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Decreto crescita, testo coordinato.

Decreto crescita, ripubblicazione

In G.U. n. 161 del 11 luglio 2019, S.O. n. 29, è pubblicato il Testo coordinato del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34: Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (in Supplemento ordinario – n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019), recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.»

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100  del  30  aprile  2019),
coordinato con la legge di conversione 28  giugno  2019,  n.  58  (in
Supplemento ordinario - n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29
giugno 2019), recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi.». (19A04392) 

(GU n.161 del 11-7-2019 – Suppl. Ordinario n. 29)

 

 Vigente al: 11-7-2019

 

Capo I
MISURE FISCALI PER LA CRESCITA ECONOMICA

 
Avvertenza: 
 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi  dell'art.
8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
    Il testo delle note qui  pubblicato e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate
o alle quali e' operato il rinvio. 
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
 
    Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi 
 
  1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i  soggetti  titolari  di
reddito  d'impresa  e  per  gli  esercenti  arti  e  professioni  che
effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi,  esclusi
i veicoli e gli altri mezzi di trasporto  di  cui  all'articolo  164,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.917,  dal  1°
aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30  giugno  2020,  a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo  ordine
risulti accettato dal  venditore  e  sia  avvenuto  il  pagamento  di
acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di
acquisizione, con esclusivo  riferimento  alla  determinazione  delle
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo
di acquisizione e' maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione  del
costo  non  si  applica  sulla  parte  di  investimenti   complessivi
eccedente  il  limite  di  2,5   milioni   di   euro.   Resta   ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi  93  e
97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 164
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi): 
                «Art. 164 (Limiti di deduzione delle  spese  e  degli
          altri  componenti  negativi  relativi  a  taluni  mezzi  di
          trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio  di  imprese,
          arti e professioni). - 1. Le spese e gli  altri  componenti
          negativi relativi ai mezzi di trasporto a  motore  indicati
          nel  presente  articolo,   utilizzati   nell'esercizio   di
          imprese, arti e professioni, ai fini  della  determinazione
          dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti  in
          una delle fattispecie previste nelle successive lettere a),
          b) e b-bis): 
                  a) per l'intero ammontare relativamente: 
                    1)  agli  aeromobili  da  turismo,  alle  navi  e
          imbarcazioni da diporto, alle autovetture  ed  autocaravan,
          di cui alle lettere a) e m) del comma 1  dell'art.  54  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai  ciclomotori
          e motocicli destinati ad essere  utilizzati  esclusivamente
          come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa; 
                    2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico; 
                  b) nella misura del 20 per cento relativamente alle
          autovetture e  autocaravan,  di  cui  alle  citate  lettere
          dell'art. 54 del citato  decreto  legislativo  n.  285  del
          1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
          da  quello  indicato  alla  lettera  a),  numero  1).  Tale
          percentuale e' elevata  all'80  per  cento  per  i  veicoli
          utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
          rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di  arti
          e professioni in forma  individuale,  la  deducibilita'  e'
          ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un
          solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici
          e da associazioni di cui all'art. 5,  la  deducibilita'  e'
          consentita  soltanto  per  un  veicolo  per  ogni  socio  o
          associato. Non si tiene conto: della  parte  del  costo  di
          acquisizione che eccede lire 35 milioni per le  autovetture
          e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli,  lire  4
          milioni  per  i  ciclomotori;  dell'ammontare  dei   canoni
          proporzionalmente corrispondente al costo di detti  veicoli
          che eccede i limiti  indicati,  se  i  beni  medesimi  sono
          utilizzati in  locazione  finanziaria;  dell'ammontare  dei
          costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7  milioni
          per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni  per
          i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso
          di esercizio delle predette attivita'  svolte  da  societa'
          semplici e associazioni di cui al citato art. 5, i suddetti
          limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I  limiti
          predetti, che con riferimento al valore  dei  contratti  di
          locazione   anche   finanziaria   o   di   noleggio   vanno
          ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche
          conto delle variazioni dell'indice dei  prezzi  al  consumo
          per le famiglie  di  operai  e  di  impiegati  verificatesi
          nell'anno  precedente,  con  decreto  del  Ministro   delle
          finanze, di concerto con il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e  dell'artigianato.  I  predetti  limiti  di  35
          milioni di lire  e  di  7  milioni  di  lire  sono  elevati
          rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per  gli
          autoveicoli  utilizzati  da  agenti  o  rappresentanti   di
          commercio; 
                  b-bis) nella misura del 70 per cento per i  veicoli
          dati in uso promiscuo ai dipendenti per  la  maggior  parte
          del periodo d'imposta. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi  65,  93  e  97
          dell'art.  1  della  legge  28  dicembre   2015,   n.   208
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato-legge di stabilita' 2016): 
                «Art. 1. - (Omissis). 
                65.  Per  gli  intermediari  finanziari,  escluse  le
          societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento  e  le
          societa' di intermediazione mobiliare di cui al testo unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, e per la Banca  d'Italia,  l'aliquota  di  cui
          all'art. 77 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 3,5 punti
          percentuali. 
                (Omissis). 
                93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica
          agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali
          il decreto del Ministro delle  finanze  31  dicembre  1988,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  27   del   2   febbraio   1989,   stabilisce
          coefficienti di ammortamento inferiori al  6,5  per  cento,
          agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonche' agli
          investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso  alla
          presente legge. 
                (Omissis). 
                97. Le disposizioni di cui  ai  commi  91  e  92  non
          producono effetti  sui  valori  attualmente  stabiliti  per
          l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti
          dall'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427, e successive modificazioni. 
                (Omissis).». 
                               Art. 2 
 
 
                         Revisione mini-IRES 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 2022, il reddito d'impresa dichiarato dalle societa' e
dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza  dell'importo
corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve  diverse
da quelle di utili non disponibili,  nei  limiti  dell'incremento  di
patrimonio netto, e' assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77
del predetto testo unico ridotta  di  4  punti  percentuali;  per  il
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018  e
per i tre successivi la stessa aliquota e' ridotta,  rispettivamente,
di 1,5 punti percentuali,  di  2,5  punti  percentuali,  di  3  punti
percentuali e  di  3,5  punti  percentuali.  Alla  quota  di  reddito
assoggettata all'aliquota  ridotta  di  cui  al  periodo  precedente,
l'addizionale di  cui  all'articolo  1,  comma  65,  della  legge  28
dicembre 2015, n.  208,  si  applica  in  misura  corrispondentemente
aumentata. 
  2. Ai fini del comma 1: 
    a) si considerano riserve di utili  non  disponibili  le  riserve
formate con utili diversi da quelli  realmente  conseguiti  ai  sensi
dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da  processi
di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati  a  riserva,  ad
esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; 
    b) l'incremento di patrimonio netto e' dato dalla differenza  tra
il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio  del  periodo
d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo
esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati  nei
periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto  risultante  dal
bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio. 
  3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili  accantonati
a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito  complessivo
netto dichiarato e' computata in aumento degli  utili  accantonati  a
riserva agevolabili dell'esercizio successivo. 
  4. Per le societa' e per gli enti indicati nell'articolo 73,  comma
1, lettere a), b) e d), del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da  117
a 129 del medesimo testo unico, l'importo su  cui  spetta  l'aliquota
ridotta, determinato  ai  sensi  del  comma  1  da  ciascun  soggetto
partecipante al consolidato, e'  utilizzato  dalla  societa'  o  ente
controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino  a
concorrenza  del  reddito   eccedente   le   perdite   computate   in
diminuzione. Le disposizioni del presente comma  si  applicano  anche
all'importo  determinato  dalle  societa'  e  dagli   enti   indicati
nell'articolo 73, comma 1, lettere a)  e  b),  del  testo  unico  che
esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi
articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico. 
  5.  In  caso  di  opzione  per  la  trasparenza  fiscale   di   cui
all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo
su  cui  spetta  l'aliquota  ridotta   determinato   dalla   societa'
partecipata ai sensi del comma 1 e' attribuito  a  ciascun  socio  in
misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.  La
quota attribuita non utilizzata dal socio  e'  computata  in  aumento
dell'importo  su  cui  spetta   l'aliquota   ridotta   dell'esercizio
successivo, determinato ai sensi del presente comma. 
  6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono  applicabili  anche
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  al  reddito
d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle  societa'
in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice   in   regime   di
contabilita' ordinaria. 
  7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5,  6  e'  cumulabile
con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che
prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di  quelli
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 601. 
  8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  sono  adottate  le  disposizioni  di
attuazione del presente articolo. 
  9. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi  da
28 a 34 sono abrogati. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 73,  comma
          1, e 77 del citato decreto del Presidente della  Repubblica
          n. 917 del 1986: 
                «Art. 73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa': 
                  a) le societa' per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
                  b)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', nonche' i trust, residenti nel  territorio  dello
          Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o   principale
          l'esercizio di attivita' commerciali; 
                  c)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', i trust che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o
          principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
          organismi  di  investimento   collettivo   del   risparmio,
          residenti nel territorio dello Stato; 
                  d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
                (Omissis).» 
              «Art. 77 (Aliquota dell'imposta).  -  1.  L'imposta  e'
          commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del
          24 per cento.» 
              - Il testo vigente  del  comma  65  dell'art.  1  della
          citata legge n.  208  del  2015  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2433 del codice
          civile: 
                «Art. 2433 (Distribuzione degli utili ai soci). -  La
          deliberazione sulla distribuzione degli utili  e'  adottata
          dall'assemblea che approva il bilancio ovvero,  qualora  il
          bilancio  sia  approvato  dal  consiglio  di  sorveglianza,
          dall'assemblea  convocata  a  norma   dell'art.   2364-bis,
          secondo comma. 
                Non possono essere pagati dividendi sulle azioni,  se
          non  per  utili  realmente  conseguiti  e  risultanti   dal
          bilancio regolarmente approvato. 
                Se si verifica una perdita del capitale sociale,  non
          puo' farsi luogo a ripartizione di  utili  fino  a  che  il
          capitale  non  sia  reintegrato   o   ridotto   in   misura
          corrispondente. 
                I dividendi erogati in violazione delle  disposizioni
          del presente articolo non sono ripetibili,  se  i  soci  li
          hanno  riscossi  in  buona  fede   in   base   a   bilancio
          regolarmente  approvato,  da  cui  risultano  utili   netti
          corrispondenti.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli da  117  a
          142 del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          917 del 1986: 
                «Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
          di imprese controllate  residenti).  -  1.  La  societa'  o
          l'ente  controllante  e   ciascuna   societa'   controllata
          rientranti fra i soggetti di  cui  all'art.  73,  comma  1,
          lettere a) e b),  fra  i  quali  sussiste  il  rapporto  di
          controllo di cui all'art. 2359, comma  1,  numero  1),  del
          codice civile, con i requisiti di cui all'art. 120, possono
          congiuntamente esercitare l'opzione per  la  tassazione  di
          gruppo. 
                2. I soggetti di cui all'art. 73,  comma  1,  lettera
          d), possono esercitare l'opzione  di  cui  al  comma  1  in
          qualita' di controllanti ed a condizione: 
                  a) di essere residenti in Paesi con i quali  e'  in
          vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; 
                  b)  di  esercitare  nel  territorio   dello   Stato
          un'attivita'  d'impresa,  come   definita   dall'art.   55,
          mediante  una   stabile   organizzazione,   come   definita
          dall'art. 162, che assume la qualifica di consolidante. 
                2-bis. I  soggetti  di  cui  all'art.  73,  comma  1,
          lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b)  del
          comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea
          ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
          europeo con il quale l'Italia abbia  stipulato  un  accordo
          che assicuri un  effettivo  scambio  di  informazioni,  che
          rivestono una forma giuridica  analoga  a  quelle  previste
          dall'art. 73, comma 1, lettere a) e b),  possono  designare
          una societa' residente nel territorio  dello  Stato  o  non
          residente di cui  al  comma  2-ter,  controllata  ai  sensi
          dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
          requisiti di cui all'art. 120, ad esercitare l'opzione  per
          la  tassazione  di  gruppo  congiuntamente   con   ciascuna
          societa' residente o non residente di cui al  comma  2-ter,
          su cui parimenti essi  esercitano  il  controllo  ai  sensi
          dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
          requisiti di cui all'art. 120. La controllata designata non
          puo'  esercitare  l'opzione  con  le  societa'  da  cui  e'
          partecipata. Agli effetti del presente comma: 
                  a)  la  controllata  designata,  in   qualita'   di
          consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
          previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
          controllanti; 
                  b) i requisiti del controllo  di  cui  al  comma  1
          devono essere verificati in capo al  soggetto  controllante
          non residente; 
                  c) l'efficacia  dell'opzione  e'  subordinata  alla
          condizione  che  il  soggetto  controllante  non  residente
          designi  la  controllata  residente   assumendo,   in   via
          sussidiaria, le responsabilita' previste dall'art. 127  per
          le societa' o enti controllanti; 
                  d) in ipotesi di interruzione della  tassazione  di
          gruppo prima  del  compimento  del  triennio  o  di  revoca
          dell'opzione,   le   perdite   fiscali   risultanti   dalla
          dichiarazione  di  cui   all'art.   122   sono   attribuite
          esclusivamente alle controllate che le hanno  prodotte,  al
          netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene  meno
          il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti  dai
          soggetti interessati; 
                  e) se il  requisito  del  controllo  nei  confronti
          della controllata  designata  cessa  per  qualsiasi  motivo
          prima del compimento del triennio, il soggetto controllante
          non  residente   puo'   designare,   tra   le   controllate
          appartenenti al medesimo consolidato, un'altra  controllata
          residente avente le  caratteristiche  di  cui  al  presente
          comma senza che si interrompa la tassazione di  gruppo.  La
          nuova  controllata  designata  assume  le   responsabilita'
          previste dall'art. 127 per le societa' o enti  controllanti
          relativamente ai precedenti periodi d'imposta di  validita'
          della tassazione di  gruppo,  in  solido  con  la  societa'
          designata  nei  cui  confronti  cessa  il   requisito   del
          controllo. 
                2-ter. I  soggetti  di  cui  all'art.  73,  comma  1,
          lettera d), controllati ai sensi dell'art. 2359,  comma  1,
          numero 1), del codice civile, possono esercitare  l'opzione
          di cui al comma 1 in qualita' di controllata  mediante  una
          stabile  organizzazione  come  definita  dal  comma   1-bis
          dell'art. 120. 
                3. Permanendo il requisito del controllo  di  cui  al
          comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
          irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si  intende
          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non
          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun
          triennio.  In  caso  di  rinnovo  tacito  dell'opzione   la
          societa' o ente controllante puo'  modificare  il  criterio
          utilizzato,  ai  sensi  dell'art.   124,   comma   4,   per
          l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso  di
          interruzione anticipata della tassazione  di  gruppo  o  di
          revoca dell'opzione, alle societa' che le  hanno  prodotte,
          nella dichiarazione  dei  redditi  presentata  nel  periodo
          d'imposta  a  decorrere  dal  quale  si  intende  rinnovare
          l'opzione. Nel caso venga meno il requisito  del  controllo
          di cui al comma 1 si  determinano  le  conseguenze  di  cui
          all'art. 124.» 
                «Art. 118 (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1.
          L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui
          all'art. 117  comporta  la  determinazione  di  un  reddito
          complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei
          redditi  complessivi  netti  da  considerare,  quanto  alle
          societa'     controllate,     per     l'intero      importo
          indipendentemente dalla quota di partecipazione  riferibile
          al soggetto controllante. Al soggetto controllante  compete
          il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla
          somma   algebrica   degli   imponibili,   la   liquidazione
          dell'unica   imposta   dovuta   o   dell'unica    eccedenza
          rimborsabile o riportabile a nuovo. 
                1-bis.  Ai  fini  della  determinazione  del  credito
          d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art.
          165: 
                  a)  per  reddito  complessivo  deve  intendersi  il
          reddito complessivo globale; 
                  b) la quota di imposta italiana fino a  concorrenza
          della quale e' accreditabile l'imposta estera e'  calcolata
          separatamente per ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  al
          consolidato, e per ciascuno Stato; 
                  c) nelle ipotesi di interruzione  della  tassazione
          di gruppo prima del compimento del  triennio  o  di  revoca
          dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro
          dell'eccedenza di cui all'art. 165,  comma  6,  compete  ai
          soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero. 
                2.  Le  perdite  fiscali   relative   agli   esercizi
          anteriori all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla
          presente  sezione  possono  essere  utilizzate  solo  dalle
          societa'  cui  si  riferiscono.  Le   eccedenze   d'imposta
          riportate a nuovo relative  agli  stessi  esercizi  possono
          essere utilizzate dalla  societa'  o  ente  controllante  o
          alternativamente dalle societa' cui competono. Resta  ferma
          l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art.  43-ter
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602. 
                3. Gli obblighi di versamento a saldo ed  in  acconto
          competono  esclusivamente  alla   controllante.   L'acconto
          dovuto e' determinato sulla base dell'imposta  relativa  al
          periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti
          d'imposta e delle ritenute d'acconto, come  indicata  nella
          dichiarazione dei redditi, presentata  ai  sensi  dell'art.
          122. Per il primo esercizio la determinazione  dell'acconto
          dovuto  dalla  controllante  e'   effettuata   sulla   base
          dell'imposta,  al  netto  delle  detrazioni,  dei   crediti
          d'imposta e delle ritenute d'acconto,  corrispondente  alla
          somma algebrica dei redditi relativi al periodo  precedente
          come indicati nelle dichiarazioni  dei  redditi  presentate
          per  il  periodo  stesso   dalle   societa'   singolarmente
          considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
          cui all'art. 4 del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,
          n. 154. 
                4.  Non  concorrono  alla  formazione   del   reddito
          imponibile in quanto escluse le somme percepite  o  versate
          tra le societa' di cui al  comma  1  in  contropartita  dei
          vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.» 
                «Art. 119 (Condizioni per l'efficacia  dell'opzione).
          - 1. L'opzione puo' essere esercitata da  ciascuna  entita'
          legale solo in qualita' di controllante o solo in  qualita'
          di  controllata  e  la  sua  efficacia  e'  subordinata  al
          verificarsi delle seguenti condizioni: 
                  a) identita'  dell'esercizio  sociale  di  ciascuna
          societa' controllata  con  quello  della  societa'  o  ente
          controllante; 
                  b) esercizio congiunto  dell'opzione  da  parte  di
          ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante; 
                  c) elezione  di  domicilio  da  parte  di  ciascuna
          controllata presso la societa' o ente controllante ai  fini
          della notifica  degli  atti  e  provvedimenti  relativi  ai
          periodi d'imposta  per  i  quali  e'  esercitata  l'opzione
          prevista  dall'art.  117.  L'elezione   di   domicilio   e'
          irrevocabile fino  al  termine  del  periodo  di  decadenza
          dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni
          relative all'ultimo  esercizio  il  cui  reddito  e'  stato
          incluso nella dichiarazione di cui all'art. 122; 
                  d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve
          essere  comunicato  all'Agenzia  delle   entrate   con   la
          dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a  decorrere
          dal quale si intende esercitare l'opzione.» 
                «Art. 120 (Definizione del requisito di controllo). -
          1. Agli  effetti  della  presente  sezione  si  considerano
          controllate le societa'  per  azioni,  in  accomandita  per
          azioni, a responsabilita' limitata: 
                  a) al cui capitale sociale  la  societa'  o  l'ente
          controllante partecipa direttamente  o  indirettamente  per
          una percentuale superiore al 50 per cento, da  determinarsi
          relativamente  all'ente  o  societa'  controllante  tenendo
          conto  della  eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla
          catena societaria di controllo, senza considerare le azioni
          prive  del  diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea
          generale richiamata dall'art. 2346 del codice civile; 
                  b) al cui utile di bilancio la  societa'  o  l'ente
          controllante partecipa direttamente  o  indirettamente  per
          una percentuale superiore al 50 per cento  da  determinarsi
          relativamente all'ente  o  societa'  controllante,  tenendo
          conto  della  eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla
          catena societaria di controllo e senza considerare la quota
          di utile di competenza delle azioni prive  del  diritto  di
          voto  esercitabile   nell'assemblea   generale   richiamata
          dall'art. 2346 del codice civile. 
                  1-bis.  Si  considerano  altresi'  controllate   le
          stabili organizzazioni nel  territorio  dello  Stato,  come
          definite dall'art. 162, dei soggetti di  cui  all'art.  73,
          comma  1,  lettera  d),  residenti  in  Stati  appartenenti
          all'Unione europea ovvero  in  Stati  aderenti  all'Accordo
          sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia  abbia
          stipulato un accordo che assicuri un effettivo  scambio  di
          informazioni, che rivestono una forma giuridica  analoga  a
          quelle di cui al  comma  1,  con  i  requisiti  di  cui  al
          medesimo comma. 
                  2. Il requisito del controllo di cui all'art.  117,
          comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di  ogni  esercizio
          relativamente al quale la societa' o ente controllante e la
          societa'   controllata    si    avvalgono    dell'esercizio
          dell'opzione. 
                  2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso
          in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e
          di liquidazione volontaria si determinano all'interno dello
          stesso esercizio piu' periodi d'imposta. Il decreto di  cui
          all'art. 129 stabilisce  le  modalita'  e  gli  adempimenti
          formali   da   porre   in   essere   per   pervenire   alla
          determinazione del reddito complessivo globale.» 
                «Art. 121 (Obblighi delle societa' controllate). - 1.
          Per effetto dell'esercizio congiunto  dell'opzione  di  cui
          all'art. 117, ciascuna societa' controllata, secondo quanto
          previsto dal decreto di cui all'art. 129, deve: 
                  a) compilare il  modello  della  dichiarazione  dei
          redditi  al  fine  di  comunicare  alla  societa'  o   ente
          controllante  la   determinazione   del   proprio   reddito
          complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e  dei
          crediti d'imposta spettanti, compresi  quelli  compensabili
          ai sensi dell'art. 17  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, e degli  acconti  autonomamente  versati.  Al
          modello deve essere allegato il prospetto di  cui  all'art.
          109, comma 4, lettera  b),  con  le  indicazioni  richieste
          relative ai componenti negativi di reddito dedotti; 
                  b)  fornire  alla  societa'  controllante  i   dati
          relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime  di
          neutralita' fiscale di cui all'art.  123,  specificando  la
          differenza residua tra valore di  libro  e  valore  fiscale
          riconosciuto; 
                  c)  fornire  ogni  necessaria  collaborazione  alla
          societa'  controllante  per   consentire   a   quest'ultima
          l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti
          dell'Amministrazione finanziaria anche  successivamente  al
          periodo di validita' dell'opzione.» 
                «Art.   122   (Obblighi   della   societa'   o   ente
          controllante).  -  1.  La  societa'  o  ente   controllante
          presenta la  dichiarazione  dei  redditi  del  consolidato,
          calcolando il reddito complessivo globale risultante  dalla
          somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da
          ciascuna  delle  societa'  partecipanti   al   regime   del
          consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta  di
          gruppo secondo  le  disposizioni  attuative  contenute  nel
          decreto ministeriale di cui all'art. 129  e  in  quello  di
          approvazione  del  modello  annuale  di  dichiarazione  dei
          redditi.» 
                «Art. 123 (Regime di neutralita' per i  trasferimenti
          infragruppo). - (Omissis).» 
                «Art. 124 (Interruzione della  tassazione  di  gruppo
          prima del compimento del triennio). - 1.  Se  il  requisito
          del controllo, cosi' come definito dall'art. 117, cessa per
          qualsiasi motivo prima  del  compimento  del  triennio,  il
          reddito della societa' o  dell'ente  controllante,  per  il
          periodo d'imposta in cui viene meno tale  requisito,  viene
          aumentato o diminuito per un importo corrispondente: 
                  a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei
          precedenti esercizi del  triennio  per  effetto  di  quanto
          previsto dall'art. 97, comma 2; 
                  b) alla residua differenza tra il valore di libro e
          quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa
          societa'  o  ente  controllante   o   da   altra   societa'
          controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
          all'art. 123. Il periodo precedente si applica nel caso  in
          cui  il  requisito  del  controllo  venga  meno  anche  nei
          confronti della sola societa' cedente o della sola societa'
          cessionaria. 
                2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal
          venir meno del requisito del controllo: 
                  a) la societa' o l'ente controllante deve integrare
          quanto  versato  a  titolo  d'acconto  se   il   versamento
          complessivamente effettuato e' inferiore  a  quello  dovuto
          relativamente  alle  societa'  per  le  quali  continua  la
          validita' dell'opzione; 
                  b) ciascuna societa'  controllata  deve  effettuare
          l'integrazione di cui alla lettera precedente  riferita  ai
          redditi propri, cosi' come risultanti  dalla  comunicazione
          di cui all'art. 121. 
                3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso  termine  ivi
          previsto, con le modalita' stabilite  dal  decreto  di  cui
          all'art.  129,  la  societa'  o  l'ente  controllante  puo'
          attribuire,  in  tutto  o  in  parte,  i  versamenti   gia'
          effettuati, per quanto eccedente il proprio  obbligo,  alle
          controllate nei cui confronti e' venuto meno  il  requisito
          del controllo. 
                4. Le perdite fiscali risultanti dalla  dichiarazione
          di cui all'art. 12, i crediti chiesti a rimborso  e,  salvo
          quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo
          permangono nell'esclusiva disponibilita' della  societa'  o
          ente controllante. In alternativa  a  quanto  previsto  dal
          primo  periodo,  le  perdite   fiscali   risultanti   dalla
          dichiarazione di cui  all'art.  122  sono  attribuite  alle
          societa'  che  le  hanno  prodotte  al  netto   di   quelle
          utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito  del
          controllo  secondo  i  criteri   stabiliti   dai   soggetti
          interessati.  Il  criterio   utilizzato   per   l'eventuale
          attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione
          anticipata della tassazione di gruppo, alle societa' che le
          hanno prodotte  e'  comunicato  all'Agenzia  delle  entrate
          all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione  o
          in caso di rinnovo tacito della stessa ai  sensi  dell'art.
          117, comma 3. 
                4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma  2,
          la societa' o l'ente controllante e'  tenuto  a  comunicare
          all'Agenzia delle entrate l'importo delle  perdite  residue
          attribuito a ciascun soggetto. 
                5. Le disposizioni dei commi precedenti si  applicano
          anche nel caso di fusione di una  societa'  controllata  in
          altra non inclusa nel  consolidato.  Nel  caso  di  fusione
          della societa' o ente controllante con societa' o enti  non
          appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare
          ove la  societa'  o  ente  controllante  sia  in  grado  di
          dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali  operazioni,
          la  permanenza  di  tutti  i   requisiti   previsti   dalle
          disposizioni di cui agli articoli 117 e  seguenti  ai  fini
          dell'accesso al regime. Ai  fini  della  continuazione  del
          consolidato,  la  societa'   o   ente   controllante   puo'
          interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma
          1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.  212  recante
          lo Statuto dei diritti del contribuente. Con il decreto  di
          cui all'art. 129 sono disciplinati gli eventuali  ulteriori
          casi di interruzione anticipata del consolidato. 
                5-bis. La societa' o ente  controllante  che  intende
          continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo  ma  non
          ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma  5
          ovvero,  avendola  presentata,  non  ha  ricevuto  risposta
          positiva   deve   segnalare   detta    circostanza    nella
          dichiarazione dei redditi. 
                6.  L'art.   118,   comma   4,   si   applica   anche
          relativamente  alle  somme  percepite  o  versate  tra   le
          societa' del comma 1 per compensare gli oneri connessi  con
          l'interruzione  della   tassazione   di   gruppo   relativi
          all'imposta sulle societa'.» 
                «Art. 125 (Revoca dell'opzione). - 1. Le disposizioni
          dell'art. 124, comma 1, lettera b), si  applicano  sia  nel
          caso di revoca dell'opzione di cui all'art.  117,  sia  nel
          caso in cui la revoca riguardi almeno una delle societa' di
          cui alla predetta lettera b). 
                2. Nel caso di revoca dell'opzione, gli  obblighi  di
          acconto si  calcolano  relativamente  a  ciascuna  societa'
          singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri
          cosi' come risultanti dalle comunicazioni di  cui  all'art.
          121. Si applica la disposizione dell'art. 124, comma 4.  La
          societa' o  l'ente  controllante  e'  tenuto  a  comunicare
          all'Agenzia delle entrate l'importo delle  perdite  residue
          attribuite a ciascun soggetto, secondo  le  modalita'  e  i
          termini previsti per la comunicazione della revoca. 
                3.  L'art.   118,   comma   4,   si   applica   anche
          relativamente  alle  somme  percepite  o  versate  tra   le
          societa' di  cui  al  comma  1  per  compensare  gli  oneri
          connessi con la revoca della tassazione di gruppo  relativi
          all'imposta sulle societa'.» 
                «Art.  126  (Limiti  all'efficacia  ed  all'esercizio
          dell'opzione). - 1. Non possono esercitare l'opzione di cui
          all'art.  117  le  societa'  che  fruiscono  di   riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle societa'. 
                2. Nel caso di fallimento e  di  liquidazione  coatta
          amministrativa, l'esercizio dell'opzione non e'  consentito
          e, se gia' avvenuto, cessa  dall'inizio  dell'esercizio  in
          cui  interviene  la  dichiarazione  del  fallimento  o   il
          provvedimento che ordina la liquidazione.» 
                «Art. 127  (Responsabilita').  -  1.  La  societa'  o
          l'ente controllante e' responsabile: 
                  a) per la maggiore  imposta  accertata  e  per  gli
          interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale
          risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122; 
                  b)  per  le  somme  che   risultano   dovute,   con
          riferimento  alla   medesima   dichiarazione,   a   seguito
          dell'attivita' di controllo prevista dall'art.  36-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria  di
          ciascun   soggetto   che   partecipa   al   consolidato   e
          dell'attivita' di liquidazione di cui all'art.  36-bis  del
          medesimo decreto; 
                  c) per l'adempimento degli obblighi  connessi  alla
          determinazione  del  reddito  complessivo  globale  di  cui
          all'art. 122; 
                  d) solidalmente per il pagamento di una somma  pari
          alla sanzione di cui alla lettera b) del comma  2  irrogata
          al soggetto che ha commesso la violazione. 
                2. Ciascuna societa'  controllata  che  partecipa  al
          consolidato e' responsabile: 
                  a) solidalmente con l'ente o societa'  controllante
          per la maggiore  imposta  accertata  e  per  gli  interessi
          relativi,   riferita   al   reddito   complessivo   globale
          risultante dalla dichiarazione  di  cui  all'art.  122,  in
          conseguenza della rettifica  operata  sul  proprio  reddito
          imponibile, e  per  le  somme  che  risultano  dovute,  con
          riferimento  alla   medesima   dichiarazione,   a   seguito
          dell'attivita' di controllo prevista dall'art.  36-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e dell'attivita' di liquidazione  di  cui  all'art.
          36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica
          operata sulla propria dichiarazione dei redditi; 
                  b) per la sanzione correlata alla maggiore  imposta
          accertata   riferita   al   reddito   complessivo   globale
          risultante dalla dichiarazione  di  cui  all'art.  122,  in
          conseguenza della rettifica  operata  sul  proprio  reddito
          imponibile,  e  alle  somme  che   risultano   dovute   con
          riferimento  alla   medesima   dichiarazione,   a   seguito
          dell'attivita' di controllo prevista dall'art.  36-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e dell'attivita' di liquidazione  di  cui  all'art.
          36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica
          operata sulla propria dichiarazione dei redditi; 
                  c) per le sanzioni diverse da quelle  di  cui  alla
          lettera b). 
                3. 
                4.  L'eventuale  rivalsa  della   societa'   o   ente
          controllante nei confronti delle societa' controllate perde
          efficacia  qualora  il  soggetto  controllante  ometta   di
          trasmettere alla societa' controllata copia  degli  atti  e
          dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla
          notifica  ricevuta  anche  in  qualita'  di  domiciliatario
          secondo quanto previsto dall'art. 119.» 
                «Art.  128  (Norma  transitoria).   -   1.   Fino   a
          concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di
          rettifiche di  valore  ed  accantonamenti  fiscalmente  non
          riconosciuti, al netto delle rivalutazioni  assoggettate  a
          tassazione, dedotte nel  periodo  d'imposta  antecedente  a
          quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'art. 117 e
          nei nove precedenti dalla societa' o ente controllante o da
          altra  societa'  controllata,  anche   se   non   esercente
          l'opzione di cui  all'art.  117,  i  valori  fiscali  degli
          elementi  dell'attivo  e   del   passivo   della   societa'
          partecipata se, rispettivamente, superiori  o  inferiori  a
          quelli contabili  sono  ridotti  o  aumentati  dell'importo
          delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti  tra
          la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo  e
          del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze.» 
                «Art.  129  (Disposizioni  applicative).  -  1.   Con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
          applicative della presente sezione.» 
                «Art. 130 (Soggetti ammessi alla determinazione della
          unica  base  imponibile  per  il  gruppo  di  imprese   non
          residenti). - 1. Le societa' e gli enti di cui all'art. 73,
          comma 1, lettere a) e b), possono esercitare l'opzione  per
          includere proporzionalmente nella propria base  imponibile,
          indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti
          da tutte le proprie societa' controllate ai sensi dell'art.
          2359,  primo  comma,  numero  1),  del  codice  civile  non
          residenti e rientranti nella definizione  di  cui  all'art.
          133. 
                2. L'esercizio dell'opzione di  cui  al  comma  1  e'
          consentito alle societa' ed agli enti: 
                  a)  i  cui  titoli  sono  negoziati   nei   mercati
          regolamentati; 
                  b) controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n.
          1) del codice civile esclusivamente dallo Stato o da  altri
          enti pubblici, da persone  fisiche  residenti  che  non  si
          qualifichino   a   loro   volta,   tenendo   conto    delle
          partecipazioni possedute da  loro  parti  correlate,  quali
          soggetti controllanti ai sensi  dell'art.  2359,  comma  1,
          numeri 1) e 2), del codice civile di altra societa' o  ente
          commerciale residente o non residente. 
                3. Per la  verifica  della  condizione  di  cui  alla
          lettera b) del comma 2,  le  partecipazioni  possedute  dai
          familiari di cui all'art. 5, comma 5, si cumulano fra loro. 
                4. La societa'  controllante  che  si  qualifica  per
          l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 non  puo'  quale
          controllata esercitare anche l'opzione di cui alla  sezione
          precedente.» 
                «Art. 131 (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1.
          L'esercizio dell'opzione consente di imputare  al  soggetto
          controllante  indipendentemente   dalla   distribuzione   i
          redditi  e  le  perdite  prodotti  dalle  controllate   non
          residenti  di  cui  all'art.  133  per   la   quota   parte
          corrispondente alla  quota  di  partecipazione  agli  utili
          dello  stesso  soggetto  controllante  e   delle   societa'
          controllate residenti di cui  al  comma  2,  tenendo  conto
          della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria
          di controllo. 
                2.  Nel  caso  in  cui  la  partecipazione   in   una
          controllata non residente sia detenuta in tutto o in  parte
          per il tramite di una o piu' controllate residenti, per  la
          validita' dell'opzione di cui all'art.  130  e'  necessario
          che la societa' controllante e ciascuna di tali controllate
          residenti esercitino l'opzione di cui alla sezione  II.  In
          tal  caso  la  quota  di  reddito  della  controllata   non
          residente da includere nella  base  imponibile  del  gruppo
          corrisponde alla somma delle  quote  di  partecipazione  di
          ciascuna societa' residente di cui al presente comma. 
                3. L'imputazione  di  cui  al  comma  1  avviene  nel
          periodo  d'imposta  del  soggetto  controllante   e   delle
          societa' controllate di cui al comma 2 in corso  alla  data
          di chiusura dell'esercizio della  societa'  non  residente.
          Nel caso in cui  quest'ultima  non  abbia  l'obbligo  della
          redazione annuale del bilancio  d'esercizio,  l'imputazione
          avviene l'ultimo giorno del periodo  cui  si  riferisce  il
          bilancio volontario di cui all'art. 132, comma 2. 
                4. Ai fini del comma  3  si  considera  la  quota  di
          partecipazione   agli   utili   alla   data   di   chiusura
          dell'esercizio della societa' non residente o  se  maggiore
          quella alla data di approvazione o revisione  del  relativo
          bilancio. 
                5. Gli obblighi di versamento a saldo ed  in  acconto
          competono   alla   controllante.   L'acconto   dovuto    e'
          determinato sulla base  dell'imposta  relativa  al  periodo
          precedente,  al  netto  delle  detrazioni  e  dei   crediti
          d'imposta e delle ritenute d'acconto, come  indicata  nella
          dichiarazione dei redditi  presentata  ai  sensi  dell'art.
          130. Per il primo esercizio la determinazione  dell'acconto
          dovuto  dalla  controllante  e'   effettuata   sulla   base
          dell'imposta,  al  netto  delle  detrazioni,  dei   crediti
          d'imposta e delle ritenute d'acconto,  corrispondente  alla
          somma  algebrica  degli  imponibili  relativi  al   periodo
          precedente, come indicati nelle dichiarazioni  dei  redditi
          presentate per il periodo stesso dalle  societa'  residenti
          singolarmente considerate. Si applicano, in ogni  caso,  le
          disposizioni di cui all'art. 4 del  decreto-legge  2  marzo
          1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
          aprile 1989, n. 154.» 
                «Art. 132 (Condizioni per l'efficacia  dell'opzione).
          - 1. Permanendo il requisito del controllo,  come  definito
          nell'art. 133, l'opzione di cui all'art. 131 ha durata  per
          cinque   esercizi   del   soggetto   controllante   ed   e'
          irrevocabile.  Al  termine  del  quinquennio  l'opzione  si
          intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio  a
          meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini
          previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione
          di cui al periodo  precedente  si  applica  al  termine  di
          ciascun triennio. 
                2. L'efficacia dell'opzione e'  altresi'  subordinata
          al verificarsi delle seguenti condizioni: 
                  a) il suo esercizio deve avvenire  relativamente  a
          tutte le controllate non residenti,  cosi',  come  definite
          dall'art. 133; 
                  b) identita'  dell'esercizio  sociale  di  ciascuna
          societa' controllata  con  quello  della  societa'  o  ente
          controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza  non
          sia consentita dalle legislazioni locali; 
                  c) revisione dei bilanci del soggetto  controllante
          residente e delle controllate  residenti  di  cui  all'art.
          131, comma 2, e di quelle non  residenti  di  cui  all'art.
          133,  da  parte  dei  soggetti  iscritti  all'albo   Consob
          previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
          o, per quanto riguarda le controllate non residenti,  anche
          da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto
          controllante utilizzi gli esiti della  revisione  contabile
          dagli stessi soggetti effettuata ai fini del  giudizio  sul
          bilancio  annuale  o  consolidato.  Nel  caso  in  cui   la
          controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del
          bilancio, redazione a cura dell'organo sociale cui  compete
          l'amministrazione della societa' di un bilancio  volontario
          riferito ad un periodo di tempo corrispondente  al  periodo
          d'imposta  della  controllante,  comunque   soggetto   alla
          revisione di cui al primo periodo; 
                  d) attestazione  rilasciata  da  ciascuna  societa'
          controllata non residente secondo le modalita' previste dal
          decreto di cui all'art. 142 dalla quale risulti: 
                    1)  il  consenso  alla  revisione   del   proprio
          bilancio di cui alla lettera c); 
                    2) l'impegno a fornire al  soggetto  controllante
          la  collaborazione   necessaria   per   la   determinazione
          dell'imponibile  e  per  adempiere  entro  un  periodo  non
          superiore a 60 giorni dalla loro  notifica  alle  richieste
          dell'Amministrazione finanziaria; 
                  d-bis). 
                3.  Al  ricorrere  delle  condizioni  previste  dagli
          articoli 130 e seguenti, la societa' controllante accede al
          regime  previsto  dalla  presente  sezione;   la   medesima
          societa' controllante puo'  interpellare  l'amministrazione
          ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge  27
          luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti  del
          contribuente, al fine  di  verificare  la  sussistenza  dei
          requisiti  per  il  valido   esercizio   dell'opzione.   In
          particolare dall'istanza di interpello dovra' risultare: 
                  a)  la  qualificazione  soggettiva   del   soggetto
          controllante all'esercizio dell'opzione ai sensi  dell'art.
          130, comma 2; 
                  b)  la   puntuale   descrizione   della   struttura
          societaria estera del gruppo con l'indicazione di tutte  le
          societa' controllate; 
                  c) la denominazione, la sede  sociale,  l'attivita'
          svolta,  l'ultimo  bilancio   disponibile   di   tutte   le
          controllate   non   residenti   nonche'   la    quota    di
          partecipazione agli utili  riferita  alla  controllante  ed
          alle controllate di cui all'art. 131, comma 2,  l'eventuale
          diversa durata dell'esercizio  sociale  e  le  ragioni  che
          richiedono tale diversita'; 
                  d) la  denominazione  dei  soggetti  cui  e'  stato
          attribuito l'incarico per la revisione  dei  bilanci  e  le
          conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi; 
                  e) l'elenco delle imposte relativamente alle  quali
          verra' presumibilmente richiesto il credito di cui all'art.
          165. 
                4. La risposta positiva  dell'Agenzia  delle  entrate
          puo'  essere  subordinata  all'assunzione  da   parte   del
          soggetto controllante  dell'obbligo  ad  altri  adempimenti
          finalizzati  ad  una  maggiore   tutela   degli   interessi
          erariali. Con lo stesso interpello di cui  al  comma  3  il
          soggetto controllante puo' a sua volta richiedere, oltre  a
          quelle gia'  previste,  ulteriori  semplificazioni  per  la
          determinazione del reddito imponibile fra  le  quali  anche
          l'esclusione delle societa' controllate di  dimensioni  non
          rilevanti residenti negli  Stati  o  territori  di  cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'art. 168-bis. 
                5. Le variazioni dei dati di cui al comma  3  possono
          essere  comunicate  all'Agenzia  delle   entrate   con   le
          modalita' previste dallo  stesso  comma  3  entro  il  mese
          successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale
          si  possono  essere  verificate.   La   societa'   o   ente
          controllante che intende accedere al regime previsto  dalla
          presente  sezione  ma  non  ha  presentato   l'istanza   di
          interpello  prevista   dal   comma   3   ovvero,   avendola
          presentata,  non  ha  ricevuto   risposta   positiva   deve
          segnalare  detta  circostanza   nella   dichiarazione   dei
          redditi.» 
                «Art. 133 (Definizione del requisito di controllo). -
          1. Agli effetti  della  presente  sezione,  si  considerano
          controllate le societa' e gli enti di ogni tipo con o senza
          personalita' giuridica non residenti nel  territorio  dello
          Stato  le  cui  azioni,  quote,  diritti  di  voto   e   di
          partecipazione agli utili  sono  posseduti  direttamente  o
          indirettamente dalla societa' o ente controllante  per  una
          percentuale superiore  al  50  per  cento  da  determinarsi
          relativamente alla societa' controllante ed  alle  societa'
          controllate residenti di cui all'art. 131, comma 2, tenendo
          conto  della  eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla
          catena societaria di controllo. 
                2.  Le  partecipazioni  di  cui  al  comma  1  devono
          sussistere   alla   fine   dell'esercizio   del    soggetto
          controllante. Tuttavia il i redditi e le  perdite  prodotti
          dalle societa' cui tali partecipazioni si riferiscono  sono
          esclusi dalla formazione della base  imponibile  di  gruppo
          nel caso in cui il requisito del controllo di cui al  comma
          precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti la
          fine dell'esercizio della societa' controllante.» 
                «Art.  134   (Obblighi   della   societa'   od   ente
          controllante e rettifiche di consolidamento). - 1. L'ente o
          la societa' controllante provvede a  calcolare  il  reddito
          imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo  il
          reddito   risultante   dai   bilanci   revisionati    viene
          rideterminato secondo le norme di cui alla  sezione  I  del
          presente capo e del titolo III in  quanto  compatibili  con
          quelle di cui alla presente sezione e con le rettifiche  di
          seguito previste: 
                  [a) esclusione della quota imponibile del dividendo
          distribuito da societa' incluse nella tassazione di  gruppo
          anche se provenienti da  utili  di  esercizi  precedenti  a
          quello di inizio dell'opzione di cui all'art. 130;] 
                  b) indipendentemente dai criteri  adottati  per  la
          redazione dei singoli bilanci revisionati, adozione  di  un
          trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi  di
          reddito dagli stessi risultanti secondo i  criteri  di  cui
          alla predetta  sezione  I,  consentendo  nell'esercizio  di
          competenza la deducibilita'  dei  componenti  negativi  non
          solo  se  imputati  al  conto  economico  di  un  esercizio
          precedente, ma anche successivo; 
                  c)  i  valori  risultanti  dal  bilancio   relativo
          all'esercizio o periodo di gestione anteriore al primo  cui
          si applicano le disposizioni della  presente  sezione  sono
          riconosciuti  ai  fini  dell'imposta   sulle   societa'   a
          condizione  che   siano   conformi   a   quelli   derivanti
          dall'applicazione  dei  criteri  contabili   adottati   nei
          precedenti esercizi e  che  siano  adempiuti  gli  obblighi
          formali eventualmente previsti dal decreto di cui  all'art.
          142 salvo quanto di seguito previsto: 
                    1) i fondi per rischi  ed  oneri  risultanti  dal
          predetto bilancio istituiti con finalita' analoghe a quelli
          previsti nella sezione I  di  questo  capo  si  considerano
          riconosciuti  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  fino  a
          concorrenza dell'importo massimo per gli stessi previsto; 
                    2) qualora le norme della  sezione  I  di  questo
          capo non  prevedano  un  importo  massimo,  gli  stessi  si
          considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nel minor
          ammontare corrispondente agli accantonamenti che  sarebbero
          stati deducibili secondo le norme della predetta sezione  I
          a condizione che tale minore  ammontare  sia  rideterminato
          dal soggetto controllante; 
                    3) i fondi per rischi  ed  oneri  risultanti  dal
          predetto bilancio istituiti con finalita' diverse da quelli
          previsti  dalla  stessa  sezione  I  non   si   considerano
          fiscalmente riconosciuti; 
                    4) il valore  delle  rimanenze  finali  dei  beni
          indicati alle lettere a) e b) del comma  1  dell'art.  85si
          considera fiscalmente riconosciuto in misura non  superiore
          al valore normale di cui all'art. 92, comma 5; 
                  d) esclusione dal reddito imponibile degli utili  e
          delle perdite di cambio relativi a finanziamenti  attivi  e
          passivi di durata superiore a diciotto mesi  stipulati  fra
          le societa' non residenti o fra queste e  quelle  residenti
          incluse nella determinazione dell'unica base imponibile  di
          cui  alla  presente  sezione  se  denominati  nella  valuta
          utilizzata  dal  debitore  o  in  quella   utilizzata   dal
          creditore per la redazione  del  proprio  bilancio  di  cui
          all'art. 132, comma 2; 
                  e) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui
          ai   punti   precedenti    concorrono    alla    formazione
          dell'imponibile convertiti secondo il cambio del giorno  di
          chiusura  dell'esercizio  o  periodo  di   gestione   della
          societa' non residente; 
                  f)  inapplicabilita'  delle  norme  di   cui   agli
          articoli 95, commi 2, 3 e  5,  98,  99,  comma  1,  secondo
          periodo, 100, 102, commi 6  e  9,  108,  comma  2,  secondo
          periodo e 164; 
                  g)  relativamente  al  reddito   imponibile   delle
          controllate estere l'art.  109,  comma  4,  lettera  b)  si
          applica nei limiti in cui analoghe  deduzioni  dal  reddito
          imponibile sono riconosciute dalle legislazioni locali.  In
          tal  caso,  e'  ammessa  la  deducibilita'  dei  componenti
          negativi ivi previsti fino a concorrenza del minor  importo
          tra la  misura  prevista  dalla  legislazione  nazionale  e
          quanto  effettivamente  dedotto  dalla  controllata  estera
          secondo le modalita' ed alle condizioni di cui  al  decreto
          previsto  dall'art.  142;  in   mancanza   della   predetta
          previsione  nella  legislazione  locale  e  fermo  restando
          quanto previsto  dalla  precedente  lettera  b),  non  sono
          deducibili dal reddito complessivo del gruppo i  componenti
          negativi  di  reddito  di  cui  al  predetto  articolo  non
          imputati al conto economico della controllata estera cui si
          riferiscono. 
                2. Non rilevano  le  perdite  delle  controllate  non
          residenti relative  agli  esercizi  precedenti  l'esercizio
          dell'opzione di cui all'art. 130.» 
                «Art. 135 (Determinazione  delle  plusvalenze  per  i
          trasferimenti infragruppo). - (Omissis).» 
                «Art. 136 (Determinazione dell'imposta dovuta). -  1.
          La societa' controllante, effettuando  la  somma  algebrica
          del proprio imponibile e di quelli delle controllate estere
          determinati  secondo  i  criteri  di  cui   agli   articoli
          precedenti, determina  il  reddito  imponibile  complessivo
          relativamente al quale calcola l'imposta corrispondente. 
                2. Dall'imposta determinata secondo il comma 1, oltre
          alle detrazioni, alle  ritenute  ed  ai  crediti  d'imposta
          relativi  al  soggetto  controllante,   sono   ammesse   in
          detrazione le  imposte  sul  reddito  pagate  all'estero  a
          titolo definitivo secondo i criteri di cui all'art.  165  e
          ai commi da 3 a 6. 
                3.  Al  fine  di  determinare  la  quota  di  imposta
          italiana relativa al reddito estero oggetto di  imputazione
          alla formazione del reddito imponibile complessivo  di  cui
          al comma 1, concorrono prioritariamente i redditi  prodotti
          dalle controllate estere, e la quota  di  imposta  italiana
          fino a concorrenza della quale e'  accreditabile  l'imposta
          estera e' calcolata con riferimento a ciascuna  controllata
          estera.  L'eventuale  eccedenza  dell'imposta   estera   e'
          utilizzabile nei periodi d'imposta precedenti o  successivi
          secondo le disposizioni di cui all'art. 165. 
                4. Fino a concorrenza della quota d'imposta  italiana
          relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera
          successivamente all'esercizio dell'opzione, il credito  per
          imposte pagate all'estero viene riliquidato negli  esercizi
          in  cui  avviene  il  pagamento  a  titolo  definitivo   di
          ulteriori imposte estere  sullo  stesso  reddito  anche  se
          distribuito. 
                5.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma   4,   si
          considerano prioritariamente distribuiti i redditi prodotti
          negli esercizi piu' recenti. 
                6. Nel caso in cui nello stesso  Paese  estero  siano
          presenti piu' societa' controllate e la legislazione locale
          preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a  quella
          di cui alla precedente sezione se, ricorrendone in concreto
          le condizioni, le societa' controllate non si avvalgono  di
          tale forma di tassazione di gruppo  nel  Paese  estero,  ai
          fini dell'applicazione dell'art. 165 si assume come imposta
          estera quella che sarebbe stata dovuta se tali societa'  si
          fossero avvalse del consolidato. Le societa'  ammesse  alla
          tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono,  ai  fini
          del presente articolo, una o piu' societa' a seconda che la
          compensazione dei singoli imponibili nel Paese  estero  sia
          consentita in modo totale o parziale.» 
                «Art. 137 (Interruzione della  tassazione  di  gruppo
          prima   del   compimento   del   periodo    di    validita'
          dell'opzione). - 1. Nel caso in cui, prima  del  compimento
          del periodo di cui all'art. 132, comma  1,  venga  meno  la
          qualificazione   soggettiva   della   societa'    o    ente
          controllante di cui all'art.  130,  comma  2,  gli  effetti
          dell'opzione esercitata cessano  con  effetto  dal  periodo
          d'imposta del soggetto controllante successivo a quello  in
          corso  al  momento  del  venir  meno  della  qualificazione
          soggettiva predetta. Il periodo precedente non  si  applica
          nel caso in cui il nuovo soggetto controllante abbia a  sua
          volta esercitato l'opzione di cui alla presente sezione. 
                2. Nel caso di cui al  comma  1,  primo  periodo,  le
          perdite del soggetto controllante di cui  all'art.  84  non
          utilizzate alla fine del periodo  d'imposta  in  cui  viene
          meno la qualificazione soggettiva si riducono della  misura
          corrispondente al rapporto  tra  le  perdite  prodotte  nel
          periodo di validita' dell'opzione da tutte le societa'  non
          residenti  il  cui  reddito  ha  concorso  alla  formazione
          dell'unico  imponibile  e  quelle  prodotte  nello   stesso
          periodo da tutte le societa'.» 
                «Art. 138 (Interruzione della  tassazione  di  gruppo
          limitatamente ad una o piu' controllate non  residenti).  -
          1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso  in  cui  il
          requisito del controllo venga meno relativamente ad  una  o
          piu'  societa'  controllate   non   residenti   prima   del
          compimento del periodo di cui all'art.  132,  comma  1,  il
          reddito   complessivo    viene    aumentato    in    misura
          corrispondente agli interessi passivi dedotti  per  effetto
          della disposizione di cui all'art. 97,  comma  2,  nei  due
          esercizi precedenti rientranti  nel  periodo  di  cui  allo
          stesso art. 132, comma 1. 
                2. Nel caso in cui il requisito del  controllo  venga
          meno  relativamente  ad  oltre  due  terzi  delle  societa'
          controllate non residenti oltre a quello di cui al comma  1
          si verifica l'effetto di cui  all'art.  137,  comma  2,  da
          calcolare  proporzionalmente  alle  perdite  fiscali  delle
          societa' non residenti di cui al presente comma.» 
                «Art. 139 (Revoca dell'opzione). -  1.  Nel  caso  di
          revoca dell'opzione si verifica l'effetto di cui al comma 2
          dell'art. 137.» 
                «Art. 139-bis (Recupero delle perdite compensate).  -
          1. Nell'ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato
          mondiale,  i  dividendi  o  le  plusvalenze  derivanti  dal
          possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle societa'
          consolidate, percepiti o realizzate  dall'ente  o  societa'
          consolidante dal periodo  d'imposta  successivo  all'ultimo
          periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in
          base  alle  ordinarie  regole,  concorrono  a  formare   il
          reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite
          della societa'  estera  che  si  considerano  dedotte  e  i
          redditi della stessa societa' inclusi nel  consolidato.  La
          stessa  regola   si   applica   durante   il   periodo   di
          consolidamento in caso di riduzione  della  percentuale  di
          possesso senza il venir meno del rapporto di controllo. 
                2. Con il decreto di cui all'art. 142 sono  stabilite
          le  disposizioni  attuative  del  comma  1   del   presente
          articolo, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e
          138.» 
                «Art. 140 (Coordinamento con l'art.  167).  -  1.  Le
          disposizioni  di  cui  all'art.  167   non   si   applicano
          relativamente alle controllate  estere  il  cui  imponibile
          viene incluso in quello  della  societa'  controllante  per
          effetto dell'opzione di cui all'art. 130.» 
                «Art.  141  (Norma  transitoria).   -   1.   Fino   a
          concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di
          rettifiche di  valore  ed  accantonamenti  fiscalmente  non
          riconosciuti, al netto delle rivalutazioni  assoggettate  a
          tassazione, dedotte nel  periodo  d'imposta  antecedente  a
          quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'art. 130 e
          nei nove precedenti dalla societa' o ente controllante o da
          altra  societa'  controllata,  anche   se   non   esercente
          l'opzione di cui  all'art.  130,  i  valori  fiscali  degli
          elementi  dell'attivo  e   del   passivo   della   societa'
          partecipata se, rispettivamente, superiori  o  inferiori  a
          quelli contabili  sono  ridotti  o  aumentati  dell'importo
          delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti  tra
          la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo  e
          del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze.» 
                «Art.  142  (Disposizioni  applicative).  -  1.   Con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
          applicative della presente sezione. 
                2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, possono
          essere stabiliti i criteri per consentire la  rivalutazione
          degli ammortamenti  deducibili  ai  fini  del  calcolo  del
          reddito delle societa' controllate residenti  in  Paesi  ad
          alta inflazione. A questo scopo, saranno  considerati  tali
          quelli in cui  la  variazione  dell'indice  dei  prezzi  al
          consumo e' superiore di almeno 10  punti  percentuali  allo
          stesso indice rilevato dall'ISTAT. 
                3. Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma  2
          non si applica quanto  previsto  dall'art.  134,  comma  1,
          lettera d).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 115 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
                «Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). -  1.
          Esercitando  l'opzione  di  cui  al  comma  4,  il  reddito
          imponibile dei  soggetti  di  cui  all'art.  73,  comma  1,
          lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano
          esclusivamente soggetti di cui allo stesso art.  73,  comma
          1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto  di
          voto  esercitabile  nell'assemblea   generale,   richiamata
          dall'art. 2346 del codice civile, e di partecipazione  agli
          utili non inferiore al 10 per cento e non superiore  al  50
          per cento, e' imputato a ciascun  socio,  indipendentemente
          dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota
          di partecipazione agli utili. Ai soli fini  dell'ammissione
          al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di
          partecipazione agli utili di cui al periodo precedente  non
          si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto
          e la quota di utili delle  azioni  di  cui  all'art.  2350,
          secondo comma, primo periodo, del codice civile, si  assume
          pari alla quota di partecipazione al capitale delle  azioni
          medesime. I  requisiti  di  cui  al  primo  periodo  devono
          sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta
          della partecipata in cui si esercita l'opzione e  permanere
          ininterrottamente sino al termine del periodo  di  opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: 
                  a) i soci partecipanti  fruiscano  della  riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; 
                  b) la societa' partecipata  eserciti  l'opzione  di
          cui agli articoli 117 e 130. 
                2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di  cui  al
          comma 1 non siano  residenti  nel  territorio  dello  Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi  sia  obbligo  di  ritenuta  alla  fonte   sugli   utili
          distribuiti. 
                3. L'imputazione  del  reddito  avviene  nei  periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute operate a titolo d'acconto  sui  redditi  di  tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo la percentuale  di  partecipazione  agli  utili  di
          ciascuno. Le perdite  fiscali  della  societa'  partecipata
          relative a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione  sono
          imputate ai soci in proporzione alle  rispettive  quote  di
          partecipazione ed entro il limite della propria  quota  del
          patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le
          perdite fiscali dei soci relative agli  esercizi  anteriori
          all'inizio della tassazione  per  trasparenza  non  possono
          essere utilizzate per compensare i redditi  imputati  dalle
          societa' partecipate. 
                4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
          della societa' partecipata  e  deve  essere  esercitata  da
          tutte  le   societa'   e   comunicata   all'Amministrazione
          finanziaria, con la dichiarazione  presentata  nel  periodo
          d'imposta a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare
          l'opzione. Al termine del  triennio  l'opzione  si  intende
          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non
          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun
          triennio. 
                5. L'esercizio dell'opzione di cui  al  comma  4  non
          modifica il regime  fiscale  in  capo  ai  soci  di  quanto
          distribuito dalla societa' partecipata utilizzando  riserve
          costituite con utili di precedenti esercizi  o  riserve  di
          cui all'art. 47, comma 5.  Ai  fini  dell'applicazione  del
          presente   comma,   durante   i   periodi   di    validita'
          dell'opzione,  salva   una   diversa   esplicita   volonta'
          assembleare, si  considerano  prioritariamente  distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture  di  perdite,  si  considerano   prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 
                6.  Nel  caso  vengano   meno   le   condizioni   per
          l'esercizio dell'opzione, l'efficacia  della  stessa  cessa
          dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della  societa'
          partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno  nel
          caso di mutamento della compagine  sociale  della  societa'
          partecipata  mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con   i
          requisiti di cui al comma 1 o 2. 
                7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione  gli
          obblighi  di  acconto  permangono  anche   in   capo   alla
          partecipata.  Per  la  determinazione  degli  obblighi   di
          acconto della partecipata stessa e dei suoi soci  nel  caso
          venga meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica  quanto
          previsto  dall'art.  124,  comma  2.  Nel  caso  di  revoca
          dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano  senza
          considerare gli effetti dell'opzione sia  per  la  societa'
          partecipata, sia per i soci. 
                8.   La   societa'   partecipata   e'    solidalmente
          responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e
          gli interessi conseguenti all'obbligo  di  imputazione  del
          reddito. 
                9. Le disposizioni applicative della  presente  norma
          sono stabilite dallo stesso  decreto  ministeriale  di  cui
          all'art. 129. 
                10. Ai soggetti di cui al comma  1  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                11.  Il  socio  ridetermina  il  reddito   imponibile
          oggetto di imputazione rettificando i  valori  patrimoniali
          della societa' partecipata secondo  le  modalita'  previste
          dall'art.  128,  fino  a  concorrenza  delle   svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal  socio
          medesimo nel periodo d'imposta  antecedente  a  quello  dal
          quale ha effetto l'opzione di cui al comma  4  e  nei  nove
          precedenti. 
                12. Per le partecipazioni in  societa'  indicate  nel
          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente, dei redditi e delle  perdite  imputati  ai
          soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a  concorrenza  dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.». 
                               Art. 3 
 
 
Maggiorazione della  deducibilita'  dell'imposta  municipale  propria
                      dalle imposte sui redditi 
 
  1. Il primo periodo  del  comma  1  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'imposta municipale propria relativa agli immobili  strumentali  e'
deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e  del
reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2022;
la deduzione ivi prevista si applica nella misura del  50  per  cento
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre
2018, nella  misura  del  60  per  cento  per  il  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019  e
al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento  per  il  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
          di federalismo Fiscale Municipale), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  14  (Ambito  di   applicazione   del   decreto
          legislativo, regolazioni finanziarie e norme  transitorie).
          - 1. L'imposta municipale propria  relativa  agli  immobili
          strumentali e' deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito di impresa e del reddito  derivante  dall'esercizio
          di arti e professioni. La medesima imposta e'  indeducibile
          ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive.
          Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
          all'imposta municipale immobiliare  (IMI)  della  provincia
          autonoma di Bolzano, istituita  con  legge  provinciale  23
          aprile 2014,  n.  3,  e  all'imposta  immobiliare  semplice
          (IMIS) della provincia autonoma di  Trento,  istituita  con
          legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. 
                2. Al fine di assicurare la  neutralita'  finanziaria
          del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto
          speciale il presente decreto si applica  nel  rispetto  dei
          rispettivi  statuti  e  in  conformita'  con  le  procedure
          previste dall'art. 27 della citata legge n. 42 del 2009,  e
          in particolare: 
                  a) nei casi  in  cui,  in  base  alla  legislazione
          vigente,  alle  regioni  a  statuto  speciale  spetta   una
          compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche  ovvero  al  gettito  degli  altri  tributi
          erariali, questa si intende riferita anche al gettito della
          cedolare secca di cui all'art. 3; 
                  b) sono stabilite la decorrenza e le  modalita'  di
          applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'art.  2  nei
          confronti  dei  comuni  ubicati  nelle  regioni  a  statuto
          speciale, nonche' le percentuali delle compartecipazioni di
          cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale
          propria di cui all'art. 8 si tiene conto anche dei  tributi
          da essa sostituiti. 
                3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle  province
          autonome che esercitano le funzioni in materia  di  finanza
          locale, le modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni
          relative alle imposte comunali istituite  con  il  presente
          decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in
          conformita' con i rispettivi statuti e le relative norme di
          attuazione; per gli  enti  locali  ubicati  nelle  medesime
          regioni e province autonome non trova  applicazione  quanto
          previsto dall'art. 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni
          e  province  autonome  spettano   le   devoluzioni   e   le
          compartecipazioni  al  gettito  delle  entrate   tributarie
          erariali previste dal presente decreto nelle misure  e  con
          le modalita' definite dai  rispettivi  statuti  speciali  e
          dalle relative norme di attuazione per i  medesimi  tributi
          erariali o per quelli da essi sostituiti. 
                4.  Il  presente  decreto  legislativo  concorre   ad
          assicurare, in prima applicazione della citata legge n.  42
          del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria,
          l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi
          necessari  all'attuazione   del   presente   decreto   sono
          acquisiti  alla  banca  dati   unitaria   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 13 della  citata  legge  n.
          196 del 2009, nonche' alla banca dati di  cui  all'art.  5,
          comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009. 
                5. In coerenza con quanto stabilito con la  decisione
          di finanza pubblica di cui all'art. 10 della  citata  legge
          n. 196  del  2009,  in  materia  di  limite  massimo  della
          pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per
          il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi  della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale, monitora gli  effetti  finanziari  del
          presente  decreto  legislativo  al  fine  di  garantire  il
          rispetto del predetto limite, anche  con  riferimento  alle
          tariffe,  e  propone  al  Governo   le   eventuali   misure
          correttive. 
                6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia
          di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del  citato
          decreto legislativo n. 446  del  1997  anche  per  i  nuovi
          tributi previsti dal presente provvedimento. 
                7. 
                8.  A  decorrere  dall'anno  2011,  le  delibere   di
          variazione  dell'addizionale   comunale   all'imposta   sul
          reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1°  gennaio
          dell'anno di pubblicazione  sul  sito  informatico  di  cui
          all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.  360
          del 1998, a  condizione  che  detta  pubblicazione  avvenga
          entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
          Le delibere relative all'anno 2010  sono  efficaci  per  lo
          stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
          avviene entro il 31 marzo  2011.  Restano  fermi,  in  ogni
          caso, gli effetti delle disposizioni  di  cui  all'art.  1,
          comma 169, della citata legge n. 296 del 2006. 
                9.   Per    il    perseguimento    delle    finalita'
          istituzionali, di quelle indicate nell'art.  10,  comma  5,
          del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonche' dei
          compiti attribuiti con i  decreti  legislativi  emanati  in
          attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e  successive
          modificazioni,  anche  al  fine  di  assistere   i   comuni
          nell'attuazione  del  presente  decreto   e   nella   lotta
          all'evasione  fiscale,  l'Associazione   Nazionale   Comuni
          Italiani si avvale delle  risorse  indicate  nell'art.  10,
          comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.  A
          decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  l'aliquota  percentuale
          indicata nel predetto articolo e' calcolata con riferimento
          al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'art. 8.
          Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   da   adottare
          d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie
          locali, sono stabilite le modalita' di  attribuzione  delle
          risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonche' le altre
          modalita' di attuazione del presente comma. 
                10. Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  di  cui  all'art.  2,  comma  4,  stabilisce   le
          modalita' per l'acquisizione delle informazioni  necessarie
          al fine di  assicurare,  in  sede  di  prima  applicazione,
          l'assegnazione  della  compartecipazione  all'imposta   sul
          valore aggiunto sulla base del gettito per provincia.  Fino
          a  che  le  predette  informazioni  non  sono  disponibili,
          l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
          per ogni comune ha luogo sulla base  del  gettito  di  tale
          imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti
          di ciascun comune. 
                Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.». 
                             Art. 3 bis 
 
Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga  del  regime
  della cedolare secca e della  distribuzione  gratuita  dei  modelli
  cartacei delle dichiarazioni 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 3  del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui  canoni  di  locazione,
l'ultimo periodo e' soppresso. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a
decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede   mediante   corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 
  3. Al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  in  materia  di
dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui  redditi  e   all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, il secondo e il  terzo  periodo
sono soppressi. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  3  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  (Disposizioni  in
          materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Cedolare secca sugli affitti). - (Omissis). 
                3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione  del
          contratto di locazione si applica l'art. 69 del testo unico
          delle disposizioni concernenti l'imposta  di  registro,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
          1986, n. 131. La mancata presentazione della  comunicazione
          relativa alla proroga del contratto non comporta la  revoca
          dell'opzione  esercitata  in  sede  di  registrazione   del
          contratto  di  locazione  qualora  il  contribuente   abbia
          mantenuto un comportamento  coerente  con  la  volonta'  di
          optare per il regime della cedolare  secca,  effettuando  i
          relativi versamenti e dichiarando  i  redditi  da  cedolare
          secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322 (Regolamento recante  modalita'  per  la  presentazione
          delle dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui  redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore  aggiunto,  ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 136, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   1   (Redazione   e    sottoscrizione    delle
          dichiarazioni in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di
          I.R.A.P.). - 1. (Omissis). 
                2. I modelli di dichiarazione sono  resi  disponibili
          in formato elettronico dall'Agenzia delle  entrate  in  via
          telematica. 
                (Omissis).». 
                             Art. 3 ter 
 
 
Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta
                             municipale 
           propria e al tributo per i servizi indivisibili 
 
  1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011,  n.  214,  concernente  la  dichiarazione  relativa
all'imposta municipale propria (IMU), le  parole:  «30  giugno»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre». 
  2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
concernente la  dichiarazione  relativa  al  tributo  per  i  servizi
indivisibili (TASI), le parole: «30  giugno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), come modificato dal presente articolo, dall'art.
          3-quater e dall'art. 15-bis della presente legge: 
                «Art.  13  (Anticipazione  sperimentale  dell'imposta
          municipale  propria).  -  1.   L'istituzione   dell'imposta
          municipale propria e' anticipata, in  via  sperimentale,  a
          decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni
          del territorio nazionale in base agli articoli 8  e  9  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in  quanto
          compatibili, ed alle disposizioni che seguono. 
                2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
          possesso di immobili; restano ferme le definizioni  di  cui
          all'art. 2 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
          504. I soggetti richiamati dall'art. 2,  comma  1,  lettera
          b), secondo periodo, del decreto  legislativo  n.  504  del
          1992, sono individuati  nei  coltivatori  diretti  e  negli
          imprenditori agricoli professionali di cui all'art.  1  del
          decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  99,  e  successive
          modificazioni,   iscritti   nella   previdenza    agricola.
          L'imposta municipale propria non  si  applica  al  possesso
          dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
          ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle   categorie
          catastali A/1, A/8  e  A/9,  per  le  quali  continuano  ad
          applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione  di
          cui al comma  10.  Per  abitazione  principale  si  intende
          l'immobile, iscritto o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio
          urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  nel   quale   il
          possessore e il suo nucleo familiare dimorano  abitualmente
          e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui  i  componenti
          del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
          la residenza anagrafica in  immobili  diversi  situati  nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. I comuni  possono  considerare
          direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
          immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
          da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
          istituti di ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero
          permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata.
          In  caso  di   piu'   unita'   immobiliari,   la   predetta
          agevolazione puo'  essere  applicata  ad  una  sola  unita'
          immobiliare.  A  partire  dall'anno  2015  e'   considerata
          direttamente adibita ad abitazione principale  una  ed  una
          sola unita' immobiliare posseduta  dai  cittadini  italiani
          non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e   iscritti
          all'Anagrafe degli italiani  residenti  all'estero  (AIRE),
          gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
          di proprieta' o di usufrutto in Italia,  a  condizione  che
          non risulti locata o  data  in  comodato  d'uso.  L'imposta
          municipale propria non si applica, altresi': 
                  a)  alle  unita'  immobiliari   appartenenti   alle
          cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
          abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei   soci
          assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
          alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
          studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga  al
          richiesto requisito della residenza anagrafica; 
                  b) ai fabbricati di civile abitazione destinati  ad
          alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
                  c) alla casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a
          seguito   di   provvedimento   di    separazione    legale,
          annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli   effetti
          civili del matrimonio; 
                  d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel
          catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,
          posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in
          servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle
          Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello
          dipendente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,
          nonche' dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.  28,  comma
          1, del decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.  139,  dal
          personale appartenente alla carriera  prefettizia,  per  il
          quale  non  sono  richieste  le  condizioni  della   dimora
          abituale e della residenza anagrafica 
                3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
          e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
          dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504, e dei  commi  4  e  5  del  presente
          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
                  0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione  per
          quelle classificate nelle categorie catastali  A/1,  A/8  e
          A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo  ai  parenti
          in linea retta entro il primo grado che le utilizzano  come
          abitazione principale, a condizione che  il  contratto  sia
          registrato e che il comodante possieda un solo immobile  in
          Italia   e   risieda   anagraficamente    nonche'    dimori
          abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui   e'   situato
          l'immobile concesso in comodato; il  beneficio  si  applica
          anche nel caso  in  cui  il  comodante  oltre  all'immobile
          concesso in comodato possieda nello stesso comune un  altro
          immobile  adibito  a  propria  abitazione  principale,   ad
          eccezione  delle  unita'   abitative   classificate   nelle
          categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  il  beneficio  di  cui
          alla presente lettera si estende,  in  caso  di  morte  del
          comodatario, al coniuge  di  quest'ultimo  in  presenza  di
          figli minori; 
                  a)  per  i  fabbricati  di  interesse   storico   o
          artistico di cui all'art. 10 del codice di cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                  b)  per  i  fabbricati   dichiarati   inagibili   o
          inabitabili e di fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale   sussistono   dette
          condizioni. L'inagibilita' o  inabitabilita'  e'  accertata
          dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del
          proprietario,  che  allega   idonea   documentazione   alla
          dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha  facolta'
          di presentare una dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  rispetto  a  quanto
          previsto   dal    periodo    precedente.    Agli    effetti
          dell'applicazione della riduzione  alla  meta'  della  base
          imponibile,    i    comuni    possono    disciplinare    le
          caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del  fabbricato,
          non superabile con interventi di manutenzione. 
                4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
                  a. 160 per i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
          esclusione della categoria catastale A/10; 
                  b. 140 per i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
                  b-bis.  80  per  i  fabbricati  classificati  nella
          categoria catastale D/5; 
                  c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
          catastale A/10; 
                  d. 60 per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e'  elevato  a
          65 a decorrere dal 1º gennaio 2013; 
                  e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
          catastale C/1. 
                5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 
                6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo  0,76
          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio
          comunale,  adottata  ai  sensi  dell'art.  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,
          in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a  0,3
          punti percentuali. 
                6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di
          cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,   l'imposta,
          determinata applicando l'aliquota stabilita dal  comune  ai
          sensi del comma 6, e' ridotta al  75  per  cento.  Ai  fini
          dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il
          soggetto  passivo  e'   esonerato   dall'attestazione   del
          possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione
          indicato all'art. 9, comma 6, del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23, nonche'  da  qualsiasi  altro  onere  di
          dichiarazione o comunicazione. 
                7. L'aliquota e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
                8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2  per  cento  per  i
          fabbricati rurali ad uso strumentale  di  cui  all'art.  9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'
          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta
          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata
          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
                8-bis. 
                9. I comuni possono ridurre l'aliquota di  base  fino
          allo 0,4 per cento nel caso di immobili non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, ovvero nel caso di immobili  posseduti  dai  soggetti
          passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel
          caso di immobili locati. 
                9-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2014  sono  esenti
          dall'imposta municipale propria i  fabbricati  costruiti  e
          destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,  fintanto
          che permanga tale destinazione e non  siano  in  ogni  caso
          locati. 
                10.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
          adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  e
          classificata nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9
          nonche' per le relative pertinenze, si detraggono,  fino  a
          concorrenza del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale  si   protrae   tale
          destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'   adibita   ad
          abitazione  principale  da  piu'   soggetti   passivi,   la
          detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
          quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  I
          comuni possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della
          detrazione, fino a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  nel
          rispetto   dell'equilibrio   di   bilancio.   La   suddetta
          detrazione si applica agli alloggi  regolarmente  assegnati
          dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
          enti   di   edilizia   residenziale   pubblica,    comunque
          denominati,  aventi  le  stesse   finalita'   degli   IACP,
          istituiti  in  attuazione  dell'art.  93  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
                11. 
                12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52
          del decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate nonche', a decorrere dal  1°  dicembre  2012,
          tramite apposito bollettino postale al quale  si  applicano
          le disposizioni  di  cui  al  citato  art.  17,  in  quanto
          compatibili. 
                12-bis. 
                12-ter.  I  soggetti  passivi  devono  presentare  la
          dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno  successivo  a
          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o
          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della
          determinazione   dell'imposta,   utilizzando   il   modello
          approvato con il decreto di cui all'art. 9,  comma  6,  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La  dichiarazione
          ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non  si
          verifichino modificazioni dei dati ed  elementi  dichiarati
          cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  Con
          il citato decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui
          deve essere presentata la dichiarazione. Restano  ferme  le
          disposizioni dell'art. 37, comma 55,  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248,  e  dell'art.  1,  comma  104,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  le  dichiarazioni
          presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
          quanto compatibili. Per gli immobili per i quali  l'obbligo
          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
          deve  essere  presentata  entro  il  30  giugno   dell'anno
          successivo  a  quello  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto  di  approvazione  del  modello  di
          dichiarazione  dell'imposta  municipale  propria  e   delle
          relative istruzioni. 
                13. Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  9  e
          dell'art. 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14  marzo
          2011, n. 23. All'art. 14, comma 9, del decreto  legislativo
          14 marzo 2011, n. 23, le parole:  «dal  1°  gennaio  2014»,
          sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio  2012».  Al
          comma 4 dell'art. 14 del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23,  53  e  76  del
          decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma  31
          dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole
          «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla  misura
          stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma  dell'art.
          2752 del codice civile il riferimento alla  «legge  per  la
          finanza  locale»  si  intende   effettuato   a   tutte   le
          disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali  e
          provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui
          ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del  decreto-legge  3  ottobre
          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2006,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  e'
          consolidata,  a  decorrere  dall'anno   2011,   all'importo
          risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7  aprile
          2010 del Ministero dell'economia e delle  finanze  emanato,
          di concerto con il Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'art. 2, comma 24, della legge  23  dicembre  2009,  n.
          191. 
                13-bis. A decorrere dall'anno  di  imposta  2013,  le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   delle
          detrazioni nonche' i  regolamenti  dell'imposta  municipale
          propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per   via
          telematica, mediante inserimento  del  testo  degli  stessi
          nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,
          per la pubblicazione nel sito informatico di  cui  all'art.
          1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre  1998,  n.
          360, e successive modificazioni. I comuni  sono,  altresi',
          tenuti ad inserire  nella  suddetta  sezione  gli  elementi
          risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite
          dal Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
          delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei  comuni
          italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
          decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel
          predetto sito informatico. Il versamento della  prima  rata
          di cui al comma 3 dell'art. 9 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base  dell'aliquota  e
          delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno  precedente.  Il
          versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9  e'
          eseguito, a saldo dell'imposta dovuta  per  l'intero  anno,
          con eventuale conguaglio sulla prima  rata  versata,  sulla
          base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data  del
          28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune
          e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo
          entro il termine perentorio del  14  ottobre  dello  stesso
          anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del
          28 ottobre, si  applicano  gli  atti  adottati  per  l'anno
          precedente. 
                14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º  gennaio  2012,
          le seguenti disposizioni: 
                  a. l'art. 1 del decreto-legge 27  maggio  2008,  n.
          93, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
          2008, n. 126, ad eccezione del  comma  4  che  continua  ad
          applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori  delle
          regioni a Statuto speciale e  delle  Province  Autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano.   A   decorrere   dall'anno   2018,
          l'abrogazione disposta dal presente comma opera  anche  nei
          confronti dei comuni compresi nel territorio della  Regione
          Friuli-Venezia Giulia; 
                  b. il comma 3, dell'art. 58 e le lettere d), e)  ed
          h) del comma 1, dell'art. 59  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446; 
                  c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'art.  8  e  il
          comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011,
          n. 23; 
                  d. il comma 1-bis dell'art. 23 del decreto-legge 30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
                  d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art.  7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
                14-bis. Le  domande  di  variazione  della  categoria
          catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'art.  7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche
          dopo la scadenza dei termini originariamente posti  e  fino
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, producono  gli  effetti  previsti  in
          relazione al riconoscimento  del  requisito  di  ruralita',
          fermo restando il  classamento  originario  degli  immobili
          rurali  ad  uso  abitativo.  Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. 
                14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3,  comma  3,
          del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio  1998,  n.
          28, devono essere dichiarati  al  catasto  edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012, con le modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
                14-quater.  Nelle  more  della  presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 1, comma 336, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311, salva l'applicazione delle sanzioni  previste  per  la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
                15. A decorrere dall'anno di imposta 2020,  tutte  le
          delibere regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate
          tributarie   dei   comuni   sono   inviate   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
          esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
          testo delle stesse nell'apposita sezione  del  portale  del
          federalismo  fiscale,  per  la   pubblicazione   nel   sito
          informatico  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 28 settembre 1998,  n.  360.  Per  le  delibere
          regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
          delle   province   e   delle   citta'   metropolitane,   la
          disposizione del  primo  periodo  si  applica  a  decorrere
          dall'anno d'imposta 2021. 
                15-bis. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con  il  Ministro  dell'interno,
          sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, previa intesa in sede di  Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono   stabilite   le
          specifiche tecniche del formato elettronico  da  utilizzare
          per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale  da
          consentire il  prelievo  automatizzato  delle  informazioni
          utili  per  l'esecuzione  degli  adempimenti  relativi   al
          pagamento dei tributi,  e  sono  fissate  le  modalita'  di
          attuazione, anche graduale, dell'obbligo di  effettuare  il
          predetto  invio  nel  rispetto  delle  specifiche  tecniche
          medesime. 
                15-ter. A decorrere dall'anno  di  imposta  2020,  le
          delibere e i regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali
          diversi   dall'imposta   di   soggiorno,   dall'addizionale
          comunale all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
          (IRPEF),  dall'imposta  municipale  propria  (IMU)  e   dal
          tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)   acquistano
          efficacia dalla  data  della  pubblicazione  effettuata  ai
          sensi del comma 15, a condizione  che  detta  pubblicazione
          avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la  delibera  o
          il regolamento si riferisce;  a  tal  fine,  il  comune  e'
          tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al  comma  15
          entro il termine perentorio del  14  ottobre  dello  stesso
          anno. I versamenti  dei  tributi  diversi  dall'imposta  di
          soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU  e
          dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima  del
          1o dicembre di ciascun anno devono essere effettuati  sulla
          base  degli  atti  applicabili  per  l'anno  precedente.  I
          versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e'  fissata
          dal comune in data successiva al  1o  dicembre  di  ciascun
          anno  devono  essere  effettuati  sulla  base  degli   atti
          pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta
          per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto  gia'
          versato. In caso di mancata pubblicazione entro il  termine
          del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati  per  l'anno
          precedente. 
                15-quater. A decorrere dall'anno di imposta  2020,  i
          regolamenti e le delibere  di  approvazione  delle  tariffe
          relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco
          di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
          23, al contributo di soggiorno di cui  all'art.  14,  comma
          16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, nonche' al contributo  di  cui  all'art.  1,  comma
          1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  hanno  effetto
          dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della
          loro pubblicazione effettuata ai sensi  del  comma  15.  Il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  alla
          pubblicazione dei regolamenti e delle delibere  di  cui  al
          periodo  precedente  entro  i  quindici  giorni  lavorativi
          successivi  alla  data  di  inserimento  nel  portale   del
          federalismo fiscale. 
                15-quinquies. Ai  fini  della  pubblicazione  di  cui
          all'art. 17, comma 2,  del  decreto  legislativo  6  maggio
          2011,  n.  68,  le  delibere  di  variazione  dell'aliquota
          dell'imposta sulle assicurazioni contro la  responsabilita'
          civile derivante dalla circolazione dei  veicoli  a  motore
          sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15. 
                16. All'art. 1, comma 4, ultimo periodo  del  decreto
          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  «31
          dicembre» sono  sostituite  dalle  parole:  "20  dicembre".
          All'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
          138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  le
          parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite
          dalle  seguenti:  "utilizzando  esclusivamente  gli  stessi
          scaglioni di reddito stabiliti, ai  fini  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche,  dalla  legge  statale,  nel
          rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia  delle
          entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
                17.  Il  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  come
          determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato
          ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto  legislativo  n.
          23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni
          della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in
          ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di
          base  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo.  In  caso  di  incapienza  ciascun  comune  versa
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.  Con
          le procedure previste dall'art. 27  della  legge  5  maggio
          2009, n. 42,  le  Regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
          d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del
          predetto maggior gettito stimato dei comuni  ricadenti  nel
          proprio territorio.  Fino  all'emanazione  delle  norme  di
          attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote
          di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
          importo  pari  al  maggior  gettito  stimato  di   cui   al
          precedente periodo. L'importo complessivo  della  riduzione
          del recupero di cui al presente comma e'  pari  per  l'anno
          2012 a 1.627 milioni di euro, per  l'anno  2013  a  1.762,4
          milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro. 
                18. All'art. 2, comma 3, del decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai  commi
          1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4". 
                19. Per gli anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'art. 2, nonche' dal comma 10 dell'art. 14  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
                19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e  2014,  il  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  all'art.
          2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
          e' esclusivamente finalizzato a fissare la  percentuale  di
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in
          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione
          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. 
                20. La dotazione del  fondo  di  solidarieta'  per  i
          mutui per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
                21.». 
              - Si riporta il testo del comma 684 dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2014), come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «684. I soggetti passivi dei  tributi  presentano  la
          dichiarazione relativa alla IUC entro  il  termine  del  31
          dicembre dell'anno  successivo  alla  data  di  inizio  del
          possesso  o  della  detenzione  dei  locali  e  delle  aree
          assoggettabili al  tributo.  Nel  caso  di  occupazione  in
          comune di  un'unita'  immobiliare,  la  dichiarazione  puo'
          essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 
                (Omissis).». 
                            Art. 3 quater 
 
 
     Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso 
 
  1. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera 0a), le parole: «ai fini dell'applicazione
delle  disposizioni  della  presente  lettera,  il  soggetto  passivo
attesta  il  possesso  dei  suddetti   requisiti   nel   modello   di
dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse; 
    b) al comma 6-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Ai
fini dell'applicazione delle  disposizioni  del  presente  comma,  il
soggetto passivo e'  esonerato  dall'attestazione  del  possesso  del
requisito mediante il modello di dichiarazione indicato  all'articolo
9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23,  nonche'  da
qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione.". 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo modificato dei commi 3 e  6-bis  del  citato
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214  e'
          riportato nelle Note all'art. 3-ter. 
                          Art. 3 quinquies 
 
 
                     Redditi fondiari percepiti 
 
  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, concernente l'imputazione dei redditi  fondiari,  le  parole:
«dal momento della conclusione del  procedimento  giurisdizionale  di
convalida di sfratto per morosita' del  conduttore»  sono  sostituite
dalle seguenti: «,  purche'  la  mancata  percezione  sia  comprovata
dall'intimazione di  sfratto  per  morosita'  o  dall'ingiunzione  di
pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi  d'imposta
di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica
l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo  17,  comma
1, lettera n-bis)». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i  contratti
stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti  stipulati
prima della data di entrata in vigore delle disposizioni  di  cui  al
presente articolo resta fermo, per  le  imposte  versate  sui  canoni
venuti a scadenza e  non  percepiti  come  da  accertamento  avvenuto
nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di  sfratto
per morosita', il riconoscimento di un credito  di  imposta  di  pari
ammontare. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  9,1  milioni
di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per  l'anno  2021,  a
39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a  28,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a  4,4  milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  26  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 26 (Imputazione dei redditi fondiari). -  1.  I
          redditi  fondiari   concorrono,   indipendentemente   dalla
          percezione, a formare il reddito complessivo  dei  soggetti
          che  possiedono  gli  immobili  a  titolo  di   proprieta',
          enfiteusi, usufrutto o altro diritto  reale,  salvo  quanto
          stabilito dall'art. 30, per il periodo di imposta in cui si
          e' verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti
          di  locazione  di  immobili  ad  uso  abitativo,   se   non
          percepiti, non concorrono a formare il reddito, purche'  la
          mancata  percezione  sia  comprovata  dall'intimazione   di
          sfratto per morosita' o dall'ingiunzione di  pagamento.  Ai
          canoni non riscossi dal locatore nei periodi  d'imposta  di
          riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi  si
          applica l'art. 21 in relazione ai redditi di  cui  all'art.
          17, comma 1, lettera n-bis). Per  le  imposte  versate  sui
          canoni  venuti  a  scadenza  e  non   percepiti   come   da
          accertamento   avvenuto   nell'ambito   del    procedimento
          giurisdizionale di convalida di sfratto  per  morosita'  e'
          riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. 
                (Omissis).». 
                            Art. 3 sexies 
 
 
            Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023 
 
  1. Ai fini della messa a regime, dall'anno  2023,  della  revisione
delle  tariffe  dei  premi  e   contributi   dovuti   all'INAIL   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, di cui all'articolo 1,  comma  1121,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, garantendone la vigenza anche per  il  periodo
successivo al 31 dicembre 2021, con  esclusione  dell'anno  2022,  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23  febbraio  2000,  n.
38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, considerate le risultanze economico-finanziarie e  attuariali  e
tenuto conto degli andamenti prospettici del  predetto  Istituto,  in
aggiunta alle risorse indicate nel  citato  articolo  1,  comma  128,
della legge n .147 del 2013, si tiene  conto  dei  seguenti  maggiori
oneri e minori entrate, valutati in 630 milioni di  euro  per  l'anno
2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 650 milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 660 milioni di euro per l'anno 2026, 671 milioni di euro
per l'anno 2027, 682 milioni di euro per l'anno 2028, 693 milioni  di
euro per l'anno 2029, 704 milioni di  euro  per  l'anno  2030  e  715
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. 
  Al predetto articolo 1, comma 1121, della citata legge n.  145  del
2018, le parole: «con effetto dal  1°  gennaio  2019  e  fino  al  31
dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  effetto  dal
1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 1°gennaio 2023». Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30  dicembre
2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica  programmati
a legislazione vigente. All'articolo  1,  comma  1126,  della  citata
legge n.145 del 2018, le lettere  a),  b),  c),  d),  e)  e  f)  sono
abrogate; le disposizioni ivi  indicate  riacquistano  efficacia  nel
testo vigente prima della data di entrata in  vigore  della  medesima
legge n. 145 del 2018. Alle minori entrate e ai maggiori oneri di cui
al primo periodo del presente comma si provvede: 
    a) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2024, 109  milioni  di
euro per l'anno 2025, 112  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  113
milioni di euro per l'anno 2027, 116 milioni di euro per l'anno 2028,
117 milioni di euro per l'anno 2029, 120 milioni di euro  per  l'anno
2030 e 121 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante
le maggiori entrate derivanti dal presente comma; 
    b) quanto  a  26  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a 604 milioni di euro per l'anno 2023, 454  milioni  di
euro per l'anno 2024, 541  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  548
milioni di euro per l'anno 2026, 558 milioni di euro per l'anno 2027,
566 milioni di euro per l'anno 2028, 576 milioni di euro  per  l'anno
2029, 584 milioni di euro per l'anno 2030 e 594 milioni di euro annui
a  decorrere  dall'anno  2031,  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dei  commi  1121,  1124  e  1126
          dell'art. 1 della  citata  legge  n.  145  del  2018,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «1121. Ai fini della  revisione  delle  tariffe,  con
          effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021  e  dal  1°
          gennaio  2023,   dei   premi   e   contributi   INAIL   per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
          malattie professionali, ai sensi dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'art.  1,  comma
          128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  considerate  le
          risultanze  economico-finanziarie  e  attuariali  e  tenuto
          conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in
          aggiunta alle risorse indicate nel  citato  art.  1,  comma
          128, della legge n. 147 del  2013,  si  tiene  conto  delle
          seguenti minori entrate, pari a euro 410 milioni per l'anno
          2019, a euro 525 milioni per  l'anno  2020  e  a  euro  600
          milioni per l'anno 2021. 
                (Omissis). 
                1124. L'INAIL, per garantire la sostenibilita'  delle
          nuove tariffe di cui al comma 1121, comunque  sottoposte  a
          revisione al termine del primo triennio di applicazione, ne
          assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in  caso
          di    accertato    significativo    scostamento    negativo
          dell'andamento  delle  entrate,   tale   da   compromettere
          l'equilibrio  economico-finanziario  e   attuariale   della
          gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze l'adozione delle  conseguenti
          misure correttive. 
                (Omissis). 
                1126.  In  relazione  alla  revisione  delle  tariffe
          operata ai sensi dell'art. 1, comma  128,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147 (104), con decorrenza dal 1°  gennaio
          2019 e  dei  criteri  di  calcolo  per  l'elaborazione  dei
          relativi tassi medi, sono apportate  a  decorrere  da  tale
          data le seguenti modificazioni: 
                  a) (Abrogata); 
                  b) (Abrogata); 
                  c) (Abrogata); 
                  d) (Abrogata); 
                  e) (Abrogata); 
                  f) (Abrogata); 
                  g) all'art. 11 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124,
          dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
                    « Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi
          dei  commi  precedenti,  il  giudice  puo'  procedere  alla
          riduzione  della  somma  tenendo   conto   della   condotta
          precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e
          dell'adozione di efficaci misure per il  miglioramento  dei
          livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le  modalita'  di
          esecuzione  dell'obbligazione   possono   essere   definite
          tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse
          economiche del responsabile »; 
                    h) all'art. 106, primo comma, del testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
          1965, n. 1124, le parole: « risulti che gli  ascendenti  si
          trovino senza mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti e
          al mantenimento di essi concorreva in  modo  efficiente  il
          defunto » sono sostituite dalle seguenti: « il reddito  pro
          capite dell'ascendente  e  del  collaterale,  ricavato  dal
          reddito netto del nucleo  familiare  superstite,  calcolato
          col criterio del  reddito  equivalente,  risulti  inferiore
          alla soglia definita dal reddito pro capite, calcolato  con
          il medesimo criterio del reddito equivalente,  in  base  al
          reddito medio  netto  delle  famiglie  italiane  pubblicato
          periodicamente dall'ISTAT e abbattuto del 15 per  cento  di
          una famiglia tipo composta  di  due  persone  adulte  ».  I
          relativi  oneri  sono  considerati  nell'ambito  del  nuovo
          sistema tariffario, di cui all'alinea del presente comma; 
                    i) all'art. 85, terzo comma, del testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
          1965, n. 1124, le  parole:  «di  lire  un  milione  »  sono
          sostituite dalle seguenti: « di euro 10.000 » e le  parole:
          « aventi rispettivamente i requisiti di cui  ai  precedenti
          numeri 2), 3), e 4) » sono soppresse. I relativi oneri sono
          considerati nell'ambito del nuovo  sistema  tariffario,  di
          cui all'alinea del presente comma; 
                    l)  il  premio   supplementare   previsto   dagli
          articoli 153 e 154 del testo unico di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non e'
          piu' dovuto; 
                    m) all'art. 29, comma  2,  del  decreto-legge  23
          giugno 1995, n. 244, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole:  «  e  all'INAIL  »
          sono soppresse; 
                    n) all'art. 3, comma 6, del  decreto  legislativo
          23 febbraio 2000, n. 38, le parole: « 130 per mille »  sono
          sostituite dalle seguenti: « 110 per mille ». 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 3  del  decreto
          legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38  (Disposizioni  in
          materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e
          le malattie professionali, a norma dell'art. 55,  comma  1,
          della legge 17 maggio 1999, n. 144): 
                «Art. 3 (Tariffe dei  premi).  -  1.  Fermo  restando
          l'equilibrio   finanziario   complessivo   della   gestione
          industria, per ciascuna delle gestioni di  cui  all'art.  1
          sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, su  delibera
          del  consiglio  di  amministrazione  dell'INAIL,   distinte
          tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,  le   relative
          modalita' di  applicazione,  tenendo  conto  dell'andamento
          infortunistico aziendale e dell'attuazione delle  norme  di
          cui al decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.  626,  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  nonche'  degli
          oneri che  concorrono  alla  determinazione  dei  tassi  di
          premio. 
                2. In sede di prima applicazione, le tariffe  di  cui
          al comma 1 sono aggiornate  entro  il  triennio  successivo
          alla data di entrata in vigore delle stesse. 
                3.  Ogni  tariffa  stabilisce,  per  ciascuna   delle
          lavorazioni in essa comprese,  il  tasso  di  premio  nella
          misura corrispondente al relativo rischio  medio  nazionale
          in modo da includere l'onere finanziario di cui al  secondo
          comma dell'art. 39 del testo unico. 
                4.    In    considerazione     della     peculiarita'
          dell'attivita'   espletata,   sono   introdotte,   in   via
          sperimentale, per  i  lavoratori  autonomi  artigiani,  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, su proposta  del  consiglio
          di amministrazione dell'INAIL,  speciali  forme  e  livelli
          tariffari che, assicurando un trattamento minimo di  tutela
          obbligatoria, consentano flessibilita' nella  scelta  degli
          stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese
          per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro. 
                5.  Le  tariffe  dei  premi  relative   al   triennio
          2000-2002, si applicano a decorrere dal  1°  gennaio  2000.
          Fino   all'adozione   dei   provvedimenti   dell'INAIL   in
          applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle
          suddette tariffe, il premio anticipato di cui  all'art.  44
          del testo unico e successive  modificazioni,  e'  calcolato
          sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre
          1999, e' versato provvisoriamente nella misura del  95  per
          cento   dell'importo   cosi'   determinato.   Limitatamente
          all'anno 2000 i  termini  stabiliti  dall'art.  28,  quarto
          comma, e dall'art. 44, secondo comma, del  testo  unico,  e
          successive modificazioni, sono prorogati al  16  marzo.  Il
          decreto  ministeriale   di   approvazione   delle   tariffe
          fissera',  nelle  relative  modalita'  di  applicazione,  i
          criteri per eventuali conguagli. 
                6. Ferma restando la  possibilita'  di  modifica  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, su delibera  del  consiglio
          di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei  tassi
          medi nazionali e' ridotta al 110 per mille. 
                7. Ai fini  del  finanziamento  del  disavanzo  della
          gestione agricoltura e' autorizzata per  gli  anni  2000  e
          2001  la  spesa  di  lire  700  miliardi  annui,  ai  sensi
          dell'art. 55, comma 1, lettera o), della  legge  17  maggio
          1999, n. 144, e relative disposizioni  attuative.  Per  gli
          anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui,  la
          spesa  e'  autorizzata  subordinatamente  all'adozione  dei
          decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'art. 8 della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  emanati
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 128 dell'art. 1
          della citata legge n. 147 del 2013: 
                «128. Con effetto dal 1° gennaio  2014,  con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta   dell'INAIL,   tenendo    conto    dell'andamento
          infortunistico  aziendale,  e'   stabilita   la   riduzione
          percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti  per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
          malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie
          di premi e contributi  oggetto  di  riduzione,  nel  limite
          complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro  per
          l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e  1.200
          milioni di euro a decorrere  dall'anno  2016.  Il  predetto
          decreto definisce anche le modalita' di applicazione  della
          riduzione a  favore  delle  imprese  che  abbiano  iniziato
          l'attivita' da non oltre un  biennio,  nel  rispetto  delle
          norme in materia di tutela della salute e  della  sicurezza
          nei luoghi di lavoro, ai  sensi  di  quanto  previsto  agli
          articoli 19 e 20 delle modalita' per  l'applicazione  delle
          tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi,  di  cui
          al decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale  12  dicembre  2000,  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  17  del  22  gennaio
          2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione  i  premi  e  i
          contributi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro e le malattie professionali previsti dalle  seguenti
          disposizioni: art. 8 della legge 3 dicembre 1999,  n.  493;
          art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,
          e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale 28  marzo  2007,  in  attuazione
          dell'art. 1, comma 773, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296; art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  31
          dicembre 1971, n.  1403,  e  successive  modificazioni.  In
          considerazione dei risultati  gestionali  dell'ente  e  dei
          relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione
          dei  premi  e  contributi  di  cui  al  primo  periodo   e'
          riconosciuto allo stesso ente da parte del  bilancio  dello
          Stato un trasferimento pari  a  500  milioni  di  euro  per
          l'anno 2014, 600 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  700
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2016,  da  computare
          anche   ai   fini   del   calcolo   dei   coefficienti   di
          capitalizzazione di cui all'art. 39, primo comma, del testo
          unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30  giugno  1965,   n.   1124,   e   successive
          modificazioni. La riduzione dei premi e contributi  di  cui
          al primo periodo del presente comma e' applicata nelle more
          dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
          malattie  professionali.  L'aggiornamento   dei   premi   e
          contributi e' operato distintamente  per  singola  gestione
          assicurativa,  tenuto  conto  del  l'andamento   economico,
          finanziario e attuariale registrato da ciascuna di  esse  e
          garantendo  il  relativo   equilibrio   assicurativo,   nel
          rispetto delle disposizioni di cui al  decreto  legislativo
          23 febbraio 2000, n. 38. Alle  predette  finalita'  e  alle
          iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa  fronte  con  le
          somme sopra indicate, nonche' con quota parte delle risorse
          programmate dall'INAIL per il  triennio  2013-2015  per  il
          finanziamento dei progetti di cui all'art. 11, comma 5, del
          decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  e  successive
          modificazioni, nei limiti dell'importo di  120  milioni  di
          euro  per   ciascuno   degli   esercizi   interessati.   La
          programmazione  delle  predette  risorse   per   gli   anni
          successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai
          commi 129 e 130, fermo restando l'equilibrio  del  bilancio
          dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una
          verifica  di  sostenibilita'   economica,   finanziaria   e
          attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
                (Omissis).». 
              - La citata legge n. 145 del 2018 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art.  10
          del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. (Omissis). 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 256 dell'art. 1
          della citata legge n. 145 del 2018: 
                «256. Al fine di  dare  attuazione  a  interventi  in
          materia  pensionistica  finalizzati   all'introduzione   di
          ulteriori modalita' di pensionamento  anticipato  e  misure
          per incentivare l'assunzione di lavoratori  giovani,  nello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' istituito un fondo denominato "  Fondo
          per  la  revisione  del  sistema  pensionistico  attraverso
          l'introduzione  di   ulteriori   forme   di   pensionamento
          anticipato  e  misure  per  incentivare   l'assunzione   di
          lavoratori giovani  ",  con  una  dotazione  pari  a  3.968
          milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336  milioni  di  euro
          per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a
          8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999  milioni  di
          euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti  normativi,  nei
          limiti delle risorse di cui al primo periodo  del  presente
          comma, che costituiscono il relativo limite  di  spesa,  si
          provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. 
                (Omissis).». 
                               Art. 4 
 
 
              Modifiche alla disciplina del Patent box 
 
  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, i soggetti  titolari  di  reddito  di
impresa che optano per il regime agevolativo di cui  all'articolo  1,
commi da 37 a 45, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  possono
scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo  31-ter  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito  agevolabile,
indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione  in
idonea documentazione  predisposta  secondo  quanto  previsto  da  un
provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  con  il  quale  sono,  altresi',  definite   le   ulteriori
disposizioni  attuative  del  presente  articolo.  I   soggetti   che
esercitano l'opzione prevista  dal  presente  comma  ripartiscono  la
variazione in diminuzione in tre quote annuali  di  pari  importo  da
indicare nella dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive relativa al  periodo  di  imposta  in  cui
viene esercitata tale opzione e in quelle  relative  ai  due  periodi
d'imposta successivi. 
  2. In caso di rettifica  del  reddito  escluso  dal  concorso  alla
formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime  agevolativo  di
cui al comma 1, determinato direttamente dai soggetti  ivi  indicati,
da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del  credito,  la
sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso  di  accessi,
ispezioni,  verifiche  o   di   altra   attivita'   istruttoria,   il
contribuente    consegni    all'Amministrazione    finanziaria     la
documentazione indicata nel provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
delle entrate di cui al comma 1  idonea  a  consentire  il  riscontro
della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con
riferimento all'ammontare dei componenti  positivi  di  reddito,  ivi
inclusi quelli impliciti derivanti  dall'utilizzo  diretto  dei  beni
indicati, sia con riferimento ai criteri e  alla  individuazione  dei
componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. 
  3. Il contribuente  che  detiene  la  documentazione  prevista  dal
provvedimento,  di  cui  al  comma  1,   deve   darne   comunicazione
all'Amministrazione  finanziaria  nella  dichiarazione  relativa   al
periodo d'imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
in caso di attivazione delle procedure previste dall'articolo  31-ter
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, a condizione che non sia stato  concluso  il  relativo  accordo,
previa comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'espressa volonta'
di rinuncia  alla  medesima  procedura.  I  soggetti  che  esercitano
l'opzione prevista dal presente comma  ripartiscono  la  somma  delle
variazioni  in  diminuzione,  relative  ai  periodi  di  imposta   di
applicazione dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari  importo
da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive relativa al  periodo  di  imposta  in  cui
viene esercitata tale opzione e in quelle  relative  ai  due  periodi
d'imposta successivi. 
  5. Resta ferma la facolta', per  tutti  i  soggetti  che  intendano
beneficiare dell'agevolazione, di applicare le disposizioni  previste
nel  comma  2,  mediante  la  presentazione  di   una   dichiarazione
integrativa ai sensi  dell'articolo  2,  comma  8,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale  deve
essere data indicazione del possesso della documentazione  idonea  di
cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione,
purche' tale dichiarazione integrativa  sia  presentata  prima  della
formale conoscenza dell'inizio di qualunque  attivita'  di  controllo
relativa al regime previsto dai commi da  37  a  45  dell'articolo  1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  6. In assenza, nei  casi  previsti  dal  presente  articolo,  della
comunicazione attestante il possesso della documentazione  idonea  di
cui al comma 1, in caso di rettifica del reddito ai sensi  del  comma
2, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dei  commi  da  37  a  45
          dell'art.  1  della  legge  23  dicembre   2014,   n.   190
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato-legge di stabilita' 2015): 
                «37. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono
          optare per l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per  cinque  esercizi
          sociali ed e' irrevocabile e rinnovabile. 
                38. I soggetti di cui all'art. 73, comma  1,  lettera
          d), del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma
          37 del presente articolo a condizione di  essere  residenti
          in Paesi con i quali sia in vigore un accordo  per  evitare
          la  doppia  imposizione  e  con  i  quali  lo  scambio   di
          informazioni sia effettivo. 
                39. I redditi  dei  soggetti  indicati  al  comma  37
          derivanti dall'utilizzo di software protetto da  copyright,
          da brevetti industriali, da disegni e modelli,  nonche'  da
          processi, formule e  informazioni  relativi  ad  esperienze
          acquisite nel campo industriale, commerciale o  scientifico
          giuridicamente tutelabili,  non  concorrono  a  formare  il
          reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per  cento
          del relativo ammontare. Le disposizioni del presente  comma
          si  applicano  anche  ai  redditi  derivanti  dall'utilizzo
          congiunto  di  beni  immateriali,  collegati  tra  loro  da
          vincoli di complementarita', ai fini della realizzazione di
          un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un  processo
          o  di  un  gruppo  di  processi,  sempre  che  tra  i  beni
          immateriali  utilizzati   congiuntamente   siano   compresi
          unicamente quelli indicati nel primo periodo.  In  caso  di
          utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico
          di  tali  beni  alla  produzione  del  reddito  complessivo
          beneficia  dell'esclusione  di  cui  al  presente  comma  a
          condizione che lo stesso sia determinato sulla base  di  un
          apposito accordo conforme a quanto previsto dall'art. 8 del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni. In tali ipotesi la  procedura  di
          ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e
          in   contraddittorio   con   l'Agenzia    delle    entrate,
          dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti
          e dei criteri per l'individuazione dei componenti  negativi
          riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui
          i  redditi  siano  realizzati  nell'ambito  di   operazioni
          intercorse con societa' che direttamente  o  indirettamente
          controllano  l'impresa,  ne   sono   controllate   o   sono
          controllate dalla stessa societa' che controlla  l'impresa,
          gli stessi possono essere  determinati  sulla  base  di  un
          apposito accordo conforme a quanto previsto dall'art. 8 del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni. 
                40. Non concorrono a formare il  reddito  complessivo
          in  quanto  escluse  dalla  formazione   del   reddito   le
          plusvalenze derivanti dalla cessione dei  beni  di  cui  al
          comma 39, a condizione che  almeno  il  90  per  cento  del
          corrispettivo derivante dalla cessione  dei  predetti  beni
          sia reinvestito, prima della chiusura del  secondo  periodo
          di imposta successivo a quello nel quale si  e'  verificata
          la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo  di  altri
          beni immateriali di  cui  al  comma  39.  Si  applicano  le
          disposizioni relative al ruling previste dal quarto periodo
          del comma 39. 
                41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano
          a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui
          al comma 37 svolgano le attivita' di  ricerca  e  sviluppo,
          anche mediante contratti di ricerca stipulati con  societa'
          diverse  da  quelle  che  direttamente   o   indirettamente
          controllano  l'impresa,  ne   sono   controllate   o   sono
          controllate dalla stessa societa' che  controlla  l'impresa
          ovvero con  universita'  o  enti  di  ricerca  e  organismi
          equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui  al
          comma 39. 
                42. La quota di reddito  agevolabile  e'  determinata
          sulla base del rapporto tra: 
                  a) i costi di  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,
          rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per  il  mantenimento,
          l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale  di  cui
          al comma 39; 
                  b) i costi complessivi, rilevanti ai fini  fiscali,
          sostenuti per produrre tale bene. 
                42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del  comma
          42 e' aumentato  di  un  importo  corrispondente  ai  costi
          sostenuti per l'acquisizione del  bene  immateriale  o  per
          contratti di ricerca, relativi allo stesso bene,  stipulati
          con societa' che direttamente o indirettamente  controllano
          l'impresa, ne sono controllate  o  sono  controllate  dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa fino a  concorrenza
          del trenta per cento del medesimo  ammontare  di  cui  alla
          predetta lettera a). 
                42-ter. 
                43. L'esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma  37
          rileva anche ai fini della determinazione del valore  della
          produzione netta di cui al decreto legislativo 15  dicembre
          1997, n. 446. 
                44. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, sono  adottate  le
          disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al  fine
          di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42. 
                45. Le disposizioni di cui ai commi da  37  a  44  si
          applicano a decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in corso al  31  dicembre  2014.  Per  tale  periodo
          d'imposta  e  per  quello  successivo,  la  percentuale  di
          esclusione  dal  concorso  alla  formazione   del   reddito
          complessivo di cui al comma 39 e' fissata, rispettivamente,
          in misura pari al 30 e al 40 per cento. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'art.  31-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi): 
                «Art. 31-ter (Accordi preventivi per le  imprese  con
          attivita' internazionale). - 1. Le  imprese  con  attivita'
          internazionale hanno accesso ad una  procedura  finalizzata
          alla  stipula  di  accordi   preventivi,   con   principale
          riferimento ai seguenti ambiti: 
                  a) preventiva definizione  in  contraddittorio  dei
          metodi di calcolo del valore normale  delle  operazioni  di
          cui al comma 7, dell'art. 110 del testo unico delle imposte
          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita
          o di ingresso in caso  di  trasferimento  della  residenza,
          rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis  del
          medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono  al  regime
          dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura
          di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva
          definizione in contraddittorio dei metodi  di  calcolo  del
          valore  normale  delle  operazioni  di  cui  al  comma   10
          dell'art. 110  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986; 
                  b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
          di origine  convenzionale,  concernenti  l'attribuzione  di
          utili e perdite alla stabile  organizzazione  in  un  altro
          Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
          organizzazione in Italia di un soggetto non residente; 
                  c) valutazione preventiva della sussistenza o  meno
          dei requisiti che configurano  una  stabile  organizzazione
          situata nel  territorio  dello  Stato,  tenuti  presenti  i
          criteri  previsti  dall'art.  162  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nonche'  dalle
          vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni  stipulate
          all'Italia; 
                  d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
          di origine convenzionale,  concernenti  l'erogazione  o  la
          percezione di dividendi,  interessi  e  royalties  e  altri
          componenti reddituali a o da soggetti non residenti. 
                2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano  le  parti
          per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati
          e  per  i  quattro  periodi  d'imposta  successivi,   salvo
          mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti
          ai fini  degli  accordi  sottoscritti  e  risultanti  dagli
          stessi.  Tuttavia,  qualora  conseguano  ad  altri  accordi
          conclusi con le autorita'  competenti  di  Stati  esteri  a
          seguito   delle   procedure   amichevoli   previste   dalle
          convenzioni internazionali contro  le  doppie  imposizioni,
          gli accordi di cui al comma 1 vincolano le  parti,  secondo
          quanto  convenuto  con  dette  autorita',  a  decorrere  da
          periodi di imposta  precedenti  purche'  non  anteriori  al
          periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della
          relativa istanza da parte del contribuente. 
                3. Qualora le circostanze di fatto  e  di  diritto  a
          base dell'accordo di cui al comma 1  ricorrano  per  uno  o
          piu' dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma  non
          anteriori a quello in  corso  alla  data  di  presentazione
          dell'istanza, relativamente a tali periodi  di  imposta  e'
          concessa  la  facolta'  al  contribuente  di   far   valere
          retroattivamente  l'accordo  stesso,  provvedendo,  ove  si
          renda a tal fine necessario  rettificare  il  comportamento
          adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero
          alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi
          dell'art. 2, comma 8,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
          entrambi i casi, delle relative sanzioni. 
                4. 
                5. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo,
          l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
          articoli 32 e seguenti soltanto in  relazione  a  questioni
          diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo. 
                6. La richiesta di accordo preventivo  e'  presentata
          al competente Ufficio della Agenzia delle entrate,  secondo
          quanto stabilito  con  provvedimento  del  Direttore  della
          medesima  Agenzia.  Con  il  medesimo  provvedimento   sono
          definite le modalita' con le quali  il  competente  Ufficio
          procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
          e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
          diritto su cui l'accordo si basa. 
                7. Qualunque riferimento all'art. 8 del decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  ovunque  presente,
          deve intendersi effettuato al presente articolo.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  1
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471  (Riforma
          delle sanzioni tributarie non penali in materia di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'art. 3, comma  133,  lettera  q),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
                «Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle
          imposte  sui  redditi  e   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive). - 1. (Omissis). 
                2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini  delle
          singole imposte, un reddito o un  valore  della  produzione
          imponibile  inferiore  a  quello  accertato,  o,  comunque,
          un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore
          a quello spettante, si applica la  sanzione  amministrativa
          dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta
          dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa
          sanzione si applica se  nella  dichiarazione  sono  esposte
          indebite detrazioni  d'imposta  ovvero  indebite  deduzioni
          dall'imponibile, anche se esse  sono  state  attribuite  in
          sede di ritenuta alla fonte. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 8  dell'art.  2
          del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n. 322 (Regolamento recante modalita' per la  presentazione
          delle dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui  redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore  aggiunto,  ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
                «Art.  2  (Termine   per   la   presentazione   della
          dichiarazione in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di
          I.R.A.P.). - (Omissis). 
                8.  Salva  l'applicazione  delle  sanzioni  e   ferma
          restando   l'applicazione   dell'art.   13   del    decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni  dei
          redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
          e dei sostituti  d'imposta  possono  essere  integrate  per
          correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
          determinato l'indicazione di un maggiore  o  di  un  minore
          imponibile o, comunque, di  un  maggiore  o  di  un  minore
          debito d'imposta ovvero di  un  maggiore  o  di  un  minore
          credito, mediante successiva dichiarazione  da  presentare,
          secondo le disposizioni  di  cui  all'art.  3,  utilizzando
          modelli  conformi  a  quelli  approvati  per   il   periodo
          d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,  non  oltre  i
          termini stabiliti dall'art. 43 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                (Omissis).». 
                             Art. 4 bis 
 
Semplificazioni in materia di controlli formali  delle  dichiarazioni
  dei redditi e termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione
  telematica dei redditi 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma  1,  gli  uffici,  ai
sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,
non  chiedono  ai  contribuenti  documenti  relativi  a  informazioni
disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da  parte  di
soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi
o comunicativi, salvo che la richiesta  riguardi  la  verifica  della
sussistenza  di  requisiti  soggettivi   che   non   emergono   dalle
informazioni  presenti  nella  stessa  anagrafe  ovvero  elementi  di
informazione  in  possesso   dell'amministrazione   finanziaria   non
conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di
documenti  effettuate  dall'amministrazione  per  dati  gia'  in  suo
possesso sono considerate inefficaci». 
  2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «30 settembre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 novembre»; 
    b) al comma 2, le parole: «del nono mese» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'undicesimo mese». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  36-ter  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni).
          -   1.   Gli   uffici    periferici    dell'amministrazione
          finanziaria, procedono, entro il 31  dicembre  del  secondo
          anno successivo a quello  di  presentazione,  al  controllo
          formale delle dichiarazioni presentate dai  contribuenti  e
          dai sostituti d'imposta, sulla base dei  criteri  selettivi
          fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto  di
          specifiche  analisi  del  rischio  di  evasione   e   delle
          capacita' operative dei medesimi uffici. 
                2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: 
                  a) escludere in tutto o in parte lo scomputo  delle
          ritenute d'acconto non risultanti dalle  dichiarazioni  dei
          sostituti d'imposta, dalle comunicazioni  di  cui  all'art.
          20,  terzo  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica.  29   settembre   1973,   n.   605,   o   dalle
          certificazioni  richieste  ai  contribuenti  ovvero   delle
          ritenute risultanti in misura inferiore a  quella  indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; 
                  b) escludere in tutto  o  in  parte  le  detrazioni
          d'imposta non spettanti in base ai documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo. 78,  comma
          25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 
                  c) escludere in tutto o in parte le  deduzioni  dal
          reddito non spettanti in base  ai  documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); 
                  d) determinare i  crediti  d'imposta  spettanti  in
          base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai  documenti
          richiesti ai contribuenti; 
                  e) liquidare la maggiore imposta sul reddito  delle
          persone   fisiche   e   i   maggiori   contributi    dovuti
          sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti  da  piu'
          dichiarazioni o certificati di cui  all'art.  1,  comma  4,
          lettera d), presentati per  lo  stesso  anno  dal  medesimo
          contribuente; 
                  f) correggere gli errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 
                3. Ai fini dei commi 1 e  2,  il  contribuente  o  il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai dati contenuti  nella  dichiarazione  e  ad  eseguire  o
          trasmettere ricevute di versamento e  altri  documenti  non
          allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti  da
          terzi. 
                3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma  1,  gli
          uffici, ai sensi dell'art.  6,  comma  4,  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti
          relativi   a   informazioni    disponibili    nell'anagrafe
          tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in
          ottemperanza  a  obblighi  dichiarativi,  certificativi   o
          comunicativi, salvo che la richiesta riguardi  la  verifica
          della sussistenza di requisiti soggettivi che non  emergono
          dalle informazioni presenti nella  stessa  anagrafe  ovvero
          elementi di informazione in  possesso  dell'amministrazione
          finanziaria  non   conformi   a   quelli   dichiarati   dal
          contribuente. Eventuali richieste di  documenti  effettuate
          dall'amministrazione per dati gia'  in  suo  possesso  sono
          considerate inefficaci. 
                4. L'esito del controllo  formale  e'  comunicato  al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi  che  hanno  dato   luogo   alla   rettifica   degli
          imponibili, delle imposte, delle ritenute alla  fonte,  dei
          contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche  la
          segnalazione di eventuali dati ed elementi non  considerati
          o valutati erroneamente in sede di controllo formale  entro
          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
          comunicazione.» 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.  2  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  322  del
          1998, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Termine   per   la   presentazione   della
          dichiarazione in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di
          I.R.A.P.). - 1. Le persone  fisiche  e  le  societa'  o  le
          associazioni di cui all'art. 6 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  presentano  la
          dichiarazione secondo le disposizioni di  cui  all'art.  3,
          per il tramite di una banca o di  un  ufficio  della  Poste
          italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero  in
          via telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo  a
          quello di chiusura del periodo di imposta. 
                2. I soggetti all'imposta sul reddito  delle  persone
          giuridiche,  presentano   la   dichiarazione   secondo   le
          disposizioni di cui all'art. 3  in  via  telematica,  entro
          l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di
          chiusura del periodo d'imposta. 
                (Omissis).». 
                             Art. 4 ter 
 
 
                  Impegno cumulativo a trasmettere 
                    dichiarazioni o comunicazioni 
 
