La Corte costituzionale, all’esito dell’udienza pubblica e della camera di consiglio del 9 aprile, relativamente ai procedimenti r.o. n. 19 e n. 20 del 2013, promossi dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale di Taranto, ha ritenuto in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012 (cd. salva Ilva), conv. dalla legge n. 231 del 2012.
La decisione è stata deliberata, tra l’altro, in base alla considerazione che le norme censurate non violano i parametri costituzionali evocati, in quanto non influiscono sull’accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni di tutela ambientale, e in particolare dell’autorizzazione integrata ambientale riesaminata, nei confronti della quale, in quanto atto amministrativo, sono possibili gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento.
La Corte ha, altresì, ritenuto che le norme censurate non hanno alcuna incidenza sull’accertamento delle responsabilità nell’ambito del procedimento penale in corso davanti all’autorità giudiziaria di Taranto.