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Dal 1° luglio: Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). – QUOTIDIANO LEGALE
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Dal 1° luglio: Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 26/06/2015Circolare n. 126 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medicie, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.5
OGGETTO: Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 – Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarita’Contributiva (DURC).
SOMMARIO: A decorrere dal 1° luglio 2015 a seguito dell’entrata in vigore del  Decreto  interministeriale 30 gennaio 2015  emanato in attuazione dell’art. 4, del d.l. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modificazioni,  dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.L’esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento denominato “Durc On Line”

 

Premessa

 

Con il Decreto 30 gennaio 2015 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 1-6-2015 (Allegato 1), ha trovato definitiva attuazione la disciplina di cui all’art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 (Allegato 2).

 

Tale norma, infatti, nel prevedere un intervento semplificativo in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva, anche con riguardo agli adempimenti richiesti alle imprese e alle pubbliche amministrazioni per l’acquisizione del medesimo Documento, ha stabilito che l’entrata in vigore della nuova disciplina restava subordinata all’adozione di un apposito Decreto diretto a definire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica sulla base dei criteri espressamente fissati al comma 2 dello stesso art. 4.

 

Nel quadro del sistema così delineato, tenuto conto che il comma 5 dell’art.10 del Decreto 30 gennaio 2015 ha stabilito che le disposizioni in esso contenute divengono efficaci decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la nuova disciplina illustrata con la presente circolare con la quale sono trattati con riguardo alla verifica di regolarità i profili di specifica pertinenza dell’INPS, troverà applicazione a decorrere dal 1° luglio 2015.

 

Pertanto dalla stessa data, come fissato dal comma 1 dell’art. 4 del citato d.l. n. 34/2014, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

 

Con la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015 (Allegato 3), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad illustrare i contenuti del Decreto e a fornire i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari alla sua corretta applicazione.

 

In relazione a ciò, nel rinviare integralmente ai contenuti della predetta circolare, si forniscono le opportune indicazioni operative in ordine all’applicazione della richiamata disciplina a seguito della realizzazione da parte dell’INPS e dell’INAIL del nuovo servizio “Durc On Line”. Il servizio, che presenta uguali funzionalità nei portali dei due Istituti (www.inps.it e www.inail.it) è operativo dal 1° luglio 2015.

 

 

  1. Il nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva

 

  1. a) Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva (artt. 1 e 6, co. 2)

 

 

L’art. 1 del DM 30 gennaio 2015 individua nei soggetti di seguito elencati quelli abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva in ragione delle finalità per le quali, ai sensi della vigente normativa, è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva:

 

  1. a) i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) (1), del decreto del  Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
  2. b) gli Organismi di attestazione SOA;
  3. c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (2);
  4. d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (3);
  5. e) l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
  6. f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 gennaio 2009, n. 2 e dell’art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

 

L’elencazione operata dalla norma in parte conferma le pregresse previsioni per quanto concerne i soggetti riportati nelle lettere da a) a d) che, peraltro, a decorrere dal 1° luglio 2015, accederanno al servizio “Durc On Line” con le medesime credenziali/abilitazioni già rilasciate per l’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it (utenti SA/AP e SOA) operante sul sistema dell’INAIL, sia attraverso il portale INPS che quello dell’INAIL.

 

Per questi utenti restano inoltre al momento immutate le modalità di richiesta e gestione delle abilitazioni, che continueranno ad essere registrate tramite le funzionalità dello Sportello Unico Previdenziale (S.U.P.).

 

Dalle successive lettere e) ed f) emerge invece l’intento del legislatore di consentire al soggetto interessato dalla verifica di regolarità – l’impresa o il lavoratore autonomo, in relazione alla propria posizione contributiva, ovvero il soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati – di potere effettuare in proprio l’attivazione della verifica stessa ovvero di delegare l’adempimento a chiunque vi abbia interesse – lettera e) – ovvero alle banche o agli intermediari finanziari ai quali il credito certificato sia stato ceduto – lettera f).

 

A tale ultimo riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 19/2015 sopra citata, ha precisato che questa possibilità è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.

 

Con riguardo a tale ultima precisazione si evidenzia che l’accesso al servizio per questi soggetti avverrà esclusivamente dal portale INPS, che ha realizzato un’apposita funzionalità per gli utenti in questione che impone che la delega debba risultare effettuata prima che l’impresa o il lavoratore autonomo provvedano alla sua registrazione nel medesimo portale.

 

Si precisa, inoltre, che il medesimo soggetto (persona fisica) può risultare titolare di una pluralità di deleghe rilasciate (4) da altrettante imprese/lavoratori autonomi. In tal caso, il soggetto delegato, accedendo al sistema con il proprio PIN, potrà richiedere la verifica di regolarità per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che gli hanno rilasciato delega.

 

In ogni caso, come previsto dall’art. 6, comma 2 del DM, i consulenti del lavoro nonché i soggetti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, abilitati per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale, rientrano nel novero dei soggetti che potranno effettuare la verifica di regolarità nel nuovo sistema per conto dei soggetti che hanno ad essi delegati gli stessi adempimenti. Tale possibilità interessa inoltre, sempre ai sensi del citato comma 2 dell’art. 6, anche gli altri soggetti abilitati da norme speciali allo svolgimento dei predetti adempimenti per conto dell’interessato.

 

  1. b) Modalità di effettuazione della verifica (art. 2)

 

Il nuovo sistema consente ai soggetti di cui all’elencazione riportata alla precedente lettera a) di potere effettuare, come disposto all’art. 2, comma 1 del DM, la verifica in tempo reale tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, indicando, secondo quanto fissato dal successivo art. 6, comma 1, esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

 

L’individuazione della competenza delle Casse Edili, che nello Sportello Unico Previdenziale avviene attraverso l’indicazione nella richiesta del CCNL imprese edili ed affini, è effettuata dal sistema INPS che, nel prendere in carico la richiesta, provvede ad individuare le posizioni contributive della Gestione datori di lavoro con dipendenti (Uniemens) che, in base al codice statistico contributivo (c.s.c.) assegnato, includerà la verifica della regolarità anche nei confronti delle Casse Edili.

 

Con riguardo a queste ultime, nella circolare 19/2015 il Ministero ha ritenuto di dovere ribadire che, come previsto dall’art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 ed esplicitato dal previgente DM 24 ottobre 2007, le Casse Edili competenti ad attestare la regolarità contributiva, come richiamato dal comma 1, ultimo periodo, dell’art. 2 del DM in trattazione, sono esclusivamente quelle costituite “da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, riconosciute come tali dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

  1. Requisiti di regolarità (art. 3)

 

L’art. 3, comma 1, del DM, come espressamente già indicato dall’art. 4, comma 2, lettera a) del d.l. n.34/2014, provvede a definire l’ambito oggettivo della verifica costituito dai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la medesima verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive (Allegato 4).

 

Tale norma che trova applicazione con effetto dal 1° luglio 2015, specifica ulteriormente che si tratta dei pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell’impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi.

 

La circolare ministeriale, in proposito, ha chiarito che la verifica della regolarità con riguardo agli obblighi contributivi fissati dalla legge si riferisce agli adempimenti cui il datore di lavoro è tenuto avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

 

2.1 Verifica dei lavoratori iscritti alle Gestioni dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti

 

Tenuto conto che la verifica viene attivata con l’indicazione da parte del richiedente esclusivamente del codice fiscale del soggetto da verificare, la richiamata circolare ministeriale con riguardo ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni amministrate dall’INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi) che assolvono in proprio all’obbligo contributivo, ha chiarito che, ove il codice fiscale dei medesimi non coincida con quello dell’impresa da verificare, la richiesta di verifica di regolarità dovrà esse effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno di essi.

 

Tale circostanza ricorre evidentemente in caso di società, di persone o di capitali (5) nelle quali i soci prestano attività lavorativa che ha dato luogo all’iscrizione alle predette Gestioni.

 

In tal caso, i soggetti abilitati alla verifica, elencati al precedente paragrafo1. lettera a), qualora l’impresa da verificare sia una società (con codice fiscale a 11 cifre numeriche) che dichiari che in essa operano oltre che lavoratori dipendenti o parasubordinati anche soci iscritti ad una delle Gestioni dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS, dovranno effettuare la verifica:

 

  1. a) dal portale INPS o INAIL indicando il codice fiscale della società;
  2. b) dal portale INPS separatamente e in successione, indicando il codice fiscale (16 cifre alfanumeriche) di ciascuno dei soci per i quali la predetta dichiarazione è stata resa.

 

Qualora la società risulta iscritta, con codice fiscale identificativo della stessa, all’INAIL per l’assolvimento degli obblighi dei soli soci lavoratori che all’INPS risultano iscritti, in proprio, nella Gestione dei lavoratori autonomi artigiani/commercianti, gli utenti dovranno verificare:

 

  1. a) dal portale INAIL la regolarità della società indicando nel servizio online il codice fiscale della medesima; in tal caso l’INPS restituirà la notizia “non iscritto”;
  2. b) dal portale INPS la regolarità dei singoli soci indicando il codice fiscale di ognuno di essi; in tal caso l’INAIL restituirà la notizia per ciascuno di essi “non iscritto”.

 

Ciascun ente nei casi suddetti effettuerà il controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti di regolarità nei propri archivi, fornendo il relativo esito nel Documento prodotto dalla procedura.

 

L’esito positivo della regolarità contributiva dovrà trovare concordanza in ciascuno dei Documenti resi disponibili dal sistema ai sensi dell’art. 7 del DM.

 

2.2 Verifica dei datori di lavoro e dei lavoratori iscritti alla Gestione agricoltura

 

La verifica della regolarità delle imprese agricole che occupano alle loro dipendenze operai a tempo determinato e/o indeterminato, a decorrere dal 1° luglio 2015, deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la nuova procedura “Durc On Line”, in quanto i contributi INAIL vengono accertati e versati all’INPS.

 

Le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici tenute all’iscrizione all’INAIL potranno essere verificate anche accedendo dal portale INAIL. (6)

 

La richiesta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del DM, è effettuata esclusivamente indicando il codice fiscale del soggetto da verificare.

 

Pertanto, in presenza di impresa agricola esercitata in forma societaria la richiesta deve essere effettuata per la posizione della società inserendo il codice fiscale della stessa e per i soci con qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e Coltivatore diretto (CD) indicando il codice fiscale del singolo socio.

