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di Carlo Rapicavoli –

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101 – Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Di seguito le principali disposizioni di interesse per gli Enti Locali.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Le assunzioni a tempo determinato possono avvenire soltanto “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”.

Alle assunzioni a tempo determinato si applicano le disposizioni del D. Lgs. 368/2001, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

I contratti di lavoro a tempo determinato, posti in essere in violazione delle diposizioni vigenti, sono nulli e determinano responsabilità erariale.

I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni sono, altresì, responsabili ai sensi dell’articolo 21 del D. Lgs. 165/2001.

Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

CONCORSI RISERVATI

Fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni possono bandire, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che ha conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore;

b) personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che ha conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore;

c) personale non dirigenziale che alla data del 1° settembre 2013 decreto ha maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando.

d) Sono esclusi dall’ambito di applicazione di queste disposizioni, i servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

Le procedure selettive possono essere avviate solo a valere sulla programmazione delle assunzioni, relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento.

Le graduatorie definite in esito a dette procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse.

Possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.

Le amministrazioni pubbliche che, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale relativa al periodo 2013-2015, prevedono di effettuare procedure concorsuali riservate, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data del 1° settembre 2013, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze.

La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Le disposizioni sulle assunzioni a tempo determinato fissate dal D. Lgs. 368/2001 non si applicano al personale docente assunto dagli enti locali, nel rispetto comunque del patto di stabilità e dei vincoli finanziari.

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI O IMPIEGATI IN PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ

Al fine di favorire l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori in progetti di lavori socialmente utili, e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, ed in lavori di pubblica utilità attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell’ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell’acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorità volti a favorire l’anzianità anagrafica.

A decorrere dal 1°settembre 2013 e fino al 31 dicembre 2015, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico per il personale da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, nel rispetto del loro fabbisogno e dei vincoli finanziari, procedono, in deroga alle disposizioni vigenti, all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell’elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

VALIDITÀ GRADUATORIE

L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, ancora in essere, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.

Il Dipartimento della funzione pubblica avvierà, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico sulle graduatorie vigenti, con obbligo, per le pubbliche amministrazioni di fornire le informazioni richieste.

ASSUNZIONI CATEGORIE PROTETTE

Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente.

All’esito della rideterminazione del numero delle assunzioni, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente, anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l’amministrazione interessata sia in situazione di
soprannumerarietà.

DISPOSIZIONI PER LE PROVINCE

Per quanto riguarda le Province, va ricordato che è ancora formalmente vigente l’art. 16, comma 9, del D. L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 che così prevede: “Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”.

Le disposizioni sul riordino delle Province, cui fa riferimento la norma, verosimilmente sono quelle contenute negli articoli 17 e 18 dello stesso decreto legge, com’è noto dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza della Corte Costituzionale 220/2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2013 e pertanto non più in vigore.

Tuttavia l’art. 16, comma 9, è rimasto in vigore in quanto non impugnato.

Le norme contenute nel D. L. 101/2013 non fanno alcun riferimento a deroghe all’art. 16, comma 9; un’espressa deroga ai divieti di assunzione è prevista soltanto dall’art. 7, comma 6, con riferimento alle categorie protette.

E’ ragionevole ritenere non più applicabile l’art. 16, comma 9, per effetto della sentenza, ma sarebbe necessaria un’indicazione espressa, almeno a livello ministeriale.

Un’indicazione positiva in tal senso è rinvenibile nel parere n. 44/2013 del 13 febbraio 2013, peraltro precedente alla sentenza della Corte Costituzionale, espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, in cui si legge tra l’altro che:

“Il vincolo assunzionale, e la sua particolare cogenza, si giustificava allora in relazione al dato che, nell’incertezza del futuro assetto istituzionale delle Province, il dato normativo mira ad evitare che nuove risorse siano immesse nell’ente e destinate a funzioni destinate a non essere più esercitate.

