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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2012 il testo definitivo del decreto “salva Ilva”, il provvedimento, che, secondo le parole del premier Monti, “salva ambiente, salute e lavoro”.
DISPOSIZIONI GENERALI: STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE
Il decreto legge conia la definizione di “stabilimento di interesse strategico nazionale”, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: “quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessita’ di salvaguardia dell’occupazione e della produzione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare puo’ autorizzare, in sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell’attivita’ produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la piu’ adeguata tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.”
La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di rinnovo dell’AIA è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della societa’ risultante dall’ultimo bilancio approvato, che è irrogata dal prefetto competente per territorio, ferma restando l’applicabilità delle ulteriori disposizioni sanzionatorie previste dagli artt. 29-decie s e 29-quattordecies del d.gls. n. 152/2006 e dalle ulteriori normative di settore.
E’ precisato, con disposizione che non ha mancato di sollevare interrogativi di costituzionalità, che la prosecuzione dell’attività produttiva, come delimitata dal provvedimento di riesame dell’AIA, e comunque per un periodo di 36 mesi, è consentita anche quando l’autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento.
La responsabilità per la conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale rimane in capo ai titolari dell’autorizzazione integrata ambientale.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULL’ILVA
L’ILVA viene espressamente riconosciuta quale impianto di interesse strategico nazionale: conseguentemente, la prosecuzione dell’attività produttiva sarà regolata  dalle prescrizioni contenute nell’ autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla societa’ ILVA S.p.A. con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l’ILVA è immessa nel possesso dei beni dell’impresa ed e’ autorizzata, nei limiti consentiti dall’AIA, alla prosecuzione dell’attivita’ produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi.
Entro dieci giorni dovrà essere nominato un Garante, di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di monitorare l’esecuzione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale e l’osservanza delle disposizioni del decreto legge.

Un commento su “DECRETO SALVA ILVA: Il sequestro non ferma l’attività produttiva.

  1. Il D.L. n. 207/2012 individua anche il compenso del Garante, in misura non superiore a 200 mila euro lordi annui, che sarà definito con DPCM (art. 3, comma 5). Ma non solo. Alla copertura finanziaria di tali oneri si provvede “mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell’ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui alla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012” (art. 4 del DL). Sia l’articolo della finanziaria del 2006 sia la delibera del CIPE fanno riferimento ai programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.

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