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Covid-19: Obbligo mascherina a scuola per bambini 6-11 anni nel periodo di emergenza, DPCM illegittimi.

 

Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto sanitario Numero: 9343 | Data di udienza: 14 Luglio 2021DIRITTO SANITARIO – Emergenza COVID 19 – Scuola – Imposizione dell’obbligo di indossare la mascherina per tutto il tempo delle lezioni in presenza – DPCM 3/11/2020 – DPCM 14/01/2021 – Illegittimità – Difetto di istruttoria, irragionevolezza e contrasto con le indicazioni del CTS – DPCM 2/3/2021 – Formale legificazione delle misure – Non sindacabilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 9 Agosto 2021
Numero: 9343
Data di udienza: 14 Luglio 2021
Presidente: Amodio
Estensore: Marzano


Premassima

DIRITTO SANITARIO – Emergenza COVID 19 – Scuola – Imposizione dell’obbligo di indossare la mascherina per tutto il tempo delle lezioni in presenza – DPCM 3/11/2020 – DPCM 14/01/2021 – Illegittimità – Difetto di istruttoria, irragionevolezza e contrasto con le indicazioni del CTS – DPCM 2/3/2021 – Formale legificazione delle misure – Non sindacabilità.


Massima

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ – 9 agosto 2021, n. 9343

DIRITTO SANITARIO – Emergenza COVID 19 – Scuola – Imposizione dell’obbligo di indossare la mascherina per tutto il tempo delle lezioni in presenza – DPCM 3/11/2020 – DPCM 14/01/2021 – Illegittimità – Difetto di istruttoria, irragionevolezza e contrasto con le indicazioni del CTS – DPCM 2/3/2021 – Formale legificazione delle misure – Non sindacabilità.

Con sentenza del TAR LAZIO n. 2102 del 19 febbraio 2021 veniva rilevata l’illegittimità del DPCM del 3 novembre 2020, nella parte in cui prevedeva l’imposizione dell’obbligo di indossare la mascherina, per tutto il tempo delle lezioni “in presenza”, per sostanziale difetto di istruttoria, per irragionevolezza e per contrasto con le indicazioni del CTS, dalle quali l’amministrazione si è discostata senza tuttavia motivare alcunché sulle ragioni del diverso opinamento e senza addurre o richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS. Si tratta di vizi ravvisabili anche nel successivo DPCM del 14 gennaio 2021, la cui base istruttoria è rimasta sostanzialmente immodificata. Quanto al DPCM del 2 marzo 2021, per l’effetto della formale legificazione delle misure in contestazione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 28 maggio 2021, n. 6307) emerge la loro non sindacabilità trattandosi di atti non amministrativi.

Pres. Amodio, Est. Marzano – omissis (avv.ti Massafra e Maria Raffaella Adilardi) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ – 9 agosto 2021, n. 9343


SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Massafra e Maria Raffaella Adilardi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Massafra, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

– del DPCM 14 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2021, n. 11, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021» nella parte in cui, all’art. 1, dispone l’obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche a scuola e anche laddove sia garantito il distanziamento fra i banchi;

– dell’intero DPCM e di ogni altro atto al predetto preordinato, connesso o collegato, antecedente o consecutivo, anche solo presupposto se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;

quanto ai motivi aggiunti:

– del DPCM 2 marzo 2021, pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 2021, n. 52, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, con riferimento all’art. 1: “1. È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto … Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere indossate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo, comfort e respirabilità, forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie” e all’art. 21 ove prevede al comma 1 “E’ obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi”.

– di ogni altro atto ai predetti preordinato, connesso o collegato, antecedente o consecutivo, anche solo presupposto se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione;

Visto l’atto di intervento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell’udienza del giorno 14 luglio 2021, i difensori delle parti in collegamento da remoto, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo, i ricorrenti, tutti studenti delle scuole primarie e secondarie (con i relativi soggetti esercenti la potestà parentale), hanno impugnato la disposizione contenuta nell’art. 1 comma 1 lett. b) e comma 9 lett. s) del DPCM del 14 gennaio 2021 che obbliga gli studenti ad indossare le mascherine a scuola anche in situazione di staticità al banco nel rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale.

