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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018 (in vigore dal 5 ottobre 2018), il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. decreto sicurezza), recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

Tra le novità, si segnalano:

la modifica all’art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) al quale, dopo il secondo comma, è stato inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e organizzatori dell’invasione, nonchè di coloro che hanno compiuto il fatto armati»;

la. modifica dell’art. 266 c.p.p. (limiti di ammissibilità delle intercettazioni) dove al comma 1 lettera f-ter) le parole «516 e 517-quater del codice penale;» sono state sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e 633, terzo comma, del codice penale»;

mentre con l’art. 7 del Decreto si interviene in tema di “Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale” apportando le seguenti modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251:
a) all’articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate»;
b) all’articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, comma 1, numero 3), del codice penale. I reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.»;

mentre con l’art. 16 del Decreto è intervenuto in tema di “controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell’ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare” modificando l’art. 282-bis c.6 c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare) aggiungendo dopo la parola «571,» la seguente: «572,» e dopo le parole: «612, secondo comma,» la seguente: «612-bis,»;

Con l’art. 18 Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all’identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della medesima legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.

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