenza del giovane professionista e non anche l’obbligo di farne espressa indicazione negli atti di gara; tale obbligo neppure sarebbe previsto dalla scarna normativa di gara; la lacunosità di quest’ultima avrebbe richiesto l’esercizione del cd. potere di soccorso ex art. 46 del d. lgs. n. 163.
1.1. Giova esaminare innanzitutto il secondo motivo, relativo alla seconda ragione di esclusione posta a sostegno dell’impugnata esclusione.
L’art. 253 del d.P.R. 5-10-2010 n. 207, recante il regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, prevede che, in attuazione dell’art. 90, co. 7, del codice, “i raggruppamenti temporanei … devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere: … b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA …”.
La disposizione in esame – che, in virtù della sua cogenza, non può essere disapplicata dalla lettera di invito e, pertanto, deve trovare applicazione nonostante il silenzio della normativa di gara (cfr. Cons. St., sez. V, 15/7/2013, n. 3811) – prevede dunque l’obbligo di contemplare un giovane professionista “quale progettista”, diversamente dall’abrogato art. 51, co. 5, del d.P.R. n. 554 del 1999, che si limitativa a richiedere la “presenza” di un tale professionista nell’ambito del raggruppamento temporaneo. Ciò, evidentemente allo scopo di incentivare la maturazione di una effettiva esperienza professionale con la partecipazione alla progettazione oggetto dell’incarico da affidare.
L’art. 90, co. 7, del codice dei contratti pubblici, richiamato nel citato art. 253, nel prevedere che “… il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee …”, dispone anche che l’incarico “deve essere espletato da professionisti … nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”.
Se ne deve desumere, pertanto, che i progettisti incaricati, ivi compresi quelli “giovani”, devono essere nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta.
Sennonché è pacifico che il RTP ricorrente non ha dato tale indicazione in sede di presentazione dell’offerta, per cui è da escludere che si possa tener conto della presenza, allegata in sede di giudizio, tra i soci della società Gnosis facente parte del raggruppamento, dell’arch. Maria Santoro.
Orbene, l’art. 46, co. 1, del d. lgs. n. 163, che consente, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, alle stazioni appaltanti di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, non può trovare applicazione per modificare o integrare l’offerta presentata.
Il comma 1-bis dello stesso articolo sancisce, per contro, l’esclusione “in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti …”.
Vanno pertanto disattese le contestazioni mosse dalla ricorrente contro l’impugnata esclusione per il motivo qui in esame.
1.2. L’infondatezza delle esaminate doglianze, con il conseguente consolidamento di una delle due ragioni di esclusione del RTP ricorrente, determina l’inammissibilità per carenza di interesse delle censure dedotte contro l’ulteriore motivo di esclusione, posto che una valida ragione di esclusione è già sufficiente a determinare l’effetto espulsivo dalla procedura concorsuale e a dimostrare l’illegittimità dell’ammissione in gara della concorrente.
2. Del pari inammissibile risulta la pretesa di accesso relativa ai progetti elaborati dalla società Vitruvio, atteso che la esclusione determina altresì la mancanza di interesse a contestare la posizione della controinteressata.
3. La reiezione dell’impugnativa vale anche ad escludere l’ingiustizia del danno lamentato dalla ricorrente quale presupposto necessario per il riconoscimento della responsabilità dell’amministrazione, con conseguente infondatezza della pretesa risarcitoria.
4. Attese le peculiarità della vicenda e delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore
Carlo Dell’Olio, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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