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Deroghe alla disciplina antisismica: il Governo ricorre alla Corte Cost.

di Daniela Di Paola. Il Governo ha depositato ricorso per la dichiarazione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 1 – nella parte in cui introduce nel testo dell’art. 66 della l.r. Veneto  n. 22/73  il comma 6-ter – e del comma 2 della L.r. Veneto  n. 9 del 24 febbraio 2012.

La disposizione censurata prevede che le disposizioni per le costruzioni in zone classificate sismiche ( e, in particolare, il previo rilascio delle autorizzazioni del competente ufficio tecnico regionale) non si applichino ai progetti e alle opere “di modesta complessità strutturale, privi di rilevanza per la  pubblica incolumita’, individuati dalla Giunta regionale, previo parere  della Commissione sismica regionale”.

Secondo l’avvocatura dello Stato, la nuova disciplina si pone in contrasto con i principi fondamentali  della legislazione statale in tema di governo del territorio e di protezione civile, tenuto conto, in particolare, che la nozione di “opere di modesta complessità strutturale” non risulta definita dalla L.r. n. 27/2003, né tale categoria di opere risulta prevista dalla normativa statale di riferimento (DM 14 gennaio 2008)

Essa si pone in conflitto, inoltre, con l’art. 94 del d.P.R. n. 380/2001, il quale dispone che, nelle zone sismiche, fermo restando l’obbligo del titolo  abilitativo  dell’intervento, non si possano iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico regionale.

Tale previsione, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2006, è espressiva dell’ “intento  unificatore  della  legislazione  statale palesemente  orientato  ad  esigere  una  vigilanza   assidua   sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto,  che  trascende  anche  l’ambito   della   disciplina   del territorio,  per  attingere  a  valori  di  tutela   dell’incolumita’ pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in  cui ugualmente  compete  allo  Stato  la  determinazione   dei   principi fondamentali.”

Da qui il rilevato contrasto con l’art. 117, c. 3 della Costituzione.

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