11 minuti

COVID-19: D.L. 23 luglio 2021, n. 105 – conversione in legge delle disposizioni sul CORONAVIRUS.

LEGGE 16 settembre 2021, n. 126 

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche. (21G00136)

(GU n.224 del 18-9-2021)

Vigente al: 19-9-2021
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure  urgenti
per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e   per
l'esercizio in sicurezza  di  attivita'  sociali  ed  economiche,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 16 settembre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Speranza, Ministro della salute 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 


          Avvertenza: 
 
              Il decreto-legge 23  luglio  2021,  n.  105,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          175 del 23 luglio 2021. 
 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 42. 
 


                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  23
                         LUGLIO 2021, N. 105 
 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, capoverso Art. 9-bis: 
      al comma 1: 
        alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e
di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti  ivi
alloggiati»; 
        alla lettera f),  dopo  le  parole:  «centri  termali,»  sono
inserite  le  seguenti:  «salvo  che  per   gli   accessi   necessari
all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza  e  allo  svolgimento   di   attivita'   riabilitative   o
terapeutiche,»; 
        dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
          «g-bis)  feste  conseguenti   alle   cerimonie   civili   o
religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2»; 
        al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Nel
caso di sagre e fiere locali che si  svolgano  all'aperto,  in  spazi
privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il  pubblico,
con   apposita   segnaletica,   dell'obbligo   del   possesso   della
certificazione verde  COVID-19  prescritta  ai  sensi  del  comma  1,
lettera  e),  per  l'accesso  all'evento.  In  caso  di  controlli  a
campione, le sanzioni di cui all'articolo 13  si  applicano  al  solo
soggetto privo di certificazione e non anche agli  organizzatori  che
abbiano rispettato gli obblighi informativi»; 
        al comma 2, capoverso 10-bis, le parole: «, 8-bis, comma  2,»
sono soppresse e dopo le parole: «n. 76.» sono inserite le  seguenti:
«Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 e'
disposto esclusivamente con legge dello Stato». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1: 
      alla lettera b), dopo le parole: «strutture  ospedaliere»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  dei  centri   di   diagnostica   e   dei
poliambulatori   specialistici.   Salvi   i   casi    di    oggettiva
impossibilita' dovuta all'urgenza, valutati dal personale  sanitario,
per  l'accesso  alle  prestazioni  di  pronto  soccorso   e'   sempre
necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare»; 
      alla lettera c), numero 1), capoverso 2,  secondo  periodo,  le
parole: «superiore 50 per  cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«superiore al 50 per cento»; 
      dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
        «d-bis) all'articolo 8-bis: 
          1) al comma 2, le parole: "e  con  la  prescrizione  che  i
partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi  COVID-19
di cui all'articolo 9 del presente decreto" sono soppresse; 
          2) il comma 2-bis e' abrogato»; 
        alla lettera e): 
        prima del numero 1) sono inseriti i seguenti: 
          «01) al comma 1, lettera a), le parole da: "ovvero" fino a:
"SARS-CoV-2" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero  l'effettuazione
di un test antigenico rapido  o  molecolare,  quest'ultimo  anche  su
campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con  circolare
del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2"; 
          02) al comma 2, lettera c), dopo  la  parola:  "molecolare"
sono inserite le seguenti: ", quest'ultimo anche su campione salivare
e nel rispetto dei criteri  stabiliti  con  circolare  del  Ministero
della salute,"»; 
        al numero 1), dopo le parole: «al comma 3,» sono inserite  le
seguenti: « al primo periodo, le parole:  "validita'  di  nove  mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "validita' di dodici mesi"  e»  e  la
parola: «SARS-COV 2» e' sostituita dalla seguente: «SARS-CoV-2». 
    Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
      «Art. 4-bis. (Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio  2021,  n.  76).  -  1.  All'articolo  1-bis,  comma  1,   del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "Nel rispetto delle predette  misure  e,  in  ogni  caso,  a
condizione  che  siano  assicurate  idonee   misure   di   protezione
individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la  possibilita'  di
visita da parte di familiari  muniti  delle  suddette  certificazioni
