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Decreto del “Fare”: principali disposizioni per gli Enti Locali

di Carlo Rapicavoli –

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto la Legge 9 agosto 2013 n. 98, che ha convertito il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.

Di seguito le principali disposizioni, in vigore da oggi, di interesse diretto per gli Enti Locali.

INDENNIZZO DA RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Per i procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio di attività di impresa, avviati ad istanza di parte a decorrere dal 21 agosto 2013, viene introdotto l’obbligo di indennizzo per il ritardo.

In caso di inosservanza del termine di conclusione di ogni procedimento amministrativo ad istanza di parte, l’Amministrazione è tenuta a corrispondere all’interessato, a titolo di indennizzo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 2.000 euro.

Per ottenere l’indennizzo, l’interessato deve prima azionare il potere sostitutivo (art. 2, comma 9-bis, della Legge 241/1990) nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; deve cioè fare istanza alla figura apicale dell’amministrazione, individuata con delibera di Giunta (vedi deliberazione della Giunta Provinciale n. 215/60004 del 28.05.2012), affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non liquidi l’indennizzo maturato a tale data, l’interessato può ricorrere al TAR.

Per i suddetti procedimenti è obbligatorio inserire nella comunicazione di avvio del procedimento le informazioni relative al diritto all’indennizzo, alle modalità e termini per conseguirlo e sono altresì indicati il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

Nel caso in cui i procedimenti sono sottoposti alla normativa SUAP, ad esempio in caso di AUA – autorizzazione unica ambientale – D.P.R. 59/2013, trova applicazione l’art. 28, comma 2, della Legge 98/2013, che prevede che nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l’interessato presenta istanza all’amministrazione procedente (Comune-SUAP), che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell’amministrazione responsabile del ritardo.

DURC

Inadempienze contributive

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione aggiudicatrice trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Acquisizione d’ufficio

Il DURC deve essere dunque acquisito d’ufficio per via telematica per:

• la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero in caso di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
• l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che dispone che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
• la stipula del contratto;
• il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
• il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Validità del DURC

Il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di 120 giorni dalla data di emissione.

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC anche in formato elettronico.

DURC irregolari

Ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento, gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA

L’art. 30 introduce semplificazioni in materia edilizia:

• l’interessato che abbia bisogno della segnalazione di Inizio Attività può richiedere allo Sportello Unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari all’intervento edilizio;

• Il certificato di agibilità può essere richiesto anche per singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria.

• Vengono semplificate e incentivate il recupero e le ristrutturazioni degli edifici.

Gli interventi edilizi che alterano la sagoma degli edifici, a parità di volumetria e nel rispetto dei vincoli, e quelli di ripristino totale o parziale di edifici eventualmente crollati o demoliti, sono ora effettuati mediante SCIA, mentre fino a ieri era necessario il permesso di costruire.

Restano esclusi dalla semplificazione:

• gli edifici sottoposti a vincoli paesaggistici o culturali, per i quali gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti sono effettuati con SCIA, solo qualora sia rispettata la sagoma dell’edificio preesistente;
• le aree individuate con delibera dei Comuni da adottarsi entro il 30 giugno 2014 all’interno delle zone omogenee A) e di quelle equipollenti. Nelle aree omogenee A la semplificazione diventerà operativa con l’approvazione di questa delibera.
• Inoltre, nei centri storici e nelle altre aree di particolare pregio ambientale, storico, artistico, ecc. le attività sottoposte a SCIA possono essere iniziate 30 giorni dopo la presentazione della domanda.

I termini di inizio e ultimazione dei lavori, previa comunicazione dell’interessato, possono essere prorogati di due anni, per i titoli abilitativi rilasciati prima del 21 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto).

La disposizione si applica ai lavori autorizzati con permesso di costruire o iniziati a seguito della presentazione di denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività.

I procedimenti di rilascio del permesso di costruire sono conclusi con l’adozione di un provvedimento espresso in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Qualora una delle amministrazioni competenti neghi un parere, nulla osta etc., decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento, entro cinque giorni, comunica al richiedente il provvedimento di diniego dell’atto di assenso, indicando il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Nel caso in cui la soprintendenza non renda il parere di compatibilità paesaggistica del progettato intervento entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, non è più richiesta la convocazione della conferenza di servizi di cui all’art. 149 comma 9 del Codice, ma l’Amministrazione può provvedere direttamente sulla domanda di autorizzazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Viene riformulato l’art. 243 del D. Lgs. 152/2006 sulla gestione delle acque sotterranee emunte.

Viene inoltre nuovamente modificata la disciplina in materia di terre e rocce da scavo.

Attraverso l’introduzione di un nuovo comma 2-bis all’articolo 184-bis del D. Lgs. 152/2006 (sottoprodotto), si circoscrive l’applicazione del D. M. 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo” ai soli casi di terre e rocce da scavo provenienti da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o Autorizzazione integrata ambientale.

Viene esclusa dal campo di applicazione del D. M. 161/2012 anche l’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e di posa in mare di cavi e condotte (articolo 109 del D. Lgs. 152/2006).

Le matrici materiali di riporto sono escluse — al pari del suolo — dalle norme in materia di rifiuti in base a quanto stabilito dall’articolo 185 del D. Lgs. 152/2006, con la modifica all’articolo 3 del D. L. 2/2012 che ne contiene l’interpretazione autentica.

Tale interpretazione viene integrata precisando che le matrici materiali di riporto sono costituite “da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri”.