In particolare, quanto alla misura in parola, essi ne lamentano l’abnormità e illogicità nonché il difetto di motivazione e di istruttoria non risultando, a loro dire, le ragioni specifiche per le quali la mascherina non possa essere rimossa in condizioni di staticità, quando sia possibile garantire il distanziamento fra i banchi, come consigliato dall’OMS e dall’Unicef, oltre che dallo stesso Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Dunque, essi sostengono che l’impugnata disposizione del DPCM sarebbe illogica, priva di motivazione, tecnicamente implausibile e, altresì, foriera di potenziali danni alla salute psico-fisica dei bambini, richiamando in proposito alcuni studi scientifici.

L’amministrazione si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità dei provvedimenti impugnati in base ai principi di precauzione, proporzionalità e adeguatezza in funzione del contesto epidemiologico.

I due gruppi di intervenienti, tutti parimenti genitori di studenti della scuola primaria e secondaria, hanno formulato doglianze di analogo tenore.

Con ordinanza n. 1222 del 26 febbraio 2021 la sezione ha accolto l’istanza cautelare disponendo un remand all’amministrazione perché rivalutasse la prescrizione impugnata, nei sensi di cui alla ivi richiamata ordinanza n. 873/2021.

Con motivi aggiunti, gli stessi ricorrenti hanno impugnato la analoga disposizione contenuta nel DPCM 2 marzo 2021.

L’amministrazione ha resistito anche a tale gravame.

Con ordinanza n. 2237 del 15 aprile 2021 la Sezione ha respinto l’ulteriore istanza cautelare atteso che l’efficacia del DPCM impugnato era ormai spirata e che le relative disposizioni, tra cui quella oggetto di doglianza, continuavano ad applicarsi in forza del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 (art. 1, comma 1) che a tale atto espressamente rinvia.

In vista della trattazione del merito la parte ricorrente ha depositato memoria conclusiva in cui ha dichiarato la persistenza dell’interesse alla decisione ai fini di una eventuale azione risarcitoria.

All’udienza del 14 luglio 2021, celebrata in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente il Collegio deve rilevare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento di tutti gli atti impugnati, che hanno cessato di produrre i loro effetti.

Cionondimeno, essendo stata formulata riserva di azione risarcitoria, sebbene in modo generico, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. , ai fini del vaglio di legittimità dei suddetti atti, deve essere innanzitutto delimitato l’interesse azionato dalla parte ricorrente, sfrondandolo da tutte le doglianze che sono ultronee rispetto al thema decidendum.

3. In estrema sintesi i ricorrenti, in qualità di studenti (con i relativi genitori) che frequentano la scuola primaria e secondaria, lamentano che l’imposizione dell’obbligo di indossare la mascherina, per tutto il tempo delle lezioni “in presenza”, sia immotivata e sia viziata da difetto di istruttoria in quanto adottata in contrasto con le indicazioni fornite dal Comitato tecnico Scientifico e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, senza fornire alcun supporto a sostegno di tale determinazione.

Lamentano che non sia stata adottata alcuna misura al fine di garantire che un minore, pur privo di patologie conclamate, possa essere esonerato dall’uso della mascherina in classe ove risenta di cali di ossigenazione o di altri disturbi o difficoltà.

Lamentano, inoltre, che la suddetta imposizione sia sproporzionata e irragionevole laddove gli istituti scolastici siano in grado di garantire il distanziamento fra i banchi.

4. Sul punto il Collegio, per brevità, richiama e fa espresso rinvio alle considerazioni svolte nella sentenza n. 2102 del 19 febbraio 2021 su analoghe questioni, in cui è stata rilevata l’illegittimità del DPCM del 3 novembre 2020 per sostanziale difetto di istruttoria, per irragionevolezza e per contrasto con le indicazioni del CTS, dalle quali l’amministrazione si è discostata senza tuttavia motivare alcunchè sulle ragioni del diverso opinamento e senza addurre o richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS.

Si tratta di vizi ravvisabili anche nel successivo DPCM del 14 gennaio 2021, oggetto di impugnazione, la cui base istruttoria è rimasta sostanzialmente immodificata.

Quanto al DPCM del 2 marzo 2021 la Sezione ha già ripetutamente evidenziato l’effetto di formale legificazione delle misure in contestazione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 28 maggio 2021, n. 6307) e, dunque, la loro non sindacabilità trattandosi di atti non amministrativi.

