Con il decreto il Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato in G.U. Il 2 novembre 2012 interviene sul precedente D.M. 22 maggio 2012, disponendo che l’amministrazione o l’ente debitore certifichi che il credito e’ ”certo, liquido ed esigibile”, ovvero ne rilevi l’insussistenza o l’inesigibilità, anche parziale, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza e non più, come nella versione originaria, entro 60 giorni.
Dall’aggiunta dell’art. 2, si evince che: l’impresa creditrice può delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire per proprio conto le attivita’ connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell’istanza di nomina del commissario ad acta, conferendo mandato mediante l’utilizzo del modello allegato 4 (testo vigente coordinato, allegati e schemi di domande sono reperibili su www.ambientediritto.it).
Dalle modifiche apportate dal D.M. 24 settembre 2012 al decreto 22 maggio 2012, “in materia di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali” si evince che l’amministrazione o ente debitore deve certificare la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito, ovvero contestarne l’insussistenza, anche parziale, non più nel termine originario di 60 giorni, bensì entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza.
Mentre, nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad una banca o ad un intermediario finanziario, quest’ultimo deve trattenere l’originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione o ente debitore con posta elettronica certificata, alla verifica dell’esistenza e validita’ di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l’amministrazione o ente debitore comunica con lo stesso mezzo, l’esito della verifica all’istituto cessionario che informa il titolare del credito. L’istituto cessionario in caso di utilizzo totale del credito trattiene l’originale della certificazione e invia all’amministrazione o ente debitore contestualmente alla comunicazione dell’avvenuto subentro nel credito una copia conforme dello stesso; in caso di utilizzo parziale, l’istituto cessionario annota l’ammontare oggetto di cessione sull’originale della certificazione, consegnando una copia conforme dello stesso al titolare del credito completa della predetta annotazione. Contestualmente alla comunicazione dell’avvenuto subentro parziale nel credito, l’istituto cessionario trasmette all’amministrazione o ente debitore una copia conforme della certificazione completa della predetta annotazione. La procedura di cui al presente comma non si applica per le certificazioni rilasciate attraverso la piattaforma elettronica.
Per i crediti di importo superiore a 10.000 euro, si prevede che l’amministrazione debitrice proceda alla verifica di cui all’art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973 e, qualora all’esito sia ravvisata l’inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, l’eventuale cessione del credito potrà essere effettuata per un importo limitato all’ammontare del credito certificato, al netto delle somme dovute e non versate.
Il nuovo decreto stabilisce ancora, che, decorso il termine di 30 giorni senza che sia stata rilasciata la certificazione, ovvero non sia pervenuta alcuna comunicazione in ordine all’insussistenza o all’inesigibilità del credito, “il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali al competente Ufficio Centrale del Bilancio, per le certificazioni di pertinenza degli enti pubblici nazionali all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero vigilante e per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, utilizzando l’allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell’istanza di certificazione presentata all’amministrazione o ente debitore; ovvero (art. 5) mediante piattaforma elettronica utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all’allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell’istanza di certificazione presentata all’amministrazione o ente debitore”.
Infine, è prevista la nomina del commissario ad acta che agirà nelle vesti di pubblico ufficiale e potrà svolgere presso gli uffici dell’amministrazione debitrice ogni attività funzionale al rilascio della certificazione.
DECRETO 24 settembre 2012
Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante “Modalita’ di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali.” (12A11221) (GU n. 256 del 2-11-2012)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’art. 9, commi 3-bis e 3-ter in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare, l’art. 12, commi 11-quater ed 11-quinquies, concernenti l’estensione dell’istituto della certificazione alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata, anche in via telematica dei processi di cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n.94 ed, in particolare l’art. 13-bis recante disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita’ e finanza pubblica);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed, in particolare, l’art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (testo A);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, l’art. 48-bis concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’ generale dello Stato ed, in particolare, gli articoli 69 e 70 riguardanti la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante modalita’ di attuazione dell’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n.173, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 gennaio 2009, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 dicembre 2010 recante individuazione e attribuzioni degli uffici territoriali di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Considerato che, ai fini della definizione di credito certificabile, occorre fare riferimento: alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, che determinano la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituiscono vincolo sulle previsioni di bilancio nell’ambito delle relative disponibilita’;
Ritenuto opportuno adeguare il testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 alle modifiche recate
dal predetto decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94;
Decreta:
Art. 1
(Modifiche al D.M. 22 maggio 2012)
1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 giugno 2012, n. 143 recante “Modalita’ di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, gli allegati 1, 1-bis, 2 e 2-bis sono sostituiti dagli allegati 1, 1-bis, 2 e 2-bis al presente decreto e sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 2, la parola “sessanta” e’ sostituita con la parola “trenta”;
b) all’articolo 2, comma 4, aggiungere il seguente periodo: “In tal caso, l’eventuale cessione del credito potra’ essere effettuata solo per l’importo corrispondente all’ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all’accertata inadempienza.”
c) all’articolo 2, dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente “4-bis. Laddove previsto, il versamento di cui all’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, deve essere effettuato entro 12 mesi dal rilascio della certificazione.”;
d) all’articolo 2, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Tra i debiti di cui al periodo precedente non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”;
e) all’articolo 2, dopo il comma 5, e’ aggiunto il seguente “5-bis. Ove l’importo certificato venga in parte utilizzato dal creditore, in compensazione con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’importo del credito da utilizzare in compensazione e’ annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall’agente della riscossione. Il credito residuo puo’ essere utilizzato solo se la copia della certificazione e’ accompagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione.”