Sennonché, il riferito anelito legislativo a un complessivo ridimensionamento dell’istituto provinciale sembra essersi al momento arrestato; da un lato, infatti, anche a seguito del prematuro esito della legislatura, non è stato convertito il d.l. 88/2012; per altro verso, nella legge 24 dicembre 2012 , n. 228 (legge di stabilità 2013) è stato prorogato di un anno il periodo “transitorio” di entrata a regime delle innovazioni “qualitative” prima apportate dal d.l. 201/2011 (sintomatico al riguardo è il dato che il tenore lessicale dell’art. 17, comma 10 del d.l. 95/2012 sia stato trasformato da “all’esito della procedura di riordino” in “in attesa del riordino”).

E’ opinione della scrivente Sezione che le suddette sopravvenienze non possano in alcun modo reputarsi irrilevanti in relazione al vincolo sopra riferito.

Da un lato, infatti, risulterebbe irragionevole e non proporzionata la reiterazione sine die di un divieto di assunzione assoluto posto dal legislatore nazionale in vista di un prossimo processo di riordino, che però lo stesso ha ritenuto di abbandonare; sotto il profilo letterale, inoltre, si è visto che detto vincolo risultava espressamente adottato in vista di un processo di riordino all’epoca effettivamente in corso, ma che risulta essersi arrestato”.

OBBLIGHI PER SOCIETÀ PARTECIPATE

Dal 2014 le società partecipate sono tenute ad effettuare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato.

Le società controllate possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, in relazione al proprio fabbisogno, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La mobilità non può comunque avvenire tra le società e le pubbliche amministrazioni.

Gli enti che controllano le società adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché’ di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società l’acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità.

DICHIARAZIONI DI ECCEDENZA DI PERSONALE E NORME SU PENSIONAMENTI

In caso di dichiarazione di eccedenza di personale, per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione, è consentita l’applicazione, ai lavoratori, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico previgente al D. L. 201/2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all’ente di appartenenza della certificazione di tale diritto.

In questo caso l’Amministrazione può risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi.

Ai dipendenti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa previgente all’entrata in vigore del D. L. 201/2011, si applica obbligatoriamente il regime di accesso al trattamento pensionistico e delle decorrenze previgenti.

Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del D. L. 201/2011, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

AUTO DI SERVIZIO

Fino al 31 dicembre 2015, non si possono acquistare autovetture né si possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Le spese di esercizio per l’anno 2013 delle auto di servizio non possono superare il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011, calcolata al netto delle eventuali spese di acquisto.

Il limite di spesa non si applica per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per le attività di protezione civile.

A decorrere dall’anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all’obbligo di comunicazione, non possono effettuare, spese di ammontare superiore all’80 per cento del già ridotto limite di spesa previsto per l’anno 2013.

L’inadempimento degli obblighi di comunicazione costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Gli atti adottati in violazione delle disposizioni in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro salva l’azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

CONSULENZE

La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a incarichi conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 90 per cento del limite di spesa per l’anno 2013 (non superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009).

Nel bilancio di previsione vanno previsti specifici capitoli per il conferimento di incarichi di studio e consulenza.

Gli atti adottati in violazione di tali disposizioni e i relativi contratti sono nulli. L’affidamento di incarichi in violazione costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, salva l’azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato possono disporre visite ispettive, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

CIVIT

Le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, già svolti dalla CIVIT, sono trasferite all’ARAN.

La CIVIT mantiene le funzioni su trasparenza e prevenzione della corruzione.

NORME IN MATERIA AMBIENTALE – SISTRI

Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è obbligatorio soltanto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.

L’obbligo decorre:

a) Dal 1° ottobre 2013 per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori;

b) Dal 3 marzo 2014 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

Gli altri produttori e gestori dei rifiuti possono aderire al SISTRI su base volontaria.

Entro il 3 marzo 2014 dovrà essere adottato un decreto ministeriale per individuare, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere SISTRI.

Sempre con decreto ministeriale possono essere introdotte semplificazioni tecniche, riduzione di costi, scambi di informazioni.

Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, comma 3. per informazioni incomplete o inesatte, o nel caso in cui il trasportatore omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate soltanto nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.

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