Euro soldi
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Le novità della “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (c.d. ddl concorrenza) riguardano energia, assicurazioni, ambiente, trasporti, professioni, comunicazioni, turismo, poste, banche e farmacie.

Alcuni punti sono stati modificati durante la conversione in Legge del ddl avvenuta con LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 – (GU n.189 del 14-8-2017). Ad esempio, sull’energia si prevede la fine dell’obbligo di passare al mercato di salvaguardia per quei consumatori che al 1° luglio 2019 non avranno ancora scelto il proprio fornitore; per le assicurazioni si chiarisce che le polizze sui rischi accessori non si rinnovano tacitamente ma si risolvono automaticamente alla loro scadenza; mentre la modifica sul telemarketing abolisce le norme che obbligavano gli operatori dei call center a dichiarare immediatamente l’identità del soggetto per il quale avviene la chiamata e ottenere il consenso esplicito del cliente per la prosecuzione della stessa; l’esercizio dell’attività di odontoiatra da parte delle società di professionisti viene consentito solo a quelle dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo; un’altra modifica, riguarda, la bonifica dei terreni dismessi dai distributori di carburanti, che sarà obbligatoria in tutti i casi in cui vengano accertate evidenti tracce di contaminazione.
Altri settori toccati dalla norma:
– mercato tutelato dell’energia: termina il 1° luglio 2019 il mercato tutelato dell’energia elettrica e del gas.
– monopolio poste: Un altro stop viene messo al monopolio di Poste sull’invio di multe e notifiche, previsto per settembre 2017.
– sconti rc auto al sud e scatole nere: Sconti in arrivo per chi installa la scatola nera e per i virtuosi che non causano incidenti da 4 anni pur vivendo nelle province a più alto tasso di sinistri stradali. Entro un anno dall’entrata in vigore della norma, il governo è delegato ad adottare un decreto sull’obbligo di installazione della scatola nera. Per il risarcimento danni non patrimoniali da sinistri stradali si userà la tabella unica del Tribunale di Milano.
– società ingegneri e avvocati: Le prime restano fuori dal controllo dell’Ordine, le seconde continuano a dover avere fra i soci, per almeno due terzi del capitale sociale, avvocati iscritti all’albo.
– notaio necessario anche per srl semplificate: Per costituire srl semplificate servirà l’intervento del notaio. Non è passata la possibilità di farlo solo mediante scrittura privata.
– farmacie, tetto 20% a società capitali: Le società di capitale potranno controllare le farmacie, ma dovranno rispettare un tetto del 20 per cento su base regionale. I farmaci di Fascia C continuano a essere venduti solo in farmacia.
– booking pro albergatori: la norma “Booking” vieta il “parity rate”. Di fatto, gli albergatori potranno praticare prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli offerti da intermediari terzi, anche online.
– norma anti-scorrerie: Grande assente – più volte annunciata e poi scomparsa – è la norma anti-scorrerie volta alla tutela delle società quotate italiane. Anche la norma “Salva-Flixbus” (contro lo stop alla società tedesca di trasporti su autobus low cost), che doveva passare prima per il ddl Concorrenza e poi per la manovrina, è alla fine confluita nel Dl Sud.

– contratti di telefonia e Pay-TV: L’obiettivo è replicare su larga scala lo schema dei più evoluti sistemi di Video on Demand: ci si abbona online e si preme un tasto per recedere. Semplice, veloce, immediato. Il testo entra direttamente in tema stabilendo, all’articolo 41, che: “Le modalita’ utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonche’ in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o dell’adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilita’ per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalita’ telematiche”.

– telefonia vincolo contrattuale massimo 2 anni: Altra novità importante, per i contratti di telefonia, riguarda il “vincolo contrattuale”: qualora sia prevista anche la fornitura di beni oltre che di servizi (il classico smartphone da pagare un tanto al mese), la durata contrattuale non potrà essere superiore ai 24 mesi; è prevista la possibilità di un recesso anticipato, nel quale caso “eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta”. Inoltre, un disposto dell’articolo 55 stabilisce che, per le chiamate “verso numerazioni non geografiche” (il classico servizio clienti di svariate aziende, dalle compagnie aeree ai corrieri), la tariffazione parta dalla risposta dell’operatore.
Non tutte le misure, però, saranno immediatamente operative. Per alcune misure servono decreti attuativi, (da emanare entro 12 mesi) pertanto, bisogna attendere che il governo o i singoli ministeri varino i relativi decreti (probabilmente oltre venti). Alcuni di questi decreti sono molto delicati, come ad esempio, per le norme sul trasporto (Uber o noleggio con conducente). Mentre per quanto riguarda le comunicazioni, le nuove norme dovrebbero arrivare entro quattro mesi.

 

 

LEGGE 4 agosto 2017, n. 124

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140) 

(GU n.189 del 14-8-2017)

 

 Vigente al: 29-8-2017

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La presente legge  reca  disposizioni  finalizzate  a  rimuovere
ostacoli  regolatori  all'apertura  dei  mercati,  a  promuovere   lo
sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela  dei  consumatori,
anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in
materia di libera circolazione, concorrenza e apertura  dei  mercati,
nonche' delle politiche europee in materia di concorrenza. 
  2. Il comma 1 dell'articolo  132  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  e
successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Le imprese di  assicurazione  stabiliscono  preventivamente  le
condizioni  di  polizza  e  le  tariffe  relative   all'assicurazione
obbligatoria,   comprensive   di   ogni   rischio   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 
  1-bis. Le imprese di assicurazione  sono  tenute  ad  accettare  le
proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le  tariffe
di  cui  al  comma  1,  fatta  salva  la  necessaria  verifica  della
correttezza dei dati risultanti dall'attestato  di  rischio,  nonche'
dell'identita' del contraente e  dell'intestatario  del  veicolo,  se
persona diversa. 
  1-ter.  Qualora   dalla   verifica,   effettuata   anche   mediante
consultazione  delle  banche  di  dati  di  settore  e  dell'archivio
informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive
modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non
siano corrette o veritiere, le  imprese  di  assicurazione  non  sono
tenute ad accettare  le  proposte  loro  presentate.  Le  imprese  di
assicurazione,  in  caso  di  mancata  accettazione  della  proposta,
ricalcolano il premio e inviano un  nuovo  preventivo  al  potenziale
contraente». 
  3. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis.  In  caso  di  segnalazione  di   violazione   o   elusione
dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari
di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono  dimezzati.  Decorso
inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare  le  sanzioni  di
cui all'articolo 314». 
  4. All'articolo  314,  comma  1,  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  le
parole: «euro millecinquecento ad euro  quattromilacinquecento»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «euro   duemilacinquecento   ad   euro
quindicimila». 
  5. Ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo  32  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo  132-ter,  comma
1,  del  codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209». 
  6. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni  private,  di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti  i
seguenti: 
  «Art. 132-bis. (Obblighi informativi degli intermediari). - 1.  Gli
intermediari,  prima  della  sottoscrizione  di   un   contratto   di
assicurazione obbligatoria per i veicoli  a  motore,  sono  tenuti  a
informare il consumatore in modo corretto, trasparente  ed  esaustivo
sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione  di  cui  sono
mandatari relativamente al contratto base previsto  dall'articolo  22
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive
modificazioni. 
  2.  Al  fine  di  cui  al  comma  1,  gli  intermediari  forniscono
l'indicazione  dei  premi  offerti  dalle  imprese  di  assicurazione
mediante collegamento telematico al preventivatore  consultabile  nei
siti internet dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo  economico  e
senza obbligo di rilascio di supporti cartacei. 
  3. L'IVASS adotta  disposizioni  attuative  in  modo  da  garantire
l'accesso e la risposta per via telematica, sia  ai  consumatori  che
agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese
di assicurazione per il contratto  base  relativo  ad  autovetture  e
motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono  definite  le  modalita'
attraverso  le  quali,  ottenuti  i  preventivi  sulla   base   delle
informazioni inserite nel servizio informativo  di  cui  all'articolo
136, comma 3-bis, e'  consentita  la  conclusione  del  contratto,  a
condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo
stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero,  per  le  imprese
che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet
di ciascuna compagnia di assicurazione. 
  4. Il contratto stipulato senza la  dichiarazione  del  cliente  di
aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma  1  e'
affetto da nullita' rilevabile solo a favore del cliente. 
  Art. 132-ter. (Sconti obbligatori). - 1. In presenza di almeno  una
delle  seguenti   condizioni,   da   verificare   in   precedenza   o
contestualmente alla stipulazione del contratto o dei  suoi  rinnovi,
le  imprese  di  assicurazione  praticano  uno   sconto   determinato
dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: 
    a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione,  i
soggetti che presentano  proposte  per  l'assicurazione  obbligatoria
accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da  eseguire  a  spese
dell'impresa di assicurazione; 
    b) nel caso in cui vengono installati, su  proposta  dell'impresa
di  assicurazione,  o  sono  gia'  presenti  e  portabili  meccanismi
elettronici  che  registrano  l'attivita'  del  veicolo,   denominati
"scatola  nera"  o   equivalenti,   ovvero   ulteriori   dispositivi,
individuati, per i  soli  requisiti  funzionali  minimi  necessari  a
garantire l'utilizzo dei  dati  raccolti,  in  particolare,  ai  fini
tariffari e della determinazione della responsabilita'  in  occasione
dei sinistri, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione; 
    c) nel caso in cui vengono installati, su  proposta  dell'impresa
di assicurazione, o sono gia' presenti,  meccanismi  elettronici  che
impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel  guidatore
un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per  la
conduzione di veicoli a motore. 
  2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e  modalita'
nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di  ricalcolo
del  premio,  per  la  determinazione  da  parte  delle  imprese   di
assicurazione  dello  sconto  di  cui  al  comma  1.  Le  imprese  di
assicurazione,  in  attuazione  dei  criteri  stabiliti   dall'IVASS,
definiscono uno sconto significativo da applicare  alla  clientela  a
fronte della riduzione del rischio connesso al  ricorrere  di  una  o
piu' delle condizioni di cui al comma 1 ed  evidenziano  in  sede  di
preventivo e nel contratto, in caso  di  accettazione  da  parte  del
contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di  cui
al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto  al  prezzo
della polizza altrimenti applicato. 
  3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio  possesso  e
di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso  di
sinistrosita'  e  con  premio  medio  piu'  elevato.  Tale  lista  e'
aggiornata con cadenza almeno biennale. 
  4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto  dei
premi piu' elevati applicati nelle province individuate ai sensi  del
comma 3 e di quelli praticati  nelle  altre  province  a  piu'  bassa
sinistrosita'  ad  assicurati   con   le   medesime   caratteristiche
soggettive e collocati nella medesima  classe  di  merito,  definisce
altresi' i criteri e le modalita' finalizzati alla determinazione  da
parte delle imprese di assicurazione  di  uno  sconto,  aggiuntivo  e
significativo rispetto a quello praticato ai sensi del  comma  2,  da
applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che
non  abbiano  provocato  sinistri  con  responsabilita'  esclusiva  o
principale  o  paritaria  negli  ultimi  quattro  anni   sulla   base
dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano  installato  o
installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo  di
cui al comma 1, lettera b). 
  5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2: 
    a) definisce i parametri oggettivi,  tra  cui  la  frequenza  dei
sinistri e il relativo costo  medio,  per  il  calcolo  dello  sconto
aggiuntivo di cui al comma 4; 
    b) prevede, nell'ambito delle modalita' di cui al  comma  4,  che
non  possano  sussistere  differenziali  di  premio  che  non   siano
giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio. 
  6. Le attivita' di cui ai commi precedenti sono svolte  nell'ambito
delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente
e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti
dall'IVASS, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti
che si trovino nelle condizioni previste  dal  comma  4,  di  importo
significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai  sensi  del
comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo  e  nel  contratto,  in
caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in
valore assoluto e in percentuale, rispetto al  prezzo  della  polizza
altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma  si  applica
ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere. 
  8. Resta fermo, nei casi di cui  ai  commi  2  e  4,  l'obbligo  di
rispettare i parametri stabiliti dal contratto di  assicurazione.  Al
fine  del  conseguimento  della  massima  trasparenza,  l'impresa  di
assicurazione pubblica nel  proprio  sito  internet  l'entita'  degli
sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
2, 4 e 7, secondo forme di pubblicita'  che  ne  rendano  efficace  e
chiara l'applicazione. 
  9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a  campione,  anche  in
via ispettiva ovvero a  seguito  di  circostanziata  segnalazione  da
parte  di  terzi,  accerta  che  le  imprese   assicurative   tengano
effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e
di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di  cui
al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle  modalita'  finalizzati
alla determinazione dello sconto di cui al comma 4. 
  10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di  cui  al
comma 4 garantisca la  progressiva  riduzione  delle  differenze  dei
premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di  assicurati
con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima
classe di merito. 
  11. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione  dei
criteri e delle modalita' per la determinazione dello sconto  di  cui
ai commi 2 e 4 e  dell'obbligo  di  riduzione  del  premio  nei  casi
previsti  dalle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  7   comporta
l'applicazione alla medesima impresa, da  parte  dell'IVASS,  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 80.000 e  la
riduzione  automatica  del  premio  di  assicurazione   relativo   al
contratto in essere. 
  12. Nei casi di cui al comma  1,  lettere  b)  e  c),  i  costi  di
installazione,  disinstallazione,   funzionamento,   sostituzione   e
portabilita'  sono  a  carico  dell'impresa.  La  titolarita'   delle
dotazioni di cui alle citate lettere b) e c)  spetta  all'assicurato.
La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui
al comma 1 si applica, altresi', in caso di contratto  stipulato  con
un nuovo assicurato e in caso  di  scadenza  di  un  contratto  o  di
stipulazione di un nuovo contratto di  assicurazione  fra  le  stesse
parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti  dal
contratto di assicurazione». 
  7. Il regolamento di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del  codice
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  introdotto
dal comma 6 del presente articolo, e' adottato dall'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. 
  8. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista  delle
province a maggiore  tasso  di  sinistrosita',  di  cui  all'articolo
132-ter, comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. 
  9. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente comma: 
  «11-bis. Resta ferma  per  l'assicurato  la  facolta'  di  ottenere
l'integrale risarcimento per  la  riparazione  a  regola  d'arte  del
veicolo danneggiato avvalendosi  di  imprese  di  autoriparazione  di
propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5  febbraio  1992,  n.
122.  A  tal  fine,  l'impresa   di   autoriparazione   fornisce   la
documentazione  fiscale  e  un'idonea  garanzia   sulle   riparazioni
effettuate, con una validita' non inferiore a due anni per  tutte  le
parti non soggette a usura ordinaria». 
  10. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalita'
dei veicoli, le associazioni nazionali  maggiormente  rappresentative
del settore dell'autoriparazione,  l'Associazione  nazionale  fra  le
imprese assicuratrici e  le  associazioni  dei  consumatori  iscritte
nell'elenco istituito ai  sensi  dell'articolo  137  del  codice  del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  e
successive modificazioni,  definiscono  d'intesa  tra  loro  apposite
linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le
soluzioni  realizzative  e  gli  ulteriori  parametri   tecnici   per
l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo
148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui  al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma  9
del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi  e  facilmente
riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate  al  Ministero
dello sviluppo economico che  ne  assicura  le  necessarie  forme  di
pubblicita'. 
  11. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto  significativo
rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui
l'assicurato contragga piu' polizze assicurative di  veicoli  in  suo
possesso e sottoscriva per ciascuna polizza  una  clausola  di  guida
esclusiva. 
  12. Al comma 1 dell'articolo 133  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  e
successive modificazioni,  le  parole:  «La  predetta  variazione  in
diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La  predetta
variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da  indicare,  in
valore assoluto e in percentuale  rispetto  alla  tariffa  in  vigore
applicata dall'impresa, all'atto  dell'offerta  di  preventivo  della
stipulazione o di rinnovo,». 
  13. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma  1  e'
inserito il seguente: 
  «1-bis.  E'  fatto  divieto  alle  imprese  di   assicurazione   di
differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito
interne in  funzione  della  durata  del  rapporto  contrattuale  tra
l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base  a  parametri  che
ostacolino la mobilita' tra  diverse  imprese  di  assicurazione.  In
particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto
che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe  di  merito,
le condizioni di premio assegnate agli  assicurati  aventi  identiche
caratteristiche di rischio». 
  14. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  4-bis,  dopo  le  parole:  «non  puo'  assegnare  al
contratto una classe di merito piu'  sfavorevole  rispetto  a  quella
risultante dall'ultimo attestato di rischio  conseguito  sul  veicolo
gia' assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non puo'  discriminare
in funzione della durata del rapporto garantendo,  nell'ambito  della
classe di merito, le condizioni di premio assegnate  agli  assicurati
aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che  stipula
il nuovo contratto»; 
    b) al comma 4-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «In
ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito
e i conseguenti incrementi del premio per gli  assicurati  che  hanno
esercitato la facolta' di cui all'articolo 132-ter, comma 1,  lettera
b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.»; 
    c) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: 
    «4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora
l'assicurato accetti l'installazione di uno dei  dispositivi  di  cui
all'articolo  132-ter,  le  variazioni  peggiorative  apportate  alla
classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono  essere
inferiori a quelli altrimenti applicati». 
  15. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «3-bis.  In   caso   di   sinistri   con   soli   danni   a   cose,
l'identificazione di eventuali testimoni  sul  luogo  di  accadimento
dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro  o  comunque
dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa  di
assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta  dall'impresa  di
assicurazione con espresso avviso  all'assicurato  delle  conseguenze
processuali della mancata risposta. In quest'ultimo  caso,  l'impresa
di assicurazione deve effettuare  la  richiesta  di  indicazione  dei
testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che  riceve
tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni,  a  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di  sessanta
giorni dalla ricezione della richiesta.  L'impresa  di  assicurazione
deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di
eventuali ulteriori testimoni entro il termine  di  sessanta  giorni.
Fatte salve le risultanze contenute in  verbali  delle  autorita'  di
polizia intervenute sul luogo dell'incidente,  l'identificazione  dei
testimoni   avvenuta    in    un    momento    successivo    comporta
l'inammissibilita' della prova testimoniale addotta. 
  3-ter.  In  caso  di  giudizio,  il  giudice,  sulla   base   della
documentazione  prodotta,  non  ammette  le  testimonianze  che   non
risultino acquisite secondo le modalita' previste dal comma 3-bis. Il
giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati
nel rispetto del citato comma 3-bis nei  soli  casi  in  cui  risulti
comprovata   l'oggettiva   impossibilita'   della   loro   tempestiva
identificazione. 
  3-quater. Nelle controversie  civili  promosse  per  l'accertamento
della responsabilita' e per la quantificazione dei danni, il giudice,
anche su documentata segnalazione  delle  parti  che,  a  tale  fine,
possono richiedere i dati all'IVASS,  trasmette  un'informativa  alla
procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla
ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in  piu'  di
tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei
sinistri di cui al comma 1. Il presente comma  non  si  applica  agli
ufficiali e agli agenti delle autorita' di polizia che sono  chiamati
a testimoniare». 
  16. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai
sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella
banca dati dei sinistri, di cui all'articolo  135  del  codice  delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e  successive  modificazioni,  al  fine  di  assicurare
l'omogenea e oggettiva definizione dei  criteri  di  trattamento  dei
dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche,  l'IVASS  redige
apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche  al  fine
della  definizione  della  significativita'  degli  sconti   di   cui
all'articolo 132-ter, comma 1, del citato codice di  cui  al  decreto
legislativo n. 209 del 2005, introdotto  dal  comma  6  del  presente
articolo. 
  17. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private,  di  cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 138.  (Danno  non  patrimoniale  per  lesioni  di  non  lieve
entita'). - 1. Al fine di garantire  il  diritto  delle  vittime  dei
sinistri  a  un  pieno  risarcimento  del  danno   non   patrimoniale
effettivamente subito  e  di  razionalizzare  i  costi  gravanti  sul
sistema assicurativo e sui consumatori, con  decreto  del  Presidente
della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione,  previa  deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro della salute, con il  Ministro
del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro  della
giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica  tabella
unica su tutto il territorio della Repubblica: 
    a) delle menomazioni  all'integrita'  psico-fisica  comprese  tra
dieci e cento punti; 
    b) del valore pecuniario da attribuire a ogni  singolo  punto  di
invalidita' comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti
all'eta' del soggetto leso. 
  2. La tabella unica nazionale e' redatta, tenuto conto dei  criteri
di valutazione del danno  non  patrimoniale  ritenuti  congrui  dalla
consolidata  giurisprudenza  di  legittimita',  secondo  i   seguenti
principi e criteri: 
    a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende  la
lesione temporanea o  permanente  all'integrita'  psico-fisica  della
persona, suscettibile  di  accertamento  medico-legale,  che  esplica
un'incidenza negativa sulle  attivita'  quotidiane  e  sugli  aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito; 
    b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema  a  punto
variabile in funzione dell'eta' e del grado di invalidita'; 
    c) il valore economico del  punto  e'  funzione  crescente  della
percentuale di invalidita'  e  l'incidenza  della  menomazione  sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita  del  danneggiato  cresce  in
modo  piu'  che  proporzionale   rispetto   all'aumento   percentuale
assegnato ai postumi; 
    d)  il  valore  economico  del  punto  e'  funzione   decrescente
dell'eta'  del  soggetto,  sulla  base  delle  tavole  di  mortalita'
elaborate dall'ISTAT, al tasso di  rivalutazione  pari  all'interesse
legale; 
    e) al fine di considerare  la  componente  del  danno  morale  da
lesione all'integrita'  fisica,  la  quota  corrispondente  al  danno
biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui  alle  lettere
da a) a d) e' incrementata  in  via  percentuale  e  progressiva  per
punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori  per  la
personalizzazione complessiva della liquidazione; 
    f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100  per  cento  e'
determinato in misura corrispondente alla percentuale  di  inabilita'
riconosciuta per ciascun giorno. 
  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante  su
specifici  aspetti  dinamico-relazionali  personali   documentati   e
obiettivamente accertati, l'ammontare  del  risarcimento  del  danno,
calcolato secondo quanto previsto dalla tabella  unica  nazionale  di
cui al comma 2,  puo'  essere  aumentato  dal  giudice,  con  equo  e
motivato apprezzamento delle condizioni soggettive  del  danneggiato,
fino al 30 per cento. 
  4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto  ai  sensi
del  presente  articolo  e'  esaustivo  del  risarcimento  del  danno
conseguente alle lesioni fisiche. 
  5.  Gli  importi  stabiliti  nella  tabella  unica  nazionale  sono
aggiornati annualmente,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  in  misura  corrispondente  alla  variazione  dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
accertata dall'ISTAT». 
  18. La tabella unica  nazionale  predisposta  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo  138,  comma  1,  del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, come sostituito dal  comma  17  del  presente
articolo,  si  applica  ai  sinistri  e  agli   eventi   verificatisi
successivamente alla data di entrata in vigore del  medesimo  decreto
del Presidente della Repubblica. 
  19. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private,  di  cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 139. (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entita'). -
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve  entita',
derivanti da sinistri conseguenti  alla  circolazione  di  veicoli  a
motore e di natanti, e' effettuato secondo  i  criteri  e  le  misure
seguenti: 
    a) a titolo di danno biologico permanente,  e'  liquidato  per  i
postumi da lesioni pari  o  inferiori  al  9  per  cento  un  importo
crescente in misura piu' che proporzionale in relazione a ogni  punto
percentuale  di  invalidita';  tale  importo  e'  calcolato  in  base
all'applicazione a  ciascun  punto  percentuale  di  invalidita'  del
relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma  6.
L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere  dell'eta'  del
soggetto in ragione dello 0,5 per cento  per  ogni  anno  di  eta'  a
partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del  primo  punto  e'
pari a 795,91 euro; 
    b) a titolo  di  danno  biologico  temporaneo,  e'  liquidato  un
importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso
di inabilita' temporanea inferiore al 100 per cento, la  liquidazione
avviene in  misura  corrispondente  alla  percentuale  di  inabilita'
riconosciuta per ciascun giorno. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, per danno  biologico  si  intende  la
lesione temporanea o  permanente  all'integrita'  psico-fisica  della
persona, suscettibile  di  accertamento  medico-legale,  che  esplica
un'incidenza negativa sulle  attivita'  quotidiane  e  sugli  aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre  reddito.  In
ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di
accertamento  clinico  strumentale  obiettivo,  ovvero  visivo,   con
riferimento  alle  lesioni,  quali   le   cicatrici,   oggettivamente
riscontrabili senza l'ausilio  di  strumentazioni,  non  possono  dar
luogo a risarcimento per danno biologico permanente. 
  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante  su
specifici  aspetti  dinamico-relazionali  personali   documentati   e
obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una  sofferenza
psico-fisica di particolare intensita', l'ammontare del  risarcimento
del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui  al
comma 4, puo' essere aumentato  dal  giudice,  con  equo  e  motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20
per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento  riconosciuto  ai
sensi del presente articolo e' esaustivo del risarcimento  del  danno
non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. 
  4.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
della salute,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il  Ministro
dello sviluppo economico, si provvede  alla  predisposizione  di  una
specifica  tabella  delle  menomazioni  dell'integrita'  psico-fisica
comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'. 
  5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con
decreto  del   Ministro   dello   sviluppo   economico,   in   misura
corrispondente alla variazione dell'indice nazionale  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. 
  6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera  a),
per un punto percentuale di  invalidita'  pari  a  1  si  applica  un
coefficiente moltiplicatore pari a 1, per  un  punto  percentuale  di
invalidita' pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 3 si  applica  un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto  percentuale  di
invalidita' pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,3, per un punto percentuale di invalidita' pari a 5 si  applica  un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto  percentuale  di
invalidita' pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,7, per un punto percentuale di invalidita' pari a 7 si  applica  un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto  percentuale  di
invalidita' pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
2,1 e per un punto percentuale di invalidita' pari a 9 si applica  un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,3». 
  20. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private,  di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 145-bis. (Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e
di altri dispositivi  elettronici).  -  1.  Quando  uno  dei  veicoli
coinvolti  in  un  incidente  risulta  dotato   di   un   dispositivo
elettronico che presenta le  caratteristiche  tecniche  e  funzionali
stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e
fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi  elettronici  gia'
in uso alla data di entrata in vigore delle citate  disposizioni,  le
risultanze del dispositivo  formano  piena  prova,  nei  procedimenti
civili, dei fatti a cui esse  si  riferiscono,  salvo  che  la  parte
contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento
o la manomissione del predetto dispositivo.  Le  medesime  risultanze
sono rese fruibili alle parti. 
  2. L'interoperabilita' e la portabilita' dei meccanismi elettronici
che registrano l'attivita' del veicolo di cui  all'articolo  132-ter,
comma 1, lettera b),  anche  nei  casi  di  sottoscrizione  da  parte
dell'assicurato di  un  contratto  di  assicurazione  con  un'impresa
assicuratrice diversa da quella che  ha  provveduto  a  installare  i
meccanismi elettronici,  sono  garantite  da  operatori,  di  seguito
denominati  «provider  di  telematica  assicurativa»,  i   cui   dati
identificativi sono comunicati all'IVASS da parte  delle  imprese  di
assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attivita'  del
veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del  settore  sulla
base dello standard tecnologico  comune  indicato  nell'articolo  32,
comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  successive
modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese
di assicurazione. 
  3. Le modalita' per assicurare l'interoperabilita'  dei  meccanismi
elettronici nonche' delle apparecchiature di telecomunicazione a essi
connesse e dei relativi sistemi di gestione  dei  dati,  in  caso  di
sottoscrizione  da  parte  dell'assicurato   di   un   contratto   di
assicurazione con un'impresa diversa da quella che  ha  provveduto  a
installare tale meccanismo, o di portabilita' tra diversi provider di
telematica assicurativa, sono determinate  dal  regolamento  previsto
dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni. Gli operatori rispondono del  funzionamento
ai fini dell'interoperabilita'. 
  4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o
del provider di telematica assicurativa,  alle  condizioni  stabilite
dal  regolamento  previsto  dall'articolo  32,   comma   1-bis,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  successive  modificazioni,
comporta  l'applicazione  da  parte  dell'IVASS   di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo. 
  5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel  rispetto
delle disposizioni del codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196.
L'impresa di assicurazione e' titolare del trattamento  dei  dati  ai
sensi  dell'articolo  28  del  citato  codice  di  cui   al   decreto
legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso  dell'assicurato
in relazione alla disponibilita' di ulteriori servizi connessi con la
mobilita' del veicolo, e' fatto divieto all'impresa di assicurazione,
nonche' ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi  di
cui al presente  articolo  al  fine  di  raccogliere  dati  ulteriori
rispetto a quelli destinati alla finalita'  di  determinazione  delle
responsabilita' in occasione dei sinistri e ai fini tariffari,  o  di
rilevare  la  posizione  e  le  condizioni  del  veicolo  in  maniera
continuativa  o  comunque  sproporzionata  rispetto   alla   medesima
finalita'. 
  6. E' fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere  o
comunque rendere non funzionante il dispositivo installato.  In  caso
di violazione del divieto di  cui  al  periodo  precedente  da  parte
dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo  132-ter
non e' applicata per la durata residua  del  contratto.  L'assicurato
che  abbia  goduto  della  riduzione  di  premio   e'   tenuto   alla
restituzione dell'importo corrispondente  alla  riduzione  accordata,
fatte salve le eventuali sanzioni penali». 
  21. Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, e'  sostituito  dal  seguente:  «Ai  fini  di
prevenzione  e  contrasto  dei  fenomeni  fraudolenti,  l'impresa  di
assicurazione provvede alla consultazione  dell'archivio  informatico
integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, e successive modificazioni, e, qualora  dal  risultato  della
consultazione,  avuto  riguardo  al  codice  fiscale   dei   soggetti
coinvolti ovvero ai  veicoli  danneggiati,  emergano  gli  indici  di
anomalia definiti dall'IVASS con apposito  provvedimento,  o  qualora
altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici
di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del  presente  codice  o  siano
emersi in sede di perizia da cui risulti  documentata  l'incongruenza
del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa puo' decidere,  entro
i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,  di  non  fare
offerta di risarcimento, motivando tale decisione con  la  necessita'
di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.». 
  22. Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, e' sostituito  dai  seguenti:  «Nei  predetti
casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 e'  proponibile
solo dopo la ricezione delle determinazioni  conclusive  dell'impresa
o, in sua mancanza, allo spirare del termine di  sessanta  giorni  di
sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del  danneggiato
di ottenere l'accesso agli atti nei  termini  previsti  dall'articolo
146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia». 
  23. All'articolo 201 del codice della strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    «g-ter)  accertamento,  per  mezzo  di  appositi  dispositivi   o
apparecchiature  di  rilevamento,   della   violazione   dell'obbligo
dell'assicurazione  per  la  responsabilita'  civile   verso   terzi,
effettuato mediante il confronto dei  dati  rilevati  riguardanti  il
luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti
dall'elenco  dei  veicoli  a  motore  che   non   risultano   coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, di  cui
all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»; 
    b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: 
  «1-quinquies. In occasione della rilevazione  delle  violazioni  di
cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non  e'  necessaria  la  presenza
degli organi  di  polizia  stradale  qualora  l'accertamento  avvenga
mediante dispositivi  o  apparecchiature  che  sono  stati  omologati
ovvero  approvati  per  il  funzionamento   in   modo   completamente
automatico. Tali strumenti devono essere gestiti  direttamente  dagli
organi di polizia stradale di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del
presente codice. La documentazione fotografica  prodotta  costituisce
atto di accertamento, ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  13
della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza  che
al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di
immatricolazione, stava circolando sulla  strada.  Qualora,  in  base
alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma  1-bis,
lettera g-ter), risulti che al momento  del  rilevamento  un  veicolo
munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della  copertura
assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione  amministrativa  ai
sensi dell'articolo 193». 
  24. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private,  di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 149-bis. (Trasparenza delle procedure di risarcimento). -  1.
In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento
dei danni causati dalla circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei
natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso  delle  spese
di  riparazione   dei   veicoli   danneggiati   e'   versata   previa
presentazione della fattura emessa  dall'impresa  di  autoriparazione
abilitata ai sensi della legge  5  febbraio  1992,  n.  122,  che  ha
eseguito le riparazioni». 
  25. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto,  in
fine, il seguente comma: 
  «1-bis. La risoluzione di cui al comma  1  si  applica  anche  alle
assicurazioni  dei  rischi  accessori  al  rischio  principale  della
responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli,
qualora lo stesso contratto,  ovvero  un  altro  contratto  stipulato
contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale
sia i rischi accessori». 
  26. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3  del  decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«. In ogni caso, fatta salva la liberta' contrattuale delle parti, le
condizioni generali delle polizze  assicurative  di  cui  al  periodo
precedente prevedono l'offerta di un periodo di  ultrattivita'  della
copertura per le richieste di risarcimento presentate  per  la  prima
volta entro i dieci anni successivi e  riferite  a  fatti  generatori
della responsabilita' verificatisi nel periodo di operativita'  della
copertura. La disposizione di cui al periodo precedente  si  applica,
altresi', alle polizze assicurative in corso di validita'  alla  data
di entrata in vigore della  presente  disposizione.  A  tal  fine,  a
richiesta  del  contraente  e  ferma  la  liberta'  contrattuale,  le
compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto  al
richiedente secondo le nuove condizioni di premio». 
  27. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, sono abrogati. 
  28. Al codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 128, comma 1, e' aggiunta, in fine,  la  seguente
lettera: 
    «b-bis) per i veicoli a motore adibiti al  trasporto  di  persone
classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi  dell'articolo  47  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura  pari
a  euro  15.000.000  per  sinistro  per   i   danni   alle   persone,
indipendentemente dal numero delle vittime, e a  euro  1.000.000  per
sinistro per i danni alle  cose,  indipendentemente  dal  numero  dei
danneggiati»; 
    b) all'articolo 135, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio
dell'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'    civile
derivante dalla circolazione dei  veicoli  a  motore  sono  tenute  a
comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri
gestiti in qualita' di impresa designata ai sensi dell'articolo  286,
nonche' i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale  italiano  ai  sensi
dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalita'
stabilite  con   regolamento   adottato   dall'IVASS.   Al   medesimo
adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale  in  uno  Stato
membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in  regime  di
libera  prestazione  dei  servizi  o  in  regime  di  stabilimento  e
abilitate   all'esercizio   dell'assicurazione   obbligatoria   della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore nel territorio della Repubblica»; 
    c)  all'articolo  303,  comma  4,  le  parole:  «la  misura   del
contributo, nel limite  massimo  del  cinque  per  cento  del  premio
imponibile»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le   modalita'   di
fissazione annuale della misura del contributo,  nel  limite  massimo
del quindici per cento del premio imponibile»; 
    d) l'articolo 316 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  316.  (Obblighi  di  comunicazione).   -   1.   L'omissione,
l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle comunicazioni  di
cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e  contestata
con unico atto da notificare entro il  termine  di  cui  all'articolo
326, comma 1, decorrente  dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla
scadenza del semestre di riferimento, e' punita con un'unica sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila. 
  2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle
comunicazioni di  cui  all'articolo  154,  commi  4  e  5,  accertata
semestralmente e contestata con unico atto  da  notificare  entro  il
termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo
giorno successivo alla  scadenza  del  semestre  di  riferimento,  e'
punita  con  un'unica  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
diecimila a euro centomila». 
  29. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1,  lettera  b-bis),
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,
introdotta dalla lettera a) del comma 28 del  presente  articolo,  si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
legge e  sono  raddoppiati  a  decorrere  dal  1°  gennaio  dell'anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 
  30. Al  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 29, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. L'Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni  (IVASS)
definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce  annualmente  il
limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione  del
criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione, qualora  lo  stesso
non abbia garantito un effettivo recupero  di  efficienza  produttiva
delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione  dei  costi  dei
rimborsi e l'individuazione delle frodi»; 
    b) all'articolo 32, il comma 3-quater e' abrogato; 
    c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati. 
  31. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo  le  parole:  «regio  decreto-legge  15
marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,»
sono inserite  le  seguenti:  «con  il  casellario  giudiziale  e  il
casellario dei carichi pendenti istituiti presso il  Ministero  della
giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, con l'anagrafe tributaria,
limitatamente alle informazioni  di  natura  anagrafica,  incluso  il
codice fiscale o la  partita  IVA,  con  l'Anagrafe  nazionale  della
popolazione residente di cui all'articolo 62 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni,
con il Casellario  centrale  infortuni  dell'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di  cui  all'articolo
15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,»; 
    b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facolta'  di
consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine
di  accertare  la  veridicita'   delle   informazioni   fornite   dal
contraente». 
  32. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «L'IVASS  puo'
richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele
presentate all'autorita' giudiziaria per  frode  assicurativa  o  per
reati collegati e utilizzare  tali  informazioni  esclusivamente  per
attivita'  di  contrasto  di  tali  frodi  all'interno  dell'archivio
informatico integrato.». 
  33.  L'IVASS  esercita  poteri  di   vigilanza   e   di   controllo
sull'osservanza delle disposizioni di cui alla  presente  legge,  con
speciale riguardo a quelle relative  alla  riduzione  dei  premi  dei
contratti  di  assicurazione,  all'evoluzione  dei   costi   per   il
risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicita'
e di comunicazione, anche in  fase  di  offerta  contrattuale.  Nella
relazione al  Parlamento,  di  cui  all'articolo  13,  comma  5,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  e'  dato  conto  specificamente
dell'esito dell'attivita' svolta. 
  34. Al fine del conseguimento della massima trasparenza,  l'impresa
di assicurazione pubblica nel proprio  sito  internet,  entro  il  30
aprile dell'anno successivo a quello a cui  i  dati  si  riferiscono,
l'entita' della riduzione dei premi secondo forme di pubblicita'  che
ne rendano  efficace  e  chiara  l'applicazione.  L'impresa  comunica
altresi', entro i  trenta  giorni  successivi,  i  medesimi  dati  al
Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai  fini  della  loro
pubblicazione nei rispettivi siti internet. 
  35. Il mancato rispetto delle  disposizioni  di  cui  al  comma  34
comporta  l'applicazione  da  parte  dell'IVASS   di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 
  36. Il comma 4 dell'articolo 328  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. I proventi derivanti dalle sanzioni  inflitte  in  applicazione
dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono versati
alla CONSAP Spa -- Gestione autonoma del Fondo  di  garanzia  per  le
vittime della strada». 
  37. L'IVASS, d'intesa con l'Autorita' garante della  concorrenza  e
del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al
consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri
nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge. 
  38. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi: «Gli accordi possono anche stabilire la  percentuale  minima
di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In  assenza
di tale indicazione il conferimento e' totale»; 
    b) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di
cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per
un periodo di tempo superiore a  ventiquattro  mesi,  le  prestazioni
pensionistiche o parti di esse  siano,  su  richiesta  dell'aderente,
consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai  requisiti  per
l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza  e
che in tal caso possano essere erogate, su  richiesta  dell'aderente,
in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento  dei  requisiti
di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e  i
regolamenti  delle   forme   pensionistiche   complementari   possono
innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a  un  massimo
di dieci anni»; 
    c) all'articolo 14: 
      1) al comma 2, lettera c), il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Tale facolta' non puo' essere esercitata  nel  quinquennio
precedente la maturazione dei requisiti di accesso  alle  prestazioni
pensionistiche complementari  o  nel  maggior  periodo  eventualmente
fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo
periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano  le
previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause
diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3  del  presente  articolo,  e'
previsto il riscatto della posizione sia nelle forme  collettive  sia
in quelle individuali e su tali  somme  si  applica  una  ritenuta  a
titolo di imposta con  l'aliquota  del  23  per  cento  sul  medesimo
imponibile di cui all'articolo 11, comma 6». 
  39. Al fine di aumentare l'efficienza  delle  forme  pensionistiche
complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui  all'articolo
20 del medesimo decreto legislativo n. 252  del  2005,  e  successive
modificazioni, e anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e
previdenziale, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  convoca  un  tavolo  di
consultazione  cui  partecipano  le  organizzazioni  sindacali  e  le
rappresentanze  datoriali  maggiormente  rappresentative  in   ambito
nazionale, la COVIP, nonche'  esperti  della  materia  previdenziale,
finalizzato ad avviare un processo di riforma  delle  medesime  forme
pensionistiche secondo le seguenti linee guida: 
    a) revisione dei requisiti  per  l'esercizio  dell'attivita'  dei
fondi pensione, fondata su criteri ispirati  alle  migliori  pratiche
nazionali   e    internazionali,    con    particolare    riferimento
all'onorabilita'  e  professionalita'  dei  componenti  degli  organi
collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare,
nonche' dei responsabili delle principali funzioni; 
    b) fissazione di  soglie  patrimoniali  di  rilevanza  minima  in
funzione delle caratteristiche dimensionali  dei  patrimoni  gestiti,
dei settori di appartenenza, della natura delle imprese  interessate,
delle  categorie  dei  lavoratori  interessati  nonche'  dei   regimi
gestionali; 
    c) individuazione di procedure  di  aggregazione  finalizzate  ad
aumentare il livello medio delle consistenze e  ridurre  i  costi  di
gestione e i rischi; 
    d)   individuazione   di    forme    di    informazione    mirata
all'accrescimento dell'educazione  finanziaria  e  previdenziale  dei
cittadini e sulle forme di gestione del  risparmio  finalizzato  alla
corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari. 
  40. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 39  le
amministrazioni  competenti  provvedono  nell'ambito  delle   risorse
umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  41. All'articolo  1  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni
caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza  ad
altro operatore sono commisurate al valore del contratto e  ai  costi
reali  sopportati  dall'azienda,  ovvero  ai  costi   sostenuti   per
dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio,  e  comunque
rese  note  al  consumatore   al   momento   della   pubblicizzazione
dell'offerta e in  fase  di  sottoscrizione  del  contratto,  nonche'
comunicate, in via generale,  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni,  esplicitando  analiticamente   la   composizione   di
ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica»; 
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Le  modalita'  utilizzabili  dal  soggetto  contraente  che
intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia
e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonche' in  caso
di  cambio  di  gestore,  devono  essere  semplici  e  di   immediata
attivazione e  devono  seguire  le  medesime  forme  utilizzabili  al
momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni  caso,
gli operatori di telefonia, di reti  televisive  e  di  comunicazioni
elettroniche devono consentire  la  possibilita'  per  consumatori  e
utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con  modalita'
telematiche. 
  3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di  reti
televisive e di  comunicazione  elettronica,  ove  comprenda  offerte
promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia  di  servizi  che  di
beni, non puo' avere durata superiore a ventiquattro mesi.  Nel  caso
di  risoluzione  anticipata  si   applicano   i   medesimi   obblighi
informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di  cui
al comma 3, terzo periodo, e comunque gli  eventuali  relativi  costi
devono essere equi e proporzionati al valore  del  contratto  e  alla
durata residua della promozione offerta. 
  3-quater. E' fatto obbligo  ai  soggetti  gestori  dei  servizi  di
telefonia e di comunicazioni  elettroniche,  ai  fini  dell'eventuale
addebito al cliente del costo di servizi in  abbonamento  offerti  da
terzi, di  acquisire  la  prova  del  previo  consenso  espresso  del
medesimo. In ogni caso, e' fatto divieto agli operatori di  telefonia
e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilita'  per  il
consumatore o per l'utente di  ricevere  servizi  in  abbonamento  da
parte dello stesso operatore, o di terzi, senza  il  previo  consenso
espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi»; 
    c) al comma 4: 
      1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e al comma 3-quater»; 
      2) al secondo periodo,  le  parole:  «commi  1,  2  e  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater». 
  42. All'articolo 70, comma 1, lettera f),  numero  3),  del  codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo  1°
agosto  2003,  n.  259,  e  successive  modificazioni,   le   parole:
«eventuali commissioni  dovute  alla  scadenza  del  contratto»  sono
sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in  caso  di
recesso anticipato dal contratto». 
  43. All'articolo 98,  comma  16,  del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive  modificazioni,  le  parole:  «ad  euro  580.000,00»  sono
sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.160.000,00». 
  44. E' istituito presso il Ministero dello  sviluppo  economico  il
Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse  nazionali  di
numerazione. Alla tenuta del Registro di cui al periodo precedente si
provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera  a),  numero  5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
  45. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono determinati i criteri per  l'individuazione  dei
soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 44. 
  46.  Al  fine  di  semplificare  le  procedure  di  migrazione  tra
operatori di telefonia mobile e le procedure  per  l'integrazione  di
SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM  card  richieste  da
utenti gia'  clienti  di  un  operatore,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,
da adottare entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono previste misure  per  l'identificazione  in  via
indiretta  del  cliente,  anche  utilizzando  il   sistema   pubblico
dell'identita'  digitale  previsto  dall'articolo   64   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la
richiesta di migrazione e di integrazione di  SIM  card  e  tutte  le
operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica.
Dall'attuazione delle disposizioni previste dal  presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  47. Al fine di  promuovere  la  massima  diffusione  dei  pagamenti
digitali ed elettronici, ivi inclusi  i  micropagamenti  con  credito
telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e  alla  fruizione  dei
servizi culturali  e  turistici,  per  l'acquisto  di  biglietti  per
l'accesso a  istituti  e  luoghi  di  cultura  o  per  manifestazioni
culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle  normative
di settore, possono essere applicate  le  stesse  modalita'  previste
dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
  48. Al fine di  evitare  situazioni  di  insolvenza,  l'utente  che
intende usufruire delle modalita' di pagamento di cui al comma 47  e'
messo  nelle  condizioni  di  conoscere,  durante   l'operazione   di
acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente  e  quanto
residua a seguito dell'operazione medesima. 
  49. Le erogazioni  liberali  destinate  alle  organizzazioni  senza
scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle
associazioni di promozione  sociale  iscritte  nei  registri  di  cui
all'articolo  7  della  legge  7  dicembre  2000,  n.  383,  e   alle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460,  possono  essere  effettuate  tramite  credito
telefonico. 
  50. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorita'
per le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  la  Banca  d'Italia,  sono
disciplinati le modalita' e i requisiti di accesso  e  fruizione  del
servizio di cui al comma 49. 
  51. Gli importi destinati ai beneficiari  costituiscono  erogazione
liberale  e  pertanto  sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  52. Le erogazioni liberali di cui al comma 49 non  sono  deducibili
ne' detraibili ai fini delle imposte sui redditi. 
  53. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da  47  a
52 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
pubblica. 
  54. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e' modificato al  fine  di  dare
attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego  della  posta  cartacea
per le finalita' di cui all'articolo 7,  comma  4,  lettera  b),  del
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. 
  55. Per i servizi a  pagamento  forniti  tramite  telefonate  verso
numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha  inizio
solo dalla risposta dell'operatore. 
  56.  All'articolo  73  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «Il
compenso  e'  riconosciuto,  per   ciascun   fonogramma   utilizzato,
distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti  interpreti
o esecutori. L'esercizio di tale  diritto  spetta  a  ciascuna  delle
imprese  che  svolgono  attivita'  di  intermediazione  dei   diritti
connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo  3,  comma  2,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11  marzo  2013,  alle
quali  il  produttore  di  fonogrammi  e  gli  artisti  interpreti  o
esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o  esecutori  ai
sensi dei commi 1 e 2 non e' da essi rinunciabile ne' puo'  in  alcun
modo formare oggetto di cessione». 
  57. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma  14,  lettera  b),  le  parole:  «e  dei
proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo
4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017; 
    b) l'articolo 4 e' abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017; 
    c) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Il  rilascio  della  licenza  individuale  per  i  servizi
riguardanti le notificazioni  di  atti  a  mezzo  della  posta  e  di
comunicazioni a mezzo della posta connesse con  la  notificazione  di
atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n.  890,  nonche'
per i servizi  riguardanti  le  notificazioni  a  mezzo  della  posta
previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  deve
essere subordinato a specifici obblighi del servizio  universale  con
riguardo  alla  sicurezza,  alla  qualita',  alla  continuita',  alla
disponibilita' e all'esecuzione dei servizi medesimi.»; 
    d) all'articolo 10,  comma  1,  le  parole:  «e  dai  servizi  in
esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a  decorrere  dal  10
settembre 2017; 
    e) all'articolo 21, il comma 3 e' abrogato  a  decorrere  dal  10
settembre 2017. 
  58. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, l'autorita'  nazionale  di  regolamentazione  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del  decreto  legislativo
22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
del predetto decreto  legislativo  n.  261  del  1999,  e  successive
modificazioni, sentito il Ministero della  giustizia,  gli  specifici
requisiti e  obblighi  per  il  rilascio  delle  licenze  individuali
relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo  periodo,
del medesimo decreto legislativo n.  261  del  1999,  introdotto  dal
comma 57 del presente articolo; con la stessa  modalita'  l'Autorita'
determina    i    requisiti    relativi    all'affidabilita',    alla
professionalita' e  all'onorabilita'  di  coloro  che  richiedono  la
licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi. 
  59. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai  commi
da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo,  a  decorrere  dal  1°
luglio 2019, il terzo  periodo  del  comma  2  dell'articolo  22  del
decreto  legislativo  23  maggio   2000,   n.   164,   e   successive
modificazioni, e' soppresso. 
  60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai  commi
da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo,  a  decorrere  dal  1°
luglio 2019, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto  legislativo  1°
giugno 2011, n. 93, e' abrogato. L'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare,  dalla
medesima  data  di  cui  al  periodo  precedente,  il   servizio   di
salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese  connesse  in
bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato  annuo
non superiore a  10  milioni  di  euro  senza  fornitore  di  energia
elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a
condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. 
  61. Al fine di garantire la piena confrontabilita' delle offerte  e
la loro evidenza pubblica, l'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il
gas e il  sistema  idrico  dispone,  con  proprio  provvedimento,  la
realizzazione e  la  gestione,  da  parte  del  gestore  del  Sistema
informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del  decreto-legge  8
luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
agosto 2010, n. 129, entro cinque  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, di un apposito portale  informatico  per
la raccolta e pubblicazione in  modalita'  open  data  delle  offerte
vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di  energia  elettrica  e
gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese
connesse in bassa tensione e  alle  imprese  con  consumi  annui  non
superiori a 200.000 standard metri cubi (Smc).  Gli  operatori  della
vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a
trasmettere tali offerte  per  la  loro  pubblicazione  nel  portale.
Presso l'Autorita' e' costituito un comitato tecnico  consultivo  con
funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori
di interesse sui contenuti  inseriti  nel  portale  informatico.  Del
comitato tecnico fanno parte  un  rappresentante  dell'Autorita',  un
rappresentante   del   Ministero   dello   sviluppo   economico,   un
rappresentante  dell'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del
mercato,  un  rappresentante  designato  d'intesa  tra   loro   dalle
organizzazioni  maggiormente  rappresentative  dei  consumatori   non
domestici,  un  rappresentante  designato  d'intesa  tra  loro  dagli
operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale  dei
consumatori  e  degli  utenti.  I   componenti   del   comitato   non
percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle
disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  62. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli operatori della vendita di energia  elettrica  o  gas  sul
mercato  italiano  forniscono  almeno  una  proposta  di  offerta  di
fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze
domestiche e non domestiche connesse  in  bassa  tensione  e  per  le
utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno  una  a
prezzo fisso per le utenze domestiche e non  domestiche  connesse  in
bassa tensione e per le utenze con  consumi  annui  non  superiori  a
200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente  all'Autorita'
per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico  e   sono
contestualmente pubblicate nel  sito  internet  degli  operatori.  Le
proposte di  offerta  degli  operatori  per  la  vendita  di  energia
elettrica  devono  indicare  la  composizione   media   della   fonte
energetica utilizzata per la fornitura e la quantita'  di  gas  serra
emessi per chilowattora (kWh). 
  63. L'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, definisce le modalita' per ottemperare agli  obblighi
di cui al comma 62,  stabilendo  l'insieme  di  informazioni  minime,
almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal
Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica  e
di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti  che  gli  operatori
devono rispettare al fine  di  garantire  la  confrontabilita'  delle
offerte e la loro omogeneita'. 
  64. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste  dal  comma
61, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico
stabilisce altresi' le modalita' di copertura  dei  costi  sostenuti,
utilizzando in via prioritaria  le  risorse  derivanti  dai  proventi
delle sanzioni da essa irrogate,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  65. Ai fini della riduzione del costo della  bolletta  elettrica  e
del gas, l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema
idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge,  linee  guida  per  promuovere   le   offerte
commerciali di  energia  elettrica  e  gas  a  favore  di  gruppi  di
acquisto, con particolare  riferimento  alla  confrontabilita',  alla
trasparenza  e  alla  pubblicita'   delle   offerte,   nonche'   alla
realizzazione  di  piattaforme   informatiche   tese   a   facilitare
l'aggregazione dei piccoli consumatori. 
  66. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, l'Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico trasmette al Ministro dello  sviluppo  economico  un  rapporto
relativo  al  monitoraggio  dei  mercati  di  vendita  al   dettaglio
dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a: 
    a) l'operativita' del portale informatico di cui al comma 61; 
    b)  il  completamento  del  quadro  normativo  e  regolatorio   e
l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il  rispetto  delle
tempistiche di switching secondo  quanto  previsto  dall'articolo  3,
paragrafo 5, lettera a), della direttiva  2009/72/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  13  luglio  2009,  e  dall'articolo  3,
paragrafo 6, lettera a), della direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio,  del  13  luglio  2009,  come  recepite  dal
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93; 
    c)  il  completamento  del  quadro  normativo  e  regolatorio   e
l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il  rispetto  delle
tempistiche di fatturazione  e  conguaglio  secondo  quanto  previsto
dall'allegato I, punto 1, lettere i) e  j),  della  citata  direttiva
2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della  citata
direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93; 
    d) l'operativita' del Sistema informatico integrato, come gestore
della banca dati di cui al  decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129; 
    e) il completamento del  quadro  normativo  e  regolatorio  e  il
rispetto delle disposizioni dell'Autorita' per  l'energia  elettrica,
il gas e il sistema idrico in materia di  implementazione  del  brand
unbundling, secondo quanto previsto dall'articolo  26,  paragrafo  3,
della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo  26,  paragrafo  3,
della  citata  direttiva  2009/73/CE,  come  recepite   dal   decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93; 
    f) la tutela delle famiglie in condizioni di  disagio  economico,
nonche' l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione  a
tutela dei consumatori. 
  67. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma  66,
sentite  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  e
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico,  il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo
parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti,  da'  conto  del
raggiungimento  degli  obiettivi.  Qualora  su   almeno   uno   degli
indicatori di cui alle lettere a), b), c), d)  ed  e)  del  comma  66
l'obiettivo non sia stato raggiunto per  il  mercato  di  vendita  al
dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia  elettrica,
il Ministero dello sviluppo economico  e  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, entro i  tre  mesi  successivi
alla data di cui al comma 66, adottano,  ciascuno  nell'ambito  delle
rispettive  competenze,  i  provvedimenti  necessari   per   il   suo
raggiungimento. 
  68. Con il medesimo decreto di cui al comma  67  sono  definite  le
misure  necessarie  a  garantire  la  cessazione   della   disciplina
transitoria dei  prezzi  di  cui  ai  commi  59  e  60  e  l'ingresso
consapevole nel mercato dei clienti finali,  secondo  meccanismi  che
assicurino la concorrenza e la pluralita' di fornitori e  di  offerte
nel libero mercato. 
  69. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti  finali  di  energia
elettrica  riforniti  in  maggior  tutela  devono  ricevere  adeguata
informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento
delle tutele di prezzo  previsto  dai  commi  59  e  60,  secondo  le
modalita' definite con  provvedimento  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il  sistema  idrico  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  70. Al fine di semplificare le modalita' di cambio di fornitore  da
parte del cliente, all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.
47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,
dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente: 
  «1-quinquies.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   non   si
applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad
un altro». 
  71. Qualora uno o piu' degli obiettivi di cui ai commi da 66  a  70
siano raggiunti prima del 1° gennaio 2018, con riferimento al mercato
di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o  del  gas  naturale,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico  ne
da' tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. 
  72. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni  in
merito  alla  piena  apertura  del  mercato  e  alle  condizioni   di
svolgimento dei servizi, nonche' il trattamento efficace dei  reclami
e delle procedure di conciliazione per tutti  i  settori  oggetto  di
regolazione  e  controllo  da  parte  della  medesima  Autorita',   a
beneficio dei clienti finali e degli  utenti  dei  predetti  settori,
anche avvalendosi della societa' Acquirente unico Spa. 
  73. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
stabilisce le modalita' con  cui  lo  Sportello  per  il  consumatore
gestito  da  Acquirente  unico  Spa  accede,  per  l'efficacia  delle
attivita' ad esso affidate dall'Autorita' medesima, alle informazioni
e ai dati  gestiti  dal  Sistema  informatico  integrato  di  cui  al
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129. 
  74. L'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, con propri provvedimenti, stabilisce le  modalita'  affinche'
le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con  il  sistema
di  misura  a  contatore  contengano,  almeno  una  volta   all'anno,
l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola
utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la  sua  lettura  sia
tecnicamente possibile. 
  75. Al fine del migliore coordinamento delle politiche di  sostegno
ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici  presso
i quali sono presenti persone che  versano  in  gravi  condizioni  di
salute,   tali   da   richiedere   l'utilizzo   di    apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica,  necessarie  per
il loro mantenimento  in  vita,  l'erogazione  dei  benefici  di  cui
all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  e
all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2,  e'  disciplinata  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il
sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  76. Il decreto di cui  al  comma  75  disciplina  le  modalita'  di
erogazione  dei  benefici  economici  individuali  anche  alternative
rispetto alla compensazione della spesa, individuando se del caso una
corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa  per  le
forniture  di  energia  elettrica  e  di  gas  naturale,  e  rimodula
l'entita' degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione
economica equivalente. 
  77. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
75, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei
benefici di cui al medesimo comma 75. 
  78. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o
interruzioni della fatturazione  o  prolungata  indisponibilita'  dei
dati  di  consumo  reali,  individuati  secondo  condizioni  definite
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico,
l'Autorita' stessa adotta le misure necessarie affinche' sussista  in
capo  ai  fornitori  di  energia  elettrica  e  gas  un  obbligo   di
rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del
cliente  finale.  L'obbligo  di  rateizzazione  non  sussiste  se  il
conguaglio e' imputabile a cause riconducibili al cliente finale. 
  79. Nel caso di prolungata indisponibilita'  dei  dati  di  consumo
reali, ferme restando le modalita' e le scadenze  di  versamento  del
gettito  tariffario  da  parte  dei  distributori,  l'Autorita',  con
proprio    provvedimento,    definisce    adeguate     misure     per
responsabilizzare i  distributori  e  individua  modalita'  idonee  a
favorire  l'accessibilita'  dei  gruppi  di  misura  da   parte   dei
distributori. 
  80. Al fine di garantire la stabilita' e la  certezza  del  mercato
dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e' istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati  alla  vendita  di
energia elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della  sua
istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono  condizione
necessaria per lo svolgimento delle attivita' di vendita  di  energia
elettrica a clienti finali. 
  81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su  proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono fissati i criteri, le modalita'  e  i  requisiti
tecnici, finanziari e di onorabilita' per l'iscrizione nell'Elenco di
cui al comma 80. 
  82. L'Elenco di cui al comma 80 e' pubblicato nel sito internet del
Ministero dello  sviluppo  economico  e  aggiornato  mensilmente.  La
pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per  tutti  i
soggetti interessati. 
  83. Al  comma  3,  primo  periodo,  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni,  dopo
le parole:  «requisiti  stabiliti»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico,». 
  84. Dopo la lettera b-bis) del comma  5  dell'articolo  30-ter  del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e' inserita la seguente: 
  «b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attivita' di vendita a
clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi  della
normativa vigente». 
  85. Al fine di promuovere la concorrenza  attraverso  la  riduzione
delle asimmetrie  informative,  anche  intersettoriali,  all'articolo
6-bis del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1
sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte
dei soggetti ivi  indicati  puo'  avvenire  anche  in  un  quadro  di
reciprocita', ma solo nel rispetto delle prescrizioni  stabilite  dal
Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare
proporzionalita', correttezza e sicurezza  circa  il  trattamento  di
dati personali ai sensi del  predetto  comma  1  e  il  rispetto  dei
diritti e delle liberta' fondamentali,  nonche'  della  dignita'  dei
soggetti  cui  le  informazioni  si  riferiscono,   con   particolare
riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e  al  diritto
alla protezione dei dati personali. 
  1-ter.  Nei  giudizi  di  risarcimento  dei  danni   cagionati   in
conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocita' ai  sistemi  di
cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati,  spetta  a  questi
ultimi l'onere della prova di aver agito con la  specifica  diligenza
richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza  indugio  tutte
le misure idonee a evitare il danno». 
  86. Al fine di aumentare la liquidita'  dei  mercati  dell'energia,
riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori,  la
clausola di «close-out netting» prevista per  i  prodotti  energetici
all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011  del  Parlamento
europeo e del Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  ad  eccezione  dei
contratti conclusi  con  clienti  finali  a  prescindere  dalla  loro
capacita' di consumo, e' valida ed efficace, in conformita' a  quanto
dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura  di
risanamento,   di   ristrutturazione   economico-finanziaria   o   di
liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale,  con  o  senza
spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti. 
  87. Ai fini di cui al comma 86, per clausola di «close-out netting»
deve intendersi  qualsiasi  clausola  di  interruzione  volontaria  o
automatica dei  rapporti  e  di  conseguente  obbligo,  gravante  sul
contraente il cui debito risulti piu' elevato, di pagamento del saldo
netto delle obbligazioni, come risultante dalla  compensazione  delle
posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono  divenute
immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un
importo pari al loro  valore  corrente  stimato  secondo  criteri  di
ragionevolezza   commerciale,    oppure    estinte    e    sostituite
dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una
procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o
di liquidazione, che  abbia  natura  concorsuale  e  che  preveda  lo
spossessamento del debitore, gli organi della  procedura,  entro  sei
mesi dal momento di apertura  della  procedura  stessa,  possono  far
valere  la  violazione  della   ragionevolezza   sotto   il   profilo
commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia
intervenuta entro  l'anno  che  precede  l'apertura  della  procedura
stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel  caso  in
cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del
valore corrente stimato siano coerenti con  gli  schemi  contrattuali
elaborati nell'ambito della  prassi  internazionale  riconosciuta  da
associazioni   rappresentative   internazionali   ovvero    allorche'
prevedano il ricorso a quotazioni fornite  da  uno  o  piu'  soggetti
terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale. 
  88. Il Ministero dello sviluppo economico  provvede  all'attuazione
delle disposizioni previste dai commi da  80  a  83  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  89. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis.  Nei  casi  in  cui,  nell'ambito  delle   istruttorie   di
valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi
aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza  energetica  di
cui all'articolo 29 o nell'ambito di attivita' di  verifica,  il  GSE
riscontri la non rispondenza del progetto proposto e  approvato  alla
normativa vigente alla data di  presentazione  del  progetto  e  tali
difformita' non derivino da  discordanze  tra  quanto  trasmesso  dal
proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da  documenti
non veritieri ovvero  da  dichiarazioni  false  o  mendaci  rese  dal
proponente, e' disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione  o
l'annullamento  del  provvedimento  di  riconoscimento  dei   titoli,
secondo le modalita' di cui al comma 3-ter. 
  3-ter. Nei casi di cui al comma  3-bis,  gli  effetti  del  rigetto
dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria,
decorrono dall'inizio del periodo di  rendicontazione  oggetto  della
richiesta di verifica e  certificazione  dei  risparmi.  Gli  effetti
dell'annullamento del provvedimento, disposto a seguito di  verifica,
decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attivita'  di
verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono  fatte  salve  le
rendicontazioni gia' approvate  relative  ai  progetti  medesimi.  Le
modalita' di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e
alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione
dei risparmi gia' concluse. 
  3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative  di  realizzazione
di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando  la  buona
fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti  di
potenza compresa tra 1 e 3 kW  nei  quali,  a  seguito  di  verifica,
risultino installati moduli non certificati o con certificazioni  non
rispondenti  alla  normativa   di   riferimento,   si   applica   una
decurtazione del 30 per cento della tariffa  incentivante  sin  dalla
data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne  ricorra
il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui  all'articolo  14,
comma  1,  lettera  d),  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  109
del 12 maggio 2011, e  all'articolo  5,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  luglio   2012,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di  rivalsa  del
beneficiario  nei  confronti  dei  soggetti  responsabili  della  non
conformita' dei moduli installati». 
  90. All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale e' stato
riconosciuto il predetto incremento.» sono inserite le seguenti:  «In
alternativa alla predetta modalita' di riduzione, il produttore  puo'
richiedere, comunicandolo al GSE  entro  il  30  settembre  2017,  di
restituire la cifra corrispondente alla  differenza  tra  i  maggiori
incentivi ricevuti e le riduzioni gia'  applicate,  calcolata  al  30
settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo  di
diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di
quattro anni a partire dal 1° luglio 2016». 
  91. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.  93,
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis. Le disposizioni di cui al  comma  1  non  si  applicano  ai
gestori dei sistemi di  distribuzione  chiusi  di  cui  al  comma  5,
facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai  gestori  dei
sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le  norme
di separazione contabile. 
  5-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema
idrico adegua i  propri  provvedimenti  in  materia  di  obblighi  di
separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-bis». 
  92. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.  93,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano
ai gestori di sistemi di distribuzione di energia  elettrica  facenti
parte di un'impresa verticalmente  integrata,  che  servono  meno  di
25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di
integrazioni tariffarie  ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge  9
gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni. 
  2-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema
idrico adegua i  propri  provvedimenti  in  materia  di  obblighi  di
separazione funzionale in  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma
2-bis,  prevedendo  altresi'  che,  per  i  gestori  di  sistemi   di
distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma
2-bis, le modalita' di riconoscimento dei costi per le  attivita'  di
distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche
parametriche, che tengano  conto  anche  della  densita'  dell'utenza
servita,  nel  rispetto  dei  principi  generali  di  efficienza   ed
economicita' e con l'obiettivo di garantire la semplificazione  della
regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi»; 
    b) il comma 3 e' abrogato. 
  93. All'articolo 15, comma 5, del  decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono
inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente
locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo  soggetto
terzo che il valore di rimborso e' stato  determinato  applicando  le
disposizioni  contenute  nel  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129
del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee Guida su criteri
e modalita' applicative per la valutazione  del  valore  di  rimborso
degli  impianti  di  distribuzione  del  gas  naturale",  e  che   lo
scostamento   del   valore   di   rimborso   e   del   valore   delle
immobilizzazioni nette, al netto dei  contributi  pubblici  in  conto
capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti  di  localita',
aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per
cento, purche' lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per
cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni  nette  disallineate
rispetto alle medie di settore secondo le definizioni  dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore  delle
immobilizzazioni  nette  rilevante  ai   fini   del   calcolo   dello
scostamento  e'  determinato  applicando  i  criteri  di  valutazione
parametrica definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico». 
  94. Ai fini dell'attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  9,
comma 2, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e  la
coesione territoriale 12  novembre  2011,  n.  226,  l'Autorita'  per
l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico,  con   propri
provvedimenti, definisce procedure semplificate  di  valutazione  dei
bandi di gara, applicabili nei casi in cui  tali  bandi  siano  stati
redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e  al
contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi
massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli
13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011,
la documentazione di gara non puo'  discostarsi  se  non  nei  limiti
posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri. 
  95.  Ai  fini  della   partecipazione   alle   gare   d'ambito   di
raggruppamenti  temporanei  d'impresa  e  dei  consorzi  ordinari,  i
requisiti di capacita' tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6,
lettere a., c. e d., del citato regolamento  di  cui  al  decreto  12
novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei
partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma
6,  lettera  b.,  devono   essere   posseduti   cumulativamente   dai
partecipanti. 
  96. All'articolo 2, comma 558, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, le parole: «A decorrere dal 1°  gennaio  2008»  sono  sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2018» e  le  parole:  «un
importo annuo  pari  all'1  per  cento  del  valore  della  capacita'
complessiva  autorizzata  di  stoccaggio  di   gas   naturale»   sono
sostituite dalle seguenti: «un importo annuo pari a  0,001  centesimi
di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio». 
  97. Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti  di  cui  all'articolo  2,
comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  corrispondono  alle
regioni, ad integrazione di quanto gia' versato  per  il  2016  e  il
2017, un conguaglio pari  alla  differenza  tra  l'importo  calcolato
mediante il nuovo metodo di cui al comma 96 e quanto gia' versato per
gli stessi anni. 
  98. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se  tale
ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici  eccessivi
e non proporzionali alle finalita'  dell'obbligo»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro  dello
sviluppo economico, sentite l'Autorita' garante della  concorrenza  e
del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  tenuto
conto  delle  esigenze  di  sviluppo  del  mercato  dei  combustibili
alternativi  ai  sensi  della  direttiva  2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014». 
  99. Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  di  cui  al
comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dal comma 98 del presente articolo, e'  adottato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  100. Al fine di incrementare la concorrenzialita' del  mercato  dei
carburanti  e   la   diffusione   al   consumatore   delle   relative
informazioni, la banca  dati  istituita  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico in attuazione  dell'articolo  51  della  legge  23
luglio 2009, n. 98, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, e' ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli
impianti di distribuzione di benzina, gasolio,  GPL  e  metano  della
rete   stradale   e   autostradale.   A   tal    fine,    in    vista
dell'interoperabilita'  tra  le  banche  dati  esistenti  presso   il
Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane  e
dei  monopoli  relativamente  al  settore  della  distribuzione   dei
carburanti, da realizzare, in attuazione dei principi del capo V  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il  31  dicembre
2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette,  entro  il  30
giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° settembre
2017,  i  dati  in  suo  possesso  relativi  agli  stessi   impianti.
All'anagrafe  possono  accedere,  per  consultazione,   le   regioni,
l'amministrazione competente al rilascio del titolo  autorizzativo  o
concessorio, l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  e  la  Cassa
conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo  economico,  con  proprio
decreto,  provvede  a  riorganizzare  il  comitato  tecnico  per   la
ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla  delibera  del
Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del  12  settembre  1989,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218  del  18  settembre  1989,
riducendone il numero dei componenti e prevedendo  la  partecipazione
di  un  rappresentante  delle  regioni   e   di   un   rappresentante
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. 