  1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 4, dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente:
«Si  considera  grave  irregolarita'   l'omissione   ripetuta   della
trasmissione di dichiarazioni o  di  comunicazioni  per  le  quali  i
soggetti di cui  ai  commi  2-bis  e  3  hanno  rilasciato  l'impegno
cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-bis»; 
    b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Se il contribuente  o  il  sostituto  d'imposta  conferisce
l'incarico  per  la   predisposizione   di   piu'   dichiarazioni   o
comunicazioni a un soggetto  di  cui  ai  commi  2-bis  e  3,  questi
rilascia al contribuente o  al  sostituto  d'imposta,  anche  se  non
richiesto, l'impegno  cumulativo  a  trasmettere  in  via  telematica
all'Agenzia delle entrate i  dati  contenuti  nelle  dichiarazioni  o
comunicazioni.   L'impegno   cumulativo   puo'    essere    contenuto
nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi
indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto
di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via  telematica
all'Agenzia delle entrate i dati  in  esse  contenuti.  L'impegno  si
intende conferito per la durata indicata nell'impegno  stesso  o  nel
mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui e' stato rilasciato, salva revoca espressa
da parte del contribuente o del sostituto d'imposta». 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  322  del  1998,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Modalita' di presentazione  ed  obblighi  di
          conservazione delle dichiarazioni). - 1.  Le  dichiarazioni
          sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
          ovvero per il tramite di una banca convenzionata  o  di  un
          ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
          di cui ai commi successivi. 
                2. Le dichiarazioni previste  dal  presente  decreto,
          compresa  quella  unificata,   sono   presentate   in   via
          telematica  all'Agenzia  delle  entrate,   direttamente   o
          tramite gli incaricati di cui  ai  commi  2-bis  e  3,  dai
          soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
          le  predette   dichiarazioni   alla   presentazione   della
          dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
          soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione  dei
          sostituti di imposta di cui all'art. 4 e  dai  soggetti  di
          cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dai
          soggetti tenuti alla presentazione della  dichiarazione  ai
          fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
          soggetti tenuti  alla  presentazione  del  modello  per  la
          comunicazione dei dati  relativi  alla  applicazione  degli
          studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
          sono  trasmesse   avvalendosi   del   servizio   telematico
          Entratel; il collegamento telematico  con  l'Agenzia  delle
          entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti  di  cui  al
          primo   periodo   obbligati   alla   presentazione    della
          dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione  ad  un
          numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono  per
          la presentazione in via telematica del servizio  telematico
          Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3. 
                2-bis. Nell'ambito  dei  gruppi  in  cui  almeno  una
          societa' o ente rientra tra i  soggetti  di  cui  al  comma
          precedente,  la  presentazione  in  via  telematica   delle
          dichiarazioni  di  soggetti  appartenenti  al  gruppo  puo'
          essere effettuata da  uno  o  piu'  soggetti  dello  stesso
          gruppo avvalendosi del  servizio  telematico  Entratel.  Si
          considerano appartenenti al gruppo  l'ente  o  la  societa'
          controllante e  le  societa'  da  questi  controllate  come
          definite dall'art. 43-ter, quarto comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
                2-ter. I soggetti  diversi  da  quelli  indicati  nei
          commi 2 e 2-bis, non  obbligati  alla  presentazione  delle
          dichiarazioni in  via  telematica,  possono  presentare  le
          dichiarazioni in via  telematica  direttamente  avvalendosi
          del  servizio  telematico  Internet   ovvero   tramite   un
          incaricato di cui al comma 3. 
                3.   Ai   soli   fini   della   presentazione   delle
          dichiarazioni  in  via  telematica  mediante  il   servizio
          telematico  Entratel  si  considerano  soggetti  incaricati
          della trasmissione delle stesse: 
                  a)   gli   iscritti   negli   albi   dei    dottori
          commercialisti, dei ragionieri e dei periti  commerciali  e
          dei consulenti del lavoro; 
                  b) i soggetti iscritti alla data del  30  settembre
          1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere  di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  la
          sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea  in
          giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o
          diploma di ragioneria; 
                  c)  le  associazioni  sindacali  di  categoria  tra
          imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
          e c), del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
          nonche'  quelle  che  associano  soggetti  appartenenti   a
          minoranze etnico-linguistiche; 
                  d) i centri di assistenza fiscale per le imprese  e
          per i lavoratori dipendenti e pensionati; 
                  e) gli altri incaricati individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
                3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
          predisposizione delle dichiarazioni previste  dal  presente
          decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
          delle stesse. 
                3-ter. 
                4. I soggetti di cui ai  commi  2,  2-bis  e  3  sono
          abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione  dei
          dati  contenuti  nelle  dichiarazioni.  L'abilitazione   e'
          revocata  quando  nello   svolgimento   dell'attivita'   di
          trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse  gravi  o
          ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
          di sospensione irrogati  dall'ordine  di  appartenenza  del
          professionista o  in  caso  di  revoca  dell'autorizzazione
          all'esercizio  dell'attivita'  da  parte  dei   centri   di
          assistenza  fiscale.  Si  considera   grave   irregolarita'
          l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni  o
          di comunicazioni per le quali i soggetti di  cui  ai  commi
          2-bis  e  3  hanno  rilasciato   l'impegno   cumulativo   a
          trasmettere di cui al comma 6-bis. 
                5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per  i  soggetti
          obbligati  alla  presentazione  in   via   telematica,   la
          dichiarazione  puo'  essere  presentata  all'Agenzia  delle
          entrate anche mediante spedizione  effettuata  dall'estero,
          utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
          dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
          avvalendosi del servizio telematico Internet. 
                6. Le banche e gli uffici postali  rilasciano,  anche
          se  non  richiesta,   ricevuta   di   presentazione   della
          dichiarazione. I  soggetti  di  cui  ai  commi  2-bis  e  3
          rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
          se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
          all'Agenzia  delle   entrate   i   dati   contenuti   nella
          dichiarazione, contestualmente alla ricezione della  stessa
          o dell'assunzione dell'incarico per la sua  predisposizione
          nonche', entro trenta giorni dal termine  previsto  per  la
          presentazione   in   via   telematica,   la   dichiarazione
          trasmessa, redatta su modello conforme a  quello  approvato
          con il provvedimento di cui all'art. 1,  comma  1  e  copia
          della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
          della dichiarazione. 
                6-bis. Se il contribuente o  il  sostituto  d'imposta
          conferisce  l'incarico  per  la  predisposizione  di   piu'
          dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi
          2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o  al  sostituto
          d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno  cumulativo  a
          trasmettere in via telematica all'Agenzia delle  entrate  i
          dati  contenuti  nelle   dichiarazioni   o   comunicazioni.
          L'impegno cumulativo puo'  essere  contenuto  nell'incarico
          professionale sottoscritto dal  contribuente  se  sono  ivi
          indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per  le  quali
          il soggetto di  cui  ai  commi  2-bis  e  3  si  impegna  a
          trasmettere in via telematica all'Agenzia delle  entrate  i
          dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito  per
          la  durata  indicata  nell'impegno  stesso  o  nel  mandato
          professionale e, comunque, fino al 31  dicembre  del  terzo
          anno successivo a quello in cui e' stato rilasciato,  salva
          revoca espressa da parte del contribuente o  del  sostituto
          d'imposta. 
                7. Le banche e la Poste italiane  S.p.a.  trasmettono
          in  via  telematica  le  dichiarazioni  all'Agenzia   delle
          entrate entro quattro  mesi  dalla  data  di  scadenza  del
          termine  di  presentazione  ovvero,  per  le  dichiarazioni
          presentate oltre tale termine,  entro  quattro  mesi  dalla
          data di presentazione delle dichiarazioni stesse,  ove  non
          diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11. 
                7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis,  2-ter  e
          3, presentano in via telematica  le  dichiarazioni  per  le
          quali non e' previsto un apposito  termine  entro  un  mese
          dalla scadenza del termine previsto  per  la  presentazione
          alle banche e agli uffici postali. 
                7-ter.  Le  dichiarazioni  consegnate   ai   soggetti
          incaricati di cui ai commi 2-bis e  3,  successivamente  al
          termine previsto per la  presentazione  in  via  telematica
          delle stesse, sono  trasmesse  entro  un  mese  dalla  data
          contenuta nell'impegno  alla  trasmissione  rilasciato  dai
          medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6. 
                8.  La  dichiarazione  si  considera  presentata  nel
          giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla  banca  o
          all'ufficio postale ovvero e' trasmessa  all'Agenzia  delle
          entrate  mediante  procedure  telematiche  direttamente   o
          tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3. 
                9. I  contribuenti  e  i  sostituti  di  imposta  che
          presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
          o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
          per il  periodo  previsto  dall'art.  43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  la
          dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
          conforme a quello approvato con  il  provvedimento  di  cui
          all'art. 1, comma 1, nonche'  i  documenti  rilasciati  dal
          soggetto  incaricato  di  predisporre   la   dichiarazione.
          L'Amministrazione finanziaria  puo'  chiedere  l'esibizione
          della dichiarazione e dei suddetti documenti. 
                9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
          dichiarazioni conservano, anche  su  supporti  informatici,
          per il  periodo  previsto  dall'art.  43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          copia   delle   dichiarazioni   trasmesse,   delle    quali
          l'Amministrazione finanziaria  puo'  chiedere  l'esibizione
          previa riproduzione su modello conforme a quello  approvato
          con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1. 
                10. La prova della presentazione della  dichiarazione
          e' data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate
          attestante  l'avvenuto  ricevimento   della   dichiarazione
          presentata in  via  telematica  direttamente  o  tramite  i
          soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero  dalla  ricevuta
          della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
          della raccomandata di cui al comma 5. 
                11.  Le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  delle
          dichiarazioni  sono   stabilite   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle entrate  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale.  Le  modalita'  di   svolgimento   del
          servizio di ricezione delle dichiarazioni  da  parte  delle
          banche  e  della  Poste  italiane   S.p.a.,   comprese   le
          conseguenze derivanti dalle  irregolarita'  commesse  nello
          svolgimento del servizio, sono stabilite mediante  distinte
          convenzioni,  approvate  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate. 
                12.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   si
          applicano  anche  alla  presentazione  delle  dichiarazioni
          riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi. 
                13.  Ai  soggetti   incaricati   della   trasmissione
          telematica si applica l'art. 12-bis, comma 1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,
          rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al
          comma 11 del presente articolo.». 
                            Art. 4 quater 
 
 
                     Semplificazioni in materia 
                       di versamento unitario 
 
  1.  Al  comma  2  dell'articolo  17  del  decreto   legislativo   9
luglio1997, n. 241, dopo la lettera  h-quinquies)  sono  aggiunte  le
seguenti: 
    «h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
    h-septies) alle tasse scolastiche ». 
  2. Le disposizioni di cui alle lettere h-sexies) e  h-septies)  del
comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.
241,  introdotte  dal  comma  1  del  presente  articolo,  acquistano
efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto  mese  successivo  a
quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e, in ogni caso, non  prima  del  1°
gennaio 2020. 
  3. All'articolo 1 del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4,  le  parole:  «o  negli  appositi  conti  correnti
postali, aperti  ai  sensi  del  predetto  decreto  interministeriale
utilizzando  apposito  bollettino  conforme  a  quello  allegato   al
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il
sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17  e  seguenti
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai  casi
in cui non sia possibile utilizzare il  modello  di  versamento  "F24
Enti pubblici", di cui al provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate 1° dicembre 2015»; 
    b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente  postale»
sono sostituite dalle seguenti: «il sistema del versamento  unitario,
di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo  9  luglio
1997, n.  241,  limitatamente  ai  casi  in  cui  non  sia  possibile
utilizzare il modello di versamento "F24 Enti pubblici",  di  cui  al
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  1°  dicembre
2015». 
  4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e' sostituito dal seguente: 
  «143.  Il  versamento  dell'addizionale   comunale   all'IRPEF   e'
effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni
di riferimento.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  definite   le
modalita' per l'attuazione del presente comma e per  la  ripartizione
giornaliera, da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate  in  favore  dei
comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti  e  dai  sostituti
d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo
anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni  fiscali,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  Con  il  medesimo
decreto e' stabilito il termine a decorrere dal quale sono  applicate
le modalita' di versamento previste dal presente comma». 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari  a
1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto. 
  6.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse  umane,
finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  5.000  euro   annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis); 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998,  n.
          421 (Regolamento recante disciplina delle modalita'  e  dei
          termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta
          dalle amministrazioni statali e  dagli  enti  pubblici,  da
          adottare ai sensi dell'art. 30,  comma  5,  del  d.lgs.  15
          dicembre 1997, n.  446),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «1.  1.  Il  versamento   dell'acconto   dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive previsto dall'art. 30,
          comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,
          dovuto dagli organi e dalle amministrazioni dello  Stato  e
          dagli enti pubblici di  cui  agli  articoli  87,  comma  1,
          lettere c) e d), e 88 del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e'  effettuato  in
          favore delle regioni e province autonome  con  le  seguenti
          modalita'. 
                2. Le amministrazioni centrali dello Stato effettuano
          il  versamento  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
          produttive con emissione di titolo  di  spesa  estinguibile
          mediante  accreditamento  ai  pertinenti   conti   correnti
          istituiti con il decreto interministeriale di cui  all'art.
          40 del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
                3. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano  nonche'  gli  enti  previdenziali  elencati  nella
          tabella B allegata alla legge  29  ottobre  1984,  n.  720,
          provvedono  al  versamento  dell'imposta  regionale   sulle
          attivita' produttive con operazioni di giroconto dai propri
          conti  ordinari  presso  la  tesoreria  centrale  ai  conti
          correnti istituiti  ai  sensi  dell'art.  40  del  predetto
          decreto legislativo n. 446 del 1997. 
                4. Le amministrazioni periferiche dello Stato,  anche
          ad ordinamento autonomo, titolari di contabilita' speciali,
          o di ordini di accreditamento, gli ordinatori secondari  di
          spese  statali  nonche'  le  amministrazioni  degli  organi
          costituzionali effettuano i versamenti dovuti con emissione
          di titolo di  spesa  estinguibile  mediante  accreditamento
          alle pertinenti contabilita' speciali di  girofondi  oppure
          mediante il sistema del versamento unitario,  di  cui  agli
          articoli 17 e seguenti del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n.  ?241,  limitatamente  ai  casi  in  cui  non  sia
          possibile utilizzare il modello  di  versamento  «F24  Enti
          pubblici»,  di   cui   al   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015. 
                5. Gli enti pubblici, elencati nella tabella A  della
          legge n. 720 del 1984 titolari  di  contabilita'  speciali,
          provvedono  al  versamento  dell'imposta  regionale   sulle
          attivita' produttive  con  operazione  di  giroconto  dalle
          proprie contabilita' speciali alle pertinenti  contabilita'
          speciali di girofondi. 
                6. Gli enti pubblici diversi da quelli  indicati  nei
          commi precedenti corrispondono  l'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive mediante  il  sistema  del  versamento
          unitario, di cui agli articoli 17 e  seguenti  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. ?241, limitatamente  ai  casi
          in  cui  non  sia  possibile  utilizzare  il   modello   di
          versamento «F24 Enti pubblici», di cui al provvedimento del
          direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015.». 
                          Art. 4 quinquies 
 
 
           Semplificazione in materia di indici sintetici 
                      di affidabilita' fiscale 
 
  1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare  errori
in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Dai modelli da utilizzare per  la  comunicazione  dei  dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i  dati
gia' contenuti  negli  altri  quadri  dei  modelli  di  dichiarazione
previsti  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,  approvati  con  il
provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.
322, fermo  restando  l'utilizzo,  ai  fini  dell'applicazione  degli
indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento  di  cui  al
comma  4  del  presente  articolo.  L'Agenzia  delle  entrate   rende
disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio
sito internet istituzionale, i dati in  suo  possesso  che  risultino
utili  per  la  comunicazione  di  cui  al  precedente  periodo.   Le
disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2020». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  0,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge
          24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21  giugno  2017,  n.  96  (Disposizioni  urgenti  in
          materia  finanziaria,  iniziative  a  favore   degli   enti
          territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite  da
          eventi sismici e misure per lo sviluppo),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  9-bis  (Indici  sintetici   di   affidabilita'
          fiscale). - 1. Al fine di  favorire  l'emersione  spontanea
          delle basi imponibili e di stimolare  l'assolvimento  degli
          obblighi  tributari  da  parte  dei   contribuenti   e   il
          rafforzamento   della   collaborazione   tra    questi    e
          l'Amministrazione  finanziaria,  anche  con  l'utilizzo  di
          forme di comunicazione preventiva  rispetto  alle  scadenze
          fiscali, sono istituiti indici sintetici  di  affidabilita'
          fiscale per gli esercenti  attivita'  di  impresa,  arti  o
          professioni, di seguito denominati  "indici".  Gli  indici,
          elaborati con una metodologia basata su analisi di  dati  e
          informazioni   relativi   a   piu'    periodi    d'imposta,
          rappresentano la sintesi di indicatori  elementari  tesi  a
          verificare la  normalita'  e  la  coerenza  della  gestione
          aziendale o professionale, anche con riferimento a  diverse
          basi imponibili, ed esprimono su una scala da  1  a  10  il
          grado  di  affidabilita'  fiscale  riconosciuto  a  ciascun
          contribuente, anche al fine di consentire  a  quest'ultimo,
          sulla  base   dei   dati   dichiarati   entro   i   termini
          ordinariamente previsti, l'accesso al  regime  premiale  di
          cui al comma 11. 
                2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze  entro  il  31  dicembre  del
          periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali
          integrazioni degli indici, indispensabili per tenere  conto
          di situazioni di natura straordinaria,  anche  correlate  a
          modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati,
          con particolare riguardo a determinate attivita' economiche
          o aree  territoriali,  sono  approvate  entro  il  mese  di
          febbraio del periodo d'imposta successivo a quello  per  il
          quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a  revisione
          almeno ogni  due  anni  dalla  loro  prima  applicazione  o
          dall'ultima  revisione.  Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate, da emanare  entro  il  mese  di
          gennaio di ciascun  anno,  sono  individuate  le  attivita'
          economiche per le quali devono essere elaborati gli  indici
          ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre  2017,  il  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  di   cui   al
          precedente periodo e' emanato entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
                3. I dati  rilevanti  ai  fini  della  progettazione,
          della realizzazione, della costruzione e  dell'applicazione
          degli indici sono  acquisiti  dalle  dichiarazioni  fiscali
          previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti  informative
          disponibili  presso  l'anagrafe  tributaria,   le   agenzie
          fiscali, l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,
          l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
          di finanza, nonche' da altre fonti. 
                4.  I  contribuenti  cui  si  applicano  gli   indici
          dichiarano,  anche  al  fine  di   consentire   un'omogenea
          raccolta  informativa,  i  dati  economici,   contabili   e
          strutturali  rilevanti  per  l'applicazione  degli  stessi,
          sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
          tecnica  e  metodologica  approvata  con  il  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,
          indipendentemente dal regime di determinazione del  reddito
          utilizzato. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
          il quale si applicano gli indici, sono individuati  i  dati
          di cui al periodo precedente.  La  disposizione  del  primo
          periodo si  applica,  nelle  more  dell'approvazione  degli
          indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
          ai parametri previsti dall'art. 3,  commi  da  181  a  189,
          della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  e  agli  studi  di
          settore previsti  dall'art.  62-bis  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017
          e 2018, il provvedimento di  cui  al  secondo  periodo  del
          presente  comma  e'  emanato  entro  il  termine   previsto
          dall'art. 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  per
          l'approvazione dei modelli  di  dichiarazione  relativi  ai
          predetti periodi d'imposta. 
                4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione
          dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione  degli  indici
          sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri  quadri  dei
          modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui
          redditi, approvati con il provvedimento previsto  dall'art.
          1,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  fermo
          restando  l'utilizzo,  ai  fini   dell'applicazione   degli
          indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di
          cui al comma  4  del  presente  articolo.  L'Agenzia  delle
          entrate  rende  disponibili   agli   operatori   economici,
          nell'area   riservata    del    proprio    sito    internet
          istituzionale, i dati in suo possesso che  risultino  utili
          per la comunicazione  di  cui  al  precedente  periodo.  Le
          disposizioni del presente comma si  applicano  dal  periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. 
                5. L'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dei
          contribuenti o  degli  intermediari  di  cui  essi  possono
          avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
          e delle nuove tecnologie informatiche,  appositi  programmi
          informatici   di   ausilio   alla   compilazione   e   alla
          trasmissione dei dati  di  cui  al  comma  4,  nonche'  gli
          elementi e le informazioni  derivanti  dall'elaborazione  e
          dall'applicazione degli indici. 
                6. Gli indici non si applicano ai  periodi  d'imposta
          nei quali il contribuente: 
                  a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non  si
          trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; 
                  b) dichiara ricavi di cui  all'art.  85,  comma  1,
          esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
          di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
          al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
          dei relativi indici. 
                7. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono  essere  previste  ulteriori  ipotesi   di
          esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
          tipologie di contribuenti. 
                8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituita una commissione di esperti,  designati
          dallo   stesso   Ministro,   tenuto   anche   conto   delle
          segnalazioni   dell'Amministrazione   finanziaria,    delle
          organizzazioni  economiche  di  categoria  e  degli  ordini
          professionali. La commissione  e'  sentita  nella  fase  di
          elaborazione   e,   prima   dell'approvazione    e    della
          pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio  parere
          sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta'  cui
          si riferisce nonche'  sulle  attivita'  economiche  per  le
          quali devono essere  elaborati  gli  indici.  I  componenti
          della commissione partecipano alle sue attivita'  a  titolo
          gratuito. Non  spetta  ad  essi  il  rimborso  delle  spese
          eventualmente  sostenute.  Fino  alla  costituzione   della
          commissione di cui al presente comma, le sue funzioni  sono
          svolte dalla commissione degli esperti di cui all'art.  10,
          comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni  di
          quest'ultima sono attribuite alla  commissione  di  cui  al
          presente  comma  a   decorrere   dalla   data   della   sua
          costituzione. 
                9. Per  i  periodi  d'imposta  per  i  quali  trovano
          applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
          indicare nelle dichiarazioni fiscali  ulteriori  componenti
          positivi,  non  risultanti   dalle   scritture   contabili,
          rilevanti per la determinazione della  base  imponibile  ai
          fini delle imposte sui redditi, per migliorare  il  proprio
          profilo di affidabilita' nonche'  per  accedere  al  regime
          premiale di cui al  comma  11.  Tali  ulteriori  componenti
          positivi rilevano  anche  ai  fini  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive e determinano un  corrispondente
          maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
          valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto,
          salva  prova  contraria,  all'ammontare   degli   ulteriori
          componenti  positivi  di  cui  ai  precedenti  periodi   si
          applica, tenendo conto  dell'esistenza  di  operazioni  non
          soggette ad imposta  ovvero  soggette  a  regimi  speciali,
          l'aliquota media  risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta
          relativa alle operazioni imponibili,  diminuita  di  quella
          relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il  volume
          d'affari dichiarato. 
                10. La dichiarazione degli importi di cui al comma  9
          non comporta  l'applicazione  di  sanzioni  e  interessi  a
          condizione che il versamento  delle  relative  imposte  sia
          effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
          il versamento  a  saldo  delle  imposte  sui  redditi,  con
          facolta' di effettuare il  pagamento  rateale  delle  somme
          dovute a titolo di saldo e  di  acconto  delle  imposte  ai
          sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
          n. 241. 
                11. In relazione ai diversi livelli di  affidabilita'
          fiscale   conseguenti   all'applicazione   degli    indici,
          determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
          componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti  i
          seguenti benefici: 
                  a)  l'esonero   dall'apposizione   del   visto   di
          conformita' per la compensazione di crediti per un  importo
          non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta
          sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000
          euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
          regionale sulle attivita' produttive; 
                  b)  l'esonero   dall'apposizione   del   visto   di
          conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia  per  i
          rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto  per  un  importo
          non superiore a 50.000 euro annui; 
                  c) l'esclusione dell'applicazione della  disciplina
          delle societa' non operative di cui all'art. 30 della legge
          23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto  previsto
          al secondo periodo del  comma  36-decies  dell'art.  2  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
                  d) l'esclusione  degli  accertamenti  basati  sulle
          presunzioni semplici  di  cui  all'art.  39,  primo  comma,
          lettera d), secondo periodo,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art.  54,
          secondo comma, secondo periodo, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
                  e)  l'anticipazione  di   almeno   un   anno,   con
          graduazione in funzione del livello di  affidabilita',  dei
          termini  di  decadenza  per  l'attivita'  di   accertamento
          previsti dall'art. 43, comma 1, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento
          al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633; 
                  f) l'esclusione della determinazione sintetica  del
          reddito complessivo di cui  all'art.  38  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  a
          condizione  che  il  reddito  complessivo  accertabile  non
          ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 
                12.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono individuati i livelli  di  affidabilita'
          fiscale, anche con riferimento alle  annualita'  pregresse,
          ai quali e' collegata la graduazione dei benefici  premiali
          indicati al comma 11; i  termini  di  accesso  ai  benefici
          possono essere differenziati  tenendo  conto  del  tipo  di
          attivita' svolto dal contribuente. 
                13. Con riferimento al periodo d'imposta  interessato
          dai benefici premiali di  cui  al  comma  11,  in  caso  di
          violazioni che comportano l'obbligo di  denuncia  ai  sensi
          dell'art. 331 del codice di procedura penale  per  uno  dei
          reati previsti dal decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
          74, non si applicano le disposizioni di cui  al  comma  11,
          lettere c), d), e) e f), del presente articolo. 
                14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della  guardia
          di finanza, nel definire specifiche strategie di  controllo
          basate su analisi del rischio di evasione fiscale,  tengono
          conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
          derivante  dall'applicazione  degli  indici  nonche'  delle
          informazioni presenti nell'apposita  sezione  dell'anagrafe
          tributaria di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 
                15. All'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998,
          n. 146, dopo le parole: "studi di settore,"  sono  inserite
          le  seguenti:  "degli  indici  sintetici  di  affidabilita'
          fiscale". La societa'  indicata  nell'art.  10,  comma  12,
          della legge 8 maggio 1998, n. 146,  provvede,  altresi',  a
          porre in essere ogni altra attivita'  idonea  a  sviluppare
          innovative tecniche di elaborazione dei dati, a  potenziare
          le attivita' di  analisi  per  contrastare  la  sottrazione
          all'imposizione delle  basi  imponibili,  anche  di  natura
          contributiva,  ad  aggiornare  la  mappa  del  rischio   di
          evasione e a individuare le relative  aree  territoriali  e
          settoriali  di  intervento.  Al  fine  di   consentire   lo
          svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo  e
          di assicurare il coordinamento delle stesse  con  ulteriori
          attivita'  svolte  dalla  medesima   societa'   per   altre
          finalita' e per conto di altre amministrazioni,  la  stessa
          societa'  puo'  stipulare  specifiche  convenzioni  con  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri
          soggetti. Tali convenzioni,  aventi  ad  oggetto  anche  lo
          scambio,  l'utilizzo  e  la  condivisione  dei  dati,   dei
          risultati delle elaborazioni  e  delle  nuove  metodologie,
          nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente  per
          le finalita'  stabilite  dal  presente  comma  o  da  altre
          disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
          la mappa  del  rischio  di  evasione  e  l'analisi  per  il
          contrasto della sottrazione di basi  imponibili,  anche  di
          natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
          di competenza,  con  le  agenzie  fiscali,  con  l'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale,  con   l'Ispettorato
          nazionale del lavoro  e  con  il  Corpo  della  guardia  di
          finanza. Le  quote  di  partecipazione  al  capitale  della
          societa' di cui  al  secondo  periodo  del  presente  comma
          possono essere cedute, in tutto o in  parte,  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in
          conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui  al
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
                16. Nei casi di  omissione  della  comunicazione  dei
          dati   rilevanti    ai    fini    della    costruzione    e
          dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta
          o incompleta dei medesimi  dati,  si  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria prevista dall'art.  8,  comma  1,
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia
          delle entrate, prima della contestazione della  violazione,
          mette a disposizione del contribuente, con le modalita'  di
          cui all'art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre
          2014,  n.  190,  le  informazioni  in   proprio   possesso,
          invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o
          a  correggere  spontaneamente  gli  errori  commessi.   Del
          comportamento  del  contribuente  si  tiene   conto   nella
          graduazione della misura della  sanzione.  L'Agenzia  delle
          entrate, nei casi di omissione della comunicazione  di  cui
          al  primo  periodo,   puo'   altresi'   procedere,   previo
          contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto  ai  sensi,  rispettivamente,  del  secondo
          comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  dell'art.  55  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. 
                17.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  sono  emanate  le  ulteriori   disposizioni
          necessarie per l'attuazione del presente articolo. 
                18.  Le  disposizioni   normative   e   regolamentari
          relative all'elaborazione e all'applicazione dei  parametri
          previsti dall'art. 3, commi da 181 a 189,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, e degli studi  di  settore  previsti
          dagli articoli 62-bis  e  62-sexies  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre  effetti
          nei confronti dei soggetti  interessati  agli  stessi,  con
          riferimento ai periodi d'imposta in cui  si  applicano  gli
          indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto  dal  presente
          articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita'  di
          controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
          periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
          di settore si intendono riferite anche agli indici. Per  le
          attivita' di controllo, di accertamento  e  di  irrogazione
          delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
          antecedenti a quelli di cui al primo periodo  si  applicano
          le disposizioni vigenti il giorno antecedente  la  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Sono abrogati l'art. 10-bis della legge  8  maggio
          1998, n. 146, e l'art. 7-bis del decreto-legge  22  ottobre
          2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
          dicembre 2016, n. 225. 
                19. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
                            Art. 4 sexies 
 
 
                        Termini di validita' 
                della dichiarazione sostitutiva unica 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 4 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.  147,  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «4. La DSU ha validita' dal momento della presentazione  fino  al
successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio  del  periodo  di
validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui  patrimoni
presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo
anno precedente. Resta ferma la possibilita'  di  aggiornare  i  dati
prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente,
qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare». 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del   decreto
          legislativo 15 settembre 2017,  n.  147  (Disposizioni  per
          l'introduzione di una misura nazionale  di  contrasto  alla
          poverta'),  come  modificato  dal   presente   articolo   e
          dall'art. 28-bis della presente legge e con decorrenza  dal
          1° gennaio 2020: 
                «Art. 10 (ISEE  precompilato  e  aggiornamento  della
          situazione economica). - 1. A decorrere  dal  2019,  l'INPS
          precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A
          tal  fine  sono  utilizzate  le  informazioni   disponibili
          nell'Anagrafe  tributaria,  nel  Catasto  e  negli  archivi
          dell'INPS, nonche' le  informazioni  su  saldi  e  giacenze
          medie del patrimonio mobiliare  dei  componenti  il  nucleo
          familiare comunicate ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605, e  dell'art.  11,  comma  2,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e  sono  scambiati  i  dati
          mediante servizi anche di cooperazione applicativa. 
                2.  La  DSU  precompilata  puo'  essere  accettata  o
          modificata,  fatta  eccezione  per  i  trattamenti  erogati
          dall'INPS e  per  le  componenti  gia'  dichiarate  a  fini
          fiscali, per le quali e'  assunto  il  valore  a  tal  fine
          dichiarato. Laddove la dichiarazione dei  redditi  non  sia
          stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a
          fini  ISEE  possono  essere  modificate,  fatta  salva   la
          verifica  di  coerenza  rispetto  alla  dichiarazione   dei
          redditi successivamente presentata e le eventuali  sanzioni
          in caso  di  dichiarazione  mendace.  La  DSU  precompilata
          dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici
          dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi
          anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate
          attraverso   sistemi   di   autenticazione   federata,   o,
          conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza
          fiscale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio
          1997, n. 241. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle  entrate
          e il Garante per la protezione  dei  dati  personali,  sono
          individuate  le  modalita'  tecniche  per   consentire   al
          cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata  resa
          disponibile in via telematica dall'INPS. 
                2-bis. Resta ferma la possibilita' di  presentare  la
          DSU nella modalita' non precompilata. In tal caso, in  sede
          di attestazione  dell'ISEE,  sono  riportate  le  eventuali
          omissioni o difformita'  riscontrate  nei  dati  dichiarati
          rispetto alle informazioni disponibili di cui al  comma  1,
          incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del
          patrimonio mobiliare, secondo  modalita'  definite  con  il
          decreto di cui al comma 2. 
                3. Ferme restando le decorrenze di cui  al  comma  4,
          con il medesimo decreto di cui al comma 2, e' stabilita  la
          data a partire  dalla  quale  e'  possibile  accedere  alla
          modalita' precompilata di presentazione della DSU,  nonche'
          la  data   a   partire   dalla   quale   e'   avviata   una
          sperimentazione in materia, anche ai soli fini del rilascio
          dell'ISEE corrente ai sensi del comma 5.  Con  il  medesimo
          decreto sono stabilite le componenti della DSU che  restano
          interamente autodichiarate e non precompilate, suscettibili
          di successivo aggiornamento in  relazione  alla  evoluzione
          dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi  flussi
          d'informazione. 
                4.  La   DSU   ha   validita'   dal   momento   della
          presentazione fino al successivo 31  dicembre.  In  ciascun
          anno, all'inizio del periodo di validita',  fissato  al  1°
          gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti  nella
          DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno
          precedente. Resta ferma la  possibilita'  di  aggiornare  i
          dati prendendo  a  riferimento  i  redditi  e  i  patrimoni
          dell'anno precedente, qualora vi  sia  convenienza  per  il
          nucleo familiare. 
                5. L'ISEE corrente e  la  sua  componente  reddituale
          ISRE possono essere calcolati, in presenza di  un  ISEE  in
          corso  di  validita',  qualora  si   sia   verificata   una
          variazione della situazione lavorativa, di cui all'art.  9,
          comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  n.  159  del  2013,  ovvero   una
          variazione  dell'indicatore  della  situazione   reddituale
          corrente superiore al venticinque  per  cento,  di  cui  al
          medesimo  art.  9,  comma  2,  ovvero  un'interruzione  dei
          trattamenti previsti dall'art. 4, comma 2, lettera f),  del
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          159 del 2013. La  variazione  della  situazione  lavorativa
          deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno
          cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato
          in via ordinaria di  cui  si  chiede  la  sostituzione  con
          l'ISEE corrente. Nel caso di interruzione  dei  trattamenti
          di cui al primo periodo, il  periodo  di  riferimento  e  i
          redditi  utili  per  il  calcolo  dell'ISEE  corrente  sono
          individuati con le medesime modalita' applicate in caso  di
          variazione  della  situazione  lavorativa  del   lavoratore
          dipendente  a  tempo   indeterminato.   A   decorrere   dal
          quindicesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del provvedimento di approvazione del  nuovo  modulo
          sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta  dell'ISEE
          corrente, emanato ai  sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          159 del 2013, l'ISEE corrente e' calcolato con le modalita'
          di cui al presente comma e ha validita' di sei  mesi  dalla
          data della presentazione del  modulo  sostitutivo  ai  fini
          della   successiva    richiesta    dell'erogazione    delle
          prestazioni,  salvo  che  intervengano   variazioni   nella
          situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti;
          in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente e'  aggiornato  entro
          due mesi dalla variazione. 
                6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e
          5 cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore
          delle corrispondenti modifiche al  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri n. 159 del  2013,  da  adottarsi
          entro il termine di sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                7. A decorrere dalla data stabilita  nel  decreto  di
          cui al comma 3, al fine  di  agevolare  la  precompilazione
          della DSU per l'ISEE corrente, nonche'  la  verifica  delle
          comunicazioni  di  cui  all'art.  11,  comma  2,  da  parte
          dell'INPS e per la verifica dello stato  di  disoccupazione
          di  cui  all'art.  3,  comma  3,  da  parte  degli   organi
          competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui  all'art.
          9-bis  del  decreto-legge  1°   ottobre   1996,   n.   510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla
          retribuzione o al compenso.». 
                           Art. 4 septies 
 
 
                        Conoscenza degli atti 
                          e semplificazione 
 
  1. All'articolo  6  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  L'amministrazione  finanziaria  assume  iniziative   volte   a
garantire che i modelli di dichiarazione, le relative  istruzioni,  i
servizi  telematici,  la  modulistica  e  i   documenti   di   prassi
amministrativa siano  messi  a  disposizione  del  contribuente,  con
idonee modalita' di comunicazione e di pubblicita',  almeno  sessanta
giorni prima del termine assegnato al contribuente per  l'adempimento
al quale si riferiscono»; 
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis.  I  modelli  e  le  relative   istruzioni   devono   essere
comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia
tributaria.   L'amministrazione   finanziaria   assicura    che    il
contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con  il  minor
numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli. 
  3-ter. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alle  attivita'
relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 27 luglio
          2000, n.  212  (Disposizioni  in  materia  di  statuto  dei
          diritti del contribuente), come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione).  -
          1.   L'amministrazione    finanziaria    deve    assicurare
          l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti
          a lui destinati.  A  tal  fine  essa  provvede  comunque  a
          comunicarli  nel   luogo   di   effettivo   domicilio   del
          contribuente,  quale  desumibile  dalle   informazioni   in
          possesso  della   stessa   amministrazione   o   di   altre
          amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero
          nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio  speciale
          ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli
          atti da comunicare. Gli atti sono in ogni  caso  comunicati
          con modalita' idonee a garantire che il loro contenuto  non
          sia conosciuto da soggetti diversi dal  loro  destinatario.
          Restano ferme le disposizioni in materia di notifica  degli
          atti tributari. 
                2. L'amministrazione deve informare  il  contribuente
          di ogni fatto o circostanza  a  sua  conoscenza  dai  quali
          possa derivare il  mancato  riconoscimento  di  un  credito
          ovvero l'irrogazione di  una  sanzione,  richiedendogli  di
          integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il
          riconoscimento, seppure parziale, di un credito. 
                3. L'amministrazione  finanziaria  assume  iniziative
          volte a  garantire  che  i  modelli  di  dichiarazione,  le
          relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e
          i  documenti  di  prassi  amministrativa  siano   messi   a
          disposizione del  contribuente,  con  idonee  modalita'  di
          comunicazione e  di  pubblicita',  almeno  sessanta  giorni
          prima   del   termine   assegnato   al   contribuente   per
          l'adempimento al quale si riferiscono. 
                3-bis. I modelli  e  le  relative  istruzioni  devono
          essere comprensibili  anche  ai  contribuenti  sforniti  di
          conoscenze   in   materia   tributaria.   L'amministrazione
          finanziaria assicura che il contribuente possa  ottemperare
          agli obblighi tributari con il minor numero di  adempimenti
          e nelle forme meno costose e piu' agevoli. 
                3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle
          attivita' relative  all'attuazione  dei  commi  3  e  3-bis
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                4. Al contribuente non possono, in ogni caso,  essere
          richiesti  documenti  ed  informazioni  gia'  in   possesso
          dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni
          pubbliche indicate  dal  contribuente.  Tali  documenti  ed
          informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi  2
          e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di
          accertamento d'ufficio  di  fatti,  stati  e  qualita'  del
          soggetto interessato dalla azione amministrativa. 
                5.  Prima  di  procedere  alle  iscrizioni  a   ruolo
          derivanti  dalla  liquidazione  di  tributi  risultanti  da
          dichiarazioni, qualora  sussistano  incertezze  su  aspetti
          rilevanti    della     dichiarazione,     l'amministrazione
          finanziaria deve invitare  il  contribuente,  a  mezzo  del
          servizio postale  o  con  mezzi  telematici,  a  fornire  i
          chiarimenti necessari o a  produrre  i  documenti  mancanti
          entro un termine congruo e comunque non inferiore a  trenta
          giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione  si
          applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga
          la spettanza di un minor rimborso  di  imposta  rispetto  a
          quello  richiesto.   La   disposizione   non   si   applica
          nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per  i  quali
          il contribuente non e' tenuto ad effettuare  il  versamento
          diretto. Sono nulli i provvedimenti  emessi  in  violazione
          delle disposizioni di cui al presente comma.». 
                            Art. 4 octies 
 
 
                Obbligo di invito al contraddittorio 
 
  1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di  cui  al  comma  1,
lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere  di
notificazione  dell'atto  impositivo  intercorrano  meno  di  novanta
giorni, il  termine  di  decadenza  per  la  notificazione  dell'atto
impositivo e' automaticamente  prorogato  di  centoventi  giorni,  in
deroga al termine ordinario»; 
    b) prima dell'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  «Art. 5-ter. - (Invito obbligatorio) - 1. L'ufficio, fuori dei casi
in cui sia stata rilasciata copia del processo  verbale  di  chiusura
delle operazioni  da  parte  degli  organi  di  controllo,  prima  di
emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire  di
cui all'articolo  5  per  l'avvio  del  procedimento  di  definizione
dell'accertamento. 
  2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio  di  cui
al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54,
terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633. 
  3. In  caso  di  mancata  adesione,  l'avviso  di  accertamento  e'
specificamente motivato in relazione  ai  chiarimenti  forniti  e  ai
documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio. 
  4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata,
o nelle ipotesi di fondato pericolo  per  la  riscossione,  l'ufficio
puo' notificare direttamente l'avviso di accertamento  non  preceduto
dall'invito di cui al comma 1. 
  5. Fuori dei  casi  di  cui  al  comma  4,  il  mancato  avvio  del
contraddittorio  mediante  l'invito  di  cui  al  comma  1   comporta
l'invalidita' dell'avviso  di  accertamento  qualora,  a  seguito  di
impugnazione, il contribuente dimostri in  concreto  le  ragioni  che
avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. 
  6. Restano ferme le disposizioni che  prevedono  la  partecipazione
del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento»; 
    c) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: «di cui all'articolo 5»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5 e 5-ter». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  agli  avvisi  di
accertamento emessi dal 1° luglio 2020. 
  3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6, comma 2,  5
          del  decreto   legislativo   19   giugno   1997,   n.   218
          (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e  di
          conciliazione giudiziale), come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 5 (Avvio  del  procedimento).  -  1.  L'ufficio
          invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
          indicati: 
                  a)   i   periodi   di   imposta   suscettibili   di
          accertamento; 
                  b) il giorno e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione; 
                  c)  le  maggiori  imposte,  ritenute,   contributi,
          sanzioni ed interessi dovuti; 
                  d)   i   motivi   che   hanno   dato   luogo   alla
          determinazione   delle   maggiori   imposte,   ritenute   e
          contributi di cui alla lettera c). 
                1-bis. 
                1-ter. 
                1-quater. 
                1-quinquies. 
                2. 
                3. 
              3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di  cui  al
          comma   1,   lettera   b),   e    quella    di    decadenza
          dell'amministrazione dal potere di notificazione  dell'atto
          impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il  termine
          di decadenza per la notificazione dell'atto  impositivo  e'
          automaticamente prorogato di centoventi giorni,  in  deroga
          al termine ordinario.» 
              «Art. 6 (Istanza del contribuente). - (Omissis). 
                2.  Il  contribuente  nei  cui  confronti  sia  stato
          notificato avviso  di  accertamento  o  di  rettifica,  non
          preceduto dall'invito di cui agli articoli 5 e 5-ter,  puo'
          formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto  innanzi
          la commissione tributaria  provinciale,  istanza  in  carta
          libera di accertamento con adesione, indicando  il  proprio
          recapito, anche telefonico. 
                (Omissis).». 
                            Art. 4 novies 
 
 
       Norma di interpretazione autentica in materia di difesa 
         in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione 
 
  1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.
225, si interpreta nel senso che la  disposizione  dell'articolo  43,
quarto comma, del testo unico di cui  al  regio  decreto  30  ottobre
1933, n.1611, si applica esclusivamente nei  casi  in  cui  l'Agenzia
delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa  in
giudizio, intende  non  avvalersi  dell'Avvocatura  dello  Stato  nei
giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;  la  medesima
disposizione non si applica nei casi di indisponibilita' della stessa
Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 8  dell'art.  1
          del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.   225
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale   e   per   il
          finanziamento di esigenze indifferibili): 
                «Art. 1 (Disposizioni in materia di  soppressione  di
          Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato).  -
          (Omissis). 
                8. L'ente e' autorizzato ad avvalersi del  patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del testo
          unico  delle  leggi  e   delle   norme   giuridiche   sulla
          rappresentanza  e  difesa  in  giudizio   dello   Stato   e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  di  cui  al
          regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611,  fatte  salve  le
          ipotesi di conflitto e comunque su base  convenzionale.  Lo
          stesso  ente  puo'  altresi'  avvalersi,  sulla   base   di
          specifici criteri definiti negli atti di carattere generale
          deliberati ai sensi del comma 5 del presente  articolo,  di
          avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni  di
          cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato,
          davanti al tribunale  e  al  giudice  di  pace,  da  propri
          dipendenti  delegati,  che  possono   stare   in   giudizio
          personalmente;  in  ogni  caso,  ove  vengano  in   rilievo
          questioni di massima o aventi notevoli riflessi  economici,
          l'Avvocatura dello Stato,  sentito  l'ente,  puo'  assumere
          direttamente la trattazione della causa. Per il  patrocinio
          davanti alle commissioni tributarie continua ad  applicarsi
          l'art. 11, comma 2, del  decreto  legislativo  31  dicembre
          1992, n. 546. Per la  tutela  dell'integrita'  dei  bilanci
          pubblici e delle entrate degli enti  territoriali,  nonche'
          nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
          legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  le  funzioni  e  le
          attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla
          riscossione  delle  entrate  degli  enti  locali  e   delle
          societa' da  essi  partecipate  sono  affidate  a  soggetti
          iscritti  all'albo  previsto  dall'art.  53   del   decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 43 del regio decreto 30
          ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi  e
          delle norme giuridiche sulla  rappresentanza  e  difesa  in
          giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
          dello Stato): 
                «Art. 43. - L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la
          rappresentanza e la difesa nei  giudizi  attivi  e  passivi
          avanti le Autorita' giudiziarie, i  Collegi  arbitrali,  le
          giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
          pubbliche non statali ed enti sovvenzionati,  sottoposti  a
          tutela od anche a sola vigilanza dello  Stato,  sempre  che
          sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento  o
          di altro provvedimento approvato con regio decreto. 
                Le disposizioni e i provvedimenti  anzidetti  debbono
          essere promossi di concerto coi Ministri per  la  grazia  e
          giustizia e per le finanze. 
                Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di  cui  al
          primo comma, la rappresentanza  e  la  difesa  nei  giudizi
          indicati nello stesso comma sono assunte  dalla  Avvocatura
          dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
          di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. 
                Salve   le   ipotesi   di   conflitto,    ove    tali
          amministrazioni ed enti  intendano  in  casi  speciali  non
          avvalersi della Avvocatura dello  Stato,  debbono  adottare
          apposita motivata delibera da  sottoporre  agli  organi  di
          vigilanza. 
                Le disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  sono
          estese agli  enti  regionali,  previa  deliberazione  degli
          organi competenti.». 
                            Art. 4 decies 
 
 
                 Norma di interpretazione autentica 
                 in materia di ravvedimento parziale 
 
  1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
472, e' inserito il seguente: 
    «Art. 13-bis. - (Ravvedimento parziale) -  1.  L'articolo  13  si
interpreta nel senso che e' consentito al contribuente  di  avvalersi
dell'istituto  del  ravvedimento  anche   in   caso   di   versamento
frazionato, purche' nei tempi prescritti dalle  lettere  a),  a-bis),
b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo  articolo
13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia  versata  in  ritardo  e  il
ravvedimento, con il versamento della  sanzione  e  degli  interessi,
intervenga successivamente, la  sanzione  applicabile  corrisponde  a
quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi  sono
dovuti per l'intero periodo del ritardo;  la  riduzione  prevista  in
caso di ravvedimento e' riferita al momento del perfezionamento dello
stesso. Nel caso di versamento  tardivo  dell'imposta  frazionata  in
scadenze  differenti,   al   contribuente   e'   consentito   operare
autonomamente il  ravvedimento  per  i  singoli  versamenti,  con  le
riduzioni di cui al precedente  periodo,  ovvero  per  il  versamento
complessivo, applicando  in  tal  caso  alla  sanzione  la  riduzione
individuata in base alla data in cui la stessa e' regolarizzata. 
  2. Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  ai  soli
tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate». 

                               Art. 5 
 
 
                        Rientro dei cervelli 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati  a  quelli
di lavoro dipendente e i  redditi  di  lavoro  autonomo  prodotti  in
Italia da lavoratori che trasferiscono la  residenza  nel  territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla  formazione  del
reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro  ammontare
al ricorrere delle seguenti condizioni: 
    a) i lavoratori non  sono  stati  residenti  in  Italia  nei  due
periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano
a risiedere in Italia per almeno due anni; 
    b)  l'attivita'  lavorativa  e'  prestata   prevalentemente   nel
territorio italiano. »; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis.  Il  regime
di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti  dai
soggetti  identificati  dal  comma  1  o  dal  comma  2  che  avviano
un'attivita' d'impresa in Italia, a  partire  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.»; 
    c)  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.   Le
disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori  cinque
periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne  o  a
carico, anche in affido preadottivo.  Le  disposizioni  del  presente
articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di  imposta  anche
nel  caso  in  cui  i  lavoratori  diventino  proprietari  di  almeno
un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente
al  trasferimento  in  Italia  o  nei  dodici  mesi   precedenti   al
trasferimento;   l'unita'   immobiliare   puo'   essere    acquistata
direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o  dai
figli, anche in comproprieta'. In entrambi i casi, i redditi  di  cui
al comma 1, negli ulteriori cinque  periodi  di  imposta,  concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento
del loro ammontare. Per i lavoratori che  abbiano  almeno  tre  figli
minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi  di  cui
al comma 1, negli ulteriori cinque  periodi  di  imposta,  concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento
del loro ammontare.»; 
    d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al  10  per
cento per i soggetti che trasferiscono  la  residenza  in  una  delle
seguenti regioni:  Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,
Calabria, Sardegna, Sicilia. 
      5-ter. I cittadini italiani  non  iscritti  all'Anagrafe  degli
italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre
2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo
purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di  una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il  periodo
di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai  periodi  d'imposta
per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili
ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni  stato  e  grado  del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi
i termini di cui all'articolo 43 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  ai  cittadini  italiani  non
iscritti all'AIRE rientrati in  Italia  entro  il  31  dicembre  2019
spettano i benefici fiscali di cui al  presente  articolo  nel  testo
vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie  imposizioni
sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non  si  fa
luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
spontaneo. 
      5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23  marzo  1981,  n.
91, ferme restando le condizioni  di  cui  al  presente  articolo,  i
redditi di cui al comma 1  concorrono  alla  formazione  del  reddito
complessivo limitatamente al 50 per  cento  del  loro  ammontare.  Ai
rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei
commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis. 
      5-quinquies.  Per  i  rapporti  di  cui  al   comma   5-quater,
l'esercizio  dell'opzione  per  il  regime  agevolato  ivi   previsto
comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della
base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al  primo
periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato  per  essere  riassegnate  a  un  apposito  capitolo,  da
istituire nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei
settori giovanili. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta dell'autorita' di Governo delegata per lo sport
e di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definiti i criteri e le modalita' di attuazione del  presente  comma,
definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 3. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e  d)  si
applicano ai soggetti che trasferiscono la  residenza  in  Italia  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo  d'imposta  successivo  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni  e
dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis,
del regolamento (UE) 1408/2013 della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  de  minimis  nel
settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della  Commissione,
del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli  articoli  107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  de
minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.». 
  4. All'articolo  44  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta  successivi»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nei  cinque  periodi   d'imposta
successivi»; 
    b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: 
      «3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  nel
periodo d'imposta in cui il  ricercatore  o  docente  trasferisce  la
residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel territorio dello Stato e  nei
sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la  residenza
fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori  con  un  figlio
minorenne o a carico, anche in  affido  preadottivo  e  nel  caso  di
docenti e ricercatori che diventino proprietari di  almeno  un'unita'
immobiliare  di  tipo  residenziale  in  Italia,  successivamente  al
trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 o nei  dodici
mesi precedenti al trasferimento; l'unita'  immobiliare  puo'  essere
acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge,
dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'. Per i  docenti  e
ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico,  anche
in affido preadottivo, le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
applicano nel periodo d'imposta  in  cui  il  ricercatore  o  docente
diviene  residente,  ai  sensi  dell'articolo  2  del   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 917 del  1986,  nel  territorio  dello
Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre  che  permanga
la residenza fiscale nel territorio dello  Stato.  Per  i  docenti  o
ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico,  anche
in affido preadottivo, le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
applicano nel periodo d'imposta  in  cui  il  ricercatore  o  docente
diviene  residente,  ai  sensi  dell'articolo  2  del   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 917 del  1986,  nel  territorio  dello
Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che  permanga
la residenza fiscale nel territorio dello Stato. 
      3-quater.  I  docenti  o  ricercatori  italiani  non   iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati  in
Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali  di  cui  al
presente articolo purche' abbiano avuto  la  residenza  in  un  altro
Stato ai sensi di una convenzione contro le  doppie  imposizioni  sui
redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1,  lettera  a),
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai
periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti  impositivi
ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie  pendenti  in  ogni
stato e grado del giudizio nonche' per  i  periodi  d'imposta  per  i
quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti
e ricercatori italiani non  iscritti  all'AIRE  rientrati  in  Italia
entro il 31 dicembre 2019 spettano  i  benefici  fiscali  di  cui  al
presente articolo nel testo vigente  al  31  dicembre  2018,  purche'
abbiano avuto la  residenza  in  un  altro  Stato  ai  sensi  di  una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il  periodo
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso
delle imposte versate in adempimento spontaneo.». 
  5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano
ai soggetti  che  trasferiscono  la  residenza  in  Italia  ai  sensi
dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n.917 a partire dal  periodo  d'imposta  successivo  a
quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.». 
  5-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre  2010,  n.
240, le parole da: «I contratti di cui al comma 3, lettera  a)»  fino
a: «esclusivamente con regime di tempo pieno» sono  sostituite  dalle
seguenti: «I contratti di cui al comma 3, lettere a)  e  b),  possono
prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito». 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti
          misure per la  crescita  e  l'internazionalizzazione  delle
          imprese), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 16 (Regime speciale per lavoratori rimpatriati)
          - 1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a
          quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro  autonomo
          prodotti in  Italia  da  lavoratori  che  trasferiscono  la
          residenza nel territorio dello Stato ai sensi  dell'art.  2
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.  917,  concorrono  alla  formazione  del  reddito
          complessivo  limitatamente  al  30  per  cento   del   loro
          ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: 
                  a) i lavoratori non sono stati residenti in  Italia
          nei  due   periodi   d'imposta   precedenti   il   predetto
          trasferimento e si impegnano  a  risiedere  in  Italia  per
          almeno due anni; 
                  b)    l'attivita'    lavorativa     e'     prestata
          prevalentemente nel territorio italiano. 
                1-bis. Il regime di cui al comma 1 si  applica  anche
          ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal
          comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attivita' d'impresa in
          Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello
          in corso al 31 dicembre 2019. 
                2. Il criterio di determinazione del reddito  di  cui
          al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'art.  2,
          comma 1, della legge 30  dicembre  2010,  n.  238,  le  cui
          categorie   vengono   individuate   tenendo   conto   delle
          specifiche  esperienze  e  qualificazioni  scientifiche   e
          professionali con il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  di  cui  al  comma  3.   Il   criterio   di
          determinazione del reddito di cui al  comma  1  si  applica
          anche ai cittadini di Stati diversi da quelli  appartenenti
          all'Unione  europea,  con  i  quali  sia  in   vigore   una
          convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di
          imposte sul reddito ovvero  un  accordo  sullo  scambio  di
          informazioni in materia fiscale, in possesso di un  diploma
          di laurea, che hanno svolto continuativamente  un'attivita'
          di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori
          dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno
          svolto  continuativamente  un'attivita'  di  studio   fuori
          dall'Italia  negli  ultimi  ventiquattro   mesi   o   piu',
          conseguendo un diploma di  laurea  o  una  specializzazione
          post lauream. 
                3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          a decorrere dal periodo di imposta in cui  e'  avvenuto  il
          trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai
          sensi  dell'art.  2  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  per  i  quattro
          periodi successivi. Con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          adottate  le  disposizioni  di  attuazione   del   presente
          articolo   anche   relativamente   alle   disposizioni   di
          coordinamento con le altre  norme  agevolative  vigenti  in
          materia, nonche' relativamente alle cause di decadenza  dal
          beneficio. 
                3-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano  per  ulteriori  cinque  periodi  di  imposta  ai
          lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche
          in  affido  preadottivo.  Le  disposizioni   del   presente
          articolo si  applicano  per  ulteriori  cinque  periodi  di
          imposta anche  nel  caso  in  cui  i  lavoratori  diventino
          proprietari  di  almeno  un'unita'  immobiliare   di   tipo
          residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in
          Italia o  nei  dodici  mesi  precedenti  al  trasferimento;
          l'unita' immobiliare puo'  essere  acquistata  direttamente
          dal lavoratore oppure dal coniuge,  dal  convivente  o  dai
          figli, anche  in  comproprieta'.  In  entrambi  i  casi,  i
          redditi di cui al comma 1, negli ulteriori  cinque  periodi
          di  imposta,  concorrono  alla   formazione   del   reddito
          complessivo  limitatamente  al  50  per  cento   del   loro
          ammontare. Per i lavoratori che abbiano  almeno  tre  figli
          minorenni o  a  carico,  anche  in  affido  preadottivo,  i
          redditi di cui al comma 1, negli ulteriori  cinque  periodi
          di  imposta,  concorrono  alla   formazione   del   reddito
          complessivo  limitatamente  al  10  per  cento   del   loro
          ammontare. 
                4. Il comma 12-octies dell'art. 10 del  decreto-legge
          31 dicembre 2014, n. 192,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  27  febbraio  2015,  n.  11,  e'  abrogato.  I
          soggetti di  cui  all'art.  2,  comma  1,  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 238, che si  sono  trasferiti  in  Italia
          entro  il  31  dicembre  2015  applicano,  per  il  periodo
          d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2016  e  per  quello
          successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge  nei
          limiti e  alle  condizioni  ivi  indicati;  in  alternativa
          possono optare, con le modalita' definite con provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate da  emanare  entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, per il regime agevolativo di cui al  presente
          articolo. 
                5. All'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della  legge
          30 dicembre 2010, n. 238,  le  parole:  «nati  dopo  il  1°
          gennaio 1969» sono abrogate. 
                5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al
          10 per cento per i soggetti che trasferiscono la  residenza
          in una delle seguenti regioni: Abruzzo,  Molise,  Campania,
          Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. 
                5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe
          degli italiani residenti  all'estero  (AIRE)  rientrati  in
          Italia a  decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in corso al 31 dicembre  2019  possono  accedere  ai
          benefici  fiscali  di  cui  al  presente  articolo  purche'
          abbiano avuto la residenza in un altro Stato  ai  sensi  di
          una convenzione contro le doppie  imposizioni  sui  redditi
          per  il  periodo  di  cui  al  comma  1,  lettera  a).  Con
          riferimento ai periodi d'imposta per i  quali  siano  stati
          notificati  atti  impositivi  ancora   impugnabili   ovvero
          oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado  del
          giudizio nonche' per i periodi d'imposta per  i  quali  non
          sono decorsi i termini di cui all'art. 43 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  ai
          cittadini  italiani  non  iscritti  all'AIRE  rientrati  in
          Italia entro  il  31  dicembre  2019  spettano  i  benefici
          fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31
          dicembre 2018, purche' abbiano avuto  la  residenza  in  un
          altro Stato ai sensi di una convenzione  contro  le  doppie
          imposizioni sui redditi per il periodo di cui al  comma  1,
          lettera a). Non si fa luogo,  in  ogni  caso,  al  rimborso
          delle imposte versate in adempimento spontaneo. 
                5-quater. Per i rapporti di cui alla legge  23  marzo
          1981, n.  91,  ferme  restando  le  condizioni  di  cui  al
          presente articolo, i redditi di cui al comma  1  concorrono
          alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50
          per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui  al  primo
          periodo non si applicano le disposizioni dei  commi  3-bis,
          quarto periodo, e 5-bis. 
              5-quinquies. Per i rapporti di cui al  comma  5-quater,
          l'esercizio  dell'opzione  per  il  regime  agevolato   ivi
          previsto comporta il versamento di un contributo pari  allo
          0,5 per cento della base imponibile. Le  entrate  derivanti
          dal contributo di cui al primo periodo sono  versate  a  un
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
          essere riassegnate a un  apposito  capitolo,  da  istituire
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio
          autonomo della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          il potenziamento dei settori  giovanili.  Con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   su   proposta
          dell'autorita' di  Governo  delegata  per  lo  sport  e  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono definiti i criteri e le modalita'  di  attuazione  del
          presente  comma,  definiti  con  il  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  2  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
                «Art. 2 (Soggetti passivi).  -  1.  Soggetti  passivi
          dell'imposta sono  le  persone  fisiche,  residenti  e  non
          residenti nel territorio dello Stato. 
                2. Ai fini delle imposte sui redditi  si  considerano
          residenti le persone che per la maggior parte  del  periodo
          di imposta sono iscritte nelle anagrafi  della  popolazione
          residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o
          la residenza ai sensi del codice civile. 
                2- bis.  Si  considerano  altresi'  residenti,  salvo
          prova contraria,  i  cittadini  italiani  cancellati  dalle
          anagrafi della popolazione residente e trasferiti in  Stati
          o territori diversi da quelli individuati con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8-bis del decreto-legge
          16 ottobre 2017, n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172  (Disposizioni  urgenti
          in materia finanziaria e per esigenze indifferibili),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  8-bis  (Regime  fiscale   per   i   lavoratori
          rimpatriati). - 1. In deroga alle disposizioni  di  cui  al
          secondo periodo  del  comma  4  dell'art.  16  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l'opzione esercitata
          ai sensi del  medesimo  comma  4  produce  effetti  per  il
          quadriennio  2017-2020.  Per  il  periodo  d'imposta   2016
          restano applicabili le disposizioni di cui  alla  legge  30
          dicembre 2010, n.  238.  Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita'   di   restituzione   delle   maggiori    imposte
          eventualmente versate per l'anno 2016. 
                2.  Le  disposizioni  contenute  nell'art.   44   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          nell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
          147, si applicano  nel  rispetto  delle  condizioni  e  dei
          limiti del regolamento (UE)  1407/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del  regolamento
          (UE) 1408/2013 della Commissione,  del  18  dicembre  2013,
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          de minimis nel settore agricolo,  e  del  regolamento  (UE)
          717/2014 della Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
          settore della pesca e dell'acquacoltura. 
                3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          13,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede  mediante
          riduzione del Fondo per interventi strutturali di  politica
          economica, di cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 44 (Incentivi  per  il  rientro  in  Italia  di
          ricercatori residenti  all'estero).  -  1.  Ai  fini  delle
          imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del reddito
          di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento  degli
          emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che,  in
          possesso di titolo di studio universitario o  equiparato  e
          non occasionalmente residenti  all'estero,  abbiano  svolto
          documentata  attivita'  di  ricerca  o  docenza  all'estero
          presso centri di ricerca pubblici o privati  o  universita'
          per almeno due anni continuativi e che vengono  a  svolgere
          la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la
          residenza fiscale nel territorio dello Stato. 
                2. Gli emolumenti di cui al comma  1  non  concorrono
          alla  formazione  del   valore   della   produzione   netta
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
                3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
          a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo  d'imposta  in
          cui  il  ricercatore  diviene  fiscalmente  residente   nel
          territorio dello  Stato  e  nei  cinque  periodi  d'imposta
          successivi sempre che  permanga  la  residenza  fiscale  in
          Italia. 
                3-bis. All'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n.  264,
          dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
                «1-bis. La prova di ammissione  ai  corsi  svolti  in
          lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima
          lingua.». 
                3-ter. Le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano nel periodo d'imposta in  cui  il  ricercatore  o
          docente trasferisce la residenza ai sensi dell'art.  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 nel territorio  dello  Stato  e  nei  sette  periodi
          d'imposta successivi,  sempre  che  permanga  la  residenza
          fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un
          figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo  e
          nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari
          di almeno un'unita' immobiliare  di  tipo  residenziale  in
          Italia, successivamente al trasferimento  in  Italia  della
          residenza ai sensi dell'art. 2 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  n.  917  del  1986  o  nei  dodici  mesi
          precedenti  al  trasferimento;  l'unita'  immobiliare  puo'
          essere acquistata direttamente dal  docente  e  ricercatore
          oppure dal coniuge, dal convivente o dai  figli,  anche  in
          comproprieta'. Per i  docenti  e  ricercatori  che  abbiano
          almeno due figli minorenni o  a  carico,  anche  in  affido
          preadottivo, le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano nel periodo d'imposta in  cui  il  ricercatore  o
          docente diviene residente, ai sensi dell'art. 2 del decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986,  nel
          territorio  dello  Stato  e  nei  dieci  periodi  d'imposta
          successivi, sempre che permanga la  residenza  fiscale  nel
          territorio dello Stato. Per i  docenti  o  ricercatori  che
          abbiano almeno tre figli minorenni o  a  carico,  anche  in
          affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1  e  2
          si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore  o
          docente diviene residente, ai sensi dell'art. 2 del decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986,  nel
          territorio dello  Stato  e  nei  dodici  periodi  d'imposta
          successivi, sempre che permanga la  residenza  fiscale  nel
          territorio dello Stato. 
              3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti
          all'Anagrafe degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE)
          rientrati in  Italia  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso al 31  dicembre  2019  possono
          accedere ai benefici fiscali di cui  al  presente  articolo
          purche' abbiano avuto la residenza in  un  altro  Stato  ai
          sensi di una convenzione contro le doppie  imposizioni  sui
          redditi per il periodo di cui all'art. 16, comma 1, lettera
          a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.  Con
          riferimento ai periodi d'imposta per i  quali  siano  stati
          notificati  atti  impositivi  ancora   impugnabili   ovvero
          oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado  del
          giudizio nonche' per i periodi d'imposta per  i  quali  non
          sono decorsi i termini di cui all'art. 43 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  ai
          docenti  e  ricercatori  italiani  non  iscritti   all'AIRE
          rientrati in Italia entro il 31 dicembre  2019  spettano  i
          benefici fiscali di cui  al  presente  articolo  nel  testo
          vigente al 31  dicembre  2018,  purche'  abbiano  avuto  la
          residenza in un altro Stato ai  sensi  di  una  convenzione
          contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo  di
          cui  all'art.  16,  comma  1,  lettera  a),   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo,  in
          ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
          spontaneo.». 
              - Si riporta il testo del comma 4  dell'art.  24  della
          legge 30  dicembre  2010,  n.  240  (Norme  in  materia  di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita' e l'efficienza del  sistema  universitario),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  24  (Ricercatori  a  tempo   determinato).   -
          (Omissis). 
                4. I contratti di cui al comma 3, lettere  a)  e  b),
          possono prevedere il regime  di  tempo  pieno  o  di  tempo
          definito. I contratti di cui al comma 3, lettera  b),  sono
          stipulati  esclusivamente  con  regime  di   tempo   pieno.
          L'impegno  annuo  complessivo  per  lo  svolgimento   delle
          attivita' di  didattica,  di  didattica  integrativa  e  di
          servizio agli studenti e' pari a 350 ore per il  regime  di
          tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. 
                (Omissis).». 
                             Art. 5 bis 
 
Modifiche all'articolo 24-ter  del  testo  unico  delle  imposte  sui
  redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
  dicembre 1986, n. 917 
 
  1. All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, in materia di imposta sostitutiva sui redditi  delle  persone
fisiche  titolari  di  redditi  da  pensione  di  fonte  estera   che
trasferiscono la propria  residenza  fiscale  nel  Mezzogiorno,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «percepiti  da  fonte  estera  o»  sono
soppresse; 
    b) al comma 4, la parola: «cinque» e' sostituita dalla  seguente:
«nove»; 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da
parte del contribuente sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  nei
periodi  d'imposta  precedenti.  Gli  effetti  dell'opzione  non   si
producono  laddove  sia  accertata  l'insussistenza   dei   requisiti
previsti dal presente articolo, ovvero  cessano  al  venir  meno  dei
medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione  cessano,  altresi',  in
caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di  cui
al comma 1  nella  misura  e  nel  termine  previsti,  salvo  che  il
versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di
scadenza del  pagamento  del  saldo  relativo  al  periodo  d'imposta
successivo a quello a cui l'omissione si riferisce.  Resta  fermo  il
pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca  o
la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione»; 
    d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
sono stabilite le modalita' del regime di cui al presente articolo». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  24-ter  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 24-ter (Opzione per l'imposta  sostitutiva  sui
          redditi  delle  persone  fisiche  titolari  di  redditi  da
          pensione di  fonte  estera  che  trasferiscono  la  propria
          residenza fiscale nel Mezzogiorno). -  1.  Fatte  salve  le
          disposizioni dell'art. 24-bis, le persone fisiche, titolari
          dei redditi da  pensione  di  cui  all'art.  49,  comma  2,
          lettera a), erogati da soggetti esteri,  che  trasferiscono
          in Italia la propria residenza ai sensi dell'art. 2,  comma
          2, in uno  dei  comuni  appartenenti  al  territorio  delle
          regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania,  Basilicata,
          Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non  superiore  a
          20.000 abitanti, possono optare per  l'assoggettamento  dei
          redditi  di  qualunque  categoria,   prodotti   all'estero,
          individuati secondo i criteri di cui all'art. 165, comma 2,
          a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con
          aliquota del 7  per  cento  per  ciascuno  dei  periodi  di
          imposta di validita' dell'opzione. 
                2. L'opzione di cui al comma 1  e'  esercitata  dalle
          persone fisiche che non siano state  fiscalmente  residenti
          in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2, nei cinque periodi
          d'imposta precedenti a  quello  in  cui  l'opzione  diviene
          efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l'opzione
          di cui al comma 1 le persone fisiche che  trasferiscono  la
          residenza da Paesi con i quali sono in  vigore  accordi  di
          cooperazione amministrativa. 
                3. Le persone fisiche di cui al comma 1  indicano  la
          giurisdizione  o  le  giurisdizioni  in  cui  hanno   avuto
          l'ultima  residenza   fiscale   prima   dell'esercizio   di
          validita' dell'opzione. L'Agenzia delle  entrate  trasmette
          tali  informazioni,  attraverso  gli  idonei  strumenti  di
          cooperazione amministrativa, alle autorita'  fiscali  delle
          giurisdizioni  indicate  come  luogo  di  ultima  residenza
          fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. 
                4. L'opzione di cui al comma 1 e' valida per i  primi
          nove periodi d'imposta successivi a quello in  cui  diviene
          efficace ai sensi del comma 5. 
                5. L'opzione di cui al comma 1  e'  esercitata  nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta  in
          cui viene trasferita la residenza in Italia  ai  sensi  del
          comma  1  ed  e'  efficace  a  decorrere  da  tale  periodo
          d'imposta. 
                6. L'imposta e' versata in unica soluzione  entro  il
          termine previsto per il versamento del saldo delle  imposte
          sui  redditi.  Per  l'accertamento,  la   riscossione,   il
          contenzioso  e  le  sanzioni  si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni  previste  per  l'imposta  sui
          redditi.  L'imposta  non  e'  deducibile  da   nessun'altra
          imposta o contributo. 
                7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso
          di revoca da parte del contribuente sono  fatti  salvi  gli
          effetti prodotti  nei  periodi  d'imposta  precedenti.  Gli
          effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata
          l'insussistenza  dei  requisiti   previsti   dal   presente
          articolo,  ovvero  cessano  al  venir  meno  dei   medesimi
          requisiti. Gli effetti dell'opzione cessano,  altresi',  in
          caso  di  omesso   o   parziale   versamento   dell'imposta
          sostitutiva di cui al comma 1 nella misura  e  nel  termine
          previsti, salvo che il versamento dell'imposta  sostitutiva
          venga effettuato entro la data di  scadenza  del  pagamento
          del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello
          a cui l'omissione si riferisce. Resta  fermo  il  pagamento
          delle sanzioni di cui all'art. 13,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. ?471, e  degli  interessi.
          La revoca o la decadenza dal regime precludono  l'esercizio
          di una nuova opzione. 
                8. Le persone fisiche  di  cui  al  comma  1  possono
          manifestare la facolta' di non avvalersi  dell'applicazione
          dell'imposta  sostitutiva  con   riferimento   ai   redditi
          prodotti in uno o piu' Stati o  territori  esteri,  dandone
          specifica indicazione in  sede  di  esercizio  dell'opzione
          ovvero con successiva modifica della  stessa.  Soltanto  in
          tal caso, per i  redditi  prodotti  nei  suddetti  Stati  o
          territori esteri si applica il regime ordinario  e  compete
          il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.  Ai
          fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in
          cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri
          di cui all'art. 23. 
              8-bis. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono stabilite le modalita' del regime di cui
          al presente articolo.». 
                             Art. 5 ter 
 
 
                 Disposizioni in materia di progetti 
                       di innovazione sociale 
 
  1. All'articolo 60-ter del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i  processi
di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura,
definiti dall'articolo 56,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.
1083/2006  del  Consiglio,  dell'11  luglio  2006,  per  progetti  di
innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  n.
84/Ric del 2 marzo 2012». 
  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni
del comma 1, pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  60-ter  del  citato
          decreto-legge   n.   50   del   2017,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 60-ter  (Disposizioni  di  semplificazione  per
          progetti di social innovation). - 1. Al fine di  conseguire
          il  piu'  adeguato  ed  efficace  sviluppo  e  la  completa
          realizzazione  dei  progetti  promossi  nell'ambito   degli
          interventi  di  social  innovation,  in  coerenza  con   il
          Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'art. 1,
          comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e' autorizzato a trasferire la proprieta' intellettuale dei
          progetti nonche' la proprieta' dei beni strumentali e delle
          attrezzature  realizzati  e  acquisiti  nell'ambito   degli
          stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore  dei
          soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma   2,   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nell'ambito  delle
          regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                2. Per l'attuazione del comma 1  e  per  la  completa
          realizzazione e conclusione dei progetti ivi  previsti,  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          provvede  all'erogazione  delle  somme  assegnate  per   le
          attivita' e gli investimenti gia' realizzati  e  verificati
          dall'amministrazione. 
                3. Le disposizioni attuative  emanate  dal  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  devono
          ispirarsi a principi e criteri di  semplificazione  per  la
          gestione contabile e finanziaria  dei  fondi  destinati  ai
          progetti  di   cui   al   comma   1   e   provvedere   alla
          regolamentazione piu' efficace e celere delle  modalita'  e
          dei termini di conclusione e di gestione degli stessi. 
              3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile  e
          i processi di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta
          sul reddito delle persone fisiche  i  proventi  ricevuti  a
          titolo di contributi  in  natura,  definiti  dall'art.  56,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.  1083/2006,   del
          Consiglio dell'11 luglio 2006, per progetti di  innovazione
          sociale ai sensi dell'art. 8 del decreto  direttoriale  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          n. 84/Ric del 2 marzo 2012.». 
                               Art. 6 
 
 
                  Modifiche al regime dei forfetari 
 
  1. All'articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre
2014, n.190,  dopo  le  parole:  «e  successive  modificazioni»  sono
inseritele seguenti: «, ad  eccezione  delle  ritenute  di  cui  agli
articoli 23 e 24 del medesimo decreto». 
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
disposizioni di cui al comma 1  hanno  effetto  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2019. L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al  comma
1, relative alle somme gia' corrisposte precedentemente alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' trattenuto, a valere sulle
retribuzioni corrisposte a partire dal  terzo  mese  successivo  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in tre  rate  mensili
di uguale importo, e versato nei termini di cui  all'articolo  8  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  3. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n.600»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  ad  eccezione  delle
ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto». 
  3-bis. Al comma 935 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le  disposizioni
di cui al presente comma si  applicano  anche  ai  casi  verificatisi
prima dell'entrata in vigore della presente legge». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 69  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi
          dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  i
          documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che  applicano
          il regime  forfetario  sono  esonerati  dagli  obblighi  di
          registrazione e di tenuta  delle  scritture  contabili.  La
          dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini  e  con
          le modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322.  I
          contribuenti di cui al comma 54 del presente  articolo  non
          sono tenuti a operare le ritenute  alla  fonte  di  cui  al
          titolo  III  del  citato  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni,  ad
          eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e  24  del
          medesimo  decreto;  tuttavia,   nella   dichiarazione   dei
          redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale
          del  percettore  dei  redditi  per  i  quali  all'atto  del
          pagamento degli stessi non e' stata operata la  ritenuta  e
          l'ammontare dei redditi stessi.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 3  della  legge
          27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di  statuto
          dei diritti del contribuente): 
                «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie).
          - 1.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
                2. In  ogni  caso,  le  disposizioni  tributarie  non
          possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti  la
          cui scadenza  sia  fissata  anteriormente  al  sessantesimo
          giorno  dalla  data  della  loro  entrata   in   vigore   o
          dell'adozione  dei  provvedimenti  di  attuazione  in  esse
          espressamente previsti. 
                3. I termini di prescrizione e di decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 8  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito): 
                «Art. 8 (Termini per  il  versamento  diretto).  -  I
          versamenti diretti alle sezioni  di  tesoreria  provinciale
          dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti: 
                  1)  entro  i  primi  quindici   giorni   del   mese
          successivo a quello in cui e'  stata  operata  la  ritenuta
          prevista dall'art. 3, primo comma,  n.  1)  e  dal  secondo
          comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di  cui
          alla lettera g) dello stesso secondo comma; 
                  2); 
                  3) nel termine stabilito per la presentazione della
          dichiarazione, per  l'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche e per l'imposta  locale  sui  redditi  nei  casi
          previsti dai numeri 3) e 6) dell'art. 3,  primo  comma,  ed
          entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone
          fisiche nel caso previsto  dal  medesimo  art.  3,  secondo
          comma, lettera c); 
                  3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo  mese
          successivo  alla  chiusura  del  periodo  d'imposta  per  i
          versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera e); 
                  3-ter) entro  i  primi  quindici  giorni  del  mese
          successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello  di
          ciascuna scadenza periodica di interessi,  premi  ed  altri
          frutti per  i  versamenti  previsti  dall'art.  3,  secondo
          comma, lettera d); 
                  4); 
                  5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15  ottobre
          ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate  e
          gli  importi  versati  dai  soci   nel   trimestre   solare
          precedente in relazione agli utili di cui all'art.  27  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600; 
                  5-bis) entro il termine per il versamento del saldo
          della dichiarazione dei redditi indicato nell'art.  17  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
          435, per la ritenuta prevista dall'art.  27,  comma  3-bis,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600. 
                  Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai
          sensi del  secondo  comma  dell'art.  26  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
          versate in tesoreria secondo  modalita'  da  stabilire  con
          decreto del Ministro per le  finanze  di  concerto  con  il
          Ministro per il tesoro.». 
              - Si riporta il testo del comma 21  dell'art.  1  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2019-2021),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «21. I contribuenti  persone  fisiche  che  applicano
          l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono tenuti  a
          operare le ritenute alla fonte di cui  al  titolo  III  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, ad eccezione delle ritenute di cui all'art. 23 e 24
          del medesimo decreto;  tuttavia,  nella  dichiarazione  dei
          redditi, i medesimi contribuenti persone  fisiche  indicano
          il codice fiscale del percettore dei redditi  per  i  quali
          all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la
          ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.». 
              - Si riporta il testo del comma 935 dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2018-2020),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «935. All'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n. 471, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
          periodi: " In caso di applicazione dell'imposta  in  misura
          superiore a  quella  effettiva,  erroneamente  assolta  dal
          cedente  o  prestatore,  fermo  restando  il  diritto   del
          cessionario o committente alla detrazione  ai  sensi  degli
          articoli 19 e seguenti del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario
          o committente e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          compresa fra  250  euro  e  10.000  euro.  La  restituzione
          dell'imposta e' esclusa qualora il versamento sia  avvenuto
          in un contesto di frode fiscale". Le disposizioni di cui al
          presente comma si  applicano  anche  ai  casi  verificatisi
          prima dell'entrata in vigore della presente legge.». 
                             Art. 6 bis 
 
 
Semplificazione  degli  obblighi  informativi  dei  contribuenti  che
                   applicano il regime forfetario 
 
  1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi  informativi
di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e  le
informazioni gia' presenti, alla data di approvazione dei modelli  di
dichiarazione dei  redditi,  nelle  banche  di  dati  a  disposizione
dell'Agenzia delle entrate  o  che  e'  previsto  siano  alla  stessa
dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti,  entro
la data di presentazione dei medesimi modelli  di  dichiarazione  dei
redditi». 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 73  dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «73. Con il provvedimento del direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  recante   approvazione   dei   modelli   da
          utilizzare  per   la   dichiarazione   dei   redditi   sono
          individuati, per i contribuenti  che  applicano  il  regime
          forfetario, specifici  obblighi  informativi  relativamente
          all'attivita' svolta. Gli obblighi informativi  di  cui  al
          periodo precedente sono individuati escludendo i dati e  le
          informazioni gia' presenti, alla data di  approvazione  dei
          modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di  dati
          a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che e' previsto
          siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente
          o da altri soggetti, entro la  data  di  presentazione  dei
          medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.». 
                               Art. 7 
 
 
       Incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni 
                in materia di vigilanza assicurativa 
 
  1. Sino  al  31  dicembre  2021,  per  i  trasferimenti  di  interi
fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di  ristrutturazione
immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi  dell'articolo  10
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
che, entro i successivi dieci anni,  provvedano  alla  demolizione  e
ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto
al  fabbricato  preesistente,  ove  consentita  dalle  vigenti  norme
urbanistiche, o eseguano, sui  medesimi  fabbricati,  gli  interventi
edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e  d),  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n.  380,  in  entrambi  i  casi  conformemente  alla  normativa
antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A  o
B, e procedano alla successiva alienazione  degli  stessi,  anche  se
suddivisi in piu' unita' immobiliari qualora  l'alienazione  riguardi
almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si  applicano
l'imposta di registro e  le  imposte  ipotecaria  e  catastale  nella
misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le  condizioni  di
cui al primo periodo non siano adempiute nel  termine  ivi  previsto,
sono dovute le imposte di  registro,  ipotecaria  e  catastale  nella
misura ordinaria, nonche' una sanzione pari al  30  per  cento  delle
stesse imposte. Sono altresi' dovuti gli interessi di moraa decorrere
dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo. 
  1-bis. Relativamente ai fabbricati di  cui  al  primo  periodo  del
comma 1, resta ferma altresi' la previsione di imposte ipotecarie  in
misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le  annotazioni  previste
dall'articolo 333 del codice delle assicurazioni private, di  cui  al
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209.  A   tale   fine,
all'articolo 188, comma 3-bis, del medesimo codice di cui al  decreto
legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea: 
      1) dopo le parole: «articolo 47-quinquies,»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero, ai fini della salvaguardia  della  stabilita'  del
sistema finanziario nel suo  complesso  e  del  contrasto  di  rischi
sistemici,  ai  sensi   di   quanto   previsto   dalle   disposizioni
dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del
sistema finanziario dell'Unione europea,»; 
      2) dopo le parole: «nei confronti»  e'  inserita  la  seguente:
«anche»; 
    b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«odi prevedere limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per
determinate tipologie di operazioni o di  facolta'  esercitabili  dai
contraenti». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto): 
                «Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - 1.  Sono
          esenti dall'imposta: 
                  1)  le  prestazioni  di  servizi   concernenti   la
          concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
          stessi  da  parte  dei  concedenti  e  le   operazioni   di
          finanziamento;   l'assunzione   di   impegni   di    natura
          finanziaria,  l'assunzione  di  fideiussioni  e  di   altre
          garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte  dei
          concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento,  le  operazioni,
          compresa la negoziazione, relative  a  depositi  di  fondi,
          conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad  assegni
          o altri effetti commerciali, ad eccezione del  recupero  di
          crediti; la gestione di fondi comuni di investimento  e  di
          fondi pensione di cui  al  decreto  legislativo  21  aprile
          1993, n. 124, le  dilazioni  di  pagamento  e  le  gestioni
          similari e il servizio bancoposta; 
                  2)   le    operazioni    di    assicurazione,    di
          riassicurazione e di vitalizio; 
                  3) le operazioni relative a  valute  estere  aventi
          corso legale e a crediti in  valute  estere,  eccettuati  i
          biglietti  e  le  monete  da  collezione  e   comprese   le
          operazioni di copertura dei rischi di cambio; 
                  4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali, eccettuati la  custodia  e  l'amministrazione  dei
          titoli nonche'  il  servizio  di  gestione  individuale  di
          portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari  e  a
          strumenti  finanziari  diversi  dai  titoli,   incluse   le
          negoziazioni e le  opzioni  ed  eccettuati  la  custodia  e
          l'amministrazione   nonche'   il   servizio   di   gestione
          individuale di portafogli. Si  considerano  in  particolare
          operazioni  relative  a  valori  mobiliari  e  a  strumenti
          finanziari i contratti a termine fermo su  titoli  e  altri
          strumenti  finanziari  e  le  relative  opzioni,   comunque
          regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e  le
          relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
          o di valute determinate in funzione di tassi di  interesse,
          di tassi di cambio  o  di  indici  finanziari,  e  relative
          opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse  o  su
          indici finanziari, comunque regolate; 
                  5) le operazioni relative ai versamenti di  imposte
          effettuati  per  conto  dei  contribuenti,   a   norma   di
          specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
          credito; 
                  6) le operazioni relative all'esercizio del  lotto,
          delle lotterie nazionali, dei  giochi  di  abilita'  e  dei
          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato  e  agli  enti
          indicati nel decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496,
          ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342,  e  successive
          modificazioni, nonche' quelle  relative  all'esercizio  dei
          totalizzatori e  delle  scommesse  di  cui  al  regolamento
          approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e  per
          le foreste 16  novembre  1955,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 26 novembre  1955,  e  alla  legge  24
          marzo  1942,  n.  315,  e  successive  modificazioni,   ivi
          comprese  le  operazioni  relative  alla   raccolta   delle
          giocate; 
                  7)  le  operazioni  relative  all'esercizio   delle
          scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi  e
          competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate  al
          numero precedente, nonche'  quelle  relative  all'esercizio
          del  giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e   alle
          operazioni di sorte locali autorizzate; 
                  8) le locazioni e gli affitti,  relative  cessioni,
          risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende  agricole,  di
          aree diverse da quelle destinate a parcheggio  di  veicoli,
          per le quali gli strumenti  urbanistici  non  prevedono  la
          destinazione edificatoria, e  di  fabbricati,  comprese  le
          pertinenze, le scorte e in genere i beni  mobili  destinati
          durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
          escluse le locazioni, per le quali  nel  relativo  atto  il
          locatore  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione  per
          l'imposizione, di  fabbricati  abitativi  effettuate  dalle
          imprese costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi
          hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
          interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere  c),  d)  ed
          f), del Testo Unico dell'edilizia di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  di
          fabbricati abitativi  destinati  ad  alloggi  sociali  come
          definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture,  di
          concerto con il Ministro  della  solidarieta'  sociale,  il
          Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
          le politiche giovanili  e  le  attivita'  sportive  del  22
          aprile 2008, e di fabbricati strumentali che  per  le  loro
          caratteristiche   non   sono   suscettibili   di    diversa
          utilizzazione senza radicali trasformazioni; 
                  8-bis) le cessioni di fabbricati o di  porzioni  di
          fabbricato diversi da  quelli  di  cui  al  numero  8-ter),
          escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici  degli
          stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
          imprese appaltatrici, gli interventi  di  cui  all'art.  3,
          comma  1,  lettere  c),  d)  ed   f),   del   Testo   Unico
          dell'edilizia  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla
          data di ultimazione della  costruzione  o  dell'intervento,
          ovvero  quelle  effettuate  dalle  stesse   imprese   anche
          successivamente nel  caso  in  cui  nel  relativo  atto  il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione,  e  le  cessioni  di  fabbricati  di  civile
          abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
          2008, per le quali  nel  relativo  atto  il  cedente  abbia
          espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 
                  8-ter) le cessioni di fabbricati o di  porzioni  di
          fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni, escluse  quelle  effettuate  dalle  imprese
          costruttrici degli stessi o  dalle  imprese  che  vi  hanno
          eseguito,   anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli
          interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere  c),  d)  ed
          f), del Testo Unico dell'edilizia di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  entro
          cinque anni dalla data di ultimazione della  costruzione  o
          dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione; 
                  9)  le  prestazioni  di   mandato,   mediazione   e
          intermediazione relative alle operazioni di cui ai  nn.  da
          1) a 7) nonche'  quelle  relative  all'oro  e  alle  valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
          Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai  sensi
          dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto; 
                  10); 
                  11) le cessioni di oro  da  investimento,  compreso
          quello rappresentato  da  certificati  in  oro,  anche  non
          allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad  esclusione
          di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
          investimento o che trasformano oro in oro  da  investimento
          ovvero commerciano oro da  investimento,  i  quali  abbiano
          optato, con le modalita' ed i termini previsti dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  442,
          anche in relazione a ciascuna cessione, per  l'applicazione
          dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
          lettere c-quater) e c-quinquies),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni,  riferite  all'oro   da   investimento;   le
          intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se  il
          cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta,  analoga
          opzione puo' essere esercitata per le relative  prestazioni
          di intermediazione. Per oro da investimento si intende: 
                    a) l'oro in forma di  lingotti  o  placchette  di
          peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque  superiore
          ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a  995  millesimi,
          rappresentato o meno da titoli; 
                    b) le monete d'oro di purezza pari o superiore  a
          900 millesimi, coniate dopo il  1800,  che  hanno  o  hanno
          avuto  corso  legale  nel  Paese  di  origine,  normalmente
          vendute a un prezzo che non supera  dell'80  per  cento  il
          valore sul  mercato  libero  dell'oro  in  esse  contenuto,
          incluse nell'elenco  predisposto  dalla  Commissione  delle
          Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita'  europee,  serie  C,  sulla  base
          delle comunicazioni rese  dal  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche'  le
          monete aventi le medesime  caratteristiche,  anche  se  non
          comprese nel suddetto elenco; 
                  12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art.  2  fatte
          ad enti pubblici, associazioni  riconosciute  o  fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS; 
                  13) le cessioni di cui  al  n.  4)  dell'art.  2  a
          favore delle popolazioni colpite da  calamita'  naturali  o
          catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8  dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
                  14) prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone
          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza.  Si  considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra  comuni  non  distanti   tra   loro   oltre   cinquanta
          chilometri; 
                  15) le prestazioni di trasporto di malati o  feriti
          con veicoli all'uopo equipaggiati,  effettuate  da  imprese
          autorizzate e da enti  del  Terzo  settore  di  natura  non
          commerciale; 
                  16) le prestazioni del servizio postale universale,
          nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
          dai soggetti obbligati ad  assicurarne  l'esecuzione.  Sono
          escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni  ad
          esse accessorie, le cui condizioni  siano  state  negoziate
          individualmente; 
                  17); 
                  18) le prestazioni sanitarie di  diagnosi,  cura  e
          riabilitazione  rese  alla  persona  nell'esercizio   delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'art.  99  del  testo  unico  delle  leggi   sanitarie,
          approvato con regio decreto 27  luglio  1934,  n.  1265,  e
          successive modificazioni, ovvero  individuate  con  decreto
          del Ministro della sanita', di  concerto  con  il  Ministro
          delle finanze; 
                  19) le prestazioni di ricovero e cura rese da  enti
          ospedalieri o da cliniche e  case  di  cura  convenzionate,
          nonche' da societa'  di  mutuo  soccorso  con  personalita'
          giuridica e  da  enti  del  Terzo  settore  di  natura  non
          commerciale compresa  la  somministrazione  di  medicinali,
          presidi sanitari e vitto, nonche' le  prestazioni  di  cura
          rese da stabilimenti termali; 
                  20) le prestazioni educative dell'infanzia e  della
          gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per  la
          formazione,   l'aggiornamento,   la   riqualificazione    e
          riconversione professionale,  rese  da  istituti  o  scuole
          riconosciuti da pubbliche amministrazioni  e  da  enti  del
          Terzo  settore  di  natura  non  commerciale,  comprese  le
          prestazioni  relative  all'alloggio,  al   vitto   e   alla
          fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
          da istituzioni, collegi o pensioni  annessi,  dipendenti  o
          funzionalmente collegati, nonche'  le  lezioni  relative  a
          materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
          a titolo personale; 
                  21)  le   prestazioni   proprie   dei   brefotrofi,
          orfanotrofi, asili, case di riposo per  anziani  e  simili,
          delle colonie marine, montane e campestri e degli  alberghi
          e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
          n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti  e
          medicinali, le prestazioni curative e le altre  prestazioni
          accessorie; 
                  22)  le  prestazioni  proprie  delle   biblioteche,
          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
          gallerie, pinacoteche, monumenti, ville,  palazzi,  parchi,
          giardini botanici e zoologici e simili; 
                  23) le prestazioni previdenziali e assistenziali  a
          favore del personale dipendente; 
                  24) le cessioni di organi, sangue e latte  umani  e
          di plasma sanguigno; 
                  25); 
                  26); 
                  27) le prestazioni proprie  dei  servizi  di  pompe
          funebri; 
                  27-bis); 
                  27-ter)   le   prestazioni   socio-sanitarie,    di
          assistenza domiciliare  o  ambulatoriale,  in  comunita'  e
          simili, in favore  degli  anziani  ed  inabili  adulti,  di
          tossicodipendenti e di malati di AIDS,  degli  handicappati
          psicofisici, dei minori anche coinvolti  in  situazioni  di
          disadattamento e di devianza, di  persone  migranti,  senza
          fissa dimora, richiedenti asilo, di  persone  detenute,  di
          donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
          da organismi di diritto pubblico, da istituzioni  sanitarie
          riconosciute  che  erogano  assistenza  pubblica,  previste
          all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti
          aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del  Terzo
          settore di natura non commerciale; 
                  27-quater)   le   prestazioni    delle    compagnie
          barracellari di cui all'art. 3 della legge 2  agosto  1897,
          n. 382; 
                  27-quinquies) le cessioni  che  hanno  per  oggetto
          beni  acquistati  o  importati  senza   il   diritto   alla
          detrazione totale della relativa  imposta  ai  sensi  degli
          articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2; 
                  27-sexies) le importazioni  nei  porti,  effettuate
          dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della  pesca
          allo stato naturale o dopo operazioni di  conservazione  ai
          fini  della  commercializzazione,  ma  prima  di  qualsiasi
          consegna. 
                2. Sono altresi' esenti dall'imposta  le  prestazioni
          di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o  soci
          da consorzi, ivi  comprese  le  societa'  consortili  e  le
          societa' cooperative con  funzioni  consortili,  costituiti
          tra soggetti per i quali, nel triennio  solare  precedente,
          la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis,  anche
          per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis, sia  stata
          non  superiore  al  10  per  cento,  a  condizione  che   i
          corrispettivi dovuti dai consorziati  o  soci  ai  predetti
          consorzi e societa' non superino i  costi  imputabili  alle
          prestazioni stesse.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  3
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2011,
          n.  380  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia): 
                «Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi). -  1.
          Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
                  a)  "interventi  di  manutenzione  ordinaria",  gli
          interventi edilizi che riguardano le opere di  riparazione,
          rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e
          quelle necessarie ad integrare o  mantenere  in  efficienza
          gli impianti tecnologici esistenti; 
                  b) "interventi di manutenzione  straordinaria",  le
          opere e le modifiche necessarie per rinnovare e  sostituire
          parti  anche  strutturali  degli   edifici,   nonche'   per
          realizzare  ed  integrare  i  servizi  igienico-sanitari  e
          tecnologici,  sempre  che  non   alterino   la   volumetria
          complessiva degli edifici e non comportino modifiche  delle
          destinazioni  di  uso.  Nell'ambito  degli  interventi   di
          manutenzione straordinaria  sono  ricompresi  anche  quelli
          consistenti nel frazionamento o accorpamento  delle  unita'
          immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la
          variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari
          nonche' del carico urbanistico purche' non  sia  modificata
          la volumetria  complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga
          l'originaria destinazione di uso; 
                  c)  "interventi  di  restauro  e   di   risanamento
          conservativo", gli interventi edilizi rivolti a  conservare
          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'
          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo stesso, ne  consentano  anche  il  mutamento
          delle  destinazioni  d'uso  purche'   con   tali   elementi
          compatibili,  nonche'  conformi  a  quelle  previste  dallo
          strumento  urbanistico  generale  e  dai   relativi   piani
          attuativi. Tali interventi comprendono  il  consolidamento,
          il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi
          dell'edificio, l'inserimento  degli  elementi  accessori  e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione  degli   elementi   estranei   all'organismo
          edilizio; 
                  d) "interventi di ristrutturazione  edilizia",  gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  anche  quelli
          consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
          volumetria di quello  preesistente,  fatte  salve  le  sole
          innovazioni necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antisismica nonche' quelli volti al ripristino di  edifici,
          o  parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o   demoliti,
          attraverso la loro  ricostruzione,  purche'  sia  possibile
          accertarne la preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,
          con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
          modificazioni,   gli   interventi    di    demolizione    e
          ricostruzione e gli interventi  di  ripristino  di  edifici
          crollati   o   demoliti   costituiscono    interventi    di
          ristrutturazione edilizia soltanto ove  sia  rispettata  la
          medesima sagoma dell'edificio preesistente; 
                  e) "interventi di  nuova  costruzione",  quelli  di
          trasformazione edilizia e urbanistica  del  territorio  non
          rientranti   nelle   categorie   definite   alle    lettere
          precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 
                  e.1) la  costruzione  di  manufatti  edilizi  fuori
          terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
          all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
          interventi  pertinenziali,  quanto  previsto  alla  lettera
          e.6); 
                  e.2) gli interventi di  urbanizzazione  primaria  e
          secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 
                  e.3)  la  realizzazione  di  infrastrutture  e   di
          impianti, anche  per  pubblici  servizi,  che  comporti  la
          trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 
                  e.4)  l'installazione  di  torri  e  tralicci   per
          impianti  radio-ricetrasmittenti  e  di  ripetitori  per  i
          servizi di telecomunicazione; 
                  e.5) l'installazione di  manufatti  leggeri,  anche
          prefabbricati, e di strutture di  qualsiasi  genere,  quali
          roulottes, campers, case mobili,  imbarcazioni,  che  siano
          utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
          depositi, magazzini e simili, ad eccezione  di  quelli  che
          siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee  o
          siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto  per  la
          sosta e il soggiorno dei turisti,  previamente  autorizzate
          sotto il profilo urbanistico,  edilizio  e,  ove  previsto,
          paesaggistico, in conformita' alle normative  regionali  di
          settore; 
                  e.6) gli  interventi  pertinenziali  che  le  norme
          tecniche degli strumenti  urbanistici,  in  relazione  alla
          zonizzazione e al pregio ambientale e  paesaggistico  delle
          aree, qualifichino come interventi  di  nuova  costruzione,
          ovvero  che  comportino  la  realizzazione  di  un   volume
          superiore al 20% del volume dell'edificio principale; 
                  e.7) la realizzazione di depositi  di  merci  o  di
          materiali,  la  realizzazione  di  impianti  per  attivita'
          produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
          cui  consegua  la  trasformazione  permanente   del   suolo
          inedificato; 
                  f)    gli    "interventi    di     ristrutturazione
          urbanistica",  quelli  rivolti  a  sostituire   l'esistente
          tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso,  mediante
          un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con  la
          modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e  della
          rete stradale. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 333 del decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   (Codice   delle
          assicurazioni private): 
                «Art. 333 (Imposte e tasse sulle iscrizioni  e  sulle
          annotazioni di vincolo delle attivita' patrimoniali). -  1.
          Le iscrizioni  ipotecarie  e  le  annotazioni  di  vincolo,
          previste dall'art. 224,  comma  1,  da  eseguire  sui  beni
          immobili  situati  nel  territorio  della  Repubblica  sono
          soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa. 
                2.   La   relativa   spesa   e'   posta   a    carico
          dell'impresa.». 
              - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 188 del
          citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 188 (Poteri di intervento). - (Omissis). 
                3-bis. L'IVASS puo',  nell'esercizio  delle  funzioni
          indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a
          seguito  del  processo  di  controllo  prudenziale  di  cui
          all'art. 47-quinquies, ovvero, ai fini  della  salvaguardia
          della stabilita' del sistema finanziario nel suo  complesso
          e del contrasto di rischi sistemici,  ai  sensi  di  quanto
          previsto  dalle   disposizioni   dell'ordinamento   europeo
          relative  alla  vigilanza  macroprudenziale   del   sistema
          finanziario dell'Unione europea, adottare misure preventive
          o correttive nei confronti anche delle singole  imprese  di
          assicurazione   o   riassicurazione,    ivi    inclusi    i
          provvedimenti specifici riguardanti anche: 
                  a) la restrizione dell'attivita',  ivi  incluso  il
          potere  di  vietare  l'ulteriore  commercializzazione   dei
          prodotti assicurativi; 
                  b) il divieto di effettuare determinate  operazioni
          anche di natura  societaria  o  di  prevedere  limitazioni,
          restrizioni  temporanee  o  differimenti  per   determinate
          tipologie di operazioni  o  di  facolta'  esercitabili  dai
          contraenti; 
                  c) la distribuzione di utili o  di  altri  elementi
          del patrimonio; 
                  d)  il  rafforzamento  dei   sistemi   di   governo
          societario, ivi incluso il contenimento dei rischi; 
                  e) l'ordine di rimuovere i  soggetti  che  svolgono
          funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i
          titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della
          societa'. 
                (Omissis).». 
                             Art. 7 bis 
 
 
           Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti 
         e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 
 
  1. Al comma 678 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2013,
n.147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1°
gennaio 2022,  sono  esenti  dalla  TASI  i  fabbricati  costruiti  e
destinati dall'impresa costruttrice alla  vendita,  finche'  permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  15
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 678 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «678. Per i fabbricati rurali ad uso  strumentale  di
          cui all'art. 13, comma  8,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,   e   successive   modificazioni,
          l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il
          limite di cui al comma 676 del  presente  articolo.  Per  i
          fabbricati costruiti e destinati dall'impresa  costruttrice
          alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
          siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta  allo  0,1
          per  cento.  I  comuni  possono  modificare   la   suddetta
          aliquota, in aumento,  sino  allo  0,25  per  cento  o,  in
          diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili  locati
          a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre  1998,  n.
          431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita
          dal comune ai sensi del comma 683, e'  ridotta  al  75  per
          cento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono  esenti  dalla
          TASI  i  fabbricati  costruiti  e  destinati   dall'impresa
          costruttrice   alla   vendita,   finche'   permanga    tale
          destinazione e non siano in ogni caso locati.». 
                             Art. 7 ter 
 
 
                     Estensione degli interventi 
                    agevolativi al settore edile 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.12,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
      «6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile di cui ai  codici
ATECO F41 e F42, l'accesso alla garanzia della  sezione  speciale  di
cui al comma 1 e' consentito, altresi', qualora le  medesime  imprese
siano  titolari  di  finanziamenti  erogati   da   banche   e   altri
intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni
immobili  civili,  commerciali  e  industriali,  le   cui   posizioni
creditizie, non coperte  da  altra  garanzia  pubblica,  siano  state
classificate  come  "inadempienze  probabili"  (UTP)  entro  la  data
dell'11 febbraio 2019,  secondo  le  risultanze  della  centrale  dei
rischi della Banca d'Italia. 
      6-ter. Per i titolari dei finanziamenti di cui al comma  6-bis,
la garanzia della sezione speciale di cui  al  comma  1  e'  concessa
nella misura indicata dal decreto di cui al  comma  7,  comunque  non
superiore  all'80  per  cento  dell'esposizione  alla  data   dell'11
febbraio 2019 e fino a un importo massimo di euro 2.500.000. Ai  fini
della concessione della  garanzia  della  sezione  speciale,  che  ha
carattere sussidiario, il  piano  di  cui  al  comma  4  deve  essere
valutato e approvato dal consiglio di  gestione  del  Fondo,  di  cui
all'articolo 1, comma 48, let-tera a), della legge 27 dicembre  2013,
n. 147. Con il decreto di cui al comma 7 del presente  articolo  sono
stabilite le modalita' di attestazione dei crediti nonche' fornite le
indicazioni sulle modalita' di valutazione degli ulteriori  requisiti
previsti dal comma 6-bis e dal presente comma»; 
    b) al comma 7, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «revoca  della
stessa» sono aggiunte le seguenti:  «,  anche  con  riferimento  alle
imprese di cui al comma 6-bis»; 
    c) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Sostegno  alle
piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni  e
a quelle operanti nel settore edile». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  14
          dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 febbraio 2019,  n.  12  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di sostegno e semplificazione per le imprese e  per
          la  pubblica  amministrazione),   come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art.  1  (Sostegno  alle  piccole  e  medie  imprese
          creditrici  delle  pubbliche  amministrazioni  e  a  quelle
          operanti nel settore edile). - 1. Nell'ambito del Fondo  di
          garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art.  2,
          comma 100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662, e' istituita, con una dotazione  finanziaria  iniziale
          di euro  50.000.000,  a  valere  sulle  disponibilita'  del
          medesimo Fondo, una sezione speciale dedicata a  interventi
          di garanzia, a  condizioni  di  mercato,  in  favore  delle
          piccole e medie imprese  (PMI)  che,  sono  in  difficolta'
          nella  restituzione  delle  rate  di   finanziamenti   gia'
          contratti con  banche  e  intermediari  finanziari  e  sono
          titolari  di  crediti   nei   confronti   delle   pubbliche
          Amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  certificati  ai  sensi
          dell'art. 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          gennaio 2009, n. 2. 
                2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma
          1 e' rilasciata su finanziamenti  gia'  concessi  alla  PMI
          beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario
          iscritto  all'albo  di  cui  all'art.   106   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non gia' coperti  da
          garanzia pubblica  ed  anche  assistiti  da  ipoteca  sugli
          immobili  aziendali,  classificati  dalla  stessa  banca  o
          intermediario  finanziario  come  «inadempienze  probabili»
          alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  come
          risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia. 
                3. La garanzia della sezione  speciale  copre,  nella
          misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non
          superiore all'80 per cento e  fino  a  un  importo  massimo
          garantito di euro 2.500.000, il minore tra: 
                  a) l'importo del finanziamento, di cui al comma  2,
          non  rimborsato  dalla  PMI  beneficiaria  alla   data   di
          presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli
          interessi, contrattuali  e  di  mora,  maturati  sino  alla
          predetta data e 
                  b)  l'ammontare  dei  crediti  certificati  vantati
          dalla PMI beneficiaria verso la  pubblica  amministrazione,
          risultanti dalla piattaforma elettronica  per  la  gestione
          telematica  del  rilascio  delle  certificazioni   di   cui
          all'art.  7  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.   35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64. 
                4. La garanzia della sezione speciale e'  subordinata
          alla  sottoscrizione  tra  la   banca   o   l'intermediario
          finanziario e la PMI beneficiaria di un  piano,  di  durata
          massima non  superiore  a  20  anni,  per  il  rientro  del
          finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di garanzia. 
                5. La garanzia della  sezione  speciale  puo'  essere
          escussa dalla banca o  intermediario  finanziario  solo  in
          caso di mancato rispetto, da parte della PMI  beneficiaria,
          degli impegni previsti nel piano di rientro del  debito  di
          cui al comma 4.  La  garanzia  comporta  in  ogni  caso  un
          rimborso non  superiore  all'80  per  cento  della  perdita
          registrata dalla banca o  dall'intermediario.  La  garanzia
          della  sezione  speciale  cessa,  in  ogni  caso,  la   sua
          efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della  pubblica
          amministrazione dei crediti di  cui  alla  lettera  b)  del
          comma 3. 
                6. La garanzia della sezione speciale e'  concessa  a
          fronte del versamento alla medesima sezione, da parte della
          banca o intermediario, di un premio in linea con  i  valori
          di mercato. Il predetto  premio  di  garanzia  puo'  essere
          posto  a  carico  della  PMI  beneficiaria  in  misura  non
          superiore a un quarto del suo importo,  restando  a  carico
          della banca o intermediario la parte rimanente. 
                6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile  di  cui
          ai codici ATECO F41 e F42, l'accesso  alla  garanzia  della
          sezione speciale di cui al comma 1 e' consentito, altresi',
          qualora le medesime imprese siano titolari di finanziamenti
          erogati da banche e altri intermediari finanziari di cui al
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
          assistiti da garanzia ipotecaria di  primo  grado  su  beni
          immobili  civili,  commerciali  e   industriali,   le   cui
          posizioni  creditizie,  non  coperte  da   altra   garanzia
          pubblica, siano  state  classificate  come  «  inadempienze
          probabili » (UTP) entro  la  data  dell'11  febbraio  2019,
          secondo le risultanze della centrale dei rischi della Banca
          d'Italia. 
                6-ter. Per i titolari dei  finanziamenti  di  cui  al
          comma 6-bis, la garanzia della sezione speciale di  cui  al
          comma 1 e' concessa nella misura indicata  dal  decreto  di
          cui al comma 7, comunque non  superiore  all'80  per  cento
          dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e  fino  a
          un  importo  massimo  di  euro  2.500.000.  Ai  fini  della
          concessione della garanzia della sezione speciale,  che  ha
          carattere sussidiario, il piano di  cui  al  comma  4  deve
          essere valutato e approvato dal consiglio di  gestione  del
          Fondo, di cui all'art. 1, comma 48, lettera a) della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147. Con il decreto di cui al comma  7
          del  presente  articolo  sono  stabilite  le  modalita'  di
          attestazione dei crediti  nonche'  fornite  le  indicazioni
          sulle modalita' di valutazione  degli  ulteriori  requisiti
          previsti dal comma 6-bis e dal presente comma. 
                7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, anche in  deroga  alle
          vigenti condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni  di
          carattere generale del Fondo di garanzia per le  piccole  e
          medie imprese, le modalita', la misura, le condizioni  e  i
          limiti per la concessione, escussione e liquidazione  della
          garanzia della sezione speciale, nonche' i casi  di  revoca
          della stessa, anche con riferimento alle imprese di cui  al
          comma 6-bis. Lo stesso  decreto  fissa  le  percentuali  di
          accantonamento  a  valere  sulle  risorse   della   sezione
          speciale e i parametri per definire il premio in linea  con
          i valori di mercato della garanzia. 
                8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi  da
          1 a 7 e' condizionata alla  preventiva  notificazione  alla
          Commissione europea, ai sensi dell'art.  108  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea. 
                8-bis. All'art. 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
          145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le  seguenti
          parole: «e di quelli di cui  all'art.  6  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»; 
                  b) il comma 52 e' sostituito dai seguenti: 
                «52. La disposizione di cui al comma 51 si applica  a
          decorrere dal periodo d'imposta di prima  applicazione  del
          regime agevolativo di cui al comma 52-bis. 
                52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono
          individuate misure di favore, compatibili  con  il  diritto
          dell'Unione  europea,  nei  confronti  dei   soggetti   che
          svolgono  con  modalita'  non  commerciali  attivita'   che
          realizzano finalita' sociali nel rispetto dei  principi  di
          solidarieta' e sussidiarieta'. E' assicurato il  necessario
          coordinamento con le  disposizioni  del  codice  del  Terzo
          settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
          117». 
                8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis,  pari
          a 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a  157,9  milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:  quanto  a
          98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro
          per l'anno 2020 e  a  77,9  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo
          per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307; quanto a  20  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019 e a 16,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
          1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;  quanto
          a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro
          a  decorrere  dall'anno   2021,   mediante   corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'art.  1,  comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190.». 
                               Art. 8 
 
 
                             Sisma bonus 
 
  1. All'articolo 16, comma 1-septies,  del  decreto-legge  4  giugno
2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le  parole  «zone  classificate  a  rischio  sismico  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1,  2
e 3». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1-septies dell'art.  16
          del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   3   agosto   2013,   n.   90
          (Disposizioni urgenti per il  recepimento  della  Direttiva
          2010/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19
          maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
          la definizione delle procedure d'infrazione  avviate  dalla
          Commissione europea, nonche' altre disposizioni in  materia
          di coesione sociale), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  16  (Proroga  delle  detrazioni  fiscali   per
          interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
          mobili). - (Omissis). 
                1-septies. Qualora gli interventi  di  cui  al  comma
          1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti  nelle  zone
          classificate  a  rischio  sismico  1,  2  e  3   ai   sensi
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          3519  del  28  aprile  2006,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante  demolizione
          e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
          rischio sismico, anche con variazione volumetrica  rispetto
          all'edificio  preesistente,  ove  le   norme   urbanistiche
          vigenti consentano tale aumento,  eseguiti  da  imprese  di
          costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
          entro diciotto mesi dalla data di conclusione  dei  lavori,
          alla successiva alienazione  dell'immobile,  le  detrazioni
          dall'imposta di cui al  primo  e  al  secondo  periodo  del
          medesimo  comma  1-quater  spettano  all'acquirente   delle
          unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
          cento e dell'85 per cento del prezzo della  singola  unita'
          immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
          e, comunque, entro un ammontare massimo  di  spesa  pari  a
          96.000 euro per ciascuna  unita'  immobiliare.  I  soggetti
          beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in
          luogo della detrazione, per la cessione del  corrispondente
          credito alle imprese che hanno  effettuato  gli  interventi
          ovvero ad  altri  soggetti  privati,  con  la  facolta'  di
          successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
          a istituti di credito e intermediari finanziari. 
                (Omissis).». 
                               Art. 9 
 
 
      Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili 
 
  1. I maggiori o  minori  valori  che  derivano  dall'attuazione  di
specifiche  previsioni  contrattuali  che  governano  gli   strumenti
finanziari,  diversi  da   azioni   e   titoli   similari,   con   le
caratteristiche indicate al comma 2 non  concorrono  alla  formazione
del reddito imponibile  degli  emittenti  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle societa' e del valore della produzione netta. 
  2. Ai fini del comma 1, gli strumenti finanziari devono  presentare
le seguenti caratteristiche: 
    a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo  e'  stato
integralmente versato; 
    b) gli strumenti non sono stati  sottoscritti  o  acquistati  ne'
dalla societa' emittente ne' da societa' da essa controllate o  nelle
quali essa detenga almeno il 20 per cento dei diritti di voto  o  del
capitale; 
    c) l'acquisto  degli  strumenti  non  e'  stato  finanziato,  ne'
direttamente ne' indirettamente, dalla societa' emittente; 
    d)  nell'ordine  di  distribuzione  delle  somme  ricavate  dalla
liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso  rango,  o  un
rango  superiore,  rispetto  alle  azioni  e  sono  subordinati  alla
soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori; 
    e)  gli  strumenti  non  sono  oggetto  di  alcuna  disposizione,
contrattuale  o  di  altra  natura,  che  ne  migliori  il  grado  di
subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di  risoluzione,
assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione; 
    f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano
non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente; 
    g) gli strumenti non possono  essere  rimborsati  o  riacquistati
dall'emittente prima di cinque anni dalla data di emissione; 
    h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o
piu' opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto,  l'opzione  puo'
essere esercitata unicamente dall'emittente; 
    i) le disposizioni che governano  gli  strumenti  non  contengono
indicazioni, ne' esplicite ne' implicite, che gli  strumenti  saranno
rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che  l'emittente
intende  rimborsarli,  anche  anticipatamente,  o  riacquistarli,  ad
eccezione dei seguenti casi: 
      1) liquidazione della societa'; 
      2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti; 
    l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono  che  la
societa' emittente abbia  la  piena  discrezionalita',  in  qualsiasi
momento, di annullare le distribuzioni relative  agli  strumenti.  Le
distribuzioni annullate non sono cumulabili  e  l'annullamento  delle
distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza  da  parte  della
societa' emittente; 
    m) le  disposizioni  che  governano  gli  strumenti  prescrivono,
alternativamente,  che  al  verificarsi  di  un  determinato   evento
connesso al livello di patrimonializzazione della societa': 
      1) il valore nominale degli  strumenti  sia  svalutato  in  via
permanente o temporanea; 
      2) gli strumenti siano convertiti in azioni; 
      3) si attivi un meccanismo che produca  effetti  equivalenti  a
quelli di cui ai numeri 1) e 2). 
  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a  condizione  che  gli
emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari di cui al
comma 2 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
in cui e' avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza,  nella
relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori  che
ai sensi del comma 1  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito
imponibile degli emittenti ai fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa' e del valore della produzione netta al  fine  di  consentire
l'accertamento della conformita' dell'operazione con le  disposizioni
dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
  4. Il comma 22-bis dell'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  settembre
2011, n. 148 e' abrogato; per gli  strumenti  finanziari  di  cui  al
comma 22 del  citato  articolo  2,  emessi  nei  periodi  di  imposta
precedenti a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, gli obblighi di indicazione di cui al comma  3  del
presente articolo si  considerano  assolti  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  10-bis  della
          citata legge n. 212 del 2000: 
                «Art. 10-bis (Disciplina  dell'abuso  del  diritto  o
          elusione fiscale). - 1. Configurano abuso del diritto una o
          piu' operazioni prive di sostanza economica  che,  pur  nel
          rispetto   formale   delle   norme   fiscali,    realizzano
          essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.  Tali  operazioni
          non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne
          disconosce i vantaggi determinando  i  tributi  sulla  base
          delle norme e dei principi elusi e tenuto conto  di  quanto
          versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. 
                2. Ai fini del comma 1 si considerano: 
                  a) operazioni prive di sostanza economica i  fatti,
          gli atti e i contratti, anche tra loro collegati,  inidonei
          a  produrre  effetti  significativi  diversi  dai  vantaggi
          fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica,  in
          particolare, la non  coerenza  della  qualificazione  delle
          singole operazioni con il  fondamento  giuridico  del  loro
          insieme e la non conformita' dell'utilizzo degli  strumenti
          giuridici a normali logiche di mercato; 
                  b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche  non
          immediati, realizzati in contrasto con le  finalita'  delle
          norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. 
                3. Non si  considerano  abusive,  in  ogni  caso,  le
          operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non
          marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale,  che
          rispondono  a  finalita'  di  miglioramento  strutturale  o
          funzionale dell'impresa ovvero dell'attivita' professionale
          del contribuente. 
                4. Resta ferma la liberta' di scelta del contribuente
          tra regimi opzionali diversi  offerti  dalla  legge  e  tra
          operazioni comportanti un diverso carico fiscale. 
                5. Il contribuente puo' proporre interpello ai  sensi
          dell'art. 11, comma 1, lettera  c),  per  conoscere  se  le
          operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto. 
                6.   Senza    pregiudizio    dell'ulteriore    azione
          accertatrice nei termini stabiliti per i  singoli  tributi,
          l'abuso  del  diritto  e'  accertato  con  apposito   atto,
          preceduto,  a  pena  di   nullita',   dalla   notifica   al
          contribuente di una richiesta  di  chiarimenti  da  fornire
          entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i
          motivi per i quali si ritiene configurabile  un  abuso  del
          diritto. 
                7.  La  richiesta  di   chiarimenti   e'   notificata
          dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 60  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e successive modificazioni,  entro  il  termine  di
          decadenza   previsto   per   la   notificazione   dell'atto
          impositivo. Tra la  data  di  ricevimento  dei  chiarimenti
          ovvero  di  inutile  decorso  del  termine   assegnato   al
          contribuente per rispondere  alla  richiesta  e  quella  di
          decadenza dell'amministrazione dal potere di  notificazione
          dell'atto impositivo  intercorrono  non  meno  di  sessanta
          giorni.  In  difetto,  il  termine  di  decadenza  per   la
          notificazione  dell'atto  impositivo   e'   automaticamente
          prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza
          dei sessanta giorni. 
                8. Fermo  quanto  disposto  per  i  singoli  tributi,
          l'atto impositivo e' specificamente  motivato,  a  pena  di
          nullita', in relazione alla condotta abusiva, alle norme  o
          ai  principi  elusi,   agli   indebiti   vantaggi   fiscali
          realizzati, nonche' ai chiarimenti forniti dal contribuente
          nel termine di cui al comma 6. 
                9.  L'amministrazione  finanziaria  ha   l'onere   di
          dimostrare  la  sussistenza  della  condotta  abusiva,  non
          rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui  ai
          commi 1 e 2.  Il  contribuente  ha  l'onere  di  dimostrare
          l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3. 
                10. In caso  di  ricorso,  i  tributi  o  i  maggiori
          tributi accertati, unitamente ai relativi  interessi,  sono
          posti in riscossione, ai sensi  dell'art.  68  del  decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  e,   successive
          modificazioni,  e  dell'art.  19,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
                11. I soggetti diversi da quelli cui  sono  applicate
          le disposizioni del presente articolo possono  chiedere  il
          rimborso delle imposte pagate a  seguito  delle  operazioni
          abusive i cui vantaggi  fiscali  sono  stati  disconosciuti
          dall'amministrazione finanziaria, inoltrando  a  tal  fine,
          entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e'  divenuto
          definitivo ovvero e' stato  definito  mediante  adesione  o
          conciliazione   giudiziale,   istanza   all'Agenzia   delle
          entrate, che  provvede  nei  limiti  dell'imposta  e  degli
          interessi  effettivamente  riscossi  a  seguito   di   tali
          procedure. 
                12. In sede di accertamento l'abuso del diritto  puo'
          essere configurato solo se i vantaggi fiscali  non  possono
          essere   disconosciuti   contestando   la   violazione   di
          specifiche disposizioni tributarie. 
                13. Le operazioni abusive non  danno  luogo  a  fatti
          punibili ai sensi  delle  leggi  penali  tributarie.  Resta
          ferma   l'applicazione   delle   sanzioni    amministrative
          tributarie.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 22 dell'art.  2
          del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148
          (Ulteriori   misure   urgenti   per   la    stabilizzazione
          finanziaria e per lo sviluppo): 
                «Art. 2  (Disposizioni  in  materia  di  entrate).  -
          (Omissis). 
                22. Ai proventi degli strumenti finanziari  rilevanti
          in materia  di  adeguatezza  patrimoniale  ai  sensi  della
          normativa  comunitaria  e  delle   discipline   prudenziali
          nazionali, emessi  da  intermediari  vigilati  dalla  Banca
          d'Italia o da soggetti vigilati  dall'ISVAP  e  diversi  da
          azioni e titoli similari, si applica il regime  fiscale  di
          cui al decreto legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239.  Le
          remunerazioni dei predetti  strumenti  finanziari  sono  in
          ogni caso  deducibili  ai  fini  della  determinazione  del
          reddito del soggetto emittente; resta ferma  l'applicazione
          dell'art. 96 e dell'art. 109,  comma  9,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917.  La  presente
          disposizione si  applica  con  riferimento  agli  strumenti
          finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011. 
                22-bis. [Abrogato]. 
                (Omissis).». 
                               Art. 10 
 
 
Modifiche alla disciplina  degli  incentivi  per  gli  interventi  di
               efficienza energetica e rischio sismico 
 
