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Intervento urgente del Governo, dopo la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 27/2021, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

Le nuove norme introdotte hanno lo scopo di evitare un effetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, realizzato con il decreto legislativo 27/2021, nonché di alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (anch’esso oggetto di abrogazione da parte dell’art. 18 del d.lgs.), in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Per la cronaca si legga la sintesi in corsivo valida sino all’intervento urgente del Governo.
La vendita di cibi contaminati non è più reato. E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’11.02.2021, il decreto legislativo n. 27/2021, in vigore dal 16 marzo, al fine di adeguare la normativa nazionale al Regolamento UE 2017/625. Il regolamento,  va a modificare altri regolamenti e direttive precedenti, si occupa dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Da una sommaria lettura si evince che precedenti reati penali degradano a semplici illeciti amministrativi.

 

N.B.: Il testo deve essere aggiornato con il D.L. (in corso di pubblicazione) che introduce misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 27

Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00034)

Testo in vigore dal: 26-3-2021

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 31; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e); 
  Visto il  regolamento  (CEE)  n.  315/1993  del  Consiglio,  dell'8
febbraio 1993,  che  stabilisce  procedure  comunitarie  relative  ai
contaminanti nei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati; 
  Visto il regolamento (CE) 1831/2003 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  22  settembre   2003,   sugli   additivi   destinati
all'alimentazione animale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene
dei mangimi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 401/2006  della  Commissione,  del  23
febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di  analisi  per
il  controllo  ufficiale  dei  tenori  di  micotossine  nei  prodotti
alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1881/2006 della  Commissione,  del  19
dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni  contaminanti
nei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1882/2006 della  Commissione,  del  19
dicembre 2006, che stabilisce metodi di campionamento ed analisi  per
il controllo ufficiale del  tenore  di  nitrati  in  alcuni  prodotti
alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  20  dicembre   2006,   relativo   alle   indicazioni
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) 1925/2006 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 dicembre 2006 sull'aggiunta di vitamine e  minerali
e di talune altre sostanze agli alimenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 333/2007  della  Commissione,  del  28
marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi  per  il
controllo ufficiale dei tenori di piombo,  cadmio,  mercurio,  stagno
inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso
dei mangimi, che modifica il regolamento  (CE)  n.  1831/2003  e  che
abroga  le  direttive  79/373/CEE  del  Consiglio,  80/511/CEE  della
Commissione, 82/471/CEE  del  Consiglio,  83/228/CEE  del  Consiglio,
93/74/CEE del Consiglio,  93/113/CE  del  Consiglio  e  96/25/CE  del
Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1774/2002
(regolamento sui sottoprodotti di origine animale); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione  sul  mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli  alimenti  destinati  ai
lattanti e ai bambini nella prima  infanzia,  agli  alimenti  a  fini
medici  speciali  e  ai  sostituti  dell'intera  razione   alimentare
giornaliera per il controllo del  peso  e  che  abroga  la  direttiva
92/52/CEE  del   Consiglio,   le   direttive   96/8/CE,   1999/21/CE,
2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva  2009/39/CE
del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  i  regolamenti  (CE)  n.
41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) 2015/705 della Commissione, del 30 aprile
2015, che stabilisce  i  metodi  di  campionamento  e  i  criteri  di
rendimento per i metodi di analisi per  il  controllo  ufficiale  dei
tenori di acido erucico negli alimenti  e  che  abroga  la  direttiva
80/891/CEE della Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione,  del
25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE)  n.  609/2013  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   le
prescrizioni specifiche di composizione  e  di  informazione  per  le
formule per lattanti e le  formule  di  proseguimento  e  per  quanto
riguarda    le    prescrizioni     relative     alle     informazioni
sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione,  del
25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE)  n.  609/2013  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   le
prescrizioni specifiche in materia di composizione e di  informazione
per gli alimenti destinati a fini medici speciali; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento (UE) 2017/644 della Commissione, del 5  aprile
2017, che stabilisce i metodi di campionamento e di  analisi  per  il
controllo dei livelli di diossine,  PCB  diossina-simili  e  PCB  non
diossina-simili  in  alcuni  prodotti  alimentari  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 589/2014; 
  Visto il regolamento delegato 2019/2090 della Commissione,  del  19
giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda  i  casi  di  sospetta  o
accertata non conformita' alle norme dell'Unione applicabili  all'uso
o ai residui di sostanze farmacologicamente  attive  autorizzate  nei
medicinali veterinari o  come  additivi  per  mangimi  o  alle  norme
dell'Unione  applicabili   all'uso   o   ai   residui   di   sostanze
farmacologicamente attive vietate o non autorizzate; 
  Vista  la  direttiva  2002/46/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  10  giugno  2002,  per   il   ravvicinamento   delle
legislazioni degli stati membri relative agli integratori alimentari; 
  Vista la direttiva 2006/125/CE della Commissione,  del  5  dicembre
2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati
ai lattanti e ai bambini; 
  Vista la legge 30 aprile  1962,  n.  283,  recante  modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie approvato con  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,
recante disciplina igienica della produzione e  della  vendita  delle
sostanze alimentari e delle bevande; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, recante  approvazione
del regolamento sulla  vigilanza  igienica  del  latte  destinato  al
consumo diretto. 
  Visto  il  regio  decreto  20  dicembre  1928,  n.  3298,   recante
approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni; 
  Visto il decreto-legge 18 luglio  1986,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  1986,  n.  462,  recante  misure
urgenti in materia di prevenzione e repressione delle  sofisticazioni
alimentari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  14  luglio  1995,
recante atto di indirizzo e coordinamento  alle  regioni  e  province
autonome sui criteri uniformi per  l'elaborazione  dei  programmi  di
controllo  ufficiale  degli  alimenti  e  bevande,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 260, S.O., del 7 novembre 1995.; 
  Visto il decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  110,  recante
attuazione  della  direttiva  89/108/CEE  in  materia   di   alimenti
surgelati   destinati    all'alimentazione    umana,    limitatamente
all'articolo 10 sulla importazione alimenti surgelati provenienti  da
Paesi non appartenenti alla CEE; 
  Visto il decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  111,  recante
attuazione  della  direttiva  89/398/CEE   concernente   i   prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  123,  recante
attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale
dei prodotti alimentari; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1997,  n.  45,  recante
attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in
materia di alimenti dietetici per animali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  1998,
n. 214, concernente regolamento recante  norme  di  attuazione  della
direttiva   93/113/CE   relativa   alla   utilizzazione    ed    alla
commercializzazione  degli  enzimi,  dei  microrganismi  e  di   loro
preparati nell'alimentazione degli animali; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  156,  recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari; 
  Visto il decreto legislativo del 13 aprile 1999,  n.  123,  recante
attuazione della direttiva 95/69/CE che  fissa  le  condizioni  e  le
modalita'  per  il  riconoscimento  e  la  registrazione  di   taluni
stabilimenti ed intermediari operanti nel settore  dell'alimentazione
degli animali; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1999,  n.  507,  recante
depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del   sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25  giugno  1999,
n. 205; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, recante  regolamento  di  semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  169,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/46/CE  relativa  agli  integratori
alimentari; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  recante
attuazione della  direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni  aspetti
giuridici dei servizi della societa'  dell'informazione  nel  mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico; 
  Visto il  decreto  legislativo  6  aprile  2006,  n.  193,  recante
attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario  dei
medicinali veterinari; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  marzo  2006,  n.  158,  recante
attuazione della direttiva  2003/74/CE,  che  modifica  la  direttiva
96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,  tireostatica  e
delle  sostanze  beta-agoniste  nelle  produzioni  animali  e   della
direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le
misure di controllo su talune  sostanze  e  sui  loro  residui  negli
animali vivi e nei loro prodotti,  come  modificata  dal  regolamento
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,
nonche' abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, e, in particolare l'articolo 142-quinquies; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  193,  recante
attuazione  della  direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in
materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti
europei nel medesimo settore e, in particolare, l'articolo 2; 
  Visto il decreto  legislativo  4  febbraio  1993,  n.  65,  recante
attuazione della direttiva 89/437/CE concernente i problemi  igienici
e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul  mercato  degli
ovoprodotti; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2008,  n.  194,  recante
disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli  sanitari
ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009  e,  in  particolare,
l'articolo 48; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   recante
disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
piu' alto livello di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge del 9 febbraio 2012, n. 5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  di   sviluppo   e,   in
particolare, l'articolo 14; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  14  luglio  1995,
recante atto di indirizzo e coordinamento  alle  regioni  e  province
autonome sui criteri uniformi per  l'elaborazione  dei  programmi  di
controllo ufficiale degli alimenti e bevande; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999,  n.
128, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione  delle
direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri
alimenti destinati a lattanti e bambini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  novembre  2001,
n. 433, recante regolamento di attuazione delle  direttive  96/51/CE,
98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione  degli
animali; 
  Visto il decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  106,  recante
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero  della  salute,  a
norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  270,  recante
riordinamento degli Istituti zooprofilattici  sperimentali,  a  norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 3 dicembre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia  e  delle
finanze, per gli affari regionali e  le  autonomie,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali ad interim, dello sviluppo  economico
e della difesa; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto legislativo  e'  finalizzato  a  adeguare  e
raccordare le disposizioni nazionali vigenti  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2017/625, di seguito Regolamento. 
 
                               Art. 2 
 
               Autorita' competenti e altro personale 
                 afferente alle autorita' competenti 
 
  1. Il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome  di
Trento e Bolzano, le  Aziende  sanitarie  locali,  nell'ambito  delle
rispettive competenze, sono le  Autorita'  competenti  designate,  ai
sensi dell'articolo 4 del Regolamento,  a  pianificare,  programmare,
eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le  altre
attivita'  ufficiali  nonche'  procedere  all'adozione  delle  azioni
esecutive previste dagli articoli 137 e 138  del  Regolamento,  e  ad
accertare  e  contestare  le  relative  sanzioni  amministrative  nei
seguenti settori: 
    a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare,
in tutte le fasi  della  produzione,  della  trasformazione  e  della
distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni
nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di
salute fornite sui prodotti  alimentari,  anche  con  riferimento  ad
alimenti contenenti allergeni e  alimenti  costituiti,  contenenti  o
derivati da OGM, nonche' la fabbricazione  e  l'uso  di  materiali  e
oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; 
    b) mangimi e  sicurezza  dei  mangimi  in  qualsiasi  fase  della
produzione, della trasformazione,  della  distribuzione  e  dell'uso,
anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati  da
OGM; 
    c) salute animale; 
    d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati  ai  fini
della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per
l'uomo e per gli animali; 
    e) benessere degli animali; 
    f) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti
fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi,  ad  eccezione
dell'attrezzatura per l'applicazione dei pesticidi. 
  2. Le autorita'  competenti  garantiscono  il  rispetto  di  quanto
previsto  dall'articolo  5  del  Regolamento.  In   particolare,   il
Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento  e
Bolzano e le Aziende sanitarie  locali  procedono  ad  uniformare  le
competenze ed i profili professionali del personale, anche in modo da
favorirne l'interscambio. 
  3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e'
Autorita' competente ai sensi dell'articolo  4  del  Regolamento  nei
seguenti settori: 
    a) alimenti, relativamente alle norme volte a garantire  pratiche
commerciali leali e a tutelare gli  interessi  e  l'informazione  dei
consumatori, comprese le norme di etichettatura, per i profili  privi
di  impatto  sulla  sicurezza  degli  alimenti,  e  per  i  controlli
effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
    b) mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti
qualitativi e merceologici, compresa l'etichettatura, per  i  profili
privi di impatto sulla sicurezza dei mangimi, ma che possono incidere
sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali; 
    c) misure di  protezione  contro  gli  organismi  nocivi  per  le
piante; 
    d) produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici; 
  e) uso ed etichettatura delle denominazioni  di  origine  protette,
delle  indicazioni   geografiche   protette   e   delle   specialita'
tradizionali garantite. 
    4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
e' organo di collegamento per lo  scambio  di  comunicazioni  tra  le
autorita' competenti degli Stati membri, ai sensi degli  articoli  da
102 a 107 del Regolamento, nei settori di competenza come individuati
nel comma 2. 
  5. Il Ministero  della  salute,  e'  l'autorita'  unica,  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 3, lettere b) e  d)  della  legge  4  ottobre
2019, n. 117, per coordinare la collaborazione e i  contatti  con  la
Commissione  europea  e  gli  altri  Stati  membri  in  relazione  ai
controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali nei  settori  di
cui al comma 1. 
  6. Il Ministero della salute, e' l'organo di collegamento, ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, lettera c) della legge 4 ottobre 2019,  n.
117, responsabile di agevolare lo scambio  di  comunicazioni  tra  le
Autorita' competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle altre
attivita' ufficiali nei settori di cui al comma 1. 
  7. Con riferimento al settore di cui al comma 1, lettere c) ed  e),
il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4,  punto  55)  del
regolamento  (UE)  2016/429,  e'  l'Autorita'  centrale  responsabile
dell'organizzazione e del coordinamento  dei  controlli  ufficiali  e
delle altre attivita' ufficiali per la  prevenzione  e  il  controllo
delle malattie animali trasmissibili. 
  8. Con riferimento ai settori di cui al comma 1, il Ministero della
difesa e' Autorita' competente per i controlli ufficiali e  le  altre
attivita' di controllo ufficiale condotte nelle strutture delle Forze
armate, comprese  quelle  connesse  alle  attivita'  dei  contingenti
impiegati nelle missioni internazionali. Esso puo' procedere anche  a
effettuare controlli ufficiali negli stabilimenti siti  al  di  fuori
delle strutture militari che forniscono merce per  le  Forze  Armate,
previo coordinamento con l'Azienda sanitaria locale competente  sullo
stabilimento oggetto di controllo, la quale sara' destinataria  anche
dell'esito di tali  controlli.  Restano  ferme  le  competenze  e  le
attribuzioni del  servizio  sanitario  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza, come stabilite dall'articolo 64 del decreto  legislativo  19
marzo  2001,  n.  69,  nelle   strutture   che   si   trovano   nella
disponibilita' del medesimo corpo. 
  9. Nei settori di cui al comma 1, il Ministero  della  salute,  nel
rispetto del  riparto  costituzionale  delle  competenze  legislative
dello Stato, delle Regioni e delle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, garantisce il coordinamento,  l'uniformita',  l'efficacia  e
l'efficienza  dei  controlli  ufficiali  e  delle   altre   attivita'
ufficiali tra tutte le Autorita' competenti sul territorio  nazionale
attraverso l'adozione di piani  nazionali  di  controllo  pianificati
secondo i principi del presente decreto e del Regolamento. 
  10. Il Ministero della salute, in qualita' di Autorita' competente,
puo' avvalersi del Comando carabinieri per la  tutela  della  salute,
garantendone il coordinamento delle attivita' di accertamento con  le
attivita' di controllo svolte dalle altre Autorita'  territorialmente
competenti. Il personale afferente al Comando dei carabinieri per  la
tutela della salute, nel caso rilevi la presenza di  non  conformita'
nei settori  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  informa
l'Autorita' competente dei provvedimenti adottati. 
  11. Al personale delle Autorita' competenti  di  cui  al  comma  1,
addetto ai controlli ufficiali e alle altre attivita'  ufficiali,  e'
attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia  Giudiziaria
nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni ad
esso conferite. Tale personale  possiede  la  qualifica  di  pubblico
ufficiale e puo' in ogni caso richiedere, ove  occorra,  l'assistenza
della forza pubblica. 
  12.  Il  personale  e  le  forze  di  polizia  afferenti  ad  altre
Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti
per la propria attivita' istituzionale, sospettino la presenza di non
conformita' nei settori di  cui  al  comma  1,  ne  danno  tempestiva
segnalazione alle Autorita' competenti. 
  13.  L'autorita'   giudiziaria   che,   nell'ambito   di   indagini
investigative o programmi di repressione degli illeciti nelle materie
di cui al comma 1, rilevi profili di minaccia alla  salute  pubblica,
informa le autorita' competenti al fine di contenere il rischio. 
                               Art. 3 
 
