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Decreto Clima: Misure urgenti sulla qualita’ dell’aria e proroga del termine.

DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111 

Misure  urgenti  per  il  rispetto  degli  obblighi  previsti   dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229. (19G00125) 

(GU n.241 del 14-10-2019)

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  una
politica  strategica   nazionale   che   permetta   di   fronteggiare
l'emergenza climatica, tenuto  conto  dei  lavori  svolti  a  livello
internazionale dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),
in  ambito  Nazioni  Unite,  che  evidenziano  come  la  variabilita'
climatica sia strettamente legata alle  attivita'  umane  e  come  le
temperature e le emissioni di CO2  continueranno  progressivamente  a
crescere con impatti negativi su numerose aree del  pianeta  e  sulla
salute pubblica; 
  Ritenuta, altresi', la necessita' di prevedere, in coerenza con gli
impegni derivanti dalla normativa europea, misure  straordinarie  per
consentire il raggiungimento degli obiettivi relativi alle  emissioni
nazionali di determinati inquinanti atmosferici; 
  Considerata altresi' la straordinaria  necessita'  di  disporre  di
prime misure aventi carattere di urgenza per  la  composizione  delle
procedure  di  infrazione  in  tema  ambientale  che  direttamente  e
indirettamente contribuiscono al cambiamento climatico e  ai  livelli
di qualita' dell'aria, e in particolare al  rispetto  degli  obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  21  maggio  2008  relativa  alla  qualita'  dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in  Europa,  in  relazione  a  cui
l'Unione europea ha aperto nei  confronti  dell'Italia  le  procedure
d'infrazione nn. 2014/2147 e 2015/2043, anche alla luce degli impegni
assunti dal  Governo  italiano  e  dalle  Regioni  e  dalle  Province
autonome con il Protocollo "Aria Pulita" firmato il 4 giugno  2019  a
Torino, a  margine  del  "Clean  Air  Dialogue"  con  la  Commissione
europea; 
  Considerata altresi' la necessita' di prorogare il termine  di  cui
all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 ottobre 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico, delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, per  gli  affari  europei,  per  gli
affari regionali e le autonomie e per la pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Misure  urgenti  per  la  definizione  di  una  politica   strategica
  nazionale  per  il  contrasto  ai  cambiamenti   climatici   e   il
  miglioramento della qualita' dell'aria 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e  gli  altri
Ministri interessati, e' approvato il Programma strategico  nazionale
per il contrasto ai cambiamenti climatici e  il  miglioramento  della
qualita' dell'aria in cui sono individuate le  misure  di  competenza
nazionale da porre in essere al fine  di  assicurare  la  corretta  e
piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo  e
del  Consiglio  del  21  maggio  2008  e  contrastare  i  cambiamenti
climatici e sono identificate le  risorse  economiche  disponibili  a
legislazione vigente per ciascuna misura con la  relativa  tempistica
attuativa. 
  2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1,  comma
2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001  n.  165,  conforma  le
attivita' di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi  di
contrasto ai cambiamenti climatici  e  miglioramento  della  qualita'
dell'aria. 
                               Art. 2 
 
 
Misure  per  incentivare  la   mobilita'   sostenibile   nelle   aree
                            metropolitane 
 
