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Con il Decreto 17 febbraio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016, il Ministero dello sviluppo economico ha introdotto le regole che consentono la costituzione di start-up innovative nella forma di società a responsabilità limitata tramite documento informatico firmato digitalmente, senza quindi l’ausilio del notaio, e nel contempo è stato anche approvato il modello standard tipizzato di atto costitutivo e di statuto che dovrà essere compilato on line, seguendo una procedura telematica in corso di attivazione, pur rimanendo ferma la possibilità di costituire la società per atto pubblico.

La disciplina contenuta nel Decreto 17 febbraio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico rappresenta dunque una deroga alle modalità formali di costituzione della società a responsabilità limitata previste dall’art. 2463 c.c.

L’art. 1 del Decreto 17 febbraio 2016 consente infatti di utilizzare la forma elettronica per la redazione dei contratti di società a responsabilità limitata aventi per oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ordine ai quali viene richiesta l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up ex art. 25, comma 8, del D.L. 19 ottobre 2012, n. 179.

L’atto dovrà inoltre essere firmato digitalmente, in conformità a quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) da parte di ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di società pluripersonale, oppure dall’unico sottoscrittore, nel caso di società unipersonale.

L’art. 1 del Decreto 17 febbraio 2016 precisa che i contratti di società a responsabilità limitata redatti in forma elettronica e firmati digitalmente dovranno essere compilati in “totale conformità” ad un modello standard il cui schema è stato allegato al decreto ed è stato ora approvato dal ministero.

L’art. 5 del Decreto 17 febbraio 2016 racchiude alcune disposizioni conclusive che riguardano l’autenticazione delle firme digitali ai fini della formazione del documento informatico presentato per l’iscrizione nel registro delle imprese.

Le firme digitali possono infatti essere autenticate da un notaio a norma dell’art. 25 del C.A.D., ma in questo caso il termine per l’iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria di cui all’art. 2, comma 4, del decreto 17 febbraio 2016 è di 5 giorni.

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