 

Inoltre, sempre dal portale INPS, indicando il codice fiscale di ciascun lavoratore autonomo, dovrà essere effettuata la verifica delle posizioni dei titolari di impresa agricola con qualifica di Coltivatori diretti (CD) in esse ricompresi gli appartenenti al nucleo familiare, di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e dei concedenti per i rapporti di natura associativa (es. piccoli coloni e compartecipanti familiari). Ciò in quanto, anche per questi lavoratori, l’adempimento della contribuzione INAIL viene assolto unitamente al versamento della contribuzione dovuta all’INPS.

 

A decorrere dal 1° luglio 2015, pertanto, la procedura “DURC-AGR.CAU” (7) non sarà più utilizzabile e verrà disattivata.

 

Per utilizzare la procedura “Durc On Line” l’utente deve essere in possesso di utenza e password/PIN, il servizio è infatti riservato agli utenti registrati.

 

Le Aziende e i loro intermediari possono utilizzare le utenze già rilasciate dall’INPS per i servizi on Line. Le informazioni per l’accesso ai servizi sono disponibili sul sito www.inps.it.

 

Le Stazioni Appaltanti e le Amministrazioni procedenti, ove non ne siano già in possesso, dovranno chiedere l’abilitazione ad una qualsiasi Sede territoriale INPS utilizzando l’apposito modulo di richiesta disponibile sul sito INAIL www.sportellounicoprevidenziale.it, che dovrà essere compilato secondo le indicazioni in esso riportate.

 

Il medesimo modulo può essere utilizzato, ai fini della richiesta dell’utenza, anche dai gestori di pubblici servizi in relazione ai procedimenti di propria competenza, ove non in possesso di un’abilitazione.

 

Le SOA (Organismi di Attestazione ex art. 40 D.Lgs. n. 163/2006) autorizzate dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici alle funzioni di attestazione, dovranno chiedere l’abilitazione utilizzando l’apposito modulo di richiesta disponibile sempre sul medesimo sito INAIL www.sportellounicoprevidenziale.it da compilare secondo le indicazioni in esso riportate.

 

Per ogni altro profilo si rinvia alle precisazioni contenute nella sezione “informazioni per l’accesso” dello Sportello Unico Previdenziale.

 

Una volta completata la registrazione, le credenziali di accesso potranno essere utilizzate per effettuare le richieste al nuovo servizio “Durc On Line” secondo le indicazioni sopra riportate.

 

 

2.3 Gestioni previdenziali e condizioni di sussistenza di regolarità

 

La verifica automatizzata interesserà gli archivi delle seguenti Gestioni INPS:

 

Datori di lavoro con dipendenti
Committenti di co.co.co e co.co.pro.
Datori di lavoro agricolo con dipendenti
Lavoratori autonomi artigiani e commercianti
Lavoratori autonomi agricoli
Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico

 

In base all’ordine delle Gestioni indicate nella precedente tabella, sarà definita dall’applicazione la sede competente presso la quale la richiesta verrà inoltrata. Ovvero, in caso di codice fiscale interessato dalla verifica in più Gestioni, verrà controllata la presenza del codice fiscale nelle diverse Gestioni nell’ordine indicato nella stessa tabella e identificata di conseguenza la sede competente. In una fase successiva al primo rilascio della procedura la sede competente INPS sarà visibile al richiedente nella “Lista Richieste”.

 

Le verifiche per le posizioni dei liberi professionisti continueranno ad essere effettuate inoltrando la relativa richiesta via PEC (8) direttamente alle sedi INPS individuate in base al domicilio fiscale del lavoratore.

 

Le verifiche relative alle posizioni della Gestione Pubblica continueranno ad essere definite secondo le indicazioni già note direttamente dalle sedi INPS competenti a definire la richiesta.

 

La procedura di controllo utilizza, al pari di quella già in uso nella procedura interna DurcInps, i dati presenti negli archivi di ciascuna delle Gestioni sopra elencate provvedendo a fornire un esito automatizzato che mette a confronto:

 

 

La procedura fornirà un esito di regolarità laddove non siano rilevate evidenze di esposizioni debitorie per contributi e/o sanzioni civili.

 

In caso contrario, le irregolarità rilevate, impedendo l’esito in tempo reale, dovranno essere gestite secondo le indicazioni contenute al successivo paragrafo 5.

 

Con messaggio a parte verranno fornite le indicazioni operative relative alla procedura interna di verifica automatizzata e all’utilizzo della nuova applicazione gestionale che, tuttavia, opera con caratteristiche in parte analoghe a quelle già in uso per la procedura DurcInps.

 

Il Decreto, al comma 2 dell’art. 3, con una previsione immediatamente operativa, elenca le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva deve essere attestata.

 

In particolare, la regolarità contributiva si considera sussistente in caso di:

 

  1. a) rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti della Riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
  2. b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
  3. c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
  4. d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
  5. e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi di cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
  6. f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

 

Con specifico riferimento all’ipotesi di rateazione di cui alla lettera a) si sottolinea che il Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa (9) ha definito che l’attivazione della rateazione avviene esclusivamente in presenza del pagamento della prima delle rate complessivamente accordate entro la data indicata nel piano di ammortamento. Pertanto, da tale momento (10) potrà essere valutata la sussistenza della condizione di cui alla lett. a), tenuto conto che solo con l’attivazione della rateazione, a seguito del pagamento della prima rata, può considerarsi perfezionato il parere favorevole dell’Istituto alla rateazione medesima.

 

Il sistema di verifica automatizzata considererà regolari le partite a debito ricomprese in una rateazione per la quale risulti il predetto stato. Conseguentemente, dovrà essere posta la consueta attenzione in ordine al rispetto dei tempi di definizione delle domande di rateazione (11) al fine di escludere un esito della verifica non coerente con la volontà del soggetto di avviare il percorso di rientro in bonis.

 

In ragione di quanto sin qui esposto, si sottolinea inoltre la necessità di effettuare un costante monitoraggio in ordine al permanere delle condizioni richieste per la rateazione ed in conseguenza, laddove le stesse vengano meno, di adottare con immediatezza il provvedimento di revoca (12). Ciò in considerazione della circostanza che il provvedimento di revoca ha effetto dalla data della sua adozione e, pertanto, ogni ritardo potrebbe comportare un esito difforme dalla reale situazione debitoria del soggetto interessato dalla verifica.

 

Con riguardo alle rateazioni concesse dall’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, nel rinviare ai contenuti delle indicazioni fornite al riguardo (13), si ribadisce che l’innovazione normativa operata dal ”decreto del fare” (14), ancorando la decadenza dalla dilazione al mancato pagamento di otto rate anche non consecutive – nell’ambito di un piano di ammortamento la cui durata può essere di 72 rate c.d. “piano ordinario” ovvero di 120 rate c.d. “piano straordinario”, peraltro prorogabili di un corrispondente numero di rate – non consente di poter operare internamente all’Istituto la valutazione in ordine al perdurare in capo al contribuente del titolo al pagamento rateale accordato dall’Agente della Riscossione.

 

Considerata la complessa articolazione che l’applicazione della moratoria può presentare nel corso dello svolgimento della rateazione, come ha avuto modo di affermare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per l’Attività Ispettiva (15), salvo diversi successivi approfondimenti che si dovessero rendere necessari, le esposizioni debitorie per le quali il contribuente abbia richiesto ed ottenuto il beneficio del pagamento con modalità rateale, non verranno rilevate in sede di verifica automatizzata da parte delle procedure di controllo della regolarità ove per le stesse sui sistemi informatici dell’Istituto non risulti l’intervenuta trasmissione della notizia della decadenza registrata dal competente Agente della Riscossione.

 

Le fattispecie di cui alle lettere da b) a f) sono tutte riconducibili a situazioni per le quali è necessario che, a conclusione dell’attività amministrativa prevista per ciascuna delle ipotesi ivi considerate, siano adottati  provvedimenti di sospensione attraverso l’utilizzo di apposite codifiche esistenti in ciascuna procedura di gestione nella quale risultano in evidenza partite debitorie.

 

Nel rinviare alle specifiche indicazioni fornite per ciascuna di queste tipologie, si evidenzia la necessità che i suddetti provvedimenti siano gestiti con tempestività per escludere che la procedura automatizzata di controllo della regolarità rilevi erroneamente la sussistenza di una irregolarità relativa a  partite debitorie che avrebbero dovuto risultare sospese o viceversa restituisca un esito positivo pur in assenza di una legittima causa di sospensione.

 

La previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 3 del DM, anch’essa immediatamente operativa, definisce un’ulteriore condizione di sussistenza di regolarità. In particolare, con tale norma il legislatore ha inteso generalizzare il criterio dello scostamento non grave che in precedenza era previsto per le verifiche effettuate ai soli fini della partecipazione a gare di appalto (16) riconducendo in capo agli Enti chiamati ad effettuare la verifica la titolarità della valutazione della “gravità” dell’irregolarità rilevata.

 

La regolarità sussiste, ove lo scostamento – considerato appunto non grave – tra le somme dovute e quelle versate, risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

 

La determinazione di tale valore, che dovrà essere considerato a tal fine dagli Enti – INPS, INAIL e ciascuna Casse Edili-, consente di garantire la piena uniformità della modalità di dichiarazione della sussistenza della regolarità.

 

Giova evidenziare che, in ragione della specifica formulazione della norma, la valutazione di non gravità dello scostamento si applica a ciascuna Gestione nella  quale  l’omissione  relativa ai contributi e alle sanzioni civili si  è determinata avuto riguardo al valore cristallizzato al momento dell’effettuazione della verifica.

 

Dalla concreta applicazione del criterio dello scostamento non grave potrà determinarsi che nei confronti di un soggetto che risulta regolare ai fini della verifica effettuata attraverso il sistema “Durc on Line”, INPS e INAIL possano invece attivare le procedure di recupero tramite gli Agenti della Riscossione,  tenuto conto che per l’esazione coattiva il limite di importo rimane pari a € 10,33. (17)

 

 

  1. Contenuti del Documento in caso di esito positivo della verifica di regolarità (art. 7)

L’art. 7 del DM provvede a definire i contenuti del Documento generato dal nuovo sistema in caso di esito positivo della verifica di regolarità nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili (se trattasi di imprese classificate ai fini previdenziali per l’attività edile), secondo i nuovi requisiti stabiliti dal Decreto.