  101. I titolari  dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  1  del
decreto  legislativo  11  febbraio  1998,   n.   32,   e   successive
modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti  di
distribuzione  dei   carburanti   hanno   l'obbligo   di   iscrizione
nell'anagrafe di  cui  al  comma  100  del  presente  articolo  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti  che  sono
in regolare sospensione dell'attivita' sulla  base  della  disciplina
regionale, con l'evidenza della data di cessazione della  sospensione
medesima. 
  102. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui  al  comma
100 del presente articolo i titolari degli impianti di  distribuzione
dei  carburanti  devono  presentare  una  dichiarazione   sostitutiva
dell'atto di notorieta', resa ai sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo 47 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata  al  Ministero
dello    sviluppo     economico,     alla     regione     competente,
all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o
concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,
attestante che l'impianto  di  distribuzione  dei  carburanti  ricade
ovvero non ricade,  in  relazione  ai  soli  aspetti  attinenti  alla
sicurezza della circolazione stradale, in una  delle  fattispecie  di
incompatibilita' previste  dalle  vigenti  disposizioni  regionali  e
meglio  precisate,   ai   soli   fini   della   presentazione   della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai commi 112 e 113
del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di
incompatibilita', si impegnano al  loro  adeguamento,  da  completare
entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge.  Entro  quindici  giorni  dalla  conclusione  dei  lavori   di
adeguamento   il   titolare    dell'autorizzazione    presenta    una
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  relativa  alla
compatibilita'  dell'impianto  di   cui   al   presente   comma.   La
dichiarazione di cui al precedente periodo puo' essere  corredata  da
deroga formale, disposta antecedentemente alla  data  di  entrata  in
vigore della presente  legge  dall'amministrazione  competente  sulla
base  della  specifica  disciplina  regionale.  In  alternativa  alla
predetta dichiarazione puo' essere resa perizia  giurata  di  tecnico
abilitato. 
  103. Qualora l'impianto  di  distribuzione  dei  carburanti  ricada
nelle fattispecie di incompatibilita'  di  cui  al  comma  102  e  il
titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento,
lo stesso titolare cessa l'attivita' di vendita di  carburanti  entro
nove mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  e
provvede   allo   smantellamento   dell'impianto.    Contestualmente,
l'amministrazione  competente  dichiara  la  decadenza   del   titolo
autorizzativo o concessorio relativo allo  stesso  impianto,  dandone
comunicazione  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,   ai   fini
dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 100, alla regione  e
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle
dogane  e  dei  monopoli  competente  per  territorio   dichiara   la
contestuale decadenza della licenza  di  esercizio.  Conseguentemente
sono risolti di diritto i  relativi  contratti  per  l'affidamento  e
l'approvvigionamento  degli  stessi  impianti  di  distribuzione  dei
carburanti. 
  104. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti  gli
impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe
di cui al comma 100, sulla base  dei  dati  gia'  in  possesso  della
pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e  delle
comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 100, 103 e 107,
sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni  locali  e
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  105. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui  al  comma
102 da parte  del  titolare  di  un  impianto  di  distribuzione  dei
carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il  Ministero  dello
sviluppo  economico  irroga  al  titolare  la   sanzione   pecuniaria
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro  7.000
per ciascun mese di ritardo dal  termine  previsto  per  l'iscrizione
all'anagrafe e per ciascuna mancata  dichiarazione,  ai  sensi  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il  titolare  a  provvedere
entro il termine perentorio  di  trenta  giorni,  pena  la  decadenza
dell'autorizzazione  o  concessione.  I   proventi   della   sanzione
amministrativa di cui al presente comma  spettano  al  Fondo  per  la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,  fino
al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine,
tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato. 
  106. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL di cui
al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44  del
28 ottobre 1977 e' soppressa e  le  relative  funzioni  e  competenze
nonche' i relativi rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  rientrano
nelle  funzioni  svolte  da  Acquirente  unico  Spa  per  il  tramite
dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo  31  dicembre
2012, n. 249, in regime di  separazione  contabile.  Il  personale  a
tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di
entrata in vigore della presente legge e' trasferito  nella  funzione
OCSIT di  Acquirente  unico  Spa  con  mantenimento  del  trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento.  A  decorrere
dal 1° gennaio 2018 e' trasferita all'OCSIT la titolarita' del  Fondo
per la razionalizzazione della rete di distribuzione  dei  carburanti
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11  febbraio  1998,  n.
32, sul quale gravano gli oneri per lo  svolgimento  delle  attivita'
trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale
e finanziaria di tali  attivita'  rispetto  alle  altre  attivita'  e
funzioni svolte dall'OCSIT. Le  attivita'  trasferite  ai  sensi  del
presente  comma  sono  svolte  in  base  a  indirizzi  operativi  del
Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento  delle
risorse finanziarie del  Fondo  sopra  citato.  A  decorrere  dal  1°
gennaio 2018 e' trasferita all'OCSIT anche la titolarita'  del  Fondo
GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le
funzioni della Cassa conguaglio GPL relative  al  fondo  bombole  per
metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23  luglio  2009,
n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1°  giugno
2011, n.  93,  sono  direttamente  esercitate  dal  comitato  per  la
gestione del fondo bombole per metano di cui  all'articolo  12  della
legge 8 luglio 1950, n.  640,  operante  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  107. Decorso inutilmente il nuovo termine di cui al  comma  105  il
Ministero dello sviluppo economico ne da'  prontamente  comunicazione
all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  competente  per
territorio,  alla  regione  ed  all'amministrazione  competente   per
territorio al rilascio del titolo autorizzativo  o  concessorio,  che
procedono entro trenta giorni alla  dichiarazione  di  decadenza  del
titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza  di
esercizio, dandone comunicazione al  Ministero  stesso.  L'iscrizione
all'anagrafe di cui al comma 100 e'  requisito  fondamentale  per  la
validita' del titolo autorizzativo o concessorio. 
  108. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro  annuale  di
carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli competente per territorio e' subordinato alla  verifica,
eseguita accedendo all'anagrafe di cui al comma 100,  che  l'impianto
sia  iscritto  all'anagrafe  stessa  e  che  sia   stato   dichiarato
compatibile ai sensi del comma 102. 
  109. Nel caso  in  cui  il  titolare  dell'autorizzazione  o  della
concessione   abbia   dichiarato   che   l'impianto   oggetto   della
dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilita' di cui  al
comma 102 e non abbia provveduto alla  cessazione  dell'attivita'  di
vendita dei carburanti entro nove  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, il Ministero  dello  sviluppo  economico
irroga  al  titolare  la  sanzione  pecuniaria   amministrativa   del
pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per  ciascun  mese
di ritardo rispetto alla  data  ultima  prevista  per  la  cessazione
dell'attivita' di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981,  n.
689, e dispone la  chiusura  immediata  dell'esercizio  dell'impianto
stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui  al  presente
comma spettano al comune competente per territorio per la  quota  del
70  per  cento  e  per  la   quota   restante   al   Fondo   per   la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,  fino
al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine,
quest'ultima quota e' acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.
Il Corpo della guardia di finanza, ovvero  altri  organi  di  polizia
giudiziaria, su richiesta del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali  e'  stata
disposta la cessazione immediata, anche a seguito  della  conseguente
revoca   della   licenza   di   esercizio   rilasciata   dall'ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi  o
frodi fiscali. 
  110. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  76  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilita'  di
un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi  del  comma
102 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il  termine
per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 103  del
presente  articolo,  l'amministrazione  competente   per   territorio
dichiara  la  decadenza  del  titolo  autorizzativo   o   concessorio
comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo  economico  e
all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente
l'ufficio dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  dichiara  la
decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e
sono risolti  di  diritto  i  relativi  contratti  per  l'affidamento
dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie
di cui al presente comma si applica altresi' la sanzione  di  cui  al
comma 109 del presente articolo. 
  111.  Eventuali  segnalazioni  relative  a  impianti  incompatibili
operanti successivamente alla data di cui al comma 103  sono  inviate
all'amministrazione territorialmente competente per il  rilascio  del
titolo autorizzativo o concessorio,  alla  regione  competente  e  al
Ministero dello sviluppo economico. 
  112. Con riferimento alla dichiarazione di cui  al  comma  102  del
presente  articolo,  gli  impianti  ubicati  all'interno  dei  centri
abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo  4  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
sono  considerati  incompatibili,  in  relazione  agli   aspetti   di
sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi: 
    a) impianti privi di sede propria per i  quali  il  rifornimento,
tanto  all'utenza   quanto   all'impianto   stesso,   avviene   sulla
carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1,  numero  7),  del
codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    b) impianti  situati  all'interno  di  aree  pedonali,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  113. Con riferimento alla dichiarazione di cui  al  comma  102  del
presente  articolo,  gli  impianti  ubicati  all'esterno  dei  centri
abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo  4  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
sono  considerati  incompatibili,  in  relazione  agli   aspetti   di
sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi: 
    a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade
di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli  stessi,
con accessi su piu' strade pubbliche; 
    b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o
uguale a metri cento, salvo si tratti di  unico  impianto  in  comuni
montani; 
    c) impianti privi di sede propria per i  quali  il  rifornimento,
tanto  all'utenza   quanto   all'impianto   stesso,   avviene   sulla
carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1,  numero  7),  del
codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  114. Le regioni e  i  comuni,  anche  attraverso  l'anagrafe  degli
impianti di  cui  al  comma  100,  verificano  che  gli  impianti  di
distribuzione dei carburanti la cui attivita' e'  sospesa  rispettino
le tempistiche e le modalita' previste per il regime della sospensiva
nelle relative norme regionali o provinciali. 
  115. Agli impianti di  distribuzione  dei  carburanti  che  cessano
definitivamente l'attivita' di vendita entro tre anni dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge  si  applicano  le  procedure
semplificate di dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in  cui
per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici  accordi
o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino. 
  116. Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  cessazione  definitiva
dell'attivita' di vendita, i titolari di  impianti  di  distribuzione
dei  carburanti  comunicano  al  comune  competente   l'avvio   delle
procedure  di  dismissione  delle  strutture  di  distribuzione,   da
realizzare con le modalita' di cui  al  comma  117,  eseguendole  nei
successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine  di  cui
al comma  115.  La  conclusione  dei  lavori  e'  attestata  con  una
relazione,  firmata  da   un   tecnico   abilitato,   da   presentare
all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai
sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  117. Le attivita' di dismissione di cui al comma 115, finalizzate a
prevenire l'insorgenza di  pericoli  nei  riguardi  della  sicurezza,
dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello
smantellamento delle attrezzature fuori terra,  nella  rimozione  dei
fondami e degli eventuali prodotti  residui  presenti  nei  serbatoi,
nella messa in sicurezza delle strutture interrate e,  ove  si  renda
necessario  a  seguito  dell'individuazione  di  una  contaminazione,
nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento  di  cui
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area,  i
titolari di impianti di distribuzione dei carburanti  procedono  alla
rimozione delle strutture interrate e, in ogni  caso,  alla  bonifica
del sito in caso di accertata contaminazione. 
  118.  Nell'ambito  delle  procedure   semplificate   previste   dal
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i  titolari
degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui  al  comma  115
del presente articolo, qualora individuino delle  contaminazioni,  si
avvalgono degli accordi di programma disciplinati  dall'articolo  246
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  119. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi da 100  a  118  con  le  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  120. All'articolo 221, comma 5, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento
l'obbligo  di  corrispondere  il   contributo   ambientale   di   cui
all'articolo 224, comma 3, lettera h)» sono soppresse; 
    b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  «L'obbligo  di
corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma
3, lettera h), e' sospeso a seguito  dell'intervenuto  riconoscimento
del  progetto  sulla  base  di  idonea  documentazione  e   sino   al
provvedimento definitivo che accerti il funzionamento  o  il  mancato
funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»; 
    c)  al  sesto  periodo,  le  parole:  «dal  Consorzio   nazionale
imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA». 
  121. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del
comma 120 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  122. All'articolo 18, comma 4, del  decreto  legislativo  14  marzo
2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «in  conformita'  alle  norme  minime  di  qualita'
definite dalla Commissione europea» sono sostituite  dalle  seguenti:
«anche nelle more della definizione delle norme minime di qualita' da
parte della Commissione europea,»; 
    b) le parole:  «,  entro  tre  mesi  dalla  loro  adozione»  sono
soppresse. 
  123. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare  sono  definite  le   modalita'
semplificate  relative  agli  adempimenti   per   l'esercizio   delle
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti di  metalli  ferrosi  e
non ferrosi. 
  124. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui al comma 123, l'Albo nazionale gestori  ambientali  di
cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
individua le  modalita'  semplificate  d'iscrizione  per  l'esercizio
della attivita' di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  di  metalli
ferrosi e non ferrosi, nonche' i quantitativi annui massimi  raccolti
e trasportati  per  poter  usufruire  dell'iscrizione  con  modalita'
semplificate. 
  125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo  13
della legge 8 luglio 1986, n.  349,  e  successive  modificazioni,  i
soggetti di cui  all'articolo  137  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  nonche'  le  associazioni,  le
Onlus e le fondazioni che intrattengono  rapporti  economici  con  le
pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo  2-bis
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  nonche'  con  societa'
controllate di diritto o di fatto direttamente  o  indirettamente  da
pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle  che  emettono  azioni
quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro partecipate, e
con societa' in partecipazione  pubblica,  ivi  comprese  quelle  che
emettono azioni quotate in mercati regolamentati  e  le  societa'  da
loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni  anno,  nei
propri  siti  o  portali  digitali,  le   informazioni   relative   a
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque  a  vantaggi
economici di  qualunque  genere  ricevuti  dalle  medesime  pubbliche
amministrazioni e dai  medesimi  soggetti  nell'anno  precedente.  Le
imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti  e
comunque vantaggi  economici  di  qualunque  genere  dalle  pubbliche
amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute  a
pubblicare tali  importi  nella  nota  integrativa  del  bilancio  di
esercizio  e   nella   nota   integrativa   dell'eventuale   bilancio
consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la  restituzione
delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui  al
periodo precedente. Qualora i  soggetti  eroganti  appartengano  alle
amministrazioni  centrali  dello  Stato  ed  abbiano  adempiuto  agli
obblighi di  pubblicazione  previsti  dall'articolo  26  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui  al  terzo  periodo
sono versate ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli  degli  stati  di
previsione  delle  amministrazioni  originariamente  competenti   per
materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai
prescritti obblighi di  pubblicazione  di  cui  all'articolo  26  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di  cui  al  terzo
periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere
riassegnate al fondo per la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208. 
  126. A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di  pubblicazione  di
cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  si
applicano anche agli enti e alle societa' controllati di diritto o di
fatto, direttamente o  indirettamente,  dalle  amministrazioni  dello
Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali,
nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di  tale  obbligo
comporta una sanzione pari alle somme erogate. 
  127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni  non  rilevanti,
l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove
l'importo  delle  sovvenzioni,  dei   contributi,   degli   incarichi
retribuiti e comunque dei  vantaggi  economici  di  qualunque  genere
ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a  10.000  euro  nel
periodo considerato. 
  128. All'articolo 26, comma 2, del  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Ove  i
soggetti beneficiari siano controllati di diritto o  di  fatto  dalla
stessa persona fisica o  giuridica  ovvero  dagli  stessi  gruppi  di
persone fisiche o giuridiche,  vengono  altresi'  pubblicati  i  dati
consolidati di gruppo». 
  129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125  a
128 le amministrazioni, gli enti e le societa'  di  cui  ai  predetti
commi provvedono  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  130. Gli  istituti  bancari,  le  imprese  di  assicurazione  e  le
societa' di carte di  credito  assicurano  che  l'accesso  ai  propri
servizi di  assistenza  ai  clienti,  anche  attraverso  chiamata  da
telefono mobile, avvenga a costi telefonici  non  superiori  rispetto
alla tariffa ordinaria urbana.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma. 
  131. La violazione delle disposizioni di cui al comma  130  implica
l'applicazione di una sanzione amministrativa  pari  a  10.000  euro,
irrogata dall'Autorita' di cui al comma  130,  e  un  indennizzo  non
inferiore a 100 euro a favore dei clienti. 
  132. In conformita' con  la  direttiva  2014/92/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23  luglio  2014,  sulla  comparabilita'
delle spese relative al conto di  pagamento,  sul  trasferimento  del
conto  di  pagamento  e  sull'accesso  al  conto  di  pagamento   con
caratteristiche di base, con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge,  sono  individuati  i
prodotti bancari piu'  diffusi  tra  la  clientela  per  i  quali  e'
assicurata  la  possibilita'  di  confrontare  le  spese  a  chiunque
addebitate dai prestatori  di  servizi  di  pagamento  attraverso  un
apposito sito internet. 
  133. Il decreto di cui al comma 132 individua altresi' le modalita'
e i termini secondo i quali i prestatori  dei  servizi  di  pagamento
provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione  e  definisce
le modalita' per  la  pubblicazione  nel  sito  internet,  nonche'  i
relativi aggiornamenti periodici. 
  134. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi 132 e 133
le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  135. All'articolo 28 del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  183  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, e  dalle  relative  disposizioni  e  delibera
dell'IVASS di attuazione in materia di interesse  degli  intermediari
assicurativi, le banche, gli istituti di credito e  gli  intermediari
finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o  del
credito al consumo alla stipula di  un  contratto  di  assicurazione,
ovvero  qualora  l'offerta  di  un  contratto  di  assicurazione  sia
connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o  del  credito,  sono
tenuti  ad  accettare,  senza  variare  le  condizioni  offerte   per
l'erogazione del mutuo immobiliare  o  del  credito  al  consumo,  la
polizza che il cliente presentera' o reperira' sul mercato; nel  caso
in cui essa sia  necessaria  per  ottenere  il  finanziamento  o  per
ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal  cliente
deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli  richiesti  dalla
banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nel caso in  cui  il  cliente  sottoscriva  all'atto  della
stipula  del  finanziamento  una  polizza   proposta   dalla   banca,
dall'istituto di  credito,  da  intermediari  finanziari  o  da  loro
incaricati, ha  diritto  di  recedere  dalla  stessa  entro  sessanta
giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace  il
contratto  di  finanziamento.  Ove  la  polizza  sia  necessaria  per
ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il
cliente puo' presentare in  sostituzione  una  polizza  dallo  stesso
autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di  cui
al comma 1. Le banche, gli  istituti  di  credito,  gli  intermediari
finanziari o,  in  alternativa,  le  compagnie  di  assicurazione  si
impegnano ad informare il  cliente  di  quanto  sopra  stabilito  con
comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale»; 
    c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma  1,  le  banche,  gli
istituti di credito e  gli  intermediari  finanziari  sono  tenuti  a
informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita
e   dell'ammontare   della   provvigione   pagata   dalla   compagnia
assicurativa  all'intermediario,  in   termini   sia   assoluti   che
percentuali sull'ammontare complessivo». 
  136. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale
la banca o l'intermediario  finanziario  iscritto  nell'albo  di  cui
all'articolo 106 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un
bene su scelta e secondo le  indicazioni  dell'utilizzatore,  che  ne
assume tutti i  rischi,  anche  di  perimento,  e  lo  fa  mettere  a
disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che
tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione  e  della  durata
del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha  diritto
di acquistare la  proprieta'  del  bene  ad  un  prezzo  prestabilito
ovvero, in caso  di  mancato  esercizio  del  diritto,  l'obbligo  di
restituirlo. 
  137. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore  il  mancato
pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche
non consecutivi o un importo equivalente per i  leasing  immobiliari,
ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o  un  importo
equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. 
  138. In caso  di  risoluzione  del  contratto  per  l'inadempimento
dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il  concedente  ha  diritto
alla  restituzione  del   bene   ed   e'   tenuto   a   corrispondere
all'utilizzatore  quanto  ricavato   dalla   vendita   o   da   altra
collocazione del bene, effettuata ai valori di  mercato,  dedotte  la
somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non  pagati  fino  alla
data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale,
e  del  prezzo  pattuito  per  l'esercizio  dell'opzione  finale   di
acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero  del  bene,  la
stima e la sua conservazione per il tempo  necessario  alla  vendita.
Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente
nei confronti dell'utilizzatore quando il valore  realizzato  con  la
vendita o altra collocazione  del  bene  e'  inferiore  all'ammontare
dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente. 
  139. Ai fini di cui  al  comma  138,  il  concedente  procede  alla
vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da
pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati.
Quando non e' possibile far riferimento ai predetti  valori,  procede
alla vendita sulla base di una stima effettuata da un  perito  scelto
dalle parti di  comune  accordo  nei  venti  giorni  successivi  alla
risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel  predetto
termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una  rosa
di   almeno   tre   operatori   esperti,    previamente    comunicati
all'utilizzatore, che puo' esprimere la sua preferenza vincolante  ai
fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento  della  predetta
comunicazione. Il perito e' indipendente  quando  non  e'  legato  al
concedente da rapporti di  natura  personale  o  di  lavoro  tali  da
compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di  vendita
o ricollocazione il concedente si attiene  a  criteri  di  celerita',
trasparenza e pubblicita'  adottando  modalita'  tali  da  consentire
l'individuazione del migliore offerente  possibile,  con  obbligo  di
informazione dell'utilizzatore. 
  140. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-quater  del
regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e  si  applica,  in  caso  di
immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76,
77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  141.  Al  fine  di   garantire   una   maggiore   concorrenzialita'
nell'ambito della professione forense, alla legge 31  dicembre  2012,
n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 3, il quarto periodo e' soppresso; 
      2) il comma 4 e' abrogato; 
      3) al comma 6, le parole: «ai commi  4  e  5»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al comma 5»; 
    b) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
  «Art.  4-bis.  (Esercizio  della  professione  forense   in   forma
societaria). - 1. L'esercizio  della  professione  forense  in  forma
societaria e'  consentito  a  societa'  di  persone,  a  societa'  di
capitali o a societa' cooperative  iscritte  in  un'apposita  sezione
speciale  dell'albo  tenuto  dall'ordine   territoriale   nella   cui
circoscrizione ha  sede  la  stessa  societa';  presso  tale  sezione
speciale e' resa disponibile la documentazione analitica, per  l'anno
di riferimento,  relativa  alla  compagine  sociale.  E'  vietata  la
partecipazione societaria tramite societa' fiduciarie,  trust  o  per
interposta persona. La violazione  di  tale  previsione  comporta  di
diritto l'esclusione del socio. 
  2. Nelle societa' di cui al comma 1: 
    a) i soci, per almeno  due  terzi  del  capitale  sociale  e  dei
diritti di voto, devono essere  avvocati  iscritti  all'albo,  ovvero
avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre
professioni; il venire meno di tale condizione costituisce  causa  di
scioglimento della societa' e  il  consiglio  dell'ordine  presso  il
quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa
dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto  a  ristabilire
la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio  di  sei
mesi; 
    b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve  essere
composta da soci avvocati; 
    c) i  componenti  dell'organo  di  gestione  non  possono  essere
estranei  alla  compagine  sociale;  i  soci  professionisti  possono
rivestire la carica di amministratori. 
  3. Anche nel caso di esercizio della professione forense  in  forma
societaria  resta  fermo  il  principio  della   personalita'   della
prestazione professionale. L'incarico puo' essere svolto soltanto  da
soci professionisti  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per  lo
svolgimento della specifica prestazione professionale  richiesta  dal
cliente, i quali assicurano per  tutta  la  durata  dell'incarico  la
piena indipendenza e imparzialita', dichiarando  possibili  conflitti
di interesse o incompatibilita', iniziali o sopravvenuti. 
  4. La responsabilita' della societa' e quella dei soci non  esclude
la responsabilita' del professionista che ha  eseguito  la  specifica
prestazione. 
  5. La sospensione, cancellazione o radiazione del  socio  dall'albo
nel quale e' iscritto costituisce causa di esclusione dalla  societa'
di cui al comma 1. 
  6. Le societa' di cui al comma  1  sono  in  ogni  caso  tenute  al
rispetto  del  codice  deontologico  forense  e  sono  soggette  alla
competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»; 
    c) l'articolo 5 e' abrogato; 
    d) all'articolo 13,  comma  5,  le  parole:  «a  richiesta»  sono
soppresse. 
  142. All'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 63 e' sostituito dal seguente: 
  «63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e' tenuto  a  versare  su
apposito conto corrente dedicato: 
    a) tutte le somme dovute a titolo  di  tributi  per  i  quali  il
medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le  spese
anticipate di cui  all'articolo  15,  primo  comma,  numero  3),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, in relazione agli atti a  repertorio  dallo
stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicita' immobiliare  o
commerciale; 
    b)  ogni  altra  somma  affidatagli  e  soggetta  ad  obbligo  di
annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui  alla  legge
22 gennaio 1934, n. 64; 
    c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi,
se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di
gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in  occasione  del
ricevimento o dell'autenticazione  di  atti  di  trasferimento  della
proprieta' o di trasferimento, costituzione  o  estinzione  di  altro
diritto reale su immobili o aziende, se in  tal  senso  richiesto  da
almeno una delle parti  e  conformemente  all'incarico  espressamente
conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il  notaio  deve
ricusare   il   suo   ministero   se   le   parti   non   depositano,
antecedentemente o  contestualmente  alla  sottoscrizione  dell'atto,
l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre  spese  dell'atto,
salvo che si tratti di persone  ammesse  al  beneficio  del  gratuito
patrocinio»; 
    b) il comma 64 e' abrogato; 
    c) il comma 65 e' sostituito dal seguente: 
  «65. Le somme depositate nel conto corrente  di  cui  al  comma  63
costituiscono patrimonio separato. Dette  somme  sono  escluse  dalla
successione del notaio o altro pubblico ufficiale e  dal  suo  regime
patrimoniale  della  famiglia,  sono  impignorabili  a  richiesta  di
chiunque ed impignorabile e' altresi' il credito al pagamento o  alla
restituzione delle stesse»; 
    d) il comma 66 e' sostituito dal seguente: 
  «66. Nei casi previsti dalle lettere a)  e  b)  del  comma  63,  il
notaio o altro pubblico ufficiale puo' disporre delle somme di cui si
tratta solo per gli specifici impieghi per i  quali  gli  sono  state
depositate,  mantenendo  di  cio'  idonea  documentazione.  Nei  casi
previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la  registrazione  e
la pubblicita' dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata
l'assenza di gravami e formalita' pregiudizievoli ulteriori  rispetto
a quelle esistenti alla data dell'atto o  da  questo  risultanti,  il
notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio  a  disporre
lo svincolo degli importi depositati a favore degli  aventi  diritto.
Se nell'atto le parti hanno previsto che il  prezzo  o  corrispettivo
sia pagato  solo  dopo  l'avveramento  di  un  determinato  evento  o
l'adempimento di una  determinata  prestazione,  il  notaio  o  altro
pubblico ufficiale svincola  il  prezzo  o  corrispettivo  depositato
quando gli viene fornita la prova,  risultante  da  atto  pubblico  o
scrittura privata autenticata, ovvero secondo  le  diverse  modalita'
probatorie  concordate  tra  le  parti,  che  l'evento   dedotto   in
condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»; 
    e) dopo il comma 66 e' inserito il seguente: 
  «66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale puo'  recuperare  dal
conto  dedicato,  a  seguito  di  redazione  di  apposito   prospetto
contabile, le somme di  cui  al  comma  63  che  abbia  eventualmente
anticipato con fondi propri, nonche' le somme in esso versate diverse
da quelle di cui al medesimo comma 63»; 
    f) il comma 67 e' sostituito dal seguente: 
  «67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al  netto
delle  spese  e  delle  imposte  relative  al  conto  corrente,  sono
finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati  ai
finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalita' e  i
termini individuati con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottato, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione. Entro lo  stesso  termine  il  Consiglio
nazionale  del  notariato  elabora,  ai  sensi   della   lettera   f)
dell'articolo 2 della legge 3  agosto  1949,  n.  577,  e  successive
modificazioni, principi di deontologia  destinati  a  individuare  le
migliori  prassi  al  fine  di  garantire   l'adempimento   regolare,
tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63,  65,  66  e
66-bis del presente articolo, nonche' dal presente  comma.  Del  pari
provvedono gli organi preposti,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,
alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti». 
  143. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, e  in  seguito  ogni  triennio,  il  Consiglio  nazionale  del
notariato, sentiti gli organi preposti  alla  vigilanza  degli  altri
pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia  una
relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi  da
63 a 67 dell'articolo 143 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  come
modificati  dal  comma  142  del  presente  articolo,  segnalando  le
eventuali criticita' e proponendo le modifiche ritenute opportune. 
  144. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun  distretto  sono
determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i
Consigli  notarili  e  le  Corti  d'appello,  tenendo   conto   della
popolazione,  dell'estensione  del  territorio   e   dei   mezzi   di
comunicazione, e procurando che di  regola  ad  ogni  posto  notarile
corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»; 
    b) all'articolo 26, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il notaio puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni,  in  tutto
il territorio della regione in cui si trova la propria  sede,  ovvero
in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la  sede,
se tale distretto comprende piu'  regioni.  Salve  in  ogni  caso  le
previsioni dell'articolo 82, puo' aprire un unico ufficio  secondario
in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto  della
Corte d'appello se tale distretto comprende piu' regioni»; 
    c) all'articolo 27, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Egli non puo' prestarlo fuori del territorio della regione in  cui
si trova la propria sede ovvero del distretto della  Corte  d'appello
in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni»; 
    d) l'articolo 82 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 82. - 1. Sono permesse associazioni di notai aventi  sede  in
qualsiasi comune della regione,  ovvero  del  distretto  della  Corte
d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto  comprende  piu'
regioni, per svolgere la propria attivita' e per mettere  in  comune,
in tutto o in parte, i proventi delle  loro  funzioni  e  ripartirli,
poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali. 
  2. Ciascun  associato  puo'  utilizzare  lo  studio  e  l'eventuale
ufficio secondario di altro associato. 
  3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio  secondario  di
un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta  fermo  il
limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26»; 
    e) all'articolo 93-bis,  dopo  il  comma  2-bis  e'  inserito  il
seguente: 
  «2-ter. Il Consiglio notarile distrettuale procede  annualmente  al
sorteggio di un numero di notai pari  almeno  a  un  ventesimo  degli
iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette  al
controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori
consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo  ufficio,  e  a
tal fine: 
    a)  il  notaio  mette  a  disposizione  del  Consiglio   notarile
distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo  studio
e nel piu' breve tempo possibile, tutta la  documentazione  contabile
in suo possesso che gli e' richiesta anche al fine di  assicurare  il
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a  67,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni; 
    b) il Consiglio notarile distrettuale nomina  ogni  due  anni  in
numero  congruo  i  notai  incaricati  di  procedere  alle  ispezioni
contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai  appartenenti  ad
altri distretti della medesima Corte d'appello; 
    c) le ispezioni contabili sono  eseguite  congiuntamente  da  tre
notai nominati ai  sensi  della  lettera  b),  secondo  le  modalita'
previste per le ispezioni presso gli studi notarili e  con  l'obbligo
di astensione in ogni caso di conflitto di interessi»; 
    f) all'articolo 147, comma 1, la lettera c) e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «c) si serve  dell'opera  di  procacciatori  di  clienti  o  di
pubblicita' non conforme ai principi stabiliti  dall'articolo  4  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
agosto 2012, n. 137». 
  145. All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre  1923,  n.  3138,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  comma,  dopo   le   parole:   «archivio   notarile
distrettuale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  fatto  salvo  quanto
previsto dal quarto comma»; 
    b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha
sede  il  Consiglio  notarile»  sono   sostituite   dalla   seguente:
«aggregante»; 
    c) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
  «La riunione di archivi notarili puo' essere disposta  anche  senza
la riunione di uno o  piu'  distretti  notarili,  tenendo  conto  del
numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio
da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi
tre anni dagli archivi  da  aggregare,  nonche'  dell'estensione  del
territorio e dei mezzi di comunicazione». 
  146. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il  secondo
comma e' sostituito dal seguente: 
  «Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con  decreto  del
Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche  del
Ministero della giustizia e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili,  fatto
salvo quanto  previsto  dall'articolo  1,  quarto  comma,  del  regio
decreto 31  dicembre  1923,  n.  3138,  e  hanno  competenza  per  la
circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti». 
  147. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4. - 1. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli  sono
costituiti uffici ispettivi  la  cui  circoscrizione  e'  determinata
dalla tabella A allegata alla presente legge»; 
    b) la tabella A e' sostituita dalla seguente: 
 
                                                           «Tabella A 
 
     Sedi e circoscrizioni di competenza degli uffici ispettivi 
 
  Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede  nelle  regioni:
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,  Liguria,  Lombardia,  Marche,
Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto. 
  Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi  sede  nelle  regioni:
Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Lazio,  Molise,  Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria». 
  148. In applicazione dell'articolo  24,  comma  1,  della  legge  7
agosto  1997,  n.  266,  sono  validi  a  ogni  effetto  i   rapporti
contrattuali intercorsi,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
medesima legge,  tra  soggetti  privati  e  societa'  di  ingegneria,
costituite in forma di societa' di capitali di cui ai capi  V,  VI  e
VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in  forma
di societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI  del  medesimo
libro  quinto  del  codice  civile.  Con  riferimento  ai   contratti
stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, le societa' di cui al presente comma sono tenute  a  stipulare
una polizza di assicurazione per la copertura  dei  rischi  derivanti
dalla  responsabilita'  civile  conseguente  allo  svolgimento  delle
attivita' professionali dedotte in contratto e a garantire  che  tali
attivita' siano svolte da professionisti,  nominativamente  indicati,
iscritti  negli  appositi  albi  previsti  dai  vigenti   ordinamenti
professionali. L'Autorita' nazionale anticorruzione provvede, con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, alla pubblicazione dell'elenco  delle  societa'  di  cui  al
presente comma nel proprio sito internet. 
  149. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
e' abrogato. 
  150. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista  deve  rendere
noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta
o digitale,» e, al terzo periodo, dopo  le  parole:  «la  misura  del
compenso e' previamente  resa  nota  al  cliente»  sono  inserite  le
seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,». 
  151. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia  urbani  che
rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai  soggetti  in
possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251. 
  152. Al fine di assicurare la trasparenza  delle  informazioni  nei
confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e  collegi
sono tenuti  ad  indicare  e  comunicare  i  titoli  posseduti  e  le
eventuali specializzazioni. 
  153.  L'esercizio  dell'attivita'   odontoiatrica   e'   consentito
esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli  abilitanti  di  cui
alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria  attivita'
come liberi professionisti. L'esercizio dell'attivita'  odontoiatrica
e'  altresi'  consentito   alle   societa'   operanti   nel   settore
odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario
iscritto all'albo degli odontoiatri  e  all'interno  delle  quali  le
prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409,
siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti  di  cui
alla medesima legge. 
  154. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le  quali  e'
presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non
abbia  i   requisiti   richiesti   per   l'esercizio   dell'attivita'
odontoiatrica, devono nominare un  direttore  sanitario  responsabile
per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di  cui
al comma 153. 
  155.  Il   direttore   sanitario   responsabile   per   i   servizi
odontoiatrici  svolge  tale  funzione  esclusivamente  in  una   sola
struttura di cui ai commi 153 e 154. 
  156. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 153, 154  e
155 comporta la sospensione delle attivita' della struttura,  secondo
le modalita' definite con apposito decreto del Ministro della salute,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  157. All'articolo  7  della  legge  8  novembre  1991,  n.  362,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le  persone
fisiche, in conformita' alle disposizioni  vigenti,  le  societa'  di
persone,  le  societa'  di  capitali  e  le  societa'  cooperative  a
responsabilita' limitata»; 
    b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La
partecipazione alle societa' di cui al comma 1 e'  incompatibile  con
qualsiasi altra attivita'  svolta  nel  settore  della  produzione  e
informazione scientifica del farmaco, nonche' con  l'esercizio  della
professione medica. Alle societa' di cui al comma 1 si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»; 
    c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «a un farmacista in possesso del  requisito  dell'idoneita'
previsto dall'articolo 12 della  legge  2  aprile  1968,  n.  475,  e
successive modificazioni,»; 
    d) al comma 4, le parole: «da un  altro  socio»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «da  un  farmacista  in  possesso   del   requisito
dell'idoneita' previsto dall'articolo 12 della legge 2  aprile  1968,
n. 475, e successive modificazioni»; 
    e) il comma 4-bis e' abrogato. 
  158. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo  7  della  legge  8
novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del
presente    articolo,    possono    controllare,    direttamente    o
indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e  seguenti  del  codice
civile, non piu' del  20  per  cento  delle  farmacie  esistenti  nel
territorio della medesima regione o provincia autonoma. 
  159. L'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  provvede
ad assicurare il rispetto delle disposizioni  di  cui  al  comma  158
attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di  istruttoria  e  di
diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
  160. All'articolo  8  della  legge  8  novembre  1991,  n.  362,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Lo  statuto  delle  societa'  di  cui  all'articolo  7  e  ogni
successiva variazione, ivi incluse  quelle  relative  alla  compagine
sociale, sono comunicati, entro  sessanta  giorni,  alla  Federazione
degli ordini  dei  farmacisti  italiani  nonche'  all'assessore  alla
sanita' della competente regione  o  provincia  autonoma,  all'ordine
provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale  competente
per territorio». 
  161. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  successive
modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti,
in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere  soprannumerarie
per  decremento  della  popolazione,  e'  consentita  al   farmacista
titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la
possibilita' di trasferimento presso i comuni della medesima  regione
ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al  comma  2  del
presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore  al  numero
di farmacie esistenti nel territorio  comunale,  sulla  base  di  una
graduatoria regionale per titoli, che tenga conto  anche  dell'ordine
cronologico delle istanze  di  trasferimento  presentate,  e  che  si
perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura  biennale  del
concorso ordinario per sedi  farmaceutiche,  di  cui  all'articolo  4
della legge 8 novembre 1991, n. 362.  Ove  l'istanza  del  farmacista
venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una
tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro». 
  162. All'articolo 92, comma 4, del decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219, dopo la parola: «dipendono» sono aggiunte le  seguenti:
«ovvero alle farmacie». 
  163. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni
dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia». 
  164. Al comma 1-bis dell'articolo 37  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219, le  parole:  «subordinandola  alla  consegna  al
cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo  conforme
a quello autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che
il  cittadino  scelga  la  modalita'  per  il  ritiro  del  foglietto
sostitutivo conforme a  quello  autorizzato  in  formato  cartaceo  o
analogico o mediante l'utilizzo di  metodi  digitali  alternativi,  e
senza oneri per la finanza pubblica». 
  165. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura  delle  farmacie
convenzionate con il Servizio  sanitario  nazionale  stabiliti  dalle
autorita' competenti costituiscono il livello minimo di servizio  che
deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E' facolta' di chi ha la
titolarita' o la gestione della  farmacia  di  prestare  servizio  in
orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori,  purche'
ne dia preventiva comunicazione all'autorita' sanitaria competente  e
all'ordine provinciale dei  farmacisti  e  ne  informi  la  clientela
mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio. 
  166. E' nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva
si obbliga a non  praticare  alla  clientela  finale,  con  qualsiasi
modalita'  e  qualsiasi  strumento,  prezzi,  termini  e  ogni  altra
condizione che siano migliorativi rispetto a quelli  praticati  dalla
stessa impresa per il tramite di  soggetti  terzi,  indipendentemente
dalla legge regolatrice del contratto. 
  167. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e  degli  utenti
dei  servizi  pubblici   locali   e   di   garantire   la   qualita',
l'universalita'  e  l'economicita'  delle  relative  prestazioni,  le
regioni provvedono, secondo i rispettivi  ordinamenti,  a  prevedere,
nei contratti di servizio di trasporto pubblico  locale  e  regionale
stipulati a  decorrere  dal  31  dicembre  2017,  clausole  idonee  a
stabilire  l'obbligo  per  il  concessionario  del   servizio,   pena
l'applicazione  di  specifiche  sanzioni,  di  istituire  e   fornire
all'utenza  un  servizio  di  biglietteria  telematica   direttamente
accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato. 
  168. I concessionari e i gestori di servizi di linea  di  trasporto
passeggeri su gomma o rotaia e  di  trasporto  marittimo,  in  ambito
nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri,  entro  la
conclusione del singolo servizio di trasporto di  cui  fruiscono,  le
modalita' per accedere alla carta dei servizi  e  in  particolare  le
ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o  indennizzi,  indicandone
l'entita' e le modalita' per accedervi,  che  devono  necessariamente
includere la possibilita' per il singolo passeggero  di  chiedere  il
rimborso durante o immediatamente dopo il  termine  del  servizio  di
trasporto, a semplice  esibizione  del  titolo  di  viaggio  e  senza
ulteriori formalita'. I concessionari e i gestori  di  cui  al  primo
periodo   garantiscono   inoltre   una    maggiore    efficienza    e
semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo
delle nuove tecnologie per le  fasi  di  acquisto  ed  emissione  dei
biglietti. 
  169. I soggetti di cui al comma 168 adeguano o integrano le proprie
carte dei servizi e le proprie modalita'  organizzative  al  fine  di
garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma. 
  170. All'articolo 1, comma 2, lettera b), della  legge  15  gennaio
1992, n. 21,  dopo  la  parola:  «motocarrozzetta,»  e'  inserita  la
seguente: «velocipede,». 
  171. Al fine  di  semplificare  e  razionalizzare  le  norme  sulla
riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del codice dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo  le  parole:  «riproduzioni  richieste»  sono
inserite le seguenti: «o eseguite»; 
    b) al comma 3-bis: 
      1) al numero 1), le parole: «bibliografici e»  sono  soppresse,
dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti
a restrizioni di consultabilita' ai sensi del capo III  del  presente
titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti:  «nel
rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»; 
      2)  al  numero  2),  le  parole:  «,  neanche  indiretto»  sono
soppresse. 
  172. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 5 e' sostituito  dal
seguente: 
  «5.  Riguardo  agli  interventi  di  cui  al   presente   articolo,
l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni,
alla presentazione degli atti di  aggiornamento  catastale  ai  sensi
dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
marzo 2006, n. 80». 
  173. Il possessore degli immobili per i quali alla data di  entrata
in vigore della presente legge  sono  gia'  attivati  gli  interventi
richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  nel
testo vigente prima della data di entrata in  vigore  della  presente
legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale
secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al  decreto  del
Ministro delle finanze 19  aprile  1994,  n.  701.  Tali  adempimenti
devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge  e  in  caso  di  omissioni  trova  applicazione
l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  174. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  adottato  il
regolamento di organizzazione del Banco nazionale  di  prova  per  le
armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel  rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo  2
della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e  successive  modificazioni,
nonche'  del  principio  dell'adeguata  rappresentanza  dei   settori
produttivi   interessati   negli   organi   dell'ente.   Nelle   more
dell'emanazione del regolamento si applica all'ente  il  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  17  maggio
2001,  di  approvazione  del  regolamento  interno  amministrativo  e
tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco  portatili.
Il regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  29
ottobre 2010, n. 222, e' abrogato. 
  175. Al fine di semplificare le  procedure  relative  al  controllo
della circolazione internazionale delle cose antiche che  interessano
il mercato dell'antiquariato, al codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10: 
      1) al comma 3, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
    «d-bis) le cose,  a  chiunque  appartenenti,  che  presentano  un
interesse  artistico,  storico,  archeologico   o   etnoantropologico
eccezionale  per  l'integrita'  e  la  completezza   del   patrimonio
culturale della Nazione»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Salvo quanto  disposto  dagli  articoli  64  e  178,  non  sono
soggette alla disciplina del presente  titolo  le  cose  indicate  al
comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che  siano  opera  di  autore
vivente o la cui esecuzione  non  risalga  ad  oltre  settanta  anni,
nonche' le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano  opera
di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre  cinquanta
anni»; 
    b) all'articolo 11, comma 1, lettera d), la  parola:  «cinquanta»
e' sostituita dalla seguente: «settanta»; 
    c) all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinquanta» e' sostituita
dalla seguente: «settanta» e le parole: «,  se  mobili,  o  ad  oltre
settanta anni, se immobili» sono soppresse; 
    d) all'articolo 14, comma 6, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Per le cose  di  cui  all'articolo  10,  comma  3,  lettera
d-bis), la dichiarazione e' adottata dal competente  organo  centrale
del Ministero.»; 
    e) all'articolo 54: 
      1) al comma  1,  lettera  d-ter),  la  parola:  «cinquanta»  e'
sostituita dalla seguente: «settanta»; 
      2) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita
dalla seguente: «settanta» e le parole: «,  se  mobili,  o  ad  oltre
settanta anni, se immobili» sono soppresse; 
    f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente:  «Il  registro  e'  tenuto  in  formato   elettronico   con
caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo
reale al soprintendente ed e' diviso in due elenchi: un primo  elenco
relativo alle cose per le quali occorre la presentazione  all'ufficio
di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose  per  le  quali
l'attestato e' rilasciato in modalita' informatica  senza  necessita'
di presentazione della cosa all'ufficio  di  esportazione,  salva  la
facolta' del soprintendente di richiedere in ogni momento che  taluna
delle cose indicate nel secondo elenco  gli  sia  presentata  per  un
esame diretto»; 
    g) all'articolo 65: 
      1) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita
dalla seguente: «settanta»; 
      2) al comma 3, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita
dalla seguente: «settanta» e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, il  cui  valore,  fatta  eccezione  per  le  cose  di  cui
all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
    «4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita: 
      a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d); 
      b) delle cose che presentino interesse culturale,  siano  opera
di autore non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad  oltre
settanta anni, il cui valore sia  inferiore  ad  euro  13.500,  fatta
eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1. 
  4-bis. Nei casi di cui al comma  4,  l'interessato  ha  l'onere  di
comprovare  al   competente   ufficio   di   esportazione,   mediante
dichiarazione ai  sensi  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose  da
trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per  le  quali  non  e'
prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e  con  le  modalita'
stabilite  con  decreto  ministeriale.  Il  competente   ufficio   di
esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle
di  cui  all'articolo  10,  comma  3,  lettera   d-bis),   avvia   il
procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude  entro  sessanta
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione»; 
    h) all'articolo 68: 
      1) al comma 4, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle
seguenti: «con decreto del Ministro»; 
      2) al comma 5,  la  parola:  «triennale»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quinquennale»; 
    i)  all'articolo  74,  comma  3,  le  parole:  «sei  mesi»   sono
sostituite dalle  seguenti:  «un  anno»  e  la  parola:  «trenta»  e'
sostituita dalla seguente: «quarantotto»; 
    l) all'allegato A, lettera A, nel numero 15 e nella nota (1),  la
parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «settanta». 
  176. Il Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge: 
    a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere  generale  cui
gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione  circa
il rilascio o il rifiuto dell'attestato di  libera  circolazione,  ai
sensi dell'articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche' le condizioni, le modalita' e le procedure per il rilascio  e
la proroga dei certificati  di  avvenuta  spedizione  e  di  avvenuta
importazione, ai  sensi  dell'articolo  72,  comma  4,  del  medesimo
codice; 
    b) istituisce un apposito «passaporto» per le  opere,  di  durata
quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal  e
nel territorio nazionale. 
  177. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 10  ottobre  1990,  n.
287, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le operazioni di concentrazione di cui  all'articolo  5  devono
essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il  fatturato
totale realizzato a  livello  nazionale  dall'insieme  delle  imprese
interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro  e
qualora il fatturato  totale  realizzato  individualmente  a  livello
nazionale da almeno due delle imprese  interessate  sia  superiore  a
trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un
ammontare  equivalente  all'aumento  dell'indice  del  deflatore  dei
prezzi del prodotto interno lordo». 
  178. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di cui al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo  le  parole:  «esercizi  di
vendita» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione  degli  esercizi
pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli  esercizi
ricettivi e dei rifugi alpini,». 
  179. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  del  Ministro  dello
sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti
le associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative  a
livello nazionale e il Consiglio nazionale dei  consumatori  e  degli
utenti, un decreto legislativo per la revisione della  disciplina  in
materia di autoservizi  pubblici  non  di  linea,  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici  non  di
linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone
che contribuisca a garantire il diritto alla  mobilita'  di  tutti  i
cittadini  e  che  assicuri  agli  autoservizi  stessi  una  funzione
complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici  di  linea
ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei; 
    b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove  forme  di  mobilita'
che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme
tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti; 
    c) promuovere la concorrenza e stimolare  piu'  elevati  standard
qualitativi; 
    d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella  fruizione
del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta; 
    e) armonizzare le competenze regionali e  degli  enti  locali  in
materia, al fine di definire comuni standard nazionali; 
    f)  adeguare  il  sistema   sanzionatorio   per   le   violazioni
amministrative,  individuando   sanzioni   efficaci,   dissuasive   e
proporzionate alla  gravita'  della  violazione,  anche  ai  fini  di
contrasto di fenomeni di abusivismo,  demandando  la  competenza  per
l'irrogazione delle  sanzioni  amministrative  agli  enti  locali  ed
evitando sovrapposizioni con altre autorita'. 
  180. Lo  schema  di  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  179,
corredato di relazione tecnica, e'  trasmesso  alle  Camere  ai  fini
dell'espressione   dei   pareri    delle    competenti    Commissioni
parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta  giorni  dalla
data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente
della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine  per
l'espressione del parere, qualora cio' si  renda  necessario  per  la
complessita'  della  materia.  Decorso  il   termine   previsto   per
l'espressione  dei  pareri,  o  quello  eventualmente  prorogato,  il
decreto  legislativo  puo'  essere  comunque  adottato.  Il  Governo,
qualora non intenda conformarsi  ai  pareri  parlamentari,  trasmette
nuovamente il testo  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni  e  con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione, perche' su di  esso  sia  espresso  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta  giorni
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
puo' comunque essere adottato in via definitiva. 
  181. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto
legislativo di cui  al  comma  179,  il  Governo,  nel  rispetto  dei
principi e criteri direttivi di cui  al  medesimo  comma,  e  con  la
procedura di cui al comma 180, puo' emanare disposizioni correttive e
integrative del medesimo decreto legislativo. 
  182. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 179 a
181 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si  provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie   previste   a
legislazione vigente. In conformita' all'articolo 17, comma 2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui
al comma 179  determini  nuovi  o  maggiori  oneri  che  non  trovino
compensazione al proprio interno, il decreto stesso e'  emanato  solo
successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore  dei
provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse
finanziarie. 
  183. All'articolo 84 del codice della strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3  e'  inserito  il
seguente: 
  «3-bis. L'impresa esercente attivita' di trasporto  di  viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus  con  conducente  sopra  i  9
posti, iscritta al  Registro  elettronico  nazionale  e  titolare  di
autorizzazione, puo' utilizzare i  veicoli  in  proprieta'  di  altra
impresa esercente la  medesima  attivita'  ed  iscritta  al  Registro
elettronico  nazionale,  acquisendone  la   disponibilita'   mediante
contratto di locazione». 
  184. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e  privati  per  la
mobilita', l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle  smart  city,
nonche' l'adozione di piani urbani della  mobilita'  sostenibile,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi diretti  a  disciplinare  l'installazione  sui  mezzi  di
trasporto  delle  cosiddette  «scatole  nere»  o  altri   dispositivi
elettronici  similari,   volti   anche   a   realizzare   piattaforme
tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare,  in
coerenza con la normativa dell'Unione  europea  e  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  stabilire  la  progressiva   estensione   dell'utilizzo   dei
dispositivi elettronici, con priorita' sui veicoli  che  svolgono  un
servizio  pubblico  o  che  beneficiano  di  incentivi  pubblici   e,
successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di  persone
o cose, senza maggiori oneri per i cittadini; 
    b)  definire   le   informazioni   rilevabili   dai   dispositivi
elettronici, insieme ai relativi standard, al fine  di  favorire  una
piu'  efficace  e  diffusa  operativita'  delle   reti   di   sensori
intelligenti, per una gestione  piu'  efficiente  dei  servizi  nelle
citta' e per la tutela della sicurezza dei cittadini; 
    c)    disciplinare    la    portabilita'     dei     dispositivi,
l'interoperabilita', il  trattamento  dei  dati,  le  caratteristiche
tecniche, i servizi  a  cui  si  puo'  accedere,  le  modalita'  e  i
contenuti dei  trasferimenti  di  informazioni  e  della  raccolta  e
gestione  di  dati,  il  coinvolgimento  dei   cittadini   attraverso
l'introduzione di forme di dibattito pubblico; 
    d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi  e
giudiziari dei dispositivi elettronici; 
    e)  individuare  le  modalita'  per  garantire  una  efficace  ed
effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo  ai  cittadini  la
scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali. 
  185. Gli schemi di decreti legislativi di cui  al  comma  184  sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
sentito l'IVASS e previo parere del Garante  per  la  protezione  dei
dati personali nonche' acquisiti i pareri della Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta  giorni
dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo.
Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso
alle  Camere  per  l'espressione   dei   pareri   delle   Commissioni
parlamentari  competenti  che   si   pronunciano   nel   termine   di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere  comunque  adottato.  Se  il  termine
previsto per il parere cade nei  quindici  giorni  che  precedono  la
scadenza del termine previsto dal comma  184  per  l'esercizio  della
delega o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di trenta
giorni.  Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.  Decorso
tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 
  186. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di  ciascuno
dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  184,  il  Governo  puo'
adottare, nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di  cui  al
medesimo  comma  184  e  con  la  procedura  di  cui  al  comma  185,
disposizioni integrative e correttive dei  decreti  medesimi,  tenuto
conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. 
  187. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione  dei
commi da 184 a 186 del presente articolo sono corredati di  relazione
tecnica che dia conto  della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi
ovvero  dei  nuovi  o  maggiori  oneri  da  essi  derivanti   e   dei
corrispondenti mezzi di copertura. In  conformita'  all'articolo  17,
comma  2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni, qualora uno o  piu'  decreti  legislativi  determinino
nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno,
i medesimi decreti legislativi sono emanati  solo  successivamente  o
contestualmente alla data di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
  188. Per favorire lo sviluppo del sistema  logistico  nazionale,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  e'
istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
il Sistema nazionale  di  monitoraggio  della  logistica  (SiNaMoLo).
Contribuiscono  all'alimentazione  del  SiNaMoLo,  attraverso  idonei
sistemi di cooperazione, in conformita' a quanto disposto dal  codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  la  piattaforma
logistica nazionale digitale (PLN) di  cui  all'articolo  61-bis  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema  PMIS  (Port  Management
Information  System)  delle  capitanerie  di  porto,  i  Sistemi  PIL
(piattaforma integrata della logistica) e PIC (Piattaforma  integrata
circolazione) delle  Ferrovie  dello  Stato  italiane,  i  PCS  (Port
Community  System)  delle  Autorita'  portuali,  il  SIMPT   (Sistema
informativo per il monitoraggio e la  pianificazione  dei  trasporti)
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il  SISTRI
(Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti) del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  il  sistema
informativo dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  nonche'  le
piattaforme logistiche territoriali. 
  189. Entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sentita l'Agenzia per l'Italia  digitale  (AGID),  sono  definite  le
modalita' per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento
dei soggetti che perseguono  finalita'  di  pubblico  interesse,  che
concorrono alla  gestione  e  allo  sviluppo  di  sistemi  e  servizi
telematici per il monitoraggio e il trasporto  delle  merci,  nonche'
definendo  gli  standard  di  protocolli  di   comunicazione   e   di
trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso
veloce degli autotrasportatori ai nodi. 
  190. Per le attivita' di cui  ai  commi  188  e  189  del  presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 500.000  annui  a  decorrere
dal 2018 da iscrivere nello stato di previsione del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  191. Agli oneri derivanti dal comma 190 del presente articolo, pari
a euro 500.000 a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  192. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 4 agosto 2017 
 
                             MATTARELLA 
                                    Gentiloni Silveri, Presidente del 
                                               Consiglio dei ministri 
 
                                     Calenda, Ministro dello sviluppo 
                                                            economico 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 