              Piano di controllo nazionale pluriennale 
 
  1. Il Ministero della salute, designato, ai sensi dell'articolo 12,
comma 3, lettera c)  della  legge  4  ottobre  2019,  n.  117,  quale
organismo unico di coordinamento, coordina, individuando modalita'  e
strumenti  condivisi  le  autorita'   competenti   responsabili   dei
controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 1,  comma  2  del
medesimo regolamento, nella predisposizione del  Piano  di  controllo
nazionale pluriennale (PCNP), da approvare ai sensi dell'articolo  2,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,
secondo le modalita' di cui all'articolo 109 del Regolamento. 
  2.  Al  fine  di  assicurare  l'omogeneita'  e   l'uniformita'   di
comportamento  nell'effettuazione  dei   controlli   ufficiali,   nel
rispetto  dei  principi  sanciti  dal  Regolamento,   qualora   siano
coinvolte diverse Autorita' competenti,  il  Ministero  della  salute
coordina l'attivita' delle stesse individuando modalita' e  strumenti
condivisi. 
  3. Le Autorita' competenti che effettuano controlli  ufficiali  nei
settori di cui all'articolo 1, comma 2 del Regolamento  provvedono  a
trasmetterne annualmente, non  oltre  il  30  aprile,  gli  esiti  al
Ministero della salute. Con decreto del Ministro  della  salute  sono
stabilite le modalita' di trasmissione. 
                               Art. 4 
 
           Controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali 
 
  1.  Le  Autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
effettuano  regolarmente  i  controlli   ufficiali   su   tutti   gli
stabilimenti e le attivita' dei settori di cui al medesimo  comma  1,
in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata,
tenendo conto dei criteri stabiliti  dall'articolo  9,  paragrafo  1,
lettere a), b), c), d), ed e) del regolamento. 
  2. I controlli ufficiali sono eseguiti di  norma  senza  preavviso,
tranne nel caso in cui tale preavviso sia  necessario  e  debitamente
giustificato per l'esecuzione del controllo ufficiale. 
  3. I controlli ufficiali devono essere eseguiti  secondo  procedure
documentate, aggiornate secondo necessita', che contengano istruzioni
per il personale addetto alla esecuzione  dei  controlli  stessi,  al
fine di garantirne l'omogeneita' e l'efficacia. 
  4. Le Autorita' competenti mettono in atto procedure per verificare
la coerenza e l'efficacia  dei  controlli  ufficiali  e  delle  altre
attivita' ufficiali e  adottano  le  azioni  correttive  in  caso  di
inadeguatezze. 
  5. Le Autorita' competenti elaborano una documentazione scritta del
controllo effettuato, tramite scheda di controllo ufficiale o verbale
o altro documento altrimenti nominato, che puo' avere  anche  formato
elettronico.  Tale   documentazione   deve   comunque   essere   resa
disponibile all'operatore. 
  6. Le Autorita' competenti effettuano i controlli ufficiali con  un
livello elevato di trasparenza e, almeno una volta l'anno, mettono  a
disposizione del pubblico le informazioni ai sensi dell'articolo  11,
paragrafo 1  del  Regolamento  anche  mediante  la  pubblicazione  su
internet. 
  7. Il Ministero della salute esercita le attribuzioni  relative  ai
settori di cui all'articolo 2, comma  1,  in  qualita'  di  autorita'
competente a garantire la sicurezza e la conformita'  alla  normativa
degli alimenti venduti a  distanza  mediante  canali  telematici.  Il
Ministero della  salute  e'  l'autorita'  competente  a  disporre  la
cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalita'  o  di
una parte delle attivita' dell'operatore interessato e, se del  caso,
dei siti  internet  che  gestisce  o  utilizza  cosi'  come  previsto
dall'articolo 138, paragrafo 2, lettere i) e j) del Regolamento. 
                               Art. 5 
 
                           Non conformita' 
 
  1. Al fine  di  adottare  provvedimenti  proporzionati  al  rischio
effettivo, le Autorita' competenti di cui all'articolo  2,  comma  1,
valutano  le  non  conformita'  rilevate  nel  corso  dei   controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali. Si definiscono come: 
    a) non conformita' minori  (nc)  quelle  che  non  comportano  un
rischio immediato per la salute umana o per la salute e il  benessere
degli animali; 
    b) non conformita' maggiori (NC) quelle che comportano un rischio
immediato per la salute umana o per la salute e  il  benessere  degli
animali. 
  2. Al fine di tutelare la salute pubblica, le Autorita'  competenti
di cui all'articolo 2, comma 1, tra le altre  misure  previste  dagli
articoli 137 e 138 del Regolamento, possono procedere  ad  una  delle
seguenti tipologie di sequestro o blocco ufficiale  di  attrezzature,
locali, merci o animali: 
    a) sequestro amministrativo nei casi  previsti  dall'articolo  13
della legge n. 689 del 1981; 
    b) sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali; 
    c) blocco ufficiale  ai  sensi  degli  articoli  137  e  138  del
Regolamento nei casi residuali. 
                               Art. 6 
 
                      Obblighi degli operatori 
 
  1. Nei limiti di quanto necessario allo svolgimento  dell'attivita'
di controllo ufficiale e delle altre  attivita'  ufficiali,  compresa
l'attivita' di certificazione ufficiale, gli operatori dei settori di
cui all'articolo 2, comma 1, assicurano alle autorita' competenti  o,
qualora individuati, agli organismi delegati o designati, l'accesso: 
    a) alle attrezzature, ai mezzi di trasporto,  ai  locali  e  agli
altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze; 
    b)  ai  propri   sistemi   informatici   di   trattamento   delle
informazioni; 
    c) agli animali e alle merci sotto il loro controllo; 
    d) ai propri documenti, anche informatizzati, e a tutte le  altre
informazioni pertinenti. 
  2.  Ove  non  sia  necessario  il  riconoscimento  ai  sensi  della
normativa di settore, gli operatori dei settori di  cui  all'articolo
2, comma 1, prima dell'avvio delle attivita' procedono ad  effettuare
la notifica all'Autorita' competente comunicando almeno: 
    a) nome, denominazione sociale e forma giuridica; 
    b) descrizione delle specifiche attivita' svolte, comprese quelle
effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza; 
    c) l'indirizzo  del  luogo  di  svolgimento  dell'attivita',  ove
effettuata in sede fissa. 
  3. L'Autorita' competente stabilisce inoltre  i  casi  in  cui  per
l'avvio delle attivita' e' necessaria la presentazione  di  ulteriore
documentazione e i casi di  esclusione  dall'obbligo  della  notifica
allorquando l'operatore e' gia' registrato in altri elenchi. 
  4.  Gli  operatori  che   conducono   stabilimenti   registrati   o
riconosciuti comunicano alle Autorita' competenti di cui all'articolo
2, comma 1, secondo le modalita' da questa previste, ogni  variazione
dei dati di cui ai commi 2 e 3. 
  5. Durante i controlli ufficiali e le  altre  attivita'  ufficiali,
gli operatori forniscono assistenza e collaborano  con  il  personale
delle  autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  2  del  presente
decreto, nell'adempimento dei rispettivi compiti. 
  6. Gli  operatori  sono  tenuti  ad  assicurare  che  le  Autorita'
competenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  possano   prelevare
gratuitamente, nell'ambito dei  controlli  ufficiali  e  delle  altre
attivita'  ufficiali,  una  quantita'  sufficiente  di  matrici   per
consentire la formazione di campioni  per  l'analisi  secondo  quanto
disposto dall'articolo 34 del Regolamento. 
  7.Gli operatori assicurano che il  personale  operante  presso  gli
stabilimenti sotto il proprio controllo abbia ricevuto una formazione
adeguata alle mansioni svolte nel rispetto di quanto  previsto  dalle
normative di settore di cui all'articolo 2, comma 1. Sono fatte salve
le norme che prevedono il possesso di una attestazione specifica  per
l'esecuzione di determinate attivita'. 
                               Art. 7 
 
                            Controperizia 
 
  1. Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, le  Autorita'
competenti di  cui  all'articolo  2,  comma  1  assicurano  che,  nel
prelevare il campione, ne sia prelevata una quantita' sufficiente per
rendere disponibili  tutte  le  aliquote  previste,  compresa  quella
destinata all'operatore per consentire allo stesso l'esame  di  parte
presso un  laboratorio  di  sua  fiducia  accreditato  e  quella  per
consentirgli  l'espletamento  dell'eventuale   fase   relativa   alla
controversia. Queste ultime aliquote non vengono prelevate in caso di
espressa rinuncia dell'operatore o di un suo  legale  rappresentante,
rinuncia che deve essere annotata nel verbale di prelievo. In assenza
di disposizioni specifiche europee e nazionali il campionamento viene
effettuato secondo quanto  riportato  nell'allegato  1.  Per  ciascun
campione prelevato e' compilato a cura dell'autorita'  competente  un
verbale   di   campionamento   secondo   le   indicazioni   riportate
nell'allegato 1. 
  2. Qualora l'esito dell'analisi, prova o diagnosi da  condurre  non
assicuri la riproducibilita' dell'esito analitico, in  considerazione
della prevalenza e della distribuzione del pericolo negli  animali  o
nelle merci, della deperibilita' dei campioni o delle merci, come nel
caso delle analisi  microbiologiche  finalizzate  alla  verifica  dei
criteri di sicurezza alimentare di cui alla normativa  comunitaria  e
nazionale e per la ricerca di agenti patogeni negli altri settori  di
cui  all'articolo  2,  comma  1  del  presente  decreto,  l'Autorita'
competente procede al prelievo  del  campione  in  un'unica  aliquota
specificando nel verbale  di  campionamento  i  relativi  motivi  che
escludono la opportunita', la pertinenza o  la  fattibilita'  tecnica
della ripetizione dell'analisi o della prova. Ai campioni di  cui  al
presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 223 del
decreto legislativo n. 271 del 1989. 
  3.  Il  laboratorio  ufficiale  deve   comunicare   tempestivamente
all'Autorita' competente il risultato delle analisi, prove, diagnosi. 
  4. L'Autorita' competente effettua la valutazione del  risultato  e
comunica il piu' tempestivamente  possibile  alle  parti  interessate
l'esito favorevole o sfavorevole delle analisi, prove, diagnosi. 
  5. Gli operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1  i  cui
animali o merci sono stati oggetto di  controllo  ufficiale  mediante
campionamento con esito sfavorevole, ai sensi  dell'articolo  35  del
Regolamento hanno diritto, a proprie  spese,  di  fare  condurre  una
controperizia a cura di un esperto di parte qualificato,  consistente
nell'esame documentale  delle  registrazioni  inerenti  le  attivita'
condotte  dal  momento  del  campionamento  sino  all'emissione   del
rapporto di prova relativo alla singola analisi,  prova  o  diagnosi.
L'esame documentale viene richiesto all'Autorita' competente  che  ha
effettuato il campionamento entro il termine perentorio  di  quindici
giorni dal ricevimento della  comunicazione  dell'esito  sfavorevole.
Rientra nella controperizia l'esecuzione a proprie  spese  presso  un
laboratorio accreditato di  propria  fiducia  dell'analisi,  prova  o
diagnosi fatta effettuare dall'operatore sull'aliquota  eventualmente
resa disponibile al momento del campionamento. 
  6. Le disposizioni di cui ai  commi  precedenti,  non  pregiudicano
l'obbligo delle Autorita' competenti di intervenire  rapidamente  per
eliminare o limitare i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali  e
per le  piante,  o  i  rischi  per  il  benessere  degli  animali  o,
relativamente agli OGM e ai prodotti fitosanitari e ai  sottoprodotti
di origine animale, anche i rischi per l'ambiente. 
  7. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
altre attivita' ufficiali di cui  all'articolo  2,  paragrafo  2  del
Regolamento. 
                               Art. 8 
 