 

Il Documento,  in  formato  «pdf»  non  modificabile,  denominato “Durc On Line”, riporta i  seguenti contenuti minimi:

 

  1. a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
  2. b) l’iscrizione all’INPS, all’INAIL e, ove previsto,  alle  Casse Edili;
  3. c) la dichiarazione di regolarità;
  4. d) il numero  identificativo,  la  data  di  effettuazione  della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

 

 

La volontà del legislatore di individuare solo i contenuti minimi del Documento, consente agli Istituti di procedere alla integrazione degli stessi, ove ne ravvisino l’opportunità, con la finalità di fornire al richiedente tutti gli elementi che concorrono a garantire la più ampia completezza delle informazioni.

 

Nell’ambito delle predette indicazioni, si evidenzia che la dichiarazione di regolarità, implicando la verifica in tempo reale negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili con riguardo ai requisiti di cui all’art. 3, comma 1 del DM, assolve alla previsione della sussistenza dell’iscrizione a ciascuno degli Enti presso i quali si è determinato l’esito di regolarità.

 

Pertanto, qualora il soggetto non risulti iscritto all’INPS o all’INAIL, nella sezione del documento relativa all’ente interessato sarà indicato “Non iscritto”.

 

Tale situazione, avvenendo il controllo con le modalità illustrate al precedente paragrafo 2., comporterà la formazione di un Documento con il quale verrà dichiarata la regolarità solo nei confronti dell’Istituto che ha potuto effettuare la verifica degli adempimenti contributivi.

 

Il Documento riporta l’indicazione che la regolarità si riferisce alla risultanza, in tempo reale, alla data della richiesta effettuata dal soggetto – dal portale di INPS o INAIL -,  dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

 

Qualora la verifica effettuata automaticamente negli archivi di uno degli Enti interessati fornisca immediatamente un esito positivo, lo stesso resta cristallizzato anche qualora la verifica effettuata dagli altri Enti abbia evidenziato una situazione di irregolarità.

 

In tal caso i sistemi restano in attesa dell’esito dell’invito a regolarizzare effettuato da questi ultimi e il Documento che sarà emesso, non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta, attesterà la regolarità solo qualora il soggetto abbia provveduto alla regolarizzazione.

 

Il Documento indica la data ed il numero di protocollo, identificativo della richiesta, assegnato dal sistema la cui struttura – INPS_XXXXX o INAIL_XXXXX – consente di identificare il portale INPS o INAIL presso il quale la medesima è stata inoltrata. Il Documento riporta anche la data di scadenza della sua validità calcolata a 120 giorni dalla data della prima richiesta che ha originato l’esito.

 

L’Ente presso il quale la richiesta di verifica tramite il codice fiscale è stata inserita provvederà a comunicare al richiedente, esclusivamente tramite PEC, che il Documento, in formato .pdf, è disponibile sul sistema.

 

 

3.1       Casi particolari

I limiti temporali di operatività della verifica sono stati fissati, come sopra specificato, con riguardo ai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica  è  effettuata.

Ciò comporta che la stessa resterà preclusa per i soggetti che risultino titolari di una posizione contributiva di nuova costituzione la cui operatività si collochi in un tempo più breve rispetto al periodo considerato dalla predetta norma. A tal proposito il Ministero, nella richiamata circolare n. 19, ha precisato che l’interrogazione fornirà l’indicazione della data di decorrenza dell’iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.

 

Analogamente non sarà fornito alcun esito di regolarità per le ipotesi in cui il codice fiscale indicato ai fini della verifica non risulti presente negli archivi di entrambi gli Istituti. In tal caso il sistema darà la sola informazione che il soggetto “non è iscritto”. Al riguardo si evidenzia che ogni ulteriore verifica in ordine a possibili casi di evasione riferita al soggetto eventualmente risultato non iscritto sarà effettuata in ambiti diversi.

 

Per entrambe le due ipotesi, la conclusione della verifica senza che la stessa sia seguita dall’attestazione della regolarità è determinata dalla circostanza che quest’ultima presuppone sempre il controllo degli adempimenti contributivi secondo quanto riportato al precedente paragrafo 2.

 

Diversamente, nell’ipotesi di verifica che interessi una posizione contributiva che al momento della richiesta risulti sospesa/cessata presso uno degli Enti chiamati ad effettuare il controllo, sussistendo le condizioni per l’effettuazione della verifica secondo quanto fin qui evidenziato, l’interrogazione restituirà l’esito di regolarità/irregolarità che tuttavia risulterà riferito agli adempimenti contributivi effettuati dal datore di lavoro/lavoratore autonomo  fino alla data in cui lo stesso ha operato.

 

In relazione alle fattispecie trattate, successivamente alla data di avvio della nuova modalità di verifica, i sistemi dell’INPS e dell’INAIL saranno integrati per consentire l’indicazione sia della data di iscrizione, ove la stessa ricada nel periodo escluso dalla verifica, sia della data di sospensione/cessazione nel caso in cui per il soggetto da verificare non risulti presso INAIL un codice ditta attivo o presso INPS una posizione contributiva attiva.

 

 

  1. 4. Ambito applicativo del Documento di regolarità contributiva, unicità e validità temporale (artt. 2, 4 e 7) 

 

L’art. 2 del DM 30 gennaio 2015 stabilisce che l’esito positivo della verifica di regolarità nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali, fatte  salve  le  esclusioni  di  cui  al successivo art. 9, è richiesto il possesso del Documento  Unico  di  Regolarità Contributiva (DURC) sostituisce  ad  ogni  effetto  il  DURC previsto:

 

  1. a) per l’erogazione di sovvenzioni, contributi,  sussidi,  ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (18);
  2. b) nell’ambito delle procedure di appalto  di  opere,  servizi  e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
  3. c) per il rilascio dell’attestazione SOA.

 

Il nuovo sistema di verifica dal quale viene generato Durc On Line si colloca quindi all’interno del quadro normativo che regola i casi in cui il DURC, ad oggi, è richiesto.

 

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2015, i soggetti abilitati, elencati al precedente paragrafo 1. lettera a), sono tenuti ad effettuare la verifica della regolarità utilizzando il nuovo servizio “Durc On Line”.

 

Appare chiaro che l’intervento di semplificazione operato dal legislatore è teso a consentire il superamento dei vincoli che ad oggi hanno limitato l’efficacia e l’utilizzo del DURC sia con riferimento al richiedente che al singolo procedimento o fase del contratto (19).

 

Poiché l’attivazione della verifica della regolarità avviene, come sopra detto, esclusivamente attraverso l’inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare, il Documento che dichiara la regolarità non contiene né l’indicazione del richiedente né l’indicazione della motivazione della richiesta ma soltanto elementi riconducibili alla posizione del soggetto verificato.

Inoltre, non ha limiti soggettivi o oggettivi nel suo utilizzo, fatto salvo quello della sua validità temporale fissata in 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta che ha originato l’esito ai sensi del comma 2, dell’art. 7 del DM.

 

Al riguardo infatti, come ha avuto modo di evidenziare il Ministero nella richiamata circolare n. 19, il principio di unicità del DURC si rileva dalla lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7 del DM con l’art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014.

 

La procedura, qualora la prima richiesta di verifica per un codice fiscale non produca in tempo reale il Durc On Line provvede ad accodare ad essa tutte le successive interrogazioni effettuate, da parte dei soggetti abilitati ex art. 1 e art. 6, co. 2 del DM, nell’arco temporale necessario a consentire la definizione della prima richiesta e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla stessa. Tutte le interrogazioni accodate saranno ricondotte allo stesso numero di protocollo assegnato dal sistema alla prima richiesta, quale numero identificativo della stessa.

 

Una volta prodotto il Durc On Line il sistema presso il quale la richiesta è stata inoltrata darà notizia via PEC a tutti i richiedenti che il Documento è disponibile.

 

Secondo quanto disposto dal citato co. 2 dell’art. 7 del DM,  il Durc On Line così generato è liberamente consultabile e potrà essere stampato o esportato oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.

 

In ogni caso, il Durc On Line potrà essere utilizzato, ai sensi della vigente normativa e di quanto stabilito all’art. 2 del DM, entro il periodo di 120 giorni della sua validità.

 

In caso di richiesta di verifica per un soggetto per il quale risulti già presente un Durc On Line in corso di validità, la procedura rinvierà allo stesso Documento e, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del DM, resterà inibita per tutto il periodo della sua validità la possibilità di attivare per lo stesso codice fiscale una nuova interrogazione dai portali INPS e INAIL.

 

Da ciò consegue che, laddove il residuo termine di validità non sia idoneo a definire lo specifico procedimento per il quale la richiesta è stata effettuata, una nuova interrogazione potrà essere proposta soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul Documento.

 

La previsione dell’art. 6, comma 3, del DM pertanto, da una parte favorisce una più rapida definizione dei procedimenti in cui è previsto, ai sensi della normativa vigente, il possesso del DURC, e dall’altra elimina la necessità della reiterazione delle richieste di verifica provenienti dallo stesso soggetto realizzando in concreto la semplificazione degli adempimenti sia delle aziende che delle pubbliche amministrazioni posta a base dell’intero impianto normativo in trattazione.

 

  1. Esito di irregolarità della verifica e procedimento di regolarizzazione (art.4)

 

Il nuovo sistema di verifica è stato progettato per consentire di fornire al richiedente una risposta in tempo reale in ordine alla regolarità contributiva.

 

Laddove pertanto il controllo nelle singole Gestioni di pertinenza degli Enti coinvolti nella verifica nelle quali risulta presente il codice fiscale indicato all’atto dell’interrogazione, non consenta di proporre un esito di regolarità, la procedura fornirà a video l’informazione che sono in corso verifiche e che la disponibilità dell’esito sarà comunicata all’indirizzo PEC registrato dal richiedente nel sistema nella fase di accesso alla Procedura Durc On Line.

 

Si ricorda infatti che l’indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata è stato previsto come adempimento obbligatorio nella predetta fase per consentire la comunicazione di tutte le notizie relative allo stato della richiesta.

 

L’esito di irregolarità ha effetto per tutte le interrogazioni che sono effettuate durante il termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione e comunque per tutte quelle intervenute prima della definizione dell’esito della verifica che comunque non può essere superiore a 30 giorni dalla prima richiesta.