  1.  All'articolo  14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo
il comma 3, e' inserito il seguente: 
    « 3.1. Per gli interventi di  efficienza  energetica  di  cui  al
presente articolo, il soggetto avente diritto  alle  detrazioni  puo'
optare,  in  luogo  dell'utilizzo  diretto  delle  stesse,   per   un
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a
quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di   credito   d'imposta   da
utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque  quote  annuali
di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  senza  l'applicazione  dei  limiti  di   cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il  fornitore  che
ha effettuato gli interventi ha a sua volta  facolta'  di  cedere  il
credito  d'imposta  ai  propri  fornitori  di  beni  e  servizi,  con
esclusione della possibilita'  di  ulteriori  cessioni  da  parte  di
questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di
credito e ad intermediari finanziari». 
  2.  All'articolo  16  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo
il comma 1-septies, e' inserito il seguente: 
    «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure  antisismiche
di  cui  al  presente  articolo,  il  soggetto  avente  diritto  alle
detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle  stesse,
per un contributo di  pari  ammontare,  sotto  forma  di  sconto  sul
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato  gli
interventi  e  a  quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di  credito
d'imposta da utilizzare esclusivamente in  compensazione,  in  cinque
quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di
cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.  Il
fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di
cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di  beni  e  servizi,
con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da  parte  di
questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di
credito e ad intermediari finanziari». 
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,  comprese  quelle
relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi  d'intesa  con  il
fornitore. 
  3-bis.  All'articolo  28,  comma  2,  lettera   d),   del   decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  dopo  le   parole:   «soggetto
beneficiario»  sono  aggiunte  le   seguenti:   «,   prevedendo,   in
particolare, che, qualora  gli  interventi  incentivati  siano  stati
eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste,  nel  caso
di scadenza del contratto  di  gestione  nell'arco  dei  cinque  anni
successivi all'ottenimento  degli  stessi  incentivi,  assicurino  il
mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire
nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto». 
  3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  per  gli  interventi   di   cui
all'articolo 16-bis, comma 1,  lettera  h),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  i  soggetti  beneficiari  della
detrazione possono optare per la cessione del corrispondente  credito
in  favore  dei  fornitori  dei  beni  e   servizi   necessari   alla
realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua
volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori  di
beni e  servizi,  con  esclusione  della  possibilita'  di  ulteriori
cessioni da parte di questi ultimi. Rimane  in  ogni  caso  esclusala
cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  14  e  16  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   3   agosto   2013,   n.   90
          (Disposizioni urgenti per il  recepimento  della  Direttiva
          2010/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19
          maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
          la definizione delle procedure d'infrazione  avviate  dalla
          Commissione europea, nonche' altre disposizioni in  materia
          di coesione sociale), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  14  (Detrazioni  fiscali  per  interventi   di
          efficienza  energetica).  -  1.  Le  disposizioni  di   cui
          all'art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
          e successive modificazioni, si applicano, nella misura  del
          65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno  2013
          al 31 dicembre 2019. La detrazione di cui al presente comma
          e' ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute  dal  1°
          gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto  e  posa
          in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
          solari e di sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di  caldaie  a  condensazione
          con efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal regolamento delegato (UE)  n.  811/2013  della
          Commissione, del  18  febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla
          detrazione di cui  al  presente  comma  gli  interventi  di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          inferiore alla classe di  cui  al  periodo  precedente.  La
          detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
          interventi di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di
          efficienza almeno pari alla classe A di  prodotto  prevista
          dal  citato  regolamento  delegato  (UE)  n.   811/2013   e
          contestuale installazione di  sistemi  di  termoregolazione
          evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII  della
          comunicazione  della  Commissione  2014/C  207/02,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria
          calda a condensazione. 
                2. La detrazione di cui al comma 1 si applica,  nella
          misura del 65 per cento, anche  alle  spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente: 
                  a) per interventi relativi  a  parti  comuni  degli
          edifici condominiali di cui agli articoli 1117  e  1117-bis
          del  codice  civile  o  che  interessino  tutte  le  unita'
          immobiliari  di  cui  si  compone  il  singolo  condominio,
          sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021; 
                  b)  per  l'acquisto  e  la  posa  in  opera   delle
          schermature  solari  di  cui  all'allegato  M  al   decreto
          legislativo 29 dicembre 2006,  n.  311,  sostenute  dal  1°
          gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, fino a un valore  massimo
          della detrazione di 60.000 euro; 
                b-bis)  per  l'acquisto  e  la  posa  in   opera   di
          micro-cogeneratori in sostituzione di  impianti  esistenti,
          sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019,  fino  a
          un valore massimo della detrazione  di  100.000  euro.  Per
          poter beneficiare della suddetta detrazione gli  interventi
          in oggetto  devono  condurre  a  un  risparmio  di  energia
          primaria (PES), come definito all'allegato III del  decreto
          del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4  agosto  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
          2011, pari almeno al 20 per cento. 
                La detrazione di cui al presente comma e' ridotta  al
          50 per cento per le spese, sostenute dal 1°  gennaio  2019,
          relative agli interventi di acquisto e  posa  in  opera  di
          finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista   dal
          regolamento delegato (UE) n.  811/2013  della  Commissione,
          del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di  cui
          al  presente  comma  gli  interventi  di  sostituzione   di
          impianti di climatizzazione invernale con  impianti  dotati
          di caldaie a condensazione con  efficienza  inferiore  alla
          classe di cui  al  periodo  precedente.  La  detrazione  si
          applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a  condensazione  di  efficienza
          almeno pari alla classe A di prodotto prevista  dal  citato
          regolamento  delegato  (UE)  n.  811/2013   e   contestuale
          installazione  di  sistemi  di  termoregolazione   evoluti,
          appartenenti  alle  classi  V,   VI   oppure   VIII   della
          comunicazione  della  Commissione  2014/C  207/02,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria
          calda a condensazione. 
                2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si
          applica altresi' alle spese sostenute  nell'anno  2019  per
          l'acquisto  e   la   posa   in   opera   di   impianti   di
          climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori
          di calore alimentati da biomasse combustibili,  fino  a  un
          valore massimo della detrazione di 30.000 euro. 
                2-ter. Per  le  spese  sostenute  per  interventi  di
          riqualificazione energetica di cui al presente articolo,  i
          soggetti che nell'anno precedente a quello di  sostenimento
          delle spese si trovavano nelle condizioni di  cui  all'art.
          11, comma 2, e all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5,
          lettera a), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare  per
          la cessione del corrispondente  credito  ai  fornitori  che
          hanno effettuato gli interventi ovvero  ad  altri  soggetti
          privati,  con  la  facolta'  di  successiva  cessione   del
          credito. Le modalita' di attuazione delle disposizioni  del
          presente  comma  sono  definite   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia  delle  entrate,  da  emanare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
                2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio  2017
          al 31 dicembre  2021  per  interventi  di  riqualificazione
          energetica di parti comuni degli edifici condominiali,  che
          interessino  l'involucro  dell'edificio  con   un'incidenza
          superiore al 25  per  cento  della  superficie  disperdente
          lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
          1 spetta  nella  misura  del  70  per  cento.  La  medesima
          detrazione spetta, nella misura del 75 per  cento,  per  le
          spese  sostenute   per   interventi   di   riqualificazione
          energetica  relativi   alle   parti   comuni   di   edifici
          condominiali  finalizzati  a  migliorare   la   prestazione
          energetica invernale ed estiva e che conseguano  almeno  la
          qualita'  media  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  26   giugno   2015,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.  162
          del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente  comma
          sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese  non
          superiore a euro 40.000 moltiplicato per  il  numero  delle
          unita' immobiliari che compongono l'edificio. 
                2-quater.1. Per le spese relative agli interventi  su
          parti comuni di edifici condominiali ricadenti  nelle  zone
          sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
          del rischio  sismico  e  alla  riqualificazione  energetica
          spetta,   in   alternativa   alle    detrazioni    previste
          rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo  e
          dal comma 1-quinquies dell'art. 16,  una  detrazione  nella
          misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il
          passaggio ad una  classe  di  rischio  inferiore,  o  nella
          misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino  il
          passaggio a due classi di rischio  inferiori.  La  predetta
          detrazione e' ripartita in  dieci  quote  annuali  di  pari
          importo e si  applica  su  un  ammontare  delle  spese  non
          superiore a euro 136.000 moltiplicato per il  numero  delle
          unita' immobiliari di ciascun edificio. 
                2-quinquies. La sussistenza delle condizioni  di  cui
          al comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati
          mediante l'attestazione della prestazione energetica  degli
          edifici prevista dal decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 26 giugno 2015 di cui al citato  comma  2-quater.
          L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo economico sostenibile (ENEA)  effettua  controlli,
          anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le
          agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,  con
          procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  delle  presenti
          disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta
          la   decadenza   dal   beneficio,   ferma    restando    la
          responsabilita'   del   professionista   ai   sensi   delle
          disposizioni vigenti. Per le attivita' di  cui  al  secondo
          periodo, e' autorizzata in favore  dell'ENEA  la  spesa  di
          500.000 euro per l'anno 2017 e di 1  milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2018 al 2021. 
                2-sexies. Per le spese sostenute  per  interventi  di
          riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in
          luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi  da
          quelli indicati al  comma  2-ter,  possono  optare  per  la
          cessione del corrispondente credito ai fornitori che  hanno
          effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,
          con la facolta' di successiva cessione del credito.  Rimane
          esclusa  la  cessione  ad  istituti   di   credito   e   ad
          intermediari finanziari. Le  modalita'  di  attuazione  del
          presente  comma  sono  definite   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
                2-septies. Le detrazioni di cui al presente  articolo
          sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le  case
          popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le
          stesse finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti
          nella forma di societa' che rispondono ai  requisiti  della
          legislazione europea in materia di in house providing e che
          siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
          per  interventi  di  efficienza  energetica  realizzati  su
          immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per  conto  dei
          comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,  nonche'
          dalle cooperative di abitazione a proprieta'  indivisa  per
          interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  e
          assegnati in godimento ai propri soci. 
                3. La detrazione  spettante  ai  sensi  del  presente
          articolo e'  ripartita  in  dieci  quote  annuali  di  pari
          importo.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'art. 1, comma 24,  della  legge  24
          dicembre  2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni,  e
          all'art. 29, comma 6, del decreto-legge 29  novembre  2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2. 
                3.1. Per gli interventi di efficienza  energetica  di
          cui al presente articolo, il soggetto avente  diritto  alle
          detrazioni puo'  optare,  in  luogo  dell'utilizzo  diretto
          delle stesse, per un contributo di  pari  ammontare,  sotto
          forma di sconto sul corrispettivo  dovuto,  anticipato  dal
          fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo
          rimborsato sotto forma di credito d'imposta  da  utilizzare
          esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di
          pari importo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei  limiti  di
          cui all'art. 34 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e
          all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
          Il fornitore che ha effettuato  gli  interventi  ha  a  sua
          volta facolta' di cedere il  credito  d'imposta  ai  propri
          fornitori  di  beni  e  servizi,   con   esclusione   della
          possibilita' di  ulteriori  cessioni  da  parte  di  questi
          ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
          di credito e ad inter-mediari finanziari. 
                3-bis. Al fine di effettuare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito
          della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
          l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo   economico   sostenibile   (ENEA)   elabora    le
          informazioni  contenute  nelle  richieste   di   detrazione
          pervenute per via telematica e trasmette una relazione  sui
          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze   territoriali.
          Nell'ambito  di  tale  attivita',  l'ENEA   predispone   il
          costante  aggiornamento   del   sistema   di   reportistica
          multi-anno delle dichiarazioni  ai  fini  della  detrazione
          fiscale di cui  all'art.  1,  comma  349,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  gia'  attivo  e   assicura,   su
          richiesta, il necessario supporto tecnico  alle  regioni  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3-ter. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e il Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che  devono
          soddisfare   gli   interventi   che    beneficiano    delle
          agevolazioni di cui al presente articolo,  ivi  compresi  i
          massimali di  costo  specifici  per  singola  tipologia  di
          intervento,  nonche'  le  procedure  e  le   modalita'   di
          esecuzione di controlli a campione, sia documentali che  in
          situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare  il  rispetto
          dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle
          more dell'emanazione dei decreti di cui al presente  comma,
          continuano  ad   applicarsi   il   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007,  e  il
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  11  marzo
          2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  66  del  18
          marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza  con  la
          legislazione  e  la  normativa  vigente   in   materia   di
          efficienza energetica, limitatamente ai relativi  contenuti
          tecnici, adegua il  portale  attualmente  in  essere  e  la
          relativa modulistica per la trasmissione dei  dati  a  cura
          dei  soggetti  beneficiari  delle  detrazioni  di  cui   al
          presente articolo. 
                3-quater. Al fine  di  agevolare  l'esecuzione  degli
          interventi di efficienza  energetica  di  cui  al  presente
          articolo,  e'  istituita,  nell'ambito  del  Fondo  di  cui
          all'art. 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102,
          una sezione dedicata al rilascio di garanzie su  operazioni
          di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del
          Fondo suddetto puo' essere integrata fino a 25  milioni  di
          euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del  Ministero
          dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro  annui
          per  il  periodo   2018-2020   a   carico   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  a
          valere  sui  proventi  annui  delle  aste  delle  quote  di
          emissione     di     CO2     destinati     ai      progetti
          energetico-ambientali  di  cui  all'art.  19  del   decreto
          legislativo  13  marzo  2013,  n.   30,   previa   verifica
          dell'entita' dei proventi disponibili annualmente,  con  le
          modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso
          art. 19. Per il perseguimento delle  finalita'  di  cui  al
          presente comma, con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
          regolamentare da adottare entro novanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  dal
          Ministro  dello   sviluppo   economico   e   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata,   sono
          individuati,  nel  rispetto  degli  equilibri  di   finanza
          pubblica, le priorita',  i  criteri,  le  condizioni  e  le
          modalita' di funzionamento, di  gestione  e  di  intervento
          della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della
          sezione stessa.» 
                «Art.  16  (Proroga  delle  detrazioni  fiscali   per
          interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
          mobili). - 1.  Ferme  restando  le  ulteriori  disposizioni
          contenute nell'art. 16-bis del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  per   le   spese
          documentate, relative agli interventi indicati nel comma  1
          del citato art. 16-bis, spetta una detrazione  dall'imposta
          lorda fino ad un ammontare  complessivo  delle  stesse  non
          superiore  a  96.000  euro  per  unita'   immobiliare.   La
          detrazione e' pari al 50 per cento per le  spese  sostenute
          dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019. 
                1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017  al
          31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'art. 16-bis,
          comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  le
          cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data  di
          entrata in vigore della presente disposizione,  su  edifici
          ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e
          2) di cui all'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  n.  3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel
          supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.  105
          dell'8 maggio  2003,  riferite  a  costruzioni  adibite  ad
          abitazione e ad attivita' produttive, spetta una detrazione
          dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento,  fino  ad
          un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a
          96.000 euro per unita' immobiliare  per  ciascun  anno.  La
          detrazione e' ripartita in cinque  quote  annuali  di  pari
          importo nell'anno di sostenimento delle spese e  in  quelli
          successivi. Nel caso  in  cui  gli  interventi  di  cui  al
          presente comma realizzati in ciascun anno consistano  nella
          mera  prosecuzione   di   interventi   iniziati   in   anni
          precedenti, ai fini del computo del  limite  massimo  delle
          spese ammesse a fruire  della  detrazione  si  tiene  conto
          anche delle spese sostenute negli stessi anni per le  quali
          si e' gia' fruito della detrazione. 
                1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino  al  31
          dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
          anche agli edifici ubicati nella  zona  sismica  3  di  cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
          3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario n. 72  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
          maggio 2003. 
                1-quater.   Qualora   dalla    realizzazione    degli
          interventi di  cui  ai  commi  1-bis  e  1-ter  derivi  una
          riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad
          una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta
          spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta.
          Ove dall'intervento derivi il passaggio  a  due  classi  di
          rischio  inferiori,  la  detrazione  spetta  nella   misura
          dell'80  per  cento.  Con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  il  28
          febbraio 2017, sentito il Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici,  sono   stabilite   le   linee   guida   per   la
          classificazione  di  rischio  sismico   delle   costruzioni
          nonche'  le  modalita'  per  l'attestazione,  da  parte  di
          professionisti abilitati, dell'efficacia  degli  interventi
          effettuati. 
                1-quinquies. Qualora gli interventi di cui  al  comma
          1-quater siano realizzati sulle  parti  comuni  di  edifici
          condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo  e
          al secondo periodo del medesimo  comma  1-quater  spettano,
          rispettivamente, nella misura del 75 per  cento  e  dell'85
          per cento.  Le  predette  detrazioni  si  applicano  su  un
          ammontare  delle  spese  non  superiore   a   euro   96.000
          moltiplicato per il  numero  delle  unita'  immobiliari  di
          ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere  dal  1º
          gennaio  2017,  in  luogo  della  detrazione   i   soggetti
          beneficiari   possono   optare   per   la   cessione    del
          corrispondente credito ai fornitori  che  hanno  effettuato
          gli interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la
          facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
          la cessione  ad  istituti  di  credito  e  ad  intermediari
          finanziari. Le modalita' di attuazione del  presente  comma
          sono definite con provvedimento del direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente disposizione. 
                1-sexies. A decorrere dal 1º  gennaio  2017,  tra  le
          spese detraibili per la realizzazione degli  interventi  di
          cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano  anche
          le spese  effettuate  per  la  classificazione  e  verifica
          sismica degli immobili. 
                1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis  a
          1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
          le case popolari, comunque denominati, nonche'  dagli  enti
          aventi le stesse finalita' sociali dei  predetti  istituti,
          istituiti  nella  forma  di  societa'  che  rispondono   ai
          requisiti della legislazione europea in materia di in house
          providing e che siano costituiti e operanti alla  data  del
          31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
          loro  proprieta'  ovvero  gestiti  per  conto  dei  comuni,
          adibiti ad edilizia residenziale  pubblica,  nonche'  dalle
          cooperative  di  abitazione  a  proprieta'   indivisa   per
          interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  e
          assegnati in godimento ai propri soci. 
                1-septies. Qualora gli interventi  di  cui  al  comma
          1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti  nelle  zone
          classificate  a  rischio  sismico  1,  2  e  3   ai   sensi
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          3519  del  28  aprile  2006,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante  demolizione
          e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
          rischio sismico, anche con variazione volumetrica  rispetto
          all'edificio  preesistente,  ove  le   norme   urbanistiche
          vigenti consentano tale aumento,  eseguiti  da  imprese  di
          costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
          entro diciotto mesi dalla data di conclusione  dei  lavori,
          alla successiva alienazione  dell'immobile,  le  detrazioni
          dall'imposta di cui al  primo  e  al  secondo  periodo  del
          medesimo  comma  1-quater  spettano  all'acquirente   delle
          unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
          cento e dell'85 per cento del prezzo della  singola  unita'
          immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
          e, comunque, entro un ammontare massimo  di  spesa  pari  a
          96.000 euro per ciascuna  unita'  immobiliare.  I  soggetti
          beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in
          luogo della detrazione, per la cessione del  corrispondente
          credito alle imprese che hanno  effettuato  gli  interventi
          ovvero ad  altri  soggetti  privati,  con  la  facolta'  di
          successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
          a istituti di credito e intermediari finanziari. 
                1-octies. Per gli interventi di  adozione  di  misure
          antisismiche di  cui  al  presente  articolo,  il  soggetto
          avente  diritto  alle  detrazioni  puo'  optare,  in  luogo
          dell'utilizzo diretto delle stesse, per  un  contributo  di
          pari ammontare, sotto forma  di  sconto  sul  corrispettivo
          dovuto, anticipato dal  fornitore  che  ha  effettuato  gli
          interventi e  a  quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di
          credito   d'imposta   da   utilizzare   esclusivamente   in
          compensazione, in cinque quote annuali di pari importo,  ai
          sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
          n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art.  34
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art.  1,  comma
          53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore  che
          ha effettuato gli interventi ha a  sua  volta  facolta'  di
          cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di  beni  e
          servizi, con esclusione  della  possibilita'  di  ulteriori
          cessioni da parte di questi ultimi.  Rimane  in  ogni  caso
          esclusa  la  cessione  ad  istituti   di   credito   e   ad
          intermediari finanziari. 
                2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione  di
          cui al comma 1, limitatamente agli interventi  di  recupero
          del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio
          2018, e' altresi' riconosciuta una detrazione  dall'imposta
          lorda,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
          ulteriori spese documentate sostenute  nell'anno  2019  per
          l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
          non inferiore  ad  A+,  nonche'  A  per  i  forni,  per  le
          apparecchiature  per  le  quali  sia  prevista  l'etichetta
          energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
          ristrutturazione. La detrazione di cui al  presente  comma,
          da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote  annuali
          di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
          spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
          non  superiore  a  10.000  euro,   considerato,   per   gli
          interventi effettuati  nell'anno  2018  ovvero  per  quelli
          iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2019, al  netto
          delle spese sostenute nell'anno 2018 per  le  quali  si  e'
          fruito della detrazione.  Ai  fini  della  fruizione  della
          detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente  comma
          sono computate indipendentemente dall'importo  delle  spese
          sostenute per i lavori di  ristrutturazione  che  fruiscono
          delle detrazioni di cui al comma 1. 
                2-bis. Al fine di effettuare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito
          della realizzazione degli interventi  di  cui  al  presente
          articolo, in analogia a quanto gia' previsto in materia  di
          detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
          edifici, sono trasmesse  per  via  telematica  all'ENEA  le
          informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le
          informazioni  pervenute  e  trasmette  una  relazione   sui
          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.». 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  28  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  (Attuazione  della
          direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
          da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica   e   successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 28 (Contributi per  la  produzione  di  energia
          termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza
          energetica di piccole dimensioni). - (Omissis). 
                2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e, per i profili  di  competenza,
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
          previa intesa con Conferenza unificata, di cui  all'art.  8
          del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono
          fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al
          presente articolo e per l'avvio  dei  nuovi  meccanismi  di
          incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre: 
                  a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri
          di cui al comma  1,  in  relazione  a  ciascun  intervento,
          tenendo conto dell'effetto scala; 
                  b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli
          impianti e degli interventi; 
                  c)  i  contingenti   incentivabili   per   ciascuna
          applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia  delle
          iniziative avviate; 
                  d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a  carico
          del soggetto beneficiario, prevedendo, in particolare, che,
          qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti  su
          impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso  di
          scadenza del contratto di  gestione  nell'arco  dei  cinque
          anni successivi  all'ottenimento  degli  stessi  incentivi,
          assicurino il mantenimento dei requisiti mediante  clausole
          contrattuali da inserire nelle condizioni  di  assegnazione
          del nuovo contratto; 
                  e) le modalita' con le quali  il  GSE  provvede  ad
          erogare gli incentivi; 
                  f)  le  condizioni  di  cumulabilita'   con   altri
          incentivi pubblici, fermo  restando  quanto  stabilito  dal
          comma 1, lettera d); 
                  g) le modalita' di aggiornamento  degli  incentivi,
          nel rispetto dei seguenti criteri: 
                  i. la revisione e' effettuata, per la prima  volta,
          decorsi due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          provvedimento di cui al presente comma e,  successivamente,
          ogni tre anni; 
                  ii. i nuovi valori  si  applicano  agli  interventi
          realizzati decorso un anno dalla data di entrata in  vigore
          del decreto di determinazione dei nuovi valori. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente  del  comma  1  dell'art.
          16-bis del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
          n. 917 del 1986: 
                «Art. 16-bis (Detrazione delle spese  per  interventi
          di recupero del patrimonio edilizio e  di  riqualificazione
          energetica degli  edifici).  -  1.  Dall'imposta  lorda  si
          detrae  un  importo  pari  al  36  per  cento  delle  spese
          documentate, fino ad un ammontare complessivo delle  stesse
          non  superiore  a  48.000  euro  per  unita'   immobiliare,
          sostenute  ed   effettivamente   rimaste   a   carico   dei
          contribuenti che possiedono o detengono, sulla base  di  un
          titolo idoneo, l'immobile sul  quale  sono  effettuati  gli
          interventi: 
                  a) di cui alle lett. a), b), c) e  d)  dell'art.  3
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n.  380,  effettuati  sulle  parti   comuni   di   edificio
          residenziale di cui all'art. 1117, del codice civile; 
                  b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380,   effettuati   sulle   singole   unita'    immobiliari
          residenziali  di  qualsiasi  categoria   catastale,   anche
          rurali, e sulle loro pertinenze; 
                  c) necessari alla  ricostruzione  o  al  ripristino
          dell'immobile danneggiato a seguito di  eventi  calamitosi,
          ancorche'  non  rientranti  nelle  categorie  di  cui  alle
          lettere a) e b) del presente comma,  sempreche'  sia  stato
          dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente  alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione; 
                  d) relativi alla  realizzazione  di  autorimesse  o
          posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune; 
                  e) finalizzati  alla  eliminazione  delle  barriere
          architettoniche,   aventi   ad    oggetto    ascensori    e
          montacarichi, alla realizzazione  di  ogni  strumento  che,
          attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
          di tecnologia piu'  avanzata,  sia  adatto  a  favorire  la
          mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le  persone
          portatrici di handicap in situazione di gravita', ai  sensi
          dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
                  f) relativi all'adozione di  misure  finalizzate  a
          prevenire il rischio del compimento  di  atti  illeciti  da
          parte di terzi; 
                  g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
          alla   cablatura    degli    edifici,    al    contenimento
          dell'inquinamento acustico; 
                  h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
          al conseguimento di  risparmi  energetici  con  particolare
          riguardo all'installazione di impianti basati  sull'impiego
          delle fonti  rinnovabili  di  energia.  Le  predette  opere
          possono  essere  realizzate  anche  in  assenza  di   opere
          edilizie    propriamente    dette,    acquisendo     idonea
          documentazione  attestante  il  conseguimento  di  risparmi
          energetici  in  applicazione  della  normativa  vigente  in
          materia; 
                  i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
          particolare riguardo all'esecuzione di opere per  la  messa
          in  sicurezza   statica,   in   particolare   sulle   parti
          strutturali,  per   la   redazione   della   documentazione
          obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica  del
          patrimonio edilizio, nonche'  per  la  realizzazione  degli
          interventi   necessari   al   rilascio    della    suddetta
          documentazione. Gli  interventi  relativi  all'adozione  di
          misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la  messa
          in sicurezza statica devono essere realizzati  sulle  parti
          strutturali degli edifici o complessi di edifici  collegati
          strutturalmente  e  comprendere  interi  edifici   e,   ove
          riguardino i centri storici, devono essere  eseguiti  sulla
          base  di  progetti  unitari  e  non   su   singole   unita'
          immobiliari; 
                  l) di bonifica  dall'amianto  e  di  esecuzione  di
          opere volte ad evitare gli infortuni domestici. 
                (Omissis).». 
                             Art. 10 bis 
 
Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione  e  per
  l'acquisto di veicoli non inquinanti 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1057 e' sostituito dal seguente: 
  «1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano, anche in locazione
finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o  ibrido
nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e  L7e
e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente  a  una
delle suddette categorie, di cui siano proprietari o  intestatari  da
almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario,  da
almeno dodici mesi,  un  familiare  convivente,  e'  riconosciuto  un
contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto,  fino  ad  un
massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo  consegnato  per  la
rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero  sia  stato
oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti  2  febbraio  2011,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011 »; 
  b) al comma 1062, lettera c), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «, ovvero del certificato di  cessazione  dalla  circolazione
rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1062 dell'art. 1  della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «1062. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo
          a quello in cui e' stata emessa la fattura di  vendita,  le
          imprese costruttrici o importatrici conservano la  seguente
          documentazione, che  deve  essere  ad  esse  trasmessa  dal
          venditore: 
                  a) copia della fattura di vendita  e  dell'atto  di
          acquisto; 
                  b) copia del libretto e della carta di circolazione
          e del foglio complementare o del certificato di  proprieta'
          del veicolo usato  o,  in  caso  di  loro  mancanza,  copia
          dell'estratto cronologico; 
                  c) originale del certificato di proprieta' relativo
          alla  cancellazione  per  demolizione,   rilasciato   dallo
          sportello telematico dell'automobilista  di  cui  al  comma
          1058,  ovvero   del   certificato   di   cessazione   dalla
          circolazione rilasciato dall'ufficio  della  motorizzazione
          civile. 
                (Omissis).». 
                               Art. 11 
 
 
                       Aggregazioni d'imprese 
 
  1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,  lettera  a),
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
che risultano da operazioni  di  aggregazione  aziendale,  realizzate
attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre  2022,  si
considerano riconosciuti, ai fini fiscali, il valore di avviamento  e
quello attribuito ai beni strumentali materiali  e  immateriali,  per
effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo  da
concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di  5
milioni di euro. 
  2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate  ai
sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente  decreto  fino  al  31  dicembre  2022,  si  considerano
riconosciuti,  ai  fini  fiscali,  i  maggiori  valori  iscritti  dal
soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o  sui
beni  strumentali  materiali  e   immateriali,   per   un   ammontare
complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. 
  3. Le disposizioni dei commi  1  e  2  si  applicano  qualora  alle
operazioni  di  aggregazione  aziendale  partecipino   esclusivamente
imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si
applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni
facciano parte dello stesso gruppo  societario.  Sono  in  ogni  caso
esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto  di  partecipazione
superiore al 20 per cento  ovvero  controllati  anche  indirettamente
dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  n.
1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai  sensi
dei commi precedenti  e'  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive   a
decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui  ha  avuto  luogo
l'operazione di aggregazione aziendale. 
  4. Le disposizioni dei commi 1, 2  e  3  si  applicano  qualora  le
imprese interessate dalle operazioni  di  aggregazione  aziendale  si
trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti
l'operazione,  nelle  condizioni  che  consentono  il  riconoscimento
fiscale di cui ai commi 1 e 2. 
  5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni e il contenzioso si applicano  le  disposizioni  previste
per le imposte sui redditi. 
  6. La societa' risultante dall'aggregazione, che nei primi  quattro
periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in  essere
ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III  e
IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.
917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1
a  5,  decade  dall'agevolazione,  fatta  salva  l'attivazione  della
procedura di cui all'articolo 11, comma  2,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212. 
  7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui  si
verifica la decadenza prevista al comma 6, la societa'  e'  tenuta  a
liquidare e versare l'imposta sul reddito delle societa' e  l'imposta
regionale sulle attivita'  produttive  dovute  sul  maggior  reddito,
relativo anche ai periodi di imposta  precedenti,  determinato  senza
tenere conto dei maggiori valori riconosciuti  fiscalmente  ai  sensi
dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte  liquidate  non  sono  dovute
sanzioni e interessi. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 73 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  e'
          riportato nelle Note all'art. 2. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 176 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
                «Art. 176 (Regimi fiscali del soggetto  conferente  e
          del soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di  aziende
          effettuati tra  soggetti  residenti  nel  territorio  dello
          Stato   nell'esercizio   di   imprese   commerciali,    non
          costituiscono  realizzo  di  plusvalenze  o   minusvalenze.
          Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore
          delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore  fiscalmente
          riconosciuto   dell'azienda   conferita   e   il   soggetto
          conferitario subentra nella posizione di quello  conferente
          in  ordine  agli  elementi  dell'attivo   e   del   passivo
          dell'azienda  stessa,   facendo   risultare   da   apposito
          prospetto  di  riconciliazione  della   dichiarazione   dei
          redditi i dati esposti in bilancio e i  valori  fiscalmente
          riconosciuti. 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          anche se il conferente o il conferitario e' un soggetto non
          residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende
          situate nel territorio dello Stato. 
                2-bis. In caso  di  conferimento  dell'unica  azienda
          dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle
          partecipazioni  ricevute  a  seguito  del  conferimento  e'
          disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e  68,
          assumendo come costo delle stesse l'ultimo  valore  fiscale
          dell'azienda conferita. 
                2-ter. In luogo dell'applicazione delle  disposizioni
          dei commi 1, 2  e  2-bis,  la  societa'  conferitaria  puo'
          optare,   nella   dichiarazione   dei   redditi    relativa
          all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in  essere
          l'operazione o,  al  piu'  tardi,  in  quella  del  periodo
          d'imposta successivo, per l'applicazione,  in  tutto  o  in
          parte, sui maggiori  valori  attribuiti  in  bilancio  agli
          elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali
          e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di  un'imposta
          sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          dell'imposta sul  reddito  delle  societa'  e  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, con aliquota  del  12
          per cento sulla parte dei maggiori  valori  ricompresi  nel
          limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento  sulla  parte
          dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e  fino  a
          10 milioni di euro e del  16  per  cento  sulla  parte  dei
          maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori
          valori assoggettati a imposta  sostitutiva  si  considerano
          riconosciuti  ai  fini  dell'ammortamento  a  partire   dal
          periodo  d'imposta  nel  corso  del  quale  e'   esercitata
          l'opzione; in caso di realizzo dei  beni  anteriormente  al
          quarto periodo d'imposta successivo a quello  dell'opzione,
          il  costo  fiscale   e'   ridotto   dei   maggiori   valori
          assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior
          ammortamento dedotto e  l'imposta  sostitutiva  versata  e'
          scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli
          22 e 79. 
                3. Non rileva ai fini dell'art.  37-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          il  conferimento   dell'azienda   secondo   i   regimi   di
          continuita'  dei   valori   fiscali   riconosciuti   o   di
          imposizione sostitutiva di cui al presente  articolo  e  la
          successiva  cessione  della  partecipazione  ricevuta   per
          usufruire dell'esenzione di cui all'art. 87, o di quella di
          cui agli articoli 58 e 68, comma 3. 
                4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti
          effettuati con il regime di cui  al  presente  articolo  si
          considerano possedute dal soggetto conferitario  anche  per
          il  periodo  di  possesso  del  soggetto   conferente.   Le
          partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i
          conferimenti di cui al periodo precedente o  le  operazioni
          di cui all'art. 178, in regime di neutralita'  fiscale,  si
          considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie  nei
          bilanci in cui risultavano  iscritti  i  beni  dell'azienda
          conferita   o   in   cui   risultavano    iscritte,    come
          immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio. 
                5. Nelle ipotesi di  cui  ai  commi  1,  2  e  2-bis,
          l'eccedenza in sospensione di imposta, ai  sensi  dell'art.
          109, comma 4, lettera b),  relativa  all'azienda  conferita
          non concorre  alla  formazione  del  reddito  del  soggetto
          conferente e si  trasferisce  al  soggetto  conferitario  a
          condizione che questi istituisca il vincolo di  sospensione
          d'imposta previsto dalla norma predetta. 
                6.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2359 del codice
          civile: 
                «Art.   2359   (Societa'   controllate   e   societa'
          collegate). - Sono considerate societa' controllate: 
                  1) le societa' in  cui  un'altra  societa'  dispone
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria; 
                  2) le societa' in cui un'altra societa' dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                  3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante
          di un'altra  societa'  in  virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa. 
                Ai fini dell'applicazione dei  numeri  1)  e  2)  del
          primo comma si computano anche i voti spettanti a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
                Sono considerate collegate le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.». 
              -  Il  Titolo  III  (Disposizioni  comuni),  capi   III
          (operazioni straordinarie) e IV  (Operazioni  straordinarie
          fra soggetti residenti in Stati membri diversi  dell'Unione
          europea),  del  citato   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica n. 917 del 1986 comprende gli articoli da 170  a
          181 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  dicembre
          1986, n. 302, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  11
          della citata legge n. 212 del 2000: 
                «Art. 11 (Diritto di interpello). - (Omissis). 
                2.  Il  contribuente   interpella   l'amministrazione
          finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che,
          allo scopo di contrastare comportamenti  elusivi,  limitano
          deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni
          soggettive  del   soggetto   passivo   altrimenti   ammesse
          dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione  che
          nella particolare  fattispecie  tali  effetti  elusivi  non
          possono verificarsi. Nei casi in cui  non  sia  stata  resa
          risposta favorevole, resta comunque ferma  la  possibilita'
          per il contribuente di fornire la dimostrazione di  cui  al
          periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in  sede
          amministrativa e contenziosa. 
                (Omissis).». 
                             Art. 11 bis 
 
Modifica all'articolo 177 del testo unico delle imposte sui  redditi,
  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  n. 917, in materia di scambio di partecipazioni 
 
  1. All'articolo 177 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Quando la societa' conferitaria non acquisisce il controllo
di una societa', ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1),
del codice civile, ne' incrementa, in virtu' di un obbligo  legale  o
di  un  vincolo  statutario,  la   percentuale   di   controllo,   la
disposizione di cui al comma 2 del presente articolo  trova  comunque
applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le  seguenti  condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentano,  complessivamente,  una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea  ordinaria
superiore al 2 o  al  20  per  cento  ovvero  una  partecipazione  al
capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25  per  cento,  secondo
che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni; b) le  partecipazioni  sono  conferite  in  societa',
esistenti  o  di  nuova  costituzione,  interamente  partecipate  dal
conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in societa'
la  cui  attivita'   consiste   in   via   esclusiva   o   prevalente
nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera
a)  del  precedente  periodo  si  riferiscono  a  tutte  le  societa'
indirettamente partecipate  che  esercitano  un'impresa  commerciale,
secondo la definizione di cui  all'articolo  55,  e  si  determinano,
relativamente  al   conferente,   tenendo   conto   della   eventuale
demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine  di
cui  all'articolo  87,  comma  1,  lettera  a),  e'  esteso  fino  al
sessantesimo mese  precedente  quello  dell'avvenuta  cessione  delle
partecipazioni conferite con le modalita' di cui al presente comma». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 177 del citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  917  del  1986,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  177  (Scambi  di  partecipazioni).  -  1.   La
          permuta,  mediante  la  quale  uno  dei  soggetti  indicati
          nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o  integra
          una partecipazione di controllo ai  sensi  dell'art.  2359,
          comma 1, n. 1), del codice civile, contenente  disposizioni
          in materia  di  societa'  controllate  e  collegate  ovvero
          incrementa, in virtu' di un obbligo legale o di un  vincolo
          statutario, la percentuale di controllo, in altro  soggetto
          indicato nelle medesime lettere a)  e  b),  attribuendo  ai
          soci di  quest'ultimo  proprie  azioni,  non  da'  luogo  a
          componenti positivi o negativi  del  reddito  imponibile  a
          condizione che il  costo  delle  azioni  o  quote  date  in
          permuta sia attribuito alle  azioni  o  quote  ricevute  in
          cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare
          il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le
          condizioni, l'esenzione totale di cui all'art. 87 e  quella
          parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3. 
                2.  Le  azioni  o  quote  ricevute   a   seguito   di
          conferimenti in societa',  mediante  i  quali  la  societa'
          conferitaria acquisisce il controllo  di  una  societa'  ai
          sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile
          ovvero incrementa, in virtu' di un obbligo legale o  di  un
          vincolo  statutario,  la  percentuale  di  controllo,  sono
          valutate, ai fini  della  determinazione  del  reddito  del
          conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di
          patrimonio netto formato dalla  societa'  conferitaria  per
          effetto del conferimento. 
                2-bis. Quando la societa' conferitaria non acquisisce
          il controllo di una  societa',  ai  sensi  dell'art.  2359,
          primo comma, n. 1) del codice civile,  ne'  incrementa,  in
          virtu' di un obbligo legale o di un vincolo statutario,  la
          percentuale di controllo, la disposizione di cui al secondo
          comma del presente articolo trova comunque applicazione ove
          ricorrano, congiuntamente, le seguenti  condizioni:  a)  le
          partecipazioni conferite  rappresentano,  complessivamente,
          una   percentuale   di   diritti   di   voto   esercitabili
          nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20  per  cento
          ovvero una partecipazione  al  capitale  od  al  patrimonio
          superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti  di
          titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di  altre
          partecipazioni; b)  le  partecipazioni  sono  conferite  in
          societa', esistenti o di  nuova  costituzione,  interamente
          partecipate  dal  conferente.   Per   i   conferimenti   di
          partecipazioni  detenute  in  societa'  la  cui   attivita'
          consiste in via esclusiva o prevalente  nell'assunzione  di
          partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera  a)  del
          precedente periodo  si  riferiscono  a  tutte  le  societa'
          indirettamente  partecipate   che   esercitano   un'impresa
          commerciale, secondo la definizione di cui all'art.  55,  e
          si determinano, relativamente al conferente, tenendo  conto
          della eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla  catena
          partecipativa. Il termine di  cui  all'art.  87,  comma  1,
          lettera a), e' esteso fino al sessantesimo mese  precedente
          quello   dell'avvenuta   cessione   delle    partecipazioni
          conferite con le modalita' di cui al presente comma. 
                3. Si applicano le disposizioni dell'art. 175,  comma
          2.». 
                               Art. 12 
 
 
          Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino 
 
  1.  Gli  adempimenti  relativi  ai  rapporti  di  scambio  con   la
Repubblica di San Marino, previsti dal  decreto  del  Ministro  delle
Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via
elettronica secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del  ministro
dell'Economia e delle Finanze in conformita'  ad  accordi  con  detto
Stato. Sono fatti salvi gli  esoneri  dall'obbligo  generalizzato  di
fatturazione  elettronica  previsti  da  specifiche  disposizioni  di
legge. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono emanate le  regole  tecniche  necessarie  per  l'attuazione  del
presente articolo. 

                             Art. 12 bis 
 
 
                             Luci votive 
 
  1. All'articolo 22, primo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) e' aggiunto
il seguente: 
  «6-quater) per  le  prestazioni  di  gestione  del  servizio  delle
lampade votive nei cimiteri». 
  2. Per le prestazioni di cui al comma 1 resta  fermo  l'obbligo  di
certificazione  del  corrispettivo  ai  sensi  dell'articolo  1   del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
dicembre 1996, n. 696. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2  si  applicano  dal  1°  gennaio
2019. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  22  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   22   (Commercio   al   minuto   e   attivita'
          assimilate).  -  1.  L'emissione  della  fattura   non   e'
          obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre  il
          momento di effettuazione dell'operazione: 
                  1)  per  le  cessioni   di   beni   effettuate   da
          commercianti al minuto  autorizzati  in  locali  aperti  al
          pubblico,  in  spacci  interni,  mediante   apparecchi   di
          distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o
          in forma ambulante ; 
                  2)   per   le   prestazioni   alberghiere   e    le
          somministrazioni  di  alimenti  e  bevande  effettuate  dai
          pubblici  esercizi,  nelle  mense  aziendali   o   mediante
          apparecchi di distribuzione automatica; 
                  3) per  le  prestazioni  di  trasporto  di  persone
          nonche' di veicoli e bagagli al seguito; 
                  4)   per   le   prestazioni   di    servizi    rese
          nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico,  in
          forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; 
                  5) per le prestazioni di custodia e amministrazione
          di titoli e  per  gli  altri  servizi  resi  da  aziende  o
          istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie; 
                  6) per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a
          5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10; 
                  6-bis)  per  l'attivita'   di   organizzazione   di
          escursioni, visite della citta', giri turistici  ed  eventi
          similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo; 
                  6-ter)   per   le   prestazioni   di   servizi   di
          telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione  e  di
          servizi elettronici resi a committenti che agiscono  al  di
          fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. 
                  6-quater)  per  le  prestazioni  di  gestione   del
          servizio delle lampade votive nei cimiteri. 
                2. La disposizione del comma precedente  puo'  essere
          dichiarata applicabile,  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze, ad altre categorie di  contribuenti  che  prestino
          servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza
          e importo limitato tali da rendere particolarmente  onerosa
          l'osservanza   dell'obbligo   di   fatturazione   e   degli
          adempimenti connessi. 
                3. Gli imprenditori che acquistano beni  che  formano
          oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
          al minuto ai quali e' consentita l'emissione della  fattura
          sono obbligati a richiederla. Gli  acquisti  di  carburante
          per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di
          distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul
          valore aggiunto devono essere documentati  con  la  fattura
          elettronica.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1996,  n.  696
          (Regolamento recante norme  per  la  semplificazione  degli
          obblighi di certificazione dei corrispettivi): 
                «Art.   1   (Operazioni   soggette   all'obbligo   di
          certificazione  fiscale).  -  1.  I   corrispettivi   delle
          cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli
          articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633 , e successive  modificazioni,  per
          le quali non e' obbligatoria l'emissione della  fattura  se
          non a richiesta  del  cliente,  ma  sussiste  l'obbligo  di
          certificazione fiscale stabilito  dall'art.  12,  comma  1,
          della legge 30 dicembre  1991,  n.  413  ,  possono  essere
          documentati, indipendentemente dall'esercizio  di  apposita
          opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui
          all'art. 8 della legge 10 maggio  1976,  n.  249  ,  ovvero
          dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio  1983,
          n. 18 , con l'osservanza delle relative discipline. 
                2. Resta ferma la disciplina prevista dall'art. 8 del
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  21  dicembre   1992
          concernente  il  rilascio   dello   scontrino   manuale   o
          prestampato a tagli fissi, con le  modalita'  previste  dal
          decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992. 
                3.  Per  le   prestazioni   di   trasporto   pubblico
          collettivo di persone e di veicoli e  bagagli  al  seguito,
          con qualunque mezzo effettuate, i  biglietti  di  trasporto
          aventi  le  caratteristiche  fissate  con  il  decreto  del
          Ministro  delle  finanze  30  giugno  1992,  assolvono   la
          funzione dello scontrino fiscale.». 
                             Art. 12 ter 
 
 
 Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura 
 
  1. All'articolo 21, comma 4, alinea,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  il  primo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «La fattura e' emessa  entro  dodici  giorni
dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo
6». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  21  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   21   (Fatturazione   delle   operazioni).   -
          (Omissis). 
                4.  La  fattura  e'  emessa   entro   dodici   giorni
          dall'effettuazione  dell'operazione  determinata  ai  sensi
          dell'art. 6. La fattura cartacea e'  compilata  in  duplice
          esemplare di cui uno  e'  consegnato  o  spedito  all'altra
          parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo: 
                  a) per le  cessioni  di  beni  la  cui  consegna  o
          spedizione risulta da documento di  trasporto  o  da  altro
          documento idoneo a identificare i soggetti tra i  quali  e'
          effettuata  l'operazione  ed  avente   le   caratteristiche
          determinate con decreto del Presidente della Repubblica  14
          agosto 1996, n. 472, nonche' per le prestazioni di  servizi
          individuabili attraverso idonea documentazione,  effettuate
          nello  stesso  mese  solare  nei  confronti  del   medesimo
          soggetto, puo' essere emessa una sola fattura,  recante  il
          dettaglio delle operazioni, entro il  giorno  15  del  mese
          successivo a quello di effettuazione delle medesime; 
                  b)  per  le  cessioni  di   beni   effettuate   dal
          cessionario nei confronti  di  un  soggetto  terzo  per  il
          tramite del proprio cedente la fattura e' emessa  entro  il
          mese successivo a quello della consegna  o  spedizione  dei
          beni; 
                  c) per le prestazioni di servizi  rese  a  soggetti
          passivi stabiliti nel territorio di un altro  Stato  membro
          dell'Unione  europea  non  soggette  all'imposta  ai  sensi
          dell'art. 7-ter, la fattura e' emessa entro  il  giorno  15
          del   mese   successivo   a   quello    di    effettuazione
          dell'operazione; 
                  d) per le prestazioni di servizi di cui all'art. 6,
          sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un  soggetto
          passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura  e'
          emessa entro il giorno 15 del mese successivo a  quello  di
          effettuazione dell'operazione. 
                (Omissis).». 
                           Art. 12 quater 
 
 
              Comunicazioni dei dati delle liquidazioni 
             periodiche dell'imposta sul valore aggiunto 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' sostituito dal seguente: 
    «1.  I  soggetti  passivi  dell'imposta   sul   valore   aggiunto
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo
giorno  del  secondo  mese   successivo   a   ogni   trimestre,   una
comunicazione dei dati  contabili  riepilogativi  delle  liquidazioni
periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi  1
e 1-bis, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche' degli  articoli  73,  primo
comma, lettera e), e 74, quarto comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione  dei  dati
relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre. La
comunicazione  dei  dati  relativi  al  quarto  trimestre  puo',   in
alternativa,  essere  effettuata   con   la   dichiarazione   annuale
dell'imposta sul valore  aggiunto  che,  in  tal  caso,  deve  essere
presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di
versamento dell'imposta dovuta in base alle  liquidazioni  periodiche
effettuate». 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   21-bis   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica), come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.   21-bis   (Comunicazioni   dei   dati    delle
          liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1.  I  soggetti  passivi
          dell'imposta    sul     valore     aggiunto     trasmettono
          telematicamente all'Agenzia delle entrate,  entro  l'ultimo
          giorno del secondo mese successivo a  ogni  trimestre,  una
          comunicazione  dei  dati  contabili   riepilogativi   delle
          liquidazioni periodiche dell'imposta  effettuate  ai  sensi
          dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
          ?100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e
          74,  quarto  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. ?633. La  comunicazione  dei
          dati relativi al secondo trimestre e' effettuata  entro  il
          16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al  quarto
          trimestre puo', in alternativa, essere  effettuata  con  la
          dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che,
          in tal caso,  deve  essere  presentata  entro  il  mese  di
          febbraio dell'anno successivo  a  quello  di  chiusura  del
          periodo d'imposta. Restano fermi gli  ordinari  termini  di
          versamento dell'imposta dovuta in  base  alle  liquidazioni
          periodiche effettuate. 
                2. Con il provvedimento di cui all'art. 21, comma  2,
          sono  stabilite  le  modalita'   e   le   informazioni   da
          trasmettere con la comunicazione di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo. 
                3. La comunicazione e' presentata anche  nell'ipotesi
          di liquidazione con eccedenza  a  credito.  Sono  esonerati
          dalla presentazione della comunicazione i soggetti  passivi
          non  obbligati  alla  presentazione   della   dichiarazione
          annuale  I.V.A.  o  all'effettuazione  delle   liquidazioni
          periodiche, sempre che, nel corso  dell'anno,  non  vengano
          meno le predette condizioni di esonero. 
                4. In caso di determinazione separata dell'imposta in
          presenza di piu' attivita', i soggetti  passivi  presentano
          una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. 
                5. L'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  del
          contribuente, ovvero  del  suo  intermediario,  secondo  le
          modalita' previste dall'art. 1, commi 634 e 635 della legge
          23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame dei dati
          di cui all'art. 21 del presente decreto  e  le  valutazioni
          concernenti  la  coerenza  tra  i  dati   medesimi   e   le
          comunicazioni di cui  al  comma  1  del  presente  articolo
          nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto  a
          quanto indicato nella comunicazione  medesima.  Quando  dai
          controlli eseguiti emerge un risultato diverso  rispetto  a
          quello indicato nella  comunicazione,  il  contribuente  e'
          informato   dell'esito   con   modalita'    previste    con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Il
          contribuente  puo'  fornire  i  chiarimenti  necessari,   o
          segnalare eventuali dati  ed  elementi  non  considerati  o
          valutati  erroneamente,  ovvero   versare   quanto   dovuto
          avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso  di  cui
          all'art. 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472. Si applica l'art. 54-bis, comma 2-bis, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          indipendentemente dalle condizioni ivi previste.». 
                          Art. 12 quinquies 
 
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo  5  agosto  2015,  n.
  127,  in  materia  di  trasmissione   telematica   dei   dati   dei
  corrispettivi 
 
  1. Il comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5  agosto
2015, n.127, e' sostituito dal seguente: 
  «6-ter. I dati relativi ai  corrispettivi  giornalieri  di  cui  al
comma 1 sono  trasmessi  telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate
entro dodici giorni dall'effettuazione  dell'operazione,  determinata
ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione
giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonche' i  termini  di
effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta  sul  valore
aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,  n.  100.  Nel
primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1,  decorrente
dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di  affari  superiore  a
euro 400.000 e dal  1°  gennaio  2020  per  gli  altri  soggetti,  le
sanzioni  previste  dal  comma  6  non  si  applicano  in   caso   di
trasmissione  telematica   dei   dati   relativi   ai   corrispettivi
giornalieri entro  il  mese  successivo  a  quello  di  effettuazione
dell'operazione,   fermi   restando   i   termini   di   liquidazione
dell'imposta sul valore aggiunto». 
  2. Al comma 542 dell'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «100
per cento». 
  3. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le  quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di
cui all'articolo 9-bis del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  e
che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei  versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in  materia  di
imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo  17
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435,
nonche' dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal  30  giugno
al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti
che partecipano a societa', associazioni e  imprese  ai  sensi  degli
articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3. 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione  telematica
          delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di  beni
          effettuate   attraverso   distributori    automatici,    in
          attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere  d)  e  g),  della
          legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art.  2  (Trasmissione  telematica  dei   dati   dei
          corrispettivi). - 1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2020  i
          soggetti che effettuano le operazioni di  cui  all'art.  22
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, memorizzano  elettronicamente  e  trasmettono
          telematicamente all'Agenzia delle entrate i  dati  relativi
          ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica
          e la  connessa  trasmissione  dei  dati  dei  corrispettivi
          sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'art.
          24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del  1972.  Le
          disposizioni di cui ai periodi precedenti  si  applicano  a
          decorrere dal 1° luglio 2019  ai  soggetti  con  un  volume
          d'affari  superiore  ad  euro  400.000.  Per   il   periodo
          d'imposta  2019  restano   valide   le   opzioni   per   la
          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
          dati dei corrispettivi  esercitate  entro  il  31  dicembre
          2018.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono essere previsti  specifici  esoneri  dagli
          adempimenti di cui  al  presente  comma  in  ragione  della
          tipologia di attivita' esercitata. 
                1-bis.  A  decorrere   dal   1°   luglio   2018,   la
          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
          dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono  obbligatorie
          con riferimento alle  cessioni  di  benzina  o  di  gasolio
          destinati ad essere utilizzati come carburanti per  motori.
          Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
          d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli, sentito il Ministero  dello  sviluppo  economico,
          sono  definiti,  anche  al   fine   di   semplificare   gli
          adempimenti    amministrativi    dei    contribuenti,    le
          informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i  termini
          per la trasmissione  telematica  e  le  modalita'  con  cui
          garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il
          medesimo provvedimento possono essere definiti modalita'  e
          termini  graduali   per   l'adempimento   dell'obbligo   di
          memorizzazione elettronica e  trasmissione  telematica  dei
          dati dei corrispettivi, anche in considerazione  del  grado
          di  automazione  degli   impianti   di   distribuzione   di
          carburanti. 
                2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la  memorizzazione
          elettronica e  la  trasmissione  telematica  dei  dati  dei
          corrispettivi di cui al comma 1  sono  obbligatorie  per  i
          soggetti  passivi  che  effettuano  cessioni  di   beni   o
          prestazioni di servizi tramite distributori automatici.  Al
          fine dell'assolvimento dell'obbligo di  cui  al  precedente
          periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate di cui al comma  4,  sono  indicate  soluzioni  che
          consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
          apparecchi distributori e garantiscano,  nel  rispetto  dei
          normali tempi di obsolescenza e rinnovo  degli  stessi,  la
          sicurezza e l'inalterabilita' dei  dati  dei  corrispettivi
          acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
          differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore
          dell'obbligo di memorizzazione elettronica  e  trasmissione
          telematica dei dati dei corrispettivi,  in  relazione  alle
          specifiche variabili  tecniche  di  peculiari  distributori
          automatici. 
                3. La memorizzazione elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui  al  comma  1  sono  effettuate  mediante
          strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita'  e
          la sicurezza dei dati, compresi  quelli  che  consentono  i
          pagamenti con carta di debito e di credito. 
                4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
          entrate, sentite le associazioni di  categoria  nell'ambito
          di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
          in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
          8467, sono definite  le  informazioni  da  trasmettere,  le
          regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
          le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
          3. Con lo stesso provvedimento sono  approvati  i  relativi
          modelli  e   ogni   altra   disposizione   necessaria   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
                5. La memorizzazione elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
          di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale  dei
          corrispettivi di cui all'art. 12, comma 1, della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413, e al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta  comunque  fermo
          l'obbligo di  emissione  della  fattura  su  richiesta  del
          cliente. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico   possono   essere   individuate   tipologie   di
          documentazione  idonee  a  rappresentare,  anche  ai   fini
          commerciali, le operazioni. 
                6.  Ai  soggetti  che  effettuano  la  memorizzazione
          elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma
          1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso  di
          mancata memorizzazione o di omissione  della  trasmissione,
          ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione  con  dati
          incompleti o non  veritieri,  le  sanzioni  previste  dagli
          articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo
          18 dicembre 1997, n. 471. 
                6-bis. Al  fine  di  contrastare  l'evasione  fiscale
          mediante  l'incentivazione  e  la   semplificazione   delle
          operazioni telematiche, all'art. 39, secondo comma, lettera
          a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 642,  dopo  le  parole:  «nell'anno»  sono
          inserite le seguenti:  «ovvero  riscossi,  dal  1º  gennaio
          2017, con modalita' telematiche, di cui all'art.  3,  comma
          1, lettera a)». Agli oneri derivanti dall'attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni  di
          euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,  si  fa  fronte
          mediante   corrispondente   riduzione    della    dotazione
          finanziaria del Fondo di cui  all'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
                6-ter. I dati relativi ai  corrispettivi  giornalieri
          di  cui  al  comma   1   sono   trasmessi   telematicamente
          all'Agenzia   delle    entrate    entro    dodici    giorni
          dall'effettuazione  dell'operazione  determinata  ai  sensi
          dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre 1972, n.  ?633.  Restano  fermi  la  memorizzazione
          giornaliera dei dati relativi ai  corrispettivi  nonche'  i
          termini  di  effettuazione  delle  liquidazioni  periodiche
          dell'imposta sul valore  aggiunto  ai  sensi  dell'art.  1,
          comma 1, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. ?100. Nel primo semestre
          di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1,  decorrente  dal
          1°  luglio  2019  per  i  soggetti  con  volume  di  affari
          superiore a euro 400.000 e dal  1°  gennaio  2020  per  gli
          altri soggetti, le sanzioni previste dal  comma  6  non  si
          applicano in  caso  di  trasmissione  telematica  dei  dati
          relativi  ai  corrispettivi  giornalieri  entro   il   mese
          successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi
          restando i termini di liquidazione dell'imposta sul  valore
          aggiunto. 
                6-quater. I soggetti tenuti  all'invio  dei  dati  al
          Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione  della
          dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi  dell'art.
          3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21  novembre  2014,
          n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, possono  adempiere  all'obbligo  di  cui  al
          comma  1  mediante  la  memorizzazione  elettronica  e   la
          trasmissione  telematica  dei  dati,  relativi  a  tutti  i
          corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria.  I
          dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono
          essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni  per
          l'applicazione delle disposizioni in materia  tributaria  e
          doganale, ovvero in forma  aggregata  per  il  monitoraggio
          della spesa sanitaria pubblica e privata  complessiva.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri della  salute  e  per  la  pubblica
          amministrazione, sentito il Garante per la  protezione  dei
          dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
          materia  di  protezione  dei  dati  personali,  anche   con
          riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e  32  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti  di
          utilizzo dei predetti  dati  e  i  relativi  limiti,  anche
          temporali, nonche', ai sensi dell'art. 2-sexies del  codice
          di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
          tipi di dati che possono  essere  trattati,  le  operazioni
          eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare
          i diritti e le liberta' dell'interessato. 
                6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto  o
          l'adattamento degli strumenti mediante i  quali  effettuare
          la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma  1,  al
          soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
          50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di  euro
          250  in  caso  di  acquisto  e  di  euro  50  in  caso   di
          adattamento, per ogni strumento. Al  medesimo  soggetto  il
          contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta  di
          pari importo,  da  utilizzare  in  compensazione  ai  sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
          Al credito d'imposta  di  cui  al  presente  comma  non  si
          applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge
          24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e' consentito a
          decorrere dalla prima liquidazione  periodica  dell'imposta
          sul valore aggiunto successiva al  mese  in  cui  e'  stata
          registrata   la    fattura    relativa    all'acquisto    o
          all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
          la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e'
          stato  pagato,  con  modalita'  tracciabile,  il   relativo
          corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
          delle entrate,  da  emanare  entro  trenta  giorni  dal  1°
          gennaio  2019,  sono  definiti  le   modalita'   attuative,
          comprese le modalita' per usufruire del credito  d'imposta,
          il regime dei controlli  nonche'  ogni  altra  disposizione
          necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e  per  il
          rispetto del limite di spesa previsto. Il limite  di  spesa
          previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari
          ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.». 
              - Si riporta il testo del comma 542 dell'art.  1  della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2017-2019),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «542. Al fine di incentivare l'utilizzo di  strumenti
          di pagamento  elettronici  da  parte  dei  consumatori,  la
          probabilita' di vincita dei premi di cui al  comma  540  e'
          aumentata del 100  per  cento,  rispetto  alle  transazioni
          effettuate mediante denaro  contante,  per  le  transazioni
          effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento
          con carta di debito  e  di  credito,  di  cui  al  comma  3
          dell'art. 2 del  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.
          127.». 
              -  Il  testo  modificato  dell'art.  9-bis  del  citato
          decreto-legge   n.   50   del   2017,    convertito,    con
          modificazioni, dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  e'
          riportato nelle Note all'art. 4-quinquies. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 7  dicembre  2001,  n.  435
          (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio 1998, n.
          322,  nonche'  disposizioni  per   la   semplificazione   e
          razionalizzazione di adempimenti tributari): 
                «Art.   17   (Razionalizzazione   dei   termini    di
          versamento). -  1.  Il  versamento  del  saldo  dovuto  con
          riferimento alla dichiarazione  dei  redditi  ed  a  quella
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da  parte
          delle persone fisiche, e delle societa' o  associazioni  di
          cui all'art. 5 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 e'  effettuato  entro  il  30  giugno
          dell'anno di presentazione della dichiarazione  stessa;  le
          societa' o associazioni di cui all'art. 5 del citato  testo
          unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui  agli
          articoli 5  e  5-bis,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  effettuano  i  predetti
          versamenti entro l'ultimo  giorno  del  mese  successivo  a
          quello di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della
          dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base  alla
          dichiarazione  relativa  all'imposta  sul   reddito   delle
          persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
          attivita' produttive e' effettuato  entro  l'ultimo  giorno
          del sesto mese successivo a quello di chiusura del  periodo
          d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni  di  legge
          approvano il bilancio oltre  il  termine  di  quattro  mesi
          dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo  dovuto  in
          base alla dichiarazione relativa  all'imposta  sul  reddito
          delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale
          sulle attivita' produttive entro l'ultimo giorno  del  mese
          successivo a quello di approvazione  del  bilancio.  Se  il
          bilancio non e' approvato nel termine  stabilito,  in  base
          alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
          versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del
          mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. 
                2. I versamenti di cui  al  comma  1  possono  essere
          effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini
          ivi previsti, maggiorando le somme da  versare  dello  0,40
          per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
                3. I versamenti di acconto dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche dovuti ai sensi  della  legge  23  marzo
          1977, n. 97, e  successive  modificazioni,  nonche'  quelli
          relativi all'imposta regionale sulle attivita'  produttive,
          sono effettuati in due rate  salvo  che  il  versamento  da
          effettuare alla scadenza della prima rata non  superi  euro
          103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto  e'  versato
          alla scadenza della prima rata e il  residuo  importo  alla
          scadenza  della  seconda.  Il  versamento  dell'acconto  e'
          effettuato, rispettivamente: 
                  a) per la prima rata, nel termine previsto  per  il
          versamento del saldo  dovuto  in  base  alla  dichiarazione
          relativa all'anno d'imposta precedente; 
                  b) per la seconda rata, nel mese  di  novembre,  ad
          eccezione di quella dovuta  dai  soggetti  all'imposta  sul
          reddito delle persone giuridiche  e  all'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive il  cui  periodo  d'imposta  non
          coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di
          tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese  dello
          stesso periodo d'imposta.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 5,  115  e
          116 del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          917 del 1986: 
                «Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi delle societa' semplici, in nome  collettivo  e  in
          accomandita semplice residenti nel territorio  dello  Stato
          sono imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente  dalla
          percezione,   proporzionalmente   alla   sua    quota    di
          partecipazione agli utili. 
                2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data
          anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore
          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si
          presumono uguali. 
                3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
                  a) le societa' di armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza; 
                  b)  le  societa'  di  fatto  sono  equiparate  alle
          societa'  in  nome  collettivo  o  alle  societa'  semplici
          secondo che abbiano o non abbiano per  oggetto  l'esercizio
          di attivita' commerciali; 
                  c) le  associazioni  senza  personalita'  giuridica
          costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto  o  la  scrittura  di  cui  al
          secondo comma puo' essere redatto fino  alla  presentazione
          della dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
                  d)  si  considerano  residenti  le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno la sede  legale  o  la  sede  dell'amministrazione  o
          l'oggetto principale nel territorio dello Stato.  L'oggetto
          principale e' determinato in base all'atto costitutivo,  se
          esistente in forma di atto pubblico o di scrittura  privata
          autenticata,  e  in   mancanza,   in   base   all'attivita'
          effettivamente esercitata. 
                4. I redditi delle imprese familiari di cui  all'art.
          230-bis del codice civile, limitatamente al  49  per  cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore, sono imputati a  ciascun  familiare  che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita' di lavoro  nell'impresa,  proporzionalmente  alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione: 
                  a)  che  i   familiari   partecipanti   all'impresa
          risultino nominativamente, con l'indicazione  del  rapporto
          di parentela o di affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; 
                  b)    che    la    dichiarazione    dei     redditi
          dell'imprenditore  rechi  l'indicazione  delle   quote   di
          partecipazione  agli  utili  spettanti   ai   familiari   e
          l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate  alla
          qualita' e quantita'  del  lavoro  effettivamente  prestato
          nell'impresa,  in  modo  continuativo  e  prevalente,   nel
          periodo d'imposta; 
                  c) che ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente. 
                5. Si intendono per familiari, ai fini delle  imposte
          sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo  grado  e
          gli affini entro il secondo grado.» 
                «Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). -  1.
          Esercitando  l'opzione  di  cui  al  comma  4,  il  reddito
          imponibile dei  soggetti  di  cui  all'art.  73,  comma  1,
          lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano
          esclusivamente soggetti di cui allo stesso art.  73,  comma
          1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto  di
          voto  esercitabile  nell'assemblea   generale,   richiamata
          dall'art. 2346 del codice civile, e di partecipazione  agli
          utili non inferiore al 10 per cento e non superiore  al  50
          per cento, e' imputato a ciascun  socio,  indipendentemente
          dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota
          di partecipazione agli utili. Ai soli fini  dell'ammissione
          al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di
          partecipazione agli utili di cui al periodo precedente  non
          si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto
          e la quota di utili delle  azioni  di  cui  all'art.  2350,
          secondo comma, primo periodo, del codice civile, si  assume
          pari alla quota di partecipazione al capitale delle  azioni
          medesime. I  requisiti  di  cui  al  primo  periodo  devono
          sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta
          della partecipata in cui si esercita l'opzione e  permanere
          ininterrottamente sino al termine del periodo  di  opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: 
                  a) i soci partecipanti  fruiscano  della  riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; 
                  b) la societa' partecipata  eserciti  l'opzione  di
          cui agli articoli 117 e 130. 
                2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di  cui  al
          comma 1 non siano  residenti  nel  territorio  dello  Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi  sia  obbligo  di  ritenuta  alla  fonte   sugli   utili
          distribuiti. 
                3. L'imputazione  del  reddito  avviene  nei  periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute operate a titolo d'acconto  sui  redditi  di  tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo la percentuale  di  partecipazione  agli  utili  di
          ciascuno. Le perdite  fiscali  della  societa'  partecipata
          relative a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione  sono
          imputate ai soci in proporzione alle  rispettive  quote  di
          partecipazione ed entro il limite della propria  quota  del
          patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le
          perdite fiscali dei soci relative agli  esercizi  anteriori
          all'inizio della tassazione  per  trasparenza  non  possono
          essere utilizzate per compensare i redditi  imputati  dalle
          societa' partecipate. 
                4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
          della societa' partecipata  e  deve  essere  esercitata  da
          tutte  le   societa'   e   comunicata   all'Amministrazione
          finanziaria, con la dichiarazione  presentata  nel  periodo
          d'imposta a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare
          l'opzione. Al termine del  triennio  l'opzione  si  intende
          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non
          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun
          triennio. 
                5. L'esercizio dell'opzione di cui  al  comma  4  non
          modifica il regime  fiscale  in  capo  ai  soci  di  quanto
          distribuito dalla societa' partecipata utilizzando  riserve
          costituite con utili di precedenti esercizi  o  riserve  di
          cui all'art. 47, comma 5.  Ai  fini  dell'applicazione  del
          presente   comma,   durante   i   periodi   di    validita'
          dell'opzione,  salva   una   diversa   esplicita   volonta'
          assembleare, si  considerano  prioritariamente  distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture  di  perdite,  si  considerano   prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 
                6.  Nel  caso  vengano   meno   le   condizioni   per
          l'esercizio dell'opzione, l'efficacia  della  stessa  cessa
          dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della  societa'
          partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno  nel
          caso di mutamento della compagine  sociale  della  societa'
          partecipata  mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con   i
          requisiti di cui al comma 1 o 2. 
                7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione  gli
          obblighi  di  acconto  permangono  anche   in   capo   alla
          partecipata.  Per  la  determinazione  degli  obblighi   di
          acconto della partecipata stessa e dei suoi soci  nel  caso
          venga meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica  quanto
          previsto  dall'art.  124,  comma  2.  Nel  caso  di  revoca
          dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano  senza
          considerare gli effetti dell'opzione sia  per  la  societa'
          partecipata, sia per i soci. 
                8.   La   societa'   partecipata   e'    solidalmente
          responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e
          gli interessi conseguenti all'obbligo  di  imputazione  del
          reddito. 
                9. Le disposizioni applicative della  presente  norma
          sono stabilite dallo stesso  decreto  ministeriale  di  cui
          all'art. 129. 
                10. Ai soggetti di cui al comma  1  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                11.  Il  socio  ridetermina  il  reddito   imponibile
          oggetto di imputazione rettificando i  valori  patrimoniali
          della societa' partecipata secondo  le  modalita'  previste
          dall'art.  128,  fino  a  concorrenza  delle   svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal  socio
          medesimo nel periodo d'imposta  antecedente  a  quello  dal
          quale ha effetto l'opzione di cui al comma  4  e  nei  nove
          precedenti. 
                12. Per le partecipazioni in  societa'  indicate  nel
          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente, dei redditi e delle  perdite  imputati  ai
          soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a  concorrenza  dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.» 
                «Art. 116 (Opzione per la trasparenza  fiscale  delle
          societa' a ristretta base proprietaria). - 1. L'opzione  di
          cui all'art. 115  puo'  essere  esercitata  con  le  stesse
          modalita' ed  alle  stesse  condizioni,  ad  esclusione  di
          quelle indicate nel comma 1 del medesimo  art.  115,  dalle
          societa' a responsabilita' limitata il cui volume di ricavi
          non supera le  soglie  previste  per  l'applicazione  degli
          studi di settore  e  con  una  compagine  sociale  composta
          esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
          10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa. 
                2. Si applicano  le  disposizioni  del  terzo  e  del
          quarto periodo del comma 3 dell'art. 115 e quelle del comma
          3 dell'art. 8. Le plusvalenze di  cui  all'art.  87  e  gli
          utili di cui all'art. 89, commi 2 e 3, concorrono a formare
          il    reddito    imponibile    nella    misura    indicata,
          rispettivamente, nell'art. 58, comma 2, e nell'art. 59. 
                2-bis.». 
                           Art. 12 sexies 
 
 
               Cedibilita' dei crediti IVA trimestrali 
 
  1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n.
154, dopo le parole: «dalla dichiarazione annuale» sono  inserite  le
seguenti: «o del quale e'  stato  chiesto  il  rimborso  in  sede  di
liquidazione trimestrale,». 
  2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  ai  crediti  dei
quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
  3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art.  5  del
          decreto-legge  14  marzo  1988,  n.  70,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 (Norme in
          materia tributaria nonche'  per  la  semplificazione  delle
          procedure di accatastamento degli  immobili  urbani),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «4-ter. - Agli effetti dell'art. 38-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in
          caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione
          annuale o del quale e' stato chiesto il rimborso in sede di
          liquidazione trimestrale,  deve  intendersi  che  l'ufficio
          dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere  anche  dal
          cessionario le  somme  rimborsate,  salvo  che  questi  non
          presti la garanzia prevista nel secondo comma del  suddetto
          articolo  fino  a  quando  l'accertamento   sia   diventato
          definitivo.  Restano  ferme  le  disposizioni  relative  al
          controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche  e
          all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il
          credito.». 
                           Art. 12 septies 
 
Semplificazioni in  materia  di  dichiarazioni  di  intento  relative
  all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  1984,  n.17,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) che l'intento di avvalersi  della  facolta'  di  effettuare
acquisti o importazioni senza applicazione  dell'imposta  risulti  da
apposita dichiarazione, redatta in conformita' al  modello  approvato
con  prov-vedimento  del  direttore   dell'Agenzia   delle   entrate,
trasmessa per  via  telematica  all'Agenzia  medesima,  che  rilascia
apposita  ricevuta  telematica  con  indicazione  del  protocollo  di
ricezione. La dichiarazione puo' riguardare  anche  piu'  operazioni.
Gli estremi del protocollo di ricezione  della  dichiarazione  devono
essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa,  ovvero  devono
essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la
verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione,  l'Agenzia
delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per  dispensare
l'operatore  dalla  consegna  in  dogana  di  copia  cartacea   delle
dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  2. Il comma  4-bis  dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente: 
    «4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il  cedente
o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo
8,  primo  comma,  lettera  c),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per
via telematica l'avvenuta  presentazione  all'Agenzia  delle  entrate
della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  c),  del
decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17». 
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
operative per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  29
          dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 1984,  n.  17  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di imposta sul valore  aggiunto),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 1. - 1. Le disposizioni di cui alla lettera  c)
          del primo comma e al secondo comma dell'art. 8  del  D.P.R.
          26 ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  si
          applicano a condizione: 
                  a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni
          all'esportazione di cui alle lettere a) e b)  dello  stesso
          articolo effettuate, registrate  nell'anno  precedente  sia
          superiore  al  dieci  per   cento   del   volume   d'affari
          determinato a norma dell'art. 20 dello  stesso  decreto  ma
          senza tenere conto delle cessioni di  beni  in  transito  o
          depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle
          operazioni di cui all'art. 21, comma 6-bis, del decreto del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633.  I
          contribuenti, ad eccezione di  quelli  che  hanno  iniziato
          l'attivita' da un periodo inferiore a  dodici  mesi,  hanno
          facolta' di assumere  come  ammontare  di  riferimento,  in
          ciascun mese, quello dei corrispettivi  delle  esportazioni
          fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo  ammontare
          superi la predetta percentuale del volume di  affari,  come
          sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento; 
                  b); 
                  c) che l'intento di  avvalersi  della  facolta'  di
          effettuare  acquisti  o  importazioni  senza   applicazione
          dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta  in
          conformita' al  modello  approvato  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle  entrate,  trasmessa  per  via
          telematica  all'Agenzia  medesima,  che  rilascia  apposita
          ricevuta  telematica  con  indicazione  del  protocollo  di
          ricezione. La  dichiarazione  puo'  riguardare  anche  piu'
          operazioni. Gli estremi del protocollo di  ricezione  della
          dichiarazione devono essere indicati nelle  fatture  emesse
          in  base   ad   essa,   ovvero   devono   essere   indicati
          dall'importatore  nella  dichiarazione  doganale.  Per   la
          verifica di tali indicazioni al momento  dell'importazione,
          l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dell'Agenzia
          delle  dogane  e  dei  monopoli   la   banca   dati   delle
          dichiarazioni d'intento per  dispensare  l'operatore  dalla
          consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di
          intento e delle ricevute di presentazione. 
                2. (Abrogato). 
                3. 
                4.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto
          legislativo n. 471 del 1997, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 7 (Violazioni relative alle esportazioni). - 1.
          Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta,  ai
          sensi dell'art. 8, primo comma, lettere b)  e  b-bis),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, relativo alle cessioni all'esportazione, e' punito con
          la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
          del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del
          territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine  ivi
          prescritto. La sanzione  non  si  applica  se,  nei  trenta
          giorni successivi, viene eseguito, previa  regolarizzazione
          della fattura, il versamento dell'imposta. 
                2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a  chi
          effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti  fuori
          della Unione europea senza  addebito  d'imposta,  ai  sensi
          dell'art. 38-quater, comma 1, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se  non  provvede
          alla  regolarizzazione  dell'operazione  nel  termine   ivi
          previsto. 
                3. Chi effettua operazioni senza addebito  d'imposta,
          in mancanza della dichiarazione d'intento di  cui  all'art.
          1, primo comma, lettera c), del decreto-legge  29  dicembre
          1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio  1984,  n.  17,  e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa   dal   cento   al   duecento   per    cento
          dell'imposta, fermo l'obbligo del  pagamento  del  tributo.
          Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata  in  mancanza
          dei  presupposti   richiesti   dalla   legge,   dell'omesso
          pagamento   del   tributo   rispondono   esclusivamente   i
          cessionari, i  committenti  e  gli  importatori  che  hanno
          rilasciato la dichiarazione stessa. 
                4. E' punito con la sanzione  prevista  nel  comma  3
          chi, in mancanza dei  presupposti  richiesti  dalla  legge,
          dichiara  all'altro  contraente  o  in  dogana  di  volersi
          avvalere della facolta' di acquistare o di importare  merci
          e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi  dell'art.
          2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero  ne
          beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del
          limite consegue a mancata esportazione, nei  casi  previsti
          dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario,
          la sanzione e' ridotta alla  meta'  e  non  si  applica  se
          l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta
          giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  l'esportazione,
          previa regolarizzazione della fattura. 
                4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma  3
          il  cedente  o   prestatore   che   effettua   cessioni   o
          prestazioni, di cui all'art. 8, primo  comma,  lettera  c),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  633,  senza  avere  prima  riscontrato  per  via
          telematica  l'avvenuta  presentazione   all'Agenzia   delle
          entrate della dichiarazione di cui  all'art.  1,  comma  1,
          lettera c), del decreto-legge 29  dicembre  1983,  n.  746,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          1984, n. 17. 
                5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana
          relative a  cessioni  all'esportazione,  indica  quantita',
          qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito
          con la sanzione amministrativa dal cento  al  duecento  per
          cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni  presentati
          in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello  Stato,
          calcolata sulle differenze dei corrispettivi o  dei  valori
          normali dei  beni.  La  sanzione  non  si  applica  per  le
          differenze  quantitative  non  superiori  al   cinque   per
          cento.». 
                           Art. 12 octies 
 
 
           Tenuta della contabilita' in forma meccanizzata 
 
  1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del  decreto-legge  10  giugno
1994, n. 357, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1994, n. 489, le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli
23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti:  «la
tenuta di qualsiasi registro contabile  con  sistemi  elettronici  su
qualsiasi supporto». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  4-quater  dell'art.  7
          del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8   agosto   1994,   n.   489
          (Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la  ripresa
          dell'economia e dell'occupazione, nonche' per  ridurre  gli
          adempimenti a carico  del  contribuente),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 7 (Semplificazione di adempimenti  e  riduzione
          di sanzioni per irregolarita' formali). - (Omissis). 
                4-quater. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma
          4-ter,  la  tenuta  di  qualsiasi  registro  contabile  con
          sistemi elettronici su qualsiasi supporto e', in ogni caso,
          considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti
          cartacei nei termini di  legge,  se  in  sede  di  accesso,
          ispezione o verifica gli stessi  risultano  aggiornati  sui
          predetti sistemi elettronici e vengono stampati  a  seguito
          della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro
          presenza.». 
                           Art. 12 novies 
 
 
        Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche 
 
  1. Ai fini del  calcolo  dell'imposta  di  bollo  dovuta  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
146 del 26 giugno 2014,  in  base  ai  dati  indicati  nelle  fatture
elettroniche inviate attraverso il sistema  di  interscambio  di  cui
all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, l'Agenzia delle  entrate  integra  le  fatture  che  non  recano
l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo
periodo del citato articolo 6,  comma  2,  avvalendosi  di  procedure
automatizzate.  Nei  casi  in  cui  i  dati  indicati  nelle  fatture
elettroniche non siano sufficienti per  i  fini  di  cui  al  periodo
precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642.  In  caso  di
mancato, insufficiente o tardivo  pagamento  dell'imposta  resa  nota
dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo  6,  comma  2,  del
citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  17  giugno
2014, si applica la sanzione di cui all'articolo  13,  comma  1,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di  cui
al primo  periodo,  salvo  quanto  previsto  dal  terzo  periodo,  si
applicano alle fatture inviate dal  1°  gennaio  2020  attraverso  il
sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212,
della legge n.244 del 2007. Con decreto del Ministro dell'economia  e
delle  finanze  sono  adottate  le  disposizioni  di  attuazione  del
presente  comma,  ivi  comprese  le   procedure   per   il   recupero
dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle  sanzioni  di
cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono  alle
attivita' relative  all'attuazione  del  presente  comma  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  211  e  212
          dell'art.  1  della  legge  24  dicembre   2007,   n.   244
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): 
                «211.  La  trasmissione  delle  fatture  elettroniche
          avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal
          Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito
          anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. 
                212. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il
          gestore del Sistema di  interscambio  e  ne  sono  definite
          competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative: 
                  a)  al  presidio  del  processo  di   ricezione   e
          successivo  inoltro   delle   fatture   elettroniche   alle
          amministrazioni destinatarie; 
                  b) alla gestione dei dati in forma aggregata e  dei
          flussi informativi anche ai fini  della  loro  integrazione
          nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 642 recante «Disciplina dell'imposta di bollo»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  1972,  n.
          292, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  13
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471  (Riforma
          delle sanzioni tributarie non penali in materia di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'art. 3, comma  133,  lettera  q),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
                «Art. 13 (Ritardati od omessi  versamenti  diretti  e
          altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
          esegue, in tutto o in parte, alle  prescritte  scadenze,  i
          versamenti  in  acconto,   i   versamenti   periodici,   il
          versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta  risultante
          dalla dichiarazione, detratto in  questi  casi  l'ammontare
          dei  versamenti  periodici  e  in  acconto,  ancorche'  non
          effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa  pari  al
          trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando,
          in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo
          rilevati in sede di controllo della dichiarazione  annuale,
          risulti  una  maggiore  imposta  o  una  minore   eccedenza
          detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo  non
          superiore a novanta giorni, la sanzione  di  cui  al  primo
          periodo  e'  ridotta  alla  meta'.   Salva   l'applicazione
          dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          472,  per  i  versamenti  effettuati  con  un  ritardo  non
          superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al  secondo
          periodo e' ulteriormente ridotta a un  importo  pari  a  un
          quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 
                (Omissis).». 
                               Art. 13 
 
 
            Vendita di beni tramite piattaforme digitali 
 
  1.  Il  soggetto   passivo   che   facilita,   tramite   l'uso   di
un'interfaccia   elettronica   quale   un   mercato   virtuale,   una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite  a  distanza  di
beni  importati  o  le  vendite  a  distanza  di   beni   all'interno
dell'Unione europea e' tenuto a trasmettere entro il mese  successivo
a ciascun  trimestre,  secondo  termini  e  modalita'  stabiliti  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  per  ciascun
fornitore i seguenti dati: 
  a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il
domicilio,  il   codice   identificativo   fiscale   ove   esistente,
l'indirizzo di posta elettronica; 
  b) il numero totale delle unita' vendute in Italia; 
  c) a scelta del soggetto passivo, per le unita' vendute  in  Italia
l'ammontare totale dei  prezzi  di  vendita  o  il  prezzo  medio  di
vendita. 
  2. (Soppresso). 
  3. Il soggetto passivo di cui al comma 1  e'  considerato  debitore
d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso,  o
ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma  1,  presenti
sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta e' stata assolta dal
fornitore. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da  11  a  15,
del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.  12,  acquistano
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha
facilitato tramite l'uso  di  un'interfaccia  elettronica,  quale  un
mercato virtuale, una piattaforma, un portale o  mezzi  analoghi,  le
vendite a distanza di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15,  del
decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12,  nel  periodo
compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in  vigore  del
presente decreto, invia i dati relativi a  dette  operazioni  secondo
termini e modalita' determinati  con  il  provvedimento  dell'Agenzia
delle entrate di cui al comma 1. 
  5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e  3  si  applicano  fino  al  31
dicembre 2020. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dei  commi  da  11  a  15
          dell'art. 11-bis del decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.
          135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
          2019, n. 12 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno  e
          semplificazione  per  le  imprese   e   per   la   pubblica
          amministrazione): 
                «Art. 11-bis (Misure di  semplificazione  in  materia
          contabile in favore degli enti locali). - (Omissis). 
                11. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di
          un'interfaccia elettronica quale un mercato  virtuale,  una
          piattaforma, un portale o  mezzi  analoghi,  le  vendite  a
          distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC
          e laptop, importati da territori terzi o  Paesi  terzi,  di
          valore intrinseco non superiore a euro  150,  si  considera
          che lo stesso soggetto  passivo  abbia  ricevuto  e  ceduto
          detti beni. 
                12. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di
          un'interfaccia elettronica quale un mercato  virtuale,  una
          piattaforma, un portale o mezzi analoghi,  le  cessioni  di
          telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC  e  laptop,
          effettuate nell'Unione europea da un soggetto  passivo  non
          stabilito nell'Unione europea a una persona che non  e'  un
          soggetto passivo,  si  considera  che  lo  stesso  soggetto
          passivo che facilita la cessione abbia  ricevuto  e  ceduto
          detti beni. 
                13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e  12,  si
          presume  che  la  persona  che   vende   i   beni   tramite
          l'interfaccia elettronica sia  un  soggetto  passivo  e  la
          persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo. 
                14. Il soggetto passivo che  facilita  le  vendite  a
          distanza ai sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto a  conservare
          la   documentazione   relativa   a   tali   vendite.   Tale
          documentazione deve essere dettagliata in modo  sufficiente
          da consentire  alle  amministrazioni  fiscali  degli  Stati
          membri  dell'Unione  europea  in  cui  tali  cessioni  sono
          imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata
          in modo  corretto,  deve,  su  richiesta,  essere  messa  a
          disposizione  per  via  elettronica  degli   Stati   membri
          interessati e deve essere  conservata  per  un  periodo  di
          dieci anni a partire  dal  31  dicembre  dell'anno  in  cui
          l'operazione e' stata effettuata. 
                15. Il soggetto passivo che  facilita  le  vendite  a
          distanza ai sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto  a  designare
          un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se
          stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso
          un accordo di assistenza reciproca. 
                (Omissis).». 
                             Art. 13 bis 
 
 
                Reintroduzione della denuncia fiscale 
                     per la vendita di alcolici 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  le  parole:  «,  ad  esclusione
degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento  pubblico,
degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,» sono soppresse. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  29  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 29 (Deposito di prodotti alcolici  assoggettati
          ad accisa). - (Omissis). 
                2. Sono soggetti alla denuncia  di  cui  al  comma  1
          anche gli esercizi di  vendita  ed  i  depositi  di  alcole
          denaturato con denaturante generale in quantita'  superiore
          a 300 litri. 
                (Omissis).». 
                             Art. 13 ter 
 
 
Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali 
 
  1. L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative  in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 77.  --  (Modalita'  di  pagamento  o  deposito  dei  diritti
doganali) - 1. Presso gli uffici doganali, il pagamento  dei  diritti
doganali e di ogni altro diritto che la dogana e' tenuta a riscuotere
in forza di una legge, nonche' delle  relative  sanzioni,  ovvero  il
deposito cauzionale  di  somme  a  garanzia  del  pagamento  di  tali
diritti, puo' essere eseguito nei modi seguenti: 
  a) mediante carte di debito, di credito o prepagate  e  ogni  altro
strumento di pagamento elettronico disponibile, in  conformita'  alle
disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  b) mediante bonifico bancario; 
  c) mediante accreditamento sul  conto  corrente  postale  intestato
all'ufficio; 
  d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. E' facolta'
del  direttore   dell'ufficio   delle   dogane   consentire,   quando
particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di
piu'  elevati  importi,  fino  al  limite  massimo  consentito  dalla
normativa vigente sull'utilizzo del contante; 
  e)  mediante  assegni  circolari  non   trasferibili,   quando   lo
giustificano  particolari  circostanze  di  necessita'   o   urgenza,
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli. 
  2. Le modalita' per il successivo versamento delle  somme  riscosse
alla  Tesoreria  sono  stabilite  con  provvedimento  del   direttore
dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  di  concerto  con  la
Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia». 

                           Art. 13 quater 
 
 
  Disposizioni in materia di locazioni brevi e attivita' ricettive 
 
  1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di  nomina
del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello
Stato che appartengono allo stesso gruppo  dei  soggetti  di  cui  al
periodo precedente sono solidalmente responsabili con  questi  ultimi
per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei
canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3». 
  2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui  all'articolo  109,
comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  sono  forniti  dal  Ministero
dell'interno, in forma anonima e aggregata per  struttura  ricettiva,
all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini  di
monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta  di  soggiorno,
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o
il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera
e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.  Tali  dati  sono
utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli  trasmessi
dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione  immobiliare
ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, ai fini  dell'analisi  del  rischio  relativamente  alla
correttezza degli adempimenti fiscali. 
  3. I criteri, i termini  e  le  modalita'  per  l'attuazione  delle
disposizioni del comma 2 sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si  pronuncia  entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il  termine
di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato. 
  4. Al  fine  di  migliorare  la  qualita'  dell'offerta  turistica,
assicurare la tutela del turista e contrastare  forme  irregolari  di
ospitalita',  anche  ai  fini  fiscali,  presso  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  e'  istituita
una apposita banca  dati  delle  strutture  ricettive  nonche'  degli
immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale,
identificati mediante un codice alfanumerico, di  seguito  denominato
«codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente
all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. 
  5. Con decreto del Ministero delle politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti: 
  a) le norme per la realizzazione e la gestione  della  banca  dati,
compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati; 
  b) le modalita' di accesso alle informazioni contenute nella  banca
dati; 
  c) le modalita' con cui le informazioni contenute nella banca  dati
sono messe a disposizione degli utenti e delle autorita' preposte  ai
controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet
istituzionale del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo; 
  d)  i  criteri  che  determinano   la   composizione   del   codice
identificativo, sulla base della tipologia  e  delle  caratteristiche
della struttura ricettiva nonche' della sua ubicazione nel territorio
comunale. 
  6. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il
direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per  la  protezione
dei dati  personali,  sono  definite  le  modalita'  applicative  per
l'accesso  ai  dati  relativi  al  codice  identificativo  da   parte
dell'Agenzia delle entrate. 
  7. I soggetti titolari delle strutture ricettive,  i  soggetti  che
esercitano attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti  che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in  cerca
di un immobile o porzioni di  esso  con  persone  che  dispongono  di
unita' immobiliari o porzioni  di  esse  da  locare,  sono  tenuti  a
pubblicare il  codice  identificativo  nelle  comunicazioni  inerenti
all'offerta e alla promozione. 
  8. L'inosservanza delle disposizioni di cui  al  comma  7  comporta
l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In
caso di reiterazione della violazione, la sanzione e' maggiorata  del
doppio. 
  9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma
4, pari a 1 milione di euro per l'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al  comma
5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto
nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo. 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   4   del   citato
          decreto-legge   n.   50   del   2017,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). -  1.
          Ai fini del presente articolo, si intendono  per  locazioni
          brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
          di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
          prevedono  la  prestazione  dei  servizi  di  fornitura  di
          biancheria e di pulizia dei locali,  stipulati  da  persone
          fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,
          direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di
          intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
          portali telematici, mettendo in contatto persone  in  cerca
          di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di  unita'
          immobiliari da locare. 
                2.  A  decorrere  dal  1°  giugno  2017,  ai  redditi
          derivanti dai contratti  di  locazione  breve  stipulati  a
          partire da tale data si applicano le disposizioni dell'art.
          3 del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  con
          l'aliquota  del  21  per  cento  in  caso  di  opzione  per
          l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. 
                3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche  ai
          corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione
          e dai contratti a titolo oneroso conclusi  dal  comodatario
          aventi ad oggetto il godimento dell'immobile  da  parte  di
          terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1. 
                3-bis.  Con  regolamento  da  emanare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, possono  essere
          definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in  base
          ai quali l'attivita' di locazione di cui  al  comma  1  del
          presente   articolo   si   presume    svolta    in    forma
          imprenditoriale, in coerenza con  l'art.  2082  del  codice
          civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          avuto anche riguardo al  numero  delle  unita'  immobiliari
          locate e alla durata delle locazioni in un anno solare. 
                4.   I   soggetti   che   esercitano   attivita'   di
          intermediazione immobiliare, nonche' quelli che  gestiscono
          portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca
          di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di  unita'
          immobiliari da  locare,  trasmettono  i  dati  relativi  ai
          contratti di cui ai commi  1  e  3  conclusi  per  il  loro
          tramite entro il 30  giugno  (30)  dell'anno  successivo  a
          quello a cui si  riferiscono  i  predetti  dati.  L'omessa,
          incompleta o infedele comunicazione dei  dati  relativi  ai
          contratti di cui al comma 1 e 3 e' punita con  la  sanzione
          di cui all'art. 11, comma  1  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se
          la trasmissione  e'  effettuata  entro  i  quindici  giorni
          successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo  termine,
          e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. 
                5. I soggetti residenti nel  territorio  dello  Stato
          che esercitano attivita'  di  intermediazione  immobiliare,
          nonche' quelli che gestiscono portali telematici,  mettendo
          in contatto persone in ricerca di un immobile  con  persone
          che dispongono di unita'  immobiliari  da  locare,  qualora
          incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai  contratti
          di cui ai commi 1 e  3,  ovvero  qualora  intervengano  nel
          pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano,  in
          qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta  del  21  per
          cento sull'ammontare dei canoni  e  corrispettivi  all'atto
          del pagamento al  beneficiario  e  provvedono  al  relativo
          versamento con le modalita' di cui all'art. 17 del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  alla   relativa
          certificazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,
          n. 322. Nel caso in cui non sia  esercitata  l'opzione  per
          l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si
          considera operata a titolo di acconto. 
                5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti  in
          possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai  sensi
          dell'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i  corrispettivi
          relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora
          intervengano  nel   pagamento   dei   predetti   canoni   o
          corrispettivi,  adempiono  agli  obblighi   derivanti   dal
          presente articolo  tramite  la  stabile  organizzazione.  I
          soggetti  non  residenti  riconosciuti  privi  di   stabile
          organizzazione in Italia, ai  fini  dell'adempimento  degli
          obblighi derivanti dal presente articolo,  in  qualita'  di
          responsabili d'imposta, nominano un rappresentante  fiscale
          individuato  tra  i  soggetti  indicati  nell'art.  23  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale,  i
          soggetti  residenti  nel   territorio   dello   Stato   che
          appartengono allo stesso gruppo  dei  soggetti  di  cui  al
          periodo  precedente  sono  solidalmente  responsabili   con
          questi ultimi per l'effettuazione  e  il  versamento  della
          ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi
          ai contratti di cui ai commi 1 e 3. 
                5-ter.  Il  soggetto  che  incassa  il  canone  o  il
          corrispettivo, ovvero  che  interviene  nel  pagamento  dei
          predetti  canoni  o  corrispettivi,  e'  responsabile   del
          pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art.  4  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del  contributo
          di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e),  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          degli ulteriori adempimenti  previsti  dalla  legge  e  dal
          regolamento comunale. 
                6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
          entrate, da emanarsi entro novanta giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
          di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo,
          incluse quelle relative alla trasmissione  e  conservazione
          dei dati da parte dell'intermediario. 
                7. A decorrere dall'anno  2017  gli  enti  che  hanno
          facolta' di  applicare  l'imposta  di  soggiorno  ai  sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
          il contributo di soggiorno di cui all'art.  14,  comma  16,
          lettera e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, possono, in deroga  all'art.  1,  comma  26,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'art.  1,  comma  169,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,   istituire   o
          rimodulare  l'imposta  di  soggiorno  e  il  contributo  di
          soggiorno medesimi. 
                7-bis.  Il  comma  4   dell'art.   16   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147,  si  interpreta  nel
          senso che  i  soggetti  che  hanno  optato,  ai  sensi  del
          predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per  i
          lavoratori impatriati dal comma 1  del  medesimo  articolo,
          decadono dal beneficio  fiscale  laddove  la  residenza  in
          Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal  caso,
          si provvede al  recupero  dei  benefici  gia'  fruiti,  con
          applicazione delle relative sanzioni e interessi.» 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 109
          del citato regio decreto n. 773 del 1931: 
                «3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i
          soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano  alle  questure
          territorialmente   competenti,   avvalendosi    di    mezzi
          informatici o telematici o  mediante  fax,  le  generalita'
          delle persone alloggiate, secondo modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministro dell'interno, sentito il  Garante  per
          la protezione dei dati personali.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  4  del  citato
          decreto legislativo n. 23 del 2011: 
                «Art.  4  (Imposta  di  soggiorno).  -  1.  I  comuni
          capoluogo di provincia,  le  unioni  di  comuni  nonche'  i
          comuni inclusi  negli  elenchi  regionali  delle  localita'
          turistiche  o  citta'   d'arte   possono   istituire,   con
          deliberazione del  consiglio,  un'imposta  di  soggiorno  a
          carico di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive
          situate  sul  proprio  territorio,  da  applicare,  secondo
          criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino  a  5
          euro  per  notte  di  soggiorno.  Il  relativo  gettito  e'
          destinato a finanziare interventi in  materia  di  turismo,
          ivi compresi quelli a sostegno delle  strutture  ricettive,
          nonche' interventi di manutenzione,  fruizione  e  recupero
          dei  beni  culturali  ed  ambientali  locali,  nonche'  dei
          relativi servizi pubblici locali. 
                2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
          alla circolazione nei centri abitati ai sensi  dell'art.  7
          del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  l'imposta
          di soggiorno puo' sostituire, in  tutto  o  in  parte,  gli
          eventuali oneri  imposti  agli  autobus  turistici  per  la
          circolazione  e  la  sosta   nell'ambito   del   territorio
          comunale. 
                3. Con regolamento da adottare entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, e' dettata la  disciplina  generale  di  attuazione
          dell'imposta  di  soggiorno.  In  conformita'  con   quanto
          stabilito nel predetto regolamento, i comuni,  con  proprio
          regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52  del  decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446,   sentite   le
          associazioni  maggiormente  rappresentative  dei   titolari
          delle strutture ricettive, hanno la  facolta'  di  disporre
          ulteriori modalita' applicative  del  tributo,  nonche'  di
          prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
          o per determinati periodi di tempo.  Nel  caso  di  mancata
          emanazione del regolamento previsto nel primo  periodo  del
          presente comma nel termine ivi indicato, i  comuni  possono
          comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. 
                3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle  isole
          minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
          possono istituire, con regolamento  da  adottare  ai  sensi
          dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
          446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta
          di soggiorno di cui al comma 1 del  presente  articolo,  un
          contributo di sbarco, da applicare fino ad  un  massimo  di
          euro  2,50,  ai  passeggeri  che  sbarcano  sul  territorio
          dell'isola  minore,  utilizzando  vettori  che   forniscono
          collegamenti di linea o  vettori  aeronavali  che  svolgono
          servizio  di  trasporto  di  persone  a  fini  commerciali,
          abilitati e autorizzati ad  effettuare  collegamenti  verso
          l'isola. Il  comune  che  ha  sede  giuridica  in  un'isola
          minore, e nel cui territorio insistono altre  isole  minori
          con centri abitati, destina il gettito del  contributo  per
          interventi nelle singole isole  minori  dell'arcipelago  in
          proporzione agli  sbarchi  effettuati  nelle  medesime.  Il
          contributo di sbarco e' riscosso, unitamente al prezzo  del
          biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e  aeree
          o dei  soggetti  che  svolgono  servizio  di  trasporto  di
          persone a  fini  commerciali,  che  sono  responsabili  del
          pagamento  del  contributo,  con  diritto  di  rivalsa  sui
          soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e
          degli ulteriori adempimenti  previsti  dalla  legge  e  dal
          regolamento  comunale,  ovvero  con  le  diverse  modalita'
          stabilite dal medesimo regolamento comunale,  in  relazione
          alle particolari  modalita'  di  accesso  alle  isole.  Per
          l'omessa o infedele presentazione  della  dichiarazione  da
          parte   del   responsabile   si   applica    la    sanzione
          amministrativa  dal  100  al  200  per  cento  dell'importo
          dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale  versamento  del
          contributo si applica la  sanzione  amministrativa  di  cui
          all'art. 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          471, e  successive  modificazioni.  Per  tutto  quanto  non
          previsto  dalle  disposizioni  del  presente  articolo   si
          applica l'art. 1, commi  da  158  a  170,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296.  Il  contributo  di  sbarco  non  e'
          dovuto dai soggetti residenti nel comune,  dai  lavoratori,
          dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei
          familiari dei soggetti che risultino aver pagato  l'imposta
          municipale  propria  nel  medesimo  comune   e   che   sono
          parificati ai residenti. I  comuni  possono  prevedere  nel
          regolamento modalita' applicative  del  contributo  nonche'
          eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
          o  per  determinati  periodi  di  tempo;  possono  altresi'
          prevedere un aumento del contributo fino ad un  massimo  di
          euro 5 in relazione  a  determinati  periodi  di  tempo.  I
          comuni possono altresi' prevedere un contributo fino ad  un
          massimo  di  euro  5  in  relazione  all'accesso   a   zone
          disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in
          prossimita' di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal
          caso il contributo puo' essere riscosso dalle locali  guide
          vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti
          individuati  dall'amministrazione  comunale  con   apposito
          avviso pubblico. Il gettito del contributo e'  destinato  a
          finanziare interventi di  raccolta  e  di  smaltimento  dei
          rifiuti,  gli  interventi  di   recupero   e   salvaguardia
          ambientale  nonche'  interventi  in  materia  di   turismo,
          cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 16 dell'art. 14
          del citato decreto-legge n. 78 del  2010,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
                «Art.  14  (Patto  di  stabilita'  interno  ed  altre
          disposizioni sugli enti territoriali). - (Omissis). 
                16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa
          previste  dal  presente  provvedimento,  in  considerazione
          della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
          e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
          dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di
          Roma  concorda  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalita'
          e l'entita' del proprio concorso alla  realizzazione  degli
          obiettivi di finanza pubblica; a  tal  fine,  entro  il  31
          ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette  la  proposta
          di accordo  al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          evidenziando,  tra  l'altro,  l'equilibrio  della  gestione
          ordinaria.  L'entita'  del  concorso  e'   determinata   in
          coerenza  con  gli   obiettivi   fissati   per   gli   enti
          territoriali. In caso di mancato accordo  si  applicano  le
          disposizioni  che  disciplinano  il  patto  di   stabilita'
          interno per gli enti  locali.  Per  garantire  l'equilibrio
          economico-finanziario della gestione ordinaria,  il  Comune
          di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure: 
                  a) conformazione dei  servizi  resi  dal  Comune  a
          costi standard unitari di maggiore efficienza; 
                  b) adozione di pratiche di  centralizzazione  degli
          acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale  e  delle
          societa' partecipate dal  Comune  di  Roma,  anche  con  la
          possibilita' di adesione a convenzioni stipulate  ai  sensi
          dell'art. 26  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488  e
          dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
                  c)    razionalizzazione    delle     partecipazioni
          societarie detenute dal Comune di  Roma  con  lo  scopo  di
          pervenire,  con  esclusione  delle  societa'  quotate   nei
          mercati regolamentati, ad una riduzione delle  societa'  in
          essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione
          dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; 
                  d) riduzione, anche in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'art. 80 del testo unico degli enti  locali,  approvato
          con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a
          carico del Comune per il funzionamento dei  propri  organi,
          compresi i rimborsi dei  permessi  retribuiti  riconosciuti
          per gli amministratori; 
                  e) introduzione di un  contributo  di  soggiorno  a
          carico di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive
          della citta', da applicare secondo criteri  di  gradualita'
          in proporzione alla loro classificazione  fino  all'importo
          massimo di 10 euro per notte di soggiorno; 
                  f) contributo straordinario  nella  misura  massima
          del  66  per   cento   del   maggior   valore   immobiliare
          conseguibile,  a   fronte   di   rilevanti   valorizzazioni
          immobiliari generate dallo strumento urbanistico  generale,
          in  via  diretta  o  indiretta,  rispetto  alla  disciplina
          previgente per la realizzazione di finalita' pubbliche o di
          interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione
          urbana, di tutela ambientale,  edilizia  e  sociale.  Detto
          contributo deve  essere  destinato  alla  realizzazione  di
          opere  pubbliche  o   di   interesse   generale   ricadenti
          nell'ambito di intervento cui  accede,  e  puo'  essere  in
          parte volto  anche  a  finanziare  la  spesa  corrente,  da
          destinare  a  progettazioni  ed  esecuzioni  di  opere   di
          interesse generale, nonche' alle attivita'  urbanistiche  e
          servizio del territorio. Sono fatti salvi,  in  ogni  caso,
          gli impegni di corresponsione di  contributo  straordinario
          gia' assunti dal privato operatore in sede di accordo o  di
          atto d'obbligo a far  data  dall'entrata  in  vigore  dello
          strumento urbanistico generale vigente; 
                  f-bis) maggiorazione della tariffa di cui  all'art.
          62,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il  limite  del  25
          per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50  per
          cento; 
                  g) maggiorazione, fino al  3  per  mille,  dell'ICI
          sulle  abitazioni  diverse  dalla  prima  casa,  tenute   a
          disposizione; 
                  h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
          anche  per  le  spese  di  manutenzione  ordinaria  nonche'
          utilizzo   dei   proventi   derivanti   dalle   concessioni
          cimiteriali anche per la gestione e manutenzione  ordinaria
          dei cimiteri. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente  del  comma  5  dell'art.
          34-ter della legge 31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica): 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei residui passivi). - (Omissis). 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
                               Art. 14 
 
 
                   Enti associativi assistenziali 
 
  1. All'articolo 148, comma 3, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole:  «Per  le  associazioni  politiche,
sindacali  e  di  categoria,  religiose,  sportive  dilettantistiche,
nonche'  per  le  strutture  periferiche   di   natura   privatistica
necessarie agli enti pubblici non economici per attuare  la  funzione
di preposto a servizi  di  pubblico  interesse,  non  si  considerano
commerciali» sono sostituite dalle  seguenti:  «Per  le  associazioni
politiche,  sindacali  e  di  categoria,  religiose,   assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche,  di  promozione  sociale  e  di
formazione extra-scolastica della persona, nonche' per  le  strutture
periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici  non
economici per attuare la funzione di preposto a servizi  di  pubblico
interesse, non si considerano commerciali». 
  2. Il comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  « 4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole:  "Per  le  associazioni  politiche,
sindacali  e  di  categoria,  religiose,  assistenziali,   culturali,
sportive dilettantistiche, di  promozione  sociale  e  di  formazione
extra-scolastica della persona, nonche' per le strutture  periferiche
di natura privatistica necessarie agli enti  pubblici  non  economici
per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico  interesse"
sono sostituite  dalle  seguenti:  "Per  le  associazioni  politiche,
sindacali  e  di  categoria,   religiose,   assistenziali,   sportive
dilettantistiche, nonche' per  le  strutture  periferiche  di  natura
privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per  attuare
la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse"». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  148  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 148 (Enti di tipo associativo). - (Omissis). 
                3. Per le  associazioni  politiche,  sindacali  e  di
          categoria, religiose,  assistenziali,  culturali,  sportive
          dilettantistiche, di promozione  sociale  e  di  formazione
          extrascolastica della persona,  nonche'  per  le  strutture
          periferiche di natura  privatistica  necessarie  agli  enti
          pubblici non economici per attuare la funzione di  preposto
          a  servizi  di  pubblico  interesse,  non  si   considerano
          commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli
          scopi  istituzionali,   effettuate   verso   pagamento   di
          corrispettivi  specifici  nei  confronti  degli   iscritti,
          associati  o  partecipanti,  di  altre   associazioni   che
          svolgono  la  medesima   attivita'   e   che   per   legge,
          regolamento, atto costitutivo  o  statuto  fanno  parte  di
          un'unica organizzazione locale o nazionale, dei  rispettivi
          associati o partecipanti e dei tesserati  dalle  rispettive
          organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi
          di  proprie  pubblicazioni  cedute   prevalentemente   agli
          associati. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  89  del   decreto
          legislativo  3  luglio  2017,  n.  117  (Codice  del  Terzo
          settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
          legge  6  giugno  2016,  n.  106),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 89 (Coordinamento normativo). -  1.  Agli  enti
          del Terzo settore di cui  all'art.  79,  comma  1,  non  si
          applicano le seguenti disposizioni: 
                  a) l'art. 143, comma 3, l'art. 144, commi 2, 5 e  6
          e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  b) l'art. 3, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo
          31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1,  comma  2  e  10,
          comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; 
                  c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398. 
                2. Le norme di cui al comma 1, lettera b)  continuano
          ad applicarsi  ai  trasferimenti  a  titolo  gratuito,  non
          relativi alle attivita'  di  cui  all'art.  5,  eseguiti  a
          favore dei soggetti di cui all'art. 4,  comma  3,  iscritti
          nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. 
                3. Ai soggetti di cui all'art. 4, comma  3,  iscritti
          nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli
          da 143 a 148 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n.  917,  si  applicano  limitatamente  alle
          attivita' diverse da quelle elencate  all'art.  5,  purche'
          siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti. 
                4. All'art. 148,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  le  parole:  "Per  le
          associazioni   politiche,   sindacali   e   di   categoria,
          religiose,     assistenziali,      culturali,      sportive
          dilettantistiche, di promozione  sociale  e  di  formazione
          extra-scolastica della persona, nonche'  per  le  strutture
          periferiche di natura  privatistica  necessarie  agli  enti
          pubblici non economici per attuare la funzione di  preposto
          a servizi di  pubblico  interesse"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "Per le associazioni politiche,  sindacali  e  di
          categoria,     religiose,      assistenziali,      sportive
          dilettantistiche, nonche' per le strutture  periferiche  di
          natura  privatistica  necessarie  agli  enti  pubblici  non
          economici per attuare la funzione di preposto a servizi  di
          pubblico interesse". 
                5. All'art.  6,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' aggiunto, in fine,
          il seguente comma: "La riduzione non si applica  agli  enti
          iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai
          soggetti di cui all'art.  4,  comma  3,  codice  del  Terzo
          settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge
          6  giugno  2016,  n.  106,  iscritti  nel  Registro   unico
          nazionale  del  Terzo  settore,  la  riduzione  si  applica
          limitatamente alle attivita'  diverse  da  quelle  elencate
          all'art. 5 del medesimo decreto legislativo". 
                6. All'art. 52, comma 1, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  le  parole:  "al
          decreto  legislativo  4  dicembre  1997,   n.   460"   sono
          sostituite dalle seguenti: "al codice del Terzo settore  di
          cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge  6  giugno
          2016, n. 106". 
                7. Si intendono riferite agli  enti  non  commerciali
          del  Terzo  settore  di  cui  all'art.  82,  comma  1,   le
          disposizioni  normative  vigenti  riferite  alle  ONLUS  in
          quanto  compatibili  con  le  disposizioni   del   presente
          decreto. Al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'art.  3,  terzo  comma,  primo  periodo,  le
          parole "di enti e associazioni che  senza  scopo  di  lucro
          perseguono  finalita'   educative,   culturali,   sportive,
          religiose e di assistenza e solidarieta'  sociale,  nonche'
          delle organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale
          (ONLUS)" sono sostituite dalle seguenti: "di enti del Terzo
          settore di natura non commerciale"; 
                  b) all'art. 10, primo comma, ai  numeri  15),  19),
          20) e  27-ter),  la  parola  «ONLUS»  e'  sostituita  dalle
          seguenti:  "enti  del   Terzo   settore   di   natura   non
          commerciale" 
                8. All'art. 1, comma 3, della legge 22  giugno  2016,
          n.  112,  le  parole:  "organizzazioni  non  lucrative   di
          utilita' sociale di cui all'art. 10, comma 1,  del  decreto
          legislativo 4 dicembre  1997,  n.  460,  riconosciute  come
          persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore
          della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3),
          dell'art. 10 del decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.
          460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso  articolo"
          sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore non
          commerciali, che operano prevalentemente nel settore  della
          beneficenza di cui all'art. 5, comma 1, lettera u)". 
                9. All'art. 32, comma 7, della legge 11  agosto  2014
          n. 125  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  "Le
          Organizzazioni non governative di  cui  al  presente  comma
          sono  iscritte  nel  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
          settore". 
                10. All'art. 6, comma 9, della legge 22 giugno  2016,
          n. 112 le parole «le agevolazioni di cui all'art. 14, comma
          1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,  e  i
          limiti ivi indicati sono elevati,  rispettivamente,  al  20
          per cento del reddito complessivo dichiarato  e  a  100.000
          euro» sono  sostituite  dalle  seguenti:  "le  agevolazioni
          previste per le organizzazioni  di  volontariato  ai  sensi
          dell'art. 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore  di
          cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge  6  giugno
          2016, n. 106". 
                11. Ai soggetti che  effettuano  erogazioni  liberali
          agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art.
          79, comma 5,  nonche'  alle  cooperative  sociali,  non  si
          applicano,  per  le  medesime   erogazioni   liberali,   le
          disposizioni di cui all'art. 15, comma 1.1. e all'art. 100,
          comma 2, lettera h), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                12. La deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle
          erogazioni liberali prevista dall'art. 10, comma 1, lettera
          g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n.  917,  e'  consentita  a  condizione  che  per  le
          medesime erogazioni il  soggetto  erogante  non  usufruisca
          delle detrazioni d'imposta di cui all'art. 15,  comma  1.1,
          del medesimo testo unico. 
                13. La deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle
          erogazioni  liberali  previste  dall'art.  100,  comma   2,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione  che  per
          le medesime erogazioni liberali il  soggetto  erogante  non
          usufruisca delle deduzioni previste dalla  lettera  h)  del
          medesimo art. 100, comma 2. 
                14. La deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle
          erogazioni liberali previste all'art. 153, comma 6, lettere
          a) e  b),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione  che  per
          le medesime erogazioni liberali il  soggetto  erogante  non
          usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma  3
          del medesimo art. 153. 
                15.  Alle  Fondazioni  lirico-sinfoniche  di  cui  al
          decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e  di  cui  alla
          legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni,
          iscritte nel Registro unico nazionale  del  Terzo  settore,
          non si applica l'art. 25,  comma  5  del  suddetto  decreto
          legislativo. 
                16. Alle associazioni che operano o che partecipano a
          manifestazioni di particolare interesse storico,  artistico
          e culturale, legate  agli  usi  ed  alle  tradizioni  delle
          comunita' locali, iscritte nel Registro unico nazionale del
          Terzo settore, non si applica l'art. 1, commi  185,  186  e
          187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                17.  In  attuazione   dell'art.   115   del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e
          delle attivita' culturali e del turismo,  le  regioni,  gli
          enti locali e gli  altri  enti  pubblici  possono  attivare
          forme speciali di partenariato con enti del  Terzo  settore
          che svolgono le attivita' indicate  all'art.  5,  comma  1,
          lettere  f),  i),  k)  o  z),  individuati  attraverso   le
          procedure semplificate di cui all'art. 151,  comma  3,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  dirette  alla
          prestazione  di  attivita'  di   valorizzazione   di   beni
          culturali immobili di appartenenza pubblica. 
                18. Le attivita' indicate all'art. 79, comma 4, lett.
          a), fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul
          valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo. 
                19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 2, comma 1, lettera b),  le  parole  «i
          soggetti di cui  all'art.  10  del  decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: "gli
          enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art.  79,
          comma 5, del codice del Terzo settore di  cui  all'art.  1,
          comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"; 
                  b) all'art. 16, comma 5, lettera a), numero  2,  le
          parole "agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti  privati
          costituiti per il perseguimento, senza scopo di  lucro,  di
          finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
          principio di sussidiarieta' e in coerenza con i  rispettivi
          statuti  o  atti  costitutivi,  promuovono   e   realizzano
          attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione
          e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale  nonche'
          attraverso  forme  di  mutualita'"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1,  lettera
          b), della legge 19 agosto 2016, n. 166. 
                20. All'art. 15  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma  6,  le  parole  "i
          soggetti di cui  all'art.  10  del  decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli
          enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art.  79,
          comma 5, del codice del Terzo settore di  cui  all'art.  1,
          comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106". 
                21. All'art. 1, comma 236, della  legge  27  dicembre
          2013, n. 147 le parole "i soggetti di cui all'art.  10  del
          decreto  legislativo  4  dicembre  1997,   n.   460"   sono
          sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore  non
          commerciali di cui all'art. 79, comma  5,  del  codice  del
          Terzo settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della
          legge 6 giugno 2016, n. 106". 
                22. All'art. 1, comma 1 della legge 25  giugno  2003,
          n. 155 le parole "i soggetti di cui all'art. 10 del decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460" sono sostituite  dalle
          seguenti: "gli enti del Terzo settore  non  commerciali  di
          cui all'art. 79, comma 5, del codice del Terzo  settore  di
          cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge  6  giugno
          2016, n. 106". 
                23.  All'art.   157,   comma   1-bis,   del   decreto
          legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
                  a)  le  parole  "organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita' sociale (ONLUS)" sono sostituite  dalle  seguenti:
          "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79,
          comma 5, del codice del Terzo settore di  cui  all'art.  1,
          comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"; 
                  b) le parole "Alle  ONLUS"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "Agli enti del Terzo settore non  commerciali  di
          cui all'art. 79, comma 5, del codice del Terzo  settore  di
          cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge  6  giugno
          2016, n. 106".». 
                               Art. 15 
 
 
Estensione della definizione  agevolata  delle  entrate  regionali  e
                          degli enti locali 
 
  1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie,  delle  regioni,
delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse
a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del  testo
unico delle disposizioni di legge  relative  alla  riscossione  delle
entrate patrimoniali dello Stato,  approvato  con  Regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al  2017,  dagli
enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti  enti
territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, con le forme  previste  dalla
legislazione vigente per  l'adozione  dei  propri  atti  destinati  a
disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni  relative
alle predette entrate. Gli enti territoriali,  entro  trenta  giorni,
danno  notizia  dell'adozione  dell'atto  di  cui  al  primo  periodo
mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. 
  2. Con il provvedimento di cui al comma  1  gli  enti  territoriali
stabiliscono anche: 
  a) il numero di rate in cui puo' essere ripartito il pagamento e la
relativa scadenza, che non puo' superare il 30 settembre 2021; 
  b) le modalita' con cui il debitore manifesta la  sua  volonta'  di
avvalersi della definizione agevolata; 
  c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui  il  debitore
indica  il  numero  di  rate  con  il  quale  intende  effettuare  il
pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto  i  debiti
cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno  a  rinunciare
agli stessi giudizi; 
  d)  il  termine  entro  il   quale   l'ente   territoriale   o   il
concessionario   della   riscossione   trasmette   ai   debitori   la
comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle
somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole  rate
e la scadenza delle stesse. 
  3. A  seguito  della  presentazione  dell'istanza  sono  sospesi  i
termini di prescrizione e di decadenza per il  recupero  delle  somme
oggetto di tale istanza. 
  4.  In  caso  di  mancato,  insufficiente  o   tardivo   versamento
dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato  dilazionato
il pagamento delle  somme,  la  definizione  non  produce  effetti  e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di  decadenza  per
il recupero  delle  somme  oggetto  dell'istanza.  In  tale  caso,  i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto. 
  5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3  del  decreto-legge
23 ottobre 2018, n.119 convertito, con modificazioni, dalla legge  17
dicembre 2018, n. 136. 
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome  di
Trento e di Bolzano  l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e  con
le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regio decreto  14  aprile  1910,  n.  639  recante
          «Approvazione del testo unico delle disposizioni  di  legge
          relative alla riscossione delle entrate patrimoniali  dello
          Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre
          1910, n. 227. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 53 del  decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
                «Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
          entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero  delle
          finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati  abilitati
          ad effettuare attivita' di liquidazione e  di  accertamento
          dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di  altre
          entrate delle province e dei comuni. 
                2. L'esame delle domande di iscrizione, la  revisione
          periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,  la
          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
          apposita commissione  in  cui  sia  prevista  una  adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 
                3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, tenuto conto delle esigenze  di  trasparenza  e  di
          tutela  del  pubblico  interesse,  sentita  la   conferenza
          Stato-citta', sono definiti le condizioni  ed  i  requisiti
          per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di  assicurare  il
          possesso di adeguati requisiti  tecnici  e  finanziari,  la
          sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza  di
          cause di  incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti,  ed
          emanate  disposizioni  in  ordine  alla  composizione,   al
          funzionamento e alla durata in carica dei componenti  della
          commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo,  alle
          modalita' per l'iscrizione e la  verifica  dei  presupposti
          per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche'  ai
          casi di revoca e decadenza della gestione . Per i  soggetti
          affidatari  di  servizi  di  liquidazione,  accertamento  e
          riscossione di tributi e altre entrate degli  enti  locali,
          che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
          puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
          a  due  anni,  per  l'adeguamento  alle  condizioni  e   ai
          requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 
                4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del  decreto
          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  concernenti  la
          gestione  del  servizio  di  accertamento   e   riscossione
          dell'imposta comunale sulla pubblicita'.». 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  16  e  17
          dell'art. 3 del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018, n. 136 (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e
          finanziaria): 
                «Art. 3 (Definizione agevolata dei  carichi  affidati
          all'agente della riscossione). - (Omissis). 
                16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma  1
          i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti  della
          riscossione recanti: 
                  a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
          Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE)  2015/1589
          del Consiglio, del 13 luglio 2015; 
                  b) i crediti  derivanti  da  pronunce  di  condanna
          della Corte dei conti; 
                  c) le multe, le ammende e  le  sanzioni  pecuniarie
          dovute a seguito di  provvedimenti  e  sentenze  penali  di
          condanna; 
                  d) le  sanzioni  diverse  da  quelle  irrogate  per
          violazioni  tributarie  o  per  violazione  degli  obblighi
          relativi  ai  contributi  e  ai  premi  dovuti  agli   enti
          previdenziali. 
                17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente  articolo
          si applicano limitatamente agli interessi, compresi  quelli
          di cui all'art. 27, sesto comma, della  legge  24  novembre
          1981, n. 689. 
                (Omissis).». 
                             Art. 15 bis 
 
 
Efficacia delle deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative
              alle entrate tributarie degli enti locali 
 
  1. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 15 e' sostituito dal seguente: 
  «15. A decorrere dall'anno  di  imposta  2020,  tutte  le  delibere
regolamentari e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei
comuni sono inviate al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via   telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del
portale del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo
28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle  entrate  tributarie  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane,  la  disposizione  del  primo  periodo  si  applica  a
decorrere dall'anno di imposta 2021»; 
  b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: 
  «15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia
digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  stabilite  le
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo
automatizzato  delle  informazioni  utili  per   l'esecuzione   degli
adempimenti relativi al pagamento dei  tributi,  e  sono  fissate  le
modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo  di  effettuare
il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 
  15-ter. A decorrere dall'anno di imposta  2020,  le  delibere  e  i
regolamenti concernenti i tributi comunali  diversi  dall'imposta  di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e  dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia  dalla
data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a
condizione che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre
dell'anno a cui la delibera o il  regolamento  si  riferisce;  a  tal
fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di  cui  al
comma 15 entro il termine perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso
anno. I versamenti dei tributi  diversi  dall'imposta  di  soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e  dalla  TASI  la  cui
scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun  anno
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno
precedente. I versamenti dei medesimi  tributi  la  cui  scadenza  e'
fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun  anno
devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28
ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto gia' versato. In caso di  mancata  pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati  per
l'anno precedente. 
  15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i  regolamenti  e
le delibere di approvazione delle  tariffe  relativi  all'imposta  di
soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno  di  cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, nonche' al contributo  di  cui  all'articolo  1,  comma
1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto  dal  primo
giorno del secondo mese successivo a quello della loro  pubblicazione
effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e  delle
finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle  delibere
di cui al periodo  precedente  entro  i  quindici  giorni  lavorativi
successivi alla data  di  inserimento  nel  portale  del  federalismo
fiscale. 
  15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui  all'articolo  17,
comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di
variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni  contro  la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15». 
  2.  Il  comma  2  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo   15
dicembre1997, n. 446, e' abrogato. 
  3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  modificato  dell'art.   13   del   citato
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214  e'
          riportato nelle Note all'art. 3-ter. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  52  del   decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  52  (Potesta'  regolamentare  generale   delle
          province e dei comuni).  -  1.  Le  province  ed  i  comuni
          possono disciplinare con regolamento  le  proprie  entrate,
          anche   tributarie,   salvo   per   quanto   attiene   alla
          individuazione e definizione delle fattispecie  imponibili,
          dei soggetti passivi e della aliquota massima  dei  singoli
          tributi, nel rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione
          degli  adempimenti  dei  contribuenti.   Per   quanto   non
          regolamentato  si  applicano  le  disposizioni   di   legge
          vigenti. 
                2. (Abrogato). 
                3. Nelle province autonome di  Trento  e  Bolzano,  i
          regolamenti sono adottati in conformita' alle  disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione. 
                4.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'  impugnare  i
          regolamenti  sulle   entrate   tributarie   per   vizi   di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 
                5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
          e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
                  a)   l'accertamento   dei   tributi   puo'   essere
          effettuato dall'ente locale  anche  nelle  forme  associate
          previste negli articoli 24, 25,  26  e  28  della  legge  8
          giugno 1990, n. 142; 
                b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,  anche
          disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
          e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
          nel rispetto della normativa dell'Unione  europea  e  delle
          procedure vigenti in materia di affidamento della  gestione
          dei servizi pubblici locali, a: 
                    1) i soggetti iscritti nell'albo di cui  all'art.
          53, comma 1; 
                    2) gli operatori degli Stati membri stabiliti  in
          un Paese dell'Unione europea che esercitano  le  menzionate
          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione
          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di
          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di
          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa
          italiana di settore; 
                    3) la societa' a capitale  interamente  pubblico,
          di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del  testo  unico
          di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
          successive   modificazioni,   mediante    convenzione,    a
          condizione:  che  l'ente  titolare  del  capitale   sociale
          eserciti sulla  societa'  un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi  la
          parte piu' importante della propria  attivita'  con  l'ente
          che la controlla; che  svolga  la  propria  attivita'  solo
          nell'ambito territoriale di  pertinenza  dell'ente  che  la
          controlla; 
                    4) le societa' di  cui  all'art.  113,  comma  5,
          lettera b), del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del  2000,  iscritte  nell'albo  di  cui
          all'art. 53, comma 1, del  presente  decreto,  i  cui  soci
          privati siano scelti, nel rispetto della disciplina  e  dei
          principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e
          2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento
          dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi  e
          delle entrate avvenga sulla base di procedure  ad  evidenza
          pubblica; 
                c) l'affidamento di cui alla  precedente  lettera  b)
          non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
                d)  il  visto  di  esecutivita'  sui  ruoli  per   la
          riscossione dei tributi e delle altre entrate  e'  apposto,
          in ogni caso, dal funzionario designato quale  responsabile
          della relativa gestione. 
                6. 
                7.». 
                             Art. 15 ter 
 
 
Misure  preventive  per  sostenere  il  contrasto  dell'evasione  dei
                           tributi locali 
 
  1.  Gli  enti   locali   competenti   al   rilascio   di   licenze,
autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di
segnalazioni certificate di inizio attivita', uniche o  condizionate,
concernenti attivita' commerciali o produttive possono disporre,  con
norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza  in
esercizio siano  subordinati  alla  verifica  della  regolarita'  del
pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. 

