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di Ruggero Tumbiolo. Con la decisione n. 5620 del 5 novembre 2012, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che il divieto di edificazione di cui all’art. 96, lettera f), del regio decreto n. 523 del 1904 ha carattere assoluto e riguarda tutte le acque pubbliche, compresi i laghi.
Giova rammentare che l’art. 96 del regio decreto n. 523 del 1904 reca l’elenco dei “lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese”.
Nello specifico, la lettera f) vieta “le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”.
Secondo il Consiglio di Stato, il divieto di edificazione in oggetto ha carattere assoluto e riguarda in genere le acque pubbliche e tali sono le acque dei laghi.
Nel ricorso proposto avverso una sentenza del  TAR Veneto, che aveva annullato un permesso di costruire rilasciato per l’ampliamento volumetrico di un hotel in riva al lago di Garda, era stata avanzata la tesi secondo la quale dal complesso delle disposizioni recate dal citato regio decreto emergerebbe l’intento del legislatore dell’epoca di limitare la disciplina stabilita dall’art. 96 ai soli corsi d’acqua e non ai laghi, come peraltro la prassi dimostrerebbe.
Il Consiglio di Stato ha rigettato tale interpretazione della norma sul rilievo che:
– l’alinea in questione dell’art. 96, nel fare riferimento alle acque pubbliche in genere, non pone alcuna restrizione del genere, diversamente da quanto invece dispone la lettera d) dell’art. 98, che è circoscritta a “le nuove costruzioni nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali”;
– è irrilevante la circostanza che solo il successivo art. 97 menzioni espressamente i laghi, posto che la disposizione della lettera n) dell’art. 97 reca una previsione particolare riferita al regime delle spiagge dei laghi e nulla dice circa la disciplina delle sponde, per la quale dunque non può non valere la disciplina generale dettata dall’art. 96;
– l’inciso contenuto nella lettera f) dell’art. 96 “dal piede degli argini e loro accessori come sopra” non richiama “i fiumi, torrenti e canali navigabili” previsti dalla lettera e) che precede, apparendo invece chiaro che esso, rispetto agli argini, si riferisce alle loro “banche o sottobanche”.
La correttezza dell’interpretazione delle norme prospettata in sentenza discende, sempre per il Consiglio di Stato, dall’analisi della ratio della disposizione legislativa: se la finalità in oggetto è quella di consentire il libero deflusso delle acque, è evidente che la medesima esigenza si pone con riguardo alle acque dei laghi, anch’esse soggette a innalzamenti di livello.

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