 

Il comma 1 dell’art. 4 del DM, stabilisce che ciascuno degli Enti che ha rilevato la situazione di irregolarità, provvede a trasmettere, esclusivamente tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979, l’invito a regolarizzare. Al riguardo la circolare Ministeriale ha chiarito che la responsabilità della gestione del processo di regolarizzazione è ricondotta alla diretta responsabilità del soggetto interessato ovvero del delegato ai sensi della citata norma, in quanto abilitato per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto del datore di lavoro, in ragione degli effetti che si producono ove nel termine previsto non intervenga la regolarizzazione delle esposizioni debitorie rilevate.

 

Al fine di consentire il pieno rispetto delle disposizioni in tema di trasmissione dell’invito a regolarizzare, le imprese ed i lavoratori autonomi nonché i loro intermediari delegati ai sensi della citata legge n.12/1979, dovranno assicurare il costante aggiornamento dell’indirizzo PEC comunicato alla Camera di Commercio.

 

In ogni caso, si precisa che, in assenza di indirizzo PEC registrato negli archivi, verrà richiesto all’operatore di provvedere al suo inserimento nella fase di gestione dell’invito a regolarizzare.

 

L’invito a regolarizzare riporta l’indicazione analitica delle cause che hanno determinato l’irregolarità che l’interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito, deve regolarizzare provvedendo al versamento delle somme indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate.

 

Il Ministero, nell’ambito della circolare n. 19/2015, ha chiarito che, qualora la regolarizzazione avvenga oltre tale termine ma comunque prima della definizione dell’esito della verifica, gli Istituti non potranno dichiarare l’irregolarità tenuto conto che a quel momento, ove venisse attestata l’irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l’esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non corrispondente alla realtà.

 

In ogni caso l’intero procedimento di regolarizzazione dovrà concludersi prima di 30 giorni dalla richiesta che ha determinato l’esito di irregolarità.

 

In considerazione del carattere perentorio che assume tale ultimo termine, la gestione dell’invito a regolarizzare prodotto al momento dell’attivazione della verifica da parte della procedura di controllo automatizzato della regolarità, dovrà avvenire entro 72 ore (3 giorni) dalla richiesta da cui ha avuto origine l’invito stesso.

 

In tale intervallo temporale dovrà essere verificata la correttezza delle esposizioni debitorie anche con riguardo ad eventuali situazioni di mancati aggiornamenti degli archivi gestionali che le hanno evidenziate al fine di consentire l’immediata informazione al richiedente circa la regolarità nei confronti dell’INPS.

 

In questo modo, ove anche nei confronti degli altri Enti coinvolti nella verifica risulti un esito di regolarità, si determinano le condizioni per la formazione del Durc On Line.

 

La tempestività della gestione, anticipando l’esito della verifica, consente di escludere l’eventualità dell’annullamento tecnico della richiesta che eventualmente possano insorgere in concomitanza all’approssimarsi del termine di scadenza dei 30 giorni dalla prima richiesta.

 

Ciò in quanto nel nuovo sistema non è stata prevista l’applicazione del silenzio assenso, fattispecie invece espressamente disciplinata dalle previgenti disposizioni che hanno sin qui regolato l’emissione del DURC tramite lo Sportello Unico Previdenziale.

 

Infatti, poiché l’esito della verifica è il risultato dell’interrogazione effettuata tramite un codice fiscale, ove allo scadere dei 30 giorni dalla prima richiesta non sia possibile inserire l’esito nel sistema, stante la complessità dell’architettura del medesimo, sul presupposto della sussistenza di cause di tipo tecnico che lo hanno impedito, la prima richiesta ed eventualmente quelle successive, ad essa accodate, sarà annullata. La circostanza verrà comunicata dal sistema via PEC al soggetto richiedente.

 

Il Documento di irregolarità denominato “Verifica regolarità contributiva” indica la data ed il numero di protocollo, identificativo della richiesta, assegnato dal sistema che presenta la medesima struttura già prevista per il Durc On Line e riporta l’indicazione degli importi a debito e delle irregolarità riferite a ciascuna Gestione previdenziale.

 

Il Documento di irregolarità che consegue alla mancata regolarizzazione nel termine assegnato, diversamente da quanto previsto nel caso in cui sia prodotto dal sistema il Durc On Line, è comunicato soltanto al soggetti che ha effettuato la prima richiesta e, eventualmente, ai soggetti le cui richieste sono state accodate dal sistema.

 

Laddove la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, l’esito di irregolarità comporterà l’obbligo dell’attivazione dell’intervento sostitutivo come disciplinato dall’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e rimodulato dall’art. 31, comma 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.

 

 

5.1 Casi particolari di evidenze di irregolarità segnalate dalla procedura di verifica automatizzata  

La circolare Ministeriale, nell’ambito delle fattispecie che influiscono sull’esito  di regolarità, ha fornito precise indicazioni in ordine agli effetti che si producono ai fini della verifica nei casi di omessa presentazione della denuncia da parte dell’impresa, di denuncia presentata con importo pari a zero, di  denuncia che non contenga gli elementi necessari richiesti, secondo le specifiche normative, da ciascuno degli Enti, ovvero di denuncia che presenta incongruenze. (20)

 

Tali ipotesi evidenziando un esito di irregolarità dovranno essere gestite attraverso il procedimento di regolarizzazione sopra descritto.

 

Laddove, a seguito dell’invito a regolarizzare, la situazione di irregolarità riferita esclusivamente alle predette fattispecie non risulti sanata, la verifica attesterà un esito di irregolarità riportando l’informazione dell’omissione riferita ai casi sopra descritti.

 

In presenza invece di ulteriori partite a debito per contributi e/o sanzioni, la verifica attesterà un esito di irregolarità riportando l’indicazione dell’importo corrispondente a quello relativo al debito accertato unitamente all’informazione dell’omissione riferita ai casi sopra elencati.

 

Tale esito, secondo quanto precisato dal Ministero, è conseguente alla circostanza che nelle predette fattispecie, nei termini di definizione della verifica, gli Istituti e le Casse edili non sono stati posti nella condizione di procedere alla corretta quantificazione dell’irregolarità, stante il comportamento omissivo dell’impresa.

 

 

  1. Verifica di autodichiarazione dei requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 163/2006 (art. 10, co. 3)

 

Il Decreto ministeriale all’art. 10, co. 3, ha stabilito che il Documento di cui all’articolo 7 soddisfa il possesso del requisito indicato all’articolo 38, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 163/2006 e assolve all’obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p) del D.P.R. n. 445/2000 ovunque prevista.

 

In ragione della particolare rilevanza che tale previsione riveste nella procedura contrattuale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (21), appositamente interessata, ha chiarito che continua a permanere,  anche con riguardo al nuovo sistema di verifica, la previsione della presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori economici e delle imprese concorrenti in sede di partecipazione alla gara.

 

Le Amministrazioni aggiudicatrici procederanno, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2015,  alla verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di cui all’articolo 6 del DM restando preclusa, pertanto, dalla medesima data, come precisato nella circolare ministeriale, la possibilità per le Amministrazioni in fase di richiesta di specificare la data nella quale ciascuna dichiarazione è stata resa. Ciò stante l’obbligo generale di invito alla regolarizzazione, previsto  dall’art. 4 del DM, anche ai fini di qualificare come “definitivamente accertate” le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ai sensi dell’art. 38, comma 1 lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006.

 

Pertanto,qualora l’interrogazione fornisca un esito di irregolarità dovrà essere avviato il procedimento di regolarizzazione secondo quanto specificato al precedente paragrafo 5. Il risultato negativo della verifica, comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione fino alla definizione dell’esito, che si ricorda deve intervenire entro 30 giorni dalla prima richiesta, è utilizzato dalle Amministrazioni richiedenti ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 71 del D.P.R. n.445/2000.

 

Resta confermato anche per tale fattispecie che qualora per il codice fiscale interessato alla verifica risulti già prodotto il Durc On Line ancora in corso di validità, le Amministrazioni richiedenti acquisiscono dal sistema il medesimo Documento per le finalità previste dalla normativa in esame.

 

  1. Procedure concorsuali (art. 5)

 

Con il Decreto 30 gennaio 2015, il legislatore, in ragione della circostanza che la definizione delle problematiche relative alla regolarità contributiva in presenza di procedure concorsuali ha richiesto nel tempo la necessità di affrontare di volta in volta questioni riconducibili a singoli casi, all’art. 5, ha ritenuto di dettare una disciplina organica della materia.

 

La norma ha pertanto inteso specificare i criteri, già immediatamente operativi, per l’accertamento della regolarità con riferimento a ciascuna delle fattispecie, ivi considerate, con l’obiettivo di chiarire come gli stessi debbano essere applicati al fine di escludere l’insorgenza di ulteriori problematicità di carattere interpretativo.

 

 

  1. a) Concordato con continuità aziendale (art. 5, co. 1)

 

Con riferimento all’ipotesi del concordato ex art. 186 – bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (L.F.), l’art. 5, comma 1, ha stabilito che “l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all’art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge”.

 

In tal senso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (22), aveva avuto modo di affermare che la pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato ex art. 186 –bis L.F, qualora il piano avesse previsto  l’integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili nonché dei relativi accessori di legge, ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), del DM 24 ottobre 2007, consentisse l’attestazione della regolarità contributiva prevista in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative.

 

Tale orientamento ha trovato definitivo riconoscimento nel Decreto ministeriale in trattazione, nella previsione secondo cui, ai fini dell’attestazione della regolarità, il piano concordatario, che si ricorda indica la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato, deve contemplare l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi con scadenza anteriore alla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l’ammissione alla predetta procedura.

 

Tenuto conto che la caratteristica di questa procedura si fonda proprio sulla previsione che, attraverso la soluzione del concordato, l’attività possa continuare assicurando in tal modo il superamento dello stato di crisi, secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 5 del Decreto, la regolarità in ogni caso potrà essere attestata ricorrendo l’ulteriore condizione del regolare versamento dei contribuiti aventi scadenza legale successiva alla data di pubblicazione del ricorso.

 

La verifica riferita ai crediti contributivi con scadenza anteriore alla data di pubblicazione del ricorso viene effettuata in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 1 del DM che la limita ai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la medesima verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Al contrario, come previsto dal citato comma 5 dell’art. 5 e ribadito dalla stessa circolare ministeriale, tale criterio si applica alla verifica del regolare adempimento dei contribuiti con scadenza legale successiva alla data di pubblicazione del ricorso.