          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
          Comma 2. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  132  del  codice
          delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
          settembre 2005, n. 209, e  successive  modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 132. (Obbligo a contrarre). - 1.  Le  imprese  di
          assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di
          polizza   e   le   tariffe    relative    all'assicurazione
          obbligatoria, comprensive di ogni rischio  derivante  dalla
          circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 
              1-bis. Le  imprese  di  assicurazione  sono  tenute  ad
          accettare le proposte che sono loro presentate  secondo  le
          condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta  salva  la
          necessaria verifica della correttezza dei  dati  risultanti
          dall'attestato  di  rischio,  nonche'  dell'identita'   del
          contraente e  dell'intestatario  del  veicolo,  se  persona
          diversa. 
              1-ter.  Qualora  dalla   verifica,   effettuata   anche
          mediante consultazione delle banche di dati  di  settore  e
          dell'archivio  informatico   integrato   istituito   presso
          l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,  risulti
          che  le  informazioni  fornite  dal  contraente  non  siano
          corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non  sono
          tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese
          di assicurazione, in caso  di  mancata  accettazione  della
          proposta,  ricalcolano  il  premio  e  inviano   un   nuovo
          preventivo al potenziale contraente. 
              2. Le imprese di assicurazione possono  richiedere  che
          l'autorizzazione sia limitata,  ai  fini  dell'assolvimento
          agli obblighi derivanti dal comma 1,  ai  rischi  derivanti
          dalla circolazione di flotte  di  veicoli  a  motore  o  di
          natanti. 
              3. Al fine di  facilitare  le  verifiche  propedeutiche
          all'osservanza dell'obbligo a contrarre di cui al comma  1,
          le imprese di assicurazione hanno diritto  di  accedere  in
          via telematica  al  pubblico  registro  automobilistico  ed
          all'archivio nazionale  dei  veicoli  previsto  dal  codice
          della  strada  secondo  condizioni  economiche  e  tecniche
          strettamente correlate ai costi  del  servizio  erogato  in
          ragione dell'esigenza di consultazioni  anche  sistematiche
          nell'ambito delle  attivita'  di  prevenzione  e  contrasto
          delle frodi nell'assicurazione  obbligatoria.  Con  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   sono
          adottate le disposizioni di attuazione. 
              3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione
          dell'obbligo a contrarre, incluso  il  rinnovo,  i  termini
          regolamentari di gestione dei reclami da  parte  dell'IVASS
          sono dimezzati. Decorso  inutilmente  il  termine,  l'IVASS
          provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   21   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e
          successive modificazioni, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 21. (Misure per l'individuazione ed il  contrasto
          delle frodi assicurative). - 1. L'Istituto per la vigilanza
          sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
          (IVASS)  cura  la  prevenzione  delle  frodi  nel   settore
          dell'assicurazione della responsabilita'  civile  derivante
          dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle
          richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione
          di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. 
              2. Per favorire la prevenzione  e  il  contrasto  delle
          frodi nel settore dell'assicurazione della  responsabilita'
          civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore,
          nonche' al fine di migliorare l'efficacia  dei  sistemi  di
          liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione  e
          di  individuare  i  fenomeni   fraudolenti,   l'IVASS:   a)
          analizza,  elabora  e  valuta   le   informazioni   desunte
          dall'archivio informatico integrato  di  cui  al  comma  3,
          nonche' le informazioni e la documentazione ricevute  dalle
          imprese  di   assicurazione   e   dagli   intermediari   di
          assicurazione, al fine di individuare i  casi  di  sospetta
          frode e di stabilire un meccanismo  di  allerta  preventiva
          contro le frodi; b) richiede informazioni e  documentazione
          alle  imprese  di  assicurazione  e  agli  intermediari  di
          assicurazione,  anche  con  riferimento   alle   iniziative
          assunte ai fini di prevenzione  e  contrasto  del  fenomeno
          delle  frodi   assicurative,   per   individuare   fenomeni
          fraudolenti ed  acquisire  informazioni  sull'attivita'  di
          contrasto attuate contro le frodi; c) segnala alle  imprese
          di assicurazione e  all'Autorita'  giudiziaria  preposta  i
          profili di anomalia riscontrati a seguito dell'attivita' di
          analisi, di elaborazione dei dati di cui alla lettera b)  e
          correlazione dell'archivio informatico integrato di cui  al
          comma 3, invitandole a fornire informazioni in ordine  alle
          indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e  alle
          querele    eventualmente    presentate;     d)     fornisce
          collaborazione alle imprese di assicurazione, alle forze di
          polizia e all'autorita' giudiziaria ai fini  dell'esercizio
          dell'azione   penale   per   il   contrasto   delle   frodi
          assicurative;   e)   promuove   ogni   altra    iniziativa,
          nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione  e
          il contrasto  delle  frodi  nel  settore  assicurativo;  f)
          elabora una relazione annuale sull'attivita' svolta a  fini
          di prevenzione e contrasto delle frodi, e  alle  iniziative
          assunte a riguardo dalle imprese di assicurazione e formula
          proposte  di  modifica  della  disciplina  in  materia   di
          prevenzione  delle  frodi  nel  settore  dell'assicurazione
          della responsabilita' civile derivante  dalla  circolazione
          dei veicoli a  motore.  3.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          presente  articolo,  l'IVASS  si  avvale  di  un   archivio
          informatico integrato, connesso con  la  banca  dati  degli
          attestati di rischio prevista dall'articolo 134 del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, e successive  modificazioni,  con
          la banca dati sinistri e banche dati anagrafe  testimoni  e
          anagrafe  danneggiati,  istituite  dall'articolo  135   del
          medesimo codice delle assicurazioni private, con l'archivio
          nazionale dei veicoli  e  con  l'anagrafe  nazionale  degli
          abilitati  alla  guida,  istituiti  dall'articolo  226  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  con  il
          Pubblico   registro   automobilistico   istituito    presso
          l'Automobile Club d'Italia dal regio decreto-legge 15 marzo
          1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio  1928,  n.
          510, con il  casellario  giudiziale  e  il  casellario  dei
          carichi  pendenti  istituiti  presso  il  Ministero   della
          giustizia ai sensi del testo unico di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.  313,  con
          l'anagrafe tributaria, limitatamente alle  informazioni  di
          natura anagrafica, incluso il codice fiscale o  la  partita
          IVA, con l'Anagrafe nazionale della  popolazione  residente
          di cui  all'articolo  62  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni,  con  il   Casellario   centrale   infortuni
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro di cui  all'articolo  15  del  decreto
          legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38,  con  i  dati   a
          disposizione della CONSAP per  la  gestione  del  fondo  di
          garanzia per le vittime della strada  di  cui  all'articolo
          283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e per  la
          gestione della liquidazione dei danni a  cura  dell'impresa
          designata di cui all'articolo 286 del decreto legislativo 7
          settembre 2005, n. 209, con i dati  a  disposizione  per  i
          sinistri  di  cui   all'articolo   125   medesimo   decreto
          legislativo gestiti dall'Ufficio centrale italiano  di  cui
          all'articolo 126, nonche' con ulteriori  archivi  e  banche
          dati pubbliche  e  private,  individuate  con  decreto  del
          Ministro dello sviluppo  economico  e  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentiti   i   Ministeri
          competenti e l'IVASS. Con il medesimo decreto,  sentito  il
          Garante per la  protezione  dei  dati,  sono  stabilite  le
          modalita' di  connessione  delle  banche  dati  di  cui  al
          presente comma, i termini, le modalita' e le condizioni per
          la gestione e conservazione dell'archivio e  per  l'accesso
          al  medesimo  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,
          dell'autorita' giudiziaria, delle forze di  polizia,  delle
          imprese di assicurazione e di soggetti terzi,  nonche'  gli
          obblighi di  consultazione  dell'archivio  da  parte  delle
          imprese  di  assicurazione  in  fase  di  liquidazione  dei
          sinistri e la facolta' di  consultazione  dell'archivio  in
          fase di assunzione del rischio  al  fine  di  accertare  la
          veridicita' delle informazioni fornite dal contraente. 
              4. Le imprese di assicurazione garantiscono  all'IVASS,
          per l'alimentazione  dell'archivio  informatico  integrato,
          secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal decreto di
          cui al comma 3, l'accesso ai  dati  relativi  ai  contratti
          assicurativi   contenuti   nelle   proprie   banche   dati,
          forniscono la documentazione richiesta ai sensi  del  comma
          2, lettera b),  e  comunicano  all'archivio  nazionale  dei
          veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada, di
          cui al decreto legislativo n. 285 del  1992,  e  successive
          modificazioni, gli estremi dei contratti  di  assicurazione
          per  la  responsabilita'  civile  verso  i  terzi  prevista
          dall'articolo 122 del codice delle  assicurazioni  private,
          di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, stipulati  o
          rinnovati.  L'IVASS  puo'  richiedere   alle   imprese   di
          assicurazione  i  dati  relativi  alle  querele  presentate
          all'autorita' giudiziaria  per  frode  assicurativa  o  per
          reati   collegati   e    utilizzare    tali    informazioni
          esclusivamente per attivita' di  contrasto  di  tali  frodi
          all'interno dell'archivio informatico integrato. 
              5. La trasmissione dei dati di cui al comma  4  avviene
          secondo le modalita' di cui al decreto del  Ministro  dello
          sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, previsto dall'articolo  31,
          comma  1,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27. 
              6. Nell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS  evidenzia
          dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e  le
          anomalie statistiche anche  relativi  a  imprese,  agenzie,
          agenti e assicurati e le comunica alle imprese  interessate
          che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i
          relativi risultati e le querele  eventualmente  presentate.
          L'IVASS, in caso di evidenza di reato, comunica altresi'  i
          dati all'Autorita' giudiziaria e alle forze di polizia. 
              7. Agli adempimenti previsti dal presente  articolo  si
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione  vigente".  7-bis.  All'articolo
          148 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.209,  al
          comma 1, primo periodo, la parola: «2» e' sostituita  dalla
          seguente «5»". 
              - La legge 17 dicembre 2012,  n.  221  (Conversione  in
          legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese) e' pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale
          n. 18 dicembre 2012, n. 294, S.O. 
          Comma 3. 
              -  Il  testo  dell'articolo  132   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e' riportato nella nota al comma 2. 
          Comma 4. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  314  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  314.  (Rifiuto  ed   elusione   dell'obbligo   a
          contrarre e divieto di abbinamento).  -  1.  Il  rifiuto  o
          l'elusione dell'obbligo a  contrarre  di  cui  all'articolo
          132, comma 1, e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria   da    euro    duemilacinquecento    ad    euro
          quindicimila". 
              2. La violazione o l'elusione dell'obbligo a  contrarre
          di cui all'articolo 132,  comma  1,  che  sia  attuata  con
          riferimento a determinate zone  territoriali  o  a  singole
          categorie  di  assicurati  e'  punita  con   una   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  un  milione  ad  euro
          cinquemilioni. 
              3. La violazione del  divieto  di  abbinamento  di  cui
          all'articolo 170 e' punita con la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro mille ad euro tremila." 
          Comma 5. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   32   del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  32.  (Ispezione  del  veicolo,   scatola   nera,
          attestato di rischio, liquidazione  dei  danni).  -  1.  Al
          comma 1 dell'articolo 132 del  codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
              «Le  imprese  possono  richiedere   ai   soggetti   che
          presentano proposte  per  l'assicurazione  obbligatoria  di
          sottoporre volontariamente il veicolo ad  ispezione,  prima
          della  stipula  del  contratto.  Qualora  si   proceda   ad
          ispezione ai  sensi  del  periodo  precedente,  le  imprese
          praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite  ai
          sensi del primo  periodo.  Nel  caso  in  cui  l'assicurato
          acconsenta all'istallazione di meccanismi  elettronici  che
          registrano l'attivita' del veicolo, denominati scatola nera
          o equivalenti, o  ulteriori  dispositivi,  individuati  con
          decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministero dello  sviluppo  economico,  i
          costi  di  installazione,  disinstallazione,  sostituzione,
          funzionamento e portabilita' sono a carico delle  compagnie
          che praticano inoltre una riduzione significativa  rispetto
          alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all'atto
          della stipulazione  del  contratto  o  in  occasione  delle
          scadenze successive a condizione che risultino rispettati i
          parametri stabiliti dal contratto». 
              1-bis. Con regolamento emanato dall'ISVAP, di  concerto
          con il Ministro dello sviluppo economico e il  Garante  per
          la protezione dei  dati  personali,  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          raccolta, gestione  e  utilizzo,  in  particolare  ai  fini
          tariffari e della determinazione delle  responsabilita'  in
          occasione dei sinistri, dei dati  raccolti  dai  meccanismi
          elettronici di  cui  all'articolo  132-ter,  comma  1,  del
          codice delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' le  modalita'
          per   assicurare   l'interoperabilita'    dei    meccanismi
          elettronici di  cui  all'articolo  132-ter,  comma  1,  del
          codice delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.   209   in   caso   di
          sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto  di
          assicurazione  con  impresa  diversa  da  quella   che   ha
          provveduto ad installare tale meccanismo. 
              1-ter.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, e'  definito  uno  standard  tecnologico  comune
          hardware  e  software,  per  la  raccolta,  la  gestione  e
          l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici  di
          cui  all'articolo  132-ter,  comma  1,  del  codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,   al   quale   le   imprese   di
          assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni  dalla  sua
          emanazione. 
              2. All'articolo  134  del  codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: 
                «Le  indicazioni  contenute  nell'attestazione  sullo
          stato del  rischio  devono  comprendere  la  specificazione
          della tipologia del danno liquidato»; 
                b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
              «1-ter. La consegna dell'attestazione sullo  stato  del
          rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonche' ai sensi del
          regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, e' effettuata per
          via telematica, attraverso  l'utilizzo  delle  banche  dati
          elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo  o  di
          cui all'articolo 135»; 
                c) al comma  2,  le  parole:  «puo'  prevedere»  sono
          sostituite dalla seguente: «prevede»; 
                d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              «4. L'attestazione sullo stato  del  rischio,  all'atto
          della stipulazione di un contratto per il medesimo  veicolo
          al   quale   si   riferisce   l'attestato,   e'   acquisita
          direttamente dall'impresa assicuratrice in  via  telematica
          attraverso le banche dati di cui al comma  2  del  presente
          articolo e di cui all'articolo 135». 
              3. All'articolo  148  del  codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
                a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la  richiesta
          di risarcimento  deve  recare  l'indicazione  degli  aventi
          diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore
          in cui le cose danneggiate sono disponibili, per  non  meno
          di due giorni  non  festivi,  per  l'ispezione  diretta  ad
          accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni  dalla
          ricezione   di   tale    documentazione,    l'impresa    di
          assicurazione formula al  danneggiato  congrua  e  motivata
          offerta    per    il    risarcimento,    ovvero    comunica
          specificatamente i motivi per i quali non ritiene  di  fare
          offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a  trenta
          quando il modulo di denuncia  sia  stato  sottoscritto  dai
          conducenti coinvolti  nel  sinistro.  Il  danneggiato  puo'
          procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo
          lo spirare del  termine  indicato  al  periodo  precedente,
          entro  il  quale  devono  essere  comunque  completate   le
          operazioni   di   accertamento   del   danno    da    parte
          dell'assicuratore,  ovvero  dopo  il  completamento   delle
          medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse
          prima della scadenza del predetto termine. Qualora le  cose
          danneggiate  non  siano  state  messe  a  disposizione  per
          l'ispezione nei termini  previsti  dal  presente  articolo,
          ovvero siano state riparate  prima  dell'ispezione  stessa,
          l'impresa, ai fini dell'offerta  risarcitoria,  effettuera'
          le proprie valutazioni sull'entita' del danno  solo  previa
          presentazione  di  fattura  che  attesti   gli   interventi
          riparativi effettuati.  Resta  comunque  fermo  il  diritto
          dell'assicurato al risarcimento anche  qualora  ritenga  di
          non procedere alla riparazione»; 
                b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
              «2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei  fenomeni
          fraudolenti,  l'impresa  di  assicurazione  provvede   alla
          consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo
          135 e qualora  dal  risultato  della  consultazione,  avuto
          riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai
          veicoli  danneggiati,  emergano  almeno  due  parametri  di
          significativita',  come  definiti   dall'articolo   4   del
          provvedimento  dell'ISVAP  n.  2827  del  25  agosto  2010,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7  settembre
          2010, l'impresa puo' decidere, entro i termini  di  cui  ai
          commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare  offerta  di
          risarcimento, motivando tale decisione con la necessita' di
          condurre  ulteriori   approfondimenti   in   relazione   al
          sinistro.   La   relativa   comunicazione   e'    trasmessa
          dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e'  anche
          trasmessa la documentazione relativa alle analisi  condotte
          sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della
          predetta   decisione,   l'impresa   deve   comunicare    al
          danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla
          richiesta di risarcimento. All'esito degli  approfondimenti
          condotti ai sensi del primo  periodo,  l'impresa  puo'  non
          formulare  offerta  di  risarcimento,  qualora,  entro   il
          termine di cui al terzo periodo,  presenti  querela,  nelle
          ipotesi in cui e'  prevista,  informandone  contestualmente
          l'assicurato    nella    comunicazione    concernente    le
          determinazioni  conclusive  in  merito  alla  richiesta  di
          risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal  caso
          i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e  il  termine
          per la presentazione della  querela,  di  cui  all'articolo
          124, primo comma, del codice penale, decorre dallo  spirare
          del termine di  trenta  giorni  entro  il  quale  l'impresa
          comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. 
              Restano salvi i diritti del danneggiato in merito  alla
          proponibilita'  dell'azione  di  risarcimento  nei  termini
          previsti  dall'articolo  145,  nonche'   il   diritto   del
          danneggiato di ottenere l'accesso  agli  atti  nei  termini
          previsti dall'articolo 146, salvo il caso di  presentazione
          di querela o denuncia»; 
                c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di  cui  ai
          commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non
          puo' rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla
          valutazione del danno alle cose,  nei  termini  di  cui  al
          comma 1, o del danno alla persona, da  parte  dell'impresa.
          Qualora cio' accada, i termini per l'offerta risarcitoria o
          per la comunicazione dei motivi per i quali  l'impresa  non
          ritiene di fare offerta sono sospesi». 
              3-bis. All'articolo 135 del codice delle  assicurazioni
          private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
          209, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a)  alla  rubrica,  dopo  le  parole:   «Banca   dati
          sinistri»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  banche   dati
          anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati»; 
                b)  al  comma  1,  le  parole:  «e'  istituita»  sono
          sostituite dalle  seguenti:  «sono  istituite»  e  dopo  le
          parole: «ad essi relativi» sono aggiunte  le  seguenti:  «e
          due banche dati denominate 'anagrafe testimoni' e 'anagrafe
          danneggiati'»; 
                c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3. Le procedure di organizzazione e di  funzionamento,
          le modalita' e le condizioni di accesso alle banche dati di
          cui al comma 1, da parte delle  pubbliche  amministrazioni,
          dell'autorita' giudiziaria, delle forze di  polizia,  delle
          imprese di assicurazione e di soggetti terzi,  nonche'  gli
          obblighi di consultazione delle banche dati da parte  delle
          imprese  di  assicurazione  in  fase  di  liquidazione  dei
          sinistri,  sono  stabiliti  dall'ISVAP,  con   regolamento,
          sentiti  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   e   il
          Ministero dell'interno, e, per i profili  di  tutela  della
          riservatezza,  il  Garante  per  la  protezione  dei   dati
          personali». 
              3-ter. Al comma 2 dell'articolo 139  del  codice  delle
          assicurazioni private  di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          periodo: "In ogni caso, le lesioni di  lieve  entita',  che
          non siano suscettibili di accertamento clinico  strumentale
          obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per  danno
          biologico permanente. 
              3-quater. 
              3-quinquies. Per le classi di massimo sconto, a parita'
          di condizioni soggettive ed oggettive,  ciascuna  compagnia
          di assicurazione deve praticare identiche offerte.". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   22   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e
          successive modificazioni: 
              "Art. 22. (Misure a favore della  concorrenza  e  della
          tutela del consumatore nel mercato assicurativo). -  1.  Al
          fine  di  escludere  il  rinnovo   tacito   delle   polizze
          assicurative, al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
          209, dopo l'articolo 170 e' inserito il seguente: 
              «Articolo 170-bis - (Durata del  contratto).  -  1.  Il
          contratto    di    assicurazione     obbligatoria     della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore e dei natanti  ha  durata  annuale  o,  su
          richiesta  dell'assicurato,  di  anno  piu'  frazione,   si
          risolve automaticamente alla sua scadenza  naturale  e  non
          puo' essere tacitamente rinnovato, in  deroga  all'articolo
          1899, primo e secondo comma, del codice  civile.  L'impresa
          di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente  della
          scadenza del  contratto  con  preavviso  di  almeno  trenta
          giorni e a mantenere operante, non  oltre  il  quindicesimo
          giorno successivo alla scadenza del contratto, la  garanzia
          prestata con  il  precedente  contratto  assicurativo  fino
          all'effetto della nuova polizza». 
              2. Per le  clausole  di  tacito  rinnovo  eventualmente
          previste nei contratti stipulati precedentemente alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di
          cui  al  comma  3   dell'articolo   170-bis   del   decreto
          legislativo  7  settembre   2005,   n.   209(Codice   delle
          assicurazioni private), si applicano a  fare  data  dal  1°
          gennaio 2013. 
              3. Nelle ipotesi di contratti  in  corso  di  validita'
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  con
          clausola di tacito rinnovo, e' fatto obbligo  alle  imprese
          di assicurazione di comunicare per iscritto  ai  contraenti
          la perdita di efficacia delle clausole  di  tacito  rinnovo
          con congruo anticipo rispetto  alla  scadenza  del  termine
          originariamente  pattuito  nelle  medesime   clausole   per
          l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto. 
              4.  Al  fine  di  favorire  una   scelta   contrattuale
          maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro 60
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale  tra  le  imprese
          assicuratrici-ANIA,     le     principali      associazioni
          rappresentative  degli  intermediari  assicurativi   e   le
          associazioni dei consumatori maggiormente  rappresentative,
          e'  definito   il   «contratto   base»   di   assicurazione
          obbligatoria della responsabilita' civile  derivante  dalla
          circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente
          le clausole  minime  necessarie  ai  fini  dell'adempimento
          dell'obbligo di  legge,  e  articolato  secondo  classi  di
          merito e tipologie di assicurato, e sono altresi'  definiti
          i casi di riduzione  del  premio  e  di  ampliamento  della
          copertura applicabili allo stesso «contratto base». 
              5.  Ciascuna   impresa   di   assicurazione   determina
          liberamente  il  prezzo  del  «contratto  base»   e   delle
          ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4 e  formula,
          obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche
          tramite il proprio sito  internet,  eventualmente  mediante
          link ad altre societa' del medesimo gruppo, ferma  restando
          la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di
          garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo. 
              6. L'offerta di cui  al  comma  5  deve  utilizzare  il
          modello  elettronico  predisposto   dal   Ministero   dello
          sviluppo economico, sentita l'IVASS, in  modo  che  ciascun
          consumatore possa ottenere -  ferma  restando  la  separata
          evidenza delle singole voci di  costo  -  un  unico  prezzo
          complessivo annuo  secondo  le  condizioni  indicate  e  le
          ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate. 
              7. Le disposizioni di  cui  ai  commi  5  e  6  trovano
          applicazione decorsi 180 giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              8. Al fine di favorire una piu' efficace  gestione  dei
          rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica,
          entro 90  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'IVASS, sentite l'Associazione nazionale
          tra  le  imprese  assicuratrici  -  ANIA  e  le  principali
          associazioni     rappresentative     degli     intermediari
          assicurativi,  stabilisce  con  apposito   regolamento   le
          modalita'  secondo  cui,  entro  i  successivi  60  giorni,
          nell'ambito dei requisiti organizzativi di cui all'articolo
          30 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  le
          imprese autorizzate all'esercizio dei  rami  vita  e  danni
          prevedono nei propri siti internet apposite aree  riservate
          a  ciascun  contraente,  accedibili  mediante  sistemi   di
          accesso  controllato,  tramite  le  quali   sia   possibile
          consultare  le   coperture   in   essere,   le   condizioni
          contrattuali sottoscritte, lo  stato  dei  pagamenti  e  le
          relative scadenze, e, limitatamente alle  polizze  vita,  i
          valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate. 
              9. Al fine di favorire il rafforzamento  dei  requisiti
          professionali  di  cui   all'articolo   111   del   decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,   e   anche   in
          considerazione  della  crescente  diffusione  dei  rapporti
          assicurativi da gestire in via telematica, entro 90  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          l'IVASS definisce  con  apposito  regolamento,  che  dovra'
          riunificare  e  armonizzare  la  disciplina  esistente   in
          materia,  gli   standard   organizzativi,   tecnologici   e
          professionali riguardanti la formazione  e  l'aggiornamento
          degli  intermediari  assicurativi,   con   riferimento   ai
          prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti  formatori  e
          alle   caratteristiche   tecniche   e   funzionali    delle
          piattaforme e-learning. 
              9-bis. Al fine di favorire  la  liberalizzazione  e  la
          concorrenza  a  favore  dei  consumatori  e  degli  utenti,
          all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
          141, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
              «1-ter.  Non  costituisce  esercizio  di   agenzia   in
          attivita' finanziaria la promozione e  il  collocamento  di
          contratti relativi alla concessione di finanziamenti  sotto
          qualsiasi forma da  parte  degli  agenti  di  assicurazione
          regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari
          assicurativi e  riassicurativi  di  cui  all'articolo  109,
          comma 2, lettera a), del decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed  intermediari
          finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1°
          settembre  1993,  n.  385.  Il   soggetto   mandante   cura
          l'aggiornamento  professionale  degli  agenti  assicurativi
          mandatari,  assicura  il  rispetto  da  parte  loro   della
          disciplina prevista ai sensi  del  titolo  VI  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  risponde  per  i
          danni  da  essi  cagionati  nell'esercizio   dell'attivita'
          prevista  dal  presente  comma,  anche  se  conseguenti   a
          responsabilita' accertata in sede penale». 
              10. Al fine di  favorire  il  superamento  dell'attuale
          segmentazione del mercato  assicurativo  ed  accrescere  il
          grado di liberta' dei diversi operatori,  gli  intermediari
          assicurativi di  cui  al  comma  2,  lettere  a),  b),  d),
          dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n. 209, nonche'  quelli  inseriti  nell'elenco  annesso  al
          registro degli intermediari medesimi ex articolo 33,  comma
          2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme  di
          collaborazione reciproca nello  svolgimento  della  propria
          attivita' anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati.
          Detta collaborazione e'  consentita  sia  tra  intermediari
          iscritti nella medesima sezione del registro o  nell'elenco
          a  questo  annesso,  sia  tra  di  loro  reciprocamente,  a
          condizione che al cliente sia fornita, con le  modalita'  e
          forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui
          regolamenti attuativi, una corretta e completa  informativa
          in relazione al fatto che  l'attivita'  di  intermediazione
          viene  svolta  in  collaborazione  tra  piu'  intermediari,
          nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della  sezione
          di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito
          della forma  di  collaborazione  adottata.  L'IVASS  vigila
          sulla corretta applicazione del presente  articolo  e  puo'
          adottare disposizioni attuative anche al fine di  garantire
          adeguata informativa ai consumatori. 
              11.  Gli   intermediari   assicurativi   che   svolgono
          attivita' di intermediazione in collaborazione tra di  loro
          ai  sensi  del  comma  10  rispondono  in  solido  per  gli
          eventuali  danni  sofferti  dal  cliente  a  cagione  dello
          svolgimento di tale attivita', salve le reciproche  rivalse
          nei loro rapporti interni. 
              12. A decorrere dal 1° gennaio 2013,  le  clausole  fra
          mandatario e impresa  assicuratrice  incompatibili  con  le
          previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di  norma
          imperativa di legge e si considerano non  apposte.  L'IVASS
          vigila ed adotta  eventuali  direttive  per  l'applicazione
          della  norma  e  per  garantire  adeguata  informativa   ai
          consumatori. 
              13. Anche al fine  di  incentivare  lo  sviluppo  delle
          forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami
          assicurativi danni e di fornire  impulso  alla  concorrenza
          attraverso  l'eliminazione   di   ostacoli   di   carattere
          tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          l'IVASS,  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico e sentite l'ANIA  e  le  principali  associazioni
          rappresentative  degli  intermediari  assicurativi,  dovra'
          definire specifiche e standard  tecnici  uniformi  ai  fini
          della  costituzione  e  regolazione  dell'accesso  ad   una
          piattaforma di  interfaccia  comune  per  le  attivita'  di
          consultazione  di  cui  all'articolo  34,   comma   1   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,   convento,   con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di
          preventivazione, monitoraggio e valutazione  dei  contratti
          di assicurazione contro i danni. 
              14.  Al  fine  di  superare  possibili  disparita'   di
          trattamento tra i consumatori  nel  settore  delle  polizze
          vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile
          e' sostituito dal seguente: 
              «Gli  altri  diritti   derivanti   dal   contratto   di
          assicurazione  e  dal  contratto  di   riassicurazione   si
          prescrivono in due anni dal giorno in cui si e'  verificato
          il fatto su cui il diritto  si  fonda,  ad  esclusione  del
          contratto di assicurazione sulla  vita  i  cui  diritti  si
          prescrivono in dieci anni». 
              15. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali  e
          dotazioni  organizzative  e  finanziarie,  l'IVASS,   anche
          mediante internet, garantisce un'adeguata  informazione  ai
          consumatori sulle misure introdotte dal presente articolo e
          assicura  altresi',  all'interno  della  relazione  di  cui
          all'articolo 21, comma  2,  un'esauriente  valutazione  del
          loro        impatto         economico-finanziario         e
          tecnologico-organizzativo. 
              15-bis. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          l'IVASS provvede, limitatamente al ramo assicurativo danni,
          alla  definizione  di  misure  di   semplificazione   delle
          procedure e degli adempimenti burocratici, con  particolare
          riferimento alla riduzione  degli  adempimenti  cartacei  e
          della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese
          di assicurazione, gli intermediari e  la  clientela,  anche
          favorendo le relazioni  digitali,  l'utilizzo  della  posta
          elettronica certificata, la firma digitale  e  i  pagamenti
          elettronici e i pagamenti on line. 
              15-ter. L'IVASS, con apposita relazione  da  presentare
          alle competenti Commissioni  parlamentari  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto e successivamente con cadenza  annuale
          entro il 30 maggio di ciascun anno, informa sulle misure di
          semplificazione adottate ai sensi del comma  15-bis  e  sui
          risultati conseguiti in relazione a tale attivita'. 
              15-quater. Nei contratti di  assicurazione  connessi  a
          mutui e ad altri contratti di finanziamento,  per  i  quali
          sia stato corrisposto un  premio  unico  il  cui  onere  e'
          sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso  di
          estinzione anticipata o di trasferimento del  mutuo  o  del
          finanziamento,  restituiscono  al  debitore/assicurato   la
          parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto
          alla scadenza originaria, calcolata per il premio  puro  in
          funzione degli anni e della frazione di anno mancanti  alla
          scadenza della copertura nonche'  del  capitale  assicurato
          residuo. 
              15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i
          criteri e le modalita' per la definizione del  rimborso  di
          cui al  comma  15-quater.  Le  imprese  possono  trattenere
          dall'importo dovuto le spese amministrative  effettivamente
          sostenute per l'emissione del contratto e per  il  rimborso
          del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella
          proposta di contratto, nella polizza ovvero nel  modulo  di
          adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono
          essere tali da costituire un limite alla  portabilita'  dei
          mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in  caso
          di rimborso. 
              15-sexies. In alternativa a quanto  previsto  al  comma
          15-quater,     le     imprese,     su     richiesta     del
          debitore/assicurato, forniscono la  copertura  assicurativa
          fino  alla  scadenza  contrattuale  a  favore   del   nuovo
          beneficiario designato. 
              15-septies. Il presente articolo si applica a  tutti  i
          contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto; in tal caso le imprese  aggiornano  i
          contratti medesimi sulla base della disciplina  di  cui  ai
          commi da 15-quater a 15-sexies.". 
          Comma 9. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  148  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 148. (Procedura di  risarcimento).  -  1.  Per  i
          sinistri  con  soli  danni  a   cose,   la   richiesta   di
          risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto
          al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in  cui
          le cose danneggiate  sono  disponibili,  per  non  meno  di
          cinque giorni  non  festivi,  per  l'ispezione  diretta  ad
          accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni  dalla
          ricezione   di   tale    documentazione,    l'impresa    di
          assicurazione formula al  danneggiato  congrua  e  motivata
          offerta    per    il    risarcimento,    ovvero    comunica
          specificatamente i motivi per i quali non ritiene  di  fare
          offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a  trenta
          quando il modulo di denuncia  sia  stato  sottoscritto  dai
          conducenti coinvolti  nel  sinistro.  Il  danneggiato  puo'
          procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo
          lo spirare del  termine  indicato  al  periodo  precedente,
          entro  il  quale  devono  essere  comunque  completate   le
          operazioni   di   accertamento   del   danno    da    parte
          dell'assicuratore,  ovvero  dopo  il  completamento   delle
          medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse
          prima della scadenza del predetto termine. Qualora le  cose
          danneggiate  non  siano  state  messe  a  disposizione  per
          l'ispezione nei termini  previsti  dal  presente  articolo,
          ovvero siano state riparate  prima  dell'ispezione  stessa,
          l'impresa, ai fini dell'offerta  risarcitoria,  effettuera'
          le proprie valutazioni sull'entita' del danno  solo  previa
          presentazione  di  fattura  che  attesti   gli   interventi
          riparativi effettuati.  Resta  comunque  fermo  il  diritto
          dell'assicurato al risarcimento anche  qualora  ritenga  di
          non procedere alla riparazione. 
              2. L'obbligo  di  proporre  al  danneggiato  congrua  e
          motivata offerta per il risarcimento del danno,  ovvero  di
          comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta,
          sussiste anche per i sinistri che abbiano  causato  lesioni
          personali o il decesso. La richiesta di  risarcimento  deve
          essere presentata dal danneggiato o  dagli  aventi  diritto
          con le modalita' indicate al comma  1.  La  richiesta  deve
          contenere l'indicazione del  codice  fiscale  degli  aventi
          diritto al risarcimento e la descrizione delle  circostanze
          nelle  quali  si  e'  verificato  il  sinistro  ed   essere
          accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione
          del  danno  da  parte  dell'impresa,  dai   dati   relativi
          all'eta', all'attivita' del danneggiato,  al  suo  reddito,
          all'entita' delle lesioni subite,  da  attestazione  medica
          comprovante  l'avvenuta  guarigione  con  o  senza  postumi
          permanenti,   nonche'   dalla   dichiarazione   ai    sensi
          dell'articolo 142, comma 2, o, in caso  di  decesso,  dallo
          stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione
          e' tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo
          entro   novanta   giorni   dalla    ricezione    di    tale
          documentazione. 
              2-bis. Ai fini di prevenzione e contrasto dei  fenomeni
          fraudolenti,  l'impresa  di  assicurazione  provvede   alla
          consultazione dell'archivio informatico  integrato  di  cui
          all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, e successive modificazioni,  e,  qualora  dal
          risultato della consultazione,  avuto  riguardo  al  codice
          fiscale  dei   soggetti   coinvolti   ovvero   ai   veicoli
          danneggiati,  emergano  gli  indici  di  anomalia  definiti
          dall'IVASS con  apposito  provvedimento,  o  qualora  altri
          indicatori  di  frode  siano  segnalati   dai   dispositivi
          elettronici di  cui  all'articolo  132-ter,  comma  1,  del
          presente codice o siano emersi in sede di  perizia  da  cui
          risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal
          richiedente, l'impresa puo' decidere, entro  i  termini  di
          cui ai commi 1 e 2  del  presente  articolo,  di  non  fare
          offerta di risarcimento, motivando tale  decisione  con  la
          necessita'  di  condurre   ulteriori   approfondimenti   in
          relazione  al  sinistro.  La  relativa   comunicazione   e'
          trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'IVASS, al quale
          e' anche trasmessa la documentazione relativa alle  analisi
          condotte  sul   sinistro.   Entro   trenta   giorni   dalla
          comunicazione  della  predetta  decisione,  l'impresa  deve
          comunicare al danneggiato le sue determinazioni  conclusive
          in merito alla richiesta di risarcimento.  All'esito  degli
          approfondimenti  condotti  ai  sensi  del  primo   periodo,
          l'impresa  puo'  non  formulare  offerta  di  risarcimento,
          qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti
          querela, nelle ipotesi in  cui  e'  prevista,  informandone
          contestualmente    l'assicurato     nella     comunicazione
          concernente le determinazioni  conclusive  in  merito  alla
          richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo;
          in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi  e
          il termine per  la  presentazione  della  querela,  di  cui
          all'articolo 124, primo comma, del codice  penale,  decorre
          dallo spirare del termine di trenta giorni entro  il  quale
          l'impresa comunica al  danneggiato  le  sue  determinazioni
          conclusive.  Nei  predetti  casi,  l'azione   in   giudizio
          prevista dall'articolo 145  e'  proponibile  solo  dopo  la
          ricezione delle determinazioni conclusive  dell'impresa  o,
          in sua mancanza,  allo  spirare  del  termine  di  sessanta
          giorni di sospensione  della  procedura.  Rimane  salvo  il
          diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei
          termini  previsti  dall'articolo  146,  salvo  il  caso  di
          presentazione di querela o denuncia. 
              3. Il danneggiato, in pendenza dei termini  di  cui  ai
          commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non
          puo' rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla
          valutazione del danno alle cose,  nei  termini  di  cui  al
          comma 1, o del danno alla persona, da  parte  dell'impresa.
          Qualora cio' accada, i termini per l'offerta risarcitoria o
          per la comunicazione dei motivi per i quali  l'impresa  non
          ritiene di fare offerta sono sospesi. 
              4.  L'impresa  di  assicurazione  puo'  richiedere   ai
          competenti organi  di  polizia  le  informazioni  acquisite
          relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza
          e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione
          o altro analogo segno distintivo, ma e' tenuta al  rispetto
          dei termini stabiliti dai commi 1 e  2  anche  in  caso  di
          sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni
          personali o il decesso. 
              5.  In  caso  di  richiesta  incompleta  l'impresa   di
          assicurazione richiede al danneggiato entro  trenta  giorni
          dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in
          tal caso i  termini  di  cui  ai  commi  1  e  2  decorrono
          nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti
          integrativi. 
              6. Se il danneggiato dichiara  di  accettare  la  somma
          offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro  quindici
          giorni dalla ricezione della comunicazione. 
              7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde  la  somma
          offerta  al  danneggiato  che  abbia  comunicato   di   non
          accettare l'offerta. La somma in tal  modo  corrisposta  e'
          imputata nella liquidazione definitiva del danno. 
              8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza  che
          l'interessato  abbia  fatto  pervenire   alcuna   risposta,
          l'impresa corrisponde al danneggiato la somma  offerta  con
          le stesse modalita', tempi ed effetti di cui al comma 7. 
              9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di
          cui al presente articolo, l'impresa  di  assicurazione  non
          puo' opporre al danneggiato  l'eventuale  inadempimento  da
          parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso  del  sinistro
          di cui all'articolo 1913 del codice civile. 
              10. In caso  di  sentenza  a  favore  del  danneggiato,
          quando la somma offerta ai  sensi  dei  commi  1  o  2  sia
          inferiore alla meta'  di  quella  liquidata,  al  netto  di
          eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette,
          contestualmente al deposito  in  cancelleria,  copia  della
          sentenza   all'IVASS   per   gli   accertamenti    relativi
          all'osservanza delle disposizioni del presente capo. 
              11.    L'impresa,    quando    corrisponde     compensi
          professionali  per  l'eventuale  assistenza   prestata   da
          professionisti, e' tenuta a  richiedere  la  documentazione
          probatoria relativa alla prestazione stessa e ad  indicarne
          il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di  danno
          nella  quietanza  di  liquidazione.  L'impresa,  che  abbia
          provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
          professionista,  ne  da'  comunicazione   al   danneggiato,
          indicando l'importo corrisposto. 
              11-bis. Resta ferma per  l'assicurato  la  facolta'  di
          ottenere l'integrale  risarcimento  per  la  riparazione  a
          regola  d'arte  del  veicolo  danneggiato  avvalendosi   di
          imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate  ai
          sensi della legge 5 febbraio 1992,  n.  122.  A  tal  fine,
          l'impresa di  autoriparazione  fornisce  la  documentazione
          fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni  effettuate,
          con una validita' non inferiore a due  anni  per  tutte  le
          parti non soggette a usura ordinaria.". 
              - La legge 5  febbraio  1992,  n.122  (Disposizioni  in
          materia  di  sicurezza  della   circolazione   stradale   e
          disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 41. 
          Comma 10. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 137 del codice  del
          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, e successive modificazioni: 
              "Art. 137. (Elenco delle associazioni dei consumatori e
          degli utenti rappresentative a  livello  nazionale).  -  1.
          Presso il Ministero dello sviluppo economico  e'  istituito
          l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli  utenti
          rappresentative a livello nazionale. 
              2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
          da  comprovare  con  la  presentazione  di   documentazione
          conforme alle prescrizioni e alle procedure  stabilite  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
          requisiti: 
                a) avvenuta costituzione, per  atto  pubblico  o  per
          scrittura  privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni   e
          possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a  base
          democratica e preveda come scopo esclusivo  la  tutela  dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; 
                b) tenuta di un  elenco  degli  iscritti,  aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari; 
                c) numero di iscritti  non  inferiore  allo  0,5  per
          mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
          di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
          di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
          di ciascuna  di  esse,  da  certificare  con  dichiarazione
          sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa   dal   legale
          rappresentante dell'associazione con le  modalita'  di  cui
          agli  articoli  46  e  seguenti  del  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
                d) elaborazione di un bilancio annuale delle  entrate
          e delle uscite con indicazione delle  quote  versate  dagli
          associati e tenuta dei libri contabili, conformemente  alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute; 
                e) svolgimento di un'attivita' continuativa  nei  tre
          anni precedenti; 
                f) non avere  i  suoi  rappresentanti  legali  subito
          alcuna  condanna,  passata  in  giudicato,   in   relazione
          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
          medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori  o  di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori  in  cui
          opera l'associazione. 
              3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti  e'
          preclusa  ogni  attivita'  di  promozione   o   pubblicita'
          commerciale avente per oggetto beni o servizi  prodotti  da
          terzi ed ogni  connessione  di  interessi  con  imprese  di
          produzione o di distribuzione. 
              4.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede
          annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 
              5. All'elenco  di  cui  al  presente  articolo  possono
          iscriversi anche le associazioni dei  consumatori  e  degli
          utenti operanti esclusivamente nei territori ove  risiedono
          minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere  a),  b),
          d), e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti  non
          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa  dal
          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
          cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
          2000. 
              6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica  alla
          Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
          anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2,  nonche'
          i   relativi   aggiornamenti   al   fine    dell'iscrizione
          nell'elenco  degli  enti  legittimati  a  proporre   azioni
          inibitorie  a  tutela  degli   interessi   collettivi   dei
          consumatori  istituito   presso   la   stessa   Commissione
          europea.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  148   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e successive  modificazioni,  cosi'
          come modificato dalla presente legge, e' riportato in  nota
          al comma 9. 
          Comma 12. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  133  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  133.  (Formule   tariffarie).   -   1.   Per   i
          ciclomotori,  i  motocicli,  le  autovetture  e  per  altre
          categorie  di  veicoli  a   motore   che   possono   essere
          individuate dall'IVASS, con  regolamento,  i  contratti  di
          assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni
          di polizza  che  prevedano  ad  ogni  scadenza  annuale  la
          variazione  in  aumento  od  in  diminuzione   del   premio
          applicato all'atto della stipulazione  o  del  rinnovo,  in
          relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un
          certo periodo di  tempo,  oppure  in  base  a  clausole  di
          franchigia che prevedano un contributo  dell'assicurato  al
          risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due
          tipologie. L'individuazione delle categorie di  veicoli  e'
          effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione.  La
          predetta  variazione  del   premio,   in   aumento   o   in
          diminuzione,  da  indicare,  in  valore   assoluto   e   in
          percentuale  rispetto  alla  tariffa  in  vigore  applicata
          dall'impresa, all'atto  dell'offerta  di  preventivo  della
          stipulazione o  di  rinnovo,  si  applica  automaticamente,
          fatte  salve   le   migliori   condizioni,   nella   misura
          preventivamente quantificata in  rapporto  alla  classe  di
          appartenenza  attribuita  alla  polizza  ed  esplicitamente
          indicata  nel  contratto.   Il   mancato   rispetto   della
          disposizione   di   cui   al   presente   comma    comporta
          l'applicazione,  da  parte  dell'IVASS,  di  una   sanzione
          amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro. 
              1-bis. E' fatto divieto alle imprese  di  assicurazione
          di differenziare la  progressione  e  l'attribuzione  delle
          classi di merito  interne  in  funzione  della  durata  del
          rapporto  contrattuale  tra  l'assicurato  e  la   medesima
          impresa, ovvero in  base  a  parametri  che  ostacolino  la
          mobilita'  tra  diverse  imprese   di   assicurazione.   In
          particolare, le imprese di assicurazione  devono  garantire
          al soggetto che stipula  il  nuovo  contratto,  nell'ambito
          della classe di merito, le condizioni di  premio  assegnate
          agli  assicurati  aventi   identiche   caratteristiche   di
          rischio. 
              2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso
          telematico all'anagrafe nazionale delle  persone  abilitate
          alla guida prevista  dal  codice  della  strada  presso  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a  scopo  di
          verifica  e  aggiornamento  delle   informazioni   relative
          all'abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e
          tecniche  strettamente  correlate  ai  costi  del  servizio
          erogato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
          personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.". 
          Comma 13. 
              -  Il  testo  dell'articolo  133   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n.  209,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' riportato in nota al comma 12. 
          Comma 14. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  134  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 134. (Attestazione sullo stato del rischio). - 1.
          L'IVASS, con regolamento, determina le indicazioni relative
          all'attestazione sullo stato del rischio che, in  occasione
          di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione
          obbligatoria relativi ai veicoli a motore,  l'impresa  deve
          consegnare  al  contraente  o,  se  persona   diversa,   al
          proprietario ovvero all'usufruttuario,  all'acquirente  con
          patto di riservato  dominio  o  al  locatario  in  caso  di
          locazione    finanziaria.    Le    indicazioni    contenute
          nell'attestazione   sullo   stato   del   rischio    devono
          comprendere la specificazione  della  tipologia  del  danno
          liquidato. 
              1-bis. I soggetti di cui al comma 1  hanno  diritto  di
          esigere in qualunque momento, entro quindici  giorni  dalla
          richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio  relativo
          agli ultimi cinque  anni  del  contratto  di  assicurazione
          obbligatoria  relativo  ai  veicoli  a  motore  secondo  le
          modalita' stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui al
          comma 1. 
              1-ter. La consegna dell'attestazione  sullo  stato  del
          rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonche' ai sensi del
          regolamento dell'IVASS di cui al comma 1, e' effettuata per
          via telematica, attraverso  l'utilizzo  delle  banche  dati
          elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo  o  di
          cui all'articolo 135. 
              2. Il regolamento prevede  l'obbligo,  a  carico  delle
          imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni
          riportate sull'attestato  di  rischio  in  una  banca  dati
          elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora  gia'
          esistente, da enti privati, al fine di consentire  adeguati
          controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di
          cui all'articolo 122, comma 1.  In  ogni  caso  l'IVASS  ha
          accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni
          sull'attestazione. 
              3. La  classe  di  merito  indicata  sull'attestato  di
          rischio  si  riferisce  al  proprietario  del  veicolo.  Il
          regolamento stabilisce la validita', comunque non inferiore
          a  dodici  mesi,  ed  individua  i  termini  relativi  alla
          decorrenza ed alla durata del periodo di  osservazione.  In
          caso di cessazione del rischio  assicurato  o  in  caso  di
          sospensione  o  di  mancato  rinnovo   del   contratto   di
          assicurazione per mancato utilizzo  del  veicolo,  l'ultimo
          attestato di rischio conseguito conserva validita'  per  un
          periodo di cinque anni. 
              4. L'attestazione sullo  stato  del  rischio,  all'atto
          della stipulazione di un contratto per il medesimo  veicolo
          al   quale   si   riferisce   l'attestato,   e'   acquisita
          direttamente dall'impresa assicuratrice in  via  telematica
          attraverso le banche dati di cui al comma  2  del  presente
          articolo e di cui all'articolo 135. 
              4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i  casi  di
          stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore
          veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla  persona
          fisica gia'  titolare  di  polizza  assicurativa  o  da  un
          componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare,
          non puo' assegnare al contratto una classe di  merito  piu'
          sfavorevole  rispetto  a  quella   risultante   dall'ultimo
          attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato
          e non  puo'  discriminare  in  funzione  della  durata  del
          rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le
          condizioni di premio assegnate agli  assicurati  aventi  le
          stesse caratteristiche di rischio del soggetto che  stipula
          il nuovo contratto. 
              4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un  sinistro,
          le imprese di assicurazione non  possono  applicare  alcuna
          variazione di classe di  merito  prima  di  aver  accertato
          l'effettiva  responsabilita'   del   contraente,   che   e'
          individuata  nel  responsabile  principale  del   sinistro,
          secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno  e
          fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove
          non sia possibile accertare la responsabilita'  principale,
          ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio,  in  caso  di
          liquidazione parziale, la responsabilita'  si  computa  pro
          quota in relazione al numero dei conducenti  coinvolti,  ai
          fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu'
          sinistri.  In  ogni  caso,   le   variazioni   peggiorative
          apportate alla classe di merito e i conseguenti  incrementi
          del premio per  gli  assicurati  che  hanno  esercitato  la
          facolta' di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera  b),
          devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati. 
              4-ter.1.  Conseguentemente   al   verificarsi   di   un
          sinistro, qualora l'assicurato accetti  l'installazione  di
          uno  dei  dispositivi  di  cui  all'articolo  132-ter,   le
          variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i
          conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a
          quelli altrimenti applicati. 
              4-quater. E' fatto comunque  obbligo  alle  imprese  di
          assicurazione di comunicare tempestivamente  al  contraente
          le  variazioni  peggiorative  apportate  alla   classe   di
          merito.". 
          Comma 15. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  135  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, cosi'
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.135. (Banca dati sinistri e banche  dati  anagrafe
          testimoni e anagrafe  danneggiati).  -  1.  Allo  scopo  di
          rendere piu' efficace la  prevenzione  e  il  contrasto  di
          comportamenti fraudolenti nel settore  delle  assicurazioni
          obbligatorie  per  i  veicoli  a  motore  immatricolati  in
          Italia, sono istituite presso l'IVASS una  banca  dati  dei
          sinistri ad essi relativi  e  due  banche  dati  denominate
          «anagrafe testimoni» e «anagrafe danneggiati». 
              2. Le imprese di assicurazione  autorizzate  in  Italia
          all'esercizio   dell'assicurazione    obbligatoria    della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli  a  motore  sono  tenute  a   comunicare   i   dati
          riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti
          in qualita' di impresa  designata  ai  sensi  dell'articolo
          286,  nonche'  i  sinistri  gestiti  dall'Ufficio  centrale
          italiano  ai  sensi   dell'articolo   125,   comma   5,   e
          dell'articolo  296,  secondo  le  modalita'  stabilite  con
          regolamento adottato dall'IVASS.  Al  medesimo  adempimento
          sono tenute le imprese aventi  sede  legale  in  uno  Stato
          membro dell'Unione europea ammesse a operare in  Italia  in
          regime di libera prestazione dei servizi  o  in  regime  di
          stabilimento e abilitate  all'esercizio  dell'assicurazione
          obbligatoria della responsabilita' civile  derivante  dalla
          circolazione dei veicoli  a  motore  nel  territorio  della
          Repubblica. 
              3. Le procedure di organizzazione e  di  funzionamento,
          le modalita' e le condizioni di accesso alle banche dati di
          cui al comma 1, da parte delle  pubbliche  amministrazioni,
          dell'autorita' giudiziaria, delle forze di  polizia,  delle
          imprese di assicurazione e di soggetti terzi,  nonche'  gli
          obblighi di consultazione delle banche dati da parte  delle
          imprese  di  assicurazione  in  fase  di  liquidazione  dei
          sinistri,  sono  stabiliti  dall'IVASS,  con   regolamento,
          sentiti  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   e   il
          Ministero dell'interno, e, per i profili  di  tutela  della
          riservatezza,  il  Garante  per  la  protezione  dei   dati
          personali. 
              3-bis. In caso di  sinistri  con  soli  danni  a  cose,
          l'identificazione  di  eventuali  testimoni  sul  luogo  di
          accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di
          sinistro o comunque dal primo atto formale del  danneggiato
          nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza,
          deve essere richiesta  dall'impresa  di  assicurazione  con
          espresso   avviso    all'assicurato    delle    conseguenze
          processuali della mancata risposta. In  quest'ultimo  caso,
          l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta  di
          indicazione dei testimoni con raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
          denuncia del sinistro e la parte che riceve tale  richiesta
          effettua  la  comunicazione  dei  testimoni,  a  mezzo   di
          raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di
          sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.  L'impresa
          di   assicurazione   deve    procedere    a    sua    volta
          all'individuazione  e  alla  comunicazione   di   eventuali
          ulteriori testimoni entro il termine  di  sessanta  giorni.
          Fatte  salve  le  risultanze  contenute  in  verbali  delle
          autorita' di polizia intervenute sul luogo  dell'incidente,
          l'identificazione dei  testimoni  avvenuta  in  un  momento
          successivo   comporta   l'inammissibilita'   della    prova
          testimoniale addotta. 
              3-ter. In caso di  giudizio,  il  giudice,  sulla  base
          della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze
          che non risultino acquisite secondo le  modalita'  previste
          dal  comma  3-bis.  Il  giudice  dispone  l'audizione   dei
          testimoni che non sono  stati  indicati  nel  rispetto  del
          citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti  comprovata
          l'oggettiva   impossibilita'    della    loro    tempestiva
          identificazione. 
              3-quater.  Nelle  controversie  civili   promosse   per
          l'accertamento   della    responsabilita'    e    per    la
          quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata
          segnalazione  delle  parti  che,  a  tale   fine,   possono
          richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa  alla
          procura della Repubblica,  per  quanto  di  competenza,  in
          relazione  alla  ricorrenza  dei  medesimi  nominativi   di
          testimoni presenti in piu' di  tre  sinistri  negli  ultimi
          cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui
          al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali
          e agli agenti delle autorita' di polizia che sono  chiamati
          a testimoniare.". 
          Comma 16. 
              -  Il  testo  dell'articolo  135   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e  successive  modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge, e' riportato  in  nota  al
          comma 15. 
          Comma 20. 
              -  Il  testo  dell'articolo  32  del  decreto-legge  24
          gennaio  2012,  n.   1   (Disposizioni   urgenti   per   la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge,
          e' riportato in nota al comma 5. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196  (codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28  del  codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n.196: 
              "Art. 28. (Titolare del trattamento). -  1.  Quando  il
          trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da  una
          pubblica amministrazione o  da  un  qualsiasi  altro  ente,
          associazione od  organismo,  titolare  del  trattamento  e'
          l'entita'  nel  suo  complesso  o  l'unita'  od   organismo
          periferico che esercita un  potere  decisionale  del  tutto
          autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento,
          ivi compreso il profilo della sicurezza.". 
          Comma 21. 
              -  Il  testo  dell'articolo  148   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n.  209,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' riportato in nota al comma 9. 
              -  Il  testo  dell'articolo  21  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n.  179  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive  modificazioni
          e' riportato in nota al comma 2. 
          Comma 22. 
              -  Il  testo  dell'articolo  148   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n.  209,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' riportato in nota al comma 9. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  145  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni: 
              "Art.145. (Proponibilita' dell'azione di risarcimento).
          - 1. Nel caso si applichi la procedura di cui  all'articolo
          148, l'azione per il risarcimento dei danni  causati  dalla
          circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali  vi  e'
          obbligo di assicurazione, puo' essere  proposta  solo  dopo
          che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta  in  caso
          di danno alla persona,  decorrenti  da  quello  in  cui  il
          danneggiato abbia chiesto all'impresa di  assicurazione  il
          risarcimento del danno, a mezzo  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento, anche  se  inviata  per  conoscenza,
          avendo osservato  le  modalita'  ed  i  contenuti  previsti
          all'articolo 148. 
              2. Nel caso in cui si  applichi  la  procedura  di  cui
          all'articolo 149 l'azione per  il  risarcimento  dei  danni
          causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i
          quali vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere  proposta
          solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta
          in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in  cui
          il  danneggiato  abbia  chiesto  alla  propria  impresa  di
          assicurazione il risarcimento del danno,  a  mezzo  lettera
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,   inviata   per
          conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro  veicolo
          coinvolto, avendo osservato le  modalita'  ed  i  contenuti
          previsti dagli articoli 149 e 150.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  146  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni: 
              "Art. 146. (Diritto di accesso agli atti). -  1.  Fermo
          restando quanto previsto  per  l'accesso  ai  singoli  dati
          personali dal codice in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali,   le   imprese   di   assicurazione    esercenti
          l'assicurazione obbligatoria della  responsabilita'  civile
          derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei
          natanti sono  tenute  a  consentire  ai  contraenti  ed  ai
          danneggiati il diritto di accesso agli atti  a  conclusione
          dei   procedimenti   di   valutazione,   constatazione    e
          liquidazione dei danni che li riguardano. 
              2. L'esercizio del diritto di accesso non e' consentito
          quando abbia ad oggetto atti relativi ad  accertamenti  che
          evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E'
          invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria  tra
          l'impresa  e  il  richiedente,  fermi  restando  i   poteri
          attribuiti dalla legge all'autorita' giudiziaria. 
              3. Se, entro sessanta giorni dalla  richiesta  scritta,
          l'assicurato o il danneggiato non e' messo in condizione di
          prendere visione degli atti richiesti ed estrarne  copia  a
          sue spese, puo' inoltrare reclamo all'IVASS anche  al  fine
          di veder garantito il proprio diritto. 
              4. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con il Ministro della giustizia, con  regolamento  adottato
          su proposta dell'IVASS, individua la tipologia  degli  atti
          soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e  determina  gli
          obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti,
          nonche' i termini e le altre condizioni per l'esercizio del
          diritto di cui al comma 1.". 
          Comma 23. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  201  del  codice
          della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285 e successive modificazioni,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  201.  (Notificazione  delle  violazioni).  -  1.
          Qualora  la  violazione  non  possa  essere  immediatamente
          contestata,  il  verbale,  con  gli   estremi   precisi   e
          dettagliati della  violazione  e  con  la  indicazione  dei
          motivi  che  hanno  reso   impossibile   la   contestazione
          immediata, deve, entro  novanta  giorni  dall'accertamento,
          essere  notificato  all'effettivo  trasgressore  o,  quando
          questi non sia stato identificato e si tratti di violazione
          commessa dal conducente di un veicolo a motore,  munito  di
          targa, ad uno dei soggetti indicati  nell'art.  196,  quale
          risulta dai pubblici registri alla data  dell'accertamento.
          Se si tratta di ciclomotore la  notificazione  deve  essere
          fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione.
          Nel caso di accertamento  della  violazione  nei  confronti
          dell'intestatario  del  veicolo  che  abbia  dichiarato  il
          domicilio legale ai sensi dell'articolo 134,  comma  1-bis,
          la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando
          sia stata effettuata presso il  medesimo  domicilio  legale
          dichiarato    dall'interessato.     Qualora     l'effettivo
          trasgressore  od   altro   dei   soggetti   obbligati   sia
          identificato   successivamente   alla   commissione   della
          violazione la notificazione  puo'  essere  effettuata  agli
          stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai
          pubblici registri o  nell'archivio  nazionale  dei  veicoli
          l'intestazione  del  veicolo   e   le   altre   indicazioni
          identificative degli interessati o comunque dalla  data  in
          cui la  pubblica  amministrazione  e'  posta  in  grado  di
          provvedere alla loro identificazione. Quando la  violazione
          sia stata contestata  immediatamente  al  trasgressore,  il
          verbale  deve  essere  notificato  ad  uno   dei   soggetti
          individuati ai sensi dell'articolo 196 entro  cento  giorni
          dall'accertamento  della  violazione.   Per   i   residenti
          all'estero  la  notifica  deve  essere   effettuata   entro
          trecentosessanta giorni dall'accertamento. 
              1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1,  nei
          seguenti casi la contestazione immediata non e'  necessaria
          e  agli  interessati  sono  notificati  gli  estremi  della
          violazione nei termini di cui al comma 1: 
                a) impossibilita' di raggiungere un veicolo  lanciato
          ad eccessiva velocita'; 
                b) attraversamento di un  incrocio  con  il  semaforo
          indicante la luce rossa; 
                c) sorpasso vietato; 
                d)  accertamento  della  violazione  in  assenza  del
          trasgressore e del proprietario del veicolo; 
                e)  accertamento  della  violazione  per   mezzo   di
          appositi apparecchi  di  rilevamento  direttamente  gestiti
          dagli   organi   di   Polizia   stradale   e   nella   loro
          disponibilita'    che    consentono    la    determinazione
          dell'illecito  in  tempo  successivo  poiche'  il   veicolo
          oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento
          o comunque nell'impossibilita' di essere fermato  in  tempo
          utile o nei modi regolamentari; 
                f) accertamento effettuato con i dispositivi  di  cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno  2002,  n.  121,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2002,
          n. 168, e successive modificazioni; 
                g)  rilevazione  degli   accessi   di   veicoli   non
          autorizzati  ai  centri  storici,  alle  zone  a   traffico
          limitato, alle aree pedonali, alle  piazzole  di  carico  e
          scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle
          strade  riservate   attraverso   i   dispositivi   previsti
          dall'articolo 17, comma  133-bis,  della  legge  15  maggio
          1997, n. 127; (1255) 
                g-bis) accertamento  delle  violazioni  di  cui  agli
          articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167,  170,  171,
          193, 213  e  214,  per  mezzo  di  appositi  dispositivi  o
          apparecchiature di rilevamento. 
              g-ter) accertamento, per mezzo di appositi  dispositivi
          o  apparecchiature   di   rilevamento,   della   violazione
          dell'obbligo  dell'assicurazione  per  la   responsabilita'
          civile verso terzi, effettuato mediante  il  confronto  dei
          dati  rilevati   riguardanti   il   luogo,   il   tempo   e
          l'identificazione  dei  veicoli   con   quelli   risultanti
          dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano  coperti
          dall'assicurazione  per  la  responsabilita'  civile  verso
          terzi, di cui all'articolo 31, comma 2,  del  decreto-legge
          24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27. 
              1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis
          nei quali non e' avvenuta la  contestazione  immediata,  il
          verbale notificato agli interessati  deve  contenere  anche
          l'indicazione dei motivi  che  hanno  reso  impossibile  la
          contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b),
          f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli
          organi di polizia stradale qualora  l'accertamento  avvenga
          mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono
          stati omologati ovvero approvati per  il  funzionamento  in
          modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere
          gestiti direttamente dagli organi di  polizia  stradale  di
          cui all'articolo 12, comma 1. 
              1-quater.  In   occasione   della   rilevazione   delle
          violazioni di cui al comma 1-bis, lettera  g-bis),  non  e'
          necessaria la presenza degli  organi  di  polizia  stradale
          qualora  l'accertamento  avvenga  mediante  dispositivi   o
          apparecchiature che sono stati omologati  ovvero  approvati
          per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
          strumenti devono essere gestiti direttamente  dagli  organi
          di polizia stradale di cui  all'articolo  12,  comma  1,  e
          fuori dei  centri  abitati  possono  essere  installati  ed
          utilizzati  solo  sui  tratti  di  strada  individuati  dai
          prefetti,  secondo  le  direttive  fornite  dal   Ministero
          dell'interno, sentito il Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti.  I  tratti  di  strada  di  cui  al  periodo
          precedente sono individuati  tenendo  conto  del  tasso  di
          incidentalita'    e    delle    condizioni     strutturali,
          plano-altimetriche e di traffico. 
              1-quinquies.  In  occasione  della  rilevazione   delle
          violazioni di cui al comma 1-bis, lettera  g-ter),  non  e'
          necessaria la presenza degli  organi  di  polizia  stradale
          qualora  l'accertamento  avvenga  mediante  dispositivi   o
          apparecchiature che sono stati omologati  ovvero  approvati
          per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
          strumenti devono essere gestiti direttamente  dagli  organi
          di polizia stradale di cui all'articolo 12,  comma  1,  del
          presente codice.  La  documentazione  fotografica  prodotta
          costituisce atto  di  accertamento,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre  1981,  n.
          689,  in  ordine  alla  circostanza  che  al  momento   del
          rilevamento un determinato  veicolo,  munito  di  targa  di
          immatricolazione, stava circolando sulla  strada.  Qualora,
          in base alle risultanze del raffronto dei dati  di  cui  al
          citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al  momento
          del   rilevamento   un   veicolo   munito   di   targa   di
          immatricolazione   fosse   sprovvisto    della    copertura
          assicurativa   obbligatoria,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa ai sensi dell'articolo 193. 
              2. Qualora la residenza, la dimora o il  domicilio  del
          soggetto cui deve essere effettuata la notifica  non  siano
          noti, la notifica stessa non e' obbligatoria nei  confronti
          di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti  di  cui
          al comma 1. 
              2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del
          verbale all'effettivo trasgressore ed agli  altri  soggetti
          obbligati  possono  essere  assunte   anche   dall'Anagrafe
          tributaria. 
              3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli  organi
          indicati  nell'art.  12,  dei  messi  comunali  o   di   un
          funzionario  dell'amministrazione  che  ha   accertato   la
          violazione,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura civile, ovvero a mezzo della  posta,  secondo  le
          norme sulle notificazioni a  mezzo  del  servizio  postale.
          Nelle medesime  forme  si  effettua  la  notificazione  dei
          provvedimenti di  revisione,  sospensione  e  revoca  della
          patente  di  guida  e  di  sospensione   della   carta   di
          circolazione.  Comunque,  le  notificazioni  si   intendono
          validamente eseguite quando  siano  fatte  alla  residenza,
          domicilio o sede del soggetto, risultante  dalla  carta  di
          circolazione  o   dall'archivio   nazionale   dei   veicoli
          istituito presso il Dipartimento per i trasporti  terrestri
          o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. 
              4. Le spese di accertamento  e  di  notificazione  sono
          poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione
          amministrativa pecuniaria. 
              5.  L'obbligo  di  pagare  la  somma  dovuta   per   la
          violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria,
          si  estingue  nei  confronti  del   soggetto   a   cui   la
          notificazione  non  sia  stata   effettuata   nel   termine
          prescritto. 
              5-bis. Nel  caso  di  accertamento  di  violazione  per
          divieto di fermata e di  sosta  ovvero  di  violazione  del
          divieto  di  accesso  o  transito  nelle  zone  a  traffico
          limitato, nelle aree pedonali o  in  zone  interdette  alla
          circolazione,  mediante   apparecchi   di   rilevamento   a
          distanza, quando dal pubblico  registro  automobilistico  o
          dal  registro  della  motorizzazione  il  veicolo   risulta
          intestato a soggetto  pubblico  istituzionale,  individuato
          con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  il  comando   o
          l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria
          per  comunicare  al  soggetto  intestatario   del   veicolo
          l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite  il
          responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente  del
          veicolo,  se  lo  stesso,  in  occasione   della   commessa
          violazione, si trovava in  una  delle  condizioni  previste
          dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981,  n.  689.  In
          caso di sussistenza dell'esclusione della  responsabilita',
          il comando o l'ufficio procedente  trasmette  gli  atti  al
          prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In
          caso contrario, si procede alla  notifica  del  verbale  al
          soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196,  comma  1;
          dall'interruzione della procedura fino  alla  risposta  del
          soggetto  intestatario  del  veicolo  rimangono  sospesi  i
          termini per la notifica.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31,  comma  2,  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 marzo 2012, n. 27: 
              "Art.   31.   Contrasto   della   contraffazione    dei
          contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per  la
          responsabilita' civile verso i terzi per i danni  derivanti
          dalla circolazione dei veicoli a motore su strada. 
              1. (Omissis). 
              2. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle  compagnie
          di  assicurazione,  forma  periodicamente  un  elenco   dei
          veicoli   a    motore    che    non    risultano    coperti
          dall'assicurazione per la responsabilita'  civile  verso  i
          terzi  prevista  dall'articolo   122   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n.  209,  con  esclusione  dei  periodi  di
          sospensiva         dell'assicurazione          regolarmente
          contrattualizzati. Il Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti comunica ai rispettivi proprietari  l'inserimento
          dei  veicoli  nell'elenco  di   cui   al   primo   periodo,
          informandoli circa le conseguenze previste  a  loro  carico
          nel  caso  in  cui  i  veicoli  stessi   siano   posti   in
          circolazione su strade di uso pubblico o su aree  a  queste
          equiparate. Gli iscritti nell'elenco hanno quindici  giorni
          di tempo per regolarizzare la propria posizione.  Trascorso
          il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco
          di coloro che non hanno regolarizzato la propria  posizione
          viene messo a disposizione delle forze di polizia  e  delle
          prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del
          proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al  comma
          1 e di cui al primo periodo del presente comma si  provvede
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12 del codice della
          strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285
          e successive modificazioni: 
              "Art.  12.  (Espletamento  dei   servizi   di   polizia
          stradale). -  1.  L'espletamento  dei  servizi  di  polizia
          stradale previsti dal presente codice spetta: 
                a)  in  via  principale  alla   specialita'   Polizia
          Stradale della Polizia di Stato; 
                b) alla Polizia di Stato; 
                c) all'Arma dei carabinieri; 
                d) al Corpo della guardia di finanza; 
                d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia  provinciale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
                e) ai Corpi  e  ai  servizi  di  polizia  municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
                f) ai funzionari del Ministero  dell'interno  addetti
          al servizio di polizia stradale; 
                f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e  al  Corpo
          forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 
              2. L'espletamento dei servizi di cui  all'articolo  11,
          comma 1,  lettere  a)  e  b),  spetta  anche  ai  rimanenti
          ufficiali  e  agenti  di   polizia   giudiziaria   indicati
          nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. 
              3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni  in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso delle strade possono, inoltre, essere  effettuati,
          previo superamento di un esame  di  qualificazione  secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: 
                a) dal personale  dell'Ispettorato  generale  per  la
          circolazione e la sicurezza stradale,  dell'Amministrazione
          centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, del Dipartimento per i  trasporti  terrestri
          appartenente  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.; 
                b) dal personale degli uffici competenti  in  materia
          di viabilita' delle regioni, delle province e  dei  comuni,
          limitatamente alle  violazioni  commesse  sulle  strade  di
          proprieta' degli enti da cui dipendono; 
                c) dai dipendenti dello Stato, delle province  e  dei
          comuni aventi la qualifica o  le  funzioni  di  cantoniere,
          limitatamente alle violazioni commesse sulle strade  o  sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; 
                d) dal personale dell'ente  ferrovie  dello  Stato  e
          delle ferrovie e  tramvie  in  concessione,  che  espletano
          mansioni ispettive o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle
          proprie funzioni e limitatamente alle  violazioni  commesse
          nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione  di
          appartenenza; 
                e) dal personale  delle  circoscrizioni  aeroportuali
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,  comma
          7; 
                f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,  comma
          7. 
              3-bis. I servizi  di  scorta  per  la  sicurezza  della
          circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
          regolare il traffico, di  cui  all'articolo  11,  comma  1,
          lettere c) e  d),  possono  inoltre  essere  effettuati  da
          personale abilitato a svolgere scorte tecniche  ai  veicoli
          eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
          limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
          prescrizioni imposte dagli enti  proprietari  delle  strade
          nei provvedimenti di autorizzazione o di  quelle  richieste
          dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. 
              4. La scorta e  l'attuazione  dei  servizi  diretti  ad
          assicurare  la  marcia  delle  colonne   militari   spetta,
          inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
          delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
          attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 
              5. I soggetti indicati nel presente  articolo,  eccetto
          quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
          per espletare i propri compiti di polizia  stradale  devono
          fare  uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al
          modello stabilito nel regolamento.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13 della  legge  24
          novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): 
              "Art. 13. (Atti di accertamento). - Gli organi  addetti
          al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la  cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento delle violazioni di  rispettiva  competenza,
          assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e  di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica. 
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose   che   possono   formare    oggetto    di    confisca
          amministrativa, nei modi e con i limiti con cui  il  codice
          di procedura penale  consente  il  sequestro  alla  polizia
          giudiziaria. 
              E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore  o
          del natante posto  in  circolazione  senza  essere  coperto
          dall'assicurazione obbligatoria  e  del  veicolo  posto  in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione. 
              All'accertamento  delle  violazioni   punite   con   la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro possono procedere anche gli ufficiali e  gli  agenti
          di polizia giudiziaria, i quali,  oltre  che  esercitare  i
          poteri indicati nei precedenti  commi,  possono  procedere,
          quando non sia possibile acquisire altrimenti gli  elementi
          di prova, a perquisizioni in luoghi diversi  dalla  privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo  ove  le   perquisizioni   stesse   dovranno   essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale. 
              E' fatto salvo l'esercizio degli  specifici  poteri  di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  193  del  codice
          della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285 e successive modificazioni: 
              "Art.    193.    (Obbligo     dell'assicurazione     di
          responsabilita' civile). - 1.  I  veicoli  a  motore  senza
          guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i  rimorchi,  non
          possono essere posti in circolazione sulla strada senza  la
          copertura assicurativa a norma delle  vigenti  disposizioni
          di legge sulla responsabilita' civile verso terzi. 
              2.    Chiunque    circola    senza     la     copertura
          dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396. 
              3. La sanzione amministrativa di  cui  al  comma  2  e'
          ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per
          la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante
          nei quindici giorni successivi al termine di  cui  all'art.
          1901,  secondo  comma,  del  codice  civile.  La   sanzione
          amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad  un
          quarto  quando  l'interessato  entro  trenta  giorni  dalla
          contestazione  della  violazione,   previa   autorizzazione
          dell'organo accertatore, esprime  la  volonta'  e  provvede
          alla  demolizione  e  alle  formalita'  di  radiazione  del
          veicolo. In tale caso l'interessato  ha  la  disponibilita'
          del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per  le
          operazioni di  demolizione  e  di  radiazione  del  veicolo
          previo  versamento  presso  l'organo  accertatore  di   una
          cauzione pari all'importo della  sanzione  minima  edittale
          previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a
          norma  di  legge,  l'organo  accertatore   restituisce   la
          cauzione,  decurtata  dell'importo  previsto  a  titolo  di
          sanzione amministrativa pecuniaria. 
              4. Si applica l'articolo 13, comma 3,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina  che  la
          circolazione   sulla   strada   del   veicolo   sia   fatta
          immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in  ogni
          caso prelevato,  trasportato  e  depositato  in  luogo  non
          soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria
          dall'organo  accertatore  o,   in   caso   di   particolari
          condizioni,  concordato   con   il   trasgressore.   Quando
          l'interessato  effettua  il  pagamento  della  sanzione  in
          misura ridotta ai sensi dell'articolo 202,  corrisponde  il
          premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il
          pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del
          veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di Polizia che  ha
          accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
          all'avente  diritto,  dandone  comunicazione  al  prefetto.
          Quando nei termini previsti non sia stato proposto  ricorso
          e  non  sia  avvenuto  il  pagamento  in  misura   ridotta,
          l'ufficio o comando da  cui  dipende  l'organo  accertatore
          invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce
          titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e  il
          veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213. 
              4-bis. Salvo che  debba  essere  disposta  confisca  ai
          sensi  dell'articolo  240  del  codice  penale,  e'  sempre
          disposta la confisca amministrativa del  veicolo  intestato
          al conducente sprovvisto di copertura  assicurativa  quando
          sia fatto circolare  con  documenti  assicurativi  falsi  o
          contraffatti. Nei confronti di colui che abbia  falsificato
          o  contraffatto  i  documenti  assicurativi   di   cui   al
          precedente  periodo  e'   sempre   disposta   la   sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di  guida  per  un  anno.  Si  applicano  le   disposizioni
          dell'articolo 213 del presente codice. 
              4-ter.  L'accertamento  della  mancanza  di   copertura
          assicurativa   obbligatoria   del   veicolo   puo'   essere
          effettuato anche mediante il raffronto  dei  dati  relativi
          alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con  quelli
          provenienti dai dispositivi o apparecchiature di  cui  alle
          lettere e), f) e g)  del  comma  1-bis  dell'articolo  201,
          omologati ovvero approvati per  il  funzionamento  in  modo
          completamente  automatico  e  gestiti  direttamente   dagli
          organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. 
              4-quater.  Qualora,  in  base   alle   risultanze   del
          raffronto dei dati di cui al comma 4-ter,  risulti  che  al
          momento del rilevamento  un  veicolo  munito  di  targa  di
          immatricolazione   fosse   sprovvisto    della    copertura
          assicurativa obbligatoria, l'organo di  polizia  procedente
          invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido
          a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai
          sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8. 
              4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai
          dispositivi  o  apparecchiature  di  cui  al  comma  4-ter,
          costituisce atto  di  accertamento,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre  1981,  n.
          689,  in  ordine  alla  circostanza  che  al  momento   del
          rilevamento un determinato  veicolo,  munito  di  targa  di
          immatricolazione, stava circolando sulla strada." 
          Comma 24. 
              - La legge 5  febbraio  1992,  n.122  (Disposizioni  in
          materia  di  sicurezza  della   circolazione   stradale   e
          disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 41. 
          Comma 25. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 170-bis del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  170-bis.  (Durata  del  contratto).  -   1.   Il
          contratto    di    assicurazione     obbligatoria     della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore e dei natanti  ha  durata  annuale  o,  su
          richiesta  dell'assicurato,  di  anno  piu'  frazione,   si
          risolve automaticamente alla sua scadenza  naturale  e  non
          puo' essere tacitamente rinnovato, in  deroga  all'articolo
          1899, primo e secondo comma, del codice  civile.  L'impresa
          di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente  della
          scadenza del  contratto  con  preavviso  di  almeno  trenta
          giorni e a mantenere operante, non  oltre  il  quindicesimo
          giorno successivo alla scadenza del contratto, la  garanzia
          prestata con  il  precedente  contratto  assicurativo  fino
          all'effetto della nuova polizza. 
              1-bis. La risoluzione di cui  al  comma  1  si  applica
          anche alle assicurazioni dei rischi  accessori  al  rischio
          principale della  responsabilita'  civile  derivante  dalla
          circolazione dei  veicoli,  qualora  lo  stesso  contratto,
          ovvero  un  altro  contratto   stipulato   contestualmente,
          garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia  i
          rischi accessori". 
          Comma 26. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n.  148,  come  modificata  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  3.  (Abrogazione  delle   indebite   restrizioni
          all'accesso  e  all'esercizio  delle  professioni  e  delle
          attivita' economiche). - 1.  Comuni,  Province,  Regioni  e
          Stato, entro il 30 settembre 2012,  adeguano  i  rispettivi
          ordinamenti  al  principio  secondo  cui   l'iniziativa   e
          l'attivita' economica privata sono libere  ed  e'  permesso
          tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge nei
          soli casi di: 
                a) vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario  e
          dagli obblighi internazionali; 
                b)  contrasto  con  i  principi  fondamentali   della
          Costituzione; 
                c) danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita'
          umana e contrasto con l'utilita' sociale; 
                d)  disposizioni  indispensabili  per  la  protezione
          della salute umana, la conservazione delle specie animali e
          vegetali, dell'ambiente, del  paesaggio  e  del  patrimonio
          culturale; 
                e) disposizioni relative alle attivita'  di  raccolta
          di giochi pubblici ovvero che comunque  comportano  effetti
          sulla finanza pubblica. 
              2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo
          sviluppo  economico  e  attua   la   piena   tutela   della
          concorrenza tra le imprese. 
              3. Sono in  ogni  caso  soppresse,  alla  scadenza  del
          termine di  cui  al  comma  1,  le  disposizioni  normative
          statali incompatibili  con  quanto  disposto  nel  medesimo
          comma, con conseguente diretta applicazione degli  istituti
          della   segnalazione   di    inizio    di    attivita'    e
          dell'autocertificazione  con  controlli  successivi.  Nelle
          more della decorrenza del predetto  termine,  l'adeguamento
          al  principio  di  cui  al  comma  1  puo'  avvenire  anche
          attraverso  gli  strumenti   vigenti   di   semplificazione
          normativa.  Entro  il  31  dicembre  2012  il  Governo   e'
          autorizzato ad adottare uno o  piu'  regolamenti  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  con  i  quali  vengono  individuate  le  disposizioni
          abrogate per effetto di quanto disposto nel presente  comma
          ed e' definita la disciplina regolamentare della materia ai
          fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. 
              4. (abrogato). 
              5. Fermo restando l'esame di Stato di cui  all'articolo
          33, quinto comma, della  Costituzione  per  l'accesso  alle
          professioni  regolamentate   secondo   i   principi   della
          riduzione e  dell'accorpamento,  su  base  volontaria,  fra
          professioni   che   svolgono   attivita'   similari,    gli
          ordinamenti professionali devono garantire che  l'esercizio
          dell'attivita' risponda  senza  eccezioni  ai  principi  di
          libera   concorrenza,    alla    presenza    diffusa    dei
          professionisti  su  tutto  il  territorio  nazionale,  alla
          differenziazione e pluralita'  di  offerta  che  garantisca
          l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito
          della piu'  ampia  informazione  relativamente  ai  servizi
          offerti.  Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
          emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
          essere riformati entro 12 mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  per  recepire  i   seguenti
          principi: 
                a) l'accesso alla professione  e'  libero  e  il  suo
          esercizio  e'   fondato   e   ordinato   sull'autonomia   e
          sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
          professionista.   La   limitazione,   in   forza   di   una
          disposizione di legge,  del  numero  di  persone  che  sono
          titolate ad esercitare una certa professione  in  tutto  il
          territorio dello Stato o in una certa area  geografica,  e'
          consentita unicamente laddove essa risponda  a  ragioni  di
          interesse pubblico, tra cui in particolare quelle  connesse
          alla  tutela  della  salute  umana,  e  non  introduca  una
          discriminazione   diretta   o   indiretta   basata    sulla
          nazionalita' o, in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in
          forma  societaria,  della  sede   legale   della   societa'
          professionale; 
                b) previsione dell'obbligo per il  professionista  di
          seguire  percorsi   di   formazione   continua   permanente
          predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati  dai
          consigli nazionali, fermo restando  quanto  previsto  dalla
          normativa vigente in  materia  di  educazione  continua  in
          medicina (ECM). La violazione  dell'obbligo  di  formazione
          continua determina un illecito disciplinare e come tale  e'
          sanzionato sulla base di quanto stabilito  dall'ordinamento
          professionale che dovra' integrare tale previsione; 
                c) la disciplina del  tirocinio  per  l'accesso  alla
          professione deve conformarsi  a  criteri  che  garantiscano
          l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e  il  suo
          adeguamento costante all'esigenza di assicurare il  miglior
          esercizio della professione; 
                d) (abrogato); 
                e) a tutela del cliente, il professionista e'  tenuto
          a stipulare idonea assicurazione  per  i  rischi  derivanti
          dall'esercizio     dell'attivita'     professionale.     Il
          professionista deve rendere noti  al  cliente,  al  momento
          dell'assunzione dell'incarico, gli  estremi  della  polizza
          stipulata  per  la  responsabilita'  professionale   e   il
          relativo massimale. Le condizioni  generali  delle  polizze
          assicurative  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
          negoziate,  in  convenzione  con  i  propri  iscritti,  dai
          Consigli  Nazionali  e   dagli   enti   previdenziali   dei
          professionisti. In  ogni  caso,  fatta  salva  la  liberta'
          contrattuale delle  parti,  le  condizioni  generali  delle
          polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono
          l'offerta di un periodo di  ultrattivita'  della  copertura
          per le richieste di risarcimento presentate  per  la  prima
          volta entro i dieci anni  successivi  e  riferite  a  fatti
          generatori della responsabilita' verificatisi  nel  periodo
          di operativita' della copertura. La disposizione di cui  al
          periodo  precedente  si  applica,  altresi',  alle  polizze
          assicurative in corso di validita' alla data di entrata  in
          vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta
          del  contraente  e  ferma  la  liberta'  contrattuale,   le
          compagnie assicurative  propongono  la  rinegoziazione  del
          contratto al richiedente secondo  le  nuove  condizioni  di
          premio; 
                f) gli ordinamenti professionali  dovranno  prevedere
          l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi  da
          quelli  aventi  funzioni  amministrative,  ai  quali   sono
          specificamente affidate l'istruzione e la  decisione  delle
          questioni  disciplinari  e  di  un  organo   nazionale   di
          disciplina.   La   carica   di   consigliere    dell'Ordine
          territoriale o di consigliere  nazionale  e'  incompatibile
          con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
          territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
          applicano alle professioni sanitarie  per  le  quali  resta
          confermata la normativa vigente; 
                g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente
          ad oggetto l'attivita' professionale,  le  specializzazioni
          ed i titoli professionali  posseduti,  la  struttura  dello
          studio ed i  compensi  delle  prestazioni,  e'  libera.  Le
          informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
          e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie. 
              5.1.  Limitatamente  agli  esercenti   le   professioni
          sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera  e),  si
          applicano decorsi due anni dalla data di entrata in  vigore
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   di   cui
          all'alinea del medesimo comma 5. 
              5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali
          in contrasto con i principi di cui al comma 5,  lettere  da
          a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in
          vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e,  in
          ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. 
              5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012,  provvede
          a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non
          risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un  testo
          unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della  legge
          23 agosto 1988, n. 400. 
              6.  Fermo  quanto  previsto  dal   comma   5   per   le
          professioni, l'accesso alle attivita' economiche e il  loro
          esercizio si basano sul principio di liberta' di impresa. 
              7. Le disposizioni vigenti  che  regolano  l'accesso  e
          l'esercizio delle attivita' economiche devono garantire  il
          principio di  liberta'  di  impresa  e  di  garanzia  della
          concorrenza. Le disposizioni relative  all'introduzione  di
          restrizioni all'accesso  e  all'esercizio  delle  attivita'
          economiche  devono  essere   oggetto   di   interpretazione
          restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma  1
          del presente articolo. 
              8. Le restrizioni in materia di  accesso  ed  esercizio
          delle  attivita'   economiche   previste   dall'ordinamento
          vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore
          del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al
          comma 1 del presente articolo. 
              9. Il termine "restrizione",  ai  sensi  del  comma  8,
          comprende: 
                a) la limitazione, in forza di  una  disposizione  di
          legge,  del  numero  di  persone  che  sono   titolate   ad
          esercitare una attivita' economica in tutto  il  territorio
          dello Stato o in una certa area  geografica  attraverso  la
          concessione di licenze o autorizzazioni amministrative  per
          l'esercizio,  senza  che  tale  numero   sia   determinato,
          direttamente o indirettamente sulla base della  popolazione
          o di altri criteri di fabbisogno; 
                b)  l'attribuzione  di   licenze   o   autorizzazioni
          all'esercizio di una attivita' economica solo  dove  ce  ne
          sia  bisogno   secondo   l'autorita'   amministrativa;   si
          considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da
          parte di persone che hanno gia'  licenze  o  autorizzazioni
          per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa  la
          domanda da parte  di  tutta  la  societa'  con  riferimento
          all'intero  territorio  nazionale  o  ad  una  certa   area
          geografica; 
                c) il divieto di esercizio di una attivita' economica
          al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a
          esercitarla solo all'interno di una determinata area; 
                d)  l'imposizione   di   distanze   minime   tra   le
          localizzazioni delle sedi  deputate  all'esercizio  di  una
          attivita' economica; 
                e) il divieto di esercizio di una attivita' economica
          in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche; 
                f) la limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'
          economica ad alcune categorie o divieto, nei  confronti  di
          alcune  categorie,   di   commercializzazione   di   taluni
          prodotti; 
                g) la limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'
          economica attraverso l'indicazione  tassativa  della  forma
          giuridica richiesta all'operatore; 
                h) l'imposizione di prezzi minimi o  commissioni  per
          la fornitura di beni  o  servizi,  indipendentemente  dalla
          determinazione,    diretta    o     indiretta,     mediante
          l'applicazione di un coefficiente di profitto  o  di  altro
          calcolo su base percentuale; 
                i)  l'obbligo  di  fornitura  di  specifici   servizi
          complementari all'attivita' svolta. 
              10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma
          9 precedente possono essere  revocate  con  regolamento  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n.  400,  emanato  su  proposta  del  Ministro
          competente entro quattro mesi dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, fermo in ogni caso  quanto  previsto  dal
          comma 1 del presente articolo. 
              11.  Singole  attivita'   economiche   possono   essere
          escluse,  in  tutto  o  in  parte,  dall'abrogazione  delle
          restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso,  la
          suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal
          comma 9, puo' essere concessa, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
          competente di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   sentita   l'Autorita'   garante    della
          concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, qualora: 
                a)  la  limitazione  sia  funzionale  a  ragioni   di
          interesse pubblico, tra cui in particolare quelle  connesse
          alla tutela della salute umana; 
                b)  la  restrizione  rappresenti  un  mezzo   idoneo,
          indispensabile  e,  dal  punto  di  vista  del   grado   di
          interferenza  nella  liberta'  economica,   ragionevolmente
          proporzionato all'interesse pubblico cui e' destinata; 
                c) la restrizione non introduca  una  discriminazione
          diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o,  nel  caso
          di societa', sulla sede legale dell'impresa. 
              11-bis. In conformita' alla direttiva  2006/123/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2006,
          sono  invece  esclusi  dall'abrogazione  delle  restrizioni
          disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e  noleggio
          con conducente non  di  linea,  svolti  esclusivamente  con
          veicoli categoria M1, di cui  all'articolo  6  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
              12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, recante  il  codice  dell'ordinamento
          militare, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
              «d) i proventi monetari derivanti  dalle  procedure  di
          cui alla  lettera  a)  sono  determinati  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi
          strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata
          del bilancio dello Stato  per  essere  destinati,  mediante
          riassegnazione anche in deroga ai limiti  previsti  per  le
          riassegnazioni, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, fino al 31  dicembre  2013,  agli  stati  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          una quota corrispondente al 55 per cento, da  assegnare  al
          fondo ammortamento dei titoli di  Stato,  e  del  Ministero
          della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento,
          nonche'   agli   enti   territoriali    interessati    alle
          valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
          somme  riassegnate   al   Ministero   della   difesa   sono
          finalizzate esclusivamente a spese di investimento.  E'  in
          ogni caso  precluso  l'utilizzo  di  questa  somma  per  la
          copertura  di  oneri  di  parte  corrente.  Ai  fini  della
          valorizzazione dei medesimi beni,  le  cui  procedure  sono
          concluse entro il termine perentorio di centottanta  giorni
          dal  loro  avvio,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo  4,  comma  4-decies,  del  decreto-legge   25
          gennaio 2010, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 marzo 2010, n.  42,  ovvero  all'articolo  34  del
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   e   la
          determinazione finale delle conferenze  di  servizio  o  il
          decreto  di  approvazione  degli  accordi   di   programma,
          comportanti variazione degli  strumenti  urbanistici,  sono
          deliberati dal  consiglio  comunale  entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i due  citati  provvedimenti,  in  caso  di
          mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
          medesimo termine perentorio e il  meccanismo  del  silenzio
          assenso per la ratifica delle determinazioni  finali  delle
          conferenze  di  servizi  si  applicano  alle  procedure  di
          valorizzazione di cui all'articolo 314». (82) 
              12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13  maggio
          2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
          luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a)  al  comma  1,  le  parole:  «In  caso  di»   sono
          sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e  le
          parole da: «cancellate» fino a: «avvenuto  pagamento»  sono
          sostituite dalle seguenti: «integrate  dalla  comunicazione
          dell'avvenuto   pagamento.   La    richiesta    da    parte
          dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo
          l'avvenuto pagamento»; 
                b) al comma 2, dopo le parole: «gia' registrate» sono
          inserite le seguenti: «e regolarizzate»  e  le  parole  da:
          «estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite  dalle
          seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalita' di  cui
          al comma precedente.". 
          Comma 27. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   10-bis   del
          decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 10-bis. (Accertamenti in materia  di  invalidita'
          conseguenti ad  incidenti  stradali).  -  1.  Fermo  quanto
          previsto dal codice penale, agli esercenti una  professione
          sanitaria che attestano falsamente uno stato di invalidita'
          conseguente  ad  incidente  stradale  da  cui   derivi   il
          risarcimento del danno connesso  a  carico  della  societa'
          assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui ai commi
          1 e 3 dell' articolo 55-quinquies del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165. Nel caso di cui al presente comma il
          medico, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le
          relative sanzioni, e' obbligato al risarcimento  del  danno
          nei confronti della societa' assicuratrice. 
              2. Ai fini del comma 1, ciascuna  regione  promuove  la
          costituzione di una commissione mista, senza oneri  per  il
          bilancio regionale, composta  da  un  rappresentante  della
          regione   medesima,   un   rappresentante   del   consiglio
          dell'ordine dei medici e degli odontoiatri su  designazione
          dell'organo   competente   ed   un   rappresentante   delle
          associazioni  di  categoria  delle  imprese   assicuratrici
          individuata con le procedure del CNEL. 
              2-bis. Ai periti assicurativi che accertano  e  stimano
          falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali  da
          cui  derivi  il  risarcimento  a  carico   della   societa'
          assicuratrice si applica la disciplina di cui al  comma  1,
          in quanto applicabile 
              3. (abrogato). 
              4. (abrogato).". 
          Comma 28. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  128  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  128.  (Massimali  di   garanzia).   -   1.   Per
          l'adempimento  dell'obbligo   di   assicurazione   per   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore e dei natanti, il contratto  e'  stipulato
          per somme non inferiori ai seguenti importi: 
                a) nel caso di danni alle persone un  importo  minimo
          di  copertura  pari  ad  euro   6.070.000   per   sinistro,
          indipendentemente dal numero delle vittime; 
                b) nel caso di danni alle cose un importo  minimo  di
          copertura   pari   ad   euro   1.220.000   per    sinistro,
          indipendentemente dal numero delle vittime. 
              b-bis) per i veicoli a motore adibiti al  trasporto  di
          persone classificati nelle  categorie  M2  e  M3  ai  sensi
          dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni, un importo minimo di copertura pari  a  euro
          15.000.000  per  sinistro  per  i   danni   alle   persone,
          indipendentemente  dal  numero  delle  vittime,  e  a  euro
          1.000.000   per   sinistro   per   i   danni   alle   cose,
          indipendentemente dal numero dei danneggiati. 
              2. I contratti  dell'assicurazione  obbligatoria  della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati  agli
          importi minimi di copertura obbligatoria per i  danni  alle
          cose e per i danni alle persone di cui  al  comma  1  entro
          l'11 giugno 2012. 
              3. Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno  2012  di
          cui al  comma  2  gli  importi  di  cui  al  comma  1  sono
          indicizzati   automaticamente   secondo    la    variazione
          percentuale indicata  dall'indice  europeo  dei  prezzi  al
          consumo (IPCE), previsto dal regolamento  (CE)  n.  2494/95
          del Consiglio, del 23 ottobre 1995,  relativo  agli  indici
          dei prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato  e'
          arrotondato ad un multiplo di euro 10.000. 
              4.  Con  provvedimento  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico, da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana, e' stabilito l'adeguamento di  cui  al
          comma 3. 
              5. Alla data dell'11 dicembre 2009 gli  importi  minimi
          di copertura devono essere pari ad almeno  la  meta'  degli
          ammontari di cui al comma 1." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47 del codice della
          strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285
          e successive modificazioni: 
              "Art. 47. (Classificazione dei veicoli). - 1. I veicoli
          si classificano, ai fini del presente codice, come segue: 
                a) veicoli a braccia; 
                b) veicoli a trazione animale; 
                c) velocipedi; 
                d) slitte; 
                e) ciclomotori; 
                f) motoveicoli; 
                g) autoveicoli; 
                h) filoveicoli; 
                i) rimorchi; 
                l) macchine agricole; 
                m) macchine operatrici; 
                n) veicoli con caratteristiche atipiche. 
              2. I veicoli a motore e i  loro  rimorchi,  di  cui  al
          comma 1, lettere e), f), g), h),  i)  e  n)  sono  altresi'
          classificati   come   segue   in   base   alle    categorie
          internazionali: 
                a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata
          del cui motore (se si tratta di motore termico) non  supera
          i  50  cc  e  la  cui  velocita'  massima  di   costruzione
          (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera  i  45
          km/h; 
                categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
          cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
          il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h; 
                categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i 45 km/h; 
                categoria  L4e:  veicoli  a  tre  ruote  asimmetriche
          rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i  45  km/h  (motocicli  con
          carrozzetta laterale); 
                categoria  L5e:  veicoli  a  tre  ruote   simmetriche
          rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i 45 km/h; 
                categoria L6e: quadricicli leggeri, la  cui  massa  a
          vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa  delle
          batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita'  massima
          per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui
          cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50  cm³  per  i
          motori ad accensione comandata; o la  cui  potenza  massima
          netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori,  a
          combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua
          massima  e'  inferiore  o  uguale  a  4  kW  per  i  motori
          elettrici. Tali veicoli  sono  conformi  alle  prescrizioni
          tecniche applicabili  ai  ciclomotori  a  tre  ruote  della
          categoria L2e,  salvo  altrimenti  disposto  da  specifiche
          disposizioni comunitarie; 
                categoria L7e: i quadricicli, diversi  da  quelli  di
          cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o
          pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al  trasporto
          di merci), esclusa la massa delle batterie  per  i  veicoli
          elettrici, e la cui potenza massima  netta  del  motore  e'
          inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli  sono  considerati
          come tricicli e sono conformi  alle  prescrizioni  tecniche
          applicabili  ai  tricicli   della   categoria   L5e   salvo
          altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; 
                b) - categoria  M:  veicoli  a  motore  destinati  al
          trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; 
                categoria  M1:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi al massimo otto posti  a  sedere  oltre  al
          sedile del conducente; 
                categoria  M2:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
          del conducente e massa massima non superiore a 5 t; 
                categoria  M3:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
          del conducente e massa massima superiore a 5 t; 
                c) - categoria  N:  veicoli  a  motore  destinati  al
          trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; 
                categoria  N1:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; 
                categoria  N2:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa  massima  superiore  a  3,5  t  ma  non
          superiore a 12 t; 
                categoria  N3:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa massima superiore a 12 t; 
                d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); 
                categoria  O1:  rimorchi  con   massa   massima   non
          superiore a 0,75 t; 
                categoria O2: rimorchi con massa massima superiore  a
          0,75 t ma non superiore a 3,5 t; 
                categoria O3: rimorchi con massa massima superiore  a
          3,5 t ma non superiore a 10 t; 
                categoria O4: rimorchi con massa massima superiore  a
          10 t.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  135   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e  successive  modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge, e' riportato  in  nota  al
          comma 15. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  286  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209: 
              "Art. 286. (Liquidazione dei danni a cura  dell'impresa
          designata). - 1. La liquidazione dei danni per  i  sinistri
          di cui all'articolo 283, comma 1, lettere a), b),  c),  d),
          d-bis)  e  d-ter),  e'  effettuata  a  cura  di  un'impresa
          designata   dall'IVASS   secondo   quanto   previsto    nel
          regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico.
          L'impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per  i
          sinistri  verificatisi  oltre  la  scadenza   del   periodo
          assegnato e fino alla data indicata nel  provvedimento  che
          designi altra impresa. 
              2.  Le  somme  anticipate  dalle   imprese   designate,
          comprese le spese ed al netto  delle  somme  recuperate  ai
          sensi dell'articolo 292, sono  rimborsate  dalla  CONSAP  -
          Fondo di garanzia per le vittime della strada,  secondo  le
          convenzioni,  stipulate  fra  le  imprese  e  il  Fondo  di
          garanzia   per   le   vittime   della   strada,    soggette
          all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico  su
          proposta dell'IVASS. 
              3.  Le   imprese   designate   sono   sottoposte,   per
          l'attivita' oggetto delle convenzioni, alle  direttive  per
          il regolare svolgimento delle  operazioni  di  liquidazione
          dei danni emanate  in  via  generale  o  particolare  dalla
          CONSAP". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 125, comma  5,  del
          codice delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
              "Art.  125.  (Veicoli   e   natanti   immatricolati   o
          registrati in Stati esteri). 
              (Omissis). 
              5.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  3,  lettera   c),
          l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione  dei
          danni, garantendone il pagamento agli aventi  diritto,  nei
          limiti dei massimali minimi di legge  o,  se  maggiori,  di
          quelli   eventualmente   previsti    dalla    polizza    di
          assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle
          ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di  cui
          al comma  4,  l'Ufficio  centrale  italiano  provvede  alla
          liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il
          pagamento agli aventi  diritto  nei  limiti  dei  massimali
          minimi di legge o, se  maggiori,  di  quelli  eventualmente
          previsti dalla polizza di assicurazione. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  296  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209: 
              "Art. 296. (Organismo di  indennizzo  italiano).  -  1.
          Alla CONSAP, quale gestore del Fondo  di  garanzia  per  le
          vittime  della  strada,  e'  riconosciuta  la  funzione  di
          Organismo di indennizzo italiano. 
              2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento
          delle sue funzioni  puo'  avvalersi  dell'Ufficio  centrale
          italiano  secondo  le  modalita'  stabilite  con   apposita
          convenzione." 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  303  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 303. (Fondo di  garanzia  per  le  vittime  della
          caccia). - 1. Il Fondo di garanzia  per  le  vittime  della
          caccia e' amministrato, sotto la  vigilanza  del  Ministero
          dello sviluppo economico, dalla CONSAP con l'assistenza  di
          un apposito comitato. 
              2. Il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con
          regolamento,   le   condizioni   e    le    modalita'    di
          amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di
          garanzia  per  le  vittime   della   caccia,   nonche'   la
          composizione del comitato di cui al comma 1. 
              3.   Le   imprese   autorizzate   all'esercizio   delle
          assicurazioni per la responsabilita' venatoria sono  tenute
          a versare annualmente alla CONSAP,  gestione  autonoma  del
          Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della   caccia,   un
          contributo commisurato  al  premio  incassato  per  ciascun
          contratto  stipulato   in   adempimento   dell'obbligo   di
          assicurazione. 
              4. Il regolamento  di  cui  al  comma  2  determina  le
          modalita'  di   fissazione   annuale   della   misura   del
          contributo, nel limite massimo del quindici per  cento  del
          premio  imponibile,  tenuto  conto  dei   risultati   della
          liquidazione dei danni che sono determinati nel  rendiconto
          annualmente  predisposto  dal  comitato  di  gestione   del
          fondo.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 326, comma  1,  del
          codice delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
              "Art. 326. (Procedura di  applicazione  delle  sanzioni
          amministrative - pecuniarie). - 1.  L'IVASS,  ad  eccezione
          dei  casi  di  assoluta  mancanza  di  pregiudizio  per  il
          tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per  gli
          interessi degli assicurati e degli altri aventi  diritto  a
          prestazioni assicurative, nel termine di centoventi  giorni
          dall'accertamento dell'infrazione, ovvero  nel  termine  di
          centottanta per i soggetti residenti  all'estero,  provvede
          alla  contestazione  degli  addebiti  nei   confronti   dei
          possibili responsabili della violazione. Limitatamente alle
          violazioni di cui agli articoli 148 e 149  e  fermo  quanto
          previsto ai commi 2 e 3, la procedura puo'  essere  sospesa
          dall'IVASS fino a novanta giorni qualora l'impresa dimostri
          che  sono  in  corso  accertamenti  dovuti  ad  un  fondato
          sospetto di frode. Alla scadenza del periodo di sospensione
          senza che l'impresa  abbia  proposto  querela  o  denuncia,
          riprende a decorrere il termine di cui ai commi 2 e  3.  La
          proposizione della querela o  della  denuncia  sospende  la
          procedura. La  sentenza  o  il  diverso  provvedimento  del
          giudice che  decide  il  procedimento  penale  estingue  la
          violazione. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 154, commi 4  e  5,
          del codice delle assicurazioni private, di cui  al  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
              "Art. 154. (Centro di informazione italiano). 
              (Omissis). 
              4.  Le  imprese  di  assicurazione   che   coprono   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli, che stazionano abitualmente nel  territorio  della
          Repubblica, sono tenute a comunicare in via  sistematica  i
          dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai
          numeri di polizza, alla data di cessazione della  copertura
          assicurativa,  ai   nominativi   dei   mandatari   per   la
          liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro
          e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome  ed
          indirizzo   del   proprietario   o   dell'usufruttuario   o
          dell'acquirente  con  patto  di  riservato  dominio  o  del
          locatario in caso di locazione finanziaria. 
              5. Le procedure, i tempi e le modalita'  di  invio  dei
          dati da parte delle imprese di assicurazione, le  modalita'
          del relativo trattamento dei dati e di gestione del  Centro
          di  informazione  italiano,  anche  nei   confronti   degli
          interessati  e  degli  aventi  diritto  alle  informazioni,
          nonche' le modalita' di accesso alle  informazioni  per  le
          imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione
          dei sinistri, sono definite con regolamento adottato  dalla
          CONSAP, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali. Con lo stesso  regolamento  sono  individuati  i
          dati  contenuti  nella  banca   dati   sinistri,   di   cui
          all'articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche  da
          parte del Centro di informazione italiano,  con  esclusione
          dei dati sensibili. 
              (Omissis).". 
          Comma 29. 
              - Il testo dell'articolo 128, comma 1, del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e successive  modificazioni,  cosi'
          come modificato dalla presente legge, e' riportato in  nota
          al comma 28. 
          Comma 30. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  29,  comma  1-bis,
          del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1  (Disposizioni
          urgenti   per   la   concorrenza,   lo    sviluppo    delle
          infrastrutture  e  la  competitivita'),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  come
          sostituito dalla presente legge: 
              "Art.  29.(Efficienza   produttiva   del   risarcimento
          diretto). - 1. (Omissis). 
              1-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni
          (IVASS)  definisce  il  criterio  di  cui  al  comma  1   e
          stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute.
          L'IVASS procede alla  revisione  del  criterio  di  cui  al
          periodo  precedente  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione,  qualora  lo
          stesso  non  abbia  garantito  un  effettivo  recupero   di
          efficienza  produttiva  delle  compagnie,   attraverso   la
          progressiva   riduzione   dei   costi   dei   rimborsi    e
          l'individuazione delle frodi". 
              -  Il  testo  dell'articolo  32  del  decreto-legge  24
          gennaio  2012,  n.   1   (Disposizioni   urgenti   per   la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge,
          e' riportato in nota ai commi 5 e 20. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   34,   del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 34. Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto. 
              1. (abrogato). 
              2. (abrogato). 
              3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al  comma
          1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della
          compagnia che  ha  conferito  il  mandato  all'agente,  che
          risponde in solido con  questa,  di  una  sanzione  in  una
          misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice
          di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
              3-bis. L'ISVAP predispone entro quattro mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto uno standard di  modalita'  operative  per
          l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 
              3-ter. L'ISVAP predispone, con cadenza semestrale,  una
          apposita relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui
          al presente articolo, da pubblicare per via telematica  sul
          proprio sito internet.". 
          Comma 31. 
              -  Il  testo  dell'articolo  21  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n.  179  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,
          come modificato dalla presente legge, e' riportato in  nota
          al comma 2. 
              -  Il  regio  decreto  legge  15  marzo  1927,  n.  436
          (Disciplina   dei   contratti   di   compravendita    degli
          autoveicoli   ed   istituzione   del   Pubblico    Registro
          Automobilistico  presso  le   sedi   dell'Automobile   club
          d'Italia), convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n.  510
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile  1927,  n.
          84. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   14
          novembre 2002,  n.  313  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   casellario
          giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni   amministrative
          dipendenti da reato e dei  relativi  carichi  pendenti)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  febbraio  2003,  n.
          36. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  62  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni: 
              "Art.   62.(Anagrafe   nazionale   della    popolazione
          residente - ANPR). - 1. E' istituita  presso  il  Ministero
          dell'interno  l'ANPR,  quale  base  di  dati  di  interesse
          nazionale,  ai  sensi  dell'articolo   60,   che   subentra
          all'Indice nazionale delle  anagrafi  (INA),  istituito  ai
          sensi del quinto  comma  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
          della   popolazione   residente»   e   all'Anagrafe   della
          popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
          ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante
          «Anagrafe e censimento  degli  italiani  all'estero».  Tale
          base di dati e' sottoposta ad un  audit  di  sicurezza  con
          cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di  cui
          all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
          relazione annuale del Garante per la  protezione  dei  dati
          personali. 
              2. Ferme restando le attribuzioni del  sindaco  di  cui
          all' articolo 54, comma 3,  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
          altresi' alle anagrafi della popolazione  residente  e  dei
          cittadini italiani residenti all'estero tenute dai  comuni.
          Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un  piano  per
          il graduale subentro dell'ANPR  alle  citate  anagrafi,  da
          completare entro il 31 dicembre 2014.  Fino  alla  completa
          attuazione    di    detto    piano,    l'ANPR    acquisisce
          automaticamente in via telematica i  dati  contenuti  nelle
          anagrafi tenute dai  comuni  per  i  quali  non  e'  ancora
          avvenuto  il  subentro.  L'ANPR  e'   organizzata   secondo
          modalita'  funzionali  e  operative  che  garantiscono   la
          univocita' dei dati stessi. 
              2-bis. L'ANPR contiene  altresi'  l'archivio  nazionale
          informatizzato dei registri  di  stato  civile  tenuti  dai
          comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta  delle  liste
          di  cui  all'articolo  1931  del  codice   dell'ordinamento
          militare di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66, secondo le modalita' definite con uno  dei  decreti  di
          cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un  programma  di
          integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018. 
              3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la  disponibilita'
          dei dati, degli atti e degli strumenti per  lo  svolgimento
          delle funzioni di competenza statale attribuite al  sindaco
          ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a  disposizione
          dei  comuni   un   sistema   di   controllo,   gestione   e
          interscambio,  puntuale  e  massivo,  di  dati,  servizi  e
          transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
          delle funzioni istituzionali  di  competenza  comunale.  Al
          fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione
          di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento
          dell'Anagrafe stessa, il  comune  puo'  utilizzare  i  dati
          anagrafici     eventualmente     conservati     localmente,
          costantemente  allineati  con   l'ANPR.   L'ANPR   consente
          esclusivamente  ai  comuni  la  certificazione   dei   dati
          anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
          n. 223, anche in modalita'  telematica.  I  comuni  inoltre
          possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
          fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti  aventi
          diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche  amministrazioni  e
          agli organismi che erogano pubblici  servizi  l'accesso  ai
          dati contenuti nell'ANPR. 
              4. Con il decreto di cui al comma 6  sono  disciplinate
          le  modalita'  di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati   dei
          cittadini  attualmente  registrati  in  anagrafi  istituite
          presso altre amministrazioni nonche' dei dati  relativi  al
          numero e alla data di emissione e di scadenza  della  carta
          di identita' della popolazione residente. 
              5.  Ai   fini   della   gestione   e   della   raccolta
          informatizzata  di  dati  dei   cittadini,   le   pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   del
          presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR,  che
          viene  integrata  con  gli  ulteriori  dati  a   tal   fine
          necessari. 
              6. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  dell'interno,  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e  del  Ministro  delegato  all'innovazione
          tecnologica, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  d'intesa  con   l'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nonche' con la Conferenza Stato -  citta',  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  per  gli  aspetti  d'interesse  dei  comuni,  sentita
          l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
          dei dati personali, sono stabiliti i tempi e  le  modalita'
          di attuazione delle  disposizioni  del  presente  articolo,
          anche con riferimento: 
                a) alle  garanzie  e  alle  misure  di  sicurezza  da
          adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
          e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai  dati
          da parte delle pubbliche  amministrazioni  per  le  proprie
          finalita'  istituzionali  secondo  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 50; 
                b) ai criteri per l'interoperabilita'  dell'ANPR  con
          le altre banche dati di rilevanza  nazionale  e  regionale,
          secondo  le  regole  tecniche  del  sistema   pubblico   di
          connettivita' di cui al capo VIII del presente  Codice,  in
          modo che le informazioni di anagrafe, una  volta  rese  dai
          cittadini,   si   intendano   acquisite   dalle   pubbliche
          amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
          duplicazioni da parte degli stessi; 
                c) all'erogazione di altri servizi  resi  disponibili
          dall'ANPR, tra i quali  il  servizio  di  invio  telematico
          delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita  e  dei
          certificati  di  cui  all'articolo  74  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,
          compatibile con  il  sistema  di  trasmissione  di  cui  al
          decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  19  marzo
          2010.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  15  del  decreto
          legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38  (Disposizioni  in
          materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e
          le malattie professionali, a norma dell'articolo 55,  comma
          1, della legge 17 maggio 1999, n. 144): 
              "Art. 15. (Natura e funzione  del  Casellario  centrale
          infortuni). -  1.  Il  Casellario  centrale  infortuni,  di
          seguito  denominato  Casellario,   svolge   con   autonomia
          gestionale una funzione pubblica, sotto  la  vigilanza  del
          Ministero  del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,
          avvalendosi della struttura e delle  risorse  organizzative
          poste a disposizione dall'INAIL,  il  quale  provvede  alle
          relative necessita',  determinate  secondo  le  indicazioni
          dell'organo di governo del Casellario, di cui  all'articolo
          19, comma 2,  mediante  previsione  di  spesa  su  separato
          capitolo nell'ambito del bilancio dell'Istituto. 
              2. Il Casellario e' titolare della banca dati, relativa
          agli infortuni professionali e non  professionali  ed  alle
          malattie  professionali,  la  quale  viene  alimentata  dai
          soggetti indicati nell'articolo 17, in  seguito  denominati
          utenti". 
              - La legge 17 dicembre 2012,  n.  221  (Conversione  in
          legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese) e' pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale
          n. 18 dicembre 2012, n. 294, S.O. 
          Comma 32. 
              -  Il  testo  dell'articolo  21  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n.  179  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,
          come modificato dalla presente legge, e' riportato in  nota
          ai comma 2 e 31. 
          Comma 33. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13,  comma  5,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135: 
              "Art. 13. (Istituzione dell'Istituto per  la  vigilanza
          sulle assicurazioni). 
              (Omissis). 
              5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e  al
          Governo una relazione sulla propria attivita'. 
              (Omissis).". 
              - La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
          recante disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
          S.O. 
          Comma 36. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  328  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209, come  sostituito  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  328.  (Norme  sul   pagamento   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie). - 1. Alle  sanzioni  pecuniarie
          previste dagli articoli 305, comma 4, 308,  comma  4,  309,
          310,  311,  312  e  319  non  si  applica  la  facolta'  di
          estinguere  la  violazione  con  il  pagamento  in   misura
          ridotta. 
              2. Nei  casi  in  cui  e'  consentita  la  facolta'  di
          estinguere il  procedimento  con  il  pagamento  in  misura
          ridotta e la parte rinunci espressamente al  reclamo  prima
          della fissazione della seduta di trattazione dinnanzi  alla
          Commissione consultiva, il procedimento si estingue con  il
          contestuale pagamento  di  una  sanzione  pari  all'importo
          dell'oblazione, maggiorato del dieci per cento. 
              3. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  determina
          con regolamento le modalita', i termini di pagamento  e  le
          misure  per  la   riscossione   coattiva   delle   sanzioni
          pecuniarie previste dal presente codice. 
              4. I proventi  derivanti  dalle  sanzioni  inflitte  in
          applicazione dell'articolo  145-bis  e  del  capo  III  del
          presente titolo sono versati alla  CONSAP  Spa  -  Gestione
          autonoma  del  Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della
          strada.". 
              Il capo III del Titolo  X  (Assicurazione  obbligatoria
          per i veicoli a  motore  e  i  natanti)  del  codice  delle
          assicurazioni di cui al  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, e' rubricato: "Risarcimento del danno". 
          Comma 38. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
          pensionistiche  complementari),   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 8. (Finanziamento). - 1. Il  finanziamento  delle
          forme  pensionistiche  complementari  puo'  essere  attuato
          mediante  il  versamento  di  contributi   a   carico   del
          lavoratore, del  datore  di  lavoro  o  del  committente  e
          attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel  caso  di
          lavoratori  autonomi  e   di   liberi   professionisti   il
          finanziamento delle forme pensionistiche  complementari  e'
          attuato  mediante  contribuzioni  a  carico  dei   soggetti
          stessi. Nel  caso  di  soggetti  diversi  dai  titolari  di
          reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti  fiscalmente  a
          carico di altri, il  finanziamento  alle  citate  forme  e'
          attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali
          sono a carico. 
              2. Ferma restando la facolta' per tutti i lavoratori di
          determinare liberamente  l'entita'  della  contribuzione  a
          proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti  che
          aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
          da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione  su  base
          collettiva,  le  modalita'  e  la   misura   minima   della
          contribuzione  a  carico  del  datore  di  lavoro   e   del
          lavoratore stesso possono essere fissati  dai  contratti  e
          dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi  fra
          soli  lavoratori  determinano  il  livello   minimo   della
          contribuzione a  carico  degli  stessi.  Il  contributo  da
          destinare  alle  forme  pensionistiche   complementari   e'
          stabilito  in  cifra  fissa  oppure:   per   i   lavoratori
          dipendenti, in percentuale della retribuzione  assunta  per
          il  calcolo  del  TFR  o  con   riferimento   ad   elementi
          particolari della retribuzione  stessa;  per  i  lavoratori
          autonomi e i  liberi  professionisti,  in  percentuale  del
          reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato  ai  fini
          IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci
          lavoratori di societa' cooperative,  secondo  la  tipologia
          del rapporto di lavoro, in percentuale  della  retribuzione
          assunta per il calcolo  del  TFR  ovvero  degli  imponibili
          considerati   ai   fini   dei   contributi    previdenziali
          obbligatori ovvero in percentuale  del  reddito  di  lavoro
          autonomo dichiarato  ai  fini  IRPEF  relativo  al  periodo
          d'imposta precedente. Gli accordi possono  anche  stabilire
          la percentuale minima  di  TFR  maturando  da  destinare  a
          previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il
          conferimento e' totale. 
              3. Nel caso di forme  pensionistiche  complementari  di
          cui  siano  destinatari   i   dipendenti   della   pubblica
          amministrazione, i  contributi  alle  forme  pensionistiche
          debbono essere  definiti  in  sede  di  determinazione  del
          trattamento  economico,  secondo  procedure  coerenti  alla
          natura del rapporto. 
              4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore  di
          lavoro o committente, sia volontari sia dovuti  in  base  a
          contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme
          di previdenza  complementare,  sono  deducibili,  ai  sensi
          dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo  per  un
          importo  non  superiore  ad  euro  5.164,57;  i  contributi
          versati dal datore di lavoro  usufruiscono  altresi'  delle
          medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo  16;
          ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si
          tiene conto anche delle quote  accantonate  dal  datore  di
          lavoro ai fondi di  previdenza  di  cui  all'articolo  105,
          comma 1, del citato  TUIR.  Per  la  parte  dei  contributi
          versati che non  hanno  fruito  della  deduzione,  compresi
          quelli eccedenti il  suddetto  ammontare,  il  contribuente
          comunica alla forma pensionistica complementare,  entro  il
          31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui  e'  stato
          effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data
          in cui sorge il diritto  alla  prestazione,  l'importo  non
          dedotto o che non sara'  dedotto  nella  dichiarazione  dei
          redditi. 
              5.  Per  i  contributi  versati  nell'interesse   delle
          persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si  trovino
          nelle condizioni  ivi  previste,  spetta  al  soggetto  nei
          confronti  del  quale  dette  persone  sono  a  carico   la
          deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
          fermo restando  l'importo  complessivamente  stabilito  nel
          comma 4. 
              6. Ai lavoratori di prima occupazione  successiva  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto   e,
          limitatamente ai primi cinque anni di  partecipazione  alle
          forme  pensionistiche  complementari,  e'  consentito,  nei
          venti anni successivi al quinto anno  di  partecipazione  a
          tali forme,  dedurre  dal  reddito  complessivo  contributi
          eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari  alla  differenza
          positiva tra l'importo di 25.822,85  euro  e  i  contributi
          effettivamente   versati   nei   primi   cinque   anni   di
          partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per  un
          importo non superiore a 2.582,29 euro annui. 
              7.  Il  conferimento  del  TFR  maturando  alle   forme
          pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme
          stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo: 
                a) modalita' esplicite: entro sei mesi dalla data  di
          prima assunzione  il  lavoratore  puo'  conferire  l'intero
          importo del  TFR  maturando  ad  una  forma  di  previdenza
          complementare   dallo   stesso   prescelta;   qualora,   in
          alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo  di
          tempo, di mantenere il  TFR  maturando  presso  il  proprio
          datore di lavoro, tale scelta puo'  essere  successivamente
          revocata e il lavoratore puo' conferire il TFR maturando ad
          una  forma   pensionistica   complementare   dallo   stesso
          prescelta; 
                b) modalita' tacite: nel caso in  cui  il  lavoratore
          nel periodo di tempo indicato alla lettera a)  non  esprima
          alcuna volonta',  a  decorrere  dal  mese  successivo  alla
          scadenza dei sei mesi ivi previsti: 
                  1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando
          dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista
          dagli accordi o contratti collettivi,  anche  territoriali,
          salvo sia intervenuto  un  diverso  accordo  aziendale  che
          preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva  tra
          quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2),
          della legge 23 agosto  2004,  n.  243;  tale  accordo  deve
          essere notificato dal datore di lavoro  al  lavoratore,  in
          modo diretto e personale; 
                  2) in caso di presenza di piu' forme pensionistiche
          di cui al n. 1), il  TFR  maturando  e'  trasferito,  salvo
          diverso  accordo  aziendale,  a  quella  alla  quale  abbia
          aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda; 
                  3) qualora non siano applicabili le disposizioni di
          cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro  trasferisce  il
          TFR  maturando  alla  forma   pensionistica   complementare
          istituita presso l'INPS; 
                c) con riferimento ai lavoratori di prima  iscrizione
          alla previdenza obbligatoria  in  data  antecedente  al  29
          aprile 1993: 
                  1) fermo restando quanto previsto all'articolo  20,
          qualora risultino iscritti, alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto, a forme pensionistiche  complementari
          in  regime  di  contribuzione   definita,   e'   consentito
          scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla  data
          di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo
          TFR maturando presso il proprio datore  di  lavoro,  ovvero
          conferirlo, anche nel caso  in  cui  non  esprimano  alcuna
          volonta', alla forma complementare  collettiva  alla  quale
          gli stessi abbiano gia' aderito; 
                  2) qualora non risultino  iscritti,  alla  data  di
          entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   a   forme
          pensionistiche  complementari,  e'  consentito   scegliere,
          entro sei mesi dalla predetta data,  se  mantenere  il  TFR
          maturando  presso  il  proprio  datore  di  lavoro,  ovvero
          conferirlo, nella  misura  gia'  fissata  dagli  accordi  o
          contratti collettivi, ovvero,  qualora  detti  accordi  non
          prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore
          al 50 per cento, con possibilita' di incrementi successivi,
          ad una forma pensionistica complementare; nel caso  in  cui
          non esprimano alcuna volonta', si applica  quanto  previsto
          alla lettera b). 
              8. Prima dell'avvio del periodo di  sei  mesi  previsto
          dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore
          adeguate informazioni  sulle  diverse  scelte  disponibili.
          Trenta giorni prima della scadenza dei sei  mesi  utili  ai
          fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore  che
          non abbia ancora manifestato alcuna volonta' deve  ricevere
          dal datore di lavoro le  necessarie  informazioni  relative
          alla forma pensionistica complementare verso  la  quale  il
          TFR maturando e' destinato alla scadenza del semestre. 
              9.  Gli   statuti   e   i   regolamenti   delle   forme
          pensionistiche  complementari   prevedono,   in   caso   di
          conferimento tacito del TFR, l'investimento di  tali  somme
          nella linea a contenuto piu' prudenziale tali da  garantire
          la restituzione del capitale e rendimenti comparabili,  nei
          limiti previsti dalla normativa statale e  comunitaria,  al
          tasso di rivalutazione del TFR. 
              10. L'adesione a  una  forma  pensionistica  realizzata
          tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non
          comporta  l'obbligo  della  contribuzione  a   carico   del
          lavoratore e del  datore  di  lavoro.  Il  lavoratore  puo'
          decidere,  tuttavia,   di   destinare   una   parte   della
          retribuzione alla forma  pensionistica  prescelta  in  modo
          autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale
          caso comunica al datore di lavoro l'entita' del  contributo
          e il fondo di destinazione. Il  datore  puo'  a  sua  volta
          decidere, pur  in  assenza  di  accordi  collettivi,  anche
          aziendali, di contribuire  alla  forma  pensionistica  alla
          quale il  lavoratore  ha  gia'  aderito,  ovvero  a  quella
          prescelta in base al citato accordo. Nel  caso  in  cui  il
          lavoratore intenda  contribuire  alla  forma  pensionistica
          complementare e qualora abbia diritto ad un contributo  del
          datore di lavoro  in  base  ad  accordi  collettivi,  anche
          aziendali,   detto   contributo   affluisce   alla    forma
          pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e
          secondo le modalita' stabilite  dai  predetti  contratti  o
          accordi. 
              11.  La   contribuzione   alle   forme   pensionistiche
          complementari  puo'  proseguire  volontariamente  oltre  il
          raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista  dal  regime
          obbligatorio di appartenenza, a condizione che  l'aderente,
          alla data del pensionamento, possa  far  valere  almeno  un
          anno di contribuzione a favore delle  forme  di  previdenza
          complementare. E' fatta salva la facolta' del soggetto  che
          decida di proseguire volontariamente la  contribuzione,  di
          determinare autonomamente il  momento  di  fruizione  delle
          prestazioni pensionistiche. 
              12. Per i soggetti destinatari del decreto  legislativo
          16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti  al  fondo
          ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non
          fisse. I medesimi soggetti  possono  altresi'  delegare  il
          centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito  o
          di debito al versamento con cadenza trimestrale alla  forma
          pensionistica  complementare  dell'importo   corrispondente
          agli abbuoni accantonati a seguito di  acquisti  effettuati
          tramite moneta  elettronica  o  altro  mezzo  di  pagamento
          presso   i   centri   vendita   convenzionati.    Per    la
          regolarizzazione di dette  operazioni  deve  ravvisarsi  la
          coincidenza tra il soggetto che  conferisce  la  delega  al
          centro convenzionato con il titolare della posizione aperta
          presso la forma pensionistica complementare medesima. 
              13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i
          criteri stabiliti dalla COVIP, le modalita'  in  base  alle
          quali l'aderente puo'  suddividere  i  flussi  contributivi
          anche su diverse linee di  investimento  all'interno  della
          forma  pensionistica   medesima,   nonche'   le   modalita'
          attraverso le  quali  puo'  trasferire  l'intera  posizione
          individuale a una o piu' linee.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
          pensionistiche  complementari),   come   sostituito   dalla
          presente legge: 
              "Art. 11. (Prestazioni). - 1. Le  forme  pensionistiche
          complementari definiscono i requisiti  e  le  modalita'  di
          accesso alle prestazioni nel rispetto  di  quanto  disposto
          dal presente articolo. 
              2.  Il  diritto  alla  prestazione   pensionistica   si
          acquisisce al momento della maturazione  dei  requisiti  di
          accesso alle prestazioni stabiliti nel regime  obbligatorio
          di appartenenza, con almeno cinque anni  di  partecipazione
          alle forme pensionistiche complementari. 
              3.  Le  prestazioni   pensionistiche   in   regime   di
          contribuzione definita e di  prestazione  definita  possono
          essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino
          ad  un  massimo  del  50  per  cento  del  montante  finale
          accumulato,  e  in  rendita.   Nel   computo   dell'importo
          complessivo erogabile in capitale sono  detratte  le  somme
          erogate a titolo di anticipazione per le quali non  si  sia
          provveduto  al  reintegro.  Nel  caso  in  cui  la  rendita
          derivante dalla conversione di almeno il 70 per  cento  del
          montante finale sia inferiore al 50 per cento  dell'assegno
          sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della  legge  8
          agosto 1995, n. 335,  la  stessa  puo'  essere  erogata  in
          capitale. 
              4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che,
          in  caso  di  cessazione  dell'attivita'   lavorativa   che
          comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo  superiore
          a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o  parti
          di esse siano, su richiesta dell'aderente,  consentite  con
          un anticipo  di  cinque  anni  rispetto  ai  requisiti  per
          l'accesso  alle  prestazioni  nel  regime  obbligatorio  di
          appartenenza e che in tal caso possano essere  erogate,  su
          richiesta dell'aderente, in forma  di  rendita  temporanea,
          fino  al  conseguimento  dei  requisiti  di  accesso   alle
          prestazioni  nel  regime  obbligatorio.  Gli  statuti  e  i
          regolamenti  delle   forme   pensionistiche   complementari
          possono innalzare l'anticipo di cui al  periodo  precedente
          fino a un massimo di dieci anni. 
              5. A migliore  tutela  dell'aderente,  gli  schemi  per
          l'erogazione delle rendite possono prevedere,  in  caso  di
          morte del  titolare  della  prestazione  pensionistica,  la
          restituzione  ai  beneficiari  dallo  stesso  indicati  del
          montante  residuo  o,  in  alternativa,   l'erogazione   ai
          medesimi di una  rendita  calcolata  in  base  al  montante
          residuale. In  tale  caso  e'  autorizzata  la  stipula  di
          contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte
          o di sopravvivenza oltre la vita media. 
              6. Le prestazioni pensionistiche complementari  erogate
          in forma di capitale sono imponibili per il loro  ammontare
          complessivo al netto della parte corrispondente ai  redditi
          gia' assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche
          complementari erogate in forma di rendita  sono  imponibili
          per il loro ammontare  complessivo  al  netto  della  parte
          corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e  a
          quelli  di  cui  alla  lettera  g-quinquies)  del  comma  1
          dell'articolo 44 del TUIR, e successive  modificazioni,  se
          determinabili. Sulla  parte  imponibile  delle  prestazioni
          pensionistiche comunque erogate e' operata una  ritenuta  a
          titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di
          una quota pari a  0,30  punti  percentuali  per  ogni  anno
          eccedente il quindicesimo anno di  partecipazione  a  forme
          pensionistiche  complementari  con  un  limite  massimo  di
          riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso  di  prestazioni
          erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al  periodo
          precedente e' applicata dalla  forma  pensionistica  a  cui
          risulta iscritto il lavoratore;  nel  caso  di  prestazioni
          erogate in forma di rendita tale ritenuta e' applicata  dai
          soggetti eroganti.  La  forma  pensionistica  complementare
          comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati  in  suo
          possesso  necessari  per  il  calcolo  della  parte   delle
          prestazioni corrispondente ai redditi gia' assoggettati  ad
          imposta se determinabili. 
              7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari
          possono   richiedere   un'anticipazione   della   posizione
          individuale maturata: 
                a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore
          al  75  per  cento,  per  spese  sanitarie  a  seguito   di
          gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli
          per terapie e interventi  straordinari  riconosciuti  dalle
          competenti strutture pubbliche.  Sull'importo  erogato,  al
          netto  dei  redditi  gia'  assoggettati  ad   imposta,   e'
          applicata una ritenuta a titolo  d'imposta  con  l'aliquota
          del 15 per cento ridotta di una quota  pari  a  0,30  punti
          percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
          partecipazione a forme pensionistiche complementari con  un
          limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; 
                b) decorsi otto anni di iscrizione,  per  un  importo
          non superiore al 75 per cento, per l'acquisto  della  prima
          casa di abitazione per se' o per i figli,  documentato  con
          atto notarile, o per la realizzazione degli  interventi  di
          cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo
          3  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,   n.   380,
          relativamente alla prima casa  di  abitazione,  documentati
          come  previsto   dalla   normativa   stabilita   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449.  Sull'importo  erogato,  al  netto  dei  redditi  gia'
          assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta  a  titolo
          di imposta del 23 per cento; 





