di Fulvio Conti Guglia. Secondo la recente e unanime giurisprudenza, la contravvenzione di lottizzazione abusiva configura un reato progressivo nell’evento, che sussiste anche quando l’attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, atteso che tali iniziali attività, pur integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi che incidono sull’assetto urbanistico, in quanto l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica (Cass. S.U., n.4708 del 24 aprile 1992, Fogliani; Sez. 3, n. 36940 del 11/05/2005, Stiffi ed altrine, da ultimo, Sez. 3, n. 12772 del 28/02/2012 Tallarini, nonché Sez. 3, n.5105 del 13/2/2013 dep. 03/02/2014). Ne consegue che l’illecito lottizzatorio si realizza (in altri termini, la consumazione ha inizio) allorquando sia al completo dei requisiti necessari e sufficienti per l’integrazione della fattispecie incriminatrice ed il momento consumativo perdura nel tempo sino a quando l’offesa tipica raggiunge, attraverso un passaggio graduale da uno stadio determinato ad un altro ad esso successivo, una sempre maggiore gravità, ed in ciò la lottizzazione, quale reato progressivo nell’evento, partecipa alla medesima disciplina del reato permanente, anche mutuandone ricadute giuridiche, e del quale ha in comune la struttura unitaria, l’instaurazione di uno stato antigiuridico ed il suo mantenimento ma ha in aggiunta un progressivo approfondimento dell’illecito attraverso condotte successive dirette ad aggravare l’evento del reato, atteso che gli interventi susseguenti incidono sull’assetto urbanistico, compromettendo ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica. La gravità dell’offesa può invero spostare il tempo del reato ed il diritto vivente, oltre al reato progressivo nell’evento, tipico dell’illecito lottizzatorio, ha enunciato le categorie del reato a duplice schema (Sez. 2, n. 38812 del 01/10/2008, Barreca, Rv. 241452) e del reato a consumazione prolungata o frazionata (Sez. 4, n. 17036 del 15/01/2009, Palermo, Rv. 243959) che rispondono alla medesima ratio.
Così, il reato di lottizzazione non può rientrare: né nella categoria del reato istantaneo con effetti permanenti, in quanto si ha una successione di varie condotte, che si protraggono nel tempo e che sono strettamente collegate tra loro dal punto di vista finalistico e causale; né nella categoria del reato continuato, poiché non si ha, “a parte rei“, una pluralità di illeciti penali unificati dal medesimo disegno criminoso, quanto piuttosto una pluralità di condotte realizzate da soggetti diversi o dal medesimo soggetto senza che, in tale ultimo caso, si realizzi un concorso di reati (di lottizzazione) quanto piuttosto uno spostamento in avanti del momento consumativo del reato stesso e neppure nella categoria del reato eventualmente abituale poiché la reiterazione di condotte identiche oppure omogenee non è elemento costitutivo del reato di lottizzazione e tantomeno infine nella categoria, invero più congeniale, del reato permanente in senso stretto in quanto, dopo la introduzione dello stato antigiuridico, la condotta non è di solo mantenimento della situazione contra ius, ma eventualmente esecutiva attraverso il compimento di ulteriori azioni causalmente e finalisticamente collegate alle precedenti e dirette ad approfondire l’illecito lottizzatorio con aggravamento dell’offesa all’interesse penalmente tutelato.
Questa è la ragione per la quale si è ritenuto che il reato di lottizzazione fosse inquadrabile nel cd. reato progressivo nell’evento (che è cosa ben diversa dal ritenere che la lottizzazione rientri nello schema del reato progressivo) in cui possono concorrere, nell’unicità della fattispecie incriminatrice, il momento negoziale, quello programmatorio mediante l’esecuzione di opere di urbanizzazione e quello attuativo con la costruzione degli edifici.
Ed infatti la condotta illegittima, pur nella sua unitarietà, può essere attuata in forme (il reato è a forma libera) e momenti diversi e da una pluralità di soggetti, in concorso fra loro (proprietari, costruttori, geometri, architetti, mediatori di vendita, notai, esecutori di opere, ecc.) sicché correttamente si può configurare la figura del reato progressivo nell’evento lesivo dell’interesse urbanistico protetto.