                            Controversia 
 
  1. L'operatore dei settori di cui all'articolo 2, comma  1,  che  a
seguito  di  controperizia  effettuata  con  le  modalita'   di   cui
all'articolo 7, comma 5 non condivida le  valutazioni  dell'autorita'
competente in merito alla non conformita'  puo'  attivare,  entro  il
termine  perentorio  di   trenta   giorni   dal   ricevimento   della
comunicazione dell'esito sfavorevole, la procedura  di  controversia,
richiedendo alle autorita' competenti di  potere  far  effettuare,  a
proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi,
prova o diagnosi iniziale da parte dell'Istituto superiore di sanita'
(ISS).  All'istanza  l'operatore  dovra'  allegare  la  ricevuta  del
pagamento eseguito a favore dell'ISS per  le  prestazioni  richieste.
L'ISS  si  esprime  entro  trenta  giorni   dal   ricevimento   della
documentazione, trasmettendo l'esito  della  valutazione  documentale
alle parti interessate, all'Autorita' competente e,  per  conoscenza,
al laboratorio ufficiale che ha effettuato la prima analisi, prova  o
diagnosi. 
  2. Con apposita istanza e a proprie  spese  l'operatore,  entro  il
termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'esito  della
valutazione della documentazione da  parte  dell'ISS,  puo'  chiedere
allo  stesso  ISS,  utilizzando  l'eventuale  apposita  aliquota  del
campione di  cui  all'articolo  7,  comma  1  del  presente  decreto,
un'altra analisi, prova o diagnosi. All'atto della  richiesta  dovra'
essere allegata la ricevuta di pagamento a  favore  dell'ISS  secondo
quanto previsto dalla normativa vigente. 
  3. L'ISS procede alla ripetizione dell'analisi, anche  avvalendosi,
laddove lo ritenga opportuno,  di  un  altro  laboratorio  ufficiale,
dallo stesso individuato, comunque diverso da quello che ha  condotto
la prima analisi prova o diagnosi. 
  4. L'Istituto superiore  di  sanita',  entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento dell'istanza,  notifica  all'operatore  gli  esiti  della
ripetizione dell'analisi prova  o  diagnosi  effettuata  in  sede  di
controversia con le modalita' stabilite agli articoli 137 e  seguenti
del  c.p.c..  Gli  esiti  vengono  comunicati   anche   all'Autorita'
competente  che  ha  disposto  il  campionamento  per  l'adozione  di
eventuali ulteriori provvedimenti e al laboratorio ufficiale  che  ha
eseguito la prima analisi, prova o diagnosi. 
  5. Nei settori di cui all'articolo 2,  comma  1,  le  procedure  di
controversia contenute nel presente articolo sostituiscono: 
    a) quelle stabilite dall'articolo  15  della  legge  24  novembre
1981, n. 689, ivi compresa la revisione d'analisi; 
    b) quelle stabilite dall'articolo 223 del decreto legislativo  28
luglio 1989, n. 271. 
                               Art. 9 
 
                        Laboratori ufficiali 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento sono individuati,  nei
settori di competenza del Ministero della salute di cui  all'articolo
2, comma 1, i seguenti laboratori ufficiali: 
    a) l'Istituto superiore di sanita' (ISS); 
    b) gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS); 
    c) i  Laboratori  di  sanita'  pubblica  delle  unita'  sanitarie
locali; 
    d) i Laboratori delle agenzie  per  la  protezione  dell'ambiente
(ARPA); 
    e)  i  Laboratori  designati  quali   laboratori   nazionali   di
riferimento (LNR). 
  2. I Laboratori di cui al comma 1 operano in rete. 
  3. Il  Ministero  della  salute,  puo'  designare  come  laboratori
ufficiali, anche altri laboratori all'uopo individuati, che siano  in
possesso dei requisiti  di  cui  all'articolo  37,  paragrafo  4  del
Regolamento e che opereranno in rete. 
  4. I laboratori di cui ai commi 1 e 3, effettuano analisi, prove  e
diagnosi sui campioni  prelevati  durante  i  controlli  ufficiali  e
durante  le  altre  attivita'  ufficiali.  Partecipano   alle   prove
comparative interlaboratorio organizzate dai laboratori nazionali  di
riferimento e dai laboratori di riferimento dell'Unione europea. 
  5.  Le  Autorita'  competenti  inviano  i  campioni  ai  laboratori
ufficiali  insistenti  nel  territorio  di  propria   competenza.   I
laboratori ufficiali operano in  rete  per  garantire  in  ogni  caso
l'effettuazione delle  analisi,  prove  o  diagnosi.  I  costi  delle
analisi,  prove  o  diagnosi  effettuate  avvalendosi  di  un   altro
laboratorio ufficiale della rete dei  laboratori  ufficiali,  sono  a
carico del laboratorio richiedente e rientrano nel finanziamento  del
Sistema sanitario regionale. 
  6. I laboratori ufficiali  iscritti  negli  elenchi  regionali  dei
laboratori di autocontrollo, che, ai sensi dell'articolo 1, comma  6,
del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.  270  e  dell'articolo  9,
comma 2, del decreto legislativo 28 giugno  2012,  n.  106,  svolgono
analisi, prove e diagnosi  per  gli  operatori  dei  settori  di  cui
all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, devono adottare  misure
specifiche atte a garantire l'imparzialita' e l'assenza di  conflitto
di interessi nello svolgimento dei compiti in qualita' di laboratorio
ufficiale. Tali misure devono essere rese note  anche  attraverso  la
pubblicazione nella sezione trasparenza dei rispettivi siti web. 
  7. Le misure di cui al comma 6, devono assicurare  che  le  risorse
umane, strutturali e finanziarie destinate alle attivita'  effettuate
nell'ambito del controllo ufficiale siano processualmente distinte da
quelle utilizzate nell'ambito dell'attivita'  di  autocontrollo,  con
centri di responsabilita' differenti. 
  8. Il Ministero della salute, tenendo anche conto della valutazione
dell'organismo nazionale di accreditamento, puo' pianificare  con  le
Autorita' regionali competenti gli audit dei laboratori ufficiali  in
conformita' all'articolo 39 del Regolamento. Le Regioni e le Province
autonome possono procedere ad organizzare ed  eseguire  autonomamente
audit  o  altre  attivita'  di  controllo  sui  laboratori  ufficiali
insistenti sul territorio regionale o della provincia autonoma di cui
alle lettere c) e d) del comma 1. 
  9. Il Ministero della salute puo'  procedere  ad  audit  presso  le
strutture dei laboratori nazionali di riferimento  per  verificare  i
requisiti richiesti dagli articoli 100 e 101 del Regolamento. 
  10. Il Ministero della salute, nell'ambito degli  audit  effettuati
ai sensi dei commi 8 e 9, verifica,  tra  l'altro,  le  misure  e  le
procedure adottate per le finalita' di cui al comma 6. 
  11. La ricerca delle trichinelle, oltre che nei laboratori  di  cui
al comma 1, puo' essere effettuata anche nei laboratori annessi  agli
stabilimenti di macellazione e ai centri  di  lavorazione  selvaggina
designati dall'Autorita' competente per l'esecuzione di tale ricerca.
Tali laboratori possono effettuare la ricerca delle trichinelle anche
per altri stabilimenti di macellazione e per i centri di  lavorazione
selvaggina. 
  12.  Ove  ricorrano  le  condizioni  stabilite  dall'articolo   40,
paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, l'Autorita' competente  puo'
designare laboratori annessi agli stabilimenti di macellazione  e  ai
centri  di  lavorazione  selvaggina  che  non   siano   in   possesso
dell'accreditamento. 
                               Art. 10 
 
                 Laboratori nazionali di riferimento 
 
  1. Per  tutelare  la  salute  pubblica  e  garantire  la  sicurezza
alimentare in base a quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  il
Ministero della salute, quale Autorita' competente,  nei  settori  di
cui  all'articolo  2,  comma  1  del  presente  decreto,  designa   i
laboratori nazionali di  riferimento  (LNR)  per  alimenti,  mangimi,
sanita' animale e formulati fitosanitari. Nell'individuazione di tali
LNR per ciascuno degli agenti patogeni e degli ambiti della sicurezza
alimentare ritenuti prioritari, si  tiene  conto  della  presenza  di
eventuali Centri di referenza nazionale. 
  2. I laboratori nazionali di riferimento  designati  dal  Ministero
della salute continuano a svolgere la loro attivita'  in  conformita'
alla  normativa  vigente.  L'elenco  dei  laboratori   nazionali   di
riferimento e' aggiornato ogni cinque anni e  ogni  anno  gli  stessi
laboratori forniscono al Ministero della salute una  relazione  sulle
attivita' svolte. 
  3. I  laboratori  ufficiali  trasmettono  al  relativo  laboratorio
nazionale di riferimento o al Centro di referenza nazionale  i  ceppi
di microrganismi patogeni isolati nell'ambito del controllo ufficiale
e delle altre attivita' ufficiali o le sequenze  dell'intero  genoma.
Le stesse sequenze sono essere trasmesse anche al Centro di referenza
nazionale per le sequenze genomiche di microrganismi patogeni. 
  4. Il Ministero della salute, in accordo con i Laboratori Nazionali
di  riferimento  o  i  Centri  di  referenza  nazionale,  sulla  base
dell'evoluzione  tecnico  scientifica  e  di  particolari  situazioni
epidemiologiche, individua i criteri con cui vengono selezionati  gli
isolati dei microrganismi per i quali  e'  necessario  effettuare  il
sequenziamento genomico. 
  5. I laboratori ufficiali che isolano i  microrganismi  di  cui  al
precedente comma 4, sottopongono a sequenziamento genomico completo i
microrganismi isolati e provvedono a inviare le relative sequenze e i
relativi metadati al laboratorio nazionale di riferimento e al Centro
di referenza nazionale per le  sequenze  genomiche  di  microrganismi
patogeni. 
                               Art. 11 
 
        Laboratori di autocontrollo del settore mangimistico 
 
  1. I laboratori non annessi agli stabilimenti del  settore  mangimi
che effettuano analisi nell'ambito delle procedure  di  autocontrollo
ed i laboratori annessi agli stabilimenti  del  settore  mangimi  che
effettuano analisi ai fini  dell'autocontrollo  per  conto  di  altri
operatori del settore mangimi devono essere accreditati,  secondo  la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le  singole  prove  o  gruppi  di
prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e  operante  ai
sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011. 
  2. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
iscrivono in appositi elenchi i laboratori di cui al comma 1 presenti
sul  proprio  territorio  e   ne   curano   almeno   annualmente   la
pubblicazione e la trasmissione aggiornata al Ministero della  salute
per la pubblicazione nell'elenco nazionale. 
                               Art. 12 
 
Anagrafe degli stabilimenti e degli operatori e banche dati  relative
                       ai controlli ufficiali 
 
  1. Le Autorita' competenti assicurano che gli  stabilimenti  e  gli
operatori riconosciuti, registrati o comunque  autorizzati  ai  sensi
delle normative vigenti relative ai settori di  cui  all'articolo  2,
comma 1, siano inseriti nel sistema informativo del  Ministero  della
salute o in altri sistemi in uso alle Autorita' competenti  regionali
o locali ad esso collegati tramite cooperazione applicativa. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute  sono  stabilite  le
modalita' tecniche e operative per la realizzazione o  l'adeguamento,
da parte delle Autorita' competenti, degli applicativi  ovvero  degli
strumenti per  la  condivisione  delle  informazioni  tra  i  Sistemi
Informativi di cui al comma  1,  anche  al  fine  di  ottimizzare  le
risorse,  evitare  la  duplicazione  e  la  difformita'  dei  dati  e
garantire il loro tempestivo aggiornamento. 
  3. Le Autorita' competenti assicurano che i dati e le  informazioni
riguardanti le attivita' di controllo ufficiale e le altre  attivita'
ufficiali, relative ai settori di cui all'articolo 2 comma  1,  siano
inseriti nel Sistema Informativo del  Ministero  della  salute  o  in
altri sistemi in uso alle Autorita' competenti regionali o locali  ad
esso collegati tramite cooperazione applicativa. 
                               Art. 13 
 
   Disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero 
 
  1. All'articolo 48 della legge 4 giugno 2010, n. 96, il comma 1  e'
sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della salute riconosce,  ai
sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,  le  navi  officina,  le
navi frigorifero  e  le  navi  reefer  ed  effettua  sulle  stesse  i
controlli  ufficiali  previsti  dal  regolamento  (UE)   n. 2017/625.
Laddove le  navi  operano  in  acque  non  territoriali  i  controlli
ufficiali, su richiesta dell'operatore ed a sue spese, possono essere
fatti in acque internazionali». 
                               Art. 14 
 
Disposizioni in materia di registrazione dei trattamenti  di  cui  al
  decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e al decreto  legislativo
  16 marzo 2006, n. 158 
 
  1. Al fine di assicurare il completamento del  sistema  informatico
di tracciabilita' dei medicinali veterinari, dei mangimi  medicati  e
dei prodotti intermedi disciplinato  dagli  articoli  89  e  118  del
decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193 e dall'articolo  8  del
decreto legislativo del 3 marzo 1993,  n.  90,  a  far  data  dal  28
gennaio 2022, data di applicazione del regolamento (UE) n. 2019/6, le
registrazioni dei trattamenti di  cui  all'articolo  79  del  decreto
legislativo n. 193 del 2006 e di cui agli articoli 4 e 15 del decreto
legislativo  n.158  del  2006  avvengono  esclusivamente  in  formato
elettronico. 
  2. Con decreto del  Ministro  della  salute,  previa  intesa  della
Conferenza permanente dei rapporti  tra  Stato,  regioni  e  province
autonome, sono definiti i criteri  e  le  modalita'  operative  delle
registrazioni in formato elettronico. 
                               Art. 15 
 
       Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 
 
  1. Al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: «2.  Ai
fini del presente decreto si applicano le  definizioni  previste  dal
regolamento (CE) n. 178/2002, dal regolamento (CE) n.  852/2004,  dal
regolamento (CE) n. 853/2004, dal decreto legislativo 6 aprile  2006,
n. 193, dal regolamento (UE) 2016/429, dal regolamento (UE) 2017/625,
dal regolamento (UE) 2019/6,  dal  regolamento  (UE)  2019/2090.  Nel
presente decreto, qualsiasi riferimento al  termine  «azienda»,  deve
intendersi riferito al termine: «stabilimento» di cui al  regolamento
(UE) 2016/429 e «tempo di sospensione» deve  intendersi  riferito  al
termine: «tempo di attesa» di cui al  decreto  legislativo  6  aprile
2006, n. 193.»; 
    b) all'articolo 1, comma 3, le lettere a), c), d),  g),  h),  i),
l), m), n), o), q) sono abrogate; 
    c) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
      «3. I trattamenti di cui al comma 1, devono  essere  registrati
entro 48 ore elettronicamente dal veterinario  che  ha  in  cura  gli
animali nella  banca  dati  centrale,  finalizzata  a  monitorare  le
confezioni  dei  medicinali  all'interno  del  sistema  distributivo,
istituita ai sensi del decreto del Ministro della  salute  15  luglio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005,  o
annotati su un registro cartaceo  tenuto  nell'azienda  vidimato  dal
servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente
per territorio. In esso sono annotate le seguenti informazioni: 
        a) numero e PIN della ricetta di riferimento; 
        b) data di inizio e fine trattamento. 
      4. Il registro  di  cui  al  comma  3  deve  essere  conservato
nell'azienda a cura del titolare, per almeno cinque anni  e  messo  a
disposizione dell'autorita' competente.»; 
        d) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.
Fino al 28 gennaio 2022, in  caso  di  allevamenti  che  non  abbiano
optato per il registro informatizzato, i trattamenti di cui al  comma
1 e all'articolo 4, comma  1,  devono  essere  comunicati  entro  tre
giorni, dal veterinario che  li  effettua  direttamente  al  servizio
veterinario  dell'azienda  unita'  sanitaria  locale  competente  per
territorio,  con  l'indicazione  dell'ubicazione  dell'azienda,   del
detentore degli animali,  del  numero  identificativo  degli  animali
sottoposti a trattamento, del medicinale veterinario impiegato e  del
relativo tempo di  attesa,  della  data  e  del  tipo  di  intervento
eseguito.»; 
        e) all'articolo 11, al comma 1, le parole «e  degli  articoli
12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'articolo 12 e  degli
allegati al presente decreto.»; 
        f) all'articolo 12, comma 2,  la  lettera  d)  e'  sostituita
dalla seguente: «d) trasmette annualmente alla Commissione europea  e
ad EFSA, secondo le procedure condivise in ambito europeo e  indicate
dalla Commissione europea, il Piano per l'anno in corso e i risultati
del Piano dell'anno precedente.»; 
        g) gli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,  25,  26,
27, 28, 30, 31, 33, 34 e 35 sono abrogati; 
        h) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 14  (Obblighi  per  gli  operatori).  -  1.  Il  titolare
dell'azienda di cui all'articolo 1, comma 2, se non  gia'  registrato
presso il servizio veterinario dell'azienda unita'  sanitaria  locale
competente per territorio ai  sensi  delle  normative  vigenti,  deve
chiedere la registrazione presso il predetto servizio. 
      2. Il responsabile delle  aziende  e  degli  stabilimenti  puo'
commercializzare soltanto: 
        a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze  o
prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati  oggetto  di  un
trattamento illecito; 
        b) animali per  i  quali,  in  caso  di  somministrazione  di
sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il  periodo  di
attesa prescritto. Nell'ipotesi di mancato rispetto  del  periodo  di
attesa prescritto e' consentito l'esclusivo invio degli animali verso
altri allevamenti; 
        c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere  a)
e b).»; 
    i) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 15 (Registrazioni da effettuare a cura dei  veterinari  e
degli  allevatori).  -  1.  La  data,  la  natura   dei   trattamenti
terapeutici prescritti o eseguiti,  l'identificazione  degli  animali
trattati,  comprensiva  della   categoria,   definita   dai   sistemi
informativi ministeriali e i tempi di  attesa  corrispondenti  devono
essere registrati entro 48 ore elettronicamente dal  veterinario  che
ha in cura gli  animali  nella  banca  dati  centrale  finalizzata  a
monitorare le  confezioni  dei  medicinali  all'interno  del  sistema
distributivo, istituita ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  della
salute 15 luglio 2004 o,  fino  al  28  gennaio  2022,  annotati,  al
momento  dell'emissione  della  prescrizione  o   dell'autorizzazione
all'utilizzo,  su   un   registro   cartaceo,   diverso   da   quello
dall'articolo 4, comma 3, tenuto nell'azienda, vidimato dal  servizio
veterinario della azienda  unita'  sanitaria  locale  competente  per
territorio,  in  cui  riportare  numero  e  PIN  della   ricetta   di
riferimento  e,  in   aggiunta,   la   natura   dei   trattamenti   e
l'identificazione degli animali sottoposti a trattamento, comprensiva
della categoria, qualora le stesse informazioni non siano  desumibili
dalla prescrizione. 
      2. L'allevatore  registra  elettronicamente  nella  banca  dati
centrale, finalizzata  a  monitorare  le  confezioni  dei  medicinali
all'interno del sistema distributivo, istituita ai sensi  del  citato
decreto del Ministro della salute  15  luglio  2004  o,  fino  al  28
gennaio 2022, annota su registro cartaceo di cui al comma 1, la  data
di inizio e di fine trattamento entro le 48 ore dall'inizio  e  dalla
fine del trattamento e l'identificazione degli  animali,  comprensiva
della categoria, effettivamente sottoposti a trattamento. 
      3. Il registro di cui ai commi 1 e 2  puo'  coincidere  con  il
registro previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo  6  aprile
2006, n. 193. In caso di annotazione cartacea il registro deve essere
vidimato  dall'autorita'  competente  e   detenuto   in   azienda   e
conservato, a cura del titolare della stessa, almeno per cinque anni. 
      4. Il veterinario della azienda  sanitaria  locale  competente,
nel corso del controllo ufficiale  sugli  allevamenti,  controlla  la
corretta effettuazione dei trattamenti previsti dal presente  decreto
inserendo nei registri la data e ora del  controllo  delle  verifiche
effettuate. 
      5. Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli animali
sono tenuti a fornire all'autorita'  competente,  su  sua  richiesta,
ogni informazione relativa al rispetto delle norme di cui al presente
decreto. 
      6.  Per  gli   animali   introdotti   negli   stabilimenti   di
macellazione, pubblici e privati, a  scopo  di  macellazione,  devono
essere  assicurati  gli  obblighi  inerenti  l'identificazione  e  la
registrazione, con la compilazione della dichiarazione di provenienza
e destinazione degli animali  (modello  4)  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  30  aprile  1996,  n.  317,  secondo  le
modalita' previste dal decreto del Ministro della  salute  28  giugno
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  205  del  2  settembre
2016, contenente le seguenti indicazioni: 
        a) numero, specie e categoria degli animali; 
        b) ubicazione dell'allevamento di provenienza; 
        c) che gli animali non sono stati trattati o  alimentati  con
sostanze di cui e' vietato l'impiego; 
        d)  eventuali  trattamenti  effettuati  sugli  animali,   nei
novanta giorni precedenti l'avvio alla macellazione, con le  sostanze
di cui agli articoli 4 e 5,  nonche'  con  alimenti  medicamentosi  e
specialita' medicinali; 
        e) che sono stati osservati i previsti periodi di attesa  per
i trattamenti con i prodotti di cui alla lettera d)»; 
    l) all'articolo 20: 
      1. il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Tutti i campioni
sono  prelevati  e  analizzati  conformemente  al  regolamento   (UE)
2017/625, alle decisioni 1998/179/CE,  97/747/CE,  2002/657/CE  della
Commissione e agli allegati del presente decreto. I  campioni  devono
essere analizzati dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, o,  in
casi particolari, da altri laboratori eventualmente  individuati  dal
Ministero.»; 
      2. i commi 2, 3, 4 sono abrogati; 
    m) all'articolo 29 sono abrogati: le lettere b) e c) del comma  1
e il comma 2; 
    n) all'articolo 32: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, commi 5 e  6,  5,
commi 3 e 5, 7, comma 3, 10, 14, comma 2, e' punito con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 61.974 euro.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Salvo  che  il
fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di  cui  agli
articoli 3, comma 2, 7, comma 2 e 14,  comma  1,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 30.987 euro.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal  seguente;  «4.  Salvo  che  il
fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di  cui  agli
articoli 4, commi 3 e 4, 5, comma 4, 8, comma 1, 15, commi 1, 3 e  6,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.037  euro  a
12.394 euro.»; 
      4) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis.  Salvo  che
il fatto costituisca reato, chiunque viola  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 15, comma 2 e' punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 150 euro a 600 euro.». 
                               Art. 16 
 
               Disposizioni in materia di macellazione 
                  per il consumo domestico privato 
 
  1. Al fine di consentire il mantenimento  a  livello  nazionale  di
metodi e consumi tradizionali,  e'  consentita  la  macellazione  per
autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti. Le
regioni disciplinano la pratica della macellazione  per  autoconsumo,
nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) divieto di commercializzazione  delle  carni  e  dei  prodotti
ottenuti dalla macellazione degli animali; 
    b) rispetto del  benessere  animale  e  divieto  di  macellazione
rituale che non preveda lo stordimento degli animali; 
    c) predisposizione di  procedure  regionali  per  la  prevenzione
delle zoonosi; 
    d) possibilita', da parte dei  Servizi  veterinari  dell'ASL,  di
effettuare controlli a campione  per  verificare  il  rispetto  delle
condizioni di salute degli animali, di benessere animale,  di  igiene
della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti. 
  2. Le specie animali oggetto di macellazione per  autoconsumo  sono
esclusivamente le seguenti: 
    a) pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata; 
    b) ovini e caprini; 
    c) suidi; 
    d) bovidi. 
  3. I privati che intendono macellare o far macellare ai  sensi  del
presente articolo devono comunicare all'autorita'  competente  locale
il  luogo  e  la  data   della   macellazione.   L'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo non  determinano  nuovi  ne'
maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi  di  spese
che sono a carico degli operatori privati. 
                               Art. 17 
 
Disposizioni  in  materia  di  alimenti  addizionati  di  vitamine  e
  minerali e altre sostanze ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006. 
 
  1. Gli operatori  del  settore  alimentare  notificano  al  momento
dell'immissione in commercio al Ministero della salute  gli  alimenti
addizionati di vitamine e minerali,  come  definiti  dal  regolamento
(CE)  1925/2006,  secondo  le  procedure  di  notifica  previste  dal
Ministero della salute. 
                               Art. 18 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti: 
    a) regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, recante  approvazione
del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni; 
    b) legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli  articoli
242, 243, 247, 250 e 262  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
approvato con regio decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:  disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 7, 10
e 22; 
    c)  legge  26  febbraio  1963,  n.  441,  recante  modifiche   ed
integrazioni alla legge n. 283 del 1962, fatta salva la  disposizione
di cui all'articolo 7; 
    d) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327,
recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283,
e successive modificazioni, in materia di disciplina  igienica  della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; 
    e)  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.   110,   recante
attuazione  della  direttiva  89/108/CEE  in  materia   di   alimenti
surgelati   destinati    all'alimentazione    umana,    limitatamente
all'articolo 10 recante importazione alimenti  surgelati  provenienti
da Paesi non appartenenti alla CEE; 
    f) decreto Presidente della Repubblica 14  luglio  1995,  recante
atto di indirizzo e coordinamento alle regioni  e  province  autonome
sui criteri uniformi per l'elaborazione dei  programmi  di  controllo
ufficiale degli alimenti e bevande; 
    g) decreto del Ministro della sanita' 12 gennaio  1996,  n.  119,
recante regolamento concernente l'impiego di  sale  alimentare  nelle
paste alimentari fresche e secche e nelle paste  alimentari  speciali
con o senza ripieno; 
    h)  articolo  8  del  decreto-legge  18  giugno  1986,  n.   282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1986,  n.  462,
recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione  delle
sofisticazioni alimentari; 
    i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123,  recante  attuazione
della  direttiva  89/397/CEE  relativa  al  controllo  ufficiale  dei
prodotti alimentari; 
    l) articolo 8, comma 16-quater  del  decreto-legge  13  settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2012, n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute; 
    m) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione
della direttiva 93/99/CEE, concernente misure supplementari in merito
al controllo ufficiale dei prodotti alimentari; 
    n) decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, recante attuazione
della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le  modalita'  per
il  riconoscimento  e  la  registrazione  di  taluni  stabilimenti  e
intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali; 
    o) decreto del Presidente della Repubblica 2  novembre  2001,  n.
433, recante regolamento  di  attuazione  delle  direttive  96/51/CE,
98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione  degli
animali; 
    p)  decreto  legislativo  24  febbraio  1997,  n.   45,   recante
attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in
materia  di  alimenti  dietetici  per  animali,  limitatamente   agli
articoli 1, 2, 3, comma 1, lettere a) e b), comma 2 e commi 3, 4,  5,
6 e all'allegato II; 
    q) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  1998,  n.
214, recante regolamento recante norme di attuazione della  direttiva
93/113/CE relativa alla  utilizzazione  ed  alla  commercializzazione
degli   enzimi,   dei   microrganismi    e    di    loro    preparati
nell'alimentazione degli animali; 
    r) decreto del Capo del Governo del 20 maggio 1928, recante norme
obbligatorie per l'attuazione della legge  23  marzo  1928,  n.  858,
contenente disposizioni per la lotta contro le mosche; 
    s) decreto del Ministro della sanita' del 19 giugno 2000, n. 303,
recante regolamento di attuazione della direttiva  96/93/CE  relativa
alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale; 
    t) articoli 5, 6, 7, 9 e 10, comma 5, decreto legislativo del  17
giugno 2003, n. 223, recante attuazione delle direttive 2000/77/CE  e
2001/46/CE relative all'organizzazione dei  controlli  ufficiali  nel
settore dell'alimentazione animale; 
    u)  decreto  del  Ministro  per  l'industria,  il   commercio   e
l'artigianato 3 febbraio  1977,  recante  regolamento  di  esecuzione
relativo alle varie fasi di conservazione  e  di  commercializzazione
delle carni congelate, emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge
17 gennaio 1977, n. 3; 
    v) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, recante approvazione  del
regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato  al  consumo
diretto. 
                               Art. 19 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
ne'  minori   entrate   a   carico   della   finanza   pubblica.   Le
amministrazioni  interessate  svolgono  le  attivita'  previste   dal
presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  2. Le spese relative alle registrazioni e ai  riconoscimenti  degli
stabilimenti previsti dai regolamenti di cui all'articolo  2  sono  a
carico delle imprese. 
                               Art. 20 
 
            Aggiornamenti tecnici relativi alle attivita' 
                          di campionamento 
 
  1. Le modalita' di campionamento per le analisi, prove  e  diagnosi
di laboratorio per gli aspetti relativi alle matrici  afferenti  agli
ambiti di cui all'art. 2, comma 1, sono stabilite nell'allegato 1  al
presente decreto, fermo comunque restando quanto  previsto  da  norme
europee. 
  2. Le modalita'  di  campionamento  dei  prodotti  alimentari,  ivi
compresi quelli di origine vegetale e  di  origine  animale,  per  la
determinazione dei residui di  prodotti  fitosanitari,  ai  fini  del
controllo della loro conformita' ai limiti massimi di residui  (LMR),
sono stabilite nell'allegato 2 al presente  decreto,  fermo  comunque
restando quanto previsto da norme europee. 
  3. Le modalita'  di  campionamento  dei  prodotti  alimentari,  ivi
compresi quelli di origine vegetale e  di  origine  animale,  per  la
verifica  delle  caratteristiche  qualitative  e  merceologiche   nei
settori di cui all'articolo 2, comma 3, sono stabilite  nell'allegato
3 al presente decreto, fermo comunque  restando  quanto  previsto  da
norme europee e da norme nazionali di settore. 
  4. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo  3  del
decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono  aggiornate  le
modalita'  tecniche  relative  alle  attivita'  di  campionamento  in
riferimento  alle  normative  europee  specifiche,   previste   dagli
allegati 1 e 2 al presente decreto. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, previa intesa in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, sono aggiornate, nei settori di cui all'articolo 2, comma 3,
del presente decreto, le modalita' tecniche relative  alle  attivita'
di campionamento previste dall'allegato 3 al presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri  e,  ad  interim,   Ministro
                                delle politiche agricole alimentari e
                                forestali 
 
                                Amendola,  Ministro  per  gli  affari
                                europei 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
 
                                Di Maio, Ministro degli affari esteri
                                e della cooperazione internazionale 
 
                                Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Boccia,  Ministro  per   gli   affari
                                regionali e le autonomie 
 
                                Patuanelli, Ministro  dello  sviluppo
                                economico 
 
                                Guerini, Ministro della difesa 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
                                                           Allegato 1 
 
  Sezione 1 Campionamento ufficiale 
 
  Modalita' di campionamento per le  analisi,  prove  e  diagnosi  di
laboratorio 
  I metodi di campionamento utilizzati  nel  contesto  dei  controlli
ufficiali e  altre  attivita'  ufficiali  sono  conformi  alle  norme
dell'Unione Europea ove presenti. 
  Di seguito si normano le attivita' di campionamento per gli aspetti
residuali relativi alle matrici afferenti agli ambiti di cui all'art.
2 comma 1 del presente decreto. 
  Per quanto riguarda i  metodi  di  campionamento  dei  prodotti  di
origine vegetale e animale, per  la  determinazione  dei  residui  di
antiparassitari, ai fini del  controllo  della  loro  conformita'  ai
limiti massimi di residui (L.M.R.) si rimanda all'Allegato 2. 
  Il campionamento puo' essere effettuato con differenti finalita'  a
seconda  della  matrice  campionata  e  dello  specifico   piano   di
riferimento. 
  In ogni caso i  campioni  devono  essere  prelevati,  manipolati  e
identificati in modo  tale  da  garantirne  l'integrita',  il  valore
legale e la validita' scientifica e tecnica. 
 
  1. Definizioni 
 
  Campionamento  ufficiale:   metodo   utilizzato   nell'ambito   del
controllo ufficiale e di altre attivita'  ufficiali  che  prevede  il
prelievo  di  una  matrice  e  la  formazione  di  un  campione   per
verificarne, in laboratorio, la conformita' alle normative inerenti i
settori di cui all'art. 2 comma 1 oppure per raccogliere elementi per
la valutazione del rischio. 
  Aliquota: ciascuna delle parti equivalenti in cui  viene  suddiviso
il campione ufficiale. Una aliquota  puo'  essere  composta  da  piu'
unita' campionarie. 
  Unita'  campionaria:  unita'  elementare  del  campione   destinata
all'analisi. 
 
  2. Modalita' tecniche per l'effettuazione del campione 
 
  Il campione da inviare al laboratorio ufficiale per l'effettuazione
delle analisi, prove, diagnosi e'  eseguito,  di  norma,  in  singola
aliquota ed e' accompagnato da  copia  del  verbale  anche  in  forma
dematerializzata, nel rispetto del  codice  digitale  della  Pubblica
Amministrazione. Qualora sia  opportuno,  pertinente  e  tecnicamente
fattibile, vengono formate due ulteriori aliquote, omogenee tra loro,
di cui: 
    - una aliquota a  disposizione  dell'operatore  per  consentirgli
l'effettuazione di  un  esame  "di  parte"  a  sue  spese  presso  un
laboratorio accreditato,  di  sua  fiducia  (controperizia  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto); 
    - una aliquota per consentire, in caso di controversia  ai  sensi
dell'art. 8 del decreto, l'esecuzione a spese dell'operatore di altre
analisi,  prove  o  diagnosi  da  parte  dell'Istituto  Superiore  di
Sanita'. 
  L'aliquota per la controperizia viene consegnata,  al  momento  del
prelievo, all'operatore o ad un suo rappresentante, corredata da  una
copia del verbale di prelievo, anche in forma dematerializzata. 
  L'aliquota per le analisi in caso di controversia viene inviata  al
laboratorio ufficiale unitamente all'aliquota per l'analisi di  prima
istanza. 
  Copia  del  verbale  viene  inviata  in   ogni   caso   all'impresa
produttrice, qualora diversa dall'operatore presso il quale e'  stato
condotto il campionamento. 
  L'aliquota  per  le  analisi  in  caso  di  controversia  rimane  a
disposizione   dell'impresa   produttrice,   custodita   presso    il
laboratorio ufficiale  per  120  giorni.  Superato  tale  termine  il
laboratorio puo' disporre dell'aliquota. 
 
  3.Confezionamento del campione 
 
  Ognuna delle aliquote costituenti il campione deve essere posta  in
un  contenitore  idoneo  a  seconda  della  matrice  e   dell'analisi
richiesta,  accuratamente  sigillata   in   modo   da   impedire   la
manomissione  del  contenuto  e  identificata  in   maniera   univoca
riportante almeno i seguenti dati: 
    a) Autorita' Competente che ha effettuato il prelievo 
    b) data del campionamento 
    c) natura del campione prelevato 
    d) codice di identificazione univoca del verbale di campionamento 
    e) firma del prelevatore 
    f) firma di chi ha presenziato per l'operatore, al campionamento 
  Il campione deve essere conservato e trasportato  nel  rispetto  di
tempi e  temperature  adeguate  alla  matrice  e  alla  tipologia  di
analisi, prova  o  diagnosi  richiesta,  nonche'  conformemente  alle
norme, ove esistenti, ivi comprese le norme ISO. 
 
  4. Verbale di campionamento 
 
  Il verbale di  campionamento  deve  contenere  almeno  le  seguenti
informazioni: 
    - l'Autorita' Competente che ha eseguito il campionamento; 
    - l'identificazione univoca; 
    - la data, l'ora e il luogo del prelievo; 
    - le generalita' e la qualifica della o delle persone  che  hanno
eseguito il prelievo; 
    - nome e forma  giuridica  dell'operatore  presso  cui  e'  stato
eseguito il campionamento; 
    - le generalita' di chi ha presenziato al prelievo della  matrice
e la dichiarazione che il verbale e' stato letto alla sua presenza; 
    - la firma di chi ha  presenziato  al  prelievo  per  l'operatore
oppure l'annotazione relativa al rifiuto della sottoscrizione; 
    - l'annotazione nel caso si  sia  proceduto  al  sequestro  della
merce o animali interessati al campionamento; 
    - l'analisi, prova o diagnosi richiesta; 
    - i motivi del campionamento; 
    - le ragioni che hanno portato alla costituzione  di  un'aliquota
unica e/o la dichiarazione dell'operatore di rinuncia  alle  aliquote
per la controperizia/controversia; 
    -  l'annotazione  che  una  copia   e'   stata   lasciata   nella
disponibilita' della persona che ha presenziato al campionamento; 
    - la firma del o dei verbalizzanti; 
    - le modalita' seguite nel prelievo; 
    - la quantita' della merce campionata; 
    - lotto e data di scadenza o TMC; 
    - l'indicazione della matrice, la linea d'attivita', la  fase  di
processo, la fase della  filiera  di  produzione  o  distribuzione  a
livello della  quale  e'  stato  eseguito  il  campionamento;  e  ove
pertinente: 
    - la descrizione delle condizioni ambientali di conservazione; 
    - le indicazioni con cui e' posta in vendita; 
    - le informazioni fornite al consumatore/utilizzatore sul modo di
evitare  possibili  effetti  nocivi  per  la  salute  (queste  ultime
informazioni possono essere sostituite da documentazione  fotografica
allegata al verbale); 
    - la dichiarazione se la merce e' posta in  vendita  sfusa  o  in
contenitori originali; 
    -  l'indicazione  del  codice  FOODEX  della  matrice  prelevata,
nonche' i  codici  del  flusso  tracciato  in  versione  corrente  ed
aggiornata, con il livello di dettaglio ritenuto  opportuno  in  base
all'obiettivo del prelevamento; 
    - le eventuali dichiarazioni di chi presenzia al campionamento; 
    - l'indicazione di eventuali aggiunte o trattamenti subiti  dalla
merce all'atto del prelievo. 
  Il verbale, anche in forma dematerializzata, viene redatto in  piu'
copie di cui: 
    - una viene lasciata all'operatore presso cui e'  stato  eseguito
il campionamento; 
    - una viene inviata all'impresa produttrice qualora  sia  diversa
dall'operatore presso cui e' stato eseguito il campionamento; 
    - una copia per ogni aliquota inviata al laboratorio; 
    - una viene conservata dall'autorita' competente che ha  eseguito
il campionamento. 
 
  Sezioni 2 - Campionamenti nel settore mangimistico 
 
  I campioni  destinati  al  controllo  ufficiale  dei  mangimi  sono
prelevati secondo le modalita' previste dal regolamento (CE) 152/2009
e successive modifiche e integrazioni,  come  dettagliate  nel  piano
nazionale di controllo  ufficiale  sull'alimentazione  degli  animali
(PNAA) predisposto dal Ministero della  salute  di  concerto  con  le
autorita' competenti delle Regioni e delle Provincie autonome. 
 
                                                           Allegato 2 
 
 
  Metodi di  campionamento  dei  prodotti  alimentari,  ivi  compresi
quelli  di  origine  vegetale  e   di   origine   animale,   per   la
determinazione dei residui di  prodotti  fitosanitari,  ai  fini  del
controllo della loro conformita' ai limiti massimi di residui (LMR) 
 
  1. OBIETTIVO 
 
  I campioni destinati ai  controlli  ufficiali  delle  quantita'  di
residui  di  prodotti  fitosanitari  contenuti  in  e  sui   cereali,
ortofrutticoli e prodotti di origine animale devono essere  prelevati
secondo le modalita' sotto descritte. 
  I metodi  di  campionamento  sotto  descritti  hanno  lo  scopo  di
permettere il prelievo di un campione rappresentativo in una  partita
da sottoporre ad analisi allo scopo di verificare la  conformita'  di
un prodotto con  i  limiti  massimi  di  residui  (LMR)  di  prodotti
fitosanitari  di  cui  al  Regolamento  (CE)  n.  396/2005  e  s.m.i.
concernente i livelli massimi di residui prodotti fitosanitari nei  o
sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e  animale  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio. 
 
  2. PRINCIPI 
 
  Gli LMR si basano sui dati relativi alle buone  pratiche  agricole;
gli alimenti ottenuti da prodotti primari e ingredienti conformi agli
LMR applicabili si considerano accettabili sul piano tossicologico. 
  Un LMR relativo a vegetali, uova o prodotti lattiero-caseari  tiene
conto del livello massimo previsto in un campione  multiplo  ottenuto
da un certo numero di unita' provenienti dal prodotto trattato e  che
si considera essere rappresentativo della media delle unita'  di  una
partita. 
  Un LMR relativo a prodotti carnei, compresa la carne  di  volatili,
tiene conto della concentrazione massima  prevista  nei  tessuti  dei
singoli animali trattati. 
  Di conseguenza, gli LMR relativi ai prodotti  carnei,  compresa  la
carne di pollame, si applicano ad un campione globale ottenuto da  un
unico campione elementare, mentre gli LMR per i prodotti vegetali, le
uova e i  prodotti  lattiero-caseari  si  applicano  ad  un  campione
globale multiplo ottenuto a partire da 1-10 campioni elementari. 
 
  3. DEFINIZIONE DEI TERMINI 
 
  Personale  dell'autorita'  competente  che  esegue   il   Controllo
Ufficiale tramite campionamento 
  E'  personale  dell'autorita'  competente,  adeguatamente  formato,
incaricato di prelevare campioni. 
 
  Campione 
  Una o piu' unita' selezionate in un insieme di unita',  oppure  una
porzione di merce  selezionata  all'interno  di  una  quantita'  piu'
grande.  Un  campione  rappresentativo  dovrebbe   rappresentare   la
partita, il campione globale, l'animale, ecc. per quanto riguarda  il
suo tenore di residui di prodotti fitosanitari e non  necessariamente
per quanto riguarda le altre caratteristiche. 
 
  Entita' del campione 
  Il numero delle unita', o quantita' di prodotto, che  costituiscono
il campione. 
 
  Campionamento 
  La procedura utilizzata per prelevare e costituire un campione. 
 
  Strumenti di campionamento 
  Sono gli strumenti utilizzati per eseguire il campionamento. 
 
  Partita 
  Quantita' identificabile di merci ad uso alimentare fornite in  una
sola volta ed  avente,  a  conoscenza  del  personale  dell'autorita'
competente che  esegue  il  campionamento,  caratteristiche  uniformi
quali ad esempio: la stessa origine, lo stesso produttore, la  stessa
varieta', lo stesso confezionatore, lo stesso tipo di imballaggio, la
stessa marca, lo stesso spedizioniere ecc. 
  Una "partita sospetta" e' una partita che per qualsiasi motivo  sia
sospettata di contenere un residuo in quantita' superiore all'LMR. 
  Note: 
    a) Se una spedizione e' composta di partite  che  possono  essere
identificate come  provenienti  da  diversi  produttori  primari,  e'
necessario considerare distintamente ogni partita. 
    b) Una spedizione puo' comprendere una o piu' partite. 
    c) Se le dimensioni o i limiti di ciascuna partita facente  parte
di una spedizione consistente non sono chiaramente stabiliti, si puo'
considerare come una partita distinta ogni vagone, camion o carico. 
    d) Una partita puo' essere mescolata, ad esempio,  in  seguito  a
procedimenti di selezione o di fabbricazione. 
 