                           Art. 15 quater 
 
Modifica  all'articolo  232  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
  legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  in  materia  di  contabilita'
  economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000
  abitanti 
 
  1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti  di  semplificazione
degli   adempimenti   connessi   alla   tenuta   della   contabilita'
economico-patrimoniale   e   di   formulazione    della    situazione
patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione  inferiore  a
5.000 abitanti, all'articolo 232, comma  2,  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le  parole:  «fino  all'esercizio
2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio  2019.  Gli
enti  che  rinviano  la   contabilita'   economico-patrimoniale   con
riferimento  all'esercizio  2019  allegano  al  rendiconto  2019  una
situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema
di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118,  e  con  modalita'  semplificate  individuate  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno   e   con    la    Presidenza    del    Consiglio    dei
ministri-Dipartimento per gli affari regionali, da emanare  entro  il
31 ottobre 2019, anche sulla  base  delle  proposte  formulate  dalla
Commissione per l'armonizzazione degli enti  territoriali,  istituita
ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n.118 del
2011». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  232  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 232  (Contabilita'  economico-patrimoniale).  -
          (Omissis). 
                2. Gli enti locali con popolazione inferiore a  5.000
          abitanti    possono    non    tenere    la     contabilita'
          economico-patrimoniale fino all'esercizio  2019.  Gli  enti
          che rinviano  la  contabilita'  economico-patrimoniale  con
          riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto  2019
          una situazione patrimoniale al  31  dicembre  2019  redatta
          secondo lo schema di cui  all'allegato  n.  10  al  decreto
          legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  con  modalita'
          semplificate  individuate   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri
          - Dipartimento per gli affari regionali, da  emanare  entro
          il  31  ottobre  2019,  anche  sulla  base  delle  proposte
          formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti
          territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del citato
          decreto legislativo n. 118 del 2011.» 
                               Art. 16 
 
 
Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici
               da parte di distributori di carburante 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27
dicembre 2017, n.  205  valgono  con  riferimento  alle  cessioni  di
carburanti  effettuate  nei  confronti  sia  di  esercenti  attivita'
d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso  in
cui gli esercenti di impianti  di  distribuzione  di  carburante  non
contabilizzino  separatamente  le  commissioni  addebitate   per   le
transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di  carburante,
il credito d'imposta di cui al citato articolo 1,  comma  924,  della
legge n. 205 del 2017, spetta per la quota  parte  delle  commissioni
calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo  derivante
da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 924 dell'art. 1
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
                «924. Agli esercenti di impianti di distribuzione  di
          carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento
          del totale delle commissioni addebitate per le  transazioni
          effettuate, a partire dal 1° luglio 2018,  tramite  sistemi
          di pagamento elettronico mediante carte di credito,  emesse
          da   operatori   finanziari   soggetti    all'obbligo    di
          comunicazione  previsto  dall'art.  7,  sesto  comma,   del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel
          rispetto  delle  condizioni  e  dei  limiti   di   cui   al
          regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti " de minimis ".». 
                             Art. 16 bis 
 
 
Riapertura dei termini  per  gli  istituti  agevolativi  relativi  ai
           carichi affidati agli agenti della riscossione 
 
  1. Salvo che  per  i  debiti  gia'  compresi  in  dichiarazioni  di
adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n.  136,  presentate  entro  il  30  aprile  2019,  il
debitore puo' esercitare la facolta'  ivi  riconosciuta  rendendo  la
dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il  31
luglio 2019, con le modalita' e in conformita' alla  modulistica  che
l'agente della riscossione pubblica nel  proprio  sito  internet  nel
termine massimo di cinque giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto.  In  tal  caso,  si
applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni  dell'articolo  3
del citato decreto-legge n.119 del 2018, ad eccezione dei  commi  21,
22, 24 e 24-bis: 
  a) in caso di esercizio della predetta facolta',  la  dichiarazione
resa puo' essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019; 
  b) il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell'articolo  3  del
citato decreto-legge n. 119 del 2018 e' effettuato alternativamente: 
  1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019; 
  2) nel numero massimo di diciassette  rate  consecutive,  la  prima
delle  quali,  di  importo  pari  al  20  per   cento   delle   somme
complessivamente dovute ai fini della  definizione,  scadente  il  30
novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il
28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun
anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma
3 dell'articolo 3 del citato  decreto-legge  n.  119  del  2018  sono
dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019; 
  c)  l'ammontare  complessivo  delle  somme  dovute  ai  fini  della
definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese
di scadenza di ciascuna di esse, sono  comunicati  dall'agente  della
riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019; 
  d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo  3
del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si determinano alla data del
30 novembre 2019; 
  e) i  debiti  di  cui  al  comma  23  dell'articolo  3  del  citato
decreto-legge n. 119 del 2018 possono  essere  definiti  versando  le
somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel
numero massimo di nove rate consecutive, la  prima  delle  quali,  di
importo pari al 20 per cento, scadente il  30  novembre  2019,  e  le
restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il  31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso
di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3
del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere  dal
1° dicembre 2019. 
  2. Salvo che  per  i  debiti  gia'  compresi  in  dichiarazioni  di
adesione alle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n.136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo  1  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30  aprile  2019,
il debitore puo' rendere la dichiarazione prevista dal comma 189  del
citato articolo 1 della legge n. 145 del  2018  entro  il  31  luglio
2019, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che l'agente
della riscossione pubblica nel  proprio  sito  internet  nel  termine
massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto. In tal  caso,  si  applicano  le
disposizioni dei commi da 184 a  198  dell'articolo  1  della  citata
legge n. 145 del 2018, nonche' quelle del comma 1, lettere a)  e  d),
del presente articolo. 
  3. Le disposizioni del presente articolo: 
  a)  si  applicano  anche  alle  dichiarazioni  di   adesione   alle
definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019
e anteriormente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto; 
  b) non si applicano alla definizione  di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   3   del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.   136
          (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria): 
                «Art. 3 (Definizione agevolata dei  carichi  affidati
          all'agente della riscossione). - 1. I  debiti,  diversi  da
          quelli di cui all'art. 5  risultanti  dai  singoli  carichi
          affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio  2000
          al  31  dicembre  2017,  possono  essere   estinti,   senza
          corrispondere le sanzioni comprese  in  tali  carichi,  gli
          interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive  di  cui  all'art.
          27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio  1999,  n.
          46, versando integralmente le somme: 
                  a) affidate all'agente della riscossione  a  titolo
          di capitale e interessi; 
                  b) maturate a favore dell'agente della riscossione,
          ai sensi dell'art. 17 del  decreto  legislativo  13  aprile
          1999, n. 112, a titolo di aggio sulle  somme  di  cui  alla
          lettera a) e di  rimborso  delle  spese  per  le  procedure
          esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 
                2. Il pagamento delle somme di  cui  al  comma  1  e'
          effettuato: 
                  a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019; 
                  b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive,
          la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari
          al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini
          della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio  e
          il 30  novembre  2019;  le  restanti,  di  pari  ammontare,
          scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
          novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. 
                3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1,
          sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli  interessi
          al tasso del 2 per  cento  annuo  e  non  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 19 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
                4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori  i
          dati necessari a individuare i carichi definibili presso  i
          propri sportelli  e  in  apposita  area  del  proprio  sito
          internet. 
                5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione
          la sua volonta' di procedere alla  definizione  di  cui  al
          comma  1  rendendo,  entro  il  30  aprile  2019,  apposita
          dichiarazione, con  le  modalita'  e  in  conformita'  alla
          modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio  sito
          internet nel termine massimo di venti giorni dalla data  di
          entrata  in  vigore   del   presente   decreto;   in   tale
          dichiarazione il debitore sceglie  altresi'  il  numero  di
          rate nel quale intende effettuare il  pagamento,  entro  il
          limite massimo previsto dal comma 1. 
                6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il  debitore
          indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto  i
          carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a  rinunciare
          agli stessi giudizi, che,  dietro  presentazione  di  copia
          della dichiarazione e nelle more del pagamento delle  somme
          dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio
          e'   subordinata   all'effettivo   perfezionamento    della
          definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
          documentazione attestante i pagamenti effettuati;  in  caso
          contrario, il giudice revoca la sospensione su  istanza  di
          una delle parti. 
                7.  Entro  il  30  aprile  2019  il   debitore   puo'
          integrare, con  le  modalita'  previste  dal  comma  5,  la
          dichiarazione presentata anteriormente a tale data. 
                8. Ai fini della determinazione dell'ammontare  delle
          somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b),  si
          tiene conto esclusivamente degli  importi  gia'  versati  a
          titolo  di  capitale  e  interessi  compresi  nei   carichi
          affidati,  nonche',  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di  rimborso
          delle spese per le procedure esecutive e di notifica  della
          cartella di pagamento. Il  debitore,  se,  per  effetto  di
          precedenti  pagamenti  parziali,  ha   gia'   integralmente
          corrisposto  quanto  dovuto  ai  sensi  del  comma  1,  per
          beneficiare degli effetti della definizione  deve  comunque
          manifestare la sua volonta' di aderirvi  con  le  modalita'
          previste dal comma 5. 
                9. Le somme relative ai debiti definibili, versate  a
          qualsiasi titolo,  anche  anteriormente  alla  definizione,
          restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 
                10.   A    seguito    della    presentazione    della
          dichiarazione, relativamente ai carichi definibili  che  ne
          costituiscono oggetto: 
                  a)  sono  sospesi  i  termini  di  prescrizione   e
          decadenza; 
                  b) sono sospesi, fino alla scadenza della  prima  o
          unica rata delle somme dovute a titolo di definizione,  gli
          obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni  in
          essere alla data di presentazione; 
                  c)  non  possono  essere   iscritti   nuovi   fermi
          amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
          alla data di presentazione; 
                  d)  non  possono  essere  avviate  nuove  procedure
          esecutive; 
                  e)  non  possono  essere  proseguite  le  procedure
          esecutive precedentemente avviate, salvo  che  non  si  sia
          tenuto il primo incanto con esito positivo; 
                  f) il debitore non e' considerato  inadempiente  ai
          fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
                  f-bis) si applica la disposizione di  cui  all'art.
          54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  ai  fini
          del   rilascio   del   documento   unico   di   regolarita'
          contributiva (DURC), di cui al  decreto  del  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali   30   gennaio   2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125  del  1°  giugno
          2015. 
                11.  Entro  il  30  giugno   2019,   l'agente   della
          riscossione comunica ai debitori che  hanno  presentato  la
          dichiarazione di cui al  comma  5  l'ammontare  complessivo
          delle somme  dovute  ai  fini  della  definizione,  nonche'
          quello delle singole  rate,  e  il  giorno  e  il  mese  di
          scadenza di ciascuna di esse. 
                12.  Il  pagamento  delle   somme   dovute   per   la
          definizione puo' essere effettuato: 
                  a)  mediante  domiciliazione  sul  conto   corrente
          eventualmente indicato  dal  debitore  nella  dichiarazione
          resa ai sensi del comma 5; 
                  b) mediante bollettini precompilati,  che  l'agente
          della riscossione e' tenuto ad allegare alla  comunicazione
          di cui al comma 11, se il  debitore  non  ha  richiesto  di
          eseguire il versamento  con  le  modalita'  previste  dalla
          lettera a) del presente comma; 
                  c)   presso   gli   sportelli   dell'agente   della
          riscossione. In tal caso, si applicano le  disposizioni  di
          cui all'art. 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre
          2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          febbraio 2014, n. 9, con le modalita' previste dal  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24  settembre
          2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  236  del  10
          ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti. 
                13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e'
          stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: 
                  a) alla  data  del  31  luglio  2019  le  dilazioni
          sospese  ai  sensi  del  comma   10,   lettera   b),   sono
          automaticamente revocate e  non  possono  essere  accordate
          nuove dilazioni ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
                  b) il pagamento della  prima  o  unica  rata  delle
          somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione
          delle procedure esecutive  precedentemente  avviate,  salvo
          che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. 
                14. In caso di  mancato  ovvero  di  insufficiente  o
          tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di  quelle
          in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui
          al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono
          a decorrere i termini di prescrizione e  decadenza  per  il
          recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso,
          relativamente ai debiti per i quali la definizione  non  ha
          prodotto effetti: 
                  a) i versamenti effettuati sono acquisiti a  titolo
          di acconto dell'importo complessivamente dovuto  a  seguito
          dell'affidamento del carico e non determinano  l'estinzione
          del debito  residuo,  di  cui  l'agente  della  riscossione
          prosegue l'attivita' di recupero; 
                  b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi
          dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 602. 
                14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative
          rate  non  superiore  a   cinque   giorni,   l'effetto   di
          inefficacia della definizione, previsto dal comma  14,  non
          si produce e non sono dovuti interessi. 
                15.  Possono  essere  ricompresi  nella   definizione
          agevolata di cui al comma 1 anche i debiti  risultanti  dai
          carichi  affidati  agli  agenti   della   riscossione   che
          rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di  istanza
          presentata dai debitori  ai  sensi  del  capo  II,  sezione
          prima,  della  legge  27  gennaio  2012,  n.  3,   con   la
          possibilita' di effettuare il pagamento del  debito,  anche
          falcidiato, con le  modalita'  e  nei  tempi  eventualmente
          previsti nel decreto di  omologazione  dell'accordo  o  del
          piano del consumatore. 
                16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma  1
          i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti  della
          riscossione recanti: 
                  a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
          Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE)  2015/1589
          del Consiglio, del 13 luglio 2015; 
                  b) i crediti  derivanti  da  pronunce  di  condanna
          della Corte dei conti; 
                  c) le multe, le ammende e  le  sanzioni  pecuniarie
          dovute a seguito di  provvedimenti  e  sentenze  penali  di
          condanna; 
                  d) le  sanzioni  diverse  da  quelle  irrogate  per
          violazioni  tributarie  o  per  violazione  degli  obblighi
          relativi  ai  contributi  e  ai  premi  dovuti  agli   enti
          previdenziali. 
                17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente  articolo
          si applicano limitatamente agli interessi, compresi  quelli
          di cui all'art. 27, sesto comma, della  legge  24  novembre
          1981, n. 689. 
                18.  Alle   somme   occorrenti   per   aderire   alla
          definizione  di  cui  al  comma  1,  che  sono  oggetto  di
          procedura concorsuale, nonche' in  tutte  le  procedure  di
          composizione negoziale della crisi d'impresa  previste  dal
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  si  applica  la
          disciplina dei crediti prededucibili di cui  agli  articoli
          111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
                19. A seguito del pagamento delle  somme  di  cui  ai
          commi 1,  21,  22  e  24,  l'agente  della  riscossione  e'
          automaticamente discaricato dell'importo residuo.  Al  fine
          di  consentire  agli  enti  creditori  di  eliminare  dalle
          proprie scritture  patrimoniali  i  crediti  corrispondenti
          alle quote discaricate, lo stesso agente della  riscossione
          trasmette,  anche  in  via  telematica,  a   ciascun   ente
          interessato,  entro  il  31  dicembre  2024,  l'elenco  dei
          debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di  cui  al
          presente articolo e dei codici tributo per i quali e' stato
          effettuato  il  versamento.  All'art.  6,  comma  12,   del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016,  n.  225,  le
          parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
          dicembre 2024". 
                20. All'art. 1, comma 684, della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:
          "Le comunicazioni di  inesigibilita'  relative  alle  quote
          affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio  2000
          al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che  hanno
          cessato o cessano di avvalersi delle  societa'  del  Gruppo
          Equitalia ovvero  dell'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,
          sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni  2016  e
          2017, entro il 31 dicembre 2026 e,  per  quelli  consegnati
          fino  al  31  dicembre  2015,  per  singole  annualita'  di
          consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31  dicembre
          di ciascun anno successivo al 2026.". 
                21.  Fatto  salvo  quanto   previsto   dall'art.   4,
          l'integrale pagamento, entro  il  termine  differito  al  7
          dicembre  2018,  delle  residue  somme  dovute   ai   sensi
          dell'art. 1, commi 6  e  8,  lettera  b),  numero  2),  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  in
          scadenza nei mesi di  luglio,  settembre  e  ottobre  2018,
          determina,  per  i   debitori   che   vi   provvedono,   il
          differimento  automatico  del  versamento  delle   restanti
          somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive di  pari
          importo, con scadenza il 31 luglio  e  il  30  novembre  di
          ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
          dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso  dello  0,3  per
          cento annuo. A tal fine, entro il  30  giugno  2019,  senza
          alcun  adempimento  a  carico  dei  debitori   interessati,
          l'agente della riscossione invia a questi  ultimi  apposita
          comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
          pagamento delle somme dovute  alle  nuove  scadenze,  anche
          tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'art. 4. Si
          applicano le disposizioni di cui al comma 12,  lettera  c);
          si applicano altresi', a seguito del pagamento della  prima
          delle predette rate differite, le disposizioni  di  cui  al
          comma 13, lettera b). 
                22. Resta salva la  facolta',  per  il  debitore,  di
          effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il
          pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21. 
                23. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, i debiti
          relativi ai carichi per i quali  non  e'  stato  effettuato
          l'integrale pagamento, entro  il  7  dicembre  2018,  delle
          somme da versare nello stesso termine in  conformita'  alle
          previsioni del comma 21 possono essere definiti secondo  le
          disposizioni del presente articolo versando le somme di cui
          al comma 1 in unica soluzione  entro  il  31  luglio  2019,
          ovvero, in deroga  al  comma  2,  lettera  b),  nel  numero
          massimo  di  dieci  rate  consecutive,  ciascuna  di   pari
          importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il
          30 novembre 2019 e  le  restanti  il  28  febbraio,  il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  degli  anni  2020  e
          2021. 
                24. Relativamente ai debiti  risultanti  dai  singoli
          carichi affidati  agli  agenti  della  riscossione  dal  1°
          gennaio 2000 al  30  settembre  2017,  i  soggetti  di  cui
          all'art. 6, comma  13-ter,  del  decreto-legge  22  ottobre
          2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
          dicembre  2016,  n.  225,  effettuano  il  pagamento  delle
          residue somme dovute ai fini  delle  definizioni  agevolate
          previste dallo stesso art. 6 del decreto-legge n.  193  del
          2016 e dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge  16  ottobre
          2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2017, n. 172, in dieci rate  consecutive  di  pari
          importo, con scadenza il 31 luglio  e  il  30  novembre  di
          ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
          dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso  dello  0,3  per
          cento annuo. A tal fine, entro il  30  giugno  2019,  senza
          alcun  adempimento  a  carico  dei  debitori   interessati,
          l'agente della riscossione invia a questi  ultimi  apposita
          comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
          pagamento  delle  somme  dovute  alle  nuove  scadenze.  Si
          applicano le disposizioni di cui al comma 12,  lettera  c);
          si applicano altresi', a seguito del pagamento della  prima
          delle predette rate, le disposizioni di cui  al  comma  13,
          lettera b). Resta salva la facolta', per  il  debitore,  di
          effettuare il pagamento di tali  rate  in  unica  soluzione
          entro il 31 luglio 2019. 
                24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano
          anche nel caso  di  tardivo  versamento,  non  superiore  a
          cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e
          24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019. 
                25. Possono essere definiti, secondo le  disposizioni
          del presente articolo, anche i debiti relativi  ai  carichi
          gia' oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi: 
                  a) dell'art.  6,  comma  2,  del  decreto-legge  22
          ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le  quali  il  debitore
          non  ha  perfezionato  la  definizione   con   l'integrale,
          tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine; 
                  b) dell'art.  1,  comma  5,  del  decreto-legge  16
          ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non
          ha provveduto  all'integrale,  tempestivo  pagamento  delle
          somme dovute in conformita' al comma 8, lettera b),  numero
          1), dello stesso  art.  1  del  decreto-legge  n.  148  del
          2017.». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi da  184  a  198
          dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145  (Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «184. I debiti  delle  persone  fisiche,  diversi  da
          quelli di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018,
          n. 119,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2018, n. 136, e  risultanti  dai  singoli  carichi
          affidati all'agente della riscossione dal 1°  gennaio  2000
          alla data  del  31  dicembre  2017,  derivanti  dall'omesso
          versamento  di  imposte  risultanti   dalle   dichiarazioni
          annuali e  dalle  attivita'  di  cui  all'art.  36-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e all'art. 54-bis del decreto del Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di  tributi  e
          relativi interessi e sanzioni, possono essere  estinti  dai
          debitori che versano in una grave e  comprovata  situazione
          di difficolta' economica  versando  una  somma  determinata
          secondo le modalita' indicate dal comma  187  o  dal  comma
          188. 
                185.  Possono  altresi'  essere  estinti   i   debiti
          risultanti dai singoli carichi  affidati  all'agente  della
          riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del  31  dicembre
          2017,  derivanti  dall'omesso  versamento  dei   contributi
          dovuti   dagli   iscritti    alle    casse    previdenziali
          professionali o alle gestioni previdenziali dei  lavoratori
          autonomi dell'INPS, con esclusione di  quelli  richiesti  a
          seguito  di  accertamento,  che  versano  in  una  grave  e
          comprovata situazione di  difficolta'  economica,  versando
          una somma determinata secondo  le  modalita'  indicate  dal
          comma  187  o  dal  comma  188,  da  utilizzare   ai   fini
          assicurativi secondo le  norme  che  regolano  la  gestione
          previdenziale interessata. 
                186. Ai fini del comma 184 e del comma 185,  sussiste
          una grave e comprovata situazione di difficolta'  economica
          qualora l'indicatore della situazione economica equivalente
          (ISEE)  del  nucleo  familiare,  stabilito  ai  sensi   del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore  ad
          euro 20.000. 
                187. Per i soggetti che si trovano  nella  situazione
          di cui al comma 186, i debiti di cui  al  comma  184  e  al
          comma 185 possono essere  estinti  senza  corrispondere  le
          sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di
          cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni  e
          le somme aggiuntive  di  cui  all'art.  27,  comma  1,  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando: 
                  a) le somme affidate all'agente della riscossione a
          titolo di capitale e interessi, in misura pari: 
                    1) al 16 per cento,  qualora  l'ISEE  del  nucleo
          familiare risulti non superiore a euro 8.500; 
                    2) al 20 per cento,  qualora  l'ISEE  del  nucleo
          familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore  a
          euro 12.500; 
                    3) al 35 per cento,  qualora  l'ISEE  del  nucleo
          familiare risulti superiore a euro 12.500; 
                  b) le somme maturate  a  favore  dell'agente  della
          riscossione, ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
          13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio  sulle  somme  di
          cui alla lettera a)  e  di  rimborso  delle  spese  per  le
          procedure  esecutive  e  di  notifica  della  cartella   di
          pagamento. 
                188. Indipendentemente da quanto stabilito dal  comma
          186, ai fini del comma 184 e del comma 185, versano in  una
          grave e comprovata situazione di  difficolta'  economica  i
          soggetti per cui e' stata aperta alla data di presentazione
          della dichiarazione di cui al comma  189  la  procedura  di
          liquidazione di cui all'art. 14-ter della legge 27  gennaio
          2012, n. 3. I debiti di cui al comma 184 e al comma 185  di
          tali soggetti possono essere estinti versando le  somme  di
          cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per
          cento e quelle di cui alla lettera b)  dello  stesso  comma
          187. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189  e'
          allegata copia  conforme  del  decreto  di  apertura  della
          liquidazione previsto dall'art. 14-quinquies della medesima
          legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
                189.   Il   debitore   manifesta   all'agente   della
          riscossione la sua volonta' di procedere  alla  definizione
          di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo,  entro  il  30
          aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalita' e  in
          conformita' alla modulistica che lo stesso agente  pubblica
          nel proprio sito internet  nel  termine  massimo  di  venti
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  17
          dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge  23
          ottobre 2018, n. 119; in  tale  dichiarazione  il  debitore
          attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o  al
          comma 188 e indica i debiti  che  intende  definire  ed  il
          numero di rate nel quale intende effettuare  il  pagamento,
          entro il limite massimo previsto dal comma 190. 
                190. Il versamento delle somme di cui al  comma  187,
          lettere a) e b), puo' essere effettuato in unica  soluzione
          entro il 30 novembre 2019, o in rate  pari  a:  il  35  per
          cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con
          scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza  il
          31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza  il  31  marzo
          2021 e il restante 15 per cento con scadenza il  31  luglio
          2021. 
                191. In caso di pagamento rateale ai sensi del  comma
          190, si applicano, a decorrere dal 1°  dicembre  2019,  gli
          interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano
          le disposizioni dell'art. 19  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
                192.  Entro  il  31  ottobre  2019,  l'agente   della
          riscossione comunica ai debitori che  hanno  presentato  la
          dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare  complessivo
          delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonche'  quello
          delle singole rate, il giorno e  il  mese  di  scadenza  di
          ciascuna di esse. Entro  la  stessa  data,  l'agente  della
          riscossione comunica altresi', ove sussistenti, il  difetto
          dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o la  presenza
          nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di
          cui  al  comma  184  e  al  comma  185  e  la   conseguente
          impossibilita' di  estinguere  il  debito  ai  sensi  degli
          stessi commi 184 e 185. 
                193. Nei casi previsti dal secondo periodo del  comma
          192, l'agente della riscossione avverte il debitore  che  i
          debiti delle persone fisiche inseriti  nella  dichiarazione
          presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai  sensi
          dell'art. 3 del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018,  n.   136,   sono   automaticamente   inclusi   nella
          definizione disciplinata  dallo  stesso  art.  3  e  indica
          l'ammontare complessivo delle  somme  dovute  a  tal  fine,
          ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di
          esse. La prima di tali rate, di ammontare pari  al  30  per
          cento delle predette somme, scade il 30 novembre  2019;  il
          restante 70 per cento e' ripartito nelle  rate  successive,
          ciascuna di pari importo, scadenti il 28  febbraio,  il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun  anno  a
          decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal  secondo
          periodo del comma  192,  limitatamente  ai  debiti  di  cui
          all'art. 3, comma 23, del citato decreto-legge n.  119  del
          2018,  l'ammontare  complessivo  delle  somme   dovute   e'
          ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare  pari
          al 30  per  cento,  scadente  il  30  novembre  2019  e  le
          restanti,  ciascuna  di  pari  importo,  scadenti   il   28
          febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli
          anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre
          2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo. 
                194. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 184
          e al  comma  185  possono  essere  estinti  anche  se  gia'
          ricompresi in dichiarazioni  rese  ai  sensi  dell'art.  6,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre
          2016, n. 225, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge  16
          ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non
          ha perfezionato la relativa definizione con  l'integrale  e
          tempestivo  pagamento  delle  somme  dovute.  I  versamenti
          eventualmente   effettuati   a   seguito   delle   predette
          dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne e'
          ammessa  la  restituzione;  gli  stessi   versamenti   sono
          comunque computati ai fini  della  definizione  di  cui  ai
          commi 184 e 185. 
                195. Ai  fini  di  cui  all'art.  11,  comma  6,  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  l'agente  della
          riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle  entrate
          e con la Guardia di finanza,  procede  al  controllo  sulla
          veridicita'   dei   dati   dichiarati   ai    fini    della
          certificazione di cui al comma 186 del  presente  articolo,
          nei  soli  casi  in  cui  sorgano   fondati   dubbi   sulla
          veridicita'  dei  medesimi.  Tale  controllo  puo'   essere
          effettuato fino alla  trasmissione  degli  elenchi  di  cui
          all'art. 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
          119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2018, n. 136. 
                196. All'esito del controllo previsto dal  comma  195
          del presente  articolo,  in  presenza  di  irregolarita'  o
          omissioni non costituenti falsita', il debitore e'  tenuto,
          anche nei casi di cui all'art. 11, comma 5, del regolamento
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          5 dicembre 2013, n. 159, a fornire,  entro  un  termine  di
          decadenza non  inferiore  a  venti  giorni  dalla  relativa
          comunicazione,  la  documentazione  atta  a  dimostrare  la
          completezza  e  veridicita'   dei   dati   indicati   nella
          dichiarazione. 
                197. Nell'ipotesi di  mancata  tempestiva  produzione
          della documentazione a seguito della comunicazione  di  cui
          al comma 196, ovvero nei casi di irregolarita' o  omissioni
          costituenti falsita', non si determinano gli effetti di cui
          al comma 184 e al comma 185 e l'ente creditore, qualora sia
          gia' intervenuto il discarico automatico di cui all'art. 3,
          comma 19,  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018,  n.  136,  procede,   a   seguito   di   segnalazione
          dell'agente della riscossione, nel termine di  prescrizione
          decennale, a riaffidare in riscossione il  debito  residuo.
          Restano fermi gli  adempimenti  conseguenti  alle  falsita'
          rilevate. 
                198. Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a
          197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6,  7,  8,
          9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19  e  20  dell'art.  3  del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  5  del  citato
          decreto-legge   n.   119   del   2018,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136: 
                «Art. 5 (Definizione agevolata dei  carichi  affidati
          all'agente della riscossione a titolo  di  risorse  proprie
          dell'Unione europea). - 1. I  debiti  relativi  ai  carichi
          affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio  2000
          al  31  dicembre  2017  a   titolo   di   risorse   proprie
          tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a),
          delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio,  del  7
          giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,  del  26
          maggio 2014, e di  imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa
          all'importazione possono essere estinti con  le  modalita',
          alle condizioni e nei termini di cui  all'art.  3,  con  le
          seguenti deroghe: 
                  a) limitatamente ai debiti  relativi  alle  risorse
          proprie tradizionali previste  dall'art.  2,  paragrafo  1,
          lettera  a),  della  decisione  2014/335/UE,  Euratom   del
          Consiglio, del 26 maggio 2014,  il  debitore  e'  tenuto  a
          corrispondere, in aggiunta alle somme di  cui  all'art.  3,
          comma 1, lettere a) e b): 
                    1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e  fino  al  31
          luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall'art.  114,
          paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)   n.   952/2013   del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  9  ottobre  2013,
          fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso
          art. 114; 
                    2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del
          2 per cento annuo; 
                  b)  entro  il  31  maggio   2019   l'agente   della
          riscossione trasmette, anche in  via  telematica,  l'elenco
          dei  singoli  carichi  compresi  nelle   dichiarazioni   di
          adesione alla definizione all'Agenzia delle  dogane  e  dei
          monopoli, che, determinato  l'importo  degli  interessi  di
          mora di cui alla lettera a),  numero  1),  lo  comunica  al
          medesimo agente, entro il 15 giugno  2019,  con  le  stesse
          modalita'; 
                  c)  entro  il  31  luglio   2019   l'agente   della
          riscossione comunica ai debitori che  hanno  presentato  la
          dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai
          fini della definizione, nonche' quello delle singole  rate,
          e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; 
                  d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle
          somme dovute a titolo di definizione scade il 30  settembre
          2019; la seconda rata  scade  il  30  novembre  2019  e  le
          restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio  e
          il 30 novembre di ciascun anno successivo; 
                  e) limitatamente ai debiti  relativi  alle  risorse
          proprie tradizionali previste  dall'art.  2,  paragrafo  1,
          lettera  a),  della  decisione  2014/335/UE,  Euratom   del
          Consiglio,  del  26  maggio  2014,  non  si  applicano   le
          disposizioni di cui  all'art.  3,  comma  12,  lettera  c),
          relative al pagamento mediante compensazione; 
                  f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  al  fine
          di  poter  correttamente  valutare  lo  stato  dei  crediti
          inerenti alle somme di competenza del  bilancio  della  UE,
          trasmette,  anche  in   via   telematica,   alle   scadenze
          determinate  in  base  all'art.  13  del  regolamento  (UE,
          Euratom) n. 609/2014 del Consiglio,  del  26  maggio  2014,
          specifica  richiesta  all'agente  della  riscossione,  che,
          entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse
          modalita', se i debitori che hanno aderito alla definizione
          hanno effettuato il pagamento delle  rate  previste  e,  in
          caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per  i
          quali e' stato effettuato il versamento.». 
                             Art. 16 ter 
 
 
Norme di interpretazione autentica in materia di IMU  sulle  societa'
                              agricole 
 
  1. Le agevolazioni tributarie  riconosciute  ai  fini  dell'imposta
municipale  propria,   alle   condizioni   previste   dal   comma   2
dell'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
si  intendono  applicabili  anche  alle  societa'  agricole  di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
99. La presente disposizione ha  carattere  interpretativo  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  13  del  citato
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214  e'
          riportato nelle Note all'art. 3-ter. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3  dell'art.  1
          del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99  (Disposizioni
          in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale  e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L.
          7 marzo 2003, n. 38): 
                «Art.  1  (Imprenditore  agricolo  professionale).  -
          (Omissis). 
                3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali,
          anche a scopo  consortile,  sono  considerate  imprenditori
          agricoli professionali qualora  lo  statuto  preveda  quale
          oggetto  sociale  l'esercizio  esclusivo  delle   attivita'
          agricole di cui all' art. 2135 del codice civile e siano in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) nel caso di societa' di persone  qualora  almeno
          un socio sia in possesso della  qualifica  di  imprenditore
          agricolo professionale. Per le societa' in  accomandita  la
          qualifica si riferisce ai soci accomandatari; 
                  b) ; 
                  c) nel caso di societa' di capitali o  cooperative,
          quando almeno un amministratore che sia anche socio per  le
          societa' cooperative sia in  possesso  della  qualifica  di
          imprenditore agricolo professionale. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  1  della
          citata legge n. 212 del 2000: 
                «Art. 1 (Principi generali). - 1. (Omissis). 
                2. L'adozione  di  norme  interpretative  in  materia
          tributaria  puo'   essere   disposta   soltanto   in   casi
          eccezionali e con legge ordinaria, qualificando  come  tali
          le disposizioni di interpretazione autentica. 
                (Omissis).». 
                           Art. 16 quater 
 
 
Stralcio dei debiti fino a mille  euro  affidati  agli  agenti  della
                    riscossione dal 2000 al 2010 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.
136, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti  creditori,
sulla  base  dell'elenco  trasmesso  dall'agente  della  riscossione,
adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre
2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi gia'  nel  corso
della  gestione  e  vincolando  allo  scopo  le   eventuali   risorse
disponibili alla data della comunicazione». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  4  del
          citato decreto-legge  n.  119  del  2018,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4  (Stralcio  dei  debiti  fino  a  mille  euro
          affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010). -
          1. I debiti di importo residuo, alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo
          di capitale, interessi per ritardata iscrizione a  ruolo  e
          sanzioni, risultanti  dai  singoli  carichi  affidati  agli
          agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
          2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia'
          intervenuta  la  richiesta  di   cui   all'art.   3,   sono
          automaticamente  annullati.  L'annullamento  e'  effettuato
          alla data del 31 dicembre 2018 per consentire  il  regolare
          svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e  contabili.
          Ai   fini   del   conseguente   discarico,   senza    oneri
          amministrativi   a   carico    dell'ente    creditore,    e
          dell'eliminazione dalle  relative  scritture  patrimoniali,
          l'agente della riscossione trasmette agli enti  interessati
          l'elenco  delle  quote  annullate  su  supporto  magnetico,
          ovvero in via telematica, in  conformita'  alle  specifiche
          tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del
          Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142  del  22  giugno
          2015. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma
          529, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  Gli  enti
          creditori, sulla  base  dell'elenco  trasmesso  dall'agente
          della riscossione, adeguano le proprie scritture  contabili
          entro la data del 31 dicembre  2019,  tenendo  conto  degli
          eventuali effetti negativi gia' nel corso della gestione  e
          vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla
          data della comunicazione. 
                (Omissis).». 
                          Art. 16 quinquies 
 
 
                Disposizioni in materia previdenziale 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 185 e' inserito il seguente: 
  «185-bis. Le disposizioni del comma  185  si  applicano  ai  debiti
derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti
alle casse  previdenziali  professionali,  previe  apposite  delibere
delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo  3
del decreto legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  pubblicate  nei
rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre  2019  e
comunicate,  entro  la  stessa  data,  all'agente  della  riscossione
mediante posta elettronica certificata»; 
  b) al comma 192, dopo le parole: «e 188» sono inserite le seguenti:
«o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis». 
  2. L'Istituto nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti  italiani
«Giovanni Amendola» (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui  al
decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  con  provvedimenti
soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma
2, del citato decreto legislativo n.  509  del  1994,  e'  tenuto  ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto,  misure  di  riforma  del
proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario  della
gestione sostitutiva  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  che
intervengano in via prioritaria sul contenimento della  spesa  e,  in
subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad
assicurare la sostenibilita' economico-finanziaria nel medio e  lungo
periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  l'INPGI  trasmette  ai
Ministeri  vigilanti  un  bilancio  tecnico  attuariale,  redatto  in
conformita' a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del  citato
decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga  conto  degli  effetti
derivanti dall'attuazione delle disposizioni del  primo  periodo  del
presente  comma.  Qualora  il  bilancio  tecnico  non   evidenzi   la
sostenibilita' economico-finanziaria di medio e lungo  periodo  della
gestione sostitutiva  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  al
fine  di  ottemperare  alla  necessita'  di  tutelare  la   posizione
previdenziale  dei  lavoratori  del  mondo  dell'informazione  e   di
riequilibrare la sostenibilita' economico-finanziaria della  gestione
previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta
uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza  nuovi  o
maggiori oneri ovvero minori entrate  per  la  finanza  pubblica,  le
modalita' di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le
finalita' di cui al terzo periodo del presente comma  e  per  evitare
effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare,  a  seguito
dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS  all'INPGI,
ferma restando comunque  la  necessita'  di  invarianza  del  gettito
contributivo e degli oneri per  prestazioni  per  il  comparto  delle
pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la  neutralita'  in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno,  sono  accantonati  e
resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti  importi:  159
milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024,
167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro  per  l'anno
2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro
per l'anno 2030 e 191 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2031. All'onere di cui  al  quarto  periodo  del  presente  comma  si
provvede a valere sui minori oneri, in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare, derivanti dal presente decreto. Per il predetto  Istituto
l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2  del
citato decreto legislativo n. 509 del 1994  e'  sospesa  fino  al  31
ottobre 2019. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 192 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «192.  Entro  il  31  ottobre  2019,  l'agente  della
          riscossione comunica ai debitori che  hanno  presentato  la
          dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare  complessivo
          delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonche'  quello
          delle singole rate, il giorno e  il  mese  di  scadenza  di
          ciascuna di esse. Entro  la  stessa  data,  l'agente  della
          riscossione comunica altresi', ove sussistenti, il  difetto
          dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o  l'esistenza
          della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis  o  la
          presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi  da
          quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la  conseguente
          impossibilita' di  estinguere  il  debito  ai  sensi  degli
          stessi commi 184 e 185.». 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
          «Attuazione della delega conferita dall'art. 1,  comma  32,
          della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto  1994,  n.
          196. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 3, comma  2,  e
          dell'art. 2, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n.
          509 del 1994: 
                «Art. 3 (Vigilanza). - 1. (Omissis). 
                2. Nell'esercizio della vigilanza  il  Ministero  del
          lavoro e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  i
          Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti: 
                  a) lo statuto e i regolamenti, nonche' le  relative
          integrazioni o modificazioni; 
                  b)  le  delibere  in  materia   di   contributi   e
          prestazioni, sempre che la relativa potesta'  sia  prevista
          dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza
          sostitutive  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  le
          delibere sono  adottate  sulla  base  delle  determinazioni
          definite dalla contrattazione collettiva nazionale. 
                  (Omissis).» 
                  «Art. 2 (Gestione). - (Omissis). 
                2. La gestione economico-finanziaria deve  assicurare
          l'equilibrio   di   bilancio   mediante    l'adozione    di
          provvedimenti  coerenti  alle  indicazioni  risultanti  dal
          bilancio  tecnico  da  redigersi  con  periodicita'  almeno
          triennale. 
                3. (Omissis). 
                4.  In  caso  di   disavanzo   economico-finanziario,
          rilevato dai rendiconti  annuali  e  confermato  anche  dal
          bilancio tecnico  di  cui  al  comma  2,  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla
          nomina di un commissario straordinario, il quale  adotta  i
          provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.
          Sino al  ristabilimento  dell'equilibrio  finanziario  sono
          sospesi tutti i  poteri  degli  organi  di  amministrazione
          delle  associazioni  e  delle  fondazioni.  Ai   fini   dei
          provvedimenti di cui ai periodi precedenti  la  Commissione
          parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori
          di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza  sociale
          segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni  di  disavanzo
          economico-finanziario  di  cui  e'  venuta   a   conoscenza
          nell'esercizio delle  proprie  funzioni  di  controllo  dei
          bilanci di tali enti ai sensi dell'art. 56  della  legge  9
          marzo 1989, n. 88. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi  2  e
          3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                Omissis).». 

Capo II
MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI

                               Art. 17 
 
 
                   Garanzia sviluppo media impresa 
 
  1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo  2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  istituita,
nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione  europea,  una  sezione
speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie  a
copertura di singoli finanziamenti e portafogli di  finanziamenti  di
importo  massimo  garantito  di  euro   5   milioni   e   di   durata
ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di
dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari  e
finalizzati per almeno  il  60  per  cento  a  investimenti  in  beni
materiali. A tal fine, la dotazione del fondo e' incrementata di  150
milioni di euro per l'anno  2019.  Con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono disciplinate le tipologie di operazioni ammissibili, le
condizioni i criteri e le modalita' di accesso  alla  garanzia  della
sezione speciale. 
  2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente periodo:  «Per  le
garanzie  concesse  nell'ambito  di   portafogli   di   finanziamenti
l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5  milioni  di
euro.». 
  2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23  dicembre
2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  febbraio
2014, n.  9,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
«L'importo massimo garantibile,  per  ciascun  soggetto  beneficiario
finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui  al  secondo
periodo, non puo' essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle
disponibilita' del citato Fondo». Il comma  2  dell'articolo  14  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  giugno   2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.172  del  26  luglio  2014,  e'
abrogato. 
  3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui  all'articolo  2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non  utilizzate
a valere sulla sezione speciale di cui al decreto del Ministro  delle
attivita' produttive e Ministro per l'innovazione e le tecnologie del
15 giugno 2004, sulle risorse assegnate al Fondo con la delibera CIPE
del 21 Aprile 1999 n.  47,  sulla  riserva  di  cui  al  Decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 15 gennaio  2014,  sono  utilizzate
per le finalita' generali del predetto Fondo. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 50. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 100 dell'art. 2
          della  legge  23  dicembre  1996,   n.   662   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
                «100. Nell'ambito delle risorse di cui al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                  a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese; 
                  b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
          1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'art. 1 della  legge  del  23  gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di cui  all'art.  17,
          comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. ». 
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  39  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 39  (Misure  per  le  micro,  piccole  e  medie
          imprese). - (Omissis). 
                4. La garanzia del Fondo  di  cui  al  comma  1  puo'
          essere  concessa,  a  titolo  oneroso,  su  portafogli   di
          finanziamenti  erogati  alle  imprese  con  un  numero   di
          dipendenti non superiore a 499  da  banche  e  intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco speciale  di  cui  all'art.
          106 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  e
          successive  modificazioni.   Per   le   garanzie   concesse
          nell'ambito  di  portafogli  di   finanziamenti   l'importo
          massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato,
          nel rispetto della disciplina dell'Unione  europea,  a  3,5
          milioni di euro. Con decreto di  natura  non  regolamentare
          adottato dal Ministro dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa
          con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,   sono
          definite  le  tipologie  di  operazioni   ammissibili,   le
          modalita' di concessione, i criteri  di  selezione  nonche'
          l'ammontare massimo delle  disponibilita'  finanziarie  del
          Fondo da destinare alla  copertura  del  rischio  derivante
          dalla concessione di detta garanzia. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 12  del
          decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio   2014,   n.   9
          (Interventi  urgenti  di  avvio  del  piano   «Destinazione
          Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del
          gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo   e   la
          digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'  misure  per  la
          realizzazione  di  opere  pubbliche  ed  EXPO  2015),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 12 (Misure per favorire il credito alla piccola
          e media impresa). - (Omissis). 
                6-bis. In  aggiunta  a  quanto  gia'  previsto  dalla
          legislazione vigente, la garanzia del Fondo di cui all'art.
          2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662, puo' essere  concessa  in  favore  delle  societa'  di
          gestione del risparmio che, in nome e per conto  dei  fondi
          comuni  di  investimento  da  esse  gestiti,  sottoscrivano
          obbligazioni o titoli  similari  di  cui  all'art.  32  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e
          successive  modificazioni,  emessi  da  piccole   e   medie
          imprese. Tale garanzia puo' essere concessa a fronte sia di
          singole operazioni  di  sottoscrizione  di  obbligazioni  e
          titoli similari sia di portafogli di operazioni.  L'importo
          massimo  garantibile,  per  ciascun  soggetto  beneficiario
          finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al
          secondo periodo, non puo' essere superiore a 5  milioni  di
          euro a valere sulle disponibilita' del  citato  Fondo.  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          definiti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
          i  requisiti  e   le   caratteristiche   delle   operazioni
          ammissibili, le modalita' di concessione della garanzia,  i
          criteri di  selezione  nonche'  l'ammontare  massimo  delle
          disponibilita' finanziarie  del  Fondo  da  destinare  alla
          copertura del rischio  derivante  dalla  concessione  della
          garanzia di cui al presente articolo. 
                (Omissis).». 
              - La Delibera CIPE del 21 aprile 1999,  n.  47  recante
          «Consorzi di garanzia collettiva fidi indirizzi  e  criteri
          utilizzo risorse» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          162 del 13 Luglio 1999. 
              - Il decreto del Ministro dello Sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  15
          gennaio 2014 recante «Disposizioni per il rafforzamento del
          Fondo di garanzia  per  le  piccole  e  medie  imprese»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 08-03-2014  -
          Suppl. Ordinario n. 18. 
                               Art. 18 
 
 
         Norme in materia di semplificazione per la gestione 
                  del Fondo di garanzia per le PMI 
 
  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, alla lettera r) il secondo periodo e' soppresso. 
  2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, e' gia' disposta la limitazione dell'intervento
del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di  garanzia  regionali  e
dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta  limitazione  rimane
in vigore fino al 31 dicembre 2020 o al minor termine previsto  dalla
delibera. 
  3. Al fine di  sostenere  lo  sviluppo  di  canali  alternativi  di
finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, puo' essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilita'
del predetto Fondo, in favore dei soggetti  che  finanziano,  per  il
tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding,  progetti
di investimento realizzati da micro, piccole e  medie  imprese,  come
definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di
attivita' ammissibili all'intervento del Fondo. 
  4. Ai fini di cui al comma 3: 
    a) per social lending si intende lo strumento attraverso il quale
una pluralita' di  soggetti  puo'  richiedere  a  una  pluralita'  di
potenziali finanziatori, compresi investitori istituzionali,  tramite
piattaforme on-line, fondi  rimborsabili  per  uso  personale  o  per
finanziare un progetto; 
    b) per crowdfunding si intende lo strumento attraverso  il  quale
famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite  piattaforme
on-line, da una pluralita' di investitori. 
  5. La garanzia di  cui  al  comma  3  e'  richiesta,  per  conto  e
nell'interesse dei soggetti finanziatori di cui al medesimo comma  3,
dai gestori di  piattaforme  di  social  lending  o  di  crowdfunding
preventivamente  accreditati,  a  seguito  di  apposita   valutazione
effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite  le
modalita' e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti  di
cui ai commi 3 e 5, la misura massima della garanzia concedibile, che
deve comunque assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto
finanziatore   nel   rischio   dell'operazione,   le   modalita'   di
retrocessione  ai  soggetti  finanziatori   delle   somme   derivanti
dall'eventuale escussione e liquidazione della  garanzia,  nonche'  i
criteri per l'accreditamento dei gestori e delle piattaforme  di  cui
al comma 5, tra i quali rientrano la trasparenza della  modalita'  di
determinazione del  prezzo  dei  finanziamenti,  l'affidabilita'  del
modello di valutazione della rischiosita' dei prenditori, il rispetto
delle norme  che  regolano  le  attivita'  riservate  dalla  legge  a
particolari categorie  di  soggetti,  ivi  inclusa  la  raccolta  del
risparmio tra  il  pubblico  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla
normativa tecnica della Banca d'Italia. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  18  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I  della  legge
          15 marzo 1997,  n.  59),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 18 (Funzioni e compiti conservati allo  Stato).
          - 1. Sono conservate allo Stato le funzioni  amministrative
          concernenti: 
                  a) i brevetti e la  proprieta'  industriale,  salvo
          quanto  previsto   all'art.   20   del   presente   decreto
          legislativo; 
                  b) la classificazione delle tipologie di  attivita'
          industriali ai sensi dell'art.  2  della  legge  12  agosto
          1977, n. 675; 
                  c) la  determinazione  dei  campioni  nazionali  di
          unita' di misura; la conservazione dei prototipi  nazionali
          del chilogrammo e del metro; la  definizione  di  norme  in
          materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di
          strumenti di misura; 
                  d) la  definizione  dei  criteri  generali  per  la
          tutela dei consumatori e degli utenti; 
                  e)  le  manifestazioni  a   premio   di   rilevanza
          nazionale; 
                  f) la classificazione delle sostanze che presentano
          pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle
          norme  da  osservarsi  per  l'impianto  e  l'esercizio  dei
          relativi  opifici,  stabilimenti  o  depositi  e   per   il
          trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro
          derivati e residui, ai sensi dell'art. 63 del regio decreto
          18 giugno 1931, n. 773; 
                  g) le industrie operanti nel settore  della  difesa
          militare,   ivi   comprese    le    funzioni    concernenti
          l'autorizzazione  alla  fabbricazione,  all'importazione  e
          all'esportazione di armi da guerra; 
                  h) la fabbricazione, l'importazione,  il  deposito,
          la vendita e il trasporto  di  armi  non  da  guerra  e  di
          materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la
          vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili
          e delle munizioni commerciali; 
                  i)   la   classificazione   dei   gas   tossici   e
          l'autorizzazione per il relativo impiego; 
                  l)  le  prescrizioni,  il  ritiro  temporaneo   dal
          mercato  e  il  divieto  di  utilizzazione  in  materia  di
          macchine, prodotti e  dispositivi  pericolosi,  nonche'  le
          direttive e le competenze in materia di certificazione, nei
          limiti previsti dalla normativa comunitaria; 
                  m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in
          crisi, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile  1979,  n.
          95, e successive modifiche; 
                  n) la determinazione dei criteri  generali  per  la
          concessione,  per  il  controllo  e  per   la   revoca   di
          agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi,  benefici
          di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di  dati
          e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai
          fini di monitoraggio e  valutazione  degli  interventi,  la
          fissazione dei limiti  massimi  per  l'accesso  al  credito
          agevolato alle imprese industriali, la  determinazione  dei
          tassi minimi di  interesse  a  carico  dei  beneficiari  di
          credito agevolato; 
                  o)  la  concessione  di  agevolazioni,  contributi,
          sovvenzioni,  incentivi,  benefici  di   qualsiasi   genere
          all'industria, nei  casi  di  cui  alle  lettere  seguenti,
          ovvero in caso  di  attivita'  o  interventi  di  rilevanza
          economica strategica o  di  attivita'  valutabili  solo  su
          scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per
          l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialita'  fra
          gli operatori; tali attivita' sono identificate con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con  la
          Conferenza Stato-regioni; 
                  p) la concessione di agevolazioni,  anche  fiscali,
          di  contributi,  incentivi,  benefici  per   attivita'   di
          ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per  le  aree
          depresse; 
                  q) la gestione del fondo speciale  per  la  ricerca
          applicata e del fondo speciale rotativo  per  l'innovazione
          tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46; 
                  r)  la  gestione  del  fondo  di  garanzia  di  cui
          all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23  dicembre
          1996, n. 662; 
              s) le prestazioni, i  servizi,  le  agevolazioni  e  la
          gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui  alla
          legge 24 maggio 1977, n.  227,  nonche'  la  determinazione
          delle  tipologie   e   caratteristiche   delle   operazioni
          ammissibili al contributo e delle condizioni,  modalita'  e
          tempi della loro concessione; 
                  t) la determinazione  delle  caratteristiche  delle
          macchine utensili, del prezzo di vendita,  delle  modalita'
          per l'applicazione e  il  distacco  del  contrassegno,  dei
          modelli del certificato di origine e dei registri speciali,
          ai sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329; 
                  u)   l'individuazione,   sentita   la    Conferenza
          unificata,   delle   aree   economicamente   depresse   del
          territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e
          la  vigilanza  sul  complesso  dell'azione  di   intervento
          pubblico nelle aree economicamente depresse del  territorio
          nazionale,  la  programmazione  e  il  coordinamento  delle
          grandi  infrastrutture  a  carattere  interregionale  o  di
          interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3
          del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; 
                  v) il coordinamento delle intese  istituzionali  di
          programma, definite dall'art. 2, comma 203, della legge  23
          dicembre  1996,  n.  662,  e  dei  connessi  strumenti   di
          programmazione negoziata; 
                  z) l'attuazione delle misure di cui alla  legge  25
          febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile  e  al
          decreto-legge 30 dicembre  1985,  n.  786,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28  febbraio  1986,  n.  44,  per
          l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno; 
                  aa)   l'attuazione   delle   misure   di   cui   al
          decreto-legge 22  ottobre  1992,  n.  415,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per  la
          disciplina  organica  dell'intervento  nel  Mezzogiorno   e
          agevolazioni alle attivita' produttive. A  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
          le direttive per la concessione delle agevolazioni  di  cui
          al predetto decreto-legge  n.  415,  sono  determinate  con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
          ad eccezione di quelle per le agevolazioni  previste  dalla
          lettera p) del presente comma; 
                  bb)  la  concessione  di   sovvenzioni   e   ausili
          finanziari  ai  soggetti   operanti   nel   settore   della
          cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213,
          e successive modificazioni e integrazioni. 
              - Il testo del comma 100 dell'art.  2  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662 e' riportato nelle Note all'art. 17. 
              - Si riporta il testo del comma 48  dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2014): 
                «48. Ai fini del riordino del sistema delle  garanzie
          per l'accesso al credito delle famiglie  e  delle  imprese,
          del piu' efficiente  utilizzo  delle  risorse  pubbliche  e
          della garanzia dello Stato anche in sinergia con i  sistemi
          locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
          sulla finanza pubblica, e' istituito il  Sistema  nazionale
          di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi  e  strumenti
          di garanzia: 
                  a) il Fondo di garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'art. 2, comma  100,  lettera  a),  della
          legge 23  dicembre  1996,  n.  662.  L'amministrazione  del
          Fondo, ai sensi dell'art. 47 del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni, e' affidata  a  un  consiglio  di  gestione,
          composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
          economico di cui uno con  funzione  di  presidente,  da  un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
          con funzione di vice presidente, da un  rappresentante  del
          Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
          rappresentante indicato dalla Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche'  da  due  esperti  in  materia
          creditizia   e    di    finanza    d'impresa,    designati,
          rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo  economico  e
          dal Ministero dell'economia e delle finanze su  indicazione
          delle  associazioni  delle  piccole  e  medie  imprese.  Ai
          componenti del consiglio di  gestione  e'  riconosciuto  un
          compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
          comitato di amministrazione istituito  ai  sensi  dell'art.
          15,  comma  3,  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  e
          successive  modificazioni.  Il  Ministero  dello   sviluppo
          economico comunica al gestore del Fondo  i  nominativi  dei
          componenti del consiglio di gestione, che e'  istituito  ai
          sensi del citato art. 47 del decreto legislativo n. 385 del
          1993, affinche' provveda alla sua formale costituzione. Con
          l'adozione del provvedimento di costituzione del  consiglio
          di gestione da parte del gestore decade l'attuale  comitato
          di amministrazione del Fondo; 
                  b) la Sezione speciale  di  garanzia  «Progetti  di
          ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo  di
          garanzia  di  cui  alla  lettera  a),  con  una   dotazione
          finanziaria   di   euro   100.000.000   a   valere    sulle
          disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e'  destinata
          alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
          delle  prime  perdite  su  portafogli  di  un  insieme   di
          progetti, di ammontare  minimo  pari  a  euro  500.000.000,
          costituiti da finanziamenti concessi  dalla  Banca  europea
          per  gli  investimenti  (BEI),  direttamente  o  attraverso
          banche e intermediari finanziari, per la  realizzazione  di
          grandi progetti per la ricerca e l'innovazione  industriale
          posti in essere da imprese  di  qualsiasi  dimensione,  con
          particolare riguardo alle piccole  e  medie  imprese,  alle
          reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese  individuati
          sulla   base   di   uno   specifico    accordo-quadro    di
          collaborazione tra il Ministero dello  sviluppo  economico,
          il Ministero dell'economia e delle finanze e  la  BEI.  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          definiti  i  criteri,  le  modalita'  di  selezione  e   le
          caratteristiche dei progetti da includere nel  portafoglio,
          le tipologie di operazioni ammissibili e la misura  massima
          della  garanzia  in  relazione  al  portafoglio  garantito,
          nonche' le modalita'  di  concessione,  di  gestione  e  di
          escussione  della  medesima  garanzia.  Le  risorse   della
          Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
          parte delle  risorse  della  programmazione  2014-2020  dei
          fondi strutturali comunitari; 
                  c) il Fondo di garanzia per la prima casa,  per  la
          concessione  di  garanzie,  a  prima  richiesta,  su  mutui
          ipotecari o su portafogli  di  mutui  ipotecari,  istituito
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
          attribuite risorse pari a euro  200  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche'  le  attivita'  e  le
          passivita' del Fondo di cui all'art. 13, comma  3-bis,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  fermo
          restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
          lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa  opera  con
          il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
          predetto art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del
          2008. La  garanzia  del  Fondo  e'  concessa  nella  misura
          massima del 50 per cento della quota  capitale,  tempo  per
          tempo in essere sui finanziamenti connessi  all'acquisto  e
          ad   interventi   di   ristrutturazione   e   accrescimento
          dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site  sul
          territorio nazionale, da adibire ad  abitazione  principale
          del mutuatario, con priorita' per l'accesso al  credito  da
          parte  delle  giovani  coppie  o   dei   nuclei   familiari
          monogenitoriali con figli minori, da parte  dei  conduttori
          di alloggi di proprieta' degli  Istituti  autonomi  per  le
          case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani  di
          eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
          di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge  28  giugno
          2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di  garanzia  per  la
          prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
          garanzia di ultima istanza. La  dotazione  del  Fondo  puo'
          essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da
          parte delle regioni e di altri enti  e  organismi  pubblici
          ovvero con l'intervento della  Cassa  depositi  e  prestiti
          Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
          fine di incrementare la misura massima della  garanzia  del
          Fondo. Con uno o piu' decreti di natura  non  regolamentare
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro con delega alle politiche giovanili  e  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sono stabilite le norme di  attuazione  del
          Fondo, comprese le condizioni alle quali e' subordinato  il
          mantenimento dell'efficacia della  garanzia  del  Fondo  in
          caso  di  cessione  del  mutuo,  nonche'  i   criteri,   le
          condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
          dello Stato e per l'incremento della dotazione  del  Fondo.
          Il Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma  3-bis,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  continua
          ad operare fino all'emanazione dei  decreti  attuativi  che
          rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa. 
                (Omissis).». 
                             Art. 18 bis 
 
Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28  maggio  1981,
  n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
  n. 394 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Le  iniziative  delle  imprese  italiane  dirette  alla   loro
promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati  anche  diversi  da
quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie
nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea
in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e  comunque  in
conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato». 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   6   del   citato
          decreto-legge   n.   112   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6  (Sostegno  all'internazionalizzazione  delle
          imprese). - 1. Le iniziative delle imprese italiane dirette
          alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati
          anche diversi da quelli dell'Unione europea possono  fruire
          di agevolazioni finanziarie nei limiti  e  alle  condizioni
          previsti dalla vigente  normativa  europea  in  materia  di
          aiuti di importanza  minore  (de  minimis)  e  comunque  in
          conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di
          Stato. 
                2. Le iniziative ammesse ai benefici sono: 
                  a)   la   realizzazione   di    programmi    aventi
          caratteristiche di investimento finalizzati  al  lancio  ed
          alla  diffusione  di  nuovi  prodotti  e   servizi   ovvero
          all'acquisizione di nuovi mercati per  prodotti  e  servizi
          gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad
          assicurare in prospettiva la presenza stabile  nei  mercati
          di riferimento; 
                  b)  studi  di  prefattibilita'  e  di  fattibilita'
          collegati  ad  investimenti  italiani  all'estero,  nonche'
          programmi  di  assistenza  tecnica  collegati  ai  suddetti
          investimenti; 
                  c) altri interventi prioritari. 
                3.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati  i
          termini, le modalita' e le condizioni degli interventi,  le
          attivita' e  gli  obblighi  del  gestore,  le  funzioni  di
          controllo nonche' la composizione e i compiti del  Comitato
          per l'amministrazione del fondo di cui  al  comma  4.  Sino
          alla emanazione del decreto restano in vigore i  criteri  e
          le procedure attualmente vigenti. 
                4.  Per  le  finalita'  dei  commi  precedenti   sono
          utilizzate le disponibilita'  del  Fondo  rotativo  di  cui
          all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.
          251, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio
          1981, n. 394 con le  stesse  modalita'  di  utilizzo  delle
          risorse del Fondo rotativo,  con  riserva  di  destinazione
          alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo. 
                5. E' abrogato il decreto-legge 28  maggio  1981,  n.
          251, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio
          1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4  dell'art.  2  e
          degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E' inoltre, abrogata la
          legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4
          e 6, e sono abrogati, altresi', i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8,
          dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. 
                6. I riferimenti alle norme  abrogate  ai  sensi  del
          presente articolo contenuti nel comma 1, dell'art.  25  del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,   n.   143,   devono
          intendersi   sostituiti   dal   riferimento   al   presente
          articolo.». 
                             Art. 18 ter 
 
 
        Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it» 
 
  1. Nell'ambito  dei  processi  di  rafforzamento  e  di  incremento
dell'efficienza e della trasparenza delle attivita'  delle  pubbliche
amministrazioni previsti negli  obiettivi  tematici  dell'Accordo  di
partenariato  per  l'utilizzo  dei  fondi  europei   afferenti   alla
programmazione 2014-2020 e,  in  particolare,  per  contribuire  alla
realizzazione  della   strategia   dell'Unione   per   una   crescita
intelligente,  sostenibile  e   inclusiva,   compresa   la   coesione
economica, sociale e territoriale, e' istituita presso  il  Ministero
dello  sviluppo  economico  la  piattaforma   telematica   denominata
«Incentivi.gov.it» per il sostegno della politica industriale e della
competitivita' del Paese. 
  2.  Alla  piattaforma  telematica  di   cui   al   comma   1   sono
preventivamente comunicate dalle amministrazioni pubbliche centrali e
localidi cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  le  misure  di  sostegno  destinate  al  tessuto
produttivo  di  cui  e'  obbligatoria  la  pubblicazione   ai   sensi
dell'articolo 26 del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,
secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal decreto  di  cui  al
comma 6 del presente articolo, il rispetto  delle  quali  costituisce
condizione legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la
concessione. 
  3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma telematica  di  cui
al comma 1 si provvede attraverso  l'impiego  di  quota  parte  delle
risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a  valere
sui fondi del programma operativo nazionale «Governance  e  capacita'
istituzionale» 2014-2020. 
  4.  Al  fine  di  garantire   il   monitoraggio   periodico   delle
informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica di cui  al
comma 1 e' istituita, senza oneri per il bilancio  dello  Stato,  una
struttura di cooperazione interorganica composta da un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno del Ministero  dello
sviluppo economico, uno del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, uno  delle  regioni  e  province  autonome  designato  dalla
Conferenza delle regioni e province autonome e uno di tutte le  altre
amministrazioni centrali e locali interessate. 
  5.  La  struttura  di  cui  al  comma  4  definisce  proposte   per
l'ottimizzazione della piattaforma telematica  di  cui  al  comma  1,
predispone le regole tecniche per l'accesso e  le  modalita'  per  la
condivisione dei dati, nel rispetto  delle  disposizioni  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, nonche' delle regole di sicurezza e trattamento dei dati
di cui al regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e al  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n.101. 
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del  presente  decreto,  sono  adottate  le  disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  1
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 1 (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).  -
          (Omissis). 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 26 del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
          riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni): 
                «Art. 26 (Obblighi di  pubblicazione  degli  atti  di
          concessione   di   sovvenzioni,   contributi,   sussidi   e
          attribuzione di vantaggi economici  a  persone  fisiche  ed
          enti pubblici e privati). - 1. Le pubbliche amministrazioni
          pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai  sensi
          dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e
          le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi
          per la concessione di sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed
          ausili  finanziari  e  per   l'attribuzione   di   vantaggi
          economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici  e
          privati. 
                2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  gli  atti
          di concessione delle sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed
          ausili finanziari alle  imprese,  e  comunque  di  vantaggi
          economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici  e
          privati ai sensi del citato art. 12 della legge n. 241  del
          1990, di importo superiore a mille  euro.  Ove  i  soggetti
          beneficiari siano controllati di diritto o di  fatto  dalla
          stessa persona  fisica  o  giuridica  ovvero  dagli  stessi
          gruppi di persone fisiche o  giuridiche,  vengono  altresi'
          pubblicati i dati consolidati di gruppo. 
                3. La pubblicazione ai sensi  del  presente  articolo
          costituisce   condizione   legale    di    efficacia    dei
          provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni  di
          importo  complessivo  superiore  a  mille  euro  nel  corso
          dell'anno solare  al  medesimo  beneficiario.  La  mancata,
          incompleta o  ritardata  pubblicazione  rilevata  d'ufficio
          dagli  organi  di  controllo  e'  altresi'  rilevabile  dal
          destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
          chiunque  altro  abbia  interesse,  anche   ai   fini   del
          risarcimento   del    danno    da    ritardo    da    parte
          dell'amministrazione, ai sensi  dell'art.  30  del  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
                4.   E'   esclusa   la   pubblicazione    dei    dati
          identificativi  delle  persone  fisiche  destinatarie   dei
          provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da  tali
          dati sia  possibile  ricavare  informazioni  relative  allo
          stato  di  salute  ovvero  alla   situazione   di   disagio
          economico-sociale degli interessati.». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  recante
          «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella  G.U.U.E.  4
          maggio 2016, n. L 119. 
              - Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante
          «Disposizioni per l'adeguamento della  normativa  nazionale
          alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   2016/679   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei  dati)»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2018, n.
          205. 
                           Art. 18 quater 
 
 
    Disposizioni in materia di fondi per l'internazionalizzazione 
 
  1. L'ambito di operativita' del fondo rotativo  per  operazioni  di
venture capital di cui all'articolo 1,  comma  932,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e' esteso a tutti gli Stati  non  appartenenti
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. 
  2. Gli interventi del fondo rotativo di  cui  al  comma  1  possono
consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al
capitale di societa' estere, anche nella sottoscrizione di  strumenti
finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento di soci. 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono  definite
le modalita' e le condizioni di intervento del fondo rotativo di  cui
al comma 1. 
  4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo  2001,
n. 84, le parole: «fino  al  40  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 49 per cento» e le parole: «Ciascun intervento  di
cui alla presente lettera non puo' essere superiore ad 1 miliardo  di
lire e, comunque, le partecipazioni» sono sostituite dalle  seguenti:
«Le partecipazioni». 
  5. Al fine di contrastare il fenomeno della  delocalizzazione,  nei
casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo  1,  comma  12,
del  decreto-legge  14   marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e comunque nel caso
in cui le operazioni a valere sul fondo rotativo di cui  all'articolo
1, comma 932, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  siano  causa
diretta di una riduzione dei  livelli  occupazionali  nel  territorio
nazionale, le imprese decadono  dai  benefici  e  dalle  agevolazioni
concessi, con obbligo di rimborso anticipato  dell'investimento.  Con
regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono  stabiliti  le
modalita' e i termini del rimborso anticipato dell'investimento e  le
sanzioni  applicabili  nei  casi  di  decadenza  di  cui  al  periodo
precedente. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 932 dell'art. 1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
                «932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa
          destinati ad operazioni di venture  capital  in  Paesi  non
          aderenti  all'Unione  europea  nonche'  il  fondo  di   cui
          all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
          n. 84, sono unificati in un unico fondo.». 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  5  della
          legge  21  marzo  2001,  n.   84   (Disposizioni   per   la
          partecipazione   italiana   alla   stabilizzazione,    alla
          ricostruzione  e   allo   sviluppo   di   Paesi   dell'area
          balcanica), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Utilizzazione delle  risorse  attribuite  al
          Ministero del commercio con l'estero). - (Omissis). 
                2.  Con  decreto  del  Ministro  del  commercio   con
          l'estero e' definita, tenendo  conto  degli  indirizzi  del
          Comitato, la ripartizione delle risorse finanziarie di  cui
          al comma 1, tra le seguenti finalita': 
                  a) concessione, da parte del soggetto gestore degli
          interventi         di         sostegno          finanziario
          all'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale
          di cui all'art. 25, comma 1,  del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.  143,  di  finanziamenti  agevolati  senza
          interessi per spese relative  alla  partecipazione  a  gare
          internazionali, a programmi  di  penetrazione  commerciale,
          con particolare riguardo alle piccole e  medie  imprese,  a
          studi   di   prefattibilita'   e   fattibilita'    connessi
          all'aggiudicazione  di  commesse,  alla  realizzazione   di
          investimenti,  a  programmi  di  assistenza  tecnica  e  di
          formazione del personale.  Le  modalita',  i  criteri  e  i
          limiti di concessione e di restituzione  dei  finanziamenti
          di cui alla presente lettera sono previamente stabiliti dal
          Comitato per  la  gestione  degli  interventi  di  sostegno
          finanziario    all'internazionalizzazione    del    sistema
          produttivo, previsto dalle convenzioni stipulate  ai  sensi
          dell'art. 25, comma 2, del  decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 143. Il rimborso dei costi sostenuti dal  soggetto
          gestore e' determinato ai sensi delle stesse convenzioni; 
                  b)  concessione,  ai   soggetti   beneficiari   dei
          finanziamenti di cui  alla  lettera  a),  di  una  garanzia
          integrativa e sussidiaria non superiore  all'80  per  cento
          dell'ammontare  del   finanziamento,   con   le   modalita'
          stabilite dall'art. 11, comma 4, della  legge  28  febbraio
          1986, n. 41; 
                  c) istituzione presso la SIMEST  Spa  di  un  fondo
          autonomo e distinto dal patrimonio della societa'  medesima
          con finalita' di capitale di rischio (venture capital), per
          l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni
          societarie fino al  49  per  cento  del  capitale  o  fondo
          sociale  delle   societa'   o   imprese   partecipate.   Le
          partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore
          a valori correnti, entro otto anni  dall'acquisizione.  Con
          decreto  del  Ministro  del  commercio  con  l'estero  sono
          determinate,   sulla   base    dei    relativi    standards
          internazionali,   le   modalita'   di   remunerazione    da
          riconoscere alla SIMEST Spa a valere  sulle  disponibilita'
          finanziarie del fondo stesso. Per le finalita' di cui  alla
          presente lettera, la SIMEST  Spa  puo'  stipulare  apposite
          convenzioni con finanziarie regionali o interregionali; 
                  d) attivita', da parte dell'Istituto nazionale  per
          il commercio estero, di promozione  e  di  assistenza  alle
          imprese nonche' di costituzione di centri di monitoraggio e
          informazione in Italia e nei Balcani e  di  formazione  nel
          commercio estero e nei processi  di  internazionalizzazione
          di giovani laureati, personale  tecnico  e  manageriale  di
          imprese italiane e dei Paesi dell'area dei  Balcani,  anche
          attraverso  l'attivazione  dell'Antenna  Adriatica   e   di
          eventuali  altre  strutture  analoghe  nei  propri   uffici
          situati nelle regioni adriatiche; 
                  e) attivita' di promozione  e  di  assistenza  alle
          imprese da parte del Centro di servizi INFORMEST e  di  FDL
          Servizi srl; 
                  f) promozione e finanziamento da parte  dell'Unione
          italiana delle camere di commercio, industria,  artigianato
          e agricoltura, nell'ambito  di  una  sezione  speciale  dei
          finanziamenti previsti per progetti  del  sistema  camerale
          dal proprio fondo di perequazione, di  progetti  presentati
          da enti del sistema camerale italiano di provata esperienza
          e qualificazione; 
              g)  acquisizione,  da  parte  della  FINEST  Spa,   con
          finalita' di capitale di rischio (venture capital),  e  per
          interventi  nell'area  dei   Balcani,   di   partecipazioni
          societarie fino al  40  per  cento  del  capitale  o  fondo
          sociale di piccole e medie imprese, di  cui  alla  legge  9
          gennaio 1991, n. 19. A tale scopo  e'  istituito  un  fondo
          autonomo e distinto dal patrimonio della societa'.  Ciascun
          intervento di cui alla presente  lettera  non  puo'  essere
          superiore  a  1  miliardo   di   lire   e,   comunque,   le
          partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore
          a valori correnti, entro otto anni  dall'acquisizione.  Con
          decreto  del  Ministro  del  commercio  con  l'estero  sono
          determinate,   sulla   base    dei    relativi    standards
          internazionali,   le   modalita'   di   remunerazione    da
          riconoscere alla FINEST Spa a valere  sulle  disponibilita'
          finanziarie del fondo stesso. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'art.  1
          del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14   maggio   2005,   n.   80
          (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di  azione  per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale): 
                «Art. 1 (Rafforzamento del  sistema  doganale,  lotta
          alla contraffazione e  sostegno  all'internazionalizzazione
          del sistema produttivo). - (Omissis). 
                12. I benefici e le agevolazioni  previsti  ai  sensi
          della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre  2002,  n.
          273, non  si  applicano  ai  progetti  delle  imprese  che,
          investendo all'estero, non prevedano  il  mantenimento  sul
          territorio nazionale delle attivita' di ricerca,  sviluppo,
          direzione commerciale, nonche'  di  una  parte  sostanziale
          delle attivita' produttive. 
                (Omissis).». 
                               Art. 19 
 
 
       Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa 
 
  1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui  all'articolo  1,
comma 48, lettera c), della  legge  27  dicembre  2013,  n.147,  sono
assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2019. 
  2. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, viene accantonato a copertura  del  rischio  un  importo  non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 50. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 48 dell'art. 1 della citata  legge
          n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 18. 
                             Art. 19 bis 
 
 
      Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo 
            dei contratti di locazione a canone agevolato 
 
  1. Il quarto periodo del comma 5  dell'articolo  2  della  legge  9
dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della
comunicazione ivi prevista, il contratto e' rinnovato tacitamente,  a
ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5  dell'art.  2
          della legge 9  dicembre  1998,  n.  431  (Disciplina  delle
          locazioni e del rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
          abitativo): 
                «Art. 2. (Modalita'  di  stipula  e  di  rinnovo  dei
          contratti di locazione). - (Omissis). 
                5. I contratti di locazione stipulati  ai  sensi  del
          comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni,  ad
          eccezione di quelli di cui all'art. 5. Alla prima  scadenza
          del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo  del
          medesimo, il contratto e' prorogato di diritto per due anni
          fatta salva la facolta' di disdetta da parte  del  locatore
          che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare  sullo
          stesso  le  opere  di  cui  all'art.  3,   ovvero   vendere
          l'immobile alle condizioni e con le  modalita'  di  cui  al
          medesimo art. 3.  Alla  scadenza  del  periodo  di  proroga
          biennale ciascuna delle parti ha  diritto  di  attivare  la
          procedura per il  rinnovo  a  nuove  condizioni  o  per  la
          rinuncia al rinnovo del contratto  comunicando  la  propria
          intenzione con lettera raccomandata  da  inviare  all'altra
          parte almeno sei mesi prima  della  scadenza.  In  mancanza
          della comunicazione il contratto e'  rinnovato  tacitamente
          alle medesime condizioni. 
                (Omissis).». 
                             Art. 19 ter 
 
 
            Disposizioni relative al Fondo per il credito 
              alle aziende vittime di mancati pagamenti 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 199,  le  parole:  «alle  aziende  vittime  di  mancati
pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «alle vittime  di  mancati
pagamenti» e le parole: «altre  aziende  debitrici»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «propri  debitori  nell'ambito  dell'attivita'   di
impresa»; 
  b) il comma 200 e' sostituito dal seguente: 
  «200. Possono accedere al  Fondo  di  cui  al  comma  199,  con  le
modalita' stabilite dal  comma  201,  le  piccole  e  medie  imprese,
definite ai sensi dell'articolo  3  della  direttiva  2013/34/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche  se  in
concordato preventivo  con  continuita',  e  i  professionisti  parti
offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione
delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati  dei
delitti di cui agli articoli 629, 640 e 641 del codice  penale,  2621
del codice civile, 216, 217, 218, 223, 224 e 225 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Possono altresi' accedere al Fondo le  piccole  e
medie imprese di cui al primo periodo e i  professionisti  ammessi  o
iscritti al passivo di una procedura  concorsuale  per  la  quale  il
curatore,  il  commissario  o  il  liquidatore  giudiziale  si   sono
costituiti parte civile nel processo penale per i  reati  di  cui  al
presente comma,  ovvero  il  cui  credito  e'  ricono-sciuto  da  una
sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi»; 
  c) dopo il comma 201 e' inserito il seguente: 
  «201-bis. Il provvedimento  di  concessione  e  di  erogazione  del
finanziamento agevolato di cui al comma  201  e'  adottato  anche  in
pendenza  della  verifica  da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo
economico della correttezza e della conformita'  delle  dichiarazioni
rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso  al  Fondo
di cui al comma 199; in tale caso, il  finanziamento  e'  erogato,  a
titolo di acconto, per un importo pari al  50  per  cento  di  quanto
dovuto e  il  saldo  e'  corrisposto  all'esito  della  verifica.  Il
provvedimento e' comunque revocato quando e' accertata la carenza dei
suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme  anticipate  a
titolo di acconto, secondo le modalita' stabilite dal decreto di  cui
al comma 201»; 
    d) al comma  202,  le  parole:  «delle  aziende  imputate  per  i
delitti» sono sostituite dalle seguenti: «dei debitori imputati». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 199, 200, 201,  201-bis
          e 202 dell'art. 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di  stabilita'  2016),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «199. Presso il Ministero dello sviluppo economico e'
          istituito il Fondo per il credito alle vittime  di  mancati
          pagamenti, con una dotazione di 10 milioni  di  euro  annui
          per  il  triennio  2016-2018,  avente  come  finalita'   il
          sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in  crisi
          a causa della mancata corresponsione di denaro da parte  di
          propri debitori nell'ambito dell'attivita' di impresa. 
                200. Possono accedere al Fondo di cui al  comma  199,
          con le modalita' stabilite dal  comma  201,  le  piccole  e
          medie imprese, come definite ai  sensi  dell'art.  3  della
          direttiva  2013/34/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del  26  giugno  2013,  anche  se   ammesse   a
          concordato  preventivo  con  continuita'  aziendale,  e   i
          professionisti,  che   risultano   parti   offese   in   un
          procedimento penale, pendente alla  data  di  presentazione
          delle domande di accesso al Fondo,  a  carico  di  debitori
          imputati dei delitti di cui agli articoli 629, 640, 641 del
          codice penale, 2621 del codice civile, 216  e  223,  217  e
          224, 218 e 225 del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267.
          Possono altresi' accedere  al  Fondo  le  piccole  e  medie
          imprese di cui al precedente  periodo  e  i  professionisti
          ammessi o iscritti al passivo di una procedura  concorsuale
          per la quale il curatore e  il  commissario  o  liquidatore
          giudiziale si sono costituiti  parte  civile  nel  processo
          penale per i reati di cui al presente comma, ovvero il  cui
          credito e'  riconosciuto  da  una  sentenza  definitiva  di
          condanna per i reati medesimi. 
                201.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti
          disposizioni in materia di aiuti  di  Stato,  i  limiti,  i
          criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti
          agevolati da parte dello Stato nei confronti delle  imprese
          e dei professionisti di cui al comma 200. 
                201-bis.  Il  provvedimento  di  concessione   e   di
          erogazione del finanziamento agevolato di cui al comma  201
          e' adottato anche in pendenza della verifica da  parte  del
          Ministero dello  sviluppo  economico  della  correttezza  e
          della conformita' delle dichiarazioni rese dai soggetti che
          hanno formulato richiesta di accesso al  Fondo  di  cui  al
          comma 199; in tale caso, il  finanziamento  e'  erogato,  a
          titolo di acconto, per un importo pari al 50 per  cento  di
          quanto dovuto e il saldo  e'  corrisposto  all'esito  della
          verifica. Il provvedimento e' comunque revocato  quando  e'
          accertata la carenza dei suoi presupposti, con  conseguente
          recupero  delle  somme  anticipate  a  titolo  di  acconto,
          secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al  comma
          201. 
                202. In caso di assoluzione dei debitori imputati  di
          cui al comma 200, i soggetti beneficiari dei  finanziamenti
          agevolati sono  tenuti  al  rimborso  delle  somme  erogate
          secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al  comma
          201.». 
                               Art. 20 
 
 
                Modifiche alla misura Nuova Sabatini 
 
  1. All'articolo  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  0a)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario,» sono  inserite  le  seguenti:
«nonche'  dagli  altri  intermediari  finanziari  iscritti   all'albo
previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle  leggi  in
materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto   legislativo
1°settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano  nei  confronti
delle piccole e medie imprese,»; 
    a) al comma 3, le parole «2 milioni di euro» sono sostituitedalle
parole «4 milioni di euro»; 
    b)  al  comma  4,  dopo  le  parole  «L'erogazione  del  predetto
contributo e' effettuata» sono inserite le seguenti:  «,  sulla  base
delle  dichiarazioni  prodotte   dalle   imprese   in   merito   alla
realizzazione dell'investimento,» e,  dopo  il  secondo  periodo,  e'
aggiunto  il  seguente:  «In  caso  difinanziamento  di  importo  non
superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in  un'unica
soluzione.». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98  (Disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio dell'economia),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  2  (Finanziamenti  per  l'acquisto  di   nuovi
          macchinari, impianti e attrezzature da parte delle  piccole
          e  medie  imprese).  -  1.  Al  fine   di   accrescere   la
          competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le micro,
          piccole   e   medie   imprese,   come   individuate   dalla
          Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6  maggio
          2003, possono accedere a finanziamenti e  ai  contributi  a
          tasso  agevolato  per  gli  investimenti,  anche   mediante
          operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti,
          beni  strumentali  di  impresa  e  attrezzature  nuovi   di
          fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in
          hardware, in software ed in tecnologie digitali. 
                2. I finanziamenti di cui al comma 1  sono  concessi,
          entro il 31  dicembre  2016  (21),  dalle  banche  e  dagli
          intermediari    finanziari    autorizzati     all'esercizio
          dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' dagli  altri
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'art. 106, comma 1, del  testo  unico  delle  leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che  statutariamente
          operano  nei  confronti  delle  piccole  e  medie  imprese,
          purche' garantiti da banche aderenti  alla  convenzione  di
          cui al comma 7,  a  valere  su  un  plafond  di  provvista,
          costituito, per le  finalita'  di  cui  all'art.  3,  comma
          4-bis,  del  decreto-legge  10   febbraio   2009,   n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33, presso la gestione  separata  di  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8. 
                3. I finanziamenti di cui al  comma  1  hanno  durata
          massima di 5 anni dalla data di  stipula  del  contratto  e
          sono  accordati  per  un  valore  massimo  complessivo  non
          superiore  a  4  milioni  di  euro  per  ciascuna   impresa
          beneficiaria,  anche  frazionato  in  piu'  iniziative   di
          acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino  al
          cento per  cento  dei  costi  ammissibili  individuati  dal
          decreto di cui al comma 5. 
                4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero  dello
          sviluppo economico concede un contributo,  rapportato  agli
          interessi calcolati sui finanziamenti di cui  al  comma  2,
          nella misura massima e con le modalita'  stabilite  con  il
          decreto di  cui  al  comma  5.  L'erogazione  del  predetto
          contributo e' effettuata, sulla  base  delle  dichiarazioni
          prodotte  dalle  imprese  in  merito   alla   realizzazione
          dell'investimento,  in  piu'  quote  determinate   con   il
          medesimo decreto. In caso di finanziamento di  importo  non
          superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in
          un'unica soluzione. I contributi sono concessi nel rispetto
          della disciplina comunitaria applicabile e,  comunque,  nei
          limiti dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  8,
          secondo periodo. 
                5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          sono stabiliti i requisiti e le condizioni  di  accesso  ai
          contributi di cui al presente articolo, la  misura  massima
          di cui  al  comma  4  e  le  modalita'  di  erogazione  dei
          contributi medesimi, le  relative  attivita'  di  controllo
          nonche' le modalita' di raccordo con  il  finanziamento  di
          cui al comma 2. 
                6. I finanziamenti di cui al comma 1  possono  essere
          assistiti dalla garanzia  del  Fondo  di  garanzia  per  le
          piccole e medie imprese  di  cui  all'art.  2,  comma  100,
          lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  nella
          misura  massima  dell'80  per  cento   dell'ammontare   del
          finanziamento. In tali  casi,  ai  fini  dell'accesso  alla
          garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
          creditizio   dell'impresa,   in   deroga    alle    vigenti
          disposizioni  sul  Fondo  di  garanzia,  e'  demandata   al
          soggetto richiedente, nel rispetto  di  limiti  massimi  di
          rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati  in  termini
          di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
          individua  altresi'  le  condizioni   e   i   termini   per
          l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
          interventi  del  Fondo  di  garanzia,  nel  rispetto  delle
          autorizzazioni di spesa vigenti per  la  concessione  delle
          garanzie del citato Fondo. 
                7. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, il Ministero dello  sviluppo  economico,
          sentito  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
          l'Associazione  Bancaria  Italiana  e  Cassa   depositi   e
          prestiti  S.p.a.  stipulano  una  o  piu'  convenzioni,  in
          relazione agli aspetti di competenza, per  la  definizione,
          in particolare: 
                  a) delle condizioni e dei criteri  di  attribuzione
          alle banche e agli intermediari  di  cui  al  comma  2  del
          plafond di provvista di cui  al  comma  2,  anche  mediante
          meccanismi  premiali  che  favoriscano  il  piu'   efficace
          utilizzo delle risorse; 
                  b)  dei  contratti  tipo  di  finanziamento  e   di
          cessione del credito in garanzia per  l'utilizzo  da  parte
          delle banche e degli intermediari di cui al comma  2  della
          provvista di cui al comma 2; 
                  c) delle attivita' informative, di  monitoraggio  e
          rendicontazione che devono essere  svolte  dalle  banche  e
          dagli  intermediari  di  cui  al  comma  2  aderenti   alla
          convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
          sulle misure previste dal presente articolo. 
                8. L'importo massimo  dei  finanziamenti  di  cui  al
          comma 1 e' di 2,5 miliardi di  euro  incrementabili,  sulla
          base delle risorse disponibili  ovvero  che  si  renderanno
          disponibili con successivi provvedimenti legislativi,  fino
          al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo  gli  esiti
          del   monitoraggio   sull'andamento    dei    finanziamenti
          effettuato  dalla  Cassa  depositi   e   prestiti   S.p.a.,
          comunicato  trimestralmente  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze.
          Per far fronte agli oneri derivanti dalla  concessione  dei
          contributi di cui al comma 4, e' autorizzata  la  spesa  di
          7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di  euro
          per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021. 
                8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
          applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
          in materia, anche alle piccole e medie imprese  agricole  e
          del settore della pesca. 
                8-ter. Alla concessione ed erogazione dei  contributi
          di cui al comma 4 si provvede a valere  su  di  un'apposita
          contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
          di cui all'art. 23, comma 2, del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto  2012,  n.  134.  Alla  predetta  contabilita'  sono
          versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo  periodo,
          e i  successivi  eventuali  stanziamenti  disposti  per  le
          medesime finalita'.». 
                               Art. 21 
 
 
                   Sostegno alla capitalizzazione 
 
  1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5,  del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, sono altresi' riconosciuti,  alle  condizioni  di
cui al presente articolo, in favore  delle  micro,  piccole  e  medie
imprese, costituite in forma societaria,  impegnate  in  processi  di
capitalizzazione,  che   intendono   realizzare   un   programma   di
investimento. 
  2. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del  decreto-legge  n.  69
del  2013  sono  concesse  nel  caso  di  sostegno  a   processi   di
capitalizzazione delle imprese, a  fronte  dell'impegno  dei  soci  a
sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare
in  piu'  quote,  in  corrispondenza  delle  scadenze  del  piano  di
ammortamento del predetto finanziamento. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo,  i  contributi  di
cui all'articolo 2, comma 5, del decreto- legge n. 69 del 2013, fermo
restando  il  rispetto  delle  intensita'  massime   previste   dalla
applicabile normativa dell'Unione europea  in  materia  di  aiuti  di
Stato,   sono   rapportati   agli   interessi   calcolati,   in   via
convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del: 
    a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese; 
    b) 3,575 per cento, per le medie imprese. 
  4. Per la concessione del contributo di cui al  presente  articolo,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  200,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 e' integrata di euro  10  milioni  per
l'anno 2019, di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal  2020  al
2023 e di euro 10 milioni per l'anno  2024.  Al  fine  di  assicurare
l'operativita' della misura, le predette risorse sono  trasferite  al
Ministero  dello  sviluppo  economico  a  inizio  di  ciascuna  delle
annualita' previste. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono
stabilitii requisiti e le condizioni di accesso al contributo di  cui
al comma 3, le caratteristiche  del  programma  di  investimento,  le
modalita' e i termini per l'esecuzione del piano di  capitalizzazione
dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della  medesima,  nonche'
le cause e le modalita' di revoca del contributo nel caso di  mancato
rispetto degli impegni assunti, ivi  compresa  la  realizzazione  del
predetto piano di capitalizzazione. 
  6.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  4  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 50. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge  n.  69
          del 2013, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 98, e' riportato nelle Note all'art. 20. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1
          della citata legge n. 145 del 2018: 
                «200. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'art.  1,
          comma  40,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  e'
          integrata di 48 milioni di euro  per  l'anno  2019,  di  96
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023  e
          di 48 milioni di euro per  l'anno  2024.  Si  applicano  la
          riserva di risorse di cui al comma 41 nonche' il termine di
          cui al comma 42 del medesimo articolo. Le risorse  che,  al
          30 settembre di ciascun anno  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  non  risultano
          utilizzate  per   la   riserva   citata   rientrano   nelle
          disponibilita' complessive della misura.». 
              - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata  legge
          n.  400  del  1988  e'  riportato   nelle   Note   all'art.
          16-quinquies. 
                               Art. 22 
 
 
                  Tempi di pagamento tra le imprese 
 
  1. Dopo l'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231 e' inserito il seguente: 
  «Art. 7-ter. - (Evidenza nel bilancio sociale). -  1.  A  decorrere
dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le societa' danno  evidenza
dei tempi medi di pagamento delle transazioni  effettuate  nell'anno,
individuando altresi'  gli  eventuali  ritardi  medi  tra  i  termini
pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno
conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate
con riferimento alle suddette transazioni,  nonche'  delle  eventuali
azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento». 

                               Art. 23 
 
 
                          Cartolarizzazioni 
 
  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  0a) all'articolo 4, comma 3,  dopo  le  parole:  «l'articolo  65  e
l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e  successive
modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero,  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14,
l'articolo 164, comma  1,  e  l'articolo  166  del  medesimo  decreto
legislativo»; 
  0b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 67  del
regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  e  successive  modificazioni,»
sono inserite le seguenti: «ovvero, dalla data di entrata  in  vigore
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 166 del
medesimo decreto legislativo»; 
    a) all'articolo 4, comma 4-ter: 
      1) dopo le  parole  «aperture  di  credito»  sono  inserite  le
seguenti: «in qualunque forma»; 
      2) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi  «Nel  caso  di
cessione di crediti aventi le caratteristiche di  cui  al  successivo
articolo 7.1, comma 1, la banca cedente puo', altresi', trasferire ad
una banca o intermediario finanziario di  cui  all'articolo  106  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo
58 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o la
facolta' di erogazione derivanti dal relativo contratto  di  apertura
di credito o affidamento, separatamente dal conto cui  l'apertura  di
credito  e'  collegata  e  mantenendo  la  domiciliazione  del  conto
medesimo. A seguito della cessione, gli incassi  registrati  su  tale
conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti  dai  contratti
di  apertura  di  credito  o   di   affidamento,   anche   se   sorti
successivamente alla cessione, secondo le modalita'  contrattualmente
previste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a  tutti  gli
effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto  e  da
quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun  patrimonio  separato
non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi  dai  portatori
dei titoli ovvero dalla banca o dalla societa' finanziaria di cui  al
citato  articolo  106  del  decreto  legislativo  n.  385  del   1993
cessionarie  degli  impegni  o  delle  facolta'  di  erogazione.   Si
applicano in quanto  compatibili  le  disposizioni  dell'articolo  3,
commi 2 e 2-bis.»; 
    b) all'articolo 7,  comma  1,  lettera  b-bis),  dopo  le  parole
«derivanti dalla titolarita'» sono inserite le seguenti: «,  in  capo
alla societa' di cui all'articolo 7.2»; 
    c) all'articolo 7.1: 
      1) al comma 3: 
  1.1) dopo le parole: «degli articoli 124, 160,  182-bis  e  186-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,» sono inserite le  seguenti:
«ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del medesimo
decreto legislativo»; 
        1.2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «Il
finanziamento puo' essere concesso anche ad assuntori  di  passivita'
dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori
hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi  dell'articolo
2359 del codice civile.»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4.  Possono  essere  costituite  una  o  piu'   societa'   veicolo
d'appoggio, nella forma di societa' di capitali, aventi come  oggetto
sociale esclusivo il compito di  acquisire,  gestire  e  valorizzare,
nell'interesse  esclusivo   dell'operazione   di   cartolarizzazione,
direttamente o attraverso  una  o  piu'  ulteriori  societa'  veicolo
d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente  o  parzialmente,  il
debito originario, i beni immobili e mobili  registrati  nonche'  gli
altri beni e diritti concessi o costituiti,  in  qualunque  forma,  a
garanzia dei crediti oggetto di  cartolarizzazione,  ivi  compresi  i
beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti,
eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti.  Il
trasferimento dei suddetti beni e  diritti  puo'  avvenire  anche  ai
sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo  58  del  testo  unico  bancario,
nonche' dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente
a oggetto beni o  rapporti  giuridici  individuabili  in  blocco.  Le
stesse modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del  comma  5
del presente articolo. Le somme in qualsiasi  modo  rivenienti  dalla
detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute
dalla societa' veicolo d'appoggio alla societa' di  cartolarizzazione
di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti  della  presente
legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e  sono  destinate
in via esclusiva  al  soddisfacimento  dei  diritti  incorporati  nei
titoli emessi e al  pagamento  dei  costi  dell'operazione.  I  beni,
diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai  medesimi  nonche'
ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione  di  cui  al
presente comma, o al successivo  comma  5,  costituiscono  patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello delle  societa'  stesse  e  da
quello relativo alle altre operazioni. Sul  patrimonio  separato  non
sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla  societa'  di
cartolarizzazione nell'interesse  dei  portatori  dei  titoli  emessi
dalla societa' per la cartolarizzazione dei crediti.». 
      3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: 
  «4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale
in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il  trasferimento
a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei  beni
e diritti di cui ai commi 4 e 5, in  favore  della  societa'  veicolo
d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito,  e  le  garanzie  di
qualunque tipo, da chiunque  e  in  qualsiasi  momento  prestate,  in
favore della societa' di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in
relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere  sui  beni  e
diritti acquistati dalle societa' veicolo  d'appoggio  ai  sensi  del
comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti
e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni  di
credito. 
  4-ter. Alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e
rapporti di locazione  finanziaria  e  dei  beni  derivanti  da  tale
attivita' si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili
alle societa' che esercitano attivita' di locazione finanziaria. Alle
cessioni di immobili  oggetto  di  contratti  di  leasing  risolti  o
altrimenti cessati per  fatto  dell'utilizzatore  effettuate  alla  e
dalla medesima societa' si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni  nei  pubblici
registri  e  volture  catastali  effettuate  a  qualunque  titolo  in
relazione  ai  beni  e  diritti  acquisiti  dalla  societa'   veicolo
d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute
in misura fissa. 
  4-quater. Per gli atti e  i  provvedimenti  recanti  il  successivo
trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa,
della proprieta' o di diritti reali,  anche  di  garanzia,  sui  beni
immobili acquistati dalle societa' veicolo  d'appoggio  in  relazione
all'operazione  di  cartolarizzazione,  le   imposte   di   registro,
ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione  che
l'acquirente dichiari, nel relativo  atto,  che  intende  trasferirli
entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non  si  realizzi  tale
condizione entro il quinquennio successivo, le imposte  di  registro,
ipotecaria e  catastale  sono  dovute  dall'acquirente  nella  misura
ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per  cento,
oltre agli interessi di mora di cui all'articolo  55,  comma  3,  del
testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. Dalla scadenza del quinquennio  decorre  il  termine  per  il
recupero  delle  imposte  ordinarie  da  parte   dell'amministrazione
finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5. 
  4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui  al  comma  4-quater
emessi a favore di soggetti che non svolgono attivita' d'impresa sono
assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e  catastale  nella
misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in  capo  all'acquirente
ricorrano le condizioni previste alla  nota  II-bis)  all'articolo  1
della  tariffa,  parte  prima,  allegata   al   testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.  In  caso  di
dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita  nel
quinquennio  dalla  data  dell'atto,  si  applicano  le  disposizioni
indicate nella predetta nota.». 
      4) al comma 5: 
        1.1) le parole «di tali contratti, la societa' veicolo»  sono
sostituite dalle seguenti: « di tali contratti, la  societa'  veicolo
d'appoggio »; 
        1.2) le parole « nel bilancio di una banca » sono  sostituite
dalle seguenti: « nel bilancio di una banca  o  di  un  intermediario
finanziario di  cui  all'articolo  106  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385 »; 
        1.3) dopo le parole «si applicano integralmente alla societa'
veicolo» sono inserite le seguenti: « d'appoggio ». 
    d) dopo l'articolo 7.1, e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 7.2.  -  (Cartolarizzazioni  Immobiliari  e  di  beni  mobili
registrati) - 1. Le societa' che  effettuano  le  operazioni  di  cui
all'articolo  7,  comma  1,  lettera  b-bis),  non  possono  svolgere
operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle  indicate
dall'articolo 7, comma 1,  lettera  b-bis).  Delle  obbligazioni  nei
confronti dei portatori dei titoli, nonche' di ogni  altro  creditore
nell'ambito di ciascuna  operazione  di  cartolarizzazione,  risponde
esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui  al
comma 2 del presente articolo. A  tali  operazioni  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 8, primo periodo. 
  2. Per ogni  operazione  sono  individuati  i  beni  ed  i  diritti
destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei  titoli  e
delle controparti dei contratti derivati con finalita'  di  copertura
dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti. I beni e i diritti
individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi  beni,
nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito  dell'operazione  di
cartolarizzazione dalle societa' di  cui  al  comma  1  costituiscono
patrimonio separato a tutti gli  effetti  da  quello  delle  societa'
stesse e  da  quello  relativo  alle  altre  operazioni.  Su  ciascun
patrimonio separato non sono ammesse azioni  da  parte  di  qualsiasi
creditore diverso dai portatori  dei  titoli  emessi  dalle  societa'
ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti  ovvero  dalle
controparti dei contratti derivati con  finalita'  di  copertura  dei
rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.». 
  d-bis) all'articolo 7-bis, comma 4, dopo le parole: «l'articolo 67,
quarto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  e  successive
modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero,  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14,
l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo». 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 50. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 3, 4 e 4-ter  dell'art.
          4 della legge 30 aprile 1999, n.  130  (Disposizioni  sulla
          cartolarizzazione  dei  crediti),  come  modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 4 (Modalita' ed efficacia  della  cessione).  -
          (Omissis). 
                3. Ai pagamenti effettuati dai debitori  ceduti  alla
          societa' cessionaria non si applicano l'art. 65 e l'art. 67
          del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
          modificazioni, ovvero, dalla data di entrata in vigore  del
          decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,  l'art.  164,
          comma 1, e l'art. 166 del medesimo decreto legislativo. 
                4.   Per   le   operazioni    di    cartolarizzazione
          disciplinate dalla presente legge i termini di due  anni  e
          di un anno previsti dall'art. 67 del regio decreto 16 marzo
          1942, n. 267, e  successive  modificazioni,  ovvero,  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  12
          gennaio 2019, n. 14, dall'art.  166  del  medesimo  decreto
          legislativo sono ridotti, rispettivamente, a sei ed  a  tre
          mesi. 
                4-bis. (Omissis). 
                4-ter. In caso di cessione di  crediti  derivanti  da
          aperture di credito in qualunque forma, anche  regolate  in
          conto corrente, il diritto di rendere esigibile il  credito
          ceduto  e'  esercitato  dalla   societa'   cessionaria   in
          conformita' alle previsioni del relativo  contratto  o,  in
          mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.
          Nel caso di cessione di crediti aventi  le  caratteristiche
          di cui al successivo art. 7.1, comma 1,  la  banca  cedente
          puo', altresi', trasferire ad  una  banca  o  intermediario
          finanziario di cui all'art. 106 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'art. 58 del  medesimo
          decreto legislativo n. 385  del  1993,  gli  impegni  o  la
          facolta' di erogazione derivanti dal relativo contratto  di
          apertura di credito o affidamento, separatamente dal  conto
          cui l'apertura di credito  e'  collegata  e  mantenendo  la
          domiciliazione  del  conto  medesimo.   A   seguito   della
          cessione, gli incassi registrati su tale conto continuano a
          essere  imputati  ai  debiti  nascenti  dai  contratti   di
          apertura di  credito  o  di  affidamento,  anche  se  sorti
          successivamente  alla  cessione,   secondo   le   modalita'
          contrattualmente  previste.   Gli   incassi   costituiscono
          patrimonio separato a tutti gli  effetti  da  quello  della
          banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo
          ad altre operazioni. Su  ciascun  patrimonio  separato  non
          sono ammesse azioni  da  parte  di  creditori  diversi  dai
          portatori dei titoli ovvero dalla banca  o  dalla  societa'
          finanziaria  di  cui  al  citato  art.  106   del   decreto
          legislativo n. 385 del 1993  cessionarie  degli  impegni  o
          delle  facolta'  di  erogazione.  Si  applicano  in  quanto
          compatibili le disposizioni dell'art. 3, commi 2 e 2-bis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, comma 1, 7.1, e
          7-bis, comma 4, della citata legge n. 130  del  1999,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7 (Altre  operazioni).  -  1.  Le  disposizioni
          della presente legge si applicano, in quanto compatibili: 
                  a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti
          realizzate mediante l'erogazione  di  un  finanziamento  al
          soggetto  cedente  da   parte   della   societa'   per   la
          cartolarizzazione dei crediti emittente  i  titoli,  avente
          per  effetto  il  trasferimento  del  rischio  inerente  ai
          crediti nella misura e alle condizioni concordate; 
                  b) alle cessioni a fondi  comuni  di  investimento,
          aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
                  b-bis) alle  operazioni  di  cartolarizzazione  dei
          proventi derivanti dalla titolarita', in capo alla societa'
          di  cui  all'art.  7.2  di  beni  immobili,   beni   mobili
          registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto  i
          medesimi beni. 
                (Omissis).» 
                «7.1. Cartolarizzazione  di  crediti  deteriorati  da
          parte di banche e intermediari finanziari. 
                1.  Alle  cessioni  di  crediti,   qualificati   come
          deteriorati  in  base  alle   disposizioni   dell'autorita'
          competente, ceduti  da  banche  e  intermediari  finanziari
          iscritti nell'albo di cui  all'art.  106  del  testo  unico
          bancario  aventi  sede  legale  in  Italia,  si   applicano
          altresi' le disposizioni del presente articolo. 
                2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 3
          che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma  1
          possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le
          prospettive di recupero di tali crediti  e  a  favorire  il
          ritorno in bonis del debitore ceduto,  nel  rispetto  delle
          condizioni previste all'art. 1, comma 1-ter. 
                3. Nell'ambito di piani di riequilibrio  economico  e
          finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi
          stipulati ai sensi  degli  articoli  124,  160,  182-bis  e
          186-bis  del  Regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e
          successive modificazioni ovvero, dalla data di  entrata  in
          vigore del decreto legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,
          degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240  del  medesimo  decreto
          legislativo ovvero di analoghi accordi o procedure volti al
          risanamento  o  alla  ristrutturazione  previsti  da  altre
          disposizioni di legge, le societa' di cartolarizzazione  di
          cui all'art. 3 possono acquisire  o  sottoscrivere  azioni,
          quote e altri titoli e  strumenti  partecipativi  derivanti
          dalla conversione  di  parte  dei  crediti  del  cedente  e
          concedere  finanziamenti   al   fine   di   migliorare   le
          prospettive di recupero dei crediti oggetto di  cessione  e
          di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si
          applicano in questo caso  le  disposizioni  degli  articoli
          2467 e  2497-quinquies  del  codice  civile.  Le  somme  in
          qualsiasi modo rivenienti da tali  azioni,  quote  e  altri
          titoli e  strumenti  partecipativi  sono  assimilate,  agli
          effetti della presente legge, ai pagamenti  effettuati  dai
          debitori ceduti  e  sono  destinate  in  via  esclusiva  al
          soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e
          al pagamento dei costi  dell'operazione.  Il  finanziamento
          puo' essere concesso anche ad assuntori di  passivita'  dei
          debitori ceduti ovvero a soggetti con i  quali  i  medesimi
          debitori hanno rapporti di controllo o di  collegamento  ai
          sensi dell'art. 2359 del codice civile. 
                4. Possono essere  costituite  una  o  piu'  societa'
          veicolo d'appoggio, nella forma di  societa'  di  capitali,
          aventi  come  oggetto  sociale  esclusivo  il  compito   di
          acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse  esclusivo
          dell'operazione  di   cartolarizzazione,   direttamente   o
          attraverso  una   o   piu'   ulteriori   societa'   veicolo
          d'appoggio,   autorizzate   ad   assumere,   totalmente   o
          parzialmente, il  debito  originario,  i  beni  immobili  e
          mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi
          o costituiti, in qualunque forma, a  garanzia  dei  crediti
          oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i  beni  oggetto
          di contratti di locazione finanziaria,  anche  se  risolti,
          eventualmente insieme con  i  rapporti  derivanti  da  tali
          contratti. Il trasferimento dei  suddetti  beni  e  diritti
          puo' avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3  dell'art.  58
          del testo unico bancario, nonche' dei commi 4, 5  e  6  del
          medesimo articolo, anche se non avente  a  oggetto  beni  o
          rapporti  giuridici  individuabili  in  blocco.  Le  stesse
          modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del  comma
          5  del  presente  articolo.  Le  somme  in  qualsiasi  modo
          rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali
          beni  e  diritti  sono  dovute   dalla   societa'   veicolo
          d'appoggio  alla  societa'  di  cartolarizzazione  di   cui
          all'art. 3, sono assimilate, agli  effetti  della  presente
          legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti  e  sono
          destinate in via esclusiva al soddisfacimento  dei  diritti
          incorporati nei titoli emessi  e  al  pagamento  dei  costi
          dell'operazione. I beni, diritti e le  somme  in  qualsiasi
          modo derivanti dai  medesimi  nonche'  ogni  altro  diritto
          acquisito nell'ambito dell'operazione di  cui  al  presente
          comma, o al successivo comma  5,  costituiscono  patrimonio
          separato a tutti  gli  effetti  da  quello  delle  societa'
          stesse e da quello  relativo  alle  altre  operazioni.  Sul
          patrimonio separato non sono ammesse  azioni  da  parte  di
          creditori  diversi  dalla  societa'  di   cartolarizzazione
          nell'interesse  dei  portatori  dei  titoli  emessi   dalla
          societa' per la cartolarizzazione dei crediti. 
                4-bis.  Si  applicano   le   imposte   di   registro,
          ipotecaria e catastale in misura  fissa  sugli  atti  e  le
          operazioni inerenti il trasferimento  a  qualsiasi  titolo,
          anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e  diritti
          di cui ai commi 4 e 5, in  favore  della  societa'  veicolo
          d'appoggio, inclusi  eventuali  accolli  di  debito,  e  le
          garanzie di qualunque tipo,  da  chiunque  e  in  qualsiasi
          momento   prestate,   in   favore   della    societa'    di
          cartolarizzazione o  altro  finanziatore  ed  in  relazione
          all'operazione di cartolarizzazione, a valere  sui  beni  e
          diritti acquistati dalle  societa'  veicolo  d'appoggio  ai
          sensi  del  comma  4,  le  relative   eventuali   surroghe,
          postergazioni,   frazionamenti   e   cancellazioni    anche
          parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito. 
                4-ter. Alla societa' veicolo  d'appoggio  cessionaria
          dei contratti e rapporti di  locazione  finanziaria  e  dei
          beni  derivanti  da  tale   attivita'   si   applicano   le
          disposizioni in materia fiscale applicabili  alle  societa'
          che esercitano attivita'  di  locazione  finanziaria.  Alle
          cessioni  di  immobili  oggetto  di  contratti  di  leasing
          risolti o altrimenti cessati  per  fatto  dell'utilizzatore
          effettuate alla e dalla medesima societa' si applica l'art.
          35, comma 10-ter.1, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici  registri  e
          volture  catastali  effettuate  a   qualunque   titolo   in
          relazione  ai  beni  e  diritti  acquisiti  dalla  societa'
          veicolo d'appoggio le imposte  di  registro,  ipotecaria  e
          catastale sono dovute in misura fissa. 
                4-quater. Per gli atti e i provvedimenti  recanti  il
          successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono
          attivita' d'impresa, della proprieta' o di  diritti  reali,
          anche di  garanzia,  sui  beni  immobili  acquistati  dalle
          societa' veicolo d'appoggio in relazione all'operazione  di
          cartolarizzazione, le imposte  di  registro,  ipotecaria  e
          catastale sono dovute in misura  fissa,  a  condizione  che
          l'acquirente  dichiari,  nel  relativo  atto,  che  intende
          trasferirli entro cinque anni dalla data di  acquisto.  Ove
          non  si  realizzi  tale  condizione  entro  il  quinquennio
          successivo, le imposte di registro, ipotecaria e  catastale
          sono dovute dall'acquirente nella  misura  ordinaria  e  si
          applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre
          agli interessi di mora di cui all'art.  55,  comma  3,  del
          testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
          registro,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131.  Dalla  scadenza  del
          quinquennio  decorre  il  termine  per  il  recupero  delle
          imposte    ordinarie    da    parte    dell'amministrazione
          finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5. 
                4-quinquies. Gli atti e i  provvedimenti  di  cui  al
          comma 4-quater emessi a favore di soggetti che non svolgono
          attivita'  d'impresa  sono  assoggettati  alle  imposte  di
          registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di  200
          euro ciascuna sempre che in capo  all'acquirente  ricorrano
          le condizioni previste alla nota II-bis) all'art.  1  della
          tariffa,  parte  prima,  allegata  al  testo  unico   delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n. 131. In  caso  di  dichiarazione  mendace  nell'atto  di
          acquisto, ovvero di rivendita nel  quinquennio  dalla  data
          dell'atto, si  applicano  le  disposizioni  indicate  nella
          predetta nota. 
                5. Qualora la cessione abbia ad  oggetto,  unitamente
          ai  beni  oggetto  di  locazione  finanziaria,  i  relativi
          contratti  di  locazione  finanziaria  ovvero  i   rapporti
          giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la
          societa' veicolo d'appoggio di cui al comma 4  deve  essere
          consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario
          finanziario di cui all'art. 106 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, anche se non facente  parte  di  un
          gruppo bancario, e deve essere  costituita  per  specifiche
          operazioni  di  cartolarizzazione  e  destinata  a   essere
          liquidata una volta conclusa l'operazione;  le  limitazioni
          dell'oggetto sociale, delle possibilita' operative e  della
          capacita'   di   indebitamento   devono   risultare   dalla
          disciplina  contrattuale  e  statutaria.  Gli   adempimenti
          derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria
          ceduti ai sensi del presente  articolo  sono  eseguiti  dal
          soggetto che presta i servizi indicati nell'art.  2,  comma
          3,  lettera   c),   ovvero   da   un   soggetto   abilitato
          all'esercizio  dell'attivita'  di   locazione   finanziaria
          individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo.  Le
          disposizioni in materia fiscale applicabili  alle  societa'
          che  esercitano  attivita'  di  locazione  finanziaria   si
          applicano integralmente alla  societa'  veicolo  d'appoggio
          cessionaria  dei  contratti   e   rapporti   di   locazione
          finanziaria e dei beni derivanti da  tale  attivita'.  Alle
          cessioni di immobili effettuate dalla medesima societa'  si
          applicano  integralmente  le  agevolazioni  originariamente
          previste dall'art. 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248. 
                6. Per gli effetti di cui all'art.  4,  comma  2,  le
          cessioni effettuate  da  parte  di  banche  e  intermediari
          finanziari  ai  sensi  del  presente  articolo,  aventi  ad
          oggetto crediti non individuati in blocco, sono  pubblicate
          mediante  iscrizione   nel   registro   delle   imprese   e
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'avviso   di
          avvenuta cessione, recante  indicazione  del  cedente,  del
          cessionario, della data  di  cessione,  delle  informazioni
          orientative sulla tipologia di rapporti da  cui  i  crediti
          ceduti derivano e sul periodo in  cui  tali  rapporti  sono
          sorti o sorgeranno, nonche' del sito  internet  in  cui  il
          cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino  alla
          loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e  la
          conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che  ne
          faranno  richiesta.  Dalla  data  di  pubblicazione   della
          notizia dell'avvenuta cessione  nella  Gazzetta  Ufficiale,
          nei confronti dei debitori ceduti si producono gli  effetti
          indicati all'art. 1264 del codice civile e i privilegi e le
          garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque
          esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei
          pubblici registri degli atti di acquisto dei  beni  oggetto
          di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano
          la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario,
          senza  necessita'  di  alcuna  formalita'  o   annotazione.
          Restano altresi' applicabili le discipline speciali,  anche
          di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. 
                7. Nel caso previsto dal comma  2,  la  gestione  dei
          crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla  societa'
          di cartolarizzazione di cui all'art. 3 e'  affidata  a  una
          banca o a un intermediario finanziario  iscritto  nell'albo
          di cui all'art. 106 del testo unico bancario. 
                8. Nel caso previsto dal  comma  3,  la  societa'  di
          cartolarizzazione  individua  un   soggetto   di   adeguata
          competenza  e  dotato  delle  necessarie   abilitazioni   o
          autorizzazioni in conformita' alle  disposizioni  di  legge
          applicabili,  cui  sono   conferiti,   nell'interesse   dei
          portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione
          e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto  sia  una
          banca, un intermediario finanziario iscritto  nell'albo  di
          cui all'art. 106 del testo unico bancario, una societa'  di
          intermediazione mobiliare o una societa'  di  gestione  del
          risparmio,  lo  stesso  soggetto   verifica   altresi'   la
          conformita'  dell'attivita'  e   delle   operazioni   della
          societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 3 alla  legge
          e al prospetto informativo.» 
                «7-bis   (Obbligazioni   bancarie    garantite).    -
          (Omissis). 
                4. Alle cessioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
          2440. Dell'affidamento o trasferimento  delle  funzioni  di
          cui all'art. 2, comma 3, lettera  c),  a  soggetti  diversi
          dalla banca cedente, e' dato avviso mediante  pubblicazione
          nella Gazzetta  Ufficiale  nonche'  comunicazione  mediante
          lettera  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   alle
          pubbliche  amministrazioni  debitrici.   Ai   finanziamenti
          concessi alle societa' di cui al comma 1  e  alla  garanzia
          prestata dalle medesime  societa'  si  applica  l'art.  67,
          quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e
          successive modificazioni, ovvero, dalla data di entrata  in
          vigore del decreto legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,
          l'art. 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo. 
                (Omissis).». 
                               Art. 24 
 
 
                 Sblocca investimenti idrici nel sud 
 
  1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente  per
lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della societa'
di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n.  214,  al  predetto  comma   11   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «e sottoposta alla  vigilanza  del
dipartimento delegato all'Autorita'  politica  per  le  politiche  di
coesione e  per  il  Mezzogiorno  e  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo e  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti:  «che
esercita i diritti del socio di concerto, per  quanto  di  rispettiva
competenza, con il dipartimento delegato all'Autorita'  politica  per
le politiche di coesione e per il  Mezzogiorno,  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  a-bis) il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Lo  statuto
prevede  la  possibilita'  per  le  altre  regioni   interessate   ai
trasferimenti  idrici   tra   regioni   del   distretto   idrografico
dell'Appennino meridionale di partecipare alla  societa'  di  cui  al
presente comma,  nonche'  il  divieto  di  cessione  delle  quote  di
capitale della medesima societa', a qualunque titolo, a  societa'  di
cui al titolo V del  libro  quinto  del  codice  civile  e  ad  altri
soggetti di diritto privato comunque denominati»; 
    b) il quarto periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «La  tutela
occupazionale e' garantita con riferimento al personale  titolare  di
rapporto di lavoro a tempo indeterminato  con  l'Ente  soppresso.  Le
passivita' di  natura  contributiva,  previdenziale  e  assistenziale
maturate sino alla data della costituzione della societa' di  cui  al
primo  periodo  del  presente  comma  sono   estinte   dall'Ente   in
liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere  dalla
data del trasferimento delle funzioni di cui  al  primo  periodo  del
presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti  all'Ente
di cui al comma 10 in forza di provvedimenti concessori si  intendono
attribuiti alla societa' di nuova costituzione. Al fine di accelerare
le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il  contenzioso
in essere, agevolando il Commissario  liquidatore  nella  definizione
degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti  e  i  debiti
sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli
aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni  sono
esclusi  dalle  operazioni  di  trasferimento  al  patrimonio   della
societa'  medesima.  I  rapporti  giuridici  attivie  passivi,  anche
processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente
nei  confronti  dell'Ente  posto  in  liquidazione.  Il   Commissario
liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente  al
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, che lo approva con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il
Ministro delegato all'Autorita' politica per le politiche di coesione
e per il Mezzogiorno.»; 
    c) il penultimo periodo e' soppresso. 
  1-bis.  Al  comma  11-bis  dell'articolo  21  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 11 e  11-bis  dell'art.
          21 del citato decreto-legge n. 201  del  2011,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 dicembre  2011,  n.  214,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  21  (Soppressione   enti   e   organismi).   -
          (Omissis). 
                11. Le funzioni del soppresso Ente  con  le  relative
          risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno
          2018 alla societa' costituita dallo Stato e partecipata, ai
          sensi dell'art.  9  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  19  agosto  2016,  n.   175,   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze, che esercita i  diritti  del
          socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con
          il dipartimento  delegato  all'Autorita'  politica  per  le
          politiche di coesione e per il  Mezzogiorno,  il  Ministero
          delle  politiche  agricole,  alimentari,  forestali  e  del
          turismo  e  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti. Alla societa'  possono  partecipare  le  regioni
          Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste  ultime,
          nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione  alla
          disponibilita' delle  risorse  idriche  che  alimentano  il
          sistema e  tenendo  conto  della  presenza  sul  territorio
          regionale  delle  infrastrutture  di  captazione  e  grande
          adduzione. Lo statuto prevede la possibilita' per le  altre
          regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del
          distretto   idrografico   dell'Appennino   meridionale   di
          partecipare alla societa' di cui al presente comma, nonche'
          il divieto  di  cessione  delle  quote  di  capitale  della
          medesima societa', a qualunque titolo, a societa' di cui al
          titolo V del libro quinto del  codice  civile  e  ad  altri
          soggetti di diritto privato comunque denominati. La  tutela
          occupazionale e' garantita  con  riferimento  al  personale
          titolare di rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  con
          l'Ente soppresso. Le  passivita'  di  natura  contributiva,
          previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della
          costituzione della societa' di cui  al  primo  periodo  del
          presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione,  che
          vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del
          trasferimento delle funzioni di cui al  primo  periodo  del
          presente comma, i diritti su beni demaniali gia' attribuiti
          all'Ente di cui al  comma  10  in  forza  di  provvedimenti
          concessori si intendono attribuiti alla societa'  di  nuova
          costituzione. Al fine di accelerare  le  procedure  per  la
          liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere,
          agevolando il  Commissario  liquidatore  nella  definizione
          degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i
          debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni  immobili
          diversi da quelli aventi natura  strumentale  all'esercizio
          delle relative funzioni sono esclusi  dalle  operazioni  di
          trasferimento al  patrimonio  della  societa'  medesima.  I
          rapporti giuridici attivi  e  passivi,  anche  processuali,
          sorti in capo all'Ente,  producono  effetti  esclusivamente
          nei  confronti  dell'Ente   posto   in   liquidazione.   Il
          Commissario liquidatore  presenta  il  bilancio  finale  di
          liquidazione  dell'Ente  al  Ministero  per  le   politiche
          agricole, alimentari,  forestali  e  del  turismo,  che  lo
          approva con decreto del Ministro delle politiche  agricole,
          alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro delegato all'Autorita' politica per  le  politiche
          di coesione e per il  Mezzogiorno.  La  tariffa  idrica  da
          applicare  agli   utenti   del   costituito   soggetto   e'
          determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
          e ambiente  (ARERA)  in  accordo  a  quanto  stabilito  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio
          2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  231  del  3
          ottobre 2012. Fino all'adozione  delle  misure  di  cui  al
          presente comma e, comunque, non oltre  il  termine  del  30
          settembre 2014 sono sospese le  procedure  esecutive  e  le
          azioni giudiziarie nei confronti  dell'EIPLI.  A  far  data
          dalla soppressione di cui al comma 10 e  fino  all'adozione
          delle  misure  di  cui  al  presente  comma,  la   gestione
          liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale  gestione
          commissariale,  che  mantiene   i   poteri   necessari   ad
          assicurare il regolare esercizio delle funzioni  dell'Ente,
          anche nei confronti dei terzi. 
                (Omissis). 
                11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa  in
          materia  di  affidamento  del  servizio  idrico  integrato,
          l'affidamento alla societa' di cui all'art. 2, comma 1, del
          decreto legislativo 11 maggio 1999, n.  141,  e'  prorogato
          fino al 31 dicembre 2023. 
                (Omissis).». 
                               Art. 25 
 
 
              Dismissioni immobiliari enti territoriali 
 
  1. All'articolo 1, comma 423, lettera d) della  legge  30  dicembre
2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la parola «proprieta'» sono aggiunte le seguenti:  «degli
Enti territoriali e»; 
    b) dopo la parola «Pubbliche amministrazioni», le parole «diverse
dagli Enti territoriali» sono soppresse. 
  2. All'articolo 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
le parole «e,  in  assenza  del  debito,  o  comunque  per  la  parte
eventualmente eccedente, al Fondo  per  ammortamento  dei  titoli  di
Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e,  limitatamente  agli  enti
non territoriali, in assenza del debito,  o  comunque  per  la  parte
eventualmente eccedente, al Fondo  per  ammortamento  dei  titoli  di
Stato». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 423 e 425  dell'art.  1
          della citata legge n. 145 del 2018, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «423. Il piano di cui al comma 422 ricomprende: 
                  a)  immobili  di  proprieta'   dello   Stato,   non
          utilizzati per finalita' istituzionali, individuati con uno
          o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,
          su proposta dell'Agenzia del  demanio,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge; 
                  b) immobili di proprieta' dello  Stato  in  uso  al
          Ministero della difesa, diverso  dall'abitativo,  non  piu'
          necessari   alle   proprie   finalita'   istituzionali    e
          suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o  piu'
          decreti del Ministro della difesa,  sentita  l'Agenzia  del
          demanio, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge; 
                  c) immobili di proprieta' dello Stato per  i  quali
          sia stata presentata richiesta  di  attribuzione  ai  sensi
          dell'art. 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, accolta dall'Agenzia  del  demanio  e  per  i  quali
          l'ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che
          non vi provveda entro trenta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge; 
                  d) immobili ad uso diverso da quello  abitativo  di
          proprieta' degli Enti territoriali  e  di  altre  pubbliche
          amministrazioni, come definite ai sensi dell'art. 1,  comma
          2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  che  i
          suddetti enti possono proporre ai fini dell'inserimento nel
          piano di cessione.» 
                «425. Con riferimento al piano di cui al  comma  422,
          le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili statali
          sono destinate al Fondo  per  ammortamento  dei  titoli  di
          Stato; quelle  rivenienti  dalla  cessione  degli  immobili
          degli altri enti sono destinate alla riduzione  del  debito
          degli stessi e, limitatamente agli enti  non  territoriali,
          in  assenza  del  debito,   o   comunque   per   la   parte
          eventualmente eccedente,  al  Fondo  per  ammortamento  dei
          titoli di Stato. 
                (Omissis).». 
                               Art. 26 
 
Agevolazioni a sostegno di progetti di  ricerca  e  sviluppo  per  la
  riconversione dei  processi  produttivi  nell'ambito  dell'economia
  circolare 
 