  1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  il  fondo
denominato  "Programma  sperimentale  buono   mobilita'",   con   una
dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni  per
l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021,  euro  55  milioni  per
l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro  10  milioni  per
l'anno 2024, per le finalita' di cui al presente comma. Alla relativa
copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per  ciascuno
degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024  di  quota  parte  dei
proventi  delle  aste  delle  quote  di  emissione  di  CO2  di   cui
all'articolo 19  del  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,
destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, versata dal GSE ad apposito  capitolo  del  bilancio  dello
Stato, che resta acquisita definitivamente  all'erario.  Al  fine  di
ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul  suddetto  programma
sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure  di
infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli  obblighi
previsti dalla  direttiva  2008/50/CE  che  rottamano,  entro  il  31
dicembre 2021, autovetture  omologate  fino  alla  classe  Euro  3  o
motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, e'
riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo periodo e  fino  ad
esaurimento delle risorse, un "buono mobilita'" pari  ad  euro  1.500
per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni  motociclo  rottamato  da
utilizzare, entro i successivi tre  anni,  per  l'acquisto,  anche  a
favore di persone conviventi, di abbonamenti  al  trasporto  pubblico
locale e regionale, nonche' di biciclette anche a pedalata assistita.
Il  "buono  mobilita'"  non  costituisce   reddito   imponibile   del
beneficiario  e  non  rileva  ai  fini   del   computo   del   valore
dell'indicatore  della  situazione   economica   equivalente.   Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  il
Ministro dello sviluppo economico, sono definite  le  modalita'  e  i
termini per l'ottenimento e l'erogazione  del  beneficio  di  cui  al
presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. 
  2.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,   per   il
finanziamento  di  progetti  per  la  creazione,  il   prolungamento,
l'ammodernamento e la messa a norma di corsie  preferenziali  per  il
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro 20  milioni
per ciascuno degli anni 2020  e  2021.  Alla  relativa  copertura  si
provvede mediante corrispondente utilizzo, per  ciascuno  degli  anni
2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste  delle  quote  di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  13
marzo 2013, n. 30,  destinata  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  versata  dal  GSE  ad  apposito
capitolo   del   bilancio   dello   Stato,   che   resta    acquisita
definitivamente all'erario. I progetti di cui al presente comma  sono
presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare da uno o piu' comuni, anche in forma associata,  interessati
dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10  luglio
2014 e n. 2015/2043 del  28  maggio  2015  per  la  non  ottemperanza
dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva  2008/50/CE  sulla
qualita'  dell'aria  e  riferiti  a  un   ambito   territoriale   con
popolazione superiore a centomila abitanti. Con decreto del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da  adottarsi
entro quarantacinque giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
d'intesa con la Conferenza unificata che si  pronuncia  entro  trenta
giorni decorso il cui termine il decreto e' emanato anche in mancanza
di  detto  parere,  sono  stabilite  le  modalita'  e  i  termini  di
presentazione delle domande. 
                               Art. 3 
 
 
 Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile 
 
  1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e  inquinanti  in
atmosfera e migliorare la qualita' dell'aria, e' autorizzata la spesa
di euro 10 milioni per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021  per  il
finanziamento degli  investimenti  necessari  alla  realizzazione  di
progetti sperimentali per la realizzazione  o  l'implementazione  del
servizio  di  trasporto  scolastico  per  i  bambini   della   scuola
dell'infanzia statale e  comunale  e  per  gli  alunni  delle  scuole
statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o
elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in base alla portata  del  numero  di  studenti
coinvolti e alla stima di  riduzione  dell'inquinamento  atmosferico.
Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo,
per ciascuno degli anni 2020 e 2021,  di  quota  parte  dei  proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30,  destinata  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  versata  dal
GSE  ad  apposito  capitolo  del  bilancio  dello  Stato,  che  resta
acquisita definitivamente all'erario. 
  2. I progetti di cui  al  comma  1  sono  presentati  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o  piu'
comuni, anche in forma  associata,  interessati  dalle  procedure  di
infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli  obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria  e  sono
riferiti  a  un  ambito  territoriale  con  popolazione  superiore  a
centomila abitanti. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentito  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  di
presentazione delle domande  e  le  spese  ammissibili  ai  fini  del
finanziamento. 
                               Art. 4 
 
 
                    Azioni per la riforestazione 
 
  1. Per il finanziamento di un programma  sperimentale  di  messa  a
dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione
di foreste  urbane  e  periurbane,  nelle  citta'  metropolitane,  in
coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3  aprile  2018,
n. 34, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno  degli
anni 2020 e  2021.  Alla  relativa  copertura  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo, per ciascuno degli  anni  2020  e  2021,  di
quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione  di  CO2
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,
destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, versata dal GSE ad apposito  capitolo  del  bilancio  dello
Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. 
  2.  Al  fine  di  procedere  a  un  rapido  avvio   del   programma
sperimentale di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
d'intesa con la Conferenza unificata che si  pronuncia  entro  trenta
giorni decorso il cui termine il decreto e' emanato anche in mancanza
di detto parere, sulla base  dell'istruttoria  del  Comitato  per  lo
sviluppo del verde pubblico di cui  all'articolo  3  della  legge  14
gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalita' per la  progettazione
degli interventi e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra  le
citta' metropolitane, tenendo conto, quali criteri di  selezione,  in
particolare, della valenza ambientale e  sociale  dei  progetti,  del
livello di riqualificazione e di fruibilita' dell'area,  dei  livelli
di qualita' dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e
n. 2015/2043 del 28 maggio 2015. 
  3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto  di
cui al comma 2, ciascuna citta' metropolitana presenta  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   del   mare   le
progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio  con  i
relativi  costi.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  provvede  all'approvazione  di  almeno   un
progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti  dal  decreto
di cui al comma 2, per ciascuna citta' metropolitana, con i  relativi
programmi operativi di dettaglio,  e  di  ogni  eventuale  successiva
variazione,  sulla  base  di  apposite  istruttorie  effettuate   dal
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che,  a  tal  fine,  puo'
avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti  e
senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  alla
legge 28 giugno 2016, n. 132. 
  4. Le autorita' competenti nella gestione del  demanio  fluviale  e
nella  programmazione  degli  interventi  di  contrasto  al  dissesto
idrogeologico introducono, tra  i  criteri  per  l'affidamento  della
realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali  e
delle  aree  demaniali  fluviali,  laddove  ritenuto  necessario  per
prevenire il rischio idrogeologico. 
                               Art. 5 
 
 
Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione  in
                         materia ambientale 
 
  1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo  41,  comma
2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  per  la  realizzazione
degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte  di
giustizia dell'Unione europea del  2  dicembre  2014,  relativa  alla
procedura di infrazione europea n. 2003/2077, puo'  avvalersi,  sulla
base di apposite convenzioni,  nei  limiti  della  normativa  europea
vigente, di societa' in house delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato, del sistema nazionale a rete per la  protezione  dell'ambiente
di cui alla legge 28  giugno  2016,  n.  132,  delle  amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato e degli enti  pubblici  dotate  di
specifica competenza tecnica, nell'ambito delle  aree  di  intervento
utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i
membri della Struttura di supporto di cui al  comma  3,  puo'  essere
riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di  lavoro
straordinario nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili,  per
un massimo di 70 ore mensili  pro  capite.  Gli  oneri  di  cui  alle
predette convenzioni sono posti a carico dei quadri  economici  degli
interventi da realizzare. 
  2. Il  Commissario  unico,  scelto  nei  ruoli  dirigenziali  della
pubblica amministrazione, resta in  carica  per  un  triennio  ed  e'
collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo  secondo
i rispettivi ordinamenti.  All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo,
aspettativa o comando e' reso indisponibile, per tutta la durata  del
collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero  di  posti
nella  dotazione  organica   dell'amministrazione   di   provenienza,
equivalente dal punto di vista finanziario. Al  predetto  Commissario
e' corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale  che
rimane a carico dell'amministrazione  di  appartenenza,  un  compenso
accessorio in ragione dei  risultati  conseguiti,  determinato  nella
misura e con le modalita' di cui al  comma  3  dell'articolo  15  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse  assegnate
per la realizzazione degli interventi. 
  3. Il Commissario unico si avvale  altresi'  di  una  struttura  di
supporto composta da non  piu'  di  dodici  unita'  di  personale  in
posizione di comando, fuori  ruolo  o  aspettativa  o  altro  analogo
istituto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti  appartenenti   alle
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e  3,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle
bonifiche e in materia  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  in
ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di  tutela  ambientale
attribuiti dall'ordinamento. All'atto del collocamento fuori ruolo e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo,
un numero di posti nella dotazione organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La  struttura
cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. 
  4. Sulla base di una specifica convenzione, il  Commissario  unico,
unitamente alla struttura di supporto di cui al comma 3, opera presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Le risorse finanziarie necessarie per le  esigenze  operative  e
per il funzionamento della  struttura,  ivi  compresi  gli  eventuali
oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste  a  valere  su
una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per
la realizzazione degli interventi. 
  6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione  degli
interventi  di  collettamento,  fognatura  e   depurazione   di   cui
all'articolo  2  del  decreto-legge  29  dicembre   2016,   n.   243,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio  2017,  n.  18,
nonche' degli ulteriori interventi previsti  all'articolo  4-septies,
comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55,  entro  sessanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
nominato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione  territoriale,  un
Commissario unico che subentra  in  tutte  le  situazioni  giuridiche
attive e passive del precedente  Commissario.  Il  Commissario  unico
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5  giugno
2017, cessa dal proprio incarico alla data di nomina del  Commissario
di cui al primo periodo. 
  7. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Il Commissario unico
puo' avvalersi fino a un massimo di due sub commissari  in  relazione
alla portata e al numero degli interventi sostitutivi,  nominati  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentiti  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il
Ministro per il sud e  la  coesione  territoriale,  per  i  quali  si
applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a  carico  del
quadro economico degli interventi. Con il  medesimo  procedimento  di
cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o  revoca
dei sub commissari.". 
                               Art. 6 
 