                c) decorsi otto anni di iscrizione,  per  un  importo
          non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli
          aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei  redditi  gia'
          assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta  a  titolo
          di imposta del 23 per cento; 
                d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e  c)  sono
          applicate  dalla   forma   pensionistica   che   eroga   le
          anticipazioni. 
              8. Le somme percepite a  titolo  di  anticipazione  non
          possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del
          totale  dei  versamenti,  comprese  le   quote   del   TFR,
          maggiorati delle plusvalenze tempo  per  tempo  realizzate,
          effettuati  alle  forme  pensionistiche   complementari   a
          decorrere dal primo momento  di  iscrizione  alle  predette
          forme.  Le  anticipazioni  possono  essere  reintegrate,  a
          scelta dell'aderente, in qualsiasi momento  anche  mediante
          contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.
          Sulle somme eccedenti il  predetto  limite,  corrispondenti
          alle  anticipazioni   reintegrate,   e'   riconosciuto   al
          contribuente un credito d'imposta pari  all'imposta  pagata
          al    momento    della    fruizione     dell'anticipazione,
          proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. 
              9.  Ai  fini   della   determinazione   dell'anzianita'
          necessaria per la richiesta  delle  anticipazioni  e  delle
          prestazioni pensionistiche sono considerati utili  tutti  i
          periodi  di  partecipazione   alle   forme   pensionistiche
          complementari maturati dall'aderente per i quali lo  stesso
          non abbia esercitato il  riscatto  totale  della  posizione
          individuale. 
              10. Ferma  restando  l'intangibilita'  delle  posizioni
          individuali  costituite  presso  le  forme   pensionistiche
          complementari  nella  fase  di  accumulo,  le   prestazioni
          pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di
          cui al comma 7, lettera a),  sono  sottoposti  agli  stessi
          limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in
          vigore  per  le  pensioni  a  carico  degli   istituti   di
          previdenza  obbligatoria  previsti  dall'articolo  128  del
          regio decreto-legge 4 ottobre 1935,  n.  1827,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935,  n.  1155,  e
          dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
          5 gennaio 1950,  n.  180,  e  successive  modificazioni.  I
          crediti relativi alle somme oggetto di  riscatto  totale  e
          parziale e le somme oggetto  di  anticipazione  di  cui  al
          comma 7, lettere b) e c), non sono  assoggettate  ad  alcun
          vincolo     di     cedibilita',     sequestrabilita'      e
          pignorabilita'.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
          pensionistiche  complementari),   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art.  14.  (Permanenza   nella   forma   pensionistica
          complementare e cessazione dei requisiti di  partecipazione
          e portabilita'). - 1. Gli statuti  e  i  regolamenti  delle
          forme   pensionistiche   complementari   stabiliscono    le
          modalita' di esercizio relative  alla  partecipazione  alle
          forme   medesime,   alla   portabilita'   delle   posizioni
          individuali e  della  contribuzione,  nonche'  al  riscatto
          parziale o  totale  delle  posizioni  individuali,  secondo
          quanto disposto dal presente articolo. 
              2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione  alla
          forma  pensionistica  complementare   gli   statuti   e   i
          regolamenti stabiliscono: 
                a) il  trasferimento  ad  altra  forma  pensionistica
          complementare alla quale il lavoratore acceda in  relazione
          alla nuova attivita'; 
                b) il riscatto parziale,  nella  misura  del  50  per
          cento della posizione individuale  maturata,  nei  casi  di
          cessazione   dell'attivita'   lavorativa    che    comporti
          l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a  12
          mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso  di  ricorso
          da parte del datore di lavoro  a  procedure  di  mobilita',
          cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; 
                c) il riscatto  totale  della  posizione  individuale
          maturata per i casi di invalidita' permanente che  comporti
          la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e
          a  seguito  di  cessazione  dell'attivita'  lavorativa  che
          comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo  superiore
          a 48 mesi. Tale facolta' non  puo'  essere  esercitata  nel
          quinquennio precedente  la  maturazione  dei  requisiti  di
          accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel
          maggior   periodo   eventualmente   fissato   dalle   forme
          pensionistiche complementari ai sensi del  secondo  periodo
          del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi  si  applicano
          le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11. 
              3.  In  caso  di  morte  dell'aderente  ad  una   forma
          pensionistica complementare  prima  della  maturazione  del
          diritto alla prestazione pensionistica  l'intera  posizione
          individuale maturata e' riscattata dagli eredi  ovvero  dai
          diversi beneficiari  dallo  stesso  designati,  siano  essi
          persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti,
          la  posizione,  limitatamente  alle  forme   pensionistiche
          complementari di cui  all'articolo  13,  viene  devoluta  a
          finalita'  sociali  secondo  le  modalita'  stabilite   con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali.
          Nelle  forme  pensionistiche  complementari  di  cui   agli
          articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la  suddetta
          posizione resta acquisita al fondo pensione. 
              4. Sulle somme percepite a  titolo  di  riscatto  della
          posizione individuale relative alle fattispecie previste ai
          commi 2 e 3, e' operata una ritenuta a  titolo  di  imposta
          con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a
          0,30  punti  percentuali  per  ogni   anno   eccedente   il
          quindicesimo anno di partecipazione a forme  pensionistiche
          complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti
          percentuali, sul medesimo imponibile  di  cui  all'articolo
          11, comma 6. 
              5.   In   caso   di   cessazione   dei   requisiti   di
          partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai  commi
          2 e 3 del presente articolo, e' previsto il riscatto  della
          posizione  sia  nelle  forme  collettive  sia   in   quelle
          individuali e su tali  somme  si  applica  una  ritenuta  a
          titolo di imposta con  l'aliquota  del  23  per  cento  sul
          medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6. 
              6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una
          forma pensionistica complementare l'aderente ha facolta' di
          trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra
          forma pensionistica. Gli  statuti  e  i  regolamenti  delle
          forme pensionistiche prevedono esplicitamente  la  predetta
          facolta' e non possono contenere  clausole  che  risultino,
          anche  di  fatto,  limitative  del  suddetto  diritto  alla
          portabilita'  dell'intera   posizione   individuale.   Sono
          comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione  o
          del trasferimento, consentano  l'applicazione  di  voci  di
          costo, comunque denominate, significativamente piu' elevate
          di quelle applicate nel corso del rapporto  e  che  possono
          quindi costituire ostacolo alla portabilita'.  In  caso  di
          esercizio della predetta facolta'  di  trasferimento  della
          posizione  individuale,  il  lavoratore   ha   diritto   al
          versamento alla forma pensionistica da  lui  prescelta  del
          TFR maturando e  dell'eventuale  contributo  a  carico  del
          datore  di  lavoro  nei  limiti  e  secondo  le   modalita'
          stabilite  dai  contratti  o  accordi   collettivi,   anche
          aziendali. 
              7.  Le  operazioni  di  trasferimento  delle  posizioni
          pensionistiche  sono  esenti  da  ogni  onere  fiscale,   a
          condizione che avvengano a favore di  forme  pensionistiche
          disciplinate  dal  presente   decreto   legislativo.   Sono
          altresi' esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle
          risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione  o
          da una  forma  pensionistica  individuale  ad  altro  fondo
          pensione o ad altra forma pensionistica individuale. 
              8. Gli adempimenti a carico delle forme  pensionistiche
          complementari conseguenti all'esercizio delle  facolta'  di
          cui al presente articolo devono essere effettuati entro  il
          termine  massimo  di  sei  mesi  dalla  data  di  esercizio
          stesso.". 
          Comma 39. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252  (Disciplina
          delle forme pensionistiche complementari): 
              "Art.  3.  (Istituzione  delle   forme   pensionistiche
          complementari). - 1. Le forme pensionistiche  complementari
          possono essere istituite da: 
                a) contratti e accordi collettivi,  anche  aziendali,
          limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti  o
          lavoratori firmatari degli  stessi,  ovvero,  in  mancanza,
          accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari  di
          contratti collettivi nazionali di  lavoro;  accordi,  anche
          interaziendali per  gli  appartenenti  alla  categoria  dei
          quadri, promossi dalle organizzazioni  sindacali  nazionali
          rappresentative  della  categoria,  membri  del   Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro; 
                b) accordi  fra  lavoratori  autonomi  o  fra  liberi
          professionisti,   promossi   da   loro   sindacati   o   da
          associazioni di rilievo almeno regionale; 
                c) regolamenti di enti o aziende, i cui  rapporti  di
          lavoro  non  siano  disciplinati  da  contratti  o  accordi
          collettivi, anche aziendali; 
                d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento
          di  tali  forme  pensionistiche  complementari  con   legge
          regionale  nel  rispetto  della  normativa   nazionale   in
          materia; 
                e)  accordi  fra  soci  lavoratori  di   cooperative,
          promossi da associazioni nazionali  di  rappresentanza  del
          movimento cooperativo legalmente riconosciute; 
                f)  accordi  tra  soggetti  destinatari  del  decreto
          legislativo 16 settembre 1996, n. 565,  promossi  anche  da
          loro  sindacati  o  da  associazioni  di   rilievo   almeno
          regionale; 
                g) gli enti di diritto  privato  di  cui  ai  decreti
          legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,  n.
          103,   con   l'obbligo   della   gestione   separata,   sia
          direttamente  sia  secondo  le  disposizioni  di  cui  alle
          lettere a) e b); 
                h)  i  soggetti  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
          limitatamente ai fondi pensione aperti di cui  all'articolo
          12; 
                i) i soggetti di cui all'articolo  13,  limitatamente
          alle forme pensionistiche complementari individuali. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
          pensionistiche complementari): 
              "Art. 20. (Forme pensionistiche complementari istituite
          alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421). - 1. Fino alla emanazione del decreto  di  cui  al
          comma  2,  alle  forme  pensionistiche  complementari   che
          risultano istituite alla data di entrata  in  vigore  della
          legge 23  ottobre  1992,  n.  421,  non  si  applicano  gli
          articoli 4, comma 5, e 6, commi 1,  3  e  5.  Salvo  quanto
          previsto al comma 3, dette forme, se  gia'  configurate  ai
          sensi   dell'articolo   2117   del   codice    civile    ed
          indipendentemente dalla  natura  giuridica  del  datore  di
          lavoro,  devono  essere  dotate  di  strutture   gestionali
          amministrative e contabili separate. 
              2. Le forme di cui al comma  1  devono  adeguarsi  alle
          disposizioni del presente  decreto  legislativo  secondo  i
          criteri,  le  modalita'  e  i  tempi  stabiliti,  anche  in
          relazione alle specifiche caratteristiche di  talune  delle
          suddette  forme,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali sentita la  COVIP,  da
          adottarsi entro un anno dalla  data  di  pubblicazione  del
          presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica   italiana.   Le   operazioni   necessarie   per
          l'adeguamento alle disposizioni di cui  al  presente  comma
          sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui al comma
          1 sono iscritte in una sezione speciale  dell'albo  di  cui
          all'articolo 19, comma 1. 
              3. Qualora le forme pensionistiche di cui  al  comma  1
          intendano  comunque  adeguarsi  alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 6, comma  1,  lettera  d),  le  operazioni  di
          conferimento non concorrono in  alcun  caso  a  formare  il
          reddito imponibile del soggetto  conferente  e  i  relativi
          atti sono soggetti alle imposte di registro,  ipotecarie  e
          catastali nella misura fissa di  euro  51,64  per  ciascuna
          imposta; a dette  operazioni  si  applicano,  agli  effetti
          dell'imposta sull'incremento di valore degli  immobili,  le
          disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma,  secondo
          periodo, e 6, settimo comma,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  643,  e  successive
          modificazioni. 
              4. L'attivita' di vigilanza sulle forme  pensionistiche
          di cui al comma 1 e' svolta dalla COVIP  secondo  piani  di
          attivita' differenziati temporalmente anche con riferimento
          alle modalita' di controllo e alle diverse categorie  delle
          predette  forme  pensionistiche.  La  COVIP  riferisce   al
          riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
          al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche
          di cui al comma 1, successivamente alla data del 28  aprile
          1993, si applicano le disposizioni stabilite  dal  presente
          decreto legislativo e, per quelli di  cui  all'articolo  2,
          comma  1,  lettera  a),   non   possono   essere   previste
          prestazioni definite volte ad  assicurare  una  prestazione
          determinata con riferimento al livello del reddito,  ovvero
          a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. 
              6.  L'accesso  alle  prestazioni   per   anzianita'   e
          vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di  cui  al
          comma  1,  che   garantiscono   prestazioni   definite   ad
          integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e'
          subordinato alla liquidazione del predetto trattamento. 
              6-bis. Le  forme  pensionistiche  di  cui  al  comma  1
          istituite all'interno di enti o societa' diversi da  quelli
          sottoposti, direttamente o in quanto facenti  parte  di  un
          gruppo, a vigilanza in base alle  disposizioni  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte
          a  soli  pensionati,  devono  presentare  alla  COVIP,  con
          cadenza triennale, documentazione idonea  a  dimostrare  la
          sussistenza delle condizioni necessarie  ad  assicurare  la
          continuita' nell'erogazione  delle  prestazioni.  La  COVIP
          verifica la sussistenza delle predette condizioni. 
              7. Le forme pensionistiche di cui al comma  1,  gestite
          in via prevalente secondo  il  sistema  tecnico-finanziario
          della ripartizione e con squilibri  finanziari,  che  siano
          gia' state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali con il quale e'  stata  accertata
          una  situazione   di   squilibrio   finanziario   derivante
          dall'applicazione del  previgente  decreto  legislativo  21
          aprile 1993, n.  124,  possono  deliberare  di  continuare,
          sotto la propria responsabilita', a derogare agli  articoli
          8  e  11.  Ai  relativi  contributi  versati  continua   ad
          applicarsi, anche per  gli  iscritti  successivamente  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
          il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti. 
              8. Le forme pensionistiche di cui al  comma  7  debbono
          presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro
          e delle politiche  sociali  il  bilancio  tecnico,  nonche'
          documentazione  idonea  a  dimostrare  il  permanere  della
          situazione finanziaria di cui al precedente  comma  7;  con
          cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli
          iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle
          prestazioni, nonche' al patrimonio investito, determini  le
          condizioni   necessarie    ad    assicurare    l'equilibrio
          finanziario della gestione ed il  progressivo  allineamento
          alle norme generali del presente decreto. Il  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  previo  parere  della
          COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni. 
              9. Le deliberazioni assembleari delle forme di  cui  al
          comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le
          procedure previste dai rispettivi  statuti,  anche  con  il
          metodo referendario, non intendendosi applicabili  ad  esse
          le modalita' di presenza previste dagli articoli  20  e  21
          del codice civile.". 
          Comma 41. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti  per  la  tutela  dei
          consumatori, la promozione della concorrenza,  lo  sviluppo
          di attivita' economiche, la nascita di  nuove  imprese,  la
          valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale  e  la
          rottamazione    di    autoveicoli),     convertito,     con
          modificazioni, dalla legge  2  aprile  2007,  n.  40,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. (Ricarica nei  servizi  di  telefonia  mobile,
          trasparenza  e  liberta'  di  recesso  dai  contratti   con
          operatori telefonici, televisivi e di servizi internet).  -
          1. Al fine di favorire  la  concorrenza  e  la  trasparenza
          delle  tariffe,  di  garantire  ai  consumatori  finali  un
          adeguato livello di conoscenza sugli effettivi  prezzi  del
          servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte
          presenti sul mercato, e' vietata, da parte degli  operatori
          di  telefonia,  di  reti  televisive  e  di   comunicazioni
          elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi
          per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in
          forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico
          telefonico o del servizio richiesto. e' altresi' vietata la
          previsione di termini temporali  massimi  di  utilizzo  del
          traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola
          difforme e' nulla e non comporta la nullita' del contratto,
          fatti salvi  i  vincoli  di  durata  di  eventuali  offerte
          promozionali comportanti  prezzi  piu'  favorevoli  per  il
          consumatore. Gli operatori di telefonia mobile adeguano  la
          propria  offerta  commerciale  alle  predette  disposizioni
          entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              2. L'offerta  commerciale  dei  prezzi  dei  differenti
          operatori della telefonia deve evidenziare  tutte  le  voci
          che compongono l'offerta, al fine di consentire ai  singoli
          consumatori un adeguato confronto. 
              2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni
          determina le modalita' per  consentire  all'utente,  a  sua
          richiesta, al momento della chiamata da un numero  fisso  o
          cellulare   e   senza   alcun   addebito,   di    conoscere
          l'indicazione  dell'operatore  che   gestisce   il   numero
          chiamato. 
              3. I contratti per adesione stipulati con operatori  di
          telefonia  e  di  reti  televisive   e   di   comunicazione
          elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata,
          devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal
          contratto o di trasferire le utenze presso altro  operatore
          senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e  senza
          spese  non  giustificate  da  costi  dell'operatore  e  non
          possono imporre un obbligo di preavviso superiore a  trenta
          giorni. Le clausole difformi sono  nulle,  fatta  salva  la
          facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni  del
          presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati  alla
          data di entrata in vigore  del  presente  decreto  entro  i
          successivi sessanta giorni. In ogni caso, le spese relative
          al  recesso  o  al  trasferimento  dell'utenza   ad   altro
          operatore sono commisurate al valore  del  contratto  e  ai
          costi  reali  sopportati  dall'azienda,  ovvero  ai   costi
          sostenuti per dismettere la linea telefonica  o  trasferire
          il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento
          della  pubblicizzazione   dell'offerta   e   in   fase   di
          sottoscrizione del contratto, nonche'  comunicate,  in  via
          generale,   all'Autorita'    per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni, esplicitando analiticamente la  composizione
          di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica. 
              3-bis.   Le   modalita'   utilizzabili   dal   soggetto
          contraente che intenda recedere da un  contratto  stipulato
          con operatori di  telefonia  e  di  reti  televisive  e  di
          comunicazione elettronica, nonche' in  caso  di  cambio  di
          gestore, devono essere semplici e di immediata  attivazione
          e devono seguire le medesime forme utilizzabili al  momento
          dell'attivazione o  dell'adesione  al  contratto.  In  ogni
          caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive  e  di
          comunicazioni    elettroniche    devono    consentire    la
          possibilita' per consumatori  e  utenti  di  comunicare  il
          recesso o il cambio di gestore con modalita' telematiche. 
              3-ter.  Il  contratto  stipulato   con   operatori   di
          telefonia  e  di  reti  televisive   e   di   comunicazione
          elettronica, ove comprenda offerte promozionali  aventi  ad
          oggetto la fornitura sia di servizi che di beni,  non  puo'
          avere durata superiore a ventiquattro  mesi.  Nel  caso  di
          risoluzione anticipata si  applicano  i  medesimi  obblighi
          informativi  e  i  medesimi  limiti  agli  oneri   per   il
          consumatore di cui al comma 3, terzo  periodo,  e  comunque
          gli  eventuali  relativi  costi  devono   essere   equi   e
          proporzionati al valore del contratto e alla durata residua
          della promozione offerta. 
              3-quater. E' fatto  obbligo  ai  soggetti  gestori  dei
          servizi di telefonia e di  comunicazioni  elettroniche,  ai
          fini  dell'eventuale  addebito  al  cliente  del  costo  di
          servizi in abbonamento offerti da terzi,  di  acquisire  la
          prova del previo consenso espresso del  medesimo.  In  ogni
          caso, e' fatto divieto agli operatori  di  telefonia  e  di
          comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilita' per
          il consumatore  o  per  l'utente  di  ricevere  servizi  in
          abbonamento da parte dello stesso operatore,  o  di  terzi,
          senza   il   previo   consenso   espresso   e   documentato
          all'attivazione di tale tipologia di servizi. 
              4. L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
          vigila  sull'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo e stabilisce le modalita' attuative delle
          disposizioni di cui al comma 2  e  al  comma  3-quater.  La
          violazione delle disposizioni di cui  ai  commi  1,  2,  3,
          3-bis, 3-ter e 3-quater e' sanzionata dall'Autorita' per le
          garanzie nelle comunicazioni applicando l' articolo 98  del
          codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come  modificato  dall'
          articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286.". 
              - La legge 2 aprile 2007, n. 40 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7,  recante
          misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
          della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la
          nascita di nuove  imprese)  e'  pubblicata  sulla  Gazzetta
          Ufficiale 2 aprile 2007, n. 77, S.O. 
          Comma 42. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 70 del codice delle
          comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n. 259, e  successive  modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  70.  (Contratti  e  esercizio  del  diritto   di
          recesso). - 1. Fermo restando le  disposizioni  di  cui  al
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.7,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  2  aprile  2007,  n.  40,   i
          consumatori  ed  altri  utenti  finali  che   ne   facciano
          richiesta, hanno diritto di stipulare contratti con  una  o
          piu' imprese che forniscono servizi di connessione  ad  una
          rete di comunicazione pubblica o servizi  di  comunicazione
          elettronica accessibile al pubblico.  Il  contratto  indica
          almeno,  in   modo   chiaro,   dettagliato   e   facilmente
          comprensibile: 
                a) la denominazione e la sede dell'impresa; 
                b) i servizi forniti, ed in particolare: 
                  1) se viene fornito o meno l'accesso ai servizi  di
          emergenza e  alle  informazioni  sulla  localizzazione  del
          chiamante  e  se  esistono   eventuali   restrizioni   alla
          fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 76; 
                  2) informazioni su eventuali altre  condizioni  che
          limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni; 
                  3)  i  livelli  minimi  di  qualita'  del  servizio
          offerti, compresa la data  dell'allacciamento  iniziale  e,
          ove opportuno, altri parametri di  qualita'  del  servizio,
          quali definiti dall'Autorita'; 
                  4) informazioni sulle  procedure  poste  in  essere
          dall'impresa per misurare e strutturare il traffico  in  un
          collegamento di rete nel rispetto  del  diritto  di  scelta
          nonche' del diritto  alla  protezione  dei  dati  personali
          dell'utente onde evitare la saturazione  della  rete  e  il
          superamento dei limiti di capienza,  e  informazioni  sulle
          eventuali  ripercussioni  sulla   qualita'   del   servizio
          riconducibili a tali procedure; 
                  5)  eventuali  restrizioni  imposte  dal  fornitore
          all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite. 
                c) i tipi di servizi  di  manutenzione  offerti  e  i
          servizi di assistenza alla clientela  forniti,  nonche'  le
          modalita' per contattare tali servizi; 
                d) qualora esista un obbligo ai  sensi  dell'articolo
          75, la scelta del contraente di far includere o meno i suoi
          dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi; 
                e) il dettaglio dei prezzi e delle  tariffe,  nonche'
          le modalita'  secondo  le  quali  possono  essere  ottenute
          informazioni  aggiornate  in  merito  a  tutte  le  tariffe
          applicabili  e  a  tutti  i  costi  di  manutenzione,  alle
          modalita' di pagamento e ad eventuali differenze  di  costo
          ad esse legate; 
                f) la durata del contratto, le condizioni di  rinnovo
          e di cessazione dei servizi e del contratto compresi: 
                  1) ogni utilizzo  minimo  o  durata  richiesti  per
          beneficiare di condizioni promozionali; 
                  2)  i  diritti   e   gli   obblighi   inerenti   la
          portabilita' dei numeri o di altri identificatori; 
                  3) eventuali commissioni dovute in caso di  recesso
          anticipato dal contratto, compresi gli eventuali  costi  da
          recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale. 
                g)  le  disposizioni  relative  all'indennizzo  e  al
          rimborso applicabili qualora non sia raggiunto  il  livello
          di qualita' del servizio previsto dal contratto; 
                h)  il  modo  in  cui  possono   essere   avviati   i
          procedimenti di risoluzione  delle  controversie  ai  sensi
          dell'articolo 84; 
                i) i tipi di azioni che l'impresa  puo'  adottare  in
          risposta  a  incidenti   o   minacce   alla   sicurezza   o
          all'integrita' e alle vulnerabilita'. 
              2.  L'Autorita'  vigila  sull'applicazione  di   quanto
          disposto ai fini di cui al comma 1  e  puo'  estendere  gli
          obblighi di cui  al  medesimo  comma  affinche'  sussistano
          anche nei confronti di altri utenti finali. 
              3.  L'Autorita'  puo'  richiedere  che   il   contratto
          contenga ogni informazione che possa essere fornita  a  tal
          fine dalle autorita' competenti sull'utilizzo delle reti  e
          servizi di comunicazione elettronica per attivita' illegali
          e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti
          di tutela dai rischi per la sicurezza  personale,  la  vita
          privata e i dati personali di cui  all'articolo  71,  comma
          2-quater, e relativi al servizio fornito. 
              4. Il contraente,  qualora  non  accetti  le  modifiche
          delle condizioni contrattuali da parte  delle  imprese  che
          forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica,  ha
          diritto di recedere dal contratto senza penali ne' costi di
          disattivazione. Le modifiche sono comunicate al  contraente
          con adeguato preavviso, non inferiore a  trenta  giorni,  e
          contengono le informazioni complete circa  l'esercizio  del
          diritto di recesso. L'Autorita' puo' specificare  la  forma
          di tali comunicazioni. 
              5. L'utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di
          utilizzare  il  servizio  per  effettuare  comunicazioni  o
          attivita' contro la morale o l'ordine pubblico  o  arrecare
          danno ai minori molestia o  disturbo  alla  quiete  privata
          ovvero per finalita'  abusive  o  fraudolente,  decade  dal
          contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra
          responsabilita' prevista dalle leggi vigenti. 
              6.". 
          Comma 43. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 98, comma  16,  del
          codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259,   e   successive
          modificazioni, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 98.(Sanzioni). - 1. Le disposizioni del  presente
          articolo si applicano alle reti e servizi di  comunicazione
          elettronica ad uso pubblico. 
              2. In caso di installazione  e  fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa
          autorizzazione generale, il Ministero commina, se il  fatto
          non  costituisce   reato,   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da  euro  15.000,00  ad  euro  2.500.000,00,  da
          stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se  il
          fatto riguarda la installazione o l'esercizio  di  impianti
          radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 50.000,00. 
              3. Se il fatto riguarda la installazione o  l'esercizio
          di impianti di  radiodiffusione  sonora  o  televisiva,  si
          applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena
          e' ridotta alla  meta'  se  trattasi  di  impianti  per  la
          radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale. 
              4. Chiunque realizza trasmissioni, anche  simultanee  o
          parallele,  contravvenendo   ai   limiti   territoriali   o
          temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con  la
          reclusione da sei mesi a due anni. 
              5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui  al  comma
          2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
          una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e dei
          contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34  e  35,
          commisurati al periodo di  esercizio  abusivo  accertato  e
          comunque per un periodo non inferiore all'anno. 
              6.   Indipendentemente   dai   provvedimenti    assunti
          dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
          dai commi 2 e 3, il  Ministero,  ove  il  trasgressore  non
          provveda,  puo'  provvedere  direttamente,  a   spese   del
          possessore,   a   suggellare,   rimuovere   o   sequestrare
          l'impianto ritenuto abusivo. 
              7. Nel caso di reiterazione degli illeciti  di  cui  al
          comma 2 per  piu'  di  due  volte  in  un  quinquennio,  il
          Ministero  irroga  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2. 
              8. In caso di installazione  e  fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita'  a
          quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25,  comma  4,  il
          Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro 30.000,00 ad euro 580.000,00. 
              9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai
          soggetti che commettono violazioni gravi o  reiterate  piu'
          di  due  volte  nel  quinquennio  delle  condizioni   poste
          dall'autorizzazione  generale,  il  Ministero  commina  una
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  30.000,00  ad
          euro  600.000,00;  ai  soggetti  che  non  provvedono,  nei
          termini e con le modalita' prescritti,  alla  comunicazione
          dei documenti, dei  dati  e  delle  notizie  richiesti  dal
          Ministero  o  dall'Autorita',  gli   stessi,   secondo   le
          rispettive    competenze,    comminano     una     sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  15.000,00   ad   euro
          1.150.000,00. 
              10. Ai soggetti che nelle comunicazioni  richieste  dal
          Ministero e dall'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, espongono dati contabili  o  fatti  concernenti
          l'esercizio delle proprie attivita' non  corrispondenti  al
          vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621  del
          codice civile. 
              11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle
          diffide, impartiti ai sensi  del  Codice  dal  Ministero  o
          dall'Autorita',   gli   stessi,   secondo   le   rispettive
          competenze,   comminano   una    sanzione    amministrativa
          pecuniaria da euro  120.000,00  ad  euro  2.500.000,00.  Se
          l'inottemperanza    riguarda     provvedimenti     adottati
          dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
          relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
          si applica a  ciascun  soggetto  interessato  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria non inferiore al 2  per  cento  e
          non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
          stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso  anteriormente
          alla notificazione della contestazione, relativo al mercato
          al quale l'inottemperanza si riferisce. 
              12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e  9,  e  nelle
          ipotesi di mancato pagamento dei diritti  amministrativi  e
          dei contributi di cui agli articoli 34 e  35,  nei  termini
          previsti dall'allegato  n.  10,  se  la  violazione  e'  di
          particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte  in
          un quinquennio, il  Ministero  o  l'Autorita',  secondo  le
          rispettive  competenze  e  previa  contestazione,   possono
          disporre la sospensione dell'attivita' per un  periodo  non
          superiore a  sei  mesi,  o  la  revoca  dell'autorizzazione
          generale e degli eventuali diritti  di  uso.  Nei  predetti
          casi, il Ministero o l'Autorita',  rimangono  esonerati  da
          ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono
          tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa. 
              13. In caso di violazione delle disposizioni  contenute
          nel Capo III del presente Titolo, nonche' nell'articolo 80,
          il  Ministero  o   l'Autorita',   secondo   le   rispettive
          competenze,   comminano   una    sanzione    amministrativa
          pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00. 
              14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli
          operatori di cui all'articolo 96, il Ministero commina  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  170.000,00  ad
          euro  2.500.000,00.  Se  la  violazione   degli   anzidetti
          obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di
          due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre  la
          sospensione dell'attivita' per un periodo non  superiore  a
          due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In  caso
          di integrale inosservanza  della  condizione  n.  11  della
          parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la  revoca
          dell'autorizzazione generale. 
              15. In caso di inosservanza delle disposizioni  di  cui
          ai commi 1, 4, 5 e 8  dell'articolo  95,  indipendentemente
          dalla sospensione dell'esercizio e salvo  il  promuovimento
          dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore  e'
          punito con la sanzione amministrativa da  euro  1.500,00  a
          euro 5.000,00. 
              16. In caso di inosservanza delle disposizioni  di  cui
          agli articoli 60, 61, 70,  71,  72  e  79  il  Ministero  o
          l'Autorita', secondo le  rispettive  competenze,  comminano
          una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad
          euro 1.160.000,00. 
              17. Restano ferme, per le materie non disciplinate  dal
          Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31
          e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
              17-bis.   Alle   sanzioni   amministrative   irrogabili
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  non  si
          applicano le disposizioni sul pagamento in  misura  ridotta
          di cui all'articolo 16 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689, e successive modificazioni.". 
          Comma 44. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, lettera
          a),  numero  5),  della  legge  31  luglio  1997,  n.   249
          (Istituzione   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
          radiotelevisivo): 
              "Art.   1.   (Autorita'   per   le    garanzie    nelle
          comunicazioni). 
              (Omissis). 
              6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: 
                a) la commissione per le  infrastrutture  e  le  reti
          esercita le seguenti funzioni: 
              (Omissis). 
                5) cura la tenuta del  registro  degli  operatori  di
          comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu'  della
          presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
          di autorizzazione in base alla vigente normativa  da  parte
          dell'Autorita'  o  delle  amministrazioni  competenti,   le
          imprese  concessionarie  di  pubblicita'   da   trasmettere
          mediante impianti radiofonici o televisivi o da  diffondere
          su  giornali  quotidiani  o  periodici,  sul  web  e  altre
          piattaforme  digitali  fisse  o  mobili,  le   imprese   di
          produzione e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici  e
          televisivi,  nonche'  le  imprese  editrici   di   giornali
          quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie  di  stampa
          di carattere nazionale, nonche' le  imprese  fornitrici  di
          servizi telematici  e  di  telecomunicazioni  ivi  compresa
          l'editoria  elettronica  e  digitale;  nel  registro   sono
          altresi' censite le infrastrutture di  diffusione  operanti
          nel  territorio  nazionale.  L'Autorita'  adotta   apposito
          regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
          per  la  definizione  dei  criteri  di  individuazione  dei
          soggetti  tenuti  all'iscrizione  diversi  da  quelli  gia'
          iscritti al registro alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge. 
              (Omissis).". 
          Comma 46. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  64  del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni: 
              "Art. 64.  (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). 
              1. 
              2. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese (384), anche in mobilita',  e'  istituito,  a  cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire  loro  l'accesso  ai
          servizi in rete. 
              2-quater. Il sistema SPID e' adottato  dalle  pubbliche
          amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'  definiti
          con il decreto di cui al comma 2-sexies. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo  le
          modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
          la facolta' di avvalersi del sistema SPID per  la  gestione
          dell'identita' digitale dei propri  utenti.  L'adesione  al
          sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi
          erogati in rete per i quali e' richiesto il  riconoscimento
          dell'utente esonera l'impresa da  un  obbligo  generale  di
          sorveglianza delle attivita'  sui  propri  siti,  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003,  n.
          70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                a) al  modello  architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                c)  agli  standard  tecnologici  e   alle   soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                e) ai tempi e alle modalita'  di  adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                f) alle modalita' di adesione da parte delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              2-septies. Un  atto  giuridico  puo'  essere  posto  in
          essere  da  un   soggetto   identificato   mediante   SPID,
          nell'ambito di un sistema informatico  avente  i  requisiti
          fissati   nelle   regole   tecniche   adottate   ai   sensi
          dell'articolo 71, attraverso processi idonei  a  garantire,
          in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua
          volonta'. Restano  ferme  le  disposizioni  concernenti  il
          deposito degli atti  e  dei  documenti  in  via  telematica
          secondo la normativa  anche  regolamentare  in  materia  di
          processo telematico. 
              2-octies.  Le  pubbliche   amministrazioni   consentono
          mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse  erogati
          che richiedono identificazione informatica. 
              2-nonies. L'accesso  di  cui  al  comma  2-octies  puo'
          avvenire anche con la carta di identita' elettronica  e  la
          carta nazionale dei servizi. 
              3.". 
          Comma 47. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8,  comma  3,  del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese.),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
              "Art. 8.  (Misure  per  l'innovazione  dei  sistemi  di
          trasporto). 
              (Omissis). 
              3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita'  del
          servizio ed al fine di assicurarne la  massima  diffusione,
          le  aziende  di  trasporto  di  cui  al  comma   1   e   le
          amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative
          di  settore,  consentono  l'utilizzo  della  bigliettazione
          elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilita',
          anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e
          nel rispetto del limite  di  spesa  per  ciascun  biglietto
          acquistato, previsto dalle  vigenti  disposizioni,  tramite
          qualsiasi  dispositivo  di  telecomunicazione.  Il   titolo
          digitale del biglietto e'  consegnato  sul  dispositivo  di
          comunicazione. 
              (Omissis).". 
          Comma 49. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460  (Riordino   della
          disciplina tributaria degli enti non  commerciali  e  delle
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale): 
              "Art. 10. (Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale).  -  1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative   di
          utilita' sociale (ONLUS) le associazioni,  i  comitati,  le
          fondazioni, le societa' cooperative e  gli  altri  enti  di
          carattere privato, con o senza  personalita'  giuridica,  i
          cui  statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella   forma
          dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata  o
          registrata, prevedono espressamente: 
                a) lo svolgimento di attivita'  in  uno  o  piu'  dei
          seguenti settori: 
                  1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
                  2) assistenza sanitaria; 
                  3) beneficenza; 
                  4) istruzione; 
                  5) formazione; 
                  6) sport dilettantistico; 
                  7) tutela, promozione e valorizzazione  delle  cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di  cui
          al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409; 
                  8)  tutela  e   valorizzazione   della   natura   e
          dell'ambiente, con  esclusione  dell'attivita',  esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi di cui  all'articolo  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
                  9) promozione della cultura e dell'arte; 
                  10) tutela dei diritti civili; 
                  11) ricerca scientifica  di  particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidata  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400; 
                  11-bis) cooperazione allo sviluppo  e  solidarieta'
          internazionale; 
                b)  l'esclusivo   perseguimento   di   finalita'   di
          solidarieta' sociale; 
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle  ad  esse
          direttamente connesse; 
                d)  il  divieto  di  distribuire,   anche   in   modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve o capitale durante la vita  dell'organizzazione,  a
          meno che la  destinazione  o  la  distribuzione  non  siano
          imposte per legge o siano  effettuate  a  favore  di  altre
          ONLUS che per legge,  statuto  o  regolamento  fanno  parte
          della medesima ed unitaria struttura; 
                e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli  avanzi  di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse; 
                f)   l'obbligo    di    devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,  in  caso  di  suo  scioglimento   per
          qualunque causa, ad altre organizzazioni non  lucrative  di
          utilita' sociale o a fini  di  pubblica  utilita',  sentito
          l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma  190,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge; 
                g) l'obbligo di redigere  il  bilancio  o  rendiconto
          annuale; 
                h) disciplina uniforme  del  rapporto  associativo  e
          delle   modalita'    associative    volte    a    garantire
          l'effettivita'   del    rapporto    medesimo,    escludendo
          espressamente la temporaneita'  della  partecipazione  alla
          vita  associativa  e  prevedendo  per   gli   associati   o
          partecipanti  maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto   per
          l'approvazione e  le  modificazioni  dello  statuto  e  dei
          regolamenti  e  per  la  nomina  degli   organi   direttivi
          dell'associazione; 
                i) l'uso,  nella  denominazione  ed  in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione  «organizzazione  non   lucrativa   di   utilita'
          sociale» o dell'acronimo «ONLUS». 
              2. Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita'  di
          solidarieta' sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni di servizi relative alle  attivita'  statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della  formazione,  dello  sport   dilettantistico,   della
          promozione della cultura e dell'arte  e  della  tutela  dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati o  partecipanti,  nonche'  degli  altri  soggetti
          indicati alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette  ad
          arrecare benefici a: 
                a) persone  svantaggiate  in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; 
                b)  componenti  collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari. 
              2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai  sensi
          del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
          erogazioni  gratuite  in  denaro  con  utilizzo  di   somme
          provenienti dalla  gestione  patrimoniale  o  da  donazioni
          appositamente raccolte, a favore di  enti  senza  scopo  di
          lucro che operano prevalentemente nei  settori  di  cui  al
          medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione  diretta
          di progetti di utilita' sociale. 
              3. Le finalita'  di  solidarieta'  sociale  s'intendono
          realizzate anche quando tra i beneficiari  delle  attivita'
          statutarie dell'organizzazione  vi  siano  i  propri  soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni di svantaggio di cui alla lettera a)  del  comma
          2. 
              4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,  si  considerano  comunque  inerenti  a   finalita'   di
          solidarieta' sociale le attivita' statutarie  istituzionali
          svolte   nei   settori   della   assistenza    sociale    e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese  le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 30 settembre  1963,  n.  1409,  della  tutela  e
          valorizzazione della natura e dell'ambiente con  esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali  e  pericolosi  di
          cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
          n. 22, della ricerca scientifica di  particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidate  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di  promozione
          della cultura e dell'arte per le  quali  sono  riconosciuti
          apporti economici da  parte  dell'amministrazione  centrale
          dello Stato. 
              5.  Si  considerano  direttamente  connesse  a   quelle
          istituzionali  le  attivita'   statutarie   di   assistenza
          sanitaria, istruzione, formazione,  sport  dilettantistico,
          promozione della cultura e dell'arte e tutela  dei  diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni  previste
          ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per  natura
          a quelle statutarie istituzionali,  in  quanto  integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito  a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio   e
          nell'ambito di ciascuno dei settori elencati  alla  lettera
          a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti  rispetto  a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il    66    per    cento    delle     spese     complessive
          dell'organizzazione. 
              6. Si considerano in ogni caso distribuzione  indiretta
          di utili o di avanzi di gestione: 
                a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi  a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli organi amministrativi e di controllo, a  coloro  che  a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte, ai soggetti che  effettuano  erogazioni  liberali  a
          favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il  terzo
          grado ed ai loro affini entro  il  secondo  grado,  nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono  fatti
          salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori  di  cui
          ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i  vantaggi
          accordati a soci, associati o partecipanti ed  ai  soggetti
          che effettuano erogazioni liberali, ed ai  loro  familiari,
          aventi significato puramente onorifico e  valore  economico
          modico; 
                b) l'acquisto di beni  o  servizi  per  corrispettivi
          che, senza valide ragioni economiche,  siano  superiori  al
          loro valore normale; 
                c)  la  corresponsione  ai  componenti   gli   organi
          amministrativi e di  controllo  di  emolumenti  individuali
          annui superiori al compenso massimo  previsto  dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645,  e
          dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito  dalla
          legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive  modificazioni  e
          integrazioni, per  il  presidente  del  collegio  sindacale
          delle societa' per azioni; 
                d) la corresponsione a soggetti diversi dalle  banche
          e dagli intermediari finanziari autorizzati,  di  interessi
          passivi,  in  dipendenza  di  prestiti  di   ogni   specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; 
                e) la  corresponsione  ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari o stipendi superiori del 20  per  cento  rispetto  a
          quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro  per  le
          medesime qualifiche. 
              7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del  comma  1
          non si applicano alle fondazioni,  e  quelle  di  cui  alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le  quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 
              8. Sono in ogni caso considerati  ONLUS,  nel  rispetto
          della loro struttura e delle loro finalita', gli  organismi
          di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,  n.  266,
          iscritti nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
          febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i  consorzi  di  cui
          all'articolo 8 della predetta legge n.  381  del  1991  che
          abbiano la base sociale formata per il cento per  cento  da
          cooperative sociali. Sono  fatte  salve  le  previsioni  di
          maggior favore relative  agli  organismi  di  volontariato,
          alle organizzazioni  non  governative  e  alle  cooperative
          sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi  n.  266
          del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 
              9. Gli enti ecclesiastici delle  confessioni  religiose
          con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o  intese
          e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra  gli
          enti di cui all'articolo 3,  comma  6,  lettera  e),  della
          legge  25  agosto  1991,   n.   287,   le   cui   finalita'
          assistenziali    siano    riconosciute    dal     Ministero
          dell'interno,   sono   considerati   ONLUS    limitatamente
          all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a)  del
          comma 1; fatta eccezione per la prescrizione  di  cui  alla
          lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni  si
          applicano le disposizioni anche  agevolative  del  presente
          decreto, a condizione che per tali attivita'  siano  tenute
          separatamente le scritture contabili previste  all'articolo
          20-bis del  decreto  del  Presidente  delle  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25,  comma
          1. 
              10. Non si considerano in  ogni  caso  ONLUS  gli  enti
          pubblici,  le  societa'  commerciali  diverse   da   quelle
          cooperative, gli enti  conferenti  di  cui  alla  legge  30
          luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti  politici,  le
          organizzazioni sindacali,  le  associazioni  di  datori  di
          lavoro e le associazioni di categoria.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7  della  legge  7
          dicembre 2000, n. 383  (Disciplina  delle  associazioni  di
          promozione sociale): 
              "Art. 7. (Registri). -  1.  Presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
          iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
          le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
          in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite
          ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro  si
          provvede con le  ordinarie  risorse  finanziarie,  umane  e
          strumentali del Dipartimento per gli affari sociali. 
              2. Per associazioni di promozione sociale  a  carattere
          nazionale si intendono quelle  che  svolgono  attivita'  in
          almeno cinque regioni  ed  in  almeno  venti  province  del
          territorio nazionale. 
              3.   L'iscrizione   nel   registro   nazionale    delle
          associazioni a carattere nazionale comporta il  diritto  di
          automatica iscrizione nel registro  medesimo  dei  relativi
          livelli  di  organizzazione  territoriale  e  dei   circoli
          affiliati, mantenendo a tali soggetti i  benefici  connessi
          alla iscrizione nei registri di cui al comma 4. 
              4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano istituiscono, rispettivamente,  registri  su  scala
          regionale e provinciale, cui possono  iscriversi  tutte  le
          associazioni in possesso dei requisiti di cui  all'articolo
          2,  che  svolgono  attivita',  rispettivamente,  in  ambito
          regionale o provinciale.". 
          Comma 51. 
              -  Il   decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)
          26  ottobre  1972,  n.633  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292. 
          Comma 54. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   7
          settembre 2010, n. 178 (Regolamento recante  istituzione  e
          gestione  del  registro  pubblico  degli  abbonati  che  si
          oppongono all'utilizzo del proprio  numero  telefonico  per
          vendite  o  promozioni  commerciali)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2010, n. 256. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 130,  comma  3-bis,
          del codice in materia di protezione dei dati personali,  di
          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              "Art. 130. (Comunicazioni indesiderate). 
              (Omissis). 
              3-bis. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  129,
          il trattamento dei dati di cui all'articolo 129,  comma  1,
          mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea  per
          le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e'
          consentito nei confronti di chi  non  abbia  esercitato  il
          diritto di opposizione, con modalita' semplificate e  anche
          in via telematica, mediante l'iscrizione della  numerazione
          della quale e' intestatario e degli altri dati personali di
          cui all'articolo 129, comma  1,  in  un  registro  pubblico
          delle opposizioni. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4, lettera
          b) del codice in materia di protezione dei dati  personali,
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              "Art. 7. (Diritto di accesso ai dati personali ed altri
          diritti). 
              (Omissis). 
              4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto  o  in
          parte: 
                a) (Omissis). 
                b) al trattamento di dati personali che lo riguardano
          a fini di invio di materiale  pubblicitario  o  di  vendita
          diretta o per il compimento di ricerche  di  mercato  o  di
          comunicazione commerciale.". 
              Comma 56. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 73 della  legge  22
          aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore  e  di
          altri diritti connessi al suo esercizio),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 73 - 1. Il produttore di fonogrammi, nonche'  gli
          artisti interpreti e  gli  artisti  esecutori  che  abbiano
          compiuto  l'interpretazione  o   l'esecuzione   fissata   o
          riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di
          distribuzione, noleggio e prestito  loro  spettanti,  hanno
          diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro
          dei  fonogrammi  a  mezzo   della   cinematografia,   della
          diffusione  radiofonica  e  televisiva,  ivi  compresa   la
          comunicazione al pubblico via  satellite,  nelle  pubbliche
          feste danzanti, nei pubblici esercizi ed  in  occasione  di
          qualsiasi  altra  pubblica  utilizzazione  dei   fonogrammi
          stessi. Il compenso e' riconosciuto, per ciascun fonogramma
          utilizzato, distintamente al produttore  di  fonogrammi  ed
          agli artisti interpreti o esecutori.  L'esercizio  di  tale
          diritto  spetta  a  ciascuna  delle  imprese  che  svolgono
          attivita'  di  intermediazione  dei  diritti  connessi   al
          diritto d'autore, di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
          dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  59
          dell'11 marzo 2013, alle quali il produttore di  fonogrammi
          e gli artisti interpreti o esecutori  hanno  conferito  per
          iscritto il rispettivo mandato. 
              2. La misura del compenso e le quote  di  ripartizione,
          nonche' le relative modalita', sono determinate secondo  le
          norme del regolamento. 
              2-bis. Il compenso dovuto  agli  artisti  interpreti  o
          esecutori ai  sensi  dei  commi  1  e  2  non  e'  da  essi
          rinunciabile ne' puo' in  alcun  modo  formare  oggetto  di
          cessione. 
              3. Nessun compenso e'  dovuto  per  l'utilizzazione  ai
          fini dell'insegnamento e della comunicazione  istituzionale
          fatta dall'Amministrazione dello Stato o  da  enti  a  cio'
          autorizzati dallo Stato.". 
          Comma 57. 
              Il comma 14 dell'articolo 2 del decreto legislativo  22
          luglio 1999, n. 261 (Attuazione  della  direttiva  97/67/CE
          concernente regole  comuni  per  lo  sviluppo  del  mercato
          interno  dei  servizi   postali   comunitari   e   per   il
          miglioramento  della  qualita'  del  servizio),  e'   stato
          abrogato dall'articolo 65, comma 1,  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo  22  luglio  1999,  n.  261  (Attuazione  della
          direttiva  97/67/CE  concernente  regole  comuni   per   lo
          sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
          e  per  il  miglioramento  della  qualita'  del  servizio),
          abrogato dalla presente legge a decorrere dal 10  settembre
          2017: 
              "Art. 4. (Servizi affidati  in  esclusiva).  -  1.  Per
          esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva
          al fornitore del servizio universale: 
                a) i servizi inerenti  le  notificazioni  di  atti  a
          mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta  connesse  con
          la notificazione di atti giudiziari di cui  alla  legge  20
          novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; 
                b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo  posta
          di cui all'articolo 201 del decreto legislativo  30  aprile
          1992, n. 285.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo  22  luglio  1999,  n.  261  (Attuazione  della
          direttiva  97/67/CE  concernente  regole  comuni   per   lo
          sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
          e per il miglioramento della qualita' del servizio.),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5.  (Licenza  individuale).  -  1.  L'offerta  al
          pubblico di singoli servizi non  riservati,  che  rientrano
          nel campo  di  applicazione  del  servizio  universale,  e'
          soggetta al rilascio di licenza individuale  da  parte  del
          Ministero dello sviluppo economico. 
              2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto  conto
          della situazione  del  mercato  e  dell'organizzazione  dei
          servizi  postali,  puo'  essere  subordinato  a   specifici
          obblighi del servizio universale con  riguardo  anche  alla
          qualita', alla disponibilita' ed all'esecuzione dei servizi
          in questione ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria
          ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo
          10  del  presente  decreto.  Il  rilascio   della   licenza
          individuale per i servizi riguardanti le  notificazioni  di
          atti a mezzo della posta e di comunicazioni a  mezzo  della
          posta connesse con la notificazione di atti  giudiziari  di
          cui alla legge 20 novembre 1982,  n.  890,  nonche'  per  i
          servizi riguardanti le notificazioni a  mezzo  della  posta
          previste dall'articolo 201 del codice della strada, di  cui
          al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
          modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi
          del servizio universale con riguardo alla  sicurezza,  alla
          qualita',   alla   continuita',   alla   disponibilita'   e
          all'esecuzione dei servizi medesimi. 
              3. Il termine per il rilascio della licenza individuale
          o per il rifiuto e' di 90 giorni; in caso di  richiesta  di
          chiarimenti o di documenti, il termine e' sospeso  fino  al
          ricevimento di questi ultimi. 
              4. Con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione
          da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  sono   determinati   i
          requisiti per il rilascio delle  licenze  individuali,  gli
          obblighi  a  carico  dei  titolari  delle  licenze  stesse,
          compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di
          cui all'articolo 18-bis, le modalita' dei controlli  presso
          le sedi di  attivita'  ed,  in  caso  di  violazione  degli
          obblighi, le procedure di diffida, nonche' di sospensione e
          di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di cui
          al  predetto  regolamento  garantiscono  il  rispetto   dei
          principi    di    obiettivita',    non     discriminazione,
          proporzionalita' e trasparenza.". 
              - La legge 20 novembre 1982,  n.890  (Notificazioni  di
          atti a  mezzo  posta  e  di  comunicazioni  a  mezzo  posta
          connesse  con  la  notificazione  di  atti  giudiziari)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  4  dicembre  1982,  n.
          334. 
              - Il testo dell'articolo 201 del codice  della  strada,
          di cui al decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.285  e
          successive  modificazioni,  cosi'  come  modificato   dalla
          presente legge, e' riportato in nota al comma 23. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo  22  luglio  1999,  n.  261  (Attuazione  della
          direttiva  97/67/CE  concernente  regole  comuni   per   lo
          sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
          e per il miglioramento della qualita' del  servizio),  come
          modificato  dalla  presente  legge,  a  decorrere  dal   10
          settembre 2017: 
              "Art. 10. (Fondo di compensazione). - 1.  E'  istituito
          il  fondo  di  compensazione  degli  oneri   del   servizio
          universale. Detto fondo e' amministrato dal Ministero delle
          comunicazioni ed e' rivolto a garantire l'espletamento  del
          servizio universale; esso e' alimentato nel caso in cui  il
          fornitore del predetto servizio non ricava dalla  fornitura
          del servizio universale  entrate  sufficienti  a  garantire
          l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso. 
              2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1
          i titolari  di  licenze  individuali  e  di  autorizzazione
          generale entro la misura massima del dieci per cento  degli
          introiti lordi, relative a servizi  sostitutivi  di  quelli
          compresi nel servizio universale, derivanti  dall'attivita'
          autorizzata. 
              3. La determinazione del contributo,  secondo  principi
          di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita',  e'
          effettuata dall'autorita' di  regolamentazione  sulla  base
          dei  costi  di  una  gestione   efficiente   del   servizio
          universale. 
              4.  Il  versamento,  da  effettuare   all'entrata   del
          bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 settembre
          dell'anno  successivo  al  quale  si  riferiscono  i   dati
          contabili. 
              5. Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica provvede, con propri decreti, alla
          riassegnazione ad apposita unita' previsionale dello  stato
          di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme
          di cui al comma 4. 
              6. Con decreto del  Ministro  delle  comunicazioni,  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica, sono disciplinate le modalita' di
          funzionamento del fondo di compensazione.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21,  comma  3,  del
          decreto legislativo 22  luglio  1999,  n.  261  (Attuazione
          della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni  per  lo
          sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
          e  per  il  miglioramento  della  qualita'  del  servizio),
          abrogato dalla presente legge a decorrere dal 10  settembre
          2017: 
              "Art. 21. (Sanzioni). - (Omissis). 
              3. Chiunque espleti il servizio di cui  all'articolo  4
          del  presente  decreto,  attribuito  in  via  esclusiva  al
          fornitore del servizio universale, e' punito  con  sanzione
          pecuniaria   amministrativa   da    cinquemila    euro    a
          centocinquantamila euro. 
              (Omissis).". 
          Comma 58. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
          u-quater) del decreto legislativo 22 luglio  1999,  n.  261
          (Attuazione della  direttiva  97/67/CE  concernente  regole
          comuni per lo sviluppo  del  mercato  interno  dei  servizi
          postali comunitari e per il  miglioramento  della  qualita'
          del servizio): 
              "Art. 1. (Definizioni). 
              (Omissis). 
              2. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
                (Omissis). 
              u-quater) "Autorita'  nazionale  di  regolamentazione":
          l'organismo   designato   a   svolgere   le   funzioni   di
          regolamentazione del settore postale di cui alla  direttiva
          2008/6/CE, di seguito anche "autorita' di regolamentazione; 
              (Omissis).". 
              Il testo dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  22
          luglio 1999, n. 261 e' riportato in nota al comma 57. 
          Comma 59. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  22  del  decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.164   (Attuazione   della
          direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato
          interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L.
          17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni, il cui
          comma 2, terzo periodo, e' soppresso dalla presente legge a
          decorrere dal 1° luglio 2019: 
              "Art. 22. (Obblighi relativi  al  servizio  pubblico  e
          tutela dei consumatori). - 1. Tutti i clienti sono idonei. 
              2.  Sono  considerati  clienti   protetti   i   clienti
          domestici, le utenze  relative  ad  attivita'  di  servizio
          pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di  riposo,
          carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private  che
          svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche'  i
          clienti civili e non civili con  consumo  non  superiore  a
          50.000  metri  cubi  annui.  Per  essi  vige  l'obbligo  di
          assicurare, col piu' alto livello di  sicurezza  possibile,
          le forniture di gas naturale anche in momenti critici o  in
          situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i
          soli  clienti  domestici,  nell'ambito  degli  obblighi  di
          servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas continua transitoriamente a  determinare  i  prezzi  di
          riferimento,  ai  sensi  delle  disposizioni  di   cui   al
          decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125. 
              2-bis. Sono considerati clienti  vulnerabili  ai  sensi
          della direttiva  2009/73/CE  i  clienti  domestici  di  cui
          all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266,  come  individuati  dal  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18  febbraio  2008.  Per  essi
          vige l'obbligo di assicurare,  col  piu'  alto  livello  di
          sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche  in
          zone  isolate,  in  momenti  critici  o  in  situazioni  di
          emergenza del sistema del gas naturale. 
              3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti
          di gas naturale da un fornitore, ove questi lo  accetti,  a
          prescindere dallo Stato  membro  in  cui  il  fornitore  e'
          registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme
          applicabili in materia di scambi e  bilanciamento  e  fatti
          salvi  i  requisiti   in   materia   di   sicurezza   degli
          approvvigionamenti. 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          provvede affinche': 
                a) qualora un cliente, nel rispetto delle  condizioni
          contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
          operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
          settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura
          coincida con il primo giorno del mese; 
                b) i clienti ricevano  tutti  i  pertinenti  dati  di
          consumo e  a  tal  fine  siano  obbligate  le  societa'  di
          distribuzione a rendere disponibili i dati di  consumo  dei
          clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita'  e
          la tempestivita' dell'informazione fornita; 
                c) qualora un cliente finale connesso  alla  rete  di
          distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
          non sussistano i requisiti per l'attivazione del  fornitore
          di   ultima    istanza,    l'impresa    di    distribuzione
          territorialmente  competente  garantisca  il  bilanciamento
          della propria rete in relazione  al  prelievo  presso  tale
          punto per il periodo  in  cui  non  sia  possibile  la  sua
          disalimentazione fisica,  secondo  modalita'  e  condizioni
          definite dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
          che deve altresi' garantire  all'impresa  di  distribuzione
          una  adeguata  remunerazione  dell'attivita'  svolta  e  la
          copertura dei costi sostenuti. 
              5. Allo scopo  di  promuovere  l'efficienza  energetica
          l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  stabilisce
          criteri in  base  ai  quali  le  imprese  di  gas  naturale
          ottimizzino l'utilizzo del  gas  naturale,  anche  fornendo
          servizi  di  gestione  dell'energia,  sviluppando   formule
          tariffarie innovative, introducendo sistemi di  misurazione
          intelligenti o, se del caso, reti intelligenti. 
              6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  anche
          avvalendosi   dell'Acquirente   unico   Spa,    ai    sensi
          dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio  2009,  n.
          99, provvede affinche' siano istituiti sportelli  unici  al
          fine  di  mettere  a  disposizione  dei  clienti  tutte  le
          informazioni necessarie  concernenti  i  loro  diritti,  la
          normativa in vigore e le  modalita'  di  risoluzione  delle
          controversie di cui dispongono. 
              7. Con decreto del Ministero dello sviluppo  economico,
          anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5  e
          8, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  sono  individuati  e
          aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas
          naturale nell'ambito del  servizio  di  ultima  istanza,  a
          condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore
          sul mercato, per tutti i clienti civili  e  i  clienti  non
          civili con consumi pari o inferiori  a  50.000  metri  cubi
          all'anno nonche' per le utenze  relative  ad  attivita'  di
          servizio pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di
          riposo, carceri, scuole,  e  altre  strutture  pubbliche  e
          private   che   svolgono   un'attivita'   riconosciuta   di
          assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali  non
          si  e'  ancora   sviluppato   un   mercato   concorrenziale
          nell'offerta di gas naturale,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.". 
          Comma 60. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  35,  del  decreto
          legislativo  1°  giugno  2011,   n.93   (Attuazione   delle
          direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e  2008/92/CE  relative  a
          norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
          del gas naturale  e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
          trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
          gas e  di  energia  elettrica,  nonche'  abrogazione  delle
          direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.),  il  cui  comma  2  e'
          abrogato dalla presente legge a  decorrere  dal  1°  luglio
          2019: 
              "Art. 35. (Obblighi relativi  al  servizio  pubblico  e
          tutela dei consumatori). - 1. Tutti clienti sono idonei. 
              2. I clienti finali civili e  le  imprese  connesse  in
          bassa tensione con meno di 50  dipendenti  e  un  fatturato
          annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non  scelgano
          un fornitore sul mercato libero, sono riforniti di  energia
          elettrica  nell'ambito  del  regime  di   tutela   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno  2007,
          n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2007, n. 125. In relazione all'evoluzione  del  mercato  al
          dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo
          economico,  tenuto  conto  dell'esito  di  monitoraggi,  da
          effettuare almeno ogni due anni, sull'andamento del mercato
          al  dettaglio  e  sulla  sussistenza  in  tale  mercato  di
          effettive condizioni di  concorrenza  con  propri  decreti,
          anche mediante indirizzi rivolti alle imprese  che  erogano
          il servizio  di  tutela,  puo'  adeguare,  con  particolare
          riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalita'
          di erogazione del regime di cui al presente comma. 
              3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, adegua i propri provvedimenti affinche',  in  modo
          non discriminatorio in relazione a costi, oneri o tempo: 
                a) qualora un cliente, nel rispetto delle  condizioni
          contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
          operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
          settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura
          coincida con il primo giorno del mese; (20) 
                b) i clienti ricevano  tutti  i  pertinenti  dati  di
          consumo e  a  tal  fine  siano  obbligate  le  societa'  di
          distribuzione a rendere disponibili i dati di  consumo  dei
          clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita'  e
          la tempestivita' dell'informazione fornita; 
                c) i clienti abbiano informazioni  trasparenti  circa
          le tariffe e le condizioni economiche applicate, i  termini
          e le condizioni contrattuali minime. 
              4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  anche
          avvalendosi dell'Acquirente Unico Spa  e  del  Gestore  dei
          servizi energetici Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2,
          della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  adotta  le  misure
          necessarie: 
                a) per la  diffusione  presso  i  clienti  finali  di
          energia  elettrica  della  lista   di   controllo   per   i
          consumatori elaborata dalla Commissione europea  contenente
          informazioni pratiche sui loro diritti; 
                b)  per  assicurare  che  i  clienti  abbiano  idonee
          informazioni, riferite anche alla diffusione della lista di
          controllo di  cui  alla  lettera  a),  concernenti  i  loro
          diritti, la  legislazione  in  vigore  e  le  modalita'  di
          risoluzione delle controversie di cui dispongono. 
              5. Allo scopo  di  promuovere  l'efficienza  energetica
          l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  stabilisce
          criteri in base ai quali le imprese elettriche  ottimizzano
          l'utilizzo dell'energia elettrica, anche  fornendo  servizi
          di gestione razionale dell'energia, sviluppando formule  di
          offerta innovative,  introducendo  sistemi  di  misurazione
          intelligenti e reti intelligenti.". 
          Comma 61. 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   1-bis   del
          decreto-legge 8 luglio 2010,  n.  105  (Misure  urgenti  in
          materia di energia), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 agosto 2010, n. 129: 
              "Art.1-bis.  (Sistema  informatico  integrato  per   la
          gestione  dei  flussi  informativi  relativi   ai   mercati
          dell'energia  elettrica  e  del  gas).  -  1.  Al  fine  di
          sostenere la competitivita' e di  incentivare  la  migliore
          funzionalita' delle attivita' delle  imprese  operanti  nel
          settore dell'energia  elettrica  e  del  gas  naturale,  e'
          istituito  presso  l'Acquirente  unico  S.p.a.  un  Sistema
          informatico  integrato   per   la   gestione   dei   flussi
          informativi relativi ai mercati  dell'energia  elettrica  e
          del gas, basato su una banca dati dei punti di  prelievo  e
          dei dati identificativi dei clienti finali.  Entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto l'Autorita' per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  emana  i  criteri  generali  per  il
          funzionamento del Sistema. 
              2. Le modalita'  di  gestione  dei  flussi  informativi
          attraverso il Sistema  sono  stabilite  dall'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas.  Tali   flussi   potranno
          comprendere  anche   informazioni   concernenti   eventuali
          inadempimenti contrattuali  da  parte  dei  clienti  finali
          sulla base di indirizzi  generali  definiti  dall'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas,  sentite  le  Commissioni
          parlamentari  competenti  che  si  esprimono  entro  trenta
          giorni dalla data di trasmissione,  trascorsi  i  quali  il
          parere si intende acquisito. 
              3. Nel rispetto delle norme stabilite dal  Garante  per
          la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
          il trattamento dei dati personali e sensibili. 
              4. Le informazioni scambiate nell'ambito  del  Sistema,
          in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
          dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  sono
          valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
          all'adozione  di  misure  volte  alla   sospensione   della
          fornitura nei confronti dei  clienti  finali  inadempienti,
          nel rispetto  delle  delibere  dell'Autorita'  medesima  in
          materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
          dei clienti finali per i quali, ai  sensi  della  normativa
          vigente, non possa essere  prevista  la  sospensione  della
          fornitura.  Nelle  more  dell'effettiva  operativita'   del
          Sistema, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          definisce in via transitoria le  modalita'  di  gestione  e
          trasmissione delle informazioni relative ai clienti  finali
          inadempienti all'atto  del  passaggio  a  nuovo  fornitore.
          Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  La  misura
          del corrispettivo a remunerazione dei costi  relativi  alle
          attivita'   svolte   dall'Acquirente   unico   S.p.A.    e'
          determinata dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il
          gas, a carico  degli  operatori  dei  settori  dell'energia
          elettrica e del gas naturale e  senza  che  questi  possano
          trasferire i relativi  oneri  sulle  tariffe  applicate  ai
          consumatori.". 
              - La legge 13  agosto  2010,  n.  129  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio  2010,
          n. 105, recante  misure  urgenti  in  materia  di  energia.
          Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in
          materia  di  riordino  del  sistema  degli  incentivi)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192. 
          Comma 66. 
              - Si riporta il testo della lettera a) del paragrafo  5
          dell'articolo 3 della direttiva 2009/72/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (Direttiva  del
          Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme  comuni
          per il mercato interno dell'energia elettrica e che  abroga
          la direttiva 2003/54/CE): 
              "Art. 3. (Obblighi  relativi  al  servizio  pubblico  e
          tutela dei consumatori). 
              (Omissis). 
              5. Gli Stati membri provvedono a che: 
                a) qualora un cliente, nel rispetto delle  condizioni
          contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
          operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
          settimane; 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo della lettera a) del paragrafo  6
          dell'articolo della  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (Direttiva  del
          Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme  comuni