  1. Al fine di favorire la transizione  delle  attivita'  economiche
verso  un   modello   di   economia   circolare,   finalizzata   alla
riconversione produttiva del tessuto  industriale,  con  decreto  del
Ministero dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  in  Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le  procedure
per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie,  nei
limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e
25 del regolamento (UE) 651/2014  della  Commissione  del  17  giugno
2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad  un
uso piu' efficiente e sostenibile delle risorse. 
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui  al  comma  1,  le
imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione  della
domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche: 
    a) essere iscritte nel Registro  delle  imprese  e  risultare  in
regolacon gli adempimenti di cui all'articolo 9  terzo  comma,  primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581; 
    b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in
quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere; 
    c) aver approvato e depositato almeno due bilanci; 
    d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e  non  trovarsi
in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. 
  3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare  progetti  anche
congiuntamente  tra  loro  o  con  organismi   di   ricerca,   previa
indicazione del soggetto capofila. In tali casi i progetti  congiunti
devono essere realizzati  mediante  il  ricorso  allo  strumento  del
contratto di rete o ad altre forme  contrattuali  di  collaborazione,
quali,  a  titolo  esemplificativo,  il  consorzio  e  l'accordo   di
partenariato. 
  4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al comma 1,
i progetti di ricerca e sviluppo devono: 
    a) essere realizzati nell'ambito di  una  o  piu'  unita'  locali
ubicate nel territorio nazionale; 
    b) prevedere, anche in deroga agli importi  minimi  previsti  per
l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, lettera b), spese e costi
ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori  a  euro  2
milioni; 
    c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a
trentasei mesi; 
    d)  prevedere  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,  strettamente
connesse  tra  di  loro  in  relazione  all'obiettivo  previsto   dal
progetto, finalizzate alla riconversione produttiva  delle  attivita'
economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi  o
servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi  o  servizi
esistenti,  tramite   lo   sviluppo   delle   tecnologie   abilitanti
fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a: 
      1) innovazioni di prodotto e di processo in  tema  di  utilizzo
efficiente delle  risorse  e  di  trattamento  e  trasformazione  dei
rifiuti, compreso il riuso dei materiali  in  un'ottica  di  economia
circolare  o  a  «rifiutozero»   e   di   compatibilita'   ambientale
(innovazioni eco-compatibili); 
      2)  progettazione  e  sperimentazione  prototipale  di  modelli
tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento  dei  percorsi  di
simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la  definizione  di  un
approccio sistemico alla riduzione,  riciclo  e  riuso  degli  scarti
alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e
al riciclo delle materie prime; 
      3) sistemi, strumenti  e  metodologie  per  lo  sviluppo  delle
tecnologie per la  fornitura,  l'uso  razionale  e  la  sanificazione
dell'acqua; 
      4) strumenti tecnologici innovativi in grado  di  aumentare  il
tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo; 
      5) sperimentazione di nuovi modelli di  packaging  intelligente
(smart  packaging)  che  prevedano  anche  l'utilizzo  di   materiali
recuperati; 
  5-bis) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine  di
aumentare le quote di recupero e di riciclo di  materiali  piccoli  e
leggeri. 
  5. Le agevolazioni di cui al  comma  1  sono  concesse  secondo  le
seguenti modalita': 
    a) finanziamento agevolato per  una  percentuale  nominale  delle
spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento; 
    b) contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese
e dei costi ammissibili. 
  6. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  delle
agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro  140
milioni di cui: 
    a) 40 milioni per la concessione delle agevolazioni  nella  forma
del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilita'  per
il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di  cui  all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  ferma  restando
l'applicazione dell'articolo 1, comma 703, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
    b) 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella  forma
del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca  (FRI)  di
cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004  n.  311,
utilizzando le risorse di cui all'articolo 30  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012 n. 134. 
  6-bis. Al fine di  sostenere  le  imprese  e  gli  investimenti  in
ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La
ricognizione delle risorse  non  utilizzate  puo'  essere  effettuata
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019,  con
cadenza almeno biennale e con riferimento al  31  dicembre  dell'anno
precedente, mediante: 
  a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  per
le risorse gia' destinate a interventi  in  relazione  ai  quali  non
siano ancora stati pubblicati i  decreti  ministeriali  contenenti  i
requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati  o
le modalita' per la  presentazione  delle  istanze  di  accesso  alle
agevolazioni; 
  b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni  pubbliche  titolari
degli interventi agevolativi che  accedono  al  FRI  per  le  risorse
eccedenti  l'importo  necessario  alla  copertura  finanziaria  delle
istanze presentate a valere sui bandi per i  quali,  al  31  dicembre
dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione,  siano  chiusi  i
termini di presentazione delle istanze, per le risorse  derivanti  da
rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per
le risorse rivenienti da atti di ritiro delle  agevolazioni  comunque
denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza,  per
la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le
predette amministrazioni pubbliche non comunichino,  entro  due  mesi
dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi
e prestiti S.p.a. puo' procedere alla ricognizione sulla  base  delle
eventuali evidenze a sua disposizione; 
  c) le proprie scritture contabili per le  risorse  provenienti  dai
rientri di capitale dei finanziamenti gia'  erogati,  rivenienti  dai
pagamenti  delle  rate  dei  finanziamenti  ovvero  dalle  estinzioni
anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di  revoca  delle
agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento»; 
  b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3 del presente articolo  e
all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  la
ricognizione delle risorse non utilizzate  effettuata  ai  sensi  del
citato comma 3 e' comunicata dalla Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.
alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione  e  il  coordinamento  della  politica  economica,  al
Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze»; 
  c) al comma 4, le  parole:  «le  modalita'  di  ricognizione  delle
risorse non utilizzate di cui al comma 3,  nonche'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a.,» e le
parole: «delle predette  risorse»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delle risorse di cui al comma 3». 
  6-ter. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' abrogato. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 3  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
                2.  Le  intese  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          provvede con deliberazione motivata. 
                4. In caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
              - Si riporta il testo vigente del terzo comma dell'art.
          9 del decreto del Presidente della  Repubblica  7  dicembre
          1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art.  8  della
          L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione  del
          registro delle imprese di  cui  all'art.  2188  del  codice
          civile): 
                «Art.  9  (Repertorio  delle  notizie  economiche   e
          amministrative). - (Omissis). 
                3.  Il  REA  contiene  le   notizie   economiche   ed
          amministrative per le quali e' prevista  la  denuncia  alla
          camera di commercio e la relativa utilizzazione  del  regio
          decreto 20 settembre 1934, n. 2011,  dal  regio  decreto  4
          gennaio 1925, n.  2,  dall'art.  29  del  decreto-legge  28
          febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 26 aprile  1983,  n.  131,  e  da  altre  leggi,  con
          esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel  registro
          delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
          Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse  agricole,
          alimentari e forestali per la parte riguardante le  imprese
          agricole, sono indicate le notizie di carattere  economico,
          statistico, amministrativo che  l'ufficio  puo'  acquisire,
          invece che  dai  privati,  direttamente  dagli  archivi  di
          pubbliche amministrazioni e dei concessionari  di  pubblici
          servizi secondo le  norme  vigenti,  nonche'  dall'archivio
          statistico delle imprese  attive  costituito  a  norma  del
          regolamento CEE n. 2186 del 22  luglio  1993,  purche'  non
          coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto  sono
          stabilite modalita'  semplificate  per  la  denuncia  delle
          notizie di carattere economico ed amministrativo  da  parte
          dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6  dell'art.  1
          della citata legge n. 147 del 2013: 
                «6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma,  della
          Costituzione e in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  lettera  e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 703 dell'art. 1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
                «  703.  Ferme  restando  le   vigenti   disposizioni
          sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  di
          seguito  denominato  FSC,  per   specifiche   finalita'   e
          sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle  regioni
          del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per
          il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito  della
          normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di
          coesione si applicano le seguenti disposizioni: 
                  a) la dotazione finanziaria del  FSC  e'  impiegata
          per  obiettivi  strategici  relativi  ad   aree   tematiche
          nazionali, anche con  riferimento  alla  prevista  adozione
          della Strategia nazionale di specializzazione intelligente,
          come definita dalla Commissione europea  nell'ambito  delle
          attivita' di programmazione  dei  Fondi  strutturali  e  di
          investimento  europei,  nonche'  alle   programmazioni   di
          settore, tenendo conto in particolare  di  quelle  previste
          dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Tale Strategia  e'  il
          risultato della somma delle  specializzazioni  intelligenti
          identificate a livello regionale, integrate dalle  aree  di
          ricerca individuate a livello nazionale; 
                  b)  entro  il  31  marzo  2015,  il   Ministro,   o
          Sottosegretario  di  Stato,  delegato   per   la   coesione
          territoriale, di seguito denominato «Autorita' politica per
          la coesione»,  in  collaborazione  con  le  amministrazioni
          interessate  e  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche  nazionali
          e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li  comunica
          alle competenti Commissioni parlamentari; 
                  c)  entro  il   30   aprile   2015,   il   Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          con  propria  delibera,  dispone  una  ripartizione   della
          dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio  tra  le
          diverse aree tematiche nazionali. Entro la  medesima  data,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  dell'Autorita'  politica  per  la  coesione,   e'
          istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri
          per la finanza pubblica, composta da  rappresentanti  delle
          amministrazioni  interessate  e  delle  regioni   e   delle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  incaricata  di
          definire  specifici  piani  operativi  per  ciascuna   area
          tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati  attesi
          e delle azioni e dei singoli interventi necessari  al  loro
          conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti
          attuatori a livello nazionale e  regionale,  dei  tempi  di
          attuazione  e  delle  modalita'  di  monitoraggio,  nonche'
          dell'articolazione annuale dei fabbisogni  finanziari  fino
          al terzo anno successivo al  termine  della  programmazione
          2014-2020 in coerenza  con  l'analoga  articolazione  dello
          stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di
          predisposizione  dei  predetti  piani   e'   coordinato   e
          integrato con l'adozione, tramite piani  strategici,  della
          Strategia  nazionale  di   specializzazione   intelligente,
          qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione  e
          per area di specializzazione intelligente tempi di spesa  e
          un  numero  limitato  di  obiettivi  associabili  a  quello
          generale di crescita per anno da fissare l'anno  precedente
          e   un   responsabile   per   regione   e   per   area   di
          specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai
          risultati conseguiti sono  illustrate  nella  relazione  di
          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree
          sottoutilizzate, di cui all'art. 10, comma 7,  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196,  e  successive  modificazioni.  I
          piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione
          complessiva  deve  essere  impiegata  per  un  importo  non
          inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei
          territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi,
          progressivamente definiti dalla Cabina di regia, di cui  al
          periodo  precedente,  sono  proposti  anche   singolarmente
          dall'Autorita' politica per la  coesione  al  CIPE  per  la
          relativa approvazione; 
                  d)  nelle  more  dell'individuazione   delle   aree
          tematiche e dell'adozione  dei  piani  operativi  ai  sensi
          delle lettere a), b) e  c),  l'Autorita'  politica  per  la
          coesione puo' sottoporre all'approvazione del CIPE un piano
          stralcio per la realizzazione di  interventi  di  immediato
          avvio  dei  lavori,  con   l'assegnazione   delle   risorse
          necessarie  nel  limite  degli  stanziamenti  iscritti   in
          bilancio. Tali interventi confluiscono nei piani  operativi
          in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono; 
                  e)  in  attuazione  delle  medesime  finalita'   di
          accelerazione degli interventi di cui alla lettera  d),  il
          CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, su proposta  dell'Autorita'  politica
          per la  coesione,  dispone  l'assegnazione  definitiva  dei
          fondi destinati agli interventi gia' approvati con delibera
          del  CIPE  in  via   programmatica   e   a   carico   delle
          disponibilita' del FSC per  il  periodo  di  programmazione
          2014-2020; 
                  f) i piani operativi,  con  i  relativi  fabbisogni
          finanziari, costituiscono la base  per  la  predisposizione
          del Documento di economia e finanza (DEF) e della  relativa
          Nota di aggiornamento, nonche'  per  la  definizione  della
          manovra di finanza  pubblica  e  della  relativa  legge  di
          bilancio; 
                  g)  successivamente  all'approvazione   del   piano
          stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, che  deve
          deliberare entro venti giorni  dalla  trasmissione  di  cui
          alla lettera  d),  l'Autorita'  politica  per  la  coesione
          coordina l'attuazione  dei  piani  a  livello  nazionale  e
          regionale e individua i casi nei quali, per gli  interventi
          infrastrutturali  di  notevole   complessita',   si   debba
          procedere alla stipulazione del contratto istituzionale  di
          sviluppo ai sensi e per gli  effetti  di  cui  all'art.  6,
          commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
          88,  e  successive  modificazioni,  e  all'art.  9-bis  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
                  h) successivamente all'approvazione  da  parte  del
          CIPE  dei  piani  operativi,  sulla   base   dell'effettiva
          realizzazione degli stessi,  l'Autorita'  politica  per  la
          coesione  puo'  proporre  al  CIPE,  ai  fini  di  una  sua
          successiva   deliberazione   in   merito,    una    diversa
          ripartizione  della  dotazione  tra   le   aree   tematiche
          nazionali, la rimodulazione delle quote  annuali  di  spesa
          per ciascuna area e la revoca di assegnazioni  a  causa  di
          impossibilita' sopravvenute, di mancato rispetto dei  tempi
          o di inadempienze. L'Autorita'  politica  per  la  coesione
          presenta comunque al CIPE, entro il 10  settembre  di  ogni
          anno,  una  relazione  sullo  stato  di  avanzamento  degli
          interventi della programmazione  2014-2020  ai  fini  della
          definizione della Nota di aggiornamento  del  DEF  e  della
          legge di bilancio; 
                  i) le assegnazioni del CIPE  di  risorse  al  piano
          stralcio  e  ai  piani  operativi  approvati  consentono  a
          ciascuna amministrazione l'avvio delle attivita' necessarie
          all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati; 
                  l) le risorse assegnate  al  piano  stralcio  e  ai
          piani operativi, di cui alla lettera  i),  sono  trasferite
          dal FSC, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio,
          in apposita contabilita' del  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,  sulla  base
          dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE  di
          approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e
          delle finanze assegna le risorse trasferite  alla  suddetta
          contabilita' in favore delle  amministrazioni  responsabili
          dell'attuazione del piano stralcio e  dei  piani  operativi
          degli    interventi    approvati    dal    CIPE,    secondo
          l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere,
          e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime
          risorse in favore delle suddette  amministrazioni,  secondo
          le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre  1988,  n.  568,  sulla  base  delle
          richieste presentate dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri - Struttura di  cui  all'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  sono  adottati   gli   adeguamenti
          organizzativi  necessari  per  la  gestione  delle  risorse
          presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica
          dello stato di  avanzamento  della  spesa  riguardante  gli
          interventi  finanziati  con  le   risorse   del   FSC,   le
          amministrazioni  titolari  degli  interventi  comunicano  i
          relativi dati al sistema di monitoraggio  unitario  di  cui
          all'art. 1, comma 245, della legge  27  dicembre  2013,  n.
          147, sulla base di  un  apposito  protocollo  di  colloquio
          telematico. Entro il  10  settembre  di  ciascun  anno,  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di cui al
          citato art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013,
          sulla base delle comunicazioni trasmesse  dall'Agenzia  per
          la coesione sullo stato  di  attuazione  degli  interventi,
          tenendo   conto   dei   dati    forniti    dalle    singole
          amministrazioni  titolari  degli  interventi  stessi  e  di
          eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui  alla  lettera
          h), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le  risorse
          trasferite alla contabilita'  dedicata  e  quelle  relative
          agli stanziamenti di bilancio per il  successivo  triennio.
          Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia
          e delle finanze puo' adottare, ove necessario,  decreti  di
          svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e  a
          quelli  successivi.  Le  amministrazioni   titolari   degli
          interventi assicurano il  tempestivo  e  proficuo  utilizzo
          delle risorse assegnate  ai  sensi  del  presente  comma  e
          provvedono a effettuare i controlli sulla regolarita' delle
          spese sostenute dai beneficiari; 
                  m) sono trasferite al Fondo  di  rotazione  di  cui
          alla lettera l) anche le risorse del FSC gia'  iscritte  in
          bilancio per i precedenti periodi  di  programmazione,  che
          sono gestite secondo  le  modalita'  indicate  alla  citata
          lettera l), ove compatibili.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 354 dell'art. 1
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005): 
                «354. E' istituito, presso la gestione separata della
          Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo  rotativo,
          denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e
          gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato  alla
          concessione  alle  imprese,  anche  associate  in  appositi
          organismi, anche cooperativi, costituiti o  promossi  dalle
          associazioni imprenditoriali e dalle Camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  di  finanziamenti
          agevolati  che  assumono   la   forma   dell'anticipazione,
          rimborsabile  con  un  piano  di  rientro  pluriennale.  La
          dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
          risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni  di  euro.
          Le successive  variazioni  della  dotazione  sono  disposte
          dalla Cassa depositi e  prestiti  Spa,  in  relazione  alle
          dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
          e comunque nel rispetto dei limiti  annuali  di  spesa  sul
          bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto-legge 22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita
          del Paese), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 30 (Disposizioni relative al Fondo rotativo per
          il sostegno alle imprese e gli investimenti  in  ricerca  -
          FRI). - 1. All'art. 1, comma 855, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli
          interventi di cui al presente comma possono assumere  anche
          la forma di contributi in conto  interessi  concessi  dalle
          Regioni e dalle Province autonome di  Trento  e  Bolzano  a
          valere sulle proprie  risorse  a  fronte  di  finanziamenti
          deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso  di
          interesse vigente pro tempore, determinato con  il  decreto
          di cui all'art. 1, comma 358 della legge 30 dicembre  2004,
          n. 311". 
                2.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui
          all'art.  23,  comma  2  del  presente   decreto-legge,   i
          programmi e gli interventi destinatari  del  Fondo  per  la
          crescita  sostenibile  possono  essere  agevolati  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo  rotativo  per  il  sostegno
          alle imprese e gli  investimenti  in  ricerca  (di  seguito
          anche FRI) di cui all'art. 1,  comma  354  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a
          valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie. 
                3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359,
          360 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
          le risorse di cui al comma 354  del  medesimo  art.  1  non
          utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a  decorrere  dal
          2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono  destinate  alle
          finalita' di cui al comma 2, nel limite massimo del 70  per
          cento. La ricognizione delle risorse  non  utilizzate  puo'
          essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.  a
          partire dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale  e  con
          riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante: 
                  a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta
          Ufficiale per le risorse gia'  destinate  a  interventi  in
          relazione ai quali non  siano  ancora  stati  pubblicati  i
          decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni
          per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalita' per
          la   presentazione   delle   istanze   di   accesso    alle
          agevolazioni; 
                  b) i dati  a  essa  forniti  dalle  amministrazioni
          pubbliche  titolari  degli   interventi   agevolativi   che
          accedono  al  FRI  per  le  risorse   eccedenti   l'importo
          necessario  alla  copertura   finanziaria   delle   istanze
          presentate a valere sui bandi per i quali, al  31  dicembre
          dell'anno a cui si riferisce ciascuna  ricognizione,  siano
          chiusi i termini di presentazione  delle  istanze,  per  le
          risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle
          agevolazioni concedibili e per  le  risorse  rivenienti  da
          atti di ritiro delle  agevolazioni  comunque  denominati  e
          formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per  la
          parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in
          cui le predette amministrazioni pubbliche non  comunichino,
          entro  due  mesi  dalla  relativa  istanza,  le  necessarie
          informazioni, la Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  puo'
          procedere alla  ricognizione  sulla  base  delle  eventuali
          evidenze a sua disposizione; 
                  c) le proprie scritture contabili  per  le  risorse
          provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti  gia'
          erogati,  rivenienti   dai   pagamenti   delle   rate   dei
          finanziamenti  ovvero  dalle  estinzioni   anticipate   dei
          finanziamenti,  non  costituenti  causa  di  revoca   delle
          agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento. 
                3-bis. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  3  del
          presente articolo e all'art. 1, comma 355, della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, la ricognizione  delle  risorse  non
          utilizzate effettuata  ai  sensi  del  citato  comma  3  e'
          comunicata dalla Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
          programmazione e il coordinamento della politica economica,
          al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
                4.  Con  decreti   interministeriali   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
          economico sono determinate, sentita  la  Cassa  depositi  e
          prestiti, le modalita'  di  utilizzo  e  il  riparto  delle
          risorse di cui al comma 3 tra  gli  interventi  destinatari
          del Fondo per la crescita sostenibile di cui  all'art.  23,
          comma 2 del presente decreto-legge. 
                5.  Sono  abrogati  i  commi   361-bis,   361-ter   e
          361-quater dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311. 
                6. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.» 
                             Art. 26 bis 
 
 
         Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi 
 
  1. L'impresa venditrice della merce  puo'  riconoscere  all'impresa
acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei  successivi  acquisti,
in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente
la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono  e'  riconosciuto
all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non  oltre
un mese dall'acquisto.  All'impresa  venditrice  che  riutilizza  gli
imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua  la
raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo  avvio  al
riciclo e' riconosciuto un  credito  d'imposta  di  importo  pari  al
doppio   dell'importo   degli   abbuoni   riconosciuti    all'impresa
acquirente, ancorche' da questa non utilizzati. 
  2. Il credito d'imposta di cui al  comma  1  e'  riconosciuto  fino
all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun  beneficiario,
nel limite complessivo di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  Il
credito  d'imposta  e'  indicato  nella  dichiarazione  dei   redditi
relativa al periodo d'imposta  di  riconoscimento  del  credito,  non
concorre alla  formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non  e'  soggetto
al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre
2007, n. 244. Il credito d'imposta e' utilizzabile a decorrere dal 1°
gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui  sono  stati
riutilizzati gli imballaggi ovvero e' stata  effettuata  la  raccolta
differenziata  ai  fini  del  successivo  avvio  al   riciclo   degli
imballaggi medesimi, per i  quali  e'  stato  riconosciuto  l'abbuono
all'impresa acquirente, ancorche' da questa non utilizzato.  Ai  fini
della fruizione del credito d'imposta, il modello F24  e'  presentato
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di
versamento. 
  3.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni  per
l'attuazione dei commi 1  e  2  e  le  modalita'  per  assicurare  il
rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. 
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari  a  10  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 61 e  109,
          comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 917 del 1986: 
                «Art. 61 (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
                2. La parte di interessi passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'art. 15.» 
                «Art. 109 (Norme generali sui componenti del  reddito
          d'impresa). (Omissis). 
                5. Le spese e gli altri componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art.  95,
          sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
                (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 17 del citato decreto  legislativo
          n. 241 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 4-quater. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 53 dell'art.  1
          della citata legge n. 244 del 2007: 
                «53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 280,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
          presente comma non si applica al credito d'imposta  di  cui
          all' art. 1, comma 271, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296, a partire dalla data del 1º gennaio 2010.». 
                             Art. 26 ter 
 
 
        Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso 
 
  1. Per l'anno 2020, e' riconosciuto un contributo pari  al  25  per
cento del costo di acquisto di: 
  a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il  75  per
cento della loro  composizione,  dal  riciclaggio  di  rifiuti  o  di
rottami; 
  b) compost di qualita' derivante  dal  trattamento  della  frazione
organica differenziata dei rifiuti. 
  2. Alle imprese  e  ai  soggetti  titolari  di  reddito  di  lavoro
autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di  cui
al medesimo comma 1 e' riconosciuto sotto forma di credito d'imposta,
fino ad un  importo  massimo  annuale  di  euro  10.000  per  ciascun
beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno
2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni  acquistati
siano   effettivamente   impiegati   nell'esercizio    dell'attivita'
economica  o  professionale  e  non  e'  cumulabile  con  il  credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145. 
  3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non  destinati
all'esercizio dell'attivita' economica o professionale, il contributo
di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo  massimo  annuale
di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di  10
milioni di euro per l'anno 2020.  Il  contributo  e'  anticipato  dal
venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed e'  a  questo
rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo. 
  4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3: 
  a) sono  indicati  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
periodo d'imposta in cui sono riconosciuti; 
  b)  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  e  della  base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  e  non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  c) sono  utilizzabili  esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  a
decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di
riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  Ai
fini della  fruizione  dei  crediti  d'imposta,  il  modello  F24  e'
presentato esclusivamente attraverso i  servizi  telematici  messi  a
disposizione   dall'Agenzia   delle   entrate,   pena   il    rifiuto
dell'operazione di versamento. 
  5. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e
le certificazioni idonee ad attestare la natura  e  le  tipologie  di
materie e prodotti oggetto di agevolazione nonche'  i  criteri  e  le
modalita' di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al
presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti
di spesa di cui ai commi 2 e 3. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 73 dell'art.  1
          della citata legge n. 145 del 2018: 
                «73. Al fine di  incrementare  il  riciclaggio  delle
          plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei  processi
          di produzione industriale e della lavorazione di  selezione
          e di recupero dei rifiuti  solidi  urbani,  in  alternativa
          all'avvio  al  recupero  energetico,  nonche'  al  fine  di
          ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il  livello
          di  rifiuti  non  riciclabili  derivanti  da  materiali  da
          imballaggio, a tutte le  imprese  che  acquistano  prodotti
          realizzati  con  materiali   provenienti   dalla   raccolta
          differenziata  degli  imballaggi  in  plastica  ovvero  che
          acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo
          la normativa UNI EN 13432:2002 o  derivati  dalla  raccolta
          differenziata della carta e dell'alluminio e' riconosciuto,
          per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un  credito  d'imposta
          nella misura del 36  per  cento  delle  spese  sostenute  e
          documentate per i predetti acquisti.". 
                (Omissis).». 
              - Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  e'
          riportato nelle Note all'art. 26-bis. 
              - Il testo dell'art. 17 del citato decreto  legislativo
          n. 241 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 26-bis. 
              - Il testo del comma 53 dell'art. 1 della citata  legge
          n. 244 del 2007 e' riportato nelle Note all'art. 26-bis. 
                           Art. 26 quater 
 
 
                        Sostegno alle imprese 
                nei processi di sviluppo tecnologico 
 
  1. Il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
e' sostituito dal seguente: 
  "TITOLO III 
  CONTRATTO DI ESPANSIONE 
  Art. 41. - (Contratto di espansione). - 1. In via sperimentale  per
gli   anni   2019   e   2020,    nell'ambito    dei    processi    di
reindustrializzazione  e  riorganizzazione  delle  imprese   con   un
organico superiore a 1.000 unita' lavorative che comportano, in tutto
o  in  parte,  una  strutturale  modifica  dei   processi   aziendali
finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico  dell'attivita',
nonche'  la  conseguente  esigenza  di   modificare   le   competenze
professionali in organico mediante un loro piu' razionale impiego  e,
in ogni caso,  prevedendo  l'assunzione  di  nuove  professionalita',
l'impresa puo' avviare una procedura  di  consultazione,  secondo  le
modalita' e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare
in sede governativa un contratto di espansione con il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali  e  con  le  associazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  o  con  le
loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la  rappresentanza
sindacale unitaria. 
  2. Il contratto di cui al comma 1 e' di natura  gestionale  e  deve
contenere: 
  a) il  numero  dei  lavoratori  da  assumere  e  l'indicazione  dei
relativi  profili  professionali   compatibili   con   i   piani   di
reindustrializzazione o riorganizzazione; 
  b) la programmazione temporale delle assunzioni; 
  c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato  dei  contratti
di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante
di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
  d) relativamente alle professionalita' in  organico,  la  riduzione
complessiva media dell'orario di lavoro e il  numero  dei  lavoratori
interessati, nonche' il numero dei lavoratori che possono accedere al
trattamento previsto dal comma 5. 
  3. In deroga agli articoli 4 e 22,  l'intervento  straordinario  di
integrazione salariale puo'  essere  richiesto  per  un  periodo  non
superiore a 18 mesi, anche non continuativi. 
  4. Ai fini della stipula del contratto di espansione  il  Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  verifica  il  progetto  di
formazione e di riqualificazione nonche' il numero delle assunzioni. 
  5. Per i lavoratori che si trovino  a  non  piu'  di  60  mesi  dal
conseguimento del diritto alla pensione  di  vecchiaia,  che  abbiano
maturato il  requisito  minimo  contributivo,  o  anticipata  di  cui
all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso
in forma scritta dei lavoratori  interessati,  il  datore  di  lavoro
riconosce per tutto il periodo e fino  al  raggiungimento  del  primo
diritto a pensione,  a  fronte  della  risoluzione  del  rapporto  di
lavoro,   un'indennita'   mensile,    ove    spettante    comprensiva
dell'indennita' NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo
maturato dal lavoratore al momento della cessazione del  rapporto  di
lavoro, cosi' come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto  a
pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di
lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al  conseguimento
del  diritto,  con  esclusione  del  periodo   gia'   coperto   dalla
contribuzione figurativa a seguito della ris-luzione del rapporto  di
lavoro. I benefici di cui al presente comma sono  riconosciuti  entro
il limite complessivo di spesa di 4,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e  di  6,8  milioni  di
euro per l'anno 2021. Se nel corso della procedura di  con-sultazione
di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche   sociali   non   puo'   procedere   alla
sot-toscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non  puo'
prendere in considerazione ulteriori domande di accesso  ai  benefici
di cui  al  presente  comma.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  fornendo  i   risultati
dell'attivita' di  monitoraggio  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  6. La prestazione di cui al comma  5  del  presente  articolo  puo'
essere riconosciuta anche per il tramite dei  fondi  di  solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26  gia'  costituiti  o  in  corso  di
costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti
istitutivi. 
  7. Per  i  lavoratori  che  non  si  trovano  nella  condizione  di
beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 e' consentita  una
riduzione oraria cui si  applicano  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non puo'  essere  superiore
al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale  o  mensile  dei
lavoratori  interessati  al  contratto  di  espansione.  Per  ciascun
lavoratore, la percentuale di riduzione  complessiva  dell'orario  di
lavoro puo' essere concordata, ove necessario, fino al 100 per  cento
nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione
e' stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente  comma  sono
riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni  di
euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per  l'anno  2020.  Se
nel corso della procedura di consultazione di cui al comma  1  emerge
il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto  al
predetto limite di spesa, il Mini-stero del lavoro e delle  politiche
sociali  non  puo'   procedere   alla   sottoscrizione   dell'accordo
governativo e conseguentemente non puo'  prendere  in  considerazione
ulteriori domande di accesso ai benefici di  cui  al  comma  3  e  al
presente comma. L'INPS provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la  finanza  pubblica,  fornendo  i   risultati   dell'attivita'   di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  8. L'impresa e' tenuta a presentare un progetto di formazione e  di
riqualificazione  che  puo'   intendersi   assolto,   previa   idonea
certificazione definita con successivo provvedimento,  anche  qualora
il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire  l'insegnamento
necessario per il conseguimento di  una  diversa  competenza  tecnica
professionale, rispetto  a  quella  cui  e'  adibito  il  lavoratore,
utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la  sola
applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure  idonee  a
garantire  l'effettivita'  della  formazione  necessarie   per   fare
conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla  mansione  a
cui sara'  adibito  il  lavoratore.  Ai  lavoratori  individuati  nel
presente comma si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni
previste dall'articolo 24-bis. Il progetto, che e'  parte  integrante
del contratto di espansione, descrive  i  contenuti  formativi  e  le
modalita'   attuative,   il   numero   complessivo   dei   lavoratori
interessati,  il  numero  delle  ore  di  formazione,  le  competenze
tecniche professionali iniziali e finali, e' distinto per categorie e
garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1,  lettera
f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
94033 del 13 gennaio 2016. 
  9. Gli accordi stipulati ai  sensi  del  comma  5  e  l'elenco  dei
lavoratori che accettano l'indennita', ai fini della loro  efficacia,
devono essere depositati secondo le modalita' stabilite  dal  decreto
del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  25  marzo  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per  i
lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e  gli  altri
atti aventi forza di legge non possono  in  ogni  caso  modificare  i
requisiti per conseguire  il  diritto  al  trattamento  pensionistico
vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5. 
  10. Il contratto di espansione e'  compatibile  con  l'utilizzo  di
altri strumenti previsti dal presente decreto  legislativo,  compreso
quanto disposto dall'articolo 7 del decreto  del  Sottosegretario  di
Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10
luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3  agosto
2009, come modificato dal decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  10  ottobre  2014,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014. 
  2. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 0,8 milioni di euro per l'anno 2022,  di  3,8
milioni di euro per l'anno 2023, di 13,8 milioni di euro  per  l'anno
2024, di 33,6 milioni di euro per l'anno  2025,  di  45  milioni  per
l'anno 2026 e di 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5 e  7  dell'articolo  41  del
decreto legislativo 14 novembre 2015, n.  148,  come  sostituito  dal
comma 1 del presente articolo,  nonche'  dal  comma  2  del  presente
articolo si provvede: 
  a)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 258, terzo periodo,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145; 
  b) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6,7 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  c)  quanto  a  3,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero; 
  d) quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e  2021,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  e) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2020, a  1,5  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per l'anno  2022,  a  3,8
milioni di euro per l'anno 2023, a 13,8 milioni di  euro  per  l'anno
2024, a 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 45  milioni  di  euro
per l'anno 2026 e a 38 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 
  4. I contratti di  solidarieta'  espansiva  sottoscritti  ai  sensi
dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del  presente  decreto,  e  le  relative  agevolazioni
continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.". 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 3-sexies. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 258 dell'art. 1
          della citata legge n. 145 del 2018: 
                «258.  Nell'ambito  del  Fondo   da   ripartire   per
          l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al  comma
          255, un importo fino a 467,2 milioni  di  euro  per  l'anno
          2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 e' destinato
          ai centri per l'impiego di  cui  all'art.  18  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  al  fine  del  loro
          potenziamento, anche infrastrutturale. Per il funzionamento
          dell'ANPAL Servizi Spa e' destinato un contributo pari a 10
          milioni di euro per  l'anno  2019.  A  decorrere  dall'anno
          2019, le regioni e le province autonome, le agenzie  e  gli
          enti regionali, o le province e le citta' metropolitane  se
          delegate all'esercizio delle funzioni con  legge  regionale
          ai sensi dell'art. 1, comma 795, della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205, sono autorizzati  ad  assumere,  con  aumento
          della rispettiva dotazione  organica,  fino  a  complessive
          4.000 unita'  di  personale  da  destinare  ai  centri  per
          l'impiego.  Agli  oneri  derivanti  dal  reclutamento   del
          predetto contingente di personale, pari a  120  milioni  di
          euro per l'anno 2019 e  a  160  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere   dall'anno   2020,    si    provvede    mediante
          corrispondente  riduzione  del  Fondo  da   ripartire   per
          l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al  comma
          255. Le predette assunzioni non rilevano in relazione  alle
          capacita'  assunzionali  di  cui  all'art.  3,  commi  5  e
          seguenti,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e  seguenti
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine
          al  trattamento  accessorio   trova   applicazione   quanto
          previsto  dall'art.  11,   comma   1,   lettera   b),   del
          decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12.  Le
          procedure relative alle assunzioni  di  cui  al  precedente
          periodo sono effettuate in deroga all'art. 30, comma 2-bis,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con  decreto
          del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata di  cui  all'art.  8
          del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono
          stabilite  le  modalita'  di  ripartizione  delle  suddette
          risorse tra le regioni interessate.». 
                               Art. 27 
 
 
               Societa' di investimento semplice - SIS 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo la lettera i-ter) e' inserita la seguente: 
    «i-quater)  societa'  di  investimento  semplice  (SiS):  il  FIA
italiano costituito in forma di Sicaf che  gestisce  direttamente  il
proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni: 
      1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; 
      2)  ha  per  oggetto  esclusivo  l'investimento   diretto   del
patrimonio raccolto in PMI non quotate su  mercati  regolamentati  di
cui all'articolo  2  paragrafo  1,  lettera  f),  primo  alinea,  del
regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del
14 giugno 2017 che si  trovano  nella  fase  di  sperimentazione,  di
costituzione  e  di  avvio  dell'attivita',  in  deroga  all'articolo
35-bis, comma 1, lettera f); 
      3) non ricorre alla leva finanziaria; 
      4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto
dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo  35-bis,
comma 1, lettera c).». 
  2. All'articolo 35-undecies del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis.  Le  SiS  non   applicano   le   disposizioni   attuative
dell'articolo 6, commi 1,  2  e  2-bis).  Il  sistema  di  governo  e
controllo e' adeguato per assicurare  la  sana  e  prudente  gestione
delle SiS e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili. Le  SiS
stipulano un'assicurazione sulla responsabilita' civile professionale
adeguata ai rischi derivanti dall'attivita' svolta. Le SiS  applicano
le   disposizioni   dettate    dalla    Consob    in    materia    di
commercializzazione di OICR. 
    1-ter. In deroga all'articolo 35-bis,  comma  1,  lettera  e),  i
titolari  di  partecipazioni  indicati  all'articolo  15,  comma   1,
rispettano i soli requisiti di  onorabilita'  previsti  dall'articolo
14. In deroga all'articolo 35-bis, comma 5, la denominazione  sociale
della SiS contiene l'indicazione di societa' di investimento semplice
per azioni a capitale fisso. 
    1-quater. I soggetti che  controllano  una  SiS,  i  soggetti  da
questi direttamente  o  indirettamente  controllati  o  controllanti,
ovvero sottoposti  a  comune  controllo  anche  in  virtu'  di  patti
parasociali o vincoli contrattuali ai sensi  dell'articolo  2359  del
codice  civile,  nonche'  i  soggetti  che   svolgono   funzioni   di
amministrazione, direzione e controllo presso una o piu' SiS  possono
procedere alla costituzione di una  o  piu'  SiS,  nel  rispetto  del
limite complessivo di euro 25 milioni.». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  1
          del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58  (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996,  n.  52),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1 (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                  a) "legge fallimentare": il regio decreto 16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                  b)  "Testo  Unico  bancario"  (T.U.  bancario):  il
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive
          modificazioni; 
                  c)  "CONSOB":  la  Commissione  nazionale  per   le
          societa' e la borsa; 
                  c-bis) "COVIP": la  Commissione  di  vigilanza  sui
          fondi pensione; 
                  d)  'IVASS':  L'Istituto  per  la  Vigilanza  sulle
          Assicurazioni; 
                  d-bis) "SEVIF": il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                    1) "ABE": Autorita' bancaria  europea,  istituita
          con regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                    2) "AEAP": Autorita' europea delle  assicurazioni
          e delle pensioni aziendali e professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                    3) "AESFEM": Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                    4) "Comitato congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54
          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
                    5)  "CERS":  Comitato  europeo  per  il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                    6) "Autorita' di vigilanza degli  Stati  membri":
          le autorita' competenti o di vigilanza degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  d-ter) "UE": l'Unione europea; 
                  d-quater) "impresa di investimento":  l'impresa  la
          cui occupazione o attivita' abituale consiste nel  prestare
          uno  o  piu'  servizi   di   investimento   a   terzi   e/o
          nell'effettuare una o  piu'  attivita'  di  investimento  a
          titolo professionale; 
                  d-quinquies)  "banca":  la  banca   come   definita
          dall'art. 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario; 
                  d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
          la banca avente sede legale e amministrazione  centrale  in
          un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
                  e) "societa' di intermediazione  mobiliare"  (Sim):
          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo  previsto  dall'art.  106  del   T.U.   bancario,
          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; 
                  f) "impresa di investimento dell'Unione europea"  o
          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso
          dall'Italia; 
                  g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che  non  ha
          la propria sede legale  o  direzione  generale  nell'Unione
          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di
          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta
          servizi o attivita' di investimento; 
                  h); 
                  i) 'societa' di investimento a capitale  variabile'
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
                  i-bis) 'societa' di investimento a capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
                  i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e  coloro  che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                  i-quater) societa' di investimento semplice  (SiS):
          il FIA italiano costituito in forma di Sicaf  che  gestisce
          direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte  le
          seguenti condizioni: 
                1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; 
                2) ha per oggetto  esclusivo  l'investimento  diretto
          del patrimonio raccolto  in  PMI  non  quotate  su  mercati
          regolamentati di cui all'art. 2 paragrafo  1,  lettera  f),
          primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento
          europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che  si  trovano
          nella fase di sperimentazione, di costituzione e  di  avvio
          dell'attivita', in deroga all'art. 35-bis, comma 1, lettera
          f); 
                3) non ricorre alla leva finanziaria; 
                4) dispone di  un  capitale  sociale  almeno  pari  a
          quello previsto dall'art. 2327 del codice civile, in deroga
          all'art. 35-bis, comma 1, lettera c); 
                j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr  costituito
          in  forma  di  patrimonio  autonomo,  suddiviso  in  quote,
          istituito e gestito da un gestore; 
                k)  'Organismo   di   investimento   collettivo   del
          risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
                k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                k-ter)  'Oicr  chiuso':  l'Oicr  diverso  da   quello
          aperto; 
                l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
          Sicav e le Sicaf; 
                m) 'Organismi di investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
                m-bis)  'Organismi  di  investimento  collettivo   in
          valori  mobiliari  UE'  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                m-quater) 'FIA italiano riservato': il  FIA  italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'art. 39; 
                m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli  Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; 
                m-septies) 'fondo europeo  per  il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
                m-octies.1) 'fondo di investimento  europeo  a  lungo
          termine"  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; 
                m-novies)  'Oicr  feeder':  l'Oicr  che  investe   le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
                m-undecies) 'clienti  professionali'  o  'investitori
          professionali': i clienti professionali ai sensi  dell'art.
          6, commi 2-quinquies e 2-sexies; 
                m-undecies.1) 'Business  Angel':  gli  investitori  a
          supporto dell'innovazione che hanno  investito  in  maniera
          diretta o indiretta una somma pari ad  almeno  euro  40.000
          nell'ultimo triennio; 
                m-duodecies) "clienti al dettaglio o  investitori  al
          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono
          clienti professionali o investitori professionali; 
                n) 'gestione collettiva del risparmio':  il  servizio
          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei
          relativi rischi; 
                o) "societa' di gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                o-bis)  'societa'  di  gestione  UE':   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
                p) 'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
                q) 'gestore  di  FIA  non  UE'  (GEFIA  non  UE):  la
          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE
          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che
          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
                q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF; 
                q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
                q-quater) 'depositario dell'Oicr master  o  dell'Oicr
          feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
          ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un  Oicr  UE  o
          non UE, il soggetto autorizzato nello Stato  di  origine  a
          svolgere i compiti di depositario; 
                q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
                r)  "soggetti  abilitati":  le  Sim,  le  imprese  di
          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di
          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di
          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE
          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto  dall'art.  106  del  T.U.  bancario,  le   banche
          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento; 
                r-bis) "Stato di origine della societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
                r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
                r-ter.1)  "indice  di  riferimento"  o   "benchmark":
          l'indice di cui all'art. 3,  paragrafo  1,  punto  3),  del
          regolamento (UE) 2016/1011; 
                r-ter.2) "amministratore di indici  di  riferimento":
          la persona fisica o giuridica di cui all'art. 3,  paragrafo
          1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; 
                r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito
          dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento  (CE)
          n. 1060/2009; 
                r-quinquies) 'agenzia di  rating  del  credito':  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
                s) "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B
          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato dell'UE di origine; 
                t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                w)  "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani   o
          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari
          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di
          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali
          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato; 
                w-bis)   soggetti   abilitati   alla    distribuzione
          assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti  nella
          sezione  d)   del   registro   unico   degli   intermediari
          assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
          209 del  2005,  i  soggetti  dell'Unione  europea  iscritti
          nell'elenco annesso di cui all'art. 116-quinquies, comma 5,
          del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali  le  banche,
          le societa' di intermediazione mobiliare e  le  imprese  di
          investimento, anche quando operano con i  collaboratori  di
          cui alla sezione E del registro  unico  degli  intermediari
          assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
          209 del 2005; 
                w-bis.1) «prodotto di  investimento  al  dettaglio  e
          assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
          all'art. 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.2)  «prodotto   d'investimento   al   dettaglio
          preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'art.
          4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»:  un
          prodotto ai sensi dell'art. 4, numero 2),  del  regolamento
          (UE) n. 1286/2014.  Tale  definizione  non  include:  1)  i
          prodotti assicurativi  non  vita  elencati  all'allegato  I
          della direttiva 2009/138/CE; 2)  i  contratti  assicurativi
          vita, qualora le prestazioni previste dal  contratto  siano
          dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta
          a  lesione,  malattia  o   disabilita';   3)   i   prodotti
          pensionistici che, ai sensi  del  diritto  nazionale,  sono
          riconosciuti come  aventi  lo  scopo  precipuo  di  offrire
          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che
          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati
          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o
          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o
          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti
          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un
          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il
          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il
          fornitore o il prodotto pensionistico; 
                w-bis.4)  «ideatore  di  prodotti  d'investimento  al
          dettaglio preassemblati  e  assicurativi»  o  «ideatore  di
          PRIIP»: un soggetto di  cui  all'art.  4,  numero  4),  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di
          cui  all'art.  4,  numero  5),  del  regolamento  (UE)   n.
          1286/2014; 
                w-bis.6) «investitore  al  dettaglio  in  PRIIP»:  un
          cliente ai sensi dell'art. 4, numero  6),  del  regolamento
          (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.7)  "gestore  del  mercato":  il  soggetto  che
          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato
          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato
          regolamentato stesso; 
                w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
          amministrato e/o gestito da un  gestore  del  mercato,  che
          consente o facilita l'incontro, al suo interno  e  in  base
          alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a  contratti  relativi  a
          strumenti    finanziari    ammessi    alla     negoziazione
          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla
          parte III; 
                w-quater) "emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine": 
                  1) gli emittenti azioni ammesse  alle  negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                  2)  gli  emittenti  titoli  di  debito  di   valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                  3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri
          1) e 2), aventi sede legale in uno Stato  non  appartenente
          all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia  come  Stato
          membro d'origine tra gli  Stati  membri  in  cui  i  propri
          valori mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato.  La  scelta  dello   Stato   membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
                  4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
          di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o  i
          cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro d'origine. La  scelta  resta  valida  per
          almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori  mobiliari
          dell'emittente non sono piu' ammessi alla  negoziazione  in
          alcun mercato regolamentato dell'Unione  europea,  o  salvo
          che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
          cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 
                  4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
          valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
          un mercato regolamentato dello Stato membro  d'origine,  ma
          sono  stati  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato
          regolamentato italiano o di altri Stati membri  e,  se  del
          caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto
          l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
                w-quater.1) "PMI": fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti  azioni   quotate,   il   cui   fatturato   anche
          anteriormente  all'ammissione   alla   negoziazione   delle
          proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
          che abbiano una capitalizzazione di  mercato  inferiore  ai
          500 milioni di euro. Non si considerano PMI  gli  emittenti
          azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti
          limiti per tre anni consecutivi. La Consob  stabilisce  con
          regolamento  le  disposizioni  attuative   della   presente
          lettera, incluse le modalita' informative cui  sono  tenuti
          tali  emittenti  in  relazione  all'acquisto  ovvero   alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base  delle
          informazioni  fornite  dagli  emittenti  pubblica  l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
                w-quinquies)  "controparti  centrali":   i   soggetti
          indicati nell'art. 2, punto 1),  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
                w-sexies)   "provvedimenti   di    risanamento":    i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
                  1)  l'amministrazione  straordinaria,  nonche'   le
          misure adottate nel suo ambito; 
                  2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4; 
                  3) le misure,  equivalenti  a  quelle  indicate  ai
          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati
          dell'Unione europea; 
                w-septies)   "depositari   centrali   di   titoli   o
          depositari centrali":  i  soggetti  indicati  nell'art.  2,
          paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 35-undecies del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 35-undecies (Deroghe per i GEFIA  italiani).  -
          1. Per le finalita' indicate  dall'art.  6,  comma  01,  la
          Banca d'Italia e la Consob,  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, possono  esentare  i  gestori  autorizzati  che
          gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale  dei
          beni gestiti non supera 100  milioni  di  euro  ovvero  500
          milioni se gli Oicr gestiti non  fanno  ricorso  alla  leva
          finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare
          il diritto di  rimborso  per  5  anni  dopo  l'investimento
          iniziale, dall'applicazione  delle  disposizioni  attuative
          dell'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis. 
                1-bis. Le SiS non applicano le disposizioni attuative
          dell'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis). Il sistema di  governo  e
          controllo e' adeguato per assicurare  la  sana  e  prudente
          gestione delle SiS e l'osservanza delle  disposizioni  loro
          applicabili.  Le  SiS  stipulano   un'assicurazione   sulla
          responsabilita' civile  professionale  adeguata  ai  rischi
          derivanti  dall'attivita'  svolta.  Le  SiS  applicano   le
          disposizioni   dettate   dalla   Consob   in   materia   di
          commercializzazione di OICR. 
                1-ter. In deroga all'art. 35-bis,  comma  1,  lettera
          e), i titolari  di  partecipazioni  indicati  all'art.  15,
          comma  1,  rispettano  i  soli  requisiti  di  onorabilita'
          previsti dall'art. 14. In deroga all'art. 35-bis, comma  5,
          la denominazione sociale della SiS  contiene  l'indicazione
          di societa' di investimento semplice per azioni a  capitale
          fisso. 
              1-quater.  I  soggetti  che  controllano  una  SiS,   i
          soggetti   da   questi   direttamente   o    indirettamente
          controllati o  controllanti,  ovvero  sottoposti  a  comune
          controllo anche in virtu' di patti  parasociali  o  vincoli
          contrattuali ai sensi dell'art.  2359  del  codice  civile,
          nonche'   i   soggetti    che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione, direzione e controllo presso  una  o  piu'
          SiS possono procedere alla costituzione di una o piu'  SiS,
          nel rispetto del limite complessivo di euro 25 milioni.». 
                               Art. 28 
 
 
                 Semplificazioni per la definizione 
            dei patti territoriali e dei contratti d'area 
 
  1. Per  la  definitiva  chiusura  dei  procedimenti  relativi  alle
agevolazioni  concesse  nell'ambito  dei  patti  territoriali  e  dei
contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d)  e  f),
della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  le  imprese  beneficiarie
presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento  agevolato  e
le spese sostenute per la realizzazione  dello  stesso.  I  contenuti
specifici, i termini, le modalita' e gli schemi per la  presentazione
delle  predette  dichiarazioni  sono  individuati  con  decreto   del
Ministro dello sviluppo economico da emanare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  L'erogazione
degli importi spettanti e'  autorizzata  sulla  base  delle  predette
dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni
di cui all'articolo 40, comma 9-ter,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214. Sono fatti salvi i  provvedimenti  adottati  fino  alla
data di emanazione del decreto di cui al  secondo  periodo  ai  sensi
della normativa previgente.  Per  l'insieme  delle  imprese  che  non
presentano  le  dichiarazioni  sostitutive  sopra   indicate,   entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto,  il
Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai  benefici
con  provvedimento  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, con salvezza degli importi  gia'  erogati  sulla
base dei costi e delle spese sostenute. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite  del
nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie  della
Guardia  di  finanza,  ai  sensi  dell'articolo  25,  comma  1,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua  controlli  e  ispezioni,
anche a campione,  sugli  interventi  agevolati  volti  a  verificare
l'attuazione degli interventi medesimi nonche' la  veridicita'  delle
dichiarazioni  sostitutive  presentate  ai  sensi  del  comma  1.  Il
predetto Ministero redige entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  una
relazione di  sintesi  annuale  circa  gli  esiti  dei  controlli  da
pubblicare  sul  sito  istituzionale.  Agli  oneri  per  i  precitati
controlli ed ispezioni si provvede, nel limite massimo  di  500  mila
euro,  a  valere  sulle  risorse  residue   disponibili   dei   patti
territoriali. Eventuali irregolarita' emerse nell'ambito dei predetti
controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria ai  sensi  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, consistente nel  pagamento  di  una  somma  in
misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. 
  3. Fatti salvi gli impegni gia' assunti  in  favore  delle  imprese
beneficiarie ovvero relativi  alle  rimodulazioni  gia'  autorizzate,
nonche' le risorse necessarie per la  copertura  degli  oneri  per  i
controlli e le ispezioni, le risorse residue dei patti  territoriali,
ove  non  costituiscano  residui  perenti,  sono  utilizzate  per  il
finanziamento  di  progetti   volti   allo   sviluppo   del   tessuto
imprenditoriale territoriale, anche mediante  la  sperimentazione  di
servizi innovativi a supporto delle imprese. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle
predette  risorse,  nonche'  la  disciplina  per   l'attuazione   dei
precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali  efficienti
e pregresse esperienze positive dei  soggetti  che  hanno  dimostrato
capacita'  operativa  di  carattere  continuativo  nell'ambito  della
gestione dei Patti territoriali. 
  4. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni  di  euro  per
l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l'anno 2020 e a  10  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2025,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 50. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 203 dell'art. 2
          della citata legge n. 662 del 1996: 
                «203.   Gli   interventi    che    coinvolgono    una
          molteplicita' di soggetti pubblici e privati  ed  implicano
          decisioni istituzionali  e  risorse  finanziarie  a  carico
          delle amministrazioni statali, regionali e  delle  province
          autonome nonche' degli enti locali possono essere  regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti: 
                  a)   "Programmazione    negoziata",    come    tale
          intendendosi la regolamentazione  concordata  tra  soggetti
          pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o
          le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi
          diversi, riferiti ad un'unica finalita'  di  sviluppo,  che
          richiedono una valutazione complessiva delle  attivita'  di
          competenza; 
                  b) "Intesa istituzionale di programma",  come  tale
          intendendosi  l'accordo   tra   amministrazione   centrale,
          regionale o delle province autonome con cui  tali  soggetti
          si impegnano a collaborare sulla base di  una  ricognizione
          programmatica delle risorse  finanziarie  disponibili,  dei
          soggetti  interessati  e  delle  procedure   amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi d'interesse comune o  funzionalmente  collegati.
          La gestione finanziaria degli interventi per  i  quali  sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'  di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti   ed
          organismi pubblici, anche operanti in regime  privatistico,
          puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita'  previste
          dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica  20
          aprile 1994, n. 367; 
                  c)  "Accordo  di  programma  quadro",   come   tale
          intendendosi l'accordo con enti locali  ed  altri  soggetti
          pubblici e privati promosso dagli  organismi  di  cui  alla
          lettera b), in attuazione di una  intesa  istituzionale  di
          programma per la definizione di un programma  esecutivo  di
          interventi di interesse comune o funzionalmente  collegati.
          L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1)  le
          attivita' e gli interventi da realizzare,  con  i  relativi
          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
          gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti  responsabili
          dell'attuazione delle singole attivita' ed  interventi;  3)
          gli eventuali accordi di programma ai  sensi  dell'art.  27
          della  legge  8  giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali
          conferenze  di  servizi  o   convenzioni   necessarie   per
          l'attuazione  dell'accordo;  5)  gli  impegni  di   ciascun
          soggetto,  nonche'  del  soggetto  cui   competono   poteri
          sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;  6)
          i procedimenti di conciliazione o definizione di  conflitti
          tra i soggetti  partecipanti  all'accordo;  7)  le  risorse
          finanziarie  occorrenti  per  le   diverse   tipologie   di
          intervento, a valere sugli stanziamenti  pubblici  o  anche
          reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure  ed
          i soggetti responsabili per il monitoraggio e  la  verifica
          dei risultati. L'accordo di programma quadro e'  vincolante
          per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli  sugli
          atti e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in  attuazione
          dell'accordo  di  programma  quadro  sono  in   ogni   caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli atti di esecuzione  dell'accordo  di  programma  quadro
          possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione  e
          contabilita',    salve    restando    le    esigenze     di
          concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nel  rispetto   della
          normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente  e
          di valutazione di impatto  ambientale.  Limitatamente  alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte  adottate  dai  soggetti   pubblici   interessati
          territorialmente e per competenza istituzionale in  materia
          urbanistica possono comportare gli  effetti  di  variazione
          degli strumenti urbanistici  gia'  previsti  dall'art.  27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
                  d) "Patto  territoriale",  come  tale  intendendosi
          l'accordo, promosso da enti locali,  parti  sociali,  o  da
          altri soggetti pubblici o privati con i  contenuti  di  cui
          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
          interventi  caratterizzato  da   specifici   obiettivi   di
          promozione dello sviluppo locale; 
                  e); 
                  f).». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  46  e  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 
                «Art.    46     (Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 9-ter dell'art.
          40 del citato decreto-legge n. 201  del  2011,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
                «Art. 40 (Riduzione degli adempimenti  amministrativi
          per le imprese). - (Omissis). 
                9-ter. Il termine di cui all'art. 1, comma 862, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          e'  prorogato  al  31  dicembre  2012  per  le   iniziative
          agevolate che, alla data del 31  dicembre  2011,  risultino
          realizzate in misura non inferiore all'80 per  cento  degli
          investimenti ammessi e a condizione  che  le  stesse  siano
          completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in
          fase di ultimazione e non revocati, oggetto di  proroga  ai
          sensi del presente comma, l'agevolazione  e'  rideterminata
          nel limite massimo delle quote di contributi  maturati  per
          investimenti  realizzati  dal  beneficiario  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Il Ministero dello sviluppo economico presenta una
          relazione sulle opere concluse,  e  le  eventuali  economie
          realizzate sulle apposite contabilita' speciali  alla  data
          del 31 dicembre 2012 sono versate all'entrata del  bilancio
          dello Stato.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  25
          del citato decreto-legge n. 83 del  2012,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
                «Art.   25   (Monitoraggio,   controlli,    attivita'
          ispettiva). -  1.  Allo  scopo  di  vigilare  sul  corretto
          utilizzo   delle   agevolazioni   di   cui   al    presente
          decreto-legge, il Ministero dello sviluppo  economico  puo'
          avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e  Repressione
          Frodi  Comunitarie  della  Guardia  di  Finanza,  il  quale
          svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e  controlli
          sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni.  A
          tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sottoscrive
          un protocollo d'intesa con il Comandante della  Guardia  di
          Finanza. 
                Per l'esecuzione delle attivita' di cui al  comma  1,
          fermo restando quanto  previsto  dall'art.  2  del  decreto
          legislativo 19 marzo  2001,  n.  68,  gli  appartenenti  al
          Nucleo  Speciale  Spesa  Pubblica   e   Repressione   Frodi
          Comunitarie: 
                  a) si avvalgono anche dei poteri e  delle  facolta'
          previsti dall'art. 8, comma 4, lettere a) e b) del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
                  b) possono accedere, anche per via telematica, alle
          informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero
          dello  sviluppo  economico,  agli  Enti  previdenziali   ed
          assistenziali, nonche', in esenzione da tributi e oneri, ai
          soggetti pubblici o privati che, su mandato  del  Ministero
          dello sviluppo economico, svolgono attivita' istruttorie  e
          di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti  pubblici  e
          privati consentono, altresi', l'accesso alla documentazione
          in loro  possesso  connessa  alla  gestione  delle  risorse
          finanziarie pubbliche. 
                (Omissis).». 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante  «Modifiche
          al sistema penale» e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 novembre 1981, n. 329, S.O. 
                             Art. 28 bis 
 
 
          Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 
                      15 settembre 2017, n. 147 
 
  1. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «A decorrere  dalla  data  indicata
nel decreto  di  cui  al  comma  3,  l'ISEE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «L'ISEE» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
ovvero un'interruzione  dei  trattamenti  previsti  dall'articolo  4,
comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013»; 
  b) il terzo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Nel  caso  di
interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il  periodo  di
riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente  sono
individuati con le medesime modalita' applicate in caso di variazione
della  situazione  lavorativa  del  lavoratore  dipendente  a   tempo
indeterminato. A decorrere dal quindicesimo  giorno  successivo  alla
data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo
modulo sostitutivo della DSU  finalizzato  alla  richiesta  dell'ISEE
corrente, emanato ai sensi dell'articolo  10,  comma  3,  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del  2013,
l'ISEE corrente e' calcolato con le  modalita'  di  cui  al  presente
comma e ha validita' di sei mesi dalla data della  presentazione  del
modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione
delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione
occupazionale o nella  fruizione  dei  trattamenti;  in  quest'ultimo
caso, l'ISEE corrente e' aggiornato entro due mesi dalla variazione». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo modificato del  comma  5  dell'art.  10  del
          citato decreto legislativo n. 147  del  2017  e'  riportato
          nelle Note all'art. 4-sexies. 
                               Art. 29 
 
 
              Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start 
                      e Digital Transformation 
 
  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «della durata  massima  di
otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «della durata  massima  di
dieci anni» e, infine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel caso  di
imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non  oltre  sessanta
mesi,  la  percentuale  di  copertura  delle  spese  ammissibili   e'
innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere
concesse ai sensi dell'articolo 17 del  regolamento  (UE)  n.651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea»; 
    b) all'articolo 3, comma 1, lettera a) le parole:  «dodici  mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi»; 
    c) all'articolo 4, le parole: «e fatti salvi le  esclusioni  e  i
limiti  previsti  dal  regolamento  e  dalle  relative   disposizioni
modificative di cui all'articolo 2, comma 1»  sono  soppresse  e,  in
fine, e' aggiunto il seguente periodo: «L'importo massimo delle spese
ammissibili  e'  innalzato  a  3  milioni  di  euro  per  le  imprese
costituite da almeno trentasei mesi e da  non  oltre  sessanta  mesi.
Sono fatte salve le  limitazioni  derivanti  dall'applicazione  della
disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.»; 
    d) dopo l'articolo 4-bis e' inserito il seguente: «Art. 4-ter.  -
(Cumulo)-1. Le agevolazioni di cui al presente  Capo  possono  essere
cumulate con altri aiuti  di  Stato  anche  de  minimis,  nei  limiti
previsti dalla disciplina europea in materia di  aiuti  di  Stato  di
riferimento.». 
  2. Per garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui
al comma 1 e individuare modalita'  atte  a  consentire  la  maggiore
efficacia dell'intervento, con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, e' ridefinita la  disciplina  di  attuazione  della
misura di cui al Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.
185, prevedendo anche, per le imprese di piu'  recente  costituzione,
l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi  iniziali
di gestione, per una percentuale comunque non  superiore  al  20  per
cento del totale delle spese ammissibili. Fino all'entrata in  vigore
delle predette disposizioni attuative, alle iniziative  agevolate  ai
sensi del medesimo decreto  legislativo  continua  ad  applicarsi  la
disciplina vigente alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. Al fine di garantire la piena accessibilita' agli interventi per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali  e  il  contenimento
degli oneri  amministrativi  e  finanziari  a  carico  delle  imprese
beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede con propri
decreti, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e sulla base dei criteri di cui  al  comma  4,  alla
revisione della disciplina attuativa degli strumenti  di  competenza,
con particolare riferimento agli interventi  per  le  aree  di  crisi
industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181,  e
all'intervento in favore delle start-up innovative di cui al  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 24  settembre  2014,  pubblcato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  264  del  13
novembre 2014. Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico
fornisce, ove necessario, specifiche direttive  ai  soggetti  gestori
dei singoli interventi. 
  4.  La  revisione  di  cui  al   comma   3   e'   improntata   alla
semplificazione  e  accelerazione   delle   procedure   di   accesso,
concessione  e  erogazione  delle  agevolazioni,   anche   attraverso
l'aggiornamento delle modalita' di valutazione delle iniziative e  di
rendicontazione  delle  spese  sostenute  dai  beneficiari,   nonche'
all'incremento dell'efficacia degli interventi, con  l'individuazione
di modalita' di intervento piu' adeguate al contesto di riferimento e
idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti  interessati,
anche mediante una revisione degli impegni  finanziari  richiesti  ai
proponenti, nonche', per gli  interventi  di  riqualificazione  delle
aree di crisi industriale, atte a favorire  la  partecipazione  anche
finanziaria degli enti e soggetti del territorio. 
  5. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei
processi  produttivi  delle  imprese,  di  micro,  piccola  e   media
dimensione, anche in coerenza con  le  linee  strategiche  del  Piano
triennale per l'informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui
all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per
l'Italia digitale, sono stabiliti  i  criteri,  le  condizioni  e  le
modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura
massima del 50 per cento dei costi ammissibili  definite  nei  limiti
stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 ovvero dell'articolo 29  del  Regolamento  UE  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014. 
  6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette  a  sostenere  la
realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica  e  digitale
aventi le seguenti caratteristiche: 
    a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti
individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing  solutions,
addittive manufacturing, realta' aumentata, simulation,  integrazione
orizzontale e verticale, industrial internet,  cloud,  cybersecurity,
big data  e  analytics)  e  delle  tecnologie  relative  a  soluzioni
tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della
gestione  della  catena  di  distribuzione  e  della  gestione  delle
relazioni con i diversi  attori,  al  software,  alle  piattaforme  e
applicazioni digitali  per  la  gestione  e  il  coordinamento  della
logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita'
di servizio nonche' ad altre tecnologie quali sistemi di  e-commerce,
sistemi  di  pagamento  mobile  e  via  internet,  fintech,   sistemi
elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI),
geolocalizzazione, tecnologie  per  l'in-store  customer  experience,
system   integration   applicata   all'automazione   dei    processi,
blockchain, intelligenza artificiale, internet of things; 
    b) presentare un importo di spesa almeno pari a 50.000 euro. 
  7. Per l'accesso alle agevolazioni di cui al  comma  5  le  imprese
devono  possedere,  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
agevolazione, le seguenti caratteristiche: 
    a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese; 
    b) operare in via prevalente/primaria nel settore  manifatturiero
e/o  in  quello  dei  servizi  diretti  alle  imprese  manifatturiere
nonche',  al  fine  di  accrescerne  la  competitivita'  e   in   via
sperimentale per gli anni 2019-2020, nel  settore  turistico  per  le
imprese impegnate nella digitalizzazione  della  fruizione  dei  beni
culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilita' e in  favore
di soggetti disabili; 
    c) avere conseguito  nell'esercizio  cui  si  riferisce  l'ultimo
bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni pari almeno a euro 100.000; 
    d) aver approvato e depositato almeno due bilanci; 
    e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e  non  trovarsi
in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. 
  7-bis. I soggetti di cui al comma 7,  in  numero  non  superiore  a
dieci imprese,  possono  presentare  anche  congiuntamente  tra  loro
progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del  contratto
di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi  il
consorzio e l'accordo di partenariato in  cui  figuri  come  soggetto
promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un  EDI-ecosistema
digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. In
tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera  c),  puo'  essere
conseguito mediante  la  somma  dei  ricavi  delle  vendite  e  delle
prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti  nell'esercizio
cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato. 
  8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5  a  7
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto  e  sono
destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del  Fondo
per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  con  legge  7
agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 50. 
  9-bis. Con l'obiettivo strategico di  assicurare  lo  sviluppo  del
processo  di  digitalizzazione,  nell'interesse  generale  e  per  la
crescita del Paese, attraverso soluzioni  innovative  e  tecnologiche
che consentano di accedere in forme  semplificate  ai  servizi  della
pubblica amministrazione, ottimizzandone  la  fruizione,  considerata
l'evoluzione del servizio postale in funzione delle  mutate  esigenze
degli utenti, al  fine  di  promuovere  il  superamento  del  divario
digitale e  la  coesione  sociale  e  territoriale  e  di  conseguire
maggiore  efficienza,  tempestivita'  e  uniformita'  in   tutto   il
territorio nazionale nell'erogazione di  servizi  pubblici  anche  in
modalita'  digitale  nonche'  di  servizi  evoluti,  in  mobilita'  a
domicilio, nelle aree  urbane,  decentrate  e  rurali,  semplificando
l'accesso universale dei cittadini e delle imprese ai nuovi  servizi,
anche di comunicazione elettronica,  e  sostenendo  lo  sviluppo  del
commercio elettronico, con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  per  la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le  aree
dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni  cui  consentire
l'accesso anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche
del fornitore del servizio  universale  di  cui  all'articolo  3  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e sono  stabilite,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  le  modalita'  di
remunerazione dell'attivita' prestata dal citato fornitore  nel  caso
in cui lo stanziamento  previsto  dal  comma  9-quater  del  presente
articolo non sia sufficiente a remunerare il servizio  effettivamente
prestato. 
  9-ter. Con i decreti di cui al comma 9-bis  sono  individuati,  nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di  gestione
di servizi di interesse economico generale, le  categorie  di  utenti
ammessi alla fruizione dei servizi previsti dal medesimo comma 9-bis,
il livello e le modalita' di effettuazione delle prestazioni da parte
del fornitore del servizio  universale  di  cui  all'articolo  3  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nonche' la misura massima
del contributo riconosciuto a valere sulle risorse di  cui  al  comma
9-quater del presente articolo. Mediante  apposita  convenzione  sono
definiti i rapporti tra la pubblica amministrazione statale  titolare
del servizio digitale e il citato fornitore del servizio  universale,
compresi i connessi servizi a sportello o in mobilita'. 
  9-quater. Una quota  delle  entrate  dello  Stato  derivanti  dalla
distribuzione di utili  d'esercizio  o  di  riserve  sotto  forma  di
dividendi delle societa' partecipate dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' utilizzata, entro il limite massimo di 15 milioni di
euro annui, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per  le
finalita' di cui ai commi da 9-bis a 9-octies. Le somme introitate  a
tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti  per
le riassegnazioni, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, a un apposito fondo istituito nello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 1,  comma  216,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo  periodo,  le  parole:
«in misura non inferiore al  15  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 10 per cento» e,  al  terzo  periodo,  le  parole:
«dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge»   sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2019». 
  9-quinquies. Secondo i criteri previsti dai decreti di cui al comma
9-bis, le pubbliche amministrazioni non  statali  possono  consentire
l'accesso alle aree dei servizi digitali dei quali  sono  titolari  o
che sono  ad  esse  delegati  anche  attraverso  le  strutture  e  le
piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261.  Agli
oneri  derivanti  dall'attuazione   del   presente   comma   ciascuna
amministrazione provvede, nei limiti delle risorse iscritte per  tale
scopo in appositi capitoli di bilancio, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  9-sexies. Qualora l'accesso ai servizi digitali  di  cui  ai  commi
9-bis  e  9-quinquies  necessiti  dell'identificazione  degli  aventi
diritto, il personale del fornitore del servizio  universale  di  cui
all'articolo 3 del  decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,
procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti  disposizioni,
assumendo a tale fine la qualitadi incaricato di pubblico servizio. 
  9-septies. Sono a carico esclusivo dell'utente l'effettuazione  dei
servizi digitali in mobilita' a domicilio e la prestazione di servizi
aggiuntivi rispetto a quelli individuati dai decreti di cui al  comma
9-bis.Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3  del
decreto  legislativo  22  luglio  1999,   n.   261,   provvede   alla
pubblicazione, anche nel proprio sito internet  istituzionale,  delle
informazioni   sugli   eventuali   servizi   aggiuntivi    e    sulla
disponibilita'  di  servizi  digitali  in  mobilita'   a   domicilio,
specificandone la natura e il costo. 
  9-octies. Al fine di assicurare l'ammortamento dei costi  sostenuti
per le attivita'  necessarie,  il  servizio  di  interesse  economico
generale di cui al comma 9-bis del presente articolo e' garantito dal
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per  una  durata  pari  a  quella
dell'affidamento del servizio universale. 
  9-novies.  Per  il  medesimo  fine   di   cui   al   comma   9-bis,
l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo promuove i servizi  turistici  e
culturali   e   favorisce   la   commercializzazione   di    prodotti
enogastronomici, tipici e artigianali, in Italia e all'estero,  anche
attraverso un portale dedicato gia' esistente e  l'affidamento  della
realizzazione e della gestione  di  un'apposita  carta,  su  supporto
cartaceo o digitale, che consente, anche mediante strumenti e  canali
digitali e dispositivi mobili e previo deposito da parte del titolare
di una somma presso l'emittente della carta,  di  acquistare  beni  e
servizi per la fruizione integrata di servizi pubblici di  trasporto,
degli istituti e dei luoghi della cultura, dei parchi di divertimento
e degli  spettacoli  viaggianti,  di  disporre  di  agevolazioni  per
l'acquisto di servizi e di  prodotti  enogastronomici  a  seguito  di
apposite convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici
e privati, nonche' di usufruire della rete  logistica  dell'emittente
per l'invio dei citati prodotti nel rispetto della normativa  vigente
in materia di spedizioni alimentari. La realizzazione e  la  gestione
della carta sono affidate al soggetto che  risulti  in  possesso  dei
seguenti requisiti  volti  ad  assicurare  una  diffusa  e  immediata
operativita'  della  carta   attraverso   l'impiego   delle   proprie
dotazioni: 
  a) gestione di servizi pubblici; 
  b)  esperienza  pluriennale  maturata  nei  servizi  finanziari  di
pagamento effettuati a sportello, elettronicamente anche in mobilita'
ed evoluti; 
  c)  esperienza  pluriennale  nella  gestione  di  carte   prepagate
realizzate dalla pubblica amministrazione; 
  d) presenza capillare nel territorio  nazionale  di  infrastrutture
fisiche e logistiche. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, 3 e  4
          del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  185  (Incentivi
          all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione
          dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Benefici). - 1.  Ai  soggetti  ammessi  alle
          agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui
          agevolati per gli investimenti, a un  tasso  pari  a  zero,
          della durata  massima  di  dieci  anni  e  di  importo  non
          superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi
          e nei  limiti  del  regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della
          Commissione del 15 dicembre 2006 relativo  all'applicazione
          degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza
          minore  ("de  minimis")  e   delle   eventuali   successive
          disposizioni  comunitarie  applicabili   modificative   del
          predetto regolamento. Nel caso  di  imprese  costituite  da
          almeno trentasei mesi e da  non  oltre  sessanta  mesi,  la
          percentuale  di  copertura  delle  spese   ammissibili   e'
          innalzata al 90 per cento  del  totale  e  le  agevolazioni
          possono  essere  concesse  ai  sensi   dell'art.   17   del
          regolamento (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17
          giugno  2014  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea. 
                (Omissis).» 
                «Art.  3  (Soggetti  beneficiari).   -   1.   Possono
          beneficiare delle agevolazioni di cui al presente  Capo  le
          imprese: 
                  a) costituite da non piu'  di  sessanta  mesi  alla
          data di presentazione della domanda di agevolazione; 
                  b)  di  micro  e  piccola  dimensione,  secondo  la
          classificazione contenuta nell'Allegato  I  al  regolamento
          (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008; 
                  c) costituite in forma societaria; 
                  d) in cui la compagine societaria sia composta, per
          oltre la meta' numerica dei soci e di quote partecipazione,
          da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35  anni  ovvero
          da donne.» 
                «Art. 4 (Progetti finanziabili). - 1. Possono  essere
          finanziate, secondo i criteri e le modalita' stabiliti  con
          il decreto di cui all'art. 24, le iniziative che  prevedano
          investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative  alla
          produzione   di   beni    nei    settori    dell'industria,
          dell'artigianato,   della   trasformazione   dei   prodotti
          agricoli ovvero  all'erogazione  di  servizi  in  qualsiasi
          settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo,
          nonche' le iniziative relative agli  ulteriori  settori  di
          particolare rilevanza per  lo  sviluppo  dell'imprenditoria
          giovanile individuati con il  predetto  decreto.  L'importo
          massimo delle spese ammissibili e' innalzato a 3 milioni di
          euro per le imprese costituite da almeno trentasei  mesi  e
          da non oltre sessanta mesi. Sono fatte salve le limitazioni
          derivanti dall'applicazione  della  disciplina  europea  in
          materia di aiuti di Stato di riferimento.». 
              - Il Capo 01 del citato decreto legislativo n. 185  del
          2000 comprende gli articoli da 1 a 4-ter ed  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2000, n. 156. 
              - La legge 15 maggio 1989, n. 181 recante  «Conversione
          in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  1  aprile
          1989,  n.  120,   recante   misure   di   sostegno   e   di
          reindustrializzazione   in   attuazione   del   piano    di
          risanamento della siderurgia» e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 maggio 1989, n. 118. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 513 dell'art. 1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
                «513.  L'Agenzia   per   l'Italia   digitale   (Agid)
          predispone  il  Piano  triennale  per  l'informatica  nella
          pubblica amministrazione che e'  approvato  dal  Presidente
          del Consiglio dei ministri  o  dal  Ministro  delegato.  Il
          Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di
          amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici  e
          di connettivita' e dei relativi costi, suddivisi  in  spese
          da sostenere  per  innovazione  e  spese  per  la  gestione
          corrente, individuando altresi' i beni  e  servizi  la  cui
          acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.». 
              - Il regolamento (UE) 1407/2013 della  Commissione  del
          18 dicembre 2013 recante "relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 29  del  citato
          regolamento UE 651/2014 della  Commissione  del  17  giugno
          2014: 
                «Art. 29 (Aiuti  per  l'innovazione  dei  processi  e
          dell'organizzazione). - 1. Gli aiuti per l'innovazione  dei
          processi e  dell'organizzazione  sono  compatibili  con  il
          mercato interno ai sensi dell'art. 107,  paragrafo  3,  del
          trattato e sono esentati dall'obbligo di  notifica  di  cui
          all'art. 108, paragrafo 3, del trattato purche'  soddisfino
          le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 
                2. Gli aiuti alle  grandi  imprese  sono  compatibili
          soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con  le
          PMI nell'ambito dell'attivita' sovvenzionata e  se  le  PMI
          coinvolte sostengono almeno il 30%  del  totale  dei  costi
          ammissibili. 
                3. Sono ammissibili i seguenti costi: 
                  a) le spese di personale; 
                  b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature,
          immobili e terreni nella misura e per  il  periodo  in  cui
          sono utilizzati per il progetto; 
                  c)  i  costi  della  ricerca  contrattuale,   delle
          competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti  in  licenza
          da fonti esterne alle normali condizioni di mercato; 
                  d) le spese generali supplementari e altri costi di
          esercizio, compresi i costi dei materiali, delle  forniture
          e  di  prodotti  analoghi,   direttamente   imputabili   al
          progetto. 
                4. L'intensita' di aiuto non supera il 15% dei  costi
          ammissibili per le  grandi  imprese  e  il  50%  dei  costi
          ammissibili per le PMI.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 23  del  citato
          decreto-legge   n.   83   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
                «Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile). - 1. Le
          presenti disposizioni sono dirette a favorire  la  crescita
          sostenibile  e  la  creazione  di  nuova  occupazione   nel
          rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
          pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo  di
          nuova  imprenditorialita',  con  particolare  riguardo   al
          sostegno alla piccola e  media  impresa  e  di  progressivo
          riequilibrio socio-economico, di genere e  fra  le  diverse
          aree territoriali del Paese. 
                2. Il Fondo speciale  rotativo  di  cui  all'art.  14
          della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  istituito  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione
          di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). 
                Il Fondo e' destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
          priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei
          vincoli   derivanti    dall'appartenenza    all'ordinamento
          comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
          un  impatto  significativo  in   ambito   nazionale   sulla
          competitivita' dell'apparato  produttivo,  con  particolare
          riguardo alle seguenti finalita': 
                  a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
          innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della
          competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il
          consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e
          sviluppo delle imprese; 
                  b) il rafforzamento della struttura produttiva,  il
          riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
          versano in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza
          nazionale  tramite  la   sottoscrizione   di   accordi   di
          programma; 
                  c)  la  promozione  della  presenza  internazionale
          delle imprese e l'attrazione di  investimenti  dall'estero,
          anche in  raccordo  con  le  azioni  che  saranno  attivate
          dall'ICE  -  Agenzia  per  la   promozione   all'estero   e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
                  c-bis) interventi in favore di imprese in crisi  di
          grande dimensione; 
                  c-bis) la definizione e l'attuazione dei  piani  di
          valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate  alla
          criminalita' organizzata. 
                3. Per il perseguimento delle  finalita'  di  cui  al
          comma 2,  con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente  decreto,  nel  rispetto  degli
          equilibri  di  finanza  pubblica,   sono   individuate   le
          priorita', le  forme  e  le  intensita'  massime  di  aiuto
          concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a  quanto
          previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 123 ad eccezione  del  credito  d'imposta.  Le  predette
          misure  sono  attivate  con  bandi  ovvero  direttive   del
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  che  individuano   i
          termini, le  modalita'  e  le  procedure,  anche  in  forma
          automatizzata,  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
          agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
          dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposita  convenzione,  di  societa'  in  house  ovvero  di
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
          un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Agli
          oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di  cui  al
          presente comma si  applica  quanto  previsto  dall'art.  3,
          comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  e
          dall'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
          78, convertito con modificazioni con legge 3  agosto  2009,
          n. 102. 
                3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
          essere periodicamente aggiornati con la medesima  procedura
          di  cui  al   comma   3   sulla   base   del   monitoraggio
          dell'andamento   degli   incentivi   relativi   agli   anni
          precedenti. 
                3-ter. Per le finalita' di cui al  comma  2,  lettera
          c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore  di
          imprese di cui all'art. 1, lettera a) del decreto-legge  23
          dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 febbraio 2004, n.  39,  che  presentano  rilevanti
          difficolta' finanziarie ai fini della  continuazione  delle
          attivita'  produttive  e  del  mantenimento   dei   livelli
          occupazionali. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina
          comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e  criteri  per
          la  concessione,  erogazione  e   rimborso   dei   predetti
          finanziamenti. L'erogazione puo'  avvenire  anche  mediante
          anticipazioni di tesoreria da estinguere entro  l'esercizio
          finanziario a valere sulla dotazione del Fondo. 
                4. Il Fondo puo'  operare  anche  attraverso  le  due
          distinte contabilita'  speciali  gia'  intestate  al  Fondo
          medesimo esclusivamente per l'erogazione  di  finanziamenti
          agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
          di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea  o
          dalle regioni, ferma  restando  la  gestione  ordinaria  in
          bilancio per  gli  altri  interventi.  Per  ciascuna  delle
          finalita' indicate al  comma  2  e'  istituita  un'apposita
          sezione nell'ambito del Fondo. 
                5. 
                6. I finanziamenti agevolati concessi  a  valere  sul
          Fondo  possono  essere  assistiti  da  garanzie   reali   e
          personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
          per le anticipazioni dei contributi. 
                7. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge  sono  abrogate  le  disposizioni  di   legge
          indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 11 del presente articolo. 
                8.  Gli  stanziamenti  iscritti   in   bilancio   non
          utilizzati nonche' le somme restituite o non  erogate  alle
          imprese,  a  seguito  dei  provvedimenti  di  revoca  e  di
          rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle
          disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma,  cosi'
          come accertate con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere   riassegnate   nel   medesimo   importo   alla
          contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
          di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
          accertate al netto delle risorse necessarie per far  fronte
          agli impegni gia' assunti e per  garantire  la  definizione
          dei procedimenti di cui al comma 11. 
                9. Limitatamente agli strumenti agevolativi  abrogati
          ai sensi del comma 7,  le  disponibilita'  esistenti  sulle
          contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
          sviluppo  economico  e   presso   l'apposita   contabilita'
          istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
          degli interventi di cui all'art. 2, comma 203,  lettera  f)
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662   sono   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          nel   medesimo   importo,   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
          dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato
          di previsione dello  stesso  Ministero  per  la  successiva
          assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
          per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
          disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
          necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti  e  per
          garantire  la  definizione  dei  procedimenti  di  cui   al
          successivo comma  11.  Le  predette  contabilita'  speciali
          continuano ad operare fino al  completamento  dei  relativi
          interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
          derivanti dalle programmazioni comunitarie  gia'  approvate
          dalla UE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
          volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico
          e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'
          accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del
          presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o
          capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate
          alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il
          vincolo di destinazione di cui all'art.  18,  comma  1  del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  sono
          disciplinati, ai fini della concessione  e  dell'erogazione
          delle agevolazioni e comunque fino alla  loro  definizione,
          dalle disposizioni delle leggi  di  cui  all'Allegato  1  e
          dalle  norme  di  semplificazione   recate   dal   presente
          decreto-legge. 
                12. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata  legge
          n.  400  del  1988  e'  riportato   nelle   Note   all'art.
          16-quinquies. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  8  del  citato
          decreto legislativo n. 281 del 1997: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 3  del  decreto
          legislativo  22  luglio  1999,  n.  261  (Attuazione  della
          direttiva  97/67/CE  concernente  regole  comuni   per   lo
          sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
          e per il miglioramento della qualita' del servizio): 
                «Art. 3 (Servizio universale). - 1. E' assicurata  la
          fornitura del servizio universale e  delle  prestazioni  in
          esso  ricomprese,  di  qualita'  determinata,  da   fornire
          permanentemente in tutti i punti del territorio  nazionale,
          incluse le situazioni  particolari  delle  isole  minori  e
          delle  zone  rurali  e  montane,   a   prezzi   accessibili
          all'utenza. 
                2.   Il   servizio   universale,    incluso    quello
          transfrontaliero, comprende: 
                  a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento  e  la
          distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; 
                  b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento  e  la
          distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; 
                  c) i servizi relativi agli  invii  raccomandati  ed
          agli invii assicurati. 
                3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali
          considerati  sono   quelle   fissate   nelle   disposizioni
          pertinenti adottate dall'Unione postale universale. 
                4. A decorrere dal 1°  giugno  2012,  la  pubblicita'
          diretta  per  corrispondenza  e'  esclusa  dall'ambito  del
          servizio universale. 
                5. Il  servizio  universale  e'  caratterizzato  come
          segue: 
                  a) la qualita' e' definita nell'ambito  di  ciascun
          servizio e trova riferimento nella normativa europea; 
                  b) il servizio e' prestato in via continuativa  per
          tutta la durata dell'anno; 
                  c)  la  dizione  "tutti  i  punti  del   territorio
          nazionale"  trova  specificazione,   secondo   criteri   di
          ragionevolezza,  attraverso  l'attivazione  di  un  congruo
          numero di punti di accesso, al fine di tenere  conto  delle
          esigenze dell'utenza. Detti criteri  sono  individuati  con
          provvedimento dell'autorita' di regolamentazione; 
                  d) la determinazione del «prezzo accessibile»  deve
          prevedere  l'orientamento  ai  costi  in   riferimento   ad
          un'efficiente gestione aziendale. 
                6. Il fornitore del  servizio  universale  garantisce
          per almeno 5 giorni a settimana: 
                  a) una raccolta; 
                  b) una distribuzione al domicilio di  ogni  persona
          fisica o giuridica o, in via  di  deroga,  alle  condizioni
          stabilite    dall'autorita'    di    regolamentazione    in
          installazioni appropriate. 
                7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni,  che
          e'  autorizzata  dall'autorita'  di  regolamentazione,   in
          presenza    di    particolari    situazioni    di    natura
          infrastrutturale o geografica in  ambiti  territoriali  con
          una densita' inferiore a 200 abitanti/kmq e  comunque  fino
          ad un massimo di un  quarto  della  popolazione  nazionale.
          Ogni circostanza eccezionale ovvero  ogni  deroga  concessa
          dall'autorita' di regolamentazione ai  sensi  del  presente
          comma e' comunicata alla Commissione europea. 
                8. Il  servizio  universale  risponde  alle  seguenti
          necessita': 
                  a)  offrire  un  servizio  tale  da  garantire   il
          rispetto delle esigenze essenziali; 
                  b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe,  un
          trattamento identico; 
                  c)  fornire  un  servizio  senza   discriminazioni,
          soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico; 
                  d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi  di
          forza maggiore; 
                  e)  evolvere  in  funzione  del  contesto  tecnico,
          economico e sociale, nonche' delle esigenze dell'utenza. 
                9. Restano impregiudicate le misure che le competenti
          autorita'  adottano  per  motivi  di   interesse   pubblico
          riconosciuti nel  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea,  segnatamente  agli  articoli  36  e  52,  e   che
          riguardano  in  particolare  la  moralita'   pubblica,   la
          pubblica  sicurezza,  comprese  le  indagini  criminali,  e
          l'ordine pubblico. 
                10. Il fornitore del servizio universale e' tenuto  a
          informare gli utenti nonche' i fornitori di servizi postali
          circa le caratteristiche del servizio  universale  offerto,
          in particolare per quanto riguarda le  condizioni  generali
          di accesso ai servizi, i prezzi e il livello  di  qualita'.
          L'informativa,  avente  ad  oggetto  notizie   precise   ed
          aggiornate,  ha  cadenza  regolare  e,   comunque,   almeno
          annuale.  L'informativa  avviene  a   mezzo   di   adeguata
          pubblicazione.  L'autorita'  di  regolamentazione  comunica
          alla Commissione europea le modalita'  con  cui  sono  rese
          disponibili le informazioni di cui al presente comma. 
                11. Il fornitore del servizio universale e' designato
          nel   rispetto   del   principio   di   trasparenza,    non
          discriminazione  e  proporzionalita'.  La  designazione  e'
          effettuata sulla base dell'analisi dei costi  del  servizio
          universale nonche' dei seguenti criteri: 
                  a) garanzia della continuita' della  fornitura  del
          servizio universale in considerazione del ruolo  da  questo
          svolto nella coesione economica e sociale; 
                  b) redditivita' degli investimenti; 
                  c) struttura organizzativa dell'impresa; 
                  d)   stato   economico   dell'impresa   nell'ultimo
          triennio; 
                  e) esperienza di settore; 
                  f) eventuali pregressi  rapporti  con  la  pubblica
          amministrazione nel settore specifico, con esito positivo. 
                12. L'onere per la fornitura del servizio  universale
          e' finanziato: 
                  a) attraverso  trasferimenti  posti  a  carico  del
          bilancio dello Stato. Gli importi  dei  trasferimenti  sono
          quantificati nel contratto di programma  fra  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico  e  il  fornitore  del  servizio
          universale, secondo le modalita' previste  dalla  normativa
          vigente; 
                  b) attraverso il  fondo  di  compensazione  di  cui
          all'art. 10 del presente decreto. 
                13.  Il  calcolo  del  costo   netto   del   servizio
          universale e' effettuato nel rispetto degli orientamenti di
          cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  15  dicembre  1997,  inserito
          dalla direttiva 2008/6/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 20 febbraio 2008. 
                14. L'autorita' di  regolamentazione  rende  pubblica
          annualmente  la  quantificazione  dell'onere  del  servizio
          universale e le modalita' di finanziamento dello stesso.». 
              - Si riporta il testo del comma 216 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «216. Con  l'obiettivo  strategico  di  sostenere  il
          tessuto economico produttivo piu' innovativo ed assicurarne
          lo sviluppo  e  la  crescita  nell'interesse  generale  del
          Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione
          di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di  dividendi
          delle societa' partecipate dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze sono utilizzate, fino al  10  per  cento  del
          loro ammontare, nel rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, per investimenti in Fondi per il Venture  Capital
          ai sensi del comma 206. Le somme introitate a  tale  titolo
          sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le
          riassegnazioni, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  ad  apposito  capitolo   dello   stato   di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze per essere versate al fondo di sostegno al  Venture
          Capital di cui al comma 209. Le disposizioni  del  presente
          comma si applicano  a  decorrere  dal  1°  luglio  2019  ed
          includono le entrate dello Stato rivenienti  dai  risultati
          dell'ultimo   bilancio   di   esercizio   delle    societa'
          partecipate.». 
                               Art. 30 
 
 
       Contributi ai comuni per interventi di efficientamento 
           energetico e sviluppo territoriale sostenibile 
 
  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  emanarsi
entro venti giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui  al  comma  2,
contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di
euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
per la realizzazione di progetti relativi a  investimenti  nel  campo
dell'efficientamento  energetico  e   dello   sviluppo   territoriale
sostenibile. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a  ciascun  Comune
sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018,
secondo i  dati  pubblicati  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT), come di seguito indicato: 
    a)  ai  Comuni  con  popolazione  inferiore  o  uguale  a   5.000
abitantie' assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00; 
    b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti
e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00; 
    c) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  10.001  e  20.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00; 
    d) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  20.001  e  50.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00; 
    e) ai Comuni  con  popolazione  compresa  tra  50.001  e  100.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00; 
    f) ai Comuni con  popolazione  compresa  tra  100.001  e  250.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00; 
    g) ai Comuni con popolazione  superiore  a  250.000  abitanti  e'
assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00. 
  3. I  contributi  di  cui  al  comma  1  sono  destinati  ad  opere
pubblichein materia di: 
    a) efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti
all'efficientamento   dell'illuminazione   pubblica,   al   risparmio
energetico  degli  edifici  di  proprieta'  pubblica  e  di  edilizia
residenziale pubblica, nonche' all'installazione di impianti  per  la
produzione di energia da fonti rinnovabili; 
    b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi  in
materia   di   mobilita'   sostenibile,   nonche'   interventi    per
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici  pubblici  e
patrimonio   comunale   e   per   l'abbattimento    delle    barriere
architettoniche. 
  4. Il Comune beneficiario del contributo puo' finanziare una o piu'
opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse: 
    a) non abbiano gia' ottenuto un finanziamento a valere  su  fondi
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali  o  strutturali
di investimento europeo; 
    b) siano aggiuntive rispetto a quelle gia' programmate sulla base
degli stanziamenti contenuti nel  bilancio  di  previsione  dell'anno
2019. 
  5. Il Comune beneficiario del contributo  di  cui  al  comma  1  e'
tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il
31 ottobre 2019. 
  6. Il contributo e' corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero
dell'economia e delle  finanze,  su  richiesta  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa  richiesta  da
parte   del   Ministero   dello   sviluppo   economico   sulla   base
dell'attestazione   dell'ente   beneficiario   dell'avvenuto   inizio
dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui  al  comma  5.  Il
saldo,  determinato  come  differenza  tra  la  spesa  effettivamente
sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota gia'  erogata,
nel limite  dell'importo  del  contributo  di  cui  al  comma  2,  e'
corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo  economico
anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui
al comma 11 dall'ente beneficiario, in  ordine  al  collaudo  e  alla
regolare esecuzione dei lavori. 
  8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano  i  contributi  sono
erogati per il tramite delle Autonomie speciali. 
  9. I Comuni che non  rispettano  il  termine  di  cui  al  comma  5
decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di  cui  al
comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilita' del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione. 
  10. Il Comune beneficiario da'  pubblicita'  dell'importo  concesso
dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione
trasparente» di cui al decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,
sottosezione Opere pubbliche. 
  11. I Comuni beneficiari monitorano la  realizzazione  finanziaria,
fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il  sistema  di
monitoraggio, di cui  all'articolo  1,  comma  703,  della  legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  classificando  le  opere  sotto  la   voce
«Contributo  comuni  per  efficientamento   energetico   e   sviluppo
territoriale sostenibile - DL crescita». 
  12. Considerata l'esigenza di  semplificazione  procedimentale,  il
Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui
al comma 10 e' esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto
dei contributi straordinari  di  cui  all'articolo  158  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso
dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero  dello  sviluppo
economico, anche avvalendosi  di  societa'  in  house,  effettua,  in
collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
controlli a campione sulle attivita' realizzate con i  contributi  di
cui al presente articolo, secondo  modalita'  definite  con  apposito
decreto ministeriale. 
  14. Agli oneri relativi alle attivita' istruttorie e  di  controllo
derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di
cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00. 
  14-bis. Per stabilizzare i contributi in conto capitale  ai  comuni
per interventi di efficientamento energetico e sviluppo  territoriale
sostenibile di cui al presente articolo, a decorrere  dall'anno  2020
e' autorizzata l'implementazione del  programma  pluriennale  per  la
realizzazione dei progetti di cui al comma  1.  A  partire  dall'anno
2020, le effettive  disponibilita'  finanziarie  sono  ripartite  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15
gennaio di ciascun anno, tra i comuni  con  popolazione  inferiore  a
1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune  un  contributo  di  pari
importo. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma
sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio  di
ciascun anno. I comuni che non rispettano il citato termine  decadono
automaticamente  dall'assegnazione  del  contributo  e  le   relative
risorse rientrano nella disponibilita' del  fondo  di  cui  al  comma
14-quater. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4, 6,  7,
8, 10, 11, 12 e 13. 
  14-ter. Per stabilizzare i contributi  a  favore  dei  comuni  allo
scopo di potenziare gli investimenti per la  messa  in  sicurezza  di
scuole,  strade,  edifici  pubblici  e  patrimonio  comunale  e   per
l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  a  beneficio  della
collettivita', a decorrere dall'anno 2020 e' autorizzato  l'avvio  di
un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145.  A
tale fine, a partire  dall'anno  2020,  le  effettive  disponibilita'
finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, da
emanare entro il 15  gennaio  di  ciascun  anno,  tra  i  comuni  con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a  ciascun  comune
un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del  contributo
di cui al presente comma  e'  tenuto  ad  iniziare  l'esecuzione  dei
lavori entro il 15 maggio  di  ciascun  anno.  Nel  caso  di  mancato
rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di  cui  al
presente comma o di parziale utilizzo  del  contributo,  il  medesimo
contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il  15  giugno  di
ciascun  anno,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le  somme
derivanti dalla revoca dei contributi di cui  al  periodo  precedente
sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai  comuni  che
hanno iniziato l'esecuzione  dei  lavori  in  data  antecedente  alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data
di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di
recupero. I comuni beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  periodo
precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110,  112,  113  e  114
dell'articolo 1 della citata  legge  n.  145  del  2018.  Le  risorse
ripartite ai sensi del comma 14-quater, per un ammontare pari  al  60
per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita'
di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono destinate,
a decorrere dall'anno 2020, alle finalita' di  cui  all'articolo  10,
comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.  88.  In  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'  definito  il  riparto
delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a
cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del  superamento
dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di  cui  alla
procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi  al
biossido di azoto (NO2), di  cui  alla  procedura  di  infrazione  n.
2015/2043, e della complessita' dei processi di  conseguimento  degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 21 maggio  2008.  Al  fine  di  fronteggiare  le
criticita' dei collegamenti viari tra la Valtellina  e  il  capoluogo
regionale  e  allo  scopo  di  programmare  immediati  interventi  di
riqualificazione, miglioramento  e  rifunzionalizzazione  della  rete
viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale  e
adeguata mobilita', il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente
della giunta regionale della Lombardia  e  con  il  presidente  della
provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  un  Commissario   straordinario
incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete  viaria,
in particolare nella tratta Lecco-Sondrio lungo la strada statale 36,
in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche' la ex strada statale  639
e la strada provinciale 72,in gestione alla provincia di  Lecco.  Con
il medesimo decreto sono altresi' stabiliti i termini, le  modalita',
i tempi, l'eventuale supporto tecnico,  le  attivita'  connesse  alla
realizzazione delle opere  e  l'eventuale  compenso  del  Commissario
straordinario  con  oneri  a  carico  del  quadro   economico   degli
interventi da realizzare  o  da  completare,  nei  limiti  di  quanto
indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111. Il Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni  interessate
nonche'  di  societa'  controllate  dalle  medesime  amministrazioni,
nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.
All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per  la
realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi  9  e
10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357»; 
  b) al comma 21, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021». 
  14-quater. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
14-bis e 14-ter del presente articolo e' istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un  fondo  da
ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalita'
di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono tutte le  risorse  per
contributi dall'anno 2020, non ancora  impegnate  alla  data  del  1°
giugno  2019,  nell'ambito  dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che
si intende corrispondentemente ridotta di pari  importo.  Sono  nulli
gli eventuali atti adottati in  contrasto  con  le  disposizioni  del
presente  comma.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  14-quinquies. Le risorse disponibili per l'anno 2019 sul  Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia  demografica
fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei  trasferimenti  del
fondo di solidarieta' comunale, per effetto  delle  disposizioni  sul
contenimento  della  spesa  pubblica  di  cui  all'articolo  16   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate  sulle  quote  di  spesa
relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi  idrici
integrati. Il contributo spettante a ciascun  comune  e'  determinato
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  ottobre  2019,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, tenendo conto
del maggiore taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95  del  2012,
subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari
assistenziali  e  idrici  integrati  coperta  con  entrate  ad   essi
direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano  solo
i  comuni  per  i  quali  l'incidenza  sulla  spesa  corrente   media
risultante dai  certificati  ai  rendiconti  del  triennio  2010-2012
supera  il  3  per  cento,  nel  caso  dei   servizi   socio-sanitari
assistenziali,  e  l'8  per  cento,  nel  caso  dei  servizi   idrici
integrati. I comuni beneficiari utilizzano il contributo  di  cui  al
presente comma per investimenti  per  la  messa  in  sicurezza  degli
edifici e del territorio. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 6 dell'art. 1 della  citata  legge
          n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 26. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  recante
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  5
          aprile 2013, n. 80. 
              - Il testo del comma 703 dell'art. 1 della citata legge
          n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note all'art. 26. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 158 del decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art. 158 (Rendiconto dei contributi straordinari). -
          1.  Per  tutti  i  contributi  straordinari  assegnati   da
          amministrazioni pubbliche agli enti  locali  e'  dovuta  la
          presentazione del rendiconto  all'amministrazione  erogante
          entro   sessanta   giorni   dal   termine    dell'esercizio
          finanziario  relativo,  a  cura  del   segretario   e   del
          responsabile del servizio finanziario. 
                2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione  contabile
          della spesa, documenta i risultati ottenuti in  termini  di
          efficienza ed efficacia dell'intervento. 
                3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua
          inosservanza  comporta  l'obbligo   di   restituzione   del
          contributo straordinario assegnato. 
                4.  Ove  il  contributo  attenga  ad  un   intervento
          realizzato in piu' esercizi  finanziari  l'ente  locale  e'
          tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 107, 110,  112,
          113 e 114 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018: 
                « 107. Per l'anno  2019,  sono  assegnati  ai  comuni
          contributi per investimenti per la messa  in  sicurezza  di
          scuole, strade,  edifici  pubblici  e  patrimonio  comunale
          nonche' per la realizzazione degli interventi previsti  dal
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali  13  febbraio  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  80  del  6  aprile  2018,   finalizzati   al
          contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella
          fastidiosa, nel limite complessivo di 400 milioni di  euro.
          I contributi di cui al periodo precedente  sono  assegnati,
          entro  il  10  gennaio  2019,  con  decreto  del  Ministero
          dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai  2.000
          abitanti nella misura di 40.000 euro  ciascuno,  ai  comuni
          con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura  di
          50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e
          10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno  e  ai
          comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000  abitanti  nella
          misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio  2019,
          il  Ministero  dell'interno  da'  comunicazione  a  ciascun
          comune dell'importo del contributo ad esso spettante.» 
                «110. I contributi di cui al comma 107  sono  erogati
          dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50
          per   cento   previa    verifica    dell'avvenuto    inizio
          dell'esecuzione  dei  lavori  attraverso  il   sistema   di
          monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante 50  per
          cento previa trasmissione  al  Ministero  dell'interno  del
          certificato di  collaudo  o  del  certificato  di  regolare
          esecuzione rilasciato dal direttore dei  lavori,  ai  sensi
          dell'art. 102 del codice di cui al decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50.»u' 
                «112. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai
          commi da 107 a 111 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari
          attraverso il sistema previsto dal decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce
          « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019 ». 
                113. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua
          un controllo a campione sulle opere pubbliche  oggetto  del
          contributo di cui ai commi da 107 a 112. 
                114. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento,
          l'importo assegnato  e  la  finalizzazione  del  contributo
          assegnato  nel  proprio  sito  internet,  nella  sezione  «
          Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo
          14 marzo 2013, n.  33,  sottosezione  Opere  pubbliche.  Il
          sindaco  deve  fornire  tali  informazioni   al   consiglio
          comunale nella prima seduta utile. ». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  10
          della  legge  7  luglio  2009,  n.  88  (Disposizioni   per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          2008): 
                «Art. 10 (Delega al Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2008/50/CE  relativa  alla  qualita'   dell'aria
          ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa). -  1.  Nella
          predisposizione del decreto  legislativo  per  l'attuazione
          della direttiva 2008/50/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del  21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'
          dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa,  il
          Governo e' tenuto ad acquisire il parere  della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  ed  a  seguire,
          oltre ai principi e criteri direttivi di  cui  all'art.  2,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) prevedere adeguati poteri di  coordinamento,  di
          approvazione e di risoluzione dei  casi  di  inadempimento,
          diretti a garantire un approccio coerente  ed  uniforme  in
          materia di valutazione e gestione della qualita'  dell'aria
          ambiente nel quadro del riparto di  competenze  tra  Stato,
          regioni  ed  enti  locali  per  l'attuazione  dei   compiti
          definiti dalla legislazione comunitaria; 
                  b)   coordinare   la   disciplina   relativa   alla
          pianificazione  ed  alla  programmazione   della   qualita'
          dell'aria ambiente con  le  norme  vigenti  in  materia  di
          autorizzazioni  alle  emissioni,  agli   impianti   termici
          civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo
          scopo di permettere  l'attuazione  dei  piani  e  programmi
          mediante gli strumenti e gli interventi  previsti  da  tali
          norme di settore; 
                  c)  introdurre  una  specifica  disciplina  e   una
          ripartizione  delle  competenze,  in  materia  di  qualita'
          dell'aria, relativamente all'approvazione  degli  strumenti
          di campionamento e misura, delle reti di misurazione e  dei
          metodi di valutazione, all'accreditamento  dei  laboratori,
          alla definizione  delle  procedure  di  approvazione  e  di
          accreditamento,  alla   garanzia   della   qualita'   delle
          misurazioni ed ai connessi controlli, prevedendo,  al  fine
          di  garantire  criteri  omogenei  su  tutto  il  territorio
          nazionale, che  le  relative  linee  guida  siano  definite
          dall'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA); 
                  d) in considerazione della  particolare  situazione
          di inquinamento dell'aria presente  nella  pianura  padana,
          promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento
          nell'area  interessata,  anche   attraverso   un   maggiore
          coordinamento tra le regioni  che  insistono  sul  predetto
          bacino; 
                  e) al fine di unificare la normativa  nazionale  in
          materia   di   qualita'   dell'aria   ambiente,    abrogare
          espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le
          direttive 96/62/CE del Consiglio, del  27  settembre  1996,
          1999/30/CE del Consiglio, del 22  aprile  1999,  2000/69/CE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  novembre
          2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 dicembre 2004,  nonche'  le  relative
          norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che
          assicurino la  coerenza  della  parte  quinta  del  decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  inerente  la  tutela
          dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera,  con
          il nuovo quadro normativo in materia di qualita' dell'aria. 
                (Omissis).». 
              - La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  del  21  maggio  2008  relativa  alla   qualita'
          dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in  Europa  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2008, n. L 152. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.  15
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
                «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - (Omissis). 
                3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dei commi 7 e 21 dell'art. 61 del
          citato  decreto-legge  n.  50  del  2017,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  61  (Eventi  sportivi  di   sci   alpino).   -
          (Omissis). 
                7. Gli interventi previsti  nel  piano  approvato  ai
          sensi del comma 4 sono dichiarati di pubblica utilita' e di
          urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale
          e automaticamente inseriti nelle  intese  istituzionali  di
          programma e negli accordi  di  programma  quadro,  ai  fini
          della   individuazione   delle   priorita'   e   ai    fini
          dell'armonizzazione con le iniziative  gia'  incluse  nelle
          intese e negli accordi stessi. Per la realizzazione di tali
          interventi  si  applica  l'art.  5,  commi  9  e  10,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. 
                (Omissis). 
                21. Il commissario nominato ai  sensi  del  comma  13
          cessa dalle  sue  funzioni  con  la  consegna  delle  opere
          previste nel piano di cui al comma 17.  La  consegna  delle
          opere,  una  volta  sottoposte  a  collaudo  tecnico,  deve
          avvenire entro il termine del 31 gennaio 2021. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1091  dell'art.
          1 della citata legge n. 205 del 2017: 
                «1091. Per perseguire obiettivi di politica economica
          ed industriale, connessi anche al programma Industria  4.0,
          nonche' per accrescere la competitivita' e la produttivita'
          del  sistema  economico,  e'  istituito,  nello  stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  un
          Fondo per interventi  volti  a  favorire  lo  sviluppo  del
          capitale  immateriale,   della   competitivita'   e   della
          produttivita', con una dotazione di 5 milioni di  euro  per
          l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni
          dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli
          anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2031.  Gli  obiettivi  di  politica  economica  e
          industriale per la crescita e la competitivita'  del  Paese
          da perseguire con il Fondo sono  definiti  annualmente  con
          delibera del Consiglio dei ministri. Il Fondo e'  destinato
          a finanziare: 
                  a) progetti di ricerca e innovazione da  realizzare
          in Italia ad opera di soggetti pubblici  e  privati,  anche
          esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale
          immateriale funzionali alla competitivita' del Paese; 
                  b) il supporto  operativo  ed  amministrativo  alla
          realizzazione  dei  progetti  finanziati  ai  sensi   della
          lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e  favorire
          il  loro   trasferimento   verso   il   sistema   economico
          produttivo.». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  16   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
                «Art.  16   (Riduzione   della   spesa   degli   enti
          territoriali).  -  1.  Ai  fini  della  tutela  dell'unita'
          economica   della   Repubblica,   gli   enti   territoriali
          concorrono,  anche  mediante  riduzione  delle  spese   per
          consumi intermedi, alla realizzazione  degli  obiettivi  di
          finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui  al
          presente articolo, che costituiscono principi  fondamentali
          di coordinamento della finanza  pubblica,  ai  sensi  degli
          articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo  comma,  della
          Costituzione. 
                2. Gli obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno
          delle regioni a statuto  ordinario  sono  rideterminati  in
          modo tale da assicurare l'importo di 700  milioni  di  euro
          per l'anno 2012 e di 2.000 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2015. L'ammontare  del  concorso  finanziario  di
          ciascuna regione e' determinato, tenendo conto anche  delle
          analisi   della   spesa    effettuate    dal    commissario
          straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7  maggio
          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          luglio 2012, n.  94,  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e recepite con  decreto  del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  entro  il  31  gennaio  di
          ciascun  anno.  In  caso  di  mancata  deliberazione  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  il
          decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          comunque emanato entro il  15  febbraio  di  ciascun  anno,
          ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute
          per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.
          Con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, sono individuate le  risorse  a  qualunque  titolo
          dovute  dallo  Stato  alle  regioni  a  statuto  ordinario,
          incluse le risorse destinate alla programmazione  regionale
          del Fondo per le aree sottoutilizzate,  ed  escluse  quelle
          destinate al finanziamento corrente del Servizio  sanitario
          nazionale e del  trasporto  pubblico  locale,  che  vengono
          ridotte, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro
          per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in  misura
          proporzionale agli importi stabiliti ai  sensi  del  primo,
          del secondo e del terzo periodo. La predetta  riduzione  e'
          effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le
          aree  sottoutilizzate.  In  caso  di  insufficienza   delle
          predette  risorse  le  regioni  sono   tenute   a   versare
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 
                3. Con le procedure previste dall'art. 27 della legge
          5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto  speciale  e  le
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurano   un
          concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di
          600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di  euro
          per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno  2014  e
          1.575 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2015.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
          art. 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo
          periodo del presente comma e'  annualmente  accantonato,  a
          valere  sulle  quote  di   compartecipazione   ai   tributi
          erariali, o, previo accordo tra la Regione richiedente,  il
          Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  a  valere  sulle  risorse
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la  coesione  sulla  base  di  apposito  accordo
          sancito tra le  medesime  autonomie  speciali  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          recepito con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze entro il 31 gennaio di ciascun  anno.  In  caso  di
          mancato accordo in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, l'accantonamento  e'  effettuato,  con
          decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  da
          emanare  entro  il  15  febbraio  di   ciascun   anno,   in
          proporzione alle  spese  sostenute  per  consumi  intermedi
          desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.  Fino  all'emanazione
          delle norme di attuazione di cui al  citato  art.  27,  gli
          obiettivi del patto di stabilita'  interno  delle  predette
          autonomie speciali sono rideterminati tenendo  conto  degli
          importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti
          dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse
          del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita' di
          cui al  presente  comma,  la  Regione  interessata  propone
          conseguentemente al CIPE per  la  presa  d'atto,  la  nuova
          programmazione nel limite delle disponibilita' residue, con
          priorita' per il finanziamento  di  interventi  finalizzati
          alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti,  di
          infrastrutture e di investimenti locali. 
                4. Dopo il comma  12  dell'art.  32  della  legge  12
          novembre 2011, n 183, e' aggiunto il seguente comma: 
                  «12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi
          11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle  regioni  a
          statuto speciale e delle  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti
          nell'ultimo accordo il miglioramento di cui: 
                    a) al comma 10 del presente articolo; 
                    b) all'art. 28,  comma  3,  del  decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.   201,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge   22
          dicembre 2011, n. 214,  come  rideterminato  dall'art.  35,
          comma  4,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27, e dall'art. 4, comma 11, del decreto-legge  2  marzo
          2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
          aprile 2012, n. 44; 
                    c); 
                    d) agli ulteriori contributi  disposti  a  carico
          delle autonomie speciali.». 
                5. L'ultimo periodo del comma 11 e  l'ultimo  periodo
          del comma 12 dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011,  n.
          183 sono abrogati. 
                6.  Il  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,   come
          determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo,  come  determinato
          ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto  legislativo  n.
          23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni
          della Regione  Siciliana  e  della  Regione  Sardegna  sono
          ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  2.250
          milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per
          l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2015. Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di  cui  all'art.
          1, comma  1,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n.  122,  non  si  applicano  le  disposizioni  recate  dal
          presente comma, fermo restando il complessivo importo delle
          riduzioni ivi previste di 500 milioni di  euro  per  l'anno
          2012 e di  2.250  milioni  di  euro  per  l'anno  2013.  Le
          riduzioni da imputare a ciascun  comune  sono  determinate,
          tenendo conto anche delle analisi  della  spesa  effettuate
          dal  commissario  straordinario  di  cui  all'art.  2   del
          decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.  94,  degli
          elementi di costo nei  singoli  settori  merceologici,  dei
          dati  raccolti   nell'ambito   della   procedura   per   la
          determinazione  dei  fabbisogni   standard,   nonche'   dei
          fabbisogni standard  stessi,  e  dei  conseguenti  risparmi
          potenziali di ciascun ente, dalla  Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali, sulla base  dell'istruttoria  condotta
          dall'ANCI,   e   recepite   con   decreto   del   Ministero
          dell'interno  entro  il  15  ottobre,  relativamente   alle
          riduzioni  da  operare  nell'anno  2012.  Le  riduzioni  da
          applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013  sono
          determinate,  con  decreto  del   Ministero   dell'interno,
          d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie
          locali. In caso  di  mancata  intesa  entro  quarantacinque
          giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno
          della Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  della
          proposta di riparto  delle  riduzioni  di  cui  al  periodo
          precedente, il decreto  del  Ministero  dell'interno  puo',
          comunque,  essere  adottato  ripartendo  le  riduzioni   in
          proporzione alla media delle spese  sostenute  per  consumi
          intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE,  fermo
          restando che la riduzione per abitante di ciascun ente  non
          puo' assumere valore superiore al 250 per cento della media
          costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla  base
          dei dati SIOPE 2010-2012  e  la  popolazione  residente  di
          tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica
          di cui all'art. 156 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di  incapienza,
          sulla base dei dati comunicati dal Ministero  dell'interno,
          l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette
          somme nei confronti dei  comuni  interessati  all'atto  del
          pagamento  agli  stessi  comuni   dell'imposta   municipale
          propria di cui all'art. 13  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. Le  somme  recuperate  sono  versate
          allo Stato contestualmente all'imposta  municipale  propria
          riservata allo Stato. Qualora  le  somme  da  riversare  ai
          comuni a titolo di  imposta  municipale  propria  risultino
          incapienti per  l'effettuazione  del  recupero  di  cui  al
          quarto  periodo  del  presente  comma,  il  versamento   al
          bilancio  dello  Stato  della  parte  non   recuperata   e'
          effettuato a valere  sulle  disponibilita'  presenti  sulla
          contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle  Entrate  -
          Fondi di Bilancio» che  e'  reintegrata  con  i  successivi
          versamenti dell'imposta  municipale  propria  spettante  ai
          comuni. 
                6-bis. Per l'anno 2012, ai  comuni  assoggettati  nel
          2012 alle regole del patto di stabilita'  interno,  non  si
          applica la riduzione di cui al comma 6. Gli  importi  delle
          riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i
          meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del  comma  6,
          non sono validi ai fini del patto di stabilita'  interno  e
          sono  utilizzati  esclusivamente  per  l'estinzione  o   la
          riduzione anticipata  del  debito,  inclusi  gli  eventuali
          indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel  2012  per
          l'estinzione o la  riduzione  anticipata  del  debito  sono
          recuperate nel 2013 con le modalita' di cui al comma  6.  A
          tale fine i comuni comunicano  al  Ministero  dell'interno,
          entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo  le
          modalita' definite con decreto del  Ministero  dell'interno
          da  adottare  entro  il  31  gennaio  2013,  l'importo  non
          utilizzato per l'estinzione o la riduzione  anticipata  del
          debito. In caso  di  mancata  comunicazione  da  parte  dei
          comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel
          2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore
          della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013  l'obiettivo
          del  patto  di  stabilita'  interno  di  ciascun  ente   e'
          migliorato di un importo pari al  recupero  effettuato  dal
          Ministero dell'interno nel medesimo anno. 
                6-ter.  Alla  copertura   finanziaria   degli   oneri
          derivanti dal  comma  6-bis,  nel  limite  massimo  di  500
          milioni di euro  per  l'anno  2012,  si  provvede  mediante
          versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  di  una
          corrispondente  quota  delle  risorse   disponibili   sulla
          contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi  di
          bilancio". 
                7.  Il  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,   come
          determinato ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 6
          maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come  determinato
          ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto  legislativo  n.
          68 del  2011,  ed  i  trasferimenti  erariali  dovuti  alle
          province della Regione Siciliana e della  Regione  Sardegna
          sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno  2012  e  di
          1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e
          1.250 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2015.  Le
          riduzioni   da   imputare   a   ciascuna   provincia   sono
          determinate, tenendo conto anche delle analisi della  spesa
          effettuate dal commissario straordinario di cui all'art.  2
          del decreto-legge 7 maggio 2012,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.  94,  degli
          elementi di costo nei  singoli  settori  merceologici,  dei
          dati  raccolti   nell'ambito   della   procedura   per   la
          determinazione  dei  fabbisogni   standard,   nonche'   dei
          fabbisogni standard  stessi,  e  dei  conseguenti  risparmi
          potenziali di ciascun ente, dalla  Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali, sulla base  dell'istruttoria  condotta
          dall'UPI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno
          entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle  riduzioni  da
          operare nell'anno 2012, ed entro il 31 dicembre di  ciascun
          anno precedente a quello di riferimento relativamente  alle
          riduzioni da operare per gli anni  2013  e  successivi.  In
          caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali, il decreto del Ministero  dell'interno
          e'  comunque  emanato  entro  i   15   giorni   successivi,
          ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute
          per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.
          Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto  previsto  dal
          periodo precedente, in caso di mancata deliberazione  della
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  le  riduzioni
          da  imputare  a  ciascuna  provincia  sono  determinate  in
          proporzione alle spese, desunte dal  SIOPE,  sostenute  nel
          2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione  di
          quelle relative alle spese  per  formazione  professionale,
          per trasporto pubblico locale, per la raccolta  di  rifiuti
          solidi urbani e per servizi  socialmente  utili  finanziati
          dallo Stato. In caso di incapienza,  sulla  base  dei  dati
          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
          entrate provvede  al  recupero  delle  predette  somme  nei
          confronti  delle  province   interessate   a   valere   sui
          versamenti  dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  riscossa
          tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo
          gettito  alle  province  medesime.  Qualora  le  somme   da
          riversare  alle  province  a  titolo   di   imposta   sulle
          assicurazioni contro la  responsabilita'  civile  derivante
          dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   esclusi   i
          ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo  15
          dicembre   1997,   n.   446   risultino   incapienti    per
          l'effettuazione del recupero di cui al quarto  periodo  del
          presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della
          parte  non  recuperata  e'  effettuato   a   valere   sulle
          disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778
          «Agenzia  delle  Entrate  -  Fondi  di  Bilancio»  che   e'
          reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta  sulle
          assicurazioni contro la  responsabilita'  civile  derivante
          dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   esclusi   i
          ciclomotori. 
                8. Fermi  restando  i  vincoli  assunzionali  di  cui
          all'art. 76, del decreto-legge n. 112 del  2008  convertito
          con legge n. 133 del 2008, e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti
          i parametri di  virtuosita'  per  la  determinazione  delle
          dotazioni   organiche   degli    enti    locali,    tenendo
          prioritariamente  conto  del  rapporto  tra  dipendenti   e
          popolazione residente. A tal fine e' determinata  la  media
          nazionale  del  personale  in  servizio  presso  gli  enti,
          considerando anche  le  unita'  di  personale  in  servizio
          presso le societa' di  cui  all'art.  76,  comma  7,  terzo
          periodo, del  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008.  A
          decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti  che
          risultino collocati ad un  livello  superiore  del  20  per
          cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni
          a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad  un
          livello superiore del 40  per  cento  rispetto  alla  media
          applicano le misure di gestione delle eventuali  situazioni
          di soprannumero di cui all'art. 2, comma 11, e seguenti. 
                9. 
                10. All'art. 28-quater,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  il
          quarto periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Qualora  la
          regione, l'ente locale  o  l'ente  del  Servizio  sanitario
          nazionale non versi all'agente della riscossione  l'importo
          oggetto della  certificazione  entro  sessanta  giorni  dal
          termine nella stessa indicato, l'agente  della  riscossione
          ne  da'   comunicazione   ai   Ministeri   dell'interno   e
          dell'economia e delle finanze  e  l'importo  oggetto  della
          certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme
          dovute  dallo  Stato  all'ente  territoriale  a   qualsiasi
          titolo, incluse  le  quote  dei  fondi  di  riequilibrio  o
          perequativi  e  le   quote   di   gettito   relative   alla
          compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi  di  cui
          al presente comma sono  escluse  le  risorse  destinate  al
          finanziamento corrente del  servizio  sanitario  nazionale.
          Nel caso in  cui  il  recupero  non  sia  stato  possibile,
          l'agente della riscossione procede, sulla  base  del  ruolo
          emesso a carico del titolare del credito, alla  riscossione
          coattiva secondo le disposizioni di cui al  titolo  II  del
          presente decreto.». 
                11. Il comma 1 dell'art. 204 del decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che  l'ente
          locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre  forme
          di  finanziamento  reperibili  sul  mercato,  qualora   sia
          rispettato il limite  nell'anno  di  assunzione  del  nuovo
          indebitamento. 
                12. All'art. 4-ter, del decreto-legge 2  marzo  2012,
          n. 16, convertito con modificazioni dalla legge  26  aprile
          2012, n. 44: 
                  a) ai commi 1 e  2  le  parole:  "30  giugno"  sono
          sostituite dalle parole: "20 settembre"; 
                  b) alla fine del comma  2  aggiungere  le  seguenti
          parole «Entro lo stesso termine i comuni possono variare le
          comunicazioni gia' trasmesse»; 
                  b-bis) al comma 3, le parole:  "500  milioni"  sono
          sostituite dalle seguenti: "200 milioni"; 
                  c) al comma 5, le parole "entro il 30 luglio"  sono
          sostituite dalle parole "entro il 5 ottobre". 
                12-bis.  Nell'anno  2012,  alle  regioni  a   statuto
          ordinario, alla Regione siciliana e alla  Sardegna,  i  cui
          comuni sono beneficiari di risorse erariali, e'  attribuito
          un contributo, nei limiti di un importo complessivo di  800
          milioni di euro in misura pari all'83,33  per  cento  degli
          spazi finanziari, validi ai fini del  patto  di  stabilita'
          interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai  comuni
          ricadenti nel proprio territorio nei limiti  degli  importi
          indicati per ciascuna regione  nella  tabella  allegata  al
          presente decreto. Il contributo e' destinato dalle  regioni
          alla riduzione del debito. 
                12-ter. Gli importi  indicati  per  ciascuna  regione
          nella tabella allegata al presente decreto  possono  essere
          modificati,  a  invarianza   di   contributo   complessivo,
          mediante accordo da sancire, entro il  6  agosto  2012,  in
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
                12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui  al
          comma 12-bis, nonche' l'utilizzo degli stessi da parte  dei
          comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal  comma  138
          dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi
          finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra
          i comuni, al fine  di  favorire  i  pagamenti  dei  residui
          passivi in conto capitale in favore dei creditori. 
                12-quinquies. Entro  il  termine  perentorio  del  10
          settembre  2012,  le  regioni   comunicano   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con  riferimento  a  ciascun
          comune beneficiario, gli  elementi  informativi  occorrenti
          per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei  saldi
          di finanza pubblica. 
                12-sexies. Alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
          derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro
          per  l'anno   2012,   si   provvede   mediante   versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato di una  corrispondente
          quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
          1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio". 
                12-septies.  Le  regioni  sottoposte  al   piano   di
          stabilizzazione finanziaria di cui all'art. 14,  comma  22,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  possono
          disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della
          maggiorazione  dell'aliquota   dell'addizionale   regionale
          all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  base
          prevista dall'art. 6, comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
                12-octies. Il fondo  istituito  dall'art.  14,  comma
          14-bis,  del  decreto-legge  31   maggio   2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e'  attribuito  al  Commissario  straordinario  del
          Governo   per   l'attuazione   del   piano    di    rientro
          dall'indebitamento pregresso,  previsto  dall'art.  78  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133.  Il
          Commissario straordinario  del  Governo  e'  autorizzato  a
          stipulare il contratto di servizio di cui  all'art.  5  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5
          dicembre  2008,  sotto  qualsiasi  forma  tecnica,  per   i
          finanziamenti occorrenti per la copertura degli  oneri  del
          piano di rientro.». 
              - Il citato decreto-legge n. 95 del  2012,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n.  156,
          S.O. 
                             Art. 30 bis 
 
