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Arriva con il “c.d. Decreto del fare”  (pubblicato con Decreto Legge il 21 giugno 2013 n. 69) la tanto attesa semplificazione in relazione all’obbligo di presentazione del Durc (Documento unico di regolarità contributiva).
Il DURC dovrà essere acquisito d’ufficio dall’amministrazione pubblica appaltante (in precedenza il Durc faceva parte della documentazione obbligatoria per partecipare alla gara d’appalto pubblico).
Inoltre, se prima la regolarità del Durc era il passaggio obbligato per avere il pagamento della prestazione fornita, ora l’amministrazione, in presenza di un Durc che evidenzi una posizione irregolare, la stazione appaltante procederà ugualmente al pagamento della prestazione, ma trattenendo da detto corrispettivo una quota pari all’inadempienza risultante dal Durc. Quanto trattenuto dovrà essere versato a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa, se presente, la Cassa edile, per l’esecuzione dei lavori nei settori dell’edilizia.

L’acquisizione d’ufficio del Durc da parte dell’amministrazione appaltante è funzionale alla verifica della regolarità ai fini della partecipazione alla gara e poi dell’aggiudicazione dell’appalto. Naturalmente, acquisito un Durc che attesti una posizione di regolarità contributiva, questa varrà per tutte le fasi del procedimento in cui è richiesto il soddisfacimento di tale requisito. Nello specifico, ogni Durc avrà validità pari a 180 giorni (finora erano 90). Durante questi sei mesi le amministrazioni dovranno usare questo Durc come base per poter dar corso ai pagamenti, ai collaudi, al rilascio del certificato di regolarità e conformità alle norme dell’esecuzione.

Nel caso ci siano delle inadempienze tali da non consentire il rilascio del Durc, il soggetto inadempiente è chiamato a sanare la propria posizione prima del rilascio del Documento. La notifica dell’inadempienza e l’invito a regolarizzarla avviene via Pec. I tempi per provvedere alla regolarizzazione sono fissati in 15 giorni.

 

Riepilogo semplificazioni in materia di Durc
Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità contributiva:

– acquisizione in via informatica;
– validità di 180 giorni;
– posizione irregolare e pagamento della prestazione fornita;
– trattenuta dal corrispettivo della quota pari all’inadempienza risultante dal Durc;
– versamento della quota detratta a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa, se presente, la Cassa edile;
– regolarizzazione via pec (posta elettronica certificata).

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