 

Resta fermo che successivamente all’omologa del concordato, il mancato rispetto dei termini previsti dal piano per la soddisfazione dei crediti  previdenziali comporta  la dichiarazione di irregolarità.

 

Infatti, l’art.185 L.F. dispone, dopo l’omologazione del concordato, l’obbligo del commissario giudiziale di sorvegliare l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, cui corrisponde la facoltà di ciascuno dei creditori di chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento ai sensi del successivo art. 186, comma 3 L.F.

 

Le disposizioni così fissate offrono la possibilità di definire, per converso, come peraltro confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che qualora il piano preveda la parziale soddisfazione dei crediti previdenziali e dei relativi accessori di legge muniti di privilegio dell’INPS, dell’INAIL nonché di quelli di pertinenza delle Casse Edili ovvero la loro retrocessione anche al rango di crediti chirografari, la verifica attesterà sempre l’irregolarità del soggetto in quanto, in tale ipotesi, non può considerarsi rispettata la condizione –  integrale soddisfazione – richiesta dalla norma.

 

Tale circostanza, che può ricorrere sia con riguardo alla domanda di concordato ex artt. 161 ovvero 186 bis L.F., si può determinare in quanto, ai sensi dell’art. 177 L.F., il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

 

Pertanto, a tale ultimo riguardo, coerentemente con il successivo esito di irregolarità della verifica, in questi casi dovrà sempre essere espresso il dissenso dell’Istituto ex art. 178 L.F.

 

Al fine di fornire una compiuta analisi delle ulteriori fattispecie che, pur non contemplate dalla norma, possono proporsi in fase di effettuazione della verifica da parte degli Enti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare più volte citata, ha ritenuto di approfondire l’ipotesi del concordato c.d. in bianco (art. 161, comma 6, L.F.).

In proposito, infatti, la mancanza del piano concordatario, contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, non consentendo di potere accertare se la soddisfazione dell’esposizione debitoria maturata antecedentemente alla data di pubblicazione del ricorso sia o meno integrale, non può che dare luogo ad un esito di irregolarità.

 

Ciò in quanto, ai sensi del comma 2 dell’art. 160 della L.F. è possibile che la proposta preveda “che i creditori muniti di privilegio, […] non vengano soddisfatti integralmente”.

 

Qualora pertanto la verifica interessi la posizione di un’impresa che risulti avere proposto ricorso per “concordato in bianco”, l’invito alla regolarizzazione dovrà comprendere le esposizioni debitorie maturate sia antecedentemente alla presentazione del medesimo ricorso che nel periodo intercorrente tra la data della sua pubblicazione e quella in cui, nel termine fissato dal giudice (compreso fra sessanta e centoventi giorni salvo proroga), avverrà la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista ai commi 2 e 3 del citato art. 161 L.F.

 

Tenuto conto, infatti, che la proposta ex art. 161, comma 6, rappresenta una mera dichiarazione di intenti, l’esito di irregolarità, come chiarito dalla circolare ministeriale rende legittima l’attivazione del procedimento di intervento sostitutivo da parte della Pubblica Amministrazione.

 

Ciò in ragione della circostanza che il pagamento delle esposizioni debitorie indicate nel Documento, avvenendo in adempimento di un obbligo di legge (art. 4, D.P.R. n. 207/2010 e comma 3 dell’art. 31, del D.L. n. 69/2013), non può considerarsi in contrasto con il principio di tutela della par condicio creditorum in virtù del quale il ricorrente può effettuare pagamenti di crediti anteriori al deposito della domanda solo se autorizzati dal Tribunale.

 

 

  1. b) Fallimento con esercizio provvisorio (art. 5, co. 2)

 

Nell’ambito della norma dedicata alle procedure concorsuali, il legislatore, al comma 2 dell’art. 5 del DM, ha trattato l’ipotesi del fallimento con continuazione temporanea dell’impresa (art. 104 L.F.), anche limitatamente a specifici rami aziendali, prevedendo l’attestazione della regolarità in tali casi a condizione che gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio, risultino essere stati insinuati.

 

Si precisa nel contempo, che, anche rispetto a queste fattispecie l’esito positivo della verifica resta pur sempre subordinato al controllo del regolare adempimento degli obblighi contributivi aventi scadenza legale successiva alla suddetta data di autorizzazione. La verifica della regolarità avviene anche in questo caso secondo le regole contenute nell’art. 3, comma 1 del DM.

 

Corollario della previsione contenuta al comma 2 dell’art. 5 del DM, come evidenziato nell’ambito della circolare ministeriale, è costituito dalla possibilità di attestazione della regolarità anche in presenza di una sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16 L.F.) purché i crediti contributivi scaduti anteriormente alla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L.F., risultino essere stati insinuati alla data della richiesta di Durc.

 

Si precisa, inoltre, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessato sulla materia, con nota del 13 marzo 2015, prot. 4379, richiamando peraltro un precedente parere del 31 marzo 2014 , prot. 6432, ha confermato il principio per cui, in presenza di procedura fallimentare, l’obbligo dell’intervento sostitutivo dell’Amministrazione richiedente resta inibito in quanto il suo esercizio determinerebbe una decurtazione dell’asse fallimentare e si risolverebbe in una lesione della par condicio creditorum.

Per converso, in caso di fallimento con esercizio provvisorio, la procedura di intervento sostitutivo potrà essere attivata al fine di favorire e garantire la prosecuzione dell’attività aziendale.

 

  1. c) Amministrazione straordinaria (art. 5, co. 3)

 

L’art. 5 in trattazione, al comma 3, ha disciplinato la verifica della regolarità  nell’ambito della procedura concorsuale regolata dal D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

In questa ipotesi, in una logica conservativa del patrimonio dell’impresa, tenuto conto che la procedura di amministrazione straordinaria è diretta al recupero e al risanamento delle grandi imprese che versano in uno stato di insolvenza, la regolarità potrà essere attestata a condizione che i crediti contributivi scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della procedura stessa siano stati insinuati.

 

Ferma la necessità, anche con riguardo a tale procedura, di accertare che la contribuzione dovuta per i periodi successivi alla data di ammissione all’amministrazione straordinaria risulti regolarmente versata, la verifica sarà sempre effettuata nel rispetto della previsione dell’art. 3, comma 1, del DM.

 

Con riguardo alle ipotesi che precedono, l’attività delle sedi deve essere indirizzata a garantire preliminarmente il costante aggiornamento delle informazioni anagrafiche dell’impresa.

 

Peraltro, la gestione della verifica dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fin qui fornite, tenuto conto che il sistema automatizzato non consente di potere valutare le variabili previste dal legislatore che possono comportare, ove ricorrano le specifiche previsioni fissate per ogni fattispecie, l’esito di regolarità della verifica stessa.

 

Naturalmente, tutto quanto esposto impone l’ulteriore necessità di rispettare gli adempimenti ed i termini disciplinati, per ciascuna delle procedure considerate, dalla Legge Fallimentare. In tal senso oltre alla corretta rilevazione delle esposizioni debitorie riconducibili al periodo ricompreso in ciascuna procedura, dovranno essere effettuate con tempestività le comunicazioni dei crediti e le insinuazioni, nei casi previsti, oltre che tutti gli ulteriori adempimenti che sono riconducibili ai creditori nel cui novero, seppur differenziati per i diversi titoli di prelazione, si colloca anche la posizione dell’Istituto.

 

  1. d) Accordo sui debiti contributivi (art. 5, co. 4)

 

L’ultima ipotesi trattata dal decreto è riconducibile alla fattispecie disciplinata dall’art. 182–ter della L.F. che ha esteso (23) la possibilità per  l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre accordi per  il pagamento, anche parziale, dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché dei  relativi accessori.

 

L’art. 5 del decreto, al comma 4, ha disposto che  le imprese che presentano una proposta di accordo sui debiti contributivi nell’ambito del concordato preventivo (art 182- ter L.F.) ovvero nell’ambito delle trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 160 e 182-bis L.F.), si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazionedell’accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell’accordo stesso.

 

Anche con riguardo a questa fattispecie il legislatore del Decreto ha individuato nelle specifiche normative regolatrici della materia le condizioni che consentono la dichiarazione di regolarità in capo al proponente.

 

Queste sono state ricondotte alla previsione degli artt. 1 e 3 del DM 4 agosto 2009 che rispettivamente hanno definito l’ambito di applicazione e i limiti di falcidia dei crediti oggetto dell’accordo (24).

 

La condizione di regolarità si determinerà pertanto solo qualora il piano di ristrutturazione preveda il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle richiamate previsioni del DM 4 agosto 2009.

 

Tuttavia anche per tale ipotesi, l’esito positivo della verifica resta subordinato al regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

 

Peraltro tale previsione risulta enunciata all’art. 4, co. 1, lett.c) del citato DM 4 agosto 2009 tra le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali della proposta stessa. La verifica di regolarità con riguardo al pagamento di tale contribuzione avverrà  secondo quanto previsto dall’art. 3, co.1 del DM.

 

 

  1. Ipotesi di esclusione del Durc On Line (art. 9)

 

Il Decreto ministeriale in trattazione ha stabilito che, in via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del DURC alcune tipologie di richieste, per le quali non è possibile effettuare le verifiche con modalità automatizzate.

 

Il chiarimento si è reso necessario per le peculiarità che contraddistinguono talune fattispecie di verifica di regolarità rispetto alle quali non si può prescindere dall’indicazione di specifici elementi che concorrono nella definizione della verifica stessa. Indicazioni che appare evidente non sono compatibili con il nuovo sistema “Durc On Line” per il quale la richiesta viene effettuata solo attraverso l’inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare.

 

Per tutte le tipologie così individuate resta fermo che la verifica viene effettuata secondo i nuovi criteri definiti dal decreto in trattazione ed illustrati al precedente paragrafo 2.

 

Nelle ipotesi di seguito riportate, pertanto, la richiesta di regolarità continuerà ad avvenire attraverso l’utilizzo del servizio Sportello Unico Previdenziale (www.sportellounicoprevidenziale.it).

 

 

  1. a)  DURC in presenza di certificazione dei crediti rilasciati ai sensi dell 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 94/2012

 

In presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati, il decreto Ministeriale 13 marzo 2013 (25) ha stabilito che il DURC deve essere emesso con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del citato art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 (26).