          per il mercato interno del gas naturale  e  che  abroga  la
          direttiva 2003/55/CE): 
              "Art. 3. (Obblighi  relativi  al  servizio  pubblico  e
          tutela dei consumatori). 
              (Omissis). 
              6. Gli Stati membri provvedono affinche': 
                a) qualora un cliente, nel rispetto delle  condizioni
          contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
          operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
          settimane; e 
              (Omissis).". 
              -  Il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.   93
          (Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e
          2008/92/CE relative a norme comuni per il  mercato  interno
          dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
          comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore
          finale industriale di gas e di energia  elettrica,  nonche'
          abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e  2003/55/CE)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148,
          S.O. 
              -  Il  testo  delle  lettere  i)  e  j)  del  punto   1
          dell'allegato I della  citata  direttiva  2009/72/CE  cosi'
          recita: 
              "Allegato I - Misure sulla tutela dei consumatori. 
              1. Fatte  salve  le  norme  comunitarie  relative  alla
          tutela dei  consumatori,  nella  fattispecie  la  direttiva
          97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  20
          maggio 1997, riguardante la protezione dei  consumatori  in
          materia di contratti a distanza, e la  direttiva  93/13/CEE
          del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente  le  clausole
          abusive nei  contratti  stipulati  con  i  consumatori,  le
          misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i
          clienti: 
              (Omissis). 
                i)  siano   adeguatamente   informati   del   consumo
          effettivo di energia elettrica e dei  relativi  costi,  con
          frequenza tale da consentire loro di  regolare  il  proprio
          consumo  di  energia  elettrica.  Tali  informazioni   sono
          fornite ad opportuni intervalli  che  tengano  conto  della
          capacita' del contatore  del  cliente  e  del  prodotto  di
          energia elettrica in questione. Si tiene debitamente  conto
          dell'efficienza in termini di costi  di  tali  misure.  Per
          questo servizio il consumatore non  deve  sostenere  alcuna
          spesa supplementare. 
                j) ricevano un conguaglio definitivo a seguito di  un
          eventuale cambiamento del fornitore  di  energia  elettrica
          non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento
          di fornitore. 
              (Omissis).". 
              -  Il  testo  delle  lettere  i)  e  j)  del  punto   1
          dell'allegato I della  citata  direttiva  2009/73/CE  cosi'
          recita: 
              "Allegato I - Misure sulla tutela dei consumatori. - 1.
          Fatte salve le norme comunitarie relative alla  tutela  dei
          consumatori, nella fattispecie  la  direttiva  97/7/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  maggio  1997,
          riguardante la protezione dei  consumatori  in  materia  di
          contratti  a  distanza,  e  la  direttiva   93/13/CEE   del
          Consiglio, del  5  aprile  1993,  concernente  le  clausole
          abusive nei  contratti  stipulati  con  i  consumatori,  le
          misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i
          clienti: 
              (Omissis). 
                i)  siano   adeguatamente   informati   del   consumo
          effettivo di gas e dei relativi costi, con  frequenza  tale
          da consentire loro di regolare il proprio consumo  di  gas.
          Tali informazioni sono fornite ad intervalli  adeguati  che
          tengono conto della capacita' del contatore del cliente. Si
          tiene debitamente conto dell'efficienza in termini di costi
          di tali misure. Il  consumatore  non  sostiene  per  questo
          servizio alcuna spesa supplementare; 
                j) ricevano un conguaglio definitivo a seguito di  un
          eventuale cambiamento del fornitore  di  gas  naturale  non
          oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento  di
          fornitore. 
              (Omissis).". 
              - Il  decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105  (Misure
          urgenti in materia di energia) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 luglio 2010, n. 158. 
              - La legge 13  agosto  2010,  n.  129  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio  2010,
          n. 105, recante  misure  urgenti  in  materia  di  energia.
          Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in
          materia  di  riordino  del  sistema  degli  incentivi),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192. 
              - Il testo  del  paragrafo  3  dell'articolo  26  della
          citata direttiva 2009/72/CE cosi' recita: 
              "Art. 26.  (Separazione  dei  gestori  del  sistema  di
          distribuzione). 
              (Omissis). 
              3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa  parte
          di un'impresa verticalmente  integrata,  gli  Stati  membri
          provvedono affinche' le sue attivita'  vengano  controllate
          dalle  autorita'  di  regolamentazione   o   altri   organi
          competenti in modo che  esso  non  possa  trarre  vantaggio
          dalla   sua   integrazione   verticale   per   falsare   la
          concorrenza. In  particolare,  ai  gestori  di  sistemi  di
          distribuzione verticalmente integrati e' fatto  divieto  di
          creare confusione, nella loro politica di  comunicazione  e
          di marchio, circa l'identita' distinta del ramo "fornitura"
          dell'impresa verticalmente integrata. 
              Omissis.". 
              - Il testo  del  paragrafo  3  dell'articolo  26  della
          citata direttiva 2009/73/CE cosi' recita: 
              "Art. 26.  (Separazione  dei  gestori  dei  sistemi  di
          distribuzione). 
              (Omissis). 
              3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa  parte
          di un'impresa verticalmente integrata, l gli  Stati  membri
          provvedono affinche' le sue attivita'  vengano  controllate
          da autorita'  di  regolamentazione  o  da  altri  organismi
          competenti in modo che  esso  non  possa  trarre  vantaggio
          dalla   sua   integrazione   verticale   per   falsare   la
          concorrenza. In  particolare,  ai  gestori  di  sistemi  di
          distribuzione verticalmente integrati e' fatto  divieto  di
          creare confusione, nella loro politica di  comunicazione  e
          di marchio, circa l'identita' distinta del ramo "fornitura"
          dell'impresa verticalmente integrata.". 
              (Omissis).". 
          Comma 70. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          28 marzo  2014,  n.  47  (Misure  urgenti  per  l'emergenza
          abitativa, per il mercato  delle  costruzioni  e  per  Expo
          2015), come modificato dalla presente legge: 
              "1. Chiunque  occupa  abusivamente  un  immobile  senza
          titolo non puo' chiedere la residenza ne' l'allacciamento a
          pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo  e  gli
          atti emessi in violazione di  tale  divieto  sono  nulli  a
          tutti gli effetti di  legge.  A  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, gli atti aventi  ad  oggetto  l'allacciamento  dei
          servizi di energia elettrica, di gas, di servizi  idrici  e
          della telefonia  fissa,  nelle  forme  della  stipulazione,
          della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non
          possono essere stipulati o comunque adottati,  qualora  non
          riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo
          che attesti  la  proprieta',  il  regolare  possesso  o  la
          regolare detenzione dell'unita' immobiliare in favore della
          quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai
          soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente  e
          il  loro  inserimento  negli  atti  indicati  nel   periodo
          precedente, i  richiedenti  sono  tenuti  a  consegnare  ai
          soggetti somministranti idonea documentazione  relativa  al
          titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la
          regolare detenzione dell'unita' immobiliare, in originale o
          copia autentica, o a rilasciare  dichiarazione  sostitutiva
          di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
              1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi  di
          edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle
          procedure di assegnazione di alloggi della medesima  natura
          per i cinque anni  successivi  alla  data  di  accertamento
          dell'occupazione abusiva. 
              1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre
          2015, gli effetti prodottisi e i rapporti  giuridici  sorti
          sulla base dei contratti di locazione registrati  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi 8 e 9, del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23. 
              1-quater. Il sindaco, in presenza di persone  minorenni
          o meritevoli di tutela, puo' dare disposizioni in deroga  a
          quanto  previsto  ai  commi  1  e  1-bis,  a  tutela  delle
          condizioni igienico-sanitarie. ( 
              1-quinquies. Le disposizioni del presente articolo  non
          si applicano alle ipotesi di successione  di  un  fornitore
          del servizio ad un altro.". 
              - La legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.  47,
          recante misure urgenti per l'emergenza  abitativa,  per  il
          mercato delle costruzioni e per Expo  2015)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2014, n. 121. 
          Comma 73. 
              - Il  decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105  (Misure
          urgenti in materia di energia) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 luglio 2010, n. 158. 
              - La legge 13  agosto  2010,  n.  129  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio  2010,
          n. 105, recante  misure  urgenti  in  materia  di  energia.
          Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in
          materia  di  riordino  del  sistema  degli  incentivi)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192. 
          Comma 75. 
              - Si riporta il testo del  comma  375  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006)), 
              "375. Al fine di completare il  processo  di  revisione
          delle tariffe elettriche, entro novanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, con decreto  del
          Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa  con
          i Ministri dell'economia e delle finanze  e  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  sono  definiti  i  criteri  per
          l'applicazione delle  tariffe  agevolate  ai  soli  clienti
          economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare  una
          revisione  della  fascia  di  protezione  sociale  tale  da
          ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   9   e   9-bis,
          dell'articolo 3 decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185
          (Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,   lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale). 
              "Art. 3. (Blocco e riduzione delle tariffe). 
              (Omissis). 
              9. La tariffa agevolata per  la  fornitura  di  energia
          elettrica, di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
          ai clienti domestici presso i quali sono  presenti  persone
          che  versano  in  gravi  condizioni  di  salute,  tali   da
          richiedere       l'utilizzo       di        apparecchiature
          medico-terapeutiche,  alimentate  ad   energia   elettrica,
          necessarie per il loro mantenimento in  vita.  A  decorrere
          dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
          aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
          la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche  alla
          compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
          La compensazione della spesa tiene conto  della  necessita'
          di tutelare i clienti che utilizzano impianti  condominiali
          ed  e'  riconosciuta  in  forma  differenziata   per   zone
          climatiche, nonche' in  forma  parametrata  al  numero  dei
          componenti della famiglia, in modo tale da determinare  una
          riduzione della spesa al netto  delle  imposte  dell'utente
          tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
          predetto beneficio i  soggetti  interessati  presentano  al
          comune  di  residenza  un'apposita   istanza   secondo   le
          modalita'  stabilite  per  l'applicazione   delle   tariffe
          agevolate per  la  fornitura  di  energia  elettrica.  Alla
          copertura degli oneri derivanti, nelle  regioni  a  statuto
          ordinario, dalla compensazione sono  destinate  le  risorse
          stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma  3,  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2007,  n.  26  e  dell'articolo  14,
          comma 1, della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  fatta
          eccezione per 47 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  che
          continuano ad essere destinati alle  finalita'  di  cui  al
          citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo  n.  26
          del 2007. Nella eventualita'  che  gli  oneri  eccedano  le
          risorse di  cui  al  precedente  periodo,  l'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  ed  il  gas  istituisce   un'apposita
          componente tariffaria a carico dei titolari di  utenze  non
          domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
          conguaglio settore elettrico e stabilisce le  altre  misure
          tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio. 
              9-bis.  L'accesso  alla  tariffa   agevolata   per   la
          fornitura  di  energia  elettrica   e   il   diritto   alla
          compensazione per la fornitura di gas naturale, di  cui  al
          comma 9, sono riconosciuti anche ai  nuclei  familiari  con
          almeno  quattro  figli  a  carico  con   indicatore   della
          situazione economica equivalente  non  superiore  a  20.000
          euro. 
              (Omissis).". 
              - La legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
          185, recante misure urgenti per  il  sostegno  a  famiglie,
          lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
          anti-crisi il quadro strategico  nazionale)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22, S.O. 
          Comma 83. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  (Attuazione  della
          direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato
          interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L.
          17 maggio 1999, n. 144),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.17. (Attivita' di vendita ai clienti finali). - 1.
          A decorrere dal 1° gennaio  2012  e'  operativo  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico un «Elenco dei  soggetti
          abilitati alla vendita di gas naturale a  clienti  finali»,
          relativo anche alla  vendita  di  gas  naturale  liquefatto
          attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di  carri
          bombolai, nonche' di biogas. 
              2. I  soggetti  che  alla  data  del  presente  decreto
          risultano  autorizzati  alla  vendita  di  gas  naturale  a
          clienti finali, sono direttamente  iscritti  all'elenco  di
          cui al comma 1. 
              3. Le societa' interessate alla inclusione  nell'elenco
          di cui al comma 1 presentano richiesta al  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  in  base  a  modalita'  e   requisiti
          stabiliti, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica,  il
          gas e il sistema idrico, con decreto dello stesso Ministero
          entro la data  di  cui  al  comma  1.  Il  Ministero  dello
          sviluppo economico, entro trenta  giorni  dalla  richiesta,
          qualora verifichi la non  congruita'  di  uno  o  piu'  dei
          requisiti   richiesti,   puo'    sospendere    l'iscrizione
          nell'elenco di cui al comma 1 del  soggetto  interessato  e
          richiedere allo stesso elementi integrativi. 
              4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di  gas
          naturale ai clienti finali e' pubblicato sul sito  internet
          del  Ministero  dello  sviluppo  economico   e   aggiornato
          mensilmente. La pubblicazione ha valore di  pubblicita'  ai
          fini di legge per tutti i soggetti interessati. 
              5.  Per  motivi  di  continuita'  del  servizio,  o  su
          segnalazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
          gas,  con  decreto  del   Ministero   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato  le  imprese   distributrici
          possono essere autorizzate in via  eccezionale  a  svolgere
          transitoriamente l'attivita' di vendita ai  clienti  finali
          nell'area  di  loro   operativita'.   Tale   attivita'   e'
          esercitata   a    condizioni    e    modalita'    stabilite
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.". 
          Comma 84. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30-ter del  decreto
          legislativo  13  agosto  2010,  n.  141  (Attuazione  della
          direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti  di  credito  ai
          consumatori, nonche' modifiche  del  titolo  VI  del  testo
          unico bancario (decreto legislativo n.  385  del  1993)  in
          merito alla disciplina dei soggetti  operanti  nel  settore
          finanziario, degli agenti in attivita'  finanziaria  e  dei
          mediatori creditizi), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  30-ter.  (Sistema  di  prevenzione).  -  1.   E'
          istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, un sistema  pubblico  di  prevenzione,  sul  piano
          amministrativo, delle frodi  nel  settore  del  credito  al
          consumo  e  dei  pagamenti  dilazionati  o  differiti,  con
          specifico riferimento al furto di identita'.  Tale  sistema
          puo' essere  utilizzato  anche  per  svolgere  funzioni  di
          supporto al controllo delle identita'  e  alla  prevenzione
          del  furto  di  identita'  in  settori  diversi  da  quelli
          precedentemente indicati, limitatamente al riscontro  delle
          informazioni strettamente pertinenti. 
              2. Il sistema di prevenzione  e'  basato  sull'archivio
          centrale informatizzato di cui all'articolo  30-quater,  di
          seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di  cui
          al comma 9 del presente articolo. 
              3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          titolare dell'archivio e puo' avvalersi,  per  la  gestione
          dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente
          gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e  delle
          finanze e l'ente gestore  sono  disciplinati  con  apposita
          convenzione,  dalla  quale  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              4. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  fatte
          salve le attribuzioni previste dalla vigente  normativa  ad
          altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, funzioni  di  competenza  statale  in  materia  di
          monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle
          imprese che offrono servizi assimilabili alla  prevenzione,
          sul piano  amministrativo,  delle  frodi  nei  settori  del
          credito e dei servizi. 
              5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi  i
          seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti: 
                a) le banche, comprese quelle  comunitarie  e  quelle
          extracomunitarie, e gli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'elenco generale di cui all'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                b)  i   fornitori   di   servizi   di   comunicazione
          elettronica, ai sensi dell'articolo  1,  comma  1,  lettera
          gg), del codice di cui al  decreto  legislativo  1°  agosto
          2003, n. 259; 
                b-bis) i soggetti di cui all'articolo 29 del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
              b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere  le  attivita'
          di vendita a clienti finali di energia elettrica e  di  gas
          naturale ai sensi della normativa vigente; 
                c) i fornitori di servizi interattivi associati o  di
          servizi di accesso condizionato ai sensi  dell'articolo  2,
          comma 1, lettera q),  del  decreto  legislativo  31  luglio
          2005, n. 177; 
                c-bis) le imprese di assicurazione; 
                d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie  e
          le imprese che offrono ai soggetti di cui alle  lettere  da
          a) a c) servizi assimilabili alla  prevenzione,  sul  piano
          amministrativo,  delle   frodi,   in   base   ad   apposita
          convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          dalla quale non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              5-bis. Al sistema di prevenzione  accedono  altresi'  i
          soggetti destinatari degli obblighi  di  adeguata  verifica
          della  clientela  di  cui  all'articolo   3   del   decreto
          legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,   e   successive
          modificazioni, non ricompresi tra i  soggetti  aderenti  di
          cui  al  comma  5,  secondo  i  termini  e   le   modalita'
          disciplinati in un'apposita convenzione  con  il  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  dalla  quale  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' individuata, previo parere del gruppo di  lavoro
          di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui  e'
          consentita la partecipazione al sistema di prevenzione. 
              7. Gli aderenti inviano all'ente gestore  richieste  di
          verifica  dell'autenticita'  dei   dati   contenuti   nella
          documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono
          una  dilazione  o  un   differimento   di   pagamento,   un
          finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un
          servizio    a    pagamento    differito.    La     verifica
          dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al  di
          fuori  dei  casi  e  delle  finalita'   previste   per   la
          prevenzione del furto di identita'.  Gli  aderenti  inviano
          altresi', in forma scritta, una  comunicazione  riguardante
          l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito  dei  settori
          di cui al comma 1, all'indirizzo  risultante  dai  registri
          anagrafici della persona fisica titolare del rapporto.  Gli
          aderenti   trasmettono   al   titolare   dell'archivio   le
          informazioni relative ai casi che configurano un rischio di
          frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione
          elettronica o interattivi. 
              7-bis.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma   7,
          nell'ambito  dello  svolgimento  della  propria   specifica
          attivita', gli aderenti possono  inviare  all'ente  gestore
          richieste di verifica dell'autenticita' dei dati  contenuti
          nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi
          in cui ritengono utile, sulla base della valutazione  degli
          elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime. 
              8.  Nell'ambito  del   sistema   di   prevenzione,   e'
          istituito, presso l'ente  gestore,  un  servizio  gratuito,
          telefonico  e  telematico,   che   consente   di   ricevere
          segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono
          di aver subito  frodi  configuranti  ipotesi  di  furto  di
          identita'. 
              9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera,  senza
          nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio  dello  Stato,  un
          gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo,  impulso
          e  coordinamento,  al  fine  di  migliorare   l'azione   di
          prevenzione delle frodi nel settore del credito al  consumo
          e del furto  di  identita'  a  livello  nazionale,  nonche'
          compiti finalizzati alla  predisposizione,  elaborazione  e
          studio dei dati statistici, in forma anonima,  relativi  al
          comparto delle frodi ai sensi  del  comma  1  del  presente
          articolo.  Il  gruppo  di  lavoro  e'   composto   da   due
          rappresentanti,  di  cui  un  titolare  e   un   supplente,
          designati  rispettivamente  da  ciascuna  delle   autorita'
          indicate:  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
          Ministero   dell'interno,   Ministero   della    giustizia,
          Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia
          di  finanza.  La  segreteria  del  gruppo  di   lavoro   e'
          assicurata dall'ente gestore. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina  dei
          componenti del gruppo di lavoro. Il  gruppo  di  lavoro  ha
          carattere permanente. I componenti  del  gruppo  di  lavoro
          durano  in  carica  un  triennio.  Per  la   partecipazione
          all'attivita'  del  gruppo  di  lavoro  non  sono  previsti
          compensi, indennita' o rimborsi spese. Il gruppo di  lavoro
          e' presieduto  dal  componente  del  gruppo  designato  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  il  quale,  in
          ragione dei temi  trattati,  integra  la  composizione  del
          gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di
          categoria  dei  soggetti   aderenti   e   degli   operatori
          commerciali,  nonche'  con  gli  esperti  delle  Forze   di
          polizia,  designati   dal   Dipartimento   della   pubblica
          sicurezza   del   Ministero   dell'interno.   Il   Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  entro  il  30  aprile  di
          ciascun anno, riferisce al  Parlamento,  sulla  base  della
          relazione predisposta dal gruppo di lavoro,  in  ordine  ai
          risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi  svolta
          entro il 31  dicembre  del  precedente  anno.  Il  titolare
          dell'archivio, anche attraverso l'attivita'  di  studio  ed
          elaborazione dei dati disponibili da parte  del  gruppo  di
          lavoro, svolge attivita' d'informazione  e  conoscenza  sui
          rischi del fenomeno delle frodi, anche  mediante  l'ausilio
          di  campagne  pubblicitarie  curate  dalla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri.  A  tali  attivita',  i  soggetti
          preposti fanno fronte con le risorse umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.". 
          Comma 85. 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   6-bis   del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6-bis. (Accesso ai sistemi informativi). - 1.  Ai
          sistemi informativi di cui all'articolo 117 del  codice  di
          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  possono
          avere accesso, anche  per  le  finalita'  ivi  previste,  i
          soggetti che partecipano al sistema di prevenzione  di  cui
          al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo  13
          agosto 2010, n. 141, fatta salva la facolta' di istituire e
          partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003,  n.  196.  Dall'attuazione  del
          periodo precedente non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              1-bis. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma
          1 da parte dei soggetti ivi indicati puo' avvenire anche in
          un quadro di  reciprocita',  ma  solo  nel  rispetto  delle
          prescrizioni stabilite dal Garante per  la  protezione  dei
          dati personali necessarie ad  assicurare  proporzionalita',
          correttezza  e  sicurezza  circa  il  trattamento  di  dati
          personali ai sensi del predetto comma 1 e il  rispetto  dei
          diritti  e  delle  liberta'  fondamentali,  nonche'   della
          dignita' dei soggetti cui le informazioni  si  riferiscono,
          con    particolare    riferimento    alla     riservatezza,
          all'identita' personale e al diritto  alla  protezione  dei
          dati personali. 
              1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni  cagionati
          in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocita' ai
          sistemi di cui  al  comma  1  da  parte  dei  soggetti  ivi
          indicati, spetta a questi ultimi  l'onere  della  prova  di
          aver agito con la specifica diligenza richiesta e di  avere
          adottato tempestivamente e senza indugio  tutte  le  misure
          idonee a evitare il danno.". 
              - La legge 14 settembre 2011, n.  148  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n.  138,  recante   ulteriori   misure   urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria e per lo  sviluppo.  Delega  al
          Governo per la  riorganizzazione  della  distribuzione  sul
          territorio degli uffici  giudiziari)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216. 
          Comma 86. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1227/2011  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25  ottobre  2011  concernente
          l'integrita' e  la  trasparenza  del  mercato  dell'energia
          all'ingrosso  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea 8 dicembre 2011, n. L 326. 
          Comma 89. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  42  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
          2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 42. (Contributi  per  la  produzione  di  energia
          termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza
          energetica di piccole dimensioni). - 1. Gli  interventi  di
          produzione di energia termica da  fonti  rinnovabili  e  di
          incremento   dell'efficienza    energetica    di    piccole
          dimensioni, realizzati in data successiva  al  31  dicembre
          2011, sono incentivati  sulla  base  dei  seguenti  criteri
          generali: 
                a) l'incentivo ha lo scopo  di  assicurare  una  equa
          remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed  e'
          commisurato alla produzione di  energia  termica  da  fonti
          rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici  generati  dagli
          interventi; 
                b) il  periodo  di  diritto  all'incentivo  non  puo'
          essere superiore a dieci  anni  e  decorre  dalla  data  di
          conclusione dell'intervento; 
                c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di
          diritto  e  puo'   tener   conto   del   valore   economico
          dell'energia prodotta o risparmiata; 
                d) l'incentivo puo' essere  assegnato  esclusivamente
          agli  interventi  che  non  accedono  ad  altri   incentivi
          statali, fatti salvi  i  fondi  di  garanzia,  i  fondi  di
          rotazione e i contributi in conto interesse; 
                e) gli incentivi sono assegnati tramite contratti  di
          diritto privato fra  il  GSE  e  il  soggetto  responsabile
          dell'impianto, sulla base  di  un  contratto-tipo  definito
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  entro  tre
          mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei  decreti
          di cui al comma 2. 
              2. Con decreti del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e, per i profili  di  competenza,
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
          previa intesa con Conferenza unificata, di cui all'articolo
          8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono
          fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al
          presente articolo e per l'avvio  dei  nuovi  meccanismi  di
          incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre: 
                a) i valori degli incentivi, sulla base  dei  criteri
          di cui al comma  1,  in  relazione  a  ciascun  intervento,
          tenendo conto dell'effetto scala; 
                b) i requisiti tecnici minimi dei  componenti,  degli
          impianti e degli interventi; 
                c)   i   contingenti   incentivabili   per   ciascuna
          applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia  delle
          iniziative avviate; 
                d) gli eventuali obblighi di  monitoraggio  a  carico
          del soggetto beneficiario; 
                e) le modalita' con  le  quali  il  GSE  provvede  ad
          erogare gli incentivi; 
                f) le condizioni di cumulabilita' con altri incentivi
          pubblici, fermo restando  quanto  stabilito  dal  comma  1,
          lettera d); 
                g) le modalita' di aggiornamento degli incentivi, nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                  i. la revisione e' effettuata, per la prima  volta,
          decorsi due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          provvedimento di cui al presente comma e,  successivamente,
          ogni tre anni; 
                  ii. i nuovi valori  si  applicano  agli  interventi
          realizzati decorso un anno dalla data di entrata in  vigore
          del decreto di determinazione dei nuovi valori. 
              3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro  sei
          mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito  delle  istruttorie
          di valutazione delle richieste di verifica e certificazione
          dei risparmi aventi ad oggetto il  rilascio  di  titoli  di
          efficienza energetica di cui all'articolo 29 o  nell'ambito
          di  attivita'  di  verifica,  il  GSE  riscontri   la   non
          rispondenza  del  progetto  proposto   e   approvato   alla
          normativa vigente alla data di presentazione del progetto e
          tali difformita' non derivino  da  discordanze  tra  quanto
          trasmesso   dal   proponente   e   la   situazione    reale
          dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da
          dichiarazioni false  o  mendaci  rese  dal  proponente,  e'
          disposto  il  rigetto  dell'istanza  di  rendicontazione  o
          l'annullamento  del  provvedimento  di  riconoscimento  dei
          titoli, secondo le modalita' di cui al comma 3-ter. 
              3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti  del
          rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito
          dell'istruttoria,  decorrono  dall'inizio  del  periodo  di
          rendicontazione  oggetto  della  richiesta  di  verifica  e
          certificazione dei risparmi. Gli effetti  dell'annullamento
          del  provvedimento,  disposto  a   seguito   di   verifica,
          decorrono  dall'adozione   del   provvedimento   di   esito
          dell'attivita' di verifica.  Per  entrambe  le  fattispecie
          indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia' approvate
          relative ai progetti medesimi. Le modalita' di cui al primo
          periodo  si  applicano  anche   alle   verifiche   e   alle
          istruttorie  relative  alle   richieste   di   verifica   e
          certificazione dei risparmi gia' concluse. 
              3-quater. Al fine di  salvaguardare  le  iniziative  di
          realizzazione di impianti fotovoltaici di  piccola  taglia,
          salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato
          l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3
          kW nei quali, a seguito di verifica,  risultino  installati
          moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti
          alla normativa di riferimento, si applica una  decurtazione
          del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla  data
          di decorrenza della convenzione,  fermo  restando,  ove  ne
          ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di  cui
          all'articolo 14, comma  1,  lettera  d),  del  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  109  del  12  maggio  2011,  e
          all'articolo 5,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato
          nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n.
          159 del 10  luglio  2012,  fermo  restando  il  diritto  di
          rivalsa  del  beneficiario  nei  confronti   dei   soggetti
          responsabili della non conformita' dei moduli installati. 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          definisce  le  modalita'  con  le  quali  le  risorse   per
          l'erogazione degli incentivi di cui  al  presente  articolo
          trovano copertura a valere  sul  gettito  delle  componenti
          delle tariffe del gas naturale. 
              5.  I  commi  3  e  4  dell'articolo  6   del   decreto
          legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  sono  abrogati  a
          decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
          attuativo del comma 2, lettera f), del  presente  articolo.
          Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti
          di incentivazione di cui al comma  3  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati
          anche  con  fondi  di  garanzia,  fondi  di   rotazione   e
          contributi in conto interesse. 
              6. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
          n. 115, e' abrogato.". 
          Comma 90. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
          dell'economia), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5. (Disposizioni  per  la  riduzione  dei  prezzi
          dell'energia elettrica). - 1. Al comma 16 dell'articolo  81
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni,  le  parole:  «volume  di  ricavi
          superiore a 10 milioni di  euro  e  un  reddito  imponibile
          superiore a  1  milione  di  euro»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e
          un reddito imponibile superiore a 300 mila euro». 
              2. Le maggiori entrate generate dalle  disposizioni  di
          cui al comma 1 sono destinate,  al  netto  della  copertura
          finanziaria di cui all'articolo 61,  alla  riduzione  della
          componente   A2   della   tariffa   elettrica    deliberata
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla  base
          delle  modalita'  individuate  con  decreto  adottato   dal
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico  entro  60  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              3. Per l'anno 2013, il  valore  del  costo  evitato  di
          combustibile  di  cui   al   provvedimento   del   Comitato
          interministeriale dei prezzi n. 6/92 del  29  aprile  1992,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1992, n. 109,
          da riconoscere in acconto fino alla fissazione  del  valore
          annuale di conguaglio, e' determinato,  per  la  componente
          convenzionale relativa al prezzo  del  combustibile,  sulla
          base  del  paniere  di  riferimento  individuato  ai  sensi
          dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009,  n.
          99,  in  cui  il  peso   dei   prodotti   petroliferi   sia
          progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto  pari
          all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta  per
          cento nel secondo trimestre,  al  sessanta  per  cento  nel
          terzo  trimestre  e  al  sessanta  per  cento  nel   quarto
          trimestre. Il complemento al cento per cento e' determinato
          in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei
          mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione  del
          9  maggio  2013,  n.  196/2013/R/GAS  e   degli   ulteriori
          provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
          gas.   Il   Ministro   dello   sviluppo   economico,    con
          provvedimento da adottare entro 60 giorni  dall'entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto  su
          proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,
          stabilisce  le  modalita'  di  aggiornamento  del  predetto
          valore, in acconto e in conguaglio, nonche' le modalita' di
          pubblicazione dei valori individuati secondo i  criteri  di
          cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalita'  di  calcolo
          della componente relativa al margine di commercializzazione
          all'ingrosso e della  componente  di  trasporto  nonche'  i
          valori di consumo specifico di cui al decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280. 
              4. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio  2014,  in  attesa
          della ridefinizione della disciplina organica  di  settore,
          il valore di cui al comma 3, primo periodo,  e'  aggiornato
          trimestralmente in base al costo di approvvigionamento  del
          gas naturale nei  mercati  all'ingrosso  come  definito  al
          comma  3,  ferma  restando  l'applicazione  dei  valori  di
          consumo specifico di cui  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  20  novembre  2012,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280. 
              5. In deroga ai commi  3  e  4,  per  gli  impianti  di
          termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non piu'  di
          otto anni alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e che sono  stati  ammessi  al  regime  di  cui  al
          provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi  n.
          6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento  del  quarto
          anno di esercizio dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il  valore  di  cui  al  comma  3,  primo
          periodo,  e'  determinato  sulla  base   del   paniere   di
          riferimento individuato ai sensi  dell'articolo  30,  comma
          15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il  peso  dei
          prodotti petroliferi e' pari al 60 per cento. Per gli  anni
          di  esercizio  successivi,  si   applica   il   metodo   di
          aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo.  Per
          gli impianti situati in zone  di  emergenza  relativa  alla
          gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3
          e' determinato sulla base del paniere di riferimento in cui
          il peso dei prodotti petroliferi e' pari al  60  per  cento
          fino al completamento dell'ottavo anno di  esercizio  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              6. 
              7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25 del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  come  introdotti
          dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
          n. 228, sono abrogati. 
              7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia
          elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati  in
          esercizio entro il 31 dicembre  2012,  possono  optare,  in
          alternativa al  mantenimento  del  diritto  agli  incentivi
          spettanti  sulla  produzione  di  energia  elettrica   come
          riconosciuti alla data di  entrata  in  esercizio,  per  un
          incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per  un
          periodo massimo di un anno a decorrere dalla data  indicata
          dall'operatore e compresa tra il 1°(gradi) settembre  e  il
          31 dicembre 2013,  e  del  10  per  cento  per  l'ulteriore
          successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto  prosegua
          la produzione  dopo  il  secondo  anno  di  incremento,  il
          Gestore  dei  servizi  energetici  (GSE)  Spa  applica  nei
          successivi tre anni di esercizio una riduzione del  15  per
          cento dell'incentivo spettante fino  ad  una  quantita'  di
          energia pari a quella sulla quale e' stato riconosciuto  il
          predetto incremento. In alternativa alla predetta modalita'
          di riduzione, il produttore puo' richiedere,  comunicandolo
          al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire  la  cifra
          corrispondente alla differenza  tra  i  maggiori  incentivi
          ricevuti e le riduzioni gia'  applicate,  calcolata  al  30
          settembre 2017, dilazionandola uniformemente,  nel  residuo
          periodo di diritto all'erogazione degli  incentivi,  ma  in
          ogni caso nel limite di  quattro  anni  a  partire  dal  1o
          luglio 2016. In  alternativa  alla  predetta  modalita'  di
          riduzione, il produttore puo' richiedere, comunicandolo  al
          GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la  cifra
          corrispondente alla differenza  tra  i  maggiori  incentivi
          ricevuti e le riduzioni gia'  applicate,  calcolata  al  30
          settembre 2017, dilazionandola  uniformemente  nel  residuo
          periodo di diritto all'erogazione degli  incentivi,  ma  in
          ogni caso non oltre il limite di  quattro  anni  decorrenti
          dal 1º luglio  2016.  L'incremento  e'  applicato  per  gli
          impianti   a    certificati    verdi    sul    coefficiente
          moltiplicativo spettante e,  per  gli  impianti  a  tariffa
          onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al
          netto  del  prezzo  di  cessione   dell'energia   elettrica
          definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
          attuazione  dell'articolo  13,   comma   3,   del   decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato  nell'anno
          2012. L'opzione per il regime di cui al presente  comma  e'
          comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro  tre
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
              8. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  sono
          attuate in modo da comportare una riduzione effettiva degli
          oneri  generali  di  sistema   elettrico   e   dei   prezzi
          dell'energia elettrica.". 
              - La legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
          recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto  2013,  n.
          194, S.O. 
          Commi 91 e 92. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  38  del  decreto
          legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93  (Attuazione   delle
          direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e  2008/92/CE  relative  a
          norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
          del gas naturale  e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
          trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
          gas e  di  energia  elettrica,  nonche'  abrogazione  delle
          direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.), come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Articolo 38 (Gestori dei sistemi di distribuzione).  -
          1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma  1,
          del decreto-legge 18 giugno 2007, n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2007,  n.  125,  il
          gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia  parte
          di un'impresa  verticalmente  integrata,  e'  indipendente,
          sotto  il  profilo   dell'organizzazione   e   del   potere
          decisionale,  da  altre   attivita'   non   connesse   alla
          distribuzione. Al fine  di  conseguire  tale  indipendenza,
          l'Autorita'  adegua  i  propri  provvedimenti  ai  seguenti
          criteri minimi: 
                a) i responsabili della  direzione  del  gestore  del
          sistema di distribuzione non devono far parte di  strutture
          dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente
          o  indirettamente,  della  gestione  delle   attivita'   di
          generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica; 
                b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare
          che gli interessi professionali delle persone  responsabili
          dell'amministrazione   del   gestore   del    sistema    di
          distribuzione siano presi  in  considerazione  in  modo  da
          consentire loro di agire in maniera indipendente; 
                c) il  gestore  del  sistema  di  distribuzione  deve
          disporre  di  effettivi  poteri  decisionali,  indipendenti
          dall'impresa elettrica integrata,  in  relazione  ai  mezzi
          necessari alla gestione, alla manutenzione o allo  sviluppo
          della rete. Ai fini dello svolgimento di tali  compiti,  il
          gestore del sistema di distribuzione dispone delle  risorse
          necessarie, comprese le risorse umane, tecniche,  materiali
          e finanziarie; 
                d) il gestore del sistema di distribuzione predispone
          un programma di adempimenti, contenente le misure  adottate
          per escludere comportamenti  discriminatori,  e  garantisce
          che  ne  sia  adeguatamente  controllata  l'osservanza.  Il
          medesimo   gestore   individua   un   responsabile    della
          conformita', indipendente e con poteri di accesso  a  tutte
          le informazioni necessarie in possesso del medesimo gestore
          del sistema di distribuzione e delle imprese collegate, che
          e' responsabile del controllo del programma di  adempimenti
          e  presenta   annualmente   all'Autorita'   per   l'energia
          elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate. 
              2. Nel caso di gestore  del  sistema  di  distribuzione
          facente parte di  un'impresa  verticalmente  integrata,  lo
          stesso gestore non puo' trarre vantaggio  dall'integrazione
          verticale per alterare la concorrenza e a tal fine: 
                a) le politiche di comunicazione  e  di  marchio  non
          devono creare confusione in relazione al  ramo  di  azienda
          responsabile della fornitura di energia elettrica; 
                b) le informazioni concernenti le proprie  attivita',
          che potrebbero  essere  commercialmente  vantaggiose,  sono
          divulgate in  modo  non  discriminatorio.  L'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il  gas  vigila  sul  rispetto  delle
          disposizioni di cui al presente comma. 
              2-bis. Le disposizioni di cui ai commi  precedenti  non
          si applicano ai gestori  di  sistemi  di  distribuzione  di
          energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente
          integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad
          esclusione  delle  imprese  beneficiarie  di   integrazioni
          tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge  9  gennaio
          1991, n. 10, e successive modificazioni. 
              2-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
          sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia  di
          obblighi di separazione funzionale in  relazione  a  quanto
          previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresi'  che,  per  i
          gestori di sistemi di distribuzione  cui  si  applicano  le
          deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalita'  di
          riconoscimento dei costi per le attivita' di  distribuzione
          e misura dell'energia elettrica  siano  basate  su  logiche
          parametriche,  che  tengano  conto  anche  della   densita'
          dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali  di
          efficienza ed economicita' e con l'obiettivo  di  garantire
          la semplificazione della regolazione  e  la  riduzione  dei
          connessi oneri amministrativi. 
              3. (abrogato). 
              4. Al fine di  promuovere  un  assetto  efficiente  dei
          settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica
          in condizioni  di  economicita'  e  redditivita'  ai  sensi
          dell'articolo 1 della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,
          contenendone gli oneri generali a  vantaggio  degli  utenti
          finali, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge  9
          gennaio 1991, n. 10, che risultino prive dell'attivita'  di
          produzione e che aderiscano entro il termine  di  cui  alla
          delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed  il  gas
          ARG/ELT n. 72/10  al  regime  di  perequazione  generale  e
          specifica   aziendale   introdotto    a    partire    dalla
          deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
          gas n. 5 del 2004, la medesima Autorita',  entro  tre  mesi
          dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  definisce
          meccanismi di gradualita'  che  valorizzino  le  efficienze
          conseguite dalle imprese medesime  a  decorrere  dal  primo
          esercizio di applicazione del regime di  perequazione,  nel
          rispetto dei principi stabiliti  dalla  legge  14  novembre
          1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009. 
              5. Ferma restando la  disciplina  relativa  ai  sistemi
          efficienti di  utenza  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera t), del decreto legislativo  n.  115  del  2008,  i
          sistemi  di  distribuzione  chiusi  sono  le  reti  interne
          d'utenza cosi' come definite dall'articolo 33  della  legge
          23 luglio 2009, n. 99  nonche'  le  altre  reti  elettriche
          private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della
          legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo  33,  comma
          5, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
              5-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di
          cui al comma 5, facenti parte di  un'impresa  verticalmente
          integrata. Ai gestori dei sistemi di  distribuzione  chiusi
          si  applicano  esclusivamente  le  norme   di   separazione
          contabile. 
              5-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
          sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia  di
          obblighi di separazione in relazione a quanto previsto  dal
          comma 5-bis.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7  della  legge  9
          gennaio 1991, n.  10  (Norme  per  l'attuazione  del  Piano
          energetico  nazionale   in   materia   di   uso   razionale
          dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
          fonti rinnovabili di energia): 
              "Art. 37. (Entrata in vigore delle norme del titolo  II
          e dei relativi decreti ministeriali). - 1. Le  disposizioni
          del presente titolo entrano in  vigore  centottanta  giorni
          dopo la data di pubblicazione della  presente  legge  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano
          alle denunce di inizio lavori  presentate  ai  comuni  dopo
          tale termine di entrata in vigore. 
              2. I decreti ministeriali di  cui  al  presente  titolo
          entrano in vigore centottanta giorni  dopo  la  data  della
          loro   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana e si applicano alle denunce  di  inizio
          lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in
          vigore. 
              3. La legge 30 aprile 1976,  n.  373,  e  la  legge  18
          novembre 1983,  n.  645,  sono  abrogate.  Il  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 giugno  1977,  n.  1052,  si
          applica, in quanto compatibile con la presente legge,  fino
          all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.
          4, al comma 1 dell'art. 30 e al comma 1 dell'art. 32.". 
          Comma 93. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  15  del  decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  (Attuazione  della
          direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato
          interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L.
          17 maggio 1999, n. 144),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 15.  (Regime  di  transizione  nell'attivita'  di
          distribuzione). - 1. Entro il 1°(gradi) gennaio  2003  sono
          adottate dagli enti locali le deliberazioni di  adeguamento
          alle disposizioni del presente  decreto.  Tale  adeguamento
          avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento  del
          servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni
          in  societa'  di  capitali  o  in  societa'  cooperative  a
          responsabilita'  limitata,  anche  tra  dipendenti.   Detta
          trasformazione  puo'  anche  comportare  il   frazionamento
          societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma  non
          avvenga entro il termine indicato, provvede nei  successivi
          tre  mesi,  anche  attraverso  la  nomina  di  un   proprio
          delegato,  il   rappresentante   dell'ente   titolare   del
          servizio. Per gestioni associate o per ambiti a  dimensione
          sovracomunale, in  caso  di  inerzia,  la  regione  procede
          all'affidamento  immediato  del  servizio  mediante   gara,
          nominando a tal fine un commissario ad acta. 
              2. La trasformazione  in  societa'  di  capitali  delle
          aziende che gestiscono il  servizio  di  distribuzione  gas
          avviene con le modalita' di cui all'articolo 17, commi  51,
          52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio  1997,  n.  127.  Le
          stesse modalita' si applicano anche alla trasformazione  di
          aziende consortili, intendendosi  sostituita  al  consiglio
          comunale  l'assemblea  consortile.  In   questo   caso   le
          deliberazioni sono adottate a maggioranza  dei  componenti;
          gli enti locali che non intendono partecipare alla societa'
          hanno diritto  alla  liquidazione  sulla  base  del  valore
          nominale  iscritto  a  bilancio  della  relativa  quota  di
          capitale. L'ente titolare del servizio puo'  restare  socio
          unico delle societa'  di  cui  al  presente  comma  per  un
          periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. 
              3.  Per  la  determinazione  della  quota  di  capitale
          sociale  spettante  a  ciascun  ente  locale,  socio  della
          societa'  risultante  dalla  trasformazione  delle  aziende
          consortili, si tiene conto esclusivamente  dei  criteri  di
          ripartizione  del  patrimonio  previsti  per  il  caso   di
          liquidazione dell'azienda consortile. 
              4. Con riferimento al  servizio  di  distribuzione  del
          gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente
          titolare del servizio prosegue per i  periodi  indicati  ai
          commi 5 e 6, anche nel  caso  in  cui  l'ente  locale,  per
          effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto  il
          controllo della societa'. 
              5.  Per  l'attivita'  di  distribuzione  del  gas,  gli
          affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  nonche'  quelli   alle
          societa'  derivate  dalla  trasformazione   delle   attuali
          gestioni,  proseguono  fino  alla  scadenza  stabilita,  se
          compresa entro i  termini  previsti  dal  comma  7  per  il
          periodo transitorio. Gli affidamenti e  le  concessioni  in
          essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o
          e' previsto un termine che supera il  periodo  transitorio,
          proseguono fino al completamento  del  periodo  transitorio
          stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
          e delle concessioni in essere e' riconosciuto un  rimborso,
          a  carico  del  nuovo  gestore  ai  sensi   del   comma   8
          dell'articolo  14,  calcolato  nel   rispetto   di   quanto
          stabilito  nelle  convenzioni  o  nei  contratti,   purche'
          stipulati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la
          coesione territoriale 12 novembre  2011,  n.  226,  e,  per
          quanto non desumibile dalla volonta'  delle  parti  nonche'
          per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni
          o  contratti,  in  base  alle  linee  guida  su  criteri  e
          modalita'  operative  per  la  valutazione  del  valore  di
          rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del  decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal  rimborso  di
          cui al presente comma sono detratti  i  contributi  privati
          relativi ai  cespiti  di  localita',  valutati  secondo  la
          metodologia della regolazione tariffaria  vigente.  Qualora
          il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del
          valore delle immobilizzazioni nette di localita'  calcolate
          nella  regolazione  tariffaria,  al  netto  dei  contributi
          pubblici  in  conto  capitale  e  dei  contributi   privati
          relativi ai cespiti di localita', l'ente locale  concedente
          trasmette le relative valutazioni di dettaglio  del  valore
          di rimborso all'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas
          ed  il  sistema  idrico  per  la   verifica   prima   della
          pubblicazione del bando di gara. Tale disposizione  non  si
          applica qualora l'ente locale concedente possa  certificare
          anche tramite un idoneo soggetto terzo  che  il  valore  di
          rimborso e' stato determinato  applicando  le  disposizioni
          contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico
          22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129
          del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee  Guida
          su criteri e modalita' applicative per la  valutazione  del
          valore di rimborso degli impianti di distribuzione del  gas
          naturale", e che lo scostamento del valore  di  rimborso  e
          del valore  delle  immobilizzazioni  nette,  al  netto  dei
          contributi pubblici in  conto  capitale  e  dei  contributi
          privati  relativi  ai  cespiti  di   localita',   aggregato
          d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per
          cento, purche' lo scostamento del singolo comune non superi
          il 20 per cento. Nel caso di valore delle  immobilizzazioni
          nette disallineate rispetto alle medie di  settore  secondo
          le definizioni dell'Autorita' per l'energia  elettrica,  il
          gas e il sistema idrico, il valore  delle  immobilizzazioni
          nette rilevante ai fini del calcolo  dello  scostamento  e'
          determinato applicando i criteri di valutazione parametrica
          definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e
          il sistema idrico. La stazione appaltante tiene conto delle
          eventuali   osservazioni   dell'Autorita'   per   l'energia
          elettrica, il gas  ed  il  sistema  idrico  ai  fini  della
          determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando
          di gara.  I  termini  di  scadenza  previsti  dal  comma  3
          dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro  mesi.  Le  date
          limite di cui all'allegato  1  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  12  novembre
          2011, n. 226, relative  agli  ambiti  ricadenti  nel  terzo
          raggruppamento  dello  stesso   allegato   1,   nonche'   i
          rispettivi termini  di  cui  all'articolo  3  del  medesimo
          regolamento, sono prorogati di quattro mesi.  Resta  sempre
          esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla
          conclusione anticipata del rapporto di gestione. 
              6.  Decorso  il  periodo  transitorio,  l'ente   locale
          procede all'affidamento del servizio secondo  le  modalita'
          previste dall'articolo 14. 
              7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e'  fissato
          in cinque anni a  decorrere  dal  31  dicembre  2000.  Tale
          periodo puo' essere  incrementato,  alle  condizioni  sotto
          indicate, in misura non superiore a: 
                a) un anno nel caso in  cui,  almeno  un  anno  prima
          dello scadere dei cinque  anni,  si  realizzi  una  fusione
          societaria    che    consenta    di    servire    un'utenza
          complessivamente  non  inferiore   a   due   volte   quella
          originariamente  servita  dalla  maggiore  delle   societa'
          oggetto di fusione; 
                b) due anni nel caso in cui, entro il termine di  cui
          alla lettera  a),  l'utenza  servita  risulti  superiore  a
          centomila clienti finali, o  il  gas  naturale  distribuito
          superi i cento  milioni  di  metri  cubi  all'anno,  ovvero
          l'impresa  operi  in  un   ambito   corrispondente   almeno
          all'intero territorio provinciale; 
                c) due anni nel caso in cui, entro il termine di  cui
          alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno  il
          40% (per cento) del capitale sociale. 
              8. (abrogato). 
              9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data
          di entrata in vigore del presente  decreto  sono  mantenuti
          per la durata in essi  stabilita  ove  questi  siano  stati
          attribuiti mediante gara, e comunque  per  un  periodo  non
          superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000. 
              10. I  soggetti  titolari  degli  affidamenti  o  delle
          concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono
          partecipare  alle  prime  gare  per  ambiti   territoriali,
          indette a norma dell'articolo 14, comma  1,  successive  al
          periodo transitorio, su tutto  il  territorio  nazionale  e
          senza limitazioni, anche se, in Italia o  all'estero,  tali
          soggetti o le loro controllate, controllanti o  controllate
          da una medesima controllante  gestiscono  servizi  pubblici
          locali, anche diversi dalla distribuzione di gas  naturale,
          in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non  ad
          evidenza pubblica. Per le prime gare di cui  sopra  non  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 4,  comma  33,  del
          decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  e
          successive modifiche e integrazioni.  Per  i  soggetti  che
          devono essere costituiti o trasformati ai sensi  dei  commi
          1, 2, e 3 del presente  articolo,  la  partecipazione  alle
          prime gare successive al periodo transitorio, su  tutto  il
          territorio nazionale e' consentita  a  partire  dalla  data
          dell'avvenuta costituzione o trasformazione. 
              10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in  essere
          per  la  realizzazione  delle  reti  e  la  gestione  della
          distribuzione del gas  metano  ai  sensi  dell'articolo  11
          della  legge  28  novembre  1980,  n.  784,  e   successive
          modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997,
          n. 266, come modificato dall'articolo  28  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, il  periodo  transitorio  disciplinato
          dal comma 7 e il periodo di cui al  comma  9  del  presente
          articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario  alla
          costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data  di
          entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del
          bilancio e della programmazione  economica  di  concessione
          del contributo.". 
          Comma 94. 
              - Si riporta il  testo  del  comma  2  dell'articolo  9
          regolamento di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la
          coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento
          per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per
          l'affidamento del  servizio  della  distribuzione  del  gas
          naturale,   in   attuazione   dell'articolo   46-bis    del
          decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222): 
              "Art. 9. (Bando di gara e Disciplinare di gara). 
              (Omissis). 
              2. La stazione appaltante invia all'Autorita',  secondo
          modalita' stabilite dall'Autorita', il bando  di  gara,  il
          disciplinare  di  gara  e  le  linee  guida  programmatiche
          d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, insieme alla
          nota giustificativa di cui al  comma  1.  L'Autorita'  puo'
          inviare entro 30 giorni proprie osservazioni alla  stazione
          appaltante. 
              (Omissis).". 
          Comma 95. 
              - Si riporta il testo delle lettere a., b., c. e d. del
          comma 6 dell'articolo 10 del citato regolamento di  cui  al
          decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e   del
          Ministro per i  rapporti  con  le  regioni  e  la  coesione
          territoriale 12 novembre 2011, n. 226: 
              "Art. 10. (Requisiti per la partecipazione alla gara). 
              (Omissis). 
              6. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i
          seguenti requisiti di capacita' tecnica: 
                a. Iscrizione al registro delle imprese della  Camera
          di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  con
          capacita'   di   operare   nell'ambito   dei   servizi   di
          distribuzione gas; oppure, per i soggetti  aventi  sede  in
          uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia,  analoga
          iscrizione   in   registri   professionali   di   organismi
          equivalenti; 
                b. Esperienza gestionale da dimostrare in base a: 
                b1.  titolarita'  di  concessioni  di   impianti   di
          distribuzione del gas naturale per un numero complessivo di
          clienti pari almeno al 50% del numero di clienti  effettivi
          dell'ambito oggetto della gara,  da  possedere  al  momento
          della partecipazione alla gara o  precedentemente,  purche'
          in data non  anteriore  a  18  mesi  dalla  scadenza  della
          presentazione della domanda di  partecipazione  alla  gara.
          Nella  prima  gara  di  ciascun  ambito   le   imprese   di
          distribuzione di gas naturale che alla data di  entrata  in
          vigore  del   presente   regolamento   sono   titolari   di
          concessioni che  servono  il  50%  del  numero  di  clienti
          effettivi  dell'ambito  oggetto  di  gara   soddisfano   il
          presente requisito; 
                b2. in alternativa al punto b1. rispetto di  tutti  e
          tre i seguenti requisiti: 
                  b.2.1. titolarita' di concessioni  di  impianti  di
          distribuzione   di   gas   naturale,   da   possedere   non
          anteriormente a 36 mesi dalla scadenza della  presentazione
          della domanda di partecipazione alla gara, o, da almeno  18
          mesi dalla scadenza della presentazione  della  domanda  di
          partecipazione alla gara,  titolarita'  di  concessioni  di
          impianti  di  distribuzione  di  GPL,  oppure  di   miscela
          aria-propano, di energia elettrica, o di acqua  o  di  reti
          urbane di teleriscaldamento Nella  prima  gara  di  ciascun
          ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla
          data di entrata in vigore  del  presente  regolamento  sono
          titolari di  concessioni  di  gas  naturale  soddisfano  il
          presente requisito; 
                  b.2.2.  dimostrazione   di   avere,   dal   momento
          dell'affidamento  del  primo  impianto,  la  capacita'   di
          gestire  gli  impianti  di  distribuzione  gas  dell'ambito
          oggetto di gara, fornendo in particolare  la  dimostrazione
          di: 
                    b.2.2.1. disponibilita'  di  strutture,  mezzi  e
          personale a  livello  manageriale  per  la  gestione  delle
          situazioni di emergenze gas (pronto intervento e  incidenti
          gas); 
                    b.2.2.2. disponibilita' di  personale  a  livello
          manageriale e di funzione  centrale,  di  strutture,  quali
          sale controllo, di mezzi tecnici e di  sistemi  informativi
          adeguati a garantire il monitoraggio,  il  controllo  e  lo
          sviluppo della rete gas dell'ambito di gara e a gestire  le
          operazioni  previste   dal   codice   di   rete   tipo   di
          distribuzione   gas   approvato    dall'Autorita',    quali
          l'allacciamento e l'attivazione di nuove utenze, il  cambio
          di fornitore,  gli  altri  servizi  richiesti  dall'utenza,
          l'allocazione del gas  alle  societa'  di  vendita  e  alle
          singole utenze, per un numero  di  clienti  pari  a  quello
          dell'ambito oggetto di gara; 
                  b.2.3. esperienza di almeno cinque anni nel settore
          gas e nella funzione specifica  per  i  responsabili  delle
          funzioni  di  ingegneria,   vettoriamento,   qualita'   del
          servizio e gestione operativa dell'impresa, risultante  dai
          curriculum vitae allegati all'offerta; 
                c. Possesso di certificazione di  qualita'  aziendale
          UNI ISO 9001 conseguita nella gestione di infrastrutture  a
          rete energetiche o idriche; 
                d.  Esperienza  di  operare  in  conformita'  con  la
          regolazione   di   sicurezza,   da   dimostrare    mediante
          predisposizione di procedure di gestione  delle  operazioni
          di sicurezza nel rispetto  delle  norme  tecniche  vigenti,
          come  previste   all'articolo   12,   comma   12.8,   della
          Regolazione della qualita' dei servizi di  distribuzione  e
          misura del gas 2014-2019, Allegato  A  della  deliberazione
          574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. 
              (Omissis).". 
          Comma 96. 
              - Si riporta il testo del  comma  558  dell'articolo  2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "558. A decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  i  soggetti
          titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo
          23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per  l'attivita'  di
          stoccaggio  del  gas  naturale  in  giacimenti   o   unita'
          geologiche     profonde,     o     comunque     autorizzati
          all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti  di
          stoccaggio di  gas  naturale,  corrispondono  alle  regioni
          nelle  quali  hanno  sede  i   relativi   stabilimenti   di
          stoccaggio, a titolo  di  contributo  compensativo  per  il
          mancato uso alternativo del territorio,  un  importo  annuo
          pari a 0,001 centesimi di euro per kWh  di  spazio  offerto
          per il servizio di stoccaggio.". 
              -  La  citata  legge  24  dicembre  2007,  n.  244   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2007,  n.
          300, S.O. 
          Comma 97. 
              - Il testo del comma 558 dell'articolo 2 della legge 24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2008), come modificato dalla presente legge  e'
          riportato in nota al comma 96. 
          Comma 98. 
              - Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 83-bis
          del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 83-bis. (Tutela della sicurezza stradale e  della
          regolarita' del  mercato  dell'autotrasporto  di  cose  per
          conto di terzi). 
              (Omissis). 
              17. Al  fine  di  garantire  il  pieno  rispetto  delle
          disposizioni dell'ordinamento  comunitario  in  materia  di
          tutela della concorrenza e  di  assicurare  il  corretto  e
          uniforme  funzionamento  del  mercato,  l'installazione   e
          l'esercizio di un impianto di distribuzione  di  carburanti
          non possono essere subordinati alla  chiusura  di  impianti
          esistenti  ne'  al  rispetto  di  vincoli,  con   finalita'
          commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze
          minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o  superfici
          minime commerciali o che pongono  restrizioni  od  obblighi
          circa la possibilita' di offrire, nel medesimo  impianto  o
          nella stessa area, attivita' e servizi  integrativi  o  che
          prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di piu'
          tipologie  di  carburanti,  ivi  incluso  il   metano   per
          autotrazione, se  tale  ultimo  obbligo  comporta  ostacoli
          tecnici o oneri economici  eccessivi  e  non  proporzionali
          alle finalita' dell'obbligo, come individuati  da  apposito
          decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentite
          l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  e  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          tenuto conto delle esigenze di  sviluppo  del  mercato  dei
          combustibili   alternativi   ai   sensi   della   direttiva
          2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  22
          ottobre 2014.". 
              - La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112,  recante  disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          agosto 2008, n. 195, S.O. 
              -  La  direttiva  22/10/2014,  n.   2014/94/UE,   sulla
          realizzazione  di  un'infrastruttura  per  i   combustibili
          alternativi  e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea 28 ottobre 2014, n. L 307. 
          Comma 99. 
              - Il  testo  del  comma  17  dell'articolo  83-bis  del
          decreto legge 25 giugno del  2008,  n.112,  convertito  con
          modificazioni   dalla   legge   6   agosto   2008,    n.133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria),  come
          modificato dalla presente legge e'  riportato  in  nota  al
          comma 98. 
          Comma 100. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 51 della  legge  23
          luglio  2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo  sviluppo   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia): 
              "Art. 51. (Misure per la conoscibilita' dei prezzi  dei
          carburanti). -  1.  Al  fine  di  favorire  la  piu'  ampia
          diffusione delle informazioni  sui  prezzi  dei  carburanti
          praticati da ogni  singolo  impianto  di  distribuzione  di
          carburanti   per   autotrazione   sull'intero    territorio
          nazionale, e' fatto obbligo a chiunque eserciti l'attivita'
          di vendita al pubblico di carburante per  autotrazione  per
          uso  civile  di  comunicare  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico  i  prezzi  praticati  per  ogni   tipologia   di
          carburante per autotrazione commercializzato. 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  con  proprio
          decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, individua secondo  criteri  di
          gradualita' e sostenibilita' le decorrenze dell'obbligo  di
          cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalita' per  la
          comunicazione delle informazioni di  prezzo  da  parte  dei
          gestori  degli   impianti,   per   l'acquisizione   ed   il
          trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonche' per
          la loro  pubblicazione  sul  sito  internet  del  Ministero
          medesimo  ovvero  anche  attraverso  altri   strumenti   di
          comunicazione atti a favorire la piu' ampia  diffusione  di
          tali informazioni presso i  consumatori.  Dall'applicazione
          delle disposizioni di cui  al  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica  e
          le attivita' ivi  previste  devono  essere  svolte  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              3. In caso di omessa comunicazione o quando  il  prezzo
          effettivamente praticato sia superiore a quello  comunicato
          dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si
          applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  di   cui
          all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
          1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.". 
              - Il capo V del codice dell'Amministrazione digitale di
          cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82   e'
          rubricato: "Dati delle pubbliche amministrazioni e  servizi
          in rete". 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
          Comma 101. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione  del
          sistema  di   distribuzione   dei   carburanti,   a   norma
          dell'articolo 4, comma 4, lettera c),  della  L.  15  marzo
          1997, n. 59): 
              "Art. 1. (Norme per liberalizzare la distribuzione  dei
          carburanti). - 1. L'installazione e l'esercizio di impianti
          di distribuzione  dei  carburanti,  di  seguito  denominati
          «impianti», sono  attivita'  liberamente  esercitate  sulla
          base dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  2  e  con  le
          modalita'  di  cui  al  presente  decreto.  Il  regime   di
          concessione  di  cui  all'articolo   16,   comma   1,   del
          decreto-legge 26 ottobre  1970,  n.  745,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Le
          regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
          e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto
          secondo  le  previsioni  dei  rispettivi  statuti  e  delle
          relative norme di attuazione. 
              2.  L'attivita'  di  cui  al  comma   1   e'   soggetta
          all'autorizzazione del comune in cui  essa  e'  esercitata.
          L'autorizzazione   e'   subordinata   esclusivamente   alla
          verifica della  conformita'  alle  disposizioni  del  piano
          regolatore,  alle   prescrizioni   fiscali   e   a   quelle
          concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e  stradale,
          alle  disposizioni  per  la  tutela  dei  beni  storici   e
          artistici, nonche' alle norme  di  indirizzo  programmatico
          delle  regioni.  Insieme   all'autorizzazione   il   comune
          rilascia  le  concessioni  edilizie  necessarie  ai   sensi
          dell'articolo  2.  L'autorizzazione   e'   subordinata   al
          rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi  secondo
          le  procedure  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. 
              3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente  alla
          domanda di autorizzazione, un'analitica  autocertificazione
          corredata della documentazione prescritta dalla legge e  di
          una perizia  giurata,  redatta  da  un  ingegnere  o  altro
          tecnico  competente  per  la  sottoscrizione  del  progetto
          presentato, abilitato ai sensi delle  specifiche  normative
          vigenti  nei  Paesi  dell'Unione  europea,  attestanti   il
          rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri
          di cui all'articolo 2, comma 1.  Trascorsi  novanta  giorni
          dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta
          se non e' comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco,
          sussistendo ragioni di pubblico interesse,  puo'  annullare
          l'assenso    illegittimamente    formatosi,    salvo    che
          l'interessato provveda a sanare i  vizi  entro  il  termine
          fissato dal comune stesso. 
              4. In caso di trasferimento  della  titolarita'  di  un
          impianto, le parti ne danno comunicazione al  comune,  alla
          regione e all'ufficio tecnico  di  finanza  entro  quindici
          giorni. 
              5. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1,  del
          decreto-legge 26 ottobre  1970,  n.  745,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034,  sono
          convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del  comma
          2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,
          i soggetti gia' titolari di concessione,  senza  necessita'
          di   alcun   atto   amministrativo,   possono    proseguire
          l'attivita', dandone comunicazione al comune, alla  regione
          e al competente ufficio tecnico di  finanza.  Le  verifiche
          sull'idoneita'  tecnica  degli  impianti  ai   fini   della
          sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento
          del collaudo e non oltre  quindici  anni  dalla  precedente
          verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal
          comune  a  verifica,  comprendente  anche  i   profili   di
          incompatibilita' di cui all'articolo 3, comma  2,  entro  e
          non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali
          verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse  alla
          regione, al  competente  ufficio  tecnico  di  finanza,  al
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          ed al Ministero dell'ambiente,  anche  ai  fini  di  quanto
          previsto dall'articolo 3, comma 2.  Restano  esclusi  dalle
          verifiche di cui al presente comma  gli  impianti  inseriti
          dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento  di
          cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri
          di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il
          controllo, la verifica e la certificazione  concernenti  la
          sicurezza  sanitaria  necessaria  per   le   autorizzazioni
          previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda
          sanitaria  locale  competente  per  territorio,  ai   sensi
          dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 502, e successive modifiche e integrazioni. 
              6. La gestione degli impianti puo' essere affidata  dal
          titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di  seguito
          denominati  gestori,  mediante  contratti  di  durata   non
          inferiore  a  sei  anni  aventi  per  oggetto  la  cessione
          gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse  e  mobili
          finalizzate alla distribuzione di  carburanti  per  uso  di
          autotrazione, secondo le modalita'  e  i  termini  definiti
          dagli   accordi   interprofessionali   stipulati   fra   le
          associazioni di categoria piu' rappresentative,  a  livello
          nazionale, dei gestori e dei titolari  dell'autorizzazione.
          Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono  regolati
          in conformita' con i predetti accordi interprofessionali. I
          medesimi  accordi  interprofessionali   si   applicano   ai
          titolari  di  autorizzazione  e  ai  gestori;   essi   sono
          depositati  presso   il   Ministero   dell'industria,   del
          commercio   e   dell'artigianato   che   ne   assicura   la
          pubblicita'.  Gli  accordi  interprofessionali  di  cui  al
          presente  comma  prevedono  un  tentativo  obbligatorio  di
          conciliazione delle controversie  contrattuali  individuali
          secondo le modalita' e i termini ivi definiti. Il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   su
          richiesta di una delle parti,  esperisce  un  tentativo  di
          mediazione delle vertenze collettive. 
              6-bis. Il contratto di  cessione  gratuita  di  cui  al
          comma 6 comporta la stipula di un contratto  di  fornitura,
          ovvero di somministrazione, dei carburanti. 
              7. I contratti di affidamento in uso  gratuito  di  cui
          all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n.  745,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
          1970, n. 1034, tra concessionari e gestori  esistenti  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto  legislativo
          restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di
          trasferimento della titolarita' del  relativo  impianto.  A
          tali contratti si applicano le norme contenute nel comma  6
          per quanto riguarda la conciliazione delle controversie. 



