2 minuti

di Luca Palladini. In un contesto culturale transfrontaliero ormai non più rigidamente nazionalistico, nonché alla luce dei riferimenti normativi comunitari, il nome Andrea non è più da considerarsi come appartenente esclusivamente al genere maschile e non può, pertanto, «definirsi né ridicolo né vergognoso, se attribuito ad una persona di sesso femminile». A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza 20385 del 2012.

Gli Ermellini con questa decisione riconoscono, quindi, la prepotente ed inarrestabile ondata della globalizzazione, la quale porta con sé ripercussioni non solo sul piano commerciale ma anche in quello culturale: tipica interferenza è rappresentata dalla diffusione, sempre maggiore, in Italia di nomi stranieri. In diversi paesi comunitari ed extra-europei, appunto, il nome Andrea è considerato neutro e, pertanto, è utilizzato indifferentemente per ambo i sessi.
Sulla base di questa linea di pensiero il Supremo Collegio, non considerando illegittima la scelta di due genitori di attribuire alla loro bambina il nome Andrea, ha disposto la completa cancellazione della rettifica dello stato civile attraverso la quale il Tribunale di Pistoia, prima, e la Corte d’Appello, poi, avevano costretto i genitori a modificare, nel rispetto della tradizione culturale italiana, il nome della ragazza per problemi di identità sessuale in ragione della violazione dell’art. 35 del DPR n. 396 del 2000 ai sensi del quale il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso.

Lascia un commento