  Unita' 
  Per "unita'" si intende la piu' piccola porzione  discreta  di  una
partita che puo' essere prelevata per costituire la totalita'  o  una
parte di un campione elementare. 
    Nota: Le unita' sono definite come segue, a seconda dei prodotti: 
    a) nel caso di ortofrutticoli freschi: ogni frutto  intero,  ogni
verdura o grappolo naturale  degli  stessi  (ad  esempio  uva)  forma
un'unita', tranne nel caso di frutta o verdura di piccole dimensioni.
Le unita' di piccoli prodotti imballati possono  essere  identificate
come descritto nella nota alla lettera  d)  che  segue.  Se  si  puo'
utilizzare  uno  strumento  di  campionamento  senza  danneggiare  il
prodotto le unita' possono  essere  costituite  avvalendosi  di  tale
strumento. Le singole uova, la frutta fresca o le verdure non  devono
essere tagliate o spezzate per costituire le unita'. 
    b) nel caso di animali di grandi dimensioni  o  parti  od  organi
degli stessi: una porzione o la totalita' di una specifica  parte  od
organo forma un'unita'. Le parti od organi possono  essere  sezionate
per formare un'unita'. 
    c) nel caso di animali di piccole dimensioni o  parti  od  organi
degli stessi: ogni animale intero od ogni parte  od  organo  completo
puo' costituire un'unita'. Se imballate,  le  unita'  possono  essere
identificate come descritto alla lettera d) che segue. Se puo' essere
utilizzato uno strumento di campionamento senza conseguenze a livello
del tenore di residui, ci si  puo'  servire  di  tale  strumento  per
formare le unita'. 
    d) nel caso di prodotti imballati:  la  confezione  piu'  piccola
deve essere considerata un'unita'. Se gli imballaggi/confezioni  piu'
piccoli  sono  ancora  molto  grandi,  devono  essere  sottoposti   a
campionamento come i prodotti sfusi [(cfr. Lettera e) che segue].  Se
gli imballaggi piu' piccoli sono molto piccoli, un'unita' puo' essere
costituita da un insieme di piccoli imballaggi/confezioni. 
    e) nel caso di prodotti sfusi e grandi  imballaggi  (come  botti,
forme di formaggio ecc.) che sono individualmente  troppo  voluminosi
per  costituire  campioni  elementari:   le   unita'   sono   formate
utilizzando uno strumento di campionamento. 
 
  Campione elementare/campione incremento 
  Per "Campione elementare/campione incremento" si intende una o piu'
unita' prelevate in un solo punto di una partita. 
    Note: 
    a) Il punto della partita dal  quale  e'  prelevato  il  campione
elementare dovrebbe preferibilmente  essere  scelto  in  maniera  del
tutto casuale, ma qualora cio' sia praticamente impossibile, il punto
deve essere scelto a caso tra le parti accessibili della partita. 
    b) Il numero di  unita'  richieste  per  costituire  un  campione
elementare  e'  determinato  dall'entita'  minima  e  dal  numero  di
campioni di laboratorio necessari. 
    c) Per i prodotti di origine  vegetale,  le  uova  e  i  prodotti
lattiero-caseari, qualora da una partita sia  prelevato  piu'  di  un
campione elementare, ciascun campione elementare dovrebbe  costituire
una porzione all'incirca equivalente nel campione globale. 
    d) Le unita' possono essere  ripartite  in  maniera  casuale  tra
campioni di laboratorio identici al momento del prelievo del campione
o dei campioni elementari qualora le unita' siano di dimensioni medie
o grandi e il rimescolamento del campione  globale  non  permetta  di
ottenere campioni di laboratorio piu' rappresentativi, oppure qualora
le unita' (per esempio uova, frutta a polpa  tenera)  possano  essere
danneggiate dal rimescolamento. 
    e) Qualora i campioni elementari siano prelevati a  piu'  riprese
nel corso del carico o dello scarico di una partita, il  «punto»  del
prelievo coincide in realta' con un «punto» nel tempo. 
    f) Le unita' non devono essere  ne'  tagliate  ne'  spezzate  per
ottenere i campioni elementari, a  meno  che  la  suddivisione  delle
unita' non sia specificata nella Tabella 3. 
 
  Campione globale/campione aggregato 
  Nel caso di carne, compreso il pollame, il campione  elementare  si
considera equivalente al campione globale. 
  Nel caso di prodotti diversi dalla carne compreso  il  pollame:  il
campione globale/campione aggregato si ottiene dalla  composizione  e
dall'accurato mescolamento dei campioni elementari prelevati  da  una
partita. 
    Note: 
    a) I campioni elementari devono fornire materia  sufficiente  per
permettere di prelevare dal campione  globale  tutti  i  campioni  di
laboratorio. 
    b)  Se  durante  la  raccolta  dei  campioni  elementari  vengono
preparati campioni di laboratorio distinti, il campione globale e' la
somma teorica dei campioni di laboratorio al momento del prelievo dei
campioni dalla partita. 
    c) Per i prodotti vegetali, le uova e i prodotti lattiero-caseari
il campione globale  e'  ottenuto  a  partire  da  1  -  10  campioni
elementari (campione globale multiplo). 
 
  Campione di laboratorio 
  Il   campione   di   laboratorio    costituisce    una    quantita'
rappresentativa di  materiale  prelevata  dal  campione  globale,  da
suddividere in aliquote da destinare alle analisi. 
  Note: 
    a) Il campione di laboratorio puo'  essere  la  totalita'  o  una
parte del campione globale. 
    b) Non si devono tagliare o rompere le unita'  per  costituire  i
campioni di laboratorio, salvo nei casi in cui la suddivisione  delle
unita' e' specificata nella Tabella 3. 
    c)  Possono  essere   preparati   duplicati   dei   campioni   di
laboratorio. 
    d)  Dal  campione  di  laboratorio  devono  essere  ricavate  tre
aliquote, secondo le modalita' previste dall'Allegato 1  al  presente
Decreto. 
 
  Aliquota 
  Il campione inviato al laboratorio ufficiale per la prima  analisi,
il campione per la controperizia e quello per le analisi in  caso  di
controversia. 
  Nota: La preparazione dell'aliquota deve  riflettere  la  procedura
utilizzata per la fissazione  degli  LMR  e  quindi  la  porzione  da
analizzare  puo'  comprendere  parti  che  di  solito   non   vengono
consumate. 
 
  Porzione da analizzare 
  La  "Porzione  da  analizzare"  e'  una   quantita'   di   prodotto
rappresentativa prelevata dall'aliquota, di entita'  sufficiente  per
la misura della concentrazione dei residui. 
 
  4. PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO 
 
  4.1. Precauzioni da adottare 
  Occorre evitare la contaminazione e il deterioramento dei  campioni
in  ogni  fase,  in  quanto   potrebbero   influire   sui   risultati
dell'analisi. Occorre campionare separatamente ciascuna partita. 
 
  4.2. Prelievo di campioni elementari 
  Il numero minimo di campioni elementari che devono essere prelevati
da una partita e' determinato in base alla Tabella 1 o alla Tabella 2
se si e' in presenza di una partita sospetta di carne compresa quella
di pollame. Ciascun campione elementare deve  essere  prelevato,  per
quanto possibile, da un punto della partita scelto in modo casuale. I
campioni elementari devono essere di entita' sufficiente a fornire  i
campioni di laboratorio necessari per l'analisi di ciascuna partita. 
 
                              TABELLA 1 
 
  Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita 
    
+--------------------------------+----------------------------------+
|                                |          Numero minimo           |
|                                |      di campioni elementari      |
|                                |    da prelevare dalla partita    |
+--------------------------------+----------------------------------+
|a) Carni comprese quelle di                                        |
|pollame                                                            |
+--------------------------------+----------------------------------+
|partita non sospetta            |                1                 |
+--------------------------------+----------------------------------+
|partita sospetta                | Determinato secondo la Tabella 2 |
+--------------------------------+----------------------------------+
|b) Altri prodotti                                                  |
+--------------------------------+----------------------------------+
|i) Prodotti, imballati o sfusi, |                1                 |
|che si presume siano ben        |                                  |
|mescolati od omogenei           |                                  |
+--------------------------------+----------------------------------+
|ii) Prodotti, imballati o sfusi,|Per i prodotti costituiti da      |
|che si presume non siano ben    |grosse unita', esclusivamente nel |
|mescolati od omogenei           |caso dei prodotti primari di      |
|                                |origine vegetale, il numero       |
|                                |minimo di campioni elementari     |
|                                |dovrebbe corrispondere al numero  |
|                                |minimo di unita' richieste per    |
|                                |formare il campione di            |
|                                |laboratorio (cfr. Tabella 4)      |
+--------------------------------+----------------------------------+
|in alternativa                                                     |
+--------------------------------+----------------------------------+
|peso della partita in kg        |                                  |
+--------------------------------+----------------------------------+
|<50                             |                3                 |
+--------------------------------+----------------------------------+
|50-500                          |                5                 |
+--------------------------------+----------------------------------+
|>500                            |               10                 |
+--------------------------------+----------------------------------+
|oppure                                                             |
+--------------------------------+----------------------------------+
|numero di scatole, scatoloni o  |                                  |
|altri recipienti che            |                                  |
|costituiscono la partita        |                                  |
+--------------------------------+----------------------------------+
|1-25                            |                1                 |
+--------------------------------+----------------------------------+
|26-100                          |                5                 |
+--------------------------------+----------------------------------+
|>100                            |               10                 |
+--------------------------------+----------------------------------+
    
                              TABELLA 2 
 
Numero di campioni elementari scelti a caso, richiesto per  una  data
probabilita' di rilevamento di almeno un campione non conforme in una
partita di carne compreso il  pollame,  per  una  data  incidenza  di
                 residui non conformi nella partita 
    
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|Incidenza di residui non |Numero minimo di campioni (n₀) richiesto |
| conformi nella partita  |  per rilevare un residuo non conforme   |
|                         |        con una probabilita' del:        |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           %             |     90%     |     95%     |     99%     |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           90            |      1      |     --      |      2      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           80            |     --      |      2      |      3      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           70            |      2      |      3      |      4      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           60            |      3      |      4      |      5      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           50            |      4      |      5      |      7      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           40            |      5      |      6      |      9      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           35            |      6      |      7      |     11      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           30            |      7      |      9      |     13      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           25            |      9      |     11      |     17      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           20            |     11      |     14      |     21      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           15            |     15      |     19      |     29      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|           10            |     22      |     29      |     44      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|            5            |     45      |     59      |     90      |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|            1            |     231     |     299     |     459     |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|          0,5            |     460     |     598     |     919     |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|          0,1            |    2301     |    2995     |    4603     |
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
    
  Note: 
    a) La Tabella presuppone un campionamento casuale. 
    b) Se il numero di campioni elementari indicato nella  Tabella  2
e' superiore al 10% circa delle unita' di  cui  si  compone  l'intera
partita, il numero  di  campioni  elementari  prelevati  puo'  essere
inferiore e deve essere calcolato nel modo seguente: 
 
                      n = n0 / [1 + (n0 - 1)/N] 
 
    dove: 
    n = numero minimo di campioni elementari da prelevare 
    n0 = numero di campioni elementari indicato nella tabella 2 
    N = numero di unita' della partita, atto a  formare  un  campione
elementare. 
    c)  Se  viene  prelevato  un  unico   campione   elementare,   la
probabilita' che sia rilevato un campione  non  conforme  e'  analoga
all'incidenza dei residui non conformi. 
    d)  Per  determinare  probabilita'  esatte   o   alternative,   o
un'incidenza diversa di residui non conformi, il numero  di  campioni
da prelevare puo' essere ricavato dalla seguente formula: 
 
                           1 - p = (1 - i)n                           
 
  in cui p e' la  probabilita',  i  e'  l'incidenza  di  residui  non
conformi nella partita (entrambe espresse  in  frazioni  anziche'  in
percentuali) ed n e' il numero di campioni. 
 
  4.3. Preparazione del campione globale 
  I metodi per le carni comprese quelle  di  pollame  sono  descritti
nella Tabella 3. Ciascun campione elementare e' considerato  come  un
campione globale distinto. 
  I  metodi  per  i  prodotti  vegetali,  le  uova   e   i   prodotti
lattiero-caseari sono descritti  nelle  Tabelle  4  e  Tabella  5.  I
campioni elementari dovrebbero essere, se possibile, combinati e  ben
mescolati per formare il campione globale. 
  Se non e' possibile mescolare i campioni elementari per formare  il
campione  globale,  puo'  essere   applicato   il   seguente   metodo
alternativo. Se le unita' possono essere danneggiate  (con  possibili
conseguenze sui residui) per effetto del processo di  miscelazione  o
di suddivisione del campione globale, o se si tratta di grosse unita'
che non si prestano a miscelazione  per  ottenere  una  distribuzione
piu' uniforme dei residui, le unita' devono essere ripartite in  modo
casuale, al momento del prelievo dei campioni  elementari,  tra  piu'
campioni di laboratorio identici, da suddividere ciascuno in aliquote
di laboratorio  da  analizzare.  In  questo  caso,  il  risultato  da
prendere in considerazione e' la media dei risultati validi  ottenuti
dalle aliquote di laboratorio analizzate. 
 