              8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono
          disciplinati  in  conformita'  alle  disposizioni  adottate
          dall'Unione europea. 
              9.    Nell'area    dell'impianto     possono     essere
          commercializzati,  previa  comunicazione  al  comune,  alle
          condizioni previste dai contratti di cui al comma 6  e  nel
          rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia  sanitaria   e
          ambientale, altri  prodotti  secondo  quanto  previsto  con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato. 
              Gli interventi di ordinaria  e  minuta  manutenzione  e
          riparazione dei veicoli a motore di cui  agli  articoli  1,
          comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio  1992,
          n.  122,  possono  essere  effettuati  dai  gestori   degli
          impianti. 
              10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo  e'
          nulla  di  diritto.  Le  clausole  previste  dal   presente
          articolo  sono  di  diritto  inserite  nel   contratto   di
          gestione, anche in  sostituzione  delle  clausole  difformi
          apposte dalle parti.". 
          Comma 102. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47 del testo  unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa -Testo A): 
              "Art. 47 (R). Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'. 
              1. L'atto di  notorieta'  concernente  stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.". 
          Comma 105. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione  del
          sistema  di   distribuzione   dei   carburanti,   a   norma
          dell'articolo 4, comma 4, lettera c),  della  L.  15  marzo
          1997, n. 59): 
              "Art. 6. (Fondo per la razionalizzazione della rete). -
          1. E' costituito presso la cassa conguaglio  GPL  il  Fondo
          per la razionalizzazione della rete  di  distribuzione  dei
          carburanti  nel  quale   confluiscono   i   fondi   residui
          disponibili  nel  conto  economico   avente   la   medesima
          denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP  n.
          18 del  12  settembre  1989  e  successive  integrazioni  e
          modificazioni. Tale Fondo sara'  integrato,  per  gli  anni
          1998, 1999 e 2000, attraverso un  contributo  calcolato  su
          ogni  litro  di  carburante  per   autotrazione   (benzine,
          gasolio,  GPL  e  metano)   venduto   negli   impianti   di
          distribuzione, pari a lire tre a  carico  dei  titolari  di
          concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori.
          Tali disponibilita' sono utilizzate per la  concessione  di
          indennizzi, per la chiusura di impianti, ai  gestori  e  ai
          titolari  di  autorizzazione  o  concessione,  secondo   le
          condizioni, le modalita' e i termini stabiliti dal Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   con
          proprio decreto, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
          data  di   entrata   in   vigore   del   presente   decreto
          legislativo". 
          Comma 106. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  7  del
          decreto legislativo 31 dicembre 2012,  n.  249  (Attuazione
          della direttiva 2009/119/CE che  stabilisce  l'obbligo  per
          gli Stati membri di mantenere un livello minimo  di  scorte
          di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi): 
              "Art. 7. (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano). -
          1. Al fine di contribuire ad assicurare  la  disponibilita'
          di     scorte     petrolifere     e     la     salvaguardia
          dell'approvvigionamento   petrolifero,   sono    attribuite
          all'Acquirente  unico  S.p.A.  anche  le  funzioni   e   le
          attivita' di Organismo centrale di stoccaggio italiano,  di
          seguito OCSIT, ad eccezione di quelle di  cui  all'articolo
          21. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico,  da
          adottare entro 180 giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto,  al  fine  di  garantire  efficienza,
          efficacia   ed   economicita'   dell'operato    dell'OCSIT,
          sottoposto per le funzioni di cui al presente decreto, alla
          vigilanza  dello  stesso  Ministero,  sono   adottati   gli
          indirizzi per l'esercizio delle funzioni dell'OCSIT,  sulla
          base del piano da quest'ultimo  predisposto,  per  definire
          gli obiettivi, priorita', strumenti operativi  e  modalita'
          di utilizzo delle risorse destinate al servizio. 
              (Omissis).". 
              - Il testo dell'articolo 6 del decreto  legislativo  11
          febbraio 1998, n.  32  (Razionalizzazione  del  sistema  di
          distribuzione dei  carburanti,  a  norma  dell'articolo  4,
          comma 4, lettera c), della L. 15 marzo  1997,  n.  59),  e'
          riportato in nota al comma 105. 
              - Si riporta il testo  del  comma  6  dell'articolo  27
          della legge 23 luglio 2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in materia di energia): 
              "Art. 27. (Misure per la sicurezza e  il  potenziamento
          del settore energetico). 
              (Omissis). 
              6. La gestione in regime di  separazione  contabile  ed
          amministrativa del fondo bombole per metano,  di  cui  alla
          legge 8 luglio 1950, n. 640,  e  le  funzioni  dell'Agenzia
          nazionale delle scorte di riserva, di  cui  all'articolo  8
          del decreto legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32,  sono
          attribuite alla  cassa  conguaglio  GPL  (gas  di  petrolio
          liquefatto),  di  cui   al   provvedimento   del   Comitato
          interministeriale dei prezzi  n.  44/1977  del  28  ottobre
          1977. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo del  27
          decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle
          direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e  2008/92/CE  relative  a
          norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
          del gas naturale  e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
          trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
          gas e  di  energia  elettrica,  nonche'  abrogazione  delle
          direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE): 
              "Art. 27. (Disposizioni sullo stoccaggio). 
              (Omissis). 
              5. Al fine di garantire la sicurezza delle forniture di
          gas  naturale  utilizzato   come   carburante,   la   cassa
          conguaglio GPL, di cui al provvedimento CIP n.  44  del  28
          ottobre 1977, esercita  le  competenze  relative  al  fondo
          bombole per metano e alla sua gestione, di cui alla legge 8
          luglio 1950, n. 640, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, ad
          essa trasferite ai sensi dell'articolo 27,  commi  3  e  6,
          della legge 23 luglio 2009, n. 99, mediante il comitato  di
          gestione del fondo bombole per metano  di  cui  alle  leggi
          citate. Sono fatti  salvi  gli  atti  amministrativi  e  di
          gestione adottati  dallo  stesso  comitato  e  dalla  cassa
          conguaglio GPL fino alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Il Ministro dello sviluppo economico, con
          proprio decreto, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  nomina  i
          componenti  del  comitato  di  cui   al   presente   comma,
          riducendone il numero di due unita'. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12  della  legge  8
          luglio 1950, n. 640 (Disciplina delle bombole per metano): 
              "Art. 12. 
              I corrispettivi previsti dagli articoli  9  e  10  sono
          determinati  da  un  Comitato  nominato  con  decreto   del
          Ministro per l'industria e commercio,  di  concerto  con  i
          Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di: 
                1) un rappresentante del Ministero  dell'industria  e
          del commercio; 
                2) un rappresentante del Ministero del tesoro; 
                3) un rappresentante del Ministero delle finanze; 
                4) un rappresentante del Ministero dei trasporti; 
                5) un rappresentante del  Comitato  interministeriale
          dei prezzi; 
                6) due rappresentanti dell'Ente Nazionale Metano; 
                7) un produttore di gas metano; 
                8) un distributore o trasportatore di gas metano; 
                9) due proprietari di bombole. 
              - Il decreto di nomina designa  il  presidente  che  e'
          scelto fra i membri di cui ai numeri 1,  2,  3,  4,  5  del
          comma precedente.". 
          Comma 109. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 6 del decreto  legislativo  11
          febbraio 1998, n. 32, e' riportato in nota ai commi  105  e
          106. 
          Comma 110. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 76 del testo  unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa (Testo A)): 
              "Art. 76 (L). Norme penali. 
              1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma  atti
          falsi o ne fa uso nei  casi  previsti  dal  presente  testo
          unico e' punito ai sensi del codice penale  e  delle  leggi
          speciali in materia. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.". 
          Comma 112. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del codice di cui
          al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
          della strada): 
              "Art. 4. (Delimitazione del centro abitato).  -  1.  Ai
          fini dell'attuazione della  disciplina  della  circolazione
          stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  codice,  provvede   con
          deliberazione della Giunta alla  delimitazione  del  centro
          abitato. 
              2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato
          come definito dall'art. 3 e' pubblicata  all'albo  pretorio
          per trenta  giorni  consecutivi;  ad  essa  viene  allegata
          idonea cartografia nella quale sono evidenziati  i  confini
          sulle strade di accesso.". 
              - Si riporta il testo dei numeri 2) e 7)  del  comma  1
          dell'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 30
          aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): 
              "Art. 3. (Definizioni stradali e di traffico). - 1.  Ai
          fini delle presenti norme le denominazioni  stradali  e  di
          traffico hanno i seguenti significati: 
              1) (Omissis). 
              2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei
          veicoli,  salvo  quelli  in  servizio   di   emergenza,   i
          velocipedi e i veicoli al servizio di persone con  limitate
          o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
          i veicoli ad emissioni zero  aventi  ingombro  e  velocita'
          tali  da  poter  essere  assimilati   ai   velocipedi.   In
          particolari  situazioni  i   comuni   possono   introdurre,
          attraverso  apposita  segnalazione,  ulteriori  restrizioni
          alla circolazione su aree pedonali 
              3) - 6) (Omissis). 
              7)  Carreggiata:  parte  della  strada  destinata  allo
          scorrimento dei veicoli; essa e' composta  da  una  o  piu'
          corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata
          da strisce di margine. 
              (Omissis). 
              " 
          Comma 113. 
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
          codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 settembre 1993, n. 230, S.O. 
              - Il testo del numero 7 del comma 1 dell'articolo  3  e
          il testo dell'articolo 4  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.  285.  (Nuovo  codice  della
          strada) sono riportati in nota al comma 112. 
          Comma 116. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O. 
          Comma 117. 
              -  Il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  12
          febbraio  2015,  n.   31   (Regolamento   recante   criteri
          semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e
          bonifica   dei   punti   vendita   carburanti,   ai   sensi
          dell'articolo 252,  comma  4,  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          23 marzo 2015, n. 68. 
          Comma 118. 
              -  Il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  12
          febbraio  2015,  n.   31   (Regolamento   recante   criteri
          semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e
          bonifica   dei   punti   vendita   carburanti,   ai   sensi
          dell'articolo 252,  comma  4,  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          23 marzo 2015, n. 68. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  246  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale): 
              "Art. 246. (Accordi di  programma).  -  1.  I  soggetti
          obbligati agli interventi di cui al presente  titolo  ed  i
          soggetti altrimenti interessati hanno diritto  di  definire
          modalita' e tempi di esecuzione degli  interventi  mediante
          appositi accordi di programma  stipulati,  entro  sei  mesi
          dall'approvazione del documento di analisi  di  rischio  di
          cui all'articolo 242, con le amministrazioni competenti  ai
          sensi delle disposizioni di cui al presente titolo. 
              2. Nel caso in cui vi siano soggetti  che  intendano  o
          siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di  una
          pluralita' di siti che interessano il  territorio  di  piu'
          regioni, i tempi  e  le  modalita'  di  intervento  possono
          essere  definiti  con   appositi   accordi   di   programma
          stipulati,  entro   dodici   mesi   dall'approvazione   del
          documento di analisi di rischio di  cui  all'articolo  242,
          con le regioni interessate. 
              3. Nel caso in cui vi siano soggetti  che  intendano  o
          siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di  una
          pluralita'  di  siti  dislocati  su  tutto  il   territorio
          nazionale  o  vi  siano  piu'  soggetti  interessati   alla
          bonifica di un medesimo  sito  di  interesse  nazionale,  i
          tempi e le modalita' di intervento possono essere  definiti
          con accordo di programma da stipularsi, entro diciotto mesi
          dall'approvazione del documento di analisi  di  rischio  di
          cui all'articolo 242, con il Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri
          della salute e delle attivita' produttive, d'intesa con  la
          Conferenza Stato-regioni.". 
          Comma 120. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  221  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.   221.   (Obblighi   dei   produttori   e   degli
          utilizzatori). - 1. I produttori e  gli  utilizzatori  sono
          responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale
          degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati  dal
          consumo dei propri prodotti. 
              2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205
          e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori
          e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e
          secondo quanto previsto dall'accordo di  programma  di  cui
          all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro
          dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti  al
          servizio pubblico della stessa natura e  raccolti  in  modo
          differenziato. A tal  fine,  per  garantire  il  necessario
          raccordo  con   l'attivita'   di   raccolta   differenziata
          organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le  altre
          finalita' indicate nell'articolo 224, i  produttori  e  gli
          utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi,
          salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di  cui
          al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo. 
              3. Per adempiere agli  obblighi  di  riciclaggio  e  di
          recupero  nonche'  agli  obblighi   della   ripresa   degli
          imballaggi  usati  e  della   raccolta   dei   rifiuti   di
          imballaggio secondari e terziari su  superfici  private,  e
          con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione  del
          Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei
          rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio  pubblico,  i
          produttori possono alternativamente: 
                a)  organizzare   autonomamente,   anche   in   forma
          collettiva, la gestione dei propri rifiuti  di  imballaggio
          sull'intero territorio nazionale; 
                b) aderire ad uno dei consorzi  di  cui  all'articolo
          223; 
                c) attestare sotto la propria responsabilita' che  e'
          stato messo in atto un sistema di restituzione  dei  propri
          imballaggi, mediante  idonea  documentazione  che  dimostri
          l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei  criteri  e
          delle modalita' di cui ai commi 5 e 6. 
              4. Ai fini di cui al  comma  3  gli  utilizzatori  sono
          tenuti  a  consegnare  gli  imballaggi  usati  secondari  e
          terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in
          un luogo di raccolta organizzato dai produttori e  con  gli
          stessi  concordato.  Gli  utilizzatori   possono   tuttavia
          conferire al servizio  pubblico  i  suddetti  imballaggi  e
          rifiuti di imballaggio nei  limiti  derivanti  dai  criteri
          determinati ai sensi dell'articolo 195,  comma  2,  lettera
          e). 
              5. I produttori che non intendono aderire al  Consorzio
          Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di  cui  all'articolo
          223,  devono  presentare  all'Osservatorio  nazionale   sui
          rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3,  lettere
          a) o c)  richiedendone  il  riconoscimento  sulla  base  di
          idonea documentazione.  Il  progetto  va  presentato  entro
          novanta   giorni   dall'assunzione   della   qualifica   di
          produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera  r)
          o prima del  recesso  da  uno  dei  suddetti  Consorzi.  Il
          recesso e', in ogni caso, efficace solo dal momento in cui,
          intervenuto il riconoscimento,  l'Osservatorio  accerti  il
          funzionamento  del  sistema  e  ne  dia  comunicazione   al
          Consorzio.  L'obbligo  di   corrispondere   il   contributo
          ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), e'
          sospeso  a  seguito  dell'intervenuto  riconoscimento   del
          progetto sulla base di  idonea  documentazione  e  sino  al
          provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o  il
          mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al
          Consorzio. Per  ottenere  il  riconoscimento  i  produttori
          devono dimostrare di aver organizzato  il  sistema  secondo
          criteri di efficienza, efficacia ed  economicita',  che  il
          sistema sara' effettivamente ed autonomamente funzionante e
          che  sara'  in  grado  di  conseguire,  nell'ambito   delle
          attivita'  svolte,  gli  obiettivi   di   recupero   e   di
          riciclaggio di cui all'articolo 220.  I  produttori  devono
          inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti  finali
          degli  imballaggi  siano  informati  sulle  modalita'   del
          sistema adottato.  L'Osservatorio,  acquisiti  i  necessari
          elementi di  valutazione  forniti  dall'ISPRA,  si  esprime
          entro novanta giorni dalla richiesta. In  caso  di  mancata
          risposta nel termine sopra indicato,  l'interessato  chiede
          al Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del mare l'adozione dei relativi provvedimenti  sostitutivi
          da emanarsi nei successivi sessanta giorni.  L'Osservatorio
          sara' tenuta a presentare una relazione annuale di  sintesi
          relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti  salvi
          i riconoscimenti gia' operati  ai  sensi  della  previgente
          normativa. Alle domande disciplinate dal presente comma  si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  relative
          alle attivita' private  sottoposte  alla  disciplina  degli
          articoli 19 e 20 della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  A
          condizione che siano rispettate  le  condizioni,  le  norme
          tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del
          presente articolo, le attivita' di cui al comma  3  lettere
          a) e c) possono essere intraprese  decorsi  novanta  giorni
          dallo  scadere  del  termine  per  l'esercizio  dei  poteri
          sostitutivi da parte del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  come  indicato  nella
          presente norma. 
              6.  I  produttori  di  cui  al  comma  5  elaborano   e
          trasmettono  al  Consorzio  nazionale  imballaggi  di   cui
          all'articolo  224  un  proprio   Programma   specifico   di
          prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione  del
          programma generale di cui all'articolo 225. 
              7. Entro il 30 settembre di ogni anno i  produttori  di
          cui  al   comma   5   presentano   all'Autorita'   prevista
          dall'articolo 207 e al Consorzio  nazionale  imballaggi  un
          piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno
          solare  successivo,  che  sara'  inserito   nel   programma
          generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225. 
              8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui
          al comma 5 sono inoltre tenuti a  presentare  all'Autorita'
          prevista  dall'articolo  207  ed  al  Consorzio   nazionale
          imballaggi una relazione sulla gestione  relativa  all'anno
          solare precedente, comprensiva dell'indicazione  nominativa
          degli utilizzatori che, fino  al  consumo,  partecipano  al
          sistema di cui al comma 3, lettere a) o c),  del  programma
          specifico e dei risultati conseguiti  nel  recupero  e  nel
          riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa  relazione
          possono  essere  evidenziati   i   problemi   inerenti   il
          raggiungimento degli scopi  istituzionali  e  le  eventuali
          proposte di adeguamento della normativa. 
              9. Il mancato riconoscimento del sistema ai  sensi  del
          comma 5, o la revoca disposta dall'Autorita', previo avviso
          all'interessato,  qualora  i   risultati   ottenuti   siano
          insufficienti  per  conseguire   gli   obiettivi   di   cui
          all'articolo 220 ovvero siano stati  violati  gli  obblighi
          previsti dai commi 6  e  7,  comportano  per  i  produttori
          l'obbligo  di  partecipare  ad  uno  dei  consorzi  di  cui
          all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di  ogni
          livello   fino   al   consumo,   al   consorzio    previsto
          dall'articolo  224.  I  provvedimenti  dell'Autorita'  sono
          comunicati  ai  produttori  interessati  e   al   Consorzio
          nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria  ai  consorzi
          disposta in applicazione  del  presente  comma  ha  effetto
          retroattivo  ai  soli   fini   della   corresponsione   del
          contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma  3,
          lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai produttori
          e  agli  utilizzatori  che,  entro   novanta   giorni   dal
          ricevimento   della   comunicazione   dell'Autorita',   non
          provvedano ad aderire ai consorzi e a versare  le  somme  a
          essi dovute  si  applicano  inoltre  le  sanzioni  previste
          dall'articolo 261. 
              10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori: 
                a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e  la
          raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari; 
                b) il corrispettivo per  i  maggiori  oneri  relativi
          alla raccolta  differenziata  dei  rifiuti  di  imballaggio
          conferiti al servizio  pubblico  per  i  quali  l'Autorita'
          d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi  o  per
          esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro; 
                c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati; 
                d) i costi per  il  riciclaggio  e  il  recupero  dei
          rifiuti di imballaggio; 
                e)  i  costi  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti   di
          imballaggio secondari e terziari. 
              11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di
          imballaggio, ivi compreso il  conferimento  di  rifiuti  in
          raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici
          per il consumatore.". 
          Comma 122. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18,  comma  4,  del
          decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione  della
          direttiva  2012/19/UE  sui   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche  (RAEE)),come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 18. (Trattamento adeguato). -  1.  Tutti  i  RAEE
          raccolti  separatamente  devono  essere  sottoposti  ad  un
          trattamento adeguato. 
              2. Il trattamento adeguato e le operazioni di  recupero
          e di riciclaggio, salvo il caso  di  rifiuti  avviati  alla
          preparazione   per   il   riutilizzo,   includono    almeno
          l'eliminazione  di  tutti  i  liquidi  e   un   trattamento
          selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni
          vigenti in materia, nonche' ai  requisiti  tecnici  e  alle
          modalita' di  gestione  e  di  stoccaggio  stabilite  negli
          Allegati VII e VIII. A tal fine i  produttori  istituiscono
          sistemi per il trattamento adeguato dei  RAEE,  utilizzando
          le migliori tecniche  di  trattamento,  di  recupero  e  di
          riciclaggio disponibili. 
              3.  Nel  caso  di  RAEE  contenenti   sostanze   lesive
          dell'ozono alle operazioni di trattamento si  applicano  le
          disposizioni  del  regolamento  (CE)   n.   1005/2009   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre  2009,
          sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonche' del
          regolamento (CE) n. 842/2006, del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati  ad
          effetto serra. 
              4.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  e  del  mare,   avvalendosi   del   Centro   di
          Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri
          e le modalita' tecniche di trattamento ulteriori rispetto a
          quelli contenuti agli allegati VII e VIII,  e  le  relative
          modalita' di verifica, anche nelle more  della  definizione
          delle norme minime di qualita' da parte  della  Commissione
          europea, ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'articolo  8,
          paragrafo  5,  della  direttiva  2012/19/UE.   Nelle   more
          dell'emanazione del decreto, continuano ad  applicarsi  gli
          accordi  conclusi  ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  5,
          lettera g),nei confronti dei  soggetti  che  hanno  aderito
          agli stessi. 
              5.   Entro   tre   mesi   dall'adozione   del   decreto
          ministeriale di cui al comma 4, i soggetti  che  effettuano
          le operazioni di trattamento devono presentare istanza  per
          l'adeguamento dell'autorizzazione, ed  entro  i  successivi
          quattro mesi la Regione o la Provincia delegata  rilasciano
          il provvedimento.  In  ogni  caso,  fino  all'adozione  del
          provvedimento da parte  della  Regione  o  della  Provincia
          delegata,   i   soggetti   istanti    possono    proseguire
          l'attivita'. 
              6. A seguito dell'adozione del decreto ministeriale  di
          cui al comma  4  ed  in  ragione  di  quanto  nello  stesso
          disposto,    il    Centro    di    Coordinamento    procede
          all'adeguamento degli Accordi  di  programma  stipulati  ai
          sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g). 
              7. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, d'intesa con  i  Ministri
          dello sviluppo economico, della salute  e  dell'economia  e
          delle finanze,  da  adottare  entro  tre  mesi  dalla  data
          dell'entrata in vigore del presente decreto, sono definite,
          nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti
          per gli scopi di  cui  al  presente  articolo,  misure  per
          incentivare l'introduzione volontaria,  nelle  imprese  che
          effettuano le  operazioni  di  trattamento  dei  RAEE,  dei
          sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal
          regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 25 novembre 2009,  sull'adesione  volontaria
          delle  organizzazioni   a   un   sistema   comunitario   di
          ecogestione e audit (EMAS).". 
          Comma 124. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  212  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale): 
              "Art. 212. (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E'
          costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela  del
          territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali,
          di seguito  denominato  Albo,  articolato  in  un  Comitato
          nazionale, con sede presso il  medesimo  Ministero,  ed  in
          Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere
          di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  dei
          capoluoghi di regione e delle Province autonome di Trento e
          di Bolzano. I componenti del  Comitato  nazionale  e  delle
          Sezioni regionali e provinciali  durano  in  carica  cinque
          anni. (887) 
              2. Con decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del  mare  sono  istituite  sezioni
          speciali del Comitato nazionale per ogni singola  attivita'
          soggetta ad iscrizione all'Albo,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
          composizione e competenze. Il Comitato nazionale  dell'Albo
          ha potere deliberante ed e' composto da  diciannove  membri
          effettivi   di   comprovata   e   documentata    esperienza
          tecnico-economica  o  giuridica  nelle  materie  ambientali
          nominati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e designati rispettivamente: 
                a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  cui  uno  con  funzioni   di
          Presidente; 
                b) uno dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
          funzioni di vice-Presidente; 
                c) uno dal Ministro della salute; 
                d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; 
                e)  uno  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti; 
                f) uno dal Ministro dell'interno; 
                g) tre dalle regioni; 
                h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio
          industria, artigianato e agricoltura; 
                i)   otto   dalle   organizzazioni    imprenditoriali
          maggiormente  rappresentative  delle  categorie  economiche
          interessate,    di    cui    due    dalle    organizzazioni
          rappresentative della categoria degli  autotrasportatori  e
          due dalle organizzazioni che rappresentano  i  gestori  dei
          rifiuti e uno delle  organizzazioni  rappresentative  delle
          imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e  di
          bonifica  di  beni  contenenti  amianto.  Per  ogni  membro
          effettivo e' nominato un supplente. 
              3. Le Sezioni regionali e  provinciali  dell'Albo  sono
          istituite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e sono composte: 
                a)  dal  Presidente  della   Camera   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura o  da  un  membro  del
          Consiglio camerale all'uopo  designato  dallo  stesso,  con
          funzioni di Presidente; 
                b)  da  un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
          o   dalla   provincia    autonoma,    con    funzioni    di
          vice-Presidente; 
                c)  da  un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza nella materia ambientale, designato  dall'Unione
          regionale delle province o dalla provincia autonoma; 
                d) da  un  esperto  di  comprovata  esperienza  nella
          materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare; 
                e) 
                f) 
              4. 
              5.  L'iscrizione   all'Albo   e'   requisito   per   lo
          svolgimento delle attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di
          rifiuti,  di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica  dei  beni
          contenenti amianto, di  commercio  ed  intermediazione  dei
          rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
          dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni  di
          cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223,  224,
          228, 233,  234,  235  e  236,  al  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo  25  luglio
          2005,    n.    151,    limitatamente    all'attivita'    di
          intermediazione e commercio  senza  detenzione  di  rifiuti
          oggetto  previste  nei  citati  articoli.  Per  le  aziende
          speciali, i consorzi di comuni e le  societa'  di  gestione
          dei servizi pubblici  di  cui  al  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, l'iscrizione  all'Albo  e'  effettuata
          con apposita comunicazione del comune o  del  consorzio  di
          comuni alla sezione regionale  territorialmente  competente
          ed e' valida per i servizi di gestione dei  rifiuti  urbani
          prodotti nei medesimi  comuni.  Le  iscrizioni  di  cui  al
          presente comma, gia' effettuate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
          alla loro naturale scadenza. 
              6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque  anni
          e costituisce titolo per  l'esercizio  delle  attivita'  di
          raccolta, di trasporto, di commercio e  di  intermediazione
          dei rifiuti; per le altre  attivita'  l'iscrizione  abilita
          allo svolgimento delle attivita' medesime. 
              7. Gli enti e  le  imprese  iscritte  all'Albo  per  le
          attivita' di raccolta e trasporto  dei  rifiuti  pericolosi
          sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le  attivita'
          di raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  non  pericolosi  a
          condizione  che  tale   ultima   attivita'   non   comporti
          variazione della  classe  per  la  quale  le  imprese  sono
          iscritte. 
              8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi  che
          effettuano operazioni di raccolta e  trasporto  dei  propri
          rifiuti,  nonche'  i   produttori   iniziali   di   rifiuti
          pericolosi  che  effettuano  operazioni   di   raccolta   e
          trasporto dei propri rifiuti pericolosi  in  quantita'  non
          eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non
          sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
          condizione  che   tali   operazioni   costituiscano   parte
          integrante ed accessoria  dell'organizzazione  dell'impresa
          dalla quale i rifiuti sono  prodotti.  Detti  soggetti  non
          sono tenuti alla prestazione delle garanzie  finanziarie  e
          sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
          presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
          provinciale  dell'Albo  territorialmente   competente   che
          rilascia  il  relativo  provvedimento  entro  i  successivi
          trenta giorni. Con la comunicazione  l'interessato  attesta
          sotto la sua responsabilita',  ai  sensi  dell'articolo  21
          della legge n. 241 del 1990: 
                a) la sede dell'impresa, l'attivita' o  le  attivita'
          dai quali sono prodotti i rifiuti; 
                b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti 
                c) gli estremi identificativi e  l'idoneita'  tecnica
          dei mezzi utilizzati per il trasporto dei  rifiuti,  tenuto
          anche conto delle modalita' di effettuazione del  trasporto
          medesimo; 
                d)  l'avvenuto  versamento  del  diritto  annuale  di
          registrazione  di  50   euro   rideterminabile   ai   sensi
          dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406. 
              - L'iscrizione deve essere rinnovata  ogni  10  anni  e
          l'impresa  e'   tenuta   a   comunicare   ogni   variazione
          intervenuta successivamente all'iscrizione.  Le  iscrizioni
          di cui al presente comma, effettuate  entro  il  14  aprile
          2008 ai sensi e per gli effetti della normativa  vigente  a
          quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
              9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute  ad  aderire
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),
          procedono, in relazione a  ciascun  autoveicolo  utilizzato
          per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento
          degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 6,  lettera
          c), del decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare in  data  17  dicembre  2009.  La
          Sezione regionale  dell'Albo  procede,  in  sede  di  prima
          applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente  disposizione,  alla  sospensione  d'ufficio
          dall'Albo degli  autoveicoli  per  i  quali  non  e'  stato
          adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi
          tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra
          sia stato adempiuto, l'autoveicolo  e'  di  diritto  e  con
          effetto immediato cancellato dall'Albo. 
              10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di  raccolta
          e trasporto dei  rifiuti  pericolosi,  per  l'attivita'  di
          intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
          dei medesimi, e' subordinata  alla  prestazione  di  idonee
          garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui  importi  e
          modalita'  sono  stabiliti  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
          per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE)  n.
          1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese  in
          possesso della certificazione  ambientale  ai  sensi  della
          norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
          dei predetti  decreti  si  applicano  la  modalita'  e  gli
          importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente  in
          data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          1 del 2 gennaio  1997,  come  modificato  dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente in data 23 aprile  1999,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999. 
              11. Le imprese che effettuano le attivita' di  bonifica
          dei siti e di bonifica dei beni contenenti  amianto  devono
          prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
          territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
          nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo  195,
          comma  2,  lettera  g).  Tali  garanzie  sono  ridotte  del
          cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi  del
          regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento  nel
          caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
          ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 
              12. Sono iscritti all'Albo le imprese e  gli  operatori
          logistici presso le stazioni ferroviarie,  gli  interporti,
          gli impianti di terminalizzazione,  gli  scali  merci  e  i
          porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
          affidati rifiuti in attesa  della  presa  in  carico  degli
          stessi  da  parte  dell'impresa  ferroviaria  o  navale   o
          dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
          di trasporto navale, il raccomandatario  marittimo  di  cui
          alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
          o  noleggiatore,  che  effettuano  il  trasporto,  per  gli
          adempimenti  relativi  al  sistema   di   controllo   della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis,  comma  2,  lett.  a).  L'iscrizione  deve  essere
          rinnovata ogni  cinque  anni  e  non  e'  subordinata  alla
          prestazione delle garanzie finanziarie. 
              13.  L'iscrizione  all'Albo  ed  i   provvedimenti   di
          sospensione, di revoca,  di  decadenza  e  di  annullamento
          dell'iscrizione, nonche' l'accettazione,  la  revoca  e  lo
          svincolo  delle  garanzie  finanziarie  che  devono  essere
          prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
          regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede  legale
          l'impresa interessata, in base alla  normativa  vigente  ed
          alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 
              14. Avverso i  provvedimenti  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine  di
          decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
          stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo. 
              15. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture  e
          dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  sono
          definite  le  attribuzioni  e  le  modalita'  organizzative
          dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle  imprese,
          i requisiti dei  responsabili  tecnici  delle  medesime,  i
          termini e le modalita' di  iscrizione,  i  diritti  annuali
          d'iscrizione.  Fino  all'adozione  del  predetto   decreto,
          continuano  ad  applicarsi,  per  quanto  compatibili,   le
          disposizioni del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406, e  delle  deliberazioni  del  Comitato
          nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
          informa ai seguenti principi: 
                a)  individuazione  di  requisiti  per  l'iscrizione,
          validi per tutte le  sezioni,  al  fine  di  uniformare  le
          procedure; 
                b)   coordinamento   con   la    vigente    normativa
          sull'autotrasporto,   sul   trasporto   ferroviario,    sul
          trasporto  via  mare  e  per  via  navigabile  interna,  in
          coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); 
                c)  effettiva  copertura  delle  spese  attraverso  i
          diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; 
                d) ridefinizione  dei  diritti  annuali  d'iscrizione
          relativi alle imprese di  trasporto  dei  rifiuti  iscritte
          all'Albo nazionale gestori ambientali; 
                e)  interconnessione  e  interoperabilita'   con   le
          pubbliche  amministrazioni  competenti   alla   tenuta   di
          pubblici registri; 
                f)         riformulazione         del         sistema
          disciplinare-sanzionatorio  dell'Albo  e  delle  cause   di
          cancellazione dell'iscrizione; 
                g)   definizione    delle    competenze    e    delle
          responsabilita' del responsabile tecnico. 
              16. Nelle more dell'emanazione dei decreti  di  cui  al
          presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
          disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
          la gestione dei rifiuti vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore della parte quarta  del  presente  decreto,  la  cui
          abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
          suddetti decreti. 
              17.  Agli  oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  si
          provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
          e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le  previsioni,
          anche relative alle modalita' di versamento e di  utilizzo,
          che  saranno   determinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          Fino all'adozione  del  citato  decreto,  si  applicano  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in  data  13  dicembre  1995,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n.  51  del  1°  marzo  1995.  Le  somme  di  cui
          all'articolo  7,  comma  7,  del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo  XXXII,
          capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
          Stato, per essere riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato
          di previsione del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare. 
              18. I  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  del
          Comitato nazionale  dell'Albo  e  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7,  comma
          5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28  aprile  1998,
          406. 
              19. La disciplina regolamentare dei  casi  in  cui,  ai
          sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  l'esercizio  di  un'attivita'  privata  puo'   essere
          intrapreso   sulla   base   della   denuncia   di    inizio
          dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione  e
          agli atti di competenza dell'Albo. 
              19-bis.  Sono  esclusi   dall'obbligo   di   iscrizione
          all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori
          agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,
          produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
          rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
          regionale dove ha sede l'impresa ai fini  del  conferimento
          degli  stessi  nell'ambito  del  circuito  organizzato   di
          raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1  dell'articolo
          183. 
              20. (abrogato). 
              21. (abrogato). 
              22. (abrogato). 
              23. (abrogato). 
              24. (abrogato). 
              25. (abrogato). 
              26. (abrogato). 
              27. (abrogato). 
              28. (abrogato)." 
          Comma 125. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13  della  legge  8
          luglio   1986,   n.   349   (Istituzione   del    Ministero
          dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale): 
              "Art. 13. 
              1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere
          nazionale e quelle presenti in almeno cinque  regioni  sono
          individuate con decreto del  Ministro  dell'ambiente  sulla
          base  delle  finalita'  programmatiche  e  dell'ordinamento
          interno democratico previsti dallo statuto,  nonche'  della
          continuita' dell'azione  e  della  sua  rilevanza  esterna,
          previo parere del Consiglio  nazionale  per  l'ambiente  da
          esprimere entro novanta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso
          tale termine senza che il parere  sia  stato  espresso,  il
          Ministro dell'ambiente decide. 
              2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la  prima
          composizione del Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  le
          terne di cui al precedente articolo 12,  comma  1,  lettera
          c), effettua, entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  una  prima  individuazione   delle
          associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti  in
          almeno  cinque  regioni,  secondo  i  criteri  di  cui   al
          precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 137 del  codice  di
          cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
          del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29  luglio
          2003, n. 229): 
              "Art. 137. (Elenco delle associazioni dei consumatori e
          degli utenti rappresentative a  livello  nazionale).  -  1.
          Presso il Ministero dello sviluppo economico  e'  istituito
          l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli  utenti
          rappresentative a livello nazionale. 
              2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
          da  comprovare  con  la  presentazione  di   documentazione
          conforme alle prescrizioni e alle procedure  stabilite  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
          requisiti: 
                a) avvenuta costituzione, per  atto  pubblico  o  per
          scrittura  privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni   e
          possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a  base
          democratica e preveda come scopo esclusivo  la  tutela  dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; 
                b) tenuta di un  elenco  degli  iscritti,  aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari; 
                c) numero di iscritti  non  inferiore  allo  0,5  per
          mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
          di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
          di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
          di ciascuna  di  esse,  da  certificare  con  dichiarazione
          sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa   dal   legale
          rappresentante dell'associazione con le  modalita'  di  cui
          agli  articoli  46  e  seguenti  del  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
                d) elaborazione di un bilancio annuale delle  entrate
          e delle uscite con indicazione delle  quote  versate  dagli
          associati e tenuta dei libri contabili, conformemente  alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute; 
                e) svolgimento di un'attivita' continuativa  nei  tre
          anni precedenti; 
                f) non avere  i  suoi  rappresentanti  legali  subito
          alcuna  condanna,  passata  in  giudicato,   in   relazione
          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
          medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori  o  di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori  in  cui
          opera l'associazione. 
              3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti  e'
          preclusa  ogni  attivita'  di  promozione   o   pubblicita'
          commerciale avente per oggetto beni o servizi  prodotti  da
          terzi ed ogni  connessione  di  interessi  con  imprese  di
          produzione o di distribuzione. 
              4.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede
          annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 
              5. All'elenco  di  cui  al  presente  articolo  possono
          iscriversi anche le associazioni dei  consumatori  e  degli
          utenti operanti esclusivamente nei territori ove  risiedono
          minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere  a),  b),
          d), e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti  non
          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa  dal
          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
          cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
          2000. 
              6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica  alla
          Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
          anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2,  nonche'
          i   relativi   aggiornamenti   al   fine    dell'iscrizione
          nell'elenco  degli  enti  legittimati  a  proporre   azioni
          inibitorie  a  tutela  degli   interessi   collettivi   dei
          consumatori  istituito   presso   la   stessa   Commissione
          europea.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2-bis  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
          riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni): 
              "Art. 2-bis. (Ambito soggettivo di applicazione). -  1.
          Ai   fini   del   presente    decreto,    per    "pubbliche
          amministrazioni" si intendono tutte le  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,   ivi
          comprese  le  autorita'  portuali,  nonche'  le   autorita'
          amministrative  indipendenti  di  garanzia,   vigilanza   e
          regolazione. 
              2. La medesima disciplina  prevista  per  le  pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  1  si  applica  anche,  in
          quanto compatibile: 
                a)  agli  enti  pubblici  economici  e  agli   ordini
          professionali; 
                b) alle societa' in controllo pubblico come  definite
          dall'articolo  2,  comma  1,  lettera   m),   del   decreto
          legislativo  19  agosto  2016,  n.  175.  Sono  escluse  le
          societa' quotate come definite dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera p), dello stesso decreto  legislativo,  nonche'  le
          societa' da  esse  partecipate,  salvo  che  queste  ultime
          siano, non per il tramite di societa' quotate,  controllate
          o partecipate da amministrazioni pubbliche; 
                c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti  di
          diritto  privato  comunque  denominati,  anche   privi   di
          personalita'   giuridica,   con   bilancio   superiore    a
          cinquecentomila euro, la cui attivita'  sia  finanziata  in
          modo  maggioritario  per  almeno  due  esercizi  finanziari
          consecutivi    nell'ultimo    triennio     da     pubbliche
          amministrazioni e in cui la totalita' dei  titolari  o  dei
          componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia
          designata da pubbliche amministrazioni. 
              3. La medesima disciplina  prevista  per  le  pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 1  si  applica,  in  quanto
          compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti  inerenti
          all'attivita'  di  pubblico  interesse   disciplinata   dal
          diritto nazionale o dell'Unione europea, alle  societa'  in
          partecipazione   pubblica   come   definite   dal   decreto
          legislativo emanato in attuazione  dell'articolo  18  della
          legge 7 agosto 2015, n.  124,  e  alle  associazioni,  alle
          fondazioni e agli enti di diritto privato, anche  privi  di
          personalita'   giuridica,   con   bilancio   superiore    a
          cinquecentomila    euro,    che     esercitano     funzioni
          amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a
          favore delle amministrazioni pubbliche  o  di  gestione  di
          servizi pubblici.". 
              - Il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo  14
          marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il
          diritto di accesso civico e gli  obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni), come modificato dalla  presente
          legge, e' riportato in nota al comma 128. 
              - Si riporta il testo del  comma  386  dell'articolo  1
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016)): 
              "386. Al fine di garantire  l'attuazione  di  un  Piano
          nazionale per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
          sociale, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo  per  la
          lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale»,  al  quale
          sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
          2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
          che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
          dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
          cadenza  triennale  mediante  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, individua una  progressione  graduale,
          nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali   da
          garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
          alla poverta'.". 
          Comma 126. 
              - Il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo  14
          marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il
          diritto di accesso civico e gli  obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni), come modificato dalla  presente
          legge, e' riportato in nota al comma 128. 
          Comma 128. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  26  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
          riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle  pubbliche  amministrazioni),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 26. (Obblighi  di  pubblicazione  degli  atti  di
          concessione   di   sovvenzioni,   contributi,   sussidi   e
          attribuzione di vantaggi economici  a  persone  fisiche  ed
          enti pubblici e privati). - 1. Le pubbliche amministrazioni
          pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai  sensi
          dell'articolo 12 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  i
          criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono
          attenersi per la concessione  di  sovvenzioni,  contributi,
          sussidi  ed  ausili  finanziari  e  per  l'attribuzione  di
          vantaggi economici di qualunque genere a  persone  ed  enti
          pubblici e privati. 
              2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti  di
          concessione  delle  sovvenzioni,  contributi,  sussidi   ed
          ausili finanziari alle  imprese,  e  comunque  di  vantaggi
          economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici  e
          privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n.  241
          del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti
          beneficiari siano controllati di diritto o di  fatto  dalla
          stessa persona  fisica  o  giuridica  ovvero  dagli  stessi
          gruppi di persone fisiche o  giuridiche,  vengono  altresi'
          pubblicati i dati consolidati di gruppo. 
              3. La pubblicazione  ai  sensi  del  presente  articolo
          costituisce   condizione   legale    di    efficacia    dei
          provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni  di
          importo  complessivo  superiore  a  mille  euro  nel  corso
          dell'anno solare  al  medesimo  beneficiario.  La  mancata,
          incompleta o  ritardata  pubblicazione  rilevata  d'ufficio
          dagli  organi  di  controllo  e'  altresi'  rilevabile  dal
          destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
          chiunque  altro  abbia  interesse,  anche   ai   fini   del
          risarcimento   del    danno    da    ritardo    da    parte
          dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
              4. E' esclusa la pubblicazione dei dati  identificativi
          delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui
          al presente articolo, qualora da tali  dati  sia  possibile
          ricavare informazioni relative allo stato di salute  ovvero
          alla  situazione   di   disagio   economico-sociale   degli
          interessati.". 
          Comma 132. 
              - La direttiva 2014/92/UE  sulla  comparabilita'  delle
          spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del
          conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con
          caratteristiche  di  base  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea 28 agosto 2014, n. L 257. 
          Comma 135. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   28   del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 28.  (Assicurazioni  connesse  all'erogazione  di
          mutui immobiliari e di credito  al  consumo).  -  1.  Fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e  dalle  relative  disposizioni  e
          delibera dell'IVASS di attuazione in materia  di  interesse
          degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di
          credito e  gli  intermediari  finanziari,  se  condizionano
          l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo
          alla stipula  di  un  contratto  di  assicurazione,  ovvero
          qualora l'offerta di  un  contratto  di  assicurazione  sia
          connessa  o  accessoria  all'erogazione  del  mutuo  o  del
          credito,  sono  tenuti  ad  accettare,  senza  variare   le
          condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o
          del  credito  al  consumo,  la  polizza  che   il   cliente
          presentera' o reperira' sul mercato; nel caso in  cui  essa
          sia  necessaria  per  ottenere  il  finanziamento   o   per
          ottenerlo alle condizioni offerte,  la  polizza  presentata
          dal cliente deve avere contenuti  minimi  corrispondenti  a
          quelli richiesti dalla banca, dall'istituto  di  credito  e
          dall'intermediario finanziario. 
              2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della legge di conversione del  presente  decreto,  l'ISVAP
          definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione
          di cui al comma 1. 
              2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva  all'atto
          della stipula del finanziamento una polizza proposta  dalla
          banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari
          o da loro incaricati, ha diritto di recedere  dalla  stessa
          entro sessanta giorni. In caso  di  recesso  dalla  polizza
          resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove
          la polizza sia necessaria per ottenere il  finanziamento  o
          per ottenerlo alle  condizioni  offerte,  il  cliente  puo'
          presentare  in  sostituzione  una  polizza   dallo   stesso
          autonomamente reperita  e  stipulata,  avente  i  contenuti
          minimi di cui al  comma  1.  Le  banche,  gli  istituti  di
          credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa,  le
          compagnie di assicurazione si  impegnano  ad  informare  il
          cliente  di  quanto  sopra  stabilito   con   comunicazione
          separata rispetto alla documentazione contrattuale. 
              3.  All'articolo   21,   comma   3-bis,   del   decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «alla
          sottoscrizione di una polizza  assicurativa  erogata  dalla
          medesima banca, istituto o intermediario» sono aggiunte  le
          seguenti: «ovvero all'apertura di un conto corrente  presso
          la medesima banca, istituto o intermediario». 
              3-bis. Fatto salvo quanto  disposto  dal  comma  1,  le
          banche,  gli  istituti  di  credito  e   gli   intermediari
          finanziari  sono  tenuti  a  informare  il  richiedente  il
          finanziamento della provvigione percepita e  dell'ammontare
          della  provvigione  pagata  dalla  compagnia   assicurativa
          all'intermediario, in termini sia assoluti che  percentuali
          sull'ammontare complessivo.". 
              - Si riporta il  testo  dall'articolo  183  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209: 
              "Art. 183. (Regole di comportamento). - 1. Nell'offerta
          e  nell'esecuzione  dei  contratti   le   imprese   e   gli
          intermediari devono: 
                a)   comportarsi   con   diligenza,   correttezza   e
          trasparenza  nei   confronti   dei   contraenti   e   degli
          assicurati; 
                b)   acquisire   dai   contraenti   le   informazioni
          necessarie  a   valutare   le   esigenze   assicurative   o
          previdenziali  ed  operare  in  modo   che   siano   sempre
          adeguatamente informati; 
                c) organizzarsi  in  modo  tale  da  identificare  ed
          evitare conflitti di interesse ove cio' sia ragionevolmente
          possibile e, in situazioni di conflitto, agire in  modo  da
          consentire agli assicurati la  necessaria  trasparenza  sui
          possibili  effetti  sfavorevoli  e   comunque   gestire   i
          conflitti di interesse in modo  da  escludere  che  rechino
          loro pregiudizio; 
                d) realizzare una gestione finanziaria  indipendente,
          sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare  i
          diritti dei contraenti e degli assicurati. 
              2.  L'IVASS   adotta,   con   regolamento,   specifiche
          disposizioni relative alla determinazione delle  regole  di
          comportamento da osservare nei rapporti con  i  contraenti,
          in modo che l'attivita' si svolga  con  correttezza  e  con
          adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli. 
              3.  L'IVASS  tiene  conto,   nel   regolamento,   delle
          differenti esigenze di protezione dei  contraenti  e  degli
          assicurati,  nonche'  della  natura  dei  rischi  e   delle
          obbligazioni assunte dall'impresa, individua  le  categorie
          di soggetti che non necessitano in tutto o in  parte  della
          protezione  riservata  alla  clientela  non  qualificata  e
          determina modalita', limiti e  condizioni  di  applicazione
          delle medesime disposizioni nell'offerta e  nell'esecuzione
          dei contratti di assicurazione dei rami danni,  tenendo  in
          considerazione le particolari caratteristiche  delle  varie
          tipologie di rischio". 
              - La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
          recante  disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo
          sviluppo  delle  infrastrutture  e  la  competitivita')  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012,  n.  71,
          S.O. 
          Comma 136. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 106 del testo unico
          di cui al decreto legislativo 10  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): 
              "Art. 106. (Albo degli intermediari finanziari).  -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
                a) emettere moneta elettronica e prestare servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo; 
                b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58; 
                c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.". 
          Comma 140. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 72-quater del regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa, e  si  applica,
          in caso di immobili da adibire ad abitazione principale): 
              "Art. 72-quater. (Locazione finanziaria). 
              Al contratto di locazione finanziaria  si  applica,  in
          caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se  e'
          disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il  contratto
          continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari
          di volersi sciogliere dal contratto. 
              In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha
          diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto  a  versare
          alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore  somma
          ricavata dalla vendita o da  altra  collocazione  del  bene
          stesso avvenute a valori di  mercato  rispetto  al  credito
          residuo in linea capitale; per le somme  gia'  riscosse  si
          applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a). 
              Il concedente ha  diritto  ad  insinuarsi  nello  stato
          passivo per la differenza fra il credito vantato alla  data
          del fallimento e quanto ricavato  dalla  nuova  allocazione
          del bene. 
              In caso di fallimento delle societa'  autorizzate  alla
          concessione  di  finanziamenti  sotto  forma  di  locazione
          finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva
          la facolta' di acquistare, alla scadenza del contratto,  la
          proprieta' del bene, previo  pagamento  dei  canoni  e  del
          prezzo pattuito.". 
              - Si riporta il testo dei commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81
          dell'articolo 1  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato -legge di stabilita' 2016): 
              "76. Con  il  contratto  di  locazione  finanziaria  di
          immobile da adibire ad abitazione principale,  la  banca  o
          l'intermediario  finanziario  iscritto  nell'albo  di   cui
          all'articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1º
          settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare  o  a  far
          costruire l'immobile su scelta  e  secondo  le  indicazioni
          dell'utilizzatore, che se ne assume tutti i  rischi,  anche
          di perimento, e lo mette a disposizione per un  dato  tempo
          verso un determinato  corrispettivo  che  tenga  conto  del
          prezzo di acquisto o di  costruzione  e  della  durata  del
          contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la
          facolta' di acquistare la proprieta' del bene a  un  prezzo
          prestabilito." 
              77. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di
          locazione  finanziaria  si  applica  l'articolo  67,  terzo
          comma, lettera a), del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.
          267." 
              78. In caso di risoluzione del contratto  di  locazione
          finanziaria   per   inadempimento   dell'utilizzatore,   il
          concedente ha diritto alla  restituzione  del  bene  ed  e'
          tenuto a  corrispondere  all'utilizzatore  quanto  ricavato
          dalla vendita o da altra collocazione del bene  avvenute  a
          valori di mercato, dedotta la somma dei  canoni  scaduti  e
          non pagati fino alla data della risoluzione, dei  canoni  a
          scadere attualizzati e del prezzo pattuito per  l'esercizio
          dell'opzione finale  di  acquisto.  L'eventuale  differenza
          negativa e' corrisposta  dall'utilizzatore  al  concedente.
          Nelle attivita' di vendita e ricollocazione  del  bene,  di
          cui al  periodo  precedente,  la  banca  o  l'intermediario
          finanziario deve  attenersi  a  criteri  di  trasparenza  e
          pubblicita' nei confronti dell'utilizzatore." 
              79. Per il contratto di cui al comma 76  l'utilizzatore
          puo' chiedere, previa presentazione di  apposita  richiesta
          al   concedente,   la   sospensione   del   pagamento   dei
          corrispettivi periodici per non piu' di una volta e per  un
          periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel
          corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal  caso,
          la durata del contratto e' prorogata di un  periodo  eguale
          alla durata della sospensione.  L'ammissione  al  beneficio
          della    sospensione    e'    subordinata    esclusivamente
          all'accadimento  di  almeno  uno   dei   seguenti   eventi,
          intervenuti successivamente alla stipula del  contratto  di
          cui al comma 76: 
                a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato,  ad
          eccezione delle  ipotesi  di  risoluzione  consensuale,  di
          risoluzione per limiti di eta' con diritto  a  pensione  di
          vecchiaia o di  anzianita',  di  licenziamento  per  giusta
          causa o giustificato motivo soggettivo, di  dimissioni  del
          lavoratore non per giusta causa; 
                b)  cessazione  dei  rapporti  di   lavoro   di   cui
          all'articolo  409,  numero  3),  del  codice  di  procedura
          civile,  ad  eccezione   delle   ipotesi   di   risoluzione
          consensuale, di recesso  datoriale  per  giusta  causa,  di
          recesso del lavoratore non per giusta causa. 
              80. Al termine  della  sospensione,  il  pagamento  dei
          corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e  con
          la periodicita'  originariamente  previsti  dal  contratto,
          salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le  parti
          per  la  rinegoziazione  delle  condizioni  del   contratto
          medesimo. Decorso il periodo di  sospensione,  in  caso  di
          mancata ripresa dei pagamenti si applicano le  disposizioni
          del comma 78. La sospensione non comporta l'applicazione di
          alcuna commissione o spesa di istruttoria e  avviene  senza
          richiesta di garanzie aggiuntive. 
              81.Per il rilascio  dell'immobile  il  concedente  puo'
          agire con il procedimento per convalida di sfratto  di  cui
          al libro IV, titolo I, capo II,  del  codice  di  procedura
          civile.". 
          Comma 141. 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 5  e  13  della
          legge  31  dicembre  2012,   n.   247   (Nuova   disciplina
          dell'ordinamento   della   professione    forense),    come
          modificati dalla presente legge e  il  testo  dell'articolo
          4-bis, della predetta legge, come introdotto dalla presente
          legge: 
              "Art.    4.    (Associazioni     tra     avvocati     e
          multidisciplinari). - 1. La professione forense puo' essere
          esercitata  individualmente  o  con  la  partecipazione  ad
          associazioni  tra  avvocati.  L'incarico  professionale  e'
          tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La
          partecipazione ad un'associazione  tra  avvocati  non  puo'
          pregiudicare  l'autonomia,  la  liberta'  e  l'indipendenza
          intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento
          dell'incarico che gli e' conferito.  E'  nullo  ogni  patto
          contrario. 
              2. Allo scopo  di  assicurare  al  cliente  prestazioni
          anche a carattere  multidisciplinare,  possono  partecipare
          alle associazioni di cui al comma 1,  oltre  agli  iscritti
          all'albo  forense,  anche   altri   liberi   professionisti
          appartenenti alle categorie individuate con regolamento del
          Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi  3
          e seguenti. La professione  forense  puo'  essere  altresi'
          esercitata da un avvocato  che  partecipa  ad  associazioni
          costituite fra altri liberi professionisti. 
              3. Possono essere soci delle associazioni tra  avvocati
          solo  coloro  che  sono  iscritti  al  relativo  albo.   Le
          associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto
          presso il consiglio dell'ordine nel cui  circondario  hanno
          sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1,  lettera  l).  La
          sede dell'associazione e' fissata nel  circondario  ove  si
          trova il centro  principale  degli  affari.  Gli  associati
          hanno   domicilio   professionale    nella    sede    della
          associazione. 
              4. (abrogato). 
              5. Le associazioni tra professionisti possono  indicare
          l'esercizio di attivita' proprie della professione  forense
          fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre  che
          in  qualsiasi  comunicazione  a  terzi,  solo  se  tra  gli
          associati vi e' almeno un avvocato iscritto all'albo. 
              6.  La  violazione  di  quanto  previsto  al  comma   5
          costituisce illecito disciplinare. 
              7. I  redditi  delle  associazioni  tra  avvocati  sono
          determinati  secondo  i  criteri  di  cassa,  come  per   i
          professionisti  che  esercitano  la  professione  in   modo
          individuale. 
              8. Gli avvocati e le associazioni di  cui  al  presente
          articolo  possono   stipulare   fra   loro   contratti   di
          associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549
          e seguenti del codice civile. 
              9. L'associato  e'  escluso  se  cancellato  o  sospeso
          dall'albo per un periodo  non  inferiore  ad  un  anno  con
          provvedimento disciplinare definitivo. Puo' essere  escluso
          per effetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  2286  del
          codice civile. 
              10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente
          lo  svolgimento  di  attivita'   professionale   non   sono
          assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali." 
              "Art.  5.(Delega   al   Governo   per   la   disciplina
          dell'esercizio   della   professione   forense   in   forma
          societaria). - (abrogato)." 
              "Art. 13. (Conferimento dell'incarico e compenso). - 1.
          L'avvocato puo' esercitare l'incarico professionale anche a
          proprio favore. L'incarico  puo'  essere  svolto  a  titolo
          gratuito. 
              2. Il compenso spettante al professionista e'  pattuito
          di  regola   per   iscritto   all'atto   del   conferimento
          dell'incarico professionale. 
              3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la
          pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per  convenzione
          avente  ad   oggetto   uno   o   piu'   affari,   in   base
          all'assolvimento   e   ai   tempi   di   erogazione   della
          prestazione, per singole fasi o prestazioni o per  l'intera
          attivita', a percentuale sul valore dell'affare o su quanto
          si  prevede  possa  giovarsene,  non  soltanto  a   livello
          strettamente   patrimoniale,    il    destinatario    della
          prestazione. 
              4.  Sono  vietati  i  patti  con  i  quali   l'avvocato
          percepisca come compenso in tutto o in parte una quota  del
          bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. 
              5.  Il  professionista  e'  tenuto,  nel  rispetto  del
          principio di trasparenza, a  rendere  noto  al  cliente  il
          livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le
          informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento
          del  conferimento  alla   conclusione   dell'incarico;   e'
          altresi' tenuto a comunicare in forma scritta a  colui  che
          conferisce l'incarico professionale la  prevedibile  misura
          del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese,
          anche forfetarie, e compenso professionale. 
              6.  I  parametri  indicati  nel  decreto  emanato   dal
          Ministro della giustizia, su proposta  del  CNF,  ogni  due
          anni, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  3,  si  applicano
          quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso
          non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di
          mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione
          giudiziale dei compensi e nei casi in  cui  la  prestazione
          professionale  e'  resa  nell'interesse  di  terzi  o   per
          prestazioni officiose previste dalla legge. 
              7. I parametri sono formulati in modo  da  favorire  la
          trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le
          prestazioni professionali e l'unitarieta' e la  semplicita'
          nella determinazione dei compensi. 
              8. Quando  una  controversia  oggetto  di  procedimento
          giudiziale o  arbitrale  viene  definita  mediante  accordi
          presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute
          al pagamento dei compensi e  dei  rimborsi  delle  spese  a
          tutti gli avvocati costituiti che hanno  prestato  la  loro
          attivita'  professionale  negli  ultimi  tre  anni  e   che
          risultino ancora  creditori,  salvo  espressa  rinuncia  al
          beneficio della solidarieta'. 
              9. In mancanza  di  accordo  tra  avvocato  e  cliente,
          ciascuno di essi puo' rivolgersi al  consiglio  dell'ordine
          affinche'  esperisca  un  tentativo  di  conciliazione.  In
          mancanza   di   accordo   il   consiglio,   su    richiesta
          dell'iscritto, puo' rilasciare un parere  sulla  congruita'
          della  pretesa   dell'avvocato   in   relazione   all'opera
          prestata. 
              10. Oltre al compenso per la prestazione professionale,
          all'avvocato  e'  dovuta,  sia  dal  cliente  in  caso   di
          determinazione contrattuale, sia in  sede  di  liquidazione
          giudiziale, oltre al rimborso  delle  spese  effettivamente
          sostenute e di tutti gli oneri e  contributi  eventualmente
          anticipati nell'interesse del cliente,  una  somma  per  il
          rimborso delle spese forfetarie, la cui misura  massima  e'
          determinata dal decreto di cui al comma  6,  unitamente  ai
          criteri di  determinazione  e  documentazione  delle  spese
          vive.". 
          Comma 142. 
              - Si riporta il testo dei commi 63, 64,  65,  66  e  67
          dell'articolo articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.
          147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
          pluriennale dello Stato-legge  di  stabilita'  2014),  come
          modificati dalla presente legge, e il  comma  66-bis  della
          citata legge, come introdotto dalla presente legge: 
              63. Il notaio o altro pubblico ufficiale  e'  tenuto  a
          versare su apposito conto corrente dedicato: 
              a) tutte le somme dovute a  titolo  di  tributi  per  i
          quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e
          comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15,  primo
          comma,  numero  3),  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, in relazione agli atti  a  repertorio  dallo
          stesso ricevuti o  autenticati  e  soggetti  a  pubblicita'
          immobiliare o commerciale; 
              b) ogni altra somma affidatagli e soggetta  ad  obbligo
          di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui
          alla legge 22 gennaio 1934, n. 64; 
              c) l'intero prezzo o  corrispettivo,  ovvero  il  saldo
          degli stessi, se determinato in denaro,  oltre  alle  somme
          destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o  di
          altri  oneri  dovuti  in  occasione   del   ricevimento   o
          dell'autenticazione  di   atti   di   trasferimento   della
          proprieta' o di trasferimento, costituzione o estinzione di
          altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal  senso
          richiesto  da  almeno  una  delle  parti  e   conformemente
          all'incarico espressamente  conferito;  nei  casi  previsti
          dalla presente lettera, il  notaio  deve  ricusare  il  suo
          ministero se le parti non  depositano,  antecedentemente  o
          contestualmente alla  sottoscrizione  dell'atto,  l'importo
          dei tributi, degli onorari e delle altre  spese  dell'atto,
          salvo che si tratti di persone  ammesse  al  beneficio  del
          gratuito patrocinio. 
              64. (abrogato). 
              65. Le somme depositate nel conto corrente  di  cui  al
          comma 63 costituiscono  patrimonio  separato.  Dette  somme
          sono escluse dalla successione del notaio o altro  pubblico
          ufficiale e dal suo  regime  patrimoniale  della  famiglia,
          sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile
          e' altresi' il credito al  pagamento  o  alla  restituzione
          delle stesse. 
              66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b)  del  comma
          63, il notaio o  altro  pubblico  ufficiale  puo'  disporre
          delle somme  di  cui  si  tratta  solo  per  gli  specifici
          impieghi per i quali gli sono state depositate,  mantenendo
          di cio' idonea  documentazione.  Nei  casi  previsti  dalla
          lettera c) del comma 63, eseguite  la  registrazione  e  la
          pubblicita' dell'atto ai  sensi  della  normativa  vigente,
          verificata    l'assenza    di    gravami    e    formalita'
          pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti  alla
          data dell'atto o da questo risultanti, il  notaio  o  altro
          pubblico ufficiale provvede senza  indugio  a  disporre  lo
          svincolo degli importi depositati  a  favore  degli  aventi
          diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo
          o corrispettivo sia pagato solo dopo  l'avveramento  di  un
          determinato  evento  o  l'adempimento  di  una  determinata
          prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale  svincola
          il prezzo  o  corrispettivo  depositato  quando  gli  viene
          fornita la prova, risultante da atto pubblico  o  scrittura
          privata autenticata, ovvero secondo  le  diverse  modalita'
          probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in
          condizione si sia avverato o che la prestazione  sia  stata
          adempiuta. 
              66-bis. Il  notaio  o  altro  pubblico  ufficiale  puo'
          recuperare dal conto dedicato, a seguito  di  redazione  di
          apposito prospetto contabile, le somme di cui al  comma  63
          che  abbia  eventualmente  anticipato  con  fondi   propri,
          nonche' le somme in esso versate diverse da quelle  di  cui
          al medesimo comma 63. 
              67.  Gli  interessi  maturati   su   tutte   le   somme
          depositate, al netto delle spese e delle  imposte  relative
          al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i  fondi
          di  credito  agevolato  destinati  ai  finanziamenti   alle
          piccole e medie imprese, secondo le modalita' e  i  termini
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato, su proposta del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  disposizione.  Entro  lo
          stesso  termine  il  Consiglio  nazionale   del   notariato
          elabora, ai sensi della lettera f)  dell'articolo  2  della
          legge 3 agosto 1949, n. 577,  e  successive  modificazioni,
          principi di deontologia destinati a individuare le migliori
          prassi  al  fine  di  garantire   l'adempimento   regolare,
          tempestivo e trasparente di quanto previsto dai  commi  63,
          65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonche' dal presente
          comma. Del pari provvedono gli organi preposti,  secondo  i
          rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici
          ufficiali roganti.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma  1,  n.3)
          del decreto del Presidente  della  Repubblica,  26  ottobre
          1972,  n.633  Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto: 
              "Art.  15.   (Esclusioni   dal   computo   della   base
          imponibile).  -  1.  Non  concorrono  a  formare  la   base
          imponibile: 
                1) le somme dovute a titolo di interessi  moratori  o
          di   penalita'   per   ritardi   o   altre    irregolarita'
          nell'adempimento  degli  obblighi  del  cessionario  o  del
          committente; 
                2) il valore normale dei  beni  ceduti  a  titolo  di
          sconto, premio o abbuono  in  conformita'  alle  originarie
          condizioni contrattuali, tranne quelli la cui  cessione  e'
          soggetta ad aliquota piu' elevata; 
                3)  le  somme  dovute  a  titolo  di  rimborso  delle
          anticipazioni fatte in nome e per conto della  controparte,
          purche' regolarmente documentate; 
                4)  l'importo  degli  imballaggi  e  dei  recipienti,
          quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla
          resa; 
                5) le somme dovute a titolo di  rivalsa  dell'imposta
          sul valore aggiunto. 
              (Omissis).". 
              - La legge 22 gennaio 1934, n.64  (Norme  complementari
          sull'ordinamento  del  notariato)   e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1934, n. 28. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, lettera f) della
          legge 3 agosto 1949,  n.  577  (Istituzione  del  Consiglio
          nazionale  del  notariato  e   modificazioni   alle   norme
          sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato) e
          successive modificazioni: 
              "Art. 2. Il Consiglio nazionale del notariato. 
              (Omissis). 
                f) elabora principi di deontologia professionale.". 
          Comma 143. 
              - Il testo dei commi da 63 a 67 dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  come  modificati  dalla
          presente legge sono riportati in nota al comma 142. 
          Comma 144. 
              - Si riporta il testo degli articoli  4,  26,  27,  82,
          93-bis  e  147  della  legge  16  febbraio  1913,   n.   89
          (Sull'ordinamento del notariato e degli archivi  notarili),
          come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 4. 
              1. Il numero e  la  residenza  dei  notai  per  ciascun
          distretto sono determinati con decreto del  Ministro  della
          giustizia emanato, uditi i Consigli  notarili  e  le  Corti
          d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione
          del territorio e dei mezzi di comunicazione,  e  procurando
          che di  regola  ad  ogni  posto  notarile  corrisponda  una
          popolazione di almeno 5.000 abitanti. 
              2. La tabella che determina il numero  e  la  residenza
          dei notai dovra', udite le Corti  d'appello  e  i  Consigli
          notarili, essere rivista ogni sette anni, e  potra'  essere
          modificata parzialmente anche entro un termine piu'  breve,
          quando ne sia dimostrata l'opportunita'." 
              "Art. 26. 
              Per assicurare il  funzionamento  regolare  e  continuo
          dell'ufficio, il notaro deve  tenere  nel  Comune  o  nella
          frazione  di  Comune  assegnatagli  studio  aperto  con  il
          deposito degli atti, registri e repertori notarili, e  deve
          assistere  personalmente  allo  studio  stesso  almeno  tre
          giorni a settimana e almeno uno ogni  quindici  giorni  per
          ciascun Comune o frazione di Comune aggregati. 
              Il notaio puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni,
          in tutto il territorio della regione in  cui  si  trova  la
          propria sede, ovvero in  tutto  il  distretto  della  Corte
          d'appello in cui  si  trova  la  sede,  se  tale  distretto
          comprende piu' regioni. Salve in ogni  caso  le  previsioni
          dell'articolo 82, puo' aprire un unico  ufficio  secondario
          in qualunque  comune  della  regione  ovvero  in  tutto  il
          distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende
          piu' regioni. 
              Il notaro non puo' assentarsi dal distretto per piu' di
          cinque  giorni  in  ciascun  bimestre,  quando  nel  Comune
          assegnatogli non sia che un solo  notaro,  e  per  piu'  di
          dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragioni  di
          pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i
          pubblici uffici. 
              Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve  ottenere
          il permesso dal  presidente  del  Consiglio  notarile,  che
          glielo puo' concedere per un termine non eccedente un mese.
          Per i congedi da uno a tre mesi, la facolta' di  concederli
          spetta al Consiglio notarile. Per un termine piu' lungo, il
          permesso non puo'  essere  concesso  che  dal  ministro  di
          grazia e giustizia, udito sempre il  parere  del  Consiglio
          notarile. 
              Tanto il presidente del Consiglio  notarile  quanto  il
          Consiglio notarile non  possono,  per  ciascuno,  concedere
          allo stesso notaro che un permesso d'assenza nel periodo di
          dodici mesi. 
              Nei  Comuni  dove  risiedono   piu'   di   sei   notari
          effettivamente  esercenti,  il  Consiglio  notarile  potra'
          concedere permissioni di assenza fino ad un  anno,  purche'
          concorrano giustificati motivi e rimanga  in  esercizio  la
          meta' dei notari assegnati al Comune. 
              Tanto il Ministero quanto l'autorita' che  ha  concesso
          la permissione di assenza potranno in ogni caso  revocarla,
          ove in qualunque  modo  si  dimostrasse  l'opportunita'  di
          farlo. 
              Nei luoghi dove non esiste altro notaro, il  presidente
          o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno  supplire
          al  notaro  assente,  delegando  un  notaro   viciniore   a
          compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo pero'
          fra  i  viciniori  quello  proposto  dallo  stesso   notaro
          assente." 
              "Art. 27. 
              Il notaro e' obbligato a prestare il suo ministero ogni
          volta che ne e' richiesto. 
              Egli non puo'  prestarlo  fuori  del  territorio  della
          regione  in  cui  si  trova  la  propria  sede  ovvero  del
          distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se
          tale distretto comprende piu' regioni." 
              "Art. 82. 
              1. Sono permesse associazioni di notai aventi  sede  in
          qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto  della
          Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale  distretto
          comprende piu' regioni, per svolgere la propria attivita' e
          per mettere in comune, in tutto  o  in  parte,  i  proventi
          delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte,
          in quote uguali o disuguali. 
              2.  Ciascun  associato  puo'  utilizzare  lo  studio  e
          l'eventuale ufficio secondario di altro associato. 
              3. Se un associato si avvale  dello  studio  o  ufficio
          secondario di un  altro  associato  quale  proprio  ufficio
          secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo
          del secondo comma dell'articolo 26." 
              "Art. 93-bis. 
              1.   Il   Consiglio   notarile   distrettuale    vigila
          sull'osservanza, da parte dei notai iscritti  al  collegio,
          dei principi e delle  norme  di  deontologia  professionale
          elaborati dal Consiglio  nazionale  del  notariato  secondo
          quanto previsto dall'articolo 2, comma primo,  lettera  f),
          della  legge  3  agosto  1949,   n.   577,   e   successive
          modificazioni. 
              2.  Al  fine  di  controllare  il  regolare   esercizio
          dell'attivita' notarile, i consigli notarili  distrettuali,
          tramite il presidente o un loro  componente,  delegato  dal
          consiglio, possono: 
                a) effettuare accessi agli studi ed  esaminare  atti,
          repertori, indici, registri, libri  e  documenti  contabili
          del  notaio  nonche'  richiedere,   anche   periodicamente,
          informazioni  e   l'esibizione   di   documenti,   estratti
          repertoriali,  atti,  registri  e  libri  anche  di  natura
          fiscale; 
                b) esaminare  gli  estratti  repertoriali  conservati
          presso gli archivi notarili distrettuali  con  facolta'  di
          ottenerne  copia,  dandone  preventivo  avviso   ai   notai
          interessati; 
                c) assumere informazioni presso le amministrazioni  e
          gli uffici pubblici. 
              2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette  al  Consiglio
          nazionale  del  notariato,  esclusivamente  con   modalita'
          telematiche entro il secondo mese successivo  a  quello  di
          scadenza,  le  informazioni  sugli   omessi   e   ritardati
          versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione. 
              2-ter.  Il  Consiglio  notarile  distrettuale   procede
          annualmente al sorteggio di un numero di notai pari  almeno
          a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono
          eseguite ispezioni  dirette  al  controllo  della  regolare
          tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori  consegnati  a
          ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e  a  tal
          fine: 
              a)  il  notaio  mette  a  disposizione  del   Consiglio
          notarile   distrettuale,   anche    in    via    preventiva
          all'ispezione presso lo  studio  e  nel  piu'  breve  tempo
          possibile,  tutta  la  documentazione  contabile   in   suo
          possesso che gli e' richiesta anche al fine  di  assicurare
          il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi
          da 63 a 67,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e
          successive modificazioni; 
              b) il Consiglio notarile distrettuale nomina  ogni  due
          anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle
          ispezioni contabili,  scegliendoli  preferibilmente  tra  i
          notai appartenenti ad altri distretti della medesima  Corte
          d'appello; 
              c) le ispezioni contabili sono eseguite  congiuntamente
          da tre notai nominati ai sensi della lettera b), secondo le
          modalita'  previste  per  le  ispezioni  presso  gli  studi
          notarili e con l'obbligo di  astensione  in  ogni  caso  di
          conflitto di interessi. 
              3.  Il  Consiglio  nazionale   del   notariato   vigila
          sull'applicazione dei suddetti principi e  norme  da  parte
          dei  consigli  notarili  distrettuali  e  adotta  tutte  le
          iniziative opportune per la loro applicazione." 
              "Art. 147. 
              1. E' punito con la censura o con la  sospensione  fino
          ad un anno o, nei casi piu' gravi, con la destituzione,  il
          notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: 
                a) compromette, in qualunque  modo,  con  la  propria
          condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignita'  e
          reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; 
                b)  viola  in   modo   non   occasionale   le   norme
          deontologiche  elaborate  dal   Consiglio   nazionale   del
          notariato; 
                c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti  o
          di  pubblicita'  non   conforme   ai   principi   stabiliti
          dall'articolo 4 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 
              2. La destituzione e' sempre applicata  se  il  notaio,
          dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione
          per la violazione del presente  articolo,  vi  contravviene
          nuovamente   nei   dieci   anni    successivi    all'ultima
          violazione.". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  agosto
          2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti
          professionali,  a  norma  dell'articolo  3,  comma  5,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148.)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189. 
              - Il testo dei commi da 63 a 67 dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  come  modificati  dalla
          presente legge sono riportati in nota al comma 142. 
          Comma 145. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del regio decreto
          31 dicembre 1923, n. 313 (Nuovo ordinamento  degli  archivi
          notarili), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. 
              In ogni Comune sede di Consiglio notarile e'  stabilito
          un  archivio  notarile  distrettuale,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal quarto comma. 
              Nel caso di riunione di uno o piu' distretti  notarili,
          anche gli archivi notarili saranno riuniti nel Comune  sede
          del Consiglio notarile. 
              Fino a tanto che non sara' possibile la loro  effettiva
          riunione,  gli  archivi  da  aggregarsi   continueranno   a
          funzionare soltanto per le operazioni attinenti agli  atti,
          che gia' vi si trovano depositati. Per ogni altro  riguardo
          saranno sostituiti dall'archivio notarile aggregante. 
              La riunione di archivi notarili  puo'  essere  disposta
          anche senza la riunione di uno o piu'  distretti  notarili,
          tenendo conto del numero  dei  notai  assegnati  a  ciascun
          distretto notarile dell'archivio da aggregare, della  media
          dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni  dagli
          archivi   da   aggregare,   nonche'   dell'estensione   del
          territorio e dei mezzi di comunicazione.". 
          Comma 146. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  17
          maggio 1952, n. 629 (Riordinamento degli archivi notarili),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  2.  (Gli  Archivi  notarili  si  distinguono  in
          distrettuali e mandamentali). 
              Gli Archivi notarili distrettuali  sono  istituiti  con
          decreto  del  Presidente  della   Repubblica   nei   Comuni
          capoluoghi di distretti notarili ed hanno competenza per la
          circoscrizione del rispettivo distretto. 
              Gli Archivi notarili distrettuali  sono  istituiti  con
          decreto del Ministro della giustizia,  nel  rispetto  delle
          dotazioni organiche del Ministero della giustizia  e  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei  comuni
          capoluoghi  di  distretti  notarili,  fatto  salvo   quanto
          previsto dall'articolo 1, quarto comma, del  regio  decreto
          31 dicembre 1923,  n.  3138,  e  hanno  competenza  per  la
          circoscrizione del rispettivo distretto  o  dei  rispettivi
          distretti.". 
              - Per  il  testo  vigente  dell'articolo  1  del  regio
          decreto 31 dicembre 1923, n.3138 (Nuovo  ordinamento  degli
          archivi notarili), si veda nelle note al comma 145. 
          Comma 147. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 e della tabella A
          della legge 17 maggio 1952,  n.  629  (Riordinamento  degli
          archivi notarili), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4. 
              1. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono
          costituiti  uffici  ispettivi  la  cui  circoscrizione   e'
          determinata dalla tabella A allegata alla presente legge." 
 