 

In tale ipotesi si ricorda pertanto che il certificato deve sempre riportare:

 

Ciò al fine di consentire che, seppure emesso con l’attestazione di regolarità, la stazione appaltante possa procedere all’attivazione dell’intervento sostitutivo come disposto dall’art. 3, comma 2, del citato Decreto.

 

Tenuto conto che la verifica della regolarità a decorrere dal 1° luglio 2015 viene effettuata secondo le previsioni stabilite nel DM 30 gennaio 2015, nell’ipotesi di Durc richiesto per la verifica della autodichiarazione resa dall’interessato, stante  l’obbligo generale in caso di irregolarità dell’invito alla regolarizzazione previsto dall’articolo 4 del DM, , la “Richiesta Durc” effettuata dal contribuente sulla “Piattaforma per la certificazione dei crediti”, può avvenire anche nel corso del termine di 15 giorni assegnato con l’invito alla regolarizzazione (27).

 

  1. b)  DURC per pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012.

 

Si tratta dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012 rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 6, comma 11-ter, del d.l. 35/2013 convertito con modificazioni dalla legge 64/2013, per i quali la regolarità deve essere accertata alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento (28).

 

 

  1. c)  DURC richiesti ai sensi dell 5, comma 2, lettera a) del DM 29.8.2012

 

Si tratta delle verifiche richieste dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione per dar corso ai procedimenti di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 109/2012. In queste ipotesi, come noto, la verifica della regolarità contributiva è limitata agli adempimenti previdenziali ed assistenziali previsti per i soli lavoratori destinatari del procedimento di emersione.

 

Nel rinviare ai contenuti del Decreto del Ministro dell’Interno del 29 agosto 2012 e alle circolari dell’ Istituto in materia (29) si precisa che a seguito dei chiarimenti forniti con la circolare del 24 ottobre 2014 del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in considerazione del tempo trascorso dalla presentazione della domanda di emersione, è stato stabilito anche per queste verifiche l’invito a regolarizzare unitamente alla possibilità che la regolarizzazione, da parte del datore di lavoro, possa avvenire con modalità rateale nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti degli enti previdenziali in tema di rateazioni.

 

 

  1. d)  DURC in applicazione dell 10 del DPCM 4 febbraio 2013

 

Si tratta dei Durc richiesti per imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ed ubicati nel Comune de L’Aquila ed in altri Comuni del cratere per i quali è concesso il contributo alla ricostruzione privata dei centri storici.

In relazione alle predette imprese, la verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata con riferimento alla data dell’esecuzione dei lavori.

 

L’art. 9 del DM, al comma 2, come specificato dal Ministero, è una previsione attraverso la quale il legislatore ha inteso garantire la continuità del servizio ai richiedenti per gestire “le ipotesi per le quali la verifica di cui all’articolo 6 non è possibile per l’assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili”.

In questi casi, sempre in via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, dovrà essere resa disponibile la previgente modalità di richiesta di DURC.

In ragione di ciò, ove concretamente dovesse verificarsi tale circostanza, accertata comunque dagli Enti, nel corso dell’utilizzo del nuovo sistema Durc On Line sarà prevista una apposita funzionalità di richiesta  della regolarità contributiva tramite il servizio www.sportellounicoprevidenziale.it

 

Si precisa, infine, che gli accordi in corso con altre Pubbliche Amministrazioni per la consultazione dei dati presenti su Sportello unico previdenziale sono da considerarsi risolti a seguito della nuova disciplina di cui al decreto in trattazione.

 

 

  1. Cause ostative alla regolaritàe benefici contributivi (art. 8)

 

L’art. 8 del DM individua le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità necessaria, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi.

 

Il  Decreto, analogamente a quanto già previsto dal DM 24 ottobre 2007, riporta nell’allegato A l’elencazione delle predette violazioni riferite a quelle commesse da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all’art. 444 c.p.p. (30) che, come noto, disciplina l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta. Come stabilito nella previgente disciplina, non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito.

 

Il comma 3 dell’art. 9 chiarisce che le cause ostative non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria (31)  ovvero di oblazione (32).

 

Il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, come disciplinato dal comma 2 del DM, è definitivamente precluso per i periodi indicati nel suddetto allegato A e a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all’articolo 178 del codice penale.

 

Resta confermato che ai fini della regolarità contributiva, l’interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

 

La circolare ministeriale nel ribadire la competenza delle citate Direzioni territoriali del lavoro a verificare “a campione” la veridicità delle predette autocertificazioni, ha chiarito che “sono ritenute valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del DM 24 ottobre 2007” precisando che per ragioni di “continuità” rispetto alla previgente disciplina, “le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del DM 24 ottobre 2007”.

 

Infine, con riguardo alla verifica della regolarità contributiva da parte degli Enti chiamati a riconoscere la fruizione o il rimborso dei benefici, il Ministero ha precisato che, avvenendo la stessa sulla base delle nuove modalità previste dal DM 30 gennaio 2015, “dovrà comunque ricomprendere il periodo temporale all’interno del quale si colloca l’erogazione/fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento che legittima il soggetto a fruirle”

 

A decorrere dal 1° luglio 2015 le verifiche della regolarità ai fini della fruizione dei benefici applicati dall’Inps che rientrano nel novero di quelli per i quali,  ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, è richiesto il possesso del DURC, saranno effettuate utilizzando il nuovo servizio.

 

Nel rammentare che il recupero delle agevolazioni indebitamente fruite è sottoposto al limite di prescrizione quinquennale, si provvede a riportare nell’allegato 5 l’elencazione aggiornata dei benefici la cui fruizione è subordinata al possesso della regolarità contributiva.

 

  1. Norme di coordinamento (art. 10)

 

L’ultimo articolo del Decreto al comma 1 individua le disposizioni che, in applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 34/2014, sono incompatibili con il quadro delle disposizioni in esso contenute e sulla cui base il medesimo Decreto è stato adottato.

 

Dal 1° luglio 2015 la norma dispone che sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

 

– il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007;

– i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7;

– i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 39 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

– il comma 4, dell’articolo 10, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

 

La nuova disciplina sancisce, da una parte il venir meno del DM 24 ottobre 2007, quale regolamentazione uniforme del Documento Unico di Regolarità Contributiva,  e dall’altra il superamento delle norme  che hanno continuato a regolare, anche dopo la soppressione dell’Enpals e il trasferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (33), delle relative funzioni all’INPS, le verifiche di regolarità delle imprese del settore dello spettacolo e dello sport professionistico.

 

Come precisato dalla circolare ministeriale, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2015, le verifiche di regolarità previste al co. 1 dell’art. 10 del DM saranno effettuate secondo le modalità indicate nel medesimo Decreto.

 

Nel successivo paragrafo 11. Le fattispecie di cui alle lettere b), c) e d)  saranno oggetto di specifica trattazione.

 

I successivi commi 2, 3 e 4 dettano norme di coordinamento che riguardano:

 

  1. a) l’ambito dei contratti pubblici in ordine alle competenze delle amministrazioni aggiudicatrici, degli organismi di diritto pubblico, degli enti aggiudicatori, degli altri soggetti aggiudicatori, dei soggetti aggiudicatori e delle stazioni appaltanti (34);
  2. b) le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere.

 

I predetti soggetti,  dal 1° luglio 2015, utilizzano il Durc On Line in corso di validità, prodotto ai sensi dell’art. 7 del DM, in tutte le ipotesi in cui in precedenza doveva essere acquisito il certificato emesso dallo Sportello Unico previdenziale (35).

 

I medesimi soggetti, come ribadito dal comma 4, qualora l’interrogazione fornisca un esito di irregolarità, ricorrendone le condizioni, sono tenuti ad attivare il procedimento di cui all’articolo 4, comma 2, del DPR 207/2010 e all’articolo 31, comma 3, del DL 69/2013, esteso anche alle ipotesi disciplinate dal comma 8 bis di tale ultima norma. Il Documento denominato “Verifica della Regolarità Contributiva”, secondo quanto riportato nel paragrafo 5.,  indicherà l’importo del debito il cui pagamento dovrà essere effettuato direttamente agli enti previdenziali verso i quali sussiste la condizione dell’irregolarità comunicata (36).

 

Per l’esame della previsione del comma 3 si rinvia si rinvia alla specifica trattazione svolta al precedente paragrafo 6.

 

Il Ministero ha infine chiarito che i DURC richiesti prima dell’entrata in vigore del DM e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.

 

Le richieste di DURC presentate anteriormente al 1° luglio 2015 e ancora in corso di istruttoria dovranno essere definite, sulla base delle nuove disposizioni,  con l’emissione del relativo certificato tramite Sportello Unico Previdenziale.

 

 

  1. Imprese dei settori delle Spettacolo e dello Sport professionistico

 

Come in premessa precisato, l’art. 4 del D.L. n. 34/2014 ha stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, laddove previsto, nei confronti delle Casse Edili, deve essere verificata con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, negli ambiti nei quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Tali previsioni, ispirate ad esigenze di semplificazione delle modalità di verifica della regolarità contributiva e di unicità del documento nell’ambito del quale vengono attestate le risultanze della verifica stessa, come evidenziato al paragrafo 4., comportano l’estensione anche alle imprese del settore dello spettacolo e dello sport professionistico, nonché alle amministrazioni pubbliche che con tali soggetti operano, della disciplina prevista dal citato decreto e delle istruzioni operative in precedenza fornite.

 

A tal proposito, di seguito si fa una breve rassegna dei principali ambiti nei quali per i soggetti operanti nel settore dello spettacolo e dello sport professionistico sussiste l’obbligo di richiedere il DURC per le Stazioni appaltanti, le Amministrazioni procedenti e le Amministrazioni concedenti di cui alle lettere a), c) e d) dell’art.1, co.1 del DM :

 

 

 

 

Con riferimento a tale ultima fattispecie, stante la portata generale della previsione di cui al citato art. 31, comma 8-bis, il Decreto 30 gennaio 2015, come già riportato al paragrafo 10., ha stabilito all’art. 10 l’abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con le previsioni dell’art. 4, del d.l. 34/2014 recante la nuova disciplina in materia di verifica della regolarità contributiva con modalità telematiche.