 
               Norme in materia di edilizia scolastica 
 
  1. Al fine  di  garantire  la  messa  in  sicurezza  degli  edifici
pubblici adibiti a uso scolastico, gli  enti  locali  beneficiari  di
finanziamenti e contributi statali possono  avvalersi,  limitatamente
al triennio 2019-2021 e nell'ambito  della  programmazione  triennale
nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, della societa' Consip
Spa  e,  quanto  all'affidamento   dei   lavori   di   realizzazione,
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa-Invitalia, che sono tenute  a  pubblicare  gli
atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da
parte degli enti locali, dei progetti definitivi. 
  2. Qualora  la  societa'  Consip  Spa  e  l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  Spa  -
Invitalia non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara  entro
il termine di novanta giorni di cui  al  comma  1,  gli  enti  locali
possono affidare i lavori di  cui  al  medesimo  comma  1,  anche  di
importo pari o superiore a 200.000 euro e fino  alla  soglia  di  cui
all'articolo 35, comma  1,  lettera  a),  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
mediante procedura negoziata  con  consultazione,  nel  rispetto  del
criterio di rotazione degli  inviti,  di  almeno  quindici  operatori
economici, ove esistenti,  individuati  sulla  base  di  indagini  di
mercato o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui
risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione
dei soggetti invitati. 
  3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di  messa
in  sicurezza  a  valere  su  finanziamenti  e  contributi   statali,
mantengono la destinazione a uso scolastico per  almeno  cinque  anni
dall'avvenuta ultimazione dei lavori. 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  10   del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128  (Misure
          urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca): 
                «Art. 10  (Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e  per
          l'edilizia   residenziale   universitaria   e    detrazioni
          fiscali). - 1. Al fine di favorire interventi  straordinari
          di ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,
          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per
          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,
          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche
          esistenti, per  la  programmazione  triennale,  le  Regioni
          interessate  possono  essere  autorizzate   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,   a
          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca
          europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo  del
          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma  75,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  le   rate   di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
          stanziati contributi pluriennali per euro  40  milioni  per
          l'anno 2015 e per euro  50  milioni  annui  per  la  durata
          residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere  dall'anno
          2016.   Le   modalita'   di   attuazione   della   presente
          disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite  con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, d'intesa con il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato e Dipartimento del tesoro,  da  adottare  entro
          tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente  decreto  e  da  pubblicare  nella
          Gazzetta   Ufficiale,   in   conformita'    ai    contenuti
          dell'intesa, sottoscritta in sede di  Conferenza  unificata
          il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le  province
          autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  autonomie  locali,
          sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica  formulati
          ai sensi dell'art. 11,  commi  da  4-bis  a  4-octies,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
                1-bis.  Il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          predispongono congiuntamente una relazione  da  trasmettere
          annualmente alle Camere  sullo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi  a  interventi  di  edilizia  scolastica  e
          sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
          ai sensi del comma 1 del presente articolo,  dell'art.  18,
          commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013,  n.  98,  come  modificato  dal  presente   articolo,
          dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre  2012,  n.  221,  nonche'  con  riferimento   agli
          ulteriori stanziamenti destinati  alle  medesime  finalita'
          nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa  vigente.
          Ai fini dell'elaborazione  della  predetta  relazione  sono
          altresi'    richiesti     elementi     informativi     alle
          amministrazioni territorialmente competenti. 
                1-ter. Il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di
          cui al quarto periodo del comma 1, tiene conto dei piani di
          edilizia scolastica presentati dalle regioni. 
                2. I pagamenti di cui al  comma  1  effettuati  dalle
          Regioni, anche  attraverso  la  delegazione  di  pagamento,
          finanziati con l'attivazione dei mutui di cui  al  medesimo
          comma, sono esclusi dai  limiti  del  patto  di  stabilita'
          interno delle regioni  per  l'importo  annualmente  erogato
          dagli Istituti di credito. 
                2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1  e
          con  riferimento  agli  immobili  di  proprieta'   pubblica
          adibiti   all'alta   formazione   artistica,   musicale   e
          coreutica, le istituzioni dell'alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica, di cui  all'art.  1  della  legge  21
          dicembre 1999,  n.  508,  possono  essere  autorizzate  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, a  stipulare  mutui  trentennali  sulla  base  dei
          criteri di economicita' e di contenimento della spesa,  con
          oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,  con  la
          Banca  europea  per  gli  investimenti,  con  la  Banca  di
          sviluppo del Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa
          depositi e  prestiti  Spa  e  con  i  soggetti  autorizzati
          all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo lº settembre  1993,  n.
          385. Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  75,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, le rate di  ammortamento  dei  mutui
          attivati   sono   pagate   agli    istituti    finanziatori
          direttamente  dallo  Stato.  A  tale  fine  sono  stanziati
          contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui  per  la
          durata dell'ammortamento del mutuo  a  decorrere  dall'anno
          2016, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 1, comma 131, della citata legge  n.  311  del
          2004.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari,  in
          termini di fabbisogno e di indebitamento  netto,  derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni del  presente  comma  si
          provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017,  a  euro
          15 milioni per l'anno 2018, a euro 30  milioni  per  l'anno
          2019  e  a  euro  30  milioni  per  l'anno  2020,  mediante
          corrispondente utilizzo  del  fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del  decreto-legge
          7 ottobre 2008,  n.  154,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.  189,   e   successive
          modificazioni. 
                2-ter. Le modalita' di  attuazione  del  comma  2-bis
          sono stabilite con decreto del  Ministero  dell'economia  e
          delle   finanze,   di    concerto    con    il    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione. 
                3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno  alle
          istituzioni   scolastiche,   alle   istituzioni   dell'alta
          formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   e   alle
          universita', fermo restando quanto gia' previsto  dall'art.
          15, comma 1,  lettera  i-octies),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  materia   di
          detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
          le parole:  "successive  modificazioni"  sono  inserite  le
          seguenti: ", nonche' a favore delle  istituzioni  dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e   coreutica   e   delle
          universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica"  sono
          inserite le seguenti: "e  universitaria".  Le  disposizioni
          del presente comma si  applicano  a  partire  dall'anno  di
          imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
                3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n.  98,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al  primo  periodo,  le  parole:  "in  relazione
          all'art. 2, comma 329, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244," sono soppresse; 
                  b) dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
          "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
          delle attivita' di cui al periodo  precedente  nonche'  gli
          istituti cui sono affidate tali attivita'. 
                3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo  le  parole:  "di  cui  al
          comma 8," sono inserite le seguenti:  "per  gli  interventi
          finanziati con le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,
          nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al  presente
          periodo,". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  35
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
                «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
                  a) euro  5.225.000  per  gli  appalti  pubblici  di
          lavori e per le concessioni; 
                  b)  euro  135.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali
          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di
          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni
          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa
          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti
          menzionati nell'allegato VIII; 
                  c)  euro  209.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati
          nell'allegato VIII; 
                d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali  e
          di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
                (Omissis).». 
                             Art. 30 ter 
 
Agevolazioni per  la  promozione  dell'economia  locale  mediante  la
  riapertura e l'ampliamento di attivita' commerciali, artigianali  e
  di servizi 
 
  1. Il presente articolo disciplina la concessione  di  agevolazioni
in favore dei soggetti, esercenti attivita' nei  settori  di  cui  al
comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi  commerciali  gia'
esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da  almeno  sei  mesi,
situati nei  territori  di  comuni  con  popolazione  fino  a  20.000
abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono  in
alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia  di  commercio
al dettaglio. 
  2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste  dal  presente
articolo  le  iniziative  finalizzate  alla  riapertura  di  esercizi
operanti nei seguenti settori:  artigianato,  turismo,  fornitura  di
servizi destinati alla tutela  ambientale,  alla  fruizione  di  beni
culturali  e  al  tempo  libero,  nonche'  commercio  al   dettaglio,
limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma  1,  lettere
d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa  la
somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. 
  3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste  dal  presente
articolo l'attivita' di compro oro, definita  ai  sensi  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonche' le sale  per  scommesse  o
che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento  previsti
dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773. 
  4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni  previste  dal  presente
articolo i subentri, a qualunque titolo, in attivita' gia'  esistenti
precedentemente interrotte. Sono altresi' escluse dalle  agevolazioni
previste dal presente articolo le aperture di nuove  attivita'  e  le
riaperture, conseguenti a cessione di  un'attivita'  preesistente  da
parte del medesimo  soggetto  che  la  esercitava  in  precedenza  o,
comunque, di un soggetto, anche costituito in forma  societaria,  che
sia ad esso direttamente oindirettamente riconducibile. 
  5.  Le  agevolazioni  previste  dal  presente  articolo  consistono
nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura
o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e  per  i  tre  anni
successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente  e'
rapportata alla somma dei tributi comunali  dovuti  dall'esercente  e
regolarmente pagati  nell'anno  precedente  a  quello  nel  quale  e'
presentata la  richiesta  di  concessione,  fino  al  100  per  cento
dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9. 
  6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio
bilancio, un fondo da destinare alla concessione  dei  contributi  di
cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del  Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5
milioni di euro per l'anno 2020, a 10  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a  20  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo e' ripartito tra i  comuni
beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa  complessiva
per  i  contributi  erogati  ai  beneficiari  non  puo'  superare  la
dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo. 
  7. I contributi di cui ai commi 5 e  6  sono  erogati  a  decorrere
dalla  data  di  effettivo  inizio   dell'attivita'   dell'esercizio,
attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente. 
  8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i  soggetti
esercenti, in possesso  delle  abilitazioni  e  delle  autorizzazioni
richieste per lo svolgimento delle attivita' nei settori  di  cui  al
comma 2 che, ai sensi  del  comma  1,  procedono  all'ampliamento  di
esercizi gia' esistentio alla riapertura di esercizi chiusi da almeno
sei mesi. Per gli eserciziil cui ampliamento comporta  la  riapertura
di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi
nell'anno  per  cui  e'  chiesta  l'agevolazione,  il  contributo  e'
concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo. 
  9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui  al
presente articolo devono presentare al comune nel  quale  e'  situato
l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28  febbraio  di
ogni anno, la richiesta, redatta  in  base  a  un  apposito  modello,
nonche' la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante
il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato
i  controlli  sulla  dichiarazione  di  cui  al  periodo  precedente,
determina la misura del contributo spettante,  previo  riscontro  del
regolare avvio  e  mantenimento  dell'attivita'.  I  contributi  sono
concessi,  nell'ordine  di  presentazione   delle   richieste,   fino
all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi
del comma 6. L'importo  di  ciascun  contributo  e'  determinato  dal
responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura
proporzionale al numero  dei  mesi  di  apertura  dell'esercizio  nel
quadriennio considerato, che non puo' comunque essere inferiore a sei
mesi. 
  10.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono   erogati
nell'ambito del regime de minimis  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  nei  limiti
previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato  a  ciascuna
impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal
presente decreto o da altre  normative  statali,  regionali  o  delle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a  decorrere
dal 1° gennaio 2020. 
  12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per  l'anno
2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a  20  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114  recante
          «Riforma  della  disciplina   relativa   al   settore   del
          commercio, a norma dell'art. 4, comma  4,  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 aprile 1998, n. 95, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  4
          del citato decreto legislativo n. 114 del 1998: 
                «Art. 4 (Definizioni e  ambito  di  applicazione  del
          decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
                  a) per commercio all'ingrosso,  l'attivita'  svolta
          da chiunque professionalmente acquista merci in nome e  per
          conto  proprio  e  le  rivende   ad   altri   commercianti,
          all'ingrosso   o   al   dettaglio,   o   ad    utilizzatori
          professionali, o ad  altri  utilizzatori  in  grande.  Tale
          attivita' puo' assumere la forma di commercio  interno,  di
          importazione o di esportazione; 
                  b) per commercio al dettaglio,  l'attivita'  svolta
          da chiunque professionalmente acquista merci in nome e  per
          conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o
          mediante altre  forme  di  distribuzione,  direttamente  al
          consumatore finale; 
                  c)  per  superficie  di  vendita  di  un  esercizio
          commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella
          occupata da banchi, scaffalature e simili. Non  costituisce
          superficie  di  vendita  quella  destinata   a   magazzini,
          depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; 
                  d)  per  esercizi   di   vicinato   quelli   aventi
          superficie di vendita non superiore a 150  mq.  nei  comuni
          con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti  e  a
          250 mq. nei comuni con popolazione  residente  superiore  a
          10.000 abitanti; 
                  e) per medie  strutture  di  vendita  gli  esercizi
          aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d)  e
          fino a  1.500  mq  nei  comuni  con  popolazione  residente
          inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq.  nei  comuni  con
          popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; 
                  f) per grandi strutture  di  vendita  gli  esercizi
          aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e); 
                  g) per centro commerciale, una media o  una  grande
          struttura di vendita nella quale piu' esercizi  commerciali
          sono inseriti in una struttura a destinazione  specifica  e
          usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi  di  servizio
          gestiti unitariamente. Ai fini  del  presente  decreto  per
          superficie di vendita di un centro commerciale  si  intende
          quella risultante dalla somma delle  superfici  di  vendita
          degli esercizi al dettaglio in esso presenti; 
                  h) per forme speciali di vendita al dettaglio: 
                    1) la vendita a favore di dipendenti da parte  di
          enti o imprese, pubblici o privati, di soci di  cooperative
          di consumo, di  aderenti  a  circoli  privati,  nonche'  la
          vendita nelle scuole,  negli  ospedali  e  nelle  strutture
          militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo
          ad accedervi; 
                    2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 
                    3)  la  vendita  per  corrispondenza  o   tramite
          televisione o altri sistemi di comunicazione; 
                    4)   la   vendita   presso   il   domicilio   dei
          consumatori. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92  recante
          «Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro,
          in attuazione dell'art. 15,  comma  2,  lettera  l),  della
          legge 12 agosto 2016, n. 170» e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 giugno 2017, n. 141. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 110
          del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): 
                «6. Si considerano apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito: 
                  a) quelli che, dotati di attestato  di  conformita'
          alle  disposizioni   vigenti   rilasciato   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato e  obbligatoriamente  collegati  alla
          rete telematica  di  cui  all'art.  14-bis,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,  e   successive   modificazioni,   si   attivano   con
          l'introduzione di  moneta  metallica  ovvero  con  appositi
          strumenti   di   pagamento   elettronico    definiti    con
          provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  nei  quali
          insieme  con  l'elemento  aleatorio  sono  presenti   anche
          elementi  di  abilita',  che  consentono  al  giocatore  la
          possibilita' di scegliere,  all'avvio  o  nel  corso  della
          partita, la propria strategia,  selezionando  appositamente
          le opzioni di gara  ritenute  piu'  favorevoli  tra  quelle
          proposte dal gioco, il costo della  partita  non  supera  1
          euro, la durata minima della partita e' di quattro  secondi
          e che distribuiscono vincite in denaro,  ciascuna  comunque
          di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
          Le  vincite,  computate  dall'apparecchio   in   modo   non
          predeterminabile su un ciclo complessivo  di  non  piu'  di
          140.000 partite, devono risultare non inferiori al  75  per
          cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
          possono riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue
          regole fondamentali; 
                  a-bis)    con    provvedimento    del     Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica  dei
          singoli apparecchi di cui alla lettera a); 
                  b) quelli, facenti parte della rete  telematica  di
          cui all'art. 14-bis, comma 4, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  e  successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,  tenendo
          conto delle specifiche condizioni di mercato: 
                    1) il  costo  e  le  modalita'  di  pagamento  di
          ciascuna partita; 
                    2)  la  percentuale  minima  della  raccolta   da
          destinare a vincite; 
                    3)  l'importo   massimo   e   le   modalita'   di
          riscossione delle vincite; 
                    4)  le  specifiche  di  immodificabilita'  e   di
          sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a  cui
          tali apparecchi sono connessi; 
                    5)  le  soluzioni  di  responsabilizzazione   del
          giocatore da adottare sugli apparecchi; 
                    6)  le  tipologie  e  le  caratteristiche   degli
          esercizi pubblici e  degli  altri  punti  autorizzati  alla
          raccolta di giochi nei quali possono essere installati  gli
          apparecchi di cui alla presente lettera.». 
              - Il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
                           Art. 30 quater 
 
 
   Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico 
 
  1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita'  di
informazione di interesse generale ai  sensi  della  legge  7  agosto
1990, n. 230, mantengono il diritto  all'intero  contributo  previsto
dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto  1991,  n.
278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto. 
  2.  Al  fine  di  favorire  la  conversione  in   digitale   e   la
conservazione degli archivi multimediali  delle  imprese  di  cui  al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei  ministri  corrisponde  alle
citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Il
contributo di cui  al  presente  comma  non  e'  soggetto  a  riparto
percentuale tra gli aventi  diritto  e  puo'  essere  riassorbito  da
eventuale convenzione appositamente  stipulata  successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  3. Il totale dei contributi di cui ai commi 1 e  2  e'  corrisposto
nel limite dell'80 per cento dei costi dell'esercizio precedente. 
  4. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge  30  dicembre
2018, n.145, le parole:  «1°  gennaio  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 gennaio 2020». 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul  Fondo  per
il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo
1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 7 agosto 1990, n.  230  recante  «Contributi
          alle  imprese  radiofoniche  private  che  abbiano   svolto
          attivita'  di  informazione  di  interesse   generale»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1990, n. 187. 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 250  recante  «Provvidenze
          per l'editoria e riapertura dei  termini,  a  favore  delle
          imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli
          utili di cui all'art. 9, comma  2,  della  L.  25  febbraio
          1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui  all'art.  11
          della legge stessa» e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          27 agosto 1990, n. 199. 
              - La legge 14 agosto 1991, n. 278 recante «Modifiche ed
          integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto
          1990,  n.  250,  concernenti  provvidenze  a  favore  della
          editoria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  agosto
          1991, n. 201. 
              - Si riporta il testo del comma 810 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «810. Nelle more  di  una  revisione  organica  della
          normativa di settore, che tenga  conto  anche  delle  nuove
          modalita'  di  fruizione  dell'informazione  da  parte  dei
          cittadini, i contributi diretti alle  imprese  editrici  di
          quotidiani e periodici di cui  al  decreto  legislativo  15
          maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla
          loro abolizione, secondo le seguenti previsioni: 
                  a) a decorrere dal 31 gennaio 2020: 
                    1) la legge 7 agosto 1990, n. 230, e' abrogata; 
                    2)  all'art.  1,  comma  1247,  della  legge   27
          dicembre 2006, n. 296, le parole: «, nonche'  alle  imprese
          radiofoniche  private  che  abbiano  svolto  attivita'   di
          informazione di interesse generale ai sensi della  legge  7
          agosto 1990, n. 250 » sono soppresse; 
                  b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa
          editrice di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b)  e  c),
          del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in deroga  a
          quanto  stabilito   all'art.   8   del   medesimo   decreto
          legislativo   15   maggio   2017,   n.   70,   e'   ridotto
          progressivamente con le seguenti modalita': 
                    1)    per    l'annualita'     2019,     l'importo
          complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'
          ridotto del 20 per cento  della  differenza  tra  l'importo
          spettante e 500.000 euro; 
                    2)    per    l'annualita'     2020,     l'importo
          complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'
          ridotto del 50 per cento  della  differenza  tra  l'importo
          spettante e 500.000 euro; 
                    3)    per    l'annualita'     2021,     l'importo
          complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale e'
          ridotto del 75 per cento  della  differenza  tra  l'importo
          spettante e 500.000 euro; 
                  c) a decorrere dal  1°  gennaio  2022  non  possono
          accedere al contributo le imprese editrici di cui  all'art.
          2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15
          maggio 2017, n. 70; 
                  d)   al   fine   di   perseguire    obiettivi    di
          valorizzazione e diffusione della cultura e del  pluralismo
          dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e  digitale
          e della liberta' di stampa, con uno o  piu'  decreti  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri sono  individuate  le
          modalita' per il sostegno e la valorizzazione di  progetti,
          da parte di soggetti sia pubblici che privati,  finalizzati
          a diffondere la cultura della libera informazione  plurale,
          della    comunicazione    partecipata    e    dal    basso,
          dell'innovazione digitale e sociale,  dell'uso  dei  media,
          nonche'  progetti  volti  a  sostenere  il  settore   della
          distribuzione  editoriale  anche   avviando   processi   di
          innovazione digitale, a valere sul Fondo per il  pluralismo
          di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  1
          della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del  Fondo
          per  il  pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione  e
          deleghe al Governo per la  ridefinizione  della  disciplina
          del  sostegno  pubblico  per  il  settore  dell'editoria  e
          dell'emittenza  radiofonica  e  televisiva  locale,   della
          disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della
          composizione e delle  competenze  del  Consiglio  nazionale
          dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
          concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
          multimediale): 
                «Art. 1 (Istituzione del Fondo per  il  pluralismo  e
          l'innovazione  dell'informazione).  -   1.   Al   fine   di
          assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'art.
          21 della Costituzione, in  materia  di  diritti,  liberta',
          indipendenza e  pluralismo  dell'informazione,  nonche'  di
          incentivare l'innovazione dell'offerta  informativa  e  dei
          processi di distribuzione e di vendita, la capacita'  delle
          imprese del settore di investire e di  acquisire  posizioni
          di mercato sostenibili nel tempo, nonche'  lo  sviluppo  di
          nuove imprese editrici anche  nel  campo  dell'informazione
          digitale,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  il  Fondo  per  il
          pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione,   di   cui
          all'art. 1, comma 160, primo  periodo,  lettera  b),  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, come  sostituita  dall'art.
          10, comma 1, della presente legge,  di  seguito  denominato
          "Fondo".». 

Capo III
TUTELA DEL MADE IN ITALY

                               Art. 31 
 
 
                           Marchi storici 
 
  1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 11-bis e' inserito il seguente: 
      «Art. 11-ter (Marchio storico di interesse nazionale). -  1.  I
titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa  registrati  da
almeno cinquanta anni o per i quali sia  possibile  dimostrare  l'uso
continuativo  da   almeno   cinquanta   anni,   utilizzati   per   la
commercializzazione di prodotti o servizi  realizzati  in  un'impresa
produttiva  nazionale  di  eccellenza   storicamente   collegata   al
territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del  marchio  nel
registro  dei  marchi  storici  di   interesse   nazionale   di   cui
all'articolo 185-bis. 
      2.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e'
istituito il logo "Marchio storico di  interesse  nazionale"  che  le
imprese iscritte nel registro di cui  all'articolo  185-bis,  possono
utilizzare per  le  finalita'  commerciali  e  promozionali.  Con  il
decreto di cui al primo periodo sono altresi' specificati  i  criteri
per l'utilizzo del logo "Marchio storico di interesse nazionale"."; 
    b) dopo l'articolo 185 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 185-bis. -  (Registro  speciale  dei  marchi  storici  di
interesse nazionale). - 1. E' istituito,  presso  l'Ufficio  italiano
brevetti e marchi, il  registro  speciale  dei  marchi  storici  come
definiti dall'articolo 11-ter. 
      2. L'iscrizione al registro  speciale  dei  marchi  storici  e'
effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo  del
marchio. 
      Art. 185-ter. - (Valorizzazione dei marchi storici nelle  crisi
di impresa). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali  e
la prosecuzione dell'attivita' produttiva sul  territorio  nazionale,
e' istituito presso il Ministero dello sviluppo  economico  il  Fondo
per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il  predetto
Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese
di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati  a  condizioni  di
mercato, nel rispetto di quanto previsto  dalla  Comunicazione  della
Commissione recante orientamenti sugli aiuti  di  Stato  destinati  a
promuovere gli investimenti per il finanziamento del ri-schio (2014/C
19/04).  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita' e i criteri di  gestione  e
di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo. 
  2. L'impresa titolare o licenziataria di un  marchio  iscritto  nel
registro  speciale  di  cui  all'articolo  185-bis  o,  comunque,  in
possesso dei  requisiti  di  cui  all'articolo  11-ter,  che  intenda
chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello  principale,
per cessazione dell'attivita' svolta  o  per  delocalizzazione  della
stessa  al  di  fuori  del  territorio  nazionale,  con   conseguente
licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al  Ministero  dello
sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o
delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare: 
        a) i motivi economici, finanziari o tecnici del  progetto  di
chiusura o delocalizzazione; 
        b)  le  azioni  tese  a  ridurre  gli  impatti  occupazionali
attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione  di
dipendenti all'interno del gruppo; 
        c)  le  azioni  che  intende  intraprendere  per  trovare  un
acquirente; 
        d) le opportunita' per i dipendenti di presentare  un'offerta
pubblica di acquisto ed ogni altra  possibilita'  di  recupero  degli
asset da parte degli stessi. 
      3. A seguito dell'informativa di cui al comma 2,  il  Ministero
dello sviluppo economico avvia il procedimento  per  l'individuazione
degli interventi mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1. 
      4. La violazione degli obblighi informativi di cui al  comma  2
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei
confronti  del  titolare  dell'impresa   titolare   o   licenziataria
esclusiva del marchio da 5.000 euro ad 50.000 euro.». 
  2. Per le finalita' di cui al presente articolo sono  destinati  30
milioni di euro per l'anno 2020. Per le medesime finalita' di cui  al
presente  articolo,  relativamente  alle  operazioni  finalizzate  al
finanziamento di progetti  di  valorizzazione  economica  dei  marchi
storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie  o  licenziatarie
del marchio storico possono  accedere  alla  garanzia  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662.  Con  decreto
del Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  col  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabiliti  le  modalita',  le
condizioni e i limiti per la concessione della garanzia. 
  3. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il
Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato, nei  limiti  della
vigente dotazione organica, ad assumere a tempo  indeterminato  dieci
unita'  da  inquadrare  nell'area  III,   posizione   economica   F1,
selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso  degli
specifici  requisiti  professionali  necessari  all'espletamento  dei
nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli
articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4,  commi  3  e  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Per  l'attuazione  del  presente
comma e' autorizzata la spesa  di  400.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi  2  e  3  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 50. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30
          recante  «Codice  della  proprieta'  industriale,  a  norma
          dell'art. 15 della legge  12  dicembre  2002,  n.  273»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo  2005,  n.  52,
          S.O. 
              - Il testo del comma 100 dell'art. 2 della citata legge
          n. 662 del 1996 e' riportato nelle Note all'art. 17. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  30  e  35
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art.  30  (Passaggio  diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse). - 1. Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio
          diretto  di  dipendenti  di  cui  all'art.  2,   comma   2,
          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento,  previo  assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza. Le amministrazioni, fissando  preventivamente
          i  requisiti  e  le  competenze  professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore   all'amministrazione   di   appartenenza.    Per
          agevolare le  procedure  di  mobilita'  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
          la domanda e l'offerta di mobilita'. 
                1-bis.  L'amministrazione  di  destinazione  provvede
          alla riqualificazione dei  dipendenti  la  cui  domanda  di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                1-ter. La dipendente vittima di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
                2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.
          2,  comma  2,  i  dipendenti  possono   essere   trasferiti
          all'interno della stessa amministrazione o, previo  accordo
          tra    le    amministrazioni    interessate,    in    altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'art. 2103 del codice  civile.  Con  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
          e successive modificazioni, con il  consenso  degli  stessi
          alla prestazione  della  propria  attivita'  lavorativa  in
          un'altra sede. 
                2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
                2.2  I   contratti   collettivi   nazionali   possono
          integrare  le  procedure   e   i   criteri   generali   per
          l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
          gli  accordi,  gli  atti  o  le  clausole   dei   contratti
          collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
          1 e 2. 
                2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi  1
          e 2, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
                2.4 Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma
          2.3, pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  a  30
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2015,  si  provvede,
          quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3,  comma  97,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
          euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma  14,
          del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
          modificazioni, dalla legge  24  novembre  2006,  n.  286  e
          quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal  2015  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui  al  comma
          2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11,  comma
          3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio per l'attuazione del presente articolo. 
                2-bis.  Le  amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
                2-ter. L'immissione in ruolo di cui al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
                2-quater. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          per fronteggiare le situazioni di  emergenza  in  atto,  in
          ragione  della  specifica  professionalita'  richiesta   ai
          propri dipendenti puo' procedere alla riserva di  posti  da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art.  3,
          comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e  all'art.
          1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311». 
                2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,  a  seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
                2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'art. 6, possono  utilizzare  in
          assegnazione temporanea,  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.» 
                «Art.  35  (Reclutamento   del   personale).   -   1.
          L'assunzione nelle amministrazioni  pubbliche  avviene  con
          contratto individuale di lavoro: 
                  a)  tramite  procedure   selettive,   conformi   ai
          principi  del  comma  3,   volte   all'accertamento   della
          professionalita'  richiesta,  che  garantiscano  in  misura
          adeguata l'accesso dall'esterno; 
                  b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste
          di collocamento ai sensi della legislazione vigente per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
                2.  Le  assunzioni  obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
                3.  Le  procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
                  a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,
          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi
          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
          preselezione; 
                  b) adozione di meccanismi oggettivi e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
                  c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
          e lavoratori; 
                  d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
                  e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente
          con  esperti  di  provata  competenza  nelle   materie   di
          concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,
          docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
                  e-bis); 
                  e-ter) possibilita' di richiedere, tra i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli di  inquadramento,
          il possesso del  titolo  di  dott.  di  ricerca,  che  deve
          comunque essere valutato,  ove  pertinente,  tra  i  titoli
          rilevanti ai fini del concorso. 
                3-bis. Le  amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto
          della programmazione triennale del fabbisogno, nonche'  del
          limite massimo complessivo del 50 per cento  delle  risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
                  a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
          per cento di quelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di
          rapporto di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  che,
          alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
          tre anni di servizio alle  dipendenze  dell'amministrazione
          che emana il bando; 
                  b) per titoli ed esami, finalizzati a  valorizzare,
          con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
          dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che,  alla
          data di emanazione del bando,  hanno  maturato  almeno  tre
          anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
          che emana il bando. 
                3-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  il  31  gennaio  2013,
          sono dettati modalita'  e  criteri  applicativi  del  comma
          3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui  alla
          lettera  a)  del  medesimo  comma  in  rapporto  ad   altre
          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
                4. Le determinazioni relative all'avvio di  procedure
          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
                4-bis. L'avvio delle procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti  dall'art.
          36. 
                5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4,  comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, per le  amministrazioni  di  cui  al  comma  4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM),
          di cui al decreto interministeriale 25 luglio  1994,  fatte
          comunque   salve   le    competenze    delle    Commissioni
          esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM  si  avvale
          di personale messo a disposizione dall'Associazione  Formez
          PA. 
                5.1. Nell'ipotesi di cui al  comma  5,  il  bando  di
          concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
          dell'art. 4, comma 3-septies del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito con modificazioni nella  legge  30
          ottobre 2013, n. 125. 
                5.2. Il Dipartimento della funzione  pubblica,  anche
          avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
          RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          Unificata ai sensi dell'art. 4 del decreto  legislativo  n.
          281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo
          svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei
          titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale
          e internazionale in materia di reclutamento del  personale,
          nel rispetto della normativa, anche regolamentare,  vigente
          in materia. Le linee guida per le prove  concorsuali  e  la
          valutazione dei titoli del personale sanitario,  tecnico  e
          professionale,  anche  dirigente,  del  Servizio  sanitario
          nazionale sono adottate di concerto con il Ministero  della
          salute. 
                5-bis. I  vincitori  dei  concorsi  devono  permanere
          nella  sede  di  prima  destinazione  per  un  periodo  non
          inferiore  a  cinque   anni.   La   presente   disposizione
          costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 
                5-ter.   Le   graduatorie   dei   concorsi   per   il
          reclutamento  del  personale  presso   le   amministrazioni
          pubbliche rimangono vigenti per  un  termine  di  tre  anni
          dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi  di
          vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
          della parita'  di  condizioni  per  l'accesso  ai  pubblici
          uffici e' garantito, mediante specifiche  disposizioni  del
          bando,  con  riferimento  al   luogo   di   residenza   dei
          concorrenti,  quando   tale   requisito   sia   strumentale
          all'assolvimento di  servizi  altrimenti  non  attuabili  o
          almeno non attuabili con identico risultato. 
                6. Ai fini delle assunzioni di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'art.  26  della  legge  1  febbraio  1989,  n.  53,   e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
                7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 3-quinquies
          dell'art. 4 del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n.  125  (Disposizioni  urgenti  per  il  perseguimento  di
          obiettivi    di    razionalizzazione    nelle     pubbliche
          amministrazioni): 
                «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema  di  immissione
          in servizio di idonei e vincitori di concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego). - (Omissis). 
                3. Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, le agenzie,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
          di nuove procedure  concorsuali,  ai  sensi  dell'art.  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: 
                  a)  dell'avvenuta  immissione  in  servizio,  nella
          stessa amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati
          nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici  per
          assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi  qualifica,
          salve comprovate non  temporanee  necessita'  organizzative
          adeguatamente motivate; 
                  b). 
                (Omissis). 
                3-quinquies. A decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
          35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi
          pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita',
          trasparenza  e  buon  andamento.  I  concorsi  unici   sono
          organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica,  anche  avvalendosi
          della  Commissione  per  l'attuazione   del   progetto   di
          riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al
          decreto   interministeriale   25   luglio   1994,    previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  35,
          comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,  e
          successive modificazioni, nel  rispetto  del  regime  delle
          assunzioni a tempo indeterminato previsto  dalla  normativa
          vigente, possono assumere personale  solo  attingendo  alle
          nuove  graduatorie  di  concorso  predisposte   presso   il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica,   fino   al   loro
          esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali  di
          assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3
          e  6  del  presente  articolo  e  quelle  in   materia   di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. 
                (Omissis).». 
                               Art. 32 
 
 
             Contrasto all'Italian sounding e incentivi 
                  al deposito di brevetti e marchi 
 
  1. Ai consorzi nazionali e  alle  organizzazioni  collettive  delle
imprese che operano nei mercati  esteri  al  fine  di  assicurare  la
tutela del made in Italy, compresi  i  prodotti  agroalimentari,  nei
mercati esteri, e' concessa un'agevolazione  pari  al  50  per  cento
delle spese sostenute  per  la  tutela  legale  dei  propri  prodotti
colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding, di cui  all'articolo  144
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della
proprieta' industriale, nonche'  per  la  realizzazione  di  campagne
informative e di comunicazione finalizzate a  consentire  l'immediata
identificazione del prodotto italiano  rispetto  ad  altri  prodotti.
L'agevolazione e' concessa fino ad un  importo  massimo  annuale  per
soggetto beneficiario di euro 30.000,00 e comunque nel  limite  annuo
di cui al comma 3. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite le  disposizioni  di
attuazione, ivi inclusa l'indicazione  delle  spese  ammissibili,  le
procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei
limiti di cui  al  comma  3,  nonche'  le  modalita'  di  verifica  e
controllo  dell'effettivita'  delle  spese  sostenute,  le  cause  di
decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di restituzione  delle
agevolazioni fruite indebitamente. 
  3. Per l'attuazione del comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di  1,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti  dal
presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50. 
  4. All'articolo 10, del Codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo le parole  «simboli,  emblemi  e  stemmi  che
rivestano un interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti:  «inclusi
i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e  i
nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani». 
    b) dopo il comma 1, e' aggiunto il  seguente  comma  1-bis:  «Non
possono altresi' formare oggetto di registrazione  parole,  figure  o
segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia». 
  5. All'articolo 144 del Codice della  proprieta'  industriale  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla rubrica sono  aggiunte  infine  le  seguenti  parole:  «e
pratiche di Italian Sounding»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Agli  effetti  delle  norme  contenute  nella  presente
sezione sono pratiche di Italian  Sounding  le  pratiche  finalizzate
alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti» 
  6. All'articolo 145 del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono in fine aggiunte le seguenti parole: "e  della
falsa evocazione dell'origine italiana»; 
    b)   ovunque   ricorrano   le   parole    «Consiglio    Nazionale
Anticontraffazione»  sono   sostituite   dalle   parole:   «Consiglio
nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding»; 
    c) al comma 2, dopo le parole «funzione pubblica»  sono  aggiunte
le seguenti: «, da un rappresentante del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,». 
  7. Alle start-up innovative di  cui  al  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge  17  dicembre
2012, n. 221 e' concesso il Voucher 3I - Investire In  Innovazione  -
al fine di supportare la valorizzazione del processo  di  innovazione
delle predette imprese, nel periodo 2019-2021. 
  8. Il voucher 3I puo' essere utilizzato dalle  imprese  di  cui  al
comma 7 per l'acquisizione di servizi  di  consulenza  relativi  alla
verifica della brevettabilita'  dell'invenzione  e  all'effettuazione
delle ricerche di anteriorita' preventive, alla stesura della domanda
di brevetto e  di  deposito  presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale. 
  9. I criteri e le modalita'  di  attuazione  del  voucher  3I  sono
definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in piena
coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle imprese di  cui
al comma 7, attivate dal Ministero stesso. Per lo  svolgimento  delle
attivita' inerenti l'attuazione del voucher 3I,  il  Ministero  dello
sviluppo economico puo'  avvalersi  di  un  soggetto  gestore  e  dei
soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7,  8  e  9  del
presente articolo, fissati in misura massima di 6,5 milioni  di  euro
per  ciascun  anno  del  triennio  2019-2021  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 50. 
  11. Al fine di  stabilizzare  il  sostegno  alle  piccole  e  medie
imprese per la valorizzazione dei titoli di  proprieta'  industriale,
il Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede  annualmente,  con
decreto del direttore generale per la  lotta  alla  contraffazione  -
Ufficio italiano brevetti e marchi alla definizione  di  un  atto  di
programmazione dell'apertura dei  bandi  relativi  alle  misure  gia'
operanti denominate  brevetti,  marchi  e  disegni,  attuate  tramite
soggetti gestori in modo tale da rendere  le  misure  rispondenti  ai
fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle  startup
e delle imprese giovanili, anche apportando le  necessarie  modifiche
per rendere le misure eleggibili  all'interno  degli  interventi  che
possono  essere  cofinanziati  dall'Unione  europea,   al   fine   di
incrementarne la relativa dotazione finanziaria. 
  12. Al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori  in
ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti  di
qualita',   il   Ministero   dello   sviluppo    economico    concede
un'agevolazione diretta  a  sostenere  la  promozione  all'estero  di
marchi collettivi o di certificazione volontari  italiani,  ai  sensi
degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, da parte di associazioni rappresentative di categoria  fissata
nella misura massima di euro 1 milione per anno. 
  13.  Con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  sono
fissatii criteri e le modalita' di concessione  dell'agevolazione  di
cui al comma 12, nonche' i requisiti minimi dei  disciplinari  d'uso,
determinati  d'intesa  con  le  associazioni  rappresentative   delle
categorie produttive, le disposizioni minime  relative  all'adesione,
alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per  uso  non  conforme,
cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i  criteri  per
la composizione e le modalita' di funzionamento degli organismi cui i
titolari affideranno la gestione dei marchi. 
  14. Il Ministero dello sviluppo economico esercita la  supervisione
sull'attivita' dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione
ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del  marchio  e
sull'espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari,
anche ai fini della promozione coordinata e coerente di tali  marchi.
Agli adempimenti  previsti  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  15. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari  a  1  milione  di
euro per ciascun anno, a decorrere dal  2019  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 50. 
  16. All'articolo 55 del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. La domanda internazionale depositata ai sensi del  Trattato
di cooperazione in materia di brevetti,  ratificato  ai  sensi  della
legge 26 maggio 1978, n. 260, contenente la designazione o l'elezione
dell'Italia, indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione
europea dei brevetti per  la  concessione  di  un  brevetto  europeo,
equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale o  per
modello di utilita' depositata in  Italia  alla  stessa  data,  e  ne
produce gli effetti, se entro trenta mesi dalla data di  deposito,  o
di priorita', ove  rivendicata,  viene  depositata  presso  l'Ufficio
italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della  procedura
nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi dell'articolo
160-bis, comma 1. ». 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. La protezione conferita  dalla  domanda  ai  sensi  del
comma 1 decorre dalla data in cui il titolare  della  medesima  abbia
reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano  brevetti  e
marchi, una  traduzione  in  lingua  italiana  della  domanda  ovvero
l'abbia  notificata  direttamente  al  presunto  contraffattore.   La
designazione dell'Italia nella domanda internazionale e'  considerata
priva  di  effetti  sin  dall'origine,  salvo  per  quanto   disposto
dall'articolo 46,  comma  3,  quando  la  domanda  stessa  sia  stata
ritirata o considerata ritirata o quando la designazione  dell'Italia
sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda  presso  l'Ufficio
italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il  termine
stabilito dal comma 1. 
      1-ter. Le modalita' di applicazione  del  presente  articolo  e
dell'articolo 160-bis sono  determinate  con  decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico. ». 
  17. Dopo l'articolo 160 del codice della proprieta' industriale, di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art.   160-bis.   -   (Procedura   nazionale    della    domanda
internazionale). -  1.  La  richiesta  di  apertura  della  procedura
nazionale  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  55,  da   presentare
all'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  per  la  concessione  del
brevetto italiano per invenzione industriale o modello  di  utilita',
deve essere accompagnata da: 
      a)   una   traduzione   italiana   completa    della    domanda
internazionale come pubblicata; 
      b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A  allegata  al
decreto 2 aprile 2007  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e finanze. 
  2. Alla richiesta di cui al comma  1  si  applicano  le  norme  del
presente  codice,  dei  regolamenti  attuativi  e  dei  decreti   sul
pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilita'
e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla
presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere
richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita
dei titoli. 
  3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale
basata  su  una  domanda  internazionale  ai  sensi   del   comma   1
dell'articolo 55 la ricerca di  anteriorita'  effettuata  nella  fase
internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per  la
domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull'esame  previste
dal presente codice. ». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 144 del citato  decreto
          legislativo n. 30 del 2005, come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 144 (Atti di pirateria e  pratiche  di  Italian
          Sounding). - 1. Agli effetti delle  norme  contenute  nella
          presente sezione sono atti di pirateria  le  contraffazioni
          evidenti dei marchi, disegni  e  modelli  registrati  e  le
          violazioni di  altrui  diritti  di  proprieta'  industriale
          realizzate dolosamente in modo sistematico. 
              1-bis.  Agli  effetti  delle  norme   contenute   nella
          presente sezione  sono  pratiche  di  Italian  Sounding  le
          pratiche finalizzate  alla  falsa  evocazione  dell'origine
          italiana di prodotti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del  citato  decreto
          legislativo n. 30 del 2005, come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 10 (Stemmi). - 1. Gli stemmi e gli altri  segni
          considerati nelle  convenzioni  internazionali  vigenti  in
          materia,  nei  casi  e  alle  condizioni  menzionati  nelle
          convenzioni stesse, nonche'  i  segni  contenenti  simboli,
          emblemi  e  stemmi  che  rivestano  un  interesse  pubblico
          inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle
          forze  armate  e  i  nomi  di  Stati  e  di  enti  pubblici
          territoriali italiani non  possono  costituire  oggetto  di
          registrazione  come   marchio   d'impresa,   a   meno   che
          l'autorita'  competente  non  ne   abbia   autorizzato   la
          registrazione. 
                1-bis.  Non  possono  altresi'  formare  oggetto   di
          registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o
          della reputazione dell'Italia. 
                2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o
          segni  con  significazione  politica  o  di   alto   valore
          simbolico,  o  contenente  elementi   araldici,   l'Ufficio
          italiano brevetti  e  marchi,  prima  della  registrazione,
          invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa  occorrere
          alle amministrazioni pubbliche interessate,  o  competenti,
          per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e'  disposto
          nel comma 4. 
                3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  ha   la
          facolta' di provvedere ai termini del comma 2 in ogni  caso
          in  cui  sussista  dubbio  che  il  marchio  possa   essere
          contrario  alla  legge,  all'ordine  pubblico  o  al   buon
          costume. 
                4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di
          cui  ai  commi  2  e  3,  esprime  avviso  contrario   alla
          registrazione del marchio, l'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi respinge la domanda.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 145 del citato  decreto
          legislativo n. 30 del 2005, come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 145 (Consiglio  nazionale  per  la  lotta  alla
          contraffazione e all'Italian  Sounding).  -  1.  Presso  il
          Ministero  dello  sviluppo  economico   e'   istituito   il
          Consiglio nazionale per  la  lotta  alla  contraffazione  e
          all'Italian Sounding, con funzioni di indirizzo, impulso  e
          coordinamento delle azioni strategiche intraprese  da  ogni
          amministrazione,   al   fine   di   migliorare    l'insieme
          dell'azione di contrasto  della  contraffazione  a  livello
          nazionale e della falsa evocazione dell'origine italiana. 
                2.  Il  Consiglio  nazionale  per   la   lotta   alla
          contraffazione e all'Italian  Sounding  e'  presieduto  dal
          Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da
          lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli
          interessi pubblici e privati  e  assicurare  le  necessarie
          sinergie  tra  amministrazione  pubblica  e   imprese,   il
          Consiglio e' composto da un  rappresentante  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  da   un   rappresentante   del
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   da    un
          rappresentante del Ministero degli  affari  esteri,  da  un
          rappresentante  del   Ministero   della   difesa,   da   un
          rappresentante  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali, da un rappresentante del  Ministero
          dell'interno, da  un  rappresentante  del  Ministero  della
          giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni  e
          le attivita' culturali, da un rappresentante del  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, da un  rappresentante
          del Ministero della salute,  e  da  un  rappresentante  del
          Dipartimento della funzione pubblica, da un  rappresentante
          del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, e da un  rappresentante  designato  dall'ANCI.  Il
          Consiglio puo' invitare a partecipare ai propri lavori,  in
          ragione  dei  temi  trattati,   rappresentanti   di   altre
          amministrazioni  pubbliche  nonche'  delle   categorie   di
          imprese, lavoratori e consumatori. 
                3.  Le  modalita'  di  funzionamento  del   Consiglio
          nazionale per la lotta alla  contraffazione  e  all'Italian
          Sounding sono  definite  con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   i    Ministri
          dell'economia e delle finanze, degli affari  esteri,  della
          difesa, delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
          dell'interno, della giustizia, per i beni  e  le  attivita'
          culturali, del lavoro e delle  politiche  sociali  e  della
          salute.  Le  attivita'  di  segreteria  sono  svolte  dalla
          Direzione generale  per  la  lotta  alla  contraffazione  -
          Ufficio italiano brevetti e marchi. 
                4. La partecipazione al Consiglio  nazionale  per  la
          lotta alla contraffazione e all'Italian  Sounding  non  da'
          luogo  alla   corresponsione   di   compensi,   emolumenti,
          indennita' o rimborsi spese. All'attuazione dei commi 1,  2
          e  3  si  provvede   nell'ambito   delle   risorse   umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221
          recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del
          Paese» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19  ottobre
          2012, n. 245, S.O. 
              - Il Capo VI  (Ordinamento  professionale)  del  citato
          decreto  legislativo  n.  30   del   2005,   e   successive
          modificazioni, comprende gli articoli da 201 a  222  ed  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo  2005,  n.  52,
          S.O. 
              - Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  11  e
          11-bis del citato decreto legislativo n. 30 del 2005: 
                «Art.  11  (Marchio  collettivo).  -  1.  Le  persone
          giuridiche  di  diritto  pubblico  e  le  associazioni   di
          categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi
          o commercianti, escluse le societa' di cui al libro quinto,
          titolo quinto, capi quinto, sesto  e  settimo,  del  codice
          civile,  possono  ottenere  la  registrazione   di   marchi
          collettivi che hanno la facolta'  di  concedere  in  uso  a
          produttori o commercianti. 
                2.  I  regolamenti  concernenti  l'uso   dei   marchi
          collettivi, i  controlli  e  le  relative  sanzioni  devono
          essere  allegati   alla   domanda   di   registrazione   in
          conformita' ai requisiti di cui all'art. 157, comma  1-bis;
          le modificazioni regolamentari devono essere  comunicate  a
          cura dei titolari all'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi
          per essere incluse nella raccolta di cui all'art. 185. 
                3. Le disposizioni dei commi 1 e 2  sono  applicabili
          anche ai marchi collettivi stranieri registrati  nel  Paese
          di origine. 
                4.  In  deroga  all'art.  13,  comma  1,  un  marchio
          collettivo puo' consistere in segni o indicazioni  che  nel
          commercio possono  servire  per  designare  la  provenienza
          geografica dei prodotti o servizi. Qualsiasi soggetto i cui
          prodotti o servizi  provengano  dalla  zona  geografica  in
          questione ha diritto sia a fare  uso  del  marchio,  sia  a
          diventare membro della associazione di  categoria  titolare
          del marchio, purche' siano soddisfatti tutti i requisiti di
          cui  al  regolamento.  In  tal  caso,  peraltro,  l'Ufficio
          italiano   brevetti   e   marchi   puo'   rifiutare,    con
          provvedimento motivato, la registrazione  quando  i  marchi
          richiesti  possano  creare  situazioni  di   ingiustificato
          privilegio o comunque recare pregiudizio allo  sviluppo  di
          altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano
          brevetti e marchi  ha  facolta'  di  chiedere  al  riguardo
          l'avviso  delle  amministrazioni  pubbliche,  categorie   e
          organi interessati o competenti.  L'avvenuta  registrazione
          del marchio collettivo costituito da  nome  geografico  non
          autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio
          del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme ai principi
          della correttezza professionale. 
                5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre
          disposizioni del presente codice in quanto non  contrastino
          con la natura di essi.» 
                «Art. 11-bis (Marchio di  certificazione).  -  1.  Le
          persone  fisiche  o  giuridiche,   tra   cui   istituzioni,
          autorita' ed organismi accreditati ai sensi  della  vigente
          normativa  in  materia  di  certificazione,   a   garantire
          l'origine, la natura o la qualita' di determinati  prodotti
          o servizi, possono ottenere la registrazione  per  appositi
          marchi come marchi di certificazione, a condizione che  non
          svolgano un'attivita' che comporta la fornitura di prodotti
          o servizi del tipo certificato. 
                2. I regolamenti  concernenti  l'uso  dei  marchi  di
          certificazione, i controlli e le relative  sanzioni  devono
          essere  allegati   alla   domanda   di   registrazione   in
          conformita' ai requisiti di cui all'art. 157, comma  1-ter;
          le modificazioni regolamentari devono essere  comunicate  a
          cura dei titolari all'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi
          per essere incluse nella raccolta di cui all'art. 185. 
                3. Le disposizioni dei commi 1 e 2  sono  applicabili
          anche ai marchi di certificazione o di  garanzia  stranieri
          registrati nel Paese di origine. 
                4. In deroga all'art. 13,  comma  1,  un  marchio  di
          certificazione puo' consistere in segni o  indicazioni  che
          nel commercio possono servire per designare la  provenienza
          geografica dei prodotti o servizi. In tal  caso,  peraltro,
          l'Ufficio italiano brevetti e marchi  puo'  rifiutare,  con
          provvedimento motivato, la registrazione  quando  i  marchi
          richiesti  possano  creare  situazioni  di   ingiustificato
          privilegio o comunque recare pregiudizio allo  sviluppo  di
          altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano
          brevetti e marchi  ha  facolta'  di  chiedere  al  riguardo
          l'avviso  delle  amministrazioni  pubbliche,  categorie   e
          organi interessati o competenti.  L'avvenuta  registrazione
          del marchio di certificazione costituito da nome geografico
          non autorizza il titolare  a  vietare  a  terzi  l'uso  nel
          commercio del nome stesso, purche' quest'uso  sia  conforme
          ai principi della correttezza professionale. 
                5. I marchi di certificazione sono soggetti  a  tutte
          le altre disposizioni del presente  codice  in  quanto  non
          contrastino con la natura di essi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 55 del  citato  decreto
          legislativo n. 30 del 2005, come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 55 (Effetti della designazione o  dell'elezione
          dell'Italia). - 1. La domanda internazionale depositata  ai
          sensi del Trattato di cooperazione in materia di  brevetti,
          ratificato ai sensi della legge 26  maggio  1978,  n.  260,
          contenente  la  designazione  o   l'elezione   dell'Italia,
          indipendentemente  dalla  designazione  dell'Organizzazione
          europea dei brevetti per  la  concessione  di  un  brevetto
          europeo, equivale ad una domanda di brevetto per invenzione
          industriale o per modello di utilita' depositata in  Italia
          alla stessa data, e ne produce gli effetti, se entro trenta
          mesi  dalla  data  di  deposito,  o   di   priorita',   ove
          rivendicata, viene  depositata  presso  l'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura
          nazionale di concessione del  brevetto  italiano  ai  sensi
          dell'art. 160-bis, comma 1. 
                1-bis. La protezione conferita dalla domanda ai sensi
          del comma 1 decorre dalla data in  cui  il  titolare  della
          medesima  abbia  reso  accessibile  al  pubblico,   tramite
          l'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  una  traduzione  in
          lingua italiana della  domanda  ovvero  l'abbia  notificata
          direttamente al presunto  contraffattore.  La  designazione
          dell'Italia nella  domanda  internazionale  e'  considerata
          priva  di  effetti  sin  dall'origine,  salvo  per   quanto
          disposto dall'art. 46, comma 3, quando  la  domanda  stessa
          sia stata ritirata  o  considerata  ritirata  o  quando  la
          designazione dell'Italia sia stata ritirata o  respinta,  o
          quando la domanda  presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi non sia stata depositata entro il termine  stabilito
          dal comma 1. 
              1-ter.  Le  modalita'  di  applicazione  del   presente
          articolo e dell'art. 160-bis sono determinate  con  decreto
          del Ministero dello sviluppo economico.». 
              - Il  riferimento  al  citato  decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30 e' riportato nelle Note all'art. 31. 

Capo IV
ULTERIORI MISURE PER LA CRESCITA

                             Art. 32 bis 
 
 
Transazioni in materia di cartelle  di  pagamento  e  di  ingiunzioni
                               fiscali 
 
  1. All'articolo 43 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Le transazioni di cui al comma 2  sono  estese  anche  alle
cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali  adottate  ai  sensi
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al  regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008». 
  2. Per le attivita' di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come  modificato
dal  presente  articolo,  il  termine  di  adesione  e'  esteso  alle
attivita'  pendenti  ovvero  alle  cartelle  di  pagamento   e   alle
ingiunzioni fiscali notificate alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto-legge 28
          settembre 2018,  n.  109,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni  urgenti
          per la citta' di Genova, la sicurezza della rete  nazionale
          delle infrastrutture e dei trasporti,  gli  eventi  sismici
          del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre  emergenze),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 43  (Misure  urgenti  in  favore  dei  soggetti
          beneficiari  di  mutui  agevolati).   -   1.   I   soggetti
          beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge  30
          dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31  gennaio
          1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          marzo 1995, n. 95, al decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.
          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
          1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.
          185, possono beneficiare della sospensione di  dodici  mesi
          del pagamento della quota capitale delle rate con  scadenza
          non successiva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della
          durata dei piani di ammortamento, il cui termine  non  puo'
          essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti  benefici
          si applicano anche nel caso in cui sia stata gia'  adottata
          da  INVITALIA  S.p.a.  la  risoluzione  del  contratto   di
          finanziamento agevolato in ragione  della  morosita'  nella
          restituzione delle rate, purche' il  relativo  credito  non
          risulti gia' iscritto a ruolo ovvero non siano  incardinati
          contenziosi per il recupero dello stesso. INVITALIA S.p.a.,
          su richiesta dei soggetti beneficiari da  presentare  entro
          60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, procede, nel rispetto della normativa  europea  in
          materia di aiuti di Stato, alla  ricognizione  del  debito,
          comprensivo di sorte capitale ed interessi,  da  rimborsare
          al  tasso  di  interesse  legale  e  con  rate   semestrali
          posticipate.  Sono  fatte   salve   le   transazioni   gia'
          perfezionate alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal
          presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e
          10 milioni di euro per l'anno 2019  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 45. 
                2.    Nell'ambito    delle    soluzioni     negoziali
          giudizialmente  assistite  delle  crisi  d'impresa   ovvero
          nell'ambito delle attivita' giudiziali pendenti  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto per  il  recupero
          dei crediti in ragione della morosita'  sulla  restituzione
          delle rate, INVITALIA S.p.a., previa acquisizione di parere
          favorevole dell'Avvocatura dello Stato, e'  autorizzata  ad
          aderire a proposte transattive per importi non inferiori al
          25 per cento del debito,  comprensivo  di  sorte  capitale,
          interessi ed  interessi  di  mora,  avanzate  dai  suddetti
          soggetti beneficiari o da altro soggetto  interessato  alla
          continuita' aziendale. 
              2-bis. Le transazioni di cui al  comma  2  sono  estese
          anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali
          adottate ai sensi del testo  unico  delle  disposizioni  di
          legge relative alla riscossione delle entrate  patrimoniali
          dello Stato, di cui al regio decreto  14  aprile  1910,  n.
          639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008.». 
                               Art. 33 
 
 
Assunzione di personale nelle  regioni  a  statuto  ordinario  e  nei
           comuni in base alla sostenibilita' finanziaria 
 
  1. A decorrere  dalla  data  individuata  dal  decreto  di  cui  al
presente comma, anche al fine  di  consentire  l'accelerazione  degli
investimenti  pubblici,  con  particolare  riferimento  a  quelli  in
materia  di  mitigazione  del  rischio   idrogeologico,   ambientale,
manutenzione di scuole e  strade,  opere  infrastrutturali,  edilizia
sanitaria e agli altri programmi previsti  dalla  legge  30  dicembre
2018, n. 145, le regioni a statuto  ordinario  possono  procedere  ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo  restando  il  rispetto
pluriennale dell'equilibrio di  bilancio  asseverato  dall'organo  di
revisione, sino ad una  spesa  complessiva  per  tutto  il  personale
dipendente,   al   lordo    degli    oneri    riflessi    a    carico
dell'amministrazione, non superiore al valore  soglia  definito  come
percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della  media
delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,
considerate al netto di quelle la cui destinazione e' vincolata,  ivi
incluse, per le finalita' di cui al presente comma,  quelle  relative
al servizio sanitario nazionale ed al  netto  del  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con  decreto
del Ministro della  pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa  in  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  sono  individuate  le  fasce
demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore  medio  per
fascia demografica e  le  relative  percentuali  massime  annuali  di
incremento del personale in servizio per le regioni che si  collocano
al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri  possono
essere aggiornati con le modalita' di cui  al  secondo  periodo  ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale,
al lordo degli oneri riflessi a  carico  dell'amministrazione,  e  la
media delle  predette  entrate  correnti  relative  agli  ultimi  tre
rendiconti approvati risulta superiore al valore  soglia  di  cui  al
primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del  predetto
valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al  100  per
cento. A decorrere dal 2025 le regioni  che  registrano  un  rapporto
superiore al valore soglia applicano un turn  over  pari  al  30  per
cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite  al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75,  e'  adeguato,  in
aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per  la  contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per  remunerare  gli  incarichi  di
posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 
  2. A decorrere  dalla  data  individuata  dal  decreto  di  cui  al
presente comma, anche per le finalita' di cui al comma  1,  i  comuni
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di  personale  e  fermo
restando  il  rispetto  pluriennale   dell'equilibrio   di   bilancio
asseverato dall'organo di revisione, sino ad  una  spesa  complessiva
per tutto il personale dipendente, al lordo degli  oneri  riflessi  a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia  definito
come percentuale, differenziata per fascia demografica,  della  media
delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,
considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita'  stanziato
in bilancio di previsione. Con decreto del  Ministro  della  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  il  Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate
le fasce demografiche, i relativi valori soglia  prossimi  al  valore
medio per  fascia  demografica  e  le  relative  percentuali  massime
annuali di incremento del personale in servizio per i comuni  che  si
collocano al di sotto del predetto valore soglia.I predetti parametri
possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo  periodo
ogni cinque anni. I comuni  in  cui  il  rapporto  fra  la  spesa  di
personale,   al    lordo    degli    oneri    riflessi    a    carico
dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate  correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati  risulta  superiore  al
valore soglia di  cui  al  primo  periodo  adottano  un  percorso  di
graduale  riduzione   annuale   del   suddetto   rapporto   fino   al
conseguimento  nell'anno  2025  del  predetto  valore  soglia   anche
applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A  decorrere  dal
2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al  valore  soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia.  Il  limite  al  trattamento  accessorio  del
personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n.75,  eadeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per
garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo  per  la  contrattazione  integrativa  nonche'  delle
risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione  organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio
al 31 dicembre 2018. 
  2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  le  parole:  «ed  educativo,  anche  degli  enti  locali»  sono
soppresse; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I  commi  360,  361,
363 e 364 non si applicano alle assunzioni  del  personale  educativo
degli enti locali». 
  2-ter.  Gli  enti  locali  procedono   alle   assunzioni   di   cui
all'articolo 1, comma 366, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia stata prorogata
ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1. 
  2-quater. Il comma 2  dell'articolo  14-ter  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, e' abrogato. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il riferimento al testo della citata legge n. 145 del
          2018 e' riportato nelle Note all'art. 3-sexies. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  23
          del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche  e
          integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche": 
                «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
          (Omissis). 
                2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28  dicembre
          2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno
          potuto destinare nell'anno  2016  risorse  aggiuntive  alla
          contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del
          patto  di  stabilita'   interno   del   2015,   l'ammontare
          complessivo delle risorse  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma non puo' superare il corrispondente  importo
          determinato   per   l'anno   2015,   ridotto   in    misura
          proporzionale alla  riduzione  del  personale  in  servizio
          nell'anno 2016. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 366 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                « 366. I commi da 360 a 364  non  si  applicano  alle
          assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e
          del  personale  delle  istituzioni   di   alta   formazione
          artistica, musicale e coreutica. I commi 360,  361,  363  e
          364  non  si  applicano  alle  assunzioni   del   personale
          educativo degli enti locali.». 
                             Art. 33 bis 
 
 
Potenziamento del sistema  di  soccorso  tecnico  urgente  del  Corpo
                   nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.
45, al primo periodo, le  parole:  «e  2018»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2018 e 2019» e, al secondo  periodo,  le  parole:  «alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: « e  il  servizio  effettivo
nelle  unita'  cinofile  alla  data  del  31   dicembre   2018».   Le
disposizioni di cui al primo periodo  sono  applicate  attraverso  le
procedure assunzionali da autorizzare con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 66,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19-bis  del
          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45  (Nuovi
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 19-bis (Unita' cinofile).  -  1.  Per  ciascuno
          degli anni 2017, 2018 e 2019, nel limite massimo del 50 per
          cento delle facolta' di assunzione previste dalla normativa
          vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco e' autorizzato  ad  assumere  a  tempo
          indeterminato personale da destinare alle  unita'  cinofile
          mediante  avvio  di  procedure  speciali  di   reclutamento
          riservate al personale volontario utilizzato nella  Sezione
          cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto da  almeno
          tre anni negli appositi  elenchi  di  cui  all'art.  6  del
          decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,   e   abbia
          effettuato non meno di centoventi giorni di  servizio.  Con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  fermi  restando   il
          conseguimento della prescritta certificazione  operativa  e
          il servizio effettivo nelle unita' cinofile alla  data  del
          31  dicembre  2018,  nonche'  il  possesso  dei   requisiti
          ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile  del  fuoco
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni,  sono  stabiliti  i
          criteri  di  verifica  dell'idoneita',  nonche'   modalita'
          abbreviate  per  l'eventuale  corso   di   formazione.   Le
          assunzioni  di  cui  al  presente  comma  sono  autorizzate
          secondo le modalita' di  cui  all'art.  35,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 9-bis dell'art.
          66 del citato decreto-legge n. 112  del  2008,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
                «Art. 66 (Turn over). - (Omissis). 
                9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia  e
          il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. 
                (Omissis).». 
                             Art. 33 ter 
 
 
        Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma 875 sono inseriti i seguenti: 
  «875-bis. Le disposizioni dei commi da 875-ter a  875-septies  sono
approvate in attuazione dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019
tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Presidente  della
regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del comma 875, con il quale e'
data attuazione alle sentenze della Corte costituzionale  n.  77  del
2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018. 
  875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte  del  sistema
integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia
in termini di saldo netto da finanziare e'  stabilito  nell'ammontare
complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021. 
  875-quater. Lo Stato riconosce alla regione Friuli  Venezia  Giulia
un trasferimento per spese di investimento pari a 400 milioni di euro
per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e  per
la  realizzazione  di  opere  idrauliche  e  idrogeologiche  per   la
prevenzione dei danni atmosferici, da erogare  in  quote  pari  a  15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 50 milioni di  euro
per l'anno 2025, nonche' l'assegnazione di 80  milioni  di  euro  per
investimenti in ambito sanitario a valere  sulle  risorse  ancora  da
ripartire del Programma straordinario di investimenti in  sanita'  di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  da  erogare
nella misura del 20 per cento a titolo di  acconto  a  seguito  della
sottoscrizione dell'accordo di programma e nella misura  dell'80  per
cento a seguito degli stati di  avanzamento  dei  lavori.  Lo  schema
dell'accordo di programma di cui al periodo precedente e'  presentato
dalla regione ai Ministeri competenti;  in  assenza  di  osservazioni
entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si  intende
sottoscritto ed e' esecutivo. 
  875-quinquies.  All'articolo   51,   terzo   comma,   della   legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo la parola: "tributi"  sono
inserite le seguenti: ", delle addizionali". 
  875-sexies.   All'articolo   51,   quarto   comma,   della    legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la  lettera  b)  e'  sostituita
dalle seguenti: 
  "b) nelle materie di propria competenza,  istituire  nuovi  tributi
locali, disciplinando,  anche  in  deroga  alla  legge  statale,  tra
l'altro, le modalita' di riscossione; 
  b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare
istituiti con legge statale, anche in  deroga  alla  medesima  legge,
definendone le modalita' di riscossione e consentire agli enti locali
di modificare le aliquote e di  introdurre  esenzioni,  detrazioni  e
deduzioni". 
  875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma
9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
sono  destinate  all'aggiornamento   del   quadro   delle   relazioni
finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia». 
  2. All'onere di cui al comma 875-ter dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente  articolo,
si provvede, quanto a 30 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a  86
milioni di euro per l'anno 2020 e a 120 milioni di  euro  per  l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748
del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Al restante onere,
pari a 24 milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. All'onere di cui al comma 875-quater dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018,  n.  145,  introdotto  dal  comma  1  del  presente
articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo  di
cui al comma 126 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. 
  4. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio
2019», le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31
luglio 2019» e le parole: «15  aprile  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 agosto 2019». 
  5. All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle  seguenti:  «15
luglio 2019»; 
  b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi; 
  c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:  «Per  la  regione
Sardegna, l'importo del concorso previsto dai periodi  precedenti  e'
versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto  2019  per  l'anno
2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli  anni  successivi;
in  mancanza  di  tale  versamento  entro  il  predetto  termine,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  recuperare
gli importi a valere sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali». 
  6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma 886 e' inserito il seguente: 
  «886-bis. Le  somme  di  cui  ai  commi  877  e  881  sono  versate
all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo  1,  capo  X,
dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10  agosto  2019  per
l'anno 2019 ed entro il 30  aprile  di  ciascun  anno  per  gli  anni
successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al
precedente periodo, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti  a  valere  sulle
somme a qualsiasi titolo spettanti alla  regione,  anche  avvalendosi
dell'Agenzia delle entrate per le somme  introitate  per  il  tramite
della struttura di gestione». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 748 dell'art. 1
          della citata legge n. 145 del 2018: 
                «748.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito  un  fondo,  con
          una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019,  di  euro
          16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452  per  l'anno
          2021,  di  euro  29.962.452  per  l'anno  2022,   di   euro
          29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452  per  l'anno
          2024,  di  euro  39.516.452  per  l'anno  2025,   di   euro
          34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452  per  l'anno
          2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028,
          da  destinare  al  finanziamento  di  nuove  politiche   di
          bilancio  e  al  rafforzamento  di  quelle  gia'  esistenti
          perseguite dai Ministeri.». 
              -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 3-sexies. 
              - Si riporta il testo del comma 126 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «126.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  un  fondo,
          alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma
          122, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato  e
          le regioni a statuto  speciale  di  cui  al  comma  875,  a
          investimenti per la messa in  sicurezza  del  territorio  e
          delle strade. In caso di mancata conclusione, in tutto o in
          parte, degli accordi di cui al comma 875 entro  il  termine
          del 15 luglio 2019, le somme del  fondo  di  cui  al  primo
          periodo non utilizzate  sono  destinate,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da raggiungere entro il
          31 luglio 2019 ad incrementare i contributi di cui ai commi
          134 e 139, includendo tra i destinatari anche le province e
          le citta' metropolitane, nonche' i  contributi  di  cui  al
          comma 107. In caso di mancata intesa il decreto e' comunque
          emanato entro il 31 agosto 2019.». 
              - Si riporta il testo del comma 875 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «875. Al fine di assicurare  il  necessario  concorso
          delle  regioni  Friuli  Venezia  Giulia   e   Sardegna   al
          raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica,  entro
          il 15 luglio 2019 sono ridefiniti  i  complessivi  rapporti
          finanziari fra lo  Stato  e  ciascuno  dei  predetti  enti,
          mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che
          tengano   conto   anche   delle   sentenze   della    Corte
          costituzionale n. 77 del 13  maggio  2015,  n.  154  del  4
          luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano,
          in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica
          di cui al secondo periodo. In caso di  mancata  conclusione
          degli accordi entro il termine previsto dal primo  periodo,
          in applicazione dei principi fondamentali di  coordinamento
          della finanza pubblica previsti dagli articoli  117,  terzo
          comma,  e  119,  primo  comma,   della   Costituzione,   il
          contributo complessivo alla finanza pubblica per  gli  anni
          dal 2019 al 2021 e' determinato in  via  provvisoria  negli
          importi indicati nella tabella  8  allegata  alla  presente
          legge, quale concorso al pagamento degli oneri  del  debito
          pubblico, salva diversa intesa con  ciascuno  dei  predetti
          enti entro l'esercizio finanziario di riferimento.  Per  la
          regione  Sardegna,  l'importo  del  concorso  previsto  dai
          periodi precedenti e' versato al bilancio dello Stato entro
          il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile  di
          ciascun anno per gli anni successivi; in mancanza  di  tale
          versamento  entro  il  predetto   termine,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  recuperare
          gli importi a valere sulle quote  di  compartecipazione  ai
          tributi erariali.». 
                               Art. 34 
 
 
      Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali 
 
  1. Ai fini dello sviluppo  di  grandi  investimenti  delle  imprese
insediate nelle Zone economiche speciali di cui  all'articolo  4  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n.91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto  2017,  n.  123,  nonche'  per  l'attrazione  di
ulteriori  nuove  iniziative  imprenditoriali,  il   Presidente   del
Consiglio dei ministri o, se nominata, l'Autorita' politica  delegata
per la coesione, definisce le linee di intervento  denominate  «Piano
grandi investimenti-ZES» a cui sono destinati 50 milioni di euro  per
il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il
2021 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione  (FSC),  di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  2. Il Piano puo' essere utilizzato per investimenti,  in  forma  di
debito o di capitale di rischio, ovvero per  sottoscrivere  quote  di
fondi di investimento o fondi di fondi o di  altri  veicoli  previsti
dalla normativa europea che abbiano  quale  oggetto  investimenti  in
forma di debito o di capitale di rischio. 
  3. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o
di  una  sua  parte  con  soggetti  individuati  nel  rispetto  della
disciplina europea e nazionale in materia. 
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o,  se
nominata, dell'Autorita' politica delegata per la  coesione,  sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il  Ministro  per
gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinate  le  linee  di
attivita' del Piano di cui al  comma  1,  nonche'  l'ammontare  degli
investimenti, le modalita' di individuazione  del  soggetto  gestore,
gli obiettivi e le specifiche di investimento oggetto  di  intervento
da  parte  dello  stesso  Piano,  stabilendo  il   minimo   ammontare
dell'investimento. 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   4   del
          decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2017,   n.   123
          (Disposizioni  urgenti  per  la  crescita   economica   nel
          Mezzogiorno): 
                «Art. 4 (Istituzione di zone  economiche  speciali  -
          ZES). - 1. Al fine di favorire la creazione  di  condizioni
          favorevoli   in    termini    economici,    finanziari    e
          amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune  aree
          del   Paese,   delle   imprese   gia'   operanti,   nonche'
          l'insediamento  di  nuove  imprese  in  dette  aree,   sono
          disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per
          l'istituzione di una Zona economica  speciale,  di  seguito
          denominata "ZES". 
                2.  Per  ZES  si  intende  una  zona  geograficamente
          delimitata e  chiaramente  identificata,  situata  entro  i
          confini  dello  Stato,  costituita  anche   da   aree   non
          territorialmente  adiacenti  purche'  presentino  un  nesso
          economico  funzionale,  e  che  comprenda  almeno   un'area
          portuale con le caratteristiche stabilite  dal  regolamento
          (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  sugli  orientamenti  dell'Unione  per   lo
          sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT).  Per
          l'esercizio di attivita' economiche  e  imprenditoriali  le
          aziende gia' operative e quelle che si  insedieranno  nella
          ZES  possono  beneficiare  di   speciali   condizioni,   in
          relazione alla natura  incrementale  degli  investimenti  e
          delle attivita' di sviluppo di impresa. 
                3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la  sua
          durata, i  criteri  generali  per  l'identificazione  e  la
          delimitazione  dell'area   nonche'   i   criteri   che   ne
          disciplinano l'accesso e  le  condizioni  speciali  di  cui
          all'art.  5  nonche'  il   coordinamento   generale   degli
          obiettivi  di  sviluppo  sono  definiti  con  decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il
          Mezzogiorno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti e  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          sentita la  Conferenza  unificata,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. 
                4. Le proposte di istituzione di ZES  possono  essere
          presentate dalle regioni meno sviluppate e in  transizione,
          cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili
          alle  deroghe  previste  dall'art.  107  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea. 
                4-bis. Ciascuna  regione  di  cui  al  comma  4  puo'
          presentare una proposta  di  istituzione  di  una  ZES  nel
          proprio territorio, o al massimo  due  proposte  ove  siano
          presenti piu' aree portuali che abbiano le  caratteristiche
          di cui al comma 2.  Le  regioni  che  non  posseggono  aree
          portuali aventi  tali  caratteristiche  possono  presentare
          istanza  di  istituzione  di  una   ZES   solo   in   forma
          associativa,  qualora  contigue,  o  in  associazione   con
          un'area portuale avente le caratteristiche di cui al  comma
          2. 
                5.  Ciascuna  ZES  e'  istituita  con   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il
          Mezzogiorno, se  nominato,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  delle  regioni
          interessate. La  proposta  e'  corredata  da  un  piano  di
          sviluppo strategico, nel rispetto  delle  modalita'  e  dei
          criteri individuati dal decreto di cui al comma 3. 
                6.  La  regione,  o  le  regioni  nel  caso  di   ZES
          interregionali, formulano la proposta di istituzione  della
          ZES,    specificando    le    caratteristiche     dell'area
          identificata. Il soggetto per  l'amministrazione  dell'area
          ZES,  di  seguito  soggetto   per   l'amministrazione,   e'
          identificato in  un  Comitato  di  indirizzo  composto  dal
          Presidente dell'Autorita' portuale, che lo presiede, da  un
          rappresentante della regione, o delle regioni nel  caso  di
          ZES interregionale, da un rappresentante  della  Presidenza
          del Consiglio dei  ministri  e  da  un  rappresentante  del
          Ministero   delle   infrastrutture   e    dei    trasporti.
          Nell'ipotesi in cui i porti  inclusi  nell'area  della  ZES
          rientrino nella competenza territoriale di un'Autorita'  di
          sistema portuale con sede in altra regione,  il  presidente
          del Comitato di indirizzo  e'  individuato  nel  Presidente
          dell'Autorita'  di  sistema  portuale  che  ha  sede  nella
          regione in cui e' istituita la ZES. Ai membri del  Comitato
          non  spetta   alcun   compenso,   indennita'   di   carica,
          corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per  spese
          di  missione.  Il  Comitato  di  indirizzo  si  avvale  del
          Segretario generale dell'Autorita' di sistema portuale  per
          l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui
          al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di
          funzionamento del  Comitato  si  provvede  con  le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
                7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare,
          in particolare: 
                  a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento  e
          la piena operativita'  delle  aziende  presenti  nella  ZES
          nonche'  la  promozione  sistematica  dell'area   verso   i
          potenziali investitori internazionali; 
                  b)  l'utilizzo  di  servizi   sia   economici   che
          tecnologici nell'ambito ZES; 
                  c) l'accesso alle prestazioni di servizi  da  parte
          di terzi. 
                7-bis.  Il  Segretario  generale  dell'Autorita'   di
          sistema portuale puo' stipulare, previa autorizzazione  del
          Comitato di indirizzo, accordi  o  convenzioni  quadro  con
          banche ed intermediari finanziari. 
                8. Le imprese gia' operative nella ZES e  quelle  che
          si insedieranno nell'area, sono tenute  al  rispetto  della
          normativa nazionale ed europea, nonche' delle  prescrizioni
          adottate per il funzionamento della stessa ZES.». 
              - Il testo del comma 6 dell'art. 1 della  citata  legge
          n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 26. 
                               Art. 35 
 
 
              Obblighi informativi erogazioni pubbliche 
 
  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125
a 129 sono sostituiti dai seguenti: 
    « 125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i  soggetti  di
cui al secondo periodo sono  tenuti  a  pubblicare  nei  propri  siti
internet o analoghi portali digitali, entro  il  30  giugno  di  ogni
anno, le informazioni  relative  a  sovvenzioni,  sussidi,  vantaggi,
contributi o aiuti, in denaro  o  in  natura,  non  aventi  carattere
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,
agli  stessi  effettivamente   erogati   nell'esercizio   finanziario
precedente dalle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti
di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.
33. Il presente comma si applica: 
      a) ai soggetti di cui all'articolo  13  della  legge  8  luglio
1986, n. 349; 
      b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto  legislativo
6 settembre 2005, n. 206; 
      c) alle associazioni, Onlus e fondazioni; 
      d) alle cooperative sociali che  svolgono  attivita'  a  favore
degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
    125-bis.  I  soggetti  che  esercitano  le   attivita'   di   cui
all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative
del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio  consolidato  gli
importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi,  vantaggi,
contributi o aiuti, in denaro  o  in  natura,  non  aventi  carattere
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,
agli stessi effettivamente erogati dalle  pubbliche  am-ministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e dai soggetti di cui  all'articolo  2-bis  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio
ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e  quelli  comunque
non  tenuti  alla  redazione   della   nota   integrativa   assolvono
all'obbligo di cui al  primo  periodo  mediante  pubblicazione  delle
medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno,  su
propri siti internet, secondo modalita'  liberamente  accessibili  al
pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali  delle
associazioni di categoria di appartenenza. 
    125-ter. A partire dal  1°  gennaio  2020,  l'inosservanza  degli
obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis  comporta  una  sanzione  pari
all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000
euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento  agli  obblighi
di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che  il
trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di  pubblicazione  e  al
pagamento della sanzione amministrativa  pecuniaria,  si  applica  la
sanzione della  restituzione  integrale  del  beneficio  ai  soggetti
eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma  sono  irrogate  dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  hanno  erogato  il  beneficio
oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente
per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in  quanto
compatibile. 
    125-quater. Qualora i  soggetti  eroganti  sovvenzioni,  sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di  natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria  di  cui  ai  commi  125  e
125-bis  siano  amministrazioni  centrali  dello  Stato  ed   abbiano
adempiuto agli obblighi di pubblicazione  previsti  dall'articolo  26
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  le  somme  di  cui  al
comma 125-ter sono versate  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate  ai  pertinenti  capitoli
degli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni  originariamente
competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al
primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di
cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  le
somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato per  essere  riassegnate  al  Fondo  per  la  lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1,  comma  386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
    125-quinquies. Per gli aiuti di Stato  e  gli  aiuti  de  minimis
contenuti  nel  Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato  di  cui
all'articolo  52  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   234,   la
registrazione degli  aiuti  nel  predetto  sistema,  con  conseguente
pubblicazione nella sezione trasparenza  ivi  prevista,  operata  dai
soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della
relativa disciplina, tiene  luogo  degli  obblighi  di  pubblicazione
posti a carico dei  soggetti  di  cui  ai  commi  125  e  125-bis,  a
condizione che venga  dichiarata  l'esistenza  di  aiuti  oggetto  di
obbligo di pubblicazione nell'ambito  del  Registro  nazionale  degli
aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio  oppure,  ove  non
tenute alla  redazione  della  nota  integrativa,  sul  proprio  sito
internet o, in mancanza, sul portale digitale delle  associazioni  di
categoria di appartenenza. 
    125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma  125,  lettera
d), sono altresi' tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti
internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono  versate
somme per lo svolgimento  di  servizi  finalizzati  ad  attivita'  di
integrazione, assistenza e protezione sociale. 
    126.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,   gli   obblighi   di
pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa' controllati
di  diritto  o  di  fatto,  direttamente  o   indirettamente,   dalle
amministrazioni  dello  Stato,  mediante  pubblicazione  nei   propri
documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio.  In
caso  di  inosservanza  di  tale  obbligo  si  applica  una  sanzione
amministrativa pari alle somme erogate. 
    127. Al fine di evitare  la  pubblicazione  di  informazioni  non
rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis  e
126 non si applica ove l'importo monetario di  sovvenzioni,  sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di  natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente  erogati  al
soggetto  beneficiario  sia  inferiore  a  10.000  euro  nel  periodo
considerato. 
    128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo  14  marzo
2013, n. 33, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "Ove i
soggetti beneficiari siano controllati di diritto o  di  fatto  dalla
stessa persona fisica o  giuridica  ovvero  dagli  stessi  gruppi  di
persone fisiche o giuridiche,  vengono  altresi'  pubblicati  i  dati
consolidati di gruppo.". 
    129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da  125
a 128 le amministrazioni, gli enti e le societa' di cui  ai  predetti
commi provvedono  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
  2. Il comma 2 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, e' abrogato. 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 4 agosto 2017, n. 124 recante «Legge annuale
          per il  mercato  e  la  concorrenza»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189. 
                               Art. 36 
 
 
          Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2015,  n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,  n.  33,
la parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020». 
  2. All'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.145,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 494, le parole «e aventi causa» sono sostituite dalle
seguenti: «mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato  da  unione
civile, il convivente more uxorio o di fatto di  cui  alla  legge  20
maggio 2016, n. 76, i parenti  entro  il  secondo  grado,  ove  siano
succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza  di
trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi»; 
    b) al  comma  496,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «costo  di
acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»; 
    c) al  comma  497,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «costo  di
acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»; 
    d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole «titoli di Stato
con scadenza equivalente» sono aggiunte le seguenti: «determinato  ai
sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge  3  maggio
2016, n.59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  giugno
2016, n. 119»; 
    e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto
sono sostituiti dai seguenti: 
      «Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
definite le modalita' di presentazione della  domanda  di  indennizzo
nonche' i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo
decreto e' istituita e  disciplinata  una  Commissione  tecnica  per:
l'esame delle domande  e  l'ammissione  all'indennizzo  del  FIR;  la
verifica delle violazioni  massive,  nonche'  della  sussistenza  del
nesso  di  causalita'  tra  le  medesime  e  il  danno   subito   dai
risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo  da  parte  del  FIR.  Le
suddette verifiche possono avvenire anche  attraverso  la  preventiva
tipizzazione   delle   violazioni   massive   e   la   corrispondente
identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi  in  presenza
dei quali l'indennizzo puo' essere direttamente erogato.  Il  decreto
indica  i  tempi  delle  procedure  di  definizione   delle   istanze
presentate entro il termine di cui al penultimo periodo  e,  in  modo
non tassativo, le fattispecie  di  violazioni  massive.  Il  suddetto
procedimento non si applica ai casi  di  cui  al  comma  502-bis.  La
citata Commissione e' composta da nove membri in possesso  di  idonei
requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita' e  probita'.  Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
nominati i componenti della Commissione  tecnica  e  determinati  gli
emo-lumenti da attribuire ai medesimi,  nel  limite  massimo  di  1,2
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2019,  2020  e  2021.  Ai
relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della
dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi  da  attribuire  ai
componenti della Commissione tecnica risulti  inferiore  al  predetto
limite massimo,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  l'importo  eccedente  confluisce  nel  FIR.   Il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti  variazioni  di  bilancio.  La  domanda   di   indennizzo,
corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di  cui  al
comma  494,  e'  inviata  entro  il  termine  di  centottanta  giorni
decorrenti dalla data individuata con apposito decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze. »; 
    f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma: 
      «501-bis. Le attivita' di  supporto  per  l'espletamento  delle
funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono  affidate
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nel  rispetto  dei
pertinenti  principi   dell'ordinamento   nazionale   e   di   quello
dell'Unione europea, a societa' a capitale interamente  pubblico,  su
cui l'amministrazione dello Stato esercita  un  controllo  analogo  a
quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti  della  predetta  amministrazione.
Gli oneri e le spese relative alle predette attivita' sono  a  carico
delle risorse  finanziarie  del  FIR  non  oltre  il  limite  massimo
complessivo di 12,5 milioni di euro. »; 
    g) il comma 502 e' sostituito dal seguente: 
      «502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono  soddisfatti
con priorita' a valere sulla dotazione del FIR. »; 
    h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti: 
      «502-bis.  Previo  accertamento  da  parte  della   Commissione
tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e
oggettivi previsti nel presente comma, hanno  diritto  all'erogazione
da  parte  del  FIR  di  un  indennizzo  forfettario   dell'ammontare
determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497  i  risparmiatori
persone   fisiche,   imprenditori   individuali,   anche    agricoli,
coltivatori diretti, in possesso delle azioni  e  delle  obbligazioni
subordinate  delle  banche  di  cui  al  comma  493  alla  data   del
provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa - ovvero
i loro successori mortis causa o il coniuge, il  soggetto  legato  da
unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti  entro
il secondo grado in possesso  dei  suddetti  strumenti  finanziari  a
seguito di trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle
seguenti condi-zioni:  a)  patrimonio  mobiliare  di  proprieta'  del
risparmiatore di valore in-feriore a 100.000 euro; b)  ammontare  del
reddito  complessivo  del  risparmiatore  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018,
al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate
sotto forma di rendita. Il valore del  patrimonio  mobiliare  di  cui
alla suddetta lettera a) risulta dal patrimonio  mobiliare  posseduto
al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma
494, nonche' i contratti di assicurazione a capitalizzazione o  mista
sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione
generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento  delle  finanze
del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo  di
dichiarazione  sostitutiva  unica  (DSU),  nonche'   delle   relative
istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10,  comma  3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5  dicembre
2013, n. 159. Con il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze previsto dal precedente comma 501 sono stabilite le modalita'
di presentazione dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo
forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai sensi del
presente comma  e'  data  precedenza  ai  pagamenti  di  importo  non
superiore a 50.000 euro. 
      502-ter. Il  limite  di  valore  del  patrimonio  mobiliare  di
proprieta' del risparmiatore, di cui al comma  502-bis,  lettera  a),
puo' essere elevato fino a 200.000 euro con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, previo assenso della Commissione europea.  Il  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze  di  cui  al  comma  501,
secondo periodo, e' conseguentemente ade-guato.». 
  2-bis.Al  fine  di  promuovere  e  sostenere  l'imprenditoria,   di
stimolare la competizione nel mercato e di assicurare  la  protezione
adeguata  dei  consumatori,  degli  investitori  e  del  mercato  dei
capitali, nonche' di favorire il  raccordo  tra  le  istituzioni,  le
autorita' e gli operatori del settore, il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentiti la Banca d'Italia,  la  Commissione  nazionale
per le societa' e la borsa (CONSOB) e  l'Istituto  per  la  vigilanza
sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, uno o piu' regolamenti  per  definire  le  condizioni  e  le
modalita'  di  svolgimento  di  una  sperimentazione  relativa   alle
attivita' di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante
nuove  tecnologie  quali  l'intelligenza  artificiale  e  i  registri
distribuiti, dell'innovazione di servizi e di  prodotti  nei  settori
finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati. 
  2-ter.La sperimentazione di cui  al  comma  2-bis  si  conforma  al
principio di proporzionalita' previsto  dalla  normativa  dell'Unione
europea ed e' caratterizzata da: 
  a) una durata massima di diciotto mesi; 
  b) requisiti patrimoniali ridotti; 
  c) adempimenti semplificati e proporzionati alle attivita'  che  si
intende svolgere; 
  d) tempi ridotti delle procedure autorizzative; 
  e) definizione di perimetri di operativita'. 
  2-quater. Nel rispetto  della  normativa  inderogabile  dell'Unione
europea,  i  regolamenti  di  cui  al  comma  2-bis  stabiliscono   o
individuano i criteri per determinare: 
  a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione; 
  b) i requisiti patrimoniali; 
  c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attivita'  che
si intende svolgere; 
  d) i perimetri di operativita'; 
  e) gli obblighi informativi; 
  f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni; 
  g) i requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali; 
  h) i profili di governo societario e di gestione del rischio; 
  i) le forme societarie  ammissibili  anche  in  deroga  alle  forme
societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
dal testo unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209; 
  l) le eventuali garanzie finanziarie; 
  m) l'iter successivo al termine della sperimentazione. 
  2-quinquies. Le  misure  di  cui  al  comma  2-ter  possono  essere
differenziate e adeguate in  considerazione  delle  particolarita'  e
delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo  e
garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a  favore
di consumatori e investitori, nonche' del corretto funzionamento  dei
mercati. L'operativita' delle misure cessa al  termine  del  relativo
periodo, ovvero alla perdita  dei  requisiti  o  al  superamento  dei
limiti operativi stabiliti, nonche' negli  altri  casi  previsti  dai
regolamenti di cui al comma 2-bis. 
  2-sexies.  La  sperimentazione  non   comporta   il   rilascio   di
autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da svolgersi al
di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai  regolamenti
di  cui  al  comma  2-bis  e   delle   finalita'   del   periodo   di
sperimentazione, ciascuna autorita',  nell'ambito  delle  materie  di
propria competenza, anche in raccordo  con  le  altre  autorita',  ha
facolta'  di  adottare  iniziative  per  la   sperimentazione   delle
attivita' di cui al comma 2-bis. Nelle more di eventuali  adeguamenti
normativi, al termine del periodo di  sperimentazione,  le  autorita'
possono  autorizzare  temporaneamente   i   soggetti   ammessi   alla
sperimentazione  medesima  a  operare  nel  mercato  sulla  base   di
un'interpretazione aggiornata della  legislazione  vigente  specifica
del settore. 
  2-septies.  La  Banca  d'Italia,  la  CONSOB  e  l'IVASS   redigono
annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione
d'analisi sul settore  tecno-finanziario,  riportando  quanto  emerge
dall'applicazione del regime  di  sperimentazione  di  cui  al  comma
2-bis, e segnalano  eventuali  modifiche  normative  o  regolamentari
necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e  la
stabilita' finanziaria. 
  2-octies. E' istituito presso il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze il Comitato FinTech. Il Comitato ha il compito di individuare
gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le  azioni  per
favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in  cooperazione  con
soggetti esteri, nonche' di formulare proposte di carattere normativo
e  agevolare  il  contatto  degli  operatori  del  settore   con   le
istituzioni e con le autorita'. Sono membri permanenti  del  Comitato
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia,  la
CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali,  l'Agenzia  per
l'Italia  digitale  e  l'Agenzia  delle  entrate.  Il  Comitato  puo'
invitare alle proprie  riunioni,  con  funzioni  consultive  e  senza
diritto  di  voto,  ulteriori  istituzioni   e   autorita',   nonche'
associazioni di categoria, imprese,  enti  e  soggetti  operanti  nel
settore della tecno-finanza. I regolamenti  di  cui  al  comma  2-bis
stabiliscono le  attribuzioni  del  Comitato.  Dall'attuazione  delle
disposizioni dei commi da 2-bis al presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2-novies.  Le  autorita'  di  vigilanza   e   di   controllo   sono
autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a  stipulare
accordi con una o piu'  universita'  sottoposte  alla  vigilanza  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  con
centri di ricerca ad esse collegati,  aventi  ad  oggetto  lo  studio
dell'applicazione alla loro attivita' istituzionale  degli  strumenti
di intelligenza artificiale, di  registri  contabili  criptati  e  di
registri distribuiti, nonche' la formazione  del  proprio  personale.
Agli oneri derivanti dagli  accordi  di  cui  al  presente  comma  le
autorita'  provvedono  nell'ambito  dei  rispettivi  stanziamenti  di
bilancio. 
  2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23  dicembre  2016,
n.237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio  2017,
n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Dall'istituzione del Comitato di cui  al  comma  6  non  devono
derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto
dal comma 9»; 
  b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Il Comitato opera attraverso riunioni  periodiche,  prevedendo,
ove necessario, la costituzione di specifici gruppi  di  ricerca  cui
possono  partecipare  accademici  ed  esperti   nella   materia.   La
partecipazione al Comitato non  da'  titolo  ad  alcun  emolumento  o
compenso o gettone di presenza. E' fatta salva la  corresponsione  ai
componenti del Comitato dei rimborsi delle  spese  di  viaggio  e  di
alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche di
cui al primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11 ». 
  2-undecies. All'articolo 48-bis,  comma  1,  secondo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' ai risparmiatori
di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte  di  banche  e
loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in  liquidazione
coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio
2018». 
  2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del  decreto-legge  25  marzo
2019, n.22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
2019, n. 41, le parole: «ad operarvi nel periodo  transitorio,»  sono
sostituite dalle seguenti: «ad operare con le medesime modalita'  nel
periodo transitorio,». 
  2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori  di  connettivita'  alla
rete internet ovvero ai  gestori  di  altre  reti  telematiche  o  di
telecomunicazione,  o  agli  operatori  che  in  relazione  ad   esse
forniscono servizi telematici o di  telecomunicazione,  la  rimozione
delle  iniziative  di  chiunque  nel  territorio  della   Repubblica,
attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge
servizi o  attivita'  di  investimento  senza  esservi  abilitato.  I
destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo  hanno
l'obbligo di inibire l'utilizzazione  delle  reti  delle  quali  sono
gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB  puo'
stabilire con regolamento le modalita' e i termini degli  adempimenti
previsti dal presente comma. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo  2015,  n.  33  (Misure
          urgenti per il sistema bancario e gli  investimenti),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Banche popolari). - 1. (Omissis). 
                2.  In  sede  di  prima  applicazione  del   presente
          decreto,  le  banche  popolari   autorizzate   al   momento
          dell'entrata in vigore del presente decreto si  adeguano  a
          quanto stabilito ai  sensi  dell'art.  29,  commi  2-bis  e
          2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
          introdotti dal presente  articolo,  entro  il  31  dicembre
          2020. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dei commi 494, 496,  497,  500  e
          501 dell'art. 1 della citata legge n. 145  del  2018,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «494.  Hanno  accesso  alle  prestazioni  del  FIR  i
          risparmiatori, persone fisiche,  imprenditori  individuali,
          anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni  di
          volontariato e le associazioni  di  promozione  sociale  di
          cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice  del
          Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
          n.  117,  nonche'  le  microimprese,  come  definite  dalla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, che occupano meno di dieci persone  e  realizzano  un
          fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori
          a 2 milioni di euro,  in  possesso  delle  azioni  e  delle
          obbligazioni subordinate delle banche di cui al  comma  493
          alla data  del  provvedimento  di  messa  in  liquidazione,
          ovvero i loro successori mortis causa,  o  il  coniuge,  il
          soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio
          o di fatto di cui alla legge  20  maggio  2016,  n.  76,  i
          parenti entro il secondo grado,  ove  siano  succeduti  nel
          possesso dei predetti  strumenti  finanziari  in  forza  di
          trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi.» 
                «496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti  di
          cui al comma 494 e' commisurata al 30 per cento  del  costo
          di acquisto, inclusi gli oneri  fiscali,  entro  il  limite
          massimo   complessivo   di   100.000   euro   per   ciascun
          risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro  tale
          limite, puo' essere incrementata qualora in ciascuno  degli
          anni 2019, 2020 e 2021 le  somme  complessivamente  erogate
          per  l'indennizzo  secondo  il  piano  di   riparto   siano
          inferiori   alla   previsione   di   spesa   dell'esercizio
          finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa,  della
          dotazione finanziaria del FIR e fino  al  suo  esaurimento,
          fermo restando quanto previsto al comma 499.» 
                «497.   La    misura    dell'indennizzo    per    gli
          obbligazionisti  subordinati  di  cui  al  comma   494   e'
          commisurata al 95 per cento del costo di acquisto,  inclusi
          gli oneri fiscali, entro il limite massimo  complessivo  di
          100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale  del
          95 per cento, entro tale limite, puo'  essere  incrementata
          qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021  le  somme
          complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il  piano
          di  riparto  siano  inferiori  alla  previsione  di   spesa
          dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto  dei  limiti
          di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
          esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.» 
                «500. L'indennizzo di cui al comma 497 e' corrisposto
          al  netto  di  eventuali  rimborsi  ricevuti  a  titolo  di
          transazione con le banche di cui al comma  493  nonche'  di
          ogni altra  forma  di  ristoro,  rimborso  o  risarcimento,
          nonche'  del  differenziale  cedole  percepite  rispetto  a
          titoli di Stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo
          interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso  la
          collaborazione del  sistema  bancario  e  delle  banche  in
          liquidazione, documenta il costo di acquisto e l'incasso di
          somme derivanti da  altre  forme  di  indennizzo,  ristoro,
          rimborso o risarcimento, nonche' del differenziale tasso di
          rendimento delle cedole  percepite  rispetto  a  titoli  di
          Stato con scadenza equivalente  determinato  ai  sensi  dei
          commi 3, 4 e 5 dell'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 2016,
          n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno
          2016, n. 119. 
              501. Il  FIR  opera  entro  i  limiti  della  dotazione
          finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le
          modalita' di  presentazione  della  domanda  di  indennizzo
          nonche' i piani di riparto delle risorse  disponibili.  Con
          il  medesimo  decreto  e'  istituita  e  disciplinata   una
          Commissione  tecnica   per:   l'esame   delle   domande   e
          l'ammissione all'indennizzo  del  FIR;  la  verifica  delle
          violazioni massive, nonche' della sussistenza del nesso  di
          causalita'  tra  le  medesime  e  il   danno   subito   dai
          risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo  da  parte  del
          FIR.  Le  suddette   verifiche   possono   avvenire   anche
          attraverso  la  preventiva  tipizzazione  delle  violazioni
          massive e la corrispondente identificazione degli  elementi
          oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo
          puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi
          delle procedure di  definizione  delle  istanze  presentate
          entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non
          tassativo,  le  fattispecie  di  violazioni   massive.   Il
          suddetto procedimento non si applica  ai  casi  di  cui  al
          comma 502-bis. La citata Commissione e'  composta  da  nove
          membri in  possesso  di  idonei  requisiti  di  competenza,
          indipendenza,  onorabilita'  e  probita'.  Con   successivo
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          nominati  i  componenti   della   Commissione   tecnica   e
          determinati gli emolumenti da attribuire ai  medesimi,  nel
          limite massimo di 1,2 milioni di euro  per  ciascuno  degli
          anni 2019, 2020 e  2021.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
          mediante la corrispondente riduzione  della  dotazione  del
          FIR.  Qualora  l'importo  dei  compensi  da  attribuire  ai
          componenti della Commissione tecnica risulti  inferiore  al
          predetto  limite  massimo,   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   l'importo   eccedente
          confluisce nel  FIR.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  autorizzato   ad   apportare   le   occorrenti
          variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata
          di idonea documentazione attestante i requisiti di  cui  al
          comma 494, e'  inviata  entro  il  termine  di  centottanta
          giorni  decorrenti  dalla  data  individuata  con  apposito
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  La
          prestazione di  collaborazione  nella  presentazione  della
          domanda  e   le   attivita'   conseguenti   non   rientrano
          nell'ambito delle prestazioni forensi e non danno  luogo  a
          compenso. 
                501-bis. Le attivita' di supporto per  l'espletamento
          delle funzioni della Commissione tecnica di  cui  al  comma
          501 sono  affidate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,   nel    rispetto    dei    pertinenti    principi
          dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
          a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico,   su   cui
          l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
          a quello esercitato su  propri  servizi  e  che  svolge  la
          propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti  della
          predetta amministrazione. Gli oneri  e  le  spese  relative
          alle  predette  attivita'  sono  a  carico  delle   risorse
          finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo
          di 12,5 milioni di euro. 
                502. I risparmiatori di cui  al  comma  502-bis  sono
          soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del FIR. 
                502-bis.   Previo   accertamento   da   parte   della
          Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente  dei
          requisiti soggettivi  e  oggettivi  previsti  nel  presente
          comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di  un
          indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai  sensi
          dei precedenti commi 496  e  497  i  risparmiatori  persone
          fisiche,   imprenditori   individuali,   anche    agricoli,
          coltivatori diretti,  in  possesso  delle  azioni  e  delle
          obbligazioni subordinate delle banche di cui al  comma  493
          alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta
          amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
          coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
          more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in
          possesso dei suddetti strumenti  finanziari  a  seguito  di
          trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una  delle
          seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di  proprieta'
          del risparmiatore di valore inferiore a  100.000  euro;  b)
          ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore  a
          35.000  euro  nell'anno  2018,  al   netto   di   eventuali
          prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma
          di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui  alla
          suddetta  lettera  a)  risulta  dal  patrimonio   mobiliare
          posseduto  al  31  dicembre  2018,  esclusi  gli  strumenti
          finanziari di cui al comma  494,  nonche'  i  contratti  di
          assicurazione  a  capitalizzazione  o  mista   sulla   vita
          calcolato secondo i criteri e le istruzioni  approvati  con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali,
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          Dipartimento delle finanze del  13  aprile  2017,  n.  138,
          recante approvazione  del  modello  tipo  di  dichiarazione
          sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative  istruzioni
          per la compilazione, ai sensi dell'art. 10,  comma  3,  del
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  5
          dicembre  2013,  n.  159.  Con  il  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma
          501  sono   stabilite   le   modalita'   di   presentazione
          dell'istanza  di  erogazione  del   menzionato   indennizzo
          forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai
          sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di
          importo non superiore a 50.000 euro. 
                502-ter. Il limite di valore del patrimonio mobiliare
          di proprieta' del risparmiatore, di cui al  comma  502-bis,
          lettera a), puo' essere elevato fino  a  200.000  euro  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo
          assenso della Commissione europea. Il decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al comma 501,  secondo
          periodo, e' conseguentemente adeguato.». 
              - Il citato decreto legislativo  n.  385  del  1993  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.
          230, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58
          recante "Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996,  n.  52  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
          recante «Codice delle assicurazioni private» e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   24-bis   del
          decreto-legge 23 dicembre 2016,  n.  237,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  2017,   n.   15
          (Disposizioni urgenti  per  la  tutela  del  risparmio  nel
          settore creditizio), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  24-bis  (Disposizioni   generali   concernenti
          l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale).  -
          1. Le disposizioni del presente articolo  prevedono  misure
          ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria,
          assicurativa e previdenziale. Tali disposizioni  assicurano
          l'efficacia, l'efficienza e la sistematicita' delle  azioni
          dei soggetti pubblici  e  privati  in  tema  di  educazione
          finanziaria, assicurativa  e  previdenziale  e  riconoscono
          l'importanza dell'educazione  finanziaria  quale  strumento
          per la tutela  del  consumatore  e  per  un  utilizzo  piu'
          consapevole  degli  strumenti  e  dei  servizi   finanziari
          offerti dal mercato. 
                2.    In    conformita'    con     la     definizione
          dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
          economico (OCSE), per educazione finanziaria,  assicurativa
          e previdenziale, ai fini del presente articolo, si  intende
          il processo attraverso il quale le  persone  migliorano  la
          loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari
          e sviluppano le  competenze  necessarie  ad  acquisire  una
          maggiore consapevolezza dei  rischi  e  delle  opportunita'
          finanziarie. 
                3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
          d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca,  adotta,   nell'ambito   delle   risorse
          disponibili a legislazione vigente, entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, il programma per una "Strategia nazionale
          per    l'educazione     finanziaria,     assicurativa     e
          previdenziale".  La  Strategia  nazionale  si  conforma  ai
          seguenti principi: 
                  a) organizzare in modo sistematico il coordinamento
          dei soggetti pubblici e, eventualmente su base  volontaria,
          dei soggetti privati gia' attivi nella materia,  ovvero  di
          quelli che saranno attivati dal programma,  garantendo  che
          gli interventi siano continui  nel  tempo,  promuovendo  lo
          scambio di informazioni tra  i  soggetti  e  la  diffusione
          delle relative esperienze, competenze e buone  pratiche,  e
          definendo le modalita' con cui le iniziative di  educazione
          finanziaria, assicurativa e previdenziale  possano  entrare
          in sinergia e  collegarsi  con  le  attivita'  proprie  del
          sistema nazionale dell'istruzione; 
                  b) definire le politiche nazionali  in  materia  di
          comunicazione e  di  diffusione  di  informazioni  volte  a
          promuovere   l'educazione   finanziaria,   assicurativa   e
          previdenziale; 
                  c)   prevedere   la   possibilita'   di   stipulare
          convenzioni atte a promuovere interventi di formazione  con
          associazioni  rappresentative  di   categorie   produttive,
          ordini   professionali,   associazioni   dei   consumatori,
          organizzazioni senza fini di lucro e universita', anche con
          la partecipazione degli enti territoriali. 
                4. Lo schema del programma  di  cui  al  comma  3  e'
          trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione  dei  pareri
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i profili finanziari, che sono resi  entro  il  termine  di
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Il  Governo,
          qualora non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
          trasmette nuovamente lo schema del  programma  alle  Camere
          con le sue  osservazioni  e  con  eventuali  modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione  e  motivazione.  I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari sono espressi entro  trenta  giorni  dalla  data
          della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma
          puo' comunque essere adottato. 
                5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro
          il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione  della
          Strategia   nazionale   per    l'educazione    finanziaria,
          assicurativa e previdenziale. La relazione  puo'  contenere
          le eventuali proposte di modifica e  di  aggiornamento  del
          programma di cui al comma 3, da adottare  con  le  medesime
          procedure previste al comma 4. 
                6. Per l'attuazione della Strategia nazionale di  cui
          al comma 3, con decreto da adottare entro  tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  istituisce   il   Comitato   per   la
          programmazione  e  il  coordinamento  delle  attivita'   di
          educazione finanziaria, con  il  compito  di  promuovere  e
          programmare iniziative di sensibilizzazione  ed  educazione
          finanziaria. 
                7. Dall'istituzione del Comitato di cui  al  comma  6
          non devono derivare oneri a carico della finanza  pubblica,
          salvo quanto previsto dal comma 9. 
                8.  Il  Comitato,  composto  da  undici  membri,   e'
          presieduto  da  un   direttore,   nominato   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  scelto
          fra personalita' con comprovate  competenze  ed  esperienza
          nel settore. I  membri  diversi  dal  direttore,  anch'essi
          scelti  fra  personalita'  con  comprovate  competenze   ed
          esperienza nel settore, sono designati:  uno  dal  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   uno   dal   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno  dal
          Ministro dello sviluppo economico,  uno  dal  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia,
          uno dalla Commissione nazionale per le societa' e la  borsa
          (CONSOB),  uno  dall'Istituto  per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione  di  vigilanza
          sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei
          consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza
          e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). I
          membri del Comitato, nonche' il direttore, durano in carica
          tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. 
                9. Il Comitato opera attraverso riunioni  periodiche,
          prevedendo, ove necessario, la  costituzione  di  specifici
          gruppi di ricerca cui  possono  partecipare  accademici  ed
          esperti nella materia. La partecipazione  al  Comitato  non
          da' titolo ad alcun emolumento  o  compenso  o  gettone  di
          presenza. E' fatta salva la  corresponsione  ai  componenti
          del Comitato dei rimborsi  delle  spese  di  viaggio  e  di
          alloggio, sostenute per  la  partecipazione  alle  riunioni
          periodiche di cui al primo  periodo,  a  valere  sui  fondi
          previsti dal comma 11. 
                10.  Il  Comitato  ha  il  compito   di   individuare
          obiettivi  misurabili,  programmi  e  azioni  da  porre  in
          essere, valorizzando le  esperienze,  le  competenze  e  le
          iniziative maturate  dai  soggetti  attivi  sul  territorio
          nazionale e favorendo  la  collaborazione  tra  i  soggetti
          pubblici e privati. 
                11.  Agli  oneri  derivanti   dalle   attivita'   del
          Comitato,  nel  limite  di  un  milione  di  euro  annui  a
          decorrere   dall'anno   2017,    si    provvede    mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2017-2019, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2017,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 48-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602 (Disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul
          reddito), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  48-bis  (Disposizioni  sui   pagamenti   delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  2,  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa'  a
          prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare,  a
          qualunque titolo, il pagamento di un  importo  superiore  a
          cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il
          beneficiario  e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento
          derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'  cartelle   di
          pagamento per un ammontare complessivo pari almeno  a  tale
          importo e, in caso affermativo, non procedono al  pagamento
          e segnalano la  circostanza  all'agente  della  riscossione
          competente   per   territorio,   ai   fini   dell'esercizio
          dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
          La presente disposizione non  si  applica  alle  aziende  o
          societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o  la
          confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del  decreto-legge  8
          giugno 1992, n. 306, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge  31  maggio
          1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione  del
          pagamento  ai  sensi  dell'art.  19  del  presente  decreto
          nonche' ai risparmiatori di  cui  all'art.  1,  comma  494,
          della legge 30 dicembre 2018, n. ?145, che hanno subito  un
          pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro  controllate
          aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione  coatta
          amministrativa dopo il 16 novembre  2015  e  prima  del  16
          gennaio 2018. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  5  del
          decreto-legge  25  marzo  2019,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019,  n.  41  (Misure
          urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria  e
          integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della
          liberta' di soggiorno dei cittadini italiani  e  di  quelli
          del  Regno  Unito,  in  caso  di  recesso  di  quest'ultimo
          dall'Unione europea), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Prestazione dei servizi e delle attivita' da
          parte dei soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di
          recesso). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma  1,
          le banche, le imprese  di  investimento,  gli  istituti  di
          pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le  SGR,  le
          Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e
          gli intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo  previsto
          dall'art. 106 del Testo unico bancario, aventi sede  legale
          in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio
          del Regno  Unito  possono  continuare  ad  operare  con  le
          medesime modalita' nel periodo transitorio, previa notifica
          alle autorita' competenti, nel rispetto delle  disposizioni
          previste nel Regno Unito. 
                (Omissis).». 
                             Art. 36 bis 
 
 
Disposizioni  in  materia  di  trattamento  fiscale  dei   fondi   di
                investimento europei a lungo termine 
 