verdi COVID-19 con cadenza giornaliera,  consentendo  loro  anche  di
prestare assistenza quotidiana nel caso in cui  la  persona  ospitata
sia non autosufficiente"». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, primo periodo, le parole: «30 settembre 2021»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «30  novembre  2021»   e   la   parola:
«SARSCoV-2» e' sostituita dalla seguente: «SARS-CoV-2»; 
      al comma 2, primo periodo, le parole: «testi  antigenici»  sono
sostituite dalle seguenti: «test antigenici» e  le  parole:  «decreto
legge 25  maggio  2021,  n.  73,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,»; 
      al comma 3, alinea, la parola: «apportare» e' sostituita  dalle
seguenti: «sono apportate»; 
      dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis.  Al  fine  di  rafforzare   la   prossimita'   e   la
tempestivita' dei  servizi  di  vaccinazione  antinfluenzale  per  la
stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la  campagna
vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per  il  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei  farmacisti
italiani, previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  definisce,  tramite  apposito  protocollo   d'intesa
stipulato    con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative delle farmacie, le  procedure  e  le  condizioni  nel
rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al  pubblico,
a  seguito   del   superamento   di   specifico   corso   organizzato
dall'Istituto  superiore  di  sanita',   concorrono   alla   campagna
vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti  dei
soggetti di eta' non inferiore a diciotto anni. La remunerazione  del
servizio erogato dalle  farmacie  ai  sensi  del  presente  comma  e'
definita dal citato protocollo d'intesa a valere  sulle  risorse  del
fabbisogno sanitario nazionale standard. Con il  medesimo  protocollo
d'intesa sono disciplinate altresi'  le  procedure  di  registrazione
delle   somministrazioni   eseguite   presso    le    farmacie    per
l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del
Ministro della salute 17 settembre 2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 257  del  5  novembre  2018,  anche  per  consentire  il
monitoraggio del servizio erogato ai fini della  remunerazione  dello
stesso. Le previsioni del predetto  protocollo  d'intesa  esauriscono
gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie.  Resta  fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge  30  dicembre
2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per
la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022». 
    Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
      «Art. 6-bis. (Proroga delle deroghe alle norme  in  materia  di
riconoscimento delle qualifiche professionali  sanitarie).  -  1.  Al
fine di fronteggiare  la  grave  carenza  di  personale  sanitario  e
socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31
dicembre 2022 e' consentito l'esercizio  temporaneo,  nel  territorio
nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica
di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento
delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di  cui
all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27». 
    Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
      «Art.  7-bis.   (Misure  urgenti   in   materia   di   processo
amministrativo). - 1. Fino  al  31  dicembre  2021,  in  presenza  di
situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili  e  correlate  a
provvedimenti assunti dalla pubblica  autorita'  per  contrastare  la
pandemia  di  COVID-19,  i  presidenti  titolari  delle  sezioni  del
Consiglio  di  Stato,  il  presidente  del  Consiglio  di   giustizia
amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei  tribunali
amministrativi regionali e delle relative  sezioni  staccate  possono
autorizzare con  decreto  motivato,  in  alternativa  al  rinvio,  la
trattazione da remoto  delle  cause  per  cui  non  e'  possibile  la
presenza  fisica  in  udienza  di  singoli  difensori  o,   in   casi
assolutamente eccezionali, di singoli magistrati.  In  tali  casi  la
trattazione si svolge con le modalita' di cui all'articolo  13-quater
delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo,  di
cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1, le parole: «convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  27  luglio  2018,  n.  93»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106». 
    Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
      «Art. 13-bis. (Clausola di salvaguardia). - 1. Le  disposizioni
del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle  regioni  a  statuto
speciale  e  nelle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione». 
    All'allegato A, dopo il numero 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Articolo 92, comma 4-bis, del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27. Disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale».