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DECRETO 26 maggio 2022: REGISTRI DELLE VARIETA’ DI PIANTE OFFICINALI – criteri di istituzione.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 maggio 2022 

Criteri e procedure per l'istituzione dei registri delle varieta'  di
specie officinali. (22A04161) 

(GU n.173 del 26-7-2022)

 

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e
ulteriori    disposizioni    in    materia    di     semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale  e,  in
particolare, l'art. 5 che conferisce una delega  al  Governo  per  il
riassetto  della  normativa  vigente  in  materia   di   agricoltura,
selvicoltura e filiere  forestali,  anche  adottando  appositi  testi
unici con riferimento a specifici settori omogenei; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.  75,  recante  il
testo  unico  in  materia   di   coltivazione,   raccolta   e   prima
trasformazione  delle  piante  officinali,   predisposto   ai   sensi
dell'art. 5 della legge 28 luglio 2016, n.  154  e,  in  particolare,
l'art. 6, che demanda Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
l'istituzione  dei  registri  varietali  delle   specie   di   piante
officinali allo scopo di valorizzare le caratteristiche varietali del
materiale riproduttivo o di propagazione delle singole specie; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 21 gennaio 2022, adottato di concerto con  il  Ministro
della transizione ecologica  e  il  Ministro  della  salute,  recante
l'elenco delle specie di piante officinali coltivate nonche'  criteri
di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante  officinali
spontanee di cui rispettivamente all'art. 1, comma 3  e  all'art.  3,
comma 2 del testo unico in materia di coltivazione, raccolta e  prima
trasformazione delle piante officinali (decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 75); 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante  norme
per   la   produzione   a   scopo   di   commercializzazione   e   la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11
della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2016/2031  e  del
regolamento (UE) 2017/625, che, tra l'altro, ha abrogato e sostituito
la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   recante   la   disciplina
dell'attivita' sementiera e le relative misure applicative; 
  Visto il decreto n. 223640 del 17 maggio  2022,  con  il  quale  e'
stato  istituito  il  tavolo  tecnico  del   settore   delle   piante
officinali; 
  Preso atto dell'insediamento, presso il Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, del tavolo tecnico del settore delle
piante officinali, avvenuto il 19 maggio 2022; 
  Considerata la necessita' di definire  i  criteri  sulla  base  dei
quali istituire i registri varietali di cui all'art. 6, comma 1,  del
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 25  maggio
2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce i criteri  sulla  base  dei  quali
istituire i registri varietali  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  del
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75. 
  2. Le specie officinali, cosi' come definite nell'elenco di cui  al
decreto interministeriale del 21 gennaio 2022 menzionato in premessa,
per le quali si attivera' la procedura  di  registrazione  varietale,
saranno definite dal tavolo tecnico di settore sulla  base  dei  dati
produttivi, economici e di impiego, nonche' delle eventuali richieste
motivate dagli operatori del settore. 

                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Le seguenti definizioni riguardano  gli  istituti  nazionali  ed
internazionali per la  redazione  delle  schede  tecniche  necessarie
all'iscrizione nei registri varietali: 
    «UPOV»: Unione  per  la  protezione  degli  ottenimenti  vegetali
(www.upov.int); 
    «CPVO»:   Ufficio    comunitario    delle    varieta'    vegetali
(https://cpvo.europa.eu/); 
    «DUS»: distinzione, uniformita', stabilita', 
    «MIPAAF»:  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali. 

                               Art. 3 
 
                 Istituzione del registro varietale 
 
  1. L'iscrizione al registro delle varieta' delle specie  officinali
presenti nell'elenco di  cui  al  decreto  interministeriale  del  21
gennaio 2022, per le quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, non sia stato gia' istituito un registro varietale,
e' disposta sulla base di prove tecniche volte  all'accertamento  dei
requisiti di distinzione, uniformita' e stabilita'. 

                               Art. 4 
 
                         Protocolli di prova 
 
  1. Le prove tecniche di cui all'art. 3 sono condotte utilizzando  i
protocolli internazionali CPVO o UPOV, stabiliti  per  le  rispettive
specie, ove esistenti. 
  2. In assenza dei protocolli di cui al  precedente  comma,  possono
essere   utilizzati   protocolli   nazionali   predisposti    secondo
necessita'. 
  3. L'identificazione del protocollo da utilizzare, di cui ai  commi
1 e 2 del presente articolo, e' stabilito  all'atto  dell'istituzione
del registro e comprende le informazioni di cui all'allegato 1. 

                               Art. 5 
 
                       Esecuzione delle prove 
 
  1. Le prove tecniche di natura morfofisiologica,  accompagnate,  se
del caso, da  accertamenti  genetici,  sono  affidate,  con  apposito
provvedimento, ad enti scientifici o di ricerca  nazionali  che,  per
statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della
produzione sementiera e del materiale di propagazione e  in  possesso
di adeguata esperienza. 

                               Art. 6 
 
                       Denominazione varietale 
 
  1.  Ciascuna  varieta'  e'  identificata   da   una   denominazione
varietale. 
  2. Alle denominazioni varietali si applicano le disposizioni di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20. 

                               Art. 7 
 
                     Presentazione della domanda 
                      di iscrizione al registro 
 
  1. L'iscrizione  al  registro  e'  chiesta  dal  costitutore  della
varieta' e, in sua  mancanza,  da  un  soggetto  pubblico  o  privato
operante nel settore delle piante officinali, che offra la necessaria
garanzia del mantenimento in purezza della varieta'. Per le  varieta'
di cui il costitutore non si conosca o non esista, l'iscrizione  puo'
essere disposta d'ufficio. 

                               Art. 8 
 
                Iscrizione delle varieta' al registro 
 
  1. L'iscrizione al registro e' disposta con  apposito  decreto  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il
parere del gruppo di lavoro permanente della protezione delle  piante
- sezione sementi, opportunamente integrata da  esperti  del  settore
piante officinali. 
  2. Il decreto di iscrizione e' pubblicato nella Gazzetta  ufficiale
e nel Bollettino ufficiale del Ministero. L'iscrizione ha una  durata
di dieci anni e puo' essere rinnovata  per  periodi  determinati,  su
richiesta del costitutore. 

                               Art. 9 
 
                  Registro delle varieta' iscritte 
 
  1. L'elenco delle varieta' iscritte al registro a scopo  officinale
e' tenuto a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali in un'apposita sezione del SIAN. 
    Roma, 26 Maggio 2022 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 834 

                                                           Allegato 1 
 
Informazioni per l'identificazione dei protocolli da  utilizzare  per
  le prove tecniche per la registrazione delle varieta' delle  specie
  di cui all'art. 4 
 
=====================================================================
| Denominazione  |  Nome comune   |   Protocollo   |                |
|    botanica    |  della specie  |    tecnico     |      URL       |
+================+================+================+================+
|                |                |                |                |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                |                |                |                |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                |                |                |                |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                |                |                |                |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                |                |                |                |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                |                |                |                |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                |                |                |                |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                |                |                |                |
+----------------+----------------+----------------+----------------+