  1. Non sono soggetti a imposizione i redditi  di  capitale  di  cui
all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di  cui  all'articolo  67,
comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo  unico,  derivanti  dagli
investimenti effettuati nei fondi di  investimento  europei  a  lungo
termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  m-octies.1),
del testo unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
che presentano le caratteristiche di cui  al  comma  3  del  presente
articolo, realizzati, anche mediante l'investimento in  organismi  di
investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera k), del citato testo unico di cui al  decreto  legislativo
n. 58 del 1998, che investono integralmente il proprio patrimonio  in
quote o azioni dei predetti fondi di  investimento  europei  a  lungo
termine (fondi di ELTIF), da persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato. 
  2. L'investimento si perfeziona con la destinazione di  somme,  per
un importo non superiore a 150.000 euro nell'anno e non  superiore  a
1.500.000 euro complessivamente, per la  sottoscrizione  delle  quote
oazioni di uno o piu' ELTIF o di uno o piu' fondi di ELTIF. 
  3. A partire dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in  corso
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, possono beneficiare  del  regime  fiscale  speciale
disciplinato   dalle   disposizioni   del   presente   articolo   gli
investimenti, anche realizzati tramite la sottoscrizione di  quote  o
azioni di fondi  di  ELTIF,  negli  ELTIF  che  presentano  tutte  le
seguenti caratteristiche: 
  a) il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non e'  superiore  a
200 milioni di euro per  ciascun  anno,  fino  a  un  limite  massimo
complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro; 
  b) almeno il 70 per cento del capitale e' investito in attivita' di
investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del
regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come
definite  ai  sensi  dell'articolo  11   del   medesimo   regolamento
(UE)2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  o
in Stati membri dell'Unione europea o in Stati  aderenti  all'Accordo
sullo  spazio  economico  europeo  con  stabili  organizzazioni   nel
territorio dello Stato. 
  4. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di  cui  al
comma 3, lettera b), del presente articolo da parte  degli  ELTIF  si
applicano le  disposizioni  dell'articolo  17  del  regolamento  (UE)
2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2015.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  articolo,  si
applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le
relative norme nazionali di esecuzione. 
  5. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1  del
presente articolo, l'investimento negli ELTIF o nei  fondi  di  ELTIF
deve essere detenuto per almeno cinque  anni.  In  caso  di  cessione
delle quote o azioni detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF  prima
della scadenza del suddetto termine, i redditi realizzati  attraverso
la cessione e quelli percepiti durante  il  periodo  di  investimento
sono soggetti a imposizione secondo le regole  ordinarie,  unitamente
agli  interessi,  senza  applicazione  di  sanzioni,  e  il  relativo
versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto  mese
successivo a quello in corso alla data della cessione.  Tuttavia,  in
caso di cessione o di rimborso  delle  quote  o  azioni  prima  della
scadenza del suddetto termine, le agevolazioni previste dal  presente
articolo trovano comunque applicazione qualora  il  controvalore  sia
integralmente investito in un altro ELTIF  o  fondo  di  ELTIF  entro
novanta giorni dalla cessione o dal rimborso. 
  6. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 3 e  4  comporta
la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma  1  relativamente  ai
redditi rivenienti dall'investimento negli  ELTIF,  anche  realizzato
tramite la sottoscrizione di quote o azioni  di  fondi  di  ELTIF,  e
l'obbligo di corrispondere le imposte  non  pagate,  unitamente  agli
interessi, senza applicazione di sanzioni,  secondo  quanto  previsto
dal comma 5. 
  7. Il trasferimento a causa di morte delle azioni o quote  detenute
negli ELTIF o nei fondi di ELTIF che abbiano  optato  per  il  regime
speciale non e' soggetto all'imposta di  cui  al  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,  di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 
  8. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite  ulteriori  disposizioni  per  l'attuazione  del   presente
articolo. 
  9. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  in  via
sperimentale per gli investimenti effettuati nell'anno 2020. 
  10.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente  articolo   e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea, richiesta a cura del Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a  4,8  milioni
di euro per l'anno 2020, a 5,2 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2021 al 2024 e a 0,4 milioni di euro  per  l'anno  2025,  si
provvede a valere  sulle  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente
decreto. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 44, comma 1,  e
          67, comma  1,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986: 
                «Art. 44 (Redditi di capitale). - 1. Sono redditi  di
          capitale: 
                  a) gli interessi  e  altri  proventi  derivanti  da
          mutui, depositi e conti correnti; 
                  b)  gli  interessi  e  gli  altri  proventi   delle
          obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli  diversi
          dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati  di
          massa; 
                  c) le  rendite  perpetue  e  le  prestazioni  annue
          perpetue di cui  agli  articoli  1861  e  1869  del  codice
          civile; 
                  d) i compensi per prestazioni di fideiussione o  di
          altra garanzia; 
                  d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per
          il  tramite  di  piattaforme  di  prestiti   per   soggetti
          finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer
          Lending)  gestite  da  societa'  iscritte  all'albo   degli
          intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  o  da
          istituti   di   pagamento   rientranti    nell'ambito    di
          applicazione dell'art. 114 del medesimo testo unico di  cui
          al decreto legislativo n. 385 del 1993,  autorizzati  dalla
          Banca d'Italia; 
                  e) gli  utili  derivanti  dalla  partecipazione  al
          capitale o al  patrimonio  di  societa'  ed  enti  soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa', salvo  il  disposto
          della lettera d) del comma 2 dell'art.  53;  e'  ricompresa
          tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti  eccedenti
          di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio  o  dalle
          sue parti correlate, anche in sede di accertamento; 
                  f)  gli  utili   derivanti   da   associazioni   in
          partecipazione e dai contratti  indicati  nel  primo  comma
          dell'art. 2554 del codice civile, salvo il  disposto  della
          lettera c) del comma 2 dell'art. 53; 
                  g)   i   proventi   derivanti    dalla    gestione,
          nell'interesse collettivo di  pluralita'  di  soggetti,  di
          masse patrimoniali costituite con somme di  denaro  e  beni
          affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; 
                  g-bis) i proventi derivanti  da  riporti  e  pronti
          contro termine su titoli e valute; 
                  g-ter) i proventi derivanti  dal  mutuo  di  titoli
          garantito; 
                  g-quater)   i   redditi   compresi   nei   capitali
          corrisposti in dipendenza  di  contratti  di  assicurazione
          sulla vita e di capitalizzazione; 
                  g-quinquies) i  redditi  derivanti  dai  rendimenti
          delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis)
          del comma 1 dell'art. 50 erogate in forma periodica e delle
          rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; 
                  g-sexies) i redditi  imputati  al  beneficiario  di
          trust  ai  sensi  dell'art.  73,  comma  2,  anche  se  non
          residenti; 
                  h) gli interessi e gli altri proventi derivanti  da
          altri rapporti aventi per oggetto l'impiego  del  capitale,
          esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto. 
                (Omissis).» 
                «Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
          se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
          conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
          imprese commerciali o da societa' in nome collettivo  e  in
          accomandita semplice, ne' in  relazione  alla  qualita'  di
          lavoratore dipendente: 
                  a)   le   plusvalenze   realizzate   mediante    la
          lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese  a
          renderli  edificabili,  e  la  successiva  vendita,   anche
          parziale, dei terreni e degli edifici; 
                  b) le plusvalenze realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di beni immobili acquistati o  costruiti  da
          non piu' di  cinque  anni,  esclusi  quelli  acquisiti  per
          successione e le  unita'  immobiliari  urbane  che  per  la
          maggior parte del periodo intercorso tra  l'acquisto  o  la
          costruzione e la cessione sono state adibite ad  abitazione
          principale del cedente o dei suoi  familiari,  nonche',  in
          ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di  cessioni
          a titolo oneroso di terreni suscettibili  di  utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della  cessione.  In  caso  di  cessione  a  titolo
          oneroso di immobili ricevuti  per  donazione,  il  predetto
          periodo di cinque anni decorre dalla data  di  acquisto  da
          parte del donante; 
                  c) le plusvalenze realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di partecipazioni  qualificate.  Costituisce
          cessione  di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di
          azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni  altra
          partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'
          di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al  comma
          3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 73, comma  1,
          lettere a), b) e d),  nonche'  la  cessione  di  diritti  o
          titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
          partecipazioni, qualora  le  partecipazioni,  i  diritti  o
          titoli   ceduti   rappresentino,   complessivamente,    una
          percentuale di diritti di voto esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria superiore al 2 o  al  20  per  cento  ovvero  una
          partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al  5
          o al  25  per  cento,  secondo  che  si  tratti  di  titoli
          negoziati   in   mercati   regolamentati   o    di    altre
          partecipazioni. Per  i  diritti  o  titoli  attraverso  cui
          possono essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene  conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette partecipazioni. La percentuale di diritti di  voto
          e di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,  ancorche'
          nei confronti di soggetti  diversi.  Tale  disposizione  si
          applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed  i
          diritti posseduti rappresentano una percentuale di  diritti
          di voto o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
          suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla
          presente lettera quelle realizzate mediante: 
                    1) cessione di strumenti finanziari di  cui  alla
          lettera  a)  del  comma   2   dell'art.   44   quando   non
          rappresentano una partecipazione al patrimonio; 
                    2) cessione dei contratti di  cui  all'art.  109,
          comma 9, lettera b), qualora  il  valore  dell'apporto  sia
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di  altre  partecipazioni.  Per  le
          plusvalenze realizzate mediante la cessione  dei  contratti
          stipulati con associanti non residenti che  non  soddisfano
          le condizioni di cui all'art.  44,  comma  2,  lettera  a),
          ultimo periodo, l'assimilazione  opera  a  prescindere  dal
          valore dell'apporto; 
                    3)  cessione  dei  contratti  di  cui  al  numero
          precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore  al
          25  per  cento  dell'ammontare  dei  beni   dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste del comma  2
          dell'art. 47 del citato testo unico; 
                  c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
          ai sensi della lettera c), realizzate mediante  cessione  a
          titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione  al
          capitale o al patrimonio di societa'  di  cui  all'art.  5,
          escluse le associazioni di cui al comma 3,  lettera  c),  e
          dei soggetti di cui  all'art.  73,  nonche'  di  diritti  o
          titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
          partecipazioni. Sono assimilate  alle  plusvalenze  di  cui
          alla presente lettera quelle realizzate mediante: 
                    1) cessione dei contratti di  cui  all'art.  109,
          comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 
                    2) cessione dei contratti  di  cui  alla  lettera
          precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
          al 25 per cento  dell'ammontare  dei  beni  dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste dal comma  2
          dell'art. 47; 
                  c-ter) le plusvalenze, diverse  da  quelle  di  cui
          alle lettere c) e c-bis), realizzate  mediante  cessione  a
          titolo   oneroso   ovvero   rimborso    di    titoli    non
          rappresentativi di  merci,  di  certificati  di  massa,  di
          valute estere, oggetto di cessione a termine  o  rivenienti
          da  depositi  o  conti  correnti,  di   metalli   preziosi,
          sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e  di  quote
          di partecipazione ad organismi  d'investimento  collettivo.
          Agli effetti dell'applicazione della  presente  lettera  si
          considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
          valute estere dal deposito o conto corrente; 
                  c-quater)   i   redditi,    diversi    da    quelli
          precedentemente  indicati,  comunque  realizzati   mediante
          rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere  od
          acquistare a termine strumenti finanziari, valute,  metalli
          preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a  termine
          uno o piu' pagamenti collegati  a  tassi  di  interesse,  a
          quotazioni o valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute
          estere, di metalli preziosi o di  merci  e  ad  ogni  altro
          parametro   di    natura    finanziaria.    Agli    effetti
          dell'applicazione della presente lettera  sono  considerati
          strumenti finanziari anche i predetti rapporti; 
                  c-quinquies)  le  plusvalenze  ed  altri  proventi,
          diversi  da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati
          mediante cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di
          rapporti produttivi  di  redditi  di  capitale  e  mediante
          cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti
          pecuniari  o  di  strumenti  finanziari,   nonche'   quelli
          realizzati mediante rapporti attraverso cui possono  essere
          conseguiti differenziali positivi e negativi in  dipendenza
          di un evento incerto; 
                  d)  le  vincite  delle  lotterie,  dei  concorsi  a
          premio, dei giochi e delle  scommesse  organizzati  per  il
          pubblico e i premi derivanti da prove di abilita'  o  dalla
          sorte  nonche'  quelli  attribuiti  in  riconoscimento   di
          particolari meriti artistici, scientifici o sociali; 
                  e) i redditi di natura fondiaria non  determinabili
          catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
          per usi non agricoli; 
                  f) i redditi di beni immobili situati all'estero; 
                  g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
          di  opere  dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e   di
          processi, formule e  informazioni  relativi  ad  esperienze
          acquisite in campo industriale, commerciale o  scientifico,
          salvo il disposto della lettera b) del  comma  2  dell'art.
          53; 
                  h)  i  redditi  derivanti  dalla   concessione   in
          usufrutto  e   dalla   sublocazione   di   beni   immobili,
          dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in  uso  di
          veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
          concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
          concessione  in  usufrutto  dell'unica  azienda  da   parte
          dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
          dell'impresa, ma in caso di  successiva  vendita  totale  o
          parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
          reddito complessivo come redditi diversi; 
                  h-bis)  le  plusvalenze  realizzate  in   caso   di
          successiva  cessione,   anche   parziale,   delle   aziende
          acquisite ai sensi dell'art. 58; 
                  h-ter) la differenza tra il valore di mercato e  il
          corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
          dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore; 
                  i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
          esercitate abitualmente; 
                  l) i  redditi  derivanti  da  attivita'  di  lavoro
          autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione  di
          obblighi di fare, non fare o permettere; 
                  m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
          di spesa,  i  premi  e  i  compensi  erogati  ai  direttori
          artistici ed ai collaboratori tecnici  per  prestazioni  di
          natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
          filodrammatiche che perseguono finalita'  dilettantistiche,
          e  quelli  erogati  nell'esercizio  diretto  di   attivita'
          sportive  dilettantistiche  dal  CONI,  dalle   Federazioni
          sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per  l'Incremento
          delle  Razze  Equine  (UNIRE),  dagli  enti  di  promozione
          sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
          persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da  essi
          sia riconosciuto. Tale disposizione  si  applica  anche  ai
          rapporti di collaborazione  coordinata  e  continuativa  di
          carattere   amministrativo-gestionale   di    natura    non
          professionale resi in favore  di  societa'  e  associazioni
          sportive dilettantistiche; 
                  n)  le  plusvalenze   realizzate   a   seguito   di
          trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, ove
          ricorrono i presupposti di tassazione di cui  alle  lettere
          precedenti. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  1
          del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: 
                «Art. 1 (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                  a) "legge fallimentare": il regio decreto 16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                  b)  "Testo  Unico  bancario"  (T.U.  bancario):  il
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive
          modificazioni; 
                  c)  "CONSOB":  la  Commissione  nazionale  per   le
          societa' e la borsa; 
                  c-bis) "COVIP": la  Commissione  di  vigilanza  sui
          fondi pensione; 
                  d)  'IVASS':  L'Istituto  per  la  Vigilanza  sulle
          Assicurazioni; 
                  d-bis) "SEVIF": il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  3)  "AESFEM":  Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                  4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54
          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
                  5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                d-ter) "UE": l'Unione europea; 
                d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui
          occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare  uno
          o piu' servizi di investimento a terzi e/o  nell'effettuare
          una   o   piu'   attivita'   di   investimento   a   titolo
          professionale; 
                d-quinquies)  "banca":   la   banca   come   definita
          dall'art. 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario; 
                d-sexies) "banca dell'Unione europea" o  "banca  UE":
          la banca avente sede legale e amministrazione  centrale  in
          un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
                e) "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  (Sim):
          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo  previsto  dall'art.  106  del   T.U.   bancario,
          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; 
                f) "impresa di investimento  dell'Unione  europea"  o
          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso
          dall'Italia; 
                g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha  la
          propria  sede  legale  o  direzione  generale   nell'Unione
          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di
          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta
          servizi o attivita' di investimento; 
                h); 
                i) 'societa' di investimento  a  capitale  variabile'
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
                i-bis) 'societa' di investimento  a  capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
                i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e   coloro   che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                i-quater) societa' di investimento semplice (SiS): il
          FIA  italiano,  riservato  a   investitori   professionali,
          costituito in forma di Sicaf che gestisce  direttamente  il
          proprio  patrimonio  e  che  rispetta  tutte  le   seguenti
          condizioni: 
                  1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; 
                  2) ha per oggetto esclusivo l'investimento  diretto
          del patrimonio raccolto  in  PMI  non  quotate  su  mercati
          regolamentati di cui all'art. 2 paragrafo  1,  lettera  f),
          primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento
          europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che  si  trovano
          nella fase di sperimentazione, di costituzione e  di  avvio
          dell'attivita', in deroga all'art. 35-bis, comma 1, lettera
          f); 
                  3) non ricorre alla leva finanziaria; 
                  4) dispone di un capitale  sociale  almeno  pari  a
          quello previsto dall'art. 2327 del codice civile, in deroga
          all'art. 35-bis, comma 1, lettera c); 
                j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr  costituito
          in  forma  di  patrimonio  autonomo,  suddiviso  in  quote,
          istituito e gestito da un gestore; 
                k)  'Organismo   di   investimento   collettivo   del
          risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
                k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                k-ter)  'Oicr  chiuso':  l'Oicr  diverso  da   quello
          aperto; 
                l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
          Sicav e le Sicaf; 
                m) 'Organismi di investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
                m-bis)  'Organismi  di  investimento  collettivo   in
          valori  mobiliari  UE'  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                m-quater) 'FIA italiano riservato': il  FIA  italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'art. 39; 
                m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli  Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; 
                m-septies) 'fondo europeo  per  il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
                m-octies.1) 'fondo di investimento  europeo  a  lungo
          termine"  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; 
                m-novies)  'Oicr  feeder':  l'Oicr  che  investe   le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
                m-undecies) 'clienti  professionali'  o  'investitori
          professionali': i clienti professionali ai sensi  dell'art.
          6, commi 2-quinquies e 2-sexies; 
                m-undecies.1) 'Business  Angel':  gli  investitori  a
          supporto dell'innovazione che hanno  investito  in  maniera
          diretta o indiretta una somma pari ad  almeno  euro  40.000
          nell'ultimo triennio; 
                m-duodecies) "clienti al dettaglio o  investitori  al
          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono
          clienti professionali o investitori professionali; 
                n) 'gestione collettiva del risparmio':  il  servizio
          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei
          relativi rischi; 
                o) "societa' di gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                o-bis)  'societa'  di  gestione  UE':   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
                p) 'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
                q) 'gestore  di  FIA  non  UE'  (GEFIA  non  UE):  la
          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE
          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che
          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
                q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF; 
                q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
                q-quater) 'depositario dell'Oicr master  o  dell'Oicr
          feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
          ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un  Oicr  UE  o
          non UE, il soggetto autorizzato nello Stato  di  origine  a
          svolgere i compiti di depositario; 
                q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
                r)  "soggetti  abilitati":  le  Sim,  le  imprese  di
          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di
          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di
          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE
          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto  dall'art.  106  del  T.U.  bancario,  le   banche
          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento; 
                r-bis) "Stato di origine della societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
                r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
                r-ter.1)  "indice  di  riferimento"  o   "benchmark":
          l'indice di cui all'art. 3,  paragrafo  1,  punto  3),  del
          regolamento (UE) 2016/1011; 
                r-ter.2) "amministratore di indici  di  riferimento":
          la persona fisica o giuridica di cui all'art. 3,  paragrafo
          1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; 
                r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito
          dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento  (CE)
          n. 1060/2009; 
                r-quinquies) 'agenzia di  rating  del  credito':  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
                s) "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B
          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato dell'UE di origine; 
                t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                w)  "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani   o
          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari
          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di
          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali
          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato; 
                w-bis)   soggetti   abilitati   alla    distribuzione
          assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti  nella
          sezione  d)   del   registro   unico   degli   intermediari
          assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
          209 del  2005,  i  soggetti  dell'Unione  europea  iscritti
          nell'elenco annesso di cui all'art. 116-quinquies, comma 5,
          del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali  le  banche,
          le societa' di intermediazione mobiliare e  le  imprese  di
          investimento, anche quando operano con i  collaboratori  di
          cui alla sezione E del registro  unico  degli  intermediari
          assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
          209 del 2005; 
                w-bis.1) «prodotto di  investimento  al  dettaglio  e
          assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
          all'art. 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.2)  «prodotto   d'investimento   al   dettaglio
          preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'art.
          4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»:  un
          prodotto ai sensi dell'art. 4, numero 2),  del  regolamento
          (UE) n. 1286/2014.  Tale  definizione  non  include:  1)  i
          prodotti assicurativi  non  vita  elencati  all'allegato  I
          della direttiva 2009/138/CE; 2)  i  contratti  assicurativi
          vita, qualora le prestazioni previste dal  contratto  siano
          dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta
          a  lesione,  malattia  o   disabilita';   3)   i   prodotti
          pensionistici che, ai sensi  del  diritto  nazionale,  sono
          riconosciuti come  aventi  lo  scopo  precipuo  di  offrire
          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che
          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati
          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o
          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o
          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti
          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un
          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il
          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il
          fornitore o il prodotto pensionistico; 
                w-bis.4)  «ideatore  di  prodotti  d'investimento  al
          dettaglio preassemblati  e  assicurativi»  o  «ideatore  di
          PRIIP»: un soggetto di  cui  all'art.  4,  numero  4),  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di
          cui  all'art.  4,  numero  5),  del  regolamento  (UE)   n.
          1286/2014; 
                w-bis.6) «investitore  al  dettaglio  in  PRIIP»:  un
          cliente ai sensi dell'art. 4, numero  6),  del  regolamento
          (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.7)  "gestore  del  mercato":  il  soggetto  che
          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato
          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato
          regolamentato stesso; 
                w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
          amministrato e/o gestito da un  gestore  del  mercato,  che
          consente o facilita l'incontro, al suo interno  e  in  base
          alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a  contratti  relativi  a
          strumenti    finanziari    ammessi    alla     negoziazione
          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla
          parte III; 
                w-quater) "emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine": 
                  1) gli emittenti azioni ammesse  alle  negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                  2)  gli  emittenti  titoli  di  debito  di   valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                  3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri
          1) e 2), aventi sede legale in uno Stato  non  appartenente
          all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia  come  Stato
          membro d'origine tra gli  Stati  membri  in  cui  i  propri
          valori mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato.  La  scelta  dello   Stato   membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
                  4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
          di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o  i
          cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro d'origine. La  scelta  resta  valida  per
          almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori  mobiliari
          dell'emittente non sono piu' ammessi alla  negoziazione  in
          alcun mercato regolamentato dell'Unione  europea,  o  salvo
          che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
          cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 
                  4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
          valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
          un mercato regolamentato dello Stato membro  d'origine,  ma
          sono  stati  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato
          regolamentato italiano o di altri Stati membri  e,  se  del
          caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto
          l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
                w-quater.1) "PMI": fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti  azioni   quotate,   il   cui   fatturato   anche
          anteriormente  all'ammissione   alla   negoziazione   delle
          proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
          che abbiano una capitalizzazione di  mercato  inferiore  ai
          500 milioni di euro. Non si considerano PMI  gli  emittenti
          azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti
          limiti per tre anni consecutivi. La Consob  stabilisce  con
          regolamento  le  disposizioni  attuative   della   presente
          lettera, incluse le modalita' informative cui  sono  tenuti
          tali  emittenti  in  relazione  all'acquisto  ovvero   alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base  delle
          informazioni  fornite  dagli  emittenti  pubblica  l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
                w-quinquies)  "controparti  centrali":   i   soggetti
          indicati nell'art. 2, punto 1),  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
                w-sexies)   "provvedimenti   di    risanamento":    i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
                  1)  l'amministrazione  straordinaria,  nonche'   le
          misure adottate nel suo ambito; 
                  2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4; 
                  3) le misure,  equivalenti  a  quelle  indicate  ai
          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati
          dell'Unione europea; 
                w-septies)   "depositari   centrali   di   titoli   o
          depositari centrali":  i  soggetti  indicati  nell'art.  2,
          paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 73  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
                «Art. 73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa': 
                  a) le societa' per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
                  b)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', nonche' i trust, residenti nel  territorio  dello
          Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o   principale
          l'esercizio di attivita' commerciali; 
                  c)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', i trust che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o
          principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
          organismi  di  investimento   collettivo   del   risparmio,
          residenti nel territorio dello Stato; 
                  d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
                2. Tra gli enti diversi dalle societa', di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate  nell'art.  5.  Nei  casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
                3. Ai fini delle imposte sui redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  gli  organismi  di   investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
          contraria, i trust e gli istituti aventi analogo  contenuto
          istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai  sensi  dell'art.  168-bis,  in  cui  almeno   uno   dei
          disponenti ed almeno uno dei beneficiari  del  trust  siano
          fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello  Stato.   Si
          considerano, inoltre, residenti nel territorio dello  Stato
          i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'art. 168-bis,  quando,  successivamente  alla
          loro costituzione, un  soggetto  residente  nel  territorio
          dello Stato effettui in favore  del  trust  un'attribuzione
          che importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili
          o la costituzione  o  il  trasferimento  di  diritti  reali
          immobiliari,  anche   per   quote,   nonche'   vincoli   di
          destinazione sugli stessi. 
                4.  L'oggetto  esclusivo   o   principale   dell'ente
          residente e'  determinato  in  base  alla  legge,  all'atto
          costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma  di  atto
          pubblico o di scrittura privata autenticata  o  registrata.
          Per oggetto principale si  intende  l'attivita'  essenziale
          per realizzare  direttamente  gli  scopi  primari  indicati
          dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
                5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti. 
                5-bis. Salvo prova contraria, si considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
          civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del  comma
          1, se, in alternativa: 
                  a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
          dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
          residenti nel territorio dello Stato; 
                  b)   sono   amministrati   da   un   consiglio   di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
                5-ter. Ai fini della verifica della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5. 
                5-quater.  Salvo  prova  contraria,  si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e siano controllati  direttamente  o
          indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
          interposta persona, da soggetti  residenti  in  Italia.  Il
          controllo e' individuato ai  sensi  dell'art.  2359,  commi
          primo   e   secondo,   del   codice   civile,   anche   per
          partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle
          societa'. 
                5-quinquies.   I   redditi   degli    organismi    di
          investimento collettivo del risparmio istituiti in  Italia,
          diversi dagli  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo,
          gia'  autorizzati  al  collocamento  nel  territorio  dello
          Stato,  di  cui  all'art.  11-bis  del   decreto-legge   30
          settembre 1983,  n.  512,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  25  novembre  1983,  n.  649,  e   successive
          modificazioni,  sono  esenti  dalle  imposte  sui   redditi
          purche' il fondo o il soggetto  incaricato  della  gestione
          sia  sottoposto  a  forme  di  vigilanza  prudenziale.   Le
          ritenute operate sui redditi  di  capitale  sono  a  titolo
          definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi
          2 e 3 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600  e
          successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi
          dei conti  correnti  e  depositi  bancari,  e  le  ritenute
          previste dai commi  3-bis  e  5  del  medesimo  art.  26  e
          dall'art.  26-quinquies  del   predetto   decreto   nonche'
          dall'art. 10-ter della  legge  23  marzo  1983,  n.  77,  e
          successive modificazioni.». 
              - Il citato regolamento (UE)  2015/760  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29  aprile  2015  relativo  ai
          fondi di investimento europei a lungo termine e' pubblicato
          nella G.U.U.E. 19 maggio 2015, n. L 123. 
              - Il  decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.  346
          recante «Approvazione del testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta sulle  successioni  e  donazioni»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  novembre  1990,  n.
          277, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: 
                «Art. 108 (ex art. 88 del TCE). - 1.  La  Commissione
          procede con  gli  Stati  membri  all'esame  permanente  dei
          regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa  propone  a
          questi ultimi le opportune misure  richieste  dal  graduale
          sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. 
                2. Qualora la Commissione, dopo  aver  intimato  agli
          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati
          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato interno a  norma
          dell'art. 107, oppure che tale aiuto  e'  attuato  in  modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato. 
                Qualora lo Stato in causa  non  si  conformi  a  tale
          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o
          qualsiasi altro Stato interessato puo'  adire  direttamente
          la Corte di giustizia dell'Unione europea, in  deroga  agli
          articoli 258 e 259. 
                A  richiesta  di  uno  Stato  membro,  il  Consiglio,
          deliberando all'unanimita', puo'  decidere  che  un  aiuto,
          istituito o da istituirsi da parte di  questo  Stato,  deve
          considerarsi compatibile con il mercato interno, in  deroga
          alle disposizioni dell'art. 107 o  ai  regolamenti  di  cui
          all'art. 109, quando circostanze eccezionali  giustifichino
          tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato,  nei
          riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal  presente
          paragrafo,  primo   comma,   la   richiesta   dello   Stato
          interessato rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto  di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo. 
                Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione
          delibera. 
                3. Alla Commissione sono comunicati, in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma
          dell'art. 107,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure
          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una
          decisione finale. 
                4.   La   Commissione   puo'   adottare   regolamenti
          concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali  il
          Consiglio ha stabilito,  conformemente  all'art.  109,  che
          possono  essere  dispensate  dalla  procedura  di  cui   al
          paragrafo 3 del presente articolo.». 
                             Art. 36 ter 
 
 
Proroga del termine per la garanzia  dello  Stato  su  passivita'  di
                           nuova emissione 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019,  n.  16,  le
parole: «fino al 30 giugno  2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino al 31 dicembre 2019». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  1  del
          decreto-legge  8  gennaio  2019,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 8  marzo  2019,  n.  16  (Misure
          urgenti a sostegno della Banca Carige  S.p.a.  -  Cassa  di
          risparmio di  Genova  e  Imperia),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1 (Garanzia dello Stato su passivita' di  nuova
          emissione). - 1. Al fine di evitare o porre rimedio  a  una
          grave   perturbazione   dell'economia   e   preservare   la
          stabilita' finanziaria, ai sensi dell'art. 18  del  decreto
          legislativo 16  novembre  2015,  n.  180  e  dell'art.  18,
          paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE)  n.  806/2014
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio  2014,
          il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato,
          fino al 31 dicembre 2019, a  concedere  la  garanzia  dello
          Stato su passivita' di nuova emissione di Banca  Carige  in
          conformita' di quanto previsto dal  presente  Capo  I,  nel
          rispetto della disciplina europea in materia  di  aiuti  di
          Stato, fino a un valore nominale di 3.000 milioni di euro. 
                (Omissis).». 
                               Art. 37 
 
 
Ingresso del Ministero dell'economia e  delle  finanze  nel  capitale
                 sociale della NewCo Nuova Alitalia 
 
  1. Al fine del rilancio del settore del trasporto aereo  e  per  il
rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere, nel limite dell'importo
maturato a titolo di  interessi  ai  sensi  del  comma  3,  quote  di
partecipazione al capitale della societa' di nuova  costituzione  cui
saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto  delle  procedure  di
cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
I criteri e le modalita' dell'operazione di cui al primo periodo sono
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto  alla
registrazione della  Corte  dei  Conti.  A  tal  fine,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad avvalersi di primarie
istituzioni finanziarie e legali a valere sulle  risorse  di  cui  al
comma 4, nel limite di euro 200.000,00. 
  2. Alla societa' di nuova costituzione di cui al presente articolo,
partecipata dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  non  si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.
175. 
  3. Alitalia - Societa' Aerea  Italiana  S.p.A.  in  amministrazione
straordinaria corrisponde gli interessi maturati sul finanziamento  a
titolo oneroso - di cui all'articolo 50, comma 1,  del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n. 96, come integrato  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  -dalla  data  di  effettiva
erogazione  alla  data  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico di autorizzazione alla  cessione  dei  complessi  aziendali
oggetto delle procedure e, comunque, fino a data non successiva al 31
maggio 2019. 
  4. Gli interessi di cui al comma 3  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla  data  del  predetto
decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere  riassegnati
ad uno o piu' capitoli dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita'  di  cui  al
comma 1. 
  5. All'articolo 50, comma 1,  del  citato  decreto-legge  n.50  del
2017, le parole al terzo periodo «, ed e' restituito entro  sei  mesi
dall'erogazione in prededuzione, con priorita' rispetto a ogni  altro
debito della procedura» sono soppresse. 
  6. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.
135, convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n.  12,
le parole  «entro  trenta  giorni  dall'intervenuta  efficacia  della
cessione dei complessi  aziendali  oggetto  delle  procedure  di  cui
all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni
caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019» sono sostituite con le
seguenti: «, nell'ambito della procedura di ripartizione  dell'attivo
dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti  dell'attivo
disponibile  di  Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana   S.p.A.   in
amministrazione straordinaria». 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro
per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede  ai  sensi
dell'articolo 50. 
  8. Tutti gli atti e le operazioni posti  in  essere  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'operazione  di  cui  al  presente
articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da
tasse. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21  giugno  2017,  n.  96  (Disposizioni  urgenti  in
          materia  finanziaria,  iniziative  a  favore   degli   enti
          territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite  da
          eventi sismici e misure per lo sviluppo), come integrato ai
          sensi dell'art. 12 del decreto-legge 16  ottobre  2017,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
          2017, n. 172 e come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  50   (Misure   urgenti   per   assicurare   la
          continuita' del servizio svolto dall'Alitalia Spa). - 1. Al
          fine di evitare l'interruzione del  servizio  svolto  dalla
          societa' Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana  -  Spa  in
          amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel
          territorio nazionale e con  il  territorio  nazionale,  ivi
          compresi quelli con oneri di  servizio  pubblico  ai  sensi
          della vigente normativa europea, tenuto conto  delle  gravi
          difficolta' di ordine sociale e dei gravi  disagi  per  gli
          utenti che tale interruzione determinerebbe, e' disposto un
          finanziamento a titolo oneroso  di  600  milioni  di  euro,
          della durata di  sei  mesi,  da  erogare  con  decreto  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque  giorni
          dall'apertura   della    procedura    di    amministrazione
          straordinaria  a  favore  dell'Alitalia  -  Societa'  Aerea
          Italiana  -  Spa  in  amministrazione   straordinaria,   da
          utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della
          societa'  stessa  e  delle  altre   societa'   del   gruppo
          sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria,
          anche relative alla continuita' dei sistemi di  regolazione
          internazionale dei rapporti economici con i vettori,  nelle
          more dell'esecuzione di un programma predisposto  ai  sensi
          degli articoli 27 e 54 del  decreto  legislativo  8  luglio
          1999,  n.  270,  e  conforme  alla  normativa  europea.  Il
          relativo stanziamento e' iscritto nello stato di previsione
          del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento e'
          concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a
          sei mesi pubblicato il  giorno  lavorativo  antecedente  la
          data di erogazione, maggiorato  di  1.000  punti  base.  Le
          somme corrisposte in  restituzione  del  finanziamento  per
          capitale e interessi sono versate,  nel  2017,  all'entrata
          del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate,  per  un
          importo pari a  300  milioni  di  euro,  al  fondo  di  cui
          all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
          66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
          2014, n.  89,  e  per  l'importo  eccedente  al  Fondo  per
          l'ammortamento dei titoli di Stato di  cui  alla  legge  27
          ottobre 1993, n. 432. 
                2.  Le  procedure  conseguenti  all'invito   per   la
          raccolta di manifestazioni di  interesse  finalizzate  alla
          definizione    della    procedura    di     amministrazione
          straordinaria, pubblicato dai  Commissari  straordinari  ai
          sensi dell'art. 1, comma  2,  del  decreto-legge  2  maggio
          2017, n.  55,  sono  svolte  assicurando  il  rispetto  dei
          principi di  trasparenza,  parita'  di  trattamento  e  non
          discriminazione e devono essere espletate  nel  termine  di
          sei mesi dalla concessione  del  finanziamento  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo.». 
              - Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante
          «Testo  unico  in  materia  di  societa'  a  partecipazione
          pubblica»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   8
          settembre 2016, n. 210. 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  2  del
          citato decreto-legge  n.  135  del  2018,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Disciplina del termine per  la  restituzione
          del  finanziamento  di  cui  all'art.  50,  comma  1,   del
          decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50). - 1. Il finanziamento
          a  titolo  oneroso  di  cui  all'art.  50,  comma  1,   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          integrato  ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto-legge  16
          ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2017, n. 172, e'  rimborsato,  nell'ambito
          della     procedura     di     ripartizione     dell'attivo
          dell'amministrazione straordinaria a valere  e  nei  limiti
          dell'attivo  disponibile  di  Alitalia  -  Societa'   Aerea
          Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria. 
                (Omissis).». 
                               Art. 38 
 
 
                         Debiti enti locali 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma  932  e'  inserito  il  seguente:  «932-bis.  A  seguito  della
conclusione   delle   attivita'    straordinarie    della    gestione
commissariale di cui al comma 932: 
    a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e
passivi nei confronti della gestione commissariale; 
    b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza  della
stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva  del  piano
di rientro dall'indebitamento pregresso di cui  all'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito  in  attuazione  del
comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia
esigibilita', destinato ad essere conservato fino alla riscossione  o
cancellazione degli stessi crediti; la differenza e' finalizzata alla
copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a); 
    c) e' trasferita a Roma capitale  la  titolarita'  del  piano  di
estinzione dei debiti, ivi  inclusi  quelli  finanziari,  oggetto  di
ricognizione, come  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente  alle  risorse
di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n.
122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di  cui  al
comma 1-sexies o all'ammortamento del debito finanziario a carico del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  individuati  dallo  stesso
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al  comma
930; 
    d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte  in
data anteriore al  28  aprile  2008  non  inserite  nella  definitiva
rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano  nella
competenza di Roma Capitale. ». 
  1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere
l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento
con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di
euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello
Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal  pagamento  degli
interessi e del capitale del suddetto prestito  obbligazionario  sono
assunti a carico del bilancio dello Stato, con  efficacia  a  partire
dal pagamento della cedola successiva a quella in  corso  al  momento
dell'adesione stessa. 
  1-ter. Per le finalita' di cui al comma 1-bis, e'  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un
fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede: 
  a)  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2026
al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al
2048; 
  b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello  Stato  delle
risorse giacenti sulla contabilita' speciale di cui all'articolo  37,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari
a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a  24,83
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al  2025  e  a  4,83
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine  di
assicurarne la disponibilita'  in  ciascuno  dei  predetti  anni,  le
giacenze della contabilita' speciale possono essere utilizzate per le
finalita'  originarie  solo  per  la  parte  eccedente  gli   importi
complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio  dello  Stato
ai sensi della presente lettera. 
  1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno
derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2020 al  2048,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario  del
Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del
comune di Roma e' autorizzato annualmente a utilizzare a  valere  sui
contributi  pluriennali  di  cui  all'articolo  14,  comma  14,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rideterminato
il limite di cui al primo periodo del presente comma. 
  1-quinquies. In caso di mancata adesione da  parte  dei  possessori
delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del  fondo  di
cui al comma 1-ter e' destinata alle finalita'  di  cui  all'articolo
14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  1-sexies.In  caso  di  adesione  da  parte  dei  possessori   delle
obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari a 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge  31  maggio
2010, n.78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' destinato al rimborso  della  quota  capitale  delle
obbligazioni di cui al citato comma 1-bis. 
  1-septies.Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato  ai
minori   esborsi   eventualmente   derivanti   da    operazioni    di
rinegoziazione dei  mutui  in  essere  con  istituti  di  credito  di
competenza della Gestione commissariale di cui  all'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'
destinato ad  alimentare  un  fondo,  da  istituire  nello  stato  di
previsione del  Ministero  dell'interno,  denominato  «Fondo  per  il
concorso al pagamento del debito dei comuni  capoluogo  delle  citta'
metropolitane»; il  Commissario  straordinario  del  Governo  per  la
gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma
promuove presso gli istituti di  credito  ogni  iniziativa  utile  al
raggiungimento  di  detto  obiettivo.  L'eventuale  conclusione   dei
contratti di rinegoziazione e'  comunque  subordinata,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al primo
periodo e' incrementato, anche in via pluriennale,  con  le  seguenti
modalita': 
  a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. In tal caso, il limite alle  somme  che  il  citato  Commissario
straordinario e' autorizzato annualmente a utilizzare  a  valere  sui
contributi  pluriennali  di  cui  all'articolo  14,  comma  14,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' corrispondentemente ridotto; 
  b) mediante riassegnazione  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario  a
valere sulle disponibilita' giacenti sul conto corrente di  tesoreria
ad esso intestato. In tal caso,  l'importo  delle  somme  versate  e'
computato ai fini della verifica del rispetto del limite  di  cui  al
secondo periodo della lettera a). 
  1-octies. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza
dei mutui contratti per spese di investimento  da  parte  dei  comuni
capoluogo delle citta' metropolitane in dissesto finanziario  di  cui
all'articolo 244 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  fermo  restando
quanto  previsto  dal  comma  1-septies  del  presente  articolo,  e'
riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni  di  euro
per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2020 al 2033. All'onere derivante  dal  presente  comma,  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2020 al 2033, si provvede: 
  a)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
  b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al
2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre  2017,  n.
205. 
  1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, le parole:  «accantonata  per  l'anno  2017  e
2018» sono sostituite dalle seguenti: «accantonata per gli anni 2017,
2018 e 2019» e le parole: «Servizio sanitario  nazionale  per  l'anno
2017 e per l'anno 2018» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Servizio
sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019». Per l'anno 2019,
la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1,  del  citato
decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente comma, e'
ripartita per le finalita' indicate alle lettere a) e b) del medesimo
articolo 18, comma  1,  secondo  gli  importi  definiti  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  1-decies.Il  fondo  di  cui  al  comma  1-septies  e'   annualmente
ripartito,  su  richiesta  dei  comuni  interessati,  tra  i   comuni
capoluogo delle citta' metropolitane che hanno deliberato il  ricorso
alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario   pluriennale   o   la
dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli
articoli 243-bis e 246 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, o che  hanno  deliberato  un  piano  di  interventi  pluriennale
monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.  Il  fondo
e' ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  il  30  novembre  2019,  in
proporzione all'entita' delle rate annuali di rimborso del debito. 
  1-undecies.I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che
hanno dichiarato, in data successiva al 1°gennaio 2012, lo  stato  di
dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  che  successivamente  hanno
deliberato la procedura di riequilibrio  finanziario  pluriennale  ai
sensi dell'articolo 243-bis  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano
delle passivita' individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo
articolo 243-bis, sono autorizzati, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  nella
salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonche' di  quelli
relativi a procedure di affidamento  per  cui  sia  gia'  intervenuta
l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la
fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per  tutta
la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facolta'  di
rinegoziare il contenuto dei contratti, in  funzione  della  suddetta
riduzione. E' fatta salva la  facolta'  del  prestatore  dei  beni  o
servizi  di  recedere  dal  contratto,  entro  trenta  giorni   dalla
comunicazione  della  manifestazione  di  volonta'  di   operare   la
riduzione, senza alcuna penalita' da recesso verso l'amministrazione.
Il recesso e' comunicato all'amministrazione  e  ha  effetto  decorsi
trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione  da  parte
di quest'ultima. In caso di recesso, i  comuni  di  cui  al  presente
comma,  nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  per   nuovi
affidamenti,   possono,   al   fine   di   assicurare   comunque   la
disponibilita' di beni  e  servizi  necessari  alla  loro  attivita',
stipulare  nuovi  contratti  accedendo  a  convenzioni-quadro   della
societa' Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale  o
tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina  europea  e
nazionale in materiadi contratti pubblici. 
  1-duodecies. Al comma 2-bis dell'articolo 222 del testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per la durata di  sei
mesi a decorrere  dalla  data  della  predetta  certificazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al raggiungimento dell'equilibrio di
cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso
quello in cui e' stato deliberato il dissesto». 
  1-terdecies. La tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e'  sostituita
dalla seguente: 
    
 
   ===============================================================
   |                                   |Durata massima del piano |
   |Rapporto passivita'/impegni di cui |     di riequilibrio     |
   |            al titolo I            |       finanziario       |
   +===================================+=========================+
   |                                   |pluriennale              |
   +-----------------------------------+-------------------------+
   |Fino al 20 per cento               |4 anni                   |
   +-----------------------------------+-------------------------+
   |Superiore al 20 per cento e fino al|                         |
   |60 per cento                       |10 anni                  |
   +-----------------------------------+-------------------------+
   |Superiore al 60 per cento e fino al|                         |
   |100 per cento per i comuni fino a  |                         |
   |60.000 abitanti                    |15 anni                  |
   +-----------------------------------+-------------------------+
   |Oltre il 60 per cento per i comuni |                         |
   |con popolazione superiore a 60.000 |                         |
   |abitanti e oltre il 100 per cento  |                         |
   |per tutti gli altri comuni         |20 anni                  |
   +-----------------------------------+-------------------------+
 
  1-quaterdecies.Nell'ambito delle  misure  volte  ad  assicurare  la
realizzazione di iniziative prioritarie, e' riconosciuto al comune di
Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021.  All'onere  derivante  dal  presente
comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma  1091,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205. 
  1-quinquiesdecies.I comuni interessati dagli eventi  sismici  della
provincia di Campobasso  e  della  citta'  metropolitana  di  Catania
individuati,  rispettivamente,  dalla  delibera  del  Consiglio   dei
ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213
del 13 settembre 2018, e dalla delibera del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2019, approvano il rendiconto della gestione  previsto  dall'articolo
227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  relativo
all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019  e  lo  trasmettono  alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni  dalla
data dell'approvazione. 
  2.  Fino  alla  conclusione  delle  attivita'  straordinarie  della
Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del  decreto-legge  del
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, al fine di sopperire  a  temporanee  carenze  di
liquidita' della Gestione  stessa  il  comune  di  Roma  Capitale  e'
autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di  liquidita'.  Le
modalita' di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse
e la restituzione delle anticipazioni di liquidita' di cui al periodo
precedente, sono  disciplinate  con  apposita  convenzione  tra  Roma
Capitale e la Gestione Commissariale. 
  2-bis.Gli  enti  locali  che  hanno  proposto  la  rimodulazione  o
riformulazione del piano di riequilibrio ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14
febbraio 2019 di deposito della sentenza della  Corte  costituzionale
n. 18 del 2019,  anche  se  non  ancora  approvato  dalla  competente
sezione  regionale  della  Corte   dei   conti   ovvero   inciso   da
provvedimenti  conformativi  alla  predetta  sentenza  della  sezione
regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo  alla
normativa vigente secondo la procedura dell'articolo 1, commi  888  e
889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  2-ter.La riproposizione di cui al comma  2-bis  deve  contenere  il
ricalcolo  complessivo  del  disavanzo   gia'   oggetto   del   piano
modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando  la
disciplina prevista per gli altri disavanzi. 
  2-quater. Le rimodulazioni di  cui  ai  commi  2-bis  e  2-ter  non
sospendono le  azioni  esecutive  e,  considerata  la  situazione  di
eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego  della
competente sezione regionale della Corte dei conti entro venti giorni
dalla ricezione dell'atto deliberativo del consiglio comunale. Per  i
piani per cui e' pendente la fase istruttoria presso  la  Commissione
di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267,  la  Commissione  predetta  e'  tenuta  a  concludere  la   fase
istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di
cui ai commi 2-bis e 2-ter. Entro  i  successivi  cinque  giorni,  la
Commissione invia le proprie  considerazioni  istruttorie  conclusive
alla competente sezione regionale della Corte dei conti, che provvede
alla approvazione o al diniego del piano di riequilibrio  riformulato
entro venti giorni dalla ricezione degli atti. 
  2-quinquies. A decorrere dall'anno  2019,  al  comune  di  Campione
d'Italia e' corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni
di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorita' per  le  spese
di  funzionamento  dell'ente,  a  valere  sulle  somme  iscritte  nel
capitolo 1379, denominato  «Contributo  straordinario  al  comune  di
Campione  d'Italia»,  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'interno. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'art. 14
          del citato decreto-legge n. 78 del  2010,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
                «Art.  14  (Patto  di  stabilita'  interno  ed  altre
          disposizioni sugli enti territoriali). - (Omissis). 
                14. In vista  della  compiuta  attuazione  di  quanto
          previsto ai sensi dell'art. 24 della legge 5  maggio  2009,
          n. 42, e in considerazione dell'eccezionale  situazione  di
          squilibrio finanziario del Comune di Roma,  come  emergente
          ai sensi di quanto previsto dall'art. 78 del  decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all'adozione del  decreto
          legislativo previsto  ai  sensi  del  citato  art.  24,  e'
          costituito un fondo allocato su  un  apposito  capitolo  di
          bilancio del Ministero dell'economia e  delle  finanze  con
          una dotazione annua di 300 milioni  di  euro,  a  decorrere
          dall'anno 2011, per il concorso  al  sostegno  degli  oneri
          derivanti dall'attuazione del piano  di  rientro  approvato
          con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  5
          dicembre 2008. La restante quota delle somme  occorrenti  a
          fare  fronte  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del
          predetto   piano   di   rientro   e'   reperita    mediante
          l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro
          annui complessivi: 
                  a) di un'addizionale commissariale sui  diritti  di
          imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in  partenza  dagli
          aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro
          per passeggero; 
                  b)  di  un  incremento  dell'addizionale   comunale
          all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  fino  al
          limite massimo dello 0,4%. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art.  37
          del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
                «Art. 37 (Strumenti  per  favorire  la  cessione  dei
          crediti certificati). - (Omissis). 
                6.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito,  un  fondo  con
          una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014
          finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio
          statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
          le   finalita'   del   presente   comma   e'    autorizzata
          l'istituzione  di  apposita   contabilita'   speciale.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del comma 177-bis dell'art. 4  della  citata
          legge n. 350 del 2003 e' riportato nelle Note all'art. 32. 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  78   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
                «Art. 78 (Disposizioni urgenti per Roma capitale).  -
          1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli  obiettivi
          strutturali di risanamento della  finanza  pubblica  e  nel
          rispetto  dei  principi  indicati   dall'art.   119   della
          Costituzione, nelle more dell'approvazione della  legge  di
          disciplina  dell'ordinamento,  anche  contabile,  di   Roma
          Capitale  ai  sensi  dell'art.  114,  terzo  comma,   della
          Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, il Sindaco del comune  di  Roma,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  e'
          nominato  Commissario  straordinario  del  Governo  per  la
          ricognizione  della  situazione  economico-finanziaria  del
          comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione
          di quelle quotate  nei  mercati  regolamentati,  e  per  la
          predisposizione  ed  attuazione  di  un  piano  di  rientro
          dall'indebitamento pregresso. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri: 
                  a) sono individuati gli istituti  e  gli  strumenti
          disciplinati dal Titolo VIII del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  di  cui  puo'
          avvalersi il Commissario straordinario,  parificato  a  tal
          fine  all'organo  straordinario  di   liquidazione,   fermo
          restando quanto previsto al comma 6; 
                  b). 
                3. La gestione commissariale del comune  assume,  con
          bilancio  separato  rispetto  a   quello   della   gestione
          ordinaria, tutte  le  entrate  di  competenza  e  tutte  le
          obbligazioni assunte alla  data  del  28  aprile  2008.  Le
          disposizioni  dei  commi  precedenti  non  incidono   sulle
          competenze ordinarie degli  organi  comunali  relativamente
          alla gestione del  periodo  successivo  alla  data  del  28
          aprile 2008. Alla  gestione  ordinaria  si  applica  quanto
          previsto dall'art.  77-bis,  comma  17.  Il  concorso  agli
          obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il  comune
          di Roma ai sensi del citato art. 77-bis  e'  a  carico  del
          piano di rientro. 
                4.  Il  piano   di   rientro,   con   la   situazione
          economico-finanziaria del comune e delle societa'  da  esso
          partecipate  di  cui  al  comma  1,  gestito  con  separato
          bilancio, entro il 30 settembre 2008,  ovvero  entro  altro
          termine indicato nei decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di cui ai commi  1  e  2,  e'  presentato  dal
          Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
          successivi trenta giorni, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   ministri,   individuando   le   coperture
          finanziarie  necessarie  per  la  relativa  attuazione  nei
          limiti delle risorse allo scopo  destinate  a  legislazione
          vigente.  E'  autorizzata  l'apertura   di   una   apposita
          contabilita'   speciale.   Al   fine   di   consentire   il
          perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
          assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte  le
          somme derivanti  da  obbligazioni  contratte,  a  qualsiasi
          titolo,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, anche non scadute,  e  contiene  misure  idonee  a
          garantire   il   sollecito    rientro    dall'indebitamento
          pregresso. Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli
          194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          per procedere alla liquidazione degli importi inseriti  nel
          piano di rientro e riferiti ad  obbligazioni  assunte  alla
          data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una  determinazione
          dirigenziale,  assunta  con  l'attestazione   dell'avvenuta
          assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
          ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. Il  Commissario  straordinario  potra'
          recedere, entro lo  stesso  termine  di  presentazione  del
          piano,   dalle   obbligazioni    contratte    dal    Comune
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto. 
                5. Per l'intera durata del  regime  commissariale  di
          cui  al  presente  articolo  non   puo'   procedersi   alla
          deliberazione di dissesto di cui all'art. 246, comma 1, del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                6.  I  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri di cui ai commi 1  e  2  prevedono  in  ogni  caso
          l'applicazione,  per  tutte   le   obbligazioni   contratte
          anteriormente alla data di emanazione del medesimo  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, dei commi 2, 3 e
          4 dell'art. 248 e del comma 12 dell'art.  255  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte  le  entrate  del
          comune di competenza dell'anno 2008 e dei  successivi  anni
          sono attribuite alla gestione corrente  di  Roma  Capitale,
          ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti  antecedenti
          all'anno 2008,  purche'  accertate  successivamente  al  31
          dicembre 2007. 
                7. Ai fini dei commi precedenti,  per  il  comune  di
          Roma sono prorogati di sei  mesi  i  termini  previsti  per
          l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio  2007,
          per l'adozione della delibera di cui all'art. 193, comma 2,
          del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  per
          l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008. 
                8. Nelle more dell'approvazione del piano di  rientro
          di cui al presente articolo, la Cassa Depositi  e  Prestiti
          S.p.a. concede al comune di Roma una anticipazione  di  500
          milioni di euro a valere  sui  primi  futuri  trasferimenti
          statali ad esclusione di quelli compensativi per i  mancati
          introiti di natura tributaria.». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 751 e  seguenti
          dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
                «751. Il Commissario straordinario del Governo per la
          gestione del piano di rientro, entro il 31 maggio e  il  30
          novembre di  ciascun  anno,  propone  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri l'aggiornamento del piano di rientro
          di cui all'art. 14,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni.
          Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          sentiti il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  il
          Ministro dell'interno, entro i successivi trenta giorni  e'
          approvato l'aggiornamento del piano di rientro. Per  l'anno
          2016, l'aggiornamento del piano, secondo  le  modalita'  di
          cui al periodo precedente, e' proposto entro il 31 gennaio,
          il 31 maggio e il 30 novembre. 
                752.  Restano  validi  gli  atti  e  i  provvedimenti
          adottati e sono fatti salvi  gli  effetti  prodottisi  e  i
          rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del  decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27  agosto  2015,
          relativo alla  nomina  del  Commissario  straordinario  del
          Governo per  la  gestione  del  piano  di  rientro  di  cui
          all'art. 78 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e  successive  modificazioni,  e  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  21  settembre  2015,
          avente ad  oggetto,  tra  l'altro,  la  ricognizione  della
          attuale consistenza e della composizione della massa attiva
          e della massa passiva comprese nel predetto piano. 
                753. L'art. 16,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  6
          marzo 2014, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 2 maggio 2014, n. 68, e l'art. 78, comma  2,  lettera
          b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  sono
          abrogati. Il quinto e il sesto periodo dell'art. 14,  comma
          13-ter,  del  decreto-legge  31   maggio   2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, sono soppressi. 
                754. Alle province e alle citta' metropolitane  delle
          regioni a statuto ordinario  e'  attribuito  un  contributo
          complessivo di 495 milioni  di  euro  nell'anno  2016,  470
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020  e
          400 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2021,  di
          cui 245 milioni di euro per l'anno  2016,  220  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno  2021  a  favore  delle
          province e 250  milioni  di  euro  a  favore  delle  citta'
          metropolitane, finalizzato  al  finanziamento  delle  spese
          connesse  alle  funzioni   relative   alla   viabilita'   e
          all'edilizia   scolastica.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e  il  Ministro  delegato  per  gli  affari
          regionali e le autonomie, da adottare entro il 28  febbraio
          2016,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, e' stabilito il riparto del contributo  di  cui  al
          periodo  precedente,  tenendo  anche  conto  degli  impegni
          desunti dagli ultimi tre  rendiconti  disponibili  relativi
          alle voci di spesa di cui al primo periodo. 
                755. Al comma 540 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
          2014, n. 190, le parole: "con una dotazione di 125  milioni
          di euro per l'anno 2016  e  di  100  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2017 al 2020" sono sostituite dalle
          seguenti: "con una dotazione di  30  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2016 al 2020". 
                756. Per l'esercizio 2016, le province  e  le  citta'
          metropolitane: 
                  a) possono predisporre il  bilancio  di  previsione
          per la sola annualita' 2016; 
                  b) al  fine  di  garantire  il  mantenimento  degli
          equilibri finanziari,  possono  applicare  al  bilancio  di
          previsione l'avanzo libero e destinato.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 243-bis, 244 e 246
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
          delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio  finanziario
          pluriennale). - 1. I comuni e  le  province  per  i  quali,
          anche in considerazione  delle  pronunce  delle  competenti
          sezioni regionali della Corte dei conti sui  bilanci  degli
          enti, sussistano  squilibri  strutturali  del  bilancio  in
          grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
          le misure  di  cui  agli  articoli  193  e  194  non  siano
          sufficienti  a  superare  le   condizioni   di   squilibrio
          rilevate, possono ricorrere, con  deliberazione  consiliare
          alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          prevista dal presente articolo. La predetta  procedura  non
          puo'  essere  iniziata  qualora  sia  decorso  il   termine
          assegnato dal prefetto, con lettera notificata  ai  singoli
          consiglieri, per la  deliberazione  del  dissesto,  di  cui
          all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 149. 
                2. La deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
                3. Il ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'art.  6,  comma
          2, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  149,  il
          termine per l'adozione delle misure correttive  di  cui  al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
                4. Le procedure esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'art. 243-quater, commi 1 e 3. 
                5. Il consiglio dell'ente locale,  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
          quattro e venti anni, compreso quello in  corso,  corredato
          del parere dell'organo di revisione  economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui all'art. 243-quater, comma
          3, l'amministrazione in carica ha facolta' di rimodulare il
          piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei
          sessanta  giorni  successivi  alla   sottoscrizione   della
          relazione di cui  all'art.  4-bis,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
                Omissis). 
                6. Il piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
                  a)  le   eventuali   misure   correttive   adottate
          dall'ente  locale  in  considerazione   dei   comportamenti
          difformi dalla sana  gestione  finanziaria  e  del  mancato
          rispetto degli obiettivi posti con il patto  di  stabilita'
          interno accertati dalla competente sezione regionale  della
          Corte dei conti; 
                  b)   la   puntuale   ricognizione,   con   relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
                  c) l'individuazione, con relative quantificazione e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
                  d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
          di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
          di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
          da prevedere nei  bilanci  annuali  e  pluriennali  per  il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
                7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194. Per il
          finanziamento  dei  debiti  fuori  bilancio   l'ente   puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
                7-bis. Al fine di pianificare  la  rateizzazione  dei
          pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
          richiedere all'agente della riscossione una  dilazione  dei
          carichi affidati dalle  agenzie  fiscali  e  relativi  alle
          annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
          dell'ente.  Le  rateizzazioni  possono  avere  una   durata
          temporale massima  di  dieci  anni  con  pagamenti  rateali
          mensili.  Alle  rateizzazioni  concesse   si   applica   la
          disciplina di cui all'art. 19, commi 1-quater, 3  e  3-bis,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui
          all'art.  21  del  citato  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 602 del 1973. 
                7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis  si  applicano
          anche ai carichi affidati dagli enti gestori  di  forme  di
          previdenza e assistenza obbligatoria. 
                7-quater.  Le   modalita'   di   applicazione   delle
          disposizioni dei commi 7-bis  e  7-ter  sono  definite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                7-quinquies. L'ente locale  e'  tenuto  a  rilasciare
          apposita delegazione di pagamento ai  sensi  dell'art.  206
          quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi
          delle agenzie fiscali e degli  enti  gestori  di  forme  di
          previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi  7-bis
          e 7-ter. 
                8. Al  fine  di  assicurare  il  prefissato  graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
                  a)  puo'  deliberare  le  aliquote  o  tariffe  dei
          tributi locali nella misura massima  consentita,  anche  in
          deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
          vigente; 
                  b) e' soggetto ai controlli centrali in materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art.  243,
          comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei  costi
          della gestione dei servizi a domanda  individuale  prevista
          dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2; 
                  c) e' tenuto ad assicurare, con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
                  d)  e'  soggetto  al  controllo   sulle   dotazioni
          organiche  e  sulle  assunzioni   di   personale   previsto
          dall'art. 243, comma 1; 
                  e)  e'   tenuto   ad   effettuare   una   revisione
          straordinaria  di  tutti  i  residui   attivi   e   passivi
          conservati  in  bilancio,  stralciando  i  residui   attivi
          inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel  conto
          del  patrimonio  fino  al   compimento   dei   termini   di
          prescrizione,  nonche'   una   sistematica   attivita'   di
          accertamento  delle  posizioni  debitorie  aperte  con   il
          sistema creditizio  e  dei  procedimenti  di  realizzazione
          delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed  una  verifica
          della consistenza ed integrale ripristino dei  fondi  delle
          entrate con vincolo di destinazione; 
                  f) e' tenuto ad effettuare una  rigorosa  revisione
          della  spesa  con  indicazione  di  precisi  obiettivi   di
          riduzione della stessa, nonche'  una  verifica  e  relativa
          valutazione dei costi di tutti i servizi erogati  dall'ente
          e della situazione di tutti gli organismi e delle  societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
                  g) puo' procedere all'assunzione di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma
          1, previsti dalla legislazione vigente, nonche' accedere al
          Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria
          degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che
          si sia avvalso della facolta' di deliberare le  aliquote  o
          tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che
          abbia previsto l'impegno ad alienare  i  beni  patrimoniali
          disponibili non indispensabili  per  i  fini  istituzionali
          dell'ente e  che  abbia  provveduto  alla  rideterminazione
          della dotazione organica ai sensi dell'art. 259,  comma  6,
          fermo restando che la stessa non  puo'  essere  variata  in
          aumento per la durata del piano di riequilibrio. 
                9. In caso di accesso al Fondo di  rotazione  di  cui
          all'art. 243-ter, l'Ente deve  adottare  entro  il  termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
                  a)   a   decorrere    dall'esercizio    finanziario
          successivo,  riduzione  delle  spese   di   personale,   da
          realizzare in  particolare  attraverso  l'eliminazione  dai
          fondi per il finanziamento  della  retribuzione  accessoria
          del personale dirigente e di  quello  del  comparto,  delle
          risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e  26,  comma  3,
          dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del  1°(gradi)
          aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999  (dirigenza),
          per la quota non connessa  all'effettivo  incremento  delle
          dotazioni organiche; 
                  b) entro il termine di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni  e
          prestazioni di servizi di cui al  macroaggregato  03  della
          spesa corrente, finanziate attraverso risorse  proprie.  Ai
          fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
          di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 
                  1)  alla  copertura  dei  costi  di  gestione   del
          servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
                  2)  alla  copertura  dei  costi  di  gestione   del
          servizio di acquedotto; 
                  3) al servizio di trasporto pubblico locale; 
                  4) al servizio di illuminazione pubblica; 
                  5)   al   finanziamento   delle   spese    relative
          all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
          giudiziaria, di minori in strutture protette in  regime  di
          convitto e semiconvitto; 
                c) entro il  termine  di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 25 per cento delle spese  per  trasferimenti  di
          cui al macroaggregato 04 della spesa  corrente,  finanziate
          attraverso risorse  proprie.  Ai  fini  del  computo  della
          percentuale  di  riduzione,  dalla  base  di  calcolo  sono
          escluse le somme  relative  a  trasferimenti  destinati  ad
          altri livelli istituzionali, a enti, agenzie  o  fondazioni
          lirico-sinfoniche; 
                c-bis)   ferma   restando   l'obbligatorieta'   delle
          riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale  ha
          facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
          mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
          spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
          ferme restando le esclusioni di cui alle  medesime  lettere
          b)  e  c)  del  presente  comma.  Tali  compensazioni  sono
          puntualmente  evidenziate   nel   piano   di   riequilibrio
          approvato; 
                d)  blocco  dell'indebitamento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi. 
                9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e  al  comma
          9, lettera d), del presente articolo e all'art. 243-ter,  i
          comuni che fanno ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale  prevista  dal  presente  articolo
          possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al  comma  1
          dell'art.  204,  necessari  alla  copertura  di  spese   di
          investimento  relative  a   progetti   e   interventi   che
          garantiscano  l'ottenimento   di   risparmi   di   gestione
          funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nel
          piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  un
          importo non superiore alle quote di capitale  dei  mutui  e
          dei prestiti obbligazionari  precedentemente  contratti  ed
          emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.» 
                «Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
          dissesto  finanziario  se   l'ente   non   puo'   garantire
          l'assolvimento delle funzioni e dei servizi  indispensabili
          ovvero esistono  nei  confronti  dell'ente  locale  crediti
          liquidi ed  esigibili  di  terzi  cui  non  si  possa  fare
          validamente fronte con le modalita' di  cui  all'art.  193,
          nonche' con  le  modalita'  di  cui  all'art.  194  per  le
          fattispecie ivi previste. 
                2.  Le  norme  sul  risanamento  degli  enti   locali
          dissestati si applicano solo a province e comuni.» 
                «Art.  246  (Deliberazione  di  dissesto).  -  1.  La
          deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione
          di dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente
          locale nelle ipotesi di cui all'art. 244 e valuta le  cause
          che hanno determinato il dissesto. La  deliberazione  dello
          stato  di  dissesto  non  e'  revocabile.  Alla  stessa  e'
          allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione
          economico-finanziaria  che  analizza  le  cause  che  hanno
          provocato il dissesto. 
                2.  La  deliberazione  dello  stato  di  dissesto  e'
          trasmessa, entro 5 giorni dalla data  di  esecutivita',  al
          Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso  la
          Corte dei conti competente per territorio, unitamente  alla
          relazione dell'organo di  revisione.  La  deliberazione  e'
          pubblicata per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  a  cura  del  Ministero  dell'interno
          unitamente al decreto del Presidente  della  Repubblica  di
          nomina dell'organo straordinario di liquidazione. 
                3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto
          si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al  commissario
          nominato ai sensi dell'art. 141, comma 3. 
                4. Se, per l'esercizio nel corso del quale  si  rende
          necessaria  la  dichiarazione   di   dissesto,   e'   stato
          validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto
          continua  ad  esplicare  la  sua  efficacia  per   l'intero
          esercizio finanziario,  intendendosi  operanti  per  l'ente
          locale i divieti e gli  obblighi  previsti  dall'art.  191,
          comma 5. In tal caso, la  deliberazione  di  dissesto  puo'
          essere validamente adottata, esplicando gli effetti di  cui
          all'art. 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi  termini
          iniziali, propri dell'organo straordinario di  liquidazione
          e del consiglio dell'ente, sono  differiti  al  1°  gennaio
          dell'anno successivo a quello in cui e' stato deliberato il
          dissesto. Ove sia  stato  gia'  approvato  il  bilancio  di
          previsione  per  il  triennio  successivo,   il   consiglio
          provvede alla revoca dello stesso. 
                5. Le disposizioni relative  alla  valutazione  delle
          cause di dissesto sulla base  della  dettagliata  relazione
          dell'organo  di  revisione  di  cui  al  comma  1   ed   ai
          conseguenti oneri di trasmissione di  cui  al  comma  2  si
          applicano  solo  ai  dissesti   finanziari   deliberati   a
          decorrere dal 25 ottobre 1997.». 
              - Il testo del comma  1091  dell'art.  1  della  citata
          legge n. 205 del 2017 e' riportato nelle Note all'art. 30. 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  18  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,   n.   172
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  18  (Finanziamento  di   specifici   obiettivi
          connessi  all'attivita'  di  ricerca,  assistenza  e   cura
          relativi  al  miglioramento  dell'erogazione  dei   livelli
          essenziali di assistenza). - 1. Al fine  di  consentire  la
          realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attivita'
          di ricerca, assistenza e  cura  relativi  al  miglioramento
          dell'erogazione dei livelli essenziali  di  assistenza,  ai
          sensi dell'art. 1,  commi  34  e  34-bis,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, e' accantonata per  gli  anni  2017,
          2018 e 2019, la somma  di  32,5  milioni  di  euro,  previa
          sottoscrizione, in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano,  di   intesa   sul   riparto   per   le
          disponibilita'  finanziarie  per  il   Servizio   sanitario
          nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019. La somma  di  cui
          al periodo precedente e' cosi' ripartita: 
                  a) 9 milioni di euro  in  favore  delle  strutture,
          anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale
          ed internazionale per le caratteristiche di specificita'  e
          innovativita' nell'erogazione  di  prestazioni  pediatriche
          con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di
          tipo allogenico; 
                  b) 12,5 milioni di euro in favore delle  strutture,
          anche private accreditate, centri di riferimento  nazionale
          per  l'adroterapia,  eroganti  trattamenti  di   specifiche
          neoplasie  maligne   mediante   l'irradiazione   con   ioni
          carbonio; 
                  b-bis)  11  milioni  di  euro   in   favore   delle
          strutture,  anche  private  accreditate,  riconosciute   di
          rilievo  nazionale  per  il  settore  delle   neuroscienze,
          eroganti programmi di alta specialita' neuro-riabilitativa,
          di assistenza a elevato grado  di  personalizzazione  delle
          prestazioni  e  di   attivita'   di   ricerca   scientifica
          traslazionale  per  i  deficit  di  carattere  cognitivo  e
          neurologico. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 95 e 97 del citato
          decreto legislativo n. 50 del 2016: 
                «Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto).  -
          1.  I  criteri  di  aggiudicazione  non  conferiscono  alla
          stazione  appaltante  un  potere   di   scelta   illimitata
          dell'offerta. Essi  garantiscono  la  possibilita'  di  una
          concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che
          consentono l'efficace verifica delle  informazioni  fornite
          dagli  offerenti  al  fine  di   valutare   il   grado   di
          soddisfacimento  dei  criteri   di   aggiudicazione   delle
          offerte. Le stazioni  appaltanti  verificano  l'accuratezza
          delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti. 
                2.   Fatte   salve   le   disposizioni   legislative,
          regolamentari  o  amministrative  relative  al  prezzo   di
          determinate  forniture  o  alla  remunerazione  di  servizi
          specifici,  le  stazioni  appaltanti,  nel   rispetto   dei
          principi  di  trasparenza,  di  non  discriminazione  e  di
          parita' di trattamento, procedono all'aggiudicazione  degli
          appalti e all'affidamento dei concorsi di  progettazione  e
          dei concorsi di idee, sulla base del criterio  dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del
          miglior rapporto qualita'/prezzo o sulla base dell'elemento
          prezzo o del costo, seguendo un  criterio  di  comparazione
          costo/efficacia  quale  il  costo  del   ciclo   di   vita,
          conformemente all'art. 96. 
                3. Sono aggiudicati  esclusivamente  sulla  base  del
          criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo: 
                  a) i contratti relativi ai  servizi  sociali  e  di
          ristorazione  ospedaliera,  assistenziale   e   scolastica,
          nonche' ai servizi ad alta intensita' di  manodopera,  come
          definiti all'art. 50, comma 1, fatti salvi gli  affidamenti
          ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a); 
                  b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi
          di ingegneria e  architettura  e  degli  altri  servizi  di
          natura tecnica e intellettuale di importo pari o  superiore
          a 40.000 euro; 
                  b-bis) i contratti di servizi  e  le  forniture  di
          importo pari o superiore a 40.000  euro  caratterizzati  da
          notevole contenuto tecnologico o  che  hanno  un  carattere
          innovativo. 
                4. Puo'  essere  utilizzato  il  criterio  del  minor
          prezzo: 
                  a); 
                  b) per i servizi e le forniture con caratteristiche
          standardizzate  o  le  cui  condizioni  sono  definite  dal
          mercato; 
                  c). 
                5.   Le   stazioni    appaltanti    che    dispongono
          l'aggiudicazione ai sensi del comma  4  ne  danno  adeguata
          motivazione e  indicano  nel  bando  di  gara  il  criterio
          applicato per selezionare la migliore offerta. 
                6. I documenti di  gara  stabiliscono  i  criteri  di
          aggiudicazione  dell'offerta,   pertinenti   alla   natura,
          all'oggetto  e  alle  caratteristiche  del  contratto.   In
          particolare,  l'offerta  economicamente  piu'   vantaggiosa
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo,  e'  valutata  sulla   base   di   criteri
          oggettivi, quali  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  o
          sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito  di
          tali criteri possono rientrare: 
                  a)  la  qualita',  che  comprende  pregio  tecnico,
          caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita'  per
          le persone  con  disabilita',  progettazione  adeguata  per
          tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in  materia
          di sicurezza e salute dei lavoratori,  quali  OSHAS  18001,
          caratteristiche  sociali,  ambientali,   contenimento   dei
          consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera  o
          del       prodotto,       caratteristiche       innovative,
          commercializzazione e relative condizioni; 
                  b) il possesso di un marchio di qualita'  ecologica
          dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione  ai  beni  o
          servizi oggetto del contratto, in misura pari  o  superiore
          al 30 per cento del valore delle  forniture  o  prestazioni
          oggetto del contratto stesso; 
                  c) il costo di utilizzazione e  manutenzione  avuto
          anche riguardo  ai  consumi  di  energia  e  delle  risorse
          naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi,
          inclusi quelli esterni e di mitigazione degli  impatti  dei
          cambiamenti climatici, riferiti all'intero  ciclo  di  vita
          dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico  di
          un uso piu'  efficiente  delle  risorse  e  di  un'economia
          circolare che promuova ambiente e occupazione; 
                  d) la  compensazione  delle  emissioni  di  gas  ad
          effetto  serra  associate   alle   attivita'   dell'azienda
          calcolate  secondo  i  metodi  stabiliti   in   base   alla
          raccomandazione n.  2013/179/UE  della  Commissione  del  9
          aprile 2013, relativa all'uso  di  metodologie  comuni  per
          misurare e comunicare le prestazioni ambientali  nel  corso
          del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni; 
                  e) l'organizzazione, le qualifiche  e  l'esperienza
          del  personale  effettivamente   utilizzato   nell'appalto,
          qualora la qualita' del personale  incaricato  possa  avere
          un'influenza  significativa  sul  livello   dell'esecuzione
          dell'appalto; 
                  f) il servizio successivo alla vendita e assistenza
          tecnica; 
                  g) le condizioni  di  consegna  quali  la  data  di
          consegna, il processo di consegna e il termine di  consegna
          o di esecuzione. 
                7. L'elemento relativo al costo, anche  nei  casi  di
          cui alle disposizioni richiamate al comma 2, puo'  assumere
          la forma di un prezzo o costo fisso sulla  base  del  quale
          gli operatori economici competeranno solo in base a criteri
          qualitativi. 
                8. I documenti di gara ovvero,  in  caso  di  dialogo
          competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i
          criteri  di  valutazione   e   la   ponderazione   relativa
          attribuita  a  ciascuno  di  essi,  anche  prevedendo   una
          forcella in cui lo scarto tra il minimo e il  massimo  deve
          essere  adeguato.  Per  ciascun  criterio  di   valutazione
          prescelto  possono   essere   previsti,   ove   necessario,
          sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. 
                9.  Le  stazioni  appaltanti,  quando  ritengono   la
          ponderazione di cui al comma 8 non  possibile  per  ragioni
          oggettive, indicano nel bando  di  gara  e  nel  capitolato
          d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o  nel
          documento descrittivo, l'ordine decrescente  di  importanza
          dei  criteri.  Per  attuare  la  ponderazione  o   comunque
          attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le
          amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie  tali
          da  consentire  di  individuare  con  un  unico   parametro
          numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. 
                10. Nell'offerta economica l'operatore deve  indicare
          i propri costi  della  manodopera  e  gli  oneri  aziendali
          concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia  di
          salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle
          forniture senza  posa  in  opera,  dei  servizi  di  natura
          intellettuale e degli affidamenti ai  sensi  dell'art.  36,
          comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti,  relativamente
          ai  costi  della  manodopera,   prima   dell'aggiudicazione
          procedono a  verificare  il  rispetto  di  quanto  previsto
          all'art. 97, comma 5, lettera d). 
                10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare
          l'effettiva    individuazione    del    miglior    rapporto
          qualita'/prezzo,   valorizza   gli   elementi   qualitativi
          dell'offerta e  individua  criteri  tali  da  garantire  un
          confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. 
                11. I  criteri  di  aggiudicazione  sono  considerati
          connessi all'oggetto dell'appalto  ove  riguardino  lavori,
          forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale  appalto
          sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro  ciclo
          di vita, compresi fattori coinvolti nel processo  specifico
          di  produzione,  fornitura  o  scambio  di  questi  lavori,
          forniture o servizi o in un processo specifico per una fase
          successiva del loro ciclo di vita, anche se questi  fattori
          non sono parte del loro contenuto sostanziale. 
                12. Le stazioni appaltanti possono  decidere  di  non
          procedere. all'aggiudicazione se  nessuna  offerta  risulti
          conveniente  o  idonea   in   relazione   all'oggetto   del
          contratto. Tale  facolta'  e'  indicata  espressamente  nel
          bando di gara o nella lettera di invito. 
                13.  Compatibilmente  con  il   diritto   dell'Unione
          europea e con i principi di  parita'  di  trattamento,  non
          discriminazione,    trasparenza,    proporzionalita',    le
          amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di  gara,
          nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono
          applicare alla valutazione  dell'offerta  in  relazione  al
          maggior rating di legalita' e  di  impresa  dell'offerente,
          nonche' per agevolare la partecipazione alle  procedure  di
          affidamento per le microimprese, piccole e  medie  imprese,
          per i giovani professionisti e  per  le  imprese  di  nuova
          costituzione.  Indicano  altresi'  il   maggior   punteggio
          relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che
          presentano un minore impatto sulla salute  e  sull'ambiente
          ivi inclusi  i  beni  o  prodotti  da  filiera  corta  o  a
          chilometro zero. 
                14. Per quanto concerne i criteri di  aggiudicazione,
          nei casi di adozione del miglior rapporto qualita'  prezzo,
          si applicano altresi' le seguenti disposizioni: 
                  a) le stazioni  appaltanti  possono  autorizzare  o
          esigere  la  presentazione  di  varianti  da  parte   degli
          offerenti. Esse indicano nel bando di gara  ovvero,  se  un
          avviso di  preinformazione  e'  utilizzato  come  mezzo  di
          indizione di una gara, nell'invito a  confermare  interesse
          se autorizzano o richiedono le  varianti;  in  mancanza  di
          questa indicazione, le varianti non  sono  autorizzate.  Le
          varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto; 
                  b)  le  stazioni  appaltanti  che   autorizzano   o
          richiedono le varianti menzionano nei documenti di  gara  i
          requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche'
          le modalita'  specifiche  per  la  loro  presentazione,  in
          particolare se le varianti possono essere  presentate  solo
          ove sia stata presentata anche un'offerta, che  e'  diversa
          da una variante. Esse garantiscono anche che i  criteri  di
          aggiudicazione  scelti  possano   essere   applicati   alle
          varianti  che  rispettano  tali  requisiti  minimi  e  alle
          offerte conformi che non sono varianti 
                  c) solo le varianti  che  rispondono  ai  requisiti
          minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono
          prese in considerazione; 
                  d) nelle procedure di aggiudicazione degli  appalti
          pubblici di forniture  o  di  servizi,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti
          non possono escludere una variante per il solo  fatto  che,
          se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o  un  appalto
          di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture  o  un
          appalto  di  forniture  anziche'  un  appalto  pubblico  di
          servizi. 
                14-bis.  In  caso  di  appalti  aggiudicati  con   il
          criterio di cui al comma  3,  le  stazioni  appaltanti  non
          possono attribuire alcun punteggio per l'offerta  di  opere
          aggiuntive  rispetto  a  quanto   previsto   nel   progetto
          esecutivo a base d'asta. 
                15.  Ogni  variazione  che   intervenga,   anche   in
          conseguenza    di    una     pronuncia     giurisdizionale,
          successivamente   alla   fase   amministrativa   di   prima
          ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non
          rileva ai fini del calcolo di medie  nella  procedura,  ne'
          per  l'individuazione  della  soglia  di   anomalia   delle
          offerte.» 
              «Art.  97  (Offerte  anormalmente  basse).  -  1.   Gli
          operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
          appaltante, spiegazioni sul prezzo  o  sui  costi  proposti
          nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse,  sulla
          base di un giudizio  tecnico  sulla  congruita',  serieta',
          sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta. 
                2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
          prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari
          o superiore a 15, la congruita' delle offerte  e'  valutata
          sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad
          una soglia di anomalia determinata; al fine di non  rendere
          predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
          per il calcolo della  soglia  di  anomalia,  il  RUP  o  la
          commissione giudicatrice procedono come segue: 
                  a) calcolo della somma e della media aritmetica dei
          ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con
          esclusione del  dieci  per  cento,  arrotondato  all'unita'
          superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
          e quelle di minor ribasso;  le  offerte  aventi  un  uguale
          valore   di   ribasso   sono   prese   in    considerazione
          distintamente   nei   loro   singoli    valori;    qualora,
          nell'effettuare il  calcolo  del  dieci  per  cento,  siano
          presenti una o piu' offerte di eguale valore rispetto  alle
          offerte da accantonare,  dette  offerte  sono  altresi'  da
          accantonare; 
                  b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei
          ribassi percentuali che  superano  la  media  calcolata  ai
          sensi della lettera a); 
                  c) calcolo della  soglia  come  somma  della  media
          aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei  ribassi  di
          cui alla lettera b); 
                  d)  la  soglia  calcolata   al   punto   c)   viene
          decrementata di un  valore  percentuale  pari  al  prodotto
          delle prime due cifre  dopo  la  virgola  della  somma  dei
          ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto  medio
          aritmetico di cui alla lettera b). 
                2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
          del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse  e'
          inferiore a 15, la congruita'  delle  offerte  e'  valutata
          sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad
          una  soglia  di  anomalia  determinata;   ai   fini   della
          determinazione della congruita' delle offerte, al  fine  di
          non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
          riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
          o la commissione giudicatrice procedono come segue: 
                  a)  calcolo  della  media  aritmetica  dei  ribassi
          percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
          dieci  per   cento,   arrotondato   all'unita'   superiore,
          rispettivamente delle offerte di maggior ribasso  e  quelle
          di minor ribasso; le offerte aventi  un  uguale  valore  di
          ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro
          singoli valori; qualora,  nell'effettuare  il  calcolo  del
          dieci per cento, siano  presenti  una  o  piu'  offerte  di
          eguale valore rispetto alle offerte da  accantonare,  dette
          offerte sono altresi' da accantonare; 
                  b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei
          ribassi percentuali che  superano  la  media  calcolata  ai
          sensi della lettera a); 
                  c)  calcolo  del  rapporto  tra  lo  scarto   medio
          aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica  di
          cui alla lettere a); 
                  d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari  o
          inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari  al  valore
          della media aritmetica di cui alla lettera a)  incrementata
          del 20 per cento della medesima media aritmetica; 
                  e) se  il  rapporto  di  cui  alla  lettera  c)  e'
          superiore a 0,15 la soglia di anomalia  e'  calcolata  come
          somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello
          scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 
                2-ter.   Al   fine   di   non   rendere   nel   tempo
          predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
          per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti puo' procedere  con  decreto
          alla  rideterminazione  delle  modalita'  di  calcolo   per
          l'individuazione della soglia di anomalia. 
                3. Quando il criterio  di  aggiudicazione  e'  quello
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la  congruita'
          delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano  sia
          i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
          agli  altri  elementi  di  valutazione,  entrambi  pari   o
          superiori  ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti   punti
          massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo  di  cui  al
          primo periodo e' effettuato ove  il  numero  delle  offerte
          ammesse sia pari o superiore a  tre.  Si  applica  l'ultimo
          periodo del comma 6. 
                3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e'
          effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia  pari  o
          superiore a cinque. 
                4. Le spiegazioni di  cui  al  comma  1  possono,  in
          particolare, riferirsi a: 
                  a) l'economia del  processo  di  fabbricazione  dei
          prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
                  b) le soluzioni tecniche prescelte o le  condizioni
          eccezionalmente favorevoli di cui dispone  l'offerente  per
          fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
          lavori; 
                  c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei
          servizi proposti dall'offerente. 
                5. La  stazione  appaltante  richiede  per  iscritto,
          assegnando  al  concorrente  un  termine  non  inferiore  a
          quindici giorni,  la  presentazione,  per  iscritto,  delle
          spiegazioni.  Essa  esclude  l'offerta  solo  se  la  prova
          fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
          prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di
          cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita'  di  cui
          al primo periodo, che l'offerta e'  anormalmente  bassa  in
          quanto: 
                  a) non rispetta gli obblighi di  cui  all'art.  30,
          comma 3. 
                  b) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105; 
                  c)  sono  incongrui  gli  oneri   aziendali   della
          sicurezza di cui all'art. 95, comma 10 rispetto all'entita'
          e alle caratteristiche dei  lavori,  dei  servizi  e  delle
          forniture; 
                  d) il costo del personale e'  inferiore  ai  minimi
          salariali retributivi indicati nelle  apposite  tabelle  di
          cui all'art. 23, comma 16. 
                6. Non sono ammesse giustificazioni  in  relazione  a
          trattamenti salariali minimi inderogabili  stabiliti  dalla
          legge  o  da  fonti  autorizzate  dalla  legge.  Non  sono,
          altresi', ammesse giustificazioni in relazione  agli  oneri
          di sicurezza di cui al piano di sicurezza  e  coordinamento
          previsto dall'art. 100 del  decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81. La  stazione  appaltante  in  ogni  caso  puo'
          valutare la congruita' di ogni  offerta  che,  in  base  ad
          elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
                7.  La  stazione  appaltante  qualora   accerti   che
          un'offerta e' anormalmente bassa in quanto  l'offerente  ha
          ottenuto un aiuto di  Stato  puo'  escludere  tale  offerta
          unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato
          l'offerente  e  se  quest'ultimo  non  e'   in   grado   di
          dimostrare, entro un termine  sufficiente  stabilito  dalla
          stazione appaltante, che l'aiuto  era  compatibile  con  il
          mercato interno ai sensi dell'art. 107  TFUE.  La  stazione
          appComunque la facolta' di  esclusione  automatica  non  e'
          esercitabile quando il  numero  delle  offerte  ammesse  e'
          inferiore  a  diecialtante  esclude  un'offerta   in   tali
          circostanze e informa la Commissione europea. 
                8.  Per  lavori,  servizi  e  forniture,  quando   il
          criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu'  basso
          e  comunque  per  importi  inferiori  alle  soglie  di  cui
          all'art.   35,   e    che    non    presentano    carattere
          transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel  bando
          l'esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte   che
          presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
          soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi
          2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5  e
          6. Comunque l'esclusione automatica  non  opera  quando  il
          numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci. 
                9. La  Cabina  di  regia  di  cui  all'art.  212,  su
          richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a
          titolo   di   collaborazione   amministrativa,   tutte   le
          informazioni  a  disposizione,  quali  leggi,  regolamenti,
          contratti   collettivi   applicabili   o   norme   tecniche
          nazionali, relative alle prove e ai documenti  prodotti  in
          relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.». 
              - Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 222 del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 222 (Anticipazioni di tesoreria). - (Omissis). 
                2-bis.   Per   gli   enti    locali    in    dissesto
          economico-finanziario ai sensi dell'art. 246,  che  abbiano
          adottato la deliberazione di cui all'art. 251, comma  1,  e
          che si trovino in condizione di grave  indisponibilita'  di
          cassa,  certificata  congiuntamente  dal  responsabile  del
          servizio finanziario e dall'organo di revisione, il  limite
          massimo di cui al comma 1 del presente articolo e'  elevato
          a cinque dodicesimi fino al raggiungimento  dell'equilibrio
          di cui all'art. 259 e, comunque, per non oltre cinque anni,
          compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.  E'
          fatto divieto ai suddetti enti di impegnare  tali  maggiori
          risorse per spese non  obbligatorie  per  legge  e  risorse
          proprie  per  partecipazione  ad  eventi  o  manifestazioni
          culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.» 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 227 del  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000: 
                «Art.  227  (Rendiconto  della  gestione).  -  1.  La
          dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
          rendiconto della gestione, il quale comprende il conto  del
          bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 
                2. Il rendiconto della gestione e'  deliberato  entro
          il 30 aprile dell'anno successivo  dall'organo  consiliare,
          tenuto motivatamente conto della relazione  dell'organo  di
          revisione.  La  proposta  e'  messa  a   disposizione   dei
          componenti dell'organo consiliare prima  dell'inizio  della
          sessione consiliare in cui viene  esaminato  il  rendiconto
          entro un termine, non inferiore a venti  giorni,  stabilito
          dal regolamento di contabilita'. 
                2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto
          di gestione  entro  il  termine  del  30  aprile  dell'anno
          successivo, si applica la procedura prevista  dal  comma  2
          dell'art. 141. 
                2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente  approva
          il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati  degli
          eventuali  organismi  strumentali  secondo   le   modalita'
          previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo
          23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
                3.  Nelle  more  dell'adozione   della   contabilita'
          economico-patrimoniale, gli  enti  locali  con  popolazione
          inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta',
          prevista  dall'art.  232,  non   predispongono   il   conto
          economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato. 
                4. Ai fini del referto di cui all'art. 3, commi  4  e
          7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del  consolidamento
          dei  conti  pubblici,  la  Sezione   enti   locali   potra'
          richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali. 
                5. Al  rendiconto  della  gestione  sono  allegati  i
          documenti  previsti  dall'art.  11  comma  4  del   decreto
          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   e   successive
          modificazioni, ed i seguenti documenti: 
                  a)   l'elenco   degli   indirizzi    internet    di
          pubblicazione del rendiconto della gestione,  del  bilancio
          consolidato deliberati e relativi  al  penultimo  esercizio
          antecedente  quello  cui  si  riferisce  il   bilancio   di
          previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati  delle
          unioni di comuni di cui il comune fa parte e  dei  soggetti
          considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al
          principio applicato del bilancio  consolidato  allegato  al
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  successive
          modificazioni, relativi al penultimo esercizio  antecedente
          quello  cui  il  bilancio  si  riferisce.  Tali   documenti
          contabili  sono  allegati  al  rendiconto  della   gestione
          qualora non  integralmente  pubblicati  nei  siti  internet
          indicati nell'elenco; 
                  b) la tabella  dei  parametri  di  riscontro  della
          situazione di deficitarieta' strutturale; 
                  c) il piano degli indicatori  e  dei  risultati  di
          bilancio. 
                6.  Gli  enti  locali  di  cui  all'art.  2   inviano
          telematicamente alle  Sezioni  enti  locali  il  rendiconto
          completo di allegati, le informazioni relative al  rispetto
          del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati  del
          conto  preventivo  e   consuntivo.   Tempi,   modalita'   e
          protocollo di comunicazione per la trasmissione  telematica
          dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   la
          Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte  dei
          conti. 
                6-bis. Nel sito  internet  dell'ente,  nella  sezione
          dedicata ai bilanci, e' pubblicata  la  versione  integrale
          del rendiconto  della  gestione,  comprensivo  anche  della
          gestione    in    capitoli,    dell'eventuale    rendiconto
          consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed  una
          versione  semplificata  per  il  cittadino  di  entrambi  i
          documenti. 
                6-ter. I modelli relativi  alla  resa  del  conto  da
          parte degli  agenti  contabili  sono  quelli  previsti  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.
          194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste
          per l'aggiornamento degli allegati al  decreto  legislativo
          23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
                6-quater.   Contestualmente   all'approvazione    del
          rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le
          previsioni  di  cassa  e  quelle   riguardanti   il   fondo
          pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo
          restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di
          disavanzo di amministrazione.». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  78   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
                «Art. 78 (Disposizioni urgenti per Roma capitale).  -
          1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli  obiettivi
          strutturali di risanamento della  finanza  pubblica  e  nel
          rispetto  dei  principi  indicati   dall'art.   119   della
          Costituzione, nelle more dell'approvazione della  legge  di
          disciplina  dell'ordinamento,  anche  contabile,  di   Roma
          Capitale  ai  sensi  dell'art.  114,  terzo  comma,   della
          Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, il Sindaco del comune  di  Roma,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  e'
          nominato  Commissario  straordinario  del  Governo  per  la
          ricognizione  della  situazione  economico-finanziaria  del
          comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione
          di quelle quotate  nei  mercati  regolamentati,  e  per  la
          predisposizione  ed  attuazione  di  un  piano  di  rientro
          dall'indebitamento pregresso. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri: 
                  a) sono individuati gli istituti  e  gli  strumenti
          disciplinati dal Titolo VIII del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  di  cui  puo'
          avvalersi il Commissario straordinario,  parificato  a  tal
          fine  all'organo  straordinario  di   liquidazione,   fermo
          restando quanto previsto al comma 6; 
                  b). 
                3. La gestione commissariale del comune  assume,  con
          bilancio  separato  rispetto  a   quello   della   gestione
          ordinaria, tutte  le  entrate  di  competenza  e  tutte  le
          obbligazioni assunte alla  data  del  28  aprile  2008.  Le
          disposizioni  dei  commi  precedenti  non  incidono   sulle
          competenze ordinarie degli  organi  comunali  relativamente
          alla gestione del  periodo  successivo  alla  data  del  28
          aprile 2008. Alla  gestione  ordinaria  si  applica  quanto
          previsto dall'art.  77-bis,  comma  17.  Il  concorso  agli
          obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il  comune
          di Roma ai sensi del citato art. 77-bis  e'  a  carico  del
          piano di rientro. 
                4.  Il  piano   di   rientro,   con   la   situazione
          economico-finanziaria del comune e delle societa'  da  esso
          partecipate  di  cui  al  comma  1,  gestito  con  separato
          bilancio, entro il 30 settembre 2008,  ovvero  entro  altro
          termine indicato nei decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di cui ai commi  1  e  2,  e'  presentato  dal
          Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
          successivi trenta giorni, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   ministri,   individuando   le   coperture
          finanziarie  necessarie  per  la  relativa  attuazione  nei
          limiti delle risorse allo scopo  destinate  a  legislazione
          vigente.  E'  autorizzata  l'apertura   di   una   apposita
          contabilita'   speciale.   Al   fine   di   consentire   il
          perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
          assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte  le
          somme derivanti  da  obbligazioni  contratte,  a  qualsiasi
          titolo,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, anche non scadute,  e  contiene  misure  idonee  a
          garantire   il   sollecito    rientro    dall'indebitamento
          pregresso. Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli
          194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          per procedere alla liquidazione degli importi inseriti  nel
          piano di rientro e riferiti ad  obbligazioni  assunte  alla
          data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una  determinazione
          dirigenziale,  assunta  con  l'attestazione   dell'avvenuta
          assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
          ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. Il  Commissario  straordinario  potra'
          recedere, entro lo  stesso  termine  di  presentazione  del
          piano,   dalle   obbligazioni    contratte    dal    Comune
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto. 
                5. Per l'intera durata del  regime  commissariale  di
          cui  al  presente  articolo  non   puo'   procedersi   alla
          deliberazione di dissesto di cui all'art. 246, comma 1, del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                6.  I  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri di cui ai commi 1  e  2  prevedono  in  ogni  caso
          l'applicazione,  per  tutte   le   obbligazioni   contratte
          anteriormente alla data di emanazione del medesimo  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, dei commi 2, 3 e
          4 dell'art. 248 e del comma 12 dell'art.  255  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte  le  entrate  del
          comune di competenza dell'anno 2008 e dei  successivi  anni
          sono attribuite alla gestione corrente  di  Roma  Capitale,
          ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti  antecedenti
          all'anno 2008,  purche'  accertate  successivamente  al  31
          dicembre 2007. 
                7. Ai fini dei commi precedenti,  per  il  comune  di
          Roma sono prorogati di sei  mesi  i  termini  previsti  per
          l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio  2007,
          per l'adozione della delibera di cui all'art. 193, comma 2,
          del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  per
          l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008. 
                8. Nelle more dell'approvazione del piano di  rientro
          di cui al presente articolo, la Cassa Depositi  e  Prestiti
          S.p.a. concede al comune di Roma una anticipazione  di  500
          milioni di euro a valere  sui  primi  futuri  trasferimenti
          statali ad esclusione di quelli compensativi per i  mancati
          introiti di natura tributaria.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 714 dell'art. 1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
                «714.  Fermi  restando  i  tempi  di  pagamento   dei
          creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di
          riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno  conseguito
          l'approvazione ai sensi dell'art. 243-bis del  testo  unico
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima
          dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio  2014,  se
          alla  data  della  presentazione  o  dell'approvazione  del
          medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale  non
          avevano ancora provveduto ad effettuare  il  riaccertamento
          straordinario  dei  residui  attivi  e   passivi   di   cui
          all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il  predetto
          piano, entro il 31 maggio 2017,  scorporando  la  quota  di
          disavanzo  risultante  dalla  revisione  straordinaria  dei
          residui di cui  all'art.  243-bis,  comma  8,  lettera  e),
          limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015,  e
          ripianando tale quota secondo  le  modalita'  previste  dal
          decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  2
          aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89  del
          17 aprile 2015.  La  restituzione  delle  anticipazioni  di
          liquidita' erogate agli enti di cui al periodo  precedente,
          ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,
          e'  effettuata  in  un  periodo  massimo  di  trenta   anni
          decorrente dall'anno successivo a quello in  cui  e'  stata
          erogata  l'anticipazione.  A  decorrere   dalla   data   di
          rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti  di  cui
          ai periodi precedenti presentano alla  Commissione  di  cui
          all'art. 155 del medesimo testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n.  267  del  2000  apposita  attestazione  del
          rispetto dei tempi  di  pagamento  di  cui  alla  direttiva
          2011/7/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16
          febbraio 2011.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 155 del  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000: 
                «Art. 155 (Commissione per la finanza e gli  organici
          degli enti locali). - 1. La Commissione per  la  finanza  e
          gli organici degli enti locali operante presso il Ministero
          dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
          finanza locale, svolge i seguenti compiti: 
                  a)    controllo     centrale,     da     esercitare
          prioritariamente   in   relazione   alla   verifica   della
          compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui
          provvedimenti  di  assunzione  di  personale   degli   enti
          dissestati e  degli  enti  strutturalmente  deficitari,  ai
          sensi dell'art. 243; 
                  b) parere da rendere al Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento  di  approvazione  o  diniego  del  piano  di
          estinzione delle passivita', ai sensi dell'art. 256,  comma
          7; 
                  c) proposta  al  Ministro  dell'interno  di  misure
          straordinarie per il pagamento della massa passiva in  caso
          di  insufficienza  delle  risorse  disponibili,  ai   sensi
          dell'art. 256, comma 12; 
                  d) parere da rendere in merito  all'assunzione  del
          mutuo con la Cassa depositi e prestiti da  parte  dell'ente
          locale, ai sensi dell'art. 255, comma 5; 
                  e) parere da rendere al Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento di approvazione  o  diniego  dell'ipotesi  di
          bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 261; 
                  f) proposta al Ministro  dell'interno  di  adozione
          delle  misure  necessarie  per  il  risanamento   dell'ente
          locale,  a  seguito  del  ricostituirsi  di  disavanzo   di
          amministrazione o insorgenza di debiti fuori  bilancio  non
          ripianabili con i normali mezzi o  mancato  rispetto  delle
          prescrizioni poste a carico dell'ente, ai  sensi  dell'art.
          268; 
                  g) parere da rendere al Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento di sostituzione di tutto o parte  dell'organo
          straordinario di  liquidazione,  ai  sensi  dell'art.  254,
          comma 8; 
                  h)    approvazione,     previo     esame,     della
          rideterminazione della  pianta  organica  dell'ente  locale
          dissestato, ai sensi dell'art. 259, comma 7. 
                2. La composizione e le  modalita'  di  funzionamento
          della Commissione  sono  disciplinate  con  regolamento  da
          adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400.». 
                             Art. 38 bis 
 
Applicazione delle norme in materia di  anticipazioni  di  liquidita'
  agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle  pubbliche
  amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1, comma 859, lettera a), della legge  30  dicembre
2018, n. 145,  dopo  le  parole:  «a  quello  del  secondo  esercizio
precedente» sono aggiunte le seguenti: «. In ogni  caso  le  medesime
misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto,  di
cui al citato articolo 33 del decreto legislativo  n.  33  del  2013,
rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e' superiore  al  5
per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio». 
  2. All'articolo 1, comma 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il  Fondo  di  garanzia
debiti commerciali accantonato nel risultato  di  amministrazione  e'
liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le
condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 859 e 863  dell'art.  1
          della citata legge n. 145 del 2018  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «859. A partire dall'anno  2020,  le  amministrazioni
          pubbliche, diverse  dalle  amministrazioni  dello  Stato  e
          dagli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  di   cui
          all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          applicano: 
                  a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o
          864, se il debito commerciale residuo, di cui  all'art.  33
          del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla
          fine dell'esercizio precedente non si  sia  ridotto  almeno
          del 10 per cento rispetto a quello  del  secondo  esercizio
          precedente.  In  ogni  caso  le  medesime  misure  non   si
          applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di  cui
          al citato art. 33 del decreto legislativo n. ?33 del  2013,
          rilevato  alla  fine  dell'esercizio  precedente,  non   e'
          superiore al 5 per cento del totale delle fatture  ricevute
          nel medesimo esercizio; 
                  b)  le  misure  di  cui  ai  commi  862  o  864  se
          rispettano  la  condizione  di  cui  alla  lettera  a),  ma
          presentano un indicatore di ritardo annuale dei  pagamenti,
          calcolato  sulle  fatture  ricevute  e  scadute   nell'anno
          precedente, non rispettoso dei termini di  pagamento  delle
          transazioni  commerciali,  come  fissati  dall'art.  4  del
          decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.» 
                «863. Nel corso  dell'esercizio  l'accantonamento  al
          Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 e'
          adeguato  alle  variazioni  di   bilancio   relative   agli
          stanziamenti della spesa per acquisto di beni e  servizi  e
          non riguarda  gli  stanziamenti  di  spesa  che  utilizzano
          risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo  di
          garanzia debiti commerciali accantonato  nel  risultato  di
          amministrazione e'  liberato  nell'esercizio  successivo  a
          quello in cui sono rispettate le  condizioni  di  cui  alle
          lettere a) e b) del comma 859.». 
                             Art. 38 ter 
 
 
           Procedura di riconoscimento della legittimita' 
               dei debiti fuori bilancio delle regioni 
 
  1. All'articolo 73, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, le parole: «il Consiglio  regionale  provvede
entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il  Consiglio
regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  73  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
          materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli
          schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  5
          maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 73 (Riconoscimento di  legittimita'  di  debiti
          fuori bilancio delle Regioni). - (Omissis). 
                4. Al riconoscimento della  legittimita'  dei  debiti
          fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il  Consiglio
          regionale o la Giunta  regionale  provvedono  entra  trenta
          giorni dalla ricezione  della  relativa  proposta.  Decorso
          inutilmente tale termine, la legittimita' di  detto  debito
          si intende riconosciuta.». 
                           Art. 38 quater 
 
 
                      Recepimento dell'accordo 
                tra il Governo e la Regione siciliana 
 
  1. I liberi consorzi  comunali  e  le  citta'  metropolitane  della
Regione siciliana, in deroga alle vigenti  disposizioni  generali  in
materia di contabilita'  pubblica,  sono  autorizzati  ad  applicare,
nell'anno  2019,  in  caso  di  esercizio  provvisorio   o   gestione
provvisoria,   l'articolo   163   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto  2000,  n.  267,  con  riferimento  all'ultimo   bilancio   di
previsione approvato e, al fine di utilizzare  le  risorse  pubbliche
trasferite per la realizzazione di  interventi  infrastrutturali,  ad
effettuare, con delibera consiliare,  le  necessarie  variazioni,  in
entrata e in uscita, per lo stesso  importo,  che  sono  recepite  al
momento  dell'elaborazione  e  dell'approvazione  del   bilancio   di
previsione. 
  2. In relazione alle disposizioni del comma 1,  i  liberi  consorzi
comunali e le citta' metropolitane della Regione siciliana, in deroga
alle  vigenti  disposizioni  generali  in  materia  di   contabilita'
pubblica, sono autorizzati a: 
  a) approvare il rendiconto della gestione  degli  esercizi  2018  e
precedenti anche se il relativo bilancio di previsione non  e'  stato
deliberato. In tal caso,  nel  rendiconto  della  gestione,  le  voci
riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni
definitive  di  cassa»  sono  valorizzate   indicando   gli   importi
effettivamente   gestiti   nel   corso   dell'esercizio,   ai   sensi
dell'articolo 163, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  b)  predisporre  un  bilancio  di  previsione  solo   annuale   per
l'esercizio 2019; 
  c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche  in  sede
di   approvazione   del   bilancio   di   previsione,   l'avanzo   di
amministrazione  libero,  destinato  e  vincolato  per  garantire  il
pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162  del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  3. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti: 
  «881-bis. Per un importo complessivo di 140  milioni  di  euro,  il
concorso alla finanza pubblica a carico della Regione  siciliana  per
l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla  base  dell'accordo  raggiunto
tra il Governo e la  Regione  stessa  in  data  15  maggio  2019,  e'
assicurato utilizzando le risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione   -   Programmazione   2014-2020   gia'    destinate    alla
programmazione della Regione siciliana,  che  e'  corrispondentemente
ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la
nuova programmazione nel limite delle disponibilita' residue. 
  881-ter. Alla Regione siciliana e'  attribuito  un  importo  di  10
milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del  contributo
alla finanza pubblica di cui al comma  881.  Agli  oneri  di  cui  al
presente comma si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»; 
  b) al comma 885 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il
contributo a favore dei liberi consorzi e delle citta'  metropolitane
di cui al periodo precedente e' incrementato,  per  l'anno  2019,  di
ulteriori 100 milioni di euro." 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 163 del  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000: 
                «Art.   163   (Esercizio   provvisorio   e   gestione
          provvisoria). - 1. Se il  bilancio  di  previsione  non  e'
          approvato dal Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno
          precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
          rispetto  dei   principi   applicati   della   contabilita'
          finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio   o   la
          gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio  provvisorio
          o della  gestione  provvisoria,  gli  enti  gestiscono  gli
          stanziamenti di competenza  previsti  nell'ultimo  bilancio
          approvato per l'esercizio cui si riferisce  la  gestione  o
          l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro  i
          limiti determinati dalla somma dei residui al  31  dicembre
          dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza  al
          netto del fondo pluriennale vincolato. 
                2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio  non  sia
          approvato entro il 31 dicembre e non sia stato  autorizzato
          l'esercizio  provvisorio,  o  il  bilancio  non  sia  stato
          approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
          consentita  esclusivamente  una  gestione  provvisoria  nei
          limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
          bilancio approvato per  l'esercizio  cui  si  riferisce  la
          gestione provvisoria. Nel corso della gestione  provvisoria
          l'ente  puo'  assumere  solo  obbligazioni   derivanti   da
          provvedimenti     giurisdizionali     esecutivi,     quelle
          tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie  ad
          evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
          all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente  puo'
          disporre   pagamenti   solo   per   l'assolvimento    delle
          obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti  da
          provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di   obblighi
          speciali tassativamente regolati dalla legge, per le  spese
          di personale, di residui passivi,  di  rate  di  mutuo,  di
          canoni, imposte e tasse, ed, in particolare,  per  le  sole
          operazioni necessarie ad evitare che siano  arrecati  danni
          patrimoniali certi e gravi all'ente. 
                3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
          con decreto del Ministro  dell'interno  che,  ai  sensi  di
          quanto previsto dall'art. 151, primo comma,  differisce  il
          termine di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
          motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
          e' consentito  il  ricorso  all'indebitamento  e  gli  enti
          possono impegnare solo spese correnti, le  eventuali  spese
          correlate riguardanti le partite di giro,  lavori  pubblici
          di somma urgenza o altri interventi di somma  urgenza.  Nel
          corso dell'esercizio provvisorio e' consentito  il  ricorso
          all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 
                4.  All'avvio  dell'esercizio  provvisorio  o   della
          gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco
          dei residui presunti alla data del 1°(gradi) gennaio e  gli
          stanziamenti di competenza  riguardanti  l'anno  a  cui  si
          riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria
          previsti  nell'ultimo  bilancio  di  previsione  approvato,
          aggiornati   alle   variazioni   deliberate    nel    corso
          dell'esercizio  precedente,  indicanti   -   per   ciascuna
          missione, programma e titolo - gli impegni gia'  assunti  e
          l'importo del fondo pluriennale vincolato. 
                5. Nel corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti
          possono impegnare mensilmente, unitamente  alla  quota  dei
          dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per  ciascun
          programma, le spese di cui al  comma  3,  per  importi  non
          superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti  del  secondo
          esercizio del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno
          precedente,  ridotti  delle  somme  gia'  impegnate   negli
          esercizi precedenti e  dell'importo  accantonato  al  fondo
          pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
                  a) tassativamente regolate dalla legge; 
                  b) non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in
          dodicesimi; 
                  c)  a   carattere   continuativo   necessarie   per
          garantire  il  mantenimento  del  livello   qualitativo   e
          quantitativo dei servizi  esistenti,  impegnate  a  seguito
          della scadenza dei relativi contratti. 
                6. I pagamenti riguardanti spese escluse  dal  limite
          dei dodicesimi di cui  al  comma  5  sono  individuati  nel
          mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185,  comma
          2, lettera i-bis). 
                7.  Nel  corso   dell'esercizio   provvisorio,   sono
          consentite le variazioni  di  bilancio  previste  dall'art.
          187, comma 3-quinquies, quelle  riguardanti  le  variazioni
          del fondo pluriennale  vincolato,  quelle  necessarie  alla
          reimputazione agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di
          obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte,  e
          delle spese correlate, nei casi in cui anche  la  spesa  e'
          oggetto di reimputazione  l'eventuale  aggiornamento  delle
          spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
          della gestione dei dodicesimi.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 162 e  187
          del citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
                «Art. 162 (Principi del  bilancio).  -  1.  Gli  enti
          locali deliberano annualmente  il  bilancio  di  previsione
          finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le
          previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
          periodo considerato e le  previsioni  di  competenza  degli
          esercizi  successivi,  osservando  i   principi   contabili
          generali e applicati allegati  al  decreto  legislativo  23
          giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
                2. Il totale delle entrate  finanzia  indistintamente
          il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge. 
                3.  L'unita'  temporale  della  gestione  e'   l'anno
          finanziario, che inizia il  1°  gennaio  e  termina  il  31
          dicembre dello stesso anno; dopo tale termine  non  possono
          piu' effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa
          in conto dell'esercizio scaduto. 
                4. Tutte le entrate  sono  iscritte  in  bilancio  al
          lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali
          e di altre eventuali  spese  ad  esse  connesse.  Parimenti
          tutte le spese sono  iscritte  in  bilancio  integralmente,
          senza  alcuna  riduzione  delle  correlative  entrate.   La
          gestione finanziaria e' unica come il relativo bilancio  di
          previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di  spese
          che non siano iscritte in bilancio. 
                5. Il bilancio di previsione e' redatto nel  rispetto
          dei principi di veridicita' ed attendibilita', sostenuti da
          analisi riferite  ad  un  adeguato  arco  di  tempo  o,  in
          mancanza, da altri idonei parametri di riferimento. 
                6.  Il  bilancio  di  previsione  e'  deliberato   in
          pareggio  finanziario  complessivo   per   la   competenza,
          comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione  e
          del recupero del disavanzo di amministrazione e  garantendo
          un  fondo  di  cassa  finale  non  negativo.  Inoltre,   le
          previsioni  di  competenza  relative  alle  spese  correnti
          sommate  alle  previsioni   di   competenza   relative   ai
          trasferimenti  in  c/capitale,  al  saldo  negativo   delle
          partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate  di
          ammortamento  dei  mutui  e  degli  altri   prestiti,   con
          l'esclusione dei rimborsi anticipati,  non  possono  essere
          complessivamente superiori alle  previsioni  di  competenza
          dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati
          al rimborso dei  prestiti  e  all'utilizzo  dell'avanzo  di
          competenza di parte corrente  e  non  possono  avere  altra
          forma di finanziamento, salvo le  eccezioni  tassativamente
          indicate  nel   principio   applicato   alla   contabilita'
          finanziaria   necessarie   a    garantire    elementi    di
          flessibilita' degli  equilibri  di  bilancio  ai  fini  del
          rispetto del principio dell'integrita'. 
                7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi
          di partecipazione, di cui all'art.  8,  la  conoscenza  dei
          contenuti  significativi  e  caratteristici  del   bilancio
          annuale e dei suoi allegati con le modalita' previste dallo
          statuto e dai regolamenti.» 
                «Art.   187   (Composizione    del    risultato    di
          amministrazione). - 1. Il risultato di  amministrazione  e'
          distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi  destinati
          agli investimenti e fondi accantonati.  I  fondi  destinati
          agli  investimenti  sono  costituiti   dalle   entrate   in
          c/capitale senza  vincoli  di  specifica  destinazione  non
          spese, e sono utilizzabili con provvedimento di  variazione
          di  bilancio   solo   a   seguito   dell'approvazione   del
          rendiconto. L'indicazione della destinazione nel  risultato
          di amministrazione per le entrate  in  conto  capitale  che
          hanno dato luogo ad  accantonamento  al  fondo  crediti  di
          dubbia e  difficile  esazione  e'  sospeso,  per  l'importo
          dell'accantonamento, sino all'effettiva  riscossione  delle
          stesse.  I  trasferimenti  in  conto  capitale   non   sono
          destinati al finanziamento degli investimenti e non possono
          essere finanziati dal  debito  e  dalle  entrate  in  conto
          capitale destinate al finanziamento degli investimenti. 
                I fondi accantonati  comprendono  gli  accantonamenti
          per passivita' potenziali e  il  fondo  crediti  di  dubbia
          esigibilita'.   Nel   caso   in   cui   il   risultato   di
          amministrazione non sia sufficiente a comprendere le  quote
          vincolate, destinate e accantonate, l'ente e' in  disavanzo
          di amministrazione. Tale disavanzo e' iscritto come posta a
          se stante nel primo esercizio del  bilancio  di  previsione
          secondo le modalita' previste dall'art. 188. 
                2. La quota  libera  dell'avanzo  di  amministrazione
          dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186
          e quantificato ai sensi del comma 1, puo' essere utilizzato
          con  provvedimento  di  variazione  di  bilancio,  per   le
          finalita' di seguito indicate in ordine di priorita': 
                  a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
                  b)   per   i   provvedimenti   necessari   per   la
          salvaguardia degli equilibri di bilancio  di  cui  all'art.
          193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
                  c) per il finanziamento di spese di investimento; 
                  d) per il  finanziamento  delle  spese  correnti  a
          carattere non permanente; 
                  e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.  Nelle
          operazioni di estinzione anticipata  di  prestiti,  qualora
          l'ente non disponga di  una  quota  sufficiente  di  avanzo
          libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari
          al 100 per cento del fondo crediti di dubbia  esigibilita',
          puo' ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo  destinato
          a investimenti solo a condizione che garantisca,  comunque,
          un pari livello di investimenti aggiuntivi. 
                Resta salva  la  facolta'  di  impiegare  l'eventuale
          quota del risultato  di  amministrazione  "svincolata",  in
          occasione  dell'approvazione  del  rendiconto,  sulla  base
          della determinazione dell'ammontare definitivo della  quota
          del risultato di amministrazione accantonata per  il  fondo
          crediti  di  dubbia   esigibilita',   per   finanziare   lo
          stanziamento  riguardante  il  fondo  crediti   di   dubbia
          esigibilita'  nel  bilancio  di  previsione  dell'esercizio
          successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 
                3.  Le  quote  del   risultato   presunto   derivanti
          dall'esercizio  precedente,  costituite  da  accantonamenti
          risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti  da
          fondi vincolati possono essere utilizzate per le  finalita'
          cui  sono  destinate  prima  dell'approvazione  del   conto
          consuntivo    dell'esercizio     precedente,     attraverso
          l'iscrizione di tali  risorse,  come  posta  a  se'  stante
          dell'entrata,  nel  primo   esercizio   del   bilancio   di
          previsione o con provvedimento di variazione  al  bilancio.
          L'utilizzo  della  quota  vincolata   o   accantonata   del
          risultato di amministrazione e' consentito, sulla  base  di
          una relazione documentata del dirigente  competente,  anche
          in  caso  di  esercizio  provvisorio,  esclusivamente   per
          garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a
          termini   o   scadenza,   la   cui    mancata    attuazione
          determinerebbe  danno  per  l'ente,  secondo  le  modalita'
          individuate al comma 3-quinquies. 
                3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato  non
          puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si  trovi  in
          una delle situazioni previste dagli  articoli  195  e  222,
          fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di  riequilibrio
          di cui all'art. 193. 
                3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di
          amministrazione le entrate accertate  e  le  corrispondenti
          economie di bilancio: 
                  a) nei casi in cui la legge o i principi  contabili
          generali e applicati individuano un  vincolo  di  specifica
          destinazione dell'entrata alla spesa; 
                  b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per
          il finanziamento di investimenti determinati; 
                  c) derivanti  da  trasferimenti  erogati  a  favore
          dell'ente per una specifica destinazione determinata; 
                  d) derivanti da  entrate  accertate  straordinarie,
          non aventi  natura  ricorrente,  cui  l'amministrazione  ha
          formalmente  attribuito  una  specifica  destinazione.   E'
          possibile  attribuire  un  vincolo  di  destinazione   alle
          entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo  se
          l'ente non  ha  rinviato  la  copertura  del  disavanzo  di
          amministrazione negli esercizi successivi e  ha  provveduto
          nel  corso  dell'esercizio  alla  copertura  di  tutti  gli
          eventuali debiti fuori bilancio,  compresi  quelli  di  cui
          all'art. 193. 
                L'indicazione   del   vincolo   nel   risultato    di
          amministrazione per le entrate  vincolate  che  hanno  dato
          luogo ad  accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia  e
          difficile    esazione    e'    sospeso,    per    l'importo
          dell'accantonamento, sino all'effettiva  riscossione  delle
          stesse. 
                3-quater. Se il bilancio di previsione impiega  quote
          vincolate del  risultato  di  amministrazione  presunto  ai
          sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la  Giunta  verifica
          l'importo  delle   quote   vincolate   del   risultato   di
          amministrazione presunto sulla  base  di  un  preconsuntivo
          relativo alle entrate e alle  spese  vincolate  ed  approva
          l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione  di
          cui  all'art.  11,  comma  3,  lettera  a),   del   decreto
          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   e   successive
          modificazioni. Se  la  quota  vincolata  del  risultato  di
          amministrazione presunto e' inferiore rispetto  all'importo
          applicato  al  bilancio  di  previsione,  l'ente   provvede
          immediatamente alle necessarie variazioni di  bilancio  che
          adeguano  l'impiego  del   risultato   di   amministrazione
          vincolato. 
                3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa
          dell'approvazione del  consuntivo,  applicano  al  bilancio
          quote   vincolate   o   accantonate   del   risultato    di
          amministrazione, sono effettuate solo  dopo  l'approvazione
          del prospetto aggiornato del risultato  di  amministrazione
          presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le
          variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie
          di   spesa   derivanti   da   stanziamenti   di    bilancio
          dell'esercizio   precedente   corrispondenti   a    entrate
          vincolate,  possono  essere  disposte  dai   dirigenti   se
          previsto dal regolamento di contabilita' o, in  assenza  di
          norme, dal responsabile finanziario. In caso  di  esercizio
          provvisorio  tali  variazioni  sono  di  competenza   della
          Giunta. 
                3-sexies. Le quote del risultato  presunto  derivante
          dall'esercizio precedente costituite  dagli  accantonamenti
          effettuati  nel  corso  dell'esercizio  precedente  possono
          essere  utilizzate  prima   dell'approvazione   del   conto
          consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalita'  cui
          sono  destinate,  con  provvedimento   di   variazione   al
          bilancio, se  la  verifica  di  cui  al  comma  3-quater  e
          l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione  di
          cui  all'art.  11,  comma  3,  lettera  a),   del   decreto
          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   e   successive
          modificazioni, sono effettuate con riferimento a  tutte  le
          entrate e le spese dell'esercizio  precedente  e  non  solo
          alle entrate e alle spese vincolate.». 
              - Si riporta il testo del comma 885 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «885. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512  dell'art.
          1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  e  il  comma  829
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il  primo
          periodo del comma 830 dell'art. 1 della legge  27  dicembre
          2017, n. 205, trova applicazione solo per  il  2018.  Resta
          fermo  l'obbligo  a  carico  della  Regione  siciliana   di
          destinare ai liberi  consorzi  del  proprio  territorio  70
          milioni di euro annui  aggiuntivi  rispetto  al  consuntivo
          2016, di cui al punto 4 dell'Accordo tra il  Governo  e  la
          Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio  2017.  Il
          contributo a favore dei  liberi  consorzi  e  delle  citta'
          metropolitane di cui al periodo precedente e' incrementato,
          per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro.». 
                               Art. 39 
 
 
           Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 
 
  1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
le parole da: «il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali»
sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:  «attesa  la
situazione di necessita' e  di  urgenza,  limitatamente  al  triennio
2019-2021, l'Anpal, previa  convenzione  approvata  con  decreto  del
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  puo'  avvalersi  di
societa' in house al Ministero  medesimo  gia'  esistenti,  le  quali
possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione  messi  a
disposizione da Consip S.p.A.». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  8  dell'art.  6  del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2019,   n.   26
          (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Piattaforme digitali per l'attivazione e  la
          gestione dei Patti e disposizioni sui centri di  assistenza
          fiscale). - (Omissis). 
                8.  Al  fine  di  attuare  il  Rdc  anche  attraverso
          appropriati  strumenti  e  piattaforme   informatiche   che
          aumentino l'efficienza del programma  e  l'allocazione  del
          lavoro, attesa la situazione di necessita'  e  di  urgenza,
          limitatamente  al  triennio  2019-2021,   l'Anpal,   previa
          convenzione approvata con decreto del Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali, puo' avvalersi  di  societa'  in
          house  al  Ministero  medesimo  gia'  esistenti,  le  quali
          possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione
          messi a disposizione da Consip S.p.a. 
                (Omissis).». 
                             Art. 39 bis 
 
 
                          Bonus eccellenze 
 
  1. All'articolo 1, comma 717, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: «programma operativo nazionale», ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «programma operativo complementare». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 717 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «717. Gli oneri relativi agli interventi  di  cui  ai
          commi da 706 a 716 sono posti a carico, nel  limite  di  50
          milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per
          l'anno  2020,  delle  risorse   del   programma   operativo
          complementare   "   Sistemi   di   politiche   attive   per
          l'occupazione  ".  L'Agenzia  nazionale  per  le  politiche
          attive   del   lavoro   (ANPAL)    provvede    a    rendere
          tempestivamente  disponibili  le  predette   risorse,   nel
          rispetto delle procedure europee di gestione dei fondi  del
          programma operativo complementare di cui al primo  periodo,
          al fine di determinare la data  di  effettivo  avvio  degli
          interventi di cui ai commi da 706 a 716. Nell'ambito  delle
          proprie  competenze  le  regioni   possono   integrare   il
          finanziamento degli interventi di cui ai commi da 706 a 716
          nel limite delle disponibilita'  dei  propri  bilanci  allo
          scopo finalizzate.». 
                             Art. 39 ter 
 
 
                     Incentivo per le assunzioni 
                    nelle regioni del Mezzogiorno 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1°  gennaio
2019 al 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 1,  comma  247,  della
legge 30 dicembre 2018, n.  145,  si  provvede,  nel  limite  di  200
milioni di euro,  a  carico  del  programma  operativo  complementare
«Sistemi di politiche attive per l'occupazione» 2014-2020,  approvato
con deliberazione del CIPE n.22/2018 del 28 febbraio 2018. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 247 dell'art.  1  della
          citata legge n. 145 del 2018: 
                «247. I programmi operativi nazionali e regionali e i
          programmi operativi complementari  possono  prevedere,  nel
          limite complessivo di 500  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli  anni  2019  e  2020,  nell'ambito  degli   obiettivi
          specifici previsti  dalla  relativa  programmazione  e  nel
          rispetto della normativa europea in  materia  di  aiuti  di
          Stato, misure per favorire nelle regioni  Abruzzo,  Molise,
          Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e  Sardegna
          l'assunzione  con  contratto  a  tempo   indeterminato   di
          soggetti che non  abbiano  compiuto  trentacinque  anni  di
          eta', ovvero di soggetti di  almeno  trentacinque  anni  di
          eta' privi di un impiego regolarmente retribuito da  almeno
          sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero
          contributivo  di  cui  all'art.   1-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e' elevato
          fino al 100 per cento, nel limite  massimo  di  importo  su
          base annua pari a quanto stabilito dall'art. 1, comma  118,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed e' cumulabile  con
          altri esoneri o riduzioni delle aliquote  di  finanziamento
          previsti dalla normativa vigente, limitatamente al  periodo
          di applicazione degli stessi. In  attuazione  del  presente
          comma sono adottate, con le rispettive  procedure  previste
          dalla  normativa   vigente,   le   occorrenti   azioni   di
          rimodulazione dei programmi interessati.». 
              - La deliberazione del Cipe n. 22/2018 del 28  febbraio
          2018 recante «Programma operativo complementare "Sistemi di
          politiche  attive  per  l'occupazione"  2014  -  2020«   e'
          pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018, numero
          148. 
                               Art. 40 
 
 
             Misure di sostegno al reddito per chiusura 
                 della strada SS 3-bis Tiberina E45 
 
  1. E' concessa,  ai  sensi  del  comma  3,  un'indennita'  pari  al
trattamento  massimo  di  integrazione  salariale,  con  la  relativa
contribuzione figurativa, a decorrere dal 16  gennaio  2019,  per  un
massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori  del  settore  privato,
compreso quello  agricolo,  impossibilitati  a  prestare  l'attivita'
lavorativa, in tutto o in  parte,  a  seguito  della  chiusura  della
strada  SS  3bis  Tiberina  E45  Orte  Ravenna  dal  Km.  168+200  al
Km162+698,  per  il  sequestro  del  viadotto  Puleto  con   relativa
interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende,  o  da
soggetti diversi dalle imprese, coinvolti  dalla  predetta  chiusura,
che hanno subito un impatto economico negativo  e  per  i  quali  non
trovano  applicazione  le  vigenti   disposizioni   in   materia   di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che  hanno
esaurito le tutele previste dalla normativa vigente. 
  2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione  coordinata
e continuativa, di  agenzia  e  di  rappresentanza  commerciale,  dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di  impresa
e  professionali,  iscritti  a  qualsiasi   forma   obbligatoria   di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita'  a
causa dell'evento di cui al comma 1, e' riconosciuta,  ai  sensi  del
comma 3, un'indennita' una tantum pari a 15.000  euro,  nel  rispetto
della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia  di  aiuti
di Stato. 
  3. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono  concesse  con  decreto
delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nel limite  di  spesa
complessivo di 10 milioni di euro per l'anno  2019.  La  ripartizione
del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del  presente
comma tra le regioni interessate e le modalita' ai fini del  rispetto
del limite di  spesa  medesimo  sono  disciplinate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Le  regioni,
insieme al decreto di concessione, inviano la lista  dei  beneficiari
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che  provvede
all'erogazione delle indennita'.  Le  domande  sono  presentate  alla
regione,  che  le   istruisce   secondo   l'ordine   cronologico   di
presentazione delle  stesse.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa, con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i  risultati
dell'attivita' di  monitoraggio  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle  finanzee  alle
regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria. 
  4. Per l'indennita' pari al  trattamento  massimo  di  integrazione
salariale di cui al comma 1, e' prevista la  modalita'  di  pagamento
diretto della prestazione da parte dell'INPS. Il datore di lavoro  e'
obbligato ad inviare all'Istituto  tutti  i  dati  necessari  per  il
pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso
alla scadenza del termine di durata della concessione  o  dalla  data
del provvedimento di autorizzazione al pagamento da  parte  dell'INPS
se successivo. Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa  connessi,  rimangono  a  carico  del
datore di lavoro inadempiente. 
  5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni  di
euro per l'anno 2019, si provvede a valere  sulle  disponibilita'  in
conto  residui  iscritte  sul  Fondo  sociale   per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a)   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla  compensazione
degli effetti finanziari in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi
dell'articolo 50. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  18
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
                «Art.  18  (Ferma  la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                  a) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel
          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per
          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al
          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in
          deroga alla normativa vigente e  quelle  destinate  in  via
          ordinaria dal CIPE alla formazione; 
                  b)  al  Fondo  infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                  b-bis) al Fondo strategico per il Paese a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri. 
                (Omissis).». 
                               Art. 41 
 
 
      Misure in materia di aree di crisi industriale complessa 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018,  n.  136,  sono  prorogate  nel  2019,  alle  medesime
condizioni, per  ulteriori  dodici  mesi  e  si  applicano  anche  ai
lavoratori che hanno cessato cessano  la  mobilita'  ordinaria  o  in
deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di spesa di 16 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. All'onere derivante dall'applicazione del  comma  1  pari  a  16
milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 si provvede a  valere  sulle  disponibilita'  in  conto  residui
iscritte sul Fondo sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a) del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, pari a  9,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 50. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'art.  25-ter  del
          citato decreto-legge  n.  119  del  2018,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136: 
                «Art. 25-ter (Trattamento di mobilita' in deroga  per
          i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree  di
          crisi  industriale  complessa).  -  1.  Il  trattamento  di
          mobilita' in deroga di cui all'art.  1,  comma  142,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' concesso per dodici mesi
          anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o  cessano
          la mobilita' ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017  al
          31  dicembre  2018,  prescindendo   dall'applicazione   dei
          criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione
          che  a  tali  lavoratori  siano  contestualmente  applicate
          misure di politica attiva, individuate in un apposito piano
          regionale, da comunicare al Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le  politiche
          attive del  lavoro  (ANPAL).  Il  lavoratore  decade  dalla
          fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a
          qualsiasi titolo. 
                2. All'onere derivante dall'applicazione del comma  1
          si fa fronte con le risorse di cui all'art. 1,  comma  143,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
                3.  Ai  fini  della  compensazione  in   termini   di
          fabbisogno e indebitamento netto, pari a  32,2  milioni  di
          euro per l'anno 2019, si provvede: 
                  a) quanto a 18 milioni di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante  corrispondente  utilizzo   del   Fondo   per   la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'art.  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
                  b) quanto a 14,2 milioni di euro per  l'anno  2019,
          mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione, di  cui  all'art.  18,  comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.». 
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  18  del  citato
          decreto-legge   n.   185   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e'
          riportato nelle Note all'art. 40. 
                             Art. 41 bis 
 
Riconoscimento della pensione di inabilita' ai soggetti  che  abbiano
  contratto   malattie   professionali   a   causa   dell'esposizione
  all'amianto 
 
  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  dopo  il
comma 250 sono inseriti i seguenti: 
  «250-bis. Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, le disposizioni del  comma  250  del  presente
articolo  si  applicano  ai  lavoratori   in   servizio   o   cessati
dall'attivita' alla medesima data che risultano affetti da  patologia
asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13,
comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell'ambito
di applicazione della presente disposizione anche i soggetti  di  cui
al primo periodo che: 
  a)  in  seguito  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  siano
transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS,
compresi coloro che, per effetto  della  ricongiunzione  contributiva
effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio  1979,  n.
29, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione  generale
obbligatoria; 
  b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla  pensione
entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma  276,
della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  secondo  i  criteri  e  le
modalita' indicate nel  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione  di  inabilita'
di cui al comma 250 del presente articolo. 
  250-ter. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono emanate le disposizioni  per  l'applicazione  del
comma 250-bis. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis  e'
riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per
l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni
di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022,  di
11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di
euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5
milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028.  Agli  oneri
derivanti dal comma 250-bis e dal presente comma si provvede: 
  a) quanto a 7,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,1 milioni  di
euro   per   l'anno   2020,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  12,  comma  6,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
  b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,6  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, a  11,7
milioni di euro per l'anno 2023, a 11,1 milioni di  euro  per  l'anno
2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a 9,2 milioni di euro per
l'anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,5 milioni di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge  30
dicembre 2018, n. 145; 
  c) quanto a 3.734.500 euro per l'anno 2019 e  a  533.500  euro  per
l'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in  termini
di fabbisogno e di indebitamento netto». 