5. Le spese del giudizio in ragione della novità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti:

– dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti;

– ai soli fini risarcitori, dichiara l’illegittimità del DPCM del 14 gennaio 2021, nei limiti di cui in motivazione;

– compensa le spese del giudizio fra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dei minori e dei rispettivi soggetti esercenti la potestà genitoriale, citati nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l’art. 25 D.L. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

Roberta Ravasio, Consigliere

L’ESTENSORE
Laura Marzano

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

Storico giurisprudenziale

 

Covid-19 – Misure di contenimento del contagio – Dispositivi di protezione personale – Obbligo per gli alunni di 6-11 anni

Tar Lazio, sez. I, ord. caut., 13 febbraio 2021, n. 873 – Pres. Savo Amodio, Est. Marzano

Deve essere riesaminata in tempi brevi la disposizione del d.P.C.M. 14 gennaio 2021 (che, nelle more, non è sospeso), che impone l’uso delle mascherine in classe ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, avendo rilevato vizi dell’istruttoria  (1).

La misura impugnata è stata imposta, per la prima volta, con il d.P.C.M. 3 novembre 2020, il quale richiama i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del CTS, rispettivamente, del 31 ottobre e del 3 novembre 2020.

Il primo (n. 123) non ha riguardato le misure relative alla didattica in “presenza” e, nel secondo (n. 124) il CTS, chiamato ad esprimere un parere sulla bozza dell’adottando d.P.C.M., si è limitato a valutare “congruo l’impianto generale del DPCM relativo all’adozione di ulteriori misure volte al contenimento del contagio dal virus Sars – coV-2 commisurate all’attuale fase epidemiologica” senza nulla indicare sullo specifico punto dell’uso delle mascherine a scuola.

Nel verbale n. 124 dell’8 novembre 2020, successivo alla data del suddetto d.P.C.M., nel rispondere ad alcuni quesiti posti da vari Ministeri, il CTS dopo aver riportato il testo della disposizione impugnata ha rilevato che “il medesimo d.P.C.M. non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento” aggiungendo che “anche in considerazione dell’andamento della contingenza epidemiologica, il CTS ritiene auspicabile e opportuno confermare la misura adottata in coerenza con la scalabilità delle misure previste dalle “Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021” approvate nella seduta del CTS del 31 agosto 2020”.

Nel suddetto verbale n. 104, dedicato esclusivamente alla tematica della imminente riapertura di tutte le scuole, si legge: “Il riavvio delle attività scolastiche, pertanto, dovrà continuare a tenere conto dell’evoluzione dell’andamento epidemiologico, anche prevedendo una modularità e scalabilità delle azioni di prevenzione inclusa quella in esame [NDR l’uso della mascherina]. In particolare, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in un recente documento del 21 agosto fornisce indicazioni rispetto all’uso delle mascherine in ambito scolastico differenziandole per fasce di età: – Fra 6 e 11 anni: uso condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando, comunque, attenzione al contesto socio-culturale e a fattori come la compliance del bambino nell’utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacità di apprendimento; – Dai 12 anni in poi: utilizzare le stesse previsioni di uso degli adulti”.

Sempre nel medesimo verbale il CTS afferma: “Rimarcando l’importanza dell’uso di dette mascherine, si specifica che: -Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)”.

Dunque, nello specifico documento in cui il CTS si è espresso in ordine alla tematica dell’uso delle mascherine a scuola, in via preventiva rispetto all’adozione di atti amministrativi (verbale n. 104 del 31 agosto 2020), tale organo tecnico-scientifico non ha consigliato di imporne l’uso, in modo indiscriminato, ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, affermando viceversa che “la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)”. Sempre nel verbale n. 104, il CTS ha specificato che il riavvio delle attività scolastiche dovrà continuare a tenere conto dell’evoluzione dell’andamento epidemiologico, anche prevedendo una “modularità e scalabilità delle azioni di prevenzione” inclusa quella dell’uso delle mascherine, dunque escludendo una imposizione indiscriminata dell’uso delle mascherine ma suggerendo di modulare e scalare le misure in pejus o in melius in considerazione sia dell’evoluzione dell’andamento epidemiologico sia dell’oggettivo “rispetto della distanza di almeno un metro” fra i banchi.

