Napolitano Giorgio
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di Daniele Trabucco. Il risultato delle elezioni politiche dei giorni 24-25 febbraio 2013 e le difficoltà di formazione di un nuovo Governo hanno determinato un’evoluzione del nostro sistema parlamentare, grazie anche a una legge elettorale che ha fatto emergere tutti i suoi punti deboli. Le elezioni, infatti, non hanno consentito agli elettori di scegliere una maggioranza certa in grado, soprattutto al Senato della Repubblica, di votare la fiducia a un Governo, come prescrive l’art. 94 della nostra Costituzione che la richiede in entrambe le Camere. Ne è uscito, pertanto, quello che i costituzionalisti chiamano un parlamentarismo a prevalenza del Parlamento, caratterizzato da un sistema politico multipolare, ossia la presenza di diversi partiti, alcuni per la prima volta con una rappresentanza politica nazionale (come il Movimento 5 Stelle), tra i quali esistono differenze ideologiche non trascurabili, ma specialmente una reciproca sfiducia. In un contesto incerto di questo tipo, allora, la stabilità del Governo e, di conseguenza, la governabilità del Paese dipenderanno dagli accordi post elettorali che i partiti eventualmente stipuleranno proprio in vista della formazione di una maggioranza parlamentare degna di questo nome. Un ruolo decisivo, comunque, sarà giocato anche dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel corso delle consultazioni finalizzate al conferimento dell’incarico. Il Capo dello Stato, cioè, se da un lato è vincolato quanto al fine da raggiungere, ossia l’incaricare una personalità politica idonea a formare un Governo che abbia la fiducia dei due rami del Parlamento, dall’altro la sua scelta si configura come discrezionale, potendo scegliere liberamente fra i mezzi più atti a conseguire questo scopo. In altri termini, il Presidente dovrà incaricare unicamente chi potrà avere i maggiori consensi in sede parlamentare, prescindendo dalle richieste delle formazioni politiche emerse durante l’iter delle consultazioni. Si tratta di una soluzione conforme al principio mutuabile dall’art. 94, comma 1, della Carta costituzionale vigente, per cui l’Esecutivo deve essere formato esclusivamente in vista dell’ottenimento di un possibile voto di fiducia, indipendentemente sia dalle visioni politiche presidenziali, sia dalle scelte espresse dai partiti.

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