Un riscontro normativo a detto orientamento si rinviene ora nell’art. 30, comma 7, d.P.R. n. 380 del 2001 (in precedenza nell’ art.18, comma 7, della legge 28 febbraio 1985, n. 47), il quale prevede che l’ordinanza di sospensione da emettere da parte del dirigente o da parte del responsabile del competente ufficio comunale, qualora sia accertata l’effettuazione di una lottizzazione abusiva, debba essere notificata anche agli altri soggetti indicati nel primo comma dell’art. 29 ossia, oltre ai proprietari delle aree, al titolare del premesso di costruire, se rilasciato, al committente ed al costruttore, sicché il momento di consumazione del reato si protrae fino all’ultimazione dell’ultimo edificio programmato.
Questa tesi comporta che il reato di lottizzazione non può dirsi interamente consumato:
1) fino all’esecuzione dell’ultimo edificio programmato ossia, qualora si tratti di lottizzazione materiale, con l’edificazione delle opere di urbanizzazione o con l’inizio di alcune opere dirette in modo non equivoco allo scopo lottizzatorio o con la ultimazione delle costruzioni a seconda dell’omesso compimento di ulteriori attività nei vari momenti sopra descritti;
2) nell’ipotesi di lottizzazione negoziale, con la stipulazione dell’ultimo contratto pubblico se i lottisti non compiono alcuna altra attività materiale o giuridica, con l’ultimazione dell’opera se gli acquirenti vi edificano con o senza permesso di costruire, con l’ulteriore ultimo atto di vendita, se gli acquirenti rivendono il lotto (Sez. 3, n. 7640 del 25/05/1998, Del Grosso ed altri, Rv. 210850);
3) con la realizzazione di taluna delle condotte indicate sub 1) e/o 2), nell’ipostesi di lottizzazione mista.
Ne consegue che l’illecito lottizzatorio si realizza (in altri termini, la consumazione ha inizio) allorquando sia al completo dei requisiti necessari e sufficienti per l’integrazione della fattispecie incriminatrice ed il momento consumativo perdura nel tempo sino a quando l’offesa tipica raggiunge, attraverso un passaggio graduale da uno stadio determinato ad un altro ad esso successivo, una sempre maggiore gravità, ed in ciò la lottizzazione, quale reato progressivo nell’evento, partecipa alla medesima disciplina del reato permanente, anche mutuandone ricadute giuridiche, e del quale ha in comune la struttura unitaria, l’instaurazione di uno stato antigiuridico ed il suo mantenimento ma ha in aggiunta un progressivo approfondimento dell’illecito attraverso condotte successive dirette ad aggravare l’evento del reato, atteso che gli interventi susseguenti incidono sull’assetto urbanistico, compromettendo ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica.
In conclusione si rileva, attraverso il recente orientamento giuridico, che: la gravità dell’offesa può spostare il tempo del reato ed il diritto vivente, oltre al reato progressivo nell’evento, tipico dell’illecito lottizzatorio, ha enunciato le categorie del reato a duplice schema (Sez. 2, n. 38812 del 01/10/2008, Barreca, Rv. 241452) e del reato a consumazione prolungata o frazionata (Sez. 4, n. 17036 del 15/01/2009, Palermo, Rv. 243959) che rispondono alla medesima ratio.
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 13 Giugno 2014 (Cc. 7/03/2014), Sentenza n. 25182
DIRITTO URBANISTICO – Reato di lottizzazione abusiva – Cd. reato progressivo nell’evento – Presupposti – Artt. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001, Art. 181 d.lgs. n. 42/2004.
Il reato di lottizzazione è inquadrabile nel cd. reato progressivo nell’evento (che è cosa ben diversa dal ritenere che la lottizzazione rientri nello schema del reato progressivo) in cui possono concorrere, nell’unicità della fattispecie incriminatrice, il momento negoziale, quello programmatorio mediante l’esecuzione di opere di urbanizzazione e quello attuativo con la costruzione degli edifici. Pertanto, la condotta illegittima, pur nella sua unitarietà, può essere attuata in forme (il reato è a forma libera) e momenti diversi e da una pluralità di soggetti, in concorso fra loro (proprietari, costruttori, geometri, architetti, mediatori di vendita, notai, esecutori di opere, ecc.) di conseguenza, correttamente si può configurare la figura del reato progressivo nell’evento lesivo dell’interesse urbanistico protetto.
(conferma ordinanza del 27/09/2013 del Tribunale della Libertà di Lecce) Pres. Fiale, Est. Di Nicola, Ric. Durante
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