                              TABELLA 3 
 
Carne e pollame:  descrizione  dei  campioni  elementari  ed  entita'
                        minima delle aliquote 
    
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |Classificazione     |          |Composizione dei   |Entita'   |
|    |del prodotto [1]    |Esempi    |campioni elementari|minima di |
|    |                    |          |da prelevare       |ciascuna  |
|    |                    |          |                   |aliquota  |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|                                                                   |
|Prodotti alimentari primari di origine animale                     |
|                                                                   |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.  |Carni di mammiferi                                            |
|    |                                                              |
|    |Nota: per il controllo del rispetto degli LMR di prodotti     |
|    |fitosanitari liposolubili, i campioni devono essere prelevati |
|    |conformemente alla parte 2 sotto riportata.                   |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.1 |Mammiferi di grandi |Bovini,   |Diaframma intero o |0,5 kg    |
|    |dimensioni, carcassa|ovini,    |parte di esso,     |          |
|    |o mezzena,          |suini     |completato, se     |          |
|    |generalmente 10 kg o|          |necessario, dal    |          |
|    |piu'                |          |muscolo cervicale  |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.2 |Mammiferi di piccole|Conigli   |Carcassa intera o  |0,5 kg,   |
|    |dimensioni, carcassa|          |quarti posteriori  |spellato e|
|    |intera              |          |                   |disossato |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.3 |Pezzi di carni di   |Carne     |Unita' intere o    |0,5 kg,   |
|    |mammiferi alla      |sezionata,|porzioni di unita' |disossato |
|    |rinfusa, freschi/   |pezzo     |piu' grandi        |          |
|    |refrigerati/        |anatomico |                   |          |
|    |congelati, imballati|          |                   |          |
|    |o meno              |          |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.4.|Pezzi di carni di   |Carne     |Sezione trasversale|0,5 kg,   |
|    |mammiferi, congelati|sezionata,|congelata prelevata|disossato |
|    |alla rinfusa        |pezzo     |da un recipiente   |          |
|    |                    |anatomico |oppure singoli     |          |
|    |                    |          |pezzi di carne,    |          |
|    |                    |          |interi o           |          |
|    |                    |          |in porzioni        |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|2.  |Grassi di mammiferi, compreso il grasso della carcassa        |
|    |                                                              |
|    |Nota: campioni di grasso prelevati secondo quanto indicato ai |
|    |punti 2.1, 2.2 e 2.3 possono essere utilizzati per accertare  |
|    |la conformita' del grasso o dell'intero prodotto ai rispettivi|
|    |LMR.                                                          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|2.1.|Mammiferi di grandi |Bovini,   |Grasso perirenale, |  0,5 kg  |
|    |dimensioni, carcassa|ovini,    |addominale o       |          |
|    |o mezzena,          |suini     |sottocutaneo       |          |
|    |generalmente 10 kg o|          |prelevato da un    |          |
|    |piu'                |          |unico animale      |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|2.2.|Mammiferi di piccole|Lagomorfi,|Grasso addominale o|  0,5 kg  |
|    |dimensioni, carcassa|agnello,  |sottocutaneo       |          |
|    |o mezzena, inferiore|capretto, |prelevato da uno o |          |
|    |a 10 kg             |suinetto  |piu' animali       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|2.3.|Pezzi di carni di   |carne     |Grasso visibile,   |  0,5 kg  |
|    |mammiferi           |sezionata |prelevato          |          |
|    |                    |          |da una o piu'      |          |
|    |                    |          |unita',            |          |
|    |                    |          |                   |          |
|    |                    |          |oppure             |          |
|    |                    |          |                   |          |
|    |                    |          |una o piu' unita'  |   2 kg   |
|    |                    |          |intere o porzioni  |          |
|    |                    |          |di unita' intere,  |          |
|    |                    |          |se il grasso non   |          |
|    |                    |          |puo' essere        |          |
|    |                    |          |rifilato.          |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|2.4.|Tessuti adiposi di  |          |Unita' prelevate   |  0,5 kg  |
|    |mammiferi alla      |          |mediante           |          |
|    |rinfusa             |          |campionatore       |          |
|    |                    |          |da almeno 3 punti  |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3. Frattaglie di mammiferi                                         |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3.1.|Fegato di mammiferi,|          |Fegato(i) intero(i)|  0,4 kg  |
|    |fresco, refrigerato,|          |o parti di fegato  |          |
|    |congelato           |          |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3.2.|Reni di mammiferi,  |          |Uno o entrambi i   |  0,2 kg  |
|    |freschi,            |          |reni, prelevati da |          |
|    |refrigerati,        |          |uno o due animali  |          |
|    |congelati           |          |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3.3.|Cuore di mammiferi, |          |Cuore(i) intero(i) |  0,4 kg  |
|    |fresco, refrigerato,|          |o, se troppo       |          |
|    |congelato           |          |grande, porzione di|          |
|    |                    |          |esso               |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3.4.|Altre frattaglie di |          |Unita' intera o    |  0,5 kg  |
|    |mammiferi, fresche, |          |parte di essa,     |          |
|    |refrigerate,        |          |prelevata da uno o |          |
|    |congelate           |          |piu' animali,      |          |
|    |                    |          |oppure sezione     |          |
|    |                    |          |trasversale        |          |
|    |                    |          |prelevata dal      |          |
|    |                    |          |prodotto congelato |          |
|    |                    |          |alla rinfusa       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|4.  |Carni di pollame                                              |
|    |                                                              |
|    |Nota: per il controllo del rispetto degli LMR di prodotti     |
|    |fitosanitari liposolubili, i campioni devono essere prelevati |
|    |conformemente alla parte 5 sotto riportata.                   |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|4.1.|Carcasse di volatili|Tacchini, |Cosce, sovracosce, |0,5 kg,   |
|    |>2 kg               |oche,     |ali, petto, fesa   |spellato e|
|    |                    |galli,    |                   |disossato |
|    |                    |capponi,  |                   |          |
|    |                    |anatre    |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|4.2.|Carcasse di volatili|Galline,  |Cosce e altre carni|0,5 kg,   |
|    |di peso compreso tra|faraone,  |da almeno 3        |spellato e|
|    |500 g e 2 kg        |pollastri |volatili           |disossato |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|4.3.|Carcasse di volatili|Quaglie,  |Carcasse di almeno |0,2 kg di |
|    |<500 g              |piccioni  |6 volatili         |tessuto   |
|    |                    |          |                   |muscolare |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|4.4.|Pezzi di volatili   |quarti,   |Unita' imballate o |0,5 kg,   |
|    |freschi,            |petti, ali|pezzi singoli      |spellato e|
|    |refrigerati,        |          |                   |disossato |
|    |congelati,          |          |                   |          |
|    |confezionati per la |          |                   |          |
|    |vendita all'ingrosso|          |                   |          |
|    |o al dettaglio      |          |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|5.  |Grasso di volatili, compreso il grasso della carcassa         |
|    |                                                              |
|    |Nota: campioni di grasso prelevati secondo quanto indicato ai |
|    |punti 5.1 e 5.2 possono essere utilizzati per accertare la    |
|    |conformita' del grasso o dell'intero prodotto ai rispettivi   |
|    |LMR.                                                          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|5.1.|Carcasse intere o   |Polli,    |Unita' di grasso   |  0,5 kg  |
|    |parti di carcassa   |tacchini  |addominale         |          |
|    |                    |          |prelevato da almeno|          |
|    |                    |          |3 volatili         |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|5.2.|Pezzi di carni      |Zampe,    |Grasso visibile,   |  0,5 kg  |
|    |                    |petto     |prelevato da una o |          |
|    |                    |          |piu' unita',       |          |
|    |                    |          |                   |          |
|    |                    |          |oppure             |          |
|    |                    |          |                   |          |
|    |                    |          |una o piu' unita'  |          |
|    |                    |          |intere o porzioni  |   2 kg   |
|    |                    |          |di unita' intere,  |          |
|    |                    |          |se il grasso non   |          |
|    |                    |          |puo' essere        |          |
|    |                    |          |rifilato           |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|5.3.|Tessuto adiposo di  |          |Unita' prelevate   |  0,5 kg  |
|    |volatili alla       |          |mediante           |          |
|    |rinfusa             |          |campionatore       |          |
|    |                    |          |da almeno 3 punti  |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|6.  |Frattaglie di pollame                                         |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|6.1.|Frattaglie          |          |Unita' prelevate da|  0,2 kg  |
|    |commestibili di     |          |almeno 6 volatili, |          |
|    |volatili, eccetto il|          |o sezione          |          |
|    |fegato grasso d'oca |          |trasversale di un  |          |
|    |e altri prodotti    |          |recipiente         |          |
|    |pregiati            |          |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|6.2.|Fegato grasso d'oca |          |Unita' da 1        | 0,05 kg  |
|    |e altri prodotti    |          |volatile o         |          |
|    |pregiati            |          |recipiente         |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|                                                                   |
|Prodotti alimentari trasformati di origine animale                 |
|                                                                   |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|7.  |Prodotti a base di carne, compresi i prodotti essiccati       |
|    |                                                              |
|    |Prodotti derivati commestibili di origine animale, grassi     |
|    |animali trasformati, compresi i grassi fusi o estratti        |
|    |                                                              |
|    |Prodotti alimentari fabbricati con un solo ingrediente, di    |
|    |origine animale, con o senza un mezzo di confezionamento o    |
|    |ingredienti minori quali sostanze aromatizzanti, spezie,      |
|    |condimenti, normalmente preconfezionati e pronti al consumo,  |
|    |cotti o non cotti.                                            |
|    |                                                              |
|    |Prodotti alimentari fabbricati con piu' ingredienti, di       |
|    |origine animale: un prodotto alimentare con piu' ingredienti  |
|    |di origine sia animale che vegetale sara' qui incluso se      |
|    l'ingrediente o gli ingredienti di origine animale predominano.|
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|7.1 |Prodotti a base di  |Prosciutti|Unita' imballate,  |0,5 kg o  |
|    |carni di mammiferi o|insaccati,|oppure una sezione |2 kg se il|
|    |di pollame,         |salumi    |trasversale        |tenore di |
|    |macinati, cotti,    |          |rappresentativa di |grasso e' |
|    |inscatolati,        |          |un recipiente,     |<5%       |
|    |essiccati, fusi o   |          |oppure unita'      |          |
|    |altrimenti          |          |(compreso          |          |
|    |trasformati,        |          |l'eventuale liquido|          |
|    |compresi i prodotti |          |di governo)        |          |
|    |con piu' ingredienti|          |prelevate mediante |          |
|    |                    |          |campionatore       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
    
                              TABELLA 4 
 
Prodotti vegetali: descrizione dei  campioni  elementari  ed  entita'
                        minima delle aliquote 
    
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |Classificazione     |Esempi    |Composizione dei   |Entita'   |
|    |del prodotto        |          |campioni elementari|minima di |
|    |                    |          |da prelevare       |ciascuna  |
|    |                    |          |                   |aliquota  |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|                                                                   |
|Prodotti alimentari primari di origine vegetale                    |
|                                                                   |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1   |Tutti i frutti freschi                                        |
|    |                                                              |
|    |Tutti gli ortaggi freschi, comprese le patate e le            |
|    |barbabietole da zucchero, ma escluse le erbe aromatiche       |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.1.|Prodotti freschi di |Bacche,   |Unita' intere o    |   1 kg   |
|    |piccole dimensioni  |piselli,  |imballaggi, oppure |          |
|    |generalmente <25 g  |olive     |unita' prelevate   |          |
|    |l'unita'            |          |mediante           |          |
|    |                    |          |campionatore       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.2.|Prodotti freschi di |Mele,     |Unita' intere      |   1 kg   |
|    |medie dimensioni    |arance    |                   | (almeno  |
|    |generalmente        |          |                   |10 unita')|
|    |25-250 g l'unita'   |          |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.3.|Prodotti freschi di |Cavoli,   |Unita' intere      |   2 kg   |
|    |grandi dimensioni,  |cetrioli, |                   | (almeno  |
|    |generalmente        |uva       |                   |5 unita') |
|    |>250 g l'unita'     |(grappoli)|                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|2.  |Legumi da granella  |Fagioli,  |                   |   1 kg   |
|    |                    |essiccati;|                   |          |
|    |                    |piselli,  |                   |          |
|    |                    |essiccati |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |Cereali             |Riso,     |                   |   1 kg   |
|    |                    |frumento  |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |Frutti a guscio     |Eccetto   |                   |   1 kg   |
|    |                    |noci di   |                   |          |
|    |                    |cocco     |                   |          |
|    |                    +----------+-------------------+----------+
|    |                    |Noci di   |                   | 5 unita' |
|    |                    |cocco     |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |Semi oleosi         |Arachidi  |                   |  0,5 kg  |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |Semi per bevande e  |Chicchi di|                   |  0,5 kg  |
|    |dolciumi            |caffe'    |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3.  |Erbe fresche        |Prezzemolo|Unita' intere      |  0,5 kg  |
|    |                    |fresco    |                   |          |
|    |                    +----------+                   +----------+
|    |                    |Altre,    |                   |  0,2 kg  |
|    |                    |fresche   |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |(per le erbe aromatiche essiccate, cfr. parte 4 della presente|
|    |tabella)                                                      |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |Spezie              |Essiccate |Unita'intere o     |  0,1 kg  |
|    |                    |          |unita' prelevate   |          |
|    |                    |          |mediante           |          |
|    |                    |          |campionatore       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|                                                                   |
|Prodotti alimentari trasformati di origine vegetale                |
|                                                                   |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|4.  |Prodotti alimentari lavorati o trasformati di origine         |
|    |vegetale, frutta secca, ortaggi, erbe aromatiche,             |
|    |luppolo, prodotti dell'industria molitoria.                   |
|    |                                                              |
|    |Prodotti derivati di origine vegetale, te', infusi di erbe,   |
|    |oli vegetali, succhi e prodotti vari.                         |
|    |                                                              |
|    |Prodotti alimentari fabbricati con un solo ingrediente, di    |
|    |origine vegetale, con o senza un mezzo di confezionamento o   |
|    |ingredienti minori quali sostanze aromatizzanti, spezie,      |
|    |condimenti, normalmente preconfezionati e pronti al consumo,  |
|    |cotti o non cotti.                                            |
|    |                                                              |
|    |Prodotti alimentari fabbricati con piu' ingredienti, di       |
|    |origine vegetale, compresi i prodotti con ingredienti di      |
|    |origine animale in cui predominano gli ingredienti di origine |
|    |vegetale, prodotti della panificazione.                       |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|4.1.|Prodotti ad alto    |          |Imballaggi o unita'|0,1 kg [*]|
|    |valore unitario     |          |prelevate mediante |          |
|    |                    |          |campionatore       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|4.2.|Prodotti solidi     |Luppolo,  |Unita' imballate o |  0,2 kg  |
|    |leggeri             |te',      |unita' prelevate   |          |
|    |                    |infuso di |mediante           |          |
|    |                    |erbe      |campionatore       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|4.3.|Altri prodotti      |Pane,     |Imballaggi o altre |  0,5 kg  |
|    |solidi              |farina,   |unita' intere,     |          |
|    |                    |frutta    |oppure unita'      |          |
|    |                    |secca     |prelevate mediante |          |
|    |                    |          |campionatore       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|4.4.|Prodotti liquidi    |Oli       |Unita' imballate o | 0,5 l o  |
|    |                    |vegetali, |unita' prelevate   |  0,5 kg  |
|    |                    |succhi    |mediante           |          |
|    |                    |          |campionatore       |          |
|                                                                   |
|[*] Un'aliquota piu' piccola puo' essere prelevata da un prodotto  |
|di valore eccezionalmente elevato, annotando i motivi di tale      |
|decisione nel verbale di campionamento.                            |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
    