Attraverso la sostituzione dei commi 2 e 3, la norma stabilisce a livello applicativo che le matrici, ai fini dell’esclusione dalla normativa sui rifiuti, devono essere sottoposte a test di cessione sui materiali granulari, ai sensi del D. M 5 febbraio 1998 e ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee.

Nel caso i test risultino conformi ai limiti del testo di cessione, le matrici devono comunque rispettare la normativa in materia di bonifica dei siti contaminati. Se invece sia rilevata la non conformità le matrici vanno considerate fonti di contaminazione che devono essere rese conformi, oppure rimosse, oppure sottoposte a messa in sicurezza permanente.

Le terre e rocce da scavo, siano o no comprese nell’ambito di applicazione del D.M. 161/2012, sono da considerare sottoprodotti e non rifiuti se il produttore dimostra:

a) che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle suddette condizioni tramite dichiarazione resa all’ARPA, precisando le quantità destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.

L’eventuale modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

Il produttore deve, in ogni caso, confermare all’ARPA, territorialmente competente con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

L’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto.

La definizione dei materiali da scavo contenuta nell’art. 1 del D. M. 161/2012 integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IMPIANTI AD INQUINAMENTO SCARSAMENTE SIGNIFICATIVO

L’art. 41 ter della Legge integra la parte I dell’allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006, contenente l’elenco degli impianti ed attività in deroga in merito all’applicazione delle norme sulle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 272 del codice ambientale, con l’inserimento di:

a) silos per i materiali vegetali;

b) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas;

c) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l’anno di uva nonché’ stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui sopra;

d) Frantoi.

La parte II dell’allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente l’elenco delle attività per le quali è possibile adottare autorizzazioni di carattere generale è integrata con le seguenti attività:

a) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi tra gli impianti in deroga;

b) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi tra gli impianti ed attività in deroga.

LIBERALIZZAZIONE WI-FI

L’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede più l’identificazione personale degli utilizzatori.

RAZIONALIZZAZIONE DEI CED

L’Agenzia per l’Italia digitale, con l’obiettivo di razionalizzare le risorse e favorire il consolidamento delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni effettuerà il censimento dei Centri per l’elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione ed elaborerà le linee guida finalizzate alla definizione di un piano triennale di razionalizzazione dei CED delle amministrazioni pubbliche che dovrà portare alla diffusione di standard comuni di interoperabilità, a crescenti livelli di efficienza, di sicurezza e di rapidità nell’erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Il piano triennale deve individuare i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all’utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.

E’ prevista l’emanazione da parte dell’AVCP di apposite linee guida per l’accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on line e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.

L’accreditamento indica, tra l’altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi e i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.

MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l’INAIL, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli
edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell’istruzione e delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata.

Al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l’individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico.

Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, per l’anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro.

Per le suddette finalità, nonché per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici da rischio sismico, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le risorse previste sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all’uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti in ciascuna regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi della tabella 1 allegata al decreto.

L’assegnazione agli enti locali è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013.

A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici.

L’assegnazione del finanziamento autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara ovvero le procedure di affidamento dei lavori.

Il mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti.

Viene meno il limite di spesa, previsto dalla legge di stabilità 2013, pari al 20 per cento di quella sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi destinati all’uso scolastico.

SANZIONI CODICE DELLA STRADA

Per le violazioni del Codice della Strada, per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore o l’obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30 per cento, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

Per le violazioni contestate a partire dal 21 agosto 2013 dovrà indicarsi nei modelli, quale ulteriore modalità di pagamento, quella in forma agevolata, ridotta del 30 per cento, entro cinque giorni.

Al riguardo, il Ministero dell’Interno ha emanato direttive di applicazione con circolare del 12 agosto 2013.

SUDDIVISIONE IN LOTTI DEI LAVORI

Al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.

Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti.

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Per i contratti di appalto relativi a lavori, affidati a seguito di gare bandite successivamente
al 21 agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

L’obbligo di pubblicazione delle informazioni relative ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture riferite all’anno 2012 (la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate), in formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici, è differito al 31 gennaio 2014, unitamente ai dati dell’anno 2013.

Vengono altresì prorogati al 31 dicembre 2015 i termini previsti dalle disposizioni transitorie del Codice dei Contratti relativi alle modalità di dimostrazione dei requisiti da parte dell’impresa, dei requisiti da parte dei progettisti e sulla facoltà, per le gare sotto soglia, di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire dal 21 novembre 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all’articolo 6 -bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

L’art. 19 della Lgge integra le disposizioni del Codice dei Contratti sulle concessioni di lavori pubblici.

SEMPLIFICAZIONI PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

Nei confronti dei volontari e dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del D. Lgs. 81/2008 (assimilati ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi).

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI TRASFERIMENTI DI IMMOBILI AGLI ENTI TERRITORIALI

Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili previsto dal D. Lgs. 85/2010 (federalismo demaniale) di proprietà dello Stato ad esclusione dei beni in uso per finalità dello Stato e i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l’uso per le medesime finalità, nonché’ quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili avviene secondo le seguenti modalità.

A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all’Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell’Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente, che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo.

L’Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della richiesta, ne comunica l’esito all’ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell’Agenzia del demanio.

In caso di esito negativo, l’Agenzia comunica all’ente interessato i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta.

Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l’ente può presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall’Agenzia del demanio.

Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza dei principi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni.

In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

Nei provvedimenti attribuzione, si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all’esito di apposito monitoraggio effettuato dall’Agenzia del demanio l’ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’atto formale di trasferimento del bene, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l’uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, è altresì destinato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall’alienazione dell’originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali.

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