 
                   Pubblicita' dei dati ambientali 
 
  1. In attuazione delle previsioni  della  Convenzione  sull'accesso
alle  informazioni,  la  partecipazione  del  pubblico  ai   processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due
allegati, fatta ad Aarhus  il  25  giugno  1998,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il  diritto
di  accesso  diffuso  dei  cittadini  singoli  e  associati  di   cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle  informazioni
ambientali,  i  soggetti  di  cui  all'articolo  2-bis  del   decreto
legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  e  i  concessionari  di  servizi
pubblici pubblicano, nell'ambito degli obblighi di  cui  all'articolo
40  del  medesimo  decreto  legislativo,  anche  i  dati   ambientali
risultanti da rilevazioni effettuate  dai  medesimi  ai  sensi  della
normativa vigente. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline  e
di sistemi di rilevamento automatico  dell'inquinamento  atmosferico,
della qualita' dell'aria e  di  altre  forme  di  inquinamento  ed  i
gestori del servizio idrico pubblicano in rete  le  informazioni  sul
funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e  tutti  i
dati acquisiti. 
  3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le  attivita'
di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2  sono  acquisiti,
con modalita' telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e
la  ricerca  ambientale  (ISPRA)   di   cui   all'articolo   28   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il  medesimo  Istituto  provvede,
altresi', sulla base di una specifica convenzione  con  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad  acquisire
e sistematizzare, in formato aperto  e  accessibile,  ogni  ulteriore
dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata
e fruibile dal sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare denominata  "Informambiente",  anche
nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente". 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata una  spesa  di
euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.  Ai  relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 7 
 
 
     Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina 
 
  1. Al fine di ridurre la produzione  di  rifiuti  e  contenere  gli
effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di  vicinato  e  di
media struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e)  del
decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  114,  che  attrezzano  spazi
dedicati  alla  vendita  ai  consumatori  di  prodotti  alimentari  e
detergenti, sfusi o alla spina, e' riconosciuto, in via sperimentale,
un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa  sostenuta  e
documentata  per  un  importo  massimo  di   euro   5.000   ciascuno,
corrisposto  secondo  l'ordine   di   presentazione   delle   domande
ammissibili, nel  limite  complessivo  di  20  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento  delle  predette
risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente  non
sia monouso. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare,  d'intesa  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e sentita la Conferenza  unificata,  entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono fissate le modalita' per l'ottenimento  del  contributo  nonche'
per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di  vendita  per  un
periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  20
milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  si  provvede
mediante riduzione delle  proiezioni  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel
rispetto delle condizioni  e  dei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 8 
 
 
Proroga del termine di cui  all'articolo  48,  commi  11  e  13,  del
                decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 
 
  1. All'articolo 48 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11 le parole  "entro  il  15  ottobre  2019,  ovvero,
mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di  pari
importo, con il  versamento  dell'importo  corrispondente  al  valore
delle prime cinque rate entro il 15  ottobre  2019"  sono  sostituite
dalle  seguenti  "entro  il  15  gennaio   2020,   ovvero,   mediante
rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari  importo,
con il versamento dell'importo della prima rata entro il  15  gennaio
2020"; 
    b) al comma 13  le  parole  "entro  il  15  ottobre  2019,  anche
mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di  pari
importo, con il  versamento  dell'importo  corrispondente  al  valore
delle prime cinque rate entro il 15  ottobre  2019"  sono  sostituite
dalle  seguenti  "entro  il   15   gennaio   2020,   anche   mediante
rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari  importo,
con il versamento dell'importo della prima rata entro il  15  gennaio
2020". 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  13,8  milioni  di
euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 9 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 14 ottobre 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Costa,  Ministro  dell'ambiente   e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Patuanelli, Ministro dello sviluppo
                                  economico 
 
                                  De    Micheli,    Ministro    delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Bellanova, Ministro delle politiche
                                  agricole alimentari e forestali 
 
                                  Amendola, Ministro per  gli  affari
                                  europei 
 
                                  Boccia,  Ministro  per  gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Dadone, Ministro  per  la  pubblica
                                  amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
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