La disposizione censurata prevede che le disposizioni per le costruzioni in zone classificate sismiche ( e, in particolare, il previo rilascio delle autorizzazioni del competente ufficio tecnico regionale) non si applichino ai progetti e alle opere “di modesta complessità strutturale, privi di rilevanza per la pubblica incolumita’, individuati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione sismica regionale”.
Secondo l’avvocatura dello Stato, la nuova disciplina si pone in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in tema di governo del territorio e di protezione civile, tenuto conto, in particolare, che la nozione di “opere di modesta complessità strutturale” non risulta definita dalla L.r. n. 27/2003, né tale categoria di opere risulta prevista dalla normativa statale di riferimento (DM 14 gennaio 2008)
Essa si pone in conflitto, inoltre, con l’art. 94 del d.P.R. n. 380/2001, il quale dispone che, nelle zone sismiche, fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo dell’intervento, non si possano iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico regionale.
Tale previsione, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2006, è espressiva dell’ “intento unificatore della legislazione statale palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumita’ pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali.”
Da qui il rilevato contrasto con l’art. 117, c. 3 della Costituzione.