f) all’articolo 2, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: ” 8. Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad una banca o ad un intermediario finanziario, quest’ultimo trattiene l’originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione o ente debitore con posta elettronica certificata, alla verifica dell’esistenza e validita’ di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta di cui al periodo precedente, l’amministrazione o ente debitore comunica con lo stesso mezzo, l’esito della verifica all’istituto cessionario che informa il titolare del credito. L’istituto cessionario in caso di utilizzo totale del credito trattiene l’originale della certificazione e invia all’amministrazione o ente debitore contestualmente alla comunicazione dell’avvenuto subentro nel credito una copia conforme dello stesso; in caso di utilizzo parziale, l’istituto cessionario annota l’ammontare oggetto di cessione sull’originale della certificazione, consegnando una copia conforme dello stesso al titolare del credito completa della predetta annotazione. Contestualmente alla comunicazione dell’avvenuto subentro parziale nel credito, l’istituto cessionario trasmette all’amministrazione o ente debitore una copia conforme della certificazione completa della predetta annotazione. La procedura di cui al presente comma non si applica per le certificazioni rilasciate attraverso la piattaforma elettronica.”
g) all’articolo 3 comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole “Trascorso tale termine, il sistema potra’ comunque acquisire, ai soli fini della decorrenza dei termini per l’attivazione dell’istanza di nomina del commissario ad acta, le istanze di certificazione per crediti nei confronti di amministrazioni ed enti che non abbiano richiesto la predetta abilitazione.”.
h) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 4
(Commissario ad acta – certificazione ordinaria)
1. Decorso il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, ne’ sia stata rilevata l’insussistenza o l’inesigibilita’ del credito, anche parziale, il creditore puo’ presentare istanza di nomina di un commissario ad acta per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali al competente Ufficio Centrale del Bilancio, per le certificazioni di pertinenza degli enti pubblici nazionali all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero vigilante e per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, utilizzando l’allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell’istanza di certificazione presentata all’amministrazione o ente debitore.
2. Il direttore della competente Ragioneria territoriale dello Stato ovvero del competente Ufficio Centrale del Bilancio, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma precedente, nomina un commissario ad acta, utilizzando l’allegato 3, previa verifica che la certificazione non sia stata gia’ resa dall’amministrazione o dall’ente debitore.
3. L’incarico di commissario ad acta e’ conferito prioritariamente a un dirigente o funzionario dell’amministrazione o ente debitore o, in subordine, della competente prefettura – ufficio territoriale del Governo o, infine, della relativa Ragioneria territoriale dello Stato o del relativo Ufficio Centrale del Bilancio.
4. Il commissario ad acta opera in qualita’ di pubblico ufficiale e puo’ svolgere presso gli uffici dell’amministrazione debitrice ogni attivita’ funzionale al rilascio della certificazione, compresi l’accesso e l’estrazione di atti e documenti.
5. Il commissario ad acta provvede al rilascio della certificazione, entro i successivi cinquanta giorni dalla nomina, utilizzando l’allegato 2-bis e ne da’ contestuale comunicazione all’amministrazione o ente debitore.
6. Le attivita’ previste dal presente articolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”;
i) l’articolo 5 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 5
(Commissario ad acta – certificazione mediante piattaforma elettronica)
1. Decorso il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, ne’ sia stata rilevata l’insussistenza o l’inesigibilita’ del credito, anche parziale, il creditore puo’ presentare istanza di nomina di un commissario ad acta per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali al competente Ufficio Centrale del Bilancio, per le certificazioni di pertinenza degli enti pubblici nazionali all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero vigilante e per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche alla Ragioneria territoriale dello Stato
competente per territorio, mediante piattaforma elettronica utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all’allegato
1-bis, evidenziando il numero identificativo dell’istanza di certificazione presentata all’amministrazione o ente debitore.
2. Il direttore della competente Ragioneria territoriale dello Stato ovvero del competente Ufficio Centrale del Bilancio, entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma precedente, nomina un commissario ad acta mediante piattaforma
elettronica, utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all’allegato 3, previa verifica che la certificazione non sia stata
gia’ resa dall’amministrazione o dall’ente debitore.
3. L’incarico di commissario ad acta e’ conferito prioritariamente a un dirigente o funzionario dell’amministrazione o ente debitore o, in subordine, della competente prefettura – ufficio territoriale del Governo o, infine, della relativa Ragioneria territoriale dello Stato ovvero del relativo Ufficio Centrale del Bilancio.
4. Il commissario ad acta opera in qualita’ di pubblico ufficiale e puo’ svolgere presso l’ente debitore ogni attivita’ funzionale al
rilascio della certificazione, compresi l’accesso e l’estrazione di atti e documenti.
5. Il commissario ad acta provvede al rilascio della certificazione mediante piattaforma elettronica, utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all’allegato 2-bis entro i successivi cinquanta giorni dalla nomina, e ne da’ contestuale comunicazione all’ente debitore.
6. Le attivita’ previste dal presente articolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con
l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”
l) all’articolo 7, comma 1, primo periodo aggiungere in fine le parole: “, nonche’ quelle relative alle compensazioni con le somme
dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Art. 2
(Delega alla banca o all’intermediario finanziario)
1. L’impresa creditrice puo’ delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire per proprio conto le attivita’ connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell’istanza di nomina del commissario ad acta, conferendo mandato mediante l’utilizzo del modello allegato 4.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2012
Il Ministro: Grilli
Registrato alla Corte dei conti l’11 ottobre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registro n. 9 Economie e finanze, foglio n. 243