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di Daniela Camici. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2012 il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”.
Il Capo III del provvedimento, dedicato alle “Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente” prevede deroghe alla vigente normativa ambientale.
L’art. 17, che disciplina il trattamento e il trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, prevede in particolare che “i materiali derivanti al crollo degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbano con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio …. In deroga all’art. 184 del D.lgs. n. 152/2006 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive”.
La medesima norma precisa poi che i manufatti contenenti amianto, facilmente individuabili, dovranno essere gestiti secondo apposite modalità, nel rispetto delle procedure di cui al DM 6/9/1994.
La disposizione indica anche gli ulteriori codici CER che dovranno essere utilizzati per catalogare i vari rifiuti provenienti dalla selezione e dalla cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni.
Si segnala poi che il trasporto dei materiali derivanti al crollo degli edifici e quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, da avviare a recupero o smaltimento, “è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle P.A. a diverso titolo coinvolti (Vigili del Fuoco, Protezione civile, ecc.), direttamente o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati previa comunicazione della targa del trasportatore ai gestori degli impianti e pubblicazione all’albo pretorio dell’elenco delle targhe dei trasportatori individuati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli artt. 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188 ter D.lgs. n. 152/2006”.
I gestori degli impianti potranno invece effettuare, previa comunicazione a Provincia e ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nonchè operazioni di selezione meccanica e cernita (D13) e (R12) mediante l’utilizzo di impianti mobili, in deroga sia alle disposizioni contenute nella parte II del D.lgs. n. 152/2006, sia alla legislazione regionale in materia, nonché all’art. 208 del citato T.U. ambientale.
I successivi artt. 18 e 19 del D.l. n. 74/2012 sono infine dedicati ai procedimenti autorizzatori con riferimento ai quali sono disposte proroghe e sospensioni dei relativi termini procedimentali anche in deroga a quanto stabilito dagli artt. 29 octies e 29 nonies del D.lgs. n. 152/2006 in materia di autorizzazione integrata ambientale.

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