                               Art. 42 
 
Controllo degli strumenti di misura in  servizio  e  sulla  vigilanza
  sugli strumenti di misura  conformi  alla  normativa  nazionale  ed
  europea 
 
  1. Il  periodo  transitorio  previsto  all'articolo  18,  comma  2,
secondo periodo del decreto del Ministro dello sviluppo economico  21
aprile 2017, n. 93, e' prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi
abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita'  alle
disposizioni abrogate dall'articolo 17  del  predetto  decreto,  che,
alla data del  18  marzo  2019,  dimostrino  l'avvenuta  accettazione
formale dell'offerta economica di accreditamento. 
  2. Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento
entro il 18 marzo 2019 possono  continuare  ad  operare  fino  al  30
giugno 2020 a decorrere dalla  data  della  domanda,  da  presentarsi
entro il  termine  del  30  settembre  2019,  dimostrando  l'avvenuta
accettazione     formale     dell'offerta     economica      relativa
all'accreditamento. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al  nuovo
esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello  sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, nella  materia  disciplinata  dal  citato  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 17  e  18,
          comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          21 aprile 2017, n. 93 (Regolamento  recante  la  disciplina
          attuativa della normativa sui controlli degli strumenti  di
          misura in servizio e sulla  vigilanza  sugli  strumenti  di
          misura conformi alla normativa nazionale e europea): 
                «Art. 17 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati i seguenti
          regolamenti e provvedimenti ministeriali: 
                  a)  decreto  del   Ministro   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato  28  marzo  2000,  n.   182,
          concernente il regolamento recante modifica e  integrazione
          della  disciplina  della  verificazione   periodica   degli
          strumenti metrici in  materia  di  commercio  e  camere  di
          commercio, fatte salve le  abrogazioni  disposte  dall'art.
          11, comma 1, del medesimo decreto; 
                  b) decreto del Ministro delle attivita'  produttive
          10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 39 del  15  febbraio  2002,  recante
          condizioni e modalita' di riconoscimento dell'idoneita' dei
          laboratori  all'esecuzione  della  verificazione  periodica
          degli strumenti di misura; 
                  c)  decreto  del  Vice  Ministro   dello   sviluppo
          economico  29  agosto  2007,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre
          2007, concernente vigilanza sul mercato degli strumenti  di
          misura  di  cui  all'art.  14  del  decreto  legislativo  2
          febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE; 
                  d) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18
          gennaio 2011, n. 31, recante il regolamento  concernente  i
          criteri  per   l'esecuzione   dei   controlli   metrologici
          successivi sui gli strumenti  per  pesare  a  funzionamento
          automatico, ai sensi del  decreto  legislativo  2  febbraio
          2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE; 
                  e) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18
          gennaio 2011, n. 32, recante il regolamento  concernente  i
          criteri  per   l'esecuzione   dei   controlli   metrologici
          successivi  sui  sistemi  per  la  misurazione  continua  e
          dinamica di quantita' di  liquidi  diversi,  ai  sensi  del
          decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della
          direttiva 2004/22/CE; 
                  f) decreto del Ministro dello sviluppo economico 16
          aprile 2012, n. 75, recante il  regolamento  concernente  i
          criteri  per   l'esecuzione   dei   controlli   metrologici
          successivi  sui  contatori  del  gas  e  i  dispositivi  di
          conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo  2
          febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE; 
                  g) decreto del Ministro dello sviluppo economico 30
          ottobre 2013, n. 155, recante il regolamento concernente  i
          criteri  per   l'esecuzione   dei   controlli   metrologici
          successivi sui contatori  dell'acqua  e  sui  contatori  di
          calore, ai sensi del decreto legislativo 2  febbraio  2007,
          n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE; 
                  h) decreto del Ministro dello sviluppo economico 24
          marzo 2015, n. 60, recante  il  regolamento  concernente  i
          criteri  per   l'esecuzione   dei   controlli   metrologici
          successivi sui contatori di energia  elettrica  attiva,  ai
          sensi del decreto  legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,
          attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e  modifiche  al
          decreto 16 aprile 2012, n. 75, concernente  i  criteri  per
          l'esecuzione dei controlli successivi sui contatori del gas
          e sui dispositivi di conversione del volume. 
                2. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento cessano di  trovare  applicazione  le  seguenti
          direttive ministeriali: 
                  a)   direttiva   del   Ministro   della   attivita'
          produttive  4  aprile  2003,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del  22  ottobre
          2003, recente indirizzo e coordinamento tecnico in  materia
          di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di
          misura; 
                  b)   direttiva   del   Ministro   delle   attivita'
          produttive  30  luglio  2004,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del  27  ottobre
          2004, recante  la  definizione  delle  caratteristiche  dei
          sigilli di garanzia apposti sugli strumenti  di  misura  da
          parte dei laboratori  riconosciuti  idonei  a  eseguire  la
          verificazione periodica; 
                  c) direttiva del Ministro dello sviluppo  economico
          4 agosto 2011, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 242 del  17  ottobre  2011,  recante
          indirizzo e coordinamento tecnico  in  materia  dicontrolli
          successivi sui distributori di carburanti  (eccetto  i  gas
          liquefatti)  di  cui  all'allegato  MI  -005  del   decreto
          legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; 
                  d) direttiva del Ministro dello sviluppo  economico
          14 ottobre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 293 del 17  dicembre  2011,  recante
          indirizzo e coordinamento tecnico in materia di  operazione
          di verificazione dei distributori  di  carburanti  conformi
          alla  direttiva  2004/22/CE,   attuata   con   il   decreto
          legislativo  2  febbraio  2007,   n.   22,   associati   ad
          apparecchiature  ausiliarie  ammesse   alla   verificazione
          metrica ai sensi della normativa nazionale; 
                  e) direttiva del Ministro dello sviluppo  economico
          14 marzo 2013, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n.  102  del  3  maggio  2013,  recante
          indirizzo e coordinamento tecnico in materia di  operazione
          di verificazione di distributori di carburante associati ad
          apparecchiature ausiliarie e di armonizzazione tecnica alla
          normativa europea; 
                  f) direttiva del Ministro dello sviluppo  economico
          12 maggio 2014, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 165  del  18  luglio  2014,  recante
          indirizzo e coordinamento tecnico in materia di  operazione
          di verificazione dei dispositivi di conversione del volume,
          di  semplificazione  e  di  armonizzazione   tecnica   alla
          normativa europea.» 
                «Art. 18 (Disposizioni transitorie e  finali).  -  1.
          (Omissis). 
                2.  Gli  organismi  gia'  abilitati   ad   effettuare
          verificazioni periodiche in conformita'  alle  disposizioni
          dei decreti  abrogati  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,
          riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del
          presente decreto,  continuano  a  svolgere  tali  attivita'
          senza soluzione di  continuita',  a  semplice  richiesta  e
          senza oneri, e in sede  di  verificazione  periodica  degli
          strumenti sottoposti alla normativa  nazionale,  quando  ne
          ricorrono le condizioni, utilizzano gli stessi sigilli  con
          gli elementi identificativi assegnati da Unioncamere per la
          verificazione dei corrispondenti strumenti sottoposti  alla
          normativa europea. Le camere di commercio e  gli  organismi
          abilitati  ad  effettuare   verificazioni   periodiche   in
          conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati che  non
          trovano  corrispondenza  nelle  disposizioni  del  presente
          decreto, continuano transitoriamente  a  svolgerle  per  un
          periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore del
          presente regolamento, applicando,  in  quanto  compatibili,
          tutte  le  procedure   di   verifica,   gli   obblighi   di
          comunicazione e quelli  relativi  all'istituzione  ed  alla
          tenuta  del  libretto  metrologico  previsti  dal  presente
          regolamento. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata  legge
          n. 400 del 1988 e' riportato nelle Note all'art. 21. 
                               Art. 43 
 
 
                  Semplificazione degli adempimenti 
            per la gestione degli enti del Terzo settore 
 
  1. All'articolo 5 del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  13,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, secondo periodo, le parole  «del  finanziamento  o
del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in  caso  di
finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o  uguale  a
euro 500, entro il mese  di  marzo  dell'anno  solare  successivo  se
complessivamente superiori nell'anno a tale importo»; 
    b) al comma 3, quarto periodo, dopo  le  parole  «contestualmente
alla sua trasmissione» sono aggiunte le seguenti:  «,  anche  tramite
PEC,»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai sensi e per  gli
effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti
politici: 
      a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la  composizione
dei cui organi direttivi o di gestione e' determinata in tutto  o  in
parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attivita'
dei quali si co-ordina con  questi  ultimi  anche  in  conformita'  a
previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi; 
      b) le fondazioni, le associazioni e i  comitati  i  cui  organi
direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo  da  membri
di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che  sono  o
sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento  nazionale
o europeo o di assemblee elettive regionali o locali  di  comuni  con
piu' di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto,  nei
sei anni precedenti,  incarichi  di  governo  al  livello  nazionale,
regionale o locale, in comuni con piu' di 15.000 abitanti; 
      c) le fondazioni, le associazioni  e  i  comitati  che  erogano
somme a titolo di liberalita'  o  contribuiscono  in  misura  pari  o
superiore a euro  5.000  l'anno  al  finanziamento  di  iniziative  o
servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici  o
loro articolazioni, di membri  di  organi  o  articolazioni  comunque
denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari
di  cariche  istituzionali  nell'ambito  di  organi  elettivi  o   di
governo.»; 
      d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis.  Il  comma
4, lettera b), non si applica agli enti del  Terzo  settore  iscritti
nel Registro unico nazionale  di  cui  all'articolo  45  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4,  lettera  b),  non  si
applica altresi' alle  fondazioni,  alle  associazioni,  ai  comitati
appartenenti alle confessioni religiose con  le  quali  lo  Stato  ha
stipulato patti, accordi o intese». 
  2. Fino all'operativita' del Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, il requisito dell'iscrizione nel predetto  registro  previsto
dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
13, s'intende  soddisfatto  con  l'iscrizione  in  uno  dei  registri
previsti dalle normative di  settore,  ai  sensi  dell'articolo  101,
comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
  3. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11, terzo periodo, le parole «entro  il  mese  solare
successivo  a  quello  di  percezione,  in  apposito  registro»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a  quello
di percezione ovvero, in caso  di  contributi,  prestazioni  o  altre
forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro  500,
entro   il   mese   di   marzo   dell'anno   solare   successivo   se
complessivamente superiori nell'anno  a  tale  importo,  in  apposito
registro numerato progressivamente  e  firmato  su  ogni  foglio  dal
rappresentante legale o dal tesoriere,»; al quarto periodo,le  parole
«e in ogni caso l'annotazione deve  essere  eseguita  entro  il  mese
solare successivo a quello di percezione» sono soppresse; 
  a-bis) al comma 14, primo periodo, dopo  le  parole:  «nel  proprio
sito internet» sono inserite le seguenti: «ovvero per le liste di cui
al comma 11, nel sito internet del partito o del  movimento  politico
sotto il cui  contrassegno  si  sono  presentate  nella  competizione
elettorale,»; 
    b) al comma 21 dopo le parole «e 12» sono aggiunte le seguenti:«,
primo periodo,»;  alla  fine  del  primo  periodo  sono  aggiunte  le
seguenti parole:  «,  se  entro  tre  mesi  dal  ricevimento  non  ha
provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa  delle
ammende in conformita' al  comma  13»  e,  in  fine,  dopo  il  primo
periodo, e' aggiunto il seguente: «In caso di violazione del  divieto
di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di  cui
al primo periodo del presente comma se entro  tre  mesi  dalla  piena
conoscenza della sussistenza delle  condizioni  ostative  di  cui  al
comma 12, secondo periodo, il partito o  movimento  politico  non  ha
provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa  delle
ammende in conformita' al comma 13.»; 
  b-bis) dopo il comma 26 e' inserito il seguente: 
  «26-bis. Al fine di consentire i controlli previsti dalle norme  di
legge, la Commissione di garanzia degli statuti e per la  trasparenza
ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei  movimenti  politici
puo'  accedere  alle  banche  dati  gestite   dalle   amministrazioni
pubbliche o da enti che, a  diverso  titolo,  sono  competenti  nella
materia elettorale  o  che  esercitino  funzioni  nei  confronti  dei
soggetti equiparati  ai  partiti  e  ai  movimenti  politici.  Per  i
medesimi fini e per l'esercizio delle  funzioni  istituzionali  della
Commissione possono essere  predisposti  protocolli  d'intesa  con  i
citati enti o amministrazioni»; 
    c) al comma 28, dopo il primo periodo, e'  aggiunto  in  fine  il
seguente: «E' fatto  salvo  quanto  disposto  all'articolo  5,  comma
4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.»; 
    d) dopo il comma 28 sono inseriti i seguenti: «28-bis. In  deroga
al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di  cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i
termini fissati  al  mese  solare  successivo  dal  comma  11,  terzo
periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato
decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per  i
comitati  elettorali,  al  secondo  mese  solare   successivo.   Alle
fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al  primo  periodo
non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il  comma
12, secondo periodo, non si applica in caso di  elargizioni  disposte
da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli enti di cui al secondo
periodo, in caso di violazione degli  ulteriori  divieti  di  cui  al
comma 12 del presente articolo,  il  comma  21  si  applica  solo  in
relazione a contributi, prestazioni o  altre  forme  di  sostegno  di
importo superiore nell'anno a euro 500. Ai  medesimi  enti  e'  fatto
divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in  denaro,
i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere
patrimoniale ricevuti ai sensi del  secondo  periodo  in  favore  dei
partiti, dei movimenti politici, delle liste elettorali e di  singoli
candidati alla  carica  di  sindaco.  Le  elargizioni  in  denaro,  i
contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno  a  carattere
patrimoniale di cui al precedente periodo devono essere  annotati  in
separata e distinta voce del bilancio d'esercizio. 
  28-ter. Alle  fondazioni,  alle  associazioni  e  ai  comitati  che
violano gli obblighi previsti dal comma  28-bis,  la  Commissione  di
garanzia degli statuti e  per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei
rendiconti dei partiti politici applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria di importo non inferiore al  triplo  e  non  superiore  al
quintuplo del valore delle elargizioni  in  denaro,  dei  contributi,
delle prestazioni  o  delle  altre  forme  di  sostegno  a  carattere
patrimoniale ricevuti». 
  4. I termini di cui all'articolo 1, comma  28-bis,  primo  periodo,
della legge 9 gennaio 2019,  n.  3,  si  applicano  agli  adempimenti
relativi  ad  elargizioni,  finanziamenti  e  contributi  ricevuti  a
partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata  in
vigore della medesima legge. 
  4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2,  del
codice del Terzo settore, di cui  al  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti  delle  bande
musicali, delle organizzazioni non  lucrative  di  utilita'  sociale,
delle  organizzazioni  di  volontariato  e  delle   associazioni   di
promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il  termine  per
il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo  3
luglio 2017, n. 112, e' differito al 30 giugno 2020. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge  28
          dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2014, n. 13 (Abolizione del finanziamento
          pubblico diretto, disposizioni  per  la  trasparenza  e  la
          democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione
          volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   5   (Norme   per   la   trasparenza   e    la
          semplificazione). - 1. I  partiti  politici  assicurano  la
          trasparenza  e  l'accesso  alle  informazioni  relative  al
          proprio assetto statutario,  agli  organi  associativi,  al
          funzionamento interno e ai bilanci, compresi i  rendiconti,
          anche mediante la realizzazione di  un  sito  internet  che
          rispetti i principi di  elevata  accessibilita',  anche  da
          parte   delle   persone   disabili,   di   completezza   di
          informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilita',
          di  semplicita'   di   consultazione,   di   qualita',   di
          omogeneita' e di interoperabilita'. 
                2. Entro il 15  luglio  di  ciascun  anno,  nei  siti
          internet dei partiti politici sono pubblicati  gli  statuti
          dei partiti medesimi, dopo il controllo di  conformita'  di
          cui all'art. 4, comma 2,  del  presente  decreto,  nonche',
          dopo il controllo  di  regolarita'  e  conformita'  di  cui
          all'art. 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n.  96,  il
          rendiconto di esercizio  corredato  della  relazione  sulla
          gestione  e  della  nota  integrativa,  la  relazione   del
          revisore o  della  societa'  di  revisione,  ove  prevista,
          nonche'  il  verbale  di  approvazione  del  rendiconto  di
          esercizio  da  parte  del  competente  organo  del  partito
          politico.   Delle   medesime    pubblicazioni    e'    resa
          comunicazione ai Presidenti delle Camere  e  data  evidenza
          nel sito internet ufficiale del  Parlamento  italiano.  Nel
          medesimo sito internet sono altresi' pubblicati,  ai  sensi
          del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  i  dati
          relativi alla situazione  patrimoniale  e  di  reddito  dei
          titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento.
          Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e  i
          titolari  di  cariche  di  Governo  comunicano  la  propria
          situazione patrimoniale e di  reddito  nelle  forme  e  nei
          termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441. 
                2-bis.  I  soggetti  obbligati   alle   dichiarazioni
          patrimoniale e di reddito, ai sensi della  legge  5  luglio
          1982, n. 441, e successive modificazioni, devono  corredare
          le  stesse  dichiarazioni  con  l'indicazione   di   quanto
          ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati  costituiti  a
          loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalita'
          per ogni importo superiore alla somma di 500  euro  l'anno.
          Di tali dichiarazioni e' data evidenza  nel  sito  internet
          ufficiale del Parlamento italiano  quando  sono  pubblicate
          nel  sito  internet  del  rispettivo  ente.  I   contributi
          ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo
          del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento  anticipato
          delle Camere,  sono  pubblicati  entro  i  quindici  giorni
          successivi al loro ricevimento. 
                3. I rappresentanti legali  dei  partiti  beneficiari
          dei finanziamenti o dei contributi erogati  in  favore  dei
          partiti politici iscritti nel registro di  cui  all'art.  4
          sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera  dei
          deputati  l'elenco   dei   soggetti   che   hanno   erogato
          finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno,
          a  euro  500,  e  la  relativa  documentazione   contabile.
          L'obbligo  di  cui  al  periodo  precedente   deve   essere
          adempiuto entro il  mese  solare  successivo  a  quello  di
          percezione ovvero, in caso di finanziamenti o contributi di
          importo unitario inferiore o uguale a euro  500,  entro  il
          mese   di   marzo   dell'anno    solare    successivo    se
          complessivamente superiori nell'anno  a  tale  importo.  In
          caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso  di
          dichiarazioni   mendaci,   si   applica    la    disciplina
          sanzionatoria di cui  al  sesto  comma  dell'art.  4  della
          citata legge n. 659 del 1981.  L'elenco  dei  soggetti  che
          hanno erogato i predetti finanziamenti  o  contributi  e  i
          relativi  importi  e'  pubblicato  in  maniera   facilmente
          accessibile nel  sito  internet  ufficiale  del  Parlamento
          italiano  contestualmente  alla  sua  trasmissione,   anche
          tramite PEC, alla Presidenza  della  Camera.  L'elenco  dei
          soggetti che  hanno  erogato  i  predetti  finanziamenti  o
          contributi  e  i  relativi  importi  e'  pubblicato,   come
          allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet  del
          partito politico. Ai fini dell'ottemperanza  agli  obblighi
          di pubblicazione nei siti  internet  di  cui  al  quarto  e
          quinto periodo del  presente  comma  non  e'  richiesto  il
          rilascio del consenso espresso degli interessati. 
                4. Ai sensi e per gli effetti del presente  articolo,
          sono equiparati ai partiti e movimenti politici: 
                  a) le fondazioni, le associazioni e i  comitati  la
          composizione dei cui organi  direttivi  o  di  gestione  e'
          determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti
          o movimenti politici, o l'attivita' dei quali  si  coordina
          con  questi  ultimi  anche  in  conformita'  a   previsioni
          contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi; 
                  b) le fondazioni, le associazioni e  i  comitati  i
          cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno
          un terzo  da  membri  di  organi  di  partiti  o  movimenti
          politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni
          precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o  di
          assemblee elettive regionali o locali di comuni con piu' di
          15.000 abitanti, ovvero che ricoprono  o  hanno  ricoperto,
          nei sei anni precedenti, incarichi di  governo  al  livello
          nazionale, regionale o locale, in comuni con piu' di 15.000
          abitanti; 
                  c) le fondazioni, le associazioni e i comitati  che
          erogano somme a titolo di liberalita' o  contribuiscono  in
          misura  pari  o  superiore   a   euro   5.000   l'anno   al
          finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito  in
          favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni,
          di membri di organi o articolazioni comunque denominate  di
          partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari  di
          cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi  o  di
          governo. 
              4-bis. Il comma 4, lettera b), non si applica agli enti
          del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale  di
          cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.
          117. Il comma 4, lettera b), non si applica  altresi'  alle
          fondazioni, alle  associazioni,  ai  comitati  appartenenti
          alle  confessioni  religiose  con  le  quali  lo  Stato  ha
          stipulato patti, accordi o intese.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 45 del  decreto
          legislativo  3  luglio  2017,  n.  117  (Codice  del  Terzo
          settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
          legge 6 giugno 2016, n. 106): 
                «Art.  45  (Registro  unico   nazionale   del   Terzo
          settore). - 1. Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' istituito il Registro unico  nazionale
          del  Terzo  settore,   operativamente   gestito   su   base
          territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione
          con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,
          individua, entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto,  la  struttura  competente.
          Presso  le  Regioni,  la  struttura  di  cui   al   periodo
          precedente e' indicata come «Ufficio regionale del Registro
          unico nazionale del  Terzo  settore».  Presso  le  Province
          autonome la stessa  assume  la  denominazione  di  «Ufficio
          provinciale  del  Registro  unico   nazionale   del   Terzo
          settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale
          non generale disponibile a legislazione vigente la  propria
          struttura competente  di  seguito  indicata  come  «Ufficio
          statale del Registro unico nazionale del Terzo settore». 
                2. Il registro e' pubblico ed e' reso  accessibile  a
          tutti gli interessati in modalita' telematica.». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art.
          101 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017: 
                «Art. 101 (Norme  transitorie  e  di  attuazione).  -
          (Omissis). 
                2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale
          del  Terzo  settore,  continuano  ad  applicarsi  le  norme
          previgenti  ai   fini   e   per   gli   effetti   derivanti
          dall'iscrizione   degli   enti    nei    Registri    Onlus,
          Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di  promozione
          sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili  del
          presente decreto entro ventiquattro mesi dalla  data  della
          sua entrata in vigore.  Entro  il  medesimo  termine,  esse
          possono modificare i propri statuti con le modalita'  e  le
          maggioranze previste per  le  deliberazioni  dell'assemblea
          ordinaria al fine  di  adeguarli  alle  nuove  disposizioni
          inderogabili  o  di  introdurre  clausole   che   escludono
          l'applicazione di nuove  disposizioni  derogabili  mediante
          specifica clausola statutaria. 
                3. Il requisito  dell'iscrizione  al  Registro  unico
          nazionale del Terzo settore previsto dal presente  decreto,
          nelle  more  dell'istituzione  del  Registro  medesimo,  si
          intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli
          enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno
          dei  registri  attualmente  previsti  dalle  normative   di
          settore. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dei commi 11, 14, 21, 28,  28-bis
          e 28-ter dell'art. 1 della legge  19  gennaio  2019,  n.  3
          (Misure per il  contrasto  dei  reati  contro  la  pubblica
          amministrazione, nonche' in  materia  di  prescrizione  del
          reato e in materia di trasparenza dei partiti  e  movimenti
          politici), come modificato dalla presente legge: 
                «11.  Con  l'elargizione  di  contributi  in   denaro
          complessivamente  superiori  nell'anno  a  euro   500   per
          soggetto erogatore, o  di  prestazioni  o  altre  forme  di
          sostegno di valore equivalente per  soggetto  erogatore,  a
          partiti  o  movimenti  politici  di  cui  all'art.  18  del
          decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonche'
          alle  liste  e  ai  candidati  alla   carica   di   sindaco
          partecipanti alle elezioni amministrative  nei  comuni  con
          popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato
          il consenso alla pubblicita' dei dati da parte dei predetti
          soggetti erogatori. E' fatto divieto ai partiti o movimenti
          politici di ricevere  contributi,  prestazioni  gratuite  o
          altre  forme  di  sostegno  a  carattere  patrimoniale,  in
          qualsiasi  modo  erogati,   ivi   compresa   la   messa   a
          disposizione con  carattere  di  stabilita'  di  servizi  a
          titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che  si
          dichiarino contrari alla pubblicita' dei relativi dati. Per
          i contributi, le prestazioni o altre forme di  sostegno  di
          cui al primo periodo sono annotati, entro  il  mese  solare
          successivo a  quello  di  percezione  ovvero,  in  caso  di
          contributi,  prestazioni  o  altre  forme  di  sostegno  di
          importo unitario inferiore o uguale a euro  500,  entro  il
          mese   di   marzo   dell'anno    solare    successivo    se
          complessivamente superiori nell'anno  a  tale  importo,  in
          apposito registro numerato progressivamente  e  firmato  su
          ogni foglio dal  rappresentante  legale  o  dal  tesoriere,
          custodito presso la sede legale  del  partito  o  movimento
          politico,   l'identita'   dell'erogante,   l'entita'    del
          contributo o il valore della prestazione  o  della  diversa
          forma di sostegno e la data  dell'erogazione.  In  caso  di
          scioglimento anche di una sola Camera, il termine  indicato
          al terzo periodo e' ridotto a  quindici  giorni  decorrenti
          dalla data dello scioglimento. Entro gli stessi termini  di
          cui al terzo e al quarto periodo, i  dati  annotati  devono
          risultare dal rendiconto di cui all'art. 8  della  legge  2
          gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito  internet
          istituzionale del partito o movimento politico, ovvero  nel
          sito internet della lista o del candidato di cui  al  primo
          periodo del presente comma, per un tempo  non  inferiore  a
          cinque   anni.   Sono   esenti   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente comma le  attivita'  a  contenuto
          non commerciale, professionale  o  di  lavoro  autonomo  di
          sostegno volontario all'organizzazione  e  alle  iniziative
          del partito o movimento politico, fermo restando per  tutte
          le elargizioni l'obbligo di rilasciarne  ricevuta,  la  cui
          matrice viene conservata, per finalita'  di  computo  della
          complessiva entita' dei contributi riscossi dal  partito  o
          movimento politico. 
                (Omissis). 
                14. Entro il quattordicesimo  giorno  antecedente  la
          data delle competizioni  elettorali  di  qualunque  genere,
          escluse  quelle  relative  a  comuni  con  meno  di  15.000
          abitanti, i partiti e  i  movimenti  politici,  nonche'  le
          liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di
          pubblicare nel proprio sito internet ovvero per le liste di
          cui al comma 11,  nel  sito  internet  del  partito  o  del
          movimento  politico  sotto  il  cui  contrassegno  si  sono
          presentate nella  competizione  elettorale,  il  curriculum
          vitae fornito dai loro candidati e il relativo  certificato
          penale  rilasciato  dal  casellario  giudiziale  non  oltre
          novanta  giorni   prima   della   data   fissata   per   la
          consultazione elettorale. Ai  fini  dell'ottemperanza  agli
          obblighi di pubblicazione  nel  sito  internet  di  cui  al
          presente comma non e' richiesto il consenso espresso  degli
          interessati. Nel caso in  cui  il  certificato  penale  sia
          richiesto da coloro che intendono candidarsi alle  elezioni
          di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati
          i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto  la
          propria responsabilita' ai sensi  dell'art.  47  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          che la richiesta  di  tali  certificati  e'  finalizzata  a
          rendere pubblici i dati ivi contenuti  in  occasione  della
          propria candidatura, le  imposte  di  bollo  e  ogni  altra
          spesa, imposta e diritto dovuti  ai  pubblici  uffici  sono
          ridotti della meta' 
                (Omissis). 
                21. Al partito o al movimento politico  che  viola  i
          divieti di cui ai commi 11, secondo periodo,  e  12,  primo
          periodo,  del  presente  articolo  la  Commissione  per  la
          trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei
          movimenti politici, di cui all'art. 9, comma 3, della legge
          6 luglio 2012, n. 96, applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  di  importo  non  inferiore  al  triplo  e  non
          superiore al quintuplo del  valore  dei  contributi,  delle
          prestazioni o delle altre forme  di  sostegno  a  carattere
          patrimoniale ricevuti, se entro tre  mesi  dal  ricevimento
          non ha provveduto al versamento del corrispondente  importo
          alla cassa delle ammende in conformita'  al  comma  13.  In
          caso di violazione del divieto di cui al comma 12,  secondo
          periodo, si applicano le sanzioni di cui al  primo  periodo
          del presente comma se entro tre mesi dalla piena conoscenza
          della sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma
          12, secondo periodo, il partito o movimento politico non ha
          provveduto al versamento del  corrispondente  importo  alla
          cassa delle ammende in conformita' al comma 13. 
                (Omissis). 
                26-bis. Al fine di consentire  i  controlli  previsti
          dalle norme di legge,  la  Commissione  di  garanzia  degli
          statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti
          dei partiti e dei movimenti  politici  puo'  accedere  alle
          banche dati gestite dalle amministrazioni  pubbliche  o  da
          enti che, a diverso titolo, sono competenti  nella  materia
          elettorale o che  esercitino  funzioni  nei  confronti  dei
          soggetti equiparati ai partiti e ai movimenti politici. Per
          i  medesimi  fini  e   per   l'esercizio   delle   funzioni
          istituzionali della Commissione possono essere  predisposti
          protocolli d'intesa con i citati enti o amministrazioni. 
                (Omissis). 
                28. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni  di
          cui  ai  commi  da  11  a  27  del  presente  articolo,  le
          fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'art. 5,
          comma 4,  del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2014, n. 13, come sostituito  dal  comma  20  del  presente
          articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti  politici,
          a  prescindere  dall'iscrizione  del  partito  o  movimento
          politico cui sono collegati nel registro di cui all'art.  4
          del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013. E' fatto  salvo
          quanto disposto all'art. 5, comma 4-bis, del  decreto-legge
          28 dicembre 2013, n. 149,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
                28-bis. In deroga al comma 28, alle fondazioni,  alle
          associazioni e ai comitati di cui all'art. 5, comma 4,  del
          decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  13,  i
          termini fissati al mese solare  successivo  dal  comma  11,
          terzo periodo, del presente articolo e dall'art.  5,  comma
          3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013,  si  intendono
          fissati, salvo che per i comitati  elettorali,  al  secondo
          mese solare successivo. Alle fondazioni, alle  associazioni
          e ai comitati di cui al primo periodo  non  si  applica  il
          comma 12, primo periodo; ai  medesimi  enti  il  comma  12,
          secondo periodo, non si  applica  in  caso  di  elargizioni
          disposte da persone  fisiche  maggiorenni  straniere.  Agli
          enti di cui al secondo periodo, in caso di violazione degli
          ulteriori divieti di cui al comma 12 del presente articolo,
          il comma 21 si applica  solo  in  relazione  a  contributi,
          prestazioni o altre forme di sostegno di importo  superiore
          nell'anno a euro 500. Ai medesimi enti e' fatto divieto  di
          devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i
          contributi, le prestazioni o le altre forme di  sostegno  a
          carattere  patrimoniale  ricevuti  ai  sensi  del   secondo
          periodo in favore  dei  partiti,  dei  movimenti  politici,
          delle liste elettorali e di singoli candidati  alla  carica
          di sindaco. Le elargizioni  in  denaro,  i  contributi,  le
          prestazioni o  le  altre  forme  di  sostegno  a  carattere
          patrimoniale di cui al  precedente  periodo  devono  essere
          annotati  in  separata  e  distinta   voce   del   bilancio
          d'esercizio. 
                28-ter.  Alle  fondazioni,  alle  associazioni  e  ai
          comitati  che  violano  gli  obblighi  previsti  dal  comma
          28-bis, la Commissione di garanzia degli statuti e  per  la
          trasparenza e  il  controllo  dei  rendiconti  dei  partiti
          politici applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  di
          importo  non  inferiore  al  triplo  e  non  superiore   al
          quintuplo del  valore  delle  elargizioni  in  denaro,  dei
          contributi,  delle  prestazioni  o  delle  altre  forme  di
          sostegno a carattere patrimoniale ricevuti. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.  17
          del decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  112  (Revisione
          della disciplina in materia di  impresa  sociale,  a  norma
          dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016,
          n. 106): 
                «Art. 17 (Norme di coordinamento  e  transitorie).  -
          (Omissis). 
                3. Le imprese  sociali  gia'  costituite  al  momento
          dell'entrata in vigore del presente  decreto,  si  adeguano
          alle disposizioni del presente decreto entro diciotto  mesi
          dalla data della sua entrata in vigore. Entro  il  medesimo
          termine, esse possono modificare i propri  statuti  con  le
          modalita' e le maggioranze previste  per  le  deliberazioni
          dell'assemblea ordinaria al fine di  adeguarli  alle  nuove
          disposizioni inderogabili  o  di  introdurre  clausole  che
          escludono l'applicazione di nuove disposizioni,  derogabili
          mediante clausola statutaria. 
                (Omissis).». 
                               Art. 44 
 
Semplificazione ed efficientamento dei  processi  di  programmazione,
  vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal  Fondo  per
  lo sviluppo e la coesione 
 
  1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario  e  la  qualita'
degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle
politiche  di  coesione  dei  cicli  di   programmazione   2000/2006,
2007/2013 e 2014/2020, nonche' di accelerarne la spesa, per  ciascuna
Amministrazione centrale, Regione o Citta' metropolitana titolare  di
risorse a valere  sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  coesione  di  cui
all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,  in
sostituzione della pluralita' degli attuali  documenti  programmatori
variamente denominati e tenendo conto degli interventi  ivi  inclusi,
l'Agenzia per la  coesione  territoriale  procede,  d'intesa  con  le
amministrazioni  interessate,  ad  una  riclassificazione   di   tali
strumenti  al  fine  di  sottoporre  all'approvazione  del  CIPE,  su
proposta del Ministro per il Sud, autorita' delegata per la coesione,
entro quattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato
«Piano sviluppo e coesione», con modalita'  unitarie  di  gestione  e
monitoraggio. 
  2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle  politiche  di
coesione  e  della  relativa  programmazione  e  di  valorizzarne  la
simmetria  con  i  Programmi  Operativi  Europei,  ciascun  Piano  e'
articolato per aree tematiche, in analogia  agli  obiettivi  tematici
dell'Accordo di Partenariato,  con  conseguente  trasferimento  delle
funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance,  istituiti
con  delibere  del  CIPE  o  comunque  previsti  dai   documenti   di
programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati  di
Sorveglianza, costituiti dalle  Amministrazioni  titolari  dei  Piani
operativi, ai quali partecipano rappresentanti del  Dipartimento  per
le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione  territoriale,
del Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica  e  rappresentanti,  per  i  Piani  di  competenza
regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per  i
Piani  di  competenza  ministeriale,  rappresentanti  delle  regioni,
nonche' del partenariato  economico  e  sociale,  relativamente  agli
ambiti  di  cui  alle  lettere  d)  ed  e)  del  comma  3.   Per   la
partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di
presenza,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque
denominati. 
  3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando  le
competenze specifiche normativamente attribuite alle  amministrazioni
centrali, regionali e alle Agenzie nazionali: 
    a) approvano la metodologia e i criteri usati  per  la  selezione
delle operazioni; 
    b) approvano le relazioni di attuazione e finali; 
  c) esaminano eventuali proposte di modifiche  al  Piano  operativo,
ovvero  esprimono  il  parere  ai  fini  della  sottoposizione  delle
modifiche stesse al CIPE; 
  d) esaminano ogni aspetto che incida  sui  risultati,  comprese  le
verifiche sull'attuazione; 
    e) esaminano i risultati delle valutazioni. 
  4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC
2007-2013  gia'  istituiti  integrano  la  propria   composizione   e
disciplina secondo quanto previsto dai commi 2 e 3. 
  5. Le  Amministrazioni  titolari  dei  Piani  sviluppo  e  coesione
monitorano gli interventi sul proprio sistema  gestionale  e  rendono
disponibili, con  periodicita'  bimestrale,  i  dati  di  avanzamento
finanziario, fisico  e  procedurale  alla  Banca  dati  Unitaria  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni dell'articolo
1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Gli
interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati  con
il Codice Unico di Progetto (CUP). 
  6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano  in  ogni  caso
fermi le dotazioni  finanziarie  degli  strumenti  di  programmazione
oggetto di riclassificazione, come determinate alla data  di  entrata
in vigore del presente  decreto,  gli  interventi  individuati  e  il
relativo  finanziamento,  la  titolarita'  dei  programmi   o   delle
assegnazioni  deliberate  dal  CIPE  e  i  soggetti  attuatori,   ove
individuati anche nei documenti attuativi. 
  7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e  coesione  di
cui al comma 1 puo' contenere: 
    a)  gli  interventi  dotati  di  progettazione  esecutiva  o  con
procedura di aggiudicazione avviata alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto; 
    b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di  cui
alla  lettera  a),  siano  valutati  favorevolmente  da   parte   del
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione,  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle
risorse di cui al comma 1, in  ragione  dello  stato  di  avanzamento
della progettazione, dell'effettiva rispondenza  e  sinergia  con  le
priorita' di sviluppo dei territori e con  gli  obiettivi  strategici
del nuovo ciclo di programmazione dei fondi  europei,  nonche'  della
concomitante possibilita'  di  generare  obbligazioni  giuridicamente
vincolanti entro il 31 dicembre 2021. 
  8. L'Amministrazione titolare del  Piano  operativo  oggetto  della
riclassificazione, prevista al  comma  1,  resta  responsabile  della
selezione degli interventi, in sostituzione di quelli che risultavano
gia' finanziati alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
della   vigilanza   sulla   attuazione   dei   singoli    interventi,
dell'utilizzo   delle   risorse   per   fare   fronte   a    varianti
dell'intervento,  della  presentazione  degli  stati  di  avanzamento
nonche' delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari. 
  9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il  CIPE,  con
la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo  e  coesione,
stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e  la  spesa,  le
misure di accompagnamento  alla  progettazione  e  all'attuazione  da
parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per
la coesione territoriale e della Struttura per  la  progettazione  di
beni ed edifici pubblici di cui  all'articolo  1,  comma  162,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti  nel
Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera  del  CIPE
su  proposta  del  Ministro  per  il  Sud,   di   concerto   con   le
amministrazioni competenti, limitatamente alle lettere b)  e  c)  del
presente comma, al fine di contribuire: 
  a) al finanziamento dei Piani sviluppo  e  coesione  relativi  alle
amministrazioni per le quali  risultino  fabbisogni  di  investimenti
superiori alle risorse assegnate ai sensi del comma 7; 
    b) al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni
straordinarie»    per    infrastrutture    stradali,     ferroviarie,
aeroportuali,  idriche,  nonche'   per   fronteggiare   il   dissesto
idrogeologico e per la messa in  sicurezza  di  scuole,  ospedali  ed
altre strutture pubbliche, da attuare  attraverso  lo  strumento  del
Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n.  88  da  stipulare  per  singola  area
tematica; 
    c)  al  finanziamento  della   progettazione   degli   interventi
infrastrutturali. 
  11.  Resta  in  ogni  caso  fermo  il   vincolo   di   destinazione
territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27  dicembre
2013, n. 147. Restano, altresi', ferme le  norme  di  legge  relative
alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili. 
  12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo  e  coesione
attribuite con la legge  30  dicembre  2018,  n.  145  e  non  ancora
programmate alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  le
proposte di assegnazione di risorse da  sottoporre  al  CIPE  per  il
finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere  corredate
della positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento  per  le
politiche di coesione. Salvo  diversa  e  motivata  previsione  nella
delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non
diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro  tre  anni
dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana della medesima delibera. Le  relative  risorse  non  possono
essere riassegnate alla medesima Amministrazione. 
  13. Al fine di supportare le Amministrazioni  di  cui  al  comma  2
nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le
risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10,  lettera  c)
finanziano  i  costi  della  progettazione   tecnica   dei   progetti
infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva  da  parte
delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri,
sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorita' di sviluppo e ai
fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessita' di  fronteggiare
situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle  Amministrazioni
titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche  attraverso  il
ricorso alla Struttura  per  la  progettazione  di  beni  ed  edifici
pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente  la
progettazione esecutiva accedono  prioritariamente  ai  finanziamenti
che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse  del
Fondo sviluppo e coesione assegnate alle finalita' specifiche di  cui
al  presente  comma  non  si  applica  il  vincolo  di   destinazione
territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27  dicembre
2013, n. 147. 
  14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di
cui  al  comma  1  si  applicano  i  principi  gia'  vigenti  per  la
programmazione 2014-2020. Il CIPE, su proposta del  Ministro  per  il
Sud,  d'intesa  con  il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta  una
apposita delibera per assicurare la fase transitoria della disciplina
dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare  e
armonizzare le regole vigenti in un  quadro  ordinamentale  unitario.
Nelle  more  dell'approvazione  dei  singoli  Piani  di  sviluppo   e
coesione, si applicano le regole di programmazione vigenti. 
  15. Il Ministro per il Sud presenta al CIPE: 
    a) entro il 31 marzo 2020  una  relazione  sull'attuazione  delle
disposizioni del presente articolo; 
    b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020,  una
relazione annuale sull'andamento dei Piani operativi di cui al  comma
1 riferita all'anno precedente. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 4  del  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in  materia
          di  risorse  aggiuntive  ed  interventi  speciali  per   la
          rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,  a   norma
          dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42): 
                «Art. 4 (Fondo per lo sviluppo e la coesione).  -  1.
          Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di  cui  all'art.  61
          della  legge  27  dicembre  2002,   n.   289,   assume   la
          denominazione di Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,  di
          seguito denominato: "Fondo". Il Fondo e' finalizzato a dare
          unita'  programmatica  e  finanziaria   all'insieme   degli
          interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale,  che  sono
          rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le  diverse
          aree del Paese. 
                2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza  con
          l'articolazione temporale della  programmazione  dei  Fondi
          strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
          la complementarieta' delle procedure di  attivazione  delle
          relative  risorse  con  quelle   previste   per   i   fondi
          strutturali dell'Unione europea. 
                3. Il Fondo  e'  destinato  a  finanziare  interventi
          speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
          secondo  le  modalita'  stabilite  dal  presente   decreto.
          L'intervento del Fondo e' finalizzato al  finanziamento  di
          progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale  sia
          di   carattere   immateriale,   di    rilievo    nazionale,
          interregionale  e  regionale,  aventi  natura   di   grandi
          progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
          di consistenza progettuale  ovvero  realizzativa  tra  loro
          funzionalmente  connessi,  in  relazione  a   obiettivi   e
          risultati quantificabili e  misurabili,  anche  per  quanto
          attiene  al  profilo  temporale.  La  programmazione  degli
          interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
          articolo e' realizzata tenendo conto  della  programmazione
          degli interventi di carattere ordinario.». 
              - Il testo del comma 703 dell'art. 1 della citata legge
          n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note all'art. 26. 
              - Si riporta il testo del comma 162 dell'art.  1  della
          citata legge n. 145 del 2018: 
                «162. Al fine di favorire gli investimenti  pubblici,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  legge,  e'  individuata  un'apposita
          Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici,
          di seguito denominata Struttura. Il decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri provvede, altresi', a  indicarne
          la   denominazione,   l'allocazione,   le   modalita'    di
          organizzazione e le funzioni.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  6  del  citato
          decreto legislativo n. 88 del 2011: 
                «Art. 6 (Contratto istituzionale di sviluppo).  -  1.
          Per le finalita' di cui all'art. 1, nonche' allo  scopo  di
          accelerare la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
          presente decreto e di assicurare la  qualita'  della  spesa
          pubblica, il Ministro delegato, d'intesa  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati, stipula con le Regioni  e  le  amministrazioni
          competenti un "contratto  istituzionale  di  sviluppo"  che
          destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
          responsabilita', tempi  e  modalita'  di  attuazione  degli
          interventi. 
                2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,
          per ogni intervento o categoria di interventi o  programma,
          il soddisfacimento dei criteri  di  ammissibilita'  di  cui
          all'art. 5, comma 4,  e  definisce  il  cronoprogramma,  le
          responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione  e
          di  monitoraggio   e   le   sanzioni   per   le   eventuali
          inadempienze,   prevedendo   anche   le    condizioni    di
          definanziamento anche parziale degli interventi  ovvero  la
          attribuzione delle relative risorse  ad  altro  livello  di
          governo, nel rispetto del principio di  sussidiarieta'.  In
          caso  di  partecipazione  dei  concessionari   di   servizi
          pubblici, competenti in  relazione  all'intervento  o  alla
          categoria di interventi o al programma  da  realizzare,  il
          contratto istituzionale di sviluppo definisce le  attivita'
          che sono eseguite dai predetti concessionari,  il  relativo
          cronoprogramma, meccanismi  di  controllo  delle  attivita'
          loro  demandate,   sanzioni   e   garanzie   in   caso   di
          inadempienza,  nonche'   apposite   procedure   sostitutive
          finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
          inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
          concessionari,  clausole  inderogabili  di  responsabilita'
          civile  e  di  decadenza.  Il  contratto  istituzionale  di
          sviluppo  prevede,  quale  modalita'  attuativa,   che   le
          amministrazioni centrali, ed  eventualmente  regionali,  si
          avvalgano,   anche   ai   sensi   dell'art.   55-bis    del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,   e
          successive  modificazioni,   dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa,  costituita  ai  sensi   dell'art.   1   del   decreto
          legislativo  9   gennaio   1999,   n.   1,   e   successive
          modificazioni,   ad   esclusione   di   quanto    demandato
          all'attuazione  da  parte  dei  concessionari  di   servizi
          pubblici. 
                3.   La   progettazione,    l'approvazione    e    la
          realizzazione degli interventi  individuati  nel  contratto
          istituzionale di sviluppo e' disciplinata  dalle  norme  di
          cui alla  parte  II,  titolo  III,  capo  IV,  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  Nei  giudizi  che
          riguardano le procedure di  progettazione,  approvazione  e
          realizzazione degli interventi  individuati  nel  contratto
          istituzionale di sviluppo si applicano le  disposizioni  di
          cui all'art. 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
          104. Per i medesimi interventi,  si  applicano  le  vigenti
          disposizioni in materia di prevenzione e repressione  della
          criminalita' organizzata e dei tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e
          informazioni antimafia. 
                4. Le risorse del Fondo sono trasferite  ai  soggetti
          assegnatari, in relazione allo stato di  avanzamento  della
          spesa, in appositi  fondi  a  destinazione  vincolata  alle
          finalita'   approvate,   che    garantiscono    la    piena
          tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
          le procedure previste dall'art. 3  della  legge  13  agosto
          2010, n. 136 e dall'art. 30 della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196. I soggetti assegnatari, al  fine  di  garantire  la
          specialita' e l'addizionalita' degli interventi,  iscrivono
          nei relativi bilanci i Fondi a  destinazione  vincolata  di
          cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza
          contabile e specificando, nella relativa denominazione, che
          gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo. 
                5. L'attuazione  degli  interventi  e'  coordinata  e
          vigilata dal Dipartimento per lo  sviluppo  e  la  coesione
          economica,  di  seguito  denominato   "Dipartimento",   che
          controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti  anche
          mediante  forme  di  cooperazione  con  le  amministrazioni
          statali, centrali e periferiche, regionali e  locali  e  in
          raccordo con i Nuclei di valutazione delle  amministrazioni
          statali  e  delle  Regioni,   assicurando,   altresi',   il
          necessario supporto  tecnico  e  operativo  senza  nuovi  o
          maggiori oneri nell'ambito delle competenze  istituzionali.
          Le  amministrazioni  interessate  effettuano  i   controlli
          necessari  al  fine  di  garantire  la  correttezza  e   la
          regolarita'  della  spesa  e  partecipano  al  sistema   di
          monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
          2007/2013  previsto,  a  legislazione  vigente,  presso  la
          Ragioneria  Generale  dello  Stato  secondo  le   procedure
          vigenti e, ove previsto, al  sistema  di  monitoraggio  del
          Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.   I   sistemi   informativi    garantiscono    la
          tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
          fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche  ai
          sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla  base
          di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da  parte
          della Camera dei deputati, del Senato  della  Repubblica  e
          della Corte dei conti. 
                6.  In  caso  di  inerzia   o   inadempimento   delle
          amministrazioni  pubbliche  responsabili  degli  interventi
          individuati  ai  sensi  del  presente  decreto,  anche  con
          riferimento  al  mancato  rispetto   delle   scadenze   del
          cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
          di evitare  il  disimpegno  automatico  dei  fondi  erogati
          dall'Unione europea, il Governo, al fine di  assicurare  la
          competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
          esercita il potere  sostitutivo  ai  sensi  dell'art.  120,
          comma secondo,  della  Costituzione  secondo  le  modalita'
          procedurali individuate dall'art. 8 della  legge  5  giugno
          2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della  legge  n.  400
          del  1988  e  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
          interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di  opere
          e   di   investimenti   nel   caso   di   inadempienza   di
          amministrazioni  statali  ovvero  di  quanto  previsto  dai
          contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
          caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
          anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  il
          quale  cura  tutte  le  attivita'   di   competenza   delle
          amministrazioni pubbliche occorrenti  all'autorizzazione  e
          all'effettiva realizzazione degli  interventi  programmati,
          nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.». 
              - Il testo del comma 6 dell'art. 1 della  citata  legge
          n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 26. 
              - Il riferimento al testo della legge 30 dicembre 2018,
          n. 145 e' riportato nelle Note all'art. 33. 
                             Art. 44 bis 
 
 
                  Incentivo fiscale per promuovere 
                 la crescita dell'Italia meridionale 
 
  1. Alle aggregazioni  di  societa',  per  le  quali  non  e'  stato
accertato lo stato di dissesto o il  rischio  di  dissesto  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre  2015,  n.  180,
ovvero lo stato di insolvenza ai  sensi  dell'articolo  5  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2,  comma  1,  lettera
b), del codice della crisi  d'impresae  dell'insolvenza,  di  cui  al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aventi sede legale,  alla
data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, realizzate mediante  operazioni
di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda  o  di  rami  di
azienda riguardanti piu' societa', si applicano le  disposizioni  del
presente articolo, a condizione  che  il  soggetto  risultante  dalle
predette aggregazioni abbia la  sede  legale  in  una  delle  regioni
citate e che le  aggregazioni  siano  deliberate  dall'assemblea  dei
soci, o dal diverso organo competente per legge, entro diciotto  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
applicano alle societa' che sono  tra  loro  legate  da  rapporti  di
controllo ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile  e  alle
societa' controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. 
  2. Le attivita' per imposte anticipate  dei  soggetti  partecipanti
all'aggregazione e relative a perdite fiscali non ancora computate in
diminuzione del reddito imponibile  ai  sensi  dell'articolo  84  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'importo del
rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai  sensi
del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze 3 agosto 2017, recante  «Revisione  delle  disposizioni
attuative  in  materia  di  aiuto  alla  crescita  economica  (ACE)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, e  ai
componenti reddituali di cui all'articolo 1, comma 1067, della  legge
30  dicembre  2018,  n.  145,  non  ancora  dedotti,  risultanti   da
situazioni patrimoniali approvate  ai  fini  dell'aggregazione,  sono
trasformate, per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro, in
crediti d'imposta secondo le modalita' di cui ai  commi  3  e  4  del
presente articolo; il limite e' calcolato  con  riferimento  ad  ogni
soggetto partecipante all'aggregazione.  Ai  fini  del  rispetto  del
limite di cui al primo periodo, si trasformano dapprima le  attivita'
per   imposte   anticipate   trasferite   al   soggetto    risultante
dall'aggregazione e, in  via  residuale,  le  attivita'  per  imposte
anticipate  non  trasferite   dagli   altri   soggetti   partecipanti
all'aggregazione.  In  caso  di  aggregazioni   realizzate   mediante
conferimenti di aziende o di rami di azienda, possono essere altresi'
oggetto di conferimento le attivita' per imposte anticipate di cui al
primo periodo  ed  e'  obbligatoria  la  redazione  della  situazione
patrimoniale  ai  sensi  dell'articolo  2501-quater,  commi  primo  e
secondo, del codice civile. 
  3. La trasformazione delle  attivita'  per  imposte  anticipate  in
crediti d'imposta  e'  condizionata  all'esercizio,  da  parte  della
societa'   risultante   dall'aggregazione,   dell'opzione   di    cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  2016,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. In
caso   di   aggregazioni   realizzate   mediante   scissioni   ovvero
conferimenti di aziende o di rami di azienda, la trasformazione delle
attivita' per imposte anticipate in crediti  d'imposta  dei  soggetti
conferenti o delle societa' scisse e' condizionata all'esercizio,  da
parte di tali soggetti, dell'opzione di cui al  citato  articolo  11,
comma  1,  del  decreto-legge  n.  59  del  2016,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016. L'opzione,  se  non  gia'
esercitata, deve essere esercitata entro la  chiusura  dell'esercizio
in corso alla data in cui ha  effetto  l'aggregazione;  l'opzione  ha
efficacia a partire dall'esercizio successivo  a  quello  in  cui  ha
effetto l'aggregazione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo
11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  n.119  del  2016,  nell'ammontare  delle  attivita'  per
imposte anticipate sono  compresi  anche  le  attivita'  per  imposte
anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi  del  presente
articolo nonche' i crediti d'imposta derivanti  dalla  trasformazione
delle predette attivita' per imposte anticipate. 
  4. La trasformazione delle  attivita'  per  imposte  anticipate  in
crediti d'imposta  decorre  dalla  data  di  approvazione  del  primo
bilancio  della  societa'  risultante  dall'aggregazione   da   parte
dell'assemblea dei soci, o del diverso organo competente  per  legge,
nella misura del 25 per cento delle attivita' per imposte  anticipate
di cui  al  comma  2  iscritte  nel  primo  bilancio  della  societa'
risultante   dall'aggregazione;   per   la   restante    parte,    la
trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi  e
decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio.
Ai fini del periodo precedente, in caso  di  aggregazioni  realizzate
mediante scissioni ovvero  conferimenti  di  aziende  o  di  rami  di
azienda, per i soggetti  conferenti  e  per  le  societa'  scisse  la
trasformazione delle attivita'  per  imposte  anticipate  in  crediti
d'imposta  decorre  dalla   data   di   approvazione   del   bilancio
dell'esercizio nel corso del quale ha avuto  effetto  l'aggregazione.
Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla  data  in  cui  ha
effetto l'aggregazione: 
  a) non sono computabili in  diminuzione  dei  redditi  imponibilile
perdite di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le  eccedenze
residue  relative  all'importo  del  rendimento  nozionale   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative  ad
attivita' per imposte anticipate trasformate ai  sensi  del  presente
articolo; 
  b) non sono deducibili i componenti  negativi  corrispondenti  alle
attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta  ai
sensi del presente articolo. I crediti d'imposta di cui  al  presente
comma sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 2, comma  57,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 
  5. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
aggregazioni  alle  quali  partecipino  soggetti  che  abbiano   gia'
partecipato a un'aggregazione o siano risultanti  da  un'aggregazione
alla  quale  siano  state  applicate  le  disposizioni  del  presente
articolo. 
  6. In caso di  aggregazioni  realizzate  mediante  conferimenti  di
aziende o di rami di azienda, alle perdite  fiscali  e  all'eccedenza
relativa all'aiuto alla crescita economica, di  cui  all'articolo  1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  del  conferente
si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172 del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, riferendosi alla societa'  conferente  le  disposizioni
riguardanti  le  societa'  fuse  o  incorporate   e   alla   societa'
conferitaria quelle riguardanti la societa' risultante dalla  fusione
o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del  patrimonio  netto
quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui  al  comma  2  del
presente articolo. 
  7.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata,  ai   sensi   dell'articolo   108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea,  alla  preventiva  comunicazione
ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea. 
  8. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 35,5
milioni di euro per l'anno 2025, di 34,7 milioni di euro  per  l'anno
2026, di 34,5 milioni di euro per l'anno 2027,  di  34,1  milioni  di
euro per l'anno 2028, di 33,9 milioni di euro  per  l'anno  2029,  di
0,55 milioni di euro per l'anno 2031 e di 0,12 milioni  di  euro  per
l'anno 2033. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 4 e 8 del  presente  articolo,
pari a 73,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 103  milioni  di  euro
per l'anno 2021, a 102,2 milioni di euro per  l'anno  2022,  a  103,2
milioni di euro per l'anno 2023, a 36,3 milioni di  euro  per  l'anno
2024, a 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 34,7 milioni di  euro
per l'anno 2026, a 34,5 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  a  34,1
milioni di euro per l'anno 2028, a 33,9 milioni di  euro  per  l'anno
2029, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,55 milioni di euro
per l'anno 2031, a 0,15 milioni di euro per  l'anno  2032  e  a  0,12
milioni di euro per l'anno 2033, si provvede: 
  a) quanto a 29,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 20  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, a  80,2
milioni di euro per l'anno 2023, a 24,35 milioni di euro  per  l'anno
2030  e  a  0,15  milioni  di  euro   per   l'anno   2032,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022  e
2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
  c)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo
1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  d)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili; 
  e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a  20  milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni  2021,   2022   e   2023,   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui  al  comma  5  dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato  di
previsionedel Ministero dell'economia e delle finanze; 
  f) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e  a  50  milioni  di
euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del  fondo  di
parte corrente derivante dal riaccertamento dei  residui  passivi  ai
sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del  decreto
          legislativo 16 novembre  2015,  n.  180  (Attuazione  della
          direttiva  2014/59/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro  di
          risanamento e risoluzione  degli  enti  creditizi  e  delle
          imprese  di  investimento  e  che  modifica  la   direttiva
          82/891/CEE  del  Consiglio,  e  le  direttive   2001/24/CE,
          2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
          2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n.  1093/2010
          e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio): 
                «Art. 17 (Presupposti comuni alla risoluzione e  alle
          altre procedure di gestione delle crisi). - 1. Una banca e'
          sottoposta a una delle misure indicate all'art.  20  quando
          ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti: 
                  a) la banca e' in dissesto o a rischio di  dissesto
          secondo quanto previsto dal comma 2; 
                  b)  non  si  possono  ragionevolmente   prospettare
          misure alternative che permettono di superare la situazione
          di  cui  alla  lettera  a)  in  tempi  adeguati,  tra   cui
          l'intervento di uno o piu' soggetti privati o di un sistema
          di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza, che puo'
          includere misure di intervento precoce o  l'amministrazione
          straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario. 
                2. La banca e' considerata in dissesto o a rischio di
          dissesto in una o piu' delle seguenti situazioni: 
                  a) risultano irregolarita'  nell'amministrazione  o
          violazioni di disposizioni  legislative,  regolamentarie  o
          statutarie che regolano l'attivita' della banca di gravita'
          tale che giustificherebbero la  revoca  dell'autorizzazione
          all'esercizio dell'attivita'; 
                  b) risultano perdite  patrimoniali  di  eccezionale
          gravita', tali da privare la banca dell'intero patrimonio o
          di un importo significativo del patrimonio; 
                  c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita'; 
                  d) essa non e' in grado di pagare i  propri  debiti
          alla scadenza; 
                  e) elementi oggettivi indicano che una o piu' delle
          situazioni indicate nelle  lettere  a),  b),  c)  e  d)  si
          realizzeranno nel prossimo futuro; 
                  f)  e'  prevista  l'erogazione   di   un   sostegno
          finanziario pubblico  straordinario  a  suo  favore,  fatto
          salvo quanto previsto dall'art. 18. 
                3. Le misure  indicate  all'art.  20  possono  essere
          disposte anche se non sono state  precedentemente  adottate
          misure   di   intervento   precoce   o    l'amministrazione
          straordinaria.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  5  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa): 
                «Art. 5 (Stato d'insolvenza). - L'imprenditore che si
          trova in stato d'insolvenza e' dichiarato fallito. 
                Lo stato d'insolvenza si manifesta con  inadempimenti
          od  altri  fatti  esteriori,  i  quali  dimostrino  che  il
          debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le
          proprie obbligazioni.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  2
          del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14  (Codice
          della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della
          legge 19 ottobre 2017, n. 155): 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          codice si intende per: 
                  a)    "crisi":    lo    stato    di     difficolta'
          economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza  del
          debitore,  e  che  per  le  imprese   si   manifesta   come
          inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far  fronte
          regolarmente alle obbligazioni pianificate; 
                  b) "insolvenza":  lo  stato  del  debitore  che  si
          manifesta con inadempimenti od  altri  fatti  esteriori,  i
          quali dimostrino che il debitore non e' piu'  in  grado  di
          soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; 
                  c) "sovraindebitamento": lo stato  di  crisi  o  di
          insolvenza    del    consumatore,    del    professionista,
          dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle
          start-up innovative di  cui  al  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012,  n.  221,  e  di  ogni  altro  debitore  non
          assoggettabile  alla  liquidazione  giudiziale   ovvero   a
          liquidazione coatta amministrativa  o  ad  altre  procedure
          liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali
          per il caso di crisi o insolvenza; 
                  d)  "impresa  minore":   l'impresa   che   presenta
          congiuntamente  i  seguenti   requisiti:   1)   un   attivo
          patrimoniale di ammontare complessivo annuo  non  superiore
          ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti  la  data
          di deposito della istanza di  apertura  della  liquidazione
          giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di   durata
          inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per
          un  ammontare  complessivo  annuo  non  superiore  ad  euro
          duecentomila  nei  tre  esercizi  antecedenti  la  data  di
          deposito  dell'istanza  di  apertura   della   liquidazione
          giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di   durata
          inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti  non
          superiore  ad  euro  cinquecentomila;  i  predetti   valori
          possono essere aggiornati ogni tre  anni  con  decreto  del
          Ministro della giustizia adottato a norma dell'art. 348; 
                  e) "consumatore": la persona fisica che agisce  per
          scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,  commerciale,
          artigiana o professionale eventualmente  svolta,  anche  se
          socia di una delle societa' appartenenti ad  uno  dei  tipi
          regolati nei capi III, IV e  VI  del  titolo  V  del  libro
          quinto del codice civile, per i debiti  estranei  a  quelli
          sociali; 
                  f) "societa' pubbliche": le  societa'  a  controllo
          pubblico,  le  societa'  a  partecipazione  pubblica  e  le
          societa' in house di cui all'art. 2, lettere  m),  n),  o),
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
                  g) "grandi  imprese":  le  imprese  che,  ai  sensi
          dell'art. 3, paragrafo 4, della  direttiva  2013/34/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla
          data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di
          almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello  stato
          patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti  delle
          vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di  euro;  c)
          numero medio dei dipendenti occupati  durante  l'esercizio:
          duecentocinquanta; 
                  h) "gruppo di imprese": l'insieme  delle  societa',
          delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi
          degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile,  sono
          sottoposti alla direzione e coordinamento di una  societa',
          di un ente o di  una  persona  fisica,  sulla  base  di  un
          vincolo partecipativo o di un  contratto;  a  tal  fine  si
          presume, salvo prova  contraria,  che:  1)  l'attivita'  di
          direzione e coordinamento di societa' sia esercitata  dalla
          societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro  bilanci;
          2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento  di  una
          societa' o ente le  societa'  controllate,  direttamente  o
          indirettamente,  o  sottoposte   a   controllo   congiunto,
          rispetto alla societa' o ente che esercita  l'attivita'  di
          direzione e coordinamento. 
                  i) "gruppi di imprese di rilevante  dimensione":  i
          gruppi di imprese composti da un'impresa  madre  e  imprese
          figlie  da  includere   nel   bilancio   consolidato,   che
          rispettano i limiti numerici di cui all'art. 3, paragrafi 6
          e 7, della direttiva 2013/34/UE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 26 giugno 2013; 
                  l) "parti correlate": per parti correlate  ai  fini
          del presente codice si intendono quelle indicate come  tali
          nel regolamento della Consob in materia di  operazioni  con
          parti correlate; 
                  m) "centro degli interessi principali del debitore"
          (COMI): il  luogo  in  cui  il  debitore  gestisce  i  suoi
          interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi; 
                  n) "albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
          imprese":  l'albo,  istituito  presso  il  Ministero  della
          giustizia e disciplinato dall'art. 356, dei soggetti che su
          incarico del giudice svolgono, anche in forma  associata  o
          societaria, funzioni di gestione, supervisione o  controllo
          nell'ambito delle procedure di regolazione  della  crisi  o
          dell'insolvenza previste dal presente codice; 
                  o) "professionista indipendente": il professionista
          incaricato dal debitore nell'ambito di una delle  procedure
          di  regolazione  della  crisi  di  impresa   che   soddisfi
          congiuntamente i seguenti  requisiti:  1)  essere  iscritto
          all'albo  dei  gestori  della  crisi  e  insolvenza   delle
          imprese, nonche'  nel  registro  dei  revisori  legali;  2)
          essere in possesso dei requisiti  previsti  dall'art.  2399
          del codice civile; 3) non essere legato  all'impresa  o  ad
          altre parti interessate all'operazione di regolazione della
          crisi da rapporti di natura personale o  professionale;  il
          professionista ed i soggetti con i quali  e'  eventualmente
          unito  in  associazione  professionale  non   devono   aver
          prestato negli  ultimi  cinque  anni  attivita'  di  lavoro
          subordinato o autonomo in favore del debitore,  ne'  essere
          stati membri degli organi di  amministrazione  o  controllo
          dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa; 
                  p)  "misure  protettive":  le   misure   temporanee
          disposte dal giudice competente per evitare che determinate
          azioni dei creditori possano pregiudicare, sin  dalla  fase
          delle trattative, il buon esito  delle  iniziative  assunte
          per la regolazione della crisi o dell'insolvenza; 
                  q) "misure cautelari":  i  provvedimenti  cautelari
          emessi dal giudice competente a  tutela  del  patrimonio  o
          dell'impresa  del  debitore,  che   appaiano   secondo   le
          circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente  gli
          effetti  delle  procedure  di  regolazione  della  crisi  o
          dell'insolvenza; 
                  r) "classe di creditori": insieme di creditori  che
          hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei; 
                  s)  "domicilio  digitale":  il  domicilio  di   cui
          all'art. 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82; 
                  t) OCC: organismi di composizione  delle  crisi  da
          sovraindebitamento disciplinati dal  decreto  del  Ministro
          della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e  successive
          modificazioni,  che  svolgono  i  compiti  di  composizione
          assistita della crisi da  sovraindebitamento  previsti  dal
          presente codice; 
                  u) OCRI: gli organismi di composizione della  crisi
          d'impresa, disciplinati dal  capo  II  del  titolo  II  del
          presente codice,  che  hanno  il  compito  di  ricevere  le
          segnalazioni di allerta e gestire la fase  dell'allerta  e,
          per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase  della
          composizione assistita della crisi.». 
              -  Il  testo  dell'art.  2359  del  codice  civile   e'
          riportato nelle Note all'art. 11. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 84  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
                «Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita  di
          un periodo  d'imposta,  determinata  con  le  stesse  norme
          valevoli per la determinazione  del  reddito,  puo'  essere
          computata in diminuzione del reddito dei periodi  d'imposta
          successivi in misura non superiore  all'ottanta  per  cento
          del reddito imponibile di ciascuno di essi e  per  l'intero
          importo  che  trova  capienza  in  tale  ammontare.  Per  i
          soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile
          la  perdita  e'  riportabile  per  l'ammontare  che  eccede
          l'utile che non ha concorso  alla  formazione  del  reddito
          negli esercizi precedenti.  La  perdita  e'  diminuita  dei
          proventi esenti  dall'imposta  diversi  da  quelli  di  cui
          all'art. 87, per la parte del loro ammontare che  eccede  i
          componenti negativi non dedotti  ai  sensi  dell'art.  109,
          comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere  computata
          in diminuzione del reddito complessivo in misura  tale  che
          l'imposta  corrispondente  al  reddito  imponibile  risulti
          compensata da eventuali crediti di imposta,  ritenute  alla
          fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto,  e  dalle
          eccedenze di cui all'art. 80. 
                2.  Le  perdite  realizzate  nei  primi  tre  periodi
          d'imposta  dalla  data  di  costituzione  possono,  con  le
          modalita'  previste  al  comma  1,  essere   computate   in
          diminuzione del reddito complessivo dei  periodi  d'imposta
          successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
          ciascuno di essi e per l'intero importo che trova  capienza
          nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
          si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. 
                3. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  nel
          caso in cui  la  maggioranza  delle  partecipazioni  aventi
          diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto  che
          riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
          terzi,  anche  a  titolo  temporaneo  e,   inoltre,   venga
          modificata l'attivita' principale in fatto  esercitata  nei
          periodi d'imposta in cui le perdite sono state  realizzate.
          La modifica dell'attivita' assume rilevanza  se  interviene
          nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
          od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.  La
          limitazione si applica  anche  alle  eccedenze  oggetto  di
          riporto  in  avanti  di  cui  al  comma  5  dell'art.   96,
          relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle
          di cui all'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  relativamente   all'aiuto   alla
          crescita economica. La limitazione non si applica qualora: 
                  a); 
                  b) le partecipazioni siano relative a societa'  che
          nel biennio precedente  a  quello  di  trasferimento  hanno
          avuto un numero di  dipendenti  mai  inferiore  alle  dieci
          unita'  e  per  le  quali  dal  conto  economico   relativo
          all'esercizio  precedente   a   quello   di   trasferimento
          risultino un ammontare di ricavi e proventi  dell'attivita'
          caratteristica, e un ammontare delle spese per  prestazioni
          di  lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di   cui
          all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per  cento
          di quello risultante dalla media degli ultimi due  esercizi
          anteriori. 
                  Al  fine  di  disapplicare  le   disposizioni   del
          presente comma il contribuente interpella l'amministrazione
          ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
          n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1067  dell'art.
          1 della citata legge n. 145 del 2018: 
                «1067. Per i soggetti che applicano  le  disposizioni
          di cui all'art. 106, comma 3, del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   i   componenti
          reddituali  derivanti  esclusivamente   dall'adozione   del
          modello di rilevazione del fondo a copertura delle  perdite
          per perdite attese su  crediti  di  cui  al  paragrafo  5.5
          dell'International financial reporting standard  (IFRS)  9,
          iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo
          IFRS 9, nei  confronti  della  clientela,  sono  deducibili
          dalla  base  imponibile  dell'imposta  sul  reddito   delle
          societa' per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo
          d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per  il  restante
          90 per cento in quote costanti nei nove  periodi  d'imposta
          successivi.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2501-quater del
          codice civile: 
                «Art.  2501-quater   (Situazione   patrimoniale).   -
          L'organo amministrativo delle  societa'  partecipanti  alla
          fusione redige, con l'osservanza delle norme  sul  bilancio
          d'esercizio,  la  situazione  patrimoniale  delle  societa'
          stesse,  riferita  ad  una  data  non  anteriore  di  oltre
          centoventi giorni al giorno in cui il progetto  di  fusione
          e' depositato nella sede della societa'  ovvero  pubblicato
          sul sito Internet di questa. 
                La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal
          bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e'  stato  chiuso
          non oltre sei mesi prima del giorno del  deposito  o  della
          pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di
          societa' quotata in mercati regolamentati, dalla  relazione
          finanziaria  semestrale  prevista  dalle  leggi   speciali,
          purche' non riferita ad una data antecedente sei  mesi  dal
          giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma. 
                La situazione patrimoniale non  e'  richiesta  se  vi
          rinunciano all'unanimita' i soci e i  possessori  di  altri
          strumenti finanziari che attribuiscono il diritto  di  voto
          di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  11
          del decreto-legge 3 maggio 2016,  n.  59,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  giugno   2016,   n.   119
          (Disposizioni urgenti in materia di procedure  esecutive  e
          concorsuali, nonche' a favore degli investitori  in  banche
          in liquidazione): 
                «Art. 11 (Attivita' per imposte anticipate). - 1.  Le
          imprese interessate dalle disposizioni di cui  all'art.  2,
          commi da 55 a 57, del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.
          225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          2011,   n.   10,   come   successivamente   integrato   dal
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          possono optare, con riferimento all'ammontare di  attivita'
          per imposte anticipate  pari  alla  differenza  di  cui  al
          successivo comma 2, per il  mantenimento  dell'applicazione
          delle predette disposizioni al ricorrere  delle  condizioni
          ivi previste.  L'opzione  e'  esercitata  con  efficacia  a
          valere dal 1º gennaio 2016 con il primo versamento  di  cui
          al comma 7, e' irrevocabile e comporta l'applicazione della
          disciplina  di  cui  al  presente  articolo   a   decorrere
          dall'esercizio  in  corso  al   31   dicembre   2016   fino
          all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030,  con  l'obbligo
          del pagamento di un canone annuo. Il canone  e'  deducibile
          ai   fini   delle   imposte   sui   redditi   e   dell'IRAP
          nell'esercizio in cui avviene il pagamento. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo vigente del comma 57 dell'art.  2
          del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
          di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie): 
                «Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - (Omissis). 
                57. Il credito d'imposta di  cui  ai  commi  55,  56,
          56-bis, 56-bis.1 e 56-ter non e' produttivo  di  interessi.
          Esso puo' essere utilizzato, senza limiti  di  importo,  in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, ovvero puo' essere ceduto al  valore
          nominale  secondo  quanto  previsto  dall'art.  43-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602. Il credito  va  indicato  nella  dichiarazione  dei
          redditi e non  concorre  alla  formazione  del  reddito  di
          impresa ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive. L'eventuale credito che residua
          dopo aver effettuato le compensazioni  di  cui  al  secondo
          periodo del presente comma e' rimborsabile. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 172
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  917
          del 1986: 
                «Art. 172 (Fusione di societa'). - (Omissis). 
                7. Le perdite delle  societa'  che  partecipano  alla
          fusione, compresa la societa' incorporante, possono  essere
          portate  in  diminuzione   del   reddito   della   societa'
          risultante dalla fusione o incorporante per  la  parte  del
          loro ammontare che non eccede  l'ammontare  del  rispettivo
          patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio  o,  se
          inferiore, dalla situazione patrimoniale  di  cui  all'art.
          2501-quater  del  codice  civile,  senza  tener  conto  dei
          conferimenti e versamenti fatti negli  ultimi  ventiquattro
          mesi anteriori alla data cui  si  riferisce  la  situazione
          stessa, e sempre che dal conto economico della societa'  le
          cui  perdite  sono  riportabili,   relativo   all'esercizio
          precedente a quello in cui la fusione e' stata  deliberata,
          risulti un ammontare di ricavi  e  proventi  dell'attivita'
          caratteristica, e un ammontare delle spese per  prestazioni
          di  lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di   cui
          all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per  cento
          di quello risultante dalla media degli ultimi due  esercizi
          anteriori. Tra i predetti versamenti non si  comprendono  i
          contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da  altri
          enti pubblici. Se le azioni o quote della societa'  la  cui
          perdita  e'  riportabile  erano  possedute  dalla  societa'
          incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione,
          la perdita non e' comunque ammessa in  diminuzione  fino  a
          concorrenza dell'ammontare complessivo  della  svalutazione
          di  tali  azioni  o  quote   effettuata   ai   fini   della
          determinazione del reddito dalla  societa'  partecipante  o
          dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo  l'esercizio  al
          quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.
          In caso  di  retrodatazione  degli  effetti  fiscali  della
          fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni  del  presente
          comma   si   applicano   anche   al   risultato   negativo,
          determinabile  applicando  le  regole  ordinarie,  che   si
          sarebbe generato in modo autonomo in capo ai  soggetti  che
          partecipano  alla  fusione  in  relazione  al  periodo  che
          intercorre tra l'inizio del periodo  d'imposta  e  la  data
          antecedente a quella di efficacia giuridica della  fusione.
          Le disposizioni del presente comma si applicano anche  agli
          interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di  cui
          al comma 5 dell'art. 96 del presente testo  unico,  nonche'
          all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di
          cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre  2011,  n.  214.  Al  fine  di   disapplicare   le
          disposizioni del presente comma il contribuente  interpella
          l'amministrazione ai sensi dell'art.  11,  comma  2,  della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente. 
                (Omissis).». 
              - Il testo  vigente  dell'art.  108  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea e' riportato  nelle  Note
          all'art. 36-bis. 
              -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 3-sexies. 
              - Il testo del comma 748 dell'art. 1 della citata legge
          n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 33-ter. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
                «200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.». 
              - Il testo vigente del comma 5 dell'art.  34-ter  della
          citata legge n.  196  del  2009  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 13-bis. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  49
          del citato decreto-legge n. 66 del  2014,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: 
                «Art. 49 (Riaccertamento  straordinario  residui).  -
          (Omissis). 
                2. In esito alla rilevazione di cui al comma  1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
                  a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento
          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte
          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da
          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni
          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di
          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei
          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura
          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui
          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'
          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                  b)   per   i   residui   passivi   perenti,    alla
          cancellazione  delle  relative  partite   dalle   scritture
          contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato;  a
          tal fine,  le  amministrazioni  interessate  individuano  i
          residui non piu' esigibili, che formano oggetto di apposita
          comunicazione al Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          da effettuare improrogabilmente entro il  10  luglio  2014.
          Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme
          corrispondenti alla  cancellazione  dei  suddetti  importi,
          fatto salvo quanto previsto  alla  successiva  lettera  d),
          sono  iscritte   su   base   pluriennale   nella   medesima
          proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a); 
                  c) per i residui  passivi  perenti,  connessi  alla
          sistemazione di partite contabilizzate  in  conto  sospeso,
          con le medesime modalita'  di  comunicazione  di  cui  alla
          lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con  la
          tesoreria statale; 
                  d) per i residui passivi relativi  a  trasferimenti
          e/o  compartecipazioni  statutarie   alle   regioni,   alle
          province  autonome  e  agli  altri  enti  territoriali   le
          operazioni di cui al presente articolo vengono operate  con
          il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge  di
          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti
          alla cancellazione dei suddetti importi  sono  iscritte  su
          base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi
          enti in relazione ai residui eliminati.». 
                               Art. 45 
 
 
             Proroga del termine per la rideterminazione 
        dei vitalizi regionali e correzione di errori formali 
 
  1. All'articolo  1,  comma  965,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole «entro quattro mesi  dalla  data  di
entrata invigore della presente legge, ovvero entro  sei  mesi  dalla
medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  30  maggio
2019, ovvero entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge». 
  2. All'articolo 194-quater, comma 1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, come  modificato  dal  decreto  legislativo  13
febbraio  2019,  n.  19,  le  lettere  «c-ter)»  e  «c-quater»  sono,
rispettivamente,   ridenominate    come    segue:    «c-quater)»    e
«c-quinquies)»;  all'articolo  194-septies,  comma  1,  dello  stesso
decreto legislativo n. 58  del  1998,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, le lettere «e-bis»  ed  «e-ter)»
sono,  rispettivamente,   ridenominate   come   segue:   «e-ter»   ed
«e-quater"). 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 965 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «965.  Ai  fini  del  coordinamento   della   finanza
          pubblica  e  del  contenimento  della  spesa  pubblica,   a
          decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome
          di Trento e di  Bolzano,  con  le  modalita'  previste  dal
          proprio ordinamento, entro il 30 maggio 2019, ovvero  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge qualora occorra  procedere  a  modifiche  statutarie,
          provvedono a rideterminare, ai  sensi  del  comma  966,  la
          disciplina dei trattamenti  previdenziali  e  dei  vitalizi
          gia' in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la
          carica  di  presidente  della   regione,   di   consigliere
          regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui
          al  primo  periodo  non  vi  provvedano  entro  i   termini
          previsti, ad essi non e' erogata una quota pari al  20  per
          cento dei trasferimenti erariali a loro favore  diversi  da
          quelli destinati al finanziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  delle  politiche   sociali   e   per   le   non
          autosufficienze  e  del  trasporto  pubblico   locale.   Le
          disposizioni di cui al presente comma  si  applicano  anche
          alle regioni nelle quali, alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, si debbano svolgere le  consultazioni
          elettorali entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge. Le regioni di cui al  terzo
          periodo adottano le disposizioni di cui  al  primo  periodo
          entro tre mesi dalla data della prima  riunione  del  nuovo
          consiglio regionale ovvero,  qualora  occorra  procedere  a
          modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art.  194-quater
          del  citato  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  come
          modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n.  19
          e come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  194-quater  (Ordine  di  porre  termine   alle
          violazioni). - 1. Quando le violazioni  sono  connotate  da
          scarsa offensivita' o pericolosita',  nei  confronti  delle
          societa' o degli enti interessati, puo'  essere  applicata,
          in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una
          sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni
          contestate, anche indicando le  misure  da  adottare  e  il
          termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza: 
                  a) delle norme previste dagli articoli  4-undecies;
          6; 12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2;
          68-quater, commi 2 e 3;  98-ter,  commi  2  e  3,  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                  b)  delle  disposizioni  generali   o   particolari
          emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater; 
                  c) delle norme richiamate dall'art.  63,  paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                  c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
          richiamate dall'art. 70, paragrafo  3,  lettera  b),  della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative; 
                  c-ter) dell'art.  59,  paragrafi  2,  3  e  5,  del
          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
          di attuazione, richiamate dall'art. 190, comma 2-quater; 
                  c-quater)  delle  norme  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012  e  del  regolamento  (UE)  2015/2365   richiamate
          dall'art. 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; 
              c-quinquies) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011
          richiamate dall'art. 190-bis.1, commi 1 e 3. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 194-septies
          del  citato  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  come
          modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n.  19
          e come ulteriormente modificato dalla presente legge: 
                «Art.  194-septies  (Dichiarazione  pubblica).  -  1.
          Quando le violazioni sono connotate da scarsa  offensivita'
          o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, puo'
          essere   applicata,   in    alternativa    alle    sanzioni
          amministrative pecuniarie, una sanzione  consistente  nella
          dichiarazione pubblica  avente  ad  oggetto  la  violazione
          commessa  e  il  soggetto   responsabile,   nel   caso   di
          inosservanza: 
                  a) delle norme previste dagli articoli  4-undecies;
          6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29;  33,  comma  4;
          35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
          98-ter, commi 2 e 3;  e  187-quinquiesdecies,  comma  1,  e
          delle relative disposizioni attuative; 
                  b)  delle  disposizioni  generali   o   particolari
          emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater; 
                  c) delle norme richiamate dall'art.  63,  paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                  d) delle norme richiamate dall'art.  24,  paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014,  dell'obbligo  di
          notifica  di  cui  all'art.  4-decies  e   delle   relative
          disposizioni attuative, nonche' per la  mancata  osservanza
          delle misure adottate ai sensi dell'art.  4-septies,  comma
          1; 
                  e) delle norme del  regolamento  (UE)  n.  600/2014
          richiamate dall'art. 70, paragrafo  3,  lettera  b),  della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative e delle misure adottate  dalla  Consob  ai  sensi
          dell'art. 42 del medesimo regolamento; 
                  e-bis) dell'art.  59,  paragrafi  2,  3  e  5,  del
          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
          di attuazione, richiamate dall'art. 190, comma 2-quater; 
                  e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012
          e  del  regolamento  (UE)  2015/2365  richiamate  dall'art.
          193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; 
                  e-quater)  delle   norme   del   regolamento   (UE)
          2016/1011 richiamate dall'art. 190-bis.1, commi 1 e 3.». 
                               Art. 46 
 
 
                  Modifiche all'articolo 2, comma 6 
               del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 
 
  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20: 
    a) al primo periodo, dopo la parola «Piano» e' inserita la parola
«Ambientale», le parole «nei termini previsti dai commi  4  e  5  del
presente articolo» sono sostituite dalle parole  «come  modificato  e
integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  229  del  30
settembre  2017  e  le  parole  «e  delle  altre   norme   a   tutela
dell'ambiente,  della  salute  e  dell'incolumita'   pubblica»   sono
soppresse; 
    b) al secondo periodo, dopo la  parola  «Piano»  e'  inserita  la
parola:  «Ambientale»,  dopo  le  parole  «periodo  precedente»  sono
inseritele parole: «, nel rispetto dei termini e delle modalita'  ivi
stabiliti,» e le parole «, di tutela della salute e  dell'incolumita'
pubblica e di sicurezza sul lavoro» sono soppresse; 
    c) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La disciplina di
cui al periodo precedente si applica con  riferimento  alle  condotte
poste in essere fino al 6 settembre 2019». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  6  dell'art.  2  del
          decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla   legge   4   marzo   2015,   n.   20
          (Disposizioni  urgenti  per  l'esercizio  di   imprese   di
          interesse strategico nazionale in crisi e per  lo  sviluppo
          della citta' e dell'area di Taranto), come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 2 (Disciplina applicabile ad  ILVA  S.p.a.).  -
          (Omissis). 
                6.  L'osservanza  delle  disposizioni  contenute  nel
          Piano Ambientale di cui al D.P.C.M.  14  marzo  2014,  come
          modificato e integrato con il decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30  settembre  2017  equivale
          all'adozione  ed  efficace  attuazione   dei   modelli   di
          organizzazione e gestione, previsti dall'art. 6 del decreto
          legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,   ai   fini   della
          valutazione   delle    condotte    strettamente    connesse
          all'attuazione dell'A.I.A.. Le condotte poste in essere  in
          attuazione  del  Piano  Ambientale  di   cui   al   periodo
          precedente, nel rispetto dei termini e delle modalita'  ivi
          stabiliti, non possono dare luogo a responsabilita'  penale
          o    amministrativa    del    commissario    straordinario,
          dell'affittuario o acquirente  e  dei  soggetti  da  questi
          funzionalmente   delegati,    in    quanto    costituiscono
          adempimento delle migliori  regole  preventive  in  materia
          ambientale. La disciplina di cui al periodo  precedente  si
          applica con riferimento alle condotte poste in essere  fino
          al 6 settembre 2019. 
                (Omissis).». 
                               Art. 47 
 
Alte professionalita' esclusivamente tecniche  per  opere  pubbliche,
  gare e contratti e disposizioni per la  tutela  dei  crediti  delle
  imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici 
 
  1. Al fine di consentire il piu' celere ed efficace svolgimento dei
compiti dei Provveditorati interregionali alle  opere  pubbliche  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'  autorizzata
l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1°  dicembre  2019,
di cento unita' di personale  di  alta  specializzazione  ed  elevata
professionalita', da individuare tra ingegneri,  architetti,  dottori
agronomi, dottori forestali e geologi e,  nella  misura  del  20  per
cento,  di  personale  amministrativo,  da  inquadrare  nel   livello
iniziale dell'Area III del  comparto  delle  funzioni  centrali,  con
contestuale incremento della dotazione organica del  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti.  Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  definiti  gli
specifici requisiti di cui il personale deve essere in  possesso.  Ai
fini    dell'espletamento    delle    procedure    concorsuali    per
l'individuazione del personale di cui al presente  comma,  effettuate
in deroga alle procedure di mobilita'  di  cui  all'articolo  30  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del
concorso  unico  di  cui  all'articolo  4,  comma  3-quinquies,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125  e  all'articolo  35  del  citato
decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  mediante  richiesta   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri,  Dipartimento  della  funzione
pubblica, che provvede  al  loro  svolgimento  secondo  le  modalita'
previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30
dicembre  2018,  n.  145.  Per  le  procedure   concorsuali   bandite
anteriormente all'entrata in vigore del decreto di cui al  precedente
periodo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della
funzione  pubblica,  provvede  al  loro  svolgimento  con   modalita'
semplificate, anche in deroga alla disciplina  prevista  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  per  quanto
concerne in particolare: 
    a)  la  nomina  e  la  composizione  della  commissione  d'esame,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni  anche  per  le  prove
scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni  non  puo'
essere   assegnato   un   numero    di    candidati    inferiore    a
duecentocinquanta; 
    b) la tipologia e le modalita'  di  svolgimento  delle  prove  di
esame, prevedendo: 
      1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una  prova
preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso  siano
in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi; 
      2) la possibilita' di svolgere prove  preselettive  consistenti
nella  risoluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla,  gestite  con
l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati  e  con
possibilita' di predisposizione dei quesiti da  parte  degli  stessi.
Agli oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a euro
325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a decorrere dall'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50. 
  1-bis. Al fine di garantire il  rapido  completamento  delle  opere
pubbliche e di tutelare i lavoratori, e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un
fondo denominato «Fondo salva-opere».  Il  Fondo  e'  alimentato  dal
versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento  del  valore  del
ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di
lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a  euro
200.000, e di servizi  e  forniture,  nel  caso  di  importo  a  base
d'appalto pari o superiore a euro  100.000.  Il  predetto  contributo
rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante  nel
quadro   economico   predisposto   dalla   stessa   al   termine   di
aggiudicazione definitiva. Le risorse  del  Fondo  sono  destinate  a
soddisfare,  nella  misura  massima  del  70  percento,   i   crediti
insoddisfatti  dei  sub-appaltatori,   dei   sub-affidatari   e   dei
sub-fornitori nei confronti  dell'appaltatore  ovvero,  nel  caso  di
affidamento a contraente generale, dei  suoi  affidatari  di  lavori,
quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale,  nei  limiti
della dotazione del Fondo. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  il
contraente    generale,    entro    trenta    giorni    dalla    data
dell'aggiudicazione  definitiva,   provvedono   al   versamento   del
contributo all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun  esercizio
finanziario possono esserlo in quello successivo. 
  1-ter.I sub-appaltatori, i sub-affidatari  e  i  sub-fornitori,  al
fine di ottenere il pagamento da  parte  del  Fondo  salva-opere  dei
crediti  maturati  prima  della  data  di  apertura  della  procedura
concorsuale e alla  stessa  data  insoddisfatti,  devono  trasmettere
all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente  generale  la
documentazione  comprovante  l'esistenza  del  credito   e   il   suo
ammontare.  L'amministrazione  aggiudicatrice  ovvero  il  contraente
generale, svolte le  opportune  verifiche,  certifica  l'esistenza  e
l'ammontare  del  credito.  Tale  certificazione  e'   trasmessa   al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del
credito nei confronti del Fondo ed e'  inopponibile  alla  massa  dei
creditori  concorsuali.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento
dei crediti, provvede  all'erogazione  delle  risorse  del  Fondo  in
favore dei soggetti  di  cui  al  comma  1-bis.  Il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  surrogato  nei   diritti   del
sub-appaltatore,  del  sub-affidatario  o  del  sub-fornitore   verso
l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale e, in deroga  a
quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, e' preferito al
sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai
creditori effettuati nel  corso  della  procedura  concorsuale,  fino
all'integrale recupero della somma pagata. 
  1-quater. Ferma restando l'operativita' della norma con riferimento
alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
predetta data di entrata in vigore, sono  individuati  i  criteri  di
assegnazione  delle  risorse  e  le  modalita'  operative  del  Fondo
salva-opere, ivi compresa la possibilita' di affidare  l'istruttoria,
anche sulla base di  apposita  convenzione,  a  societa'  o  enti  in
possesso  dei  necessari  requisiti  tecnici,  organizzativi   e   di
terzieta', scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti  dalla
convenzione sono posti a carico del Fondo. 
  1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, in  relazione
a procedure concorsuali aperte dalla data del 1°  gennaio  2018  fino
alla predetta data di entrata in vigore, sono appositamente stanziati
sul Fondo salva-opere 12 milioni di  euro  per  l'anno  2019  e  33,5
milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo,  anche
per i crediti di cui al presente comma, secondo  le  procedure  e  le
modalita' previste dai commi da 1-bis a 1-quater,  nei  limiti  delle
risorse del Fondo. 
  1-sexies.L e disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quinquies  non  si
applicano  alle   gare   aggiudicate   dai   comuni,   dalle   citta'
metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni. 
  1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies, pari a 12 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020,  si
provvede: 
  a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a  3,5  milioni  di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a  30  milioni  di
euro   per   l'anno   2020,    mediante    corrispondente    utilizzo
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare  sulla  quota  parte  del
fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art.  30  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle Note all'art. 31. 
              - Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del citato
          decreto-legge   n.   101   del   2013,    convertito    con
          modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125  e'
          riportato nelle Note all'art. 31. 
              - Il testo dell'art. 35 del citato decreto  legislativo
          n. 165 del 2001 e' riportato nelle Note all'art. 31. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 300 dell'art. 1
          della citata legge n. 145 del 2018: 
                «300.  Fatta  salva  l'esigenza  di  professionalita'
          aventi competenze di spiccata specificita' e  fermo  quanto
          previsto per il reclutamento  del  personale  di  cui  alla
          lettera a) del  comma  313  e  di  cui  al  comma  335,  le
          procedure concorsuali autorizzate a  valere  sulle  risorse
          del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera  b),  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai  sensi
          del comma 298 del presente articolo, sono  svolte,  secondo
          le  indicazioni  dei  piani  di  fabbisogno   di   ciascuna
          amministrazione,  mediante  concorsi  pubblici  unici,  per
          esami  o  per  titoli  ed  esami,  in  relazione  a  figure
          professionali omogenee.  I  predetti  concorsi  unici  sono
          organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM),
          di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che  si
          avvale  dell'Associazione  Formez  PA,  e  possono   essere
          espletati con modalita' semplificate definite  con  decreto
          del Ministro per la pubblica amministrazione  da  adottare,
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, entro due mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente  legge,  anche  in  deroga  alla  disciplina
          prevista dai regolamenti di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. Le procedure concorsuali e le  conseguenti  assunzioni,
          finanziate con le risorse del  fondo  di  cui  all'art.  1,
          comma 365, lettera b), della legge  11  dicembre  2016,  n.
          232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del  presente
          articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle
          procedure previste dall'art. 30 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994,   n.   487   recante   «Regolamento   recante   norme
          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni
          e le modalita' di svolgimento dei  concorsi,  dei  concorsi
          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
          impieghi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  agosto
          1994, n. 185, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1205 del codice civile: 
                «Art. 1205 (Surrogazione parziale). - Se il pagamento
          e' parziale, il terzo surrogato e il  creditore  concorrono
          nei confronti del debitore in proporzione di quanto e' loro
          dovuto, salvo patto contrario.». 
              - Il testo del comma 5 dell'art.  34-ter  della  citata
          legge n. 196 del 2009  e'  riportato  nelle  Note  all'art.
          13-quater. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 95 dell'art.  1
          della citata legge n. 145 del 2018: 
                «95.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.». 
                             Art. 47 bis 
 
 
          Misure a sostegno della liquidita' delle imprese 
 
  1. All'articolo 159 del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  dopo  il  comma  4  e'
inserito il seguente: 
  «4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre
anni, l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma  18,
del presente codice e' calcolato  sul  valore  delle  prestazioni  di
ciascuna annualita' contabile del contratto di appalto, stabilita nel
cronoprogramma dei pagamenti, ed e' corrisposto entro quindici giorni
dall'effettivo  inizio  della  prima  prestazione  utile  relativa  a
ciascuna annualita', secondo il cronoprogramma delle prestazioni». 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 159 del citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 159 (Difesa e sicurezza). - 1. Le  disposizioni
          del presente codice non si applicano agli appalti  pubblici
          e ai concorsi di progettazione non altrimenti  esclusi  dal
          suo ambito di applicazione ai sensi dell'art. 1,  comma  6,
          nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di
          sicurezza dello Stato non possa essere  garantita  mediante
          misure  meno  invasive,  volte  anche   a   proteggere   la
          riservatezza  delle  informazioni  che  le  amministrazioni
          aggiudicatrici rendono  disponibili  in  una  procedura  di
          aggiudicazione dell'appalto. 
                2.  All'aggiudicazione  di  concessioni  nei  settori
          della  difesa  e  della  sicurezza  di   cui   al   decreto
          legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica  la  parte
          III del presente codice fatta eccezione per le  concessioni
          relative alle ipotesi alle quali il decreto legislativo  15
          novembre 2011, n. 208, non si applica in virtu' dell'art. 6
          del citato decreto legislativo. 
                3. In  deroga  all'art.  31  l'amministrazione  della
          difesa, in considerazione della  struttura  gerarchica  dei
          propri organi tecnici, in luogo di  un  unico  responsabile
          del  procedimento,  puo'  nominare  un   responsabile   del
          procedimento per  ogni  singola  fase  di  svolgimento  del
          processo    attuativo:    programmazione,    progettazione,
          affidamento  ed  esecuzione.  Il  responsabile  unico   del
          procedimento, ovvero i responsabili di ogni  singola  fase,
          sono tecnici individuati nell'ambito  del  Ministero  della
          difesa. Il responsabile del procedimento  per  la  fase  di
          affidamento puo'  essere  un  dipendente  specializzato  in
          materie giuridico amministrative. 
                4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
          con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
          sentita l'ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente codice, sono definite  le
          direttive generali per la disciplina  delle  attivita'  del
          Ministero della difesa, in relazione agli  appalti  e  alle
          concessioni diversi da quelli che rientrano  nel  campo  di
          applicazione del decreto legislativo 15 novembre  2011,  n.
          208. Le  direttive  generali  disciplinano,  altresi',  gli
          interventi da eseguire in Italia e all'Estero  per  effetto
          di  accordi  internazionali,  multilaterali  o  bilaterali,
          nonche' i lavori in economia che vengono eseguiti  a  mezzo
          delle truppe e dei reparti del Genio militare per  i  quali
          non si applicano i limiti di importo di  cui  all'art.  36.
          Fino alla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al
          presente comma, si applica l'art. 216, comma 20. 
                4-bis. In caso di contratti  ad  impegno  pluriennale
          superiore a tre anni, l'importo dell'anticipazione  di  cui
          all'art. 35, comma 18, del presente codice e' calcolato sul
          valore delle prestazioni di ciascuna  annualita'  contabile
          del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma  dei
          pagamenti,  ed  e'  corrisposto   entro   quindici   giorni
          dall'effettivo  inizio  della   prima   prestazione   utile
          relativa a ciascuna annualita', secondo  il  cronoprogramma
          delle prestazioni. 
                5.   Per    gli    acquisti    eseguiti    all'estero
          dall'amministrazione della difesa, relativi  a  macchinari,
          strumenti e  oggetti  di  precisione,  che  possono  essere
          forniti, con i requisiti tecnici e il grado  di  perfezione
          richiesti,  soltanto  da  operatori  economici   stranieri,
          possono  essere  concesse  anticipazioni  di  importo   non
          superiore ad un terzo dell'importo complessivo  del  prezzo
          contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.». 
                               Art. 48 
 
 
                 Disposizioni in materia di energia 
 
  1. Per gli interventi connessi al rispetto  degli  impegni  assunti
dal Governo italiano con  l'iniziativa  Mission  Innovation  adottata
durante la Cop 21 di  Parigi,  finalizzati  a  raddoppiare  la  quota
pubblica degli  investimenti  dedicati  alle  attivita'  di  ricerca,
sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche  pulite,  nonche'
degli impegni assunti nell'ambito della Proposta di  Piano  Nazionale
Integrato Energia Clima, e' autorizzata la spesa  di  10  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni di euro  per
l'anno 2021. All'onere  del  presente  comma  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 50. 
  1-bis. Fermo restando che  l'ammissibilita'  dei  progetti  di  cui
all'articolo 6, comma 4, del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  78
del 3 aprile 2017, e'  subordinata  alla  capacita'  di  incrementare
l'efficienza  energetica  rispetto  alla   situazione   ex-ante,   il
risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti  progetti  e'
determinato: 
  a) in base all'energia non  rinnovabile  sostituita  rispetto  alla
situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di
energia  tramite  le  fonti  solare,   aerotermica,   da   bioliquidi
sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui
all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 6 luglio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012; 
  b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto  alla
situazione di baseline, in tutti gli altri casi. 
  1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in  impianti
fino a 2 MW termici devono rispettare  i  limiti  di  emissione  e  i
metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle  15  e  16
dell'allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo economico  16
febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.51 del  2  marzo
2016. 
  1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti
modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
gennaio 2017. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo  vigente  dell'art.  8  del  citato  decreto
          legislativo  n.  281  del  1997  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 29. 
                               Art. 49 
 
 
               Credito d'imposta per la partecipazione 
                    di PMI a fiere internazionali 
 
  1.  Al  fine  di  migliorare  il   livello   e   la   qualita'   di
internazionalizzazione delle PMI  italiane,  alle  imprese  esistenti
alla data del  1°  gennaio  2019  e'  riconosciuto,  per  il  periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, un credito d'imposta nella misura del  30  per  cento  delle
spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito
d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento  dell'importo  massimo
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'  riconosciuto  per  le
spese di partecipazione a manifestazioni  fieristiche  internazionali
di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle
spese per l'affitto degli spazi espositivi;  per  l'allestimento  dei
medesimi spazi; per le attivita' pubblicitarie, di  promozione  e  di
comunicazione, connesse alla partecipazione. 
  3.  Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nel  rispetto   delle
condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti  de  minimis,  al  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore  agricolo  e  al  regolamento  (UE)
n.717/2014  della  commissione,  del   27   giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore
della  pesca   e   dell'acquacoltura.   Il   credito   d'imposta   e'
utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare, a: 
    a) le tipologie di spese ammesse  al  beneficio,  nell'ambito  di
quelle di cui al comma 2; 
    b) le  procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che  avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui al comma 1; 
    c) l'elenco delle manifestazioni  fieristiche  internazionali  di
settore, che si svolgono in Italia o all'estero, per cui  e'  ammesso
il credito di imposta; 
    d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6,
del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  5.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito
dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne da'
comunicazione al Ministero dello sviluppo  economico  che,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n.  40  del  2010,
provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi  e
sanzioni secondo legge. 
  6. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regolamento (UE) n.  1407/2013  della  Commissione
          del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              - Il regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione
          del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          agricolo e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013,  n.
          L 352. 
              - Il regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione del
          27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  della   pesca   e
          dell'acquacoltura e' pubblicato nella  G.U.U.E.  28  giugno
          2014, n. L 190. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  5.000  euro   annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis); 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
                  2-bis. 
                  2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6  dell'art.  1
          del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22   maggio   2010,   n.   73
          (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie  in  materia
          di contrasto alle frodi fiscali internazionali e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli»    e    «cartiere»,    di    potenziamento    e
          razionalizzazione della  riscossione  tributaria  anche  in
          adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
          gettiti  recuperati  al  finanziamento  di  un  Fondo   per
          incentivi e sostegno della domanda in particolari settori): 
                «Art. 1 (Disposizioni in materia  di  contrasto  alle
          frodi fiscali  e  finanziarie  internazionali  e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli» e «cartiere»). - (Omissis). 
                6.  Al  fine  di  contrastare  fenomeni  di  utilizzo
          illegittimo dei  crediti  d'imposta  e  per  accelerare  le
          procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
          crediti  d'imposta  agevolativi   la   cui   fruizione   e'
          autorizzata da  amministrazioni  ed  enti  pubblici,  anche
          territoriali, l'Agenzia  delle  entrate  trasmette  a  tali
          amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro  i
          termini e secondo le modalita'  telematiche  stabiliti  con
          provvedimenti dirigenziali generali  adottati  d'intesa,  i
          dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
          delle imposte dovute, nonche' ai  sensi  dell'art.  17  del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Le  somme
          recuperate sono riversate all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato  e  restano   acquisite   all'erario.   Resta   ferma
          l'alimentazione  della  contabilita'   speciale   n.   1778
          «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio»  da  parte  delle
          amministrazioni e degli enti pubblici gestori  dei  crediti
          d'imposta,  sulla  base  degli  stanziamenti   previsti   a
          legislazione vigente per le  compensazioni  esercitate  dai
          contribuenti ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
          9  luglio  1997,  n.  241,  attraverso  i  codici   tributo
          appositamente istituiti. 
                (Omissis).». 
                             Art. 49 bis 
 
 
                  Misure per favorire l'inserimento 
                  dei giovani nel mondo del lavoro 
 
  1. Al fine  di  favorire  e  di  potenziare  l'apprendimento  delle
competenze  professionali  richieste  dal  mercato   del   lavoro   e
l'inserimento  dei  giovani  nel  mondo  del  lavoro,  a  coloro  che
dispongono  erogazioni  liberali  per  un  importo   non   inferiore,
nell'arco di  un  anno,  a  10.000  euro  per  la  realizzazione,  la
riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti
in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  con
percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a
indirizzo agrario, e che  assumono,  a  conclusione  del  loro  ciclo
scolastico,  giovani  diplomati  presso   le   medesime   istituzioni
scolastiche  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato   e'
riconosciuto un  incentivo,  sotto  forma  di  parziale  esonero  dal
versamento dei  contributi  previdenziali  a  carico  del  datore  di
lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi  dovuti  all'INAIL,
per un periodo massimo  di  dodici  mesi  decorrenti  dalla  data  di
assunzione. 
  2. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo di  cui  al  comma  1,
sono ammesse le seguenti tipologie di interventi: 
  a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze; 
  b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo
delle tecnologie; 
  c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata; 
  d) attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica. 
  3. L'incentivo di cui al  comma  1  e'  riconosciuto,  a  decorrere
dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa  e
non e' cumulabile con altre agevolazioni  previste  per  le  medesime
spese. 
  4. L'incentivo di cui al comma 1 e' riconosciuto solo nel  caso  in
cui le erogazioni liberali siano effettuate sul  conto  di  tesoreria
delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo comma 1 con  sistemi
di pagamento tracciabili. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti
le modalita' ei tempi per disporre le erogazioni liberali di  cui  al
comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma  1,  sulla
base  di  criteri  di  proporzionalita',  nonche'  le  modalita'  per
garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di  spesa
di cui al comma 7. L'INPS provvede, nei limiti delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  al  riconoscimento
dell'incentivo di cui al comma  1  e  al  monitoraggio  delle  minori
entrate contributive derivanti dal medesimo  ai  fini  del  rispetto,
anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7. 
  6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale  di  istruzione
secondaria di secondo grado beneficiarie dell'erogazione liberale  di
cui al comma 1 pubblicano nel proprio  sito  internet  istituzionale,
nell'ambito di una pagina, nel rispetto delle disposizioni del codice
in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  l'ammontare  delle  erogazioni
liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonche'  le  modalita'
di impiego delle risorse,  indicando  puntualmente  le  attivita'  da
realizzare o in corso di realizzazione. All'attuazione  del  presente
comma si provvede nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7. Per il riconoscimento  dell'incentivo  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per  l'anno  2021  e  di  6
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al  relativo  onere
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
          "Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  29  luglio
          2003, n. 174, S.O. 
              - Il testo del comma 748 dell'art. 1 della citata legge
          n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 33-ter. 
                             Art. 49 ter 
 
 
          Strutture temporanee nelle zone del centro Italia 
                          colpite dal sisma 
 
  1. Fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da  garanzia
del  fornitore,  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle
strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre
2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 compete ai comuni
interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro  Italia  dal
24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate. 
  2. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione  civile
sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
dell'articolo  1  del  decreto-legge  17  ottobre   2016,   n.   189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo   si
provvede, nel limite  massimo  di  2.500.000  euro,  a  valere  sulle
risorse stanziate a  legislazione  vigente  per  il  superamento  del
predetto stato di emergenza. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente  degli  articoli  1  e  2
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile n. 394 del 19 settembre 2016  (Ulteriori  interventi
          urgenti di protezione  civile  conseguenti  all'eccezionale
          evento sismico che ha colpito il territorio  delle  Regioni
          Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016): 
                «Art. 1 (Realizzazione delle strutture  abitative  di
          emergenza). -  1.  Le  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
          Umbria,   nei   rispettivi   ambiti   territoriali,    sono
          individuate quali soggetti attuatori per  la  realizzazione
          delle strutture abitative  di  emergenza  (S.A.E.)  di  cui
          all'accordo quadro  approvato  con  decreto  del  Capo  del
          dipartimento della protezione civile n. 1239 del 25  maggio
          2016. Le regioni provvedono,  a  tal  fine,  all'esecuzione
          delle attivita' connesse e delle  opere  di  urbanizzazione
          ricorrendo  anche  alle  centrali  uniche  di   committenza
          regionali, ove esistenti, o nazionali,  ovvero  avvalendosi
          delle strutture  operative  del  Servizio  nazionale  della
          protezione civile. 
                2. I Comuni interessati provvedono alla  ricognizione
          e  quantificazione  dei  fabbisogni  considerando  i   soli
          edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con
          esito di rilevazione dei danni di tipo «E»  o  «F»,  questi
          ultimi qualora non di rapida soluzione.  Su  tali  basi,  i
          suddetti comuni provvedono all'elaborazione delle  proposte
          di individuazione delle aree  utilizzabili,  anche  tenendo
          conto  delle  esigenze  di  natura  non  abitativa  di  cui
          all'art. 2 della presente ordinanza. L'individuazione delle
          aree destinate ad ospitare  le  S.A.E.  e'  definita  dalla
          regione d'intesa con il Comune,  previo  esperimento  delle
          necessarie verifiche di  idoneita'  svolte  dalle  medesime
          regioni, nell'ambito del piu' generale coordinamento e  del
          modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza
          n. 388/2016, assicurando la preferenza delle aree pubbliche
          rispetto a quelle private oltre  che  il  contenimento  del
          numero  delle  aree,  pur  nel  rispetto   delle   esigenze
          abitative dei nuclei familiari. 
                3.  Ai  sensi  di   quanto   previsto   dall'art.   1
          dell'ordinanza n. 388/2016, le funzioni  regionali  di  cui
          alla presente ordinanza  possono  essere,  in  alternativa,
          esercitate dal Presidente della  regione,  in  qualita'  di
          soggetto attuatore,  avvalendosi  della  propria  struttura
          organizzativa nell'ambito delle risorse umane disponibili a
          legislazione vigente.» 
                «Art. 2 (Strutture temporanee ad usi pubblici). -  1.
          Al fine di assicurare  la  realizzazione  degli  interventi
          finalizzati  a  garantire,  in   modalita'   temporanea   e
          transitoria,  la  continuita'  dei   preesistenti   servizi
          pubblici e delle  attivita'  di  culto  nei  territori  dei
          comuni interessati, in raccordo con  le  attivita'  di  cui
          all'art. 1, comma 2, della  presente  ordinanza,  i  comuni
          interessati provvedono,  altresi',  alla  ricognizione  dei
          fabbisogni e, su tali basi, all'elaborazione delle proposte
          di individuazione delle aree utilizzabili per  far  fronte,
          con le predette modalita' temporanee  o  transitorie,  alle
          esigenze delle seguenti strutture: municipi,  scuole,  sedi
          delle  forze  dell'ordine,  strutture  sanitarie,   nonche'
          luoghi di culto. L'individuazione delle aree  destinate  ad
          ospitare tali strutture e' definita dalla regione  d'intesa
          con  il  comune,  previo   esperimento   delle   necessarie
          verifiche  di  idoneita'  svolte  dalle  medesime  regioni,
          nell'ambito del piu' generale coordinamento e  del  modello
          operativo di cui agli articoli  1  e  2  dell'ordinanza  n.
          388/2016.». 
              -   Si   riporta   il   testo   vigente   dell'art.   3
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile n. 408 del 15 novembre  2016  (Ulteriori  interventi
          urgenti di protezione civile conseguenti  agli  eccezionali
          eventi  sismici  che  hanno  colpito  il  territorio  delle
          Regioni Lazio, Marche,  Umbria  e  Abruzzo  a  partire  dal
          giorno 24 agosto 2016): 
                «Art.  3  (Disposizioni  per  la   realizzazione   di
          strutture temporanee finalizzate a garantire la continuita'
          delle  attivita'  economiche  e  produttive).   -   1.   In
          attuazione  dell'art.  1,  comma  5  della   delibera   del
          Consiglio dei ministri adottata in data 31 ottobre 2016, in
          via di prima applicazione di quanto previsto  dall'art.  5,
          comma 2, lettera e) della legge  n.  225/1992,  le  Regioni
          Lazio, Umbria,  Marche  ed  Abruzzo,  ovvero  i  rispettivi
          Presidenti, sono individuate quali soggetti  attuatori  per
          la realizzazione  di  strutture  temporanee  finalizzate  a
          consentire  la  continuita'  delle  preesistenti  attivita'
          economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di
          cui in premessa. 
                2.  Fermo  restando  quanto   previsto   all'art.   6
          dell'ordinanza n. 394/2016, per  le  finalita'  di  cui  al
          comma 1, le predette Regioni  provvedono,  d'intesa  con  i
          Comuni interessati oltre che in eventuale raccordo  con  le
          associazioni  di  categoria  e  di   rappresentanza   delle
          attivita' economiche e  di  impresa,  alla  ricognizione  e
          quantificazione   dei    relativi    fabbisogni,    nonche'
          all'individuazione   delle   aree   ove    effettuare    il
          posizionamento delle strutture temporanee,  assicurando  la
          preferenza alle aree pubbliche rispetto  a  quelle  private
          oltre che il contenimento del numero delle  aree,  pur  nel
          rispetto   delle   riscontrate   esigenze   economiche    e
          produttive. 
                3. Le regioni di cui al  comma  1  procedono,  con  i
          poteri di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza n.
          394/2016, alla individuazione delle aree,  d'intesa  con  i
          Comuni che provvedono alla loro acquisizione, nonche'  alla
          predisposizione delle  aree,  anche  avvalendosi  di  altre
          componenti  e  delle  strutture  operative   del   Servizio
          Nazionale     della     protezione     civile,      nonche'
          all'acquisizione,    anche     mediante     noleggio     ed
          all'installazione delle  strutture  temporanee  di  cui  al
          presente articolo. 
                4.    Il    fabbisogno    finanziario     discendente
          dall'espletamento delle iniziative di cui  al  comma  3  e'
          sottoposto  alla  preventiva  approvazione  del  Capo   del
          Dipartimento della protezione civile.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 4-bis dell'art.
          1 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016): 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione e organi  direttivi).
          - (Omissis). 
                4-bis.  Lo   stato   di   emergenza   prorogato   con
          deliberazione del Consiglio dei ministri  del  22  febbraio
          2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma
          2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2017,  n.  123,  e'
          prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi  oneri  si
          provvede, nel  limite  complessivo  di  euro  300  milioni,
          mediante   utilizzo   delle   risorse   disponibili   sulla
          contabilita' speciale di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
          presente decreto, intestata al  Commissario  straordinario,
          che a tal  fine  sono  trasferite  sul  conto  corrente  di
          tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza  del
          Consiglio   dei   ministri,   per   essere   assegnate   al
          Dipartimento della protezione civile. 
                (Omissis).». 
                               Art. 50 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 42 milioni di euro per l'anno  2026,  di  111
milioni di euro per l'anno 2027, di 47 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, di 52 milioni di euro per l'anno 2029, di 40  milioni  di  euro
per l'anno 2030, di 39 milioni di euro per  l'anno  2031  e  di  37,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. 
  1-bis. Le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, sono incrementate di 50 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10,  11,  13,
17, 19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi 2  e  3,  32,
commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41, comma 2,  47,  48,  49  e  dai
commi 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 400,625 milioni di euro
per l'anno 2019, a 518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 638,491
milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno
2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di
euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per  l'anno  2025,  a
334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791  milioni  di  euro
per l'anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891
milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno
2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di
euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2033, che aumentano,  ai  fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di fabbisogno per 1.078,975 milioni di euro  e  in
termini di indebitamento netto per 428,975 milioni di euro per l'anno
2019 e, ai fini della  compensazione  degli  effetti  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto,  a  555,141  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, a 639,991 milioni di euro per  l'anno  2021,  a  537,491
milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno
2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di
euro per l'anno 2025, si provvede: 
    a) quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 234,2  milioni
di euro per l'anno 2020, a 274 milioni di euro  per  l'anno  2021,  a
184,6 milioni di euro per l'anno 2022, a  385  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, a 302,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 298,1 milioni
di euro per l'anno 2025, a 297 milioni di euro  per  l'anno  2026,  a
369,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 301,4 milioni  di  euro  per
l'anno 2028, a 305,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 295,1 milioni
di euro per l'anno 2030, a 292,9 milioni di euro per l'anno 2031 e  a
292,4  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2032,   che
aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a  236,087
milioni di euro per l'anno 2020, a 275,887 milioni di euro per l'anno
2021, a 186,487 milioni di euro per l'anno 2022, a 386,887 milioni di
euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 8, 10, 11
e 47; 
    b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e  30  milioni  di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
lo  sviluppo  e   la   coesione-programmazione   2014-2020   di   cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2019, a  34,46  milioni
di euro per l'anno 2020, a 92,46 milioni di euro per l'anno  2021,  a
133,96 milioni di euro per l'anno 2022, a 123,96 milioni di euro  per
l'anno 2023, a 72,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a  108  milioni
di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni,dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    d) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni  di
euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a  80  milioni  di
euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno  2022,  a  77
milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190; 
    f) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 50  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 20 milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e a 40 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2023  e
2024, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di
cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009,  n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze; 
    g) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2019
al 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale
di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico; 
    h) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti in  bilancio  ai
sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    i) quanto a 9,324 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  a  10,833
milioni di euro per l'anno 2020 e a 12,833 milioni di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
Programma Fondi di  riserva  e  speciali  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 9
milioni di euro per l'anno  2019  e  9,4  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020 e  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per 0,324 milioni  di  euro  per
l'anno 2019, 1,433 milioni di euro per l'anno 2020 e 3,433 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021; 
    l) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2020
al  2026,  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
Programma Fondi di  riserva  e  speciali  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico; 
    m) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 35  milioni  di
euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
dal 2022 al 2025, in termini di fabbisogno e di indebitamento  netto,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189; 
    n) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80  milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  20  della
legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modificazioni; 
    o) quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo  70,  comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
    p) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020  e  2021,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
    q) quanto a 650 milioni di euro, in termini  di  fabbisogno,  per
l'anno 2019, mediante versamento per un  corrispondente  importo,  da
effettuare entro il 31 dicembre 2019, delle somme gestite  presso  il
sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore
del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma
2,  del  decreto-legge  9  giugno  2016,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2016,  n.  151.  La  predetta
giacenza e' mantenuta  in  deposito  alla  fine  di  ciascun  anno  a
decorrere dal 2019 sul conto corrente di tesoreria di  cui  al  primo
periodo ed e' ridotta in misura corrispondente alla quota  rimborsata
del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n.96; 
    r) quanto a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede
mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle   entrate
previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A tal fine, all'articolo 1, comma  851,  ultimo  periodo,  della
legge n. 296 del 2006, le parole «di 51,2 milioni di euro per  l'anno
2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 56,2 milioni  di  euro  per
l'anno 2020». 
  2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' ridotto di 938,6 milioni di euro per l'anno
2024 e di 537,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio, anche in conto residui. 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          riportato nelle Note all'art. 3-sexies. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della  legge
          11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 1988): 
                «Art. 20 -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di
          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
          l'importo  complessivo  di  28   miliardi   di   euro.   Al
          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante
          operazioni di mutuo che le regioni e le  province  autonome
          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante
          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'. 
                2. Il Ministro della sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
                  a) riequilibrio territoriale  delle  strutture,  al
          fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche
          in quelle regioni del Mezzogiorno  dove  le  strutture  non
          sono in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
                  b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto  a
          piu' elevato degrado strutturale; 
                  c) ristrutturazione del  30  per  cento  dei  posti
          letto  che  presentano  carenze  strutturali  e  funzionali
          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
                  d) conservazione in efficienza del restante 50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
                  e)   completamento   della   rete    dei    presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c); 
                  f) realizzazione  di  140.000  posti  in  strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i  servizi
          sanitari e  sociali  di  distretto  e  con  istituzioni  di
          ricovero e cura in grado di provvedere al  riequilibrio  di
          condizioni deteriorate.  Dette  strutture,  sulla  base  di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto ospedalieri; 
                  g)  adeguamento  alle  norme  di  sicurezza   degli
          impianti delle strutture sanitarie; 
                  h)  potenziamento  delle  strutture  preposte  alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
                  i)  conservazione   all'uso   pubblico   dei   beni
          dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna  regione
          o provincia autonoma con propria determinazione. 
                3. Il secondo decreto di cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
                4. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla
          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma
          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la
          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei
          programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della
          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE. 
                5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al  comma
          2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. [I progetti sono  sottoposti  al  vaglio  di
          conformita'  del  Ministero  della  sanita',   per   quanto
          concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con  il
          programma  nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE   che
          decide,  sentito  il  Nucleo   di   valutazione   per   gli
          investimenti pubblici]. 
                5-bis. Dalla data del 30 novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di cui all'art. 4,  comma  15,  della
          legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  sono  approvati   dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui  all'art.  4,  comma  15,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
                6. L'onere di ammortamento dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990. 
                7. Il  limite  di  eta'  per  l'accesso  ai  concorsi
          banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6  dell'art.  1
          della citata legge n. 147 del 2013: 
                «6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma,  della
          Costituzione e in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  lettera  e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
              - Il testo del comma 748 dell'art. 1 della citata legge
          n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 33-ter. 
              - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
          n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note all'art. 44-bis. 
              - Il testo del comma 5 dell'art.  34-ter  della  citata
          legge n. 196 del 2009  e'  riportato  nelle  Note  all'art.
          13-quater. 
              - La citata legge n. 205 del 2017 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 979 dell'art. 1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
                «979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura
          e  la  conoscenza  del  patrimonio  culturale,  a  tutti  i
          residenti  nel  territorio  nazionale,  in  possesso,   ove
          previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita'  i
          quali compiono diciotto anni di  eta'  nell'anno  2016,  e'
          assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
          980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale
          massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata
          per    assistere    a    rappresentazioni    teatrali     e
          cinematografiche,  per  l'acquisto  di  libri  nonche'  per
          l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali,  monumenti,
          gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e  spettacoli
          dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
          reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai  fini
          del computo del  valore  dell'indicatore  della  situazione
          economica  equivalente.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del  turismo  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono definiti i criteri e le  modalita'  di
          attribuzione e di  utilizzo  della  Carta  e  l'importo  da
          assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  6
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
                «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).   -
          (Omissis). 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  70
          del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art. 70 (Bilancio e finanziamento). - 1. (Omissis). 
                2. I finanziamenti di cui al  comma  1,  lettera  a),
          vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento
          dei livelli  di  adempimento  fiscale  e  del  recupero  di
          gettito nella lotta all'evasione. I  finanziamenti  vengono
          accreditati a ciascuna  Agenzia  su  apposita  contabilita'
          speciale soggetta  ai  vincoli  del  sistema  di  tesoreria
          unica. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 361 dell'art. 1
          della citata legge n. 311 del 2004: 
                «361. Per le finalita' previste dai commi  da  354  a
          360 e' autorizzata la spesa  di  80  milioni  di  euro  per
          l'anno 2005 e di 150 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2006. Una quota dei predetti  oneri,  pari  a  55
          milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e'  posta  a  carico
          del Fondo per le aree sottoutilizzate  per  gli  interventi
          finanziati dallo stesso. La restante  quota  relativa  agli
          anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro
          e a 50 milioni di euro, e' posta a carico della  parte  del
          Fondo unico per gli incentivi alle imprese non  riguardante
          gli  interventi  nelle  aree  sottoutilizzate;  alla  quota
          relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni  di  euro
          per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari  a
          150 milioni di euro annui,  si  provvede  con  le  maggiori
          entrate derivanti dal comma 300.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  2
          del decreto-legge 9 giugno 2016,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto   2016,   n.   151
          (Disposizioni urgenti per il completamento della  procedura
          di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA): 
                «Art. 2 (Finanziamenti  ad  imprese  strategiche).  -
          (Omissis). 
                2. Agli oneri  di  cui  al  comma  1  in  termini  di
          fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016,  si
          provvede  mediante  versamento,   per   un   corrispondente
          importo, delle somme gestite  presso  il  sistema  bancario
          dalla cassa per i servizi energetici  e  ambientali  su  un
          conto   corrente   di   tesoreria    centrale    fruttifero
          appositamente   aperto   remunerato   secondo   il    tasso
          riconosciuto  sulle  sezioni  fruttifere   dei   conti   di
          tesoreria unica. La giacenza da detenere a  fine  anno  sul
          conto corrente di tesoreria di  cui  al  primo  periodo  e'
          estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate
          ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis, del citato decreto-legge
          n. 191 del 2015, cosi' come  modificato  dal  comma  1  del
          presente  articolo.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal
          periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul
          conto corrente di tesoreria di  cui  al  primo  periodo  e'
          ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017. 
                (Omissis).». 
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  50  del  citato
          decreto-legge   n.   50   del   2017,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,  n.  96,  (come
          modificato dal comma 5 dell'art. 37 della  presente  legge)
          e' riportato nelle Note al medesimo art. 37. 
              - Si riporta il testo del comma 851 dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «851.  Con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare  entro  un  mese  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  istituiti  i
          diritti sui brevetti per invenzione  industriale  e  per  i
          modelli di utilita' e  sulla  registrazione  di  disegni  e
          modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione
          dei marchi d'impresa.  Sono  esonerate  dal  pagamento  dei
          diritti di deposito e  di  trascrizione,  relativamente  ai
          brevetti per  invenzione  e  ai  modelli  di  utilita',  le
          universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro
          scopi   istituzionali   finalita'   di   ricerca    e    le
          amministrazioni della difesa  e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali. I diritti per  il  mantenimento  in
          vita dei  brevetti  per  invenzione  industriale  e  per  i
          modelli di utilita' e per la  registrazione  di  disegni  e
          modelli, previsti dall'art. 227 del codice della proprieta'
          industriale, di cui  al  decreto  legislativo  10  febbraio
          2005, n. 30, sono dovuti secondo  i  seguenti  criteri:  a)
          dalla quinta annualita'  per  il  brevetto  per  invenzione
          industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per
          modello di utilita'; c)  dal  secondo  quinquennio  per  la
          registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti  dal
          pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni
          di euro per l'anno 2012, di 50 milioni di euro per ciascuno
          degli anni dal 2013 al 2018, di 50,3 milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 56,2 milioni di euro per l'anno 2020  e  di
          50 milioni di euro a decorrere  dal  2021,  allo  stato  di
          previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al
          fine di potenziare le attivita' del medesimo  Ministero  di
          promozione,  di  regolazione  e  di  tutela   del   sistema
          produttivo nazionale, di permettere alle  piccole  e  medie
          imprese la piena partecipazione al  sistema  di  proprieta'
          industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche  con
          l'introduzione della ricerca di anteriorita' per le domande
          di brevetto per invenzione industriale.». 
              - Il testo del comma 256 dell'art. 1 della citata legge
          n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 3-sexies. 
                             Art. 50 bis 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e  con  le  relative
norme di attuazione. 

                               Art. 51 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 

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