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Ddl Riforme: una normativa accelerata per la disciplina del procedimento di revisione costituzionale.

Carta Costituzionale italiana

Il Consiglio ha approvato un disegno di legge che stabilisce una normativa accelerata per la disciplina del procedimento di revisione costituzionale.

Il Comitato

Il Comitato è composto da venti senatori e venti deputati nominati dai presidente delle Camere e scelti tra i membri delle commissioni permanenti per gli Affari Costituzionali rispettivamente del Senato e della Camera. Ne faranno parte di diritto i presidenti delle predette Commissioni.

La nomina dei componenti del Comitato avverrà su designazione dei Gruppi parlamentari delle due Camere seguendo i seguenti criteri: a) in base alla consistenza numerica dei Gruppi; b) in base al numero di voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili; c) assicurando almeno un rappresentante per ogni Gruppo e un rappresentante delle minoranze linguistiche.
Le competenze del Comitato

Il Comitato dovrà esaminare i progetti di revisione dei Titoli I, II, III e V della parte Seconda della Costituzione che riguardano le materie della forma di Stato, della forma di Governo e del bicameralismo. Saranno i presidenti di Senato e Camera ad assegnare al Comitato i disegni e le proposte di legge perché vengano esaminati in sede referente.

Una volta completato l’esame della proposta di legge, il Comitato trasmetterà ai Presidenti delle Camere i progetti di legge costituzionale, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Per la votazione dei testi nelle assemblee si osserveranno le norme dei rispettivi regolamenti.

La tempistica

I lavori parlamentari sulle riforme costituzionali sono organizzati in un periodo massimo di 18 mesi: l’approvazione da parte del Parlamento del presente disegno di legge può essere prevista per fine ottobre 2013, quando la Commissione degli esperti avrà già terminato di lavorare e fornito le proprie conclusioni al governo. Il comitato parlamentare lavorerà fino alla fine di febbraio 2014. Per la fine di maggio è possibile prevedere la prima lettura di una Camera; per gli inizi di settembre la prima lettura dell’altra Camera. Per la fine di ottobre 2014 la seconda deliberazione e l’approvazione finale della riforma, salvo l’eventuale svolgimento del referendum confermativo che il governo ritiene comunque opportuno che venga svolto.

Il Referendum

La legge o e leggi costituzionali approvate saranno sottoposte a referendum solo se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne faranno richiesta un quinto dei membri di una Camera o 500 mila elettori o Cinque consigli regionali, anche qualora siano state approvate nella seconda votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
Ratifica Tav Torino-Lione

L’Accordo

Il Consiglio ha approvato, su proposta del Ministro degli affari esteri, Emma Bonino, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, il disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione dell’accordo fra l’Italia e la Francia per la realizzazione e l’esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, firmato a Roma il 30 gennaio 2012, che disciplina la costruzione e la futura gestione della sezione transfrontaliera della Parte comune italo-francese dell’opera e contiene anche la disciplina della costituzione e del funzionamento del Promotore pubblico, che ne sarà il gestore.

L’Accordo risponde alla necessità di definire il quadro generale del tunnel di base di circa 57 km, la cui realizzazione e successiva entrata in esercizio consentiranno il superamento di quei limiti strutturali di sagoma, pendenza e sicurezza propri dell’attuale tunnel storico di montagna del Frejus, assicurando per il trasporto merci e viaggiatori standard adeguati a livello europeo ed internazionale. La disponibilità di un sistema di trasporto efficiente è fondamentale, infatti, per assicurare crescita economica e coesione territoriale.

La Tav

Le ragioni che hanno condotto alla stipula del presente Accordo vengono da lontano e da un contesto territoriale ben più ampio di quello binazionale. La Torino-Lione è un collegamento internazionale, voluto fortemente dall’Unione europea per creare un asse trasportistico efficiente da est a ovest del continente e rilanciare la modalità di trasporto ferroviaria rispetto a quella stradale, soprattutto per le merci. L’Unione europea, già nel luglio 1996, ha previsto la creazione di una rete ferroviaria trans-europea, estesa poi nel 2004 ai nuovi paesi aderenti, in cui la Torino-Lione, passando per due delle maggiori aree sviluppate del continente (il sud-est della Francia e la pianura padana, che da sola genera oltre il 70% delle esportazioni italiane) si è sin dall’inizio configurata come progetto prioritario. Un’analisi costi-benefici del progetto complessivo (sezione internazionale) individua risultati ottimali con riferimento al trasferimento modale per il traffico merci e passeggeri, al minor impatto ambientale (effetto serra, incidendalità, inquinamento) del trasporto merci e passeggeri, al forte incremento occupazionale previsto, a nuove opportunità per il territorio.
Leggi Regionali

Il Consiglio dei ministri ha esaminato nove leggi regionali per le seguenti, si è deliberato l’impugnativa:

Legge Regione Valle d’Aosta n. 8 dell’ 08/04/2013 “Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015” in quanto contiene disposizioni in contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lett. e), l) ed m), 117, terzo comma, della Costituzione.

Legge Regione Veneto n. 6 del 23/04/2013 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria” in quanto contiene disposizioni in contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.

Il Consiglio dei Ministri ha altresì deliberato la rinuncia totale all’impugnativa della legge della Regione Liguria del 6 novembre 2012 n. 35, recante “Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie”.

Infine, per le seguenti leggi regionali e delle Province autonome, si è deliberata la non impugnativa:

1) Legge Regione Sardegna n. 9 del 23/04/2013 “ Interventi urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale”.

2) Legge Regione Veneto n. 5 del 23/04/2013 “ Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

3) Legge Regione Toscana n. 16 del 16/04/2013 “Tutela degli utenti dei servizi finanziari gestiti da soggetti terzi per conto degli enti locali della Toscana”.

4) Legge Provincia di Trento n. 6 del 16/04/2013 “Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)”.

5) Legge Regione Veneto n. 7 del 23/04/2013 “Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”.

6) Legge Provincia di Trento n. 8 del 22/04/2013 “Integrazione della legge provinciale sull’attività amministrativa: accesso agli atti da parte dei consiglieri provinciali”.

7) Legge Regione Valle Aosta n. 7 dell’ 08/04/2013 “Approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2012”.

 

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