                                                           "Tabella A 
 
          Sedi e circoscrizioni di competenza degli uffici ispettivi 
 
              Bologna:  Archivi  notarili  distrettuali  aventi  sede
          nelle  regioni:  Emilia-Romagna,  Friuli  Venezia   Giulia,
          Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino-Alto  Adige,
          Valle d'Aosta, Veneto. 
              Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle
          regioni: Abruzzo, Basilicata,  Calabria,  Campania,  Lazio,
          Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria." 
          Comma 148. 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  24
          della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi  urgenti  per
          l'economia): 
              "Art. 24. (Norme in materia di attivita' di  assistenza
          e consulenza). - 1. L'articolo 2 della  legge  23  novembre
          1939, n. 1815, e' abrogato. 
              (Omissis).". 
              Si riporta la rubrica dei capi V, VI e VII del titolo V
          (Delle societa') del libro quinto (Del lavoro)  del  codice
          civile: 
                "Capo V - Societa' per azioni; 
                Capo VI - Della societa' in accomandita per azioni; 
                Capo  VII  -   Della   societa'   a   responsabilita'
          limitata". 
              - Si riporta la rubrica del capo I del titolo VI (Delle
          societa' cooperative delle mutue assicuratrici)  del  libro
          quinto (Del lavoro) del codice civile: 
                "Capo I - Delle societa' cooperative". 
          Comma 149. 
              - Si riporta il testo del  comma  2,  dell'articolo  24
          della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi  urgenti  per
          l'economia): 
              "Art. 24. (Norme in materia di attivita' di  assistenza
          e consulenza). - 1. L'articolo 2 della  legge  23  novembre
          1939, n. 1815, e' abrogato. 
              2. (abrogato).". 
          Comma 150. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
          24  gennaio  2012,  n.  1  (Disposizioni  urgenti  per   la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.    9.     (Disposizioni     sulle     professioni
          regolamentate).  -  1.  Sono  abrogate  le  tariffe   delle
          professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 
              2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1,  nel
          caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
          il  compenso  del   professionista   e'   determinato   con
          riferimento a parametri stabiliti con decreto del  Ministro
          vigilante, da adottare nel  termine  di  centoventi  giorni
          successivi alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. Entro lo stesso  termine,
          con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  anche
          stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle  casse
          professionali e agli archivi precedentemente  basati  sulle
          tariffe.  Il  decreto   deve   salvaguardare   l'equilibrio
          finanziario,  anche   di   lungo   periodo,   delle   casse
          previdenziali professionali. Ai fini  della  determinazione
          dei corrispettivi da porre a base di gara  nelle  procedure
          di affidamento di contratti pubblici dei  servizi  relativi
          all'architettura e all'ingegneria di  cui  alla  parte  II,
          titolo I, capo IV del decreto legislativo 12  aprile  2006,
          n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
          di cui al primo  periodo,  da  emanarsi,  per  gli  aspetti
          relativi alle disposizioni di cui al presente  periodo,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti; con il medesimo decreto sono  altresi'  definite
          le classificazioni delle prestazioni professionali relative
          ai predetti servizi. I parametri  individuati  non  possono
          condurre alla determinazione di un importo a base  di  gara
          superiore  a  quello  derivante   dall'applicazione   delle
          tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in  vigore
          del presente decreto. 
              3. Le tariffe vigenti alla data di  entrata  in  vigore
          del   presente   decreto    continuano    ad    applicarsi,
          limitatamente alla  liquidazione  delle  spese  giudiziali,
          fino  alla  data  di  entrata   in   vigore   dei   decreti
          ministeriali di cui al comma 2 e, comunque,  non  oltre  il
          centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto. 
              4. Il compenso  per  le  prestazioni  professionali  e'
          pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento
          del   conferimento    dell'incarico    professionale.    Il
          professionista  deve  rendere  noto  obbligatoriamente,  in
          forma  scritta  o  digitale,  al  cliente   il   grado   di
          complessita' dell'incarico, fornendo tutte le  informazioni
          utili  circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal   momento   del
          conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve
          altresi' indicare i dati della polizza assicurativa  per  i
          danni     provocati      nell'esercizio      dell'attivita'
          professionale. In ogni  caso  la  misura  del  compenso  e'
          previamente resa  nota  al  cliente  obbligatoriamente,  in
          forma scritta o digitale, con  un  preventivo  di  massima,
          deve  essere  adeguata  all'importanza  dell'opera   e   va
          pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci
          di costo, comprensive di  spese,  oneri  e  contributi.  Al
          tirocinante   e'    riconosciuto    un    rimborso    spese
          forfettariamente  concordato  dopo  i  primi  sei  mesi  di
          tirocinio. 
              5. Sono abrogate le disposizioni vigenti  che,  per  la
          determinazione del compenso  del  professionista,  rinviano
          alle tariffe di cui al comma 1. 
              6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso  alle
          professioni  regolamentate  non  puo'  essere  superiore  a
          diciotto mesi; per i primi  sei  mesi,  il  tirocinio  puo'
          essere  svolto,  in  presenza  di  un'apposita  convenzione
          quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento
          della laurea di primo livello o della laurea  magistrale  o
          specialistica.   Analoghe   convenzioni   possono    essere
          stipulate tra  i  consigli  nazionali  degli  ordini  e  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione per lo  svolgimento  del  tirocinio  presso
          pubbliche amministrazioni, all'esito del corso  di  laurea.
          Le disposizioni del presente comma non  si  applicano  alle
          professioni sanitarie, per le  quali  resta  confermata  la
          normativa vigente. 
              7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre  2011,  n.  148,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) all'alinea, nel primo  periodo,  dopo  la  parola:
          «regolamentate»  sono  inserite  le  seguenti:  «secondo  i
          principi  della  riduzione  e  dell'accorpamento,  su  base
          volontaria,  fra   professioni   che   svolgono   attivita'
          similari»; 
                b) alla  lettera  c),  il  secondo,  terzo  e  quarto
          periodo sono soppressi; 
                c) la lettera d) e' abrogata. 
              8. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
              - La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
          recante  disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo
          sviluppo  delle  infrastrutture  e  la  competitivita')  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012,  n.  71,
          S.O. 
              Comma 151. 
              - Si riporta il testo del comma  96  dell'articolo  145
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2001): 
              "Art. 145. (Altri interventi). 
              (Omissis). 
              96.  Gli  atti  di  aggiornamento  geometrico  di   cui
          all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli
          articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di  cui
          all'articolo 27 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  resi   dai   soggetti   di   cui
          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile  1990,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
          1990, n. 165, sono redatti conformemente alle  disposizioni
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701. 
              (Omissis).". 
              - La legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo
          professionale  degli  agrotecnici)  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1986, n. 134. 
          Comma 153. 
              - La legge 24 luglio 1985, n.  409  (Istituzione  della
          professione  sanitaria  di  odontoiatria   e   disposizioni
          relative  al  diritto  di  stabilimento  ed   alla   libera
          prestazione di servizi da parte dei dentisti  cittadini  di
          Stati membri delle Comunita' europee) e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1985, n. 190, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  24
          luglio  1985,  n.  409   (Istituzione   della   professione
          sanitaria  di  odontoiatria  e  disposizioni  relative   al
          diritto di  stabilimento  ed  alla  libera  prestazione  di
          servizi da parte dei dentisti  cittadini  di  Stati  membri
          delle  Comunita'  europee),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 1985, n. 190, S.O.: 
              "Art. 2. 
              Formano oggetto della  professione  di  odontoiatra  le
          attivita' inerenti alla  diagnosi  ed  alla  terapia  delle
          malattie ed anomalie  congenite  ed  acquisite  dei  denti,
          della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche'
          alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. 
              Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti
          necessari all'esercizio della loro professione.". 
          Comma 157. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7  della  legge  8
          novembre 1991,  n.  362  (Norme  di  riordino  del  settore
          farmaceutico), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 7. (Titolarita' e gestione della farmacia). -  1.
          Sono titolari  dell'esercizio  della  farmacia  privata  le
          persone fisiche, in conformita' alle disposizioni  vigenti,
          le societa' di  persone,  le  societa'  di  capitali  e  le
          societa' cooperative a responsabilita' limitata. 
              2. Le societa' di cui al comma  1  hanno  come  oggetto
          esclusivo la gestione di una  farmacia.  La  partecipazione
          alle societa' di  cui  al  comma  1  e'  incompatibile  con
          qualsiasi  altra  attivita'  svolta   nel   settore   della
          produzione e informazione scientifica del farmaco,  nonche'
          con l'esercizio della professione medica. Alle societa'  di
          cui al comma 1 si applicano,  per  quanto  compatibili,  le
          disposizioni dell'articolo 8. 
              3. La direzione della farmacia gestita  dalla  societa'
          e' affidata a  un  farmacista  in  possesso  del  requisito
          dell'idoneita' previsto  dall'articolo  12  della  legge  2
          aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne  e'
          responsabile. 
              4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le
          condizioni previste dal  comma  2  dell'articolo  11  della
          legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito  dall'articolo
          11 della presente legge, e' sostituito  temporaneamente  da
          un farmacista  in  possesso  del  requisito  dell'idoneita'
          previsto dall'articolo 12 della legge  2  aprile  1968,  n.
          475, e successive modificazioni. 
              4-bis. (abrogato). 
              5. 
              6. 
              7. 
              8. Il trasferimento della titolarita' dell'esercizio di
          farmacia privata e' consentito dopo che siano  decorsi  tre
          anni   dal   rilascio    dell'autorizzazione    da    parte
          dell'autorita' competente, salvo quanto previsto ai commi 9
          e 10. 
              9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una
          partecipazione in una societa' di cui al comma  1,  qualora
          vengano meno i requisiti di  cui  al  secondo  periodo  del
          comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel
          termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione
          di successione . 
              10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche  alla
          vendita della farmacia privata da parte degli aventi  causa
          ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della  legge
          2 aprile 1968, n. 475. 
              11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di
          soci o di aventi causa, la gestione della farmacia  privata
          viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4. 
              12. Qualora venga meno la pluralita' dei soci, il socio
          superstite ha facolta' di associare nuovi soci nel rispetto
          delle condizioni di cui al presente articolo,  nel  termine
          perentorio di sei mesi. 
              13. Il primo comma  dell'articolo  13  del  regolamento
          approvato con regio decreto 3  marzo  1927,  n.  478,  come
          sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte  le
          farmacie  private  anche  se  di  esse  sia  titolare   una
          societa'. 
              14. Ferme restando le disposizioni di cui  all'articolo
          17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti
          ad imposta di registro delle societa' aventi  come  oggetto
          l'esercizio di una farmacia privata, costituite  entro  due
          anni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          ed al  relativo  conferimento  dell'azienda,  l'imposta  si
          applica in misura fissa.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12  della  legge  2
          aprile 1968,  n.  475  e  successive  modificazioni  (Norme
          concernenti il servizio farmaceutico): 
              "Art. 12. 
              E' consentito il trasferimento della titolarita'  della
          farmacia decorsi 3 anni dalla conseguita titolarita'. 
              Il trasferimento puo'  aver  luogo  solo  a  favore  di
          farmacista che abbia conseguito la titolarita'  o  che  sia
          risultato idoneo in un precedente concorso. 
              Il  trasferimento  del  diritto  di   esercizio   della
          farmacia deve essere riconosciuto con  decreto  del  medico
          provinciale. 
              Il farmacista che abbia ceduto la propria  farmacia  ai
          sensi del presente articolo o del successivo  art.  18  non
          puo' concorrere all'assegnazione di  un'altra  farmacia  se
          non  sono  trascorsi  almeno  dieci  anni   dall'atto   del
          trasferimento. 
              A tal fine, il medico provinciale  della  provincia  in
          cui ha  sede  l'esercizio  ceduto  e'  tenuto  a  segnalare
          l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanita'. 
              Il farmacista titolare  al  momento  del  trasferimento
          decade dalla precedente titolarita'. 
              Al farmacista che abbia trasferito la propria  farmacia
          e' consentito, per una volta soltanto nella vita, ed  entro
          due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia
          senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui
          al quarto comma. Al  farmacista  che  abbia  trasferito  la
          titolarita'  della  propria  farmacia   senza   acquistarne
          un'altra entro due anni dal trasferimento,  e'  consentito,
          per una sola volta nella vita, l'acquisto di  una  farmacia
          qualora abbia svolto  attivita'  professionale  certificata
          dall'autorita' sanitaria  competente  per  territorio,  per
          almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto,  ovvero
          abbia  conseguito  l'idoneita'  in  un  concorso   a   sedi
          farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori. 
              Il trasferimento di farmacia puo' aver luogo  a  favore
          di farmacista, iscritto all'albo professionale,  che  abbia
          conseguito l'idoneita' o  che  abbia  almeno  due  anni  di
          pratica professionale, certificata dall'autorita' sanitaria
          competente. 
              Ai fini della  pratica  professionale  il  titolare  di
          farmacia deve comunicare all'autorita' sanitaria competente
          le  generalita'  del  farmacista  praticante,  la  data  di
          effettivo inizio  nonche'  di  effettiva  cessazione  della
          stessa . 
              Le suddette comunicazioni devono essere  trascritte  in
          apposito   registro   tenuto    dall'autorita'    sanitaria
          competente che e' tenuta ad effettuare periodiche verifiche
          sull'effettivo svolgimento della pratica professionale. 
              Il trasferimento della titolarita'  delle  farmacie,  a
          tutti gli effetti di  legge,  non  e'  ritenuto  valido  se
          insieme col diritto di esercizio della farmacia  non  venga
          trasferita anche l'azienda commerciale che vi e'  connessa,
          pena la decadenza. 
              Nel caso di morte del titolare gli eredi possono  entro
          un anno effettuare  il  trapasso  della  titolarita'  della
          farmacia  a  norma  dei  commi  precedenti  a   favore   di
          farmacista  iscritto  nell'albo  professionale,  che  abbia
          conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in  un
          precedente concorso. Durante tale periodo gli  eredi  hanno
          diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria  sotto
          la responsabilita' di un direttore". 
          Comma 158. 
              - Il testo dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
          n. 362 (Norme di riordino del settore  farmaceutico),  come
          modificato dalla presente legge e'  riportato  in  nota  al
          comma 157. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2359  del  codice
          civile: 
              "Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate. 
              Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.". 
          Comma 159. 
              - La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela
          della  concorrenza  e  del  mercato)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240. 
          Comma 160. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8  della  legge  8
          novembre 1991,  n.  362  (Norme  di  riordino  del  settore
          farmaceutico), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 8. (Gestione societaria: incompatibilita'). -  1.
          La partecipazione alle  societa'  di  cui  all'articolo  7,
          salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale  articolo,  e'
          incompatibile: 
                a) nei casi di cui all'articolo 7, comma  2,  secondo
          periodo; 
                b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio,
          direttore o collaboratore di altra farmacia; 
                c)  con  qualsiasi  rapporto  di  lavoro  pubblico  e
          privato. 
              2. Lo statuto delle societa' di cui  all'articolo  7  e
          ogni successiva variazione,  ivi  incluse  quelle  relative
          alla compagine sociale,  sono  comunicati,  entro  sessanta
          giorni,  alla  Federazione  degli  ordini  dei   farmacisti
          italiani   nonche'   all'assessore   alla   sanita'   della
          competente  regione  o   provincia   autonoma,   all'ordine
          provinciale dei farmacisti e all'azienda  sanitaria  locale
          competente per territorio. 
              3. La violazione delle disposizioni di cui al  presente
          articolo e  all'articolo  7  comporta  la  sospensione  del
          farmacista  dall'albo  professionale  per  un  periodo  non
          inferiore ad un  anno.  Se  e'  sospeso  il  socio  che  e'
          direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita
          da una societa' e' affidata ad un altro dei soci.  Se  sono
          sospesi tutti  i  soci  e'  interrotta  la  gestione  della
          farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei
          soci.  L'autorita'   sanitaria   competente   nomina,   ove
          necessario, un commissario per il periodo  di  interruzione
          della gestione ordinaria, da scegliersi  in  un  elenco  di
          professionisti   predisposto   dal   consiglio    direttivo
          dell'ordine provinciale dei farmacisti.". 
          Comma 161. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2  della  legge  2
          aprile  1968,  n.  475  (Norme  concernenti   il   servizio
          farmaceutico), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. 
              1. Ogni comune deve avere  un  numero  di  farmacie  in
          rapporto a quanto disposto  dall'articolo  1.  Al  fine  di
          assicurare  una   maggiore   accessibilita'   al   servizio
          farmaceutico, il  comune,  sentiti  l'azienda  sanitaria  e
          l'Ordine  provinciale   dei   farmacisti   competente   per
          territorio, identifica le zone  nelle  quali  collocare  le
          nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione
          sul territorio, tenendo  altresi'  conto  dell'esigenza  di
          garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico  anche
          a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 
              2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune  e'
          sottoposto a revisione entro il mese di  dicembre  di  ogni
          anno pari,  in  base  alle  rilevazioni  della  popolazione
          residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di
          statistica. 
              2-bis. Fatta salva  la  procedura  concorsuale  di  cui
          all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n.
          27, e successive modificazioni, nei comuni con  popolazione
          inferiore  a  6.600  abitanti,  in  cui  le  farmacie,  non
          sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento
          della popolazione, e'  consentita  al  farmacista  titolare
          della farmacia, previa presentazione di  apposita  istanza,
          la possibilita' di  trasferimento  presso  i  comuni  della
          medesima  regione  ai  quali,  all'esito  della   revisione
          biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un
          numero  di  farmacie  superiore  al  numero   di   farmacie
          esistenti  nel  territorio  comunale,  sulla  base  di  una
          graduatoria regionale per titoli,  che  tenga  conto  anche
          dell'ordine  cronologico  delle  istanze  di  trasferimento
          presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio
          della procedura biennale del concorso  ordinario  per  sedi
          farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre
          1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista  venga  accolta,
          il trasferimento si  perfeziona  previo  pagamento  di  una
          tassa di concessione governativa una tantum  pari  a  5.000
          euro.". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   11   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 11. (Potenziamento del servizio di  distribuzione
          farmaceutica,  accesso  alla  titolarita'  delle  farmacie,
          modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci
          e altre disposizioni in materia sanitaria). - 1. Al fine di
          favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da parte
          di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di
          legge, nonche' di favorire le procedure per  l'apertura  di
          nuove sedi farmaceutiche garantendo al  contempo  una  piu'
          capillare   presenza   sul    territorio    del    servizio
          farmaceutico, allalegge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 1, il secondo e il terzo  comma  sono
          sostituiti dai seguenti: 
                «Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in  modo
          che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. 
              La popolazione eccedente, rispetto al parametro di  cui
          al secondo comma,  consente  l'apertura  di  una  ulteriore
          farmacia,  qualora  sia  superiore  al  50  per  cento  del
          parametro stesso»; 
                b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
              «Articolo  1-bis.  -   1.   In   aggiunta   alle   sedi
          farmaceutiche  spettanti  in  base  al  criterio   di   cui
          all'articolo 1 ed entro il limite del  5  per  cento  delle
          sedi, comprese le nuove, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria  locale
          competente per territorio, possono istituire una farmacia: 
                a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili
          a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle
          aree  di  servizio  autostradali  ad  alta  intensita'   di
          traffico, dotate di servizi alberghieri o di  ristorazione,
          purche' non sia gia' aperta una  farmacia  a  una  distanza
          inferiore a 400 metri; 
                b) nei centri commerciali e  nelle  grandi  strutture
          con  superficie  di  vendita  superiore  a   10.000   metri
          quadrati, purche' non sia gia' aperta una  farmacia  a  una
          distanza inferiore a 1.500 metri»; 
                c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
              «Articolo 2. - 1. Ogni comune deve avere un  numero  di
          farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1.  Al
          fine di assicurare una maggiore accessibilita' al  servizio
          farmaceutico, il  comune,  sentiti  l'azienda  sanitaria  e
          l'Ordine  provinciale   dei   farmacisti   competente   per
          territorio, identifica le zone  nelle  quali  collocare  le
          nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione
          sul territorio, tenendo  altresi'  conto  dell'esigenza  di
          garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico  anche
          a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 
              2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune  e'
          sottoposto a revisione entro il mese di  dicembre  di  ogni
          anno pari,  in  base  alle  rilevazioni  della  popolazione
          residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di
          statistica». 
              2. Ciascun comune, sulla  base  dei  dati  ISTAT  sulla
          popolazione residente al 31 dicembre 2010 e  dei  parametri
          di cui al comma 1, individua le  nuove  sedi  farmaceutiche
          disponibili nel proprio territorio  e  invia  i  dati  alla
          regione entro e non  oltre  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, la conclusione del concorso straordinario
          e l'assegnazione delle sedi  farmaceutiche  disponibili  di
          cui al comma 2 e di quelle  vacanti.  In  deroga  a  quanto
          previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475,
          sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del  comma
          1 o comunque vacanti non puo' essere esercitato il  diritto
          di prelazione da parte del comune.  Entro  sessanta  giorni
          dall'invio dei dati di cui al comma  2,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  bandiscono  il
          concorso straordinario per soli  titoli  per  la  copertura
          delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per  quelle
          vacanti, fatte salve quelle per la cui  assegnazione,  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, la procedura concorsuale sia  stata  gia'
          espletata o siano state gia' fissate le date  delle  prove.
          Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti,
          cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti
          all'albo professionale: 
                a) non titolari di farmacia, in qualunque  condizione
          professionale si trovino; 
                b) titolari di farmacia rurale sussidiata; 
                c) titolari di farmacia soprannumeraria; 
                d) titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma
          1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
          modificazioni, dallalegge 4 agosto 2006, n. 248. 
              - Non possono partecipare al concorso  straordinario  i
          farmacisti titolari, compresi i soci di societa'  titolari,
          di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e  c).
          Agli effetti delle disposizioni del presente articolo,  per
          farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in
          base al criterio topografico  o  della  distanza  ai  sensi
          dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie  di
          cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e  successive
          modificazioni,  sia   anteriormente,   sia   posteriormente
          all'entrata in vigore dellalegge 8 novembre 1991,  n.  362,
          che non  risultino  riassorbite  nella  determinazione  del
          numero complessivo delle  farmacie  stabilito  in  base  al
          parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera  a),
          del presente articolo. 
              4.  Ai  fini   dell'assegnazione   delle   nuove   sedi
          farmaceutiche messe  a  concorso,  ciascuna  regione  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  istituiscono,
          entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   del
          relativo bando di concorso,  una  commissione  esaminatrice
          regionale o provinciale per le province autonome di  Trento
          e di Bolzano. Al concorso straordinario  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni  vigenti  sui  concorsi
          per  la  copertura  delle  sedi  farmaceutiche   di   nuova
          istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni del presente
          articolo. 
              5. Ciascun candidato puo' partecipare al  concorso  per
          l'assegnazione di farmacia in non piu'  di  due  regioni  o
          province autonome, e non deve aver compiuto i  65  anni  di
          eta'  alla  data   di   scadenza   del   termine   per   la
          partecipazione al concorso  prevista  dal  bando.  Ai  fini
          della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso
          straordinario   per   il   conferimento   di   nuove   sedi
          farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga  al  regolamento
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          30 marzo 1994, n. 298: 
                a) l'attivita'  svolta  dal  farmacista  titolare  di
          farmacia rurale  sussidiata,  dal  farmacista  titolare  di
          farmacia  soprannumeraria  e  dal  farmacista  titolare  di
          esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
          4 luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con  modificazioni,
          dallalegge 4  agosto  2006,  n.  248,  e'  equiparata,  ivi
          comprese le maggiorazioni; 
                b) l'attivita' svolta da farmacisti collaboratori  di
          farmacia e da farmacisti collaboratori  negli  esercizi  di
          cui all'articolo 5, comma 1,  del  decreto-legge  4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto  2006,  n.  248,  e'  equiparata,  ivi  comprese  le
          maggiorazioni; 
                b-bis)  per  l'attivita'   svolta   dai   ricercatori
          universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e
          tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per  anno  e  per
          ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci  anni,  e
          0,08 punti per i secondi dieci anni. 
              6. In ciascuna regione e  nelle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano,  la  commissione  esaminatrice,  sulla
          base  della  valutazione  dei  titoli   in   possesso   dei
          candidati, determina una graduatoria unica.  A  parita'  di
          punteggio, prevale il candidato  piu'  giovane.  A  seguito
          dell'approvazione  della  graduatoria,  ad  ogni  vincitore
          sara' assegnata la prima sede da lui indicata in ordine  di
          preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio
          collocato   in   graduatoria.   Entro    quindici    giorni
          dall'assegnazione,  i   vincitori   del   concorso   devono
          dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile
          decorso del termine concesso per la dichiarazione  equivale
          a una  non  accettazione.  Dopo  la  scadenza  del  termine
          previsto per l'accettazione, le  sedi  non  accettate  sono
          offerte   ad   altrettanti   candidati   che   seguono   in
          graduatoria, secondo  la  procedura  indicata  nei  periodi
          precedenti,  fino  all'esaurimento  delle  sedi   messe   a
          concorso  o  all'interpello  di  tutti   i   candidati   in
          graduatoria. Successivamente, la  graduatoria  deve  essere
          utilizzata, per sei anni a partire  dalla  data  del  primo
          interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto
          del  concorso  straordinario,   con   il   criterio   dello
          scorrimento  per  la  copertura  delle  sedi  farmaceutiche
          eventualmente  resesi  vacanti  a  seguito   delle   scelte
          effettuate dai vincitori  di  concorso,  con  le  modalita'
          indicate nei precedenti periodi del presente comma. 
              7.  Ai   concorsi   per   il   conferimento   di   sedi
          farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti  di
          legge  possono  concorrere  per  la   gestione   associata,
          sommando i titoli posseduti. In tale  caso,  ai  soli  fini
          della preferenza a parita' di punteggio,  si  considera  la
          media  dell'eta'  dei  candidati  che  concorrono  per   la
          gestione associata. Ove i candidati che concorrono  per  la
          gestione  associata  risultino  vincitori,  la  titolarita'
          della farmacia assegnata e'  condizionata  al  mantenimento
          della gestione associata da parte degli  stessi  vincitori,
          su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di
          autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la
          premorienza o sopravvenuta incapacita'. 
              8. I turni e gli  orari  di  farmacia  stabiliti  dalle
          autorita' competenti in base  alla  vigente  normativa  non
          impediscono l'apertura della farmacia in orari  diversi  da
          quelli obbligatori. Le farmacie  possono  praticare  sconti
          sui prezzi di tutti i tipi di farmaci  e  prodotti  venduti
          pagati   direttamente   dai   clienti,   dandone   adeguata
          informazione alla clientela. 
              9. Qualora il comune non  provveda  a  comunicare  alla
          regione o alla provincia autonoma di Trento  e  di  Bolzano
          l'individuazione delle  nuove  sedi  disponibili  entro  il
          termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione
          provvede con proprio atto a  tale  individuazione  entro  i
          successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le
          province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel
          senso indicato ovvero non provvedano a bandire il  concorso
          straordinario e a concluderlo entro i  termini  di  cui  al
          comma 3,  il  Consiglio  dei  Ministri  esercita  i  poteri
          sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione  con
          la nomina  di  un  apposito  commissario  che  provvede  in
          sostituzione   dell'amministrazione   inadempiente    anche
          espletando le procedure concorsuali ai sensi  del  presente
          articolo. 
              10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai  sensi
          del comma 1, lettera b),  sono  offerte  in  prelazione  ai
          comuni in cui le stesse hanno sede. I  comuni  non  possono
          cedere la titolarita' o la gestione delle farmacie  per  le
          quali hanno esercitato il diritto di  prelazione  ai  sensi
          del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita' di
          una  di  dette  farmacie  da  parte  del  comune,  la  sede
          farmaceutica e' dichiarata vacante. 
              11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge  8  novembre
          1991, n. 362, e successive modificazioni, le  parole:  «due
          anni  dall'acquisto   medesimo"   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «sei mesi dalla presentazione della dichiarazione
          di successione». 
              12. Il medico, nel prescrivere un farmaco,  e'  tenuto,
          sulla base della sua specifica competenza professionale, ad
          informare il paziente dell'eventuale presenza in  commercio
          di  medicinali  aventi  uguale  composizione  in   principi
          attivi,    nonche'    forma    farmaceutica,     via     di
          somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario
          uguali. Il farmacista, qualora sulla  ricetta  non  risulti
          apposta dal medico l'indicazione della non  sostituibilita'
          del farmaco prescritto, dopo aver informato  il  cliente  e
          salvo  diversa  richiesta  di  quest'ultimo,  e'  tenuto  a
          fornire il medicinale prescritto quando  nessun  medicinale
          fra quelli indicati nel primo periodo  del  presente  comma
          abbia prezzo piu' basso ovvero, in  caso  di  esistenza  in
          commercio di medicinali a minor prezzo  rispetto  a  quello
          del medicinale prescritto, a fornire il  medicinale  avente
          prezzo  piu'  basso.  All'articolo   11,   comma   9,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  nel
          secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «e'  possibile»  sono
          inserite  le  seguenti:   «solo   su   espressa   richiesta
          dell'assistito e». Al fine  di  razionalizzare  il  sistema
          distributivo del farmaco, anche  a  tutela  della  persona,
          nonche' al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa
          farmaceutica pubblica,  l'AIFA,  con  propria  delibera  da
          adottare  entro  il  31  dicembre  2012   e   pubblicizzare
          adeguatamente anche sul sito  istituzionale  del  Ministero
          della   salute,   revisiona   le   attuali   modalita'   di
          confezionamento dei farmaci  a  dispensazione  territoriale
          per  identificare  confezioni  ottimali,  anche   di   tipo
          monodose,  in  funzione  delle   patologie   da   trattare.
          Conseguentemente,  il  medico  nella  propria  prescrizione
          tiene conto delle diverse tipologie di confezione. 
              13. Al comma 1 dell'articolo  32  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, le  parole:  «che  ricadono
          nel territorio di comuni  aventi  popolazione  superiore  a
          12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree  rurali
          come  individuate  dai  piani  sanitari  regionali,»   sono
          soppresse. 
              14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo
          6 aprile 2006, n. 193, e' sostituito dal seguente: 
              «1. La vendita al dettaglio dei  medicinali  veterinari
          e' effettuata soltanto dal farmacista in farmacia  e  negli
          esercizi commerciali di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 4 agosto 2006, n. 248,  ancorche'
          dietro presentazione di ricetta medica,  se  prevista  come
          obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi  commerciali
          e' esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  9  ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni». 
              15. Gli esercizi commerciali  di  cui  all'articolo  5,
          comma  1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n.  248,  in   possesso   dei   requisiti   vigenti,   sono
          autorizzati,  sulla  base  dei  requisiti  prescritti   dal
          decreto del Ministro della  salute  previsto  dall'articolo
          32, comma 1, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011,
          n. 214, ad allestire preparazioni galeniche officinali  che
          non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche  in
          multipli,  in  base  a  quanto  previsto  nella  farmacopea
          ufficiale italiana o nella farmacopea europea. 
              16.  In  sede  di   rinnovo   dell'accordo   collettivo
          nazionale con  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria
          maggiormente rappresentative,  ai  sensi  dell'articolo  4,
          comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
          modificazioni, e'  stabilita,  in  relazione  al  fatturato
          della farmacia a carico del Servizio  sanitario  nazionale,
          nonche' ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai  sensi
          del  decreto  legislativo  3  ottobre  2009,  n.  153,   la
          dotazione minima di  personale  di  cui  la  farmacia  deve
          disporre ai fini del mantenimento della convenzione con  il
          Servizio sanitario nazionale.". 
              - La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
          recante  disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo
          sviluppo  delle  infrastrutture  e  la  competitivita')  e'
          pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012,  n.  71,
          S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  della  legge  8
          novembre  1991,  n.362  (Norme  di  riordino  del   settore
          farmaceutico). 
              "Art. 4. (Procedure concorsuali). - 1. Il  conferimento
          delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che
          risultino disponibili per l'esercizio da parte  di  privati
          ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed  esami
          bandito entro il mese di marzo di ogni anno  dispari  dalle
          regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
              2. Sono ammessi  al  concorso  di  cui  al  comma  1  i
          cittadini di uno Stato  membro  della  Comunita'  economica
          europea maggiori di eta', in possesso dei diritti civili  e
          politici e iscritti all'albo professionale dei  farmacisti,
          che non abbiano compiuto i sessanta anni di eta' alla  data
          di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
              3. Ove le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano  non  provvedano  a   bandire   il   concorso   per
          l'assegnazione  delle   farmacie   vacanti   o   di   nuova
          istituzione  nel  termine  previsto  dal  comma  1  o   non
          provvedano   entro   i   dieci   giorni   successivi   alla
          pubblicazione  del  bando  alla  nomina  della  commissione
          giudicatrice, il Ministro della  sanita',  previa  diffida,
          provvede  nei  trenta  giorni  successivi  a  nominare   un
          commissario ad acta incaricato dell'indizione del bando  di
          concorso e della nomina della commissione giudicatrice. 
              4. Il commissario ad acta di cui al comma 3  rimane  in
          carica per garantire il regolare espletamento del  concorso
          fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori. 
              5. Il commissario ad acta di cui al comma 3  si  avvale
          degli uffici di una unita' sanitaria  locale  compresa  nel
          territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo
          operato al Ministro della sanita'. 
              6.   La   commissione   giudicatrice    nominata    per
          l'espletamento  del  concorso  per   l'assegnazione   delle
          farmacie approva entro centottanta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione del bando la graduatoria dei vincitori. 
              7.  In  caso  di  impedimento  di  un   commissario   a
          partecipare ai lavori  della  commissione  giudicatrice  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o  il
          commissario ad acta di  cui  al  comma  3  provvedono  alla
          immediata sostituzione del commissario impedito. 
              8. Qualora le commissioni non provvedano  ad  espletare
          il concorso nei termini di cui al comma 6, le regioni e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano o  il  commissario
          ad acta di cui al comma 3  provvedono  entro  dieci  giorni
          alla nomina di una nuova commissione. 
              9. La composizione della  commissione  giudicatrice,  i
          criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione  dei
          punteggi, le prove di esame e le modalita'  di  svolgimento
          del concorso sono fissati con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  da  emanarsi  entro  centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.". 
          Comma 162. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  92  del  decreto
          legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  (Attuazione  della
          direttiva 2001/83/CE e  successive  direttive  di  modifica
          relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
          per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 92. (Medicinali  utilizzabili  esclusivamente  in
          ambiente ospedaliero o in strutture ad esso  assimilabili).
          - 1. I medicinali utilizzabili esclusivamente  in  ambiente
          ospedaliero sono i medicinali che, per  le  caratteristiche
          farmacologiche,  o  per  innovativita',  per  modalita'  di
          somministrazione o per altri motivi di tutela della  salute
          pubblica, non possono essere utilizzati  in  condizioni  di
          sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere. 
              2. Tenuto conto delle caratteristiche  dei  medicinali,
          l'AIFA puo' stabilire che l'uso dei medicinali previsti dal
          comma 1 e' limitato a taluni centri ospedalieri o,  invece,
          e' ammesso anche nelle strutture di  ricovero  a  carattere
          privato. 
              3. I  medicinali  disciplinati  dal  presente  articolo
          devono recare sull'imballaggio esterno o,  in  mancanza  di
          questo,  sul  confezionamento  primario  le   frasi:   «Uso
          riservato agli ospedali. Vietata la vendita  al  pubblico».
          Nelle ipotesi previste  dal  comma  2  la  prima  frase  e'
          modificata  in   rapporto   all'impiego   autorizzato   del
          medicinale. 
              4. I medicinali disciplinati dal presente articolo sono
          forniti dai produttori e dai  grossisti  direttamente  alle
          strutture autorizzate a  impiegarli  o  agli  enti  da  cui
          queste dipendono ovvero alle farmacie.". 
          Comma 163. 
              -  Il  testo  dell'articolo  11  del  decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27  (Disposizioni  urgenti  per  la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'), come modificato dalla presente  legge,  e'
          riportato in nota al comma 161. 
              - La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
          recante  disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo
          sviluppo  delle  infrastrutture  e  la  competitivita')  e'
          pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012,  n.  71,
          S.O. 
          Comma 164. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  (Attuazione  della
          direttiva 2001/83/CE e  successive  direttive  di  modifica
          relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
          per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 37. (Smaltimento scorte o termine per  il  ritiro
          delle confezioni a seguito di autorizzazione di modifiche).
          - 1. Nei casi  di  variazioni  minori  di  tipo  IA  e  IB,
          definite  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.   1084/2003,
          autorizzate ai  sensi  dell'articolo  35,  e'  concesso  lo
          smaltimento delle scorte del medicinale oggetto di modifica
          salvo che l'AIFA,  per  motivi  di  salute  pubblica  o  di
          trasparenza del  mercato,  stabilisca  un  termine  per  il
          ritiro dal commercio  delle  confezioni  per  le  quali  e'
          intervenuta la modifica; nei casi di variazioni di tipo II,
          definite  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.   1084/2003,
          autorizzate ai sensi dell'articolo 35, l'AIFA quando a cio'
          non ostano motivi di salute pubblica o di  trasparenza  del
          mercato,  valutata   l'eventuale   richiesta   dell'azienda
          interessata, puo' concedere un termine per  il  ritiro  dal
          commercio delle confezioni per le quali e'  intervenuta  la
          modifica. L'AIFA, sentite  le  associazioni  dell'industria
          farmaceutica, adotta e  rende  noti  criteri  generali  per
          l'applicazione delle disposizioni del presente comma. 
              1-bis. Nei casi di modificazioni apportate al foglietto
          illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle
          scorte, prevedendo che il cittadino scelga la modalita' per
          il ritiro  del  foglietto  sostitutivo  conforme  a  quello
          autorizzato in formato  cartaceo  o  analogico  o  mediante
          l'utilizzo di metodi digitali alternativi,  e  senza  oneri
          per la finanza pubblica.". 
          Comma 170. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  15
          gennaio 1992, n. 21  (Legge  quadro  per  il  trasporto  di
          persone mediante autoservizi pubblici non di  linea),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. (Autoservizi pubblici non di linea). - 1. Sono
          definiti autoservizi  pubblici  non  di  linea  quelli  che
          provvedono  al  trasporto  collettivo  od  individuale   di
          persone, con funzione complementare e integrativa  rispetto
          ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici,
          marittimi, lacuali ed aerei, e che  vengono  effettuati,  a
          richiesta dei trasportati o del trasportato,  in  modo  non
          continuativo o periodico,  su  itinerari  e  secondo  orari
          stabiliti di volta in volta. 
              2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: 
                a)   il   servizio   di   taxi    con    autovettura,
          motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; 
                b)  il  servizio  di  noleggio   con   conducente   e
          autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli
          a trazione animale". 
          Comma 171. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  108  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del  paesaggio),  e  successive  modificazioni,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 108. (Canoni  di  concessione,  corrispettivi  di
          riproduzione, cauzione). - 1. I canoni di concessione ed  i
          corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni  culturali
          sono determinati dall'autorita' che ha in consegna  i  beni
          tenendo anche conto: 
                a) del carattere delle attivita' cui  si  riferiscono
          le concessioni d'uso; 
                b) dei mezzi e delle modalita'  di  esecuzione  delle
          riproduzioni; 
                c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli  spazi
          e dei beni; 
                d) dell'uso e della destinazione delle  riproduzioni,
          nonche'  dei  benefici  economici  che   ne   derivano   al
          richiedente. 
              2. I canoni e  i  corrispettivi  sono  corrisposti,  di
          regola, in via anticipata. 
              3.  Nessun  canone  e'  dovuto  per   le   riproduzioni
          richieste o eseguite da privati per  uso  personale  o  per
          motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per
          finalita' di valorizzazione, purche' attuate senza scopo di
          lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle
          spese sostenute dall'amministrazione concedente. 
              3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti  attivita',
          svolte senza scopo  di  lucro,  per  finalita'  di  studio,
          ricerca, libera manifestazione del pensiero  o  espressione
          creativa,  promozione  della  conoscenza   del   patrimonio
          culturale: 
                1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni
          archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilita' ai
          sensi  del  capo  III  del  presente  titolo,  attuata  nel
          rispetto delle disposizioni  che  tutelano  il  diritto  di
          autore e con modalita' che non  comportino  alcun  contatto
          fisico con  il  bene,  ne'  l'esposizione  dello  stesso  a
          sorgenti luminose, ne', all'interno  degli  istituti  della
          cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 
                2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini
          di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non
          poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro. 
              4. Nei casi in cui dall'attivita' in concessione  possa
          derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorita'  che
          ha in consegna i beni determina l'importo  della  cauzione,
          costituita   anche   mediante   fideiussione   bancaria   o
          assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione e'  dovuta
          anche nei casi di esenzione  dal  pagamento  dei  canoni  e
          corrispettivi. 
              5. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato
          che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese
          sostenute sono state rimborsate. 
              6. Gli importi minimi dei canoni  e  dei  corrispettivi
          per l'uso e la  riproduzione  dei  beni  sono  fissati  con
          provvedimento dell'amministrazione concedente". 
          Comma 172. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   6   delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia, di cui aldecreto del Presidente della  Repubblica
          6 giugno 2001,  n.  380,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  6  (L).  Attivita'  edilizia  libera  (legge  28
          gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c);  legge  9  gennaio
          1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23  gennaio
          1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 25 marzo 1982, n. 94) 
              1.  Fatte  salve  le   prescrizioni   degli   strumenti
          urbanistici comunali, e comunque nel rispetto  delle  altre
          normative di  settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina
          dell'attivita' edilizia  e,  in  particolare,  delle  norme
          antisismiche,       di       sicurezza,        antincendio,
          igienico-sanitarie,  di  quelle   relative   all'efficienza
          energetica, di tutela dal  rischio  idrogeologico,  nonche'
          delle disposizioni contenute nel codice dei beni  culturali
          e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, i  seguenti  interventi  sono  eseguiti  senza
          alcun titolo abilitativo: 
                a) gli interventi di manutenzione  ordinaria  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera a); 
                a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di
          calore  aria-aria  di  potenza   termica   utile   nominale
          inferiore a 12 Kw; 
                b) gli interventi volti all'eliminazione di  barriere
          architettoniche che  non  comportino  la  realizzazione  di
          ascensori esterni, ovvero  di  manufatti  che  alterino  la
          sagoma dell'edificio; 
                c) le opere temporanee per attivita' di  ricerca  nel
          sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
          di  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi,  e  che  siano
          eseguite in aree esterne al centro edificato; 
                d)  i  movimenti  di  terra  strettamente  pertinenti
          all'esercizio  dell'attivita'  agricola   e   le   pratiche
          agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi  su  impianti
          idraulici agrari; 
                e)  le  serre  mobili   stagionali,   sprovviste   di
          strutture  in   muratura,   funzionali   allo   svolgimento
          dell'attivita' agricola; 
                e-bis)  le  opere  dirette  a  soddisfare   obiettive
          esigenze   contingenti   e   temporanee   e    ad    essere
          immediatamente  rimosse  al  cessare  della  necessita'  e,
          comunque, entro un termine non superiore a novanta  giorni,
          previa comunicazione di  avvio  lavori  all'amministrazione
          comunale; 
                e-ter) le opere di pavimentazione e  di  finitura  di
          spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
          entro  l'indice  di  permeabilita',  ove  stabilito   dallo
          strumento   urbanistico   comunale,   ivi    compresa    la
          realizzazione di intercapedini interamente interrate e  non
          accessibili,  vasche  di  raccolta  delle   acque,   locali
          tombati; 
                e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio
          degli edifici, da realizzare al di fuori della zona  A)  di
          cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2  aprile
          1968, n. 1444; 
                e-quinquies) le aree ludiche senza fini  di  lucro  e
          gli elementi  di  arredo  delle  aree  pertinenziali  degli
          edifici. 
              2. 
              3. 
              4. 
              5.  Riguardo  agli  interventi  di  cui   al   presente
          articolo, l'interessato provvede, nei casi  previsti  dalle
          vigenti disposizioni,  alla  presentazione  degli  atti  di
          aggiornamento    catastale    ai    sensi     dell'articolo
          34-quinquies, comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo 2006, n. 80. 
              6. Le regioni a statuto ordinario: 
                a) possono estendere la disciplina di cui al presente
          articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto  a  quelli
          previsti  dal  comma  1,  esclusi  gli  interventi  di  cui
          all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di  costruire
          e  gli  interventi  di  cui  all'articolo  23,  soggetti  a
          segnalazione certificata di inizio attivita' in alternativa
          al permesso di costruire; 
                b)  disciplinano   con   legge   le   modalita'   per
          l'effettuazione dei controlli. 
              7. 
              8.". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  34-quinquies  del
          decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  4  (Misure  urgenti  in
          materia di organizzazione e  funzionamento  della  pubblica
          amministrazione),  convertito,  con  modificazioni,   dalla
          legge 9 marzo 2006, n. 80: 
              "Art. 34-quinquies. (Disposizioni di semplificazione in
          materia edilizia). - 1. Per attuare la semplificazione  dei
          procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  da
          adottare entro otto mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, sentita la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite
          le modalita' tecniche e operative per l'istituzione  di  un
          modello  unico  digitale  per  l'edilizia   da   introdurre
          gradualmente per la  presentazione  in  via  telematica  ai
          comuni di denunce di inizio attivita', di  domande  per  il
          rilascio di permessi di costruire e di ogni altro  atto  di
          assenso  comunque  denominato  in  materia   di   attivita'
          edilizia. Il suddetto  modello  unico  comprende  anche  le
          informazioni necessarie per le dichiarazioni di  variazione
          catastale e di nuova costruzione da redigere in conformita'
          a quanto disposto dal regolamento di  cui  al  decreto  del
          Ministro  delle  finanze  19  aprile  1994,  n.  701,   che
          pervengano  all'Agenzia  del  territorio  ai   fini   delle
          attivita' di censimento catastale. In via transitoria, fino
          a  quando  non  sara'  operativo  il  modello   unico   per
          l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia  ai  comuni  per
          via telematica le dichiarazioni di variazione  e  di  nuova
          costruzione presentate a far data dal 1º gennaio 2006  e  i
          comuni  verificano  la   coerenza   delle   caratteristiche
          dichiarate   dell'unita'    immobiliare    rispetto    alle
          informazioni disponibili, sulla base  degli  atti  in  loro
          possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni  sono
          segnalate all'Agenzia  del  territorio  che  provvede  agli
          adempimenti  di  competenza.  Con  decreto  del   direttore
          dell'Agenzia,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da emanare  entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative
          e sono stabiliti tipologia e termini  per  la  trasmissione
          telematica dei dati ai comuni e per la  segnalazione  delle
          incongruenze  all'Agenzia  del   territorio,   nonche'   le
          relative modalita' di interscambio. 
              2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti  di
          presentazione delle  domande  di  nuova  costruzione  o  di
          mutazione nello stato dei beni: 
                a)  al  primo  comma  dell'articolo  28   del   regio
          decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11  agosto  1939,  n.  1249,  le
          parole: «il 31 gennaio dell'anno successivo a quello»  sono
          sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dal momento»; 
                b) le dichiarazioni  relative  alle  mutazioni  nello
          stato dei beni delle unita' immobiliari  gia'  censite,  di
          cui all'articolo 17, primo comma,  lettera  b),  del  regio
          decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,  devono
          essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia  del
          territorio entro trenta giorni dal momento in cui  esse  si
          sono verificate". 
              - La legge 9 marzo 2006, n. 80 (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4,  recante
          misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento
          della  pubblica  amministrazione)   e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2006, n. 59. 
          Comma 173. 
              -  Il  testo   dell'articolo   6   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380,  cosi'  come  modificato  dalla  presente  legge,   e'
          riportato in nota al comma 172. 
              - Si riporta il testo del  comma  336  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005): 
              "366. Agli oneri di  cui  al  comma  364,  valutati  in
          complessivi 70 milioni di euro annui a decorrere dal  2006,
          si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
          entrate recate dal comma 300.". 
          Comma 174. 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo del  comma  634  dell'articolo  2
          della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e   successive
          modificazioni (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
          2008): 
              "634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
          e  crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa   di
          funzionamento   delle   amministrazioni    pubbliche,    di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da  emanare  entro  il
          termine di centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione  e  del  Ministro  per   l'attuazione   del
          programma  di  Governo,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  o  i
          Ministri interessati, sentite le  organizzazioni  sindacali
          in  relazione  alla  destinazione   del   personale,   sono
          riordinati,   trasformati   o   soppressi   e   messi    in
          liquidazione, enti ed organismi pubblici  statali,  nonche'
          strutture amministrative pubbliche  statali,  nel  rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi:  a)  fusione  di
          enti, organismi e strutture pubbliche  comunque  denominate
          che  svolgono  attivita'  analoghe  o  complementari,   con
          conseguente   riduzione   della   spesa    complessiva    e
          corrispondente  riduzione   del   contributo   statale   di
          funzionamento; b) trasformazione degli  enti  ed  organismi
          pubblici che non svolgono funzioni e servizi  di  rilevante
          interesse pubblico in soggetti di diritto  privato,  ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'articolo
          9, comma 1-bis, lettera c),  del  decreto-legge  15  aprile
          2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          giugno  2002,  n.  112;  c)   fusione,   trasformazione   o
          soppressione degli enti che svolgono attivita'  in  materie
          devolute  alla  competenza  legislativa  regionale   ovvero
          attivita' relative a funzioni amministrative conferite alle
          regioni o agli  enti  locali;  d)  razionalizzazione  degli
          organi  di  indirizzo   amministrativo,   di   gestione   e
          consultivi e riduzione  del  numero  dei  componenti  degli
          organi collegiali almeno del 30  per  cento,  con  salvezza
          della funzionalita' dei predetti organi; e) previsione che,
          per gli enti soppressi e messi in  liquidazione,  lo  Stato
          risponde delle  passivita'  nei  limiti  dell'attivo  della
          singola  liquidazione  in  conformita'  alle  norme   sulla
          liquidazione coatta amministrativa;  f)  abrogazione  delle
          disposizioni legislative che prescrivono il  finanziamento,
          diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di
          altre amministrazioni pubbliche, degli  enti  ed  organismi
          pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in
          soggetti di diritto privato ai sensi della lettera  b);  g)
          trasferimento, all'amministrazione che  riveste  preminente
          competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi
          e strutture soppressi". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
          2010,  n.  222  (Regolamento  per  il  riordino  del  Banco
          nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per  le
          munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, comma  634,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2010, n. 298. 


          Comma 175. 
              - Si riporta il testo degli articoli 10,  11,  12,  14,
          54, 63, 65, 68, 74 e dell'allegato A, lettera A, numero 15,
          nota (1) del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42
          (Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137),  come
          modificati dalla presente legge: 
              "Art. 10. (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
          cose  immobili  e  mobili  appartenenti  allo  Stato,  alle
          regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche'  ad
          ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
          private  senza  fine  di  lucro,  ivi  compresi  gli   enti
          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,   che   presentano
          interesse    artistico,     storico,     archeologico     o
          etnoantropologico. 
              2. Sono inoltre beni culturali: 
                a) le raccolte  di  musei,  pinacoteche,  gallerie  e
          altri luoghi espositivi dello Stato, delle  regioni,  degli
          altri enti pubblici territoriali,  nonche'  di  ogni  altro
          ente ed istituto pubblico; 
                b) gli archivi e i  singoli  documenti  dello  Stato,
          delle regioni,  degli  altri  enti  pubblici  territoriali,
          nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico; 
                c)  le  raccolte  librarie  delle  biblioteche  dello
          Stato,   delle   regioni,   degli   altri   enti   pubblici
          territoriali,  nonche'  di  ogni  altro  ente  e   istituto
          pubblico, ad eccezione delle raccolte  che  assolvono  alle
          funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47,  comma
          2, del decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio
          1977, n. 616. 
              3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
          la dichiarazione prevista dall'articolo 13: 
                a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
          artistico,  storico,   archeologico   o   etnoantropologico
          particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1; 
                b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti  a
          privati, che rivestono  interesse  storico  particolarmente
          importante; 
                c) le raccolte librarie, appartenenti a  privati,  di
          eccezionale interesse culturale; 
                d)  le   cose   immobili   e   mobili,   a   chiunque
          appartenenti, che rivestono un  interesse,  particolarmente
          importante a causa  del  loro  riferimento  con  la  storia
          politica, militare,  della  letteratura,  dell'arte,  della
          scienza, della tecnica, dell'industria e della  cultura  in
          genere, ovvero quali testimonianze dell'identita'  e  della
          storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; 
              d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano
          un   interesse   artistico,   storico,    archeologico    o
          etnoantropologico  eccezionale  per   l'integrita'   e   la
          completezza del patrimonio culturale della Nazione; 
                e) le collezioni  o  serie  di  oggetti,  a  chiunque
          appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle  indicate
          al comma 2  e  che,  per  tradizione,  fama  e  particolari
          caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
          storica,  archeologica,  numismatica  o  etnoantropologica,
          rivestano come complesso un eccezionale interesse. 
              4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1  e  al
          comma 3, lettera a): 
                a) le  cose  che  interessano  la  paleontologia,  la
          preistoria e le primitive civilta'; 
                b) le cose di interesse numismatico che, in  rapporto
          all'epoca, alle tecniche  e  ai  materiali  di  produzione,
          nonche' al contesto di riferimento,  abbiano  carattere  di
          rarita' o di pregio; 
                c) i manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  gli
          incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni,  con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                d) le  carte  geografiche  e  gli  spartiti  musicali
          aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
          pellicole cinematografiche ed  i  supporti  audiovisivi  in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                f) le ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico; 
                g) le pubbliche piazze, vie,  strade  e  altri  spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico; 
                h)  i  siti  minerari   di   interesse   storico   od
          etnoantropologico; 
                i)  le  navi  e  i  galleggianti   aventi   interesse
          artistico, storico od etnoantropologico; 
                l) le architetture rurali aventi interesse storico od
          etnoantropologico quali testimonianze dell'economia  rurale
          tradizionale. 
              5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e  178,  non
          sono soggette alla disciplina del presente titolo  le  cose
          indicate al comma 1 e al comma 3, lettere  a)  ed  e),  che
          siano opera di autore  vivente  o  la  cui  esecuzione  non
          risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose indicate al
          comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore  vivente
          o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni." 
              "Art.11. (Cose oggetto di  specifiche  disposizioni  di
          tutela).  -  1.   Sono   assoggettate   alle   disposizioni
          espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: 
                a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le  lapidi,
          le iscrizioni, i tabernacoli ed altri  elementi  decorativi
          di edifici, esposti o  non  alla  pubblica  vista,  di  cui
          all'articolo 50, comma 1; 
                b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51; 
                c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52; 
                d) le opere di pittura, di  scultura,  di  grafica  e
          qualsiasi  oggetto  d'arte  di  autore  vivente  o  la  cui
          esecuzione non risalga ad oltre settanta  anni,  a  termini
          degliarticoli 64 e 65, comma 4; 
                e)  le  opere  dell'architettura   contemporanea   di
          particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37; 
                f) le fotografie, con relativi  negativi  e  matrici,
          gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive  o  di
          sequenze di immagini in  movimento,  le  documentazioni  di
          manifestazioni, sonore o verbali, comunque  realizzate,  la
          cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini
          dell'articolo 65, comma 3, lettera c); 
                g) i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque
          anni, a termini degliarticoli 65, comma 3, lettera c), e67,
          comma 2; 
                h) i beni e gli strumenti di interesse per la  storia
          della scienza e della  tecnica  aventi  piu'  di  cinquanta
          anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c); 
                i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in
          materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra
          mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2. 
              1-bis. Per le cose di  cui  al  comma  1,  resta  ferma
          l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 12
          e 13, qualora sussistano  i  presupposti  e  le  condizioni
          stabiliti dall'articolo 10." 
              "Art. 12. (Verifica dell'interesse culturale). - 1.  Le
          cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera  di
          autore non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad
          oltre settanta  anni,  sono  sottoposte  alle  disposizioni
          della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
          la verifica di cui al comma 2. 
              2. I competenti organi del Ministero,  d'ufficio  o  su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano  la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o etnoantropologico nelle cose di cui  al  comma  1,  sulla
          base di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti  dal
          Ministero medesimo al fine  di  assicurare  uniformita'  di
          valutazione. 
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e  dalle
          relative   schede   descrittive.   I   criteri    per    la
          predisposizione degli elenchi, le  modalita'  di  redazione
          delle schede descrittive e di  trasmissione  di  elenchi  e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto con l'Agenzia del demanio e, per i  beni  immobili
          in uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con  il
          concerto della competente direzione generale dei  lavori  e
          del demanio. Il Ministero  fissa,  con  propri  decreti,  i
          criteri  e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e   la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione conoscitiva, da parte degli  altri  soggetti
          di cui al comma 1. 
              4. Qualora nelle cose sottoposte  a  verifica  non  sia
          stato riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose
          medesime sono escluse dall'applicazione delle  disposizioni
          del presente Titolo. 
              5. Nel caso di verifica  con  esito  negativo  su  cose
          appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e  degli
          altri enti pubblici territoriali, la  scheda  contenente  i
          relativi dati e' trasmessa ai competenti  uffici  affinche'
          ne dispongano la  sdemanializzazione  qualora,  secondo  le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse. 
              6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
          per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione  sono
          liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 
              7. L'accertamento  dell'interesse  artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli indirizzi generali di  cui  al  comma  2,  costituisce
          dichiarazione ai sensi  dell'articolo  13  ed  il  relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
          15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
          disposizioni del presente Titolo. 
              8. Le schede descrittive degli immobili  di  proprieta'
          dello  Stato  oggetto  di  verifica  con  esito   positivo,
          integrate  con  il  provvedimento  di  cui  al   comma   7,
          confluiscono in un archivio informatico, conservato  presso
          il Ministero e accessibile al Ministero e  all'Agenzia  del
          demanio,  per  finalita'  di  monitoraggio  del  patrimonio
          immobiliare  e  di  programmazione  degli   interventi   in
          funzione delle rispettive competenze istituzionali. 
              9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          alle cose di cui al comma 1 anche qualora  i  soggetti  cui
          esse appartengono mutino in qualunque modo la  loro  natura
          giuridica. 
              10. Il  procedimento  di  verifica  si  conclude  entro
          centoventi giorni dal ricevimento della richiesta" 
              "Art. 14. (Procedimento  di  dichiarazione).  -  1.  Il
          soprintendente avvia il procedimento per  la  dichiarazione
          dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della
          regione e di  ogni  altro  ente  territoriale  interessato,
          dandone  comunicazione  al   proprietario,   possessore   o
          detentore a  qualsiasi  titolo  della  cosa  che  ne  forma
          oggetto. 
              2.  La   comunicazione   contiene   gli   elementi   di
          identificazione e  di  valutazione  della  cosa  risultanti
          dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti  previsti
          dal comma 4, nonche' l'indicazione  del  termine,  comunque
          non inferiore a trenta  giorni,  per  la  presentazione  di
          eventuali osservazioni. 
              3. Se il procedimento riguarda  complessi  immobiliari,
          la comunicazione e' inviata anche al comune e  alla  citta'
          metropolitana. 
              4. La comunicazione  comporta  l'applicazione,  in  via
          cautelare, delle disposizioni previste dal Capo  II,  dalla
          sezione I del Capo III e dalla sezione I del  Capo  IV  del
          presente Titolo. 
              5.  Gli  effetti  indicati  al  comma  4  cessano  alla
          scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che
          il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni
          di legge in materia di procedimento amministrativo. 
              6.  La  dichiarazione   dell'interesse   culturale   e'
          adottata dal Ministero. Per le cose di cui all'articolo 10,
          comma 3, letterad-bis), la dichiarazione  e'  adottata  dal
          competente organo centrale del Ministero." 
              "Art. 54. (Beni inalienabili). - 1. Sono inalienabili i
          beni del demanio culturale di seguito indicati: 
                a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; 
                b) gli  immobili  dichiarati  monumenti  nazionali  a
          termini della normativa all'epoca vigente; 
                c) le raccolte  di  musei,  pinacoteche,  gallerie  e
          biblioteche; 
                d) gli archivi; 
                d-bis)   gli   immobili   dichiarati   di   interesse
          particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma
          3, lettera d); 
                d-ter) le cose  mobili  che  siano  opera  di  autore
          vivente o la cui esecuzione non risalga ad  oltre  settanta
          anni, se incluse in raccolte appartenenti  ai  soggetti  di
          cui all'articolo 53. 
              2. Sono altresi' inalienabili: 
                a)  le  cose  appartenenti   ai   soggetti   indicati
          all'articolo 10, comma 1, che siano  opera  di  autore  non
          piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre  settanta
          anni, fino alla conclusione del  procedimento  di  verifica
          previsto dall'articolo 12. Se il procedimento  si  conclude
          con esito  negativo,  le  cose  medesime  sono  liberamente
          alienabili,  ai  fini  del  presente   codice,   ai   sensi
          dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6; 
                c) i singoli documenti appartenenti  ai  soggetti  di
          cui all'articolo  53,  nonche'  gli  archivi  e  i  singoli
          documenti di enti ed istituti pubblici  diversi  da  quelli
          indicati al medesimo articolo 53; 
              3. I beni e le cose di cui  ai  commi  1  e  2  possono
          essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni  e
          gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti  di
          beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento
          e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo  per
          le finalita' di cui agli articoli 18 e 19. 
              4. I beni e le cose indicati ai commi  1  e  2  possono
          essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per
          i fini previsti dal Titolo II della presente Parte." 
              "Art.   63.   (Obbligo   di   denuncia   dell'attivita'
          commerciale e di tenuta del registro. Obbligo  di  denuncia
          della  vendita  o  dell'acquisto  di   documenti).   -   1.
          L'autorita' locale di  pubblica  sicurezza,  abilitata,  ai
          sensi  della  normativa   in   materia,   a   ricevere   la
          dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose
          antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione
          copia  della  dichiarazione  medesima,  presentata  da  chi
          esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di
          cui alla lettera A dell'Allegato  A  del  presente  decreto
          legislativo, di seguito indicato come "Allegato A". 
              2.  Coloro  che  esercitano  il  commercio  delle  cose
          indicate al comma 1  annotano  giornalmente  le  operazioni
          eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia
          di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle
          cose medesime. Il registro e' tenuto in formato elettronico
          con  caratteristiche  tecniche  tali   da   consentire   la
          consultazione in tempo reale al soprintendente ed e' diviso
          in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose  per  le
          quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione;
          un  secondo  elenco  relativo  alle  cose  per   le   quali
          l'attestato e' rilasciato in  modalita'  informatica  senza
          necessita'  di  presentazione  della  cosa  all'ufficio  di
          esportazione,  salva  la  facolta'  del  soprintendente  di
          richiedere in ogni momento che taluna delle  cose  indicate
          nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto.
          Con decreto  adottato  dal  Ministro  di  concerto  con  il
          Ministro dell'interno sono definiti i limiti di  valore  al
          di  sopra  dei  quali  e'  obbligatoria   una   dettagliata
          descrizione   delle   cose   oggetto    delle    operazioni
          commerciali. 
              3.    Il    soprintendente    verifica    l'adempimento
          dell'obbligo di cui al secondo  periodo  del  comma  2  con
          ispezioni  periodiche,  effettuate  anche   a   mezzo   dei
          carabinieri preposti alla tutela del patrimonio  culturale,
          da lui delegati. La verifica e' svolta da funzionari  della
          regione  nei  casi  di  esercizio  della  tutela  ai  sensi
          dell'articolo 5, commi 3 e 4. Il verbale dell'ispezione  e'
          notificato all'interessato  ed  alla  locale  autorita'  di
          pubblica sicurezza. 
              4. Coloro che esercitano il commercio di  documenti,  i
          titolari  delle  case  di  vendita,  nonche'   i   pubblici
          ufficiali preposti alle vendite mobiliari  hanno  l'obbligo
          di comunicare al soprintendente l'elenco dei  documenti  di
          interesse storico posti in  vendita.  Allo  stesso  obbligo
          sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori
          a qualsiasi titolo di archivi  che  acquisiscano  documenti
          aventi  il  medesimo  interesse,   entro   novanta   giorni
          dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni
          di cui al presente comma il soprintendente puo' avviare  il
          procedimento di cui all'articolo 13. 
              5. Il soprintendente puo' comunque accertare  d'ufficio
          l'esistenza di archivi o di  singoli  documenti  dei  quali
          siano proprietari,  possessori  o  detentori,  a  qualsiasi
          titolo, i privati e  di  cui  sia  presumibile  l'interesse
          storico particolarmente importante". 
              "Art. 65. (Uscita definitiva). - 1. E' vietata l'uscita
          definitiva  dal  territorio  della  Repubblica   dei   beni
          culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3. 
              2. E' vietata altresi' l'uscita: 
                a)  delle  cose  mobili  appartenenti   ai   soggetti
          indicati all'articolo 10,  comma  1,  che  siano  opera  di
          autore non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad
          oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata
          la verifica prevista dall'articolo 12; 
                b) dei beni, a chiunque appartenenti,  che  rientrino
          nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il
          Ministero, sentito il competente organo  consultivo,  abbia
          preventivamente  individuato  e,  per   periodi   temporali
          definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il
          patrimonio  culturale  in  relazione  alle  caratteristiche
          oggettive, alla provenienza  o  all'appartenenza  dei  beni
          medesimi. 
              3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta
          ad autorizzazione, secondo  le  modalita'  stabilite  nella
          presente  sezione  e  nella  sezione  II  di  questo  Capo,
          l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica: 
                a)  delle  cose,   a   chiunque   appartenenti,   che
          presentino interesse culturale, siano opera di  autore  non
          piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre  settanta
          anni, il cui valore, fatta eccezione per  le  cose  di  cui
          all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad  euro
          13.500; 
                b)   degli   archivi   e   dei   singoli   documenti,
          appartenenti a privati, che presentino interesse culturale; 
                c) delle  cose  rientranti  nelle  categorie  di  cui
          all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a  chiunque
          appartengano. 
              4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita: 
              a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1,  lettera
          d); 
              b) delle cose che presentino interesse culturale, siano
          opera di autore  non  piu'  vivente  e  la  cui  esecuzione
          risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore
          ad  euro  13.500,  fatta  eccezione  per  le  cose  di  cui
          all'allegato A, lettera B, numero 1. 
              4-bis. Nei casi di cui al  comma  4,  l'interessato  ha
          l'onere   di   comprovare   al   competente   ufficio    di
          esportazione, mediante dichiarazione  ai  sensi  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero
          rientrino nelle  ipotesi  per  le  quali  non  e'  prevista
          l'autorizzazione, secondo le procedure e con  le  modalita'
          stabilite con decreto ministeriale. Il  competente  ufficio
          di  esportazione,  qualora  reputi  che  le  cose   possano
          rientrare tra quelle  di  cui  all'articolo  10,  comma  3,
          lettera d-bis), avvia il procedimento di  cui  all'articolo
          14, che si conclude entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          presentazione della dichiarazione." 
              "Art. 68.(Attestato di libera circolazione). -  1.  Chi
          intende far uscire in via definitiva dal  territorio  della
          Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve
          farne denuncia  e  presentarle  al  competente  ufficio  di
          esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna  di
          essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato  di
          libera circolazione. 
              2.  L'ufficio  di  esportazione,   entro   tre   giorni
          dall'avvenuta presentazione della cosa, ne da'  notizia  ai
          competenti uffici del Ministero,  che  segnalano  ad  esso,
          entro i successivi dieci giorni, ogni elemento  conoscitivo
          utile  in  ordine  agli  oggetti  presentati  per  l'uscita
          definitiva. 
              3. L'ufficio di esportazione, accertata  la  congruita'
          del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio,
          anche sulla base delle segnalazioni  ricevute,  l'attestato
          di    libera    circolazione,     dandone     comunicazione
          all'interessato entro quaranta giorni  dalla  presentazione
          della cosa. 
              4. Nella valutazione circa il  rilascio  o  il  rifiuto
          dell'attestato  di  libera  circolazione  gli   uffici   di
          esportazione accertano se le cose presentate, in  relazione
          alla loro natura o al  contesto  storico-culturale  di  cui
          fanno  parte,  presentano  interesse  artistico,   storico,
          archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
          o archivistico, a termini dell'articolo  10.  Nel  compiere
          tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono  a
          indirizzi di carattere generale stabiliti con  decreto  del
          Ministro, sentito il competente organo consultivo. 
              5. L'attestato  di  libera  circolazione  ha  validita'
          quinquennale ed e' redatto in tre originali, uno dei  quali
          e' depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato
          all'interessato  e  deve   accompagnare   la   circolazione
          dell'oggetto; un terzo e' trasmesso  al  Ministero  per  la
          formazione del registro ufficiale degli attestati. 
              6. Il diniego  comporta  l'avvio  del  procedimento  di
          dichiarazione, ai  sensi  dell'articolo  14.  A  tal  fine,
          contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato
          gli elementi di cui all'articolo 14, comma  2,  e  le  cose
          sono sottoposte alla disposizione di cui  al  comma  4  del
          medesimo articolo. 
              7. Per le cose di proprieta' di  enti  sottoposti  alla
          vigilanza regionale, l'ufficio di  esportazione  acquisisce
          il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio
          di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e,
          se negativo, e' vincolante." 
              "Art.  74.  (Esportazione   di   beni   culturali   dal
          territorio dell'Unione europea). - 1. L'esportazione al  di
          fuori del  territorio  dell'Unione  europea  degli  oggetti
          indicati nell'allegato A e' disciplinata dal regolamento CE
          e dal presente articolo. 
              2. Ai fini di cui all'articolo 3  del  regolamento  CE,
          gli uffici di esportazione  del  Ministero  sono  autorita'
          competenti per il rilascio delle licenze  di  esportazione.
          Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo  comunica
          alla Commissione europea; segnala, altresi', ogni eventuale
          modifica  dello  stesso  entro  due  mesi  dalla   relativa
          effettuazione. 
              3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo  2
          del  regolamento   CE   e'   rilasciata   dall'ufficio   di
          esportazione  contestualmente   all'attestato   di   libera
          circolazione, ed e' valida per un anno.  La  detta  licenza
          puo' essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha  emesso
          l'attestato,  anche   non   contestualmente   all'attestato
          medesimo, ma non oltre quarantotto  mesi  dal  rilascio  di
          quest'ultimo. 
              4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A,  l'ufficio
          di esportazione puo' rilasciare, a richiesta, anche licenza
          di esportazione temporanea, alle condizioni  e  secondo  le
          modalita' stabilite dagliarticoli 66, 67 e 71. 
              5. Le disposizioni della  sezione  1-bis  del  presente
          capo non si applicano agli oggetti entrati  nel  territorio
          dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro
          Stato membro dell'Unione europea a  norma  dell'articolo  2
          del regolamento  CE,  per  la  durata  di  validita'  della
          licenza medesima". 
              "Allegato A (Integrativo della disciplina di  cui  agli
          artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3). 
              A. Categorie di beni: 
                1. Reperti archeologici aventi  piu'  di  cento  anni
          provenienti da: 
                  a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; 
                  b) siti archeologici; 
                  c) collezioni archeologiche. 
                2.  Elementi,   costituenti   parte   integrante   di
          monumenti artistici,  storici  o  religiosi  e  provenienti
          dallo smembramento dei monumenti  stessi,  aventi  piu'  di
          cento anni. 
                3. Quadri e pitture diversi  da  quelli  appartenenti
          alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su  qualsiasi
          supporto e con qualsiasi materiale (1) 
                4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente
          a mano su qualsiasi supporto. 
                5. Mosaici diversi da quelli delle categorie  1  e  2
          realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e
          disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto. 
                6.  Incisioni,  stampe,   serigrafie   e   litografie
          originali e relative matrici, nonche'  manifesti  originali
          (1). 
                7. Opere originali dell'arte  statuaria  o  dell'arte
          scultorea e copie ottenute  con  il  medesimo  procedimento
          dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1. 
                8. Fotografie, film e relativi negativi (1). 
                9.  Incunaboli  e  manoscritti,  compresi  le   carte
          geografiche  e  gli  spartiti  musicali,   isolati   o   in
          collezione (1). 
                10. Libri aventi piu' di cento  anni,  isolati  o  in
          collezione. 
                11.  Carte  geografiche  stampate  aventi   piu'   di
          duecento anni. 
                12. Archivi  e  supporti,  comprendenti  elementi  di
          qualsiasi natura aventi piu' di cinquanta anni. 
                13.  a)  Collezioni  ed  esemplari   provenienti   da
          collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia. b)
          Collezioni  aventi   interesse   storico,   paleontologico,
          etnografico o numismatico. 
                14. Mezzi di trasporto aventi piu' di  settantacinque
          anni. 
                15. Altri oggetti  di  antiquariato  non  contemplati
          dalle categorie da 1 a 14, aventi piu' di settanta anni. 
              (1) Aventi piu' di settanta  anni  e  non  appartenenti
          all'autore. 
          Comma 176. 
              - Il testo dell'articolo 68 del decreto legislativo  22
          gennaio 2014, n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge  6  luglio
          2002, n. 137), come modificato  dalla  presente  legge,  e'
          riportato in nota al comma 175. 
              - Si riporta il comma 4 dell'articolo  72  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2014,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137): 
              "Art. 72.(Ingresso nel territorio nazionale). 
              (Omissis). 
              4. Con decreto ministeriale  possono  essere  stabilite
          condizioni, modalita' e procedure  per  il  rilascio  e  la
          proroga   dei   certificati,   con   particolare   riguardo
          all'accertamento della provenienza della cosa  o  del  bene
          spediti o importati.". 
              Comma 177. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
          e del mercato), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16. (Comunicazione delle concentrazioni). - 1. Le
          operazioni di concentrazione di cui all'articolo  5  devono
          essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora  il
          fatturato   totale   realizzato   a    livello    nazionale
          dall'insieme delle  imprese  interessate  sia  superiore  a
          quattrocentonovantadue  milioni  di  euro  e   qualora   il
          fatturato  totale  realizzato  individualmente  a   livello
          nazionale da  almeno  due  delle  imprese  interessate  sia
          superiore a  trenta  milioni  di  euro.  Tali  valori  sono
          incrementati  ogni  anno  di   un   ammontare   equivalente
          all'aumento  dell'indice  del  deflatore  dei  prezzi   del
          prodotto interno lordo. 
              2. Per gli istituti bancari e finanziari  il  fatturato
          e' considerato pari al  valore  di  un  decimo  del  totale
          dell'attivo  dello  stato  patrimoniale,  esclusi  i  conti
          d'ordine, e per  le  compagnie  di  assicurazione  pari  al
          valore dei premi incassati. 
              3. Entro  cinque  giorni  dalla  comunicazione  di  una
          operazione di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia  al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  al  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
              4.  Se  l'Autorita'  ritiene   che   un'operazione   di
          concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai  sensi
          dell'art. 6, avvia  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
          della notifica, o dal momento  in  cui  ne  abbia  comunque
          avuto  conoscenza,  l'istruttoria  attenendosi  alle  norme
          dell'art. 14. L'Autorita', a  fronte  di  un'operazione  di
          concentrazione ritualmente comunicata, qualora non  ritenga
          necessario avviare l'istruttoria  deve  dare  comunicazione
          alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni  nel
          merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. 
              5. L'offerta pubblica di acquisto che possa  dar  luogo
          ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione
          di cui al comma  1  deve  essere  comunicata  all'Autorita'
          contestualmente alla  sua  comunicazione  alla  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa. 
              6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto  comunicata
          all'Autorita'  ai  sensi  del  comma  5,  l'Autorita'  deve
          notificare l'avvio dell'istruttoria entro  quindici  giorni
          dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne
          comunicazione alla Commissione nazionale per le societa'  e
          la borsa. 
              7.  L'Autorita'  puo'  avviare  l'istruttoria  dopo  la
          scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel  caso
          in  cui  le  informazioni  fornite  dalle  imprese  con  la
          comunicazione risultino gravemente inesatte,  incomplete  o
          non veritiere. 
              8.  L'Autorita',  entro  il   termine   perentorio   di
          quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria  di  cui
          al presente articolo, deve dare comunicazione alle  imprese
          interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato, delle  proprie  conclusioni  nel  merito.
          Tale   termine   puo'   essere    prorogato    nel    corso
          dell'istruttoria per un  periodo  non  superiore  a  trenta
          giorni, qualora le imprese non  forniscano  informazioni  e
          dati   a   loro   richiesti   che    siano    nella    loro
          disponibilita'.". 
          Comma 178. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  29  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 29. (Deposito di prodotti  alcolici  assoggettati
          ad accisa). - 1. Gli esercenti impianti di  trasformazione,
          di condizionamento e di deposito di  alcole  e  di  bevande
          alcoliche  assoggettati  ad   accisa   devono   denunciarne
          l'esercizio   all'Ufficio   dell'Agenzia   delle    dogane,
          competente per territorio. 
              2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1  anche
          gli esercizi  di  vendita,  ad  esclusione  degli  esercizi
          pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli
          esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, ed  i  depositi  di
          alcole denaturato con  denaturante  generale  in  quantita'
          superiore a 300 litri. 
              3.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della   denuncia   gli
          esercenti il deposito di: 
                a) alcole, frutta allo spirito e  bevande  alcoliche,
          confezionati in recipienti di capacita' non superiore  a  5
          litri ed aromi alcolici per liquori o per  vermouth  e  per
          altri vini aromatizzati confezionati in dosi per  preparare
          non piu' di un litro di prodotto,  muniti  di  contrassegno
          fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2; 
                b) alcole non denaturato, aromi alcolici per  bevande
          diverse  dai  liquori,  bevande  alcoliche,  frutta   sotto
          spirito e profumerie  alcoliche  prodotte  con  alcole  non
          denaturato, in quantita' non superiore a 20 litri; 
                c)  aromi  alcolici  per  liquori  in  quantita'  non
          superiore a 0,5 litri o a 0,5  chilogrammi,  non  destinati
          alla vendita; 
                d)  profumerie  alcoliche  prodotte  con  alcole  non
          denaturato, condizionate  secondo  le  modalita'  stabilite
          dall'amministrazione finanziaria in quantita' non superiore
          a 5000 litri; 
                e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal  vino
          e  dalla  birra  se  non  destinate,   queste   ultime,   a
          distillerie; 
                f)   vini   aromatizzati,   liquori   e    acquaviti,
          addizionati con acqua  gassata,  semplice  o  di  soda,  in
          recipienti  contenenti  quantita'  non   superiore   a   10
          centilitri ed aventi  titolo  alcolometrico  non  superiore
          all'11 per cento in volume. 
              4. Gli esercenti  impianti,  depositi  ed  esercizi  di
          vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2  sono
          muniti di licenza fiscale, valida fino a  revoca,  soggetta
          al pagamento di un  diritto  annuale  e  sono  obbligati  a
          contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico  e
          scarico.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della   tenuta   del
          predetto  registro  gli  esercenti  la  minuta  vendita  di
          prodotti alcolici e gli esercenti  depositi  di  profumerie
          alcoliche condizionate  fino  a  litri  8.000  anidri.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, possono essere modificati  i  casi  di
          esclusione di cui al comma 3  e  possono  essere  stabilite
          eccezioni all'obbligo della tenuta del  predetto  registro.
          La licenza e'  revocata  o  negata  a  chiunque  sia  stato
          condannato per fabbricazione  clandestina  o  per  evasione
          dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.". 
          Comma 182. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              "Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi). 
              (Omissis). 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              (Omissis).". 
          Comma 183. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  articolo  84  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 84.  (Locazione  senza  conducente).  -  1.  Agli
          effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
          a locazione senza conducente  quando  il  locatore,  dietro
          corrispettivo, si obbliga  a  mettere  a  disposizione  del
          locatario, per le  esigenze  di  quest'ultimo,  il  veicolo
          stesso. 
              2.  Possono  essere   destinati   a   locazione   senza
          conducente tutti i veicoli a  motore  e  i  loro  rimorchi,
          esclusi i veicoli destinati al trasporto di merci di  massa
          complessiva a pieno carico superiore a  6  t  e  i  veicoli
          destinati   al   trasporto   di   persone   diversi   dalle
          autovetture. 
              3.  La  carta  di  circolazione  di  tali  veicoli   e'
          rilasciata sulla base della prescritta licenza. 
              3-bis. L'impresa esercente attivita'  di  trasporto  di
          viaggiatori effettuato mediante  noleggio  di  autobus  con
          conducente  sopra  i  9   posti,   iscritta   al   Registro
          elettronico nazionale e titolare  di  autorizzazione,  puo'
          utilizzare  i  veicoli  in  proprieta'  di  altra   impresa
          esercente la medesima attivita'  ed  iscritta  al  Registro
          elettronico  nazionale,  acquisendone   la   disponibilita'
          mediante contratto di locazione. 
              4. Il  Ministro  dei  trasporti  con  proprio  decreto,
          d'intesa con il Ministro  dell'interno,  e'  autorizzato  a
          stabilire eventuali criteri limitativi e le  modalita'  per
          il rilascio della carta di circolazione. 
              5. Chiunque adibisce a locazione  senza  conducente  un
          veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          cinquecentomila  a  lire  due  milioni   se   trattasi   di
          autoveicoli o rimorchi ovvero da lire cinquantamila a  lire
          duecentomila se trattasi di altri veicoli. 
              6.  Alla  suddetta  violazione  consegue  la   sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione della carta  di
          circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo  le
          norme del capo I, sezione II, del titolo VI.". 
          Comma 185. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              "Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM . 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
          Comma 187. 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196 e' riportato in nota al comma 182. 
          Comma 188. 
              - Il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112  del  16  maggio
          2005, S.O. n. 93. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   61-bis   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   24   marzo   2012,   n.   27
          (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitivita'): 
              "Art. 61-bis. (Piattaforma per la gestione  della  rete
          logistica nazionale). - 1. Sono ripristinati i fondi di cui
          all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, nella misura di 1 milione di euro per  ciascuno  degli
          anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione  al
          miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto
          e all'inserimento dei  porti  nella  sperimentazione  della
          piattaforma per la gestione della rete logistica  nazionale
          nell'ambito  del  progetto  UIRNet  del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2012-2014, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2012,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto  attuatore  unico
          per la realizzazione e gestione della  piattaforma  per  la
          gestione della rete logistica nazionale, come definita  nel
          decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa,
          oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai  porti
          ed alle piastre logistiche. 
              5. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  trasporti  e'
          autorizzato  a  firmare  apposito  atto  convenzionale  con
          UIRNet SpA. per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al
          comma 1 del presente articolo.". 
              - La citata legge 24 marzo 2012, n.  27  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71, S.O. 

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