 

Si riportano di seguito le specifiche disposizioni che interessano il settore dello spettacolo nel cui ambito l’art. 10 del Decreto ha previsto l’abrogazione delle norme che, regolando la verifica della regolarità con modalità non allineate con il nuovo sistema di verifica in modalità telematica in tempo reale, sono risultate con esso incompatibili:

 

 

Da tale abrogazione discende, pertanto, che le verifiche di regolarità già previste dalle norme succitate saranno effettuate secondo le modalità indicate nel DM 30 gennaio 2015, come precisato nella circolare ministeriale, con il conseguente venir meno del rilascio delle attestazioni di regolarità contributiva secondo la prassi precedentemente in uso per le Gestioni ex Enpals.

 

Pertanto, a far data dal 1° luglio 2015 le verifiche in ordine alla sussistenza del requisito di regolarità contributiva relative ad imprese o enti pubblici o privati che operano nel campo dello spettacolo saranno effettuate secondo la disciplina illustrata nella presente circolare.

 

Si rammenta, a tal fine, che le verifiche effettuate tramite il codice fiscale dell’impresa saranno estese a tutte le posizioni contributive che risultano ad esso riconducibili.

 

La verifica avrà ad oggetto i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce contributive (art. 3 del DM).

 

Occorre, altresì, far presente che dall’abrogazione del comma 4 dell’art. 2 della legge n. 7/1979 e del comma 4 dell’art. 39 della legge n. 800/1967 discende anche il venir meno del previgente istituto dell’accantonamento. Si rammenta, a tal proposito, che il predetto istituto prevedeva che, qualora il soggetto beneficiario di una sovvenzione statale nell’ambito, rispettivamente, delle attività teatrali di prosa  o di quelle liriche, concertistiche, corali e di balletto non fosse in possesso del requisito di regolarità contributiva finalizzato all’erogazione della sovvenzione, la pubblica amministrazione erogante accantonasse sulla somma assegnata un importo pari a quello contestato o pendente che, in caso di mancata regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria, doveva essere versata direttamente all’ente di previdenza competente (Enpals).

 

Pertanto, in tutti i casi in cui, a decorrere dal 1° luglio 2015, la verifica automatizzata nei confronti dell’impresa e/o ente dello spettacolo sovvenzionato fornisca un esito di irregolarità, tenuto conto della rimodulazione dell’istituto dell’intervento sostitutivo (40) operata dall’art. 31, comma 8-bis del d.l. n. 69/2013, che ha esteso tale istituto anche alle erogazioni pubbliche di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, la pubblica amministrazione erogante dovrà attivare, in tale ambito, l’intervento sostitutivo, trattenendo dalle somme dovute all’impresa o ente sovvenzionato l’importo corrispondente al debito indicato nel documento denominato “Verifica regolarità contributiva” che andrà versato a ciascuno degli Enti, Inps e/o Inail,  nei cui confronti risulti l’inadempienza.

 

Si rinvia ai contenuti della circolare n. 54 del 13 aprile 2012 e dei messaggi n. 13154 del 14 agosto 2013 e n. 18830 del 20 novembre 2013.

 

A tal proposito, si precisa che per il versamento di somme relative a debiti per contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti afferenti alla Gestione lavoratori dello spettacolo, relativi a periodi di competenza fino a dicembre 2014, le pubbliche amministrazioni effettueranno il pagamento del dovuto mediante versamento sul conto di contabilità speciale n. 1295, intestato ad “INPS- Direzione Generale-ex ENPALS incasso contributi F24”, specificando nella causale che si tratta di versamento effettuato a titolo di “Intervento sostitutivo in favore dell’EX ENPALS” e indicando il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento. Le Sedi, ricevuta la notizia del pagamento, provvederanno a trasmettere le relative specifiche tramite PEI alla Direzione Centrale Entrate che ne curerà l’acquisizione a sistema.

 

Per i debiti relativi ai periodi di competenza a partire da gennaio 2015, il versamento da parte della pubblica amministrazione procedente avverrà attraverso il modello di versamento F24 EP secondo le modalità contenute nel messaggio 13154/2013.

 

Si evidenzia, altresì, che alla luce delle disposizioni del citato 31, comma 8-bis del D.L. n. 69/2013, le indicazioni innanzi fornite valgono anche nel caso in cui le sovvenzioni e/o contributi ad imprese e enti dello spettacolo siano erogate da parte di enti pubblici territoriali diversi da quelli statali.

 

Pertanto, al fine di procedere all’erogazione di sovvenzioni e contributi ad imprese del settore dello spettacolo, anche gli enti pubblici territoriali sono tenuti ad acquisire il Durc On Line, secondo le modalità innanzi esposte e, nel caso di Documento con esito di irregolarità a carico del soggetto beneficiario, ad attivare l’intervento sostitutivo ex art. 31, comma 3 del citato D.L. n. 69/2013.

 

Si pone, inoltre, l’attenzione sulla circostanza che l’abrogazione operata dall’art. 10, comma 1 lettera d) riguarda esclusivamente il comma 4 dell’art. 10 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 e le disposizioni ivi contenute in materia di attestazioni di regolarità contributive rilasciate dall’ex Enpals al fine del pagamento di sovvenzioni e contributi ad imprese ed enti del settore dello spettacolo.

 

Rimangono, invece, in vigore e continuano ed esplicare efficacia le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 5, del medesimo art. 10 citato, relative al “certificato di agibilità” che le imprese e gli enti del settore dello spettacolo sono tenute a richiedere per consentire di fare agire nei locali di proprietà o sui quali abbiano un diritto di godimento lavoratori dello spettacolo rientranti nelle categorie dal n. 1) al n. 14) dell’art. 3 del citato decreto (cfr. art. 6, comma 2 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947); tale certificato, infatti, pur presupponendo per il suo rilascio una verifica di regolarità contributiva dell’impresa esplica i suoi effetti limitatamente alle finalità innanzi esposte.

 

Il “certificato di agibilità” pertanto, continuerà ad essere richiesto secondo le consuete modalità, da ultimo illustrate nel messaggio n. 3575 del 27 maggio 2015, al quale si rimanda.

 

Resta fermo secondo quanto già precisato al precedente paragrafo 5. che qualora la richiesta di verifica di regolarità provenga da uno dei  soggetti di cui alle lettere a), c) e d) dell’art. 1 del DM, ove ne ricorrano i presupposti, l’esito di irregolarità dichiarato nel documento “Verifica regolarità contributiva” comporta sempre l’obbligo dell’attivazione dell’intervento sostitutivo.

 

Per completezza, attesa l’esclusività della modalità telematica di verifica della regolarità contributiva prevista dall’art. 4 del D.L. n. 34/2014,  si fa presente che la sussistenza del requisito di regolarità contributiva nei settori dello sport professionistico ed, in particolare del calcio e del basket, richiesta dai regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Federazione Italiana Pallacanestro per l’iscrizione delle società sportive ai campionati professionistici, sarà dichiarata esclusivamente dal Durc On Line, che con effetto dal 1° luglio 2015 comporta il venir meno delle modalità di verifica precedentemente effettuate in tale ambito.

 

Ai sensi dell’art. 1, lett e) del DM 30 gennaio 2015, la richiesta di verifica della regolarità contributiva potrà essere effettuata, oltre che dalla società sportiva, anche dalle Federazioni interessate, in possesso di specifica delega rilasciata da parte della società medesima che dovrà essere, come specificato al paragrafo 1. lettera a), comunicata all’Istituto dalla società delegante.

 

 

  1. Flusso Operativo della “procedura Durc On Line”

 

Il nuovo servizio è il risultato di una complessa interazione tra i portali e tra gli archivi di INPS, INAIL e Casse Edili.

 

Lo scambio dei dati relativi alle richieste di verifica (interrogazioni degli utenti) e ai relativi esiti comunicati dagli enti coinvolti nella verifica ai portali di INPS e INAIL avviene in cooperazione applicativa e richiede l’allineamento costante dei sistemi.

 

Il flusso operativo e le regole di gestione del servizio sono riassumibili come segue.

 

  1. L’utente in possesso delle credenziali accede al portale INPS o al portale INAIL e seleziona il servizio “Durc On Line”;

 

  1. L’utente può scegliere una delle seguenti funzionalità:

 

?   Consultazione Regolarità

?   Lista Richieste

?   Richiesta Regolarità

 

  1. L’utente seleziona “Consultazione regolarità”, inserisce il codice fiscale del soggetto di cui deve verificare la regolarità contributiva (se inserisce un codice fiscale formalmente errato il sistema segnala l’errore) e seleziona il bottone “Consulta regolarità”; poiché il Durc On Line è liberamente accessibile la funzione non effettua alcun controllo relativamente alla sussistenza di un rapporto di delega. Se è presente un documento di regolarità in corso di validità, il sistema propone all’utente il documento e la possibilità di visualizzarlo e scaricarlo (il documento è in formato pdf). In caso contrario il sistema risponde con un messaggio che per il codice fiscale indicato non è disponibile un Durc On Line in corso di validità e che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzione “Richiesta Regolarità”;

 

  1. L’utente seleziona la funzione “Richiesta Regolarità” e inserisce il codice fiscale da sottoporre a verifica e la casella PEC alla quale sarà comunicato l’esito della verifica stessa (le Banche, gli intermediari finanziari e chiunque ne abbia interesse, in possesso di una apposita delega rilasciata dall’impresa o dal lavoratore autonomo, possono effettuare la richiesta di regolarità solo dal portale INPS);

 

  1. Il sistema richiama i servizi dell’altro portale e verifica se è già pervenuta una richiesta di verifica della regolarità, in tal caso il portale avvisa  l’utente che è già presente una precedente richiesta (prima richiesta) e fornisce il numero di protocollo ad essa già attribuito che nella struttura indica il portale “owner” della richiesta, altrimenti prende in carico la richiesta e attribuisce ad essa il relativo numero di protocollo;

 

  1. A questo punto i sistemi sono allineati e attivano i controlli per la verifica di regolarità; se il codice fiscale riguarda un’impresa per la quale risulta negli archivi INPS un CSC edile, il portale “owner” che ha in carico la richiesta di verifica richiama i servizi delle Casse edili;

 

  1. Il sistema comunica all’utente che l’elaborazione della richiesta è in corso e che durante questa fase è possibile rimanere in attesa oppure controllare successivamente lo stato della richiesta inoltrata utilizzando le funzioni di Ricerca ‘Lista Richieste’. In caso di successivo inoltro tramite la funzione ” Richiesta Regolarità” di una verifica per il medesimo codice fiscale, il sistema controllerà e visualizzerà lo stato della prima richiesta effettuata per il codice fiscale in esame. La richiesta rimane in elaborazione per un massimo di 6 ore, scadute le quali, se i sistemi non si sono allineati viene annullata per cause tecniche e deve essere riproposta;

 

  1. Se è possibile attestare subito la regolarità, il sistema consente la  visualizzazione del Documento in formato .pdf non modificabile, altrimenti comunica con un messaggio che l’interrogazione non ha fornito un esito automatico e che è stata attivata la verifica da parte degli Enti. Con una PEC spedita all’indirizzo indicato al momento dell’accesso dal richiedente sarà data comunicazione che l’esito può essere visualizzato ed acquisito;

 

  1. Per acquisire l’esito della richiesta, l’utente deve selezionare la funzione “Lista Richieste” dove può visualizzare il dettaglio della verifica o dello stato della verifica nei confronti di ciascun ente, che può essere:
  2. Regolare
  3. In verifica (punto 8, secondo caso)
  4. Non Regolare
  5. Elaborazione in corso (punto 7)

 

  1. Una volta acquisiti gli esiti da ciascun ente (Regolare, Non Regolare, Non iscritto che si riferisce al caso in cui il codice fiscale non è presente negli archivi degli Enti coinvolti nella verifica) il portale “owner” definisce l’esito della richiesta.