                              Tabella 5 
 
Uova e prodotti lattiero-caseari: descrizione dei campioni elementari
                  ed entita' minima delle aliquote 
    
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |Classificazione     |Esempi    |Composizione dei   |Entita'   |
|    |del prodotto        |          |campioni elementari|minima di |
|    |                    |          |da prelevare       |ciascuna  |
|    |                    |          |                   |aliquota  |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|                                                                   |
|Prodotti alimentari primari di origine animale                     |
|                                                                   |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.  |Uova di pollame     |          |                   |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.1.|Uova, eccetto uova  |          |Uova intere        |12 uova   |
|    |di quaglia          |          |                   |intere di |
|    |                    |          |                   |gallina,  |
|    |                    |          |                   |6 uova    |
|    |                    |          |                   |intere di |
|    |                    |          |                   |oca o di  |
|    |                    |          |                   |anatra    |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|1.2.|Uova di quaglia     |          |Uova intere        |24 uova   |
|    |                    |          |                   |intere    |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|2.  |Latte crudo         |          |Unita' intere o    |  0,5 l   |
|    |                    |          |unita' prelevate   |          |
|    |                    |          |mediante           |          |
|    |                    |          |campionatore       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|                                                                   |
|Prodotti alimentari trasformati di origine animale                 |
|                                                                   |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3. Prodotti di origine animale: prodotti a base di latte e         |
|ovoprodotti                                                        |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3.1.|Latte liquido, latte|          |Unita' imballate o |  0,5 l   |
|    |in polvere, latte   |          |unita' prelevate   |(liquido) |
|    |condensato, Panna,  |          |mediante           |          |
|    |gelati prodotti con |          |campionatore       |    o     |
|    |latte               |          |                   |          |
|    |Yogurt              |          |                   |          |
|    |                    |          |                   |  0,5 kg  |
|    |                    |          |                   | (solido) |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3.2.|Burro               |Burro,    |Unita' intere o    |  0,2 kg  |
|    |                    |creme da  |parti di           |          |
|    |                    |spalmare a|imballaggi.        |          |
|    |                    |basso     |                   |          |
|    |                    |tenore di |                   |          |
|    |                    |grasso    |                   |          |
|    |                    |contenenti|                   |          |
|    |                    |burro     |oppure             |          |
|    |                    |emulsiona-|                   |          |
|    |                    |to e disi-|                   |          |
|    |                    |dratato,  |                   |          |
|    |                    |grasso di |unita' prelevate   |  0,2 l   |
|    |                    |latte di- |mediante           |          |
|    |                    |sidratato |campionatore       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3.3.|Formaggi, compresi formaggi trasformati                       |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |0,3 kg o piu'       |          |Unita' intere o    |  0,5 kg  |
|    |l'unita'            |          |unita' prelevate   |          |
+----+--------------------+          |mediante           +----------+
|    |<0,3 kg l'unita'    |          |campionatore       |  0,3 kg  |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|    |Nota: I formaggi a base circolare devono essere campionati    |
|    |praticando due tagli a raggio a partire dal centro. I formaggi|
|    |a base rettangolare devono essere campionati praticando due   |
|    |tagli paralleli ai lati.                                      |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
|3.4.|Ovoprodotti liquidi,|          |Unita' prelevate   |  0,5 kg  |
|    |congelati o         |          |asetticamente      |          |
|    |liofilizzati        |          |mediante           |          |
|    |                    |          |campionatore       |          |
+----+--------------------+----------+-------------------+----------+
    
  4.4. Preparazione del campione di laboratorio 
  Se il campione globale e' di entita' maggiore del necessario per un
campione di laboratorio, occorre dividerlo in modo  da  ottenere  una
quantita' rappresentativa. Si puo'  in  questo  caso  utilizzare  uno
strumento di campionamento, la suddivisione  in  quarti  o  un  altro
procedimento di riduzione a dimensioni appropriate, ma le  unita'  di
prodotti vegetali freschi e le uova non possono essere  ne'  tagliate
ne' divise. Ove richiesto, ulteriori campioni di  laboratorio  devono
essere prelevati in  questa  fase  oppure  possono  essere  preparati
utilizzando la procedura alternativa sopra descritta.  La  dimensione
minima richiesta per ogni campione di laboratorio  e'  quella  minima
indicata nelle tabelle 3, 4 e 5. 
 
  4.5. Verbale di campionamento 
  Il verbale va redatto conformemente a quanto disposto nell'allegato
1 e deve riportare il metodo di campionamento utilizzato e i codici e
le specifiche del flusso  tracciato  EFSA  in  versione  corrente  ed
aggiornata. 
 
  4.6. Imballaggio e spedizione delle aliquote 
  Si fa riferimento a quanto riportato nell'allegato 1. 
 
  4.7. Preparazione e conservazione della porzione da analizzare 
  L'aliquota deve essere frazionata, se necessario, ed e'  mescolata,
macinata, tritata  minutamente,  ecc...  in  modo  da  permettere  il
prelievo di porzioni rappresentative da analizzare, con un errore  di
campionamento minimo. La dimensione della porzione da analizzare deve
essere stabilita in funzione del metodo di analisi  e  dell'efficacia
della miscelazione. I  metodi  di  frazionamento  e  di  miscelazione
devono essere registrati e non devono influire sui  residui  presenti
nel campione da analizzare. Ove necessario il campione analitico deve
essere trattato in condizioni speciali,  per  esempio  a  temperatura
inferiore a zero, per ridurre al  minimo  gli  effetti  negativi  del
trattamento sui residui. Se tale trattamento puo' avere  un'incidenza
sui residui e non sono disponibili altre  procedure  alternative,  la
porzione da analizzare puo' essere costituita da unita' intere  o  da
segmenti prelevati da unita' intere.  Se  la  porzione  analitica  e'
quindi composta da un  certo  numero  di  unita'  o  di  segmenti  e'
probabile che non sia rappresentativa del  campione  analitico  e  in
questo caso deve essere analizzato un  numero  sufficiente  di  altre
porzioni in modo da indicare l'incertezza del  valore  medio.  Se  le
porzioni devono essere conservate  prima  di  essere  analizzate,  le
modalita' e la durata della conservazione devono essere tali  da  non
incidere sul tenore di residui presenti. Se necessario, devono essere
prelevate  porzioni  supplementari  da  analizzare  per  ripetere   e
confermare le analisi. 
 
  CRITERI DI CONFORMITA' 
 
  Se risulta che un residuo supera un  LMR,  la  sua  identita'  deve
essere confermata e la concentrazione verificata  analizzando  una  o
piu' porzioni supplementari prelevate dall'aliquota originale. 
  La quantita' massima di residui si applica al campione globale. 
  La partita e' conforme  ad  un  dato  LMR  se  questo  non  risulta
superato in base ai risultati dell'analisi. 
  Se  i  risultati  ottenuti  dal  campione   globale   mostrano   un
superamento dell'LMR, la decisione secondo  cui  la  partita  non  e'
conforme deve tener conto: 
    i) dei risultati ottenuti dalle aliquote ricavate da uno  o  piu'
campioni di laboratorio, se necessario, e 
    ii) della precisione ed accuratezza  dell'analisi,  indicata  dai
relativi dati di controllo di qualita'. 
 
                                                           Allegato 3 
 
  Metodi di  campionamento  dei  prodotti  alimentari,  ivi  compresi
quelli di origine vegetale e di  origine  animale,  per  la  verifica
delle caratteristiche qualitative e merceologiche nei settori di  cui
all'articolo 2, comma 3, salvo quanto previsto  da  norme  europee  e
nazionali speciali. 
 
 
    § 1. Quantita' di campione, da suddividere in cinque aliquote 
          necessaria per l'esecuzione analisi chimiche (*) 
    
|========================================|==========================|
|         TIPOLOGIA DI MATRICE           |       Quantita' da       |
|                                        |        suddividere       |
|                                        |       in 5 aliquote      |
|========================================|==========================|
|  Aceti                                 |          l  2,5          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Acquaviti                             |          l  1,5          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Acque gassate e bevande analcoliche   |          l  2,5          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Additivi                              |          g  250          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Alcool etilico                        |          l    1          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Aperitivi a base di vino              |          l    2          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Birra                                 |          l    2          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Burro                                 |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Cacao                                 |          g  500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Caffe' ed estratti di caffe' e        |          g  500          |
|  surrogati                             |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Caramelle, confetti e chewing-gum     |          g  500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Carne fresca                          |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Carni conservate - insaccati          |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Cereali                               |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Cioccolati farciti e/o ripieni        |          g 1500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Cioccolato                            |          g  500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Coloranti                             |          g  250          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Conserve di origine vegetale          |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Conserve e semiconserve               |          g 1000          |
|  di origine animale                    |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Crema di latte o panna                |          g  500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Crema per pasticceria e budini        |          g  500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Estratti alimentari e prodotti affini |          g  500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Farine                                |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Formaggi                              |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Frutta e vegetali secchi              |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Frutta, ortaggi freschi e surgelati   |          g  500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Gelati                                |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Grassi emulsionati per panificazione  |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Grassi idrogenati                     |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Latte                                 |          l    1          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Latte condensato                      |          g  750          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Latte in polvere                      |          g  500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Liquori                               |          l  1,5          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Manna                                 |          g 1600          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Margarina                             |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Marmellata, confettura, mostarda,     |          g 1000          |
|  gelatina di frutta                    |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Miele                                 |          g  500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Olio (di oliva o di semi)             |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Pane                                  |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Pane speciale                         |          g 2000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Paste alimentari                      |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Paste alimentari speciali             |          g 1500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Polveri per acqua da tavola           |          g   20          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Prodotti da forno diversi dal pane    |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Prodotti dolciari                     |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Sciroppi                              |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Strutto                               |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Succhi e nettari di frutta            |          g 1000          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Vini                                  |          l    5          |
|----------------------------------------|--------------------------|
|  Zucchero                              |          g  500          |
|----------------------------------------|--------------------------|
    
  (*) Quantita' superiori  possono  essere  prelevate  sudisposizione
dell'autorita' che ordina il prelevamento. 
  Deroghe alle quantita' indicate in allegato sono previste e possono
essere introdotte da norme speciali. 
  In casi particolari l'autorita' che  ordina  il  prelevamento  puo'
disporre il prelievo di quantita' diverse. 
 
§ 2. Norme generali da  seguire  per  il  prelievo  dei  campioni  da
                             analizzare 
 
    a) Nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in un unico
recipiente, se ne preleva una quantita' rappresentativa della  massa,
dalla quale si ricava il campione per l'analisi. 
    b) Nel caso di sostanze o prodotti  omogenei  contenuti  in  piu'
recipienti, se ne prelevano quantita' parziali da diversi  recipienti
scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantita'  parziali
vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi. 
    c) Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti  in  un
unico recipiente e conservati alla rinfusa, se ne prelevano quantita'
parziali nella parte superiore, centrale  e  inferiore  della  massa;
l'insieme delle quantita'  parziali  rappresentative  della  partita,
vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi. 
    d) Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in piu'
recipienti, se ne prelevano quantita' parziali da diversi  recipienti
scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantita'  parziali
prelevate vengono riunite e mescolate per ricavare  il  campione  per
l'analisi. 
    e) Nel caso  di  sostanze  o  prodotti  contenuti  in  confezioni
originali chiuse e quando la natura di tale sostanza o prodotto, e il
tipo di controllo analitico da effettuare ne consentano l'apertura si
prelevano a caso, da un numero di  confezioni  rappresentative  della
partita, aliquote di sostanza  o  prodotto  dalle  quali,  riunite  e
mescolate, si ricava il campione per l'analisi. 
    f) Nel caso  di  sostanze  o  prodotti  contenuti  in  confezioni
originali chiuse, quando la natura delle sostanze o  prodotti,  e  il
tipo  di  controllo  analitico  da  effettuare  non   ne   consentono
l'apertura,  si  preleva   a   caso,   dalla   partita,   un   numero
rappresentativo di confezioni per formare il campione per  l'analisi.
In ogni caso  il  peso  complessivo  del  campione  non  deve  essere
inferiore a quello previsto nell'apposita tabella. 
    g) Nel caso di latte in  confezioni  originali  chiuse  destinate
alla vendita al dettaglio se ne prelevano  cinque,  indipendentemente
dal loro volume. 
 
§ 3. Norme speciali  da  seguire  per  il  prelievo  di  campioni  di
                        particolari sostanze 
 
  Nel caso di sostanze alimentari delle quali si debba controllare il
contenuto di umidita', i campioni prelevati debbono essere posti,  di
regola, in recipienti di  vetro  a  chiusura  ermetica,  al  fine  di
preservarli dall'assorbimento o dalla perdita di acqua. 
  Nel confezionamento dei campioni dei  prodotti  che,  per  la  loro
natura, posti in recipienti stagni a chiusura ermetica,  si  alterano
per ammuffimento o putrefazione, si dovranno impiegare  sacchetti  di
carta resistente o altro materiale idoneo. 
  In questi casi, come pure ogni volta che si  debba  controllare  il
contenuto di  umidita'  e  per  mancanza  di  recipienti  a  chiusura
ermetica si impieghino sacchetti di carta od  altri  contenitori  non
stagni e non a  chiusura  ermetica  si  dovra'  determinare  mediante
bilancia sensibile al  decigrammo  il  peso  lordo  di  ogni  singolo
campione all'atto del prelevamento:  peso  lordo  che  dovra'  essere
annotato sull'involucro del campione medesimo, assieme alla  data  ed
ora della pesatura. 
  Il peso di ciascun campione dovra' essere riportato, inoltre, anche
sul verbale di prelevamento e la pesatura  dovra'  essere  esatta  al
decigrammo per ciascuna aliquota. Il responsabile dello stabilimento,
deposito od esercizio presso cui e' stato prelevato il campione od il
suo rappresentante ha diritto ad assistere alla pesata. 
 

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