Nel verbale in rassegna il CTS ha ribadito “che il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro tra le rime buccali degli alunni e, a maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della cattedra tra l’insegnante stesso e i banchi) rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico ed è da intendersi nel contesto scolastico, in linea generale, sia in condizione statica che in movimento”.

– che, nel verbale n. 133 del 3 dicembre 2020, richiamato nel successivo d.P.C.M.  3 dicembre 2020, il CTS ha valutato congruo l’impianto generale della bozza di d.P.C.M.  sottoposta alla sua attenzione, ma non ha espresso alcunchè in ordine all’imposizione delle mascherine ai bambini durante l’orario scolastico.

Infine, anche nel verbale n. 144 del 12 gennaio 2021, richiamato nel d.P.C.M. 14 gennaio 2021, il CTS non ha svolto alcuna osservazione sulla misura in parola, oggetto di impugnazione;

Sulla scorta della ricostruzione fin qui effettuata, il d.P.C.M. 3 novembre 2020 pare essersi discostato dalle indicazioni preventive e specifiche fornite dal CTS nel verbale n. 104 citato, senza tuttavia motivare alcunchè sulle ragioni del diverso opinamento e senza addurre o richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS.

I due verbali del CTS (n. 122 e n. 123) richiamati nel d.P.C.M. 3 novembre 2020 che, per la prima volta, ha imposto l’uso incondizionato della mascherina ai bambini infradodicenni, nulla esprimono sullo specifico punto oggetto di doglianza, sicchè appare sussistere il dedotto difetto di motivazione e di istruttoria.

Il medesimo vizio appare perpetuato nei successivi d.P.C.M., nella parte in cui hanno reiterato la censurata misura senza prevedere la possibilità di rimuovere la mascherina “in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)”, come consigliato dal CTS nel verbale n. 104, in assenza di un supporto istruttorio differente e/o prevalente.

Al fine di dare copertura ad una misura, che i ricorrenti ritengono fortemente invasiva e potenzialmente lesiva della salute psico-fisica dei minori, non pare sufficiente la mera valutazione di congruità dell’impianto generale dei successivi d.P.C.M.  espressa dal CTS.

Appare perplessa la posizione del CTS che, nel verbale n. 124 relativo alla seduta dell’8 novembre 2020, “ritiene auspicabile e opportuno confermare la misura adottata” ma “in coerenza con la scalabilità delle precauzioni” previste dalle “Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021”, approvate nella seduta del CTS n. 104 del 31 agosto 2020. Invero, poiché il suddetto documento indicava espressamente la possibilità di rimuovere la mascherina in condizione di staticità e con il distanziamento, appare intrinsecamente contraddittoria l’affermazione di auspicare la conferma di una misura che si era posta in distonia con il documento “Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021”, continuando tuttavia a rinviare e, sostanzialmente, a confermare la piena validità di tale documento.

Infine, la nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione del 29 dicembre 2020, non indica che determinate evidenze scientifiche siano state assunte a fondamento tecnico-scientifico dell’imposizione della misura impugnata, ma si limita a riferire di varia letteratura scientifica in cui si affronta la tematica delle possibili ricadute sulla salute psico-fisica dei bambini derivanti dall’uso prolungato della mascherina, in cui è stato rilevato il disagio psicologico provocato da tale uso ed è stato ritenuto “che i disagi percepiti e gli atteggiamenti negativi associati all’uso delle mascherine durante la pandemia COVID-19 possano essere almeno parzialmente spiegati dai tentativi di soddisfare tre bisogni psicologici di base (autonomia, relazione e comprensione), piuttosto che con un disagio fisiologico reale”.

Il CTS, nel verbale n. 143 dell’8 gennaio 2021, non ha “fatto proprio” l’avviso espresso dal Ministero della Salute nella nota prot. n. 42458 del 29 dicembre 2020 ma si è limitato ad acquisirla e a ritrasmetterla al Servizio del Contenzioso del Dipartimento della Protezione Civile per i seguiti di competenza, senza fornire alcuna autonoma risposta alla richiesta istruttoria in funzione della quale tale nota era stata predisposta.

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