In caso di esito Regolare  crea il Documento in formato .pdf non modificabile denominato “Durc On Line

In caso di esito Non Regolare crea un Documento con le stesse caratteristiche del precedente denominato “verifica di regolarità contributiva”.

L’utente riceve tramite PEC l’avviso che è disponibile l’esito della verifica della regolarità contributiva per il Codice Fiscale per il quale è stata effettuata la richiesta che riporta i dati relativi al codice fiscale, alla denominazione del datore di lavoro/lavoratore autonomo e al numero di protocollo  nel seguente formato OWNER_Numeroprotocollo.

 

Il Direttore Generale
Cioffi

 

 

NOTE

 

(1) D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Art. 3 Definizioni

  1. 1.  Ai fini del presente regolamento si intende per:

[…OMISSIS…]

  1. b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall’articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del D.Lgs. n. 163/2006.

 

(2) D.Lgs. 09/04/2008 n. 81. Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’art. 90, co. 9, disciplina gli adempimenti del committente o del responsabile dei lavori privati presidiati penalmente:

– ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e della dichiarazione dell’organico medio annuo (lett. a e b);

– nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività (lett. c).

 

(3) Artt. 40, 43 e 44-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

 

(4) La delega deve sempre essere rilasciata personalmente dal Titolare/Legale rappresentante/ Lavoratore autonomo.

 

(5) Si tratta delle società i cui soci possono essere iscritti alla Gestione artigiani o commercianti. Per i soci di S.r.l. qualora la società svolge attività di servizi l’iscrizione è obbligatoria. Per i soci di S.r.l. qualora la società svolga attività artigiana l’iscrizione può essere richiesta dagli interessati non ricorrendo la sua obbligatorietà.

 

(6) Articolo 3, comma 1, legge 15 giugno 1984, n. 240.

 

(7) La procedura DURC-AGR.CAU è stata rilasciata con il messaggio INPS n. 30059 del 10 novembre 2006.

 

(8) Gli indirizzi PEC delle sedi INPS sono reperibili sul sito www.INPS.it > Informazioni > Le sedi INPS > Ricerca per Elenchi – Posta Certificata.

 

(9) Determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013. Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa. La nuova disciplina è stata illustrata dall’Istituto con circolare n. 108 del 12 luglio 2013.

 

(10) Cfr. paragrafo 5.sub 5.a della circolare Inps n. 108 del 12 luglio 2013.

 

(11) Cfr. paragrafo 6. della circolare Inps n. 108 del 12 luglio 2013.

 

(12) Cfr paragrafo 9. della circolare Inps n. 108 del 12 luglio 2013.

 

(13) Messaggio Inps n. 21027 del 20 dicembre 2013.

 

(14) L’art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. “decreto del fare”), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha modificato l’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973.

 

(15) Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0022135 del 19 dicembre 2013.

 

(16) L’articolo 8, comma 3 del DM 24.10.2007 stabiliva che “Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC”.

 

(17) Articolo 12-bis del DPR 602/1973

 

(18) Art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266  “Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni  comunitarie  per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori  sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,  n. 266”.

 

(19) Si rammenta quanto previsto  dall’art. 31, comma 5, del d.l. 69/2013 che ha disciplinato la possibilità per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del DPR 207/2010 di utilizzare il medesimo DURC in più fasi del contratto. Cfr. circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  n. 36 del 6 settembre 2013.

 

(20) Le denunce presentate all’INPS che rientrano nelle tipologie di denunce che non contengono gli elementi necessari richiesti ovvero che presentano incongruenze sono:

Uniemens “provvisorio” che ricorre quando le somme degli importi a debito e/o a credito ricostruiti sono inferiori ai rispettivi valori indicati negli elementi dichiarativi “totale a debito” e “totale a credito” presenti nei dati di “quadratura” della denuncia aziendale.

Uniemens “anomalo che ricorre quando le somme degli importi a debito o a credito o entrambi risultano superiori ai rispettivi valori indicati negli elementi dichiarativi “totale a debito” e “totale a credito”.

Uniemens “non generabili” che ricorre quando sono assenti o la denuncia aziendale ovvero tutte le denunce individuali.

 

(21) Nota Anac n. 62304 del 19 maggio 2015.

 

(22) Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 21 aprile 2015 prot. 6666 con la quale viene superato quanto disposto con l’interpello n. 41/2012.

 

(23) L’art. 32, comma 5, del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha sostituito il comma 1 dell’art. 182 – ter (transazione fiscale) del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare),  prevedendo per l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza, la possibilità di proporre ai creditori, nel piano di risanamento posto a fondamento del concordato preventivo (art. 160 della legge fallimentare), il pagamento parziale dei contributi amministrati da Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria e dei relativi accessori.

 

(24) Circolare Inps n. 38 del 15 marzo 2010

 

(25) Il decreto 13 marzo 2013 è stato adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali.

 

(26) Circolare Inps n. 16 del 30 gennaio 2014

 

(27) Le disposizioni di cui al messaggio n. 6756 del 2 settembre 2014 in tema di verifica di autodichiarazione devono intendersi superate.

 

(28) Messaggio n. 13153 del 14 agosto 2013

 

(29) Circolari Inps n. 113 del 14 settembre 2012 e n. 118 del 28 settembre 2012

 

(30) Art. 444, co. 1 codice procedura penale:

1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.”

 

(31) Articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 758/1994 e articolo 15 del decreto legislativo 124/2004.

 

(32) Articoli 162 e 162 bis del codice penale.

 

(33) L’art. 21 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2011, n. 214, ha disposto la soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals e il trasferimento delle relative funzioni all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012.

 

(34) Si tratta dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010

 

(35) Si tratta delle ipotesi indicate dall’articolo 31, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

 

(36) La disciplina dell’intervento sostitutivo è contenuta nella circolare Inps  n. 54 del 13 aprile 2012; nel messaggio Inps n. 013154 del 14/08/2013 e nel messaggio Inps n. 18830 del 20 novembre 2013

 

(37) Art. 2, commi 2, 3, 4, legge n. 7/1979: “omissis…2.La liquidazione dei contributi e’ subordinata alla presentazione di un   certificato  rilasciato  dall’ENPALS,  entro  45  giorni,  dalla ricezione  dell’istanza,  ai  sensi e per gli effetti del disposto di cui  al quarto comma aggiunto all’articolo 10 del decreto legislativo 16  luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l’assegnatario non e’ inadempiente nei confronti dell’ENPALS  per  il  pagamento  dei  contributi  assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato nell’attività teatrale.

  1. Qualora esistano contestazioni od omissioni nei pagamenti, l’ENPALS deve  rilasciare, entro 30 giorni dalla ricezione di apposita istanza dell’assegnatario  del contributo, o di altri che ne abbia titolo, un proprio  certificato  con l’indicazione dell’ammontare dei contributi assicurativi contestati o pendenti, degli eventuali interessi di mora o di quanto altro non versato.
  2. Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona, in tal caso, una  somma  pari  a  quella  contestata o pendente sull’importo della somma  assegnata,  fintanto  che  l’ENPALS  non rilasci un successivo certificato   liberatorio.  Qualora  l’assegnatario  non  provveda  a definire  entro tre mesi la sua posizione contributiva, nei confronti dell’ENPALS,  il Ministero rimetterà direttamente all’Ente l’importo accantonato,  con  effetto  liberatorio  per l’amministrazione e per l’assegnatario del contributo.

 

(38) art. 39, commi 2, 3 e 4, legge 14 agosto 1967, n. 800: “…omissis2. In  particolare  deve  essere  esibito  il  certificato  rilasciato dall’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo  (Enpals),  ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al  quarto  comma aggiunto all’articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio  1947,  n.  708,  dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388,   attestante   che   l’assegnatario  della  sovvenzione  o  del contributo   non   ha  alcuna  pendenza  contributiva  nei  confronti dell’Ente  relativamente  al  personale  occupato  per lo svolgimento della  manifestazione  musicale  alla  quale  la  sovvenzione  od  il contributo si riferisce.

  1. Qualora  esistano  contestazioni  o  pendenze, l’Enpals rilascia un proprio  certificato  con l’indicazione dell’ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.
  2. Il  Ministero  del turismo e dello spettacolo accantona in tal caso una  somma  pari  a  quella  contestata o pendente sull’importo della sovvenzione  o  del  contributo  assegnato fin tanto che l’Enpals non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora l’assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei  confronti  dell’Enpals,  il  Ministero  rimetterà  direttamente all’Ente  le  somme  corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio   per   l’Amministrazione   e  per  l’assegnatario  della sovvenzione o contributo”.

 

(39) art. 10, comma 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708: “…omissis…4. Il  pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato  a  favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attività nel  campo  dello spettacolo, sara’ effettuato  dietro esibizione  di una apposita dichiarazione dell’ente in cui si attesti che  le  imprese  e  gli  enti  non  si  siano  resi inadempienti nei confronti dell’ente stesso.”

 

(40) art. 4 del D.P.R. n.207/2010 e art. 31, co. 3 del d.l. n.69/2013

 

Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5

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